Successioni e Donazioni

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SUCCESSIONIE

DONAZIONI

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CAPACITÀ DI FARE E RICEVERE PER TESTAMENTO

• Possono fare testamento • tutti coloro che si dicono “capaci di agire” e quindi che abbiano compiuto i 18 anni di età, che

possiedano la capacità di intendere e di volere (cioè si rendano conto di ciò che fanno) e non siano;

• interdetti (non possono compiere nessun atto né di ordinaria né di straordinaria amministrazione e per loro li compie il tutore)

• inabilitati (possono compiere solo gli atti di ordinaria amministrazione mentre, per compiere quelli di straordinaria amministrazione, hanno bisogno di un curatore che li assista);

• Per venire incontro alle necessità delle persone anziane le quali possono avere dei momenti in cui non si rendono ben conto di quello che accade (pur non essendo del tutto incapaci) è stata creata la figura dell’Amministratore di Sostegno; nominato dal Giudice Tutelare presso il Tribunale; egli deve assistere l’anziano negli atti che compie ed informarlo delle conseguenze che ne derivano.

• Poi esistono dei casi particolari che rendono oggettivamente impossibile fare un certo tipo di testamento (ad es. chi non sa scrivere, pur capace di agire e pur capace di intendere e di volere, non potrà fare un testamento olografo);

• Possono ricevere per testamento • tutti i soggetti (persone fisiche e giuridiche) esistenti ed anche i nascituri ed i figli che nasceranno

purchè, in quest’ultimo caso, il futuro padre sia vivente;• Non possono ricevere per testamento il tutore o il curatore del defunto oppure il Notaio che

abbia ricevuto il testamento stesso

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VIZI E REVOCA DEL TESTAMENTO

• I VIZI DEL TESTAMENTO SONO:

• ERRORE – VIOLENZA – DOLO (INGANNO)• Rendono annullabile il testamento (quindi finchè non venga

riconosciuto il vizio il testamento è valido) • REVOCA:

• Può essere ESPRESSA (il testatore dichiara di voler revocare il precedente testamento o con dichiarazione resa davanti al Notaio e due testimoni oppure con successivo testamento) o TACITA (in caso di testamento posteriore che contiene disposizioni incompatibili con le precedenti).

• Attenzione: in caso di testamenti successivi vale l’ultimo in ordine di tempo.

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I LEGITTIMARI

• Sebbene il defunto con il testamento possa disporre come vuole dei suoi beni la Legge prevede che determinate persone (legate da particolari vincoli di parentela) abbiano comunque diritto ad una quota del patrimonio ereditario indipendentemente dalle disposizioni del testatore.

• Queste persone sono:• CONIUGE (cui spetta ½ dell’eredità se concorre da solo; 1/3 dell’eredità se concorre con un

figlio; ¼ se concorre con più figli; ½ dell’eredità se concorre con gli ascendenti nel caso non vi siano figli)

• FIGLI LEGITTIMI e ADOTTIVI (un solo figlio: 1/2 dell’eredità se concorre da solo; 1/3 dell’eredità se concorre con il coniuge; più figli: 2/3 dell’eredità da dividere in parti uguali se concorrono da soli; ½ dell’eredità da dividere in parti uguali se concorrono con il coniuge)

• FIGLI NATURALI e i loro discendenti (come sopra)• ASCENDENTI (padre e madre) ma solo se mancano i figli (1/3 dell’eredità se concorrono da soli;

¼ dell’eredità se concorrono con il coniuge)

• Se il testatore con il testamento o con donazioni fatte in vita abbia leso la quota di legittima spettante a costoro è possibile la c.d. “azione di riduzione” (da farsi entro 10 anni dall’apertura della successione) con la quale chi ha ricevuto il di più deve “ricostituire l’asse ereditario” e quindi o restituire il bene perché venga conteggiato nell’eredità oppure versare l’equivalente in denaro.

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LA SUCCESSIONE LEGITTIMA

• Si verifica nel caso in cui non vi sia testamento; in tal caso è la legge a stabilire chi e in che misura deve ereditare. Ovviamente sono privilegiati i gradi di parentela più prossimi infatti, i parenti che possono succedere, sono classificati in tre ordini successivi:

• DISCENDENTI: figli (legittimi, adottivi, naturali) e nipoti (di nonno c.d. “nipote abiatico”);• ASCENDENTI (padre, madre, nonno) – FRATELLI – SORELLE;• ALTRI PARENTI FINO AL SESTO GRADO.• Oltre il sesto grado di parentela succede lo Stato (che accetta sempre con beneficio di

inventario)

• REGOLA: all’interno di ciascun ordine il grado più prossimo esclude il più remoto (es. se esistono dei figli escludono i nipoti che pure rientrano nello stesso ordine dei discendenti).

