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STUDIO ALBERTAZZI  CONSULENZE LEGALI AMBIENTE

Via A.Dal Prato Castelbolognese (Ra)Via Panzacchi Bolognatel. 0546/656637   cell. 347/2512978fax 0546/060569e-mail [email protected]@email.itwww.bernardinoalbertazzi.it

I NUOVI

REATI AMBIENTALI

COMUNE DI REGGIO EMILIA

Giovedi 19 novembre 2015, ore 15

Palazzo Renata Fonte, sala conferenze

LEGGE 22 maggio 2015, n. 68

Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente. (GU n.122 del 28-5-2015 )

Entrata in vigore del provvedimento:

29/05/2015

la legge 22 maggio 2015 n. 68 ha disposto l'inserimento nel codice penale, nel Libro Secondo,

della Parte Sesta–bis relativa ai delitti contro l'ambiente,

modificando anche il d.lgs. 152\06 prevedendo anche una disciplina

specifica per l'estinzione degli illeciti amministrativi e penali in materia, ambientale.

LEGGE 22 MAGGIO 2015, N. 68 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DELITTI CONTRO L'AMBIENTE

Art. 452-bis. (Inquinamento ambientale). - E' punito con la reclusione da due a sei

anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;

2) di un ecosistema, della biodiversita', anche agraria, della flora o della fauna.

Quando l'inquinamento e' prodotto in un'area naturale protetta osottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico,architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena e' aumentata.

ART. 452-BIS. INQUINAMENTO AMBIENTALE

E' punito con la reclusione da due a

sei anni e con la multa da euro 10.000

a euro 100.000

chiunque abusivamente cagiona

una compromissione o un

deterioramento

significativi e misurabili:

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nonché PALMISANO Ambiente in genere. Delitti contro l’ambiente, quand'è che un disastro si può dire ‘abusivo’? tutti in lexambiente.it) che ha paventato la possibilità che il suo inserimento possa rappresentare un pericoloso limite all'ambito di operatività delle nuove disposizioni, relegandone la configurabilità ai soli casi in cui manchino i necessari atti abilitativi, quando, appunto, la condotta sia «abusiva».

Si tratta, (AMEDOLA), di una modifica al testo originariamente approvato dalla camera dei deputati, il quale faceva invece riferimento alle condotte poste in essere

«in violazione di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, specificamente poste a tutela dell’ambiente e la cui inosservanza costituisce di per sé illecito amministrativo o penale»,

(con riferimento alla sola ipotesi del disastro, si rinveniva l'ulteriore precisazione «o anche abusivamente».)

LA COMPROMISSIONE

E

IL DETERIORAMENTO

SIGNIFICATIVI

E

MISURABILI

ART. 452-BIS. (INQUINAMENTO AMBIENTALE).

E' punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;

2) di un ecosistema, della biodiversita', anche agraria, della flora o della fauna.

il risultato della condotta «abusiva»deve determinare una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili di determinati beni ambientali.

Si tratta di termini che, per la loro genericità, si prestano a molteplici interpretazioni e che, utilizzati evidentemente allo scopo di limitare l'applicabilità della disposizione ai casi di maggior rilievo, potrebbero ottenere il risultato opposto, essendo evidente che viene lasciata all'apprezzamento del giudice ogni valutazione in concreto del singolo caso.

La «COMPROMISSIONE», per il suo significato letterale, evoca una

situazione di rischio o pericolo,

mentre il «DETERIORAMENTO», implica,

sempre per il suo significato testuale (che è poi quello preso comunemente in considerazione per il danneggiamento)

un'alterazione dell'originaria consistenza di una cosa che peggiora lo stato o il valore.

La compromissione o il deterioramento devono, però, essere anche «significativi» e «misurabili».

Anche l'uso di questi aggettivi (pure presenti nel menzionato art. 300 d.lgs. 152\06) lascia ampi margini di discrezionalità all'interprete, potendosi soltanto ricavare, dal loro significato lessicale,

che la situazione di pericolo o di danno deve avere una certa rilevanza, escludendo quindi tutte le ipotesi di scarsa incidenza sull'originario assetto dei beni tutelati.

