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    LA FUNZIONE GIURISPRUDENZALE

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    giurisdizioneordinaria

    giurisdizionespeciale

    costituzionale enale amministrativacivile

    TIPOLOGIE

    contenzios esecutiva cautelarevolontaria

    Ex art.113 c.p.c. il giudice pu

    decidere secondo equit

    equit integrativa (richiamata da una norma di diritto sostanziale perdisciplinare particolari aspetti di una controversia, non previsti da altre norme)

    integrit sostitutiva (richiamata da una norma di diritto sostanziale cheattribuisce es ressamente al iudice la ossibilit di decidere secondo e uit

    2 co. dellart.113 c.p.c. recita

    che il giudice di pace decide

    secondo equit le cause il cui

    valore non ecceda i 1.100

    PRESUPPOSTI E CONDIZIONI PER LAZIONE CIVILE

    presupposti processuali condizioni dellazione

    esistenza del processo

    Validit: competenza ecapacit processuale;

    interesse ad agire

    legittimazione ad agire

    possibilit giuridica

    ELEMENTI DELLAZIONECIVILE

    soggetti (attore e convenuto; oggetto (o petitum: petitum

    immediato o petitum mediato);

    RAPPORTI TRA LE AZIONI

    litispendenza vengono promosse dueazioni identiche (stessi soggetti, oggetto

    e titolo) innanzi a giudici diversi;

    continenza vengono promosse dueazioni con soggetti e titolo identici, macon oggetto parzialmente diverso;

    connessionevengono promosse azionidifferenti, ma con almeno un elemento,sogg. od ogg., in comune (stessi soggetti

    CRITERI DI RIPARTIZIONE DELLA COMPETENZA

    VALORE:in base al valoreeconomico della pretesaavanzata o quanto richiesto

    dallattore nella domandaintroduttiva di lite

    (deductum). Quella del G.di Pace per cause di valorenon superiore a 2.582,28 e per i giudizi afferentirisarcimento danni prodotti

    dalla circolazione stradale perle cause il cui valore nonsuperi 15493,71; il Trib. competente per tutte le cause

    che non sono di competenzadi altro organo e, comunque,

    per tutte le cause il cui valore indeterminabile.

    TERRITORIO: si basa sul rapporto traterritorio e giudice, volta alla distribuzionedelle controversie tra pi

    giudici dello stesso tipodislocati nelle diversecircoscrizioni territoriali

    ed , di norma derogabilesu convenzione delle

    parti (tale accordo deveriferirsi ad uno o piaffari determinati erisultare da attoscritto).

    MATERIA:inbase alla natura o altipo di diritto su cuisi controverte; prevalente rispetto a

    quella per valore.Alcune competenze per materia sono

    espressamentespecificate dal c.p.c.

    Il foro generale quello innanzi al quale si puessere convenuti perqualsiasi controversia, mentre

    il foro speciale, prevalente rispetto a quellogenerale, quello dinanzi al quale si pu essereconvenuti solo erdeterminate controversie.

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    LA COMPETENZA GIURISDIZIONALE

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    MODIFICAZIONE DELLACOMPETENZA PER RAGIONI

    Co. 1 Lincompetenza permateria, quella per valore e

    quella per territorio nei casiprevisti nellart.28 sono rilevate,

    anche dufficio, non oltre laprima udienza di trattazione;

    - Co. 2 incompetenza perterritorio derogabile e recita Lincompetenza per territorio,

    fuoridai casi previsti dallart.28,

    eccepita a pena di decadenza

    nella comparsa di risposta. Leccezione si ha per non proposta se non contiene

    lindicazione del giudice che laparte ritiene competente.

    - Co. 3 Le questioni di cui aicommi precedenti sono decise, ai

    soli fini della competenza, in basea quello che risulta dagli atti e,

    quando sia reso necessario,dalleccezione del convenuto o

    dal rilievo del giudice, assunte sommarie informazioni, vale adire senza istruttoria, a meno cheleccezione del convenuto o il rilievodel giudice richiedano lassunzione di

    RILEVABILITDELLINCOMPETENZA

    GIURISDIZIONALE art. 38 c.p.c.

    REGOLAMENTO DICOMPETENZA

    Litispendenza di cause. Ex art. 39c.p.c. co. 1 se una stessa causa

    proposta davanti a giudici diversi, competente il giudice adito perprimo, in tal caso il giudice aditosuccessivamente dichiarer con

    sentenza la litispendenzadisponendo con ordinanza lacancellazione dal ruolo della causa.

    Continenza di cause. ex 39 c.p.c.co. 2 stabilisce che se il giudice

    preventivamente adito competenteanche per la causa promossasuccessivamente, il giudice diquestultima dichiarer consentenzala continenza, fissando untermine perentorio entro il quale le

    parti dovranno riassumere la causa

    dinanzi al primo giudice.Connessione di cause. C.d.

    originaria, quando la causaconnessa sia proposta in

    contemporanea alla causa

    principale, o successiva, nel caso incui la causa connessa vengaproposta successivamente a quella principale.- Gli artt. dal 31 al 36

    c.p.c. disciplinano i vari casi di

    connessione, mentre lart. 40 c.p.c.co. 3 sancisce che nei casi previstidai suddetti artt. dal 31 al 36 c.p.c.

    le cause cumulativamente proposte

    o successivamente riunite dovranno

    essere trattate con rito ordinario,salva lapplicazione del ritospeciale quando una di tali cause

    rientri tra quelle indicate negli artt.409 e 442 c.p.c. (controversie di

    lavoro o in materia di previdenza e

    Quando sorge un conflitto o uncontrasto tra due o pi giudici inordine alla competenza:

    - Su istanza di parte. Presupponelesistenza di una sentenza con la

    quale un giudice si sia pronunciato

    sulla propria competenza. Ilregolamento di competenza su

    istanza di parte pu, a sua volta,

    essere:

    necessario (art.42 c.p.c.)

    quando la sentenza emessa abbiadeciso solo sulla competenza enon sul merito della causa;

    facoltativo (art.43 c.p.c.)quando la sentenza che ha

    pronunciato sulla competenza ha

    deciso anche sul merito.- Dufficio (anche definito conflitto

    di competenza, ai sensi dellart.45c.p.c.). Si verifica quando duegiudici sostengono ciascuno lacompetenza dellaltro o di altro

    diverso giudice; in tal caso il

    giudice che si ritiene incompetente pu chiedere dufficio ilregolamento di competenza.

    Listanza di regolamento dicompetenza viene promossa innanzi

    alla Corte di Cassazione con ricorsodalla parte.Il regolamento dufficio viene,invece, richiesto con ordinanza delgiudice a mezzo della quale viene

    disposta la remissione del fascicolo

    alla Corte di Cassazione.

    Si definisce con sentenza in cameradi consiglio che, oltre a disciplinaresulla competenza, conterr i

    provvedimenti indispensabili per laprosecuzione del giudizio innanzi al

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    PRINCIPI DEL PROCESSO CIVILE

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    PRINCIPIO DELLA DOMANDA (ART. 99CPC) : art. 24 Cost. il quale stabilisce chetutti possono agire in giudizio per la tutela dei

    propri diritti ed interessi legittimi. Tale tutela siestrinseca attraverso la presentazione della

    domanda al giudice competente (art.99 c.p.c.),tranne che per alcuni casi in cui il procedimento

    pu essere avviato dufficio (es. dich. difallimento di un soggetto).

    PRINCIPIO DELLA CORRISPONDENZATRA IL CHIESTO E IL PRONUNCIATO(ART. CPC) : art. 112 c.p.c. il giudice devedecidere su tutta la domanda e non oltre i limitidi essa; il giudice ha il dovere di decidere sullacausa quando la parte ne abbia fatto richiesta; la

    parte determina il contenuto della domanda.(extrapetizione quando il giudice attribuisce undiritto o un bene diverso da quello richiesto);(ultrapetizione quando il giudice attribuisce un

    bene o una tutela maggiore ovvero minore aquella richiesta: provvedimento contrario allalegge (viziato) e conseguentementeimpugnabile.

    PRINCIPIO DEL CONTRADDITTORIO(ART. 101 CPC) : Attiene alla problematicadella tecnica processuale. Art.101 c.p.c. dice cheil giudice non pu emettere alcun provvedimentose la parte contro la quale stata proposta ladomanda non stata regolarmente citata e non comparsa.

    PRINCIPIO DELLAPPLICAZIONE DELDIRITTO E IL GIUDIZIO DI EQUIT(ART. 113 CPC) : Lart.113 co. 1 c.p.c.,rifacendosi al principio di legalit sancito dallaCost., prevede che il giudice deve seguire lenorme di diritto, salvo che la legge gliattribuisca il potere di decidere secondoequit. La necessit di vincolare il giudice anorme predeterminate nasce dallesigenza di

    tutelare luguaglianza tra le persone, digarantire la certezza del diritto e di permettere

    alle parti di predisporre unadeguata difesa deipropri diritti soggettivi.

