TABELLE SU DETRAZIONE RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA · Detrazione Irpef per gli interventi rivolti al...
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Detrazione Irpef per gli interventi rivolti al recupero del patrimonio edilizio ex art. 16-bis del Tuir
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O.D.C.E.C. TORINO - GRUPPO DI LAVORO “FISCALITA' IMMOBILIARE”
Sottogruppo “Detrazione Irpef per gli interventi rivolti al recupero del patrimonio edilizio ex art.
16-bis del Tuir”
Referente Dott. Stefano SPINA
Membri Dott.ssa Cristina ALLORA
Dott. Andrea MALABAILA
Ing. Lorenzo TESIO
Dott. Giorgio VILLA
TABELLE SU DETRAZIONE RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA
INDICE DELLE TABELLE:
CRONOLOGIA DELLE NORME Pg. 2
AMBITO SOGGETTIVO Pg. 3
INTERVENTI AGEVOLABILI Pg. 8
MANUTENZIONI ORDINARIE E STRAORDINARIE Pg. 15
IMMOBILI OGGETTO DI AGEVOLAZIONE Pg. 22
ADEMPIMENTI PER FRUIRE DELL'AGEVOLAZIONE Pg. 26
DETRAZIONE PER IMMOBILI RISTRUTTURATI Pg. 32
CUMULABILITA' CON LA DETRAZIONE PER LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI
EDIFICI Pg. 33
Detrazione Irpef per gli interventi rivolti al recupero del patrimonio edilizio ex art. 16-bis del Tuir
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CRONOLOGIA DELLE NORME
Aggiornato al 05.03.2016
Arco temporale Percen-
tuale Limite spesa (in
euro) Normativa di riferimento
1998 e 1999 41% 77.468,53 Art. 1 della L. 27.12.97 n. 449
2000 36% 77.468,53 Art. 6 co. 15 L. 23.12.99 n. 488
2001 36% 77.468,53 Art. 2 co. 2 lett. b) L. 23.12.2000 n. 388
2002 36% 77.468,53 Art. 9 co. 1 L. 28.12.2001 n. 448
1.1.2003 - 30.9.2003 36% 48.000,00 Art. 2 co. 5 L. 27.12.2002 n. 289
1.10.2003 - 31.12.2003 36% 48.000,00 Art. 1-bis del DL 24.6.2003 n. 147,
conv. L. 1.8.2003 n. 200
2004 e 2005 36% 48.000,00
Art. 23-bis co. 1 lett. a) del DL
24.12.2003 n. 355, conv. L. 27.2.2004 n.
47
1.1.2006 - 30.9.2006 41% 48.000,00 Art. 1 co. 121 L. 23.12.2005 n. 266
1.10.2006 - 31.12.2006 36% 48.000,00 Art. 35 co. 35-quarter del DL 4.7.2006
n. 223, conv. L. 4.8.2006 n. 248
2007 36% 48.000,00 Art. 1 co. 387 L. 27.12.2006 n. 296
2008, 2009 e 2010 36% 48.000,00 Art. 1 co. 17 L. 24.12.2007 n. 244
2011 36% 48.000,00 Art. 2 co. 15 L. 22.12.2008 n. 203
1.1.2012 - 25.6.2012 36% 48.000,00 Art. 16-bis del TUIR
26.6.2012 - 31.12.2013 50% 96.000,00
Art. 16-bis del TUIR e art. 11 del DL
22.6.2012 n. 83 (conv. L. 7.8.2012 n.
134) e art. 16 co. 1 del DL 4.6.2013 n.
63 (conv. L. 3.8.2013 n. 90)
1.1.2014 – 31.12.2014 50% 96.000,00 Art.1 co.139 L.27.12.2013 n.147
1.1.2015 – 31.12.2015 50% 96.000,00 Art.1 co.47 L.23.12.2014 n.190
1.1.2016 – 31.12.2016 50% 96.000,00 Art. 1 co.74 L.2015 n.208
dal 1.1.2017 36% 48.000,00 Art.16 bis DPR 22.12.1986 n.917
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AMBITO SOGGETTIVO
Aggiornato al 05.03.2016
I beneficiari: Sono beneficiari dell’agevolazione i soggetti passivi Irpef, possessori o detentori dell’immobile sul
quale sono eseguiti i lavori, a condizione che:
abbiano sostenuto le spese
queste siano rimaste a loro carico.
Tale disposizione è disciplinata dall’art.16-bis TUIR. Possesso dell’immobile:
Il possessore è colui che vanta sull’immobile un diritto di proprietà
o altro diritto reale.
Sono possessori, a titolo esemplificativo l’usufruttuario di un
appartamento o, limitatamente alle parti comuni, il singolo
condomino. Detenzione dell’immobile Il detentore è colui che ha la disponibilità dell’immobile.
Possono essere “detentori” il familiare del possessore, il
conduttore, il comodatario, il socio della cooperativa a proprietà
indivisa, il promissario acquirente. Possessori:
- Proprietari
- Nudi proprietari
- Usufruttuari - Coloro che vantano un
diritto di abitazione
Detentori:
- Inquilini
- Comodatari
Previo consenso scritto dei
possessori all’esecuzione dei
lavori
Provvedimento del Direttore
dell'Agenzia delle Entrate del 2
novembre 2011 n. 149646 Familiare convivente 1 del
possessore o detentore
dell’immobile
Il familiare deve:
convivere con il
possessore/detentore
dell’immobile
aver sostenuto le spese
dell'intervento edilizio anche
se le autorizzazioni comunali
sono intestate al proprietario.
E’ necessario che le fatture ed i
bonifici dei pagamenti siano
intestati al familiare convivente.
Ris. Agenzia delle Entrate
12.6.2002 n.184,
C.M. 11.5.98 n. 121/E § 2.1
La situazione di convivenza Ris. Agenzia delle Entrate
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(1) Sono familiari, ai sensi dell’art.5 del Tuir, i coniugi, i parenti entro il 3°grado, e gli affini entro il 2°grado,
secondo il seguente prospetto:
GRADI
PARENTI
AFFINI 1° genitori e figli
suoceri, generi e nuore
2° nonni, nipoti (figli dei figli), fratelli e sorelle
cognati
3° bisnonni, bisnipoti (figli dei nipoti da parte dei figli), zii, nipoti (figli di fratelli e sorelle)
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deve sussistere antecedentemente
all’inizio dei lavori oggetto di
detrazione
6.5.2002 n.136
Imprenditori individuali, anche
agricoli
Limitatamente alle abitazioni
diverse da quelle strumentali o
merce.
Soggetti di cui art. 5 Tuir:
1. Società semplici
2. S.n.c.
3. S.a.s.
4. Soggetti equiparati
5. Imprese familiari
Limitatamente alle abitazioni
diverse da quelle strumentali o
merce (tassate ex art. 90 TUIR e
non a costi e ricavi).
La detrazione spetta in
proporzione alle quote di partecipazione agli utili ex art. 5
TUIR.
C.M. 24.2.98 n.57/E
Futuro acquirente Condizioni:
il futuro acquirente deve
essere immesso nel possesso
dell’immobile,
le spese devono essere
rimaste a suo carico,
il contratto preliminare di
compravendita deve essere
registrato.
Non è richiesta l’autorizzazione
all’esecuzione dei lavori.
C.M. 11.5.98 n. 121/E § 2.2
Può beneficiare delle quote
residue della detrazione, salvo
diverso accordo tra le parti.
Art. 16-bis co.8 del TUIR
Può beneficiare in tutte le ipotesi
in cui si verifica la cessione
dell'immobile, anche a titolo
gratuito.
C.M. 19.06.2012 n. 25/E C
I Soci di cooperative a proprietà
divisa (in qualità di possessori),
assegnatari degli alloggi.
Nelle cooperative a proprietà
divisa, gli assegnatari diventano
proprietari dell’abitazione
C.M. 24.2.98 n.57/E e C.M.
11.5.98 n.121/E
I Soci di cooperative a proprietà
indivisa (in qualità di detentori)
previo consenso scritto della
cooperativa che possiede
l’immobile.
Nelle cooperativa a proprietà
indivisa gli assegnatari diventano
inquilini in quanto la proprietà
dell’abitazione rimane alla
cooperativa.
Singoli condomini Per i lavori effettuati sulle parti
comuni degli edifici residenziali,
indicate nell’art. 1117 del c.c., nei
limiti della ripartizione
millesimale delle spese e nei
limiti delle quote da questi
ultimi effettivamente pagate al
condominio al momento della
presentazione della
dichiarazione dei redditi.
