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STUDIO AMADEO CERMENATE Informative e news per la clientela di studio Nuove regole per la tracciabilità finanziaria negli appalti pubblici pag.5 È possibile conferire delega agli intermediari per consultare l’estratto conto on line di equitalia pag.7 Detassazione Tremonti-ter ulteriori chiarimenti pag.9 L’attestato di certificazione energetica per i contratti di compravendita e di locazione di immobili pag.11 Nuovo elenco delle attività agricole connesse e la tassazione catastale pag.13 Gli interessi moratori e il tasso per il 2° semestre 2010 pag.16 Le procedure amministrative e contabili in azienda La gestione contabile di acconti e caparre pag.18 Occhio alle scadenze Principali scadenze dal 15 ottobre 2010 al 15 novembre 2010 pag.22 2010 Ottobre

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STUDIO AMADEO CERMENATE

Informative e news per la clientela di studio

Nuove regole per la tracciabilità finanziaria negli appalti pubblici pag.5

È possibile conferire delega agli intermediari per consultare l’estratto conto on line di equitalia pag.7

Detassazione Tremonti-ter – ulteriori chiarimenti pag.9

L’attestato di certificazione energetica per i contratti di compravendita e di locazione di immobili pag.11

Nuovo elenco delle attività agricole connesse e la tassazione catastale pag.13

Gli interessi moratori e il tasso per il 2° semestre 2010 pag.16

Le procedure amministrative e contabili in azienda

La gestione contabile di acconti e caparre pag.18

Occhio alle scadenze

Principali scadenze dal 15 ottobre 2010 al 15 novembre 2010 pag.22

2010

Ottobre

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Circolare mensile per l’impresa OTTOBRE 2010

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Informative e news per la clientela di studio

AGEVOLAZIONI

Detassazione degli investimenti per ricerca e sviluppo per la realizzazione dei campionari

L’Agenzia delle Entrate ha fornito alle imprese che operano nel settore tessile e della moda

(che svolgono le attività di cui alle divisioni 13, 14, 15 o 32.99.20) le indicazioni per fruire

della detassazione dal reddito d’impresa dei costi sostenuti nel 2010 per la ricerca industriale

e lo sviluppo precompetitivo per la realizzazione di campionari: sono stati aggiornati il

modello CRT e le istruzioni per la comunicazione dei dati degli investimenti. Il provvedimento

sostituisce quello del 2 aprile 2010 per tener conto delle disposizioni previste dal D.L.

n.40/10, che ha ampliato la platea dei potenziali beneficiari. La trasmissione telematica dei

dati contenuti nella comunicazione deve essere effettuata dal 1° dicembre 2010 al 20

gennaio 2011 utilizzando il software “AgevolazioneCRT”, disponibile a partire dal 20

novembre 2010. L’agevolazione costituisce “aiuto di Stato”, pertanto, in base alle disposizioni

comunitarie sugli aiuti de minimis, l’importo massimo per il quale si può fruire

dell’agevolazione è pari ad €200.000 e risulta cumulabile con altre misure di favore di

carattere generale, come la deduzione dalla base imponibile Irap del costo del personale

addetto alla ricerca e sviluppo ma non cumulabile con altri aiuti di Stato come il credito

d’imposta per gli investimenti in aree svantaggiate.

(Agenzia delle Entrate, Provvedimento e modulistica, 10/09/10)

LEASING IMMOBILIARI

La data del riscatto determina la misura delle imposte ipocatastali

Le imposte ipotecaria e catastale, dovute dall’utilizzatore in sede di riscatto degli immobili oggetto

di un contratto di leasing immobiliare, sono regolate dalla legge vigente alla data dell’atto di

riscatto, a prescindere da quella vigente al momento dell’acquisto del bene da parte della società

di leasing. Con la conseguenza che l’abbattimento alla metà dell’imposta ipocatastale, previsto

dall’art.35, co.10-ter, del D.L. n.223/06 si applica anche se l’acquisto dell’immobile da parte della

società di leasing è avvenuto anteriormente al 1° ottobre 2006, data di entrata in vigore della

norma. La ratio del dimezzamento non è quella di agevolare il leasing rispetto all’acquisto diretto,

bensì quella di pervenire alla sostanziale equiparazione, sotto il profilo della tassazione ai fini

delle imposte d’atto (registro, ipotecaria e catastale), dell’ipotesi di acquisto di un fabbricato

strumentale mediante leasing con l’ipotesi dell’acquisto diretto del medesimo.

(Agenzia delle Entrate, Nota n.128760, 14/09/10)

SISTRI

Doppia proroga per il nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti

L’avvio del nuovo sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) è stato

posticipato al 1° gennaio 2011. Ci sarà, infatti, tempo fino al 30 novembre 2010 per terminare la

distribuzione alle imprese delle chiavette Usb per l’invio dei dati ambientali, nonché per

completare l’installazione delle scatole nere (c.d. “black box”) sui mezzi che trasportano rifiuti.

Inoltre, durerà fino al 31 dicembre 2010 la fase del doppio binario, quella in cui le aziende, da un

lato, utilizzeranno le nuove trasmissioni on line, e, dall’altro, continueranno a compilare i

documenti cartacei sui rifiuti (registri e formulari), come stabilito dagli artt.190 e 193 del D.Lgs.

n.192/06. Per tutti i soggetti che sono già in possesso dei dispositivi elettronici (chiavette Usb,

apparecchiature di monitoraggio per discariche e inceneritori e per i trasportatori, black box),

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Circolare mensile per l’impresa OTTOBRE 2010

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dall’inizio di ottobre è iniziata la fase sperimentale del nuovo sistema che può essere utilizzato

insieme alle tradizionali modalità di tenuta delle scritture ambientali (registri e formulari)

riguardanti la produzione e la gestione dei rifiuti. Un’informativa di approfondimento sul tema è

stata pubblicata sulla Circolare mensile n.8/10 a pag.23.

(Ministero dell’ambiente, Decreto 28/09/2010, G.U. n.230 del 01/10/10)

INDICE DEI PREZZI AL CONSUMO DI AGOSTO 2010

L’Istituto nazionale di statistica ha pubblicato l’indice mensile

L’Istat ha reso noto l’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativo al

mese di agosto 2010, pubblicato ai sensi dell’art.81 della L. n.392/78 (disciplina delle locazioni di

immobili urbani) e dell’art.54 della L. n.449/97 (misure per la stabilizzazione della finanza

pubblica). L’indice è pari a 137,9. La variazione dell’indice, rispetto a quello del corrispondente

mese dell’anno precedente, è pari a +1,5%. Il coefficiente di rivalutazione per la determinazione

del trattamento di fine rapporto per le quote accantonate per il mese di agosto è pari 2,159794.

(Istat, Comunicato, 15/09/10)

TASSI DI USURA Tassi medi e di usura validi dal 1 ottobre al 31 dicembre 2010

Con decreto del 23 settembre 2010 del Ministero delle Finanze, pubblicato in G.U. n.228 del

29 settembre 2010, sono stati aggiornati i tassi di interesse effettivi globali medi ai fini usura,

rilevati dalla Banca d’Italia, in vigore per il periodo dal 1 ottobre al 31 dicembre 2010.