    PRINCIPIO DELLA DISPONIBILITDELLE PROVE (ART. 115 CPC): salvo icasi previsti dalla legge, il giudice deve porre a

    fondamento della decisione le prove propostedalle parti o dal P.M.. In particolare: lart.115, co. 2 conferisce al giudice il potere di

    porre a fondamento della sua decisione, senza

    bisogno di prova, le nozioni di fatto cherientrano nella comune esperienza; lart.117c.p.c. consente al giudice il liberointerrogatorio delle parti il quale ha rilievoistruttorio; lart.118 c.p.c. concede la possibilital giudice di ordinare lispezione di cose opersone; lart.61 c.p.c. attribuisce al giudice la

    possibilit di disporre la consulenza tecnicache ha un peso rilevante sul giudizio finale.

    LA REGOLA DI GIUDIZIO FONDATASULLONERE DELLA PROVA: art.2697 c.c.stabilisce che chi vuol far valere un diritto in

    giudizio deve provare i fattiche ne costituisconoil fondamento. In sostanza, spetta alla parte

    allegare i fatti storici o giuridici (principiodella domanda) ed acquisire le prove asostegno degli stessi (principio del dispositivo)

    ed il mancato esercizio di tale potere dovr,inevitabilmente, comportare un danno alla

    parte che non vi ha provveduto.I fatti di cui sopra possono essere: fatticostitutivi (alla base dellavvio della domanda edevono essere provati dallattore che richiede il

    provvedimento) e fatti estintivi (devono essereprovati dal convenuto che, nellallegare i fattiestintivi, modificati o impeditivi, intendeparalizzare la pretesa della controparte).

    IL PRINCIPIO DELLA LIBERAVALUTAZIONE DELLE PROVE (ART. 116CPC): il giudice deve valutare le prove

    secondo il suo prudente apprezzamento, salvoche la legge disponga diversamente. Illegislatore ha operato una differenziazione tra

    prove libere e legali, ove con le prime intendequelle lasciate al prudente apprezzamento delgiudice mentre con le seconde definisce quelle

    alle quali il giudice vincolato (es. confessionegiudiziale e giuramento decisorio).

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    PARTI E DIFENSORI

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    ORGANIAUSILIARIDEL GIUDICE

    Cancelliere: collaboratore principale del giudice ha compiti prettamente amministrativi eburocratici:. documentare le attivit proprie e quelle degli organi giudiziari e delle parti;. assistere il giudice in tutti gli atti dei quali deve essere formato processo verbale;. stendere la scrittura e apposizione della sua sottoscrizione dopo quella del giudice;

    . rilasciare copie ed estratti autentici dei documenti prodotti, alliscrizione delle cause a ruolo,alla formazione del fascicolo di ufficio e alla conservazione di quelli delle parti, alle

    comunicazioni e alla notificazioni prescritte dalla legge o dal giudice.

    E responsabile civilmente di quanto svolto nellesercizio delle proprie funzioni.

    Ufficiale Giudiziario: compiti di carattere esecutivo. Egli pu assistere il giudice in udienza,provvede allesecuzione dei suoi ordini, esegue la notificazione degli atti ed esegue tutte le altre

    incombenze che la legge gli attribuisce. Ha la medesima responsabilit civile del Cancelliere.

    Consulente tecnico: competenze tecniche. Il giudice pu farsi assistere da uno o pi consulenti diparticolare competenze tecnica, iscritti nellalbo dei consulenti.-Ricevuto lincarico, il consulente

    compie le indagini e gli accertamenti commissionati e fornisce, in udienza e in camera di

    consiglio, i chiarimenti che il giudice eventualmente richiede. --Pu essere ricusato dalle parti.

    Sulla ricusazione decide il giudice che lo ha nominato -In caso di responsabilit penali, il

    consulente che incorre in colpa grave punito con larresto e con lammenda fino a 10.329 euro.

    Custode: E la persona alla quale viene affidata la conservazione e, a volte, lamministrazione dei benipignorati o sequestrati. Per lattivit svolta ha diritto ad un compenso, stabilito dal giudice con decreto.

    Il giudice, dufficio o su istanza di parte, pu, in ogni momento, provvedere alla sostituzione del custode,

    con ordinanza non impugnabile.

    Il custode che non esegue lincarico assunto pu essere condannato dal giudice al pagamento di una pena

    pecuniaria (non superiore a 10 euro).

    PARTE La parte chi compie gli atti del processo, ne subisce gli effetti ed , quindi, destinatario deiprovvedimenti del giudice. E sia colui che propone la domanda (attore) che colui contro il quale la

    domanda proposta (convenuto), ovvero soggetto attivo o passivo del procedimento.

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    capacit di stare in giudizio compiendo gli atti processuali in nome proprio o per conto di terzi. Le persone

    che non hanno libero esercizio dei diritti non possono stare in giudizio se non rappresentate, assistite oautorizzate secondo le norme che regolano la loro capacit.La costituzione delle parti pu essere sempre sanata, indipendentemente dal grado e dallo stato del

    procedimento. Anche il difetto di legittimit processuale rilevabile in ogni stato e grado delprocedimento, e gli atti eventualmente compiuti sono dichiarati nulli.

    Nel caso in cui manca la persona a cui spetta la rappresentanza o lassistenza, e vi sono ragioni durgenza,e quando vi conflitto di interessi col rappresentante, pu essere nominato allincapace, alla persona

    giuridica o allassociazione non riconosciuta un curatore speciale che li rappresenta o assiste finch

    subentri colui al quale spetta la rappresentanza o lassistenza.Listanza per la nomina del curatore va presentata dinanzi al giudice di pace o al presidente dellufficiogiudiziario davanti al quale si intende proporre la causa.

    Il giudice provvede alla nomina con decreto e ne d comunicazione anche al PM.La rappresentanza volontaria, non viene imposta dal legislatore ma frutto della volont delle parti.Essa valida solo se il potere rappresentativo viene manifestato attraverso la dichiarazione delrappresentante di agire in nome e per conto del rappresentato (contemplatio domini).Infine, gli atti compiuti dal soggetto che agisce in nome e per conto di altri ma senza potererappresentativo (falsus procurator) non producono alcun effetto.

    Il sostituto processuale a tutti gli effetti una parte del giudizio pur non essendo titolare dellinteresse peril quale agisce. La sostituzione processuale, pertanto, consta di due soggetti, il sostituto, che agisce innome proprio, e il sostituito, quale titolare del diritto fatto valere dal sostituto. La sentenza, al termine delprocesso, produrr effetti solo per il sostituito.

    CAPACITAPROCESSUALE

    DIFENSORE

    Art. 24 Cost.:Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritto e interessi legittimi. La difesa diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento. In gran parte dei casi lintervento del difensore

    imposto dal legislatore.Davanti al Giudice di Pace, le parti possono stare in giudizio senza il difensore nelle cause il cui valore

    non eccede 516,46 euro o quando espressamente autorizzati con decreto dellA.G. (a seconda della naturaed entit della causa).

    Il difensore, per assistere la parte in giudizio, deve essere munito di procura. Essa pu essere generale(ad lites), quando si riferisce a pi controversie, oppure speciale (ad litem) quando riferita ad una singolalite.In taluni casi la designazione del difensore viene disposta direttamente dalla legge (ad es. per leggelAmm.ne dello Stato difesa dallAvvocatura dello Stato).Lat. 84 c.p.c. regolamenta i poteri del difensore (c.d. ius postulandi). Egli, nella fase processuale, pu

    compiere e ricevere, nellintereresse della parte assistita, tutti gli atti del processo che la legge non riservaespressamente allassistito.A differenza del normale istituto di rappresentanza, la procura conferita ad un difensore, pur essendo

    sempre revocabile e rinunciabile, non pu trovare operativit qualora non avvenga la sostituzione deldifensore. Inoltre, in attesa della sostituzione, il difensore revocato o rinunciante deve continuare acompiere lattivit di difesa e assistenza.

    I difensori hanno il dovere di comportarsi in giudizio con lealt e correttezza. Lorgano giudicante tenutoad informare le autorit che esercitano il potere disciplinare, qualora il difensore venga meno a tale

    responsabilit.

    E listituto che consente alle persone meno abbienti di adire in modo gratuito la giustizia o di difendersidalla pretese di terzi. -Recentemente rivisitato dal D.P.R. 115/2002, ha lo scopo di garantire condizioni dieguaglianza nella tutela giurisdizionale dei propri diritti e interessi.- Per poter beneficiare di tale istituto

    normativo, il richiedente non deve avere un reddito superiore ai 9.723,84 euro.-Listanza di gratuitopatrocinio va presentata al consiglio dellordine degli avvocati (che entro 10 gg. Verifica la regolaritdellistanza)del luogo ove ha sede il magistrato davanti al quale pende il processo, oppure, nel caso di

    giudizio non ancora iniziato, a quello del luogo ove ha sede il magistrato competente a conoscere delmerito.