Il concetto di compromissione o deterioramento "significativi e misurabili" riprende la definizione di danno ambientale di cui all'art. 300 del Codice dell’Ambiente

(“qualsiasi deterioramento significativo e misurabile, diretto o indiretto, di una risorsa naturale o dell'utilità assicurata da quest'ultima”)

e la nozione comunitaria di "danno ambientale" posta dalla direttiva 2004/35/CE, che usa l'espressione "mutamento negativo misurabile di una risorsa naturale o un deterioramento misurabile di un servizio di una risorsa naturale, che può prodursi direttamente o indirettamente".

Una circostanza aggravante è prevista, dall'ultimo comma dell'art. 452-bis, nel caso in cui l'inquinamento sia prodotto

in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico,

ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero

in danno di specie animali o vegetali protette.

Art. 452-ter. (Morte o lesioni come conseguenza del delitto di inquinamento ambientale).

Se da uno dei fatti di cui all'articolo 452-bis deriva, quale conseguenza non voluta dal reo, una lesione personale,

ad eccezione delle ipotesi in cui la malattia ha una durata non superiore ai venti giorni,

si applica la pena della reclusione da due anni e sei mesi a sette anni;

se ne deriva unalesione grave, la pena della reclusione da tre a otto anni;

se ne deriva una lesione gravissima, la pena della reclusione da quattro a nove anni;

se ne deriva la morte, la pena della reclusione da cinque a dieci anni.

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Nel caso di morte di piu' persone, di lesioni di piu' persone,ovvero di morte di una o piu' persone e lesioni di una o piu'persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per l'ipotesi piu' grave, aumentata fino al triplo, ma la pena della reclusione non puo' superare gli anni venti.

L'ELEMENTO SOGGETTIVO DEL REATO DI INQUINAMENTO AMBIENTALE

L'elemento soggettivo richiesto è il dolo, ma l'art. 452-quinquies contempla, al primo comma, così come per il disastro ambientale, anche l'ipotesi colposa, prevedendo una diminuzione della pena da un terzo a due terzi, mentre il secondo comma del medesimo articolo stabilisce che, qualora da tali condotte colpose derivi il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale, le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.

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La conformazione della norma rende evidente che la disposizione sanziona condotte attive od omissive che possono concretarsi in qualsiasi comportamento atto a determinare gli effetti indicati.

ART. 452-QUATER. (DISASTRO AMBIENTALE).

Fuori dai casi previsti dall'articolo 434 (DISASTRO INNOMINATO), chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale e' punito con la reclusione da cinque a quindici anni.

Costituiscono disastro ambientale alternativamente:

1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;

2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;

3) l'offesa alla pubblica incolumita' in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

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Quando il disastro e' prodotto in un'area naturale protetta osottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico,architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali ovegetali protette, la pena e' aumentata.

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La clausola di riserva dell’art.452-quater«Fuori dai casi previsti dall'articolo 434»

(DISASTRO INNOMINATO), delimita chiaramente l'ambito di operatività

della disposizione di nuova introduzione, i cui contenuti evidenziano sostanziali differenze rispetto al disastro innominato.

TERMINI DI PRESCRIZIONE

6. All'articolo 157, sesto comma, secondo periodo, del codice penale, dopo le parole: «sono altresi' raddoppiati»

sono inserite le seguenti: «per i delitti di cui al titolo VI-bis del libro secondo,».

l'art. 452-quinquies, stabilisce inoltre, al comma 2, per entrambi i reati,

un ulteriore diminuzione di pena,

pari ad un terzo,

se dalla commissione dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale.

Si è dunque considerata la rilevanza penale di tali fatti quali delitti colposi di pericolo, analogamente a quanto disposto,

per ciò che concerne i delitti contro la pubblica incolumità, dall'art. 450 cod. pen.,

il quale, tuttavia, limita la punibilità ai fatti di maggior rilievo,

ma sanziona anche l'ipotesi di persistenza del pericolo già sorto per altre cause non riconducibili all'agente,

che non è invece prevista dall'art. 452-quinquies.

ART. 452-SEXIES. (TRAFFICO E ABBANDONO DI MATERIALE AD ALTA RADIOATTIVITA').

- Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato,

e' punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000

chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce,abbandona o si disfa illegittimamente

di materiale ad alta radioattivita'.

La pena di cui al primo comma e' aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento:

1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;

2) di un ecosistema, della biodiversita', anche agraria, della flora o della fauna.

Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumita‘ delle persone, la pena e' aumentata fino alla meta'.

ART. 452-SEPTIES. IMPEDIMENTO DEL CONTROLLO.

- Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato,

chiunque, negando l'accesso,

predisponendo ostacoli o mutando artificiosamente lo stato dei luoghi,

impedisce, intralcia o elude

l'attivita' di vigilanza e controllo ambientali e di sicurezza e igiene del lavoro,

ovvero ne compromette gli esiti,

e' punito con la reclusione da sei mesi a tre

anni.

La condotta può essere posta in essere con modalità diverse:

negando l'accesso,

predisponendo ostacoli o

mutando artificiosamente lo stato dei luoghi

determinando, quale conseguenza, non soltanto l'impedimento del controllo,

ma anche il semplice intralcio o l'elusione dello stesso,

ovvero la compromissione degli esiti della verifica.

Le applicazioni pratiche, paiono molteplici, perché vanno dal mero diniego di accesso ai luoghi ove deve essere effettuato il controllo,

a comportamenti che rendono più difficoltoso il controllo o lo eludono, cosicché potrebbero rientrare nella fattispecie in esame condotte frequenti e ben note ai controllori, quali, ad esempio,

la predisposizione di bypass degli scarichi, il sottrarre alla vista una massiccia

diluizione degli stessi, la mirata riduzione dell'attività di un

impianto,

l'occultamento di specifiche attività incidenti sul carico inquinante di un determinato processo produttivo e,

il rifiuto della doverosa e necessaria collaborazione che determini le conseguenze descritte dalla norma in esame.

ART. 452-OCTIES. CIRCOSTANZE AGGRAVANTI.Quando l'associazione di cui all'articolo 416 e'

diretta,

in via esclusiva o concorrente,

allo scopo di commettere taluno dei delitti

previsti dal presente titolo, le pene previste

dal medesimo articolo 416 sono aumentate.

 

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416. Associazione per delinquere.Quando tre o più persone si associano allo scopo

di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni

Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni

Quando l'associazione di cui all'articolo 416-bis e' finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero

all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attivita‘ economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale,

le pene previste dal medesimo

articolo 416-bis sono aumentate.

Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla meta‘

se dell'associazione fanno parte

pubblici ufficiali

o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o

svolgono servizi in materia ambientale.

art. 452-octies, comma 1, riguarda il delitto di associazione per delinquere

stabilisce un aumento della pena prevista dall'art. 416 cod. pen. quando il sodalizio criminale è diretto, in via esclusiva o concorrente, a commettere uno dei delitti contro l'ambiente ora contenuti nel Titolo VI-bis del codice penale,

mentre il comma 2 dell'art. 452-octies prevede analoga aggravante con riferimento all'associazione di tipo mafioso di cui all'art. 416-bis cod. pen.,

non soltanto quando la stessa è finalizzata a commettere uno dei delitti contro l'ambiente,

ma anche quando il suo scopo è l'acquisizione della gestione o, comunque, del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale:

c.d. «ecomafia»

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Un ulteriore aumento è previsto -dall'ultimo comma -nel caso in cui, delle associazioni di cui si è appena detto, facciano parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.

ART. 452-NOVIES. AGGRAVANTE AMBIENTALE.

Quando un fatto gia‘ previsto come reato e' commesso allo scopo di eseguire

uno o piu' tra i delitti previsti dal presente titolo,

dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, o

da altra disposizione di legge posta a tutela dell'ambiente,

ovvero se dalla commissione del fatto deriva la

violazione di una o piu' norme previste dal citato decreto legislativo n. 152 del 2006 o da altra legge che tutela l'ambiente,

la pena nel primo caso e' aumentata da un terzo alla meta' e

nel secondo caso e' aumentata di un terzo.

In ogni caso il reato e‘ procedibile d'ufficio.

L'art. 452-novies prevede, quella che viene definita «AGGRAVANTE AMBIENTALE»,

applicabile in tutti i casi in cui un fatto già previsto come reato sia commesso allo scopo di eseguire uno o più tra i delitti contro l'ambiente ora contemplati dal codice penale, dal d.lgs. 152\06 e da altra disposizione di legge posta a tutela dell'ambiente, nonché, nel caso in cui dalla commissione del fatto derivi la violazione di una o più norme previste dal d.lgs. 152\06 o da altra legge che tutela l'ambiente. La disposizione stabilisce anche che, in ogni caso, il reato è procedibile d'ufficio.