(Ministero Finanze, decreto 23/09/10 G.U. 29/09/10 n.228)

SMART CARD Obbligo di sostituzione delle smart card con numero di serie 1202 entro il 30 giugno 2011

La deliberazione n.45/09 del Centro nazionale per l’informatica nella Pubblica Amministrazione

ha modificato la normativa relativa alla firma digitale, imponendo la sostituzione delle smart card

con numero di serie che inizia con 1202, che sono le più vecchie in circolazione. Recentemente,

le determinazione commissariale n.69 emanata da DigitPA (nuova denominazione del CNIPA) ha

prorogato al 30 giugno 2011 il termine ultimo entro cui è necessario sostituire le smart card con

numero di serie 1202. Per quanto riguarda le smart card con numero di serie che non inizia con

1202 sarà necessario aggiornare i prodotti di firma digitale resi disponibili dal proprio certificatore,

sempre entro la medesima scadenza del 30 giugno 2011. La mancata sostituzione o

aggiornamento delle smart card determinerà dal prossimo 1° luglio 2011 la non validità legale dei

documenti prodotti e la non conformità dei documenti sottoscritti digitalmente.

(DigitPA, Determinazione n.69, G.U. n.191 del 17/08/10)

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Informative e news per la clientela di studio

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: NUOVE REGOLE PER LA TRACCIABILITÀ FINANZIARIA NEGLI APPALTI PUBBLICI

Con la Legge n.136 del 13 agosto scorso, dal titolo “Piano straordinario contro le mafie”, sono

state introdotte all’articolo 3 importanti e complicate disposizioni in materia di tracciabilità dei

movimenti finanziari finalizzate a prevenire infiltrazioni criminali relativi ai lavori, ai servizi ed alle

forniture di natura pubblica.

Tali disposizioni, come chiarito dal Ministero degli Interni nella circolare n.13001/118/Gab del 9

settembre scorso rivolta a tutti i Prefetti, si applicano ai soli contratti stipulati a decorrere dal 7

settembre 2010. Restano pertanto escluse dalle nuove disposizioni le operazioni che riguardano i

contratti stipulati in data precedente.

Lo scorso 21 settembre l’Associazione Bancaria Italiana (ABI) con la circolare n.25 ha fornito le

prime indicazioni in merito alla concreta applicazione dei nuovi obblighi.

L’estrema complessità applicativa delle nuove disposizioni ha portato molte associazioni di

categoria a chiederne a gran voce una sospensione ed, inoltre, sono in corso di predisposizione da

parte dell’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici le Linee Guida necessarie all’applicazione della

nuova disciplina.

In attesa delle definitive indicazioni operative volte a soddisfare i numerosi dubbi emersi in sede di

prima lettura delle citate disposizioni, ad oggi peraltro già in vigore, forniamo un riepilogo delle

principali novità contenute nell’articolo 3 della L. n.136/10.

Tracciabilità dei flussi finanziari

Il primo comma del citato art.3 prevede che gli appaltatori, i subappaltatori, i subcontraenti della

filiera delle imprese ed i concessionari di finanziamenti pubblici (anche europei) interessati ai

lavori, ai servizi e alle forniture pubblici devono, al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi

finanziari, utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva,

alle commesse pubbliche.

Tutti i movimenti finanziari riguardanti i lavori, i servizi e le forniture pubblici, quindi:

devono essere registrati

sui conti correnti dedicati;

devono essere effettuati

esclusivamente tramite bonifico bancario o postale.

I pagamenti effettuati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi, nonché quelli destinati

all'acquisto di immobilizzazioni tecniche, devono essere eseguiti utilizzando il conto corrente

dedicato mentre i pagamenti eseguiti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali o di

gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero ancora quelli riguardanti il pagamento di tributi,

possono essere effettuati anche con strumenti differenti dal bonifico bancario o postale, fermo

restando l'obbligo di documentazione della spesa.

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Nel caso di spese giornaliere di importo

inferiore o uguale ad €500

possono essere utilizzati sistemi diversi

dal bonifico bancario o postale, restando

fermo il divieto di impiego del contante

co.2 e

3

Nel caso il pagamento riguardasse spese

estranee ai lavori, ai servizi e alle forniture e

per le quali sia necessario ricorrere alle

somme provenienti da conti correnti dedicati

questi ultimi possono essere

reintegrati successivamente mediante

bonifico bancario o postale

co.4

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare per

ciascuna transazione eseguita il codice unico di progetto (CUP) relativo all'investimento pubblico

sottostante.

Nell'ipotesi in cui quest'ultimo non fosse

conosciuto

deve essere richiesto alla stazione

appaltante

co.5

I soggetti economici (appaltatori, subappaltatori, subcontraenti, concessionari di finanziamenti

pubblici) provvedono a comunicare alla stazione appaltante sia gli estremi identificativi dei conti

correnti dedicati (entro 7 giorni dalla loro accensione), sia le generalità ed il codice fiscale delle

persone delegate ad operare sui citati conti.

Contratti

Il comma 8 dell'art.3 prevede che, nei contratti sottoscritti dalla stazione appaltante con gli

appaltatori sia presente, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale questi ultimi

assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Inoltre, il contratto deve contenere anche la clausola risolutiva espressa necessaria nei casi in cui

le transazioni risultano eseguite senza avvalersi di banche o di Poste italiane; in tal caso, i soggetti

economici possono procedere all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone

contestualmente la stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo

territorialmente competente.

La stazione appaltante provvede altresì a verificare che, nei contratti sottoscritti con gli appaltatori,

sia presente la predetta clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità

dei flussi finanziari.

Sanzioni

Particolarmente pesanti sono le sanzioni previste per l’inosservanza delle disposizioni contenute

nel provvedimento. L’inadempimento degli obblighi previsti, infatti, comporta l'applicazione di una

serie di sanzioni previste dall'art.6, tra cui si segnalano in particolare:

una sanzione amministrativa pecuniaria dal 5 al 20%

del valore della transazione a carico del soggetto

inadempiente, che non si sia avvalso di banche o di

Poste italiane per effettuare le transazioni relative ai

lavori, ai servizi e alle forniture in questione

una sanzione amministrativa pecuniaria dal 2

al 10% del valore della transazione, qualora

non venga impiegato lo strumento del bonifico

bancario o postale; utilizzato un conto

corrente dedicato; indicato nel bonifico il CUP

comma 1 comma 2

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti.

firma

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Informative e news per la clientela di studio

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: È POSSIBILE CONFERIRE DELEGA AGLI INTERMEDIARI PER CONSULTARE L’ESTRATTO CONTO ON LINE DI EQUITALIA

Le recenti disposizioni in tema di riscossione e di limitazione alle compensazioni dei crediti fiscali

introdotte dal D.L. n.78/10, imporranno ai contribuenti ma soprattutto ai loro intermediari abilitati

(dottori commercialisti, consulenti del lavoro, ecc.), un costante monitoraggio delle posizioni

pendenti presso il concessionario della riscossione Equitalia Spa.

Dopo la positiva esperienza del “cassetto fiscale” (dal quale contribuenti e intermediari abilitati

possono prelevare, tra le altre cose, sia le dichiarazioni fiscali che i modelli di pagamento F23 ed

F24) quindi, l’Amministrazione ha messo a disposizione degli intermediari abilitati un nuovo ed

importante strumento: l’“estratto conto on line” dal quale è possibile verificare direttamente dal

computer la situazione aggiornata relativa a procedure di riscossione, sospensioni o rateazioni.

Come accedere all’estratto conto on line

Si può accedere al servizio estratto conto direttamente dalla finestra “Servizi web” nella homepage

del sito www.equitaliaspa.it e in quella dei siti degli Agenti della riscossione sul territorio, reperibili

attraverso il motore di ricerca “A quale Agente della Riscossione mi devo rivolgere?”.

