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Paragrafo Paragrafo Titolo Titolo Pagina Pagina001. 001. Nozione Nozione 5 5002. 002. La successione La successione 5 5003. 003. Capacità e accettazione dell’eredità Capacità e accettazione dell’eredità 8 8004. 004. Impugnazione dell’accettazione Impugnazione dell’accettazione 15 15005. 005. Indegnità a succedere Indegnità a succedere 16 16006. 006. L’interdizione e l’inabilitazione L’interdizione e l’inabilitazione 17 17007. 007. La rinuncia all’eredità La rinuncia all’eredità 19 19008. 008. La vendita delle quote di eredità La vendita delle quote di eredità 21 21009. 009. La rappresentazione La rappresentazione 23 23010. 010. L’accrescimento L’accrescimento 28 28011. 011. La successione legittima La successione legittima 29 29012. 012. La devoluzione La devoluzione 36 36013. 013. Grado di parentela Grado di parentela 38 38014. 014. La successione testamentaria La successione testamentaria 41 41015. 015. Capacità di testare Capacità di testare 43 43016. 016. L’esecutore testamentario L’esecutore testamentario 44 44017. 017. Forme del testamento Forme del testamento 50 50018. 018. Il testamento olografo Il testamento olografo 51 51019. 019. Il testamento pubblico Il testamento pubblico 53 53020. 020. Il testamento segreto Il testamento segreto 54 54021. 021. I testamenti speciali I testamenti speciali 55 55022. 022. Disposizioni condizionali, a termine, modali Disposizioni condizionali, a termine, modali 58 58023. 023. I legati I legati 60 60024. 024. La revocazione delle disposizioni testamentarie La revocazione delle disposizioni testamentarie 64 64025. 025. La sostituzione dell’eredi La sostituzione dell’eredi 66 66026. 026. Il registro generale dei testamenti Il registro generale dei testamenti 68 68027. 027. Il diritto alla legittima Il diritto alla legittima 70 70028. 028. L’azione di riduzione L’azione di riduzione 74 74029. 029. La collazione La collazione 75 75030. 030. Il divieto dei patti successori Il divieto dei patti successori 77 77031. 031. Morte del socio e clausole di continuazione e di consolidazione Morte del socio e clausole di continuazione e di consolidazione 81 81032 032 Il patto di famiglia Il patto di famiglia 87 87033. 033. La petizione di eredità La petizione di eredità 91 91034. 034. L’evoluzione della dichiarazione di successione L’evoluzione della dichiarazione di successione 92 92

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Paragrafo Paragrafo Titolo Titolo Pagina Pagina035. 035. Dall’età classica alla rivoluzione francese Dall’età classica alla rivoluzione francese 93 93036. 036. L’epoca preunitaria L’epoca preunitaria 96 96037. 037. L’epoca liberale L’epoca liberale 97 97038. 038. L’epoca fascista L’epoca fascista 99 99039. 039. L’epoca moderna L’epoca moderna 100 100040. 040. La dichiarazione di successione La dichiarazione di successione 101 101041. 041. Soggetti obbligati alla presentazione Soggetti obbligati alla presentazione 103 103042. 042. Dichiarazione del residente all’estero Dichiarazione del residente all’estero 105 105043. 043. Contenuto della dichiarazione di successione Contenuto della dichiarazione di successione 105 105044. 044. Beni esclusi dall’attivo ereditario Beni esclusi dall’attivo ereditario 107 107045. 045. Beni esclusi dall’attivo ereditario ma da indicare in dichiarazione Beni esclusi dall’attivo ereditario ma da indicare in dichiarazione 108 108046. 046. Allegati alla dichiarazione di successione AAllegati alla dichiarazione di successione 109 109047. 047. Adempimenti post mortem AAdempimenti post mortem 111 111048. 048. Le successioni nel diritto internazionale Le successioni nel diritto internazionale 113 113049. 049. L’attivo ereditario: il catasto terreni L’attivo ereditario: il catasto terreni 117 117050. 050. Le agevolazioni sui beni immobili Le agevolazioni sui beni immobili 119 119051. 051. I significati dei codici per le agevolazioni sui beni immobili I significati dei codici per le agevolazioni sui beni immobili 122 122052. 052. L’attivo ereditario: il catasto fabbricati L’attivo ereditario: il catasto fabbricati 128 128053. 053. Come valutare i fabbricati in successione Come valutare i fabbricati in successione 129 129054. 054. L’attivo ereditario: terreni sistema tavolare L’attivo ereditario: terreni sistema tavolare 133 133055. 055. L’attivo ereditario: fabbricati sistema tavolare L’attivo ereditario: fabbricati sistema tavolare 133 133056. 056. L’attivo ereditario: aziende L’attivo ereditario: aziende 133 133057. 057. L’attivo ereditario: azioni, obbligazioni, altri titoli, quote sociali L’attivo ereditario: azioni, obbligazioni, altri titoli, quote sociali 134 134058. 058. L’attivo ereditario: aeromobili L’attivo ereditario: aeromobili 137 137059. 059. L’attivo ereditario: navi e imbarcazioni L’attivo ereditario: navi e imbarcazioni 137 137060. 060. L’attivo ereditario: rendite, crediti e altri beni L’attivo ereditario: rendite, crediti e altri beni 138 138061. 061. L’attivo ereditario: donazioni e atti a titolo gratuito L’attivo ereditario: donazioni e atti a titolo gratuito 142 142062. 062. Il passivo ereditario Il passivo ereditario 143 143063. 063. Imposta di successione: la storia Imposta di successione: la storia 146 146064. 064. Imposta Invim: la storia Imposta Invim: la storia 150 150065. 065. L’imposta ipotecaria e l’imposta catastale L’imposta ipotecaria e l’imposta catastale 151 151066. 066. L’imposta ipotecaria: la storia L’imposta ipotecaria: la storia 152 152067. 067. L’imposta catastale: la storia L’imposta catastale: la storia 153 153068. 068. L’imposta di successione attuale L’imposta di successione attuale 155 155

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Paragrafo Paragrafo Titolo Titolo Pagina Pagina069. 069. Quadro sinottico della parentela compresa nell’aliquota del 4% Quadro sinottico della parentela compresa nell’aliquota del 4% 156 156070. 070. Quadro sinottico della parentela e affinità compresa nell’aliquota del 6% Quadro sinottico della parentela e affinità compresa nell’aliquota del 6% 157 157071. 071. Quadro sinottico degli altri soggetti compresi nell’aliquota dell’8% Quadro sinottico degli altri soggetti compresi nell’aliquota dell’8% 158 158072. 072. Gli altri tributi dovuti Gli altri tributi dovuti 159 159073. 073. La tassa ipotecaria La tassa ipotecaria 159 159074. 074. L’imposta di bollo L’imposta di bollo 160 160075. 075. Tributi speciali Tributi speciali 161 161076. 076. Le riduzioni per nuove successioni presentate nel quinquennio Le riduzioni per nuove successioni presentate nel quinquennio 162 162077. 077. Liquidazione dell’imposta Liquidazione dell’imposta 164 164078. 078. Pagamento delle imposte di successione mediante cessione di beni culturali Pagamento delle imposte di successione mediante cessione di beni culturali 165 165079. 079. Il diritto di usufrutto Il diritto di usufrutto 166 166080. 080. Il principio di territorialità dell’imposta Il principio di territorialità dell’imposta 169 169081. 081. Le convenzioni contro le doppie imposizioni Le convenzioni contro le doppie imposizioni 170 170082. 082. Cenni sule sanzioni tributarie Cenni sule sanzioni tributarie 172 172083. 083. Principi generali delle sanzioni amministrative Principi generali delle sanzioni amministrative 172 172084. 084. Le sanzioni amministrative Le sanzioni amministrative 174 174085. 085. La modifica delle sanzioni – D.Lgs. 158/2015 La modifica delle sanzioni – D.Lgs. 158/2015 174 174086. 086. Le sanzioni nel DPR 346/1990 (TUS) Le sanzioni nel DPR 346/1990 (TUS) 175 175087. 087. Il ravvedimento operoso Il ravvedimento operoso 177 177088. 088. I tributi ravvedibili I tributi ravvedibili 177 177089. 089. Il ravvedimento per i tributi dell’Agenzia entrate Il ravvedimento per i tributi dell’Agenzia entrate 178 178090. 090. Il tasso di interesse Il tasso di interesse 179 179091. 091. Tabella degli interessi legali Tabella degli interessi legali 180 180092. 092. Il cumulo delle sanzioni Il cumulo delle sanzioni 181 181093. 093. Cause di non punibilità Cause di non punibilità 183 183094. 094. Procedimento applicativo ed estinzione Procedimento applicativo ed estinzione 183 183095. 095. Il caso: quando l’immobile non è divisibile Il caso: quando l’immobile non è divisibile 184 184096. 096. Il caso 2: il coacervo Il caso 2: il coacervo 186 186097. 097. La giurisprudenza della successione La giurisprudenza della successione 187 187098. 098. Piccolo glossario sulle successioni e sulla famiglia Piccolo glossario sulle successioni e sulla famiglia 189 189099. 099. Riepilogo delle tabelle utilizzate Riepilogo delle tabelle utilizzate 199 199100. 100. Successione: un esempio Successione: un esempio 230 230

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I TEMI: LA SUCCESSIONE GUIDA COMPLETAIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII:::::::::::::::::::: LLLLLLLLLLLLLLAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEESSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOONNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPLLLLLLLLLLLLLLLLEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEETTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 001. NOZIONE Le disposizioni sulla successione sono contenute nel libro Secondo – Delle Successioni, Titolo Primo del Codice civile, articoli da 456 a 712. In questa scheda affrontiamo i dilemmi relativi all’argomento mettendo in chiaro una guida completa che cercherà di affrontare ogni argomento in maniera sintetica, ma chiara. Stante la vastità dell’argomento, i molteplici dubbi, la capacità di disporre del proprio patrimonio mediante le volontà testamentarie, i problemi legati alla successiva dichiarazione di successione, confidiamo nella vostra benevolenza.

002. LA SUCCESSIONE Con la morte si estingue la capacità giuridica della persona e i diritti a essa inerenti (ossia i diritti personali) ma non i diritti patrimoniali che dovranno quindi essere trasmessi ad altri. Il complesso di norme che regola tale trasferimento si chiama diritto ereditario o successorio. La successione è un evento attraverso il quale uno o più soggetti (successori, aventi causa) subentrano in tutti i rapporti giuridici, attivi e passivi, di cui era titolare il de cuius (dante causa), esclusi i crediti e debiti con carattere strettamente personale; in pratica, un soggetto vivente subentra a un altro deceduto nella titolarità di uno o più diritti. Il successore è colui che subentra nel patrimonio del de cuius. RICORDA Nel linguaggio giuridico, per evitare di ricorrere al termine defunto o morto

ecc., si ricorre al termine latino de cuius. Esso rappresenta l’ellissi della locuzione “is de cuius hereditate agitur” che in sostanza significa “colui della cui eredità si tratta”. Un altro sinonimo che viene usato e che

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potrebbe determinare confusione con il linguaggio comune è ereditando, che ugualmente indica il de cuius.

Nelle successioni per causa di morte, vale a dire quelle concernenti la destinazione del patrimonio di una persona defunta, sono presenti quindi due soggetti: il de cuius, cioè colui della cui eredità si tratta; il successore o i successori, cioè coloro che subentrano nel patrimonio del de cuius. La successione si apre al momento della morte, nel luogo dell'ultimo domicilio del defunto (articolo 456). E' questo il momento in cui si stabilisce chi abbia diritto di succedere. L'apertura della successione determinerà quindi il subentro di uno o più soggetti nella posizione giuridica e patrimoniale del defunto, secondo le modalità indicate nell'articolo 457 del codice civile. Articolo 457 L’eredità si devolve per legge o per testamento. Non si fa luogo alla successione legittima se non quando manca, in tutto o in parte, quella testamentaria. Le disposizioni testamentarie non possono pregiudicare i diritti che la legge riserva ai legittimari.

La successione può quindi essere definita come un fenomeno giuridico di carattere generale che comporta una modificazione nel soggetto attivo o passivo del rapporto giuridico, per cui un soggetto subentra in uno o più rapporti giuridici che fanno capo a un altro soggetto. La nozione di successione comprende ogni specie di acquisto a causa di morte, stabilito dalla volontà del defunto o dalla legge, purché derivi dal patrimonio del defunto. Pertanto, non ogni acquisto dipendente dalla morte rientra nella nozione di successione a causa di morte. Ad esempio, sono esclusi quegli acquisti che non derivano dal patrimonio del defunto, come le pensioni, indennità varie, eccetera, i quali avvengono direttamente a favore dei superstiti “iure proprio” e non “iure successionis”.

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RICORDA Iure proprio. Per diritto proprio. La perifrasi è usata nel nostro

ordinamento nell'ambito del diritto privato, in particolare in materia di successioni mortis causa: indica i diritti che vengono acquistati a seguito della morte di una persona, ma non per effetto della successione alla medesima (ad esempio, il diritto alla somma oggetto di un'assicurazione stipulata sulla propria vita dal de cuius).

Nell'ambito della successione si distingue tra: successione a titolo universale in cui il successore, che prende il nome di erede, subentra nella posizione giuridica patrimoniale del defunto; successione a titolo particolare, detta legato, in cui si trasferisce uno o più diritti determinati o rapporti attribuiti specificamente al successore (detto legatario) dal testamento o dalla legge. E' una differenza importante perché: l'erede si sostituisce al defunto in tutti i suoi rapporti, ne acquista i diritti e nel contempo diviene obbligato per i suoi debiti, in pratica può essere definito il suo "continuatore"; il legatario non risponde dei debiti ereditari. A differenza dell'eredità, inoltre, il legato si acquisisce senza bisogno di accettazione, fatta salva comunque la facoltà di rinunciarvi. L’acquisizione di un legato non comporta, di norma, alcun rischio di natura patrimoniale, il legato stesso viene acquisito di diritto e può essere preteso in qualsiasi momento. Ogni persona che vi abbia un interesse diretto può chiedere in giudizio che al legatario venga dato un termine entro il quale egli dovrà dichiarare se rinuncia al legato stesso. Gli eredi subentrano nelle situazioni soggettive del defunto e, quindi, anche in quelle di natura tributaria: quelle attive (quali, ad esempio, i crediti di imposta) ma anche quelle passive (tributi, arretrati, interessi).

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RICORDA L’obbligazione al pagamento della sanzione non si trasmette agli eredi. Questo il semplice dettato dell’art. 8 del D.Lgs. 472/1997 in materia di sanzioni amministrative in materia tributaria. Sull’intrasmissibilità delle sanzioni agli eredi, a dispetto della chiarezza della norma, l’Agenzia delle entrate ha trovato alcune criticità poi definitivamente tramontate con la circolare 29/2015 mediante la quale ha specificato che la disposizione è applicabile anche nelle ipotesi in cui il decesso del contribuente intervenga mentre è in corso il pagamento del piano di rateazione delle somme dovute in base ad un istituto definitorio dell'accertamento o degli istituti deflativi del contenzioso.

RICORDA ANCORA:

L'art. 8 del d.lgs. 472/1997, assume carattere generale come confermato peraltro in diverse occasioni dalla Corte di Cassazione, secondo cui la trasmissibilità «è prevista solo per le sanzioni civili, quale principio generale in materia di obbligazioni, e non per le altre, per le quali opera il diverso principio dell'intrasmissibilità, quale corollario del carattere personale della responsabilità» (Cassazione n. 12754 del 6 giugno 2014). Dunque, agli eredi sono applicabili solamente le sanzioni in caso di ritardi che sono imputabili agli stessi per le rate scadute non pagate o pagate in ritardo, ma dopo la morte del de cuius.

L'attivo ereditario è composto da tutti i beni e diritti detenuti dal de cuius,.

003. CAPACITA’ E ACCETTAZIONE DELL’EREDITA’ Come detto l'apertura della successione avviene a seguito della morte e nell'ultimo domicilio del defunto ossia nel luogo dove, alla data della morte, aveva la sede principale dei suoi affari e interessi. Questo riferimento è importante per stabilire quale sia il giudice territorialmente competente a decidere degli eventuali procedimenti successori o delle cause ereditarie. Successivamente all'apertura della successione, si ha la delazione o vocazione ereditaria: essa consiste nell'offerta dell'eredità a persone che, se vogliono, possono accettarla.

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Il destinatario di tale offerta è detto chiamato all’eredità. Il codice prevede due forme di delazione (il citato articolo 457): per testamento quando il defunto ha disposto dei suoi beni tramite testamento (successione testamentaria); per legge quando invece il defunto non ha lasciato disposizioni testamentarie (successione legittima). Per quanto riguarda la capacità di ereditare, possono ereditare: le persone fisiche i nascituri concepiti al tempo dell'apertura della successione; si presume tale chi nasce entro i 300 giorni dalla morte della persona della cui eredità si tratta. La partecipazione alla successione è comunque subordinata all'evento della nascita; le persone giuridiche; possono succedere anche gli enti non riconosciuti, sia che esistano, sia che debbano essere costituiti dalle persone e secondo le modalità indicate dal testatore; possono, inoltre, ricevere testamento i figli di una determinata persona vivente al tempo della morte del testatore, benché non ancora concepiti. L'eredità giacente Con la morte del de cuius, il chiamato all'eredità non acquista ipso iure la qualità di erede, stante la necessità di una manifestazione di volontà diretta in tal senso: quindi fra la morte del de cuius e l'eventuale accettazione può intercorrere del tempo durante il quale il patrimonio del defunto si trova sprovvisto di un titolare. Onde evitare che il patrimonio del defunto rimanga abbandonato a se stesso e resti privo di tutela giuridica, è predisposto l'istituto dell'eredità giacente, che prevede la nomina di un curatore da parte dell'autorità giudiziaria con il compito di curare gli interessi dell'eredità fino al momento in cui quest'ultima non venga accettata o, in mancanza della necessaria accettazione, non sia devoluta alla stato. I presupposti della fattispecie di giacenza, pertanto, sono:

mancanza di accettazione da parte del chiamato; mancanza di immissione nel possesso di parte o di tutti i beni ereditari; nomina del curatore che rappresenta l'inizio della "giacenza".

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Diventare erede è una condizione che prescinde dalla volontà di una persona, in ciò risiede il preciso motivo per cui si parla dell’istituto dell’accettazione, i chiamati all'eredità devono valutare se accettare o rinunciare all'eredità stessa perché, come detto, l’erede diventa titolare della situazione giuridica del defunto che può essere costituita anche da un eccesso di debiti rispetto ai beni. Il chiamato ha dieci anni di tempo per esprimere la propria accettazione e mediante questo atto si trasforma da chiamato ad erede vero e proprio. Occorre aggiungere che in caso di rinuncia il chiamato può revocarla fino a quando l’eredità non sia stata accettata degli altri chiamati. Come detto, gli eredi subentrano in tutte le situazioni soggettive del defunto comprese quelle di natura tributaria (con l’eccezione delle sanzioni). L'accettazione può essere: tacita, l’erede o gli eredi scelgono di accettare l’eredità della persona defunta subentrando nel patrimonio del defunto succedendogli e di conseguenza accettando tutti i suoi beni e quindi anche tutti i debiti ereditari anche se superano il valore dell’attivo. Essa è presupposta anche dal comportamento dei chiamati, se continuano a disporre dei beni, compiendo gli atti come se di quei beni fossero proprietari l’accettazione appare evidente dallo stato naturale dei fatti; quindi, si ha accettazione tacita quando l'erede, a seguito di un suo comportamento chiaro e inequivocabile, lascia intendere di avere accettato l'eredità (ad esempio, appropriazione di beni ereditari, disposizione sugli stessi beni o promozione di un'azione spettante all'erede); espressa, si esprime con una scrittura privata o mediante atto pubblico con una dichiarazione che attesti la volontà di accettare l’eredità; è un atto giuridico unilaterale (in quanto emesso soltanto dal chiamato), non recettizio (in quanto non deve essere né notificato né comunicato perché produca i suoi effetti) ed è irrevocabile. con beneficio d’inventario, è un atto che consente all’erede di evitare di confondere il suo patrimonio con quello del defunto, in modo da accettare l’eredità senza rispondere di eventuali debiti del defunto superiori al patrimonio ereditato. In alcuni casi, il beneficio di inventario è obbligatorio per alcune categorie di eredi, quali:

minorenni e interdetti; minori emancipati e inabilitati; le persone giuridiche, le associazioni, fondazioni e gli enti non riconosciuti, escluse, però, le società commerciali.

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Ancora, l’accettazione beneficiata obbligatoria va comunque trascritta con un atto di accettazione dal tutore o dal genitore con l’autorizzazione del giudice tutelare e, in caso di minori e inabilitati, occorre anche il consenso del curatore e l’autorizzazione del Giudice tutelare. SCHEDA PRATICA COME RICHIEDERE L’INVENTARIO SULL’EREDITA’ La Dichiarazione di Accettazione dell’Eredità con Beneficio di Inventario, va richiesta e resa dagli eredi: alla cancelleria del Tribunale civile del luogo dell’ultimo domicilio del deceduto, o in alternativa, ad un notaio.

I documenti occorrenti per la trascrizione della dichiarazione di accettazione di eredità con beneficio d’inventario sono: Per dichiarare, l’erede deve presentare specifica documentazione per poter fissare l’appuntamento con la cancelleria del Tribunale. Premettendo che ogni Tribunale può variare secondarie modalità, i documenti che servono per la trascrizione sono (abbiamo preso come esempio il Tribunale di Roma):

1. documento personale di identità valido (carta d’identità); 2. fotocopia del certificato di morte (in sola visione) oppure gli esatti dati anagrafici

della persona scomparsa; 3. solo per il caso di soggetti incapaci (minori, interdetti, inabilitati), copia

conforme dell’autorizzazione del Giudice Tutelare; 4. codice fiscale del defunto e dell’accettante; 5. 2 marche da bollo da € 16,00 + 1 marca da bollo da € 11,54; 6. ricevuta del versamento per la trascrizione nei registri immobiliari di € 294,00

da eseguirsi, tramite modello F23; E’ dovuto un unico versamento anche per più persone che effettuano l’atto contemporaneamente 7. Per il rilascio immediato di una copia dell’atto (l’originale viene custodito presso

l’ufficio): una marca da € 34,62 ovvero € 11,54 per il rilascio dopo 5 giorni. I codici tributo da utilizzare per il detto versamento di € 294,00 sono:

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649T per € 200,00; 456T per € 59,00; 778T per € 35,00.

La dichiarazione di accettazione con beneficio deve essere preceduta o seguita dall'inventario dei beni del defunto nei termini stabiliti dalla legge. Premettendo che farsi assistere in questa fase da un legale potrebbe risultare consigliabile, per chiedere la formazione dell’inventario occorre, :

1. ricorso con nota di iscrizione; 2. contributo unificato di € 98,00 (procedimento volontaria giurisdizione, esente

per: minori, interdetti, inabilitati o persone assoggettate ad amministrazione di sostegno;

3. una marca di € 27,00; 4. se viene richiesta la nomina del notaio occorre indicare il nominativo dello

stesso; 5. se viene richiesta la nomina del cancelliere occorre inoltre presentare:

5/a dichiarazione sostitutiva di atto notorio con firma autenticata e con l'indicazione (e relativi indirizzi) delle persone che devono assistere all'inventario che può essere effettuata nei municipi o in cancelleria all'atto della presentazione del ricorso;

5/b versamento su modello F23 di € 200,00 per la registrazione dell'invetario da consegnare in cancelleria subito dopo l'iscrizione (codice tributo 109 T);

5/c l'inventario è soggetto al bollo di € 16,00. Una marca ogni 4 facciate, da consegnare al cancelliere;

5/d il compenso verrà versato dalla parte direttamente al cancelliere, a questo proposito si specifica che il compenso consta del rimborso spese sostenute e da un compenso orario predeterminato dal giudice.

La dichiarazione di accettazione dell’eredità con beneficio d’inventario viene poi trascritta entro un mese dall’inserzione a cura del cancelliere, presso l’ufficio dei registri immobiliari del luogo in cui si è aperta la successione. Gli eredi per il rilascio dell’atto sono tenuti al pagamento dei diritti di copia, in base alla seguente tabella:

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Diritti di copia/facciate Con urgenza Senza urgenza Da 1 a 4 31,86 10,62 Da 5 a 10 37,20 12,40 Da 11 a 20 42,48 14,16 Da 21 a 50 53,10 17,70 Da 51 a 100 79,69 26,56 Per ogni ulteriori 100 pagine o frazione di 100 79,69 + 31,90 26,56 + 10,63

I costi di trascrizione per l’accettazione eredità si riassumono invece così:

Diritti di trascrizione/facciate Con urgenza Senza urgenza Da 1 a 4 4,32 1,44 Da 5 a 10 8,64 2,88 Da 11 a 20 17,28 5,76 Da 21 a 50 34,62 11,54 Da 51 a 100 69,21 23,07 Per ogni ulteriori 100 pagine o frazione di 100 69,21 + 28,86 23,07 + 9,62

Per l’erede che è in possesso dei beni ereditati, la dichiarazione di accettazione dell’eredità con beneficio d’inventario deve essere effettuata entro 3 mesi dalla morte del defunto mentre l’’accettazione deve invece avvenire entro i 40 giorni successivi al rilascio dell’inventario. Per l’erede che non è in possesso dei beni ereditari, può fare la dichiarazione di accettazione entro il periodo massimo di accettazione di 10 anni, poi una volta effettuata la dichiarazione, l’inventario va fatto redigere entro tre mesi e nel caso in cui vi sia prima l’inventario, la dichiarazione di accettazione con beneficio di inventario va fatta entro 40 giorni dal rilascio dell’inventario, pena la perdita del diritto di accettare l’eredità. La responsabilità degli eredi per i debiti ereditari, compresi quelli fiscali, sussiste anche se questi superano l'attivo ereditario. In caso di chiamata all'eredità è quindi consigliabile evitare accettazioni frettolose e cercare prima di verificare se esistano e a quanto ammontino le situazioni debitorie del defunto.

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L'accettazione pura e semplice comporta che i beni del de cuius si confondano col patrimonio dell'erede, con la conseguenza che l'erede dovrà pagare gli eventuali debiti del defunto non solo con i beni ereditati, ma anche con il proprio patrimonio. L'accettazione con beneficio d'inventario non provoca la confusione dei patrimoni e l'erede pagherà i debiti ereditari solo entro il valore dei beni a lui pervenuti per successione. Va aggiunto che l’accettazione dell’eredità non può essere legata a condizioni e/o termini, essa è irrevocabile. Non è possibile, ovviamente, accettazione parziale dell’eredità. Sono considerate in ogni caso forme di accettazione tacita la donazione, la vendita o la cessione che il chiamato all'eredità faccia dei suoi diritti di successione a un estraneo o a tutti gli altri chiamati o ad alcuno di questi (articolo 477 del codice civile). Vi sono altre fattispecie considerate come forme d’accettazione tacita: pagamento di debiti ereditari mediante danaro prelevato dall'asse ereditario; atti dispositivi di beni ereditari; protesto di effetti cambiari rilasciati al defunto da terzi; esercizio dell'azione di risoluzione di un contratto stipulato dal de cuius; conferimento di un mandato a compiere tutti gli atti relativi all'amministrazione dei beni ereditari; conferimento a un procuratore del potere di agire come erede in rappresentanza del chiamato; esercizio dell'azione di riduzione; impugnazione di disposizioni testamentarie; ricorso contro l'accertamento relativo all'imposta di successione; proposta di contratto relativa ai beni ereditari; domanda giudiziale di divisione ereditaria; riscossione del rateo di stipendio, pensione o altre somme spettanti al de cuius. Di contro, sono considerate non produttive di accettazione tacita: pagamento di un debito del de cuius che il chiamato effettui con denaro proprio consegna di beni ereditari da parte del chiamato all'esecutore testamentario continuazione del godimento dei mobili del de cuius convivente dopo aver rinunciato

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all'eredità; comportamenti relativi a cose di minima importanza; possesso di beni ereditari; compimento di atti di amministrazione temporanea; richiesta di sequestro; proposizione di querela per appropriazione indebita di beni compresi nell'asse ereditario; registrazione e trascrizione del testamento del de cuius; presentazione della denuncia di successione ai competenti uffici.

004. IMPUGNAZIONE DELL’ACCETTAZIONE A mente dell’articolo 482 l'accettazione, sia avvenuta in forma espressa che tacita, può essere impugnata quando è effetto di violenza o dolo. Tale azione si prescrive in cinque anni dal giorno in cui è cessata la violenza o è stato scoperto il dolo. In merito alla violenza va distinta la violenza fisica da quella morale. La prima consiste in una costrizione psicologica della volontà del soggetto (es. la minaccia), la seconda in un costringimento fisico (es. obbligare taluno a firmare guidando la sua mano). I rimedi esperibili sono rispettivamente l'azione di annullamento e quella di nullità. Il successivo articolo 482 si interessa dell’impugnazione per errore affermando che l’azione di impugnazione non è proponibile se l’accettazione è viziata da errore. Tuttavia se si scopre un testamento del quale non si aveva notizia al tempo dell’accettazione l’erede non è tenuto a soddisfare i legati oltre il valore dell’eredità o con pregiudizio della quota di legittima che gli spetta. “Se i beni ereditari non bastano a soddisfare tali legati, si riducono proporzionalmente anche i legati scritti in altri testamenti. Se alcuni legatari sono stati già soddisfatti per intero, contro di loro è data azione di regresso.” L’erede, dunque, non è chiamato a subire le conseguenze sfavorevoli derivanti dalla scoperta di un successivo testamento. In tal caso sarà tenuto a soddisfare i legati contenuti in tale testamento nei limiti di quanto ricevuto. A suo carico rimane, comunque, l’onere della prova sul valore dell’eredità. Come detto i chiamati minori, interdetti, inabilitati o emancipati, e le persone giuridiche diverse dalla società, se intendono accettare l'eredità, devono necessariamente farlo mediante beneficio d'inventario.

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In mancanza l’accettazione è nulla. Il diritto di accettare si prescrive nel termine di dieci anni dall'apertura della successione, e, nel caso di istituzione condizionale, dal giorno in cui si verifica la condizione. Ai sensi dell'articolo 481 del codice civile, chiunque vi ha interesse può chiedere che l'autorità giudiziaria fissi un termine entro il quale il chiamato dichiari se accetta o rinunzia all'eredità. Trascorso questo termine senza che abbia fatto la dichiarazione, il chiamato perde il diritto di accettare. La norma prevede un'ipotesi di decadenza dal diritto di accettare nei confronti del chiamato inerte. Sulle altre ipotesi di decadenza si è già detto.

005. INDEGNITA’ A SUCCEDERE L’articolo 463 esclude dalla successione l’indegno ovvero chi: 1) ha ucciso o ha tentato di uccidere il de cuius o il coniuge o un discendente o un

ascendente dello stesso, escluse le cause di non punibilità previste dalla legge penale (esempio legittima difesa);

2) ha commesso, in danno delle persone di cui sopra, un fatto al qualela legge penale applichi le disposizioni sull’omicidio;

3) ha denunciato calunniosamente tali persone o testimoniato falsamente contro di esse per reati punibili la morte, l’ergastolo o con la reclusione per un periodo non inferiore ai tre anni, se la denuncia è stata dichiarata calunniosa in giudizio, ovvero chi nel procedimento penale abbia testimoniato contro una di queste persone e successivamente la testimonianza sia stata dichiarata falsa;

3-bis)

essendo decaduto dalla potestà genitoriale nei confronti del de cuius, non è stato reintegrato nella potestà alla data di apertura della successione;

4) ha forzato con violenza e dolo la volontà testamentaria o l’ha impedita; 5) ha soppresso, celato o alterato il testamento dal quale la successione sarebbe stata

regolata; 6) ha formato un testamento falso o ne ha fatto scientemente uso.

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Le disposizioni sono state ampliate dall’introduzione dell’articolo 463- bis, entrato in vigore il 16 febbraio 2018 che introdotto i casi di sospensione dalla successione disponendo che risultano sospesi dalla successione il coniuge, anche legalmente separato e la parte dell’unione civile indagati per omicidio volontario o tentato del coniuge o dell’altra parte, fino al decreto di archiviazione o alla sentenza definitiva di proscioglimento. In questo caso si procede alla nomina di un curatore fino alle conclusioni di cui sopra. In caso di condanna, su richiesta delle parti il responsabile è escluso dalla successione. Queste disposizioni si applicano anche nei casi di persona indagata per l’omicidio volontario o tentato di uno e entrambi o genitori, del fratello, della sorella L'indegno è obbligato a restituire i frutti che gli sono pervenuti dopo l’apertura della successione (articolo 464) e non conserva, sui beni della medesima che siano devoluti ai suoi figli, i diritti di usufrutto che la legge accorda ai genitori (articolo 465). In materia, infine, l’articolo 466 concede che l'indegno possa essere nuovamente abilitato alla successione per disposizione delle ultime volontà (e quindi nel testamento) oppure in vita per atto pubblico. Tuttavia l’indegno non espressamente abilitato, se è stato contemplato nel testamento quando il testatore conosceva la causa dell’indegnità è ammesso a succedere nei limiti della sola disposizione testamentaria.

006. L’INTERDIZIONE E L’INABILITAZIONE Come noto, la legge. 9 gennaio 2004, n. 6 ha introdotto nel nostro ordinamento l’amministrazione di sostegno, ma non ha soppresso i preesistenti istituti di tutela dell’interdizione e dell’inabilitazione, li ha soltanto modificati attraverso la modifica degli articoli 414 Persone che possono essere interdette e 417 del codice civile Istanza d’interdizione o di inabilitazione. Le misure protettive cosiddette tradizionali assumono oggi un carattere residuale rispetto all’amministrazione di sostegno.

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La ragione dell’interdizione e dell’inabilitazione risiede nella tutela di persone chem, per vari motivi, non siano capaci di curare i propri interessi, gli strumenti prevedono una loro forte o totale limitazione della loro capacità di agire per evitare che compiano atti economicamente pregiudizievoli Il detto articolo 414, in vigore dal 2004 dispone: Il maggiore di età e il minore emancipato, i quali si trovano in condizioni di abituale infermità di mente che li rende incapaci di provvedere ai propri interessi, sono interdetti quando ciò è necessario per assicurare la loro adeguata protezione. L'interdizione determina l'incapacità assoluta della persona. Può essere interdetto qualunque maggiorenne che si trovi in una condizione di infermità mentale tale da renderlo incapace di provvedere ai propri affari. Nella cura dei suoi interessi l’interdetto verrà sostituito da un rappresentante legale detto tutore. L'assoluta incapacità di provvedere ai propri interessi deve essere valutata avuto riguardo anche agli interessi non patrimoniali purché possano subire pregiudizio da atti giuridici se non difesi dall'attività di un tutore. L'incapacità deve quindi essere valutata in base a personalità e condizione sociale dell'interdicendo, natura ed entità degli interessi affidati alla sua disponibilità, ed alla rispondenza della misura dell'interdizione per il soggetto che manifesti la carenza di autonomia. L'interdizione viene definita giudiziale perché derivante da un accertamento giudiziario culminante in una sentenza (provvisoriamente esecutiva, che esplica pertanto i suoi effetti senza attenderne il passaggio in giudicato). Il successivo articolo 415 dispone: Il maggiore di età infermo di mente, lo stato del quale non è talmente grave da dar luogo all’interdizione può essere inabilitato. Possono anche essere inabilitati coloro che, per prodigalità o per abuso abituale di bevande alcoliche o di stupefacenti, espongono sé o la loro famiglia a gravi pregiudizi economici. Possono infine essere inabilitati il sordomuto e il cieco dalla nascita o dalla prima infanzia se non hanno ricevuta un’educazione sufficiente, salvo l’applicazione dell’articolo 414 quando risulta che essi sono del tutto incapaci di provvedere ai propri interessi.

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L'inabilitazione è lo stato giuridicamente dichiarato di ridotta capacità di agire della persona maggiorenne che per le sue condizioni mentali o fisiche non è pienamente in grado di curare i propri interessi. Il curatore non si sostituisce, come il tutore, alla persona inabilitata: egli solamente assiste, ma non rappresenta. L'interdizione o l'inabilitazione, secondo le disposizioni dell’articolo 417, possono essere promosse dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente , dai parenti entro il quarto grado, dagli affini entro il secondo grado, dal tutore o curatore ovvero dal pubblico ministero. Se la persona si trova sotto la potestà dei genitori o ha per curatore uno dei genitori, l’istanza non può essere promossa che dal genitore medesimo o dal pubblico ministero.

007. LA RINUNCIA ALL’EREDITA’ Gli articoli da 519 a 27 del codice civile introducono alla rinunzia all’eredità. La rinuncia all'eredità è un atto giuridico che, ai sensi dell'articolo 519 del codice civile, deve essere fatto con dichiarazione ricevuta da un notaio o da un cancelliere autorizzato presso il tribunale territorialmente competente; è un negozio unilaterale tra vivi non recettizio, con il quale il chiamato dichiara che non vuole acquisire l'eredità. Ai sensi dell'articolo 521 del codice civile, la rinuncia fa perdere, ab origine, la qualità di erede, chi la pronuncia è da considerarsi completamente estraneo all'eredità dovendosi ritenere come se non vi fosse stato mai chiamato. La rinuncia all'eredità (articolo 519) può avvenire entro il termine di 10 anni e con le stesse modalità previste per l'accettazione con beneficio d'inventario. Fino a che si è nei termini per accettare si può anche rinunziare, sempre che il rinunziante non sia nel possesso dei beni e non abbia compiuto atti che comportano l'accettazione tacita o, in generale, atti da erede. Quindi, prima dell'accettazione non si devono compiere atti amministrativi del patrimonio i quali comporterebbero l'implicita accettazione dell'eredità.

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SCHEDA PRATICA LA RINUNCIA ALL’EREDITA’ La rinunzia all’eredità è una dichiarazione solenne che viene resa personalmente, (la rappresentanza è ammessa solo tramite procura notarile). Va pronunciata innanzi al Cancelliere del Tribunale del luogo in cui il defunto aveva il suo ultimo domicilio ovvero avanti ad un qualsiasi Notaio della Repubblica Italiana. Nel caso che il rinunciante non abbia la capacità di agire, la rinunzia viene resa dal genitore, tutore, amministratore di sostegno previa autorizzazione del Giudice Tutelare. Nel caso ci si rivolga al Tribunale occorrono i seguenti documenti:

1. documento personale di identità valido (carta d’identità); 2. originale del certificato di morte in carta semplice 3. solo nel caso di soggetti incapaci (minori, interdetti, inabilitati), copia conforme

dell’autorizzazione del Giudice Tutelare; 4. 1 marca da bollo da € 16,00; 5. per il rilascio immediato della copia dell’atto (l’originale viene custodito presso

l’ufficio) marca da € 34,62 ovvero da € 11,54 per il rilascio dopo 5 giorni; 6. ricevuta del versamento della tassa di registrazione, di € 200,00 da eseguire,

tramite modello F23. Si ricorda che è dovuta un’unica imposta di registro anche per più persone, purché effettuino l’atto contemporaneamente. Il codice tributo da utilizzare nel modello F23 è il 109T nella descrizione indicare “Rinuncia all’eredità”, l’importo come detto è pari ad euro 200,00. Dell'esercizio di fatto della qualità di erede abbiamo parlato, esso si manifesta non solo con la diretta e personale amministrazione dei beni ereditari ma anche con il semplice riparto e godimento dei frutti, cioè quando si è manifestata la volontà di accettare l'eredità con atti concludenti che non lascino adito a dubbi come nel caso di pagamento di debiti ereditari con denaro prelevato dall'eredità, affitto di beni, riscossione di crediti, eccetera. Mentre non è da ritenersi atto di disposizione patrimoniale tutto quello che riguarda il procedimento tributario (anche il pagamento delle imposte con denaro proprio). La rinuncia, come l'accettazione:

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deve essere incondizionata; e non può essere parziale. L’atto di rinuncia è totale, occorre rinunciare all'intero patrimonio e non si può legare ad alcuna condizione o a un termine. Ancora, la rinuncia non può essere fatta a favore di altri soggetti. Una volta effettuata opera a favore degli altri chiamati all’eredità La rinuncia può essere revocata solo nel caso in cui non sia ancora trascorso il termine per l'accettazione dell'eredità (10 anni), e qualora nessun altro dei chiamati abbia nel frattempo accettata l’eredità. La rinuncia può essere impugnata dai creditori del chiamato rinunciante, i quali possono farsi autorizzare ad accettare l'eredità in nome e luogo dello stesso.

008. LA VENDITA DELLE QUOTE DI EREDITA’ L'articolo 732 del codice civile stabilisce a favore di ciascun coerede il diritto di prelazione nel caso in cui uno o più degli altri coeredi intendano vendere la loro quota o parte della loro quota di eredità. Coloro che intendessero cedere dovranno notificare la proposta di alienazione, indicandone il prezzo, a tutti gli altri coeredi. La norma prevede il cosiddetto retratto successorio, che ha lo scopo di assicurare la persistenza della titolarità dei beni del de cuius ai primi successori. La prelazione in esame ha natura di obbligazione ex lege del coerede di preferire gli altri eredi ad un terzo nella ipotesi di trasferimento a titolo oneroso del bene (beni) ereditari, a parità di condizioni. Il diritto di prelazione e retratto non è trasmissibile ai successori dei coeredi, né è esercitabile nei confronti del successore del coerede che intenda alienare il bene ereditato.

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Al suddetto diritto si applica la prescrizione ordinaria decennale. La surrogazione legale del coerede avviene con efficacia ex tunc, ossia retroattivamente, e tutti gli eventuali atti di disposizione dell’acquirente perdono efficacia ipso iure, indipendentemente dalla priorità delle trascrizioni. Per l’efficacia del retratto è sufficiente che la relativa dichiarazione di volontà pervenga al coerede venditore e al compratore. Pertanto l’obbligo del pagamento del prezzo da parte del coerede retrattante può avvenire anche in un secondo momento, purché non si renda inadempiente (il mancato pagamento del prezzo ha infatti natura di condizione risolutiva del retratto). Il relativo obbligo di pagamento è debito di valuta, e pertanto soggetto al principio nominalistico (non soggetto quindi alla rivalutazione economica, salvo pattuizione espressa). Il diritto di prelazione va esercitato entro due mesi dall’ultima delle notificazioni. In mancanza della notificazione i coeredi hanno diritto di riscattare la quota dall’acquirente e da ogni successivo avente causa finché dura lo stato di comunione ereditaria. Va aggiunto che se non sono indicati altri elementi (accidentali), essi devono presumersi inesistenti, e potranno venire in rilievo soltanto se il coerede, decidendo di non esercitare la prelazione, scopra poi che il contratto è stato stipulato a condizioni diverse (dilazioni di pagamento, altre facilitazioni che modificano l'aspetto economico della vendita). Se i coeredi che intendono riscattare al quota sono più di uno la stessa quota dovrà essere assegnata in parti uguali. Chiarito tale punto, occorre ancora aggiungere che se dal punto di vista legale è perfettamente possibile e lecito vendere la quota indivisa di eredità (cioè vendere solo una parte della massa ereditaria), dal punto di vista commerciale l’affare si complica in quanto non è facile trovare sul mercato persone intenzionate ad acquistare quote di proprietà. Un’alternativa alla vendita della quota è quella di procedere alla divisione ereditaria, cioè a quell’atto che consente di sciogliere la comunione ereditaria e di dividere fra i coeredi i beni ereditari secondo gli accordi raggiunti nell’atto di divisione amichevole

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(dinanzi ad un notaio) oppure secondo quello che dispone la sentenza conclusiva del procedimento di divisione giudiziale.

009. LA RAPPRESENTAZIONE Gli articoli 467, 468 e 469 del codice civile ci introducono alla rappresentazione. Quando il patrimonio del defunto fa capo a più eredi contemporaneamente, si ha la cosiddetta comunione ereditaria. La rappresentazione, secondo la terminologia utilizzata in proposito dal codice civile, fa subentrare i discendenti legittimi o naturali nel luogo e nel grado del loro ascendente in tutti i casi in cui questi non può o non vuole accettare l'eredità. Si tratta del subentro nel diritto di accettare l'eredità di persona diversa dal chiamato all'eredità. Presupposto essenziale della rappresentazione è che il primo chiamato non abbia voluto o potuto accettare l'eredità. In base alla rappresentazione, quindi, il discendente (rappresentante) è chiamato a succedere in luogo dell'ascendente (rappresentato) che non voglia o non possa accettare. La rappresentazione è istituto derivante dal diritto romano in virtù del quale un soggetto (rappresentante) subentra, acquistando l'eredità o il legato che si sarebbero devoluti ad altro soggetto (rappresentato), nel luogo e nel grado del proprio ascendente al verificarsi di determinati eventi che impediscono a quest'ultimo di succedere. Scopo della rappresentazione è quello di evitare che i figli, ai quali perverrebbero i beni che il loro ascendente abbia ereditato dal loro avo, debbano perdere tali beni qualora l'ascendente non partecipi all'eredità del proprio genitore. Scopo è quindi quello di tutelare la famiglia del rappresentato: famiglia non più solo legittima, ma, per le novità introdotte dalla Corte costituzionale e dalla riforma del diritto di famiglia, quella più ampia comprensiva dei discendenti naturali.

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Il Fondamento è quindi stato ritrovato nella presunta volontà del de cuius e nella tutela della stirpe familiare. Si ritiene infatti che ad essere tutelata sia la famiglia del de cuius, e non tanto quella del chiamato. La teoria della natura della rappresentazione comprende almeno quattro casistiche:

1. Teoria della finzione La dottrina più remota, anche sulla scorta di quanto previsto nel codice francese, ricorreva allo strumento della finzione: la previsione di legge avrebbe l'effetto di far entrare i rappresentanti nel posto, nel grado e nei diritti del rappresentato.

2. Teoria della conversione

Secondo altra dottrina la rappresentazione sarebbe inquadrabile nel fenomeno della conversione: precisamente la prima vocazione del rappresentato si convertirebbe nella vocazione del rappresentante. E' stato in contrario osservato che la conversione opera solo in caso di nullità e quindi non nella rappresentazione.

3. Teoria della vocazione indiretta

La vocazione è mediata o indiretta nel senso che ha luogo solo quando il primo chiamato si trovi nell'impossibilità di acquistare l'eredità. In contrario è stato osservato che il chiamato non deriva la sua vocazione da quello di altro soggetto, essendo autonoma. Unica ipotesi di derivazione della vocazione si ha infatti nella trasmissione della delazione.

4. Teoria della maggioritaria della delazione indiretta

Il rappresentante succede iure proprio ma il contenuto di quanto gli è offerto è oggettivamente uguale a quanto sarebbe spettato al rappresentato. E’ una ipotesi di delazione indiretta sia soggettivamente (perché in subordine) sia oggettivamente (per contenuto uguale). La delazione indiretta talvolta è immediata (premorienza, assenza), talvolta è differita (indegnità, rinuncia perdita del diritto). Il diritto a succedere deriva al rappresentante direttamente dalla legge e non dal rappresentato, per cui eventuali cause di indegnità o incapacità del rappresentante vanno valutate con riferimento alla persona del de cuius, rimanendo irrilevanti le cause di incapacità o indegnità nei confronti del rappresentato.

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La rappresentazione ha luogo sia nella successione legittima che in quella testamentaria, così come previsto dal comma 2 del 467. L'articolo in commento stabilisce il principio della prevalenza dell'autonomia testamentaria sulla rappresentanza. Nelle successioni testamentarie la rappresentazione opera quando il testatore non ha previsto sostituzioni per il caso in cui il chiamato non voglia o non possa accettare. Se la sostituzione è disposta per il solo caso di impossibilità, la rappresentazione opererà nel caso di rinunzia e viceversa. Anche in tale ipotesi la successione del rappresentante è per successione legittima perché la sua chiamata ha fonte nella legge e non nella volontà del de cuius. L’art. 467 comma 2 esclude poi la rappresentazione nell’ipotesi di legato di usufrutto o di altro diritto di natura personale (legati di uso, abitazione, rendita). Si ammette in dottrina che il testatore possa escludere la rappresentazione senza disporre la sostituzione, attribuendo carattere personale al lascito, purché non si tratti di disposizione meramente negativa, devono cioè essere esclusi dalla rappresentazione o uno specifico lascito o uno specifico successibile. Se tuttavia l’usufrutto perviene al rappresentato non a titolo di legato ma di eredità, si ritiene che la rappresentazione abbia luogo, perché la norma non può estendersi data la sua natura eccezionale. La durata dell’usufrutto è commisurata alla vita del rappresentato perché il rappresentante subentra in suo luogo. Presupposti della rappresentazione sono: la premorienza del rappresentato rispetto al de cuius, come pure la commorienza dei due, ovvero la dichiarazione di morte presunta quando intervenga prima della morte del de cuius; l'indegnità dell'ascendente rappresentato, che non tocca la posizione del rappresentante la rinunzia dell'ascendente, in quanto la regola secondo cui, in caso di rinuncia, l'eredità si devolve a coloro ai quali spetterebbe ove il rinunziante mancasse, fa salvo il diritto di rappresentazione;

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la perdita del diritto di accettare l'eredità per decorrenza del termine stabilito dal giudice (articolo 481) ovvero per la mancata dichiarazione di accettazione entro i quaranta giorni successivi alla redazione dell'inventario (articolo 487). Non viene considerata un'ipotesi di impossibilità il decorso del termine di prescrizione di cui all'articolo 480, poiché la prescrizione opera anche per i chiamati in subordine, salvo il caso in cui, nei confronti dei soli discendenti, si verifichi una causa di sospensione Non si verifica la rappresentazione nelle ipotesi incapacità di ricevere per testamento. La giurisprudenza ammette l'operatività della rappresentazione anche nel caso di diseredazione, la quale è sotto tale aspetto assimilata all'indegnità. La dottrina è orientata in senso contrario. Il vincolo di parentela è il legame tra persone che "discendono" da uno stesso stipite (articolo 74, c.c.); sono "parenti in linea retta" quelli che discendono "l'uno dall'altro", in "linea collaterale" coloro che hanno uno "stipite comune" ma "non discendono l'uno dall'altro", ad esempio fratelli e sorelle (articolo 75 codice civile). Ne deriva che la rappresentazione ha luogo: in linea retta, a favore dei figli legittimi, legittimati, adottivi e naturali; in linea collaterale, solo a favore dei discendenti dei fratelli e delle sorelle del defunto (articolo 468, comma 1); per i fratelli e i cugini, la rappresentazione opera solo a favore dei discendenti di fratelli o sorelle del defunto. Ha luogo, in entrambi i casi, all'infinito (se, nell'esempio precedente, anche i figli del figlio fossero morti, succederebbero i nipoti), indipendentemente dal fatto che sia disuguale il grado dei discendenti (concorso di figli con nipoti, di nipoti con pronipoti) o il loro numero per ciascuna stirpe (ad esempio, un nipote di una stirpe concorre con dieci nipoti di un'altra stirpe). L'articolo 468 del codice civile parla di discendenti; tali non sono solo i discendenti di sangue, ma anche i figli adottivi, equiparati ai figli legittimi a tutti gli effetti successori (articoli 536, comma 2, e 567, comma 1). Quando si applica la rappresentazione, "la divisione si fa per stirpi" (articolo 469, terzo comma), cioè i discendenti subentrano tutti al posto del loro capostipite, indipendentemente dal loro numero, e non per capi: i nipoti dell'ereditando, anche se sono

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dieci, riceveranno complessivamente solo la quota di eredità che sarebbe spettata al loro ascendente che non ha voluto o potuto accettare, e perciò riceveranno individualmente solo un decimo di quanto riceve il figlio dell'ereditando (articolo 469, c.c.). Riepilogando, a rappresentazione vale per la successione con o senza testamento: qualora gli eredi aventi diritto di succedere non volessero accettare l'eredità per qualsiasi motivo (per morte, rinuncia all'eredità, indegnità, perdita del diritto), subentreranno a questi i loro discendenti. In caso di assenza di eredi, erede necessario è lo Stato. Esempio di rappresentazione: se un figlio, ad esempio, è premorto al padre, nella successione di questo concorreranno con gli altri suoi figli i discendenti del figlio premorto, ai quali andrà la quota che sarebbe spettata al loro discendente. Il successore che non può o non vuole succedere prende il nome, come abbiamo detto, di rappresentato; chi assume il suo posto nella successione è il rappresentante. Questi ha un proprio diritto a succedere, non già come erede del rappresentato; perciò, succede per rappresentazione anche se fosse incapace o indegno di succedere al rappresentato o avesse rinunciato all'eredità di questo (articolo 468, comma 2). Quando mancano i presupposti della successione per rappresentazione, può avere luogo l'accrescimento, e la quota rimasta vacante andrà a coloro che avrebbero concorso con l'erede mancante. La rappresentazione ha luogo nella successione testamentaria quando il testatore abbia provveduto per il caso in cui il chiamato non possa o non voglia accettare (articolo 674, comma 2). Perciò la sostituzione testamentaria prevale sulla rappresentazione e questa prevale sull'accrescimento.