C.M. 1.6.99 n.122/E §4.7
Casistiche particolari
Comproprietà, contitolarità di
diritto reale, coesistenza di più
diritti reali
Ciascun comproprietario o
contitolare, indipendentemente
dalla percentuale di possesso,
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ha diritto a calcolare la detrazione
sempre, nei limiti sopra indicati,
in relazione alle spese sostenute
ed effettivamente rimaste a
carico. Analogamente, in
presenza di un proprietario e di
un inquilino o di un comodante e
un comodatario, così come in
presenza di un nudo proprietario
e di un usufruttuario, la
detrazione potrà essere calcolata
sulla base delle spese da
ciascuno effettivamente
sostenute, e rimaste a carico,
fermo restando il limite per gli
interventi realizzati su ciascuna
unità immobiliare.
Se la fattura ed il bonifico sono
intestati ad un solo
comproprietario, mentre entrambi
hanno sostenuto le spese, la
detrazione spetta anche al
soggetto non intestatario, a
condizione che nella fattura
venga annotata la percentuale
di spesa da quest’ultimo
sostenuta. Tale ripartizione non
può essere modificata nei
periodo d’imposta successivi
C.M. 13.05.2011 n.20/E § 2.1 e
C.M. 21.5.2014 n. 11/E § 4.1
Coniuge assegnatario dell’ex casa
coniugale
La sentenza di separazione con la
quale viene attribuito il diritto di
abitazione nella casa coniugale
costituisce un titolo idoneo per
fruire della detrazione. La ex
moglie (o l'ex marito), quindi,
può detrarre le spese sostenute
per la ristrutturazione
dell'immobile in cui risiede,
anche se la proprietà dell'unità
immobiliare è dell'altro coniuge.
C.M. 9.5.2013 n. 13/E § 1.2
Coniuge incapiente Le spese su parti comuni
sostenute dal coniuge privo di
redditi e pagate con il conto
corrente cointestato possono
essere portate in detrazione
dall’altro coniuge convivente.
Sul documento rilasciato
dall'amministratore comprovante
il pagamento della quota
millesimale relativa alla spese in
questione, il coniuge convivente
dovrà indicare i propri estremi
anagrafici e
l'attestazione dell'effettivo
sostenimento delle spese.
C.M. 21.5.2014 n.11/E § 4.2
Se variano i beneficiari
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Vendita dell’immobile
ristrutturato
Il diritto a fruire delle quote delle
detrazioni non ancora utilizzate
(compresa quella dell’anno in
cui avviene il trasferimento) dal
proprietario venditore si
trasferisce all’acquirente, se
soggetto Irpef.
Nel caso di vendita di una quota
della proprietà dell’immobile
ristrutturato le detrazioni non si
trasferiscono all’acquirente.
Infatti tale trasferimento può
avvenire solo con la cessione
dell’intero immobile.
C.M. 24.2.98 n.57/E § 4 e
C.M. 1.6.2012 n.19 §1.8
C.M.12.5.2000 n. 95/E § 2.1.13
Eredità dell’immobile
ristrutturato
Nel caso di trasferimento per
successione dell’abitazione
ristrutturata, le detrazioni non
ancora utilizzate si trasferiscono
all’erede, solo se le spese di
ristrutturazione edilizia sono state
sostenute dal deceduto in qualità
di possessore. E’ inoltre richiesto
che l’erede, per usufruire del
beneficio, abbia anche la
detenzione materiale e diretta
dell’immobile ereditato. Per
detenzione materiale e diretta si
intende la semplice disponibilità
dell’abitazione senza che questa
debba necessariamente essere
adibita a dimora principale, ben
potendo essere una seconda casa.
L’agevolazione non spetta se
l’abitazione è data in locazione.
Il coniuge superstite che rinuncia
all’eredità, pur mantenendo il
diritto di abitazione, non può
usufruire delle detrazioni in
quanto con la rinuncia non ha più
titolo al beneficio.
C.M. 10.6.2004 n.24 § 1.1
Donazione dell’immobile
ristrutturato
In caso di donazione
dell’abitazione ristrutturata, le
detrazioni residue (compresa
quella dell’anno della donazione)
si trasferiscono al donatario solo
se le spese di recupero edilizio
sono state sostenute dal donante
in qualità di possessore.
Il donante può riservarsi il diritto
di detrarre le rate residue.
La detrazione spetta a
prescindere dalla circostanza
che il donatario conservi o
meno la detenzione materiale e
diretta dell’immobile.
C.M. 19.06.2012 n.25 § 1.2
Detrazione Irpef per gli interventi rivolti al recupero del patrimonio edilizio ex art. 16-bis del Tuir
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Se, invece, le spese sono state
sostenute da un detentore
(inquilino, comodatario) o da un
familiare convivente, il diritto
alle detrazioni rimane a questi
ultimi.
Detrazione Irpef per gli interventi rivolti al recupero del patrimonio edilizio ex art. 16-bis del Tuir
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INTERVENTI AGEVOLABILI
Aggiornato al 05.03.2016
N. 4 tipologie di interventi agevolabili Manutenzione ordinaria Art.3 co.1 lett. a) DPR
6.6.2001 n.380
Interventi edilizi che
riguardano le opere di
riparazione, rinnovamento e
sostituzione delle finiture degli
edifici e quelli necessari ad
integrare o a mantenere in
efficienza gli impianti
tecnologici esistenti.
Sono interventi di
manutenzione ordinaria (C.M.
24.2.98 n.57/E):
la sostituzione integrale o
parziale di pavimenti e le
relative opere di finitura e
conservazione;
la riparazione di impianti
per servizi accessori
(impianti idraulici, impianti
per lo smaltimento delle
acque bianche e nere);
rivestimenti e tinteggiature
di prospetti esterni senza
modifiche dei preesistenti
oggetti, ornamenti,
materiali e colori;
rifacimenti di intonaci
interni e tinteggiatura;
rifacimenti di
pavimentazioni esterni e
manti di copertura senza
modifiche ai materiali;
sostituzione di tegole e altre
parti accessorie deteriorate
per smaltimento delle
acque, rinnovo delle
impermeabilizzazioni;
riparazioni di balconi,
terrazze e relative
pavimentazioni;
riparazioni e recinzioni;
sostituzione di elementi di
impianti tecnologici;
sostituzione di infissi
esterni e serramenti o
persiane con serrande,
senza modifiche delle
tipologie di infisso.
Sono altresì interventi
di manutenzione
ordinaria (Circ. Agenzia
delle Entrate 2.3.2016
n.3)la sostituzione di
sanitari
la sostituzione di vasca
con altra con sportello
apribile o box doccia Manutenzione straordinaria Art.3 co.1 lett. b) DPR
6.6.2001 n.380
Sono interventi di
manutenzione straordinaria
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Opere e modifiche necessarie
per
rinnovare e sostituire parti
anche strutturali degli edifici;
realizzare ed integrare i servizi
igienico-sanitari e tecnologici,
sempreché non alterino la
volumetria complessiva degli
edifici e non comportino
modifiche delle destinazioni di
uso. Rientrano anche interventi
di frazionamento o
accorpamento delle unità
immobiliari con esecuzione di
opere anche se comportanti la
variazione delle superfici delle
singole unità immobiliari
nonché del carico urbanistico,
purché non sia modificata la
volumetria complessiva degli
edifici e si mantenga
l’originaria destinazione d’uso.
(C.M. 24.2.98 n.57/E):
sostituzione infissi esterni e
serramenti o persiane con
serrande, con modifica di
materiale o tipologia di
infisso;
realizzazione ed
adeguamento di opere
accessorie e peTrtinenziali
che non comportino
aumento di volumi o di
superfici utili, realizzazione
di volumi tecnici, quali
centrali termiche, impianti
di ascensori, scale di
sicurezza, canne fumarie;
realizzazione ed
integrazione di servizi
igienico-sanitari senza
alterazione dei volumi e
delle superfici;
realizzazione di chiusure o
aperture interne che non
modifichino lo schema
distributivo delle unità
immobiliari e dell'edificio;
consolidamento delle
strutture di fondazione e in
elevazione;
rifacimento vespai e
scannafossi;
sostituzione di solai
interpiano senza modifica
delle quote d'imposta;
rifacimento di scale e
rampe;
realizzazione di recinzioni,
muri di cinta e cancellate;
sostituzione solai di
copertura con materiali
diversi dai preesistenti;
sostituzione tramezzi
interni, senza alterazione
della tipologia dell'unità
immobiliare;
realizzazione di elementi di
sostegno di singole parti
strutturali;
interventi finalizzati al
risparmio energetico.