Sistema gestione deleghe

Il contribuente, già in possesso delle credenziali di accesso all’estratto conto, può conferire fino a

un massimo di due deleghe per la consultazione della propria situazione a intermediari abilitati ai

servizi on line dell’Agenzia delle Entrate attraverso la funzione “Deleghe”, presente nel menu

interno del servizio estratto conto. Il contribuente dovrà inserire il codice fiscale dell’intermediario e

cliccare su “Delega”.

Tutti i professionisti delegati che già utilizzano i servizi online dell’Agenzia delle Entrate possono

utilizzare le stesse credenziali anche per consultare la posizione dei propri assistiti con Equitalia.

Il professionista delegato può consultare immediatamente i dati del cliente selezionando il codice

fiscale o la partita Iva d’interesse tra quelli dei deleganti che il sistema mette automaticamente a

disposizione. La prima volta che opera in qualità di delegato, il professionista deve

preliminarmente leggere e accettare il regolamento del servizio che si trova nella funzione

“Deleghe”. La delega ha una durata di due anni, si rinnova automaticamente ed è revocabile

sempre attraverso il servizio web in qualsiasi momento.

Utenti Agenzia delle Entrate

Le credenziali fornite dalla Agenzia delle Entrate per l’accesso ai propri servizi on line (Fisconline

ed Entratel) possono essere richieste sul sito www.agenziaentrate.gov.it. Una volta ottenute, il

contribuente può collegarsi al sito del proprio agente della riscossione o direttamente al sito

www.equitaliaspa.it. Si può prendere visione della propria posizione debitoria inserendo il codice

fiscale o la partita Iva e selezionando la/le provincia/e di residenza per le persone fisiche o la sede

legale per le società.

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Utenti Inps

I contribuenti in possesso delle credenziali Inps (codice fiscale e pin) possono utilizzare il percorso

rapido di accesso sia attraverso i siti del Gruppo Equitalia (box “Servizi web”) sia dell’Inps

(cliccando su “Al servizio del cittadino” in home page). Chi non possiede le credenziali dell’Istituto

di previdenza potrà ottenerle sul sito www.inps.it. Effettuato l’accesso all’estratto conto on line, si

può prendere visione della propria posizione debitoria dal 2000 a oggi.

Possessori Carta nazionale dei servizi

I possessori della CNS possono utilizzare il percorso rapido di accesso utilizzando il link “Smart card”,

disponibile nella pagina di login dell’estratto conto e seguendo le istruzioni riportate.

La CNS è distribuita dalle Pubbliche amministrazioni che hanno aderito al contratto quadro del DigitPA.

Ulteriori informazioni sulla Carta nazionale dei servizi sono disponibili sul sito www.progettocns.it

All’indirizzo http://www.equitaliaonline.it/equitalia/export/sites/default/focuson/34653455465.html è

possibile prendere visione delle guide alla consultazione dell’estratto conto ed alla gestione delle

deleghe.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti.

firma

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Informative e news per la clientela di studio

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: DETASSAZIONE TREMONTI-TER – ULTERIORI CHIARIMENTI

Con la risoluzione 91/E del 17 settembre 2010, l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti

circa la corretta individuazione dei beni agevolabili ai sensi dell’art.5 del D.L. n.78/09 (la c.d.

agevolazione Tremonti-ter). La detassazione riguardava gli investimenti effettuati nel periodo

compreso tra il 1/07/09 ed il 30/06/10, pertanto ad oggi non è più possibile porre in essere

investimenti che danno diritto all’agevolazione, ma i chiarimenti forniti sono necessari per

delimitare, con riferimento ad alcuni beni di comune utilizzo, il perimetro di calcolo Tremonti-ter.

L’agevolazione in sintesi

L’agevolazione in commento consente una detassazione pari al 50% del costo degli

investimenti effettuati in beni ricompresi nella divisione 28 della tabella Ateco 2007: pertanto il

50% del costo di tali beni costituirà una variazione in diminuzione nella dichiarazione dei redditi,

quindi una riduzione del reddito d’impresa su cui saranno commisurate le imposte.

Gli investimenti effettuati entro lo scorso 31/12/09 sono stati conteggiati nella dichiarazione Unico

2010 già predisposta ed inviata, mentre quelli realizzati nel periodo compreso tra il 1/01/10 ed il

30/06/10 saranno conteggiati nel prossimo modello Unico 2011.

Nell’individuazione dei beni agevolati, la C.M. n.44/E/09 aveva osservato come l’agevolazione

debba estendersi ai c.d. “beni indispensabili”, ossia quelli assolutamente necessari al

funzionamento del bene della divisione 28 e che ne costituiscono, al contempo, normale

dotazione. Ne consegue che l’agevolazione non può estendersi anche agli investimenti in quei

beni (non compresi nella divisione 28) che seppure acquistati per essere destinati al servizio

(anche esclusivo) del bene agevolabile non costituiscono, tuttavia, né componente essenziale né

dotazione del bene agevolabile.

I chiarimenti

Con riferimento a tale osservazione, sono intervenute ulteriori delucidazioni nella R.M. n.91/E/10,

in particolare sulle seguenti due categorie di beni.

Misuratori fiscali. I misuratori fiscali sono registratori di cassa e, di conseguenza, la relativa

attività di fabbricazione è classificata alla voce dell'Ateco 28.23.09 "Fabbricazione di macchine

ed altre attrezzature per ufficio (esclusi computer e periferiche)”. Le attività di fabbricazione di

tutti gli altri componenti di supporto non rientrano nella divisione 28, essendo inclusi nella voce

Ateco 26.20.00 "Fabbricazione di computer e unità periferiche".

Al riguardo, l’Agenzia ha ritenuto che siano agevolabili anche i componenti e gli accessori che,

ancorché non ricompresi nella divisione 28, siano comunque beni che costituiscono

componenti indispensabili, nonché dotazione degli apparecchi misuratori fiscali. In particolare

si tratta di:

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- unità centrale registratore di cassa (PC) che gestisce tutte le altre componenti e in cui

risiede il software applicativo fiscale;

- scanner da banco utilizzato dalla cassiera per la lettura dei codici a barre dei prodotti;

- scanner manuali utilizzati dalla cassiera per la lettura dei codici a barre dei prodotti voluminosi;

- touch screen operatore utilizzato dalla cassiera per la digitazione dei codici a barre dei

prodotti e per eseguire le operazioni di incasso;

- display cliente per informare il cliente sul prezzo del prodotto;

- self scanning utilizzato dal cliente per la lettura dei codici a barre dei prodotti acquistati;

- stampante fiscale di scontrino;

- pin pad pagamento per la gestione dei pagamenti con carte di credito e bancomat;

- cassetto porta denaro.

Impianti di condizionamento e riscaldamento. Gli impianti di condizionamento e

raffreddamento sono inclusi nella divisione 28, mentre i tubi, le condotte e gli altri impianti

idraulici, così come i cablaggi e i sistemi di controllo, sono classificati in categorie diverse.

Al riguardo, l’Agenzia ha affermato che l’agevolazione c.d. Tremonti-ter torna applicabile oltre

che agli investimenti in impianti di condizionamento e raffreddamento compresi nella divisione

28 anche agli investimenti in tubi e canali necessari per far passare i fluidi, così come i quadri,

nonché gli investimenti in cablaggi elettrici e relativo sistema di controllo, ovviamente purché si

tratti di strutture indispensabili per l’utilizzazione degli impianti di riscaldamento e

condizionamento oggetto di agevolazione. Con riferimento all’esatta individuazione dell’importo su cui calcolare l’agevolazione, l’Agenzia

ricorda che il valore di riferimento deve essere individuato nel costo complessivo comprendente

anche gli oneri accessori di diretta imputazione che l’impresa deve sostenere affinché il bene

possa essere utilizzato, come ad esempio le spese di trasporto ed installazione.