    PATROCINIOGRATUITO ASPESE DELLOSTATO

    La legge prevede che il giudice, per risolvere o chiarire aspetti di natura non giuridica ma

    prettamente tecnici e specialistici,pu incaricare un consulente tecnico di parte.-Il consulente,oltre ad assistere alle operazioni del consulente del giudice, partecipa alludienza e alla camera

    di consiglio ogni volta che vi interviene il consulente del giudice, per chiarire e svolgere, con

    apposita autorizzazione, le sue osservazioni sui risultati delle indagini tecniche.

    CONSULENTETECNICO DIPARTE

    Si verifica quando in un processo vi sono pi parti. Viene definito litisconsorzio attivo se vi sono pi

    attori, litisconsorzio passivo se vi sono pi convenuti e litisconsorzio misto se vi sono pi attori e piconvenuti.

    Il litisconsorzio pu essere:

    - originario; successivo; necessario, facoltativo (proprio e improprio).Listituto del litisconsorzio ha una duplice finalit. Da una parte, risponde ad una logica di economia digiudizi, dallaltro ha una logica di non contraddittoriet di giudicati.Il litisconsorzio termina prima della fine del processo per: estromissione; separazione d cause.Infine, si parla di litisconsorzio unitario ( si pone a met strada tra quello obbligatorio e quellofacoltativo) quando lidentit del petitum e della causa petendi esige uno svolgimento unitario del

    rocedimento.

    LITISCONSORZIO

    INTERVENTO

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    ATTI PROCESSUALI

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    in un processo gi iniziato subentra una parte diversa da quella originaria ( trattasi di litisconsorzio

    successivo). Nel subentrare, la parte promuove una domanda che, pur connessa a quella principale, diversa ed autonoma e determina un oggettivo ampl.to dellogg. del process.

    Lintervento volontario (dalliniziativa spontanea del terzo) pu essere: principale (colui che intervieneafferma lesistenza di un diritto proprio); adesivo autonomo (o litisconsortile) (il terzo fa valere il suodiritto solo in confronto di una delle parti; adesivo dipendente (o semplicemente adesivo) (il terzo silimita ad appoggiare un interesse di una delle parti);

    Lintervento coatto (un terzo subentra successivamente in un giudizio per effetto della citazione esperitada una delle parti originarie del processo). Si distingue in due tipologie: intervento coatto su istanza diparte in senso proprio; chiamata in garanzia.

    In entrambi i casi, lo scopo di colui che opera la chiamata in causa quello di ottenere che la sentenza siaefficace anche contro il 3, per le pretese o la rivalsa in caso di soccombenza.Lintervento coatto per ordine del giudice (il giudice ordina lintervento quando ritiene opportuno che ilprocesso si svolga in confronto di un terzo al quale la causa comune).

    Si verifica con luscita dal processo, disposta dal giudice, di una delle parti, sia essa originaria al

    procedimento, sia essa intervenuta o chiamata successivamente. Sono previste le seguenti forme diestromissione:estromissione del arantito e estromissione dellobbli o.ESTROMISSIONE

    la parte viene meno per morte o per altra causa. Il processo proseguito dal successore universale o in

    suo confronto.--In alcuni casi la morte di una delle parti, pu far venire meno loggetto della causa.Spesso, per, la morte della parte o lestinzione della persona giuridica danno luogo alla successioneuniversale.--Il successore subentra dopo un eventuale interruzione ed attraverso unapposita ed autonomainiziativa della arte interessata alla rosecuzione.

    SUCCESSIONE

    successione a titolo particolare nel diritto controverso: se nel corso del processo si trasferisce il dirittocontroverso per atto tra vivi a titolo particolare, il processo prosegue tra le parti originarie. Se iltrasferimento a titolo particolare avviene a causa di morte, il processo proseguito dal successore

    universale o in suo confronto.

    FORMA CAUSA VOLONTA

    Forma dellatto : forma-contenuto e formepredeterminate da atti. --E prescritto luso della linguaItaliana. --I l giudice puricorrere allinterprete o altraduttore. --Gli atti oraliverranno verbalizzati colprocesso verbale delludienz.--Per gli atti processuali si parla di

    pubblicit tra le parti epubblicit di fronte a terzi. --Ilgiudice pu disporre losvolgimento delludienza a

    porte chiuse (art.128) per

    ragioni di Sicurezza dello Stato,ordine pubblico e buon

    ATTI PROCESSUALI

    Termini legali; termini giudiziari; terminidilatori (momento prima del quale non possibile compiere un atto); termini acceleratori(momento entro il quale un atto deve essere

    compiuto); termine perentorio (quando il suodecorso comporta la decadenza del potere dicompiere latto, non sono prorogabili o

    abbreviati); termine ordinatorio (quando il suodecorso non comporta alcuna decadenza).Ordinatoriet dei termini: nel senso che senza

    alcuna specifica previsione normativa un terminenon pu considerarsi perentorio. --Lart. 155

    disciplina il computo dei termini; a giorni o oresi escludono il giorno e lora iniziali.I termini

    processuali subiscono una sospensione che va dal

    1 agosto al 15 settembre (non applicabile adatti caratterizzati da particolare rilevanza edur enza).

    TERMINI

    Le preclusioni hanno la funzionedi coordinazione degli atti. Sono previste quando un determinato

    atto incompatibile con un atto

    gi compiuto oppure quando

    latto non pu essere compiuto poich il soggetto ha gi

    esercitato la relativa facolt, o,

    ancora si ha allorquando per il

    compimento dellatto non sia

    stata rispettata la sequenzaprevista dalla legge. Il verificarsi

    di una preclusione determina laperdita o la c.d. consumazionedella facolt processuale.

    La decadenza siverifica per ilmancato

    compimento degli

    atti nellambito

    temporale previstodalla legge o dal

    giudice, essa

    comporta la perdita

    del potere di

    compiere undeterminato atto

    rocessuale.

    PRECLUSIONIDECADENZE

    ATTI PROCESSUALI

    scopo dellatto, ossia la finalit predeterminata dalla legge che latto

    intende raggiungere, indipendentemente dalla finalit soggettiva di coluiche lo pone in essere. La rilevanza della causa di un atto praticamente minima stante limposizione della forma vincolata per laquasi totalit degli atti. Difatti gli atti processuali possono essere aformavincolata nel qual caso la validit dellatto data semplicementedalla rispondenza dello stesso al modello imposto dal legislatore, e a

    forma libera, in tal caso vi la necessit di controllare lidoneitdellatto al raggiungimento dello scopo.

    coscienza e volont di porli in essere, nessuna rilevanza vienericonosciuta al soggetto che persegue determinati effetti, in

    quanto questi sono predeterminati dalla legge.Il D.P.R. 123 del 13/01/2001 disciplina la possibilit diredigere atti processuali come documenti informatici che

    dovranno essere sottoscritti con la c.d. firma digitale da chi presiede ludienza e dal cancelliere. Forma il fascicoloinformatico linsieme degli atti processuali, esso consultabile per via telematica o attraverso videoterminalisituati nelle cancellerie.

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    ATTI PROCESSUALI TIPICI

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    DI PARTE

    Gli atti diparte possonoessere

    introduttivi del

    giudizio osuccessiviall'inizio della

    causa.-devonoindicare quale

    contenutominimo

    l'ufficiogiudiziario, leparti, l'oggettole ragioni delladomanda e leconclusioni ola istanza e

    devono esseresempresottoscrittitanto negli

    originali quantonelle copie danotificare. Gliatti possonoavere ancheforma orale.

    Verbale d'udienza che

    costituisce la

    documentazione scritta

    degli atti e attivit svoltiin modo orale o dinanzi

    all'autorit giudiziaria.

    viene redatto sotto la

    direzione del giudice

    direttamente dal

    cancelliere.--Il processo

    verbale deve essere

    sottoscritto dal

    cancelliere e dal giudice

    e fa fede fino a querela

    di parte.--La

    comunicazione l'atto a

    mezzo del quale ilcancelliere nei casi

    previsti dalla legge o dal

    giudice porta a

    conoscenza delle parti e

    degli altri soggetti

    processuali, fatti

    rilevanti per il processo.

    Avviene a mezzo di

    biglietto di cancelleria in

    carta non bollata. La

    consegna al destinatario

    pu avvenire

    direttamente nelle manidello stesso o per posta

    raccomandata oppure a

    mezzo UFFICIALE

    GIUDIZIARIO ovvero

    DEL CANCELLIEREDEL PM

    non differiscono dimolto da quelli diparte perch anche il

    P.M. si identifica in

    una vera e propria parte processualevolta alla tutela ed

    alla difesa di pubbliciinteressi.-c'

    distinzione tra attidel P.M. agente (es.

    domande introduttiveo atti di mero

    impulso) e atti delP.M. interveniente

    (pareri, richiesteecc.)

    vengono definiti come provvedimenti e si dividono in:sentenza (che ha contenuto decisorio); ordinanza edecreto (che hanno contenuto ordinatorio).La sentenza si suddivide:1. di merito e di rito;2. di

    accoglimento e di rigetto;3. definitive e non definitive.La sentenza pronunciata in nome del popolo italiano ereca l'intestazione della Repubblica Italiana.