Restauro e risanamento
conservativo
Art.3 co.1 let. c) DPR 6.6.2001
n.380
Interventi edilizi rivolti a
conservare l'organismo edilizio
e ad assicurarne la funzionalita'
Sono interventi di restauro e
risanamento conservativo (C.M.
24.2.98 n.57/E):
modifiche tipologiche
dellesingole unità
Detrazione Irpef per gli interventi rivolti al recupero del patrimonio edilizio ex art. 16-bis del Tuir
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mediante un insieme
sistematico di opere che, nel
rispetto degli elementi
tipologici, formali e strutturali
dell'organismo stesso, ne
consentano destinazioni d'uso
con essi compatibili. Tali
interventi comprendono il
consolidamento, il ripristino e
il rinnovo degli elementi
costitutivi dell'edificio,
l'inserimento degli elementi
accessori e degli impianti
richiesti dalle esigenze dell'uso,
l'eliminazione degli elementi
estranei all'organismo edilizio.
immobiliari per una più
funzionale distribuzione;
innovazione delle strutture
verticali e orizzontali;
ripristino dell'aspetto
storico-architettonico di un
edificio, anche tramite la
demolizione di
superfetazioni;
adeguamento delle altezze
dei solai, con il rispetto
delle volumetrie esistenti;
apertura di finestre per
esigenze di aerazione dei
locali.
Ristrutturazione edilizia
.
Art.3 co.1 let. d) DPR 6.6.2001
n.380
Interventi rivolti a trasformare
gli organismi edilizi mediante
un insieme sistematico di opere
che possono portare ad un
organismo edilizio in tutto o in
parte diverso dal precedente.
Tali interventi comprendono il
ripristino o la sostituzione di
alcuni elementi costitutivi
dell'edificio, l'eliminazione, la
modifica e l'inserimento di
nuovi elementi ed impianti.
Sono ricompresi anche quelli
consistenti nella demolizione e
ricostruzione con la stessa
volumetria (e sagoma per gli
immobili vincolati) di quello
preesistente, fatte salve le sole
innovazioni necessarie per
l'adeguamento alla normativa
antisismica nonche' quelli volti
al ripristino di edifici, o parti di
essi, eventualmente crollati o
demoliti, attraverso la loro
ricostruzione, purche' sia
possibile accertarne la
preesistente consistenza.
Sono interventi di restauro e
risanamento conservativo (C.M.
24.2.98 n.57/E):
riorganizzazione
distributiva degli edifici e
delle unità immobiliari, del
loro numero e delle loro
dimensioni;
costruzione dei servizi
igienici in ampliamento
delle superfici e dei volumi
esistenti;
mutamento di destinazione
d'uso degli edifici, secondo
quanto disciplinato dalle
leggi regionali e dalla
normativa locale;
trasformazione dei locali
accessori in locali
residenziali;
modifiche agli elementi
strutturali, con variazione
delle quote d'imposta dei
solai;
interventi di ampliamento
delle superfici.
Parti comuni di edifici
residenziali
Manutenzione ordinaria Art.3 co.1 lett. a) DPR
6.6.2001 n.380
Vedi punto precedente
Manutenzione straordinaria Art.3 co.1 lett. b) DPR
6.6.2001 n.380
Vedi punto precedente
Restauro e risanamento
conservativo
Art.3 co.1 lett. c) DPR
6.6.2001 n.380
Vedi punto precedente
Ristrutturazione edilizia Art.3 co.1 lett. d) DPR
6.6.2001 n.380
Vedi punto precedente
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Singole unità residenziali Manutenzione straordinaria Art.3 co.1 let. b) DPR 6.6.2001
n.380
Vedi punto precedente
Restauro e risanamento
conservativo
Art.3 co.1 let. c) DPR 6.6.2001
n.380
Vedi punto precedente
Ristrutturazione edilizia Art.3 co.1 let. d) DPR 6.6.2001
n.380
Vedi punto precedente
Altre tipologie di interventi
agevolabili
Ricostruzione e ripristino di
immobili danneggiati da
interventi calamitosi
Art. 16 bis co.1 lett. c TUIR L'agevolazione compete con
riferimento agli interventi
necessari alla ricostruzione o al
ripristino dell'immobile
danneggiato a seguito di eventi
calamitosi, sempre che sia stato
dichiarato lo stato di emergenza Costruzione e acquisto di box
auto (autorimesse o posti auto)
pertinenziali a unità
immobiliari residenziali, anche
a proprietà comune
Art. 16 bis co.1 lett. d TUIR
Nel caso in cui l'autorimessa
pertinenziale sia acquistata da
più soggetti in regime di
comproprietà (es. da due
coniugi), il diritto alla
detrazione compete in ragione
del sostenimento delle relative
spese.
Condizione essenziale per
usufruire dell'agevolazione è,
comunque, la sussistenza del
vincolo pertinenziale tra
l'abitazione e il box.
La detrazione compete
esclusivamente con riferimento
alle spese sostenute per la
realizzazione delle autorimesse
pertinenziali. Il principio vale
tanto nel caso in cui il
contribuente costruisca (in
economia o tramite appalto a
terzi) le autorimesse, quanto nel
caso in cui le acquisti da
cooperative o imprese edilizie
(apposita attestazione rilasciata
dal venditore).
Sia in caso di costruzione, sia in
caso di acquisto, la detrazione
compete anche se
l'autorimessa costituisce
pertinenza di un'abitazione
secondaria. Eliminazione di barriere
architettoniche
Art. 16 bis co.1 lett. e TUIR
L.9.1.1989 n.13
DM 14.6.89 n.236
Circ. 06.02.2001 n.13
Circ. 02.03.2016 n. 3
Per essere detraibili gli
interventi devono rispettare le
caratteristiche tecniche previste
dalla legge relativa
all'abbattimento delle barriere
architettoniche. Le opere, che
possono essere realizzate sia
sulle parti comuni che sulle
unità immobiliari, si riferiscono
a diverse categorie di lavori: la
sostituzione di finiture
(pavimenti, porte, infissi
esterni, terminali degli
impianti), il rifacimento o
l'adeguamento di impianti
tecnologici (servizi igienici,
impianti elettrici, citofonici,
Detrazione Irpef per gli interventi rivolti al recupero del patrimonio edilizio ex art. 16-bis del Tuir
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impianti di ascensori), gli
interventi di natura edilizia più
rilevanti, quali il rifacimento di
scale ed ascensori, l'inserimento
di rampe interne ed esterne agli
edifici e di servo scala o
piattaforme elevatrici. Misure contro il compimento di
atti illeciti
Art. 16 bis co.1 lett. f TUIR
Interventi di cablatura degli
edifici
Art. 16 bis co.1 lett. g TUIR
L.31.7.97 n.249
Opere per realizzare, nelle
nuove costruzioni o in edifici
soggetti ad integrale
ristrutturazione, antenne
collettive o reti via cavo per
distribuire la ricezione nelle
singole unità abitative. Ai fini
delle agevolazioni fiscali la
tipologia di intervento
ammissibile è limitata al caso di
lavori, in edifici esistenti, che
interconnettano tutte le unità
immobiliari residenziali.
Inoltre, possono essere oggetto
di agevolazione fiscale gli
interventi di cablatura degli
edifici per l'accesso a servizi
telematici e di trasmissione dati,
informativi e di assistenza,
quali, ad esempio, la
contabilizzazione dell'energia
da centrali di teleriscaldamento
o di co-generazione, la
teleassistenza sanitaria e di
emergenza.
(C.M. 24.2.98 n.57/E) Contenimento
dell’inquinamento acustico
Art. 16 bis co.1 lett. g TUIR
L.26.10.95 n.447
DPCM 14.11.97
Le opere finalizzate al
contenimento dell'inquinamento
acustico possono essere
realizzate anche in assenza di
opere edilizie propriamente
dette: (ad es. sostituzione di
vetri degli infissi). In tal caso
occorre acquisire idonea
documentazione (ad es., scheda
tecnica del produttore) che
attesti l'abbattimento delle fonti
sonore interne o esterne
all'abitazione, nei limiti fissati
dalla predetta normativa.
(C.M. 24.2.98 n.57/E) Misure per il risparmio
energetico
Art. 16 bis co.1 lett. h TUIR
L.9.1.91 n.10
DPR 26.8.93 n.421
Le opere finalizzate al
risparmio energetico possono
essere realizzate anche in
assenza di opere edilizie
propriamente dette.