Ciò posto, non risulta però possibile includere le spese per la realizzazione, in genere, di

strutture edili per il sostegno delle macchine e delle apparecchiature tecnologiche, che quindi

devono considerarsi escluse dall’agevolazione.

Si invita pertanto la gentile clientela che si occupa direttamente della tenuta della contabilità a

scegliere le fatture relative agli importi agevolabili da consegnare allo Studio in vista della prossima

dichiarazione dei redditi tenendo conto dei chiarimenti offerti dall’Agenzia.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti.

firma

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Informative e news per la clientela di studio

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: L’ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA PER I CONTRATTI DI COMPRAVENDITA E DI LOCAZIONE DI IMMOBILI

Con l’entrata in vigore del D.Lgs. n.192/05, il Legislatore ha introdotto, con decorrenze graduali,

alcuni obblighi in materia di certificazione degli edifici, con l’intento di creare:

uno strumento di controllo successivo del rispetto delle prescrizioni (attuate in fase di

costruzione) volte a migliorare le prestazioni energetiche;

uno strumento di informazione per l’acquirente (o per il conduttore, nel caso di locazione)

dell’immobile, in relazione al suo trasferimento.

Successivamente, la Legge n.133/08 (di conversione del D.L. n.112/08) ha eliminato l’obbligo di

allegare l’attestato di certificazione energetica agli atti di compravendita degli immobili e, in caso di

locazione, di consegnare o mettere a disposizione del conduttore l’attestato. È invece rimasto

l’obbligo di dotare gli immobili dell’attestato, in base alle seguenti scadenze:

dal 1° luglio 2008 dal 1° luglio 2009

nel caso di trasferimento a titolo oneroso dell’intero immobile

per gli edifici di superficie utile inferiore a 1.000 mq (con

esclusione delle singole unità immobiliari);

nel caso di trasferimento a titolo

oneroso di tutte le unità immobiliari.

Il 10 luglio 2009 è stato pubblicato in G.U. il D.M. 26 giugno 2009, contenente le Linee guida

nazionali per la certificazione energetica che si applicano laddove le singole Regioni e Province

autonome non abbiano ancora adottato propri strumenti legislativi. Con l’emanazione di tale

decreto è terminato il periodo transitorio in base al quale veniva utilizzato l’attestato di

qualificazione energetica (AQE), ora definitivamente dismesso in favore dell’attestato di

certificazione energetica (ACE).

L’obbligo di allegare l’ACE ai contratti di compravendita e di consegnare l’attestato per le locazioni

sussiste solamente nelle Regioni e Province autonome che lo hanno imposto con proprie leggi.

Gli enti locali hanno potuto singolarmente regolamentare attraverso norme che modificano in

maniera anche sostanziale quanto introdotto dalla normativa nazionale: alcune Regioni e Province

autonome hanno provveduto a disciplinare la materia (Emilia Romagna, Liguria, Lombardia,

Piemonte, Puglia, Toscana, Trento, a titolo esemplificativo). Altre Regioni rinviano alle linee guida

nazionali, mentre altre ancora non hanno adottato alcun regolamento. Le regole da applicare sono,

pertanto, variabili a seconda del luogo ove è situato l’immobile.

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Si deve necessariamente consigliare i Clienti interessati a verificare l’obbligo di allegare l’attestato

di certificazione energetica nei casi di acquisti o vendite di immobili ovvero di stipula o rinnovo di

contratti di locazione riferiti a unità immobiliari, se nella Regione di competenza vigono regole

particolari.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti.

firma

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Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: NUOVO ELENCO DELLE ATTIVITÀ AGRICOLE CONNESSE E LA TASSAZIONE CATASTALE

Con Decreto Ministeriale del 5 agosto 2010 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.212 del 10

settembre 2010 è stato emanato l’elenco delle attività considerate connesse a quelle agricole.

Per la precisione si considerano attività agricole connesse:

ATTIVITÀ CODICE ATECO

Produzione di carni e prodotti della loro macellazione:

- di carne non di volatili e di prodotti della macellazione (attività dei mattatoi)

- di carne di volatili e di prodotti della macellazione (attività dei mattatoi)

10.11.0

10.12.0

Produzione di carne essiccata, salata o affumicata, salsicce e salami ex 10.13.0

Lavorazione e conservazione delle patate, escluse le produzioni di purè di patate

disidratato, di snack a base di patate, di patatine fritte e la sbucciatura industriale

delle patate

ex 10.31.0

Produzione di succhi di frutta e di ortaggi 10.32.0

Produzione e conservazione di frutta e di ortaggi 10.39.0

Produzione di olio di oliva e di semi oleosi:

- coltivazione di frutti oleosi e produzione di olio di oliva di pressione da olive

prevalentemente di produzione propria

- produzione di olio di oliva di pressione da olive prevalentemente di produzione

non propria

- produzione di olio raffinato o grezzo da semi oleosi o frutti oleosi

prevalentemente non di produzione propria

01.26.0

10.41.1

10.41.2

Produzione di olio di semi di granturco (olio di mais) ex 10.62.0

Trattamento igienico del latte e produzione dei derivati del latte:

- allevamento di bovini e bufalini, produzione di latte crudo di vacca e bufala

- allevamento di ovini e caprini, produzione di latte crudo di pecora e capra, di

lana grezza e di produzione lattiero/casearie da latte di pecora o capra di

prevalente produzione propria

- trattamento igenico del latte

- produzione dei derivati del latte

01.41.0

01.45.0

10.51.1

10.51.2

Lavorazione delle granaglie:

- molitura del frumento

- molitura di altri cereali

- lavorazione del riso

10.61.1

10.61.2

10.61.3

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Circolare mensile per l’impresa OTTOBRE 2010

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Produzione di farina o sfarinati di legumi da granella secchi, di radici o tuberi o di

frutta in guscio commestibile

ex 10.61.4

Produzione di prodotti di panetteria freschi 10.71.1

Produzione di vini:

- coltivazione di uva

- produzione di vini da tavola e v.q.p.r.d.

- produzione di vino spumante e altri vini speciali

01.21.0

11.02.1

11.02.2

Produzione di grappa ex 11.01.0

Produzione di aceto ex 10.84.0

Produzione di sidro e di altri vini a base di frutta 11.03.0

Produzione di malto e birra 11.06.0 e 11.05.0

Disidratazione di erba medica ex 10.91.0

Lavorazione, raffinazione e confezionamento del miele ex 10.89.0

Produzione e conservazione di pesce, crostacei e molluschi, mediante

congelamento, surgelamento, essiccazione, affumicatura, salatura, immersione in

salamoia, inscatolamento, e produzione di filetti di pesce

ex 10.20.0

Manipolazione dei prodotti derivanti dalle coltivazioni di cui alle classi 01.11, 01.12 e 01.13, nonché di quelli

derivanti dalle attività di cui ai sopraelencati gruppi e classi

Nell’elenco sono state introdotte la produzione:

di farina o sfarinati di legumi da granella secchi, di radici o tuberi o di frutta in guscio

commestibile;

di prodotti di panetteria freschi;

di grappa

di malto e birra

di pesce, crostacei e molluschi, mediante congelamento, surgelamento, essiccazione,

affumicatura, salatura, immersione in salamoia, inscatolamento, e produzione di filetti di pesce.

