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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana in sede giurisdizionale ha pronunciato la seguente D E C I S I O N E sui ricorsi in appello riuniti A) n. 655/2003, proposto dalla T.M.G. COSTRUZIONI s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale capogruppo dell’ATI costituenda con l’IMPRESA BUCARIA s.r.l. e la BUCARIA s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale associata della predetta costituenda ATI, rappresentate e difese dall’avv. Francesco Panepinto, con domicilio eletto in Palermo, corso Finocchiaro Aprile n. 26, presso lo studio dell’avv. Leyla Conti; c o n t r o il COMUNE DI FAVARA, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio; e nei confronti della ATI tra le imprese FRATELLI CAPIZZI s.r.l. (capogruppo), CISA COSTRUZIONI s.r.l. N. 1177/07 Reg.Dec. NN. 655 784 Reg.Ric.

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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana

in sede giurisdizionale ha pronunciato la seguente

D E C I S I O N E

sui ricorsi in appello riuniti

A) n. 655/2003, proposto dalla T.M.G. COSTRUZIONI s.r.l., in

persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale

capogruppo dell’ATI costituenda con l’IMPRESA BUCARIA s.r.l. e

la BUCARIA s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore,

in proprio e quale associata della predetta costituenda ATI,

rappresentate e difese dall’avv. Francesco Panepinto, con domicilio

eletto in Palermo, corso Finocchiaro Aprile n. 26, presso lo studio

dell’avv. Leyla Conti;

c o n t r o

il COMUNE DI FAVARA, in persona del Sindaco pro tempore, non

costituito in giudizio;

e nei confronti

della ATI tra le imprese FRATELLI CAPIZZI s.r.l. (capogruppo),

CISA COSTRUZIONI s.r.l. (mandante) e CAPIZZI VINCENZO

(mandante), in persona del legale rappresentante pro tempore della

capogruppo mandataria, rappresentata e difesa dall’avv. Pietro De

Luca e dall’avv. Vito Candia, con domicilio eletto in Palermo, via

Luigi Pirandello n. 2 presso lo studio del secondo;

N. 1177/07 Reg.Dec.

NN. 655

784 Reg.Ric.

ANNO 2003

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nonchè nei confronti di

FRATELLI CAPIZZI s.r.l., in persona del legale rappresentante pro

tempore, CAPIZZI VINCENZO, in persona del legale rappresentante

pro tempore, CISA COSTRUZIONI s.r.l., in persona del legale

rappresentante pro tempore, E.L.P. s.r.l., in persona del legale

rappresentante pro tempore, quale capogruppo dell’ATI costituenda

con la ditta EDILTECNICA s.r.l. e con MOSCATO GERLANDO,

E.L.P. s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore,

EDILTECNICA s.r.l., in persona del legale rappresentante pro

tempore, MOSCATO GERLANDO, in persona del legale

rappresentante pro tempore e PREVEDELLO ISIDORO s.r.l., in

persona del legale rappresentante pro tempore, non costituite in

giudizio;

B) n. 784/2003, proposto dalla IMPRESA ELP s.r.l., in persona del

legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale capogruppo

dell’ATI costituenda con le imprese EDILTECNICA s.r.l. e

MOSCATO GERLANDO, rappresentata e difesa dall’avv. Girolamo

Rubino, con domicilio eletto in Palermo, via Oberdan n. 5 presso lo

studio del medesimo;

c o n t r o

il COMUNE DI FAVARA, in persona del Sindaco pro tempore, non

costituito in giudizio;

e nei confronti

- della ATI tra le imprese FRATELLI CAPIZZI s.r.l. (capogruppo),

CISA COSTRUZIONI s.r.l. (mandante) e CAPIZZI VINCENZO

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(mandante), in persona del legale rappresentante pro tempore della

capogruppo mandataria, come sopra rappresentata, difesa e

domiciliata;

