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  • Studio Legale

    Avv. ROBERTO LONGHIN Patrocinante in Cassazione

    Via Vittorio Amedeo II, 19 - TORINO

    Tel. 011 5187119 - Fax 011 5158714

    Via San Martino, 17 - MONCALIERI

    Tel. 011 642449 - Fax 011 6423147

    AL SIGNOR SINDACO della CITT di TORINO

    AL SIGNOR DIRETTORE GENERALE

    della CITTA di TORINO

    AL SIGNOR DIRETTORE della S.C. RISORSE UMANE della CITTA di

    TORINO

    Atto di significazione e diffida

    I sottoscritti VACCARO Cristina, MANASSERO Tamara, ZERBINI

    Erik, VISENTIN Giancarlo, SISCA Marco, GIACOMINI Federico,

    CASCIANO Angelo, DI SANTO Paola, PENNISI Toni, LEPERA Carmine,

    CASATI Camilla, CASTALDO Pasquale, BERTORELLO Luigi,

    GIACOLETTO Marzia, GUGLIELMET Elisa, PASQUA Andrea, DE CARLO

    Giuseppe, STALTERI Federico MECCA ALEINA Domenico, ANDREOTTI

    Fabio, BARBIERI Alberto, MASSA Davide, DI RUOCCO Andrea, FRIERI

    Giuseppe, PUOPOLO Andrea Maria, RUSSO Laura, DALLA POZZA

    Manuela, MUSCOLINO Fabio, MAGNETTI Elisa, ROLANDI Alberto,

    ROCCA Tiziana, GHIONE Ada, BORSELLI Sabrina, SPANO Gregorio,

    SAULLO Bartolo, IAMMARINO Alessandro, FALCIONE Antonio, ROSA

    CLOT Cesare, USAI Giuseppe, RIZZARI Roberto, CARLEO Angelo,

    CACALANO Michela, MANNU Tiziana, tutti rappresentati ai fini del presente

    atto dallAvv. Roberto Longhin presso il cui studio eleggono domicilio in

    Torino, Via Vittorio Amedeo II n 19,

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    significano

    quanto segue:

    i deducenti sono tutti dipendenti in ruolo a tempo pieno del Comune di

    Torino, inquadrati nel profilo di Istruttore tecnico della categoria C, che nel

    2009 hanno preso parte alla procedura di progressione verticale per accesso

    alla categoria D1.

    A seguito del piano dei fabbisogni la Amministrazione sottoscriveva il

    9.7.2009 un Accordo sindacale che trovava esecuzione nella determinazione

    16.7.2009 n. 1205 con la quale stato indetto un avviso di procedura di

    progressione verticale a 10 posti a tempo pieno nel profilo specifico di

    responsabile tecnico (Profilo di riferimento direttivo) CAT D1 (P.V. 02/09).

    Tutti i deducenti hanno preso parte alla procedura selettiva di natura

    para concorsuale, collocandosi utilmente nella graduatoria finale, approvata

    dalla Amministrazione con determina 22.12.2010 n. 2104 con la quale stato

    disposto il nuovo inquadramento nel profilo di Responsabile Tecnico categoria

    D1 dei primi 10 classificati.

    La graduatoria poi stata dichiarata valida per la durata triennale di

    legge e ci che ha consentito il suo scorrimento fino al 45 classificato, con

    inquadramento nel nuovo profilo di un contingente ben superiore a quello

    dellavviso funzionale alla riorganizzazione della macchina comunale.

    LAmministrazione in vari accordi sindacali, in particolare laccordo

    del 17 novembre 2011, ha infatti manifestato lintento di esaurire le graduatorie

    con ulteriori progressioni verticali, avvalendosi di tutte le professionalit

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    selezionate (tanto che ulteriori progressioni sono state effettuate in area

    amministrativa fino ad esaurimento graduatoria).

    Diversamente dalle aspettative, lAmministrazione non ha mantenuto

    fede agli accordi in quanto i deducenti sono ancora in attesa di inquadramento

    quando ormai la graduatoria sta per esaurire i propri effetti, essendo prossima

    la scadenza del suo termine di validit.