Le attività di cui alle classi 01.11, 01.12 e 01.13 sono:

01.11.10 Coltivazione di cereali (escluso il riso)

01.11.20 Coltivazione di semi oleosi

01.11.30 Coltivazione di legumi da granella

01.11.40 Coltivazioni miste di cereali, legumi da granella e semi oleosi

01.12.00 Coltivazione di riso

01.13.10 Coltivazione di ortaggi (inclusi i meloni) in foglia, a fusto, a frutto, in radici, bulbi e tuberi in

piena aria (escluse barbabietola da zucchero e patate)

01.13.20 Coltivazione di ortaggi (inclusi i meloni) in foglia, a fusto, a frutto, in radici, bulbi e tuberi in

colture protette (escluse barbabietola da zucchero e patate)

01.13.30 Coltivazione di barbabietola da zucchero

01.13.40 Coltivazione di patate

Giova ricordare che le attività agricole connesse, come individuate all’art.32, co.2, lett c) del Tuir,

scontano la tassazione su base catastale se rientranti nell’elenco di cui sopra.

Necessitano, però, altri due requisiti.

Le attività agricole connesse devono essere svolte da un imprenditore individuale, società

semplice ed enti non commerciali, ovvero da una società di persone, srl e società cooperative che

siano società agricole ai sensi dell’art. 2, D.Lgs. n.99/04 e che abbiano optato per la tassazione, ex

art. 32 del Tuir.

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Circolare mensile per l’impresa OTTOBRE 2010

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Deve poi essere rispettato il requisito della prevalenza dei beni ottenuti dalle attività agricole

principali, rispetto ai prodotti acquistati, prevalenza che deve essere verificata:

tramite una comparazione in termini quantitativi nell’ipotesi in cui i beni provenienti da soggetti

terzi siano della stessa natura di quelli prodotti dal soggetto di cui trattasi;

in termini di valore normale ex art. 9, co. 3, Tuir, se non è possibile il raffronto quantitativo;

in base a parametri specifici quando non sono possibili raffronti né sui quantitativi né sui valori.

Nel caso in cui vengano rispettati tutti i requisiti ma i beni non fossero ricompresi nell’elenco

ministeriale trova applicazione l’art.56-bis del citato Decreto Ministeriale, il quale prevede un

regime di determinazione forfetaria del reddito.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti.

firma

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Circolare mensile per l’impresa OTTOBRE 2010

15

Informative e news per la clientela di studio

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: GLI INTERESSI MORATORI E IL TASSO PER IL 2° SEMESTRE 2010

Il Decreto Legislativo n.231 del 9 ottobre 2002, in attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla

lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, ha da tempo modificato i criteri di

riconoscimento degli interessi di mora a carico degli operatori commerciali.

Le nuove regole si applicano ai contratti stipulati a decorrere dall’8 agosto 2002 e riguardano

imprese, professionisti e Pubblica Amministrazione.

Ricordiamo che la legge previgente, sino alla modifica introdotta dalla disciplina comunitaria,

poneva a carico della parte creditrice l’onere di attivare la messa in mora del debitore con l’intento

di ottenere la restituzione degli interessi moratori in questione. Con le nuove disposizioni il

creditore ha diritto agli interessi di mora se:

ha adempiuto agli obblighi contrattuali e di legge;

non ha ricevuto nei termini l’importo dovuto, a meno che il ritardo non sia imputabile al debitore.

In ordine alla decorrenza degli interessi, le regole sono sintetizzate nella tabella che segue:

DATA DA CUI MATURANO GLI INTERESSI

TERMINE PAGAMENTO

SE PREVISTO DALLE PARTI SE NON PREVISTO DALLE PARTI

Dal giorno successivo alla scadenza stabilita (ad esempio,

pagamento a 30 giorni fine mese data fattura)

Per i prodotti alimentari deteriorabili (individuati dal

Decreto Ministero della Sanità 16.12.93, sotto elencati), gli

interessi maturano decorsi 60 giorni dalla consegna o dal

ritiro dei beni (non assume alcuna rilevanza la data di

ricevimento della fattura) ------------------------

Sono prodotti alimentari deteriorabili:

prodotti alimentari preconfezionati con un periodo di vita

commerciale inferiore a novanta giorni indicato in

etichetta

prodotti a base di carne che non abbiano subito un

trattamento completo e presentino determinate

caratteristiche chimico-fisiche

prodotti alimentari sfusi e quelli posti in involucro

protettivo destinati alla vendita previo frazionamento non

sottoposti a congelazione o a trattamenti atti a

determinare la conservazione allo stato sfuso per periodi

superiori a tre mesi costituiti in tutto o in parte da

determinati elementi (quali latte e derivati, carni fresche,

prodotti della pesca freschi, prodotti d’uovo, prodotti

ortofrutticoli freschi, paste fresche)

Decorsi 30 giorni dalla data:

di ricevimento della fattura o della

richiesta di pagamento avente

contenuto equivalente (ad esempio,

preavviso di parcella emesso da un

professionista, fattura pro-forma);

di ricevimento del bene o di

prestazione del servizio qualora:

non è certa la data di ricevimento

della fattura o del documento di

richiesta di pagamento equivalente;

il debitore ha ricevuto la fattura o la

richiesta di pagamento prima del

ricevimento del bene o della

prestazione;

di accettazione o di verifica della

conformità del bene o del servizio (ad

esempio collaudo del bene, se previsto

contrattualmente) alle previsioni contrat-

tuali qualora il debitore abbia ricevuto la

fattura o la richiesta di pagamento prima

della data stabilita dalla legge o dal

contratto per l’accettazione / verifica.

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Circolare mensile per l’impresa OTTOBRE 2010

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Gli interessi di mora sono pari, salvo diverso accordo delle parti, al tasso di interesse stabilito

dalla BCE - Banca Centrale Europea aumentato di 7 punti percentuali (9 punti percentuali nel

caso di prodotti alimentari deteriorabili).

Nella tabella che segue sono individuati i tassi di riferimento dal 2002 ad oggi.

Periodo Tasso BCE Tasso applicabile

8/8 – 31/12/2002 3,35% 3,35% + 7% = 10,35%

1° semestre 2003 2,85% 2,85% + 7% = 9,85%

2° semestre 2003 2,10% 2,10% + 7% = 9,10%

1° semestre 2004 2,02% 2,02% + 7% = 9,02%

2° semestre 2004 2,01% 2,01% + 7% = 9,01%

1° semestre 2005 2,09% 2,09% + 7% = 9,09%

2° semestre 2005 2,05% 2,05% + 7% = 9,05%

1° semestre 2006 2,25% 2,25% + 7% = 9,25%

2° semestre 2006 2,83% 2,83% + 7% = 9,83%

1° semestre 2007 3,58% 3,58% + 7% = 10,58%

2° semestre 2007 4,07% 4,07% + 7% = 11,07%

1° semestre 2008 4,20% 4,20% + 7% = 11,20%

2° semestre 2008 4,10% 4,10% + 7% = 11,10%

1° semestre 2009 2,50% 2,50% + 7% = 9,50%

2° semestre 2009 1,00% 1,00% + 7% = 8,00%

1° semestre 2010 1,00% 1,00% + 7% = 8,00%

2° semestre 2010 1,00% 1,00% + 7% = 8,00%

Da segnalare che nell’ambito delle disposizioni del decreto legislativo, non si rinviene una

disposizione volta a stabilire entro quanto tempo gli interessi di mora debbano essere

materialmente richiesti al debitore (che è cosa diversa dalla automatica decorrenza degli stessi),

talché sembra ipotizzabile che questi possano essere richiesti anche a distanza di tempo

(nel limite della prescrizione) da quando il pagamento della obbligazione è stato eseguito.