ART. 452-DECIES. RAVVEDIMENTO OPEROSO.

Le pene previste per i delitti di cui al presente titolo, per il delitto di associazione per delinquere di cui all'articolo 416 aggravato ai sensi dell'articolo 452-octies,

nonche'

per il delitto di cui all'art. 260 del Dlgs 152/2006 e s.m. (Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti),

sono diminuite dalla meta' a due terzi

nei confronti di colui che si adopera per evitare che l'attivita' delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori,

ovvero,

prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado,

provvede concretamente alla messa in sicurezza, alla bonifica e,

ove possibile, al ripristino dello stato dei luoghi,

e diminuite da un terzo alla meta'

nei

confronti di colui che aiuta concretamente l'autorita' di polizia o l'autorita' giudiziaria nella ricostruzione del fatto,

nell'individuazione degli autori o

nella sottrazione di risorse

rilevanti per la commissione dei delitti.

Ove il giudice, su richiesta dell'imputato, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado disponga la sospensione del procedimento per un tempo congruo, comunque non superiore a due anni e prorogabile per un periodo massimo di un ulteriore anno,

al fine di consentire le attivita' di cui al comma

precedente in corso di esecuzione,

il corso della prescrizione e‘ sospeso.

ART. 452-UNDECIES. CONFISCA.Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, (patteggiamento) per i delitti previsti dagli articoli

452-bis Inquinamento ambientale,

452-quater- Disastro ambientale

452-sexies- Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattivita'

452-septies- Impedimento del controllo

e 452-octies- Circostanze aggravanti

del presente codice,

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e' sempre ordinata la confisca

delle cose che costituiscono il prodotto o il profitto del reato

o

che servirono a commettere il reato,

salvo che appartengano a persone estranee al reato.

Quando, a seguito di condanna per uno dei delitti previsti dal presente titolo, sia stata disposta la confisca di beni ed essa non sia possibile,

il giudice individua beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilita' e ne ordina la confisca.

I beni confiscati ai sensi dei commi precedenti o i loro eventuali proventi sono messi nella disponibilita' della pubblica amministrazione competente e vincolati all'uso per la bonifica dei luoghi.

L'istituto della confisca non trova applicazione nell'ipotesi in cui l'imputato abbia efficacemente provveduto alla messa in sicurezza

e, ove necessario, alle attivita' di bonifica e di ripristino

dello

stato dei luoghi.

Altra ipotesi di confisca, anche nella forma per equivalente, è prevista dal comma 3 dell'art. 1 legge 68\2015, il quale modifica l'art. 260 d.lgs. 152\06 mediante l'inserimento di un comma 4-bis.

4-bis. è sempre ordinata la confisca delle cose che servirono a commettere il reato o che costituiscono il prodotto o il profitto del reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato. Quando essa non sia possibile, il giudice individua beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità e ne ordina la confisca.

Altro aspetto di rilievo, sempre con riferimento alla confisca, si rinviene nell'art. 1, comma 4 della legge 68\2015, il quale modifica l'articolo 12-sexies, comma 1, del decreto-legge 306/1992, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356,

inserendovi il riferimento ai delitti di cui agli artt. 452-quater (disastro ambientale), e

452-octies, comma 1 (associazione per delinquere finalizzata alla commissione di delitti ambientali),

nonché dell'art. 260 d.lgs. 152\06 (attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti),

con la conseguenza che, in caso di condanna o applicazione pena ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. andrà sempre disposta la confisca «del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica».

ART. 452-DUODECIES. RIPRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI.

Quando pronuncia sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale

per taluno dei delitti previsti dal presente titolo,

il giudice ordina il recupero e, ove tecnicamente possibile, il ripristino dello stato dei luoghi, ponendone l'esecuzione a carico del condannato e dei soggetti di cui all'articolo 197 del presente codice.

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Al ripristino dello stato dei luoghi di cui al comma precedente si applicano le disposizioni di cui al titolo II Prevenzione e ripristino ambientale della parte sesta Norme in materia di tutela risarcitoria contro i danni all'ambiente del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di ripristino ambientale.