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010. L’ACCRESCIMENTO Il codice civile regola negli articoli da 674 a 678 il diritto di accrescimento. E' un istituto previsto per il caso in cui un chiamato a seguito di successione non possa o non voglia accettare l'eredità: in tal caso, la parte del patrimonio ereditario offerta al chiamato si accresce agli altri eredi (o agli altri collegatari se si tratta di successione a titolo particolare). L'operatività dell'accrescimento è subordinata a una serie di presupposti: 1. si ha solo quando non si possono realizzare, l'uno subordinatamente alla

inoperatività dell'altro, la successione nel diritto di accettazione dell'eredità, la sostituzione, la rappresentazione;

2. si verifica solo se più persone sono state istituite eredi con uno stesso testamento nell'universalità dei beni, senza determinazione di quote o di parti uguali, o in una stessa quota (in quest'ultimo caso però l'accrescimento si verifica solo a favore degli eredi istituiti nella medesima quota);

3. nel caso di successione a titolo particolare, l'accrescimento a favore dei collegatari si verifica se a essi è stato legato lo stesso oggetto;

4. non è possibile l'accrescimento, se, nonostante la ricorrenza dei presupposti di cui ai numeri 1 e 2, il testatore ha escluso l'accrescimento.

L'accrescimento opera di diritto. Se non esistono i presupposti per l'accrescimento, si farà luogo alla successione legittima, per quanto concerne la successione a titolo universale, mentre la porzione del legatario mancante, nella successione a titolo particolare, viene acquistata dall'onerato. Un fenomeno analogo può verificarsi anche nella successione legittima: ai sensi dell'articolo 522, la parte di colui che rinunzia, si accresce a coloro che avrebbero concorso con il rinunziante, salvo diritto di rappresentazione.

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011. LA SUCCESSIONE LEGITTIMA Abbiamo detto che l'eredità si devolve per legge o per testamento, da cui le definizioni di successione legittima o successione testamentaria. Non si fa luogo alla successione legittima se non quando manca, in tutto o in parte, quella testamentaria (articolo 457). Le disposizioni testamentarie non possono comunque pregiudicare i diritti che la legge riserva ai legittimari. Se gli eredi, testamentari o per legge, sono due o più, tra loro si instaura la comunione ereditaria e gli eredi vi partecipano in proporzione della loro quota ereditaria. Nella Scheda Pratica seguente riteniamo utile ricapitolare le nozioni generali ed i legami di parentela e di affinità. SCHEDA PRATICA LA PARENTELA E L’AFFINITA’ Gli articoli da 74 a 78 appartengono al titolo V del libro Primo del Codice Civile Gli articoli da 74 a 78 appartengono al titolo V del libro Primo del Codice Civiletitolato titolato Della parentela e dell’affinità

pp go DeDeDeDeDeDeDeeeeeDeeeeeDeDeDeDeDeDeeeeeeelllllllllllllllllllllla aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa papapapapapapaapapaapapapapapapaapapappapaapapapp rerererererererererererererereerereeeeeeeeentntntntntntntntnntntntntntnntntntnnntnttteleleleleleleleeleeleleeleeeeleeeleeeeee a aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa e e e eeeeeeeeeee eeeeeeeeeee dedededededededededededededededeeededdeededededed lllllllllllllllllllllll’a’a’a’a’a’a’a’a’a’’a’a’a’a’aaaaaaaaaaaaafffffffffffffffffffffffffffff inininininininiiiinininiiiininnininnninnninnititititititititiiiiiititiiitittitittittitttttààààààààààààààààààààààààààààààDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD

L’articolo 74 ci ricorda che “La parentela è il vincolo tra le persone che discendono sa L’articolo 74 ci ricorda che “ aLa parentela è il vincolo tra le persone che discendono sa uno stesso stipite.” uno stesso stipite.”e Il successivo articolo 75 parla delle linee della parentela. I parenti in linea retta sono le persone che discendono l’una dall’altra; parenti in linea collaterale sono le persone che hanno uno stipite in comune ma non discendono l'una dall'altra. Se ne ricava che, ad esempio, sono parenti in linea retta: Salendo la linea retta: genitori, nonni, bisnonni, trisavi, eccetera. Discendendo la linea: figli, nipoti (figli dei figli), pronipoti, figli dei pronipoti, eccetera.

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Ne consegue che sono, sempre ad esempio, parenti in linea collaterale: fratelli e sorelle, zii, nipoti (figli di fratelli e sorelle) prozii, primi cugini, eccetera.

L’articolo 76 introduce al computo dei gradi, ovvero come deve essere calcolato il grado di parentela I gradi si contano calcolando le persone e togliendo lo stipite: tra padre e figlio c'è parentela di primo grado: padre e figlio sono due persone, togliendo lo stipite 2-1 = 1 tra fratelli c'è parentela di secondo grado (figlio, padre, figlio = 3; 3 – 1 = 2) tra nonno e nipote, parentela di secondo grado (nonno, padre, figlio = 3; 3 – 1 = 2) tra primi cugini parentela di quarto grado, (io, mio padre, mio nonno, mio zio, mio cugino = 5 5-1 = 4) e così via.

L’articolo 77 specifica i limiti della parentela. La legge non riconosce il vincolo di parentela oltre il sesto grado salvo che per alcuni effetti specificatamente determinati. Ci sembra utile riepilogare con uno schema partendo, in questo caso, dal de cuius. :continua alla pagina seguente

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IV GRADO TRISAVI

III GRADO BISNONNI

II GRADO NONNI I GRADO GENITORI

ASCENDENTI COLLATERALI COLLATERALI DISCENDENTI

L’ultimo articolo di questo titolo, il 78, illustra cosa si intenda per affinità.

II GRADO

FRATELLI SORELLE

III GRADO

ZII NIPOTI (figli di fratelli o sorelle) PROZII

IV GRADO

PRONIPOTI PRIMI CUGINI FIGLI DI PROZII

V GRADO

SECONDI NIPOTI SECONDI CUGINI

VI GRADO

ALTRI CUGINI

I GRADO FIGLI

II GRADO NIPOTI (figli dei figli)

III GRADO PRONIPOTI IV GRADO FIGLI DEI

PRONIPOTI

DE CUIUS

A

COLLATERALI

I

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L’affinità è il vincolo tra il coniuge ed i parenti dell’altro coniuge. Il grado di affinità è lo stesso che lega il parente di uno dei coniugi. RICORDA gli affini di ciascun coniuge non sono affini fra di loro.

L’affinità non cessa per la morte, anche senza prole, del coniuge da cui deriva, salvo che per alcuni effetti specialmente determinati. Cessa se il matrimonio è dichiarato nullo, salvi gli effetti di cui all'art. 87, n. 4 RICORDA L’articolo 87 del codice civile indica che non possono contrarre

matrimonio tra loro al numero 4) gli affini in linea retta: il divieto sussiste anche nel caso in cui è stato dichiarato nullo il matrimonio dal quale l’affinità derivava;

I legati da rapporto di coniugio (moglie e marito) non hanno alcun vincolo di parentela o affinità Abbiamo detto che il grado di affinità è lo stesso che lega il parente di uno dei coniugi, pertanto occorrerà ripercorrere la scala sopra vista per trovare il grado di affinità corrispondente, esemplificando: Affini di primo grado - Suocero e genero (in quanto la moglie è parente di primo grado con il proprio padre), suocero e nuora; Affini di secondo grado - marito e fratello della moglie (in quanto la moglie è parente di secondo grado con il proprio fratello), moglie e sorella del marito; Affini di terzo grado - zio del marito rispetto alla moglie (lo zio è parente di terzo grado rispetto al marito-nipote), zia della moglie rispetto al marito; Affini di quarto grado - cugino del marito rispetto alla moglie (i cugini sono, fra di loro, parenti di quarto grado); e così via.

Concludiamo con un sintetico schema per il calcolo del grado di parentela e di affinità, nello stesso per ogni livello è scritto il grado di parentela o di affinità che si calcola seguendo il percorso segnato dalle linee di congiunzione.

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SCHEMA PER IL CALCOLO DEL GRADO DI PARENTELA E AFFINITA’ PARENTI IN LINEA

COLLATERALE PARENTI

IN LINEA RETTA CONIUGE E AFFINI

IN LINEA RETTA AFFINI IN LINEA

COLLATERALE

3 MIO BISNONNO

3 BISNONNI DEL

CONIUGE

4 MIO PROZIO

2 MIO NONNO

2 NONNI DEL CONIUGE

3 MIO ZIO

1 MIO PADRE

1 SUOCERI

3 FRATELLI DEI

SUOCERI

2 MIO FRATELLO

IO

CONIUGE

2 FRATELLI CONIUGE

3 MIO NIPOTE

1 MIO FIGLIO

3 FIGLIO DEI COGNATI

4 FIGLIO DI MIO

NIPOTE

2 MIO NIPOTE

3

MIO PRONIPOTE

Sperando che possa essere utile!

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Nell'ambito della successione per legge vengono così individuate rispettivamente la successione legittima e la successione necessaria e complessivamente tre tipi di successione: legittima, testamentaria, legale necessaria. La successione legittima è quella che si effettua secondo la disciplina dettata dalla legge, in quanto manca un testamento, o quello che esiste non è valido o è stato annullato a seguito di vizi, o vi è stata rinunzia all'eredità o impossibilità di succedere dei chiamati o, infine, perché l'asse ereditario non si è esaurito una volta eseguite le disposizioni testamentarie. L'articolo 565 del codice civile ("categorie dei successibili") stabilisce che “Nella successione legittima l’eredità si devolve al coniuge, ai discendenti, agli ascendenti, ai collaterali, agli altri parenti e allo Stato nell'ordine e secondo le regole stabilite nel presente titolo.” La successione per legge è una successione di carattere residuale e suppletiva in quanto presupposto della sua applicazione è: la mancanza (totale o parziale) di disposizione testamentaria a titolo universale; la violazione dei diritti spettanti ai cosiddetti legittimari. Se non esiste un testamento, la legge individua gli eredi nel coniuge e gli altri parenti sino al sesto grado incluso. Se colui che muore non lascia parenti, l'eredità va allo Stato, il quale non può rinunciare all'eredità e risponderà di eventuali debiti del de cuius sino al valore dei beni acquisiti. Quindi, quando non vi è un testamento, è la legge che stabilisce le persone a cui va l'eredità, individuandole tra i congiunti più stretti del de cuius secondo un preciso ordine di precedenza, determinato dall'intensità del vincolo di parentela e secondo, dunque, l’assunto che il parente più prossimo esclude quello più lontano. Infatti il successivo articolo 566 dispone “Al padre ed alla madre succedono i figli, in parti uguali.”

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Subentreranno quindi nel patrimonio ereditario: il coniuge, a cui spetterà: 1. tutta l'eredità in mancanza di figli legittimi o naturali, di ascendenti, di fratelli o

sorelle (articolo 583); 2. metà eredità se concorre con un solo figlio; 3. 1/3 dell'eredità se concorre con più figli (articolo 581); 4. 2/3 dell'eredità se concorre con ascendenti legittimi o con fratelli e sorelle

(articolo 582). Relativamente a questa ultima ipotesi la parte residua è devoluta agli ascendenti, ai fratelli e alle sorelle, secondo le disposizioni dell'articolo 571, salvo in ogni caso agli ascendenti il diritto a un quarto dell’eredità. Più avanti presenteremo una tabella esplicativa. Riserva a favore del coniuge separato 1. L’articolo 548 dispone che al coniuge separata cui non sia stata addebitata la

separazione per colpa, conserva gli stessi diritti successori del coniuge non separato.

2. Il coniuge cui è stata addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato ha diritto soltanto ad un vitalizio, se al momento dell’apertura della successione godeva degli alimenti, commisurato alle sostanze ereditarie ed al nuemro e alla qualità degli eredi legittimi e comunque non superiore alla prestazione alimentare goduta.

3. La medesima disposizione si applica nel caso in cui la separazione sia stata addebitata ad entrambi i coniugi.

Tra gli altri successibili possono distinguersi tre ordini che indicano un rigoroso criterio di preferenza, nel senso che i successibili di un dato ordine escludono quelli degli ordini successivi e sono a loro volta esclusi dai successibili degli ordini anteriori: 1. i figli (1° ordine): in mancanza del coniuge, ai figli legittimi e naturali, legittimati

e adottivi che escludono sia gli ascendenti che i collaterali (in pratica tutti gli altri parenti, all'infuori del coniuge), spetta l'intera eredità che verrà divisa in quote eguali;

2. gli ascendenti (2° ordine - genitori e ascendenti, fratelli e sorelle); in mancanza del coniuge, di figli e dei fratelli o sorelle del defunto, l'intera eredità va agli ascendenti (genitori). In concorso con fratelli e sorelle, gli ascendenti hanno diritto alla metà del patrimonio ereditario e l'altra metà verrà divisa tra i fratelli e le sorelle ai quali, di conseguenza spetta l'intera eredità solo quando il defunto muore senza lasciare né coniuge, né figli, né ascendenti;

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3. i parenti in linea collaterale dal terzo al sesto grado (3° ordine - ad esempio, zii, cugini, figli di cugini) quando mancano le categorie sopra elencate hanno diritto di partecipare alla successione solo quando non vi siano altri successibili; vale il principio che il più vicino in grado esclude il più remoto, mentre quelli di pari grado concorrono per quote eguali.

La successione non ha luogo tra parenti oltre il sesto grado (articolo 572). L'eredità si divide in parti uguali tra i parenti del grado più vicino con esclusione dei parenti di grado ulteriore. Lo Stato interviene in mancanza di parenti entro il sesto grado (articolo 572) ed è "erede necessario" in quanto non può rinunciare all'eredità. Sono esclusi dalla successione legittima gli affini. Se gli eredi legittimi sono premorti, ossia deceduti al momento di ereditare, interviene, come già detto, l'istituto della rappresentazione: essi sono cioè sostituiti dai loro discendenti diretti. Ricordiamo che la Legge 10 dicembre 2012, n. 219 ha disposto (con l'art. 1, comma 11) che "Nel codice civile, le parole: «figli legittimi» e «figli naturali», ovunque ricorrono, sono sostituite dalla seguente: «figli»”, l’art. 567 dispone che ai figli sono equiparati gli adottivi e che i medesimi rimangono estranei alla successione dei parenti dell’adottante.

012. LA DEVOLUZIONE Gli eredi del de cuius sono suddivisi per gradi di parentela. Coloro che hanno diritto di succedere e rientrano in un grado di parentela superiore escludono automaticamente coloro che appartengono a un grado inferiore. All'interno dei singoli ordini di grado i soggetti con grado di parentela più vicino escludono quelli più lontani. Come detto non vi è più distinzione tra figli legittimi e naturali e non esiste più la categoria dei figli legittimati, mentre i figli adottivi vengono equiparati ai figli senza più alcun altro vocabolo, dal 2014 esiste l’unica confortante categoria dei figli.

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Soggetti con diritto di successione di 1° grado: figli, senza ulteriori distinzioni, di colui che muore; i figli adottivi vengono equiparati ai figli. Soggetti con diritto di successione di 2° grado: vengono individuati tra ascendenti (genitori), fratelli e sorelle, compresi i loro discendenti. Soggetti con diritto di successione di 3° grado: tutti gli altri parenti fino al sesto grado di parentela incluso. Il coniuge eredita con i soggetti che rientrano nei primi due gradi ed esclude coloro che rientrano nel terzo grado. Se vi sono fratelli unilaterali, ciascuno di essi consegue la metà dei germani. Scheda riassuntiva:

Eredi Coniuge Figli Ascendenti Fratelli Art. c.c.

Coniuge 1/1 583 Coniuge + un figlio 1/2 1/2 581 Coniuge + due o più figli 1/3 2/3 581 Coniuge + genitori + ascendenti 2/3 1/3 582 Coniuge + fratelli 2/3 1/3 582 Coniuge + genitori + ascendenti + uno o più fratelli 8/12 3/12 1/12 582

1 figlio 1/1 566 Due o più figli 1/1 566 Genitori 1/1 568 Un genitore + due o più fratelli 1/2 1/2 571 Un genitore + fratello germano 1/2 1/2 571 Genitore + fratello unilaterale 2/3 1/3 570 Entrambi i genitori + fratello germano 2/3 1/3 571 Entrambi i genitori + fratello unilaterale 4/5 1/5 571 Entrambi i genitori + 2 fratelli germani 1/2 1/2 571 Entrambi i genitori + 2 fratelli unilaterali 2/3 1/3 571 Entrambi i genitori + 1 fratello germano + un fratello unilaterale 4/7 3/7 571

Entrambi i genitori + 3 fratelli unilaterali 4/7 3/7 571 Entrambi i genitori + 3 fratelli di cui almeno uno germano 1/2 1/2 571

Entrambi i genitori + 4 o più fratelli (germani o unilaterali) 1/2 1/2 571

Fratelli 1/1 570 Ascendenti 1/1 569 Ascendenti + fratelli 1/2 1/2 571

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RICORDA Vengono denominati fratelli unilaterali quelli che hanno in comune un solo genitore e si differenziano dai germani in quanto nati da stessa madre e stesso padre. L’art. 571 del Codice Civile stabilisce "Se vi sono fratelli o sorelle unilaterali, ciascuno di essi consegue la metà della quota che consegue ciascuno dei germani o dei genitori, salva in ogni caso la quota della metà in favore di questi ultimi".

013. GRADO DI PARENTELA Come accennato, la parentela è il vincolo di sangue che unisce due persone che discendono dallo stesso soggetto detto capostipite. Per determinare l'intensità del vincolo si considerano le linee e i gradi. E' in linea retta quando l'una è generata dall'altra. E' il rapporto che lega un parente direttamente ad un altro, ad esempio padre e figlio, nonno e nipote. E' in linea collaterale quando, pur non essendo generata l'una dall'altra, vi è discendenza da un capostipite comune. E' il rapporto che intercorre tra coloro i quali hanno il capostipite in comune, ma non discendono l'uno dall'altro, come i fratelli o zio e nipote. I gradi di parentela, importanti per stabilire i diritti all'eredità, si contano calcolando le persone e togliendo il capostipite. Ad esempio: padre e figlio, linea retta, 1° grado; nonno e nipote, linea retta, 2° grado; fratelli, collaterali, 2° grado; cugini, collaterali, 4° grado. La legge non riconosce il vincolo di parentela oltre il sesto grado La parentela legale, che nasce dal rapporto di adozione, è equiparata alla parentela naturale: l'adottato entra a far parte della famiglia dell'adottante a pieno titolo, assumendo il normale rapporto di parentela con i parenti dei nuovi genitori. L'affinità è il rapporto che intercorre tra un coniuge e i parenti dell'altro: cognati, suoceri, nuora, eccetera. Per calcolare il grado di affinità si deve tenere conto del grado di parentela che lega il coniuge ai suoi congiunti (ad esempio, genero e suocera sono affini di primo grado perché tra la moglie e la madre della moglie c'è una parentela di primo grado).

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L'affinità è un vincolo che nasce col matrimonio, ma che non cessa con la morte dell'altro coniuge, bensì solo con la dichiarazione di nullità del matrimonio. Anche l'affinità è giuridicamente rilevante fino al sesto grado; sono indifferenti per la legge gli affini tra loro come, ad esempio i consuoceri. Nella scheda successiva ancora una grafica su gradi di parentela sempre come esempio di partenza dal de cuius.

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Nipote abbiatico = Nipote del nonno.

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014. LA SUCCESSIONE TESTAMENTARIA Le disposizioni sulle successioni testamentarie impegnano gli articoli da 587 a 712 del codice civile. Il testamento è un atto scritto, revocabile, con il quale una persona (testatore) dispone per il tempo in cui avrà cessato di vivere, di tutte le proprie sostanze o di parte di esse, guardando al tempo in cui non sarà più in vita (articolo 587). E' l'espressione delle cosiddette ultime volontà del defunto. La legge permette di disporre con piena libertà dei propri beni per il periodo successivo alla morte, purché vengano rispettati i diritti che il codice civile assicura ai prossimi congiunti (legittimari). Il documento deve avere necessariamente la forma scritta: le dichiarazioni orali, anche se fatte alla presenza di testimoni, sono prive di valore. Il testamento è un atto formale e solenne e, pertanto, non è ammesso il testamento orale. Il codice civile, articolo 589, vieta il testamento cosiddetto congiuntivo ove, nel medesimo atto, due o più persone dispongono dei propri beni a favore di un terzo (c.d. testamento congiuntivo). E' valido, al contrario, il testamento mediante il quale due o più persone, nel medesimo atto, con previsioni autonome e tra loro non collegate dispongono a favore di un terzo (cosiddetto testamento simultaneo). Eè vietato altresì il cosiddetto testamento reciproco qualora due o più persone dispongano, nello stesso atto, l'una in favore dell'altra. Anche in questo caso l’operazione è consentita mediante due operazioni autonome e fra loro non collegate (cosiddetto testamento corrispettivo). Si è incapaci di testare, articolo 591, se: si è di età inferiore ai diciotto anni; si è interdetti per infermità mentale;

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anche non interdetti, si è incapaci, per qualsiasi causa purché provata, di intendere e volere nel momento del testamento. In questi casi il testamento può essere impugnato da chiunque vi abbia interesse, l’azione si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata data esecuzione alle disposizioni testamentarie. Abbiamo detto che Quando una persona dispone del proprio patrimonio per testamento, alla sua morte si apre una successione testamentaria. I presupposti sono: l'esistenza di un testamento valido; la capacità di testare del disponente; la capacità di ricevere per testamento del beneficiario della disposizione; il rispetto della quota di legittima da parte del disponente. Le disposizioni testamentarie non possono pregiudicare i diritti che la legge riserva ai legittimari. Terminando le informazioni generali, il testamento: 1. è un atto revocabile essendo possibile cambiarlo, riscriverlo e modificarlo fino

all'ultimo momento di vita del testatore e per tutte le volte che si vuole; 2. è un atto personale, deve cioè essere compiuto direttamente dal suo autore. E'

nullo, ad esempio, il testamento fatto in nome e per conto di altra persona o quando si rinvia per la determinazione del contenuto a quello di altri testamenti o altri atti o documenti (testamento per relazione);

3. è un atto esclusivo, cioè deve essere frutto di una sola persona. E' infatti vietato il testamento congiuntivo, cioè fatto da due o più persone (ad esempio, genitori che dettano nello stesso atto le loro ultime volontà a favore del figlio); è vietato anche il testamento reciproco, quando cioè due persone nello stesso atto dispongono l'uno a favore dell'altro (ad esempio, due fratelli che dispongono che il sopravvissuto succederà all'altro);

4. è un atto unilaterale (non recettizio), poiché si basa sulle dichiarazioni di volontà di una sola persona e si perfeziona con la sola manifestazione di volontà del suo autore. Sono infatti vietati i patti successori (articolo 458), ossia quei patti con cui ci si impegna a lasciare l'eredità a qualcuno o a rinunciare all'eredità prima della sua apertura o infine con cui si dispone di un'eredità non ancora apertasi;

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5. è un atto di natura patrimoniale. Di solito il contenuto è economico, anche se il testamento può contenere disposizioni non aventi contenuto strettamente patrimoniale (articolo 587, comma 2), quale, ad esempio, il riconoscimento di figlio naturale, divieto di prelievo di organi, designazione luogo di sepoltura; sono disposizioni non patrimoniali anche i consigli, le raccomandazioni, i desideri del testatore: hanno valore esclusivamente morale, ma vanno rispettate scrupolosamente;

6. è un atto formale, in quanto deve essere compiuto in una delle forme previste dalla legge (olografo, pubblico, segreto, speciale).

015. CAPACITA’ DI TESTARE Non possono disporre dei propri beni con testamento, come già detto, coloro i quali siano ritenuti dalla legge incapaci (articolo 591): minori di età, interdetti legali, incapaci naturali. L'incapacità deve sussistere al momento della redazione del testamento; il testamento dell'incapace non è nullo, ma annullabile, ossia produce pienamente i suoi effetti fino a quando l'incapacità del testatore non venga accertata e pronunciata da un giudice, dietro domanda di un qualsiasi interessato (colui che acquisterebbe diritti successori a seguito dell'annullamento). La prova dell'incapacità naturale deve essere fornita con ogni mezzo, anche presunzioni, quali il contenuto illogico del testamento, l'incapacità dell'autore prima e dopo la redazione dell'atto, eccetera. La domanda volta a far dichiarare l'annullamento del testamento dell'incapace deve essere proposta al giudice entro cinque anni dal giorno in cui viene data esecuzione alle disposizioni testamentarie: decorso tale termine, l'azione si prescrive e non potrà più essere esercitata. Nel caso in cui il testatore temesse che qualcuno dei futuri eredi possa ricorrere all'impugnazione del testamento per incapacità proprie, sarebbe opportuno che egli redigesse le proprie ultime volontà alla presenza di un notaio.

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016. L’ESECUTORE TESTAMENTARIO Le norme titolate Degli esecutori testamentari sono contenute nel Capo VII dall’articolo 700 all’articolo 712. Il testatore può nominare uno o più esecutori testamentari e nel caso che alcuni o tutti non vogliano o non possano accettare altro o altri in loro sostituzione. L’esecutore testamentario è una (o più come detto ma per brevità di discorso ne parleremo sempre al singolare in questo paragrafo) persona di fiducia, al quale il de cuius affida l’incarico di curare che siano correttamente attuate le sue ultime volontà, così come risultanti dal testamento. Si tratta di un ufficio di natura privata, svolto in nome proprio dall’esecutore testamentario e senza alcun rapporto di rappresentanza, in attuazione di interessi interni alla successione. In questo senso, l’ufficio non si costituisce in via unilaterale, solo sulla base della disposizione testamentaria di nomina: l’accettazione, infatti, deve essere intesa come elemento costitutivo della fattispecie. L’istituto può quindi essere assimilato ad una forma di mandato post mortem, nel quale si coordinano, pur rimanendo autonome e distinte, la nomina e la conseguente accettazione. Se sono nominati più esecutori testamentari, essi devono agire congiuntamente, salvo che il testatore abbia diviso tra loro le attribuzioni, o che si tratti di provvedimento urgente per la conservazione di un bene o di un diritto ereditario (articolo 700, secondo comma) Se gli esecutori che devono agire congiuntamente non sono d'accordo circa un atto del loro ufficio, provvede l'autorità giudiziaria, sentiti, se occorre, gli eredi (articolo 708). In base all’art. 701 c.c., può essere nominato esecutore testamentario anche un erede o un legatario, ovviamente anche un semplice estraneo, purché possieda la capacità d’agire. In tal senso è ammessa anche la nomina di una persona giuridica, la quale dovrà pur sempre avere la piena capacità di obbligarsi (ovvero, la piena capacità di agire) esattamente come è richiesto per le persone fisiche. Ne consegue che non possano perciò svolgere il compito di esecutore testamentario i soggetti minori, gli interdetti, gli inabilitati e gli emancipati.

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Il legislatore prevede infine che, nella disposizione di nomina, il testatore possa anche non indicare i compiti specifici che l’esecutore sarà chiamato a svolgere, ed in questo caso l’incaricato si atterrà alle disposizioni generali in materia (articoli 700 e ss.) del codice civile. Il testatore può, inoltre, sottrarre espressamente all’esecutore alcuni incarichi specifici. L’accettazione dell’incarico da parte dell’esecutore testamentario costituisce un vero e proprio negozio giuridico, dato che la volontà dell’accettante pone a suo carico una serie di obblighi giuridici specifici. L’accettazione viene fatta con dichiarazione presso la Cancelleria del Tribunale nella cui giurisdizione si è aperta la successione e deve essere annotata nel registro delle successioni (art. 702, primo comma). A tal proposito si veda, in fine di paragrafo, la nostra Scheda Pratica. Sulla base del dettato normativo, inoltre, l'accettazione non può essere sottoposta a condizioni o a termini, anche se l'autorità giudiziaria, su istanza di qualsiasi interessato, può assegnare all'esecutore un eventuale termine per l'accettazione, decorso il quale l'esecutore si considera rinunziante (articolo 702, secondo e terzo comma). Una volta effettuata l’accettazione, quindi, l’incaricato assume l’ufficio di esecutore testamentario, che è libero, personale e gratuito. Ciò non toglie che il testatore possa prevedere compenso per l’esecutore. Il requisito della libertà permette all’esecutore di rinunziare all’incarico assunto in qualsiasi momento, anche dopo l’avvenuta accettazione. Il carattere della personalità è, invece, espressione del vincolo fiduciario tra il testatore ed il nominato ed impedisce l’esercizio per delega dell’incarico. La gratuità istituzionale dell’incarico, come elemento corollario del requisito della libertà, non vieta tuttavia al testatore di stabilire una retribuzione a favore dell’esecutore in base all’articolo 711. Comunque qualora nell’esercizio delle sue funzioni, l’esecutore testamentario affronti delle spese, queste sono poste certamente a carico dell'eredità (articolo 712). Relativamente ai compiti dell’esecutore testamentario possono individuarsi due gruppi:

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il primo attiene all’amministrazione della massa ereditaria; il secondo alla gestione ed all’esatto adempimento delle disposizioni. Ovviamente, in primo luogo, l'esecutore testamentario deve curare che siano esattamente eseguite le disposizioni di ultima volontà del defunto (articolo 703, primo comma) e, a tal fine, salvo contraria volontà del testatore, egli deve amministrare la massa ereditaria, con la diligenza del buon padre di famiglia, prendendo possesso dei beni che ne fanno parte (articolo 703, secondo comma). Ai sensi del quarto comma dell’articolo 703, quando è necessario alienare beni dell'eredità, l’esecutore testamentario ne chiede l'autorizzazione all'autorità giudiziaria ai sensi dell’articolo 747 c.p.c., la quale provvede sentiti gli eredi. In particolare, l’autorizzazione a vendere beni ereditari deve essere richiesta con ricorso diretto al Tribunale del luogo ove si è aperta la successione. Nel caso in cui i beni appartengano a persone incapaci deve essere sentito il giudice tutelare. Infine, il giudice provvede sul ricorso con decreto, contro il quale è ammesso reclamo a norma dell’articolo 739 c.p.c. Quando tra i chiamati all'eredità vi sono minori, assenti, interdetti o persone giuridiche, l'esecutore testamentario fa apporre i sigilli all’eredità e fa redigere l'inventario del complesso dei beni ereditari in loro presenza, o comunque dopo averli opportunamente invitati (articolo 705). Ai sensi dell’articolo 706, il testatore può disporre che l'esecutore testamentario, quando non è un erede o un legatario, proceda alla divisione tra gli eredi dei beni dell'eredità. In questo caso si osserva il disposto dell'articolo 733. Ad ogni modo, prima di procedere alla divisione l'esecutore testamentario deve sentire gli eredi. L'esecutore testamentario deve anche consegnare all'erede, che ne faccia richiesta, i beni dell'eredità che non sono necessari all'esercizio del suo ufficio (articolo 707, primo comma). Egli non può rifiutare tale consegna a causa di obbligazioni che debba adempiere nel rispetto della volontà del testatore o di legati condizionali o a termine, se l'erede dimostra di averli già soddisfatti, od comunque offre idonea garanzia per l'adempimento delle obbligazioni, dei legati o degli oneri (articolo 707, secondo comma).

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Per quanto concerne il profilo della responsabilità dell’esecutore testamentario, il legislatore prevede che gli atti compiuti nell’esercizio del suo ufficio non possono mai pregiudicare il diritto dei chiamati alla successione a rinunziare all'eredità o ad accettarla col beneficio d'inventario (articolo 703, quinto comma). Al termine dell’incarico l'esecutore testamentario deve necessariamente rendere il conto della propria gestione, anche nell’ipotesi in cui il testatore lo avesse appositamente escluso da qualsiasi responsabilità (articolo 709, primo e quarto comma). Tale rendiconto consente il controllo dell'attività svolta dall’esecutore testamentario ed è preordinato all'accertamento delle sue eventuali responsabilità. Qualora, nell’esercizio del suo ufficio, l’esecutore testamentario causi colposamente o dolosamente dei danni agli eredi o ai legatari, in violazione del dovere di diligenza del buon padre di famiglia, sarà tenuto all’eventuale risarcimento dei danni. Trattandosi di obblighi derivanti dalla legge, l’esecutore testamentario al fine di liberarsi dalla responsabilità, deve dimostrare di non essere stato in colpa, o che l'evento dannoso è derivato da causa estranea a lui non imputabile. Infine, nel caso di gravi irregolarità nell'adempimento dei suoi obblighi, di inidoneità all'ufficio o per aver commesso azione che ne menomi la fiducia, oltre all’eventuale azione di risarcimento del danno, l'autorità giudiziaria può esonerare l'esecutore testamentario dal suo ufficio, dietro apposita istanza di ogni interessato (articolo 710, primo comma). In tal caso, l'autorità giudiziaria, prima di provvedere, deve sentire l'esecutore e può disporre opportuni accertamenti (articolo 710, secondo comma). L’ufficio di esecutore testamentario può cessare per varie cause: esaurimento dei compiti, morte o perdita della piena capacità di obbligarsi dell’esecutore senza che siano state disposte sostituzioni, rinuncia all’incarico, impossibilità oggettivamente non imputabile all’esecutore, esonero disposto dal giudice ai sensi dell’articolo 710, ecc. Non è invece prevista dalla legge la cessazione dell’ufficio per decorso del tempo: è stabilito, però, dall’articolo 703, terzo comma, che il possesso dei beni ereditari non possa durare per più di un anno, rinnovabile per un altro anno dal giudice per evidente necessità, dall’accettazione.

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SCHEDA PRATICA L’ESECUTORE TESTAMENTARIO La Dichiarazione di Accettazione o di rinuncia all’incarico di esecutore testamentario va richiesta e resa dal o dai soggetti interessati: alla Cancelleria del Tribunale civile del luogo dell’ultimo domicilio del deceduto.

Premettendo che ogni Tribunale può variare secondarie modalità, i documenti che servono per l’accettazione o il rifiuto dell’incarico sono (abbiamo preso come esempio il Tribunale di Monza): Con l’accettazione l’incaricato assume l’ufficio di esecutore testamentario.

1. fotocopia codice fiscale dell’accettante e del defunto; 2. fotocopia del documento di identità dell’accettante (fronte e retro) 3. certificato di morte in carta semplice; 4. copia autentica in bollo del verbale di pubblicazione del testamento olografo o

attivazione di testamento pubblico; 5. n° 1 marca per atti giudiziari da 16,00 euro; 6. versamento di 200,00 euro da effettuare contestualmente alla redazione dell’atto

tramite modello F23. Il punto 6 è dovuto solo in caso di accettazione dell’incarico. Il codice tributo da utilizzare per il detto versamento di € 200,00 è il 109T.

EFFETTI L’esecutore testamentario deve rendere il conto della sua gestione al termine della stessa. Gli esecutori testamentari, quando sono più, rispondono solidalmente per la gestione comune. Il testatore non può esonerare l’esecutore testamentario dall’obbligo di rendere il conto o dalla responsabilità della gestione. Non è prevista dalla legge la cessazione dell’ufficio per decorso del tempo: è stabilito, però, che il possesso dei beni ereditari non può durare per più di un anno (rinnovabile per un altro anno dall’autorità giudiziaria per motivi di evidente necessità) dalla dichiarazione di accettazione. L’ufficio di esecutore testamentario può cessare anche per altre cause: esaurimento dei

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compiti, morte o perdita della piena capacità di obbligarsi dell’esecutore senza che siano state disposte sostituzioni, rinuncia all’incarico, impossibilità oggettivamente non imputabile all’esecutore. Inoltre, su istanza di ogni interessato, l’autorità giudiziaria può esonerare l’esecutore testamentario dal suo ufficio per gravi irregolarità nell’adempimento dei suoi obblighi, per inidoneità all’ufficio o per aver commesso azione che ne menomi la fiducia. L’autorità giudiziaria, prima di provvedere, deve sentire l’esecutore e può disporre opportuni accertamenti. L’esecutore è tenuto, in caso di colpa, al risarcimento dei danni verso gli eredi e verso i legatari. I costi di trascrizione per il ritiro delle copie si riassumono così:

Diritti di trascrizione/facciate Con urgenza Senza urgenza Da 1 a 4 4,32 1,44 Da 5 a 10 8,64 2,88 Da 11 a 20 17,28 5,76 Da 21 a 50 34,62 11,54 Da 51 a 100 69,21 23,07 Per ogni ulteriori 100 pagine o frazione di 100 69,21 + 28,86 23,07 + 9,62

Tempi Il verbale di accettazione, una volta firmato, viene inserito nel Registro delle Successioni. La cancelleria provvede subito all’inoltro all' Ufficio del Registro Atti Giudiziari per la registrazione dell’atto. Ad avvenuta registrazione dell’atto (mediamente entro 40 giorni),si può chiedere la copia conforme dell’atto alla cancelleria. Nota bene L’esecutore testamentario fa apporre i sigilli quando tra i chiamati all’eredità vi sono minori, assenti, interdetti o persone giuridiche.

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017. FORME DEL TESTAMENTO Con riferimento alla forma l’articolo 601 indica che le forme ordinarie di testamento sono il testamento olografo ed il testamento con l’intervento del notaio che a sua volta può essere pubblico o segreto. Esistono, tuttavia, diverse forme di testamento speciale. Vediamo graficamente.

FORME DEL TESTAMENTO

ORDINARIE

SPECIALI

Per atto pubblico

Per scrittura

privata

In caso di malattie contagiose, calamità pubbliche o infortuni

(artt. 609-610)

A bordo di nave (artt. 611-615)

Testamento Pubblico (art. 603)

Olografo (art. 602)

A bordo di aeromobile (art. 616)

Testamento

Segreto (artt.604-607)

Dei militari in operazioni belliche

(artt. 617-619) Le diverse forme non condizionano il valore del testamento; tutti i tipi di testamento hanno lo stesso valore; il testamento successivo prevale su quello precedente indipendentemente dal tipo di forma adottata.

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018. IL TESTAMENTO OLOGRAFO Il testamento olografo è quello scritto per intero, datato e sottoscritto di pugno dal testatore (olografo significa infatti "scritto interamente a mano"). E' la forma più semplice di testamento. L'autografia deve rispondere a due caratteri fondamentali: la personalità e l'abitualità, nel senso che la grafia deve essere quella normalmente usata dal testatore. Il testamento olografo deve essere: autografo: l'intero contenuto dell'atto, data compresa, deve essere scritto dal testatore, anche in stampatello, se abitualmente egli usa questa scrittura. La mancanza di tale requisito determina la nullità dell'atto. Non può essere scritto da altra persona o battuto a macchina neanche in parte: in questo caso tutto il testo sarebbe nullo. Può essere scritto in qualsiasi lingua, anche in dialetto, purché risulti chiara la volontà del testatore. Può essere redatto su qualsiasi materiale (stoffa, carta, legno, eccetera) purché adatto a mantenere durevolmente i segni. In caso di aggiunte o correzioni, queste devono essere sottoscritte e datate dal testatore. Sono nulli per mancanza del carattere della personalità, gli scritti non di mano del testatore ovvero redatti con l'intervento di un terzo; datato: deve contenere data completa (giorno, mese, anno): ciò è determinante per l'accertamento della capacità di intendere e di volere del testatore al momento della stesura. Può essere apposta all'inizio o alla fine dell'atto e indica il momento temporale del testamento. La sua funzione essenziale è quella di accertare la capacità del testatore e l'efficacia fra più testamenti redatti dalla stessa persona. La mancanza di data comporta l’annullabilità del testamento; firmato dal testatore, a pena di nullità: la firma deve essere per esteso (nome, cognome ed eventuale soprannome) e posta alla fine delle disposizioni o a margine di esse, e sempre dopo ogni aggiunta o correzione.

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Se il contenuto delle disposizioni occupa più fogli, è bene numerarli progressivamente, ripetendo data e firma su ciascuno di essi. La sottoscrizione deve essere innanzitutto autografa, posta alla fine delle disposizioni e in grado di permettere l'identificazione del suo autore senza possibilità di equivoco. Valida la sottoscrizione con pseudonimo o con soprannome e non importa che la firma sia leggibile se questo era il normale modo di sottoscrivere del testatore. La sottoscrizione apposta nel corpo delle disposizioni comporta la nullità del testamento, ma può valere per dare efficacia alle disposizioni che la precedono. La sottoscrizione sul retro della pagina dà validità al testamento se manca in calce alla prima pagina spazio sufficiente. La legge non prevede altre disposizioni di carattere formale per la redazione del testamento; comunque, sarebbe sempre meglio indicare nello scritto l'esatta indicazione del luogo, la data, nome e cognome e nel caso che il testamento sia composto da più pagine, l’abbiamo detto, sarebbe il caso di numerarle. Il testamento olografo presenta il problema della custodia: va conservato in luogo sicuro onde evitare possibili modifiche o la distruzione da parte di terzi, ma allo stesso tempo deve essere facilmente ritrovato dagli eredi. Può essere opportuno conservarlo in cassaforte o in una cassetta di sicurezza in banca, anche se quest'ultima soluzione presenta complesse formalità per l'apertura della cassetta dopo la morte del testatore. Una soluzione è il deposito presso un notaio. All'atto della consegna, che deve avvenire alla presenza di testimoni, il notaio redige un verbale e, se richiesta, ne consegna una copia al depositante. In qualsiasi momento il depositante può chiedere la restituzione dell'atto al notaio senza dover motivare la richiesta. Se si vuole modificare le proprie volontà con un testamento successivo, non è necessario ritirare quello precedente già custodito dal notaio. Il testamento olografo spesso viene custodito dal beneficiario designato dal testatore; quando questi sarà deceduto, colui che conserva il testamento, dovrà recarsi da un notaio per effettuare la pubblicazione.

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Un'altra forma di garanzia potrebbe essere quella di redigere più copie identiche dell'atto, scritte di pugno dal testatore e sottoscritte, da affidare a persone diverse. E' opportuno, in tal caso, che ogni copia contenga l'indicazione del numero di copie prodotte e l'indicazione delle persone a cui sono state affidate. Circa il contenuto delle disposizioni, al fine di evitare incertezze e ambiguità, è bene essere il più chiari e precisi possibile: indicare colui che si vuole beneficiare con nome e cognome e magari data di nascita e residenza, indicare terreni e fabbricati riportando indirizzo e dati catastali, eccetera. Anche questo tipo di testamento presenta vantaggi e svantaggi. Il vantaggio può essere rappresentato dalla semplicità di effettuare il testamento e quindi di disporre dei propri beni, come meglio si crede. Lo svantaggio è che può bastare qualche errore di forma perché il testamento possa essere annullato.

019. IL TESTAMENTO PUBBLICO Il testamento pubblico viene redatto dal notaio, dopo che il testatore gli ha esposto le sue volontà in presenza di due testimoni (articolo 603). Si tratta di un vero e proprio atto pubblico. Colui che vuole fare testamento dichiarerà in presenza del notaio a chi andranno assegnati i propri beni dopo la sua morte. E' il testamento notarile in senso stretto, in quanto è il notaio che riceve la volontà testamentaria e redige l'atto. A differenza dal testamento olografo, scritto dal testatore, è il notaio che trascrive le sue dichiarazioni, dopodiché legge l'atto risultante in cui dovranno essere menzionate tutte le formalità eseguite. Devono essere indicati il luogo di ricevimento delle ultime volontà, la data e l'ora della sottoscrizione. Segue, obbligatoriamente, la firma del testatore, dei testimoni e del notaio. Se il testatore vuole modificare o revocare il testamento pubblico, dovrà redigere un nuovo atto che non dovrà essere obbligatoriamente pubblico.

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Nel caso in cui colui che fa testamento sia incapace di leggere sarà necessaria la presenza di quattro testimoni. Se è impossibilitato a firmare l'atto, il testatore deve indicarne la causa e il notaio deve indicarne la motivazione prima della lettura delle disposizioni, pena la nullità. Altre cause di nullità del testamento pubblico sono la redazione da parte di persona diversa dal notaio e la mancata sottoscrizione del testatore e del notaio. Gli altri vizi inerenti la forma del testamento determinano l'annullamento che dovrà essere pronunciato dal giudice su domanda di qualsiasi interessato (articolo 606). Dopo la morte del testatore, sarà compito del notaio chiamare gli eredi designati per dare loro comunicazione di quanto predisposto dal testatore. Questa forma di testamento può presentare sia dei vantaggi che degli svantaggi. I vantaggi sono la maggiore certezza sull'interpretazione in quanto la volontà del testatore viene redatta dal notaio, la conservazione sicura dell'atto presso il notaio e il fatto che il testamento sicuramente non conterrà nessun vizio di forma che potrebbe precludere le volontà del testatore, magari a seguito di annullamento dello stesso. Gli svantaggi risiedono principalmente nella maggiore difficoltà logistica per redigerlo e nel costo dell’atto notarile.

020. IL TESTAMENTO SEGRETO Il testamento segreto può essere scritto dal testatore di proprio pugno su un qualunque foglio di carta e va sottoscritto alla fine; può essere redatto con l'ausilio di mezzi meccanici, anche da persona diversa dal testatore, che davanti a due testimoni deve consegnare il foglio in busta chiusa già sigillata a un notaio (oppure sarà il notaio a farlo sigillare) e annotare all'esterno della busta tutte le formalità compiute davanti a lui. Il testatore dovrà dichiarare che l'atto contiene le sue disposizioni testamentarie. Deve dichiarare di averlo letto e i motivi della eventuale mancata sottoscrizione. Tutte queste formalità vengono raccolte in un verbale.

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Non è necessaria l'indicazione della data, poiché fa fede quella di ricevimento del plico da parte del notaio. L'atto di ricevimento che viene redatto sul documento o sull'involucro deve espressamente indicare l'avvenuta consegna, le dichiarazioni del testatore, la descrizione dei sigilli e, infine, l'assistenza dei testimoni. Deve essere sottoscritto da tutti i presenti e costituisce parte integrante del testamento. Nel caso che venga scritto di propria mano, è sufficiente una firma alla fine delle disposizioni, mentre, se viene scritto da terza persona o non a mano dal testatore, andrà firmato su ogni foglio fisico. Se il testatore non è capace di scrivere, dovrà comunicarlo al notaio che provvederà ad annotare tale situazione nell'atto di deposito. Il testamento segreto non può essere stilato da chi non può o non sa leggere (articolo 604). Alla morte del testatore, il notaio provvederà alla pubblicazione del testamento. Il vantaggio del testamento segreto può essere individuato nel mantenimento della segretezza delle ultime volontà del testatore, ignorate anche dal notaio, al fine di prevenire eventuali pressioni o risentimenti da parte di congiunti successibili, che non si conosceranno fino alla sua morte. Un altro vantaggio è la certezza che il testamento non possa essere alterato, sottratto o distrutto. I testamenti olografo e segreto devono essere pubblicati davanti ad un notaio dopo l'apertura della successione, altrimenti non possono essere fatti valere.

021. I TESTAMENTI SPECIALI Gli articoli da 609 a 619 del codice, Capo IV, Sezione Seconda de codice civile, sono dedicati ai testamenti speciali. In presenza di particolari circostanze, la legge consente di derogare alle forme ordinarie del testamento pubblico. Si tratta di testamenti ai quali si può ricorrere in via straordinaria, quando sia impossibile effettuare un testamento ordinario.

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I testamenti speciali sono caratterizzati da una estrema semplificazione delle formalità da rispettare; per contro la loro validità cessa decorsi tre mesi dalla cessazione delle condizioni eccezionali che hanno giustificato la redazione di un testamento speciale. Il nostro codice civile individua quattro casi in cui è possibile la stesura di un testamento speciale, vediamo di seguito. 1. Malattie contagiose, calamità pubbliche o infortuni (articoli 609 - 610)

Se il testatore si trova in un luogo ove è diffusa una malattia contagiosa, oppure vi è una calamità naturale o un infortunio, il testamento è valido se ricevuto da un Notaio, dal giudice di pace dal sindaco o da un ministro di culto, in presenza di due testimoni di età non inferiore ai sedici anni. Il testamento è scritto da chi lo riceve ed è sottoscritto anche dal testatore e dai testimoni, se non è possibile procedere alla firma occorre indicarne le cause. Tale testamento perde efficacia tre mesi dopo la cessazione della causa che ha impedito al testatore di valersi delle forme ordinarie. Se il testatore muore nell'intervallo, il testamento deve essere depositato, appena è possibile, nell'archivio notarile del luogo in cui è stato ricevuto. 2. Testamento a bordo di nave (articoli 611 - 615)

Durante il viaggio per mare il testamento può essere ricevuto a bordo dal comandante, se il testatore è il comandante stesso può essere ricevuto da chi lo segue in ordine di servizio. Il testamento è redatto in doppio originale, in presenza di due testimoni ed è sottoscritto dal testatore, da chi lo ha ricevuto e dai testimoni, se non è possibile procedere alla firma occorre indicarne le cause. Il documento va annotato sul giornale di bordo e deve essere conservato tra i documenti. Se la nave approda ad un porto estero con autorità consolare presente il comandante dovrà consegnare uno degli originali del testamento e una copia dell’annotazione fatta sui documenti di navigazione Al rientro della nave nel Regno (il codice dice ancora così) i duo originali o quello non consegnato vanno consegnati all’autorità marittima locale che dovrà stilare verbale di consegna trasmettendo l’originale agli archivi notarili del domicilio o dell’ultima residenza del testatore. Tale testamento perde efficacia tre mesi dopo lo sbarco del testatore in luogo ove è possibile redigerlo nelle forme ordinarie.