- della T.M.G. COSTRUZIONI s.r.l., in persona del legale

rappresentante pro tempore, in proprio e quale capogruppo dell’ATI

costituenda con l’impresa BUCARIA s.r.l., come sopra rappresentata,

difesa e domiciliata;

per la riforma

della sentenza n. 314, in data 7 marzo 2003, del Tribunale

amministrativo regionale della Sicilia, Palermo, II;

Visti i ricorsi in appello con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della ATI Fratelli

Capizzi s.r.l. (capogruppo), CISA Costruzioni s.r.l. (mandante) e

Capizzi Vincenzo (mandante), in relazione ad entrambi gli appelli,

nonchè della T.M.G. Costruzioni s.r.l., in relazione all’appello n.

784/2003;

Vista l’ordinanza n. 379, in data 8 luglio 2003, con la quale è

stata respinta la domanda di sospensione cautelare della esecuzione

della sentenza appellata proposta dall’ATI T.M.G. Costruzioni s.r.l.-

Bucaria s.r.l.;

Vista l’ordinanza n. 380, in data 8 luglio 2003, con la quale è

stata respinta la domanda di sospensione cautelare della esecuzione

della sentenza appellata proposta dalla impresa ELP s.r.l.;

Viste le ordinanze interlocutorie n. 440/05, in data 14 luglio

2005, n. 31/06, in data 13 febbraio 2006 e n. 510 in data 12 settembre

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2006;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore il Consigliere Pier Giorgio Trovato; uditi, alla

pubblica udienza del 31 gennaio 2007 l’avv. M. Dell’Utri, su delega

dell’avv. F. Panepinto, per la T.M.G. Costruzioni s.r.l. in proprio e

n.q., gli avv.ti P. De Luca e V. Candia per l’ATI tra le imprese Fratelli

Capizzi ed altre e l’avv. G. Rubino per l’Impresa ELP s.r.l. in proprio

e n.q.;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

F A T T O

I

1. Il Comune di Favara, con verbale di gara 23 gennaio - 22

febbraio 2002, aggiudicava alla ATI Fratelli Capizzi s.r.l.

(capogruppo), CISA Costruzioni s.r.l. (mandante) e Capizzi Vincenzo

(mandante) l’appalto dei lavori (2° stralcio) di consolidamento

dell’abitato del Comune.

Ricorrevano al Tribunale amministrativo regionale della Sicilia,

Palermo:

- con ricorso n. 1775/2002, la impresa ELP s.r.l., in proprio e quale

capogruppo dell’ATI costituenda con le imprese EDILTECNICA s.r.l.

e Moscato Gerlando (ATI ELP);

- con ricorso n. 1778/2002, la T.M.G. Costruzioni s.r.l., in proprio e

quale capogruppo dell’ATI costituenda con l’impresa Bucaria s.r.l.

(ATI T.M.G.) e la Bucaria s.r.l.;

- con ricorso n. 1807/2002, la Impresa Prevedello Isidoro.

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2. Nel ricorso n. 1775/2002 la ATI ELP sosteneva che il seggio di

gara avrebbe dovuto dare prevalenza al prezzo unitario indicato in

lettere alla voce 11 della lista delle categorie di lavori presentata

dall’ATI ricorrente.

Si costituiva l’ATI Capizzi, che con ricorso incidentale

deduceva:

1) la ATI ELP doveva essere esclusa per non avere presentato i

modelli GAP debitamente compilati;

2) dovevano essere escluse quattro concorrenti (offerte 2, 25, 45 e 74)

che non avevano reso alcune dichiarazioni previste dal bando di gara.

Con motivi aggiunti la ATI ELP deduceva poi che l’ATI

Capizzi doveva essere esclusa dalla gara non essendo in possesso di

requisiti di capacità tecnica ed economica e non avendo dimostrato di

possedere una dotazione stabile di attrezzatura in termini di

ammortamento nella misura percentuale prevista con riferimento alla

cifra di lavori dichiarati.