ART. 452-TERDECIES. OMESSA BONIFICA.

Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque, essendovi obbligato per legge, per ordine del giudice ovvero di un'autorita' pubblica, non provvede alla bonifica, al ripristino o al recupero dello stato dei luoghi e' punito con la pena della reclusione da uno a quattro anni econ la multa da euro 20.000 a euro 80.000».

La condotta punita, sempre che non costituisca più grave

reato, è quella di colui che essendovi obbligato

- per legge, da un'autorità pubblica (quindi in forza di

uno specifico provvedimento amministrativo)

o per ordine del giudice (quindi anche nei casi previsti dall'art. 452-duodecies) –

non provvede alla bonifica, al ripristino o al recupero dello stato dei luoghi.

La disposizione amplia l'ambito della responsabilità penale per l'omessa bonifica che,

con l'entrata in vigore del d.lgs. 152\06, era stata fortemente ridimensionata rispetto alla disciplina previgente,

che individuava il pericolo concreto ed attuale di inquinamento quale presupposto della condotta omissiva incriminata,

Richiedendosi invece ora che l'inquinamento si sia verificato per il superamento delle concentrazioni soglia di rischio (CSR), da accertare mediante la complessa procedura disciplinata dall'articolo 242 del d.lgs. 152\06.

L'art. 257 del d.lgs. 152\06 sanziona, invece, chiunque «cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio»

se non provvede «alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti»,

con la conseguenza che, in assenza di un progetto definitivamente

approvato, non può configurarsi il reato .

(Non sembra possibile, alla luce del principio di legalità, stante il chiaro disposto normativo, estendere l’ambito interpretativo della nuova disposizione ricomprendendo nella fattispecie anche l’elusione di ulteriori adempimenti previsti dall’art. 242 TUA ed estendere quindi il presidio penale alla mancata ottemperanza di obblighi diversi da quelli scaturenti dal progetto di bonifica se non espressamente indicati”. v. Cass. Sez. III n. 22006 del 9 giugno 2010,).

In un’altra sentenza tuttavia, la Corte ha ravvisato la condizione a contenuto negativo dell'omessa bonifica

anche nella sola omissione, da parte del soggetto tenuto, del piano di caratterizzazione, tale da impedire la stessa formazione del

progetto di bonifica e, quindi, la sua realizzazione.

Sez. 3, n. 35774 del 2 luglio 2010, Morgante,

MODIFICHE ALL’ART.257 BONIFICA DEI SITI

2. All'articolo 257 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 sono premesse le seguenti parole: «Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato,»;

b) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. L'osservanza dei progetti approvati ai sensi

degli articoli 242 e seguenti costituisce condizione di non punibilita' per le CONTRAVVENZIONI ambientali contemplate da altre leggi per il medesimo evento e per la stessa condotta di inquinamento di cui al comma 1».

La prima modifica apportata dalla legge 68\2015 all’art. 257 riguarda il primo comma, nel quale è stata inserita la clausola di riserva

«salvo che il fatto costituisca più grave reato»,

così distinguendolo dal delitto di nuova introduzione e

limitandone l'ambito di operatività ai soli casi di omessa bonifica secondo progetto,

mentre le diverse condotte omissive andranno ricondotte alla fattispecie delittuosa di nuova introduzione.

La seconda modifica riguarda, invece, l'ultimo comma dell'art. 257, laddove la condizione di non punibilità conseguente all'osservanza dei progetti approvati ai sensi degli articoli 242 e

seguenti è ora riferita alle «contravvenzioni ambientali contemplate da altre leggi per il medesimo evento e per la stessa condotta di inquinamento di cui al comma 1»

e non più ai «reati», escludendo espressamente tutte le ipotesi di

delitto di nuova introduzione per le quali potrà operare, ricorrendone i presupposti,

il «ravvedimento operoso» di cui all'art. 452-decies.

l'art. 1, comma 5 della legge 68/2015 ha modificato l'art. 32-quater cod. pen.,

inserendo i delitti di inquinamento, disastro ambientale,

traffico ed abbandono di materiale ad alta radioattività,

impedimento al controllo e attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti

tra i reati che comportano, in caso di condanna, la pena accessoria dell'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

Il comma 6 dell'art. 1 ha modificato anche l'art. 157 cod. pen.,

raddoppiando i termini di prescrizione per tutti i delitti compresi nel Titolo VI-bis di nuova introduzione,

in ragione della particolarità dei reati di inquinamento e disastro ambientale il cui accertamento può avvenire anche con un certo ritardo rispetto al verificarsi degli eventi dannosi per l'ambiente e la salute delle persone ed all'esito di accertamenti, anche di natura tecnica, spesso particolarmente complessi.