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3. Trasferimento a bordo di aeromobili (articolo 616)

Al testamento a bordo di aeromobili si applicano le disposizioni sopra viste per i casi a bordo di navi. Il testamento è ricevuto dal comandante in presenza di uno, o quando possibile, di due testimoni e va annotato sul giornale di rotta. 4. Testamento dei militari e assimilati (articoli 617 - 618)

Il testamento dei militari e delle persone al seguito delle forze armate dello Stato può essere ricevuto da un ufficiale o da un cappellano militare o da un ufficiale della Croce Rossa, in presenza di due testimoni; esso deve essere sottoscritto dal testatore, dalla persona che lo ha ricevuto e dai testimoni. Se il testatore o i testimoni non possono sottoscrivere, si deve indicare il motivo che ha impedito la sottoscrizione. Il testamento deve essere al più presto trasmesso al quartiere generale e da questo al Ministero competente, che ne ordina il deposito nell'archivio notarile del luogo del domicilio o dell'ultima residenza del testatore. Possono testare soltanto coloro i quali, appartenendo a corpi o servizi mobilitati o comunque impegnati in guerra, si trovano in zona di operazioni belliche o sono prigionieri presso il nemico, e coloro che sono acquartierati o di presidio fuori del Regno (sempre il codice civile) o in luoghi dove siano interrotte le comunicazioni. Il testamento perde la sua efficacia tre mesi dopo il ritorno del testatore in un luogo dove è possibile far testamento nelle forme ordinarie. RICORDA L’ultimo articolo dedicato ai testamenti speciali, il 619, ci ricorda che tali

testamenti sono nulli quando manca la redazione in iscritto della dichiarazione del testatore ovvero la sottoscrizione della persona autorizzata a riceverla o del testatore. Per gli altri difetti di forma l’articolo rimanda al disposto del secondo comma dell'art. 606: “Per ogni altro difetto di forma il testamento può essere annullato su istanza di chiunque vi ha interesse. L'azione di annullamento si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui e' stata data esecuzione alle disposizioni testamentarie.”

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022. DISPOSIZIONI CONDIZIONALI, A TERMINE E MODALI Queste norme sono riepilogate nel codice civile negli articoli da 633 a 648. L’articolo 633 consente che: “Le disposizioni a titolo universale o particolare possano farsi sotto condizione sospensiva o risolutiva.” Quindi la disposizione testamentaria può essere condizionata al verificarsi di un evento futuro e incerto, con prospettiva al momento di perfezionamento dell’atto e non a quello dell’apertura della successione. Se l’evento si verifica la condizione diviene efficace o cessa di avere efficacia a seconda che la condizione posta sia sospensiva o risolutiva. Viene quindi salvaguardata e tutelata l’autonomia del testatore che ha la libertà di appore al testamento le sue volontà anche se destinate a manifestarsi al verificarsi di una condizione. Il testatore però ha sempre gli obblighi giuridici ai quali non può derogare. Infatti il successivo articolo 634 dispone che non si considerano apposte le condizioni impossibili e quelle contrarie a norme imperative, all’ordine pubblico o al buon costume. In questo caso l’impossibilità o l’illiceità rileva al momento dell’apertura della successione, nel caso il testamento abbia un’unica ragione in una condizione illecita o impossibile, la condizione è nulla. Si considera non apposta ma non rende nullo il testamento se reca altre volontà. Così come l’articolo 635 dichiara nulla la disposizione fatta dal testatore a condizione di essere a sua volta avvantaggiato nel testamento dell’erede o del legatario. Un concetto che abbiamo già affrontato in questa guida. L’articolo 636 si riferisce al Divieto di nozze dichiarando illecita la condizione che impedisce le prime nozze o le ulteriori (sia nozze civile che religiose), mentre è valida la disposizione condizionata all’assenza o all’interruzione di una relazione extraconiugale. L’articolo specifica che il legatario di usufrutto, uso, abitazione o pensione o di altra prestazione periodica non può goderne che durante il celibato o lavedovanza.

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Il successivo articolo 637 dispone: “Si considera non apposto a una disposizione a titolo universale il termine dal quale l’effetto di essa deve cominciare o cessare.” Il senso è che la qualità di erede non si può perdere o acquistare, se c’è permane. L’articolo 638 Condizioni di non fare o di non dare dispone che se il testatore ha disposto sotto condizione che l’erede o il legatario non faccia o non dia qualcosa per un tempo indeterminato la disposizione si considera fatta sotto condizione risolutiva, salvo volontà contraria risultante dal testamento. Ricordiamo in presenza di condizione risolutiva, l’autorità giudiziaria può imporre il rilascio di idonea garanzia a favore dei beneficiari nel caso la condizione si avverasse (articolo 639). Stessa cosa per il legato, salvo disposizione diversa del testatore (articolo 640). Se gli obbligati non prestassero la garanzia richiesta o se l’erede sia sotto condizione sospensiva finche questa non si verifica è possibile la nomina di un amministratore (articolo 641). L’amministrazione di cui sopra spetta alla persona a cui favore è stata disposta la sostituzione, ovvero al/ai coerede/i quando tra essi e l’erede condizionale vi è il diritto di accrescimento. In mancanza l’amministrazione spetta all’erede legittimo, fermo il diritto di provvedere diversamente da parte dell’autorità giudiziaria (articolo 642). Sempre in tema, l’articolo 643, indica che le disposizioni sull’amministrazione si applicano anche nel caso in cui sia chiamato all’eredità un non concepito, figlio di una persona vivente. A questi spetta la rappresentanza del nascituro per la tutela dei suoi diritti successori. Se è chiamato all’eredità un concepito l’amministrazione spetta al padre e alla madre. Agli amministratori si applicano le regole che si riferiscono ai curatori dell’eredità giacente (articolo 644). L’articolo 645 dispone che “Se la condizione apposta all'istituzione di erede o al legato è sospensiva potestativa e non è indicato il termine per l'adempimento, gli interessati possono adire l'autorità giudiziaria perché fissi questo termine”. Secondo l’articolo 646 l’adempimento della condizione ha effetto retroattivo, ma l’erede o il legatario, nel caso di condizione risolutiva non è tenuto a restituire i frutti se non dal giorno in cui la condizione si è verificata. L’azione per la restituzione dei frutti si prescrive in cinque anni.

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L’articolo 647 consente che all’istituzione di un erede o di un legato possa essere apposto un onere. L’onere consta in una clausola testamentaria che imponga di avere un certo comportamento (dare, fare, non fare) a beneficio, generalmente, di terzi o dell’onerato stesso o del de cuius quando avrà cessato di vivere. Vale la stessa regola già vista, l’onere impossibile o illecito si considera non apposto rendendo nulla la disposizione se ne ha costituito il solo motivo determinante. Infine, l’articolo 648, specifica che per l’adempimento dell’onere può agire qualsiasi interessato. Nel caso d'inadempimento dell'onere, l'autorità giudiziaria può pronunziare la risoluzione della disposizione testamentaria. Ove non sia possibile chiedere la risoluzione, coloro che sono legittimati a chiedere l'adempimento della disposizione possono agire per ottenere il risarcimento del danno. La cauzione di cui all'articolo precedente, come detto, serve anche per garantire tale risarcimento.

023. I LEGATI Alle problematiche relative ai legati sono dedicati gli articoli da 649 a 673 del codice civile. Il legato è istituto tipico della successione testamentaria e non trova riscontro nella successione legittima; pur essendo nominato nel testamento, però, il legatario non diviene erede del defunto e non risponde dei debiti che derivano dal legato oltre il suo valore (articolo 671); in altre parole il legatario è un soggetto che è stato beneficiato dal testatore, una persona che dovrebbe ricevere vantaggio dalla attribuzione ricevuta, cosa che lo distingue dall’erede. Proprio perché il legato di solito si risolve in un vantaggio, l’articolo 649 non ne prevede l’accettazione come invece accade per l'eredità, ma il legatario può rinunciarvi. Il legato è quindi, di norma, un atto di liberalità che il testatore ha voluto fare nei confronti del legatario, anche se questa caratteristica può a volte non verificarsi, come nel caso in cui il testatore imponga un onere al legatario pari al valore del legato. Il testatore ha quindi deciso di favorire una o più persone (fisiche o giuridiche) con il legato delegando l’onere della prestazione a carico degli eredi (articolo 662) se il testatore nulla ha disposto in merito. I soggetti incaricati di adempiere sono anche chiamati onerati, mentre il legatario è detto onorato.

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Gli articoli da 651 a 661 contengono la disciplina di quei legati cosiddetti tipici che non sono gli unici, quelli non previsti dal codice civile si dicono legati atipici. Procediamo con l’elencazione del legati tipici in rapida successione. 1. Legato di cosa dell’onerato o di un terzo (articolo 651)

Il cosiddetto legato di cosa altrui è di regola nullo salvo che dal testamento o da altra dichiarazione scritta risulti che il testatore sapeva di tale eventualità. In tal caso l’onerato è obbligato ad acquistare la cosa dal terzo e a trasferirla al legatario con sua facoltà di pagarne il giusto prezzo. Se, al contrario, al momento di apertura della successione il bene appartiene all’onerato il legato è calido poiché rafforza la volontà del testatore di trasferire il bene al legatario. 2. Legato di cosa solo in parte del testatore (articolo 652)

Se il testatore possiede la cosa legata solo in parte, il legato è valido solo relativamente a questa. Anche in questo caso se si riscontra la precisa volontà di legare la cosa per intero vale quanto detto al punto precedente. 3. Legato di cosa genericamente determinata (articolo 653)

E’ valido il legato di cosa determinata solo nel genere. Si parla in questo caso di legato obbligatorio. La norma è valida anche se nessuna del genere era presente nel patrimonio del testatore al tempo del testamento ed al tempo della morte. Oggetto del legato possono essere beni mobili e immobili purché siano sufficientemente determinati. 4. Legato di cosa non esistente nell’asse (articolo 654)

Quando il testatore ha lasciato una sua cosa particolare o una cosa determinata soltanto nel genere, da prendersi dal suo patrimonio e la cosa non si trova nel patrimonio a lmomento della morte, il legato non ha effetto. Se vi si trova ma non nella quantità determinata il legato ha effetto solo per tale quantità presente. 5. Legato di cosa da prendersi da certo luogo (articolo 655)

Tale legato ha effetto soltanto se le cose vi si trovano e per la parte che vi si trova, ha effetto per intero se le cose erano state temporaneamente rimosse dal luogo in cui erano solitamente custodite.

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6. Legato di cosa del legatario (articolo 656) In questo caso il legato è nullo se la cosa che era del legatario al momento del testamento è ancora di sua proprietà al momento di apertura della successione. Il legato è, al contrario, valido se all’apertura della successione la cosa si trova in proprietà del testatore ed anche dell’onerato o di un terzo e dal testamento (e solo dal testamento) risulta che fu legata in previsione di tale avvenimento. 7. Legato di cosa acquistata dal legatario (articolo 657)

Se il legatario, dopo il testamento ha acquistato dal testatore, a qualsiasi titolo, la cosa a lui legata, il legato è senza effetto e va considerato revocato. Se invece la cosa legata è stata acquisita a titolo gratuito dall’onerato o da un terzo, il legato è senza effetto. Se è stato corrisposto un prezzo il legatario ha diritto al rimborso del prezzo. 8. Legato di credito o di liberazione da debito (articolo 658)

Tale legato ha effetto solo per la parte che sussiste al tempo della morte del testatore. L’erede dovrà solo consegnare al legatario i titoli trovati presso il testatore. 9. Legato a favore del creditore (articolo 659)

La norma ci introduce ad una presunzione che si può modificare con prova contraria, ovvero. Se il testatore senza fare menzione del debito fa un legato al suo creditore, il legato non si presume fatto per soddisfare il legatario del suo credito. 10. Legato di alimenti (articolo 660) Il legato di alimenti verso chiunque comprende le somministrazioni indicate dall’articolo 438 salvo che il testatore abbia disposto altrimenti. L’articolo citato prevede che gli alimenti possono essere chiesti solo da chi versa in stato di bisogno e non è in grado di provvedere al proprio mantenimento. Con riguardo al legato si ritiene che alla cessazione di tale stato di bisogno divenga inefficace, ma se la condizione di bisogno si ripresenta al prestazione dovrà essere nuovamente dovuta. 11. Prelegato (articolo 661) “Il legato a favore di uno dei coeredi e a carico di tutta l’eredità si considera legato per l’intero ammontare.” Prevedere che il medesimo soggetto possa essere al contempo erede e legatario può avere rilevanza pratica nel caso in cui l'istituzione di erede sia

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invalida o qualora l'erede voglia rinunciare all'eredità. In tali casi il chiamato può beneficiare della disposizione a titolo particolare a prescindere dall'assunzione della qualità di erede. L’articolo 665 dispone che nel legato alternativo la scelta spetta all’onerato a meno che il testatore l’abbia lasciata al legatario o ad un terzo. Il legato alternativo è quello che ha per oggetto due o più beni determinati ad esempio: “Lego a Luna (nome legataria) la mia casa di campagna oppure l’appartamento in città”. Vi può essere anche un legato con facoltà alternativa, ad esempio “ Lego a Luna i miei libri ma Terra (onerata) potrà corrisponderne il valore in denaro”. Qualora periscano tutti i beni indicati quale oggetto del legato alternativo ad eccezione di uno, il legato si trasforma in semplice. Nel legato con facoltà alternativa se i libri vanno perduti il legato diviene privo di effetti. Ultime precisazioni secondo gli articoli 667, 668 e 669. Per quanto riguarda le accessioni, la cosa legata, con tutte le sue pertinenze, deve essere prestata al legatario nello stato in cui si trova al tempo della morte del testatore. Se è stato legato un fondo, sono comprese nel legato le costruzioni ivi esistenti anche se edificate dopo la stesura del testamento. Se la cosa legata è gravata da servitù o qualsiasi altro peso, il legatario ne sopporta l’onere. Ma se è vincolata per una rendita semplice l’erede è tenuto al pagamento dell’annualità qualora il testatore non abbia disposto diversamente. Infine se la cosa legata matura dei frutti, gli stessi sono dovuti al legatario dal momento della morte del testatore. Se la cosa appartiene all'onerato o a un terzo, ovvero se si tratta di cosa determinata per genere o quantità, i frutti o gli interessi sono dovuti dal giorno della domanda giudiziale o dal giorno in cui la prestazione del legato è stata promessa, salvo che il testatore abbia diversamente disposto.

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024. LA REVOCAZIONE DELLE DISPOSIZIONI TESTAMENTARIE Alla revocazione delle disposizioni testamentarie il codice riserva gli articoli da 679 a 687. Il testamento ha una particolarità rispetto agli altri negozi giuridici, non solo può essere revocato facilmente ma l’articolo 679 contiene una norma di garanzia imperativa: Articolo 679 Non si può in alcun modo rinunziare alla facoltà di revocare o mutare le disposizioni testamentarie: ogni clausola o condizione contraria non ha effetto.

Pertanto la norma esprime una presunzione assoluta, neppure lo stesso testatore può obbligarsi alla definitività delle disposizioni, egli ha sempre la facoltà di cambiare le precedenti volontà. Si distinguono tre modalità di revoca del testamento:

espressa; tacita; presunta.

La revocazione espressa è prevista dall’articolo 680 e può effettuarsi in due modi: con un nuovo testamento; con un atto ricevuto da notaio in presenza di due testimoni, in cui il testatore personalmente dichiara di revocare, in tutto o in parte, la disposizione anteriore. Il testatore può sempre ripensarci e potrà, nelle stesse forme, revocare la revoca fatta facendo così rivivere le originarie disposizioni (articolo 681). La cosiddetta revoca tacita è disciplinata dall’articolo 682, nel senso che un nuovo testamento che non revoca le disposizioni precedenti annulla le disposizioni incompatibili con le nuove volontà, lasciando inalterate quelle compatibili.

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L’articolo 683 aggiunge che la revocazione sopra vista conserva la sua efficacia anche quando non ha effetto perché l’erede o il legatario sono premorti al testatore o siano incapaci o indegni o abbiano rinunciato all’eredità. A questa casistica può allinearsi quella richiamata dall’articolo 685 ovvero quando avviene il ritiro del testamento segreto, in questo caso la norma specifica che non importa revocazione del testamento quando la scheda testamentaria può valere quale testamento olografo. La cosiddetta revoca presunta riguarda il testamento olografo distrutto, lacerato o cancellato, in tutto o in parte da considerarsi revocato nelle stesse misure, a meno che non si provi che l’azione fu messa in atto da persona diversa dal testatore o che costui non ebbe l’intenzione di revocarlo (articolo 684). Riguarda ancore le previsioni di cui all’articolo 686, ovvero l’alienazione o la trasformazione della cosa legata che revoca il legato anche quando la cosa ritorna nella proprietà del testatore. In questo caso è ammessa la prova di una diversa volontà del testatore. L’ultima norma in materia, l’articolo 687, introduce ad una revocazione di diritto o caducità in cui la revoca avviene per il sopraggiungere di circostanze che se conosciute dal testatore gli avrebbero fatto redigere un diverso testamento, la norma individua queste circostanze nelle seguenti: sopravvenga dopo la compilazione del testamento un discendente, anche postumo; concepimento di un figlio al tempo del testamento; riconoscimento di un figlio al di fuori del matrimonio In questi casi, però, il testamento non cade se il suo autore aveva provveduto al caso che esistessero o sopravvenissero figli o discendenti di essi. Su questo ultimo punto merita attenzione una sentenza della Cassazione che per la prima volta si è occupata del problema. Cassazione civile Sez. II, 28-07-2017, n. 18893. La sopravvenienza di un figlio in epoca successiva alla stesura del testamento non

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comporta l'inefficacia di diritto dello stesso ex articolo 687 nel caso in cui, al momento della stesura della scheda testamentaria, erano già nati uno o più figli. Lo ha chiarito espressamente la Corte di Cassazione che, nel confermare un orientamento alquanto pacifico e costante nella giurisprudenza di merito, per la prima volta ha preso posizione sul punto. La scelta verte sulla interpretazione e conseguente applicazione (o meno) dell'art. 687 c.c., il cui primo comma prevede che: "Le disposizioni a titolo universale o particolare, fatte da chi al tempo del testamento non aveva o ignorava di aver figli o discendenti, sono revocate di diritto per l'esistenza o la sopravvenienza di un figlio o discendente del testatore, benché postumo, anche adottivo, ovvero per il riconoscimento di un figlio nato fuori del matrimonio". Nel loro esame i giudici di legittimità riconoscono la sussistenza di diversi orientamenti dottrinali ed optano per quello più restrittivo, basandosi sull'interpretazione strettamente letterale della norma.

025. LA SOSTITUZIONE DELL’EREDE Il codice civile dedica due sezioni alla problematica delle sostituzioni. Gli articoli da 688 a 691 introducono alla sostituzione ordinaria, i successivi articoli da 692 a 699 alla sostituzione federcommissaria. Con la sostituzione ordinaria (articoli 688 e seguenti) il testatore dispone che, qualora la persona designata come erede o legatario non possa o non voglia accettare, i beni vadano ad altra persona indicata nello stesso testamento. Esempio “Se Luna non accetta o muore prima di me, la sua quota andrà a Terra”. Se l’ipotesi prevista dal testatore è una sola (“Se Luna non accetta” oppure “Se Luna muore prima di me”), la legge presume che egli abbia voluto comprenderle entrambe, salvo che risulti una diversa volontà. Nello spirito di libertà riconosciuto al testatore è possibile sostituire una persona a più persone o più persone ad una sola e la sostituzione può anche essere reciproca fra i coeredi.

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Nel caso di coeredi istituiti con il testamento anche la sostituzione conserva la stessa proporzione di ripartizione originariamente prevista. Se insieme ai coeredi istituiti, viene chiamata alla sostituzione anche un’altra persona, la quota vacante viene sostituita in parti uguali fra tutti i sostituti. Tali norme sopra riportate si applicano anche ai legati. Più articolata è la sostituzione federcommissaria (dal latino fidei committere, che significa affidare alla fiducia). Con essa (articoli 692 e seguenti) ciascuno dei genitori o degli altri ascendenti in linea retta o il coniuge dell’interdetto possono istituire erede o legatario, rispettivamente, il figlio, il discendente o il coniuge, con l’obbligo, per il soggetto designato, di conservare e restituire alla sua morte i beni, anche costituenti la legittima, a favore della persona o degli enti che, sotto la vigilanza del tutore, hanno avuto cura dell’interdetto medesimo, cui spetta, finché è in vita, il godimento dei beni. Questo tipo di sostituzione può riguardare anche un minorenne che si trovi in condizioni d’infermità tali da far presumere che verrà interdetto nell’ultimo anno della minore età. Se a prendersi cura dell’interdetto sono più persone o enti, i beni vengono ripartiti in proporzione al tempo dedicato da ciascuno a questo compito. In ogni altro caso la sostituzione fedecommissaria è nulla. Scopo della sostituzione fedecommissaria è dare al testatore la possibilità di favorire quelle persone o quegli enti che si siano prodigati nell’assistenza al congiunto interdetto, tanto che essa non produce effetti nei confronti della persona o dell’ente che abbia violato gli obblighi di assistenza; lo stesso dicasi se l’interdizione viene negata, se il relativo procedimento non inizia entro due anni dal raggiungimento della maggiore età da parte del minore abitualmente infermo di mente, o se l’interdizione viene revocata. Come già detto, i beni, alla morte della persona istituita, si devolvono al sostituto. Se però le persone o gli enti che hanno avuto cura dell’incapace, rispettivamente, muoiono o si estinguono prima di lui, i beni o la quota di beni che spetterebbe loro viene assegnata ai successori legittimi dell’incapace. La persona istituita, che la legge assimila all’usufruttuario, ha il godimento e la libera amministrazione dei beni oggetto della sostituzione fedecommissaria, in ordine ai quali può compiere tutte le innovazioni dirette ad una loro migliore utilizzazione, nonché la legittimazione processuale per tutte le azioni relative ai beni medesimi.

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026. IL REGISTRO GENERALE DEI TESTAMENTI La legge 25 maggio 1981, n. 307 titolata Ratifica ed esecuzione della convenzione relativa alla istituzione di un sistema di registrazione dei testamenti, firmata a Basilea il 16 maggio 1972 ha istituito (articolo 3) presso il Ministero di grazia e giustizia, Ufficio centrale degli archivi notarili, il registro generale dei testamenti Il Registro è attivo dal 1° gennaio 1989 e contiene i dati relativi ai seguenti atti: dal 1° gennaio 1980 al 31 dicembre 1988, testamenti ricevuti da un notaio o formalmente depositati presso un notaio e non pubblicati alla data del 30 aprile 1995 dal 1° gennaio 1989 a oggi tutti i tipi di testamenti depositati formalmente presso un notaio, atti di ultima volontà rogati all’estero, tutti i tipi di pubblicazione, compresi i testamenti olografi fiduciari, e le vicende successive di tali atti (come ad esempio ritiri, revoche, revoche di revoche, dichiarazioni di nullità…). In particolare, nel registro generale dei testamenti sono iscritti i seguenti atti

1) testamenti pubblici; 2) testamenti segreti; 3) testamenti speciali; 4) testamenti olografi depositati formalmente presso un notaio; 5) verbale di pubblicazione dei testamenti olografi non contemplati nel numero

precedente; 6) ritiro dei testamenti segreti ed olografi depositati formalmente presso un notaio;

revocazione nonché revocazione della revocazione delle disposizioni a causa di morte, sempre che siano fatte con un nuovo testamento o con atto ricevuto da notaio in presenza di due testimoni.

Il notaio, o colui il quale è esercente temporaneamente funzioni notarili, è tenuto, entro dieci giorni da quando roga o riceve in deposito o comunque partecipa alla formazione di un atto di ultima volontà, a chiederne l’iscrizione nel registro generale dei testamenti

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trasmettendo all’archivio notarile una scheda, datata e sottoscritta, contenente le seguenti indicazioni: a) forma dell’atto, data dello stesso o del suo deposito; b) numero di repertorio c) nome e cognome, data e luogo di nascita, domicilio o residenza del testatore; d) nome e cognome e sede del pubblico ufficiale che ha ricevuto o è depositario

dell’atto. Il registro generale dei testamenti dà quindi al testatore la garanzia dell’esecuzione delle sue ultime volontà e aiuta gli eredi nella ricerca del testamento. Le iscrizioni devono rimanere segrete fino alla morte del testatore. L’erede può fare richiesta del rilascio di un certificato degli atti di ultima volontà iscritti, relativi alla persona deceduta (e dell’indicazione dell’archivio notarile presso cui sono depositati gli atti, nel caso in cui il notaio sia cessato). Attraverso il Registro può essere chiesto, inoltre, al competente organismo di uno Stato estero aderente alla Convenzione internazionale di Basilea, il rilascio di un certificato degli atti di ultima volontà iscritti in quell’organismo, relativi alla persona deceduta. Gli Stati che sino ad oggi hanno ratificato la Convenzione sono, oltre l’Italia: Francia, Cipro, Turchia, Belgio, Paesi Bassi, Portogallo, Lussemburgo, Spagna, Estonia, Lituania, Ucraina.Gli interessati possono richiedere al Registro generale dei testamenti la certificazione delle iscrizioni risultanti a nome della persona defunta e l’indicazione dell’archivio notarile distrettuale presso il quale gli atti iscritti sono depositati, qualora il notaio sia cessato. La richiesta al Registro, sulla quale va apposta una marca da bollo da € 16,00 , può riguardare contestualmente:

uno o più certificati sulle iscrizioni contenute nel Registro stesso; uno o più certificati sulle iscrizioni esistenti nell’organismo competente di uno o più degli Stati suddetti.

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In caso di assenza o morte presunta, occorre allegare copia del provvedimento che ordina l’apertura degli atti di ultima volontà dell’assente o copia della sentenza dichiarativa di morte presunta. Per i certificati degli organismi esteri è necessario un certificato di morte o altra prova ritenuta sufficiente dell’avvenuto decesso secondo l’ordinamento dello Stato estero. Per ogni certificato rilasciato dal Registro è dovuto l’importo di € 21,16 (tassa fissa € 5,16; valori bollati € 16,00) e per ogni certificato richiesto presso l’organismo competente di uno Stato estero è dovuto l’importo di € 34,00. Se invece si vuole ricevere il certificato per corrispondenza in Italia, si dovrà versare anche uno dei seguenti importi, a seconda del tipo di servizio postale con il quale, a scelta del richiedente, il Registro provvederà alla spedizione del certificato:

€ 0,80 con posta prioritaria; € 4,00 con posta raccomandata; € 5,80 con posta assicurata.

027. IL DIRITTO ALLA LEGITTIMA Ai diritti riservati ai legittimari il Codice civile dedica il Capo X, Sezione I del Titolo Primo del Libro Secondo con gli articoli da 536 a 552, molti dei quali abrogati dalla legge sul diritto di famiglia 151/1975. La legge permette a ogni persona di disporre con piena libertà dei suoi beni per il periodo successivo alla morte, permettendo anche che essa, durante la vita, possa donare i suoi beni a chi vuole, purché non danneggi i diritti che la legge assicura ai prossimi congiunti. Tali soggetti sono definiti dal codice civile legittimari (articolo 536) e sono:

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il coniuge; i figli a cui sono equiparati gli adottivi; gli ascendenti; ai discendenti dei figli in mancanza dei figli.

Il diritto al conseguimento della quota di riserva (legittima) compete unicamente ai legittimari, che la legge identifica nella moglie e nei figli (senza più distinzione tra legittimi e naturali, e, per equiparazione, adottivi) del de cuius, oltre che negli ascendenti. Solo loro, quindi, possono agire per ridurre gli atti di liberalità (donazioni) e le disposizioni di ultima volontà (testamento), allo scopo di salvaguardare i loro diritti. In assenza di dette categorie, il testatore può liberamente disporre del proprio patrimonio in via successoria favorendo, anche esclusivamente, un terzo non parente. Gli altri parenti successibili (quelli entro il sesto grado) possono essere chiamati all'eredità solo in assenza di disposizioni testamentarie. Quando vi sono dei legittimari, si distinguono nel patrimonio ereditario, due parti: la quota disponibile, della quale il testatore era libero di disporre; la quota legittima (detta riserva), della quale il testatore non poteva disporre perché spettante per legge ai legittimari. Il diritto del legittimario alla legittima non è un diritto di credito verso gli altri successori, ma un diritto assoluto che si esplica sui beni ereditari; pertanto, questi ha il diritto di conseguire in natura tutti i beni che costituiscono la legittima. La cosiddetta successione necessaria opera in due casi: se il de cuius ha fatto testamento ma ha escluso determinati parenti a cui la legge riconosce il diritto di succedere in una determinata quota dell'eredità se, pur non avendo fatto testamento, ha donato in vita i suoi beni in misura tale da ledere il diritto di successione dei parenti.

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In entrambi i casi, i parenti esclusi o danneggiati possono far valere i loro diritti con una apposita azione legale. Riepiloghiamo, nella tabella che segue, nelle varie ipotesi, quali sono le riserve di legittima e le quote di disponibile. La legittima è detta anche riserva indisponibile perché il de cuius non può devolverla con modalità diverse da quelle previste dalla legge.

EREDI LEGITTIMA QUOTA DISPONIBILE

Coniuge 1/2 1/2

coniuge + 1 figlio 1/3 al figlio 1/3 al coniuge 1/3

coniuge e + di un figlio 1/4 al coniuge 1/2 ai figli 1/4

coniuge + ascendenti 1/2 al coniuge 1/4 ai parenti 1/4

1 figlio 1/2 1/2

più figli 2/3 1/3

solo ascendenti 1/3 2/3 La parte del patrimonio ereditario che residua, detratte le quote di legittima, è quella di cui il soggetto può disporre con testamento e che verrà devoluta alla sua morte secondo la sua volontà. E’ da chiarire su cosa debba calcolarsi la quota di patrimonio ereditario alla quale hanno diritto i legittimari. L’articolo 556 del codice chiarisce come portare a termine il procedimento:

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Articolo 556 Per determinare l'ammontare della quota di cui il defunto poteva disporre si forma una massa di tutti i beni che appartenevano al defunto al tempo della morte, detraendone i debiti. Si riuniscono quindi fittiziamente i beni di cui sia stato disposto a titolo di donazione, secondo il loro valore determinato in base alle regole dettate negli articoli 747 a 750, e sull'asse così formato si calcola la quota di cui il defunto poteva disporre.

Devono, pertanto, sommarsi le entità patrimoniali al netto dei debiti con riferimento al giorno dell’apertura della successione, alle entità patrimoniali oggetto di donazione, che il de cuius abbia perfezionato nel corso della propria esistenza. La parte calcolata ai sensi dell’articolo 556 che sia eccedente rispetto alla quota di legittima sarà la cosiddetta “quota disponibile”. Quanto alle richiamate regole di cui agli articoli 747 e 750, esse si riferiscono alla collazione, ovvero quei beni ricevuti per donazione che vanno reimmessi per formare le giuste porzioni di quote assegnabili. ESEMPIO Abbiamo visto che la legittima si calcola non già su quanto il defunto abbia

“lasciato” al momento dell’apertura della successione. I calcoli vanno fatti tenendo conto delle donazioni e dell’eredità al netto dei debiti. Ciò determina che, ove il defunto abbia disposto in vita di alcuni diritti per donazione, la quota di eredità spettante al legittimario sia maggiore rispetto alla quota calcolata ai sensi dell’articolo 556 del codice civile. Si prenda questo esempio in cui il defunto sia coniugato, senza figli né ascendenti. Ove abbia in vita donato diritti corrispondenti a metà del proprio patrimonio secondo suddetti calcoli, al coniuge superstite ed unico legittimario spetterà tutto il patrimonio ereditario, non già la metà.

Aggiungiamo ancora che nel caso il defunto non abbia disposto delle proprie sostanze per testamento dovrà applicarsi l’articolo 553 del codice civile. L’articolo 553 stabilisce che le quote di eredità dei coeredi non legittimari si riducano proporzionalmente (automaticamente) per integrare i diritti spettanti ai coeredi legittimari. Gli eredi legittimari dovranno però imputare alla loro quota di legittima quanto ricevuto in vita dal de cuius. Tale operazione avverrà sia in caso di liberalità donative (atto notarile di donazione) che di liberalità non donative. Questo meccanismo ha il nome di “imputazione ex se“. Qualora anche questa “espansione” non sia sufficiente, i legittimari avranno diritto alla cosiddetta azione di riduzione contro ai donatari del defunto.

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028. L’AZIONE DI RIDUZIONE Gli articoli da 553 a 564 si occupano della reintegrazione della quota riservata ai legittimari, queste azioni si manifestano con la cosiddetta azione di riduzione. L'azione di riduzione consente al legittimario di ripristinare la sua quota successoria quando risulta lesa da disposizioni testamentarie, legati o donazioni disposte dal de cuius. I legittimari sono quindi i soggetti legittimati a intraprendere azione di riduzione per tutelare i loro diritti successori. La categoria è definita dall'articolo 557, il cui comma 1 prevede: "La riduzione delle donazioni e delle disposizioni lesive della porzione di legittima non può essere domandata che dai legittimari e dai loro eredi o aventi causa". La riduzione delle disposizioni che ledono la quota dei legittimari deve eseguirsi ai sensi degli articoli 558 e ss. Premesso che eredi e legatari sono posti sullo stesso piano, si procede riducendo proporzionalmente: prima le quote legali ab intestatio (se manca il testamento o questo ha disposto solo per una parte del patrimonio); poi le disposizioni testamentarie (senza fare differenze tra diritti ereditari e legati); infine la donazione più recente. Il criterio proporzionale garantisce sia il rispetto dell'equilibrio voluto dal testatore che la volontà del legislatore di approntare tutele specifiche a favore di determinati successori. Scopo dell'azione di riduzione è di accertare in sede giudiziale la lesione della quota spettante al legittimario, con una sentenza che dichiari l'inefficacia totale o parziale delle disposizioni testamentarie e delle donazioni di cui il defunto non poteva disporre nella misura in cui esse risultavano lesive delle quote dei legittimari. Tale azione di riduzione è soggetta alla prescrizione ordinaria di 10 anni. Il termine decorre dalla data di accettazione dell'eredità del chiamato in base alle disposizioni testamentarie che ledono la sua quota di legittima.

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029. LA COLLAZIONE Della collazione si occupano gli articoli da 737 a 751 del codice civile. La collazione è l'obbligazione in forza della quale taluni soggetti che accettano l'eredità e che hanno ricevuto donazioni in vita dal de cuius, hanno l'obbligo di conferire nell'asse ereditario quanto ricevuto, al fine di formarne le giuste ed effettive porzioni. Il presupposto della collazione è la situazione di comunione ereditaria del patrimonio relitto: in dottrina si è sostenuto che non sussista l'obbligo della collazione nel caso in cui il testatore disponga di una serie di legati o nel caso in cui proceda ad una divisione testamentaria. Nel caso di legittimario pretermesso, invece, acquistando la qualità di erede solamente a seguito del vittorioso esperimento dell'azione di riduzione, sarà tenuto alla collazione solamente nel momento in cui è qualificato come erede. RICORDA Il legittimario pretermesso è il soggetto che è stato completamente

escluso dalla successione con un testamento, successione che è andata a totale vantaggio di altri soggetti.

I soggetti tenuti alla collazione sono identificati dal legislatore nell'articolo 737 e sono:

i figli; i loro discendenti; il coniuge.

Tali soggetti se concorrono alla successione sono tenuti, "a conferire ai coeredi tutto ciò che hanno ricevuto dal defunto per donazione direttamente o indirettamente salvo che il defunto non li abbia da ciò dispensati". Con il limite che tale dispensa non può andare mai oltre i limiti della quota disponibile. L'oggetto della collazione sono, pertanto, le donazioni, dirette ed indirette, effettuate dal de cuius. Saranno quindi oggetto di collazione le intestazioni di beni a nome altrui (fattispecie che ricorre allorquando i genitori che acquistano un immobile intestandolo al

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figlio), i negozi misti con donazione (per la parte di donazione), ma non saranno compresi gli atti a titolo gratuito che non sono sorretti da spirito di liberalità. La dispensa dalla collazione è qualificabile come un'ulteriore ed autonoma liberalità, effettuata da de cuius nel momento in cui ha compiuto la donazione, o successivamente: egli può infatti stabilire che il lascito sia imputato, per quanto capiente, sulla quota disponibile. Vediamo con un esempio: i successori di Sole sono solamente le sue due figlie, Luna e Terra; In vita Sole ha donato a Luna la somma di euro 100.000 ed il patrimonio relitto è pari a euro 150.000; nel caso in cui Luna non fosse stata dispensata dalla collazione: il patrimonio relitto sarebbe 100.000 + 150.000 = 250.000 da dividersi tra Luna e Terra € 125.000 ciascuno. Luna, avendo già avuto 100.000, avrà diritto a soli 25.000 euro; nel caso in cui Luna fosse stato dispensata dalla collazione: 83.333 euro sarebbero imputati alla quota disponibile. Infatti nel caso in esame la quota disponibile è 1/3 dell'eredità, quindi 1/3 di euro 250.000= 83.333. Luna riterrà euro 83.333 quale quota disponibile e conferirà solamente 16.667 Ha ricevuto 100.000 – 83.333 imputati al terzo disponibili = 16.667; questi euro 16.667 saranno sommati al relictum di euro 150.000 e la somma verrà divisa tra i due eredi Luna e Terra (quota restituita da Luna 16.667 + patrimonio relitto 150.000 = 166.667 diviso 2 = 83.333,50 ciascuna). La collazione può farsi: in natura: con la collazione in natura è l'intero bene, nella sua fisicità, che viene conferito nella massa ereditaria; per imputazione: la collazione prevede una sorta di addebito del valore del bene dalla quota del coerede, e di prelevamento da parte degli altri coeredi, in modo da bilanciare le quote.

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Il legislatore, nell’articolo 742, elenca le spese non soggette a collazione, sono: le spese di mantenimento; le spese di educazione; le spese per malattia; spese ordinarie per abbigliamento o per nozze; le spese per il corredo nuziale e per l’istruzione artistica rimangono soggette a collazione solo per quanto eccedono la misura ordinaria tenuto conto delle condizioni economiche del defunto; le liberalità previste da secondo comma dell’articolo 770 “Non costituisce donazione la liberalità che si suole fare in occasione di servizi resi o comunque in conformità agli usi.” Aggiungiamo, in fine di argomento, due parole sulla riunione fittizia, questa è l’operazione sostanzialmente contabile mediante la quale viene formata una massa di tutti i beni che appartenevano al defunto ancora in vita proseguendo con la sottrazione dei debiti e riunendo fittiziamente i beni poer i quali aveva disposto a titolo di donazione. In buona sostanza la riunione fittizia persegue lo scopo di determinare l’ammontare della quota disponibile attraverso l’apprezzamento del relictum, la detrazione del debitum e l’aggiunta dell’eventuale donatum. Il valore dei beni donati sarà determinato con riferimento alle norme dettate dal codice civile per la collazione, ma nella riunione fittizia, l’operazione ha una mera rilevanza contabile, l’aumento dell’attivo netto dell’asse ereditario viene incrementato del valore delle donazioni solo sulla carta e non materialmente.

030. IL DIVIETO DEI PATTI SUCCESSORI L'articolo 458 del codice civile sancisce la nullità di "ogni convenzione con cui taluno dispone della propria successione"; allo stesso modo, ribadisce, "è del pari nullo ogni atto col quale taluno dispone dei diritti che gli possono spettare su una successione non ancora aperta, o rinunzia ai medesimi".

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Si tratta del principio del divieto dei patti successori che il nostro ordinamento prevede al fine di garantire la massima libertà di disporre in capo a un soggetto, oltre che scongiurare, l'immoralità del desiderio della morte del de cuius. Le ultime disposizioni devono essere date di propria spontanea volontà, per cui qualsiasi tipo di patto relativo all'eredità (patti successori) è nullo. Ciò vale sia per i patti con cui venga disposto in merito alla successione dopo la propria morte, sia per gli accordi con cui si disponga su diritti che potrebbero derivare a una persona da una successione non ancora aperta, inclusa la rinuncia a tali diritti. Riassumendo in una frase, il patto successorio è quella convenzione (bilaterale o unilaterale) che ha ad oggetto, in tutto od in parte, una futura successione. Il fondamento giuridico alla base del divieto ed i principi che la norma intende tutelare possono così essere riassunti: 1. Tipicità della delazione: ex art. 457 è inammissibile una delazione pattizia; 2. Tutela della libertà testamentaria e centralità della volontà del de cuius: il

testatore non deve essere in alcun modo condizionato nella redazione delle sue ultime volontà e mai da un vero e proprio contratto, essendo inoltre la struttura contrattuale irrevocabile unilateralmente.

Dal principio della centralità del volere del testatore si ricava inoltre che: il testamento non può in alcun modo fondare l’affidamento altrui; non si applica l’interpretazione secondo buona fede ma rileva la reale volontà del testatore; rileva l’errore sul motivo e l’errore vizio a prescindere dalla riconoscibilità e scusabilità. Con riferimento alle tipologie di patti successori la dottrina ha individuato diverse tipologie con riferimento al proprio oggetto.

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1. Patti istitutivi Con cui si istituisce contrattualmente un erede o si mira a disciplinare rapporti e situazioni che nascono direttamente con la morte del de cuius (è quindi un negozio mortis causa). 2. Patti dispositivi

Con cui si dispone inter vivos di beni/ rapporti di (o che si prevede di acquistare da) una futura successione; l’atto può essere a struttura contrattuale o unilaterale, a titolo oneroso o gratuito. 3. Patti rinunciativi

Con cui si rinuncia inter vivos (in qualsiasi forma) a beni/ rapporti derivanti dalla futura successione; il divieto risulta anche dall’articolo 557 secondo cui i legittimari non possono rinunciare al loro diritto di riduzione stante il donante vivente. 4. Patti obbligatori

Sono quelli con cui ci si obbliga a disporre della propria successione in una concordata modalità od a disporre/rinunciare su diritti che spetteranno su una futura successione. Sono anch’essi nulli ex articolo 458; 5. Patti indiretti

Costituiscono una attribuzione indiretta mortis causa (come il contratto a favore del 3° con designazione del beneficiario nel testamento, che ha natura di negozio mortis causa perché ogni effetto si avrà solo dopo la morte del soggetto). Non rientra nel divieto la comunione convenzionale articolo 210 dal momento che possono essere compresi nella comunione solo i beni acquistati per successioni già aperte e non certo i beni che saranno acquistati in epoca successiva. Il patto successorio è insanabile perché l’istituto eccezionale della conferma articolo 590 o articolo 799 è limitata solo per i testamenti e le donazioni, mentre i patti in questione hanno natura di contratti ereditari. Troveranno applicazione tutte le norme in tema di nullità, compreso l’articolo 1423che esclude la sanatoria agli atti nulli.

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RICORDA Divieto del patto tontinario: è il divieto del patto che comporta una scommessa sulla premorienza di un soggetto, al di fuori delle ordinarie forme di assicurazione della vita.

Vigono, al contrario, alcune fattispecie di patti successori ammesse dalla legge, quali: 1. L’art. 1920 comma 2 per la designazione del beneficiario dell’assicurazione sulla

vita, che si tratterebbe di un negozio mortis causa e non inter vivos perché ogni effetto si avrebbe solo dopo la morte del soggetto. Se la designazione viene fatta successivamente ma non in testamento, l’atto sarà un atto inter vivos che produrrà effetti durante la vita dello stipulante e solo l’esecuzione delle prestazioni avverrà al momento della morte;

2. il patto di famiglia, che deroga espressamente l’articolo 458 e la cui disciplina sarà oggetto di successivo paragrafo;

3. Contratto a favore del terzo con effetti dalla morte dello stipulante : che è diverso dal contratto a favore del terzo con designazione del beneficiario nel testamento, dove ogni effetto si avrà solo dopo la morte del soggetto.

A tale ultimo scopo, l’articolo 1412 disciplina espressamente l’ipotesi di contratto a favore di terzo dove la prestazione deve essere fatta dopo la morte dello stipulante, che può revocare il beneficio anche con testamento. La designazione può anche essere fatta con atto successivo dallo stipulante purché con atto inter vivos. La prestazione deve essere eseguita a favore degli eredi del terzo se questo premuore allo stipulante, salvo revoca. La dottrina configura l’ipotesi in esame quale atto inter vivos – la cui esecuzione è solo differita - e non mortis causa perché la stipulazione deve ritenersi immediatamente operante a favore del terzo come testimonia il fatto che la prestazione deve essere eseguita a favore degli eredi in caso di premorienza del beneficiario, cosa che non potrebbe avvenire se il terzo acquistasse il diritto della prestazione per successione. La morte è quindi qui mero termine di efficacia. 4. negozio condizionato alla nomina dell’erede : devono ritenersi validi i negozi che,

non impiegando beni ereditari, sono condizionati alla nomina di erede di una certa successione, e ciò perché il testatore (anche se beneficiario del contratto) non assume nessun impegno e resta quindi pienamente libero di fare testamento come meglio crede. Pertanto anche la condizione “se erediterò” è lecita in quanto non si dispone in tal modo di nessun diritto che possa pervenire da una futura successione.

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Va aggiunto che anche la cosiddetta donazione mortis causa in cui la morte entra nel congegno casuale (donazione in vista della morte del donante) è nulla. Un accenno ai cosiddetti mandati post mortem. Si distinguono tre tipi di mandati. 1. Mandato mortis causa

E’ il mandato concluso in vita dal mandante che conferisce al mandatario l’incarico di trasferire dopo la sua morte beni del suo asse ereditario. E’ una attribuzione mortis causa nulla ex 458. 2. Mandato post mortem exequendum

Il mandato è concluso in vita ma la sua esecuzione è differita dopo la morte e non deve avere ad oggetto il trasferimento di beni a terzi. E’ valido quindi se ha ad oggetto attività materiale (sepoltura, pubblicazione opere) o atti esecutivi di un’attribuzione già verificatasi. L’art. 1722 n. 4 per cui la morte è causa di estinzione del mandato è disposizione derogabile. 3. Mandato unilaterale

Non è un mandato che è un contratto, ma un incarico ad un soggetto a compiere determinate attività, e che pertanto deve essere accettato. Se contenuto nel testamento può integrare la figura dell’esecutore testamentario o la nomina del terzo arbitratore. Se lo si considera una proposta di mandato, al mandatario non è consentita l’accettazione dopo la morte del mandante per il principio della in trasmissibilità della proposta (1329 comma2).

031. MORTE DEL SOCIO E CLAUSOLE DI CONTINUAZIONE E DI CONSOLIDAZIONE

Vogliamo occuparci, in questo paragrafo, di un aspetto particolare mediante nove riquadri che colgono consecutivamente i diversi aspetti di cui al titolo.

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1. Morte del socio nelle società di persone La regola generale stabilita dall'articolo 2284 è che in caso di morte non sia possibile il trasferimento iure haereditatis della quota sociale, diversamente da quanto previsto per l'accomandante o nelle società di capitali. In conformità con i principi generali operanti in materia, la morte del socio non determina nemmeno lo scioglimento generale della società, né la formale liquidazione della stessa, ancorché la società sia costituita da due soli soci, in quanto anche in tali casi si deve applicare la disciplina in esame, dovendo il socio superstite procedere anzitutto alla liquidazione della quota spettante agli eredi dell'altro socio (salvo l'eccezione prevista nell'articolo in commento), mentre si avrà lo scioglimento della società solo se, trascorsi sei mesi, la pluralità dei soci non venga ricostituita. Secondo l'orientamento prevalente, la morte del socio determina l'immediata risoluzione ex lege del vincolo particolare che lo lega alla società e la nascita in capo agli eredi del solo diritto di credito alla quota di liquidazione. In caso di scomparsa o di assenza, trattandosi di società personale e di impossibilità del socio di adempiere ai propri obblighi, si avrà una causa di esclusione articolo 2286, a meno di dover provvedere allo scioglimento della società, in conseguenza della rilevanza del socio scomparso o assente. Il diritto alla liquidazione della quota sociale rappresenta un credito ereditario che l'erede acquista al momento dell'accettazione dell'eredità del socio defunto, per cui le vicende relative a tale credito andranno regolate in base alle norme proprie sulla successione mortis causa. L'erede del socio che accetta con beneficio d'inventario può far sì che l'inventario rifletta gli elementi, reali o documentali, idonei e necessari a stabilire, con la maggiore precisione possibile, quale fosse la situazione patrimoniale della società al momento del decesso del socio. Il diritto degli eredi alla liquidazione della quota é soggetto alla prescrizione ordinaria decennale articolo 2946. 2. Effetti della morte sullo scioglimento della società

In alternativa alla liquidazione della quota sociale, i soci possono decidere di sciogliere la società e di conseguenza gli eredi non hanno più il diritto di ottenere la liquidazione della quota entro sei mesi, dovendo attendere il compimento delle operazioni di liquidazione della società. Tale possibilità è del resto l'unica concessa se il decesso del socio si verifica quando la società si trova già in fase di liquidazione.