(C.M. 24.2.98 n.57/E).
Tale agevolazione si
Detrazione Irpef per gli interventi rivolti al recupero del patrimonio edilizio ex art. 16-bis del Tuir
13
sovrappone a quella relativa
agli interventi di
riqualificazione energetica degli
edifici di cui all’art.1 co.344-
349 della L.27.12.2006.
Pertanto, essendo tali
agevolazioni alternative tra
loro, spetterà al contribuente
valutare quale utilizzare. Adozione di misure
antisismiche
Art. 16 bis co.1 lett. i TUIR
L.2.2.74 n.64
Gli interventi riguardano:
l’esecuzione di opere per la
messa in sicurezza statica,
in particolare sulle parti
comuni,
la redazione della
documentazione
obbligatoria atta a
comprovare la sicurezza
statica del patrimonio
edilizio,
la realizzazione degli
interventi necessari al
rilascio della suddetta
documentazione.
Gli interventi relativi
all’adozione di misure
antisismiche e all’esecuzione di
opere per la messa in sicurezza
statica devono essere realizzati
sulle parti strutturali degli
edifici o complessi di edifici
collegati strutturalmente e
comprendere interi edifici e,
ove riguardino i centri storici,
devono essere eseguiti sulla
base di progetti unitari e non
su singole unità immobiliari.
Gli interventi di messa in
sicurezza statica e quelli relativi
all'adozione di misure
antisismiche sono, in genere,
riferiti ad opere di
consolidamento statico
riconducibili alla manutenzione
straordinaria o alla
ristrutturazione edilizia. Gli
interventi possono interessare
anche le strutture di fondazione
nonché la rete dei servizi ed in
particolare acquedotti,
fognature, elettricità.
(C.M. 24.2.98 n.57/E)
Bonifica dell’amianto Art. 16 bis co.1 lett. l TUIR La Circ. Agenzia delle Entrate
5.3.2003 n.15 (§2) precisa che
l’agevolazione è circoscritta alle
unità immobiliari a carattere
residenziale. Interventi per evitare gli
infortuni domestici.
Art. 16 bis co.1 let. l TUIR Rientrano in tale contesto (Circ.
Agenzia delle Entrate 26.1.2001
n.7):
l'installazione di apparecchi
di rilevazione di presenza di
gas inerti,
il montaggio di vetri
antinfortunistici,
l'installazione di corrimano
lungo le scale,
la semplice riparazione di
impianti insicuri realizzati
Detrazione Irpef per gli interventi rivolti al recupero del patrimonio edilizio ex art. 16-bis del Tuir
14
su immobili (es.
sostituzione di tubazioni del
gas, riparazione di prese di
corrente malfunzionanti).
Non dà invece diritto alla
detrazione il mero acquisto,
anche a fini sostitutivi, di
apparecchiature o
elettrodomestici (es. cucine a
gas) dotati di meccanismi di
sicurezza, in quanto tali
fattispecie non integrano un
intervento sugli immobili (Circ.
Agenzia delle Entrate 6.2.2001
n.13).
Note:
Gli interventi previsti in ciascuna categoria assorbono anche quelli di categoria inferiore necessari per il
completamento dell’intervento edilizio nel suo insieme (C.M. 57/98/E § 3.4).
In caso di unica autorizzazione per l’effettuazione di interventi agevolabili (es. restauro) e non
agevolabili (es. ampliamento) la detrazione compete con esclusivo riferimento alle spese sostenute per
gli interventi agevolabili le quali devono essere tenute necessariamente distinte (Ris. DRE Lombardia
14.4.99 n.70837).
Detrazione Irpef per gli interventi rivolti al recupero del patrimonio edilizio ex art. 16-bis del Tuir
15
MANUTENZIONI ORDINARIE E STRAORDINARIE
Aggiornato al 05.03.2016
L’art. 3 DPR 380/2001 (TUE) e s.m.i., definisce le manutenzioni come:
manutenzione ordinaria: si considerano “gli interventi edilizi che riguardano le opere di
riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad
integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti”;
manutenzione straordinaria: sono “ le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e
sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché' per realizzare ed integrare i servizi
igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino la volumetria complessiva degli edifici e non
comportino modifiche delle destinazioni di uso. Nell'ambito degli interventi di manutenzione
straordinaria sono ricompresi anche quelli consistenti nel frazionamento o accorpamento delle
unità immobiliari con esecuzione di opere anche se comportanti la variazione delle superfici
delle singole unità immobiliari nonché' del carico urbanistico purché' non sia modificata la
volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l'originaria destinazione d' uso”.
Per poter ottenere le detrazioni fiscali è necessario che le opere siano oggetto di una pratica edilizia
presentata presso il Comune – Ufficio Tecnico da un professionista abilitato (geom./arch./ing. ecc.) e
che rientrino tra quelle indicate nella legge (manutenzione straordinaria, restauro e risanamento
conservativo, ristrutturazione edilizia).
A seguito della presentazione della pratica, se accettata dall’Ufficio Tecnico, sarà rilasciata una
“ricevuta di presentazione” con tutte le indicazioni in merito alla tipologia di intervento da eseguirsi.
Per poter usufruire delle detrazioni fiscali, la prima tipologia di intervento accettato risulta essere la
manutenzione straordinaria. In tal caso, l’oggetto della ricevuta di presentazione sarà, “ricevuta
presentazione istanza Comunicazione di Inizio Lavori asseverata per interventi di manutenzione
straordinaria” e più precisamente, nella tipologia di intervento “Intervento di manutenzione
straordinaria di cui all'art. 3 comma 1, lettera b) del TUE”.
La ricevuta, oltre a quanto già indicato, contiene:
il numero istanza MUDE;
il protocollo della pratica;
il responsabile del procedimento;
l’intestatario dell’istanza;
l’ubicazione dell’intervento;
il professionista che ha presentato la pratica stessa.
Detrazione Irpef per gli interventi rivolti al recupero del patrimonio edilizio ex art. 16-bis del Tuir
16
Detrazione Irpef per gli interventi rivolti al recupero del patrimonio edilizio ex art. 16-bis del Tuir
17
PER DEFINIRE LA TIPOLOGIA DI INTERVENTO (MO-ME-RIS-RES) È NECESSARIO CHE
VENGA RICHIESTA LA RICEVUTA RILASCIATA DAL COMUNE (UFFICIO TECNICO) IN
QUANTO, è IL PROFESSIONISTA A DEFINIRE LA TIPOLOGIA DI STRUMENTO
URBANISTICO NECESSARIO AD EFFETTUARE LE LAVORAZIONI. IL COMUNE DOVRÀ
AUTORIZZARE LA RICHIESTA ED EMETTERE LA SUDDETTA RICEVUTA.
ESEMPIO 1 – intervento in manutenzione ordinaria
Lavori di manutenzione che coinvolgono camera, cucina e bagno.
Interventi da eseguirsi:
1. Demolizione e ripristino pavimentazione esistente con altra di tipologia differente;
2. Demolizione rivestimenti delle pareti e successiva decorazione;
3. Rimozione cucina esistente e installazione di nuova cucina con diversa disposizione;
4. Sostituzione totale dei sanitari e nuova disposizione interna;
5. Sostituzione porte interne con altre di tipologia differente;
6. Sostituzione dei corpi illuminanti;
7. Sostituzione impianto di condizionamento esistente;
le suddette lavorazioni rientrano tra quelle di “manutenzione ordinaria” per cui l’intervento NON è
agevolabile.
ESEMPIO 2 – intervento in manutenzione straordinaria
Lavori di manutenzione in una camera, cucina e bagno.
Interventi da eseguirsi:
8. Demolizione e ripristino pavimentazione esistente con altra di tipologia differente;
9. Demolizione rivestimenti delle pareti e successiva decorazione;
10. Rimozione cucina esistente e installazione di nuova cucina con diversa disposizione;
11. Sostituzione totale dei sanitari e nuova disposizione interna;
12. Sostituzione porte interne con altre di tipologia differente;
13. Sostituzione dei corpi illuminanti;
14. Sostituzione impianto di condizionamento esistente;
15. DEMOLIZIONE E/O RIPRISTINO DI TRAMEZZO(MURO DIVISORIO) INTERNO;
16. SOSTITUZIONE DI INFISSI;
17. INTERVENTO SU IMPIANTO ELETTRICO/TERMICO;
le suddette lavorazioni rientrano tra quelle di “manutenzione STRAORDINARIA” per cui
l’intervento è agevolabile
LE LAVORAZIONI CHE NELL’ESEMPIO 1 RIENTRANO IN MANUTENZIONE ORDINARIA,
IN PRESENZA DI INTERVENTI DIFFERENTI, RICADONO IN MANUTENZIONE
STRAORDIANRIA, ESEMPIO 2
SOLO IL PROFESSIONISTA, CON LA PRESENTAZIONE DELLA PRATICA, ED IL COMUNE
(UFFICIO TECNICO), CON LA RICEVUTA DI PRESENTAZIONE, POSSONO INDICARE LA
TIPOLOGIA DI INTERVENTO.