• Il CONIUGE concorre (eredita insieme ai…) con i discendenti, gli ascendenti, i fratelli e le sorelle esclude gli altri parenti fino al sesto grado

• N.b. Il coniuge separato (purchè non separato con definitivo addebito) ma non divorziato mantiene gli stessi diritti successori.

• N.B. Il coniuge divorziato se al momento della morte godeva di un assegno a carico dell’altro ha diritto di ottenere un analogo assegno a carico dell’eredità se in stato di bisogno. Se si sposa perde questo diritto

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LE QUOTE DI EREDITA’NELLA SUCCESSIONE

LEGITTIMA • Coniuge da solo : tutta l’eredità• Coniuge + 1 figlio : ½ per ognuno• Coniuge + 2 figli (o più): 1/3 al coniuge ed i 2/3 ai figli in parti uguali:• Coniuge + ascendenti, fratelli e sorelle del defunto: 2/3 dell’eredità al coniuge ed

1/3 da divedersi fra gli altri• 1 Figlio da solo: tutta l’eredità• 1 Figlio + Coniuge: ½ ciascuno;• 2 Figli (o più) da soli: tutta l’eredità da dividersi in parti uguali;• 2 Figli (o più) + Coniuge: 2/3 dell’eredità da dividersi in parti uguali• Ascendenti padre e madre (succedono solo se non ci sono di figli): tutta l’eredità se

concorrono da soli; 1/3 se concorrono con il coniuge; 1/2 dell’eredità se concorrono con fratelli e sorelle

• Nonni (succedono solo se mancano figli o genitori del defunto): tutta l’eredità se sono da soli; 1/3 dell’eredità se concorrono con il coniuge; ¼ dell’eredità se concorrono con fratelli e sorelle;

• Fratelli e sorelle: tutta l’eredità da dividersi in parti uguali se sono soli; ½ dell’eredità da dividersi in parti uguali se concorrono con i genitori del defunto; 1/3 dell’eredità se concorrono con il coniuge; ¾ dell’eredità da dividersi fra loro se concorrono con gli ascendenti (nonni) del defunto.

• Altri parenti (zii, cugini): tutta l’eredità da dividersi in parti uguali fra loro

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LA DONAZIONE

• Per donazione si intende un contratto (quindi un atto fra soggetti viventi) con cui una persona volontariamente arricchisce un’ altra disponendo a suo favore un diritto (es. donandogli un immobile o del denaro) o assumendo verso di lui un’obbligazione (es. impegnandosi a pagare un suo debito).

• E’ un contratto formale (cioè per essere valido richiede certi requisiti) e deve farsi per atto pubblico a mezzo notaio davanti a due testimoni e chi riceve deve dichiarare espressamente che accetta (infatti la donazione può essere rifiutata).

• A questo principio fanno eccezioni le donazioni di cose di modico valore o manuali in cui il requisito della forma è sostituito dalla consegna materiale del bene.

• Fanno pure eccezione le donazioni obnuziali (quelle che si fanno gli sposi fra di loro o da altri a favore degli sposi) le quali non richiedono accettazione e diventano nulle (quindi i doni vanno restituiti) se il matrimonio non si celebra oppure viene annullato

• La donazione è nulla e quindi priva di effetti se:• Contrasta con una norma imperativa di Legge;• Manca di uno degli elementi essenziali (es. è fatta con semplice scrittura privata);• Ha oggetto illecito o impossibile.

• La donazione può essere revocata in caso di azione per riduzione di legittima (quando il testatore con la donazione ha leso la quota che spetta per legge ai legittimari).

• Scopi analoghi alla donazione hanno le c.d. liberalità indirette con cui un soggetto arricchisce comunque il patrimonio di un altro senza però ricorrere allo strumento della donazione (es. il pagamento di un debito altrui, acquisto di un immobile con soldi altrui, vendita di un immobile indicando un corrispettivo simbolico). In tali casi si applica la stessa disciplina delle donazioni e quindi anche queste liberalità indirette sono soggette ad azione di riduzione.

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