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La decisione deve essere presa all'unanimità, salva diversa disposizione del contratto sociale, rientrando nella disciplina di cui all'articolo 2272, n. 3. Se la partecipazione del de cuius aveva carattere essenziale articolo 1420, il socio ha però il diritto di chiedere lo scioglimento della società in quanto in questo caso opera l'art. 2272, n. 2, ossia lo scioglimento per impossibilità di conseguire l'oggetto sociale. Si ritiene che la deliberazione di scioglimento debba essere assunta entro il termine di sei mesi dalla morte, dato che entro tale termine deve essere versata la quota di liquidazione. Essendo tale termine stabilito nell'interesse degli eredi, nulla vieta che essi lo prolunghino concedendo una proroga, salvo il caso in cui la società sia rimasta con un solo socio. La situazione si inquadra in quella dell'obbligazione con facoltà alternativa: la società ha l'obbligo di liquidare la quota, ma può sottrarsi a tale obbligo, ponendosi in liquidazione. Di recente, la giurisprudenza ha affermato che gli eredi non sono legittimati a chiedere la liquidazione della società né possono vantare un diritto a partecipare alla procedura di liquidazione. 3. La continuazione degli eredi nelle società di persone

In linea generale, perché la società continui con gli eredi occorre sia il loro consenso sia il consenso dei soci superstiti. Da un lato, infatti, l'intuitus personae che caratterizza le società di persone non consente l'ingresso di nuovi soggetti senza il consenso dei soci preesistenti. Dall'altro, i poteri e le responsabilità che conseguono alla partecipazione sociale in questi tipi di società non permettono di prescindere da un atto di volontà dell'erede . L'ingresso degli eredi in società non si attua in via di trasmissione ereditaria, ma per atto tra vivi. Il consenso dei soci superstiti consiste in una modificazione del contratto sociale, articolo 2252, che aggiunge nuovi soci a quelli preesistenti. L'unica differenza derivante dalla circostanza che i nuovi soci sono eredi di un socio defunto è che essi non saranno tenuti ad eseguire alcun conferimento in società, valendo a tal fine il conferimento del de cuius . Si ritiene necessario il consenso unanime dei soci, a meno che sia prevista una deliberazione maggioritaria . In caso di più eredi ed in assenza di una volontà espressa si ritiene che la quota sociale del defunto si divida fra gli eredi, per cui ciascuno subentra in proporzione delle sue ragioni ereditarie. E' altresì possibile che la società continui solo con alcuni degli eredi per la parte di quota

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loro spettante, salvo l'obbligo della società di liquidare agli eredi che non intendono aderire la loro parte di quota. Secondo la giurisprudenza di merito, tutti gli eredi diventano soci in relazione alla quota spettante al loro dante causa, rendendosi necessaria la nomina di un rappresentante comune che esprima la volontà del gruppo in modo unitario. L'accordo di continuazione non è soggetto alla forma scritta (eccettuata l'ipotesi in cui la società possieda beni immobili), potendo anche risultare da fatti. E' stato peraltro affermato che non costituisce fatto concludente la mancata liquidazione della quota agli eredi nel termine dell'articolo 2289 . Nel caso in cui vi sia un solo socio superstite, la continuazione della società può essere decisa dai soci superstiti nel termine di sei mesi concesso per la liquidazione della quota e per la ricostituzione della pluralità . Non essendo effetto di successione ereditaria, la responsabilità dell'erede é la stessa di chi entra a far parte di una società già costituita (articolo 2269) . Si afferma che la responsabilità per le obbligazioni sociali é illimitata anche se egli abbia accettato l'eredità con beneficio di inventario poiché non operano i principi in tema di successione ereditaria. Nel caso in cui uno o più eredi siano minori o incapaci occorre avviare la procedura di autorizzazione all'esercizio dell'impresa. 4. Clausole di continuazione in generale

Le clausole di continuazione non costituiscono patti successori perché non hanno natura di atto mortis causa ma sono convenzioni con effetti immediati, anche se sospensivamente condizionate alla premorienza del socio. Un criterio di carattere generale individuato dalla dottrina per dirimere le questioni, è che “i principi propri della successione possono spiegarsi finché non vengono a collidere con quelli della società, nel qual caso prevalgono questi ultimi.” La norma consente che il contratto sociale preveda un regime convenzionale per il caso di morte di uno dei soci. Esigenze fondamentali sono: a) i soci superstiti non debbono trovarsi soci di persone non scelte; b) gli eredi non debbono essere esposti ad una responsabilità illimitata senza una autonoma manifestazione di volontà .

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5. Clausole di continuazione facoltative Tale clausola vincola i soci superstiti imponendogli di continuare la società con gli eredi del socio defunto, i quali conservano la facoltà di aderire o no al contratto sociale e chiedere quindi la liquidazione della quota. La clausola, che si traduce in un'autolimitazione dell'autonomia contrattuale dei soci, viene concordemente considerata valida poiché non vincola gli eredi, i quali avranno un diritto potestativo di entrare in società. Peraltro, con riferimento alla società in accomandita semplice, la clausola é stata ritenuta invalida qualora preveda l'automatica trasmissibilità all'erede del socio accomandatario anche del munus di amministratore e la designazione sia fatta in incertam personam. Perché gli eredi assumano la qualità di soci non è sufficiente che abbiano accettato l'eredità ma è necessaria una positiva manifestazione di volontà di subentrare nella società. 6. Clausole di continuazione obbligatorie

Con tale clausola viene imposto anche agli eredi, e non solo ai soci, l'obbligo di continuare la società. La giurisprudenza ha affermato la validità di tale clausola, così come della clausola di continuazione automatica . La dottrina invece è divisa. Secondo alcuni le clausole di continuazione obbligatoria sarebbero valide poiché si tratta di un obbligo che fa parte del patrimonio ereditario e che necessariamente fa carico a chi subentra in universum jus. Altri hanno invece escluso che tale obbligo sia suscettibile di esecuzione in forma specifica articolo 2932, per cui se gli eredi non aderiscono i soci superstiti avranno diritto solo al risarcimento dei danni. Secondo dottrina prevalente la clausola può essere considerata come promessa del fatto del terzo(1381): se l'erede, quale terzo del quale il socio defunto aveva promesso l'adesione alla società, non vi aderisce, sarà tenuto al risarcimento del danno (rectius:indennizzo) quale erede del promittente. 7. Clausole di continuazione automatiche

Tale clausola differisce da quella di continuazione obbligatoria perché l'accettazione dell'eredità comporta l'assunzione automatica della qualità di socio, senza alcuna necessità di un'esplicita adesione al contratto sociale . La giurisprudenza ha affermato la piena validità sia della clausola di continuazione

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obbligatoria sia della clausola di continuazione automatica poiché l'erede può sempre rifiutare l'ingresso nella società rifiutando l'eredità, nella quale sono comprese le quote sociali che costituiscono un bene patrimoniale del socio defunto . La giurisprudenza sostanzialmente condivide l’opinione dottrinaria secondo la quale la responsabilità sociale opera su un piano diverso da quello della responsabilità per i debiti del de cuius: la responsabilità intra vires riguarda i debiti ereditari sorti prima dell’ingresso in società, mentre la responsabilità illimitata riguarda i debiti sociali sorti successivamente. Secondo la Cassazione, l'erede può accettare l'eredità con beneficio di inventario, senza che ciò contrasti con la sua responsabilità illimitata come socio, poiché tale responsabilità riguarda le obbligazioni che egli assumerà come socio e di cui dovrà rispondere con l'intero suo patrimonio mentre il beneficio di inventario comporta che egli risponde delle obbligazioni del defunto nei limiti del valore dell'eredità. La dottrina prevalente ritiene tuttavia che tale clausola sia nulla. Essa contrasterebbe anzitutto con le norme del diritto successorio in tema di accettazione con beneficio di inventario (artticoli 470 e 490) poiché l'erede deve rispondere senza limiti anche dei debiti sociali anteriori all'acquisto della qualità di socio e non può quindi esercitare il beneficio . Contrasterebbe inoltre con le norme dettate in tema di società, le quali stabiliscono che non si possa divenire socio a responsabilità illimitata senza una propria dichiarazione di volontà. 8. Clausole di consolidazione

L'articolo 2284 consente alle parti di stabilire una disciplina in materia che deroga a quella legale. Il contratto sociale può contenere la cosiddetta clausola di consolidazione che prevede il progressivo consolidamento delle quote dei soci deceduti in capo ai soci superstiti. Le clausole di consolidazione possono essere pure, e cioè stabilire la consolidazione delle quote dei soci deceduti in capo ai superstiti, escludendo il diritto alla liquidazione della quota. Tali clausole sono state ritenute invalide o per violazione del patto leonino o perché rappresentanti un patto successorio articolo 458, in quanto escludono del tutto la libertà testamentaria. Sono invece valide le clausole di consolidazione cosiddette impure che prevedono che la quota venga liquidata tenendo conto del valore effettivo della stessa o secondo determinati criteri . In una posizione intermedia si collocano le clausole di consolidazione al valore nominale, che pur riconoscendo il diritto alla liquidazione della quota, ancorano il

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relativo valore al mero rimborso del valore del conferimento. La validità di tali clausole è stata contestata con riferimento sia al divieto dei patti successori, sia al divieto delle pattuizioni tontinarie, sia al divieto del patto leonino 9. Clausole di continuazione nelle società di capitali

Nelle società di capitale vige generalmente la regola opposta che abbiamo esaminato nelle società di persone e quindi, le azioni/quote sono generalmente trasmissibili agli eredi, salvo quanto stabilito negli statuti o nel testamento. Vediamo più dettagliatamente come gli Statuti sociali possono limitare la trasmissione iure successionis della partecipazione societaria: - Nelle SPA: ai sensi dell’articolo 2355 bis comma 3 non si può prevedere l’intrasmissibilità assoluta delle azioni. Si considera tuttavia legittima la clausola statutaria che attribuisce ai soci superstiti il diritto di opzione ad acquistare dagli eredi le azioni cadute in successione. Questa clausola infatti non incide sulla successione né ne deroga le regole ma la presuppone dal momento che le azioni saranno acquistate dagli eredi e la morte è solo l’evento a cui è subordinata l’efficacia della opzione. - Nelle SRL: l’articolo 2469 consente di prevedere l’intrasmissibilità delle quote. Tuttavia o si deve ritenere eccezionalmente ammessa la consolidazione pura (tesi minoritaria) oppure bisogna sempre prevedere il pagamento della liquidazione agli eredi. Se nessun problema vi è quando sono i soci stessi a provvedere alla liquidazione, maggiori perplessità desta l’ipotesi in cui sia la società a liquidare la quota agli eredi, e ciò sia per la tutela del patrimonio sociale in quanto si verificherebbe una riduzione del capitale non prevista (per chi ritiene che vi sia il principio di tassatività delle cause di riduzione) sia perché urterebbe con il divieto di acquisto di quote proprie del 2474 . Aderendo ad una lettura combinata del 2469 e 2474 si può giungere ad ammettere che anche la società stessa possa liquidare la quota spettante agli eredi, avendo in questo caso il legislatore previsto un obbligo implicito di riduzione del capitale.

032. IL PATTO DI FAMIGLIA Pur se strettamente attinente alla materia oggetto di esposizione solo per gli imprenditori, riteniamo utile inserire un veloce richiamo alle norme del patto di famiglia regolato dagli articoli da 768-bis a 768-octies del codice civile.

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Il patto di famiglia, così come introdotto, è definito come il contratto con cui un soggetto (imprenditore), trasferisce la propria azienda o le proprie partecipazioni societarie ad uno o più suoi discendenti/futuri eredi in tutto o in parte. Sono fatte espressamente salve le disposizioni in tema di impresa familiare e di diritto societario. Si applica inoltre in toto la disciplina prevista in tema di cessioni di partecipazioni di società di persone e di capitali, compresi eventuali vincoli, limitazioni alla circolazioni o diritti di prelazione eventualmente previsti. L’utilizzo della locuzione si trasferisce lascia intendere che l’effetto traslativo si realizza immediatamente, in previsione della propria successione. Il patto di famiglia quindi è una espressa deroga legislativa al divieto dei patti successori. La disciplina dei patti di famiglia è stata introdotta al fine di conciliare il diritto dei legittimari/eredi con l’esigenza dell’imprenditore di garantire stabilità alla attività imprenditoriale, nonché una successione non aleatoria ai propri discendenti, dando così spazio alla autonomia privata nel superare il divieto dei patti successori al fine di garantire e tutelare la dinamicità della impresa. Tutto ciò compatibilmente con i diritti dei legittimari mediante la liquidazione della loro quota di legittima. E’ da ritenere che il patto di famiglia abbia natura di atto inter vivos dal momento che produce immediatamente il trasferimento del bene (a differenza degli atti mortis causa che, trovando la propria causa nella morte del de cuius, producono effetti solo dopo la morte). La dottrina è divisa sulla natura giuridica da attribuire all'istituto in esame e si possono distinguere tre tesi:

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Prima tesi Donazione (allo stato dominante) Dalla assenza di ogni riferimento ad un corrispettivo, dalla sottrazione alla collazione e all’azione di riduzione dell’oggetto del patto di famiglia, e dal vecchio disegno di legge al riguardo, parte della dottrina qualifica il patto di famiglia come una vera e propria donazione o, secondo altri, come atto di liberalità in senso ampio (poiché caratterizzato dall’impoverimento del trasferente ed arricchimento del beneficiario). Seconda tesi Divisione Parte della dottrina pone invece l'attenzione sull’effetto divisorio che si realizza per mezzo del patto di famiglia. Proprio al fine di evitare lo smembramento del complesso produttivo, si coinvolgerebbero nella operazione divisionale tutti i discendenti legittimari. Il patto di famiglia, estromettendo i beni oggetto del patto dalla futura successione e destinandoli a formare una massa autonoma, si propone come istituto alternativo al testamento, affine alla divisio inter liberos. Con queste premesse, viene quindi riconosciuto all’atto natura di atto divisionale, che ha per effetto di far cessare la comunione dei beni ereditari tra gli eredi, e quindi riconducibile all’art. 764.

Terza tesi Atto tipico Atto tipico. Il patto di famiglia configurerebbe un nuovo ed autonomo negozio giuridico, collocato tra le successioni e le donazioni, con una propria disciplina, caratterizzata da una causa unitaria rappresentata dalla funzione di regolamentare i futuri assetti successori degli eredi/legittimari. Questa causa, unitaria ma complessa, è caratterizzata da una parte da una causa di liberalità che contraddistingue il trasferimento dell’azienda, e dall’altra da una causa solutoria che concerne la liquidazione, imposta per legge, ai legittimari non assegnatari. Allo stato attuale la tesi che sembra essere più seguita à la prima, ossia l'accostamento del patto i famiglia alla donazione o comunque ad un atto di liberalità articolo 809, anche ai fini di tutte le conseguenze che ne deriverebbero: esclusione dalla comunione legale, impossibilità da parte dell’incapace di compiere l’atto. Eccezionalmente il patto di famiglia non sarebbe soggetta a revocazione per sopravvenienza di figli poiché tale fattispecie è disciplinata espressamente all’art. 768 sexties.

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In ogni caso l’articolo 768-ter prescrive, a pena di nullità, l’atto pubblico. Volendo seguire la teoria della donazione, tale atto andrebbe redatto alla presenza di testimoni. Andrebbe, a giudizio dello scrivente anche delegata una perizia di stima che ha poco effetto pratico perché il valore è determinato all’unanimità da tutti. Appare anche opportuno allegare lo stato di famiglia integrale E’ inoltre opportuno allegare in atto lo stato di famiglia integrale, così da determinare con precisione tutti i legittimati a partecipare e nessuna eccezione possa essere fatta al riguardo. Soggettivamente, abbiamo visto il disponente può essere solo un imprenditore o un titolare di partecipazioni societarie, mentre beneficiari possono essere solo i discendenti. L’articolo 768-quater prescrive che al contratto debbono comunque partecipare il coniuge e tutti coloro che sarebbero legittimari se in quel momento si aprisse la successione nel patrimonio dell’imprenditore. Agli assegnatari dell’azienda rimane il gravame di dover liquidare gli altri partecipanti al contratto, ove questi non rinunzino in tutto o in parte. I contraenti possono anche convenire che la liquidazione avvenga in natura. “I beni assegnati con lo stesso contratto agli altri partecipanti non assegnatari dell'azienda, secondo il valore attribuito in contratto, sono imputati alle quote di legittima loro spettanti; l'assegnazione può essere disposta anche con successivo contratto che sia espressamente dichiarato collegato al primo e purché' vi intervengano i medesimi soggetti che hanno partecipato al primo contratto o coloro che li abbiano sostituiti.” In ogni caso quanto ricevuto rimane escluso da collazione o da riduzione. Rimane aperta la possibilità di impugnare il patto, secondo le regole di cui all’articolo 1427 e seguenti, ma l’azione ha la prescrizione breve pari ad un anno. All’apertura della successione dell’imprenditori, il coniuge e gli altri legittimari che non abbiano partecipato al contratto possono chiedere ai beneficiari il pagamento della somma loro spettante aumentata degli interessi legali (768-sexies).

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Secondo le disposizione dell’articolo 768-septies, il contratto può essere sciolto o modificato dalle medesime persone che hanno partecipato all’originario patto di famiglia: 1. mediante diverso contratto, con le medesime caratteristiche e i medesimi

presupposti del patto di famiglia; 2. mediante recesso, se espressamente previsto nel contratto stesso e,

necessariamente, attraverso dichiarazione agli altri contraenti certificata da un notaio

Per concludere uno sguardo alle eventuali controversie derivanti dal patto di famiglia, esse sono demandate a uno degli organismi di conciliazione previsti.

033. LA PETIZIONE DI EREDITA’ La materia della petizione di eredità è regolata nel codice civile dagli articoli da 533 a 535. La petizione è l’azione che l’erede può esercitare per vedere riconosciuta la sua qualità di erede contro chiunque possieda, in tutto o in parte, i beni ereditari a titolo di erede o senza titolo alcuno. Scopo ultimo dell'azione è la restituzione dei beni ereditari. Si tratta di un'azione speciale concessa ed è imperscrittibile, ma sono fatti salvi gli effetti dell’usucapione comunque intervenuto. I presupposti sono quindi che i beni ereditari siano posseduto da un terzo che si afferma erede o che possegga detti beni senza alcun titolo. Se il possessore era in buona fede ed ha alienato i beni ereditari, all'erede sarà dovuto il prezzo o il corrispettivo ricevuto (articolo 535), ma se era in male fede dovrà recuperare la cosa, o, in mancanza, corrisponderne il valore, oltre al risarcimento del danno. Ovviamente la buona fede, nel caso di vendita dei beni ereditari, deve sussistere anche in tale momento.

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034. L’EVOLUZIONE DELLA DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE L’Agenzia Entrate ed il Consiglio nazionale del notariato hanno organizzato una mostra, con le documentazioni e le memorie storiche dell’Archivio di Stato, avente ad oggetto la storia della dichiarazione di successione. Riprendendo i contenuti di quella mostra, prima di affrontare le questioni pratiche relative a tale incombenza ci perdiamo in un po’ di storia, consapevoli che conoscere quel che è stato aiuti a comprendere meglio il nostro presente. Evitiamo di ripetere concetti già espressi in questa guida quali eredità, chiamato all’eredità, successione legittima, ecc. I non interessati le saltino pure a pie’ pari. SUCCESSIONE [dal lat. successio -onis, der. di succedeˇ re «succedere»]:il succedere ad altri, cioè il subentrare, il prendere il posto di un altro in una carica, in un ufficio, in un titolo, nella proprietà di un bene, nella titolarità di un patrimonio.

TESTAMENTO [dal lat. testamentum, der. di testari, propr. “fare testimonianza”]: atto giuridico, essenzialmente revocabile, con il quale una persona dispone (salvo ipotesi eccezionali) in forma scritta delle proprie sostanze, in tutto o in parte, per il tempo successivo alla propria morte, a favore di altre persone e può contenere inoltre disposizioni non patrimoniali (come il riconoscimento di un figlio naturale), del pari giuridicamente efficaci; ultime volontà.

L’imposta successoria si applica per legge e colpisce i beni non singolarmente e obiettivamente considerati, ma in quanto parte del patrimonio ereditario, nella somma algebrica degli elementi attivi e passivi, da cui può derivare l’arricchimento dell’erede. Il carattere reale del tributo, che incide immediatamente sull’asse ereditario, si interseca con il suo carattere personale, determinato da diversi fattori, tra cui l’ammissione del passivo ereditario, la considerazione del grado di parentela, il sistema proporzionale dell’imposta, i criteri di accertamento. La denuncia di successione rappresenta lo strumento di conoscenza degli elementi che compongono la base imponibile cui applicare le aliquote, a seconda del grado di parentela o di affinità intercorrente tra beneficiario e dante causa, ai fini del calcolo dell’imposta di successione e, pertanto, costituisce il presupposto per il pagamento dell’imposta. La denuncia è volta a rappresentare la situazione dei rapporti personali tra

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il de cuius e i suoi eredi e legatari: l’eventuale presenza di rapporti di parentela, di sangue o civile, ed esistenza del vincolo matrimoniale o unione civile.

035. DALL’ETA’ CLASSICA ALLA RIVOLUZIONE FRANCESE Il concetto di successione ha origini antichissime e si ritrova già nell’Antico Oriente, ove la successione legittima, ossia la successione nel patrimonio del defunto stabilita dal costume e dalla legge, si fondava su due princìpi: la costituzione patriarcale della famiglia, in base alla quale, pur se il patrimonio era a disposizione di tutti i membri della famiglia, l’eredità si trasmetteva solo ai figli maschi; la necessità, imposta dalle credenze religiose, che il defunto fosse onorato da un erede nella vita ultraterrena. La presenza del diritto ereditario è discontinua nelle disposizioni di queI lontani anni: se le leggi sumere e hittite non ne fanno menzione o incerto è l’approccio dei regolamenti assiri al proposito, al contrario le leggi di Hammurabi trattano diffusamente delle successioni agli artt. 162-184. Il modello dell’ordinamento successorio viene tracciato per la prima volta dalla legislazione dell’antica Grecia, in cui una norma elencava, in assenza di discendenti diretti e di testamento, gli eredi in una lista gerarchica: si trattava della Legge sull’anchisteia o parentela allargata. Il testo della legge potrebbe risalire a Solone, legislatore arcaico del VI secolo a.C., che in esso tracciava un sottile equilibrio tra diritti ad accedere alla successione e limiti alla capacità giuridica di disporre dei beni oggetto di successione. A Solone si deve certamente l’introduzione della facoltà del de cuius di disporre per via testamentaria della propria successione. Plutarco nella biografia dedicata a Solone (Sol, 21, 3) riassumeva la disposizione legislativa in questi termini: “[Solone] acquistò reputazione anche per la legge sui testamenti. Prima infatti non era lecito testare, ma i beni e l’organizzazione domestica dovevano restare nell’ambito della famiglia del morto; egli, invece, permettendo di dare i propri beni a chiunque si voglia, in assenza di figli, valutò l’amicizia più della parentela e l’affetto più dei vincoli naturali, e rese i beni proprietà dei possessori.”

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Tuttavia, l’imposta di successione giuridicamente intesa affonda le sue origini nell’età ellenistica: il primo tributo sulle successioni di cui abbiamo notizia risale all’Egitto tolemaico ed è rappresentato da un frammento di ceramica scritto in greco e tradotto da Brice Jones (Concordia University, Montreal). Si trattava di un ostrakon, corrispondente alla ricevuta di pagamento di una tassa di successione dovuta su alcuni terreni agricoli e versata da un uomo il cui nome è ormai illeggibile. Nel frammento sono presenti anche il luogo della transazione, Diospolis Magna (Tebe), e la data che colloca il reperto al 22 luglio del 98 a.C., sotto il regno di Tolomeo X. In epoca romana, disposizioni analoghe erano presenti nelle leggi delle XII tavole (duodecim tabularum leges), risalenti al 451-450 a.C., una tra le prime codificazioni scritte del diritto romano compilate dai decemviri legibus scribundis. Tali disposizioni contenevano regole di diritto pubblico e privato, tra cui la regolazione dell’eredità, considerata bene indiviso del pater familias. La Tavola V disponeva che « Si intestato moritur, cui suus heres nec escit, adgnatus proximus familiam habeto » ovvero « Se una persona muore senza aver fatto testamento, il parente maschio prossimo erediterà il patrimonio ». La successione legittima aveva nel diritto romano carattere subordinato rispetto alla successione testamentaria. Una particolarità del diritto romano era rappresentata dal fatto che alcuni chiamati acquistavano la qualità di erede ipso iure, ovvero anche contro la loro volontà: erano i filii familias del defunto, eredi necessari. Per tutti gli altri chiamati era necessaria l’accettazione, denominata adizione, che poteva essere fatta soltanto in modo solenne. Nell’intervallo tra la morte dell’ereditando e l’adizione, l’eredità si diceva giacente. Nell’antica Roma è stata istituita per la prima volta un’imposta con caratteri simili ai moderni tributi successori dall’imperatore Ottaviano Augusto, nell’anno 6 d.C., con la Lex Iulia de vicesima hereditatum. Durante l’impero di Antonino Caracalla (212 d.C.), la rinnovata necessità di risanare le casse pubbliche portò all’estensione della cittadinanza a tutti gli abitanti dell’Impero, con la conseguenza che anche costoro furono gravati della tassa sull’eredità, successivamente aumentata ad un decimo del valore imponibile. Si venne così a creare un’unità del sistema tributario in tutto l’Impero e l’imposta continuò ad essere applicata finché non venne fusa con l’imposta annua sulle manomissioni. Esempio embrionale di accettazione dell’eredità con beneficio d’inventario era costituito dal beneficium inventarii, per cui l’erede rispondeva soltanto intra vires

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hereditatis – nei limiti di quanto ricevuto in eredità. Tale previsione traeva origine da una disposizione eccezionale di Adriano, estesa da Gordiano a favore dei militari, e generalizzata da Giustiniano a favore di tutti gli eredi, in base alla quale ogni erede poteva chiedere di non essere obbligato ultra vires, purché avesse garantito con un inventario i creditori del defunto. Giustiniano, ponendo a fondamento della successione la cognatio, ossia la parentela naturale o il vincolo di sangue tra i diversi gradi di parentela, individuava cinque classi di eredi: i discendenti in linea retta, gli ascendenti e i fratelli o le sorelle, i fratelli e le sorelle unilaterali, gli altri parenti e il coniuge. Dal secolo XI in poi il diritto successorio fu dominato dal principio medievale di favorire l’adgnatio, ossia la parentela civile, che dava preferenza ai maschi sulle femmine, agli adgnati sui cognati ed anche ai cittadini sugli stranieri. Solo nelle città marinare, Venezia e Genova, dove la ricchezza mobiliare assunse grande importanza, le femmine erano in maggior misura chiamate a partecipare alla successione nei beni mobili. Nel Medioevo nacquero i diritti sulle mutazioni della proprietà, che, non collegati alla tradizione romana, derivavano unicamente dal sistema feudale. In correlazione con l’organizzazione del feudo, sorse un nuovo caratteristico tributo, il relevio, cioè una tassa non propriamente successoria, ma d’investitura fondata sul presupposto che il signore avesse la proprietà del territorio per diritto divino e dovuta dall’erede al signore, in seguito alla morte del vassallo. Il tributo, introdotto in Inghilterra per opera dei Normanni, a partire dal secolo XI, è menzionato anche nella Magna Charta (1215). Alcune tracce sono rinvenibili nell’Italia meridionale, fino alla sua estinzione avvenuta ad opera del Re di Napoli, Giuseppe Bonaparte, mediante l’approvazione delle leggi eversive della feudalità, una serie di provvedimenti legislativi adottati tra il 1806 e il 1808. La Rivoluzione Francese ha segnato delle modifiche radicali nei sistemi tributari: il moderno prelievo sulle successioni è nato nel 1704 in Francia come una parte dell’imposta di registro su tutti gli atti traslativi della proprietà immobiliare, nella misura dell’1%. Il semplice compenso per il servizio di autenticazione e datazione dei testamenti veniva dunque trasformato in un’imposta sulle quote ereditarie articolata per grado di parentela. Merito della Rivoluzione Francese è anche la propensione verso un trattamento di uguaglianza tra gli uomini e le donne nel diritto successorio, che fu trasmesso, poi, nel codice italiano.

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036. L’EPOCA PREUNITARIA Negli anni anteriori all’unificazione d’Italia, le successioni erano tassate diversamente nei vari Stati, parzialmente, in tenue misura o per nulla. La piena applicazione della legge francese non ebbe completo successo, tanto che fu modificata in alcuni Stati, in altri invece abolita. Nel Regno di Sardegna le tasse di successione furono introdotte dal Re Carlo Emanuele IV con l’Editto del 16 marzo 1797. Con l’annessione del Piemonte alla Francia i diritti di successione furono sostituiti dalla Legge francese del 12 dicembre 1798, che si applicava sui trasferimenti di beni mobili e immobili mortis causa in misura proporzionale variabile in base al grado di parentela. Dal 1814 al 1821 non sono state applicate imposte sui trasferimenti a causa di morte, che furono reintrodotte nel Regno di Sardegna con le Regie Patenti del 18 giugno 1821. Un elemento distintivo del nostro territorio rispetto all’esempio francese emergeva dal lieve temperamento del prelievo sui trasferimenti in linea retta: “prevaleva il concetto che i beni ereditari non fossero oggetto atto alla tassazione, e specialmente che fosse cosa arbitraria, non del tutto legittima toccare i diritti successori dei membri di famiglia” . La tassa di successione del 1821 è stata modificata dalla Legge del 17 giugno 1851, n. 1202, che, quale primo punto di riferimento per la successiva normativa post unitaria, al fine di far fronte alle crescenti spese dello Stato, estendeva la tassazione di successione anche ai trasferimenti tra parenti in linea retta, con l’applicazione di aliquote variabili in base al grado di parentela. Venivano in tal modo tracciate le caratteristiche proprie del tributo: dalla massa ereditaria veniva dedotta una somma pari ai debiti che gravavano sull’eredità purché aventi data certa;

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gli eredi erano tenuti alla presentazione della denuncia e al pagamento della tassa anche per conto dei legatari la denuncia di successione andava presentata entro 4, 6 o 18 mesi dall’apertura della successione e il pagamento veniva effettuato entro i 6 mesi successivi l’Ufficio competente era individuato in base all’ultimo domicilio del defunto o in base al luogo dove erano presenti la maggior parte dei beni ereditari; la valutazione dei beni immobili era effettuata in base al valore in comune commercio, salvo perizia di stima da parte dell’Ufficio. Nel 1854 l’allora Ministro delle Finanze Camillo Benso Conte di Cavour estese la tassa di successione ai trasferimenti in linea retta superiori a un determinato valore, con l’introduzione della determinazione dei beni mobili in via presuntiva. L’imposta veniva applicata in misura proporzionale variabile in funzione del diverso grado di parentela.

037. L’EPOCA LIBERALE Unificata l’Italia, il Ministro delle Finanze Bastogi il 4 luglio del 1861 presentò il primo progetto di legge sul registro competente anche in materia d’imposta sulle successioni, intesa come imposta occasionale, con aliquote diverse raccolte in una tariffa unica, destinata a colpire il valore dei trasferimenti del patrimonio mortis causa. Tale progetto, trasfuso nella Legge del 21 aprile 1862, n. 585, estendeva il sistema di successione piemontese a tutto il Regno, temperandone il rigore eccessivo, e stabiliva il principio della tassazione del valore netto dell’asse ereditario ricollegando la base imponibile non al valore dei beni trasferiti, ma al valore dell’eredità determinato dalla differenza tra l’attivo e il passivo. In base all’articolo 38 di tale legge, la denuncia di successione andava presentata entro quattro mesi se aperta in Italia, sei mesi in Europa, diciotto mesi nel resto del mondo, su un modulo messo a disposizione dell’amministrazione; doveva essere corredata da una copia autentica del testamento e da una descrizione particolareggiata dei beni mobili e immobili. Rilevante è ricordare che nell’anno 1862 sono stati istituiti gli Uffici del registro e i preposti a questi uffici sono stati denominati Ricevitori del registro.

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Un altro passaggio importante fu rappresentato dall’approvazione del Codice Civile del 1865, che dedicava alle successioni il Titolo II del Libro III. Questo testo conteneva elementi chiave relativi alla successione, che, ai sensi dell’articolo 720, poteva aver luogo per legge o per testamento, in relazione al concetto di parentela e affinità, per cui si realizzava la successione legittima in favore di parenti di grado non superiore al decimo. Negli anni successivi sono state approvate disposizioni che hanno riprodotto in linea generale i principi fissati nel 1862. Soltanto con la Legge del 23 gennaio 1902, n. 25, è stato introdotto un sistema di progressività per scaglioni in sostituzione del precedente sistema proporzionale. In particolare la tassa veniva applicata non sull’intero asse ereditario, ma sulle singole quote spettanti a ciascun beneficiario, con aliquote crescenti in funzione del valore di ciascuna categoria di successibili. Una novità significativa veniva rappresentata dal fatto che, ai fini del calcolo della tassa, erano prese in considerazione anche le donazioni fatte in vita dal defunto. Nel 1914 fu presentato in Parlamento il progetto di legge 68 allegato A dal Primo Ministro Giovanni Giolitti, per l’istituzione di un’imposta sul valore globale netto dell’asse ereditario. Si voleva in tal modo prevedere un’imposta globale sull’ammontare netto dei trasferimenti mortis causa, da riscuotersi in egual misura e senza riguardo ai gradi di parentela, in aggiunta all’imposta sulle singole quote. Tale progetto non raccolse però la maggioranza dei consensi, ma anzi suscitò aspre critiche e venne accolto con giudizi generalmente sfavorevoli da parte della dottrina. In particolare, Luigi Einaudi sottolineò la profonda ingiustizia di un tributo commisurato non all’arricchimento dell’erede, ma al valore del patrimonio del defunto: trattandosi di un’imposta patrimoniale rinviata al tempo della morte, enfatizzò la preferenza data al defunto ed ironizzò qualificandola paradossalmente “imposta sul morto” o “rompicapo contabile”. Il RD del 27 dicembre 1914, n. 1042, ha sostituito successivamente il sistema progressivo per scaglioni con il sistema di progressione pura per classi: si eliminava così la tassa di successione per tutte le quote di valore inferiore a 100 lire devolute ai parenti in linea retta e al coniuge e si accentuava la funzione redistributiva sull’intera quota ereditaria.

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Dopo la prima guerra mondiale, per le necessità finanziarie dello Stato, il prelievo tributario delle successioni venne ulteriormente aggravato con un susseguirsi di imposizioni. Tra il 1919 e il 1921 venne dapprima istituita un’imposta successoria complementare progressiva con aliquote variabili (cinque, otto e dieci per cento) a seconda delle quote ereditarie, poi vennero attuati ulteriori inasprimenti con un aumento delle aliquote e un’equiparazione, ai fini dell’aliquota, tra i parenti oltre il quarto grado e gli estranei.

038. L’EPOCA FASCISTA Il passaggio dall’epoca liberale all’epoca fascista ha segnato un cambiamento di rotta nell’importanza che veniva ad assumere l’imposta di successione. Con la riforma De’ Stefani dell’agosto del 1923 l’imposta di successione venne abolita nell’ambito del nucleo familiare e ridotta alla metà per le successioni tra adottante e adottato, mentre fu mantenuta per le quote ereditarie a favore di parenti non compresi nel nucleo familiare. La prima raccolta legislativa organica in materia di successioni, con la quale tra l’altro l’imposta sulle successioni venne regolata separatamente dall’imposta di registro, è stata rappresentata dal RD del 30 dicembre 1923, n. 3270, che: ristabiliva l’esenzione per tutti i trasferimenti tra coniugi e parenti in linea retta; reintroduceva la progressività per scaglioni: la tassa era dovuta in misura progressiva sull’intero asse ereditario e sulle singole quote in presenza di più eredi, in base ad apposite aliquote da applicare per scaglioni. Negli anni ‘30, con il RD 30 aprile 1930, n. 431, sempre ai fini di politica demografica, o meglio per favorire la natalità, venne disposta l’esenzione a favore di coloro che avessero procreato più di un figlio, escludendone l’applicazione ai soli coniugi con un solo figlio o senza. Ai fini del calcolo delle singole quote spettanti agli eredi venivano prese in considerazione anche le donazioni fatte in vita dal defunto in loro favore. Seguirono altre modifiche ispirate da valutazioni di politica demografica, finanziaria e sociale, tra le quali il RDL 26 settembre 1935, n. 1749, che introdusse un sistema di maggiorazioni e riduzioni collegate allo stato civile e al numero di figli del defunto e degli

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eredi, fino ad arrivare al RDL 4 maggio 1942, n. 434, con cui venne introdotta per la prima volta l’imposta sul valore globale netto dell’asse ereditario (cosiddetta imposta sul morto, richiamando la definizione data da Luigi Einaudi all’imposta nel 1914). L’imposta non era dovuta sulle successioni in favore di tre o più figli con o senza il coniuge superstite. Le differenziazioni d’imposta introdotte dal Regime con il RD 431 del 1930 per finalità di carattere demografico vennero abolite dal Decreto Luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 90.

039. L’EPOCA MODERNA Solo con la Legge 12 maggio 1949, n. 206, venne elevata l’esenzione dell’imposta per le successioni tra parenti in linea retta e tra coniugi, ma già con la proposta di legge dell’On. Paolo Bonomi del 22 luglio 1958 si intese abolire l’imposta sul valore globale netto dell’asse ereditario e sulle singole quote. In base alla legge delega di riforma tributaria l’imposta sul valore netto globale dell’asse ereditario venne fusa con l’imposta sulle singole quote. Questi princìpi vennero tradotti nel DPR 26 ottobre 1972, n. 637, che ha unificato l’imposta di successione sulle singole quote ereditarie e l’imposta sul valore globale netto dell’asse ereditario in un unico tributo. Il 12 febbraio 1986, il Ministro delle Finanze On. Visentini presentò alla Camera dei Deputati il progetto di legge n. 3484 di revisione delle aliquote relative all’imposta di successione e donazione approvato con la Legge 17 dicembre 1986, n. 880, che aveva lo scopo di razionalizzare le aliquote allora vigenti e di adeguarle alla realtà economica del tempo. La nuova tariffa, modificata mediante l’accorpamento di alcune voci e con la diversificazione più omogenea di alcuni scaglioni, comportava un’attenuazione dell’imposta e introduceva il criterio automatico di determinazione del valore fiscale dei beni immobili. La dichiarazione non andava presentata nei casi di successione per legge in favore del coniuge o dei parenti in linea retta, senza beni immobili. Il nuovo Testo Unico del 1991 - Dlgs 31 ottobre 1990, n. 346, - riproduceva sostanzialmente la disciplina del DPR 637 del 1972, trovando applicazione sul valore globale netto dell’asse ereditario e sulle singole quote e ricomprendendo nell’asse

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ereditario i trasferimenti aventi ad oggetto i diritti reali di godimento e la costituzione di rendite e pensioni, nonché tutte le donazioni effettuate in vita dal defunto. L’imposta negli anni successivi ha subito diverse modificazioni: con la Legge 21 novembre 2000, n. 342, veniva ripristinata l’imposta sulle singole quote, eliminando quella sul valore globale netto dell’asse ereditario. L’imposta si applicava in misura proporzionale, variabile in base al grado di parentela, sul valore delle singole quote di eredità o legato eccedenti la franchigia di 350 milioni di Lire. L’anno dopo, l’imposta di successione veniva soppressa, per rinascere con la Legge 24 novembre 2006, n. 286, riassumendo caratteristiche consolidate e definendo tratti nuovi, con aliquote proporzionali, variabili in base al grado di parentela, da applicare sulle singole quote di eredità o di legato, ma con una specifica franchigia per i parenti in linea retta e per il coniuge. Sino ad oggi la dichiarazione veniva presentata con modello cartaceo (mod. 4), rimasto sostanzialmente immutato nel corso degli anni, ma dal 2017 potrà essere utilizzato un apposito software di compilazione e controllo, che permetterà l’invio telematico della stessa. Dal 2019 tale sistema sarà l’unico ammesso definitivamente tramontando la versione cartacea.

Memoria est thesaurus omnium rerum La memoria è tesoro e custode di tutte le cose Marco Tullio Cicerone, De oratore I, 5, 18

040. LA DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE La dichiarazione di successione va presentata all'ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate del luogo dell'ultima residenza del defunto, dal 2017 e per due anni al tradizionale modo di presentazione si è affiancata la cosiddetta dichiarazione di successione telematica”, dal 2019 questo sarà l’unico modo di presentazione. Con il nuovo modello si potrà presentare contemporaneamente la voltura catastale, ferma la decisione del contribuente di provvedere da solo alle prescritte volture catastali

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Qui esplicheremo le nozioni secondo il doppio binario della presentazione manuale e della presentazione nel caso di utilizzo del software fornito dall’Agenzia entrate. Lo scopo è di rendere chiaro chi, come, dove, quando e con l’ausilio di quale documentazione sia obbligato alla presentazione della dichiarazione. La dichiarazione va redatta, a pena di nullità, su stampato fornito dall'Agenzia delle Entrate o su modello conforme a quello approvato con decreto del ministero delle Finanze (modello 4), e deve essere sottoscritta da almeno uno dei soggetti obbligati o da un rappresentante legale. Riepiloghiamo gli obblighi iniziali: la dichiarazione va presentata esclusivamente in via telematica dal contribuente stesso o da un soggetto abilitato; per il periodo transitorio dal 23 gennaio 2017 al 31 dicembre 2018 è possibile presentare la dichiarazione di successione anche utilizzando il modello cartaceo; nel caso il decesso sia avvenuto prima del 3 ottobre 2006 deve essere utilizzato il modello cartaceo; la predetta disposizione vale anche se occorre presentare una dichiarazione integrativa, sostitutiva o modificativa a suo tempo presentata con il modello cartaceo, le variazioni debbono essere redatte sempre utilizzando detto modello; in ogni caso la presentazione cartacea del modello all’ufficio territoriale competente, tramite raccomandata o altro mezzo equivalente è consentita in via eccezionale solo per i residenti all’estero, se impossibilitati alla trasmissione telematica; l’ufficio competente a riceverla è quello ove il de cuius ha avut la sua ultima residenza; se la residenza è sconosciuta o fuori dall’Italia l’ufficio competente è l’Agenzia delle Entrate di “ROMA 6”, 00144 Roma, via Canton n. 20; se il de cuius ha avuto la residenza in Italia prima di trasferirsi all’estero l’ufficio competente è quello dell’ultima residenza italiana conosciuta. Il termine per la presentazione di successione è di un anno dalla data di apertura della successione (il giorno della morte).

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041. SOGGETTI OBBLIGATI ALLA PRESENTAZIONE Sono obbligati a presentare la dichiarazione di successione: gli eredi, i chiamati all'eredità e i legatari (purché non vi abbiano espressamente rinunciato o - non essendo nel possesso dei beni ereditari - chiedono la nomina di un curatore dell’eredità, prima del termine previsto per la presentazione della dichiarazione di successione) o i loro rappresentanti legali; i rappresentanti legali degli eredi o dei legatari; gli immessi nel possesso dei beni, in caso di assenza del defunto o di dichiarazione di morte presunta; gli amministratori dell’eredità; i curatori delle eredità giacenti; gli esecutori testamentari; i trustee. Il Codice carica identifica la qualifica di chi presenta la dichiarazione da ricavare dalla tabella contenuta nelle istruzioni del modello telematico dell’Agenzia Entrate e sotto riportato.

1 Erede, chiamato all’eredità 2 Legatario 3 Rappresentante legale di legatario, tutore di legatario 4 Rappresentante legale, tutore, erede dell’erede 5 Curatore dell’eredità giacente 6 Amministratore dell’eredità 7 Esecutore testamentario 8 Persona immessa nel possesso temporaneo dei beni dell’assente 9 Trustee (soggetto che amministra i beni e i diritti conferiti in trust) o suo

rappresentante Il termine dell’annualità, per la presentazione della dichiarazione di successione, decorre:

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1. per i rappresentanti legali degli eredi o dei legatari, per i curatori di eredità giacenti

e per gli esecutori testamentari, dalla data successiva a quella di apertura della successione, in cui hanno avuto notizia della loro nomina;

2. nel caso di fallimento del defunto in corso al momento dell’apertura della successione o in caso di dichiarazione di fallimento intervenuta entro i successivi sei mesi dal decesso, dalla data di chiusura del fallimento;

3. nel caso della dichiarazione di assenza o di morte presunta, dalla data di immissione nel possesso dei beni ovvero se non vi è stata anteriore immissione nel possesso dei beni, dalla data in cui è divenuta eseguibile la sentenza dichiarativa della morte presunta;

4. nel caso in cui i beneficiari siano stati immessi nel possesso temporaneo dei beni della persona assente dalla data di immissione nel possesso dei beni;

5. nel caso in cui l’eredità è accettata con beneficio d’inventario dalla scadenza del termine per la formazione dell’inventario;

6. nel caso di rinunzia all’eredità o al legato, dalla data della rinunzia o dalla diversa data in cui gli altri obbligati dimostrino di averne avuto notizia;

7. nel caso di eventi sopravvenuti che modificano il legato, la ripartizione dell’eredità ovvero che determinano l’applicazione di una imposta superiore rispetto a quella liquidata, dalla data della sopravvenienza o dalla diversa data in cui l’obbligato dimostra di averne avuto notizia;

8. nel caso in cui, per eventi sopravvenuti che modificano l’attivo ereditario, non sussistono più le condizioni per cui il coniuge ed i parenti in linea retta del defunto erano stati esonerati dalla presentazione della dichiarazione di successione, dalla data della sopravvenienza;

9. nel caso di enti non ancora riconosciuti che hanno presentato domanda di riconoscimento entro un anno dall’apertura della successione, dalla data in cui hanno avuto notizia legale del riconoscimento ovvero del diniego.

Fino alla scadenza del termine la dichiarazione può essere modificata senza conseguenze sanzionatorie. Se più persone sono obbligate alla presentazione della dichiarazione è sufficiente presentarne una sola.

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Per quanto riguarda i contribuenti esonerati ricordiamo che non c’è obbligo di dichiarazione se: l'eredità è devoluta al coniuge e ai parenti in linea retta del defunto e l'attivo ereditario ha un valore non superiore a 100.000 euro; l’eredità non comprende beni immobili o diritti reali immobiliari. RICORDA Se la dichiarazione di successione indica beni immobili non occorre

presentare la dichiarazione Imu (Imposta municipale propria). Saranno gli stessi uffici dell’Agenzia delle Entrate, competenti a ricevere la dichiarazione di successione, a trasmetterne copia al Comune in cui sono ubicati gli immobili.

042. DICHIARAZIONE DEL RESIDENTE ALL’ESTERO Come abbiamo accennato se la residenza del defunto è all’estero (o non è nota) ed egli non ha mai risieduto in Italia, la dichiarazione di successione deve essere presentata all’Ufficio territoriale di Roma 6 – Eur – Torrino, della Direzione provinciale II di Roma. Se, invece, prima di risiedere all’estero, il defunto ha risieduto in Italia, l’ufficio competente è quello dell’ultima residenza nota in Italia. In ogni caso, per la esatta determinazione delle imposte dovute e degli adempimenti da porre in essere con riguardo alle successioni internazionali, si consiglia di verificare se l’Italia ha eventualmente stipulato una convenzione contro la doppia imposizione in materia di imposta di successione con lo Stato di residenza del defunto.

043. CONTENUTO DELLA DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE Per la presentazione della dichiarazione di successione va utilizzato il modello telematico messo gratuitamente a disposizione dall’Agenzia delle Entrate oppure, fino al 31 dicembre 2018, il modello 4, in quest’ultimo caso è essenziale, comunque, che la firma venga apposta in originale su tutte le copie presentate da:

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uno degli eredi maggiorenni; da un procuratore speciale (in tal caso, va allegata copia della procura); da un tutore nominato dal tribunale (va allegata la nomina); da un genitore esercente la patria potestà (va allegata dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio); dal curatore fallimentare o eredità giacente (va allegata la nomina); dall'esecutore testamentario (va allegata la copia dell'accettazione da parte dell'esecutore). In ogni caso non può essere firmata da estraneo all'eredità o erede rinunciante. Dalla dichiarazione devono risultare: generalità, ultima residenza, codice fiscale del defunto; indicazione se l’eredità sia devoluta per legge o per testamento; generalità, residenza, codice fiscale degli eredi e legatari, il loro grado di parentela ed eventuali rinunce; descrizione analitica dei beni compresi nell'attivo ereditario e i relativi valori; valori degli immobili. Non è possibile dichiarare valore zero. Il valore può essere omesso solo per gli immobili graffati al N.C.E.U., per i fabbricati rurali e per i fabbricati classati nella categoria F; dati degli immobili (particella, subalterno, indirizzo completo, piano, interno, scala, zona censuaria, categoria, vani, classe, rendita catastale, quote di appartenenza al defunto e relativo valore, diritto); se l'immobile non è censito, bisogna descrivere l'immobile nello spazio per le osservazioni, indicando il numero di protocollo e le date delle schede di accatastamento o rettifica; certificazione degli istituti di credito relativa a conti correnti, i libretti di risparmio, i titoli (ad eccezione di BOT e CCT ed altri titoli di Stato), per le successioni apertesi dal 3 ottobre 2006; rendite, pensioni e crediti; aziende, quote sociali, azioni o obbligazioni; denaro, gioielli e mobilia per un importo pari al dieci per cento del valore globale netto imponibile dell’asse ereditario, salvo che da inventario non ne risulti l’esistenza per un importo diverso (la valutazione è automatica pertanto non occorre indicare alcun dato se non si è proceduto ad inventario); navi, imbarcazioni e aeromobili che non fanno parte di aziende.

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Nella dichiarazione devono essere indicati gli estremi del pagamento dei tributi autoliquidati; va presentata insieme alla ricevuta di pagamento e al prospetto di liquidazione debitamente compilato. Se non vengono indicate le generalità del de cuius e degli eredi, la descrizione dei beni o la prova dell'avvenuto pagamento delle imposte, la dichiarazione si intende irregolare con applicazione della sanzione. Sulle sanzioni parleremo dettagliatamente più avanti. Dichiarazione di successione irregolare, incompleta o infedele: Irregolare: quando mancano indicazioni o documenti. L'ufficio notifica al dichiarante, mediante avviso, l'invito a provvedere alla regolarizzazione entro sessanta giorni, trascorsi i quali la dichiarazione è considerata omessa; Incompleta: quando non sono indicati tutti i beni e diritti compresi nell'attivo ereditario; Infedele: se sono indicati valori inferiori.

044. BENI ESCLUSI DALL’ATTIVO EREDITARIO Non tutti i beni in capo al de cuius devono essere indicati nella dichiarazione di successione, non sono da indicare nella dichiarazione poiché non concorrono alla formazione dell’attivo ereditario: i beni e i diritti iscritti a nome del defunto nei pubblici registri, quando è provato con atto pubblico, scrittura privata autenticata, provvedimento giurisdizionale o altro atto scritto avente data certa, che egli ne aveva perduto la titolarità; azioni e titoli nominativi intestati al defunto, alienati anteriormente all’apertura della successione con atto autentico o girata autenticata le indennità di fine rapporto in caso di morte del prestatore di lavoro (artt. 1751 e 2122 c.c.) e le indennità spettanti per diritto agli eredi in forza di assicurazioni previdenziali obbligatorie o stipulate dal defunto; i crediti verso lo Stato, gli enti pubblici territoriali e gli enti pubblici che gestiscono forme

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obbligatorie di previdenza e di assistenza sociale, compresi quelli per il rimborso di imposte o di contributi, fino a quando non siano riconosciuti con provvedimenti dell’amministrazione debitrice; i crediti ceduti allo Stato entro la data di presentazione della dichiarazione di successione; i veicoli iscritti nel pubblico registro automobilistico.