Detrazione Irpef per gli interventi rivolti al recupero del patrimonio edilizio ex art. 16-bis del Tuir
18
Interventi considerati manutenzione straordinaria:
Tipologia di Intervento Elemento costitutivo Elemento/Opera
Manutenzione Straordinaria Spazi esterni Opere di pavimentazione e finitura di
spazi esterni Manutenzione Straordinaria Spazi esterni Realizzazione aree ludiche senza fini di
lucro Manutenzione Straordinaria Elementi pertinenziali Intercapedini totalmente interrate non
accessibili, vasche raccolta acque, locali
tombati su aree private Manutenzione Straordinaria Elementi pertinenziali Realizzazione elementi di arredo delle
aree pertinenziali degli edifici
Opere temporanee Opere temporanee da rimuovere entro
90 giorni Manutenzione Straordinaria Impianti, reti e volumi
tecnici
Impianti solari fotovoltaici a servizio
degli edifici fuori zona A ex d. 1444/68
con pot.<200 kWp Manutenzione Straordinaria Mutamento d'uso (art.
48 L.U.R.)
Mutamento d’uso senza opere edilizie,
< a 700 mc e conforme a PRG, fatto
salvo quanto previsto all’articolo 19 c.3
DPR N° 380/2001 Manutenzione Straordinaria Tamponamenti, aperture
esterne
Frazionamento / Accorpamento
Manutenzione Straordinaria Finiture esterne Sostituzione di manto di copertura con
altro di tipologia differente dalla
preesistente Manutenzione Straordinaria Finiture esterne Sostituzione totale dell’orditura
secondaria del tetto senza modifica
della sagoma Manutenzione Straordinaria Murature perimetrali,
tamponamenti aperture
est.
Modifica facciate senza alterazione
valori estetici per realizzare nuove
aperture servizi igienici Manutenzione Straordinaria Finiture esterne Tinteggiatura esterna degli edifici,
rivestimenti esterni in presenza di Piano
del Colore Manutenzione Straordinaria Finiture esterne Sostituzione di infissi, serramenti,
inferriate con altri di tipologia differente
dalla preesistente Manutenzione Straordinaria Tramezzi e aperture
interne
Modificazioni dell'assetto planimetrico
dell'unità immobiliare Manutenzione Straordinaria Elementi pertinenziali Formazione di percorsi pedonali
coperti, di larghezza non superiore a m
1.50 nelle aree esterne. Manutenzione Straordinaria Elementi pertinenziali Realizzazione di pensiline per il riparo
di aperture del fabbricato. Manutenzione Straordinaria Elementi pertinenziali Costruzione di recinzioni
Manutenzione Straordinaria Impianti, reti e volumi
tecnici
Realizzazione volumi tecnici per
installazione impianti tecnologici Manutenzione Straordinaria Impianti, reti e volumi
tecnici
Installazione impianti solari termici art.
7 c.2 DLgs 28/11 su edifici esistenti
fuori zona A
Detrazione Irpef per gli interventi rivolti al recupero del patrimonio edilizio ex art. 16-bis del Tuir
19
Manutenzione Straordinaria Impianti, reti e volumi
tecnici
Impianti gen. elettrica alimentati da
biomasse, gas di discarica, gas residuati
depurazione, biogas Manutenzione Straordinaria Impianti, reti e volumi
tecnici
Torri anemometriche finalizzate alla
misurazione temporanea del vento
(Linee Guida FER, par. 12.5 lettera b) -
D.M. 10-09-2010 pubbl. G.U. 219 del
18-09-2010) Manutenzione Straordinaria Impianti, reti e volumi
tecnici
Impianti idroelettrici e geotermoelettrici
(Linee Guida FER, par. 12.7 lettera a) -
D.M. 10-09-2010 pubbl. G.U. 219 del
18-09-2010) Manutenzione Straordinaria Impianti, reti e volumi
tecnici
Installazione impianto produzione
energia termica fonti rinnovabili diverse
art. 7 c.1-4 DLgs 28/11 Manutenzione Straordinaria Impianti, reti e volumi
tecnici
Installazione / integrazione degli
impianti tecnologici e dei servizi
igienico-sanitari Manutenzione Straordinaria Elementi strutturali Consolidamento, sostituzione,
integrazione elementi strutturali
degradati con tecniche appropriate Manutenzione Straordinaria Finiture esterne Rifacimento di parti di murature esterne
mantenendo posizionamento e caratteri
architettonici Manutenzione Straordinaria Impianti tecnologici Realizzazione di ascensore interno al
corpo di fabbrica, senza opere esterne Manutenzione Straordinaria Demolizione Demolizione parziale/totale manufatti o
edifici incongrui non finalizzata a altri
interventi edilizi Manutenzione Straordinaria Impianti tecnologici Installazione ascensori esterni
Restauro / Risanamento
conservativo
Elementi strutturali Realizzazione o modifica di scale
interne Restauro / Risanamento
conservativo
Elementi strutturali Realizzazione o modifica di soppalchi
destinati esclusivamente a deposito Restauro / Risanamento
conservativo
Elementi strutturali Rifacimento orizzontamenti a stessa
quota con tolleranza di +/-5 cm in
rapporto a tipo di struttura Restauro / Risanamento
conservativo
Elementi strutturali Modifiche quote imposta e colmo falde
cop. <40 cm per rinforzo strutturale
senza aumento SLP vani Ristrutturazione Edilizia Tramezzi e aperture
interne
Trasformazione interna a sagoma
edificio senza modif. SLP con
riorganizzazione sistema distributivo Elementi pertinenziali Costruzione parcheggi pertinenziali L.
122/89 nel sottosuolo o al piano terreno
edifici residenziali Restauro / Risanamento
conservativo
Murature perimetrali Modifica prospetti con formazione
nuove aperture compatibili con l'assetto
originario dell'immobile Restauro / Risanamento
conservativo
Elementi pertinenziali Realizzazione di verande
Restauro / Risanamento
conservativo
Elementi pertinenziali Realizzazione di serre solari
Detrazione Irpef per gli interventi rivolti al recupero del patrimonio edilizio ex art. 16-bis del Tuir
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Restauro / Risanamento
conservativo
Impianti tecnologici Installazione impianti solari termici
non inclusiin art. 7 comma 2 DLgs
28/11 o art. 11 comma 3 DLgs 115/2008 Mutamento d'Uso Mutamento d'uso Mutamento destinazione d'uso con
opere con passaggio fra sottocategorie
urbanistiche di PRG art. 8 LR 19/1999 Mutamento d'Uso Mutamento d'uso Mutamento destinazione d’uso senza
opere in unità immobiliare > 700 mc
con passaggio fra sottocategorie
urbanistiche di PRG art. 8 LR 19/1999
Interventi considerati manutenzione ordinaria:
Tipologia di Intervento Elemento
costitutivo
Elemento/Opera
Manutenzione Ordinaria Copertura Manto di copertura - ripassamento
(riordino), coibentazione Manutenzione Ordinaria Copertura Comignoli, grondaie, pluviali e faldali -
riparazione e sostituzione Manutenzione Ordinaria Finiture esterne Manti impermeabili - riparazione o
rifacimento Manutenzione Ordinaria Finiture esterne Orditura secondaria del tetto - riparazione e
sostituzione parziale
Manutenzione Ordinaria Finiture esterne Pulitura, ripristino parziale della
tinteggiatura, di intonaci e di rivestimenti
Manutenzione Ordinaria Finiture esterne Infissi e ringhiere - riparazione e ripristino
Manutenzione Ordinaria Finiture esterne Infissi e serramenti esterni, portoni,
cancelli, vetrine di negozi, balaustrate e
ringhiere - sostituzione con elementi in
tutto identici agli esistenti Manutenzione Ordinaria Finiture esterne Tinteggiatura facciata verso cortili chiusi
interni Manutenzione Ordinaria Finiture esterne Parti pericolanti facciata - rappezzi e
ancoraggi Manutenzione Ordinaria Finiture esterne Pavimentazioni esterne (terrazzi, cortili) -
riparazione e rifacimento
Manutenzione Ordinaria Finiture interne Pavimentazioni interne - riparazione e
rifacimento
Manutenzione Ordinaria Finiture interne Serramenti interni - sostituzione
Manutenzione Ordinaria Finiture interne Controsoffittature leggere ed isolanti
termoacustici - posa o sostituzione Manutenzione Ordinaria Impianti, reti e
volumi tecnici
Impianti tecnologici, realizz./rifacim. in
locali già destinati senza modificare sup. e
aperture
Manutenzione Ordinaria Impianti, reti e
volumi tecnici
Installazione deposito di gas di petrolio
liquefatto di capacità complessiva non
superiore a 13 mc
Detrazione Irpef per gli interventi rivolti al recupero del patrimonio edilizio ex art. 16-bis del Tuir
21
Manutenzione Ordinaria Barriere
architettoniche
Eliminazione barriere architettoniche senza
rampe o ascensori esterni o manufatti che
alterano sagoma edificio
Detrazione Irpef per gli interventi rivolti al recupero del patrimonio edilizio ex art. 16-bis del
Tuir
22
IMMOBILI OGGETTO DI AGEVOLAZIONE
Aggiornato al 05.03.2016
Immobili oggetto
dell'agevolazione
Parti comuni di edifici
residenziali:
interventi relativi alla
manutenzione ordinaria,
straordinaria, interventi di
restauro e risanamento
conservativo e ristrutturazione.