Il successivo comma 7 del medesimo articolo 1 introduce, modifiche all'art. 118-bis delle Norme di Attuazione, di Coordinamento e Transitorie del codice di procedura penale,

prevedendo, ai fini del coordinamento delle indagini,

l'obbligo di informativa al Procuratore Generale presso la corte di

appello, nonché alla Agenzia delle Entrate per gli accertamenti

di competenza, da parte del Procuratore della Repubblica

che procede per i delitti

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di cui agli articoli 452-bis (inquinamento), 452-quater (disastro ambientale), 452-sexies (traffico e abbandono di

materiale radioattivo) e 452-octies (reati associativi).

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Per gli stessi reati, cui si aggiunge quello di cui all'art. 260

d.lgs. 152\06, vige un ulteriore obbligo di

comunicazione è previsto nei confronti del Procuratore nazionale antimafia.

MODIFICA DEL D.LGS. 231\2001

Molto importante è la modifica del d.lgs. 231\2001 sulla responsabilità delle persone giuridiche.

la Direttiva 2008/99/CE del 19 novembre 2008, sulla tutela penale dell’ambiente, è stata applicata parzialmente soltanto con il d.lgs. 7 luglio 2011 n. 121, mediante l'introduzione degli articoli 25-decies e 25-undecies, prevedendo l'applicazione di sanzioni pecuniarie per una serie di reati ambientali

l'art. 1, comma 8 della legge 68\2015 ha

modificato l'articolo 25-undecies del d.lgs.

231\2001,

sostituendo le lettere a) e b) del comma 1,

che prima contemplavano i soli reati introdotti

con il d.lgs. 121\2001 e, cioè, quelli ora

sanzionati dagli artt.

727-bis (Uccisione, distruzione, cattura, prelievo,

detenzione di esemplari di specie animali o vegetali

selvatiche protette)

e 733-bis cod. pen., (Distruzione o deterioramento

di habitat all’interno di un sito protetto)

prevedendo sanzioni pecuniarie anche con riferimento ai nuovi delitti contro l'ambiente e, segnatamente, quelli previsti dagli artt.

452-bis (inquinamento), 452-quater (disastro ambientale), 452-quinquies, (Delitti colposi contro

l'ambiente)nonchè

per i delitti associativi aggravati ai sensi dell'articolo 452-octies

e per quello di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività ai sensi dell'articolo 452-sexies.

Viene inoltre disposto l'inserimento, nel medesimo articolo 25-undecies,

di un comma 1-bis,

che prevede,

nei casi di condanna per i delitti di INQUINAMENTO E DISASTRO AMBIENTALE, l'applicazione,

oltre che delle sanzioni pecuniarie,

anche delle SANZIONI INTERDITTIVE previste dall'articolo 9,

con durata,

per il solo delitto di inquinamento,

non superiore a un anno.

«DISCIPLINA SANZIONATORIA DEGLI ILLECITI AMMINISTRATIVI E PENALI IN MATERIA DI TUTELA AMBIENTALE».

l'art. 1 della legge 68\2015 , al comma 9,

dispone l'inserimento, nel d.lgs. 152\2006, di una Parte Sesta-bis concernente la «disciplina sanzionatoria degli illeciti amministrativi e penali in materia di tutela ambientale».

Questa nuova parte del d.lgs. 152\06 si compone di sette articoli e

ricalca, sostanzialmente, l'analoga procedura prevista dal d.lgs. 758\94 (artt. 19 e ss.)

per l'estinzione delle contravvenzioni in materia di sicurezza e di igiene del lavoro;

Una soluzione simile a quella ora adottata era stata infatti prospettata con la legge 18 ottobre 2001, n. 383, recante «Primi interventi per il rilancio dell’economia», ove, nell'art. 2, comma 2 si delegava il governo all'adozione di uno o più decreti legislativi in materia di tutela ambientale aventi lo scopo di introdurre, tra l'altro, «una causa estintiva speciale dei reati ambientali

in connessione ad ordini di fare emanati dalla pubblica amministrazione,

consistente nel pagamento di una somma di denaro a titolo di sanzione pecuniaria amministrativa

non inferiore alla metà del massimo di quella prevista per il reato commesso

e nell'ottemperanza all'ordine di fare mirante a ricondurre il destinatario dell'ordine al rispetto della normativa ambientale».