045. BENI ESCLUSI MA DA INDICARE IN DICHIARAZIONE Non i considerano compresi nell’attivo ereditario ma devono comunque essere indicati nella dichiarazione di successione: i beni culturali, sottoposti a vincolo precedentemente alla data di apertura della successione, sui quali sono stati assolti gli obblighi di conservazione e protezione; i crediti contestati giudizialmente alla data di apertura della successione, fino a quando la loro sussistenza non sia riconosciuta con provvedimento giurisdizionale o con transazione. Anche se non vi è obbligo di indicarli è comunque consigliabile indicare nella dichiarazione di successione, allo scopo di evitare problemi con gli operatori finanziari: i titoli del debito pubblico (ivi compresi BOT e CCT), compresi i corrispondenti titoli del debito pubblico emessi dagli Stati appartenenti all’Unione Europea e dagli Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio Economico europeo; gli altri titoli di Stato, garantiti dallo Stato o equiparati (compresi i corrispondenti titoli del debito pubblico emessi dagli Stati appartenenti all’Unione Europea e dagli Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio Economico europeo); ogni altro bene o diritto dichiarato esente dall’imposta da norme di legge. Va precisato che i titoli emessi da enti e organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia, sono equiparati a tutti gli effetti fiscali ai titoli dello Stato italiano. L'indicazione dei titoli esenti è, quindi, opzionale.

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046. ALLEGATI ALLA DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE Con la presentazione della dichiarazione di successione occorre provvedere anche all’invio o alla consegna di numerosi e, a volte, corposi allegati, ovviamente in base alla situazione preesistente del de cuius. Mediante il canale telematico tali documenti vanno allegati tramite il quadro EG. Proponiamo l’elenco completo della documentazione occorrente, è pacifico che ciascuno deve allegare i soli documenti relativi alla propria casistica. l’albero genealogico, dal quale risulti il nome, cognome, luogo e data di nascita del coniuge e dei soggetti beneficiari legati al defunto da vincoli di parentela; la dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante lo stato di famiglia del defunto, degli eredi e legatari che sono in rapporto di parentela o affinità con il defunto. L'allegazione è obbligatoria nel caso in cui chi presenta la dichiarazione è il curatore dell'eredità giacente (cod. carica 5), l'amministratore dell'eredità (cod. carica 6), l'esecutore testamentario (cod. carica 7) nonché in tutti quei casi in cui le informazioni riguardanti il rapporto di parentela con il defunto, presenti nel quadro EH, non siano esaustive per la corretta rappresentazione dello stato di famiglia. In quest'ultimo caso la dichiarazione sostitutiva di atto notorio deve contenere tutti gli elementi utili al completamento della suddetta rappresentazione; la copia dei documenti di prova delle passività; la copia autentica del documento, avente data anteriore all’apertura della successione, comprovante i debiti del defunto esistenti alla data di apertura della successione, ovvero del provvedimento giurisdizionale definitivo; se il debito non è certificato dai suddetti documenti, esso deve risultare da attestazione redatta sul modello conforme “dichiarazione di sussistenza di debito” presente sul sito internet dell’Agenzia delle entrate, sottoscritto da uno dei soggetti obbligati alla dichiarazione di successione, nonché dai creditori del defunto (tranne che per i debiti verso i dipendenti). Tale documento deve essere allegato alla dichiarazione (rigo EG5); i documenti di prova delle deduzioni, riduzioni e detrazioni di cui si intende fruire; la richiesta di agevolazioni sulle imposte ipocatastali comprensiva della dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui il richiedente attesti di avere gli specifici requisiti per fruirne anche a seguito di particolari disposizioni normative emanate in relazione a calamità naturali o di altri eventi eccezionali;

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la richiesta di riduzioni sull’imposta di successione comprensiva della dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui il richiedente attesti di avere gli specifici requisiti per fruirne; la dichiarazione con cui il coniuge ed i discendenti del defunto, destinatari di trasferimenti, di aziende o rami di aziende, di quote sociali e azioni, si impegnano a proseguire l’esercizio dell’attività d’impresa o a detenerne il controllo (limitatamente alle società di capitali) per un periodo non inferiore a 5 anni dalla data del trasferimento; la dichiarazione sostitutiva di atto notorio con cui richiedere l'applicazione del regime fiscale previsto dall'art. 6 della legge del 22 giugno 2016, n. 112 (trust in favore delle persone con disabilità) in cui il richiedente attesti di avere gli specifici requisiti; la copia dell’ultimo bilancio o inventario, ovvero prospetto attestante le attività e passività dell’azienda dal quale risulti il patrimonio netto alla data di apertura della successione; in caso di successione testamentaria, la copia degli atti di ultima volontà del defunto, nonché la copia del verbale di pubblicazione del testamento, da cui è regolata la successione; la copia dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata dai quali risulta l’eventuale accordo delle parti per l’integrazione dei diritti di legittima lesi; le copie degli inventari richiesti dalla legge (come ad esempio il verbale di apertura della cassetta di sicurezza redatto dal notaio o da un funzionario dell’Agenzia delle entrate); i certificati di morte di soggetti deceduti all’estero, unitamente alla dichiarazione sostituiva di atto notorio attestante che gli stessi costituiscono copie degli originali; i certificati relativi a navi e aeromobili posseduti all’estero, unitamente alla dichiarazione sostituiva di atto notorio attestante che gli stessi costituiscono copie degli originali; la documentazione comprovante l’eventuale imposta pagata all’estero, unitamente alla dichiarazione sostituiva di atto notorio attestante che la stessa costituisce copia dell’originale; la copia del documento d’identità di chi sottoscrive le dichiarazioni sostitutive di atto notorio da allegare alla dichiarazione di successione; la traduzione in lingua italiana eseguita da un perito iscritto presso il tribunale ed asseverata conforme con giuramento, nel caso di documenti redatti in lingua straniera, unitamente alla dichiarazione sostituiva di atto notorio attestante che la stessa costituisce copia dell’originale. Gli atti redatti nella lingua straniera vigente nei territori in cui per legge è riconosciuto il “bilinguismo” non hanno bisogno di essere tradotti se presentati agli uffici territoriali di competenza che fanno parte dei suddetti territori;

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Appare ancora opportuno allegare alla dichiarazione, secondo le istruzioni fornite dall’Agenzia Entrate, anche utilizzando il quadro EH: la copia della sentenza dichiarativa dell’assenza o della morte presunta; la copia dell’atto di rinuncia all’eredità; la copia dell’ atto costitutivo dell’unione civile; la dichiarazione sostitutiva di atto notorio dalla quale risulti la destinazione urbanistica dei terreni. Si ricorda che non vanno allegati i documenti già in possesso della pubblica amministrazione, fornendo le informazioni necessarie a risalire ai relativi documenti. Tutti i documenti che non sono in possesso della Pubblica amministrazione devono essere sempre allegati alla dichiarazione di successione tramite la compilazione del quadro EG.

047. ADEMPIMENTI POST MORTEM Con la scomparsa del dante causa iniziano le pratiche per sistemare burocraticamente e definitivamente la sua posizione, pertanto si dovranno presentare le dichiarazioni ed eseguire gli adempimenti di seguito prescritti. Dichiarazione principale È la dichiarazione che va presentata entro un anno per le successioni aperte, o non ancora chiuse, al 26 novembre 2004; quelle antecedenti andavano presentate entro sei mesi. Viene detta anche "prima dichiarazione". Se dopo la presentazione della prima dichiarazione sopravvengono eventi che danno luogo a mutamento della devoluzione dell'eredità o del legato ovvero ad applicazione dell'imposta in misura superiore, i soggetti obbligati debbono presentare dichiarazione di successione sostitutiva o integrativa. Se nella prima o nelle successive dichiarazioni vi dovessero essere immobili, qualsiasi dichiarazione sostitutiva o modificativa o integrativa delle stesse, sia pur diretta solo a modificare la devoluzione con l'inserimento o la rinuncia di un chiamato all'eredità o a modificare qualsiasi elemento identificativo dell'immobile presso il catasto (ad esempio, foglio, particella, subalterno, eccetera), determina l'obbligo di assolvere le imposte ipotecaria e catastale almeno nel minimo della tassa fissa, l'imposta di bollo e la tassa ipotecaria più i tributi speciali per ogni conservatoria coinvolta (risoluzione n. 23/1997).

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Dichiarazione integrativa Va presentata quando occorre inserire nell'asse ereditario altri beni che non sono stati inseriti nella dichiarazione principale. Se dopo la presentazione della dichiarazione di successione sopravviene un evento che dà luogo a mutamento della devoluzione dell'eredità o ad applicazione dell'imposta in misura superiore, i soggetti obbligati devono presentare dichiarazione integrativa. Con le dichiarazioni integrative si possono aggiungere solo nuovi beni (immobili e/o altri cespiti); non è possibile modificare o inserire eredi o annullare beni presentati in dichiarazioni precedenti.

Dichiarazione modificativa Si presenta per modificare mappali, quote, eredi, senza che aumenti il valore dell'asse ereditario. Se vi sono immobili, vanno sempre pagate le imposte ipotecaria e catastale in misura fissa, nonché l'imposta di bollo, la tassa ipotecaria e i tributi speciali. Con la dichiarazione modificativa si possono operare sia inserimenti di nuovi beni e/o eredi che modifiche a beni e/o eredi presenti in dichiarazioni precedenti.

Dichiarazione dei redditi Agli eredi spetta anche il compito di presentare la dichiarazione dei redditi in luogo del defunto. Può provvedere uno qualunque di loro intestando il modello al deceduto, indicando tutti i suoi dati (nome, cognome, dati anagrafici, codice fiscale, redditi posseduti del defunto dall'inizio del periodo d'imposta alla data del decesso, eventuali oneri deducibili o detraibili da lui sostenuti, eccetera) e apponendo la propria firma in qualità di erede nell'apposito spazio. Insieme a questo modello deve essere compilato l'apposito riquadro dedicato ai dichiaranti diversi dal contribuente. In questo riquadro l'erede deve indicare i propri dati (nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, eccetera). Non può essere utilizzato il modello 730. L'erede non può dichiarare i propri redditi insieme a quelli del defunto. Tutti i termini pendenti alla data della morte del contribuente o che cadono entro i successivi quattro mesi, compreso il termine per presentare la dichiarazione dei redditi e quello per ricorrere contro l'accertamento, sono prorogati di sei mesi in favore degli eredi.

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Contenzioso tributario Se c'è un processo tributario in corso non s'interrompe, ma i suoi termini pendenti sono prorogati di sei mesi a decorrere dal decesso. Gli eredi devono comunicare alla segreteria della commissione tributaria le loro generalità e le loro residenze, altrimenti, anche in questo caso, gli atti del processo verranno notificati, fino a un anno dal decesso, agli eredi, collettivamente e impersonalmente, presso il domicilio eletto dal defunto.

Rimborsi Il contribuente che ritenga di avere assolto indebitamente l'imposta, o di aver pagato più del dovuto, può, con domanda notificata a mano o spedita in plico raccomandato, chiedere, entro tre anni, a pena di decadenza, dal giorno del pagamento o da quello in cui è sorto il diritto alla restituzione, il rimborso. Può richiederlo per errori di calcolo commessi nella liquidazione dell'imposta di successione, per errori nella determinazione dell'asse ereditario netto, per una intervenuta diversa devoluzione dell'eredità, ecc. La domanda va presentata o spedita con plico raccomandato presso l'ufficio in cui è stata registrata la denuncia di successione. Il rimborso d'imposta è comprensivo di interessi, soprattasse e pene pecuniarie.

IMU Gli eredi, a nome del defunto, devono pagare l'IMU dovuta per tutti i mesi in cui il defunto è stato proprietario nell'anno, considerando un mese intero se il defunto ha avuto il possesso per oltre quattordici giorni. L'IMU dovuta, sempre a nome del defunto, deve essere versata nei termini di legge

048. LE SUCCESSIONI NEL DIRITTO INTERNAZIONALE Le norme nazionali sulle successioni a volte si scontrano con quelle internazionali e, soprattutto con le norme dettate dalle Ue.

In materia successoria convivono oggi gli articoli 46 e seguenti della Legge 218/1995 e il Regolamento (UE) n. 650/2012 in materia di successioni e di

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creazione di un certificato successorio europeo, entrato in vigore il 5 luglio 2012 ma che si applica alle persone decedute alla data o dopo il 17 agosto 2015. Come noto la normativa europea non abroga la norma nazionale ma, se incompatibile con esso, la rende inapplicabile. Se ne ricava che la legge 218/1995 permane in vigore e va applicata alle successioni delle persone decedute dopo il 17 agosto 2015 per tutti gli aspetti non regolati dal citato regolamento Ue. Il primo comma dell’articolo 46 della L 218/1995 dispone “La successione per causa di morte è regolata dalla legge nazionale del soggetto della cui eredità si tratta, al momento della morte.” Pertanto il criterio, secondo la nostra normativa, risale alla legge nazionale. Il regolamento Europeo, al contrario, dispone che “sono competenti a decidere sull’intera successione gli organi giurisdizionali dello Stato membro in cui il defunto aveva la residenza abituale al momento della morte” (articolo 4), secondo il più generale criterio internazional privatistico dell’ultima residenza o domicilio abituale. A tal proposito l’art. 46 della 218 continua: “Il soggetto della cui eredità si tratta può ̀sottoporre, con dichiarazione espressa in forma testamentaria, l'intera successione alla legge dello Stato in cui risiede. La scelta non ha effetto se al momento della morte il dichiarante non risiedeva più̀ in tale Stato. Nell'ipotesi di successione di un cittadino italiano, la scelta non pregiudica i diritti che la legge italiana attribuisce ai legittimari residenti in Italia al momento della morte della persona della cui successione si tratta.” e, all’articolo 47, “La capacità di disporre per testamento, di modificarlo o di revocarlo è regolata dalla legge nazionale del disponente al momento del testamento, della modifica o della revoca.” ritenendo valido il testamento all’articolo 48, “…se è considerato tale dalla legge dello Stato nel quale il testatore ha disposto, ovvero dalla legge dello Stato di cui il testatore, al momento del testamento o della morte, era cittadino o dalla legge dello Stato in cui aveva il domicilio o la residenza.” Mentre l’articolo 49 specifica che se la legge applicabile alla successione non attribuisce la successione allo Stato i beni ereditari esistenti in Italia sono devoluti allo stato italiano, l’articolo 50, l’ultimo dedicato alla materia, dispone che in materia successoria la giurisdizione italiana sussiste:

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a) se il defunto era cittadino italiano al momento della morte; b) se la successione si è aperta in Italia; c) se la parte dei beni ereditari di maggiore consistenza economica è situata in Italia; d) se il convenuto è domiciliato o residente in Italia o ha accettato la giurisdizione

italiana, salvo che la domanda sia relativa a beni immobili situati all'estero; e) se la domanda concerne beni situati in Italia.

Il Regolamento (UE) n. 650/2012 in materia di successioni e di creazione di un certificato successorio europeo, interviene al fine di fornire la certezza del diritto ai beneficiari di successioni internazionali, evitare decisioni contrastanti e semplificare i procedimenti. Stabilisce norme di livello comunitario sulla competenza giurisdizionale e sulla legge applicabile in materia di successione nell’Unione, nonché norme sul riconoscimento e sull’esecuzione delle decisioni emesse in un paese dell’UE e l’accettazione e l’esecuzione degli atti legali rilasciati in un paese dell’UE. Introduce inoltre un certificato successorio europeo, utilizzabile da eredi, legatari ed esecutori testamentari o amministratori dell’eredità per invocare il loro stato e/o per esercitare i loro diritti in un altro paese dell’UE. Si applica a tutti i paesi dell’UE, ad eccezione del Regno Unito, Irlanda e Danimarca, che continueranno ad applicare il loro diritto nazionale alle successioni internazionali. Gli altri paesi dell’UE dovranno applicare le loro norme nazionali in materia di riconoscimento e di esecuzione delle decisioni emesse in questi tre paesi. Come detto si applica alle persone decedute alla data o dopo il 17 agosto 2015. Il regolamento si applica a tutti gli aspetti civili della successione patrimoniale di una persona deceduta. Non si applica a questioni legate al reddito (ad esempio, questioni fiscali), questioni doganali, questioni amministrative. Neppure disciplina i settori del diritto civile diversi dalla successione, come i regimi patrimoniali tra coniugi, le donazioni e i piani pensionistici. Il Regolamento UE n. 650/2012 dispone che:

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sono competenti a decidere sull’intera successione gli organi giurisdizionali del paese dell’UE in cui il defunto aveva la residenza abituale al momento della morte; come regola generale, la legge applicabile alla successione è la legge del paese in cui il defunto aveva la residenza abituale al momento della morte. Può essere la legge sia di un paese dell’UE che di un paese terzo; tuttavia, prima del suo decesso, una persona può decidere che la legge applicabile sarà quella del suo paese di origine. Se questa persona è un cittadino di un paese dell’UE, le parti interessate dalla successione possono convenire che abbiano competenza a decidere gli organi giurisdizionali di tale paese dell’UE, invece che gli organi del paese in cui la persona deceduta aveva la residenza abituale. Il Regolamento inverte la regola rispetto alla Legge 218/1995; il criterio generale della legge italiana diventa in criterio facoltativo, opzionabile dalla parte; la stessa legge si applica a tutta la successione, indipendentemente dal tipo di bene (mobile o immobile) interessato o dal paese dove è situato; garantisce che le decisioni emesse in un paese dell’UE siano riconosciute in tutta l’Unione senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento particolare. Le decisioni esecutive nel paese dell’UE in cui sono state date sono esecutive in un altro paese dell’UE quando, su istanza di una parte interessata, sono state ivi dichiarate esecutive dal tribunale locale. La legge applicabile disciplinerà, per esempio: l’individuazione dei beneficiari e delle loro rispettive quote; la capacità di succedere; i poteri degli eredi, degli esecutori testamentari e degli amministratori dell’eredità; la responsabilità per i debiti ereditari; la divisione dell’eredità. Il Certificato successorio europeo è un documento opzionale rilasciato dall’autorità che si occupa della successione; è utilizzabile dagli eredi, dai legatari, dagli esecutori testamentari o amministratori dell’eredità che, in un altro paese dell’UE, hanno necessità di far valere la loro qualità o di esercitare i loro diritti di eredi o legatari e/o i loro poteri come esecutori testamentari o amministratori dell’eredità; una volta emesso, è efficace in tutti i paesi dell’UE senza che sia necessario alcun

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procedimento speciale; in contrasto con i certificati nazionali di successione, che hanno effetti diversi a seconda del paese dell’UE di emissione, il certificato successorio europeo avrà gli stessi effetti, stabiliti nel regolamento, in tutti i paesi dell’UE; Il regolamento (UE) n. 1329/2014 istituisce i moduli da utilizzare per accompagnare il presente regolamento.

049. L’ATTIVO EREDITARIO: IL CATASTO TERRENI Stiamo per addentrarci nella dichiarazione e nell’imposta di successione e riteniamo utile riepilogare sinteticamente alcuni concetti, seppur già parzialmente espressi, avvalendoci delle istruzioni alla dichiarazione di successione diramate dall’Agenzia Entrate onde conferire a questa guida un maggior grado di operatività. Nel quadro EB della dichiarazione vanno dichiarati gli immobili iscritti nel catasto terreni compresi i fabbricati in corso di costruzione se non ancora dichiarati al catasto edilizio urbano inserendo i codici natura terreni riportati nell’allegato 3 delle istruzioni.

CODICI NATURA TERRENI Bene futuro F Ente urbano EU Fabbricato in corso di costruzione C Fabbricato rurale R Lotto edificabile LE Porzione di bene futuro PF Terreno T

Non sono oggetto di successione i diritti che si estinguono con la morte del defunto e le servitù costituite in precedenza aventi ad oggetto beni che fanno parte dell’attivo ereditario. I dati da inserire in dichiarazione sono desumibili dalla visura catastale che deve essere anteriore di non oltre tre mesi prima della data di presentazione della dichiarazione, è necessaria assoluta precisione poiché in caso di incongruenze catastali la dichiarazione

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verrà scartata. Qualora un’unica particella sia distinta in più parti a seconda delle colture occorre indicare il terreno unitariamente aggregandone i dati. Occorrerà indicare tra gli altri anche il codice diritto in capo al de cuius, desumendolo dall’allegato 4 alle istruzioni. Tali codici valgono per tutti gli immobili.

CODICI DIRITTO Proprietà 1 Proprietà superficiaria 1s Proprietà per l’area 1t Nuda proprietà 2 Nuda proprietà superficiaria 2s Nuda proprietà per l’area 2t Abitazione 3 Abitazione su proprietà superficiaria 3s Diritto del concedente 4 Diritto dellenfiteuta 5 Superficie 6 Uso 7 Uso su proprietà superficiaria 7s Usufrutto 8 Usufrutto su proprietà superficiaria 8s Usufrutto su proprietà per l’area 8t Servitù 9 Oneri reali (censi, livelli, ecc.) 10

Per gli immobili situati all’estero indicare il codice dello Stato estero, lo Stato estero, lo Stato federato, provincia o contea all’interno dello Stato estero, la località e l’indirizzo completo ove è ubicato l’immobile, ricavabile nell’Appendice delle istruzioni al modellu Unico, a cui si rinvia, indicando anche il codice provincia EE. Per la tipologia del terreno deve essere indicato il codice:

1 se il terreno è edificabile; 2 se il terreno è parzialmente edificabile; 3 se il terreno non è edificabile.

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Per quanto riguarda il valore, indicare la base imponibile arrotondata all’unità di euro da calcolare in base alle regole riportate nella tabella sottostante.

Tipo di diritto sugli immobili Come si determina la base imponibile Piena proprietà Valore venale in commercio (di mercato)

alla data di apertura della successione. Proprietà gravata da diritti reali di godimento

Differenza tra il valore della piena proprietà e quello del diritto da cui è gravata.

Usufrutto, uso e abitazione Valore determinato moltiplicando il valore della piena proprietà per il saggio legale d’interesse e per il coefficiente di cui alla Tabella allegata al Tur (DPR 131/86).

Enfiteusi Venti volte il canone annuo o, se maggiore, la differenza tra il valore della piena proprietà e la somma dovuta per l’affrancazione.

Concedente Somma dovuta per l’affrancazione Va ricordato che per i terreni non suscettibili di edificazione il valore imponibile può essere determinato:

moltiplicando per 90 il reddito dominicale rivalutato del 25%. Il modello si conclude con la sezione Devoluzione comune a tutti i quadri della dichiarazione, ovvero l’indicazione per singolo cespite delle quote di ripartizione fra gli aventi diritto all’eredità.

050. LE AGEVOLAZIONI SUI BENI IMMOBILI Per i trasferimenti di alcune tipologie di beni sono state previste delle agevolazioni per la determinazione delle imposte da autoliquidare, nonché riduzioni dell’imposta di successione. Per fruire delle suddette agevolazioni/riduzioni occorre essere in possesso di specifici requisiti, riportati nell’Allegato 2.

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Pertanto, se oggetto del trasferimento è un bene che rientra nelle casistiche riportate nella seguente tabella e si posseggono i requisiti per poter fruire delle relative agevolazioni/riduzioni, nella casella “Agevolazioni” bisogna indicare i corrispondenti codici:

Codice da inserire

Agevolazioni/Riduzioni

A Beni culturali con vincolo precedente all’apertura della successione (art. 13, comma 1 del Tus);

B Terreni agricoli o montani (art. 14, comma 2, L. n. 383/2001); C Terreni agricoli ‘compendio unico ’in zone montane (art. 5bis L. n.

97/1994); D Aziende o rami di esse, quote sociali e azioni che fanno parte dell’attivo

ereditario art. 3 comma 4-ter, del Tus, artt. 1 e 10 del T.U. delle imposte ipotecarie e catastali;

E Terreni agricoli ‘compendio unico’ generale (art. 5bis D.lgs 228/2001); F Immobili di impresa artigiana familiare (art. 25, comma 4 del Tus) G Terreni/aziende agricole devoluti a giovani imprenditori agricoli (art.14

Legge n. 441/1998); L Beni culturali con vincolo successivo all’apertura della successione (art.

25, comma 2 del Tus); M Fondi rustici in terreni montani, immobili in comunità montane (art. 9,

commi 2 e 3, D.P.R. 601/1973); N Boschi in terreni montani (art.9,comma 5, D.P.R. 601/1973); P Prima casa; Z Abitazione contigua Q Aziende, quote società di persone, beni strumentali in comuni montani

con meno di 5.000 abitanti, e frazioni con meno di 1000 abitanti (art. 25, comma 4 bis del Tus);

R Fondi rustici (art. 25, comma 3 del Tus); X Pertinenza prima casa; Y Pertinenza di prima casa già in possesso dell’avente diritto H Immobili demoliti o dichiarati inagibili (eventi sismici).

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Da tale tabella l’Agenzia Entrate ricava un’interessante tabella riassuntiva che costituisce un quadro sinottico che merita attenzione.

QUADRO SINOTTICO DELLE AGEVOLAZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE DI SUCCESSIONE, IPOTECARIA E CATASTALE

(Ricorda colonna agevolazioni: I= Ipotecaria; C = Catastale; S = Successione)

Tipologia Codice Agevolazione Riferimento normativo

Beneficiari

Abitazione prima casa P, Z X, Y

I = imposta fissa C = imposta fissa

Art. 69 L 342/2000; Art. 1Tariffa del TU

delle imposte ipotecarie e catastali

qualsiasi soggetto

Terreni/aziende agricole devoluti a giovani imprenditori agricoli professionali

G

I = imposta fissa C = esente S = esente

art. 14 L. 441/1998, art. 4-bis D.Lgs.

228/2001

coltivatore diretto, imprenditore agricolo professionale < 40 anni; ascendente, discendente entro 3° grado

Fondi rustici in territori montani

M I = imposta fissa C = esente

art. 9 DPR 601/1973 comma 2

coltivatore diretto

Immobili in comunità montane inseriti in piani di sviluppo

M I = imposta fissa C = esente

art. 9 DPR 601/1973 comma 3

qualsiasi soggetto

Boschi in terreni montani

N S = esente art. 9 DPR 601/1973 comma 5

ascendente, discendente, coniuge

Terreni agricoli compendio unico in zone montane

C I = esente C = esente S = esente

art.5-bis L. 97/1994

coltivatore diretto, imprenditore agricolo professionale

Beni culturali (vincolo anteriore all’apertura della successione

A S = esente Art. 13 comma 1 Del Tus

qualsiasi soggetto

Aziende (rami di esse, quote sociali e azioni

D I = esente C = esente S = esente

art. 3 c. 4-ter del Tus; artt. 1, c. 2; 10, c. 3

del T.U. delle imposte ipotecarie e catastali; art. 1 c. 3 L. 244/2008

discendente e coniuge

Terreni agricoli compendio unico generale

E I = esente C = esente S = esente

art. 5-bis D.Lgs.228/2001

coltivatore diretto, imprenditore agricolo professionale

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Terreni agricoli o montani

B Minor valore tra il totale delle imposte ipotecarie e catastali applicate in misura fissa sui terreni e il totale del loro valore fiscale

art. 14 comma 2 della L.383/2001

qualsiasi soggetto

Immobili demoliti o dichiarati inagibili (eventi sismici)

H I = imposta fissa C = imposta fissa

D.L. 17/10/2016 n. 189, convertito con

modificazioni dalla L. 15/12/2016, n. 229

qualsiasi soggetto

RICORDA Al termine “Coniuge” equivale il termine “Parte dell’unione civile”.

051. I SIGNIFICATI DEI CODICI PER LE AGEVOLAZIONI SUI BENI IMMOBILI

Nel paragrafo precedente abbiamo esaminato velocemente quali titoli danno diritto alle agevolazioni sull’imposta di successione e sulle ipotecarie e catastali in particolari condizioni, vediamone meglio nel dettaglio, seppur succintamente il significato. Codice A Beni culturali Rientrano in tale codifica i beni culturali sottoposti a vincolo precedentemente all’apertura della successione, per i quali sono stati assolti i conseguenti obblighi di conservazione e protezione. L’erede o il legatario deve presentare l’inventario dei beni che ritiene non debbano essere compresi nell’attivo ereditario, con la descrizione particolareggiata degli stessi e con ogni notizia idonea alla loro identificazione, al competente organo periferico del Ministero dei beni e delle Attività Culturali e del Turismo, il quale attesta per ogni singolo bene l’esistenza del vincolo e l’assolvimento degli obblighi di conservazione e protezione (art.13 TUS). L’attestazione deve essere presentata in allegato alla dichiarazione di successione o rendendo apposita dichiarazione sostitutiva (quadro EH) nel caso in cui a richiedere di fruire dell’agevolazione sia il dichiarante. L’alienazione in tutto o in parte dei beni, prima che sia decorso un quinquennio dall’apertura della successione, l’esportazione e le manutenzioni non autorizzate determinano l’inclusione dei beni nell’attivo ereditario.

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Codice B Terreni agricoli e montani Rientrano in tale codifica i terreni agricoli e montani per i quali il totale delle imposte ipotecarie e catastali calcolate in misura fissa su di essi eccedono il totale del loro valore fiscale. In questi casi l’imposta ipotecaria e catastale relativa a tali terreni è pari al valore fiscale del bene in luogo dell’imposta fissa calcolata per ciascuna imposta.

Codice C Compendio unico in zone montane Riguarda i terreni agricoli in zone montane trasferiti a coltivatori diretti e ad imprenditori agricoli professionali che si impegnano a costituire un “compendio unico” ed a coltivarlo o condurlo per almeno 10 anni dal trasferimento, purché iscritti alla relativa gestione previdenziale. I terreni agricoli e le relative pertinenze (compresi i fabbricati rurali) che costituiscono il compendio unico, sono considerati unità indivisibili per 15 anni dal momento dell’acquisto. Quindi durante tali anni non possono essere in nessun caso frazionati, altrimenti ne decade l’agevolazione. Analogamente, viene meno l’agevolazione, se il compendio non è interamente compreso nella quota di uno o più coeredi che ne richiedano congiuntamente l’attribuzione. Le stesse regole si applicano anche ai piani di ricomposizione fondiaria e di riordino fondiario. Per fruire dell’agevolazione occorre presentare una attestazione, da cui si evinca il possesso dei suddetti requisiti, allegandola alla dichiarazione di successione (quadro EG) o rendendo apposita dichiarazione sostitutiva (quadro EH) nel caso in cui a richiedere di fruire dell’agevolazione sia il dichiarante.

Codice D Aziende o rame di esse, quote sociali ed azioni Riguarda i trasferimenti, di aziende o rami di aziende, di quote sociali e azioni, effettuati in favore del coniuge e dei discendenti del defunto, a condizione che i beneficiari proseguano o detengano il controllo dell’attività d’impresa per un periodo non inferiore a 5 anni dalla data del trasferimento, rendendo apposita dichiarazione da allegare alla dichiarazione di successione (Quadro EG) o presentando una dichiarazione sostitutiva (quadro EH) nel caso in cui a richiedere di fruire dell’agevolazione sia il dichiarante. Tale ultimo requisito non si applica per le quote di società di persone. Il mancato rispetto delle suddette condizioni comporta la decadenza dal beneficio e il pagamento dell’imposta in misura ordinaria, oltre le sanzioni e gli interessi di mora.

Codice E Terreni agricoli compendio unico Rientrano in tale codifica i terreni agricoli trasferiti a coloro che si impegnano a costituire un “compendio unico” ed a coltivarlo o condurlo come coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale per almeno 10 anni dal trasferimento, purché iscritti alla relativa

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gestione previdenziale. I terreni agricoli e le relative pertinenze (compresi i fabbricati rurali) che costituiscono il compendio unico, sono considerati unità indivisibili per 10 anni dal momento della costituzione. Quindi durante tali anni non possono essere in nessun caso frazionati. Questo vincolo di indivisibilità deve essere espressamente menzionato, a cura dei notai roganti, negli atti di costituzione del compendio e trascritto nei pubblici registri immobiliari. L’attestazione da cui si evinca il possesso dei suddetti requisiti deve essere presentata in allegato alla dichiarazione di successione (quadro EG) o rendendo apposita dichiarazione sostitutiva (quadro EH) nel caso in cui a richiedere di fruire dell’agevolazione sia il dichiarante.

Codice G Aziende agricole devolute a giovani

imprenditori agricoli professionali Rientrano in tale codifica i beni che costituiscono l’azienda agricola e che siano ad essa strumentali, anche se condotta in forma di società di persone, trasferiti, con la presentazione della dichiarazione di successione, ad ascendenti e discendenti entro il terzo grado del defunto (quindi a soggetti legati da un vincolo di parentela in linea retta ed entro il terzo grado con il defunto), che non hanno ancora compiuto 40 anni di età al momento dell’apertura della successione, a condizione che: • diventino coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo professionale entro 24 mesi dal trasferimento dei beni e che si iscrivano alle relative gestioni previdenziali entro i successivi 2 anni; • siano coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo professionale, iscritti alle relative gestioni previdenziali o che si iscrivano entro 3 anni dal trasferimento. In questi casi tali soggetti dovranno continuare a coltivare o condurre direttamente i fondi rustici per almeno 6 anni. Pertanto, la mancanza di tutte le suddette condizioni, necessarie ad ottenere l’agevolazione, comporta la decadenza dal regime agevolato, il recupero dei tributi dovuti nonché il pagamento dei relativi interessi di mora.

Codice H Immobili demoliti o dichiarati inagibili a

seguito di eventi sismici Rientrano in tale codifica gli immobili demoliti o dichiarati inagibili a seguito degli eventi sismici verificatisi a partire dal 24 agosto 2016 nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria come indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre

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2016, n. 189. La condizione di inagibilità deve essere attestata da specifica certificazione rilasciata dagli organi competenti (nel quadro EG occorre allegare relativa dichiarazione sostitutiva di atto notorio, anche se è il dichiarante a renderla) anche nel caso in cui a richiedere di fruire dell’agevolazione sia il dichiarante. Tali esenzioni spettano solo per le successioni di persone fisiche sempre che al momento dell’apertura delle stesse l’immobile non è stato già riparato o ricostruito in tutto o in parte. Per gli immobili ubicati nei Comuni di Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto l’agevolazione si applica limitatamente ai singoli soggetti danneggiati che dichiarano l’inagibilità del fabbricato, casa di abitazione, studio professionale o azienda, con trasmissione di tale dichiarazione agli uffici dell’Agenzia delle entrate e dell’Istituto nazionale per la previdenza sociale territorialmente competenti. Per gli immobili distrutti o dichiarati inagibili ubicati nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria diversi da quelli indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 l’agevolazione si applica se viene dimostrato, con apposita perizia asseverata (nel quadro EG occorre allegare relativa dichiarazione sostitutiva di atto notorio, anche se è il dichiarante a renderla), il nesso di causalità diretto tra i danni subiti e gli eventi sismici verificatisi a partire dal 24 agosto 2016.

Codice M Fondi rustici in terreni montani ed immobili in

comunità montane inseriti in piani di sviluppo I trasferimenti di proprietà a qualsiasi titolo di fondi rustici che si trovano nei territori montani, fatti a scopo di arrotondamento o di accorpamento di proprietà diretto-coltivatrici, singole o associate, sono soggetti all’imposta ipotecaria in misura fissa e sono esenti dalle imposte catastali e di bollo. Oltre ai suddetti requisiti di carattere oggettivo è necessario che i beneficiari siano coltivatori diretti. Le stesse agevolazioni si applicano anche a favore delle cooperative agricole che conducono direttamente i terreni, nonché ai trasferimenti di proprietà a qualsiasi titolo, acquisiti o disposti dalle Comunità montane, di beni la cui destinazione sia prevista nel piano di sviluppo per la realizzazione di insediamenti industriali o artigianali, di impianti a carattere associativo e cooperativo per produzione, lavorazione e commercializzazione dei prodotti del suolo, di caseifici e stalle sociali o di attrezzature turistiche. I proprietari di terreni montani che non osservano gli obblighi derivanti dai vincoli idrogeologici o imposti per altri scopi decadono dai benefici di cui sopra. Per terreni montani si considerano: • i terreni situati ad una altitudine non inferiore a 700 metri sul livello del mare e quelli rappresentati da particelle catastali che si trovano soltanto in parte alla predetta altitudine;

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• i terreni compresi nell’elenco dei territori montani compilato dalla commissione censuaria centrale; • i terreni facenti parte di comprensori di bonifica montana.

Codice N Boschi in terreni montani I trasferimenti ad ascendenti, discendenti e coniugi aventi ad oggetto i boschi costituiti ovvero ricostituiti o migliorati per effetto di leggi in terreni montani sono esenti dalla imposta sulle successioni.

Codice P e Z Codice X o Y

Prima casa Pertinenza

Ai trasferimenti del diritto di proprietà o di diritti immobiliari relativi a case di abitazione con categorie catastali diverse da A/1, A/8 e A/9, derivanti da successioni, sono applicate le imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa, quando, in capo al beneficiario ovvero, in caso di pluralità di beneficiari, in capo ad almeno uno di essi, sussistano i requisiti e le condizioni previste in materia di acquisto della “prima abitazione”. NOTA BENE: I beneficiari non possono cedere, a titolo oneroso o gratuito, gli immobili per cui si usufruisce dell’agevolazione “prima casa” prima dei cinque anni successivi all’apertura della successione, altrimenti si decade dal beneficio richiesto. Tuttavia, la decadenza dal beneficio non si verifica qualora il richiedente proceda al riacquisto di un’altra unità immobiliare, da destinare ad abitazione principale, entro 1 anno dalla cessione. Nel caso in cui il richiedente sia già nella titolarità di altro immobile acquisito con i benefici “ prima casa”, potrà richiedere l’agevolazione sull’immobile caduto in successione qualora si impegni a trasferire l’abitazione preposseduta entro 1 anno dall’apertura della successione.

Per fruire dell’agevolazione l’immobile acquisito in successione, oltre a dover essere una casa di abitazione con categoria catastale diversa da A/1, A/8 e A/9, deve essere: 1) ubicato nel territorio del Comune in cui il beneficiario (erede/legatario) ha la propria residenza o dove la stabilisca entro 18 mesi dalla data di apertura della successione; 2) ubicato nel territorio del Comune in cui il beneficiario (erede/legatario) svolge la propria attività (qualora diverso dalla residenza); 3) ubicato nel territorio del Comune in cui in cui ha sede o esercita l’attività il proprio datore di lavoro, se il beneficiario (erede/legatario) si è trasferito all’estero per ragioni di

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lavoro; 4) “prima casa” sul territorio italiano, se il beneficiario è un cittadino italiano emigrato all’estero o appartiene al personale in servizio permanente delle forze armate, delle forze di polizia a ordinamento militare e/o civile. Tali requisiti sono alternativi tra loro. Inoltre il beneficiario ovvero, in caso di più beneficiari, almeno uno di essi: 1) non deve essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione di altra casa nel territorio del Comune in cui è situato l’immobile acquisito; 2) non deve essere titolare esclusivo dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà, neppure per quote, anche in regime di comunione legale, su tutto il territorio nazionale di altra casa acquisita da lui stesso o dal coniuge con le agevolazioni ‘prima casa’, salvo che non si impegni a trasferirla entro un anno dal decesso. A pena di decadenza dal beneficio, la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, con la quale il richiedente attesta il possesso dei requisiti per fruire dell’agevolazione, deve essere allegata alla dichiarazione di successione (quadro EG), salvo il caso in cui questa venga resa utilizzando il quadro EH in quanto il richiedente corrisponde con il dichiarante. L’agevolazione, quindi, viene applicata sul bene indicato come “Prima casa” al quale possono essere collegate fino a 3 pertinenze (cod. X). Sono ricomprese tra le suddette pertinenze, limitatamente a una per ciascuna categoria, le unità immobiliari classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, che siano destinate al servizio della casa di abitazione oggetto dell’acquisto agevolato. Le agevolazioni prima casa, sussistendone le condizioni, si applicano anche per le ipotesi in cui oggetto della successione sono abitazioni contigue (cod. Z), destinate a costituire un’unica unità abitativa, oppure se oggetto di successione è un immobile ad uso abitativo contiguo ad altra casa di abitazione già acquistata dallo stesso soggetto fruendo dei benefici prima casa, sempreché entrambe costituiscano un’unica unità abitativa Il richiedente l'agevolazione ha l'obbligo di unire catastalmente gli immobili contigui entro 3 anni dalla presentazione della dichiarazione, impegnandosi in tal senso rendendo specifica dichiarazione sostitutiva di atto notorio.

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052. L’ATTIVO EREDITARIO: IL CATASTO FABBRICATI Nel quadro EC della dichiarazione vanno dichiarati gli immobili iscritti nel catasto edilizio urbano inclusi nell’attivo ereditario. Anche in questo caso non sono oggetto di successione i diritti che si estinguono con la morte del defunto e le servitù costituite in precedenza aventi ad oggetto beni che fanno parte dell’attivo ereditario. I dati degli immobili devono essere riportati nella dichiarazione di successione con gli estremi con cui sono presenti in catasto. Questi si ricavano dalla visura catastale risalente a non più di tre mesi prima della data di presentazione della dichiarazione. Nel caso in cui nella visura catastale sia riportata, sotto il campo Categoria, la dizione “area urbana”, “unità collabenti”, “in corso di costruzione”, “in corso di definizione”, “lastrico solare” o “in attesa di dichiarazione”, indicare la categoria sulla base della corrispondente tabella presente nell’Allegato 3 (Gruppo F). Questi immobili appartengono alle “Categorie Fittizie” e quindi privi di rendita catastale. I dati da riportare riteniamo inutile elencarli, sono facilmente desumibili dalla visura del modello di dichiarazione, mentre riteniamo utile consigliare di fare particolare attenzione all’inserzione della rendita catastale, anch’essa ricavabile dal certificato catastale richiamato, dalla rendita partono i calcoli per la determinazione del valore imponibile del singolo cespite in ragione della quota di possesso caduta in successione. Nello spazio dedicato all’imposta versata all’estero se per il cespite indicato nel rigo è stata versata un’imposta all’estero, indicare il relativo importo in euro, proporzionalmente alla quota di devoluzione. Il campo non va compilato se ricorre l’applicazione dei trattati e accordi internazionali in materia di doppia imposizione. L’eventuale versamento va allegato alla dichiarazione Quanto al valore lo stesso va determinato secondo quanto detto per i terreni, riteniamo inutile riportare, dunque, la tabella già inserita nel paragrafo precedente. Fermo quanto riportato nel paragrafo successivo.

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053. COME VALUTARE I FABBRICATI IN SUCCESSIONE Fermo quanto detto in precedenza per il calcolo del valore degli immobili generalmente andranno utilizzate: la rendita catastale per i fabbricati; il reddito dominicale per i terreni; il valore venale per le aree edificabili. Per la generalità degli immobili il metodo da applicare è quello dei moltiplicatori catastali, ovvero utilizzare la rendita catastale (per i fabbricati) e il reddito dominicale (per i terreni) e moltiplicarli per determinati coefficienti al fine di arrivare a determinare il valore minimo da inserire nella dichiarazione di successione. Questo valore consente di dichiarare un valore diverso da quello reale essendo sufficiente per l’Agenzia delle Entrate per non effettuare accertamenti. Il valore catastale dei fabbricati attualmente si determina rivalutando la rendita catastale del 5% e moltiplicandola per i cosiddetti moltiplicatori catastali, i quali possono variare a seconda della categoria catastale a cui appartiene il fabbricato. Nel caso dei fabbricati ricadenti in categoria catastale A (esclusi gli A10 ossia uffici), il moltiplicatore può essere o 110 o 120, a seconda che si tratti rispettivamente di prima casa o di pertinenze alla prima casa o di altri fabbricati.

PRIMA CASA O SUE PERTINENZE

Rendita catastale x 5% x 110 = Valore di successione Se volete fare prima moltiplicate direttamente la rendita catastale per il coefficiente di 115,5.

ALTRI

FABBRICATI Rendita catastale x 5% x 120 = Valore di successione Se volete fare prima moltiplicate direttamente la rendita catastale per il coefficiente di 126.

Come detto il valore dei terreni si determina mediante il Reddito dominicale che andrà rivalutato del 25% ed il moltiplicatore catastale in questo caso sarà di 90.

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TERRENI AGRICOLI

Reddito dominicale x 25% x 900 = Valore di successione Se volete fare prima moltiplicate direttamente il reddito dominicale per il coefficiente di 112,5.

Nel caso di area edificabile non è possibile ricorrere alla cosiddetta valutazione automatica appena vista occorrerà semplicemente far valutare l' area e assegnare un valore a metro quadrato. Può essere opportuno, ed è consigliabile, rivolgersi ad un tecnico che effettui una perizia giurandola dinanzi il Tribunale per avere un documento certo ed antecedente in caso di accertamento da parte dell’Agenzia delle Entrate. Vediamo ora l’elenco completo dei fabbricati con il riepilogo dei coefficienti moltiplicatori di tutti i fabbricati, ricordando che la rendita catastale va sempre prima rivalutata del 5%. Nell’ultima colonna il coefficiente veloce per il quale moltiplicare la rendita catastale che tiene già conto della rivalutazione del 5% Cate- goria

Destinazione Coefficiente moltiplicatore

Metodo veloce

I IMMOBILI A DESTINAZIONE ORDINARIA: GRUPPI A – B - C GRUPPO A A/1 Abitazioni di tipo signorile 120 126 A/2 Abitazioni di tipo civile 120 126 A/3 Abitazioni di tipo economico 120 126 A/4 Abitazioni di tipo popolare 120 126 A/5 Abitazioni di tipo ultrapopolare 120 126 A/6 Abitazioni di tipo rurale 120 126 A/7 Abitazioni in villini 120 126 A/8 Abitazioni in ville 120 126 A/9 Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici 120 126

A/10 Uffici e studi privati 60 63 A/11 Abitazioni ed alloggi tipici dei luoghi 120 126

A Se prima casa escluso A/10 110 112,5 GRUPPO B B/1 Collegi e convitti, educandati; ricoveri; orfanotrofi;

ospizi; conventi; seminari; caserme 140 147

B/2 Case di cura ed ospedali (senza fine di lucro) 140 147

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B/3 Prigioni e riformatori 140 147 B/4 Uffici pubblici 140 147 B/5 Scuole e laboratori scientifici 140 147 B/6 Biblioteche, pinacoteche, musei, gallerie,

accademie che non hanno sede in edifici della categoria A/9

140 147

B/7 Cappelle ed oratori non destinati all’esercizio pubblico del culto

140 147

B/8 Magazzini sotterranei per depositi di derrate 140 147 GRUPPO C C/1 Negozi e botteghe 40,8 42,84 C/2 Magazzini e locali di deposito 120 126 C/3 Laboratori per arti e mestieri 120 126 C/4 Fabbricati e locali per esercizi sportivi (senza fine

di lucro) 120 126

C/5 Stabilimenti balneari e di acque curative (senza fine di lucro)

120 126

C/6 Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse (senza fine di lucro)

120 126

C/7 Tettoie chiuse od aperte 120 126 C C/2, C/6 e C/7 se pertinenze prima casa 110 112,5

II - IMMOBILI A DESTINAZIONE SPECIALE: GRUPPO D GRUPPO D D/1 Opifici 60 63 D/2 Alberghi e pensioni (con fine di lucro) 60 63 D/3 Teatri, cinematografi, sale per concerti e

spettacoli e simili (con fine di lucro) 60 63

D/4 Case di cura ed ospedali (con fine di lucro) 60 63 D/5 Istituto di credito, cambio e assicurazione (con

fine di lucro) 60 63

D/6 Fabbricati e locali per esercizi sportivi (con fine di lucro)

60 63

D/7 Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un’attività industriale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni

60 63

D/8 Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un’attività commerciale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali

60 63

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trasformazioni D/9 Edifici galleggianti o sospesi assicurati a punti fissi

del suolo, ponti privati soggetti a pedaggio 60 63

D/10 Fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività agricole

60 63

III - IMMOBILI A DESTINAZIONE PARTICOLARE: GRUPPO E GRUPPO E E/1 Stazioni per servizi di trasporto, terrestri, marittimi

ed aerei 40,8 42,84

E/2 Ponti comunali e provinciali soggetti a pedaggio 40,8 42,84 E/3 Costruzioni e fabbricati per speciali esigenze

pubbliche 40,8 42,84

E/4 Recinti chiusi per speciali esigenze pubbliche 40,8 42,84 E/5 Fabbricati costituenti fortificazioni e loro

dipendenze 40,8 42,84

E/6 Fari, semafori, torri per rendere d’uso pubblico l’orologio comunale

40,8 42,84

E/7 Fabbricati destinati all’esercizio pubblico dei culti 40,8 42,84 E/8 Fabbricati e costruzioni nei cimiteri, esclusi i

colombari, i sepolcri e le tombe di famiglia 40,8 42,84

E/9 Edifici a destinazione particolare non compresi nelle categorie precedenti del gruppo E

40,8 42,84

IV – ENTITA’ URBANE - GRUPPO F GRUPPO F F/1 Area urbana Gli immobili del gruppo F,

sono unità immobiliari non idonee (anche solo temporaneamente) a produrre ordinariamente un reddito, ovvero, esistono solo in modo fittizio per finalità gestionali e tecniche. Alle unità immobiliari del gruppo F, pertanto, non viene associata e riconosciuta alcuna rendita catastale

F/2 Unità collabenti F/3 Unità in corso di costruzione F/4 Unità in corso di definizione F/5 Lastrico solare F/6 Procedimenti innanzi alle commissioni tributarie F/7 Portici F/9 Unità proveniente dal catasto fondiario

F/10 Unità dichiarate o ritenute rurali F11 Unità in attesa di classamento

Moltiplicando la rendita catastale per il coefficiente di cui al metodo veloce si determinerà, per la grande maggioranza dei casi il valore imponibile dichiarabile a prescindere dal reale valore del fabbricato.

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054. L’ATTIVO EREDITARIO: TERRENI SISTEMA TAVOLARE Il sistema tavolare è un tipo di ordinamento catastale utilizzato nelle province di Trieste, Gorizia, Trento, Bolzano e in alcuni Comuni delle Province di Udine, Vicenza, Brescia e Belluno. Si differenzia dal catasto ordinario per la modalità di conservazione e per il diverso rilievo giuridico delle sue risultanze. Nel quadro EL vanno dichiarati gli immobili iscritti nel sistema tavolare e inclusi nell’attivo ereditario. Non devono essere indicati i “beni aziendali” che non sono intestati al de cuius. Le istruzioni non differiscono secondo i codici e le notizie da riportare per riempire gli spazi dedicati occorre dunque rifarsi a quanto detto e consultare gli allegati già visti ivi compresi le determinazione della tipologia del terreno ed il valore da inserire.