Art. 16 bis c.1 lett. a TUIR
La detrazione è riconosciuta per
interventi effettuati su tutte le
parti comuni dell'edificio
residenziale, come definite
dall'art. 1117 nn. 1, 2 e 3 del C.C.
Ris. Agenzia Entrate 12.2.2010
n.7
Per parti comuni si intendono:
-tutte le parti dell'edificio
necessarie all'uso comune;
-le aree destinate a parcheggio
nonché i locali per i servizi
comuni;
-le opere, le installazioni, i
manufatti di qualunque genere
destinati all'uso comune.
Art. 1117 Codice Civile
Per edificio residenziale si
intende che “la superficie
complessiva delle unita'
immobiliari destinate a residenza
ricomprese nell'edificio sia
superiore al 50 per cento”. In
questo caso, la detrazione spetta
anche al proprietario di unità
immobiliare non residenziale
purché soggetto passivo
dell'irpef.
C.M. 24.02.1998 n.57 (§ 3.2)
Per usufruire della detrazione
sulle "parti comuni di edificio
residenziale":
non è necessario che sia
civilisticamente configurabile un
condominio, cioè che vi siano più
unità immobiliari possedute da
soggetti diversi;
è sufficiente che vi siano più
unità immobiliari abitative
distintamente accatastate, anche
se possedute dallo stesso
soggetto;
non è invece sufficiente che vi sia
un'unica unità immobiliare
C.M. 11.5.98 n.121/E (§2,6) e Ris.
Agenzia delle Entrate 12.7.2007
n.167
Detrazione Irpef per gli interventi rivolti al recupero del patrimonio edilizio ex art. 16-bis del
Tuir
23
abitativa (es. casetta
unifamiliare), anche in presenza
di pertinenze distintamente
accatastate
In caso di interventi finalizzati al
cambio di destinazione,
l’agevolazione spetta anche
quando la destinazione d’uso
abitativa non sia attuale, bensì
futura, giacché si realizzerà a
seguito e per effetto dell’inter-
vento di ristrutturazione, purché
nel provvedimento
amministrativo che autorizza i
lavori si evinca chiaramente che
gli stessi comportino il cambio di
destinazione d’uso
Ris. Agenzia delle Entrate
8.2.2005 n.14
Immobili ad uso promiscuo Se gli interventi sono realizzati su unità immobiliari residenziali adibite promiscuamente all’esercizio dell’arte o della professione, ovvero all’esercizio dell’attività commerciale, la detrazione spettante è ridotta al 50%.
Art. 16 bis co.5 TUIR
Immobili residenziali:
interventi di manutenzione
straordinaria, ristrutturazione,
restauro conservativo,
risanamento effettuati su singole
unità immobiliari residenziali di
qualsiasi categoria catastale,
anche rurali e sulle loro
pertinenze.
Art. 16 bis c.1 lettera b T.U.I.R.
917/1986
La detrazione è estesa anche alle
pertinenze delle unita'
immobiliari residenziali e
compete anche se gli interventi
sono realizzati soltanto sulle
pertinenze senza alcun limite
numerico.
Circ. Ministero Finanze
24.02.1998 n.57 (§ 3.3) e CM
11.5.1998 n.121/E (§3)
Ai fini del limite su cui calcolare
la detrazione spettante, l'unità
abitativa e le relative pertinenze
devono essere considerate
unitariamente.
Ris. Agenzia delle Entrate
4.6.2007 n. 124
In caso di immobili di pertinenza
di più unità agevolabili l’importo
deducibile viene riferito all’unità
immobiliare servita dalle
pertinenze stesse
Circ. Agenzia delle Entrate
2.3.2016 n.3 (1.4)
Sono agevolati anche gli
interventi di trasformazione di
Ris. Agenzia delle Entrate
8.2.2005 n.14
Detrazione Irpef per gli interventi rivolti al recupero del patrimonio edilizio ex art. 16-bis del
Tuir
24
fabbricati strumentali in abitativi,
a condizione che nel
provvedimento amministrativo
che assente,i lavori risulti
chiaramente che gli stessi
comportano il cambio di
destinazione d’uso del fabbricato.
Realizzazione di autorimesse e
posti auto pertinenziali anche a
proprietà comune
La detrazione spetta
limitatamente alle spese sostenute
per la realizzazione del manufatto
che siano attestate dal venditore;
sono quindi esclusi il costo del
terreno, le spese generali e il
profitto dell'impresa di
costruzione.
Art. 16 bis c.1 lettera d T.U.I.R.
917/1986
Per beneficiare della detrazione è
previsto anche l'obbligo di
pertinenzialità ad una unità
immobiliare abitativa, anche non
abitazione principale.
La detrazione spetta anche se gli
immobili non siano stati ancora
ultimati e se si tratti di
costruzione in economia, a
condizione che il vincolo
pertinenziale risulti dalla
concessione edilizia.
Circ. Agenzia delle Entrate
10.6.2004 n.24 (§ 1.2)
La detrazione non spetta se il
contribuente paga le spese
relative alla realizzazione del box
auto prima dell'atto notarile e in
assenza di un preliminare di
vendita registrato; questo perché
non è possibile verificare, al
momento del pagamento,
l'effettiva sussistenza del vincolo
pertinenziale.
Ris. Agenzia delle Entrate
8.2.2008 n. 38
Se il bonifico viene effettuato in
data coincidente con quella
dell'atto, ma in orario antecedente
alla stipula, è possibile
beneficiare della detrazione anche
in assenza di preliminare
d'acquisto registrato a condizione
che la destinazione pertinenziale
sia attribuita nell'arco della
medesima giornata mediante la
stipula del rogito.
Ris. Agenzia delle Entrate
13.1.2011 n. 7
Interventi necessari alla
ricostruzione o ripristino
dell'immobile danneggiato a
seguito di eventi calamitosi, a
condizione che sia stato
Possono riguardare anche
immobili non residenziali e anche
tipologie di interventi diversi
dalla manutenzione ordinaria,
straordinaria, ristrutturazione e
restauro e risanamento
Art. 16 bis c. 1 lettera c T.U.I.R.
917/1986
Detrazione Irpef per gli interventi rivolti al recupero del patrimonio edilizio ex art. 16-bis del
Tuir
25
dichiarato lo stato di emergenza conservativo; deve sempre
trattarsi di immobili di persone
fisiche non nell'esercizio di
attività d'impresa.
Detrazione Irpef per gli interventi rivolti al recupero del patrimonio edilizio ex art. 16-bis del
Tuir
26
ADEMPIMENTI PER FRUIRE DELL'AGEVOLAZIONE
Aggiornato al 05.03.2016
Acquisizione della documentazione edilizia/amministrativa richiesta per porre in essere
l’intervento (generalmente Scia o concessione edilizia, comunicazione alla ASL, ecc) Documentazione edilizia Per i lavori di recupero edilizio è
necessario richiedere al Comune
la documentazione tecnica
abilitativa,che varia in base alla
normativa locale.