Con successivo atto la ATI ELP deduceva che la ATI Capizzi,

in sede di verifica della documentazione prodotta, non risultava avere

eseguito lavori nella categoria prevalente oggetto dell’appalto, per un

importo non inferiore al 60% di quello posto a base d’asta.

Interveniva ad opponendum l’ATI T.M.G..

3. Nel ricorso n. 1778/2002, l’ATI T.M.G. svolgeva censure

(motivi 1, 2, 3, 5 e 6) dirette ad escludere alcune imprese concorrenti e

precisamente:

1) il Consorzio cooperative costruzioni (offerta n. 24) per avere

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omesso l’indicazione in lettere del prezzo unitario di cui alla voce 61;

2) la ATI Foti geom Rocco - Aeffe Costruzioni - Costanza Carmelo

(offerta n. 77) per difetto del requisito di capacità economico

finanziaria e per non avere prodotto il certificato fallimentare di una

ditta cedente;

3) la Eurovega Costruzioni (offerta n. 39), che non aveva presentato il

modello GAP;

4) la ATI ELP (offerta n. 58) che non aveva presentato il modello

GAP debitamente compilato e per irregolarità nella polizza

fideiussoria;

5) la ATI V.I.P.P. - Foglia - Forte Giuseppe Costruzioni (offerta n. 52)

sull’assunto che le imprese facenti parte del raggruppamento non

avevano prodotto il modello GAP o lo avevano prodotto in modo

incompleto; per una mandante inoltre non erano stati prodotti il

certificato fallimentare e la dichiarazione di cui al punto 11/2 del

bando.

Con il quarto motivo si deduceva poi che l’offerta (n. 74) della

Impresa Scarpinato doveva essere corretta, tenendo valido il prezzo

unitario espresso in lettere e indicato alla voce n. 57.

Ricorreva in via incidentale la ATI Capizzi, sostenendo che

1) doveva essere esclusa la ricorrente ATI TMG, per non avere

dichiarato la insussistenza di procedure fallimentari nei confronti della

impresa cedente Impresud (art. 4 delle avvertenze in relazione al punto

11 lett. m del bando);

2) era illegittima la clausola del bando che prevedeva la esclusione

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dalla gara per l’omessa indicazione in lettere del prezzo unitario;

correttamente dunque era stato ammesso alla gara il Consorzio

cooperative costruzioni;

3) le offerte 28 e 61 (rispettivamente di ATI Ferrara Costruzioni s.a.s.,

CONSORES s.r.l. e CO.MI s.r.l. e di ATI Soc. Coop. Del Monte del

Capo d’Orlando - ECOFIL s.r.l.) andavano escluse perchè le

concorrenti non avevano presentato i certificati fallimentari delle

imprese cedenti (art. 4 delle avvertenze in relazione al punto 11 lett. m

del bando);

4) analogamente doveva disporsi per le offerte 9 e 43 ( GEOSONDA

s.p.a. e ATI C.G.X, Costruzioni generali Xodo s.r.l. - Silva s.r.l. e

IMES Costruzioni s.r.l.), per omessa produzione del modello GAP;

5) doveva essere corretto il prezzo unitario espresso in cifre

relativamente alla voce 11 della offerta n. 58 (ATI ELP s.r.l.,

EDILTECNA s.r.l. e Moscato Gerlando);

6-7-8) si dovevano escludere le offerte 33 e 55 (ATI A.T.I. s.p.a.,

TECNOEDILE s.r.l. e MODIMAR s.r.l. e ATI CEDIS s.r.l. -

TRAMOTER s.r.l. e ALPA Costruzioni s.r.l.) per incompletezza dei

moduli GAP, le offerte n. 22 e n. 42 (ATI TEKNOSONDA s.r.l. -

GEO.R.A.S. e ATI CETTI s.p.a. ICOFORM s.r.l. e Cruschina

Costruzioni s.r.l.) perchè le polizze fideiussorie erano state sottoscritte

solo dalle imprese mandatarie nonchè le offerte nn. 2, 25, 45, 74 per

carenze documentali con riferimento al punto 11 del bando (trattasi

delle offerte rispettivamente della ATI Tecnopali Mediterranea s.r.l. -

Garufo Domenico Costruzioni s.r.l., della Geo Costruzioni s.r.l.,

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dell’ATI Scuto Michele s.p.a. e Mediterranea infrastrutture s.r.l. e

della ATI COMES s.r.l., SAPCO s.r.l., ESSELLEPI s.r.l. e Scarpinato

s.a.s.).