055. L’ATTIVO EREDITARIO: FABBRICATI SISTEMA TAVOLARE Nel quadro EM vanno dichiarati gli immobili iscritti nel sistema tavolare e inclusi nell’attivo ereditario. Non devono essere indicati i “beni aziendali” che non sono intestati al de cuius. Le istruzioni non differiscono secondo i codici e le notizie da riportare per riempire gli spazi dedicati occorre dunque rifarsi a quanto detto e consultare gli allegati già visti ivi compresi le determinazione della tipologia del terreno ed il valore da inserire.

056. L’ATTIVO EREDITARIO: AZIENDE Nel quadro EN il dichiarante deve indicare le aziende o rami di esse, che fanno parte dell’attivo ereditario, indicando il nome della ditta individuale, il codice fiscale dell’azienda ed allegare l’inventario indicandone la data se il de cuius ne era tenuto alla redazione. Relativamente al valore dell’azienda, esso va indicato arrotondato all’unità di euro. La base imponibile è determinata assumendo il valore complessivo, alla data di apertura della successione, dei beni e diritti che la compongono esclusi i beni che non rientrano nell’attivo ereditario (art.12 del TUS) ed al netto dell’avviamento e delle passività.

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In caso di usufrutto, al valore determinato come sopra, si applicano le seguenti disposizioni: Proprietà gravata da diritti reali di godimento

Differenza tra il valore della piena proprietà e quello del diritto da cui è gravata.

Usufrutto, uso e abitazione Valore determinato moltiplicando il valore della piena proprietà per il saggio legale d’interesse e per il coefficiente di cui alla Tabella allegata al Tur (DPR 131/86).

057. L’ATTIVO EREDITARIO: AZIONI – OBBLIGAZIONI – ALTRI TITOLI – QUOTE SOCIALI

Nel quadro EO vanno indicati le azioni, obbligazioni, altri titoli e quote sociali compresi nell’asse ereditario. La base imponibile dei titoli o quote di partecipazione a fondi comuni di investimento è determinata assumendo il valore risultante da pubblicazioni fatte o prospetti redatti a norma di legge o regolamento. La valutazione delle azioni, obbligazioni, altri titoli e quote sociali, varia a seconda che si tratti di titoli quotati in borsa o negoziati al mercato ristretto, oppure di quote e titoli non quotati. Le partecipazioni in società si considerano comprese nell’attivo ereditario anche se, per clausola del contratto di società o dell’atto costitutivo o per patto parasociale, il diritto di accrescimento o di acquisto, ad un prezzo inferiore, sia previsto a favore di altri soci. RICORDA Se i beneficiari del diritto di accrescimento o di acquisto sono eredi o

legatari, il valore della partecipazione si aggiunge a quello della quota dell’erede o del legato. Se i beneficiari del diritto di accrescimento o di acquisto non sono eredi o legatari, il valore della partecipazione va considerato come legato a loro favore.

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Come detto i titoli di Stato non sono soggetti a tassazione anche se compresi nei fondi comuni di investimento; è comunque consigliabile indicarli specificando che gli stessi sono esenti per facilitare i rapporti con gli operatori finaziari. Qualora indicati nel presente quadro devono essere riportati anche nel quadro EE che fornisce solo una rappresentazione completa di come si compone l'asse ereditario. Per quanto riguarda il titolo, indicare il codice:

1 per il titolo quotato in borsa o negoziato nel mercato ristretto; 2 per il titolo non quotato in borsa; 3 per il titolo non compreso nell’attivo ereditario ma che deve essere dichiarato (ad

es. titoli di stato, buoni postali); 4 per i fondi comuni d’investimento.

Per quanto relativo al tipo documento, indicare:

1 se si tratta di bilancio (indicare la data nel campo successivo); 2 se si tratta di inventario (indicare la data nel campo successivo); 3 se si tratta di altro documento diverso dal bilancio o inventario.

Per il codice diritto riportare il codice secondo l’allegato 4 già visto. Con riferimento al valore, indicare la base imponibile, arrotondata all’unità di euro, da calcolare in base alle regole sinteticamente riportate di seguito ed alla quota posseduta dal defunto. Nel determinare la base imponibile delle azioni e delle quote sociali deve essere escluso il valore dell’avviamento. L’avviamento viene escluso sia in presenza di bilancio o inventario, che in assenza dello stesso (in tal caso si tiene conto della situazione patrimoniale). In presenza di bilancio, il calcolo della quota, deve essere effettuato con riferimento ai dati in questo indicati.

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In assenza di bilancio, il calcolo deve essere effettuato con riferimento al valore della partecipazione, e quindi al valore complessivo dei beni e diritti appartenenti alla società al netto delle passività, escludendo i beni non soggetti ad imposta e l’avviamento. Se in uno stesso bene sia presente una quota imponibile ed una esente occorre utilizzare due righi. Relativamente al valore: Azioni – obbligazioni - altri titoli

– quote sociali Come si determina la base imponibile

Titoli quotati in borsa o negoziati al mercato ristretto

Media dei prezzi di compenso o dei prezzi fatti nell’ultimo trimestre anteriore all’apertura della successione, maggiorata degli interessi giornalieri (ratei di interesse) o degli interessi successivamente maturati.

Azioni, titoli e quote di partecipazione al capitale di enti diversi dalle società, non quotati in borsa né negoziati al mercato ristretto, o di società non azionarie comprese le società semplici e di fatto

Valore, al momento dell’apertura della successione, del patrimonio netto dell’ente o della società ricavato dall’ultimo bilancio pubblicato/depositato o inventario vidimato regolarmente redatto, ottenuto tenendo conto dei mutamenti sopravvenuti fino alla data di apertura della successione. In assenza di bilancio o inventario, il valore complessivo dei beni e dei diritti dell’ente o società al netto delle passività (art. 21, 22 e 23 del TUS), esclusi i titoli che non formano l’attivo ereditario (art. 12, lettere h) e i) del TUS).

Titoli o quote di partecipazione a fondi comuni di investimento

Valore come da pubblicazioni fatte o prospetti redatti secondo le disposizioni di legge

Obbligazioni e titoli diversi da quelli indicati precedentemente

Valore comparato a titoli analoghi quotati in borsa o negoziati al mercato ristretto o in mancanza desunto da altri elementi certi

Nel caso di usufrutto valgono le regole sopra viste per le aziende.

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058. L’ATTIVO EREDITARIO: AEROMOBILI Nel quadro EP devono essere riportati gli aeromobili che non fanno parte di aziende, con l’indicazione del tipo di modello, della marca, dell’anno e del paese di costruzione, dell’anno e del numero di immatricolazione. Le distinzioni degli aeromobili, secondo le loro caratteristiche tecniche e secondo il loro impiego, sono stabilite dall’ ENAC con propri regolamenti e, comunque, dalla normativa speciale in materia. Non sono considerati aeromobili gli apparecchi utilizzati per il volo da diporto o sportivo (legge 25 marzo 1985, n. 106). Con riferimento al valore occorrerà ricavarlo dai prezzi praticati di solito sul mercato per beni uguali di nuova costruzione, tenendo conto del tempo trascorso dall’acquisto e dello stato di conservazione.

059. L’ATTIVO EREDITARIO: NAVI E IMBARCAZIONI Nel quadro EQ devono essere riportate le navi o le imbarcazioni che non fanno parte di aziende. Nel quadro devono essere indicati il tipo di unità, la nazionalità, la sigla dell’ufficio d’iscrizione, l’anno e il numero d’iscrizione presenti nel libretto di immatricolazione, l’anno di costruzione, lunghezza e stazza. Le imbarcazioni da diporto sono iscritte in registri tenuti dalle Capitanerie di porto, dagli uffici circondariali marittimi, nonché dagli uffici provinciali del Dipartimento dei trasporti terrestri e nei sistemi informativi e statistici autorizzati dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Sulla licenza di navigazione sono riportati il numero e la sigla di iscrizione, il tipo e le caratteristiche principali dello scafo e dell’apparato motore, il nome del proprietario, il nome dell’unità se richiesto, l’ufficio di iscrizione e il tipo di navigazione autorizzata, nonché la stazza per le navi da diporto. Sono annotati, inoltre, il numero massimo delle

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persone trasportabili, gli eventuali atti costitutivi, traslativi ed estintivi della proprietà e degli altri diritti reali di godimento e di garanzia sull’unità, nonché l’eventuale uso commerciale dell’unità stessa. Le imbarcazioni e le navi da diporto iscritte nei registri espongono la bandiera nazionale e sono contraddistinte dalla sigla dell’ufficio presso cui sono iscritte e dal numero di iscrizione. Per navigazione da diporto si intende quella effettuata in acque marittime ed interne a scopi sportivi o ricreativi e senza fine di lucro. Con riferimento al tipo indicare:

1 se la nave o l’imbarcazione è a vela; 2 se la nave o l’imbarcazione è a motore.

Per la lunghezza/stazza indicare Per il tipo di unità a vela (codice 1) indicare la lunghezza in centimetri; Per il tipo di unità a motore (codice 2) indicare la stazza in tonnellate. Con riferimento al valore indicare il valore delle navi o imbarcazioni, arrotondato all’unità di euro, calcolato in relazione alla quota di possesso del defunto e al codice diritto. Il valore delle navi o imbarcazioni che non fanno parte di aziende, sono ricavati dai prezzi praticati di solito sul mercato per beni uguali di nuova costruzione, tenendo conto del tempo trascorso dall’acquisto e dello stato di conservazione.

060. L’ATTIVO EREDITARIO: RENDITE, CREDITI E ALTRI BENI Il quadro ER va utilizzato per indicare le rendite e le pensioni, i crediti, gli altri beni nonché l’insieme dei mobili destinati all’uso o all’ornamento delle abitazioni, compresi i beni culturali non sottoposti al regime del vincolo. In relazione ai crediti, rientrano in successione:

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i crediti fruttiferi; i crediti infruttiferi con scadenza dopo almeno un anno dalla data di apertura della successione; i crediti in natura. Rientra nei diritti di credito anche il diritto alla liquidazione delle quote di società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice, comprese quelle equiparate secondo le disposizioni delle imposte sui redditi. Il valore del suddetto diritto di credito è determinato in base al valore, alla data dell’apertura della successione, del patrimonio netto della società, risultante dall’ultimo inventario regolarmente redatto ovvero in mancanza di questo, al valore complessivo dei beni e diritti appartenenti alla società al netto delle passività (art. 16 TUS). A seconda del tipo di rendita, credito o bene dichiarato, utilizzare i seguenti codici:

Codice da inserire Tipologia di rendite, crediti e altri beni BI beni inventariati; CR crediti, rimborsi fiscali*, compresi gli interessi legali maturati

fino alla data di apertura della successione, censi, rendite, pensioni (comprese nell’attivo ereditario) e somme depositate in conto corrente;

DN denaro, gioielli e mobilia non inventariati; GD cosa genericamente determinata (art. 653 c.c.); AB altri beni.

RICORDA Il legato di cosa genericamente determinata (cod. GD) – art 653 cod. civ. -

si verifica quando, ad esempio, il de cuius, vedovo, dispone della propria successione con testamento olografo nel quale istituisce eredi universali i propri tre figli e lega una somma di danaro ad un altro soggetto

Per quanto riguarda il valore da inserire occorre effettuare alcune distinzioni, tenendo conto che il valore va sempre arrotondato all’unità di euro.

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Per quanto riguarda rendite e pensioni.

Rendite e pensioni Come si determina la base imponibile Rendita perpetua o a tempo indeterminato

Applicando il moltiplicatore (previsto dall’art. 17 TUS) periodicamente aggiornato con apposito Decreto Ministeriale.

Rendita o pensione a tempo determinato

Valore attuale dell’annualità, calcolato al saggio legale di interesse corrente** (il valore così determinato non può essere superiore a quello che si otterrebbe se si applicassero le modalità di calcolo indicate al punto precedente per la rendita perpetua o a tempo indeterminato).

Rendita o pensione vitalizia

Valore ottenuto moltiplicando l’annualità per il coefficiente, previsto nell’Allegato al testo unico sull’imposta di registro (Tur - DPR n. 131 del 26 aprile 1986), applicabile in relazione all’età della persona alla cui morte la rendita deve cessare.

Nei casi di rendite o di pensioni vitalizie, costituite congiuntamente a favore di più persone, per il calcolo del valore si deve tener conto: dell’età del meno giovane dei beneficiari, se è prevista la cessazione con la morte di uno qualsiasi di essi; dell’età del più giovane dei beneficiari, se vi è diritto di accrescimento fra loro; se è prevista la cessazione per effetto della morte di persona diversa dai beneficiari si tiene conto dell’età di questa. Per quanto riguarda i crediti.

Crediti Come si determina la base imponibile Crediti fruttiferi L’importo dei crediti con gli interessi maturati. Crediti infruttiferi con scadenza dopo almeno un anno dalla data dell’apertura della successione

Il valore attuale calcolato al saggio legale di interesse corrente.

Crediti in natura Il valore dei beni che ne sono oggetto. Diritto alla liquidazione delle quote di società personali

Il valore delle quote oggetto di liquidazione determinato con le modalità indicate nel quadro EO.

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Denaro, mobilia e gioielli si presumono compresi nell’attivo ereditario per un importo pari al dieci per cento del valore globale netto imponibile dell’asse ereditario anche se non dichiarati o dichiarati in misura inferiore, salvo che da un inventario analitico (redatto a norma degli artt. 769 e seguenti del c.p.c.) risulti un importo diverso, in questo caso utilizzare il cod. BI e non DN. Pertanto: a) se nella dichiarazione di successione non è indicato alcun importo per denaro,

mobilia o gioielli, l’Ufficio applicherà la presunzione nella misura del dieci per cento del valore netto imponibile della singola quota ereditaria;

b) se nella dichiarazione di successione è indicato un importo inferiore al dieci per cento del valore netto dell’asse ereditario, l’Ufficio applicherà la presunzione in misura pari alla differenza dell’importo necessario al raggiungimento dell’ammontare previsto dalla presunzione;

c) se nella dichiarazione di successione sono indicati denaro, mobilia e gioielli per un ammontare superiore al dieci per cento, l’Ufficio non applicherà nessuna maggiorazione;

d) nel caso in cui venga presentato un inventario analitico (da allegare nel quadro EG), contenente l’esatta descrizione di tutti i beni mobili di appartenenza del defunto e la loro stima, verrà considerato il valore indicato nell’inventario, anche se minore alla presunzione del 10%.

Per quanto riguarda gli altri beni mobili.

Altri beni mobili Come si determina la base imponibile Beni e diritti compresi nell’attivo ereditario diversi da quelli indicati

Il valore venale in comune commercio alla data di apertura della successione

Inseriamo, infine, l’ultimo paragrafo relativo all’attivo ereditario che riassume le donazioni e gli altri atti a titolo gratuito effettuate dal de cuius a favore degli eredi e legatari.

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061. L’ATTIVO EREDITARIO: DONAZIONI E ATTI A TITOLO GRATUITO

Il quadro Es va utilizzato per indicare i beni oggetto delle donazioni e di ogni altro atto a titolo gratuito nonché quelli oggetto di vincoli di destinazione, effettuati dal defunto a favore degli eredi e legatari. L’indicazione delle donazioni pregresse avviene ai soli fini della determinazione delle franchigie applicabili sulla quota devoluta all’erede o al legatario; il valore globale netto dell’asse ereditario è maggiorato di un importo pari al valore attuale complessivo di tutte le donazioni fatte in vita dal defunto agli eredi e legatari, comprese le donazioni presunte (art.1, comma 3 TUS). Il valore delle donazioni deve essere attualizzato, avendo riguardo al valore normale dei beni e dei diritti alla data di apertura della successione del donante. Ai fini della determinazione della franchigia fruibile, rilevano anche le donazioni poste in essere nel periodo compreso tra il 25 ottobre 2001 (data di entrata in vigore della legge n. 383 del 2001 che aveva abrogato l’imposta di successione) e il 29 novembre 2006 (data di entrata in vigore dell’attuale regime in materia di successioni). Nel computo della franchigia rilevano soltanto le donazioni pregresse per le quali, in base al regime vigente, è stata riconosciuta una franchigia d'imposta che ha assorbito, in tutto o in parte, l'imposta dovuta. Più precisamente, le donazioni pregresse rilevano nei limiti di valore relativamente al quale il beneficiario ha fruito della franchigia. Non concorrono al computo delle franchigie le donazioni o liberalità di modico valore (articolo 783 del Codice civile), le donazioni registrate gratuitamente o con pagamento dell’imposta in misura fissa. Devono essere considerati anche gli atti a titolo gratuito e quelli relativi alla costituzione di vincoli di destinazione stipulati a partire dal 29 novembre 2006. Andrà indicato il codice relativo al bene oggetto della donazione o di altro atto a titolo gratuito o di vincolo di destinazione, desumibile dalla tabella seguente:

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Codice da inserire Tipologia di rendite, crediti e altri beni AE Aeromobili. AZ Aziende o rami di esse, quote sociali e azioni. CR Crediti, censi, rendite e somme depositate in conto corrente. DN Denaro, gioielli e mobilia. IM Immobili. NA Navi, galleggianti e unità da diporto. TI Titoli, obbligazioni, azioni, ecc. AB Altri beni.

Ovviamente occorrerà inserire gli estremi di registrazione, la data di stipula ed il valore attualizzato (valore di mercato alla data di apertura della successione). A questo proposito va specificato che il valore va riferito alla piena proprietà anche per i beni donati con riserva di usufrutto o di altro diritto reale di godimento.

062. IL PASSIVO EREDITARIO Nel quadro ED vanno inserite le passività riconducibili al de cuius. Esse sono costituite:

1 dai debiti del defunto esistenti alla data di apertura della successione, purché risultino da atto scritto avente data certa anteriore all’apertura della successione o da provvedimento giurisdizionale definitivo. Se il debito non è certificato dai suddetti documenti, esso deve risultare da attestazione redatta sul modello conforme “dichiarazione di sussistenza di debito” presente sul sito internet dell’Agenzia delle entrate, (MOD. 237) sottoscritto da uno dei soggetti obbligati alla dichiarazione di successione, nonché dai creditori del defunto (tranne che per i debiti verso i dipendenti). Tale documento deve essere allegato alla dichiarazione (rigo EG5). I debiti del defunto sono deducibili se sono stati contratti per l’acquisto di beni o diritti compresi nell’attivo ereditario. Se i beni e diritti sono compresi solo in parte nell’attivo ereditario la deduzione è ammessa proporzionalmente;

2 dalle spese mediche e chirurgiche relative al defunto negli ultimi sei mesi di vita sostenute dagli eredi, comprese quelle per ricoveri, medicinali e protesi, a condizione che risultino da regolari quietanze;

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3 dalle spese funerarie risultanti da regolari quietanze, deducibili per un importo non superiore a 1.032,91 euro.

Relativamente alla tipologia delle passività andrà inserito uno o più dei seguenti dodici codici.

Codice da inserire

Passività o altri oneri

1 Spese mediche e chirurgiche, per ricoveri, medicinali e protesi sostenute dagli eredi per conto del defunto negli ultimi sei mesi.

2 Spese funerarie sostenute dagli eredi, per un importo non superiore a 1.032,91 euro.

3 Mutui, contratti per l’acquisto di immobili compresi nell’attivo ereditario. 4 Debiti verso aziende o istituti di credito (saldi passivi su conti correnti).

Nella determinazione del saldo di conto corrente non bisogna considerare quelle somme relative ad assegni portati all’incasso nei quattro giorni prima dell’apertura della successione.

5 Debiti inerenti l’esercizio di imprese. Tali debiti sono deducibili se risultano dalle scritture contabili obbligatorie del defunto regolarmente tenute a norma di legge. Se il defunto non era obbligato alla tenuta delle scritture contabili, sono deducibili quelle somme che risultano nelle scritture contabili dei creditori.

6 Debiti cambiari 7 Debiti verso lo Stato, enti pubblici territoriali ed enti pubblici che

gestiscono forme obbligatorie di previdenza e di assistenza sociale. Tali debiti sono deducibili qualora il presupposto da cui essi sono derivati si sia verificato anteriormente alla data di apertura della successione.

8 Rapporto di lavoro subordinato (TFR, trattamenti previdenziali integrativi). I debiti derivanti da rapporti di lavoro subordinato, compresi quelli relativi al trattamento di fine rapporto ed ai trattamenti previdenziali integrativi sono deducibili anche se il rapporto continua con gli eredi o i legatari.

9 Debiti tributari. Essi sono deducibili anche se accertati dopo la data di apertura della successione, purché riguardanti un periodo anteriore a tale data.

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10 Somme dovute al coniuge divorziato, a seguito di sentenza di scioglimento di matrimonio o di cessazione di effetti civili dello stesso (o in caso di sentenza di separazione, passata in giudicato, per colpa del coniuge superstite o di entrambi).

11 Legato o altro onere che grava su una quota ereditaria o sul legato stesso (ad esclusione del legato di cosa genericamente determinata - cod. GD nel quadro ER) In questo caso non vanno compilati i campi ‘Quota del defunto’ e ‘Progressivo cespite’

12 Altre passività. Note alle casistiche sopra riportate. CODICE 4 - I debiti cambiari e quelli verso aziende e istituti di credito, compresi i saldi passivi dei conti correnti, sono ammessi in deduzione anche se risultano dalle scritture contabili obbligatorie del trattario, del prenditore, dell’azienda o istituto di credito. CODICE 5 - La deduzione dei debiti verso aziende ed istituti di credito è subordinata alla produzione di un certificato, rilasciato dall’ente creditore nei successivi trenta giorni dalla richiesta scritta di uno dei soggetti obbligati alla presentazione della dichiarazione di successione e controfirmato dal capo del servizio o dal contabile addetto. I debiti inerenti l’esercizio dell’impresa sono ammessi in deduzione anche se risultano dalle scritture contabili obbligatorie, regolarmente tenute CODICE 7 - I debiti verso lo Stato, gli enti pubblici territoriali e gli enti pubblici in genere, che gestiscono forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale e i debiti tributari, esistenti alla data di apertura della successione, sono deducibili anche se accertati in data posteriore. I debiti risultanti da provvedimenti giurisdizionali e i debiti verso pubbliche amministrazioni possono essere dimostrati entro sei mesi dalla data in cui il relativo provvedimento giurisdizionale o amministrativo è divenuto definitivo. CODICE 10 - il coniuge divorziato non può essere erede per legge ma solo a seguito di volontà testamentaria (dopo il divorzio i diritti successori tra coniugi cessano). Relativamente al valore indicarlo il valore per ciascuna passività, riferita alla quota del defunto, arrotondato all’unità di euro. Se nel campo “Tipo” è indicato il codice ‘11’ (Legato o altro onere che grava su una quota ereditaria o sul legato stesso), indicare il valore di quest’ultimo. Se il legato o l’onere consiste in una rendita vitalizia calcolarne il valore secondo le specifiche regole contenute nell’art.17 del Tus.

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063. IMPOSTA DI SUCCESSIONE: LA STORIA Originariamente, i trasferimenti mortis causa erano asserviti esclusivamente all'imposta di registro; fu solo nel 1942 che fu varato per la prima volta un sistema impositivo autonomo che si articolava su due tributi, uno sulle quote di eredità (imposta sui trasferimenti) e l'altro sull'intero asse ereditario globale (imposta patrimoniale). L'imposta di successione vera e propria nasce con il Dpr n. 637/72, che unifica i due tributi. L’originaria misura dell’imposta era corrispondente alla tabella sottostante.

ALIQUOTE IMPOSTA DI SUCCESSIONE IN VIGORE DAL 1° GENNAIO 1973 VALORE IMPONIBILE

(scaglioni in milioni di lire) a) Aliquote sul valore globale dell’asse ereditario

netto

b) Aliquote sulle quote di ereditàFratelli e sorelle e affini in

linea retta

Altri parenti fino al quarto grado e affini fino al terzo

grado

Altri soggetti

oltre 1 fino a 2 - - - 3 “ 2 “ 3,5 - - 3 4 “ 3,5 “ 5 - 3 4 6 “ 5 “ 10 - 5 7 10“ 10 “ 20 - 8 11 15“ 20 “ 50 3 9 12 17“ 50 “ 100 5 11 15 20“ 100 “ 175 8 12 17 22“ 175 “ 250 11 14 19 24“ 250 “ 350 15 15 20 25“ 350 “ 500 19 16 21 26“ 500 “ 700 23 17 22 27“ 700 “ 1.000 27 18 23 28“ 1.000 31 19 24 29

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Bisognerà attendere fino al 1990 per l'introduzione di un testo unico che regolamenta l'intera disciplina dell'imposta di successione, il Dlgs 31.10.1990, n. 346. Questo testo, oltre a individuare l'oggetto dell'imposta nei trasferimenti di beni (mobili e immobili) o diritti, in base alla legge o per testamento, per successioni a causa di morte, stabiliva, analogamente a quanto disposto dal Dpr n. 637/72, che l'imposta si applicava per scaglioni di valore imponibile e che risultava unica sia pur composta di due parti: 1. imposta sul valore globale, da applicare sempre 2. imposta aggiuntiva sulla quota, da applicare agli eredi e ai legatari che non fossero parenti in linea retta o coniuge.

ALIQUOTE IMPOSTA DI SUCCESSIONE IN VIGORE DAL 1° GENNAIO 1991 VALORE IMPONIBILE

(scaglioni in milioni di lire) a) Aliquote sul valore globale dell’asse ereditario

netto

b) Aliquote sulle quote di ereditàFratelli e sorelle e affini in

linea retta

Altri parenti fino al quarto grado e affini fino al terzo

grado

Altri soggetti

oltre 5 fino a 60 - - 3 6 “ 60 “ 120 - 3 5 8 “ 120 “ 200 3 6 9 12“ 200 “ 400 7 10 13 18“ 400 “ 800 10 15 19 23“ 800 “ 1.500 15 20 24 28“ 1.500 “ 3.000 22 24 26 31“ 3.000 27 25 27 33

Dall’anno successivo, quindi per le successioni apertesi dal 1° gennaio 1992 vennero apportate delle modifiche che innalzarono la soglia di esenzione sul valore globale dell’asse ereditario netto e delle quote spettanti ai parenti prossimi.

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ALIQUOTE IMPOSTA DI SUCCESSIONE IN VIGORE DAL 1° GENNAIO 1992 VALORE IMPONIBILE

(scaglioni in milioni di lire) a) Aliquote sul valore globale dell’asse ereditario

netto

b) Aliquote sulle quote di ereditàFratelli e sorelle e affini in

linea retta

Altri parenti fino al quarto grado e affini fino al terzo

grado

Altri soggetti

oltre 10 fino a 100 - - 3 6 “ 100 “ 250 - 3 5 8 “ 250 “ 350 3 6 9 12“ 350 “ 500 7 10 13 18“ 500 “ 800 10 15 19 23“ 800 “ 1.500 15 20 24 28“ 1.500 “ 3.000 22 24 26 31“ 3.000 27 25 27 33

Per le successioni apertesi dal 29 marzo 1997 il contribuente doveva autoliquidare e pagare i tributi collegati all’imposta di successione. A carico dell’Ufficio del Registro la liquidazione dell'imposta di successione, delle sanzioni, degli interessi e dei tributi speciali; questi, perciò, debbono essere pagati dagli eredi o legatari solo dopo aver ricevuto la notifica del relativo avviso di liquidazione.. Con la legge 488/1999, la finanziaria del 2000, fu introdotta una successiva tabella che innalzò solamente la soglia di esenzione sul valore globale dell’asse ereditario netto da 250 milioni a 350 milioni. La legge prevedeva che tale innalzamento giungesse a 500 milioni dal 1° gennaio 2001, ma sopraggiunse un’importante novità in materia nel corso del 2000.

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ALIQUOTE IMPOSTA DI SUCCESSIONE IN VIGORE DAL 1° GENNAIO 2000 VALORE IMPONIBILE (scaglioni in milioni di lire)

a) Aliquote sul valore globale dell’asse ereditario netto

b) Aliquote sulle quote di ereditàFratelli e sorelle e affini in linea retta

Altri parenti fino al quarto grado e affini fino al terzo grado

Altri soggetti

oltre 10 fino a 100 - - 3 6 “ 100 “ 250 - 3 5 8 “ 250 “ 350 - 6 9 12 “ 350 “ 500 7 10 13 18 “ 500 “ 800 10 15 19 23 “ 800 “ 1.500 15 20 24 28 “ 1.500 “ 3.000 22 24 26 31 “ 3.000 27 25 27 33 L’anno 2000 regala una fondamentale novità, viene abolita la parte patrimoniale dell’imposta, quella che gravava sul valore globale dell’asse ereditario netto, con effetti retroattivi alle successioni apertesi dal 1° luglio 2000, l’art. 69 della legge 21.11.2000, n. 342 dispone che la base imponibile fosse individuata nella quota di eredità o del legato fissando le seguenti aliquote: ALIQUOTE IMPOSTA DI SUCCESSIONE IN VIGORE DAL 1° LUGLIO 2000

SOGGETTI ALIQUOTA Coniuge e parenti in linea retta 4% Parenti fino al IV grado e affini fino al III grado 6% Altri soggetti 8% Quindi la liquidazione del tributo avviene sulle sole quote ereditarie ed anche la franchigia, fissata a 350 milioni di lire per ogni erede e legatario è riferita alle singole quote. Inoltre per i parenti in linea retta minorenni e per i portatori di handicap tale franchigia viene elevata a 1 miliardo di lire. Appare anche l’agevolazione prima casa e fu stabilita l'abolizione dell'imposta sostitutiva Invim per le successioni il cui termine di presentazione scadeva il 31 dicembre 2000.

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Nel 2001 l’articolo 13, comma 1 della legge 383/2001 sopprime l’imposta sulle successioni e donazioni con effetto dalle successioni aperte successivamente al 25 ottobre 2001. L’imposta è totalmente cassata, a prescindere dal grado di parentela e dal valore, fermo rimanendo l’obbligo di presentazione della dichiarazione. Nel 2006, l’art. 2, comma 48 del DL 3 ottobre 2006, n. 262, reintroduce, con effetto per le successioni apertesi dal 3 ottobre 2006, l’imposta sulle successioni. Prima di vedere le nuove aliquote diamo uno sguardo alle altre imposte dovute se nella successione figurano degli immobili.

064. IMPOSTA INVIM: LA STORIA L'imposta sull'incremento di valore degli immobili, introdotta con Dlgs n. 504/92, è stata soppressa il 31 dicembre 2001 con la Finanziaria per il 2002. Per le successioni apertesi prima di tale data, persiste l'obbligo di allegare la dichiarazione Invim alla denuncia di successione, attendendo l'avviso dell'ufficio con la relativa imposta da pagare. L’Invim era disposta nei casi di trasferimento della proprietà di terreni e fabbricati da chiunque effettuati, anche mortis causa. Consisteva sulla differenza tra valore iniziale e valore attuale dell'immobile. Era un'imposta a scaglioni basati su percentuali del valore di riferimento il cui gettito era attribuito ai Comuni. Gli scaglionamenti: fino al 20% del valore di riferimento, aliquota dal 3% al 5%; dal 20% al 50% del valore di riferimento, aliquota dal 10% al 15%; oltre il 200% del valore di riferimento, aliquota dal 25% al 30%.

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Fu soppressa contestualmente all'entrata in vigore dell'ICI, che subentrava nel compito di fornire entrate ai Comuni, dal decreto legislativo 11 luglio 1992, n. 333 . Rimase tuttavia l'obbligo del pagamento dell'incremento di valore maturato dal 31 dicembre 1992 fino al dicembre 2003 (imposta sotitutiva). Poi fu definitivamente abolita dal 1º gennaio 2002, nella Finanziaria 2002 Per le successioni il cui termine di presentazione scade dopo il 31 dicembre 2000, non si applicano né l'Invim ordinaria (Dpr n. 643/72), né quella sostitutiva (legge n. 140/97, articolo 11). Codici tributo:

720T per l'Invim; 722T per l'imposta sostitutiva Invim; 730T per l'Invim straordinaria; 673T per la sanzione pecuniaria Invim.

065. L’IMPOSTA IPOTECARIA E L’IMPOSTA CATASTALE Se nella successione sono presenti beni immobili o diritti reali immobiliari, devono essere corrisposte anche le imposte ipotecaria e catastale previste dai commi I e II del Dlgs 31.10.1990, n. 347, rispettivamente del 2 per cento e dell'1 per cento (con un minimo di 200 euro), da applicarsi al patrimonio ereditario, commisurate al valore lordo degli immobili e dei diritti reali immobiliari. Nel calcolo della base imponibile non si dovrà tener conto di eventuali passività gravanti sugli immobili stessi. Queste imposte rappresentano il costo del servizio di aggiornamento dei registri catastali; unitamente alla tassa ipotecaria e all'imposta di bollo, devono essere liquidate e pagate dagli eredi prima della presentazione della dichiarazione di successione.

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Per gli immobili ubicati in provincia di Bolzano, Gorizia, Trento e Trieste, vigendo per essi il sistema tavolare di registrazione, non grava sull'ufficio l'obbligo di trascrizione e quindi i tre tributi ora menzionati non sono dovuti. Quindi se viene presentata una dichiarazione di successione (sia essa prima, integrativa o modificativa), in cui siano dichiarati beni immobili e/o diritti reali immobiliari sugli stessi, i chiamati all'eredità (eredi-legatari) devono provvedere direttamente alla liquidazione e al versamento delle imposte anzidette nel termine previsto per la presentazione della dichiarazione di successione. Se in capo ai beneficiari o ad almeno uno di essi sussistono i benefici previsti per la "prima casa", le suddette imposte sono dovute nella misura fissa.

066. L’IMPOSTA IPOTECARIA: LA STORIA Il presupposto oggettivo dell'assolvimento dell'imposta è la formalità di trascrizione nei pubblici registri immobiliari in dipendenza di una successione. Non sono soggette all'imposta le formalità: eseguite nell'interesse dello Stato; relative ai trasferimenti a titolo gratuito per successioni ereditarie a favore di Regioni, Province e Comuni; relative a trasferimenti a favore di enti pubblici e di fondazioni o associazioni legalmente riconosciute che hanno come scopo esclusivo l'assistenza, lo studio, la ricerca scientifica, l'educazione, l'istruzione e le altre finalità di pubblica utilità (Onlus, o meglio, Enti del Terzo Settore); relative ai terreni delle comunità montane effettuate da coltivatori diretti e imprenditori agricoli. Se sconta l'imposta in misura proporzionale, l'imposta è commisurata all'imponibile determinato ai fini dell'imposta di successione. Gli immobili e i diritti reali immobiliari vanno valutati senza tener conto di eventuali passività gravanti sugli stessi (circolare 18 ottobre 2001, n. 91/E).

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L'imposta proporzionale viene arrotondata all'unità di euro, per difetto se la frazione è inferiore a 50 centesimi, per eccesso in caso contrario. L'aliquota applicabile è del 2 per cento e il codice tributo è 1530. Vediamo nella tabella l’evoluzione negli anni dell’imposta ipotecaria.

Aliquote imposta ipotecaria e minima dal 1970 Dalla data del Aliquota Minima dal 01/01/1970 0.80% 2.000 lire dal 17/03/1976 0.80% 5.000 lire dal 26/05/1978 1.60% 20.000 lire dal 29/12/1982 1.60% 50.000 lire dal 02/10/1989 1.60% 100.000 lire dal 22/05/1993 1.60% 150.000 lire dal 01/01/1996 2% 150.000 lire dal 20/06/1996 2% 250.000 lire dal 01/02/2005 2% 168,00 euro Dal 01/01/2014 2% 200,00 euro

Riteniamo inutile riepilogare di nuovo le attività che, in successione, scontano l’imposta in misura fissa avendole tutte riportate nel quadro sinottico al paragrafo 50 pagine 117-118.

067. L’IMPOSTA CATASTALE: LA STORIA L'imposta catastale dovuta per la effettuazione della voltura al catasto del bene immobile è soggetta all'aliquota dell'1 per cento (codice tributo 1531) commisurata al valore dei beni determinato analogamente alle modalità previste per l'imposta ipotecaria.

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Nel caso di dichiarazione integrativa, con aumento della base imponibile rispetto alla principale, si applica l'imposta proporzionale corrispondente al maggior valore dichiarato, col minimo di 200 euro. Per le formalità di trascrizione per conferma o rettifica di altra trascrizione dello stesso atto (modificativa) vanno versate sempre le imposte in misura fissa (risoluzione n. 23/E del 12/02/1997). I concetti generali espressi per l’imposta ipotecaria possono essere a base di ragionamento anche per l’imposta catastale.

Aliquote imposta catastale e minima dal 1970 Dalla data del Aliquota Minima dal 01/01/1970 0.20% 2.000 lire dal 17/03/1976 0.20% 5.000 lire dal 26/05/1978 0.40% 20.000 lire dal 29/12/1982 0.40% 50.000 lire dal 02/10/1989 0.40% 100.000 lire dal 22/05/1993 0.40% 150.000 lire dal 01/01/1996 1% 150.000 lire dal 20/06/1996 1% 250.000 lire dal 01/02/2005 1% 168,00 euro Dal 01/01/2014 1% 200,00 euro

Anche in questo caso riteniamo inutile riepilogare nuovamente le attività che, in successione, scontano l’imposta in misura fissa avendole tutte riportate nel quadro sinottico al paragrafo 50 pagine 117-118.

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068. L’IMPOSTA DI SUCCESSIONE ATTUALE Attualmente le aliquote adottate dall'Italia sono abbastanza contenute, grazie anche alle franchigie che esonerano gli eredi più vicini dal pagamento dell'imposta. L’imposta è regolata dal D.Lgs 31 ottobre 1990, n. 346. Quanto occorra pagare per l’imposta di successione cerchiamo di chiarirlo nella tabella che segue. Quella

Soggetti Imposta Immobili Ipotecaria Catastale

Coniuge Parenti in linea retta

4% sul valore netto

dell’asse ereditario (per ogni beneficiario,

franchigia di € 1.000.000).

2% sul valore

catastale degli immobili (anche

sola nuda proprietà o solo

usufrutto); terreni edificabili al valore venale. Minimo € 200

€ 200 se si

tratta di “prima casa” anche per

un solo beneficiario.

Per gli immobili di lusso non è

ammessa l’agevolazione.

Non c’è alcuna

franchigia

1% sul valore

catastale degli immobili (anche

sola nuda proprietà o solo

usufrutto); terreni edificabili al valore venale. Minimo € 200.

€ 200 se si

tratta di “prima casa” anche per

un solo beneficiario.

Per gli immobili di lusso non è

ammessa l’agevolazione.

Non c’è alcuna

franchigia

Fratelli e sorelle 6% sul valore netto

dell’asse ereditario (per ogni beneficiario,

franchigia di € 100.000)

Parenti fino al 4° grado Affini in linea retta Affini in linea collaterale fino al 3°grado

6% sul valore netto

dell’asse ereditario

Altri soggetti 8% sul valore netto

dell’asse ereditario Portatori di handicap Franchigia di 1.500.000

non cumulabile con altre franchigie

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069. QUADRO SINOTTICO DELLA PARENTELA COMPRESA NELL’ALIQUOTA DEL 4%

Queste tipologie di eredi godono della franchigia di 1.000.000 di euro per ogni beneficiario e l’eccedenza sconta l’aliquota del 4%.

Numero Aliquota 4% Coniuge e parenti in linea retta

01 Coniuge 02 Figlio/a 03 Genitore 04 Nipote in linea retta

05a Nonno/a ramo paterno 05b Nonno/a ramo materno 06 Pronipote in linea retta

07a Bisavo ramo paterno 07b Bisavo ramo materno 08 Figlio/a di pronipote in linea retta

09a Trisavo ramo paterno 09b Trisavo ramo materno

Si ricordi che al termine coniuge equivale il termine Parte dell’unione civile.

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070. QUADRO SINOTTICO DELLA PARENTELA E AFFINITA’ COMPRESA NELL’ALIQUOTA DEL 6%

Queste tipologie di eredi godono della franchigia di 100.000 di euro per ogni beneficiario e l’eccedenza sconta l’aliquota del 6%.

Numero Aliquota 6% Fratelli e sorelle, altri parenti fino al 4° grado, affini in linea retta e affini in linea

collaterale fino al 3° grado

10 Fratello/sorella germano 11 Fratello/sorella unilaterale 12 Genitore del coniuge 13 Cognato/a 14 Nonno/a del coniuge 15 Nipote (figlio/a di fratello/sorella) 16 Zio/a 17 Nipote (figlio/a di figlio/a del coniuge) 18 Zio/a del coniuge 19 Bisavo del coniuge 20 Figlio/a di nipote (figlio/a di fratello/sorella) 21 Cugino/a 22 Prozio/a 23 Figlio/a di nipote (figlio/a di figlio/a di figlio/a del coniuge) 24 Figlio/a del coniuge 25 Figlio/a del cognato 26 Nuora/Genero

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071. QUADRO SINOTTICO DEGLI ALTRI SOGGETTI COMPRESI NELL’ALIQUOTA DELL’8% E NON SOGGETTI AD IMPOSTA

Queste tipologie di eredi non godono di alcuna franchigia. Quanto pervenuto in successione sconta l’aliquota dell’8%.

Numero Aliquota 8% Altri soggetti

27 Nipote di nipote (in linea collaterale) 28 Figlio/a di cugino 29 2° cugino/a 30 Fratello/sorella di bisavo 31 Altro cugino/a 32 Figlio di 2° cugino/cugina 33 Nipote di trisavo 34 Nipote di cugino/a 35 Estraneo/a

Come detto le eredità verso i soggetti seguenti non sono soggette ad alcuna imposta di successione.

Numero Non soggetti ad imposta

36 Stato 37 Regioni, Province, Comuni, Città metropolitane e ONLUS 38 Enti pubblici, fondazioni e associazioni riconosciute (ex

art.3,c.1 TUS), movimenti e partiti politici (ex art.3, c.4bis TUS), enti religiosi (circ. min. 22/01/2008 n. 3/E)

39 Enti pubblici, fondazioni e associazioni riconosciute (ex art. 3,c.2 TUS)

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072. GLI ALTRI TRIBUTI DOVUTI Nel caso cadano in successione immobili oltre l’imposta di successione, l’imposta ipotecaria e l’imposta catastale sono dovuti anche tre altri tributi: la tassa ipotecaria, l’imposta di bollo ed i tributi speciali. Il pagamento andrà effettuato co il modello F24 che contiene le altre imposte o nel caso di presentazione telematica il calcolo andrà effettuato nello stesso quadro EF.

073. LA TASSA IPOTECARIA La tassa ipotecaria (codice tributo 1532) è dovuta per la trascrizione e volture presso competenti uffici dell’Agenzia delle entrate. Le tasse sono dovute nella misura di euro 90,00 per ciascuna conservatoria nella quale sono presenti gli immobili oggetto di successione (di cui euro 35 per la trascrizione ed euro 55 per le volture catastali).

Nel computo delle conservatorie non devono essere considerate quelle in cui sono compresi solo: gli immobili devoluti allo Stato, contraddistinti dal codice ‘36’ nel campo ‘Grado parentela’ del quadro EA; gli immobili situati all’estero (‘provincia’ = ‘EE’); gli immobili censiti nel Catasto Tavolare, indicati nei quadri EL ed EM; gli immobili gravati da oneri reali, codice ‘10’ presente nel campo codice diritto del relativo quadro; gli immobili per i quali è stato indicato il codice ‘H’ (immobili demoliti o dichiarati inagibili a seguito di eventi sismici), nel campo ‘Agevolazioni’ della sezione ‘Devoluzione’; Nel caso in cui sia stata espressa la volontà di non dar seguito alle volture catastali mediante la barratura della casella presente nel frontespizio nella sezione casi particolari, la tassa ipotecaria si ottiene moltiplicando il numero delle circoscrizioni relative a tali casistiche, per euro 35,00.

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Analogamente deve avvenire nei casi di eredità giacente/eredità amministrata (codice carica 5 e 6) e di trust (cod. carica 9), casi in cui la voltura non potrà avvenire in modo automatico. Si ricorda che modello telematico non consente di eseguire le volture catastali anche nei casi di: immobili ricadenti nei territori ove vige il sistema del Libro fondiario; immobili gravati da “Oneri reali” (codice 10 - tabella Codici Diritto). In questi due ultimi casi non va indicata la tassa ipotecaria. Nel caso di presentazione di dichiarazione sostitutiva la tassa va corrisposta solo per il numero di circoscrizioni immobiliari relative ai nuovi immobili interessati dalle nuove trascrizioni che devono essere effettuate a seguito delle modifiche alla dichiarazione precedentemente presentata e da sostituire.

074. IMPOSTA DI BOLLO L’imposta di bollo (codice tributo 1533) è dovuta nella misura di euro 85,00 in relazione agli immobili compresi nelle “conservatorie” ovvero circoscrizioni o sezioni staccate dei competenti uffici dell’Agenzia delle entrate. Il ragionamento funziona come per la tassa ipotecaria visto sopra. 85 euro per ogni circoscrizione immobiliare.

In questo caso se si richiede l’attestazione di avvenuta presentazione (indispensabile, ad esempio per sbloccare i crediti presso gli istituti di credito) occorrerà versare ancora 16 euro per la richiesta e 16 euro per ogni attestazione richiesta. Non devono essere considerate le circoscrizioni in cui sono compresi: gli immobili devoluti allo Stato, alle regioni, alle province o ai comuni, contraddistinti dai codici ‘36’ o ‘37’ nel campo ‘Grado parentela’ del quadro EA; gli immobili per i quali è stato indicato il codice ‘C’ (terreni agricoli “compendio unico” in

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zone montane), nel campo ‘Agevolazioni’ della sezione ‘Devoluzione’; gli immobili per i quali è stato indicato il codice ‘E’ (terreni agricoli “compendio unico” generale), nel campo ‘Agevolazioni’ della sezione ‘Devoluzione’; gli immobili per i quali è stato indicato il codice ‘M’ (boschi in terreni montani), nel campo ‘Agevolazioni’ della sezione ‘Devoluzione’; gli immobili per i quali è stato indicato il codice ‘G’ (giovani imprenditori agricoli), nel campo ‘Agevolazioni’ della sezione ‘Devoluzione’; gli immobili per i quali è stato indicato il codice ‘H’ (immobili demoliti o dichiarati inagibili a seguito di eventi sismici), nel campo ‘Agevolazioni’ della sezione ‘Devoluzione’; gli immobili censiti nel Catasto Tavolare, indicati nei quadri EL ed EM; gli immobili gravati da oneri reali, codice ‘10’ presente nel campo codice diritto; gli immobili situati all’estero (‘provincia’ = ‘EE’). Nel caso di presentazione di dichiarazione sostitutiva l’imposta va corrisposta solo per il numero di circoscrizioni immobiliari relative ai nuovi immobili interessati dalle nuove trascrizioni che devono essere effettuate a seguito delle modifiche alla dichiarazione precedentemente presentata e da sostituire.

075. TRIBUTI SPECIALI I tributi speciali (formalità ipotecarie) (codice tributo 1538) sono disciplinati dal D.L. 31 luglio 1954, n. 533 e successive modificazioni e integrazioni. In particolare, per la determinazione dei tributi speciali dovuti in relazione agli adempimenti connessi alla presenza di immobili e diritti reali immobiliari indicati nella dichiarazione di successione, si fa riferimento alla Tabella A, Titolo II (come sostituito, in ultimo, dall’art. 3, comma 85, della L. 28 dicembre 1995, n. 549) annessa al citato decreto

Gli importi dei tributi speciali sono così determinati: euro 7,44 per diritto di ricerca; euro 3,72 per ogni nota di trascrizione. Tale importo deve essere moltiplicato per il numero dei Servizi di pubblicità immobiliari competenti. Euro 1,24 per la prima pagina di ciascun esemplare della nota di trascrizione (anche esso moltiplicato per il numero delle “Conservatorie”);

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€ 18,59 per ogni richiesta di formalità ipotecaria. Tale importo deve essere moltiplicato per il numero dei Servizi di pubblicità immobiliari competenti (Conservatorie). Nel caso di richiesta di avvenuta presentazione della dichiarazione, si ricorda che in dichiarazione è possibile richiedere una sola attestazione (copia conforme), occorrerà indicare il numero di pagine e calcolare il relativo importo dovuto pari a euro 12,40 più euro 0,62 per ogni pagina dell’attestazione.

076. LE RIDUZIONI PER NUOVE SUCCESSIONI PRESENTATE NEL QUINQUENNIO

L’articolo 25 del TUS (D.Lgs 346/1990) prevede la riduzione dell’imposta di successione qualora, entro cinque anni dalla presentazione di una successione o di una donazione, venga presentata una nuova dichiarazione di successione per altri soggetti, avente nell’asse ereditario tutti o parte dei beni già indicati nella prima dichiarazione presentata. La riduzione dall’imposta di successione è calcolata in misura inversamente proporzionale, pari ad un decimo per ogni anno trascorso tra le presentazioni delle dichiarazioni di successione, riguardo ai beni presenti in entrambi gli atti. Se oggetto della nuova successione sono solo alcuni dei beni indicati in quella precedente, la riduzione si applica sulla quota di imposta proporzionale al valore dei beni compresi in entrambi gli atti a titolo gratuito. Tale riduzione è prevista solo per l’imposta di successione, nella misura riportata nella tabella che segue:

Anno di distanza tra le due dichiarazioni di successione Riduzione 1 5/10 2 4/10 3 3/10 4 2/10 5 1/10

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Esemplifichiamo una situazione per meglio chiarire la disposizione. Nel 2016 è stata presentata la dichiarazione di successione di Sole (mancato nel medesimo anno) di cui è erede la sorella Luna. L’asse ereditario del de cuius del valore totale di Euro 350.000,00 era così composto: Immobile sito in Comune di Ferrara (pieno proprietario per la quota di 1/2) del valore di Euro 120.000,00 Immobile sito in Comune di Ferrara (pieno proprietario per la quota di 1/2) del valore di Euro 130.000,00; Immobile sito in Comune di Fermo (pieno proprietario per la quota di 1/2) del valore di Euro 100.000.

L’imposta di successione dovuta dalla sorella Luna sarà di Euro 16.500,00 così calcolata: Euro 350.000 – franchigia euro 100.000 (in quanto vige un rapporto di fratellanza col de cuius) = euro 250.000 Euro 250.000 + 10% (presunzione mobili gioielli) = euro 275.000 Euro 275.000 x 6% = euro 16.500,00.