Nel caso in cui la normativa
comunale non preveda alcun
titolo abilitativo per la
realizzazione dell’intervento, il
contribuente è tenuto a redigere
una dichiarazione sostitutiva di
atto di notorietà attestante:
la data di inizio lavori;
che gli interventi edilizi
realizzati sono compresi tra
quelli agevolabili.
Provv. Agenzia delle Entrate
2.11.2011 n.149646
Circ. Agenzia delle Entrate
01.06.2012 n.19 §1.5
Comunicazione alla Asl Occorre inviare, quando prevista,
raccomandata A.R. all’Azienda
sanitaria locale competente per
territorio indicando:
- l’ubicazione dei lavori da
effettuare;
- i dati del committente;
- la natura delle opere
oggetto dell’intervento;
- il nominativo
dell’impresa esecutrice
delle opere;
- la data di inizio lavori.
L’obbligo di comunicazione alla
Asl sussiste nei seguenti casi:
cantieri in cui operano più
imprese, anche non
contemporaneamente;
cantieri che inizialmente non
risultavano soggetti a notifica
ma che, per effetto di
modifiche intervenute in
corso d’opera, rientrano nel
caso sopra richiamato;
cantieri in cui operi una sola
impresa, per lavori di durata
superiore a 200 giorni/uomo.
D.Lgs. 9.4.2008 n.81 (Testo unico
sulla sicurezza)
C.M. 11.5.98 n.12/E
Pagamento tramite bonifico bancario/postale delle spese sostenute Elementi da indicare nel
bonifico Per potere fruire della detrazione
le spese sostenute devono essere
pagate mediante bonifico
bancario (o postale) dal quale
risultino:
6. causale del versamento,
con riferimento alla
norma (articolo 16-bis
del Dpr 917/1986);
7. codice fiscale del
beneficiario della
Il mancato/errato riporto della
norma di riferimento comporta
la decadenza dall’agevolazione se
a seguito di tale omissione/errore
la banca o le poste non abbiano
potuto operare la ritenuta
d’acconto (8% dal 1.1.2015).
Circ. Agenzia delle Entrate
21.05.2014 n.11 punto 4.5
Detrazione Irpef per gli interventi rivolti al recupero del patrimonio edilizio ex art. 16-bis del
Tuir
27
detrazione;
8. codice fiscale o partita
Iva del soggetto a favore
del quale il bonifico è
effettuato.
In caso di errata o non completa
compilazione del bonifico, per
poter beneficiare della detrazione
è necessario procedere alla
ripetizione del pagamento in
maniera corretta.
Ris. Agenzia delle Entrate del
07.06.2012 n.55
In presenza di spese sostenute da
più soggetti (comproprietari,
detentori,familiari conviventi
degli stessi) la detrazione spetta a
ciascun interessato in base alla
spesa effettivamente sostenuta,
anche se fatture e/o bonifici sono
intestati ad un solo soggetto, a
condizione che nelle fatture
venga annotata la percentuale di
spesa sostenuta da ciascuno,fin
dal primo anno di fruizione
della detrazione. L'indicazione
della percentuale non è
modificabile nei periodi di
imposta successivi.
Circ. Agenzia delle Entrate
13.05.2011 n.20 punto 2.1
Circ. Agenzia delle Entrate
21.05.2014 n.11 punto 4.1
In caso in cui l’ordinante del
bonifico sia un soggetto diverso
dal beneficiario della
detrazione, non si perde il diritto
al bonus fiscale purché nel
bonifico stesso sia indicato il
codice fiscale del beneficiario
della detrazione.
Circ. Agenzia delle Entrate
24.04.2015 n.17 punto 3.1
Il pagamento mediante bonifico
non è richiesto:
nel caso di acquisto di
immobili ristrutturati;
per le spese relative ai tributi
connessi con l’esecuzione dei
lavori ovvero:
oneri di urbanizzazione,
diritti pagati per le
concessioni,autorizzazioni e
denunce di inizio lavori,
ritenute fiscali sugli onorari
dei professionisti,
imposte di bollo
tassa per occupazione suolo
pubblico.
R.M. 15.4.99 n. 69270
ris. Agenzia delle Entrate
18.8.2009 n. 229
Ritenuta d’acconto sui bonifici Al momento del pagamento del
bonifico, Banche e Poste Spa
Con riferimento alle spese
sostenute in favore dei Comuni,
se il contribuente paga con
Provv. Direttore Agenzia delle
Entrate 30.06.2010 n.94288
Ris. Agenzia delle Entrate
Detrazione Irpef per gli interventi rivolti al recupero del patrimonio edilizio ex art. 16-bis del
Tuir
28
devono operare una ritenuta a
titolo di acconto dell’imposta sul
reddito, dovuta dall’impresa che
effettua i lavori. Dal 1.1.2015 la
ritenuta è pari all’8%.
La predetta ritenuta deve essere
operata sui pagamenti effettuati
mediante bonifico relativi a:
spese di recupero del
patrimonio edilizio per
cui è prevista detrazione
del 36% ;
spese per interventi
finalizzati al risparmio
energetico per cui è
prevista detrazione del
55%.
bonifico, pur non essendo tenuto
a tale forma di versamento, deve
indicare il Comune come
soggetto beneficiario e la causale
del versamento (per esempio
oneri di urbanizzazione Tosap
eccetera). In questo modo la
banca o le Poste non codificano il
versamento come importo
soggetto a ritenuta.
04.01.2011 n.3
In caso di spese sostenute su
parti condominiali, va riportato
il codice fiscale
dell’amministratore di
condominio o di uno qualunque
dei condomini che provvede al
pagamento.
Ris. Agenzia delle Entrate
27.08.2015 n.74
Per i condomini minimi (non
superiore ad 8 condomini) privi
di codice fiscale, i condomini
possono effettuare le spese
utilizzando il proprio codice
fiscale.
Ris. Agenzia delle Entrate
2.3.2016 n.3 (§ 1.7).
Se il pagamento viene effettuato
da una società finanziaria che ha
concesso un finanziamento al
contribuente, quest’ultimo può
fruire della detrazione a
condizione che la finanziaria
effettui il bonifico al fornitore
con l’indicazione degli estremi
della norma agevolativa, del
codice fiscale per conto del quale
viene fatto il bonifico e del
numero di partita IVA/codice
fiscale del beneficiario e che la il
contribuente abbia copia dle
bonifico.
Circ. Agenzia delle Entrate
21.5.2014 n.11 § 4.4.
Indicazione in dichiarazione dei redditi Le indicazioni da fornire nella
dichiarazione dei redditi nel
quadro RP (mod. Unico PF) o,nel
quadro E (mod. 730) sono le
seguenti:
dati catastali identificativi
Nella sez. III A va compilato un
rigo distinto per:
anno, intervento e singola
unità immobiliare oggetto di
interventi di recupero del
patrimonio edilizio;
Istruzioni UNICO quadro RP
Detrazione Irpef per gli interventi rivolti al recupero del patrimonio edilizio ex art. 16-bis del
Tuir
29
dell’immobile;
estremi di registrazione
dell’atto che ne costituisce
titolo, se i lavori sono
effettuati dal detentore.
Viceversa per le spese sostenute
dalle società di persone occorrerà
indicare nel quadro RP:
il codice fiscale del
condominio in caso di
interventi su parti comuni
oppure per le spese attribuite
per trasparenza il codice
fiscale del soggetto che ha
trasferito tali spese
l’ammontare delle spese.
gli interventi di recupero del
patrimonio edilizio effettuati
sulle parti comuni di edifici
residenziali. In tali casi è
sempre necessario indicare il
codice fiscale del
condominio.
Nella sez. III B nel primo anno
di fruizione vanno riportati a
pena di decadenza:
gli estremi catastali e
l’ubicazione degli
immobili. In caso di
lavori sulle parti comuni
condominiali (per cui
bisogna barrare casella
2),tali dati sono
comunicati
dall’amministratore di
condominio nel quadro
AC. Nel caso di mini
condominio in cui non
sia stato nominato un
amministratore, non deve
essere compilato il
quadro AC: i dati
catastali del condominio
vanno indicati nella
comunicazione, unica per
tutti i condòmini,da
inviare in carta libera
all’Ufficio dell’Agenzia.
gli estremi di
registrazione del
contratto di
locazione/comodato, in
caso di lavori eseguiti dal
conduttore/comodatario,
e i dati relativi alla
domanda di
accatastamento (nel caso
di immobili non ancora
censiti).