    Deve contenere: l'indicazione del giudice che l'hapronunciata delle parti e dei loro difensori, le conclusioni

    del P.M. e delle parti, la concisa esposizione dellosvolgimento del processo e dei motivi in fatto e diritto

    della decisione; il dispositivo, la data della deliberazione ela sottoscrizione del giudice.-la sentenza del giudice

    collegiale sottoscritta soltanto dal presidente e dalgiudice estensore.--E composta dal: dispositivointrodotto dalla sigla P.Q.M. ove viene indicatasinteticamente la decisione le motivazioni.-Importante la sottoscrizione tant' che si ha la nullit insanabile in

    caso di difetto assoluto di sottoscrizione dell'originale.--Acquista esistenza giuridica con la sua pubblicazione.--L'ordinanza assolve alla funzione ordinatoria delprocesso ed emanata dal Giudice durante il processo per

    regolare lo svolgimento e per risolvere eventuali questioni procedurali insorte dalle parti. presuppone il lorocontraddittorio e di regola viene emessa dal giudice

    istruttore (a volte anche dal collegio); succintamentemotivata; sono modificabili e revocabili da parte

    dell'autorit giudicante che le ha emesse. ci sono per trecasi di irrevocabilit:- le ordinanze pronunciate

    sull'accordo delle parti in materia della quale questepossono disporne; dichiarate non impugnabili ex lege; per

    le quali previsto uno specifico mezzo di reclamo.--Le O.comunque motivate non possono mai pregiudicare la

    decisione della causa.Anche il decreto assolve alla funzione ordinatoria del

    processo a differenza della sentenza e ordinanza il decretonon necessita di motivazione e di regola pu essere

    emesso senza contraddittorio delle parti. Salvo che lalegge disponga diversamente il decreto NON E'

    MOTIVATO.

    DEL GIUDICE

    LE NOTIFICAZIONI

    Atto proprio delluff. Giudiziario attraverso il quale si porta a conoscenza di un destinatario un atto che viene

    consegnato in copia conforme alloriginale, attestando tale consegna formalmente. Far conoscere un atto

    allinteressato.-E effettuata da: ufficiale giudiziario, aiutanti uff. Giudiziarie, messi del giudice di pace. La mancata

    indicazione della parte che richiede la notifica comporta la nullit della stessa. Nel caso in cui la notifica non vada a

    buon fine sulla relata devono essere indicati i motivi, le ricerche effettuate e le notizie reperite, pertanto queste

    indicazioni riportate valgono come prova fino a querela di falso. Lart. 160 c.p.c. Stabilisce che la notifica nulla se

    non sono state osservate le disposizioni circa la persona a cui stata consegnata la copia o vi incertezza assoluta

    sulla persona a cui fatta e sulla data. La stessa nullit non pu essere invocata se latto ha raggiunto lo scopo e la

    stessa non pu essere rilevata dufficio ma bens su istanza di parte. Infine, bisogna precisare che le notificazione

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    LE NOTIFICAZIONI DELLUFF. GIUDIZIARIO

    Luff. giudiziario effettua la notifica consegnando copia dellatto nelle mani proprie del destinatario e la stessa va eseguita

    presso labitazione di questultimo e se lo stesso rifiuta la consegna luff. giudiziario ne da atto sulla relata e la notifica si

    considera avvenuta.

    Art. 139 c.p.c. : la notifica quando non effettuata nelle mani proprie deve essere eseguita nel comune di residenza del

    destinatario ricercando lo stesso presso la casa di abitazione/ufficio o dove esercita lindustria e il commercio. Se il

    destinatario non viene reperito luff. giudiziario pu consegnare copia dellatto ad una persona di famiglia o addetta allacasa, allufficio o allazienda purch non minore di 14 anni o palesemente incapace. Al portiere dove si trova

    labitazione/lufficio/lazienda e ove manchi il portiere ad un vicino di casa che deve accettarla di riceverla; dovr dare

    notizia al destinatario dellavvenuta notificazione tramite raccomandata. Se il destinatario della notifica vive a bordo di

    una nave mercantile latto pu essere consegnato al capitano; quando sconosciuto il comune di residenza la notifica si

    effettua presso il comune di dimora o presso il comune di domicilio ed in questi casi la notifica si perfeziona al momento

    della consegna.

    Lart. 140 c.p.c. irreperibilit o rifiuto di ricevere copia: luff. giudiziario dovr depositare copia alla casa del comune

    dove la notificazione va eseguita esponendo un avviso dellavvenuto deposito in una busta chiusa e sigillata presso la

    porta dellabitazione/ufficio/azienda del destinatario dandone notizia tramite racc. A/R.

    Lart. 141 c.p.c. : qualora il destinatario abbia eletto domicilio presso una persona o ufficio la notificazione degli atti deve

    essere effettuata nel luogo indicato nellelezione, mediante consegna di copia nelle mani della persona o capo ufficio in

    qualit di domiciliatario la stessa equivale alla notifica a mani proprie. La stessa non pu essere effettuata ove chiesto

    dal domiciliata rio, se morto , trasferito o cessato lufficio.

    Lart. 142 c.p.c. :la notificazione a persona non residente, n dimorante, ne domiciliata nella Repubblica Italiana pu

    essere effettuata allestero pertanto in questo caso latto deve essere notificato mediante spedizione al destinatario con

    raccomandata e mediante consegna di una copia al P.M. che provvede alla trasmissione presso il Ministero degli Affari

    esteri. In questo caso la notifica efficace nei confronti del destinatario dopo 20 giorni dal compimento delle predette

    operazioni.

    Lart. 143 c.p.c. : nel caso di notificazione a persona di residenza, domicilio e dimora sconosciuti luff. giudiziario esegue

    la notifica mediante il deposito di copia dellatto alla casa comunale dellultima residenza e se questa sconosciuta nel

    luogo di nascita del destinatario e se anche questultima sconosciuta luff. giudiziario consegna copia dellatto al P.M. e

    la notifica si intende eseguita trascorsi 20 giorni dal compimento delle predette operazioni.

    Lart. 144 c.p.c. : le notificazioni alle amministrazioni dello stato e in questo caso si seguono delle leggi speciali che

    prevedono la notificazioni presso gli uffici dellAvvocatura dello Stato.

    Lart. 145 c.p.c. : la notificazione a persone giuridiche ed essa si esegue mediante consegna di una copia dellatto al

    rappresentante o persona incaricata ma con lintroduzione della legge 263\2005 prevede che la notifica pu essere

    effettuata anche alla persona fisica che rappresenta lente.

    Infine lart. 146 c.p.c. : la notificazione a militari in attivit di servizio si ha quando non eseguita nelle proprie mani pu

    essere effettuata mediante consegna di una copia al P.M. che ne curer linvio al Comandante del corpo al quale il militare

    appartiene

    ALTRE FORME DI NOTIFICAZIONI

    Laddove non vi espresso divieto dalla legge, le notificazione possono essere effettuate anche a mezzo del servizio postale

    ed in questi casi luff. giudiziario deve compilare la relata di notifica sia sulloriginale che sulla copia da inviare, citando

    postale mediante il quale spedisce copia al destinatario con raccomandata A/R. La notifica si intende definita quando luff.

    giudiziario consegna il plico mentre il destinatario nel momento in cui ha preso conoscenza dellatto.

    Ove la notificazione ordinaria risulta estremamente difficile per lalto numero dei destinatari , il capo ufficio giudiziario

    pu autorizzare su istanza della persona interessata e sentito il P.M. alla notificazione mediante pubblici proclami. La

    notifica si intende eseguita quando luff. giudiziario deposita copia dellatto con la relazione e documenti giustificativi

    dellattivit svolta nella cancelleria del giudice. Questa forma di notifica non ammessa nei procedimenti davanti al

    giudice di pace.