Nel 2018 viene presentata la dichiarazione di successione di Saturno (cugino di Sole) deceduto nello stesso anno la cui erede è la sorella Minerva. L’asse ereditario è composto dagli stessi immobili indicati nell’asse ereditario di Sole (i due cugini erano comproprietari degli stessi immobili) Il valore dell’asse ereditario è quindi ugualmente di Euro 350.000,00. L’imposta di successione dovuta da Minerva è pari a: Euro 16.500 – 4/10 (perché la successione presentata due anni prima comprendeva gli stessi immobili) = euro 6.600 Quindi euro 16.500 – euro 6.600 = euro 9.900,00.

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077. LIQUIDAZIONE DELL’IMPOSTA Come detto, quando nell’attivo ereditario sono presenti immobili, prima di presentare la dichiarazione di successione occorre autoliquidare le imposte ipotecaria, catastale, di bollo, la tassa ipotecaria e i tributi speciali (per le formalità ipotecarie). Il pagamento delle somme dovute e calcolate in autoliquidazione avviene con addebito su un conto aperto presso un intermediario della riscossione - convenzionato con l'Agenzia delle Entrate - e intestato al dichiarante oppure al soggetto incaricato della trasmissione telematica, identificati dal relativo codice fiscale. Per questo, quando si compila la dichiarazione vanno indicati il codice Iban del conto sul quale addebitare le somme dovute e il codice fiscale dell’intestatario del conto corrente. Se la nuova dichiarazione di successione viene presentata tramite l’ufficio territoriale competente dell’Agenzia delle Entrate, il pagamento deve avvenire con il modello F24 o con addebito in conto corrente. In quest’ultimo caso occorre compilare preventivamente un modello da consegnare all’ufficio. Se si provvede mediante modello F24 i codici tributo da utilizzare saranno i seguenti:

Causale Codice tributo Imposta ipotecaria 1530 Imposta catastale 1531 Tassa ipotecaria 1532 Imposta di bollo 1533 Tributi speciali 1538 L’imposta di successione, al contrario sarà liquidata dall’ufficio territoriale competente sulla base della dichiarazione presentata. Tale imposta può essere pagata anche a rate, con queste modalità:

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almeno il 20% dell’importo deve essere versato entro sessanta giorni dalla notifica dell’avviso di liquidazione; la parte restante, è versata in otto rate trimestrali (dodici, per importi superiori a ventimila euro), sulle quali sono dovuti gli interessi calcolati dal primo giorno successivo al pagamento della tranche iniziale. Le rate scadono l'ultimo giorno di ciascun trimestre. La rateazione non è ammessa per importi inferiori a 1.000 euro. La decadenza dal beneficio della rateazione persiste anche in caso di lieve inadempimento, ovvero: insufficiente versamento della rata, per una frazione non superiore al 3% e, in ogni caso, a 10.000 euro; tardivo versamento della somma pari al 20%, non superiore a 7 giorni. Il lieve inadempimento è applicabile anche al versamento in unica soluzione.

078. PAGAMENTO DELLE IMPOSTE DI SUCCESSIONE MEDIANTE CESSIONE DI BENI CULTURALI

L’articolo 39 del TUS (Testo unico dell’imposta sulle successioni e donazioni, D. Lgs. 346/1990) consente agli eredi e legatari di proporre allo Stato il pagamento:

dell’imposta di successione delle imposte ipotecarie e catastali degli interessi delle sanzioni amministrative

attraverso la cessione allo Stato di beni culturali vincolati o non vincolati e di opere o di autori viventi o eseguite da non più di cinquanta anni.

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La proposta di cessione, contenente la descrizione dettagliata dei beni offerti con l’indicazione dei relativi valori e corredata da idonea documentazione, deve essere sottoscritta a pena di nullità da tutti gli eredi o dal legatario e presentata al Ministero per i Beni culturali e ambientali e all’ufficio del registro competente entro il termine previsto per il pagamento dell’imposta. La presentazione della proposta dà luogo alla sospensione dei termini per il pagamento dell’imposta, per permettere al Ministero di valutare l’opportunità di acquisire (o meno) i beni. L’accettazione (o il rifiuto) dello Stato all’acquisizione dei beni/opere d’arte, oltre all’indicazione del valore e delle condizioni della cessione, viene stabilita con decreto del Ministero dei Beni culturali. Entro due mesi dalla notifica del decreto il proponente dovrà comunicare al Ministero la propria accettazione (a pena di decadenza).

079. IL DIRITTO DI USUFRUTTO Con la cessione del diritto di usufrutto il proprietario perde la piena proprietà a favore delle nuda proprietà. Dell’usufrutto si occupa il codice civile negli articoli da 978 a 1020. Tra gli istituti minori collegabili alla materia successoria vi è sicuramente il diritto di usufrutto che è un diritto reale di godimento, ovvero quei diritti che attribuiscono ad una persona, od anche a più persone (anche giuridiche), contemporaneamente, per un detto periodo o loro vita natural durante (il cosiddetto diritto di accrescimento), il potere di utilizzare, in modo pieno e immediato, un bene di proprietà di un'altra persona. L’usufrutto può durare al massimo per la durata della vita dell’usufruttuario, mentre non può durare più di trenta anni se è stato costituito a favore di una persona giuridica. Il diritto in capo all’usufruttuario può anche essere ceduto, per un certo tempo o per tutta la sua durata, se ciò non è vietato dal titolo costitutivo.

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L’usufruttuario può godere anche i frutti della cosa utilizzata ma non può variarne la destinazione economica. Il diritto di usufrutto può nascere: per legge, ad esempio nel caso dei genitori che, quali esercenti la potestà genitoriale, hanno l’usufrutto legale sui beni del figlio minore (il cosiddetto usufrutto legale); per atto tra vivi, con atto pubblico o scrittura privata autenticata nelle firma da un notaio; per testamento, qualora il testatore riservi tale diritto ad uno o più soggetti. Con riferimento alla successione possono rivelarsi due fattispecie: la fine dell’usufrutto che faceva capo al de cuius e che quindi si estingue; la costituzione di un nuovo usufrutto disposto dal testatore. Con riferimento alla prima ipotesi, il nudo proprietario, ormai in piena proprietà deve effettuare la cosiddetta riunione di usufrutto o consolidamento presentando una domanda di voltura catastale all’Agenzia delle entrate - Territorio competente. Di maggior laboriosità il nascere di un nuovo diritto di usufrutto a favore dell’erede o degli eredi. Il primo adempimento da affrontare è la valutazione, ai fini della tassazione indiretta, del peso dell’usufrutto e quello della nuda proprietà. Per quanto riguarda la base imponibile il legislatore fiscale, con il D.Lgs.346/1990 stabilisce che la base imponibile, relativamente ai beni immobili compresi nell’attivo ereditario, è determinata assumendo: a) per la piena proprietà, il valore venale in comune commercio alla data di apertura

della successione (per liquidare l’imposta però si può utilizzare il valore minimo dichiarabile, parametrato alla rendita catastale, ad esclusione delle aree edificabili)

b) per la proprietà gravata da diritti reali di godimento, la differenza tra il valore della piena proprietà e quello del diritto da cui è gravata;

c) per i diritti di usufrutto, uso e abitazione, il valore determinato a norma dell’art. 17 sulla base di annualità pari all’importo ottenuto moltiplicando il valore della piena proprietà per il saggio legale d’interesse.

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d) per il diritto dell'enfiteuta, il ventuplo del canone annuo ovvero, se maggiore, la differenza tra il valore della piena proprietà e la somma dovuta per l'affrancazione; per il diritto del concedente la somma dovuta per l'affrancazione.

A tale scopo l’articolo 17 del D.Lgs 346/1990 indica che occorre: a) Moltiplicare il valore della piena proprietà per il tasso legale d’interesse; b) moltiplicare il suddetto valore per il coefficiente di cui alla tabella allegata al DPR

131/1986 in modo ragguagliarlo all’aspettativa di vita del titolare del diritto Di seguito riportiamo la tabella, in relazione alle fasce d’età dell’usufruttuario (anni già compiuti) ove vengono riportate le percentuali rispetto al valore dell’usufrutto e della nuda proprietà

Età Usufruttuario Valore % Usufrutto

Valore % Nuda Proprietà

da 0 a 20 95,25 4,75 da 21 a 30 90,00 10,00 da 31 a 40 84,75 15,25 da 41 a 45 79,50 20,50 da 46 a 50 74,25 25,75 da 51 a 53 69,00 31,00 da 54 a 56 63,75 36,25 da 57 a 60 58,50 41,50 da 61 a 63 53,25 46,75 da 64 a 66 48,00 52,00 da 67 a 69 42,75 57,25 da 70 a 72 37,50 62,50 da 73 a 75 32,25 67,75 da 76 a 78 27,00 73,00

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da 79 a 82 21,75 78,25 da 83 a 86 16,50 83,50 da 87 a 92 11,25 88,75 da 93 a 99 6,00 94,00

NOTA: la tabella attualmente in vigore è quella relativa all'anno di riferimento 2018.

Visto il saggio di interesse legale dello 0,30%

ESEMPIO: Nel caso di usufruttuario di 43 anni di età ipotizzando un valore della piena proprietà pari a euro 100.000. Valore usufrutto 79,50% = euro 79.500; Valore nuda proprietà 20,50% = euro 20.500.

080. IL PRINCIPIO DI TERRITORIALITA’ DELL’IMPOSTA Vale la pena chiarire il concetto di territorialità dell’imposta come introdotto dall’articolo 2, commi 1 e 2, del D. Lgs. 346/1990. Per l’imposta sulle successioni (e sulle donazioni) per i residenti vige il cosiddetto criterio worldwide, l’imposta è dovuta in relazione a tutti i beni e diritti trasferiti, anche se esistenti all’estero. Se, al contrario alla data di apertura della successione (o alla data di donazione il de cuius (o donante) non è residente in Italia, l’imposta è dovuta limitatamente ai beni e ai diritti esistenti sul territorio italiano. Del tutto irrilevante la residenza del beneficiario. Come si ricorda, allo scopo di attrarre la residenza nel nostro paese la legge 232/2016, articolo 1 comma 152 favorì la residenza in Italia di persone fisiche consentendo che potessero effettuare una scelta per un’imposta sostitutiva in luogo delle aliquote vigenti sulle imposte sui redditi, a particolari condizioni.

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Per effetto del disposto del successivo comma 158, per le successioni aperte nel periodo di validità della precedente opzione, l’imposta è dovuta limitatamente ai beni e diritti italiani, attuando quindi una deroga al principio generale di territorialità. Comunque, nel caso di de cuius non residente in Italia, si considerano, in ogni caso, beni nazionali: i beni e i diritti iscritti in pubblici registri dello Stato e i diritti reali di godimento ad essi relativi; le azioni o quote di società (o altri enti) con sede legale o sede amministrativa od oggetto principale localizzati in Italia; le obbligazioni e gli altri titoli in serie o di massa emessi dallo Stato o da società (o altri enti) con sede legale o sede amministrativa od oggetto principale localizzati in Italia; i titoli rappresentativi di merci esistenti in Italia; i crediti, le cambiali, i vaglia cambiari e gli assegni di ogni specie se il debitore/trattario/emittente è residente in Italia; i crediti garantiti su beni esistenti in Italia (fino a concorrenza del valore dei beni stessi), indipendentemente dalla residenza del debitore; i beni viaggianti in territorio estero con destinazione Italia o vincolati al regime di temporanea esportazione.

081. CONVENZIONI CONTRO LE DOPPIE IMPOSIZIONI Secondo il disposto dell’art. 26, comma 1, lettera b) del D.Lgs 346/1990 dall’imposta dovuta sulla successione si detraggono le imposte pagate ad uno Stato estero (sulla stessa successione e per i beni esistenti in quello Stato), fino a concorrenza della parte dell’imposta di successione proporzionale al valore dei beni stessi, ferma l’applicazione di trattati o accordi internazionali. Le convenzioni contro le doppie imposizioni concluse dall’Italia, in materia di successione, non sono numerose, infatti sono state concluse, nel momento di scrittura, solamente con sette stati esteri, enunciati nella tabella seguente:

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Danimarca; Francia; Grecia; Israele; Regno Unito; Stati Uniti d’America; Svezia.

Le convenzioni consentono di scomputare le imposte pagate in uno stato estero nei limiti dell’imposta dovuta in Italia. Un esempio per capire meglio De cuius: madre residente in Italia Erede: figlia residente in Italia Eredità: Immobile situato in Londra. In Italia: Successione soggetta a tassazione per la residenza della de cuius, secondo il criterio worldwide appare irrilevante la localizzazione del bene. La base imponibile è determinata secondo il valore venale dell’immobile, ovviamente riconosciuta la franchigia di 1.000.000 di euro in favore della figlia. L’esubero è soggetto a tassazione in ragione del 4%.

In Inghilterra: La successione è soggetta a tassazione in ragione della localizzazione del bene. La base imponibile è individuata secondo il valore di mercato dell’immobile, riconosciuta la franchigia generale di Gbp 325.000. L’esubero è soggetto a tassazione in ragione del 40%.

Dall’imposta dovuta in Italia è possibile detrarre le imposte pagate in Inghilterra, nei limiti dell’imposta dovuta.

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082. CENNI SULLE SANZIONI TRIBUTARIE La violazioni di obblighi tributari determina l’irrogazione di sanzioni. Premettendo che in questa sede ci occuperemo di sanzioni amministrative, ricordiamo che è possibile distinguere due categorie di sanzioni: sanzioni penali discendono dall’illecito penale e sono irrogate dall’autorità

giudiziaria; sanzioni amministrative

discendono dall’illecito amministrativo e sono irrogate dall’ufficio della pubblica amministrazione interessato dall’illecito;

La sanzione penale colpisce in proprio ogni trasgressore anche nel caso di pluralità di trasgressori, mentre vige il principio di responsabilità solidale per le sanzioni amministrative. L’ordinamento tributario prevede sanzioni civili che hanno natura risarcitoria e mirano a colpire un tardivo pagamento. Una particolare tipologia di sanzioni amministrative sono le sanzioni accessorie che sono succedanee all’irrogazione di una sanzione principale. Il legislatore fiscale ha anche previsto circostanze attenuanti od esimenti che mirano, le prime, a ridurre le pene e le seconde ad eliminarle del tutto.

081. PRINCIPI GENERALI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE Fino alla rivisitazione avvenuta nel 1997 il modello di sanzione amministrativa era: Il modello risarcitorio (o patrimonialistico) che mirava più che a punire il trasgressore a procurare un’entrata all’amministrazione proporzionale al danno subito. Dal 1997 è stato invece attuato Il modello personalistico tendente a punire il trasgressore, assume dunque valenza l’elemento soggettivo

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Nel 2003 le sanzioni a carico di una società con personalità giuridica sono solamente a suo carico mentre prima veniva punita la persona fisica che aveva commessa la violazione. Tra i principi generali della sanzioni amministrative, occorre ricordare: il principio di legalità, che presenta tre elementi simili a quelli del diritto penale,

solo la legge può comminare sanzioni; deve trattarsi di legge entrata in vigore prima delle sanzioni; la legge deve prevedere non solo le sanzioni, ma anche i fatti illeciti (quindi non è

possibile l’estensione analogica); il principio di non retroattività, salvo diversa previsione legislativa, nessuno può essere assoggettato a sanzione per un fatto che non costituiva violazione per la legge precedente; il principio di successione delle leggi, (il favor rei) se vi è una legge al momento in cui è commessa la violazione ed un’altra, successiva stabilisce entità diversa di sanzioni si applica quella più favorevole (il provvedimento non deve essere divenuto definitivo); il principio di responsabilità personale, perché ci sia un illecito devono ricorrere:

un elemento oggettivo, un comportamento omissivo che viola una norma; un elemento soggettivo, che a sua volta si risolve in due elementi:

- l’imputabilità, la capacità di fare, intendere, volere; - la colpevolezza, dolo o colpa che viene distinta e cambia gli effetti della

sanzione, in: colpa grave; colpa non grave.

Quest’ultimo caso assume rilevanza in particolari casi.

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084. LE SANZIONI AMMINISTRATIVE La sanzione amministrativa principale consiste nel pagamento di una somma di denaro. RICORDA Il debito per la sanzione non produce interessi e non si trasmette

agli eredi. Con riferimento alla misura, la sanzione può essere: variabile tra un minimo ed un massimo, in questo caso l’importo della stessa sarà determinato dall’ufficio tenendo conto:

della gravità della violazione; delle circostanze nelle quali si è verificato l’illecito; delle condizioni economiche e sociali del trasgressore;

correlata al tributo cui si riferisce (pari ad una frazione o ad un multiplo dello stesso); stabilita in misura fissa. RICORDA La sanzione può essere aumentata fino alla metà in caso di recidiva o

ridotta alla metà se sproporzionata. Possono essere previste anche sanzioni accessorie (interdizione, sospensione ecc.).

085. LA MODIFICA DELLE SANZIONI – D.LGS. 158/2015 Il Decreto Legislativo (D.Lgs.) 24 settembre 2015, n. 158 - Revisione del sistema sanzionatorio, ha modificato le disposizioni in tema di sanzioni penali ed amministrative. La legge di stabilità per il 2016 ha anticipato l’entrata in vigore delle nuove disposizioni inizialmente prevista per il 1° gennaio 2017. Grazie a questa disposizione le nuove sanzioni sono già in vigore dal 1° gennaio 2016.

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Con il provvedimento visto sono state modificate alcune disposizioni in merito alle sanzione contenute nel D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346 “Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni.” Vediamo una carrellata sulle sanzioni del provvedimento.

086. LE SANZIONI NEL DPR 346/1990 (TUS) Il Titolo relativo alle sanzioni, nel TUS dell’imposta sulle successioni e sulle donazioni è il Titolo II, Capo VIII che comprende gli articoli da 50 a 54. Vediamoli in rapido dettaglio. Art. 50 Omissione della dichiarazione Chi omette di presentare la dichiarazione è punito con la sanzione amministrativa dal 120 al 240 per cento dell'imposta dovuta. Se non e' dovuta imposta si applica la sanzione amministrativa da euro 250 a euro 1.000. Se la dichiarazione è presentata con un ritardo non superiore a trenta giorni, si applica la sanzione dal 60 al 120 per cento dell'ammontare dell'imposta liquidata o riliquidata dall'ufficio. Se non è dovuta imposta si applica la sanzione da euro 150 a euro 500. Art. 51 Infedeltà della dichiarazione Chi omette l'indicazione di dati o elementi rilevanti per la liquidazione o li indica in maniera infedele, ovvero espone passività in tutto o in parte inesistenti, è punito con sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento della differenza di imposta. La stessa sanzione si applica, a chi rilascia o sottoscrive attestazioni rilevanti per la determinazione delle passività deducibili contenenti dati o elementi non veritieri. La sanzione di cui sopra non si applica relativamente all'imposta corrispondente al maggior valore definitivamente accertato dei beni e dei diritti diversi da quelli indicati nell'articolo 34, comma 5 (ovvero diversi da immobili con valutazione automatica), se il valore accertato non supera di un quarto quello dichiarato. Se l'omissione o l’infedeltà attengono a dati o elementi non incidenti sulla determinazione del tributo, si applica la sanzione da lire cinquecentomila (€ 258,23) a lire due milioni ( € 1.032,91).

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La stessa sanzione si applica per la mancata allegazione alle dichiarazioni dei documenti prescritti o dei prospetti rilevanti ai fini della liquidazione delle imposte ipotecaria e catastale, di bollo, delle tasse ipotecarie e dell'imposta sostitutiva di quella comunale sull'incremento di valore degli immobili, ovvero nel caso di inesattezza o di irregolarità dei prospetti medesimi. La sanzione è ridotta alla metà se si provvede alla regolarizzazione nel termine di sessanta giorni dalla richiesta dell'ufficio. Art. 52 Abrogato DAL D.LGS. 18 DICEMBRE 1997, n.473 Art. 53 Altre violazioni L'erede o il legatario, al quale sono stati devoluti beni culturali, è punito, nei casi previsti nell'articolo 13, comma 4 (l’alienazione prima di un quinquennio o l’esportazione verso l’estero), con la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'imposta o della maggiore imposta dovuta in dipendenza della inclusione dei beni nell'attivo ereditario o della esclusione della riduzione d'imposta. Chi viola i divieti stabiliti dall'articolo 48, commi da 2 a 4, o non adempie all'obbligo di cui al comma 5 dello stesso articolo (intestazione di beni ad eredi senza prova dell’avvenuta presentazione della denuncia di successione), è punito con la sanzione dal 100 al 200 percento dell'imposta o della maggior imposta dovuta in relazione ai beni e ai diritti ai quali si riferisce la violazione. In caso di violazione delle disposizioni di cui all'articolo 48, comma 6 (apertura cassette di sicurezza), i soggetti ivi indicati nonché' i concedenti o i depositari, sono puniti con la sanzione amministrativa da lire cinquecentomila (€ 258,23) a lire quattro milioni (€ 2.065,83, del pari applicabile a chi:

a) non ottempera alle richieste dell'ufficio o comunica dati incompleti o infedeli; b) dichiara di non possedere, rifiuta di esibire o sottrae all'ispezione documenti o scritture,

ancorché' non obbligatori, dei quali risulti con certezza l'esistenza; c) rifiuta di sottoscrivere l'attestazione di cui all'articolo 23, comma 3, di consegnare agli

obbligati alla dichiarazione i titoli delle passività o non permette che ne sia fatta copia autentica, di autentiche di cui all'articolo 23 e all'articolo 30, comma

La sanzione indicata è raddoppiata per la violazione di obblighi o di divieti posti a carico di pubblici ufficiali o di pubblici impiegati, ovvero di banche, società di credito o di intermediazione o dell'Ente poste italiane. Fino a prova contraria, si presume che autori della violazione siano i legali rappresentanti delle banche, società o enti.

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Art. 54 Determinazione della sanzione pecuniaria Nella determinazione della sanzione commisurata all'imposta o alla maggiore imposta, questa è assunta al netto delle riduzioni e delle detrazioni.

087. IL RAVVEDIMENTO OPEROSO L’istituto del cosiddetto Ravvedimento operoso è stato introdotto dall’articolo 13 del D.LGS. 472/1997, modificato dalla norma anzidetta. L’istituto ora consente la possibilità di regolarizzare violazioni ed omissioni tributarie in via spontanea, il ravvedimento è inibito solo dalla notifica degli atti di liquidazione e di accertamento (comprese le comunicazioni da controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni). La regolarizzazione avviene tramite versamento di sanzioni ridotte, il cui importo varia in relazione al tempo trascorso dalla scadenza. Lo scopo del provvedimento è quello di deflazionare il contenzioso tributario. Ricordiamo che le ultime modifiche con il D.Lgs. 158/2015, temperando il contenuto dell’art. 13 del D.Lgs. 472/1997, hanno incrementato la possibilità di ricorrere a tale istituto e aumentata, di conseguenza, la convenienza per i contribuenti. RICORDA Il ravvedimento operoso si perfeziona pagando il tributo omesso, la

sanzione ridotta (che varia in percentuale in base ai giorni di ritardo) e gli interessi, calcolati in base al numero dei giorni di ritardo rispetto alla data di scadenza originaria.

088. I TRIBUTI RAVVEDIBILI Il nuovo ravvedimento non pone limiti temporali, il contribuente può ravvedersi fino a quando l’Amministrazione non notifica la violazione.

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Tale ravvedimento lungo può essere utilizzato solo in caso di tributi e dichiarazioni di competenza all’Agenzia delle Entrate quindi in caso di errori, ritardi o omissioni concernenti: IRPEF IRES IVA Addizionale Regionale Addizionale Comunale IRAP Imposta di registro Imposta ipotecaria Imposta catastale Imposta di bollo Imposta sulle successioni ecc. ecc. Per i tributi comunali come IMU, TASI e TARI oppure bollo auto valgono regole diverse in base alla temporalità dell’operazione.

087. IL RAVVEDIMENTO PER I TRIBUTI DELL’AGENZIA ENTRATE

In questo paragrafo ci occupiamo del ravvedimento relativamente ai tributi di competenza dell’Agenzia Entrate. Gli errori, le omissioni e i versamenti carenti possono essere regolarizzati eseguendo spontaneamente il pagamento: dell’imposta dovuta; degli interessi, calcolati al tasso legale annuo dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito; della sanzione in misura ridotta. Il decreto legislativo n. 158/2015 ha modificato, come detto, la normativa sulle sanzioni per ritardati od omessi versamenti, prevedendo: la riduzione alla metà della sanzione ordinaria per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 90 giorni dalla scadenza. In tali casi, quindi, la sanzione passa dal 30% al 15%;

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un’ulteriore riduzione della sanzione per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni. In tali casi la sanzione del 15% è ulteriormente ridotta a 1/15 per ogni giorno di ritardo (1%) ESEMPIO Se la regolarizzazione avviene, per esempio, entro 30 giorni dall’originaria

data di scadenza del pagamento del tributo, la sanzione ridotta da versare in sede di ravvedimento sarà pari all’1,5% dell’imposta dovuta (1/10 della sanzione ordinaria ridotta alla metà).

Vediamo nel dettaglio, nella tabella seguente, quali sono le misure delle sanzioni ridotte a decorrere dal 1° gennaio 2016:

Momento del ravvedimento Sanzione edittale

Riduzione da ravvedimento

Sanzione ridotta da ravvedimento

Entro i primi 14 giorni 15% 1/10 0,1% per ogni giorno di ritardo

Dal 15° al 30° giorno 15% 1/10 1,5% Dal 31° al 90° giorno 15% 1/9 1,67% Dal 91° giorno entro un anno 30% 1/8 3,75% Oltre un anno ma entro il secondo anno

30% 1/7 4,29%

Oltre due anni 30% 1/6 5% Dopo la constatazione delle violazioni 30% 1/5 6%

090. IL TASSO DI INTERESSE L’art. 1284 del Codice Civile determina il saggio d’interesse legale, demandando all’attuale Ministero dell’Economia di determinarlo annualmente con proprio decreto da pubblicare prima del 15 dicembre e con effetto dall’anno successivo. Gli interessi legali sono calcolati sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore ai dodici mesi, e tenuto conto del tasso di inflazione che è stato registrato nel corso dell’anno.

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Il decreto del ministro dell’Economia e delle Finanze del 13 dicembre 2017 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 292 del 15 dicembre 2017), ha stabilito che dal 1° gennaio 2018: la misura del saggio degli interessi legali di cui all'articolo 1284 del Codice civile viene fissata allo 0,3% in ragione d’anno. Ne consegue, ad esempio, che i contribuenti che intendono ravvedersi nel 2018 per gli omessi o tardivi versamenti del 2017, dovranno applicare due misure per gli interessi legali:

lo 0,1% fino al 31 dicembre 2017; lo 0,3% dal 1° gennaio 2018.

RICORDA Il calcolo degli interessi legali va sempre effettuato in ragione del loro

saggio annuale. Pertanto nel caso di calcoli che investano più anni occorrerà calcolare gli interessi semplici anno per anno.

A proposito di:

Tasso d’interesse legale Ricorda che: La formula da utilizzare per il calcolo degli interessi, in questo caso nel 2018 è:

saggio di interessi (0,3%) x importo del tributo x giorni della violazione

365

091. TABELLA DEGLI INTERESSI LEGALI In questa tabella si riportano le modifiche al tasso d’interesse legale subite nel corso degli anni:

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NORMA ATTUATIVA PERIODO DI VALIDITÀ

MISURA TASSO INTERESSE LEGALE

Art. 1284, C.c. fino al 15.12.1990 5%

Legge n. 353/90 dal 16.12.1990 al 31.12.1996 10%

Legge n. 662/96 dal 01.01.1997 al 31.12.1998 5%

DM 10.12.1998 dal 01.01.1999 al 31.12.2000 2,5%

DM 11.12.2000 dal 01.01.2001 al 31.12.2001 3,5%

DM 11.12.2001 dal 01.01.2002 al 31.12.2003 3%

DM 1.12.2003 dal 01.01.2004 al 31.12.2007 2,5%

DM 12.12.2007 dal 01.01.2008 al 31.12.2009 3%

DM 04.12.2009 Dal 01.01.2010 al 31.12.2010 1%

DM 07.12.2010 Dal 01.01.2011 al 31.12.2011 1,5%

DM 12.12.2011 Dal 01.01.2012 al 31.12.2013 2,5%

DM 12.12.2013 Dal 01.01.2014 1%

DM 11.12.2014 Dal 01.01.2015 0,5%

DM 11.12.2015 Dal 01.01.2016 0,2%

DM 07.12.2016 Dal 01.01.2017 0,1%

DM 13.12.2017 Dal 01.01.2018 0,3%

092. IL CUMULO GIURIDICO DELLE SANZIONI Il legislatore ha apportato alcune deroghe al principio di cumulo materiale delle pene (secondo il quale andrebbero applicate tante sanzioni quante sono le violazioni commesse) applicando il cosiddetto cumulo giuridico.

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Il meccanismo del cumulo giuridico delle sanzioni tributarie è disciplinato dall’articolo 12 del D.Lgs 18 dicembre 1997 n. 472 e prevede l’irrogazione di: un’unica sanzione per la pluralità di violazioni commesse dal medesimo contribuente cui si applica la sanzione più alta aumentata di un quarto. Ciò avviene nelle tre ipotesi di: concorso formale che si ha quando con una sola azione sono violate diverse disposizioni di legge (Es. non registrando un ricavo rileva per Iva Ires Irap), in particolare si commetterà:

concorso formale omogeneo se con la stessa azione (omissione) si commettono diverse violazioni della medesima disposizione;

concorso formale eterogeneo se con la stessa azione (omissione) vengono violate disposizioni diverse (anche relative a tributi diversi);

concorso materiale quando la medesima disposizione è violata più volte da diverse azioni (Es. errata indicazione del codice fiscale in tutte le fatture); illecito continuato quando si commettono violazioni, anche in campi diversi, che nella loro progressione pregiudicano la determinazione dell’imponibile o la liquidazione periodica del tributo (Es. non si fattura una prestazione e quindi non viene considerata negli adempimenti successivi), perché venga definito illecito continuato devono rappresentarsi diversi elementi:

una molteplicità di violazioni in tempi diversi; l’unitarietà di tali violazioni; la continuazione di violazioni della stessa indole anche se commesse in periodi

diversi. In tal caso la sanzione sarà quella base aumentata dalla metà al triplo. Ebbene, il cumulo giuridico prevede anche che qualora la maggiorazione della sanzione più alta sia più gravosa del cumulo delle sanzioni, si applicherà quest’ultimo (cumulo materiale).

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093. CAUSE DI NON PUNIBILITA’ Nel nostro ordinamento sono previste sette cause di non punibilità, cinque delle quali da D.Lgs 472/1997 e due dallo Statuto del contribuente: 1. errore incolpevole sul fatto (sull’illecito); 2. errore di diritto derivante da ignoranza evitabile della legge tributaria; 3. incertezza oggettiva determinata dalla legge tributaria; 4. imputabilità a terzi del mancato pagamento del tributo; 5. cause di forza maggiore; 6. violazione formale che non incida sulla formazione del debito d’imposta; 7. mancata risposta ad un interpello regolare.

RICORDA Un caso di imputabilità a terzi è quella in cui il contribuente affidi al

professionista l’adempimento e questi non provveda al pagamento. Potrà evitare sanzioni solo presenti tempestiva denuncia alle autorità competenti.

094. PROCEDIMENTO APPLICATIVO ED ESTINZIONE La competenza in materia di sanzioni è attribuita allo stesso ufficio dell’Agenzia Entrate competente dell’accertamento, che ha a disposizione tre metodi: se le sanzioni sono collegate all’ammontare del tributo devono essere irrogate con lo stesso atto d’accertamento; mediante iscrizione a ruolo per omesso/ritardato pagamento; mediante procedimento ordinario nel quale viene notificato l’atto di contestazione delle sanzioni. Il contribuente potrà definire la controversia pagando le sanzioni ridotte entro sessanta giorni oppure impugnare gli atti mediante i provvedimenti del contenzioso.

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In merito all’estinzione dell’illecito con conseguente estinzione della sanzione aggiungiamo: L’atto di contestazione/irrogazione deve essere notificato entro 5 anni dalla violazione a pena di decadenza (salvo il maggior termine legato alla denuncia dei redditi); la prescrizione del credito è di 5 anni dall’irrogazione; la morte del trasgressore estingue l’illecito e, di conseguenza la sanzione non cessando la responsabilità solidale degli eredi o dei garanti; gli effetti dell’illecito cessano se entro 60 giorni dalla notifica dell’atto di contestazione il trasgressore corrisponde la sanzione ridotta; col pagamento, ovviamente, la sanzione si estingue. Ricordiamo il visto istituto del ravvedimento operoso che consente di pagare solo una parte della sanzione per l’approfondimento del quale rimandiamo ai paragrafi 87 e 89.

095. IL CASO: QUANDO L’IMMOBILE NON E’ DIVISIBILE L’articolo 720 del codice civile dispone che Se nell'eredità vi sono immobili non comodamente divisibili, o il cui frazionamento recherebbe pregiudizio alle ragioni della pubblica economia o dell'igiene, e la divisione dell'intera sostanza non può effettuarsi senza il loro frazionamento, essi devono preferibilmente essere compresi per intero, con addebito dell'eccedenza, nella porzione di uno dei coeredi aventi diritto alla quota maggiore, o anche nelle porzioni di più coeredi, se questi ne richiedono congiuntamente l'attribuzione. Se nessuno dei coeredi è a ciò disposto, si fa luogo alla vendita all'incanto. La dottrina ritiene che tale assunto possa applicarsi anche ai beni mobili ed alle aziende. Con il termine non comodamente divisibili si intendono quei beni che per essere divisi, richiederebbero soluzioni tecniche costose o la cui divisione ne comprometterebbe la funzionalità o il valore, tenendo conto anche della loro destinazione e utilizzo.

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Il legislatore ritiene che, quando non è realizzabile la divisione in natura, è preferibile sacrificare il diritto dei singoli eredi di ricevere una parte di tutti i beni del patrimonio ereditario, in proporzione alla propria quota. L’art. 76 del DL 69/2013 ha introdotto nel codice di procedura civile l’articolo 791 bis il quale prevede che le parti della comunione, se sono d’accordo e non sono sorte contestazioni sul diritto alla divisione possono chiedere al tribunale di nominare un notaio o un avvocato, cui affidare le operazioni di divisione e la procedura di divisione giudiziale. La Cassazione, sentenza 14343/2016, precisa che il concetto di comoda divisibilità di un immobile “postula, sotto l'aspetto strutturale, che il frazionamento del bene sia attuabile mediante determinazione di quote concrete suscettibili di autonomo e libero godimento che possano formarsi senza dover fronteggiare problemi tecnici eccessivamente costosi e, sotto l'aspetto economico - funzionale, che la divisione non incida sull'originaria destinazione del bene e non comporti un sensibile deprezzamento del valore delle singole quote rapportate proporzionalmente al valore dell'intero, tenuto conto della normale destinazione ed utilizzazione dei bene stesso.” Precedentemente la stessa Cassazione, sentenza 22663/2015, in tema di divisione ereditaria “nel caso in cui uno o più immobili non risultino comodamente divisibili, il giudice ha il potere discrezionale di derogare al criterio, indicato dall'art. 720 c.c., della preferenziale assegnazione al condividente titolare della quota maggiore, purché assolva all'obbligo di fornire adeguata e logica motivazione della diversa valutazione di opportunità adottata”. Infine, con sentenza 28230/2017, ribadisce il consolidato principio di diritto, secondo cui “in materia di divisione giudiziale, la non comoda divisibilità di un immobile, integrando un'eccezione al diritto potestativo di ciascun partecipante alla comunione di conseguire i beni in natura, può ritenersi legittimamente praticabile solo quando risulti rigorosamente accertata la ricorrenza dei suoi presupposti, costituiti dall'irrealizzabilità del frazionamento dell'immobile, o dalla sua realizzabilità a pena di notevole deprezzamento, o dall'impossibilità di formare in concreto porzioni suscettibili di autonomo e libero godimento, tenuto conto dell'usuale destinazione e della pregressa utilizzazione del bene stesso”

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096. IL CASO 2: IL COACERVO Il coacervo è quell’istituto giuridico che richiede il cumulo delle donazioni pregresse, al fine di verificare l’utilizzo o meno della franchigia. Concretamente, nell’imposta di successione il valore dell’asse ereditario netto (cosiddetto relictum) deve essere maggiorato delle donazioni precedenti fatte dal donante allo specifico donatario. La questione ha visto la giurisprudenza e l’amministrazione finanziaria schierata su due parti opposte. Premettiamo quanto segue: a far data dal 25/10/2001, l’imposta di successione era stata abrogata dalla Legge 18 ottobre 2001, n. 383. Cinque anni dopo torna in vigore -ex-novo- dal 03/10/2006, a norma dell’art. 2 della Legge 24 novembre 2006, n. 286. L’Agenzia entrate, ai fini della verifica della capienza della franchigia, tiene conto anche gli atti di liberalità avvenuti tra il 2001 ed il 2006 (periodo in cui l’imposta di donazione e successione erano abrogate ed i relativi atti erano pertanto esenti), applicando così l’istituto del coacervo. Tale atteggiamento non ha alcun supporto normativo: nell’introduzione della “nuova” imposta di successione, nel 2006, non è stato infatti disciplinato il coacervo. Vanno anche aggiunte le disposizioni sulla irretroattività delle norme fiscali nel rispetto dello Statuto del contribuente. Finalmente la Corte di Cassazione, ha apposto i sigilli interpretativi alla questione, con le sentenze n. 24940 del 06/12/2016 e n. 26050 del 16/12/2016 confermando ciò che dottrina e Commissioni Tributarie, sia provinciali che regionali, continuavano a ribadire, sostenendo che il coacervo delle donazioni ai fini successori non ha più luogo, né ai fini della determinazione delle aliquote poiché oggi fisse, né ai fini della capienza della franchigia (in quanto la norma non richiedeva la riunione per tale finalità). La questione è ora definitivamente risolta a vantaggio dei contribuenti.

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097. LA GIURISPRUDENZA SULLA SUCCESSIONE Proponiamo alcune sentenze che chiariscono dubbi comuni che possono essere utili nell’affrontare il problema. Cassazione sentenza 8053/2017 Nessun debito tributario all’erede anche con rinuncia tardiva Non è possibile desumere l'assunzione della qualità di erede né dalla mera chiamata all'eredità, né dalla denuncia di successione (che ha natura esclusivamente fiscale): erede, infatti, è solo colui che, espressamente o tacitamente, abbia accettato l'eredità, compiendo così un atto che, come ricorda la stessa Cassazione, è un elemento costitutivo del diritto che viene azionato nei confronti di un soggetto quale successore del de cuius. Pertanto anche se la rinuncia è proposta oltre il termine di dieci anni e l’amministrazione non ha provato l’accettazione, neppure implicita, dell’erede, il ricorso contro l’avviso di liquidazione va accolto. Cassazione sentenza 5505/2017 Invalido il testamento olografo con mano guidata La Cassazione conferma diversi precedenti sancendo che è assolutamente invalido il testamento redatto con l’aiuto di mano altrui. Uno dei requisiti fondamentali del testamento olografo è la scrittura di proprio pugno, a prescindere che quanto disposto sia conforme alle volontà espresse dal testatore. Pretura Ferrara 21 giugno 1988 Rinunciando all’eredità si rinuncia anche alla pensione di reversibilità? La risposta è no. La pensione di reversibilità è un istituto assistenziale che non ha nulla a che vedere con le norme che regolano la successione. Chi ha intenzione di non accettare l'eredità, tuttavia, deve prestare attenzione a domandare solo le rate di reversibilità e non le eventuali rate di pensione non riscosse dal de cuius quando ancora era in vita poiché tale domanda implica un’accettazione tacita nell’assumere la qualità di erede.

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Cassazione 28758/2017 De cuius incapace, onere della prova a carico di chi impugna Lo stato di incapacità costituisce eccezione allo stato di capacità pertanto incombe su coloro che impugnano il testamento l’onere di provare l’incapacità del de cuius. Tale regola decade nel caso in cui il testatore risulti affetto da incapacità totale e permanente: in tale ipotesi è chi vuole avvalersi del testamento che deve provare che la sua redazione è intervenuta in un momento in cui il de cuius era lucido. Cassazione 23406/2015 Il diritto di abitazione non costituisce possesso ereditario Dopo il decesso del coniuge, la permaneza del superstite nella casa di abitazione è configurabile come “come esercizio del diritto di abitazione e di uso dei mobili che la corredano, spettante al coniuge superstite quale legatario ex lege (articolo 540 c.c.) in ogni caso, anche nell'ipotesi di successione legittima, e quindi a prescindere dalla sua ulteriore qualità di chiamato all'eredità”. Cassazione SU 4847/2013 Scioglimento della comunione ereditaria per la casa familiare Come noto, quando verso un medesimo bene sono chiamati più soggetti si costituisce la comunione ereditaria. Per accordi tra i coeredi, per richiesta di uno dei comunisti o per volontà del testatore è possibile procedere allo scioglimento di tale comunione con assegnazione pro quota fermi i limiti di impedimento alla divisione disciplinati dall’articolo 715 del codice civile. Il dibattito dottrinario circa la possibilità di decurtare il valore dei diritti di uso e di abitazione del coniuge superstite sono stati a lungo dibattuti. La sentenza delle Sezioni Unite ha chiarito che, nel caso in cui avvenga la predetta divisione, il valore capitale dei diritti di uso e di abitazione del coniuge sulla casa coniugale (da calcolarsi tenendo conto dell'età del beneficiario, in misura decrescente rispetto all'aumentare degli anni) andrà detratto dal valore dell'asse ereditario, secondo un meccanismo assimilabile al prelegato, con la conseguenza che la divisione tra tutti i coeredi riguarderà esclusivamente il valore residuo.

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098. PICCOLO GLOSSARIO SULLE SUCCESSIONI E SULLA FAMIGLIA

Si ritiene utile un piccolo elenco delle definizioni più ricorrenti. Accettazione dell'eredità atto negoziale unilaterale mediante il quale il chiamato fa propria l'eredità che gli è conferita per legge o per testamento. Accrescimento automatica inclusione della quota vacante nelle quote degli altri coeredi o collegatari. Adozione rapporto di filiazione giuridica che si costituisce tra soggetti non legati da filiazione di sangue. Adozione civile adozione di maggiorenne. Adozione particolare conferisce al minore lo stato di figlio adottivo che non estingue ma si sovrappone al vincolo della filiazione di sangue. Affidamento familiare attribuzione provvisoria dell'ufficio di assistenza del minore ad altra famiglia, persona o comunità di tipo familiare. Affidamento preadottivo affidamento sperimentale del minore ai richiedenti adottandi. Affinitàrapporto intercorrente tra un coniuge e i parenti dell'altro coniuge.

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Alimenti prestazioni di assistenza materiale dovute per legge alla persona che si trova in stato di bisogno economico.

Asse ereditario Insieme delle attività e delle passività suscettibili di essere trasferiti agli eredi per successione mortis causa, costituiscono l'oggetto della successione stessa. Assegno successorio vitalizio di natura alimentare e successoria spettante al coniuge separato con addebito che al momento della successione aveva diritto agli alimenti legali a carico del coniuge deceduto. Attivo ereditario i beni e i diritti che sono appartenuti al defunto e che formano l’oggetto della successione Azienda complesso di beni organizzati per l'esercizio di un'impresa. Azione di contestazione della legittimità azione volta a rimuovere lo stato di figlio legittimo risultante dall'atto di nascita. Azione di disconoscimento della paternità azione volta a rimuovere lo stato di figlio legittimo in contrasto con la presunzione legale di paternità. Azione di reclamo della legittimità azione volta a far conseguire al soggetto lo stato di figlio legittimo non risultante dall'atto di nascita. Azione di riduzione rimedio giudiziale diretto a rendere inefficace l'atto dispositivo compiuto dal defunto.

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Beneficio d'inventario limitazione legale della responsabilità patrimoniale dell'erede per i debiti ereditari e per i legati entro il valore dell'eredità ricevuta. Beni comuni di residuo beni che divengono comuni per la parte residua al momento dello scioglimento della comunione. Beni personali sono beni personali del coniuge quelli che gli appartengono in modo esclusivo, e che non ricadono quindi né tra i beni comuni, né tra i beni comuni di residuo. Capacità di ricevere per testamento idoneità giuridica del soggetto a essere destinatario di attribuzioni testamentarie. Differisce dalla capacità successoria perché la legge riconosce, ad esempio, anche ai nascituri non concepiti e agli enti non personificati la capacità di ricevere per testamento. Gli uni e gli altri possono essere destinatari di attribuzioni testamentarie ma non possono succedere finché siano privi della capacità successoria. Capacità di testare idoneità giuridica del soggetto a disporre delle proprie sostanze mediante testamento. Capacità successoria idoneità del soggetto a essere titolare del diritto di succedere a causa di morte. Differisce dalla capacità di ricevere per testamento perché, ad esempio, ci sono soggetti (come il tutore) che, nonostante abbiano capacità successoria, sono incapaci di ricevere per testamento. Cautela sociniana potere del legittimario di scegliere tra dare esecuzione alla disposizione (il testatore assegna al legittimario la nuda proprietà e al terzo l'usufrutto o viceversa) oppure conseguire integra la porzione di legittima abbandonando al terzo l'usufrutto o la nuda proprietà limitatamente alla parte disponibile.

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Celebrazione dichiarazione degli sposi di volersi prendere rispettivamente in marito e moglie e nella susseguente dichiarazione dell'ufficiale dello Stato civile che essi sono uniti in matrimonio. Collazione atto mediante il quale i discendenti e il coniuge che accettano l'eredità conferiscono nell'asse ereditario quanto hanno ricevuto dal defunto in donazione. Commutazione atto mediante il quale i figli legittimi estromettono dalla comunione ereditaria i figli naturali del defunto corrispondendo a questi il valore della loro quota. Comunione legale regime patrimoniale che conferisce ai coniugi uguali poteri di cogestione e uguali diritti sugli acquisti. Convenzione matrimoniale atto mediante il quale viene adottato o modificato un regime patrimoniale. Delazione investitura in capo al chiamato del diritto di succedere, e cioè del diritto di far propria l'eredità o di conseguire il legato. Disposizione fiduciaria disposizione con la quale il testatore nomina erede o legatario una persona mentre con altro atto incarica la persona designata di ritrasferire in tutto o in parte i beni ereditari a un terzo. Divorzio scioglimento giudiziale del vincolo coniugale quando sia divenuta impossibile la comunione spirituale e materiale dei coniugi.

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Erede apparente colui che circostanze obiettive indicano come successore dell'ereditando mentre in realtà non lo è. Erede colui che subentra nella generalità delle posizioni attive e passive del defunto o in una quota di essa, eccettuati i diritti specificatamente attribuiti ai successori a titolo particolare. Eredità complesso delle posizioni giuridiche attive e passive che si trasmettono dal defunto ai suoi successori. Eredità giacente patrimonio ereditario quando il chiamato non ne ha il possesso e non ha ancora accettato l'eredità. Ereditando persona della cui eredità si tratta. Esecutore testamentario è la persona incaricata dal defunto di curare l'esecuzione delle sue disposizioni di ultima volontà. Famiglia di fatto famiglia sorta dalla semplice convivenza personale. Famiglia nucleare comunità di coloro che si uniscono stabilmente e della loro prole. Famiglia parentale gruppo di persone appartenenti a una comune discendenza.

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Filiazione rapporto intercorrente fra la persona fisica e coloro che l'hanno concepita. Fondo patrimoniale regime di cogestione di uno o più beni vincolati ai bisogni della famiglia Impresa familiare comunità paritaria di lavoro fondata sulla solidarietà familiare, e più precisamente un gruppo di familiari che svolgono un'attività produttiva unitaria mediante un apporto continuativo di lavoro. Indegnità a succedere istituto giuridico appositamente pensato dal legislatore per evitare che un erede o un legatario possa in qualche modo beneficiare dell'eredità o del legato laddove, in costanza di vita del de cuius, lo abbia pesantemente offeso con la propria condotta riprovevole. Inventario atto pubblico di ricognizione di un complesso di beni. Istituto "ex re certa" (istituzione di erede ex re certa, art. 588, II) attribuzione a titolo universale di beni determinati. Si ha quando risulta che il testatore ha inteso attribuire i beni come quota del patrimonio Legato attribuzione testamentaria di specifici diritti patrimoniali. Legato di specie legato che attribuisce la proprietà o altro diritto reale di godimento su cose specifiche facenti parte dell'asse ereditario. Legittima diritto di successione che spetta agli stretti congiunti anche contro la volontà del defunto.

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Legittimario il soggetto a cui spetta la legittima. Sono il coniuge, i figli e, in mancanza di questi, gli ascendenti. Legittimario pretermesso posizione del legittimario quando il testatore abbia disposto interamente dell'eredità mediante disposizioni a titolo universale senza includerlo. Legittimazione acquisto della qualità di figlio legittimo da parte del figlio naturale. Mandato "post mortem" mandato destinato ad avere esecuzione quando il mandante avrà cessato di vivere. Matrimonio negozio solenne mediante il quale un uomo e una donna assumono l'impegno di stabile convivenza e di reciproco aiuto come marito e moglie. Matrimonio putativo matrimonio annullato che conserva gli effetti già verificatisi a favore del coniuge in buona fede, e cioè del coniuge che abbia contratto il matrimonio ignorandone la causa d'invalidità nonché a favore del coniuge vittima di violenza o timore. Nullità del testamento forma di invalidità che rende l'atto privo di efficacia giuridica. Parentela rapporto intercorrente tra persone legate da una comune discendenza. Patti successori negozi che attribuiscono o negano diritti su una successione non ancora aperta.

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Patto di famiglia contratto mediante il quale un soggetto titolare di impresa, o che detiene alcune quote sociali, trasferisce (in tutto o in parte) l'azienda o le quote societarie a uno o più dei propri figli o nipoti. Petizione di eredità azione mediante la quale l'erede chiede l'accertamento della sua qualità per conseguire la restituzione dei beni ereditari da chi li possiede come erede o senza titolo. Possesso di stato godimento effettivo e socialmente riconosciuto della posizione di figlio. Potestà genitoriale autorità personale e patrimoniale che l'ordinamento attribuisce ai genitori sul figlio minore nel suo esclusivo interesse. Prelegato legato attribuito all'erede o a uno dei coeredi. Rappresentazione designa il subingresso legale dei discendenti nel luogo e nel grado dell'ascendente che non può o non vuole succedere. Regime patrimoniale dei coniugi disciplina delle spettanze e dei poteri dei coniugi in ordine all'acquisto e alla gestione dei beni. Regime personale dei coniugi disciplina degli obblighi coniugali che derivano dal matrimonio. Revoca la revoca testamentaria è l'atto mediante il quale il testatore priva di efficacia in tutto o in parte il suo precedente testamento.