D’altro canto non si può trascurare che molte aziende, per ragioni di opportunità commerciale, non

chiederanno ai propri clienti gli interessi di mora comunque maturati in base al D.Lgs. n.231/02,

che, dunque, non essendo mai richiesti andranno in prescrizione.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti.

firma

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Circolare mensile per l’impresa OTTOBRE 2010

17

Le procedure amministrative e contabili in azienda

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: LA GESTIONE CONTABILE DI ACCONTI E CAPARRE

Talvolta, al momento della stipula di un contratto di compravendita, il compratore versa al

venditore una determinata somma di denaro. È importante stabilire la natura di tale versamento, in

quanto ne determina il trattamento contabile. L’anticipo è una somma di denaro versata come

acconto sul prezzo di acquisto. La caparra è una somma di denaro versata a titolo di garanzia per

l’eventuale inadempimento del contratto.

Acconti

L’acconto consiste nel pagamento parziale del corrispettivo dovuto (in base ad un contratto)

effettuato anticipatamente rispetto all’esecuzione del contratto stesso. In questi casi, l’operazione

si considera effettuata alla data del pagamento nei limiti dell’importo pagato. Trattasi,

generalmente, di anticipi erogati a fronte di:

forniture di beni non ancora effettuate;

prestazioni di servizi non ancora effettuate;

cessione di beni strumentali non ancora perfezionate;

stati di avanzamento lavori a fronte di lavorazioni pluriennali.

La loro permanenza in bilancio quali acconti dipende dal momento in cui il ricavo si considera

conseguito, sia per quanto riguarda la contabilità dell’acquirente sia per quella del venditore.

Dal punto di vista operativo, la vendita del bene o la prestazione di servizi si considerano effettuate

al verificarsi delle seguenti situazioni:

per i beni mobili alla data di consegna o spedizione dei beni;

per i beni immobili alla data di stipulazione dell’atto (fatto salvo che l’effetto traslativo o

costitutivo della proprietà si verifichi in un momento successivo);

per le prestazioni di servizi alla data in cui le prestazioni sono ultimate.

Al momento del ricevimento della somma a titolo di acconto, il fornitore deve procedere

all’emissione della fattura per l’anticipo incassato, applicando l’aliquota Iva relativa alla operazione

di vendita sottostante. Analizziamo gli aspetti contabili sia dalla parte del venditore che da quella

dell’acquirente.

Esempio

La società Beta Srl ha versato il 30 settembre 2010 alla società Alfa Srl, esercente attività di

vendita di autocarri, la somma di €3.600 a titolo di acconto sull’acquisto di un furgone, da

utilizzare quale bene strumentale alla propria attività, accordato per il prezzo di € 10.000+Iva.

L’autocarro viene consegnato il 12 ottobre 2010 ed il 3 novembre 2010 viene corrisposto il saldo

del debito da parte dell’acquirente.

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Circolare mensile per l’impresa OTTOBRE 2010

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Contabilità di Beta Srl

30/09/2010: pagamento dell’anticipo

Debito vs Alfa Srl (SP) 3.600 a Banca c/c (SP) 3.600

30/09/2010: ricevimento della fattura di acconto

Anticipi a fornitori (SP) 3.000

Iva a credito (SP) 600

a Debito vs Alfa Srl (SP) 3.600

12/10/2010: ricevimento della fattura di acquisto dell’autocarro, decurtata della fattura di acconto, per

l’importo di € 7.000+Iva al 20%

Automezzi (SP) 10.000

Iva a credito (SP) 1.400 a

Anticipi a fornitori (SP)

Debito vs Alfa Srl (SP)

3.000

8.400

03/11/2010: pagamento della fattura di acquisto

Debito vs Alfa Srl (SP) 8.400 a Banca c/c (SP) 8.400

Contabilità di Alfa Srl

30/09/2010: incasso dell’anticipo

Banca c/c (SP) 3.600 a Credito vs Beta Srl (SP) 3.600

30/09/2010: emissione della fattura di acconto

Credito vs Beta Srl (SP) 3.600 a Anticipi da clienti (SP)

Iva a debito (SP)

3.000

600

12/10/2010: emissione della fattura di vendita dell’autocarro, decurtata della fattura di acconto, per

l’importo di € 7.000 + Iva al 20%

Anticipi da clienti (SP) 3.000

Credito vs Beta Srl (SP) 8.400 a

Automezzi c/vendite (CE)

Iva a debito (SP)

10.000

1.400

03/11/2010: incasso della fattura di vendita

Banca c/c (SP) 8.400 a Credito vs Beta Srl (SP) 8.400

Caparre

La caparra è una modalità di garanzia che viene utilizzata frequentemente, soprattutto nel settore

immobiliare, dove sovente si stipula un preliminare con un versamento di denaro in calce al

contratto stesso. Il fine della caparra è quello di incentivare le parti interessate alla sottoscrizione

del contratto definitivo. La normativa civilistica prevede due forme di caparra.

Caparra confirmatoria

La caparra confirmatoria trova la sua definizione giuridica quale somma di denaro avente natura

risarcitoria del danno in caso di inadempienza da parte di una delle due parti coinvolte

nell’operazione. Successivamente al versamento della caparra da parte dell’acquirente possono

verificarsi varie casistiche:

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Circolare mensile per l’impresa OTTOBRE 2010

19

adempimento del contratto la caparra deve essere restituita o, alternativamente, può

essere scomputata dal debito complessivo;

inadempimento del contratto a

causa del compratore

il venditore può recedere dal contratto e ha il diritto di trattenere

la somma incassata a titolo di caparra;

inadempimento del contratto a

causa del venditore

il compratore può recedere dal contratto e ha il diritto di vedersi

restituire un importo doppio della caparra pagata al venditore.

Naturalmente è data facoltà alla parte non inadempiente di chiedere l'esecuzione del contratto o la

risoluzione con determinazione di maggiori danni.

Caparra penitenziale

La caparra penitenziale rappresenta la quantificazione del diritto di recesso dal contratto concesso

a ciascuna delle due parti. Se nel contratto è stipulato il diritto di recesso per una o per entrambe

le parti, la caparra penitenziale ha la sola funzione di corrispettivo del recesso. In questo caso il

recedente perde la caparra data o deve restituire il doppio di quella ricevuta.

La caparra non costituisce, quindi, un parziale pagamento del prezzo e non va assoggettata ad

imposta sul valore aggiunto, purché la natura di caparra sia inserita nel contesto del contratto.

Se la somma versata ha qualifica sia di caparra sia di acconto sul prezzo, va assoggettata ad Iva.

Esempio

La società Delta Srl ha versato il 30 settembre 2010 alla società Gamma Srl, esercente attività

di compravendita immobiliare, la somma di € 30.000 a titolo di caparra confirmatoria per

l’acquisto di una area edificabile, come dal contratto preliminare stipulato tra le parti. Il rogito di

vendita viene stipulato il 12 febbraio 2011 per l’importo di € 150.000+Iva con contestuale

pagamento del saldo del debito da parte dell’acquirente Delta Srl.