    MODIFICHE IN TEMA DI COMUNICAZIONI E NOTIFICAZIONI APPORTATE DAL D.L. 112\2008

    le comunicazioni e le notificazioni al consulente sono effettuate per via telematica allindirizzo di posta elettronica

    comunicato. Pertanto, i professionisti sono tenuti a registrare il proprio indirizzo e-mail nellalbo di appartenenza e gli

    ordini professioni devono comunicare tali indirizzi elettronici al Ministero della Giustizia. La comunicazione un atto

    mediante il quale si trasmette la notizia dellesistenza di un atto mentre la notificazione si producono gli effetti giuridici

    fondamentali er la rosecuzione del rocesso

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    LINVALIDITA DEGLI ATTI PROCESSUALI

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    PROCESSO DI COGNIZIONE

    FASE INTRODUTTIVA

    Art. 156 (Rilevanza della nullit):Non pu

    essere pronunciata la nullit perinosservanza di forme di alcun atto delprocesso, se la nullit non comminata

    dalla legge. -Pu tuttavia essere pronunciataquando l'atto manca dei requisiti formali

    indispensabili per il raggiungimento delloscopo.-La nullit non pu mai essere

    pronunciata, se l'atto ha raggiunto lo scopoa cui destinato.

    La nullit degli atti processuali: inidoneitdellatto viziato a produrre i suoi effetti. Per

    configurarsi deve essere oggetto di pronunciadi un giudice (con efficacia ex tunc), in

    mancanza della quale gli atti delprocedimento, anche se viziati, sono sempre

    validi. Quindi la nullit di un atto processuale viene determinata dalla

    mancanza di un determinato requisito chelordinamento reputa necessario edindispensabile : vizio.In base alla tipologia di vizi presenti in unatto si pu fare una distinzione tra:

    a. Inesistenza: attomanchevole degli elementi essenziali.

    b. Nullit: quando il vizio presente in un atto cos grave darenderlo inidoneo al raggiungimento del

    suo scopo.Art. 157 c.p.c. (Rilevabilit e sanatoria della

    nullit):Non pu pronunciarsi la nullit senza istanza di parte, se la legge non

    dispone che sia pronunciata d'ufficio.-Soltanto la parte nel cui interesse stabilito

    un requisito pu opporre la nullit dell'attoper la mancanza del requisito stesso, madeve farlo nella prima istanza o difesa

    successiva all'atto o alla notizia di esso. Lanullit non pu essere opposta dalla parteche vi ha dato causa, n da quella che vi ha

    rinunciato anche tacitamente.

    Nullit relativa : se la nullit dellatto

    eccepita dalla parte sanabile

    Nullit assoluta : se rilevata dufficio dalgiudice insanabile

    Limitazione dellestensione della nullit: la

    nullit di un atto o di una parte dellatto, nonimporta quelli precedenti o successivi, che

    sono indipendenti. Se un vizio presentein un atto impedisce il prodursi di un

    determinato effetto, latto comunque puprodurre altri effetti.Art. 162 (Pronuncia sulla nullit):Il giudiceche pronuncia la nullit deve disporre,

    quando sia possibile, la rinnovazione degliatti ai quali la nullit si estende.-Se la nullit

    degli atti del processo imputabile alcancelliere, all'uff. giudiziario o al

    difensore, il giudice, col provvedimento colquale la pronuncia, pone le spese della

    rinnovazione a carico del responsabile e, suistanza di parte, con la sentenza che decide

    la causa pu condannare quest'ultimo alrisarcimento dei danni causati dalla nullit

    a norma dell'art. 60, n. 2.

    c. Irregolarit: nel caso di

    PROCEDIMENTO INNANZIAL TRIBUNALE VIZI

    DEGLI ATTIPROCESSUALI

    Processo di cognizione: insieme diattivit a mezzo delle quali si

    accertano condizioni e presuppostidi fatto e di diritto, per addivenire

    allaccoglimento o rigetto delladomanda. Processo tipo quello

    innanzi al Tribunale (normativaafferente tale processo poi integrata

    ed adattata per lo svolgimento deigiudizi innanzi al giudice di pace e

    quelli di appello) consta di trefasi principali:

    a. Faseintroduttiva: rappresentatadalla domanda della parte;

    b. Faseistruttoria: divisa in fase ditrattazione e fase probatoria;

    c. Fase decisoria:emissione sentenza da parteautorit giudicante.

    Fase istruttoria e decisoria sonoquelle pi rilevanti nelprocedimento di competenza di

    un giudice monocratico, tranne casi

    FASE INTRODUTTIVA DELPROCESSO DI COGNIZIONE

    INNANZI AL TRIBUNALEIl processo inizia con la domanda giudiziale.Elementi :soggetti le parti; ilpetitum loggetto della domanda;la causa petendi il

    motivo per cui la domanda avanzataCitazione: atto scritto doppiamente recettizio inquanto si rivolge sia al ed il giudice anchefunzione duplice: con chiamata in giudizio di un

    soggetto (vacatio in ius) e con la tutelagiurisdizionale mediante cognizione (editio

    actions).

    Art. 163 (Contenuto della citazione):Ladomanda si propone mediante citazione a comparire audienza fissa.-L'atto di citazione deve contenere:1)

    l'indicazione del tribunale davanti al quale la domanda proposta;2) il nome, il cognome, e la residenzadell'attore, il nome, il cognome, la residenza o il

    domicilio o la dimora del convenuto e delle persone che

    rispettivamente li rappresentano o li assistono. Se

    attore o convenuto una persona giuridica,un'associazione non riconosciuta o un Comitato, la

    citazione deve contenere la denominazione o la ditta,

    con l'indicazione dell'organo o ufficio che ne ha la

    rappresentanza in giudizio;3) la determinazione dellacosa oggetto della domanda;

    4) l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto

    costituenti le ragioni della domanda, con le relative

    conclusioni;5) l'indicazione specifica dei mezzi di provadei quali l'attore intende valersi e in particolare dei

    documenti che offre in comunicazione;6) il nome e il

    cognome del procuratore e l'indicazione della procura,qualora questa sia stata gi rilasciata;7) l'indicazione

    del giorno dell'udienza di comparizione; l'invito al

    convenuto a costituirsi nel termine di venti giorni prima

    dell'udienza indicata ai sensi e nelle forme stabilitedall'articolo 166, ovvero di dieci giorniprima in caso di

    abbreviazione dei termini, e a comparire, nell'udienza

    indicata, dinanzi al giudice designato ai sensi

    dell'articolo 168-bis, con l'avvertimento che lacostituzione oltre i suddetti termini implica le

    decadenze di cui all'articolo 167.

    Legge 80/2005: ha introdotto la possibilitdellattore di indicare nellatto di citazione un

    invito al convenuto di notificare la comparsa inrisposta (primo atto difensivo); se tale invitoviene accettato dal convenuto, il giudizio su

    accordo di tutte le parti pu proseguire secondo ilrito societario (rito speciale)

    Legge 263/2005: applicabile a tutti i procedimenti a partire dal 01.03.2006, haampliato i termini a comparire :90 giorni per gliatti da notificare in Italia-150 giorni per gli atti danotificare allesterno

    Notifica della citazione: sottoscritta dalla parteviene consegnata alluff. giudiziario che provvede

    alla notifica, a seguito della quale il processo atutti gli effetti pendente produce effetti

    giuridici processuali e sostanziali:

    effetti giuridici processuali

    (es litispendenza determinazione degli

    elementi oggettivi della domanda fissazionedel momento in cui si determina lesistenza deipresupposti processuali, quali la capacit delle

    parti, del giudice ecc.);

    effetti sostanziali della

    domanda (es: interruzione della prescrizione -

    NULLITA DELLATTO DICITAZIONE

    Art. 164 (Nullit della citazione)La citazione nulla se omesso orisulta assolutamente incerto alcuno

    dei requisiti --Se il convenuto non sicostituisce in giudizio, il giudice,

    rilevata la nullit della citazione, nedispone d'ufficio la rinnovazioneentro un termine perentorio. Se la

    rinnovazione non viene eseguita, il

    giudice ordina la cancellazione dellacausa dal ruolo e il processo si

    estingue a norma dell'articolo 307,comma terzo.

    La costituzione del convenuto sana ivizi della citazione e restano salvi gli

    effetti sostanziali e processuali di cuial secondo comma;

    La citazione altres nulla se omesso o risulta assolutamente

    incerto il requisito stabilito nelnumero 3) dell'articolo 163 ovvero

    se manca l'esposizione dei fatti dicui al numero 4) dello stesso

    articolo.