Con due successivi motivi aggiunti la ATI TMG proponeva

censure analoghe a quelle prospettate dall’ATI ELP nel giudizio

introdotto con il ricorso n. 1775/2002, lamentando le stesse carenze di

requisiti in ordine alla offerta presentata dalla ATI Capizzi.

Intervenivano ad opponendum l’ATI ELP e la Impresa

Prevedello Isidoro, che a sua volta aveva proposto contro gli atti di

gara un autonomo ricorso rubricato al nr. 1807/2002, in relazione al

quale l’ATI Capizzi notificava ricorso incidentale.

II

1. Con sentenza n. 314/2003, il Tribunale amministrativo

regionale della Sicilia:

a) - accoglieva i ricorsi incidentali proposti nei ricorsi n. 1775/2002 e

n. 1807/2002 e dichiarava improcedibili i relativi ricorsi principali; in

particolare quanto al ricorso n. 1775/2002 era ritenuto paralizzante il

motivo incidentale diretto ad evidenziare che la ATI ELP doveva

essere esclusa per non avere presentato il modello GAP debitamente

compilato;

b) - respingeva il ricorso n. 1778/2002, ritenendo:

- infondati il secondo e il terzo motivo del ricorso principale nonchè i

motivi aggiunti proposti dalla ATI T.G.M.;

- il difetto di interesse a far valere gli altri motivi del ricorso

principale, in quanto dal loro accoglimento non sarebbe derivato il

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titolo alla aggiudicazione da parte della ATI T.M.G.;

- il difetto di interesse della ATI Capizzi alla pronuncia sul ricorso

incidentale.

2. La sentenza è stata appellata:

- con ricorso n. 655/2003, dalla ATI T.M.G, che ha svolto critiche alla

sentenza appellata e ha riproposto tutti i motivi del ricorso in primo

grado (n. 1778/2002) e i motivi aggiunti;

- con ricorso n. 784/2003, dalla impresa ELP s.r.l., che ha censurato la

declaratoria di improcedibilità del proprio gravame in primo grado

1775/2002 ed ha riproposto i motivi fatti valere con il medesimo.

Si sono costituiti in giudizio la ATI Capizzi s.r.l., in relazione

ad entrambi gli appelli, nonchè la ATI T.M.G., in relazione all’appello

n. 784/2003.

L’ATI Capizzi ha riproposto, con le proprie controdeduzioni,

tutti i motivi dei propri ricorsi incidentali in primo grado.

Con ordinanza interlocutoria n. 440/05, in data 14 luglio 2005, i

due appelli sono stati riuniti ed è stata disposta la acquisizione del

fascicolo di primo grado relativo al ricorso n. 1778/2002, della T.M.G.

Costruzioni s.r.l., in proprio e quale capogruppo dell’ATI costituenda

con l’impresa Bucaria s.r.l e della Bucaria s.r.l..

Con successive ordinanze n. 440/05, in data 14 luglio 2005, n.

31/06, in data 13 febbraio 2006 e n. 510 in data 12 settembre 2006

sono stati disposti incombenti istruttori.

Alla pubblica udienza del 31gennaio 2007, gli appelli sono

passati in decisione.

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D I R I T T O

I

1. In ordine logico vanno esaminate anzitutto le questioni

sollevate in primo grado dalla ATI Capizzi dirette a dimostrare che i

ricorsi in primo grado della ATI ELP e ATI T.M.G. erano

inammissibili, perchè le relative offerte dovevano essere comunque

escluse dalla gara.