Contabilità di Delta Srl

30/09/2010: pagamento della caparra confirmatoria

Caparra Gamma Srl (SP) a Banca c/c (SP) 30.000

12/02/2011: ricevimento della fattura di acquisto del terreno, dopo aver stipulato il rogito

Terreni (SP) 150.000

Iva a credito (SP) 30.000 a Debito vs Gamma Srl (SP) 180.000

12/02/2011: pagamento della fattura di acquisto, decurtato l’importo della caparra

Debito vs Gamma Srl (SP) 180.000 a Caparra Gamma Srl (SP)

Banca c/c (SP)

30.000

150.000

Contabilità di Gamma Srl

30/09/2010: incasso della caparra confirmatoria

Banca c/c (SP) a Caparra Delta Srl (SP) 30.000

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Circolare mensile per l’impresa OTTOBRE 2010

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12/02/2011: emissione della fattura di vendita del terreno, dopo aver stipulato il rogito

Credito vs Delta Srl (SP) 180.000 a Ricavi (CE)

Iva a debito (SP)

150.000

30.000

12/02/2011: incasso della fattura di vendita, decurtato l’importo della caparra

Caparra Delta Srl (SP) 30.000

Banca c/c (SP) 150.000 a Credito vs Delta Srl (SP) 180.000

Esempio

La società Delta Srl ha versato il 30 settembre 2010 alla società Gamma Srl, esercente attività

di compravendita immobiliare, la somma di € 30.000 a titolo di caparra confirmatoria per

l’acquisto di un fabbricato, come dal contratto preliminare stipulato tra le parti. In data 30 marzo

2011 emerge che il rogito di vendita non verrà mai stipulato a causa di un inadempimento

derivante dal compratore Delta Srl. Gamma Srl recede dal contratto.

Contabilità di Delta Srl

30/09/2010: pagamento della caparra confirmatoria

Caparra Gamma Srl (SP) a Banca c/c (SP) 30.000

30/03/2011: rilevata la perdita della caparra

Insussistenze (CE) a Caparra Gamma Srl (SP) 30.000

Contabilità di Gamma Srl

30/09/2010: incasso della caparra confirmatoria

Banca c/c (SP) a Caparra Delta Srl (SP) 30.000

30/03/2011: rilevata la sopravvenienza attiva

Caparra Delta Srl (SP) a Sopravvenienza attiva (CE) 30.000

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Circolare mensile per l’impresa OTTOBRE 2010

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Occhio alle scadenze

Circolare n° ..........

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: PRINCIPALI SCADENZE DAL 15 OTTOBRE 2010 AL 15 NOVEMBRE 2010

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal 15 ottobre al 15 novembre 2010, con il

commento dei termini di prossima scadenza.

Si segnala ai Signori clienti che tutti gli adempimenti sono stati inseriti, prudenzialmente, con le

loro scadenze naturali, nonostante nella maggior parte dei casi, i versamenti che cadono di

sabato e nei giorni festivi si intendono prorogati al primo giorno feriale successivo.

In primo piano vengono illustrate le principali scadenze o termini oggetto di provvedimenti

straordinari, mentre di seguito si riportano le scadenze mensili, trimestrali o annuali a regime.

SCADENZE PARTICOLARI

2 novembre

Comunicazioni Black list operazioni di luglio ed agosto

In deroga alle scadenze previste dall’art.3 del decreto ministeriale del 30 marzo

2010 (entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di riferimento), l’art. 4 del

decreto 5 agosto 2010, fissa ad oggi il termine per la presentazione degli elenchi

riepilogativi delle operazioni poste in essere, nei mesi di luglio ed agosto, dai

contribuenti con obbligo di comunicazione mensile con operatori economici aventi

sede, residenza o domicilio negli Stati o territori dei Paesi c.d. “black list”.

SCADENZE FISSE

15 ottobre

Registrazioni contabili

Ultimo giorno per la registrazione cumulativa nel registro dei corrispettivi di scontrini

fiscali e ricevute e per l’annotazione del documento riepilogativo delle fatture di

importo inferiore ad €154,94.

Fatturazione differita

Scade oggi il termine per l’emissione e l’annotazione delle fatture differite per le

consegne o spedizioni avvenute nel mese precedente.

Registrazioni contabili associazioni sportive dilettantistiche

Scade oggi il termine per le associazioni sportive dilettantistiche per annotare i

corrispettivi ed i proventi conseguiti nell’esercizio di attività commerciali nel mese

precedente. Le medesime disposizioni si applicano alle associazioni senza scopo di

lucro.

Versamento delle imposte sugli intrattenimenti

Scade oggi il termine per il versamento dell’imposta sugli intrattenimenti relativi alle

attività svolte con carattere di continuità nel mese precedente (codice tributo 6728).

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Circolare mensile per l’impresa OTTOBRE 2010

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16 ottobre

Versamenti Iva

Scade oggi, il termine di versamento dell'Iva a debito eventualmente dovuta per il

mese di settembre (codice tributo 6009). I contribuenti Iva mensili che hanno

affidato a terzi la contabilità (art.1, co.3, DPR 100/98) versano oggi l’iva dovuta per il

secondo mese precedente.

Ravvedimento

Termine ultimo per procedere alla regolarizzazione degli omessi o insufficienti

versamenti di imposte e ritenute non effettuati, ovvero effettuati in misura ridotta, lo

scorso 16 settembre con sanzione ridotta al 2,5%.

Dichiarazioni d’intento

Scade oggi l’invio telematico della comunicazione dei dati relativi alle dichiarazioni di

intento ricevute nel mese di settembre.

Versamento dell'Iva a saldo dovuta in base alla dichiarazione annuale

Entro oggi i contribuenti che hanno un debito d’imposta relativo all’anno 2009,

risultante dalla dichiarazione annuale, e che hanno deciso di effettuare il versamento

rateale a partire dal 16 marzo devono versare la ottava rata (codice tributo 6099 ed

applicare gli interessi nella misura del 4% annuo).

Rateazione delle imposte e contributi su Unico 2010 senza maggiorazione

Le persone fisiche (titolari di p.iva), le società di persone ed i soggetti equiparati,

soggetti Ires che approvano il bilancio nei 120 giorni, che hanno effettuato il

pagamento rateale delle imposte e dei contributi da Unico 2010 versando la prima

rata il 16 giugno, ovvero se soggetti agli studi, il 6 luglio, devono versare entro oggi

la quinta rata delle imposte e dei contributi dovuti a titolo di saldo o primo acconto

con i relativi interessi, oltre al versamento della quinta rata dell’acconto Irpef del

20% sui redditi soggetti a tassazione separata.

Gli stessi soggetti versano, con le medesime dinamiche, anche la quinta rata dell’Iva

relativa al 2009 con la maggiorazione dello 0,4% per mese o frazione per il periodo

16/3-16/6, ovvero 16/3-06/07.

Rateazione delle imposte e contributi su Unico 2010 con maggiorazione

Le persone fisiche (titolari di P.Iva), le società di persone ed i soggetti equiparati,

soggetti Ires che approvano il bilancio nei 120 giorni, che hanno effettuato il

pagamento rateale delle imposte e dei contributi da Unico 2010 versando la prima

rata il 16 luglio, ovvero se soggetti agli studi, il 5 agosto, devono versare entro oggi

la quarta rata delle imposte e dei contributi dovuti a titolo di saldo o primo acconto

con i relativi interessi, oltre al versamento dell’acconto Irpef del 20% sui redditi

soggetti a tassazione separata.

Gli stessi soggetti versano, con le medesime dinamiche, anche la quarta rata dell’iva

relativa al 2009 con la maggiorazione dello 0,4% per mese o frazione per il periodo

16/3-16/6, ovvero 16/3-06/07.

Versamento ritenute da parte condomini

Scade oggi il versamento delle ritenute operate dai condomini sui corrispettivi

corrisposti nel mese precedente riferiti a prestazioni di servizi effettuate nell’esercizio

di imprese per contratti di appalto, opere e servizi.