    I deducenti intendono quindi significare linaccettabile lesione delle

    loro legittime aspettative che, diversamente da quanto dichiarato in risposta

    allinterpellanza presentata il 3.7.2013 mecc. 201303198/002, non dato

    credere siano conseguenza di preclusioni giuridiche alla possibilit di utilizzare

    la graduatoria per tutte le procedure espletate anteriormente alla Legge

    150/2009.

    La legge richiamata non pu infatti costituire uno strumento

    interpretabile per alcuni, come i candidati che hanno beneficiato dello

    scorrimento, e applicabile solo per altri, come i deducenti, configurando un

    evidente disparit di trattamento del tutto ingiustificata, specie a fronte della

    richiesta dei deducenti di accettare una progressione al solo profilo giuridico ed

    a spesa invariata.

    Pur volendo riconoscere londivaga interpretazione che la normativa

    richiamata ha ricevuto, ci che non rende credibile lazione amministrativa il

    fatto che lapplicazione restrittiva sia stata operata solo nei confronti del

    personale tecnico, tenuto conto della volont manifestata in sede sindacale

    dallAmministrazione di avvalersi della graduatoria tanto da sottoscrivere

    precisi accordi sindacali.

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    Non risulta infatti convincente e condivisibile linterpretazione secondo

    cui il mutato quadro normativo introdotto con la L. 150/2009 non consenta il

    ricorso allo scorrimento di graduatorie relative agli idonei delle progressioni

    verticali gi a decorrere dal 1 gennaio 2010, perch diversamente

    risulterebbero illegittime le determine 22.12.2010 n. 2104, 9.12.2010 n. 2044

    relativamente agli scorrimenti con esse operati, ma del pari la delibera dello

    GM 28.12.2010 della tabella riepilogativa delle ulteriori assunzioni del

    personale tecnico vincitore di progressioni con modificazione del piano

    triennale del fabbisogno 2010 2012.

    Ed invero la rivendicata progressione conforme alla previsione

    dellart. 52 del D.Lgs. 165/01, come modificato dallart. 62 del D.Lgs.

    150/2009, essendo derivata da un concorso selettivo, funzionale alla

    programmazione del fabbisogno di personale prevista dallart. 91 del TUEL, il

    quale non pu ritenersi abrogato tacitamente stante la specifica previsione

    contenuta nel suo 4 comma.

    Deve quindi ritenersi come riconosciuto da varie amministrazioni e

    dalla stessa C. Conti Lombardia (par. 16.3.2010 n. 375) che rispetto alla norma

    generale rivolta alle P.A. dallart. 24 del D.Lgs. 150/09 debba prevalere la

    disciplina speciale introdotta dallart. 31 del TUEL ai fini della tutela

    dellautonomia locale costituzionalmente garantita, portando ad esaurimento un

    sistema di riqualificazione, pur sempre filtrato e legittimato dal rispetto del

    principio costituzionale della pubblica selezione e dallesternazione della

    determinazione della Amministrazione di avvalersi dello scorrimento delle

    graduatorie, sbloccando risorse umane valide e preparate, tra laltro, a spesa

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    invariata, avendo i deducenti manifestato di accettare anche la semplice

    progressione giuridica.

    A fronte di quanto sopra significato i deducenti chiedono e per quanto

    occorra

    costituiscono in mora

    la Citt di Torino in persona del legale rappresentate di riconoscere le legittime

    aspettative qualificate ed i diritti pretensivi dei deducenti ed in particolare di:

    1. veder valorizzare le loro professionalit mediante scorrimento integrale

    della graduatoria della progressione verticale nel profilo di responsabile

    tecnico (PV 02/09), approvata con determinazione 22.12.2010 n. 2104;

    2. a procedere allinquadramento quantomeno giuridico dei deducenti nel

    nuovo profilo specifico di Responsabile Tecnico categoria D1;

    3. a prorogare comunque la validit della graduatoria interna della

    progressione verticale nel profilo di responsabile tecnico (PV 02/09)

    per il tempo necessario per procedere allo scorrimento e

    allinquadramento dei candidati in essa individuati

    intimano inoltre

    formale riscontro al presente atto di significazione entro e non oltre il 15

    dicembre p.v. evidenziando che in difetto provvederanno alla tutela dei propri

    diritti e ragioni in ogni competente sede.

    Con osservanza.

    Torino, li 27 novembre 2013

    Avv. Roberto Longhin