    Il giudice, rilevata la nullit ai sensidel comma precedente, fissaall'attore un termine perentorio perrinnovare la citazione o, se il

    convenuto si costituito, perintegrare la domanda. Restanoferme le decadenze maturate e salvi i

    diritti quesiti anteriormente alla

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    LEZIONE IX

    FASE INTRODUTTIVA E FASE ISTRUTTORIA DEL PROCESSO DI COGNIZIONE

    1 La costituzione in giudizioL'atto di citazione un atto doppiamente recettizio in quanto destinato sia al convenuto che algiudice. Con la notificazione l'attore porta a conoscenza del convenuto la citazione. Per portareil prefato atto a conoscenza del giudice cos come chiaramente statuito dall'art. 165 c.p.c.L'attore, entro dieci giorni dalla notificazione della citazione al convenuto, ovvero entrocinque giorni nel caso di abbreviazione di termini a norma del secondo comma dell'art. 163 bis,

    deve costituirsi in giudizio a mezzo del procuratore, o personalmente nei casi consentiti dallalegge, depositando in cancelleria la nota d'iscrizione a ruolo e il proprio fascicolocontenente l'originale della citazione, la procura e i documenti offerti incomunicazione. Se si costituisce personalmente, deve dichiarare la residenza o eleggeredomicilio nel comune ove ha sede il tribunale. Qualora l'attore non ottempera a tale formalit,il cancelliere ha l'obbligo di non ricevere la costituzione; eventuali irregolarit relative allacostituzione in giudizio possono essere sollevate dalla controparte o di ufficio dal giudice solonella prima udienza. Obblighi diversi incombono sul convenuto per la sua costituzione ingiudizio; l'art. 166 c.p.c. dispone, che il convenuto deve costituirsi a mezzo del procuratore, opersonalmente nei casi previsti dalla legge, almeno venti giorni prima dell'udienza dicomparizione fissata nell'atto di citazione, o dieci giorni prima nel caso di abbreviazione ditermini a norma del secondo comma dell'art. 163 bis c.p.c., o venti giorni prima dell'udienzafissata a norma dell'art. 168 bis quinto comma c.p.c., depositando in cancelleria il propriofascicolo contenente la comparsa di cui all'art. 167 c.p.c. con la copia della citazione notificata,la procura e i documenti che offre in comunicazione. Il nostro legislatore individua anche ilcontenuto della comparsa di risposta del convenuto, statuendo nell'art. 167 c.p.c. che in essaquesti deve:a) proporre tutte le sue difese e prendere posizione sui fatti posti dall'attore a

    fondamento delle proprie richieste;b) indicare i mezzi di prova di cui intende valersi e i documenti che offre in comunicazione;c) formulare le conclusioni;d) proporre, a pena di decadenza, le eventuali domande riconvenzionali e le eccezioni

    processuali e di merito non rilevabili d'ufficio. Qualora risulta omesso o assolutamenteincerto l'oggetto o il titolo della domanda riconvenzionale, il giudice rilevata la nullit, fissaal convenuto un termine perentorio per integrarla;

    e) chiedere, a pena di decadenza, la chiamata in causa di un terzo con contestualerichiesta di spostamento della prima udienza di comparizione.

    Ben si comprende come l'atto di costituzione, che determina il passaggio del convenuto dasemplice parte del processo a parte attiva del processo, sia omologo e contrappostoall'atto di citazione.Il momento della costituzione delle parti in giudizio assume importanza anche per lenotificazioni e le comunicazioni che, di fatto, saranno effettuate presso il procuratore-difensore costituito; nel caso in cui la parte sia costituita personalmente le stesse si farannonella residenza dichiarata o nel domicilio eletto. Le comparse e le memorie consentite dalgiudice si comunicano mediante deposito in cancelleria, o mediante notifica o mediantescambio documentato con il visto del procuratore. Il giudice pu autorizzare, per singoli atti,che lo scambio o la comunicazione di cui sopra avvenga anche a mezzo telefax o postaelettronica. Altro momento processuale rilevante l'iscrizione della causa nel ruologenerale eseguita dal cancelliere all'atto della costituzione dell'attore, o se questi non si costituito, all'atto della costituzione del convenuto su presentazione della nota di iscrizione aruolo. L'iscrizione avviene in ordine cronologico seguendo una numerazione progressiva, conl'assegnazione a ciascuna causa di un numero di ruolo. La parte che per prima si costituisce ingiudizio tenuta, ex D.P.R. 30/05/2002 n. 115, al pagamento di un contributo, il cd.contributo unificato, il cui importo si determina sul valore della causa; valore che deveessere dichiarato dalla parte nelle conclusioni del proprio atto. Contemporaneamente, ilcancelliere forma il fascicolo d'ufficio nel quale inserisce la suindicata nota, copia dell'atto dicitazione delle comparse o delle memorie su carta non bollata e, successivamente, i processiverbali di udienza, i provvedimenti del giudice, gli atti di istruzione e la copia del dispositivodelle sentenze. Una volta formato il fascicolo di ufficio, il cancelliere lo presenta al presidentedel tribunale che, con decreto posto in calce alla nota di iscrizione a ruolo, designa il giudice

    istruttore dinanzi al quale le parti dovranno comparire; a meno che non decida egli stesso diistruire la causa. Nei tribunali divisi in pi sezioni, il presidente assegna la causa ad una diesse, e il presidente della sezione provveder a designare il giudice istruttore. Qualora nelgiorno fissato per la comparizione il giudice istruttore non tiene udienza, la comparizione delleparti rimandata di ufficio all'udienza immediatamente successiva. Particolarmente importante il potere di differimento della prima udienza, per non pi di quarantacinque giorni,

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    riconosciuto al giudice istruttore gi designato per esigenza del suo ruolo (ex art. 168 biscomma 5 c.p.c.). Tale facolt viene riconosciuta per consentire al giudice istruttore diorganizzare il proprio ruolo in modo tale da poter giungere alla fase preliminare del processocon una piena conoscenza degli atti di causa e del cd. thema decidendum. La designazione delgiudice istruttore operante per tutto lo svolgimento del giudizio; soltanto in caso di assolutoimpedimento o di gravi esigenze di servizio pu essere sostituito con decreto delpresidente (ex art. 174 c.p.c.).

    2 Mancata o ritardata costituzione delle partiLa parte che non si costituita nei termini, pu farlo fino alla prima udienza, sempre

    che l'altra parte si sia costituita nel proprio termine e abbia iscritto ritualmente la causa aruolo. La parte che non si costituisce neanche alla prima udienza dichiarata contumace conordinanza del giudice istruttore. Conseguenze diverse si hanno in caso di mancata costituzionedi entrambe le parti o di tardiva costituzione delle stesse. In base all'art. 171 c.p.c. se nessunadella parti si costituita, neanche tardivamente, la causa non iscritta a ruolo e pertanto siavvia all'estinzione. Se vi stata iscrizione a ruolo della causa con costituzione tardivadella parte, a cui non seguita la costituzione dell'altra parte, il giudice designato terr laprima udienza soltanto per ordinare la cancellazione della causa dal ruolo. In entrambi i casi,tuttavia, non si ha un'immediata estinzione della causa, ma si compie semplicemente un passoverso la fine del processo. Il giudizio, invero, entra in uno stato di quiescenza che dura unanno, decorrente dalla data di scadenza del termine per la costituzione del convenuto o dalladata del provvedimento di cancellazione della causa dal ruolo. Entro questo termine il processopu essere riattivato da una delle parti che vi ha interesse, con la notificazione all'altra parte diun atto, cd. comparsa in riassunzione, che pur avendo i caratteri di una nuova citazione nonintroduce un nuovo giudizio ma che fa riprendere il procedimento quiescente. In tal caso siavranno nuovi termini per la costituzione, il cui mancato rispetto da entrambe le partideterminer l'estinzione immediata della causa; estinzione che si avr anche in caso dimancata riassunzione della causa nel summenzionato termine di un anno.

    3 La fase istruttoria del processo di cognizioneAvvenuta la costituzione delle parti o di una parte sia ha per conclusa la fase introduttiva delprocesso di cognizione, nella quale si avuto il contatto giuridico tra attore, convenuto egiudice. Si giunge, cos, alla seconda fase, quella dell'istruzione della causa, nella quale sisvolgono tutte quelle attivit volte a rendere la causa matura per la decisione, mediantel'acquisizione degli elementi di fatto e il controllo e l'analisi degli aspetti giuridici rilevanti.