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Riconoscimento del figlio naturale atto formale mediante il quale il dichiarante assume di essere genitore del proprio figlio naturale. Rinunzia all'eredità negozio unilaterale mediante il quale il chiamato dismette il suo diritto di accettare l'eredità. Scioglimento della comunione cessazione del regime di comunione tra i coniugi. Separazione consensuale separazione che ha titolo nell'accordo dei coniugi omologato dal giudice. Separazione dei beni ereditari diritto di preferenza che i creditori del defunto e i legatari possono ottenere sui beni ereditari rispetto ai creditori dell'erede. Separazione dei beni regime di separazione della gestione e di titolarità esclusiva degli acquisti. Separazione di fatto interruzione effettiva e stabile della convivenza. Separazione giudiziale dei beni la separazione giudiziale è la conversione giudiziale del regime della comunione legale in quello della separazione. Separazione giudiziale separazione che ha titolo nella sentenza del giudice.

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Separazione personale dei coniugi situazione di legale sospensione dei doveri reciproci dei coniugi, salvi quelli di assistenza e reciproco rispetto. Simulazione del matrimonio sussiste quando gli sposi abbiano preventivamente concordato di non adempiere gli obblighi e di non esercitare i diritti da esso derivanti. Sostituzione ordinaria è la designazione successiva fatta dal testatore per il caso in cui il primo designato non possa o non voglia succedere. Sponsali reciproca promessa di matrimonio. Stato di adottabilità situazione di abbandono del minore accertata con provvedimento del tribunale. Successione a causa di morte indica la vicenda traslativa dei diritti di una persona a seguito della sua morte. Successione legittima successione che ha titolo nella legge (quando cioè manca il testamento). Successione necessaria successione che spetta di diritto agli stretti congiunti anche contro la volontà del defunto. Successione testamentaria Successione completamente prevista dalla volontà del testatore. Testamento atto di ultima volontà mediante il quale la persona dispone delle proprie sostanze o di parte di esse per quando avrà cessato di vivere.

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Testamento olografo testamento scritto interamente di mano, datato e firmato dal testatore. Testamento pubblico testamento rogato dal notaio. Testamento segreto testamento redatto su scheda sottoscritta dal testatore e da questi consegnata in un involucro chiuso al notaio con la dichiarazione che in esso è contenuto il suo testamento. Testamento speciale tipo di testamento redatto in circostanze eccezionali o di emergenza, in cui non sarebbe possibile redigere un testamento nelle forme ordinarie. Decorsi tre mesi dalla cessazione della causa straordinaria, il testamento perde efficacia: si dice pertanto che il testamento speciale è un testamento provvisorio. Unione civile forme di convivenza di coppia, basata su vincoli affettivi ed economici, alla quale la legge riconosce attraverso uno specifico istituto giuridico uno status giuridico analogo, per molti aspetti, a quello conferito dal matrimonio. Usufrutto diritto reale di godere di un bene altrui, mobile o immobile, comprese le accessioni del medesimo, con il rispetto della sua destinazione economica e della limitazione imposta dalla legge. Usufrutto legale usufrutto che spetta per legge ai genitori sui beni del figlio minore.

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099. RIEPILOGO DELLE TABELLE UTILIZZATE Praticamente in fine di lettura ci appare utile riportare alcune tra le varie tabelle riprodotte in questo lavoro per una più rapida ed efficace consultazione

PARAGRAFO 003 Pagina 14 Forme di accettazione tacita dell’eredità

pagamento di debiti ereditari mediante danaro prelevato dall'asse ereditario; atti dispositivi di beni ereditari; protesto di effetti cambiari rilasciati al defunto da terzi; esercizio dell'azione di risoluzione di un contratto stipulato dal de cuius; conferimento di un mandato a compiere tutti gli atti relativi all'amministrazione dei beni ereditari; conferimento a un procuratore del potere di agire come erede in rappresentanza del chiamato; esercizio dell'azione di riduzione; impugnazione di disposizioni testamentarie; ricorso contro l'accertamento relativo all'imposta di successione; proposta di contratto relativa ai beni ereditari; domanda giudiziale di divisione ereditaria; riscossione del rateo di stipendio, pensione o altre somme spettanti al de cuius.

PARAGRAFO 003 Pagina 14 Forme non produttive di accettazione tacita dell’eredità

pagamento di un debito del de cuius che il chiamato effettui con denaro proprio consegna di beni ereditari da parte del chiamato all'esecutore testamentario continuazione del godimento dei mobili del de cuius convivente dopo aver rinunciato all'eredità; comportamenti relativi a cose di minima importanza; possesso di beni ereditari; compimento di atti di amministrazione temporanea; richiesta di sequestro; proposizione di querela per appropriazione indebita di beni compresi nell'asse ereditario; registrazione e trascrizione del testamento del de cuius; presentazione della denuncia di successione ai competenti uffici.

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PARAGRAFO 005 Pagina 16

Indegno a succedere chi: 1) ha ucciso o ha tentato di uccidere il de cuius o il coniuge o un discendente o un

ascendente dello stesso, escluse le cause di non punibilità previste dalla legge penale (esempio legittima difesa);

2) ha commesso, in danno delle persone di cui sopra, un fatto al qualela legge penale applichi le disposizioni sull’omicidio;

3) ha denunciato calunniosamente tali persone o testimoniato falsamente contro di esse per reati punibili la morte, l’ergastolo o con la reclusione per un periodo non inferiore ai tre anni, se la denuncia è stata dichiarata calunniosa in giudizio, ovvero chi nel procedimento penale abbia testimoniato contro una di queste persone e successivamente la testimonianza sia stata dichiarata falsa;

3-bis)

essendo decaduto dalla potestà genitoriale nei confronti del de cuius, non è stato reintegrato nella potestà alla data di apertura della successione;

4) ha forzato con violenza e dolo la volontà testamentaria o l’ha impedita; 5) ha soppresso, celato o alterato il testamento dal quale la successione sarebbe stata

regolata; 6) ha formato un testamento falso o ne ha fatto scientemente uso. continua…..

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PARAGRAFO 012 Pagina 37 I diritti successori

Eredi Coniuge Figli Ascendenti Fratelli Art. c.c.

Coniuge 1/1 583 Coniuge + un figlio 1/2 1/2 581 Coniuge + due o più figli 1/3 2/3 581 Coniuge + genitori + ascendenti 2/3 1/3 582 Coniuge + fratelli 2/3 1/3 582 Coniuge + genitori + ascendenti + uno o più fratelli 8/12 3/12 1/12 582

1 figlio 1/1 566 Due o più figli 1/1 566 Genitori 1/1 568 Un genitore + due o più fratelli 1/2 1/2 571 Un genitore + fratello germano 1/2 1/2 571 Genitore + fratello unilaterale 2/3 1/3 570 Entrambi i genitori + fratello germano 2/3 1/3 571 Entrambi i genitori + fratello unilaterale 4/5 1/5 571 Entrambi i genitori + 2 fratelli germani 1/2 1/2 571 Entrambi i genitori + 2 fratelli unilaterali 2/3 1/3 571

Entrambi i genitori + 1 fratello germano + un fratello unilaterale 4/7 3/7 571

Entrambi i genitori + 3 fratelli unilaterali 4/7 3/7 571

Entrambi i genitori + 3 fratelli di cui almeno uno germano 1/2 1/2 571

Entrambi i genitori + 4 o più fratelli (germani o unilaterali) 1/2 1/2 571

Fratelli 1/1 570 Ascendenti 1/1 569 Ascendenti + fratelli 1/2 1/2 571

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PARAGRAFO 013 Pagina 40 Gradi di parentela

Nipote abbiatico = Nipote del nonno

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PARAGRAFO 017 Pagina 50

Forme del testamento

FORME DEL TESTAMENTO

ORDINARIE

SPECIALI

Per atto pubblico

Per scrittura

privata

In caso di malattie contagiose, calamità pubbliche o infortuni

(artt. 609-610)

A bordo di nave (artt. 611-615)

Testamento Pubblico (art. 603)

Olografo (art. 602)

A bordo di aeromobile (art. 616)

Testamento

Segreto (artt.604-607)

Dei militari in operazioni belliche

(artt. 617-619)

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PARAGRAFO 026 Pagina 68 Atti pubblicati nel Registro generale dei testamenti

1) testamenti pubblici; 2) testamenti segreti; 3) testamenti speciali; 4) testamenti olografi depositati formalmente presso un notaio; 5) verbale di pubblicazione dei testamenti olografi non contemplati nel numero

precedente; 6) ritiro dei testamenti segreti ed olografi depositati formalmente presso un notaio;

revocazione nonché revocazione della revocazione delle disposizioni a causa di morte, sempre che siano fatte con un nuovo testamento o con atto ricevuto da notaio in presenza di due testimoni.

PARAGRAFO 027 Pagina 72 Soggetti legittimari e quota disponibile

EREDI LEGITTIMA QUOTA DISPONIBILE

Coniuge 1/2 1/2

coniuge + 1 figlio 1/3 al figlio

1/3 al coniuge 1/3

coniuge e + di un figlio 1/4 al coniuge

1/2 ai figli 1/4

coniuge + ascendenti 1/2 al coniuge

1/4 ai parenti 1/4

1 figlio 1/2 1/2

più figli 2/3 1/3

solo ascendenti 1/3 2/3

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PARAGRAFO 040 Pagina 102 Obblighi iniziali nel caso di successione

la dichiarazione va presentata esclusivamente in via telematica dal contribuente stesso o da un soggetto abilitato; per il periodo transitorio dal 23 gennaio 2017 al 31 dicembre 2018 è possibile presentare la dichiarazione di successione anche utilizzando il modello cartaceo; nel caso il decesso sia avvenuto prima del 3 ottobre 2006 deve essere utilizzato il modello cartaceo; la predetta disposizione vale anche se occorre presentare una dichiarazione integrativa, sostitutiva o modificativa a suo tempo presentata con il modello cartaceo, le variazioni debbono essere redatte sempre utilizzando detto modello; in ogni caso la presentazione cartacea del modello all’ufficio territoriale competente, tramite raccomandata o altro mezzo equivalente è consentita in via eccezionale solo per i residenti all’estero, se impossibilitati alla trasmissione telematica; l’ufficio competente a riceverla è quello ove il de cuius ha avut la sua ultima residenza; se la residenza è sconosciuta o fuori dall’Italia l’ufficio competente è l’Agenzia delle Entrate di “ROMA 6”, 00144 Roma, via Canton n. 20; se il de cuius ha avuto la residenza in Italia prima di trasferirsi all’estero l’ufficio competente è quello dell’ultima residenza italiana conosciuta.

PARAGRAFO 041 Pagina 103 Soggetti obbligati a presentare la dichiarazione di successione

gli eredi, i chiamati all'eredità e i legatari (purché non vi abbiano espressamente rinunciato o - non essendo nel possesso dei beni ereditari - chiedono la nomina di un curatore dell’eredità, prima del termine previsto per la presentazione della dichiarazione di successione) o i loro rappresentanti legali; i rappresentanti legali degli eredi o dei legatari; gli immessi nel possesso dei beni, in caso di assenza del defunto o di dichiarazione di morte presunta; gli amministratori dell’eredità; i curatori delle eredità giacenti; gli esecutori testamentari; i trustee.

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PARAGRAFO 041 Pagina 103 Codice carica dei soggetti obbligati

1 Erede, chiamato all’eredità

2 Legatario

3 Rappresentante legale di legatario, tutore di legatario

4 Rappresentante legale, tutore, erede dell’erede

5 Curatore dell’eredità giacente

6 Amministratore dell’eredità

7 Esecutore testamentario

8 Persona immessa nel possesso temporaneo dei beni dell’assente

9 Trustee (soggetto che amministra i beni e i diritti conferiti in trust) o suo

rappresentante

continua……..

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PARAGRAFO 041 Pagina 104 Decorrenza del termine dell’annualità

1. per i rappresentanti legali degli eredi o dei legatari, per i curatori di eredità giacenti e per gli esecutori testamentari, dalla data successiva a quella di apertura della successione, in cui hanno avuto notizia della loro nomina;

2. nel caso di fallimento del defunto in corso al momento dell’apertura della successione o in caso di dichiarazione di fallimento intervenuta entro i successivi sei mesi dal decesso, dalla data di chiusura del fallimento;

3. nel caso della dichiarazione di assenza o di morte presunta, dalla data di immissione nel possesso dei beni ovvero se non vi è stata anteriore immissione nel possesso dei beni, dalla data in cui è divenuta eseguibile la sentenza dichiarativa della morte presunta;

4. nel caso in cui i beneficiari siano stati immessi nel possesso temporaneo dei beni della persona assente dalla data di immissione nel possesso dei beni;

5. nel caso in cui l’eredità è accettata con beneficio d’inventario dalla scadenza del termine per la formazione dell’inventario;

6. nel caso di rinunzia all’eredità o al legato, dalla data della rinunzia o dalla diversa data in cui gli altri obbligati dimostrino di averne avuto notizia;

7. nel caso di eventi sopravvenuti che modificano il legato, la ripartizione dell’eredità ovvero che determinano l’applicazione di una imposta superiore rispetto a quella liquidata, dalla data della sopravvenienza o dalla diversa data in cui l’obbligato dimostra di averne avuto notizia;

8. nel caso in cui, per eventi sopravvenuti che modificano l’attivo ereditario, non sussistono più le condizioni per cui il coniuge ed i parenti in linea retta del defunto erano stati esonerati dalla presentazione della dichiarazione di successione, dalla data della sopravvenienza;

9. nel caso di enti non ancora riconosciuti che hanno presentato domanda di riconoscimento entro un anno dall’apertura della successione, dalla data in cui hanno avuto notizia legale del riconoscimento ovvero del diniego.

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PARAGRAFO 043 Pagina 106 Notizie che devono risultare in dichiarazione

generalità, ultima residenza, codice fiscale del defunto;

indicazione se l’eredità sia devoluta per legge o per testamento;

generalità, residenza, codice fiscale degli eredi e legatari, il loro grado di parentela ed eventuali rinunce;

descrizione analitica dei beni compresi nell'attivo ereditario e i relativi valori;

valori degli immobili. Non è possibile dichiarare valore zero. Il valore può essere omesso solo per gli immobili graffati al N.C.E.U., per i fabbricati rurali e per i fabbricati classati nella categoria F;

dati degli immobili (particella, subalterno, indirizzo completo, piano, interno, scala, zona censuaria, categoria, vani, classe, rendita catastale, quote di appartenenza al defunto e relativo valore, diritto);

se l'immobile non è censito, bisogna descrivere l'immobile nello spazio per le osservazioni, indicando il numero di protocollo e le date delle schede di accatastamento o rettifica;

certificazione degli istituti di credito relativa a conti correnti, i libretti di risparmio, i titoli (ad eccezione di BOT e CCT ed altri titoli di Stato), per le successioni apertesi dal 3 ottobre 2006;

rendite, pensioni e crediti;

aziende, quote sociali, azioni o obbligazioni;

denaro, gioielli e mobilia per un importo pari al dieci per cento del valore globale netto imponibile dell’asse ereditario, salvo che da inventario non ne risulti l’esistenza per un importo diverso (la valutazione è automatica pertanto non occorre indicare alcun dato se non si è proceduto ad inventario);

navi, imbarcazioni e aeromobili che non fanno parte di aziende.

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PARAGRAFO 044 Pagina 107 Beni esclusi dall’attivo ereditario

i beni e i diritti iscritti a nome del defunto nei pubblici registri, quando è provato con atto pubblico, scrittura privata autenticata, provvedimento giurisdizionale o altro atto scritto avente data certa, che egli ne aveva perduto la titolarità; azioni e titoli nominativi intestati al defunto, alienati anteriormente all’apertura della successione con atto autentico o girata autenticata le indennità di fine rapporto in caso di morte del prestatore di lavoro (artt. 1751 e 2122 c.c.) e le indennità spettanti per diritto agli eredi in forza di assicurazioni previdenziali obbligatorie o stipulate dal defunto; i crediti verso lo Stato, gli enti pubblici territoriali e gli enti pubblici che gestiscono forme obbligatorie di previdenza e di assistenza sociale, compresi quelli per il rimborso di imposte o di contributi, fino a quando non siano riconosciuti con provvedimenti dell’amministrazione debitrice; i crediti ceduti allo Stato entro la data di presentazione della dichiarazione di successione; i veicoli iscritti nel pubblico registro automobilistico.

PARAGRAFO 046 Pagina 109 Allegati alla dichiarazione di successione

l’albero genealogico, dal quale risulti il nome, cognome, luogo e data di nascita del coniuge e dei soggetti beneficiari legati al defunto da vincoli di parentela; la dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante lo stato di famiglia del defunto, degli eredi e legatari che sono in rapporto di parentela o affinità con il defunto. L'allegazione è obbligatoria nel caso in cui chi presenta la dichiarazione è il curatore dell'eredità giacente (cod. carica 5), l'amministratore dell'eredità (cod. carica 6), l'esecutore testamentario (cod. carica 7) nonché in tutti quei casi in cui le informazioni riguardanti il rapporto di parentela con il defunto, presenti nel quadro EH, non siano esaustive per la corretta rappresentazione dello stato di famiglia. In quest'ultimo caso la dichiarazione sostitutiva di atto notorio deve contenere tutti gli elementi utili al completamento della suddetta rappresentazione; la copia dei documenti di prova delle passività; la copia autentica del documento, avente data anteriore all’apertura della successione, comprovante i debiti del defunto esistenti alla data di apertura della successione, ovvero del provvedimento giurisdizionale definitivo; se il debito non è certificato dai suddetti documenti, esso deve risultare da attestazione redatta sul modello conforme “dichiarazione di sussistenza di debito” presente sul sito internet dell’Agenzia delle entrate, sottoscritto da uno dei soggetti obbligati alla dichiarazione di successione,

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nonché dai creditori del defunto (tranne che per i debiti verso i dipendenti). Tale documento deve essere allegato alla dichiarazione (rigo EG5); i documenti di prova delle deduzioni, riduzioni e detrazioni di cui si intende fruire; la richiesta di agevolazioni sulle imposte ipocatastali comprensiva della dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui il richiedente attesti di avere gli specifici requisiti per fruirne anche a seguito di particolari disposizioni normative emanate in relazione a calamità naturali o di altri eventi eccezionali; la richiesta di riduzioni sull’imposta di successione comprensiva della dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui il richiedente attesti di avere gli specifici requisiti per fruirne; la dichiarazione con cui il coniuge ed i discendenti del defunto, destinatari di trasferimenti, di aziende o rami di aziende, di quote sociali e azioni, si impegnano a proseguire l’esercizio dell’attività d’impresa o a detenerne il controllo (limitatamente alle società di capitali) per un periodo non inferiore a 5 anni dalla data del trasferimento; la dichiarazione sostitutiva di atto notorio con cui richiedere l'applicazione del regime fiscale previsto dall'art. 6 della legge del 22 giugno 2016, n. 112 (trust in favore delle persone con disabilità) in cui il richiedente attesti di avere gli specifici requisiti; la copia dell’ultimo bilancio o inventario, ovvero prospetto attestante le attività e passività dell’azienda dal quale risulti il patrimonio netto alla data di apertura della successione; in caso di successione testamentaria, la copia degli atti di ultima volontà del defunto, nonché la copia del verbale di pubblicazione del testamento, da cui è regolata la successione; la copia dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata dai quali risulta l’eventuale accordo delle parti per l’integrazione dei diritti di legittima lesi; le copie degli inventari richiesti dalla legge (come ad esempio il verbale di apertura della cassetta di sicurezza redatto dal notaio o da un funzionario dell’Agenzia delle entrate); i certificati di morte di soggetti deceduti all’estero, unitamente alla dichiarazione sostituiva di atto notorio attestante che gli stessi costituiscono copie degli originali; i certificati relativi a navi e aeromobili posseduti all’estero, unitamente alla dichiarazione sostituiva di atto notorio attestante che gli stessi costituiscono copie degli originali; la documentazione comprovante l’eventuale imposta pagata all’estero, unitamente alla dichiarazione sostituiva di atto notorio attestante che la stessa costituisce copia dell’originale; la copia del documento d’identità di chi sottoscrive le dichiarazioni sostitutive di atto notorio da allegare alla dichiarazione di successione; la traduzione in lingua italiana eseguita da un perito iscritto presso il tribunale ed asseverata conforme con giuramento, nel caso di documenti redatti in lingua straniera, unitamente alla dichiarazione sostituiva di atto notorio attestante che la stessa costituisce copia dell’originale. Gli atti redatti nella lingua straniera vigente nei territori in cui per legge è riconosciuto il “bilinguismo” non hanno bisogno di essere tradotti se presentati agli uffici territoriali di competenza che fanno parte dei suddetti territori;

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PARAGRAFO 049 Pagina 117

Codici natura terreni CODICI NATURA TERRENI Bene futuro F Ente urbano EU Fabbricato in corso di costruzione C Fabbricato rurale R Lotto edificabile LE Porzione di bene futuro PF Terreno T

PARAGRAFO 049 Pagina 118 Codici diritti in capo al de cuius

CODICI DIRITTO Proprietà 1 Proprietà superficiaria 1s Proprietà per l’area 1t Nuda proprietà 2 Nuda proprietà superficiaria 2s Nuda proprietà per l’area 2t Abitazione 3 Abitazione su proprietà superficiaria 3s Diritto del concedente 4 Diritto dellenfiteuta 5 Superficie 6 Uso 7 Uso su proprietà superficiaria 7s Usufrutto 8 Usufrutto su proprietà superficiaria 8s Usufrutto su proprietà per l’area 8t Servitù 9 Oneri reali (censi, livelli, ecc.) 10

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PARAGRAFO 049 Pagina 118 Codice tipologia del terreno

1 se il terreno è edificabile; 2 se il terreno è parzialmente edificabile; 3 se il terreno non è edificabile.

PARAGRAFO 049 Pagina 119 Valore da indicare in successione

Tipo di diritto sugli immobili Come si determina la base imponibile Piena proprietà Valore venale in commercio (di mercato)

alla data di apertura della successione. Proprietà gravata da diritti reali di godimento

Differenza tra il valore della piena proprietà e quello del diritto da cui è gravata.

Usufrutto, uso e abitazione Valore determinato moltiplicando il valore della piena proprietà per il saggio legale d’interesse e per il coefficiente di cui alla Tabella allegata al Tur (DPR 131/86).

Enfiteusi Venti volte il canone annuo o, se maggiore, la differenza tra il valore della piena proprietà e la somma dovuta per l’affrancazione.

Concedente Somma dovuta per l’affrancazione continua……

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PARAGRAFO 050 Pagina 120 Le agevolazioni sui beni immobili

Codice da inserire

Agevolazioni/Riduzioni

A Beni culturali con vincolo precedente all’apertura della successione (art. 13, comma 1 del Tus);

B Terreni agricoli o montani (art. 14, comma 2, L. n. 383/2001); C Terreni agricoli ‘compendio unico ’in zone montane (art. 5bis L. n.

97/1994); D Aziende o rami di esse, quote sociali e azioni che fanno parte dell’attivo

ereditario art. 3 comma 4-ter, del Tus, artt. 1 e 10 del T.U. delle imposte ipotecarie e catastali;

E Terreni agricoli ‘compendio unico’ generale (art. 5bis D.lgs 228/2001); F Immobili di impresa artigiana familiare (art. 25, comma 4 del Tus) G Terreni/aziende agricole devoluti a giovani imprenditori agricoli (art.14

Legge n. 441/1998); L Beni culturali con vincolo successivo all’apertura della successione (art.

25, comma 2 del Tus); M Fondi rustici in terreni montani, immobili in comunità montane (art. 9,

commi 2 e 3, D.P.R. 601/1973); N Boschi in terreni montani (art.9,comma 5, D.P.R. 601/1973); P Prima casa; Z Abitazione contigua Q Aziende, quote società di persone, beni strumentali in comuni montani

con meno di 5.000 abitanti, e frazioni con meno di 1000 abitanti (art. 25, comma 4 bis del Tus);

R Fondi rustici (art. 25, comma 3 del Tus); X Pertinenza prima casa; Y Pertinenza di prima casa già in possesso dell’avente diritto H Immobili demoliti o dichiarati inagibili (eventi sismici).

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PARAGRAFO 050 Pagina 121 Quadro sinottico agevolazioni

QUADRO SINOTTICO DELLE AGEVOLAZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE DI SUCCESSIONE, IPOTECARIA E CATASTALE

(Ricorda colonna agevolazioni: I= Ipotecaria; C = Catastale; S = Successione)

Tipologia Codice Agevolazione Riferimento normativo Beneficiari

Abitazione prima casa

P, Z X, Y

I = imposta fissa C = imposta fissa

Art. 69 L 342/2000; Art. 1Tariffa del TU

delle imposte ipotecarie e

catastali

qualsiasi soggetto

Terreni/aziende agricole devoluti a giovani imprenditori agricoli professionali

G

I = imposta fissa C = esente S = esente

art. 14 L. 441/1998, art. 4-bis

D.Lgs. 228/2001

coltivatore diretto, imprenditore agricolo professionale < 40 anni; ascendente, discendente entro 3° grado

Fondi rustici in territori montani

M I = imposta fissa C = esente

art. 9 DPR 601/1973 comma 2

coltivatore diretto

Immobili in comunità montane inseriti in piani di sviluppo

M I = imposta fissa C = esente

art. 9 DPR 601/1973 comma 3

qualsiasi soggetto

Boschi in terreni montani

N S = esente art. 9 DPR 601/1973 comma 5

ascendente, discendente, coniuge

Terreni agricoli compendio unico in zone montane

C I = esente C = esente S = esente

art.5-bis L. 97/1994

coltivatore diretto, imprenditore agricolo professionale

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Beni culturali (vincolo anteriore all’apertura della successione

A S = esente Art. 13 comma 1 Del Tus

qualsiasi soggetto

Aziende (rami di esse, quote sociali e azioni

D I = esente C = esente S = esente

art. 3 c. 4-ter del Tus; artt. 1, c. 2; 10, c. 3 del T.U. delle imposte ipotecarie e

catastali; art. 1 c. 3 L. 244/2008

discendente e coniuge

Terreni agricoli compendio unico generale

E I = esente C = esente S = esente

art. 5-bis D.Lgs.228/2001

coltivatore diretto, imprenditore agricolo professionale

Terreni agricoli o montani

B Minor valore tra il totale delle imposte ipotecarie e catastali applicate in misura fissa sui terreni e il totale del loro valore fiscale

art. 14 comma 2 della L.383/2001

qualsiasi soggetto

Immobili demoliti o dichiarati inagibili (eventi sismici)

H I = imposta fissa C = imposta fissa

D.L. 17/10/2016 n. 189, convertito con modificazioni dalla L. 15/12/2016, n.

229

qualsiasi soggetto

RICORDA Al termine “Coniuge” equivale il termine “Parte dell’unione civile”.

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PARAGRAFO 053 Pagina 130

Quadro completo categorie catastali Cate- goria

Destinazione Coefficiente moltiplicatore

Metodo veloce

I IMMOBILI A DESTINAZIONE ORDINARIA: GRUPPI A – B - C GRUPPO A A/1 Abitazioni di tipo signorile 120 126 A/2 Abitazioni di tipo civile 120 126 A/3 Abitazioni di tipo economico 120 126 A/4 Abitazioni di tipo popolare 120 126 A/5 Abitazioni di tipo ultrapopolare 120 126 A/6 Abitazioni di tipo rurale 120 126 A/7 Abitazioni in villini 120 126 A/8 Abitazioni in ville 120 126 A/9 Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici 120 126

A/10 Uffici e studi privati 60 63 A/11 Abitazioni ed alloggi tipici dei luoghi 120 126

A Se prima casa escluso A/10 110 112,5 GRUPPO B B/1 Collegi e convitti, educandati; ricoveri; orfanotrofi;

ospizi; conventi; seminari; caserme 140 147

B/2 Case di cura ed ospedali (senza fine di lucro) 140 147 B/3 Prigioni e riformatori 140 147 B/4 Uffici pubblici 140 147 B/5 Scuole e laboratori scientifici 140 147 B/6 Biblioteche, pinacoteche, musei, gallerie,

accademie che non hanno sede in edifici della categoria A/9

140 147

B/7 Cappelle ed oratori non destinati all’esercizio pubblico del culto

140 147

B/8 Magazzini sotterranei per depositi di derrate 140 147 GRUPPO C C/1 Negozi e botteghe 40,8 42,84 C/2 Magazzini e locali di deposito 120 126 C/3 Laboratori per arti e mestieri 120 126

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C/4 Fabbricati e locali per esercizi sportivi (senza fine di lucro)

120 126

C/5 Stabilimenti balneari e di acque curative (senza fine di lucro)

120 126

C/6 Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse (senza fine di lucro)

120 126

C/7 Tettoie chiuse od aperte 120 126 C C/2, C/6 e C/7 se pertinenze prima casa 110 112,5

II - IMMOBILI A DESTINAZIONE SPECIALE: GRUPPO D GRUPPO D D/1 Opifici 60 63 D/2 Alberghi e pensioni (con fine di lucro) 60 63 D/3 Teatri, cinematografi, sale per concerti e

spettacoli e simili (con fine di lucro) 60 63

D/4 Case di cura ed ospedali (con fine di lucro) 60 63 D/5 Istituto di credito, cambio e assicurazione (con

fine di lucro) 60 63

D/6 Fabbricati e locali per esercizi sportivi (con fine di lucro)

60 63

D/7 Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un’attività industriale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni

60 63

D/8 Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un’attività commerciale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni

60 63

D/9 Edifici galleggianti o sospesi assicurati a punti fissi del suolo, ponti privati soggetti a pedaggio

60 63

D/10 Fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività agricole

60 63

III - IMMOBILI A DESTINAZIONE PARTICOLARE: GRUPPO E GRUPPO E E/1 Stazioni per servizi di trasporto, terrestri, marittimi

ed aerei 40,8 42,84

E/2 Ponti comunali e provinciali soggetti a pedaggio 40,8 42,84 E/3 Costruzioni e fabbricati per speciali esigenze

pubbliche 40,8 42,84

E/4 Recinti chiusi per speciali esigenze pubbliche 40,8 42,84

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E/5 Fabbricati costituenti fortificazioni e loro dipendenze

40,8 42,84

E/6 Fari, semafori, torri per rendere d’uso pubblico l’orologio comunale

40,8 42,84

E/7 Fabbricati destinati all’esercizio pubblico dei culti 40,8 42,84 E/8 Fabbricati e costruzioni nei cimiteri, esclusi i

colombari, i sepolcri e le tombe di famiglia 40,8 42,84

E/9 Edifici a destinazione particolare non compresi nelle categorie precedenti del gruppo E

40,8 42,84

IV – ENTITA’ URBANE - GRUPPO F GRUPPO F F/1 Area urbana Gli immobili del gruppo F,

sono unità immobiliari non idonee (anche solo temporaneamente) a produrre ordinariamente un reddito, ovvero, esistono solo in modo fittizio per finalità gestionali e tecniche. Alle unità immobiliari del gruppo F, pertanto, non viene associata e riconosciuta alcuna rendita catastale

F/2 Unità collabenti F/3 Unità in corso di costruzione F/4 Unità in corso di definizione F/5 Lastrico solare F/6 Procedimenti innanzi alle commissioni tributarie F/7 Portici F/9 Unità proveniente dal catasto fondiario

F/10 Unità dichiarate o ritenute rurali F11 Unità in attesa di classamento

continua……

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PARAGRAFO 062 Pagina 144 Quadro tipologia delle passività

Codice da inserire

Passività o altri oneri

1 Spese mediche e chirurgiche, per ricoveri, medicinali e protesi sostenute dagli eredi per conto del defunto negli ultimi sei mesi.

2 Spese funerarie sostenute dagli eredi, per un importo non superiore a 1.032,91 euro.

3 Mutui, contratti per l’acquisto di immobili compresi nell’attivo ereditario. 4 Debiti verso aziende o istituti di credito (saldi passivi su conti correnti).

Nella determinazione del saldo di conto corrente non bisogna considerare quelle somme relative ad assegni portati all’incasso nei quattro giorni prima dell’apertura della successione.

5 Debiti inerenti l’esercizio di imprese. Tali debiti sono deducibili se risultano dalle scritture contabili obbligatorie del defunto regolarmente tenute a norma di legge. Se il defunto non era obbligato alla tenuta delle scritture contabili, sono deducibili quelle somme che risultano nelle scritture contabili dei creditori.

6 Debiti cambiari 7 Debiti verso lo Stato, enti pubblici territoriali ed enti pubblici che

gestiscono forme obbligatorie di previdenza e di assistenza sociale. Tali debiti sono deducibili qualora il presupposto da cui essi sono derivati si sia verificato anteriormente alla data di apertura della successione.

8 Rapporto di lavoro subordinato (TFR, trattamenti previdenziali integrativi). I debiti derivanti da rapporti di lavoro subordinato, compresi quelli relativi al trattamento di fine rapporto ed ai trattamenti previdenziali integrativi sono deducibili anche se il rapporto continua con gli eredi o i legatari.

9 Debiti tributari. Essi sono deducibili anche se accertati dopo la data di apertura della successione, purché riguardanti un periodo anteriore a tale data.

10 Somme dovute al coniuge divorziato, a seguito di sentenza di scioglimento di matrimonio o di cessazione di effetti civili dello stesso (o in caso di sentenza di separazione, passata in giudicato, per colpa del coniuge superstite o di entrambi).

11 Legato o altro onere che grava su una quota ereditaria o sul legato stesso (ad esclusione del legato di cosa genericamente determinata - cod. GD nel quadro ER) In questo caso non vanno compilati i campi ‘Quota del defunto’ e ‘Progressivo cespite’

12 Altre passività.

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PARAGRAFO 063 Pagina 149

Aliquote imposta di successione ALIQUOTE IMPOSTA DI SUCCESSIONE IN VIGORE DAL 1° LUGLIO 2000

SOGGETTI ALIQUOTA

Coniuge e parenti in linea retta 4%

Parenti fino al IV grado e affini fino al III grado 6%

Altri soggetti 8%

PARAGRAFO 066 Pagina 153 Aliquote imposta ipotecaria e minimo dovuto

Aliquote imposta ipotecaria e minima dal 1970 Dalla data del Aliquota Minima dal 01/01/1970 0.80% 2.000 lire

dal 17/03/1976 0.80% 5.000 lire

dal 26/05/1978 1.60% 20.000 lire

dal 29/12/1982 1.60% 50.000 lire

dal 02/10/1989 1.60% 100.000 lire

dal 22/05/1993 1.60% 150.000 lire

dal 01/01/1996 2% 150.000 lire

dal 20/06/1996 2% 250.000 lire

dal 01/02/2005 2% 168,00 euro

Dal 01/01/2014 2% 200,00 euro

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PARAGRAFO 067 Pagina 154 Aliquote imposta catastale e minimo dovuto

Aliquote imposta catastale e minima dal 1970 Dalla data del Aliquota Minima dal 01/01/1970 0.20% 2.000 lire

dal 17/03/1976 0.20% 5.000 lire

dal 26/05/1978 0.40% 20.000 lire

dal 29/12/1982 0.40% 50.000 lire

dal 02/10/1989 0.40% 100.000 lire

dal 22/05/1993 0.40% 150.000 lire

dal 01/01/1996 1% 150.000 lire

dal 20/06/1996 1% 250.000 lire

dal 01/02/2005 1% 168,00 euro

Dal 01/01/2014 1% 200,00 euro

continua……

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PARAGRAFO 068 Pagina 155 Le imposte dovute per la successione e le franchigie

Soggetti Imposta Immobili Ipotecaria Catastale

Coniuge Parenti in linea retta

4% sul valore netto

dell’asse ereditario (per ogni beneficiario,

franchigia di € 1.000.000).

2% sul valore

catastale degli immobili (anche

sola nuda proprietà o solo

usufrutto); terreni edificabili al valore venale. Minimo € 200

€ 200 se si

tratta di “prima casa” anche per

un solo beneficiario.

Per gli immobili di lusso non è

ammessa l’agevolazione.

Non c’è alcuna

franchigia

1% sul valore

catastale degli immobili (anche

sola nuda proprietà o solo

usufrutto); terreni edificabili al valore venale. Minimo € 200.

€ 200 se si

tratta di “prima casa” anche per

un solo beneficiario.

Per gli immobili di lusso non è

ammessa l’agevolazione.

Non c’è alcuna

franchigia

Fratelli e sorelle 6% sul valore netto

dell’asse ereditario (per ogni beneficiario,

franchigia di € 100.000)

Parenti fino al 4° grado Affini in linea retta Affini in linea collaterale fino al 3°grado

6% sul valore netto

dell’asse ereditario

Altri soggetti 8% sul valore netto

dell’asse ereditario Portatori di handicap Franchigia di 1.500.000

non cumulabile con altre franchigie

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PARAGRAFO 069 Pagina 156

Parentela in linea retta aliquota 4% Numero Aliquota 4% Coniuge e parenti in linea retta

01 Coniuge

02 Figlio/a

03 Genitore

04 Nipote in linea retta

05a Nonno/a ramo paterno

05b Nonno/a ramo materno

06 Pronipote in linea retta

07a Bisavo ramo paterno

07b Bisavo ramo materno

08 Figlio/a di pronipote in linea retta

09a Trisavo ramo paterno

09b Trisavo ramo materno

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PARAGRAFO 070 Pagina 157 Parentela fino al 4° grado, affini fino al 3° grado aliquota 6%

Numero Aliquota 6% Fratelli e sorelle, altri parenti fino al 4° grado, affini in linea retta e affini in linea

collaterale fino al 3° grado

10 Fratello/sorella germano 11 Fratello/sorella unilaterale 12 Genitore del coniuge 13 Cognato/a 14 Nonno/a del coniuge 15 Nipote (figlio/a di fratello/sorella) 16 Zio/a 17 Nipote (figlio/a di figlio/a del coniuge) 18 Zio/a del coniuge 19 Bisavo del coniuge 20 Figlio/a di nipote (figlio/a di fratello/sorella) 21 Cugino/a 22 Prozio/a 23 Figlio/a di nipote (figlio/a di figlio/a di figlio/a del

coniuge) 24 Figlio/a del coniuge 25 Figlio/a del cognato 26 Nuora/Genero

PARAGRAFO 071 Pagina 158

Altri soggetti aliquota 6% Numero Aliquota 8% Altri soggetti

27 Nipote di nipote (in linea collaterale) 28 Figlio/a di cugino 29 2° cugino/a 30 Fratello/sorella di bisavo 31 Altro cugino/a 32 Figlio di 2° cugino/cugina 33 Nipote di trisavo 34 Nipote di cugino/a 35 Estraneo/a

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PARAGRAFO 071 Pagina 158 Eredità non soggette ad imposta verso:

Numero Non soggetti ad imposta

36 Stato 37 Regioni, Province, Comuni, Città metropolitane e

ONLUS 38 Enti pubblici, fondazioni e associazioni riconosciute (ex

art.3,c.1 TUS), movimenti e partiti politici (ex art.3, c.4bis TUS), enti religiosi (circ. min. 22/01/2008 n. 3/E)

39 Enti pubblici, fondazioni e associazioni riconosciute (ex art. 3,c.2 TUS)

PARAGRAFO 076 Pagina 162 Riduzione per successioni presentate nel quinquennio

Anno di distanza tra le due dichiarazioni di successione Riduzione 1 5/10 2 4/10 3 3/10 4 2/10 5 1/10

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PARAGRAFO 079 Pagina 168 Tabella diritto di usufrutto 2018

Età Usufruttuario Valore % Usufrutto

Valore % Nuda Proprietà

da 0 a 20 95,25 4,75

da 21 a 30 90,00 10,00

da 31 a 40 84,75 15,25

da 41 a 45 79,50 20,50

da 46 a 50 74,25 25,75

da 51 a 53 69,00 31,00

da 54 a 56 63,75 36,25

da 57 a 60 58,50 41,50

da 61 a 63 53,25 46,75

da 64 a 66 48,00 52,00

da 67 a 69 42,75 57,25

da 70 a 72 37,50 62,50

da 73 a 75 32,25 67,75

da 76 a 78 27,00 73,00

da 79 a 82 21,75 78,25

da 83 a 86 16,50 83,50

da 87 a 92 11,25 88,75

da 93 a 99 6,00 94,00

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PARAGRAFO 089 Pagina 179 Tabella ravvedimento operoso

Momento del ravvedimento Sanzione edittale

Riduzione da ravvedimento

Sanzione ridotta da ravvedimento

Entro i primi 14 giorni 15% 1/10 0,1% per ogni

giorno di ritardo

Dal 15° al 30° giorno 15% 1/10 1,5%

Dal 31° al 90° giorno 15% 1/9 1,67%

Dal 91° giorno entro un anno 30% 1/8 3,75%

Oltre un anno ma entro il secondo

anno

30% 1/7 4,29%

Oltre due anni 30% 1/6 5%

Dopo la constatazione delle violazioni 30% 1/5 6%

continua……

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PARAGRAFO 091 Pagina 181

Tabella interessi legali

NORMA ATTUATIVA PERIODO DI VALIDITÀ MISURA TASSO

INTERESSE LEGALE

Art. 1284, C.c. fino al 15.12.1990 5%

Legge n. 353/90 dal 16.12.1990 al 31.12.1996 10%

Legge n. 662/96 dal 01.01.1997 al 31.12.1998 5%

DM 10.12.1998 dal 01.01.1999 al 31.12.2000 2,5%

DM 11.12.2000 dal 01.01.2001 al 31.12.2001 3,5%

DM 11.12.2001 dal 01.01.2002 al 31.12.2003 3%

DM 1.12.2003 dal 01.01.2004 al 31.12.2007 2,5%

DM 12.12.2007 dal 01.01.2008 al 31.12.2009 3%

DM 04.12.2009 Dal 01.01.2010 al 31.12.2010 1%

DM 07.12.2010 Dal 01.01.2011 al 31.12.2011 1,5%

DM 12.12.2011 Dal 01.01.2012 al 31.12.2013 2,5%

DM 12.12.2013 Dal 01.01.2014 1%

DM 11.12.2014 Dal 01.01.2015 0,5%

DM 11.12.2015 Dal 01.01.2016 0,2%

DM 07.12.2016 Dal 01.01.2017 0,1%

DM 13.12.2017 Dal 01.01.2018 0,3%

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100. SUCCESSIONE: UN ESEMPIO Concludiamo questo lavoro con un esempio esplicativo. Si premette che i nomi, gli immobili ed i crediti ed ogni altro dato di questa simulazione sono totalmente frutto di fantasia e non corrispondono ad alcun esempio reale conosciuto. La Signora AA viene a mancare e le uniche eredi, le due figlie BB e CC rintracciano un testamento olografo nelle documentazioni della mamma. Il testamento, succintamente, dispone quanto segue: l’appartamento e la pertinenza in Roma vada a mio nipote XX, figlio di CC; l’appartamento e la pertinenza in Zagarolo vada a mia figlia BB; l’attivo del conto corrente n. 0100 vada a mia figlia CC; tutti gli altri attivi dei miei conti bancari e postali vadano a mia figlia BB; tutto il resto come per legge. Si procede quindi al calcolo dell’attivo ereditario, che come visto è netto non avendo la signora AA alcuna passività. Si noti che l’appartamento in Roma sarà adibito dal nipote XX a propria prima abitazione, lo stesso, quindi, non avendo altre unità immobiliari vi stabilirà la propria residenza per almeno cinque anni ed il valore sarà ricavato con la rivalutazione ridotta prevista per le prime case A - Estratto del quadro relativo al Catasto Fabbricati: APPARTAMENTO DI ROMA e pertinenza, devoluti al nipote XX

0

0

1

Comune ROMA

Prov. RM

Codice catastale Partita

Catasto NCEU

Sezione

Foglio 0000

Numero 000

Subalterno 1

Ubicazione VIA ………. P.1/2 INT. 1

Zona censuaria 0

Categoria A/2

Classe 6

Superficie: ettari

M.quadri

M. cubi

Vani 12

Rendita 2.950,00

Quota di possesso 100,00

Diritto PROPRIETA’ PIENA

Codice diritto Valore 340.725,00

0

0

2

Comune ROMA

Prov. RM

Codice catastale Partita

Catasto NCEU

Sezione

Foglio 0000

Numero 000

Subalterno 2

Ubicazione VIA ……….. P.S1 INT. A

Zona censuaria 0

Categoria C/6

Classe 14

Superficie: ettari

M.quadri 30

M. cubi

Vani

Rendita 280,00

Quota di possesso 100,00

Diritto PROPRIETA’ PIENA

Codice diritto Valore 32.340,00

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APPARTAMENTO DI ZAGAROLO e pertinenza, devoluti alla figlia BB

0

0

3

Comune ZAGAROLO

Prov. RM

Codice catastale Partita

Catasto NCEU

Sezione

Foglio 000

Numero 000

Subalterno 3

Ubicazione VIA ………… P.1 INT. 2

Zona censuaria 0

Categoria A/2

Classe 5

Superficie: ettari

M.quadri

M. cubi

Vani 5,5

Rendita 800,00

Quota di possesso 100,00

Diritto PROPRIETA’ PIENA

Codice diritto Valore 100.800,00

0

0

4

Comune ZAGAROLO

Prov. RM

Codice catastale Partita

Catasto NCEU

Sezione

Foglio 000

Numero 000

Subalterno 8

Ubicazione VIA …………. P.T INT. C

Zona censuaria 0

Categoria C/6

Classe 9

Superficie: ettari

M.quadri 22

M. cubi

Vani

Rendita 70,00

Quota di possesso 100,00

Diritto PROPRIETA’ PIENA

Codice diritto Valore 8.820,00

B - Estratto del quadro relativo ai crediti Devoluti: il primo alla figlia CC, il secondo alla figlia BB 0

0

1

Quota di possesso 100,00

Descrizione CERTIFICAZIONE …….. RELATIVA A CONTO CORRENTE NR. 0100 ACCESO

PRESSO ………, SI INDICA L’EVIDENZA ALLA DATA DEL DECESSO PER L’IMPORTO

IN CAPO ALLA DE CUIUS

Codice Valore/Importo 120.000,00

0

0

2

Quota di possesso 100,00

Descrizione DICHIARAZIONE DI CREDITO RILASCIATA DA POSTE ITALIANE SPA RELATIVA A LIBRETTO

DI RISPARMIO NR. 0200 SI INDICA L’EVIDENZA ALLA DATA DEL DECESSO PER L’IMPORTO IN CAPO ALLA

DE CUIUS

Codice Valore/Importo 50.000,00

0

0

3

Quota di possesso 50,00

Descrizione DICHIARAZIONE DI CREDITO RILASCIATA DA POSTE ITALIANE SPA RELATIVA A LIBRETTO

DI RISPARMIO NR. 0300, SI INDICA L’EVIDENZA ALLA DATA DEL DECESSO PER L’IMPORTO IN CAPO ALLA

DE CUIUS

Codice Valore/Importo 60.000,00

0

0

4

Quota di possesso 50,00

Descrizione DICHIARAZIONE DI CREDITO RILASCIATA DA POSTE ITALIANE SPA RELATIVA A LIBRETTO

DI RISPARMIO NR. 0400, SI INDICA L’EVIDENZA ALLA DATA DEL DECESSO PER L’IMPORTO IN CAPO ALLA

DE CUIUS

Codice Valore/Importo 40.000,00

Nel frattempo ricordiamo, dal paragrafo 27, pagina 72:

Soggetti legittimari e quota disponibile

EREDI LEGITTIMA QUOTA DISPONIBILE

più figli 2/3 1/3

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Riepilogo attivo ereditario (per comodità di calcolo si assumono i valori dichiarati come corrispondenti al valore venale):

Bene ereditato Valore in € Appartamento e pertinenza in Roma (al nipote XX) 373.065,00 Appartamento e pertinenza in Zagarolo (alla figlia BB) 109.620,00 Attivo di conto corrente 0100 (alla figlia CC) 120.000,00 100% libretto risparmio 0200 (alla figlia BB) 50.000,00 50% libretto risparmio 0300 (alla figlia BB) 30.000,00 50% libretto risparmio 0400 (alla figlia BB) 20.000,00 Presunzione valore forfettario mobilia, gioielli, ecc. ZERO

TOTALE ATTIVO EREDITARIO 702.685,00 Denaro, mobilia e gioielli si presumono compresi nell’attivo ereditario per un importo pari al dieci per cento del valore globale netto imponibile dell’asse ereditario anche se non dichiarati o dichiarati in misura inferiore, salvo che da un inventario analitico (redatto a norma degli artt. 769 e seguenti del c.p.c.) risulti un importo diverso. Dopo i chiarimenti forniti dall’amministrazione finanziaria ne discende che la presunzione di cui trattasi si applica solo:

sulla quota del singolo erede o legato; dopo aver dedotto l’importo delle franchigie.

Franchigie che, ricordiamo per i parenti in linea retta sono pari a 1.000.000 di euro ad erede, quindi ampiamente superiore alle quote di ogni singolo erede. Secondo le disposizioni sui soggetti legittimari e la quota disponibile per la signora AA si è determinata la seguente situazione post mortem:

Soggetti legittimari e quota disponibile

EREDI LEGITTIMA QUOTA DISPONIBILE

più figli 2/3 1/3

su valore netto attivo 468.457 234.228 Infatti: 468.457 + 234.228 = 702.685 pari al totale asse ereditario.

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Ne discende che, nel rispetto delle quote dei legittimari, il patrimonio poteva essere così suddiviso:

PARENTE QUOTA SPETTANTE A TITOLO DI: Nipote XX 234.228,00 Disponibile Figlia BB 234.228,50 Legittima Figlia CC 234.228,50 Legittima A seguito delle disposizioni testamentarie si è verificata la seguente situazione: Parente Quota spettante Quota ricevuta Differenza +/- Nipote XX 234.228,00 373.065,00 + 138.837,00 Figlia BB 234.228,50 209.620,00 - 24.608,50 Figlia CC 234.228,50 120.000,00 - 114.228,50 Al fine di evitare liti e complicazioni familiari, nell’accordo tra i soggetti, gli eredi dovranno dichiarare la propria accettazione di eredità e, nel contempo, stipulare un atto di rinuncia all’azione di riduzione nei confronti del proprio figlio e nipote. Per calcolare quanto dovuto in autoliquidazione onde presentare la denuncia di successione assume valenza il valore degli immobili, sui fabbricati di Roma saranno dovute le imposte ipotecarie e catastali in misura fissa di euro 200,00 cadauna poiché destinati all’abitazione dell’erede. Sugli altri immobili saranno calcolate le imposte ipotecarie e catastali pari, rispettivamente al 2% ed all’1%. Si aggiungeranno infine per due volte, considerato l’interessamento di due circoscrizioni, la tassa ipotecaria, l’imposta di bollo ed i tributi speciali.