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Circolare mensile per l’impresa OTTOBRE 2010

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16 ottobre

Versamento delle ritenute e dei contributi Inps

Scade oggi il termine per il versamento delle ritenute alla fonte sui compensi

corrisposti nel mese precedente, dei contributi Inps dovuti dai datori di lavoro, del

contributo alla gestione separata Inps, con riferimento al mese di settembre,

relativamente ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, a progetto, ai

compensi occasionali, e ai rapporti di associazione in partecipazione.

Versamento delle ritenute alla fonte operate dai sostituti d'imposta

Entro oggi i sostituti d’imposta devono provvedere al versamento delle ritenute

effettuate nel mese precedente sui redditi di lavoro autonomo, provvigioni, redditi di

capitale, redditi diversi.

Sostituti di imposta - redditi di lavoro dipendente

Scade il termine per il versamento delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro

dipendente corrisposti nel mese precedente unitamente al versamento delle

addizionali all'Irpef.

Soggetti Ires che hanno approvato il bilancio entro 180 giorni dalla chiusura

dell’esercizio

Entro oggi i soggetti Ires con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, che

hanno approvato il bilancio entro 180 gironi dalla chiusura dell’esercizio per le

particolari esigenze previste dall’art. 2364 cc, devono effettuare il versamento della

rata Ires ed Irap, a titolo di saldo per l’anno 2009 e primo acconto per il 2010, in

scadenza. Sempre entro oggi tali soggetti devono effettuare il versamento della rata

dell’Iva 2009 risultante dalla dichiarazione annuale, maggiorata dello 0,40% per mese

o frazione di mese per il periodo dal 16/03 al 16/06/10, in scadenza.

20 ottobre

Conai

Scade oggi il termine di presentazione della dichiarazione periodica Conai riferita al

mese di settembre, da parte dei contribuenti tenuti a tale adempimento con cadenza

mensile.

25 ottobre

Presentazione elenchi Intrastat relativi al mese precedente

Scade oggi il termine per presentare in via telematica l'elenco riepilogativo degli

acquisti e delle cessioni intracomunitarie effettuate nel mese precedente.

Presentazione elenchi Intrastat relativi al trimestre precedente

Scade oggi, per gli operatori commerciali con obbligo trimestrale, il termine per

presentare in via telematica l'elenco riepilogativo degli acquisti e delle cessioni

intracomunitarie effettuate nel trimestre precedente.

730 integrativo

Scade oggi il termine per presentare al professionista abilitato o al CAF il modello

730 integrativo

30 ottobre

Versamento dell’imposta di registro sui contratti di locazione

Versamento dell’imposta di registro sui contratti di locazione nuovi o rinnovati

tacitamente con decorrenza 1.10.10.

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Circolare mensile per l’impresa OTTOBRE 2010

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31 ottobre

Presentazione del modello Uniemens Individuale

Scade oggi il termine per la presentazione della comunicazione relativa alle

retribuzioni e contributi ovvero ai compensi corrisposti rispettivamente ai dipendenti,

collaboratori coordinati e continuativi e associati in partecipazione relativi al mese di

settembre.

Imposte e contributi da Unico per i non titolari di P. Iva

Per i contribuenti non titolari di partita Iva che non hanno partecipazioni in società,

associazioni o imprese soggette agli studi e che hanno optato per il versamento

rateizzato delle imposte e dei contributi risultanti da Unico 2010 scade il termine per

il versamento della sesta rata mensile se il primo versamento è stato fatto al 16/6,

ovvero della quinta se il primo versamento è stato fatto al 16/7.

I contribuenti non titolari di partita iva che hanno partecipazioni in società,

associazioni o imprese soggette agli studi e che hanno optato per il versamento

rateizzato delle imposte e dei contributi risultanti da Unico 2010 versano entro oggi

la quinta rata delle imposte se il primo versamento è avvenuto in data 6/7, ovvero

versano la quarta se il primo versamento è stato fatto al 5/8. Soggetti che hanno rivalutato il valore dei terreni e delle partecipazioni al 1°

gennaio 2008

Scade oggi il termine per il versamento della terza rata dell’imposta sostitutiva, da

parte dei soggetti che hanno deciso di rivalutare il valore delle partecipazioni non

negoziate in mercati regolamentati (possedute alla data dell’1 gennaio 2008) –

codice 8055 - e dei terreni edificabili o con destinazione agricola (posseduti alla

medesima data – codice 8056. Tali importi vanno maggiorati degli interessi nella

misura annua del 3%. Soggetti che hanno rivalutato il valore dei terreni e delle partecipazioni al 1°

gennaio 2010

Scade oggi il termine per la redazione e giuramento della perizia di stima e per il

versamento della prima rata o dell’intero importo dell’imposta sostitutiva, da parte

dei soggetti che hanno deciso di rivalutare il valore delle partecipazioni non

negoziate in mercati regolamentati (possedute alla data dell’1 gennaio 2010) ) –

codice 8055 - e dei terreni edificabili o con destinazione agricola (posseduti alla

medesima data) – codice 8056. Comunicazioni Black list mensili e trimestrali

Per i contribuenti che effettuano operazioni con operatori economici aventi sede,

residenza o domicilio negli Stati o territori dei Paesi c.d. “black-list” scade oggi il

termine di presentazione degli elenchi riepilogativi delle operazioni effettate nei mesi

di luglio, agosto e settembre se tenuti alla comunicazione trimestrale, ovvero nel

mese precedente se tenuti alla comunicazione mensile.

Iva rimborsi trimestrali

Scade oggi il termine per la presentazione della richiesta di rimborso dell'imposta a

credito relativa al terzo trimestre 2010.

Tosap

Scade oggi il termine per il versamento della rata di ottobre.

Presentazione elenchi Intra 12

Ultimo giorno utile per gli enti non commerciali e per gli agricoltori esonerati per

l’invio telematico degli elenchi Intra-12 relativi agli acquisti intracomunitari effettuati

nel mese di settembre 2010.

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Circolare mensile per l’impresa OTTOBRE 2010

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15

novembre

Registrazioni contabili

Ultimo giorno per la registrazione cumulativa nel registro dei corrispettivi di scontrini

fiscali e ricevute e per l’annotazione del documento riepilogativo delle fatture di

importo inferiore ad €154,94.

Fatturazione differita

Scade oggi il termine per l’emissione e l’annotazione delle fatture differite per le

consegne o spedizioni avvenute nel mese precedente.

Registrazioni contabili associazioni sportive dilettantistiche

Scade oggi il termine per le associazioni sportive dilettantistiche per annotare i

corrispettivi ed i proventi conseguiti nell’esercizio di attività commerciali nel mese

precedente. Le medesime disposizioni si applicano alle associazioni senza scopo di

lucro.

Versamento delle imposte sugli intrattenimenti

Scade oggi il termine per il versamento dell’imposta sugli intrattenimenti relativi alle

attività svolte con carattere di continuità nel mese precedente (codice tributo 6728).

Minusvalenze su partecipazioni

Relativamente alle minusvalenze e alle differenze negative di cui all’art.109, co.3-bis

e seguenti del Tuir di ammontare superiore ad €50.000, derivanti da operazioni su

azioni o altri titoli negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri, scade oggi il

termine di comunicazione all'Agenzia delle Entrate dei dati e notizie necessarie al

fine di consentire l'accertamento della conformità delle relative operazioni alle

disposizioni dell'art.37-bis, DPR n.600/73.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti.

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