2. Come esattamente ritenuto dal TAR, la eccezione relativamente

alla offerta della ATI ELP è condivisibile.

La ATI infatti in sede di gara aveva prodotto i modelli GAP

delle imprese associate privi di data; in quelli della capogruppo e della

associata Ediltecnica non era poi indicato il volume d’affari.

In particolare la mancanza di notizie di carattere tecnico e

finanziario rendono l’atto inidoneo allo scopo cui è preordinato (cfr.

C.G.A. 24 gennaio 2000 n. 18)

Vengono in rilievo il punto 11), lett. b), del bando laddove si

dispone che il modulo GAP doveva essere “debitamente compilato in

ogni sua parte” e il punto 4) delle avvertenze laddove lo stesso bando

prevedeva che “saranno escluse dalla gara le ditte la cui

documentazione sarà incompleta o con dichiarazioni con pagine prive

di firme ...”.

L’incompletezza sembra riferirsi non solo alla carenza totale di

un documento, ma anche a carenze del suo contenuto.

Priva di rilievo (ove pure risultasse in fatto esatta) è la

considerazione dell’appellante ATI ELP, che i dati mancanti (in

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particolare sul volume d’affari) erano desumibili dall’altra

documentazione depositata in gara. Non può infatti configurarsi a

carico della Amministrazione un onere sostanziale di verificare

altrimenti i dati non precisati dalla concorrente nel modulo GAP.

Nè sussiste in capo all'amministrazione un obbligo d'invitare i

concorrenti a completare il modulo GAP: una tale iniziativa, a

temperamento dell'eccessivo rigore delle forme, si potrebbe ammettere

solo alla stregua di considerazioni oggettive e non per supplire a

carenze della documentazione prodotta, addebitabili alle ditte

concorrenti (Cons. giust. amm. Sicilia, sez. giurisd., 16 settembre

1998, n. 504).

Da quanto sopra considerato discende, come statuito dal TAR,

la fondatezza del ricorso incidentale della ATI Capizzi e

l’improcedibilità del ricorso principale in primo grado della ATI ELP.

3. Va quindi esaminata la eccezione (del pari paralizzante) non

esaminata dal TAR e riproposta in appello dall’ATI Capizzi, con la

quale si deduce che la ricorrente ATI TMG doveva essere esclusa, per

non avere dichiarato la insussistenza di procedure fallimentari e simili

nei confronti della impresa cedente Impresud (art. 4 delle avvertenze

in relazione in particolare al punto 11 lett. m del bando).

Osserva il Collegio che nel bando di gara l’onere di fornire i

relativi certificati o corrispondenti autocertificazioni è letteralmente

riferita alla imprese partecipanti. Ma per giurisprudenza di questo

Consiglio se si ammette che un soggetto, come nella specie, possa

partecipare alle gare avvalendosi dei requisiti di partecipazione di un

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altro, sembra ovvio che debba dimostrare, oltre ai propri, anche i

requisiti di partecipazione dell’altro soggetto e dei quali si avvale (cfr.

C.G.A. n.32/2002).

Ciò premesso in punto di fatto va rilevato che la ATI T.M.G.

aveva tuttavia prodotto una dichiarazione dell’Amministratore unico

della cedente Impresud s.r.l. in cui si dichiarava che nel tribunale di

Agrigento nella sezione fallimentare la Impresud s.r.l. ... nell’ultimo

quinquennio non trovasi, nè si è trovata in stato di fallimento, di

concordato preventivo, di amministrazione controllata e di

liquidazione coatta amministrativa

In difetto di qualsiasi indicazione nel bando di gara, tale

dichiarazione sembra sufficiente ai fini della ammissione, provenendo

dall’impresa cedente ancorchè non partecipante alla gara, salva la

possibilità della Amministrazione di verifica sulla esattezza della

dichiarazione medesima.

Allo stato degli atti, l’eccezione dell’ATI Capizzi non può

quindi essere accolta.