La medesima disposizione, che prevedeva anche una ipotesi di «ravvedimento operoso», stabiliva, al successivo comma 3, che la delega dovesse essere esercitata escludendo tutte le violazioni «connotate da danno ambientale così come accertato da autorità pubblica competente ed all'insegna della semplicità e rapidità delle procedure di verifica dell'adempimento».

L'ambito di applicazione è limitato ai casi di minor rilievo,

come le violazioni meramente formali e consentirà di ottenere il risultato dell'adeguamento alla normativa di settore senza dover necessariamente ricorrere a rimedi estremi ed invasivi come il sequestro (che comunque la procedura non impedisce).

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Inoltre, i tempi per l'espletamento della procedura di estinzione non hanno alcuna incidenza negativa, dal momento che il procedimento penale resta sospeso(art. 318-sexies, commi 1 e 2).

Inoltre l'attivazione della procedura di estinzione non sottrae l'organo accertatore dall'obbligo di riferire la notizia di reato,

ai sensi dell'articolo 347 cod. proc. pen.,

al pubblico ministero (art. 318-ter, comma 4),

che può comunque svolgere atti urgenti di indagine e assumere prove mediante incidente probatorio

(art. 318-sexies, comma 3).

ART. 318-BIS. (AMBITO DI APPLICAZIONE).

9. Dopo la parte sesta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, e s.m., e' aggiunta la seguente: «Parte sesta-bis. - Disciplina sanzionatoria degli illeciti amministrativi e penali in materia di tutela ambientale.

Le disposizioni della presente parte si applicano alle ipotesi contravvenzionali in materia ambientale previste dal presente decreto che

non hanno cagionato danno o pericolo concreto e attuale di danno

alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette.

L'art. 318-bis delimita l'ambito di operatività della procedura di estinzione alle ipotesi contravvenzionali in materia ambientale che non abbiano cagionato danno o pericolo concreto e attuale di danno alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette

(il riferimento alle contravvenzioni si pone peraltro in contrasto con il titolo della Parte Sesta-bis che menziona anche gli illeciti amministrativi, che gli articoli, invece, non considerano).

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l'applicazione delle nuove disposizioni sarà limitata alle sole violazioni formali o che, in ogni caso,

non hanno prodotto alcuna conseguenza concreta in termini di danno o di pericolo.

Essa si pone, sostanzialmente, come un'alternativa all'oblazione, più vantaggiosa,

almeno per quanto riguarda gli importi da versare.

Art. 318-ter. Prescrizioni 1. Allo scopo di eliminare la contravvenzione

accertata, l'organo di vigilanza, nell'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria di cui all'articolo 55 del codice di procedura penale, ovvero la polizia giudiziaria Impartisce al contravventore un'apposita prescrizione asseverata tecnicamente dall'ente specializzato competente nella materia trattata, fissando per la regolarizzazione un termine non superiore al periodo di tempo tecnicamente necessario.

In presenza di specifiche e documentate

circostanze non imputabili al contravventore

che determinino un ritardo nella regolarizzazione,

il termine puo' essere prorogato per

una sola volta,

a richiesta del contravventore,

per un periodo non superiore a sei mesi,

con provvedimento motivato

che e' comunicato

immediatamente al pubblico ministero.

2. Copia della prescrizione e' notificata o comunicata anche al rappresentante legale dell'ente nell'ambito o al servizio del quale

opera il contravventore.

Con la prescrizione l'organo accertatore puo' imporre specifiche misure atte a far cessare situazioni di pericolo

ovvero

la prosecuzione di attivita' potenzialmente pericolose.

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4. Resta fermo l'obbligo dell'organo accertatore

di riferire al pubblico ministero

la notizia di reato relativa alla contravvenzione,

ai sensi dell'articolo 347 del codice di procedura penale.