    Tale fase si articola in tre sottofasi, precisamente:- trattazione della causa, ove si individuano e si discutono le questioni che si reputanorilevanti. In tale fase, si distinguono ulteriori due momenti, un primo, preparatorio, in cui ilgiudice istruttore verifica la regolarit della costituzione delle parti, e un secondo, ditrattazione vera e propria (o trattazione in senso stretto), in cui le parti svolgono eprecisano le rispettive domande e eccezioni;

    - istruzione probatoria, ove vengo raccolte tutte le prove necessarie alle decisione;- rimessione o riserva in decisione, in cui si ha il passaggio alla fase di decisione del

    processo.Protagonista principale della fase istruttoria sicuramente il giudice istruttore, vero organopropulsore e coordinatore del processo di cognizione, la cui attivit porta la causa ad esserematura per la decisione.Al giudice istruttore si riconoscono essenzialmente due categorie di poteri: il potere di direzione

    del procedimento e il potere di istruzione della causa. Per quel che concerne la direzione delprocedimento, l'art. 175 comma 1 e 2 c.p.c. statuisce espressamente che Il giudiceistruttore esercita tutti i poteri intesi al pi sollecito e leale svolgimento delprocedimento. Egli fissa le udienze successive e i termini entro i quali le parti debbonocompiere gli atti processuali. Tra i suddetti poteri rientrano anche la cd. rimessione in terminedi una parte o del contumace; sta di fatto che la parte che dimostra di essere incorsa in unadecadenza per causa ad essa non imputabile, pu chiedere al giudice di essere rimessa neitermini. Egualmente, anche il contumace che si costituisce in giudizio pu chiedere al giudicedi essere ammesso al compimento di attivit ormai a lui precluse, laddove dimostri che lanullit della citazione o della notificazione gli ha impedito di avere conoscenzadell'instaurazione del processo o che la sua costituzione sia stata resa impossibile per causa alui non imputabile. Su tali richieste il giudice valutati fatti e, ove occorre, valutate le proveprovvede con ordinanza. In merito al potere di istruzione della causa, il legislatore dispone,ex art. 186 c.p.c. che sulle domande e sulle eccezioni delle parti il giudice istruttore, sentite leloro ragioni, d in udienza i provvedimenti opportuni o pu riservarsi di pronunciarli entrocinque giorni successivi; con la statuizione contenuta nell'art. 188 c.p.c., vieppi, il giudiceistruttore provvede all'assunzione dei mezzi di prova e, terminata l'istruzione, rimette le parti alcollegio per la decisione. Resta inteso che il giudice istruttore un organo autonomo titolaredi poteri e attribuzioni riconosciutegli direttamente dalla legge. I provvedimenti con i quali il

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    giudice istruttore assolve alle proprie funzioni e consente lo svolgimento e l'istruzione dellacausa assumono la forma dell'ordinanza. Al giudice istruttore, comunque, vengonoriconosciuti anche altri poteri tra i quali opportuno ricordare:a) il potere di pronunciare con ordinanza le condanne a pene pecuniarie, ex art. 179

    c.p.c. Tale ordinanza pronunciata in udienza in presenza dell'interessato e previacontestazione dell'addebito, non impugnabile. Le ordinanze di condanna di cui sopracostituiscono titolo esecutivo.

    b) il potere di porre una cauzione a carico di una parte , ex art. 119 c.p.c., ove sistatuisce che il giudice nel provvedimento con il quale impone una cauzione, deve indicarel'oggetto di essa, il modo di prestarla, e il termine entro il quale la prestazione deveavvenire;

    c) il potere di autorizzare provvedimenti cautelari in corso di causa;d) il potere di emettere provvedimenti anticipatori di condanna; cos come disposto ad

    esempio dall'art. 186 bis c.p.c. ordinanza di pagamento di somme non contestate odall'art. 186 ter c.p.c. istanza di ingiunzione.

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    LEZIONE X

    1. LA TRATTAZIONE DELLA CAUSA.

    Pertrattazione della causa si intende tutta quella serie di attivit del processo, compiute dalle parti e dal giudiceistruttore, iniziando dalla prima udienza di comparizione sino alla rimessione della causa per la decisione. E

    esclusa da questa fase listruzione probatoria che invece volta allacquisizione delle prove.La nuova normativa in materia (art.180 c.p.c.) ha accorpato la prima udienza di comparizione con ludienza ditrattazione della causa che orale e della quale si redige processo verbale.Lart.181 c.p.c. disciplina la comparizione delle parti: Se nessuna delle parti comparisce nella prima udienza, ilgiudice fissa unudienza successiva. Se nessuna delle parti comparisce alla nuova udienza, il giudice, conordinanza non impugnabile, dispone la cancellazione della causa dal ruolo.

    Lart.182 c.p.c. riguarda le verifiche che il giudice istruttore deve compiere al fine di accertare eventuali difetti dirappresentanza o di autorizzazione.

    Lart.183 c.p.c. comma 3 prevede che il giudice fissa una nuova udienza se deve procedere al tentativo diconciliazione, cos come previsto dal succ. art. 185 c.p.c.. Il tentativo di conciliazione pu essere rinnovato inqualunque momento dellistruzione e, quando le parti si sono conciliate, si forma processo verbale dellaconvenzione conclusa.

    2. LISTRUZIONE PROBATORIA.

    Listruzione probatoria tesa alla raccolta delle prove necessarie per la decisione di tutte le questioni rilevate e

    discusse in sede di trattazione.

    Il momento dellassunzione delle prove determinante per lesito del processo; infatti, colui che vuole far valere undiritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento, cos come colui che eccepisce

    linsussistenza e linefficacia di tali fatti deve provarne il fondamento.

    Costituiscono, pertanto, oggetto della prova tutti i fatti e le circostanze dedotte dalle parti del giudizio afondamento delle loro domande ed eccezioni.

    Lart.115 c.p.c. introduce il principio dispositivo delle prove ovvero che il giudice, salvo i casi previsti dallalegge, deve porre a fondamento della sua decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero. Il giudicepu, tuttavia, senza bisogno di prova, porre a fondamento della decisione le nozioni di fatto che rientrano nella

    comune esperienza.

    I fatti oggetto di prova devono essere fatti rilevanti ai fini della decisione della causa.Non sono oggetto di prova le norme di diritto, il fatto notorio e le massime di esperienza.Gli organi competenti allassunzione della prova sono il giudice istruttore della causa, il giudice del luogo in cuila prova va assunta, su espressa delega del giudice istruttore ed il Collegio laddove lo stesso giudice istruttore neravvisi la necessit.

    Lassunzione della prova viene disposta con ordinanza, previa valutazione della sua ammissibilit e rilevanza.

    3. LE PROVE.

    Esistono differenti tipologie di prove che possono essere assunte nel corso del processo:

    a) i DOCUMENTI rappresentano una delle prove pi rilevanti che le parti possono fornire al giudice il quale neesaminer il contenuto e la provenienza. Le prove documentali vengono messe a disposizione del giudicemediante la produzione dei documenti ovvero linserimento degli stessi nel fascicolo processuale. Nel nostroordinamento due sono le tipologie di documenti di particolare rilievo:- latto pubblico il documento redatto, con le richieste formalit, da un notaio o da altro pubblico uff.

    autorizzato ad attribuirgli pubblica fede nel luogo dove latto formato. Latto pubblico fa piena prova,

    fino a querela di falso;- la scrittura privata il documento non proveniente da un pubblico uff., ma sottoscritto dalla parte o dalle

    parti. Anche la scrittura privata fa piena prova, fino a querela di falso. Il legislatore ha altres disciplinato icasi di disconoscimento (art.214 c.p.c.), riconoscimento (art.215 c.p.c.) e di verificazione della scrittura

    privata (art.216 c.p.c. laddove sia stata disconosciuta una scrittura, la parte che intende valersene devechiederne la verificazione, proponendo i mezzi di prova che ritiene utili e producendo o indicando lescritture che possono servire da comparazione);

    b) la CONFESSIONE la dichiarazione che una parte fa sulla verit di fatti ad essa sfavorevoli e favorevoliallaltra parte; la confessione pu essere spontanea quando contenuta in un atto processuale sottoscritto dalla

    parte o provocata, cio ottenuta a mezzo di interrogatorio formale;c) lINTERROGATORIO FORMALE il mezzo di prova con il quale si tende a provocare la confessione

    della parte. Non possono farsi domande su fatti diversi da quelli formulati nei capitoli, ad eccezione delle

    domande su cui le parti concordano o che il giudice ritiene utili. La parte interrogata deve rispondere

    personalmente, senza servirsi di scritti preparati, ma il giudice, in alcuni casi, pu consentirle di consultarenote o appunti (riferimenti a nomi, cifre o particolari circostanze);

    d) il GIURAMENTO la dichiarazione con cui una parte asserisce come vero un fatto, nella forma solenneprevista dalla legge; il giuramento pu essere deferito su di un fatto proprio della parte (giuramento de veritate)

    oppure sulla conoscenza che la parte ha di un fatto altrui (giuramento de notitia); il giuramento pu essere

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    decisorio (quando una parte deferisce allaltra per farne dipendere la decisione totale o parziale della causa) osuppletorio (quando viene deferito dufficio ad una delle parti al fine di decidere la causa);

    e) la PROVA PER TESTIMONI (o prova testimoniale) la narrazione di un fatto compiuta dinanzi al giudiceda un soggetto che non parte del processo ed estraneo agli interessi in contesa. La prova per testimoni ammessa con ordinanza del giudice che pu ridurre la lista dei testimoni da escutere o eliminare i testimoniche non possono essere sentiti per legge;

    f) lISPEZIONE lattivit del giudice diretta a esaminare una cosa o un luogo per acquisire piena conoscenzadelle sue caratteristiche;

    g) la CONSULENZA TECNICA che non pu considerarsi come un vero mezzo di prova, tesa a fornire algiudice il supporto di cognizioni tecniche e specifiche non in suo possesso; in pratica, la consulenza tecnicava ad integrare lattivit del giudice come organo decisorio.