II

1. Vanno a questo punto esaminati i motivi e i motivi aggiunti in

primo grado della ATI TMG.

2. I motivi aggiunti (ritenuti dal TAR infondati), come eccepito

dalla ATI Capizzi, sono anzitutto irricevibili perchè notificati oltre il

termine di decadenza di 30 giorni dalla notifica del ricorso in primo

grado e dalla conoscenza o comunque dalla conoscibilità degli atti

lesivi.

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Va richiamato al riguardo l’indirizzo giurisprudenziale secondo

cui dinanzi alla logica acceleratoria che permea l'intera l. n. 205 del

2000, l'eccezione al dimezzamento dei termini, di cui all'art. 23 bis l.

TAR, introdotta dalla novella per il solo termine di proposizione del

ricorso introduttivo, va interpretata secondo canoni di rigida

tassatività, soprattutto nel caso di motivi aggiunti, per i quali non

sussiste la necessità di dare seguito alle esigenze di tutela del diritto di

difesa, finalizzate a concedere al privato cittadino ed al soggetto

imprenditoriale il tempo necessario per imbastire ed articolare la

propria difesa con l'assistenza del patrocinio più idoneo. Consiglio Stato ,

sez. V, 6 luglio 2002 , n. 3717; Consiglio Stato , sez. V, 8 marzo 2006 , n. 1199

3. Parzialmente fondati sono i motivi del ricorso principale in

primo grado della ATI TMG.

3.1. Infondato è il primo motivo, con il quale si deduceva che il

Consorzio cooperative costruzioni (offerta n. 24) aveva omesso

l’indicazione in lettere del prezzo unitario di cui alla voce 61.

Si tratta ad avviso del Collegio di mero errore ostativo che è

limitato ad una sola voce e che non sembra incidere sulla valutabilità

della offerta.

3.2. Il secondo motivo, articolato in due profili, appare fondato.

Con esso si deduce che la ATI Foti geom Rocco - Aeffe

Costruzioni - Costanza Carmelo (offerta n. 77) doveva essere esclusa

per difetto del requisito di capacità economico finanziaria e per non

avere prodotto il certificato fallimentare di una ditta cedente.

Da un lato infatti, il bando di gara, come rettificato con atto

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pubblicato in G.U.R.S. del 4 gennaio 2002, imponeva ai concorrenti di

produrre (cfr. punto 11g. lett. b) una dichiarazione attestante

l’esecuzione mediante l’attività diretta o indiretta di lavori

appartenenti alla categoria prevalente OS21 per un importo non

inferiore al 60% di quello a base d’appalto (cioè non inferiore a L.

5.496.000.000).

Nella specie le ditte associate nell’ATI Foti dichiaravano

complessivamente lavori in ctg. OS21 per lire 5.418.542.715 e quindi

una cifra inferiore a quella richiesta.

Dall’altro lato, alla stregua degli atti acquisiti in via istruttoria e

in difetto di contestazioni, per i principi esposti sub I, 3, risulta

fondato anche l’ulteriore profilo di censura diretto ad evidenziare che

l’ATI di cui trattasi doveva essere esclusa anche per non avere

prodotto il certificato fallimentare di una ditta cedente (o, come visto,

quanto meno una dichiarazione sostitutiva dei rappresentanti della

stessa o della impresa partecipante alla gara).

3.3. Fondato è anche il terzo motivo del ricorso dell’ATI T.M.G.,

con il quale si deduceva che la Eurovega Costruzioni (offerta n. 39),

doveva essere esclusa per non avere presentato il modello GAP.

Alla luce della disposta istruttoria e della attendibilità della

documentazione con la stessa acquisita, la circostanza risulta

confermata e il motivo va accolto per le considerazioni gia svolte sub I

2.

3.4. Analogamente, come visto sub I 2, è a dirsi per la ATI ELP

(offerta n. 58).