Ris.Agenzia delle Entrate
27.08.2015 n.74
Conservazione ed esibizione dei documenti su richiesta degli uffici I contribuenti che intendono
avvalersi della detrazione sono
tenuti a conservare ed esibire a
richiesta dell’Agenzia delle
Entrate, i seguenti documenti:
abilitazioni amministrative
richieste dalla vigente
legislazione edilizia in
relazione alla tipologia dei
lavori da realizzare o
La documentazione inerente
l’intervento agevolato deve essere
conservata fino al termine per
l'accertamento relativo alla
dichiarazione dell'ultimo anno in
cui le spese sono state inserite.
Tuttavia la giurisprudenza (C.T.
Prov. Reggio Emilia6.2.2013 n.
36/3, C.T.Reg. Milano 11.6.2015
n.2597/49/15) ritiene che il
Provv. Agenzia delle Entrate
02.11.2011 n. 149646
Sentenza CTR Lombardia n.2597
11.06.2015
Detrazione Irpef per gli interventi rivolti al recupero del patrimonio edilizio ex art. 16-bis del
Tuir
30
autocertificazione nel caso in
cui la normativa edilizia non
preveda alcun titolo
abilitativo (vedi punto 1);
domanda di accatastamento,
se l’immobile non è ancora
censito;
18. ricevute di pagamento
dell’imposta comunale
(Ici-Imu), se dovuta;
19. delibera assembleare di
approvazione
dell’esecuzione dei lavori
e tabella millesimale di
ripartizione delle spese
(per gli interventi su
parti comuni di edifici
residenziali);
20. dichiarazione di consenso
del possessore
all’esecuzione dei lavori,
per gli interventi
effettuati dal detentore
dell’immobile, se diverso
dai familiari conviventi;
(1) comunicazione alla Asl,se
dovuta;
(2) fatture e ricevute fiscali
comprovanti le spese
effettivamente sostenute;
(3) le ricevute dei bonifici di
pagamento.
termine di accertamento, riferito
al momento in cui i costi sono
stati sostenti, nonvenga meno
quando l’onere detraibile indicato
in dichiarazione venga rateizzato
in più anni.
Adempimenti per spese su parti comuni condominiali nel mini condominio Mini Condominio Qualora il condominio sia
composto da un numero non
superiore a 8 condòmini, si
applicano le disposizioni del
codice civile in materia di
condominio tranne l’obbligo:
di nomina
dell’amministratore nonché
di apertura del c/c da parte di
quest’ultimo;
di dotarsi di un regolamento
condominiale (obbligatorio se
i condomini sono più di 10).
Se non è stato nominato
l'amministratore, non è necessario
dotarsi di Codice Fiscale del
Condominio Minimo; in questa
ipotesi, il pagamento della spesa
può essere fatto da un condòmino
utilizzando l'apposito bonifico
bancario o postale e gli altri
condòmini possono inserire nei
modelli di dichiarazione le spese
sostenute utilizzando il codice
fiscale del condòmino che ha
effettuato il relativo bonifico.
In sede di controllo occorre
disporre, oltre alla
documentazione ordinariamente
richiesta, anche di una
autocertificazione che attesti la
nautra dei lavori effettuati e
indichi i dati catastali delle unità
immobiliari facenti parte del
Circ. Agenzia delle Entrate
02.03.2016 n. 3 (§ 1.7)
Detrazione Irpef per gli interventi rivolti al recupero del patrimonio edilizio ex art. 16-bis del
Tuir
31
condominio.
Tutti gli adempimenti previsti per
la detrazione sono effettuati a
nome del condominio e pertanto
le fatture devono essere intestate
al condominio.
Ciascun proprietario deve
conservare copia della
documentazione predisposta dal
condominio e attestare in caso di
richiesta,
la quota delle spese sostenute
sulla base dei millesimi di
proprietà o di altri criteri
applicabili.
Nel condominio ordinario
l’amministratore certifica al
singolo condomino le spese
riferite alla quota che questi ha
pagato entro il termine della
dichiarazione dei redditi. Nel
mini condominio, in mancanza
della certificazione rilasciata
dall’amministratore, i condòmini
possono beneficiare della
detrazione esclusivamente
nell’anno in cui le spese sono
state pagate dal condominio.
Ris. Agenzia delle Entrate
27.8.2015 n.74.
Detrazione Irpef per gli interventi rivolti al recupero del patrimonio edilizio ex art. 16-bis del Tuir
32
DETRAZIONE PER IMMOBILI RISTRUTTURATI
Aggiornato al 05.03.2016
Unità abitative facenti parte di
fabbricati su cui l'impresa di
costruzione o ristrutturazione
edilizia ha eseguito interventi di
restauro e risanamento
conservativo e di ristrutturazione
L'acquirente persona fisica
dell'unità immobiliare ha dritto
alla detrazione calcolata sul
prezzo dell'unità ed entro certi
limiti a condizione che la
cessione avvenga entro 18 mesi
(6 mesi fino al 31.12.2014) dalla
fine lavori.
Art. 16 bis c. 3 T.U.I.R. 917/1986
L’agevolazione si applica agli edifici interamente recuperati tramite un intervento di:
restauro o risanamento conservativo (art. 3 co. 1 lett. c) del DPR 6.6.2001 n. 380),
ristrutturazione edilizia (art. 3 co. 1 lett. d) del DPR 6.6.2001 n. 380).
Tale detrazione si applica solo per
l'acquisto di unità residenziali;
per quanto riguarda le pertinenze,
non sono agevolabili se
acquistate in via autonoma
mentre rientrano nel computo
della detrazione se acquistate
contestualmente all'unità
abitativa.
Circ. Agenzia delle Entrate
10.6.2004 n.24 (§ 1.3)
In caso di acquisto in
comproprietà dell'immobile
agevolato, il limite su cui
calcolare la detrazione è riferito
alla spesa sostenuta da ciascun
contribuente e per ogni unità
immobiliare.
Circ. Agenzia delle Entrate
10.6.2004 n.24 (§ 1.4)
Se due soggetti acquistano uno la
nuda proprietà e l'altro l'usufrutto
la detrazione deve essere ripartita
in ragione del costo d'acquisto
sostenuto.
Circ. Agenzia delle Entrate
10.6.2004 n.24 (§ 1.5)
Nel costo su cui calcolare la
detrazione rientra anche l'IVA
Circ. Agenzia delle Entrate
10.6.2004 n.24 (§ 1.6)
Detrazione Irpef per gli interventi rivolti al recupero del patrimonio edilizio ex art. 16-bis del Tuir
33
CUMULABILITA' CON LA DETRAZIONE PER LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI
EDIFICI
Aggiornato al 05.03.2016
La detrazione per gli interventi di
recupero edilizio non è
cumulabile con l’agevolazione
fiscale (detrazione del 65%)
prevista dalle disposizioni per il
risparmio energetico.
D.M. 19.02.2007 Art.10
Nel caso in cui l'intervento rientri
sia tra le agevolazioni per
ristrutturazione edilizia sia per
quelle del risparmio energetico,
il contribuente potra' avvalersi
soltanto dell'una o dell' altra
agevolazione, rispettando gli
adempimenti specificamente
previsti in relazione a ciascuna
di esse.
Circolare Agenzia delle Entrate
31.05.2007 n. 36 (§ 8)
L'importo della fattura che
contiene sia interventi di
ristrutturazione edilizia sia di
risparmio energetico può essere
diviso tra le due agevolazioni
fiscali solo se nella stessa fattura
viene specificamente indicato il
valore degli interventi che si
riferiscono al risparmio
energetico
Ris. Agenzia delle Entrate
05.07.2007 n. 152
L'applicazione dell'aliquota iva
ridotta è compatibile sia con le
detrazioni per il risparmio
energetico (Circolare Agenzia
delle Entrate 31.05.2007 n. 36 (§
8), sia con le detrazioni per la
ristrutturazione edilizia.
Le somme conseguite a titolo di
rimborso di oneri per i quali si
e' fruito della detrazione in
periodi d'imposta precedenti sono
assoggettate a tassazione
separata, secondo quanto stabilito
dall'art. 17 c. 1 lettera n bis del
TUIR.
Circolare Agenzia delle Entrate
31.05.2007 n. 36 (§ 8)
La detrazione per gli interventi di
recupero è cumulabile con le
agevolazioni già previste all'art.
15 c.1 lettera g del TUIR per gli
immobili oggetto di vincolo ai
sensi del D.Lgs. 42/2004, ridotte
nella misura del 50%
Art. 16 bis c. 6 TUIR
Circolare Agenzia delle Entrate
02.03.2016 n.3 (§ 1.8)