    4. D.L. N.112 DEL 25.06.2008 CONVERTITO IN LEGGE N.133 DEL 06.08.2008, ART. 50.

    La norma in titolo, in vigore dal 2008, ha apportato numerose modifiche al diritto processuale civile, con ilprincipale obiettivo di sgravare il contenzioso civile anche attraverso la riduzione dei tempi del processo fin dalsuo inizio. Al riguardo, di fondamentale importanza stata la modifica dell art.181 c.p.c. comma 1 riguardante lacomparizione delle parti nella prima udienza (per comparizione si intende leffettiva presenza delle parti allaprima udienza).

    Lart.181 c.p.c. comma 1, emendato dalla suddetta legge, recita infatti Se nessuna delle parti comparisce nellaprima udienza, il giudice fissa unudienza successiva. Se nessuna delle parti comparisce alla nuova udienza, il

    giudice, con ordinanza non impugnabile, dispone la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara la cancellazione

    del processo.Ne consegue che, rispetto alla precedente disciplina, in caso di mancata comparizione delle parti alla seconda

    udienza, assolutamente preclusa la possibilit di riassunzione del processo.

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    LEZIONE XI

    LA FASE DECISORIA E IL PROCESSO DI COGNIZIONE

    1. LA FASE DECISORIA

    Lultima delle tre fase in cui strutturato il processo di cognizione la fase decisoria, che non altro lemissione dellasentenza da parte del giudice.

    Questultima fase ad eccezione delle cause individuate dallart. 50 bis c.p.c. e precisamente: 1) nelle cause nelle quali obbligatorio l'intervento del pubblico ministero, salvo che sia altrimenti disposto; 2) nelle cause di opposizione,

    impugnazione, revocazione e in quelle conseguenti a dichiarazioni tardive di crediti di cui al regio decreto 16 marzo1942, n. 267, e alle altre leggi speciali disciplinanti la liquidazione coatta amministrativa; 3) nelle cause devolute alle

    sezioni specializzate; 4) nelle cause di omologazione del concordato fallimentare e del concordato preventivo; 5) nelle

    cause di impugnazione delle deliberazioni dell'assemblea e del consiglio di amministrazione, nonch nelle cause di

    responsabilit da chiunque promosse contro gli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali e i liquidatori

    delle societ, delle mutue assicuratrici e societ cooperative, delle associazioni in partecipazione e dei consorzi; 6) nelle

    cause di impugnazione dei testamenti e di riduzione per lesione di legittima; 7) nelle cause di cui alla legge 13 aprile

    1988, n. 117, in cui il tribunale giudica in composizione collegiale, lattivit decisoria sempre svolta in composizione

    monocratica.

    Il collegio formato da tre membri il Presidente e altri due giudici tra cui uno di questi il giudice istruttore della

    causa, il quale provvede alla remissione della causa al collegio per la decisione.

    Una volta rimessa al collegio, la sentenza deve essere depositata entro il termine perentorio di 60 gg. in cancelleria

    mentre le memorie di replica entro i venti giorni successivi (art. 190 c.p.c.).

    Dopo tale termini la causa viene ridiscussa e successivamente il collegio provvede alla deliberazione in camera diconsiglio, alla presenza dei soli giudici che hanno partecipato alla discussione. La decisione viene presa a maggioranza

    di voti, lultimo a votare il presidente che inoltre scrive e sottoscrive il dispositivo.

    Molto importante lart. 277 c.p.c. che recita: il collegio nel deliberare sul merito deve decidere tutte le domandeproposte e le relative eccezioni, definendo il giudizio.

    Tuttavia il collegio, anche quando il giudice istruttore gli ha rimesso la causa a norma dell'articolo 187, primo comma,

    pu limitare la decisione ad alcune domande, se riconosce che per esse soltanto non sia necessaria un'ulterioreistruzione, e se la loro sollecita definizione di interesse apprezzabile per la parte che ne ha fatto istanza.

    Nel leggere il primo comma del summenzionato art. si evince che la pronuncia sul merito dovrebbe essere unica e tale

    da definire il giudizio mentre il secondo comma solo uneccezione.

    Il successivo art. il 278 c.p.c. recita: quando gi accertata la sussistenza di un diritto, ma ancora controversa la

    quantit della prestazione dovuta, il collegio, su istanza di parte, pu limitarsi a pronunciare con sentenza la condannagenerica alla prestazione, disponendo con ordinanza che il processo prosegua per la liquidazione.

    In tal caso il collegio, con la stessa sentenza e sempre su istanza di parte, pu altres condannare il debitore al pagamento di una provvisionale, nei limiti della quantit per cui ritiene gi raggiunta la prova, esaminando

    questarticolo si pu concludere dicendo che i provvedimenti che il collegio pu emettere sono: sentenze definitive e

    non, e ordinanze.

    Quando il collegio definisce il giudizio, pronuncia sentenze mentre quando ci non avviene emette dei provvedimenti

    che possono essere autonomi o dipendenti.

    Fin qui si analizzato il processo decisorio innanzi al collegio ora verr analizzato quello in composizione monocratica.

    Quando la discussione affidata alla composizione monocratica i tempi di deposito della sentenza sono ridotti infatti

    mentre in composizione collegiale il deposito deve avvenire entro sessanta giorni il monocratico entro trenta giorni deve

    depositare la sentenza.

    Con il d. Lgs. 517/1998 si sono disciplinati i rapporti tra giudice monocratico e collegio, risolvendo eventuali

    problematiche relative allattribuzione delle controversie. Pertanto se durante una causa il collegio rilevi che la

    decisione debba essere presa dal monocratico rimette il tutto al giudice monocratico che provveder ai sensi dellart.281 quater, qiunquies e sexies c.p.c. al contrario se il giudice monocratico rilevi che durante una causa la decisione non

    di sua competenza rimette il tutto al collegio che provveder ai sensi degli artt. 187,188,189 c.p.c.

    La fase decisoria termina con lasentenza.

    Un passaggio molto importante il deposito della sentenza in cancelleria in quanto da tale data decorre il termine per

    proporre uneventuale impugnazione, trascorso il quale la sentenza passa in giudicato diventando definitiva.

    Lart. 287 c.p.c. disciplina i casi di correzione delle sentenze e delle ordinanze, precisamente larticolo recita: lesentenze contro le quali non sia stato proposto appello e le ordinanze non revocabili possono essere corrette, su

    ricorsodi parte, dallo stesso giudice che le ha pronunciate, qualora egli sia incorso in omissionio in errori materiali odi calcolo.

    In riferimento a questarticolo la Corte Costituzionale con n. 335 del 10.11.2004 si pronunciata, dichiarando

    incostituzionale le parole contro le quali non sia stato proposto appello.

    Il giudice tenuto alla correzione, se tutte le parti sono concorde nel richiederlo, se ci richiesto da una sola delle parti

    il giudice con decreto da notificare fissa ludienza nella quale le parti devono comparire.

    2. IL PROCEDIMENTO DI COGNIZIONE INNANZI AL GIUDICE DI PACE

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    Per snellire il carico di lavoro dei giudici togati e per le controversie di minore importanza, il legislatore con la Legge

    374/1991 integrata e modificata con la Legge n.468/99 ha istituito il giudice di pace.Il giudice di pace un giudice ordinario onorario a cui sono assegnate funzioni contenziose e conciliative.

    Anche per il giudice di pace i giudizi iniziano con la citazione a comparire a udienza fissa, le parti possono comparire

    anche senza il patrocinio di un difensore limitatamente a quelle non superiori a euro 516,46 o se autorizzate dal giudice

    stesso.

    Lart 318 c.p.c. che disciplina il contenuto della domanda recita: La domanda, comunque proposta, deve contenere,oltre lindicazione del giudice e delle parti, lesposizione dei fatti e lindicazione delloggetto

    Tra il giorno della notificazione di cui allarticolo 316 e quello della comparizione devono intercorrere termini liberi

    non minori di quelli previsti dallarticolo 163-bis, ridotti alla meta.

    Se la citazione indica un giorno nel quale il giudice di pace non tiene udienza, la comparizione e dufficio rimandataalludienza immediatamente successiva.

    Nellaprima udienza il giudice di pace ascolta le parti liberamente tentando la conciliazione se ci avviene redigeprocesso verbale a norma dellart 185 altrimenti invita le parti a produrre documenti a richiedere mezzi di prova da

    assumere, difese e a precisare definitivamente i fatti.

    Una volta che il giudice valuta il tutto ed pronto per la decisione invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere

    la causa entro i successivi quindici giorni dalludienza il giudice deposita la sentenza in cancelleria.

    Un compito attribuito dal legislatore al giudice di pace quello delle controversie civili, al c.d. attivit conciliativa

    extragiudiziale cos come stabilito dallart. 322c.p.c.Se le controversie rientrano nella competenza del giudice di pace il verbale di conciliazione ha valore di titolo esecutivo

    contrariamente ha valore di scrittura privata riconosciuta in giudizio.