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Quanto all’ulteriore profilo di censura (riguardante la predetta

ATI), per irregolarità nella polizza fideiussoria (firmata dalla sola

capogruppo) va rilevato, per completezza di esame, che esso risulta

invece infondato dal momento che la polizza è intestata anche alle

mandanti, ancorchè le stesse non l’abbiano sottoscritta.

Va richiamato il principio giurisprudenziale secondo cui nel

caso di partecipazione di un raggruppamento temporaneo di imprese

costituendo ad una gara di appalto, la polizza fideiussoria, mediante la

quale viene costituita la cauzione provvisoria, deve essere intestata

non solo alla società capogruppo ma anche alle mandanti che sono

individualmente responsabili delle dichiarazioni rese per la

partecipazione alla gara, ciò al fine di evitare il configurarsi di una

carenza di garanzia per la stazione appaltante con riferimento a quei

casi in cui l'inadempimento non dipenda dalla capogruppo designata

ma dalle mandanti. Conseguentemente, il fideiussore, per assicurare in

modo pieno l'operatività della garanzia di fronte ai possibili

inadempimenti coperti dalla cauzione provvisoria, deve richiamare la

natura collettiva della partecipazione alla gara di più imprese,

identificandole singolarmente e contestualmente, e deve dichiarare di

garantire con la cauzione provvisoria non solo la mancata

sottoscrizione del contratto ma anche ogni altro obbligo derivante

dalla partecipazione alla gara (cfr. Consiglio Stato a. plen., 4 ottobre 2005, n. 8).

Il primo profilo di censura, come già rilevato, è tuttavia di per

sè sufficiente a giustificare la esclusione.

3.5. Quanto alla ATI V.I.P.P. - Foglia - Forte Giuseppe Costruzioni

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(offerta n. 52), come esattamente dedotto dalla appellante e

confermato in sede istruttoria, l’offerta doveva essere esclusa perchè

le due mandanti non avevano prodotto il modello GAP; per una

mandante inoltre non era stato prodotto il certificato fallimentare;

inoltre (quanto alla VIPP) era stata omessa la produzione da parte del

direttore tecnico della dichiarazione di cui al punto 11 lett-f n. 6 del

bando e da parte della associata Foglia della dichiarazione di cui al

punto 11 lett-n) n. 2 del bando.

4. Con il residuo motivo la ATI T.M.G. deduceva poi che l’offerta

(n. 74) doveva essere corretta, tenendo valido il prezzo unitario

espresso in lettere e indicato alla voce n. 57.

Il motivo è infondato.

Sembra infatti trattarsi di errore ostativo, non rilevante ai fini

della illegittimità dell’offerta, in quanto nella somma finale offerta

corrisponde al valore di lire, come indicato in cifre(8900) anzichè

8.000 come indicato in lettere (CGA 3 febbraio 2000, n. 25).

III

1. Deve ora essere esaminato il ricorso incidentale di primo grado

non esaminato dal TAR e riproposto in appello dalla ATI Capizzi.

Per quanto esposto addietro, rispettivamente disatteso e

assorbito il primo e il secondo motivo, in vista di una rinnovazione

procedimentale, in accoglimento del medesimo (peraltro non

contestato puntualmente da controparte), va rilevato che

- per i motivi indicati sub II, 3.5, le offerte 28 e 61 (ATI Ferrara

Costruzioni s.a.s., CONSORES s.r.l., CO.MI s.r.l. e Cinquemani

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Antonino e ATI Soc. Coop. Del Monte di Capo d’Orlando - ECOFIL

s.r.l.) dovevano essere escluse perchè le concorrenti non avevano

presentato i certificati fallimentari delle imprese cedenti, nè

dichiarazioni sostitutive complete (quanto rispettivamente alla

CONSORES s.r.l. e alla soc. coop. Del Monte);

- per i motivi indicati sub I, 2 doveva disporsi per omessa o

incompleta produzione del modello GAP anche la esclusione delle

offerte 9 e 43 (rispettivamente GEOSONDA s.p.a e - ATI C.G.X,

Costruzioni generali Xodo s.r.l. - Silva s.r.l. e IMES Costruzioni

s.r.l.);