Il sistema delle prescrizioni, rispetto alla norme omologhe del d.lgs. 758\94, presenta, nell'art. 318-ter, qualche adattamento, giustificato dalla particolarità della materia, infatti viene attribuito il potere di impartire prescrizioni non soltanto all'organo di vigilanza, ma anche alla polizia giudiziaria e stabilito che la prescrizione sia «asseverata tecnicamente» dall’ente specializzato competente nella materia trattata.

Per il resto, la procedura rimane sostanzialmente immutata rispetto a quella prevista dal d.lgs. 758\1994. L'art. 318-octies ne esclude comunque l'applicazione ai processi in corso.

ART. 318-QUATER. VERIFICA DELL'ADEMPIMENTO

Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione ai sensi dell'articolo 318-ter,

l'organo accertatore verifica se la violazione

e' stata eliminata

secondo le modalita' e

nel termine

indicati dalla

prescrizione.

2. Quando risulta l'adempimento della prescrizione,

l'organo accertatore ammette il contravventore a pagare

in sede amministrativa,

nel termine di trenta giorni,

una somma pari a un quarto del massimo

dell'ammenda stabilita per la contravvenzione

commessa.

Entro centoventi giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione,

l'organo accertatore comunica al pubblico

ministero

l'adempimento della prescrizione nonche'

l'eventuale pagamento della predetta somma.

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3. Quando risulta l'inadempimento della prescrizione,

l'organo accertatore ne da' comunicazione al pubblico ministero e al contravventore

entro novanta giorni dalla scadenza del termine

fissato nella stessa prescrizione.

ART. 318-QUINQUIES. (NOTIZIE DI REATO NON PERVENUTE DALL'ORGANOACCERTATORE). -

1. Se il pubblico ministero prende notizia di una

contravvenzione di propria iniziativa

ovvero la riceve da privati o

da pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio

diversi dall'organo di vigilanza e dalla polizia giudiziaria,

ne da‘ comunicazione all'organo di vigilanza o alla polizia giudiziaria

affinche' provveda agli adempimenti di cui agli articoli 318-ter e 318-quater.

2. Nel caso previsto dal comma 1, l'organo di vigilanza o la polizia giudiziaria informano il pubblico ministero della propria attivita' senza ritardo.

ART. 318-SEXIES. SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO PENALE

1. Il procedimento per la contravvenzione

e' sospeso

dal momento dell'iscrizione della notizia di reato nel registro di cui

all'articolo 335 del codice di procedura penale

fino al momento in cui il pubblico ministero riceve una delle comunicazioni di cui

all'articolo 318-quater, commi 2 e 3, del presente decreto.

1. Il pubblico ministero iscrive immediatamente, nell'apposito registro custodito presso l'ufficio, ogni notizia di reato che gli perviene o che ha acquisito di propria iniziativa nonché, contestualmente o dal momento in cui risulta, il nome della persona alla quale il reato stesso è attribuito.

2. Nel caso previsto dall'articolo 318-quinquies, comma 1, il procedimento rimane sospeso fino al termine indicato al comma 1 del presente articolo.

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3. La sospensione del procedimento non preclude la richiesta di archiviazione.

Non impedisce, inoltre, l'assunzione delle prove con incidente probatorio,

ne' gli atti urgenti di indagine preliminare,

ne' il sequestro preventivo ai sensi degli articoli 321 e seguenti del codice di procedura penale.

ART. 318-SEPTIES. ESTINZIONE DEL REATO.

La contravvenzione si estingue

se il contravventore adempie alla prescrizione impartita dall'organo di vigilanza nel termine ivi fissato e

provvede al pagamento previsto dall'articolo 318-quater, comma 2.

2. Il pubblico ministero richiede l'archiviazione se la contravvenzione e' estinta ai sensi del comma 1.

3. L'adempimento in un tempo superiore a quello indicato dalla prescrizione,

ma che comunque risulta congruo a norma dell'articolo 318-quater, comma 1,

ovvero

l'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose della contravvenzione

con modalita' diverse da quelle indicate dall'organo di vigilanza

sono valutati ai fini dell'applicazione dell'articolo 162-bis del codice penale (OBLAZIONE).

In tal caso, la somma da versare e' ridotta alla meta' del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa.

Art. 318-octies. (Norme di coordinamento e transitorie). –

1. Le norme della presente parte non si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della medesima parte».

29 maggio 2015

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GRAZIE!!!