- si dovevano escludere le offerte 33 e 55 per incompletezza dei

moduli GAP (trattasi delle offerte di A.T.I. s.p.a., TECNOEDILE s.r.l.

e MODIMAR s.r.l. e ATI CEDIS s.r.l. - TRAMOTER s.r.l. e ALPA

Costruzioni s.r.l. (offerta n. 55);

- le offerte nn. 2 (ATI Tecnopali Mediterranea s.r.l. - Garufo

Domenico Costruzioni s.r.l.), 25 (Geo Costruzioni s.r.l), 45 (ATI

Scuto Michele s.p.a. e Mediterranea infrastrutture s.r.l), non erano

ammissibili per carente dichiarazione quanto al punto 11 lett. f) del

bando;

- anche l’offerta ATI COMES s.r.l., SAPCO s.r.l., ESSELLEPI s.r.l. e

Scarpinato s.a.s. (n. 74) doveva essere esclusa per carente

dichiarazione in ordine al punto 11 lett. n) punto 3 del bando.

E’ invece infondata (cfr. argomenti di cui al punto II, 3.4.) la

censura diretta a sostenere la inammissibilità delle offerte e n. 22 e n.

42 (ATI TEKNOSONDA s.r.l. - GEO.R.A.S. e ATI CETTI s.p.a.

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ICOFORM s.r.l. e Cruschina Costruzioni s.r.l.) perchè le polizze

fideiussorie erano state sottoscritte solo dalle imprese mandatarie.

Assorbita (dalla esclusione della ATI interessata) è

la residua censura secondo cui doveva essere corretto il

prezzo unitario espresso in cifre relativamente alla voce

11 della offerta n. 58 (ATI ELP s.r.l., EDILTECNA s.r.l. e

Moscato Gerlando).

2. Per le ragioni che precedono - assorbite le ulteriori questioni e

eccezioni - gli appelli in epigrafe vanno in parte accolti come da

motivazione. L’Amministrazione dovrà procedere alla rinnovazione

procedimentale alla stregua dei principi sopra affermati, potendo

altresì applicarli anche ad altre situazioni relative ad altre imprese

concorrenti e non emerse in corso di giudizio.

In detta rinnovazione potranno essere prese in considerazione

anche eventuali ulteriori questioni non emerse in precedenza.

Ove all’esito della rinnovazione dovesse risultare

aggiudicataria la A.T.I. T.M.G., alla stessa dovrà essere riconosciuto il

titolo alla esecuzione dei lavori, salve le eventuali azioni risarcitorie

ove gli stessi fossero già stati (in tutto o in parte ) eseguiti.

Sussistono giusti motivi per compensare integralmente tra le

parti le spese del grado di giudizio.

P. Q. M.

Il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana,

in sede giurisdizionale, definitivamente pronunziando sugli appelli in

epigrafe:

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- accoglie in parte, come da motivazione, l’appello n. 655/2003 e il

ricorso in primo grado della T.M.G. Costruzioni s.r.l., nonchè il

ricorso incidentale di primo grado della ATI Capizzi, compensando le

spese dei due gradi di giudizio;

- respinge il ricorso n. 784/2003 della impresa ELP s.r.l.,

compensando le spese di questo grado di giudizio.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità

amministrativa.

Così deciso in Palermo, dal Consiglio di giustizia

amministrativa per la Regione siciliana, in sede giurisdizionale, nelle

camere di consiglio del 31 gennaio 2007 e 21 giugno 2007 con

l'intervento dei signori: Riccardo Virgilio, Presidente, Pier Giorgio

Trovato, estensore, Ermanno de Francisco, Antonino Corsaro, Filippo

Salvia, componenti.

F.to: Riccardo Virgilio, Presidente

F.to: Pier Giorgio Trovato, Estensore

F.to: Loredana Lopez, Segretario

Depositata in segreteria

il 31 dicembre 2007

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