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STUDI NO PROFIT: STUDI NO PROFIT: VERSO IL DOPPIO STANDARD? VERSO IL DOPPIO STANDARD? Luciano M. Fuccella Società di Scienze Farmacologiche Applicate IFAPP Council for Education in Pharmaceutical Medicine Roma, 12 Ottobre 2005 SO C IE TA' D IS C IEN ZE FAR M AC O LO G IC H E APPLICATE S O C IETY FO R APPLIED P H AR M A C O LO G IC AL SCIENCES

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STUDI NO PROFIT: STUDI NO PROFIT: VERSO IL DOPPIO STANDARD?VERSO IL DOPPIO STANDARD?

Luciano M. FuccellaSocietà di Scienze Farmacologiche

ApplicateIFAPP Council for Education in

Pharmaceutical MedicineRoma, 12 Ottobre 2005

SOCIETA'DI SCIENZEFARMACOLOGICHEAPPLICATE

SOCIETYFOR APPLIEDPHARMACOLOGICALSCIENCES

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Direttiva 2001/20 CE del 4 aprile 2001Direttiva 2001/20 CE del 4 aprile 2001

“Throwing a wrench in the works?”

“Consent rule in EU clinical trial directive triggers concern”

“The death of academic clinical trials”

“”2005 Vienna Initiative to Save Academic Research”

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STUDI NO PROFIT STUDI NO PROFIT

Direttiva 2005/28/CE della Commissionedell’8 aprile 2005

che stabilisce i principi e le linee guida dettagliate per la buona pratica clinica

relativa ai medicinali in fase di sperimentazione a uso umano nonché i

requisiti per l’autorizzazione alla fabbricazione o importazione di tali

medicinali.

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STUDI NO PROFITSTUDI NO PROFIT

DIRETTIVA 2005/28/CE (8 Aprile 2005)

“…… Le condizioni ed i luoghi in cui la ricerca non commerciale è condotta da ricercatori pubblici fanno sì che l’applicazione di talune norme particolari di buona pratica clinica sia inutile o garantita da altri mezzi.”

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Direttiva 2005/28/CEDirettiva 2005/28/CE

Capo I, Campo d’applicazione, Art.1, 3“Per l’applicazione dei principi, delle linee guida

dettagliate e dei requisiti ….relativi alle sperimentazioni cliniche di carattere non commerciale, realizzate dai ricercatori senza la partecipazione dell’industria farmaceutica, gli Stati membri possono introdurre norme specifiche in considerazione della particolarità di queste sperimentazioni, per quanto attiene ai capi 3 e 4 della presente direttiva.”

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Decreto 17 dicembre 2004Decreto 17 dicembre 2004

Prescrizioni e condizioni di carattere generale, relative all’esecuzione delle

sperimentazioni cliniche dei medicinali, con particolare riferimento a quelle ai

fini del miglioramento della pratica clinica, quale parte integrante

dell’assistenza sanitaria.

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Decreto 17 dicembre 2004

Introduzione:

“Considerato che nell’ambito delle attività del Servizio sanitario nazionale vengono condotte sperimentazioni cliniche dei medicinali che non hanno finalità di lucro ma sono finalizzate al miglioramento della pratica clinica e come tali sono parte integrante dell’assistenza sanitaria;”

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Decreto 17 dicembre 2004Art.1

c) il promotore è proprietario dei dati della sperimentazione;

e) la sperimentazione non deve essere “finalizzata né utilizzata allo sviluppo industriale del farmaco o comunque a fini di lucro.”

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Decreto 17 dicembre 2004Decreto 17 dicembre 2004Art.1Art.1

e) (la sperimentazione)…”sia finalizzata al miglioramento della pratica clinica e riconosciuta a tal fine dal Comitato etico competente come sperimentazione rilevante e, come tale, parte integrante dell’assistenza sanitaria.”

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Decreto 17 dicembre 2004Decreto 17 dicembre 2004Art.2.6Art.2.6

“Per le sperimentazioni di cui all’art. 1 l’eventuale utilizzo di fondi, attrezzature, farmaci, materiale o servizi messi a disposizione da aziende farmaceutiche o comunque da terzi deve essere comunicato all’atto della richiesta di parere del Comitato etico e di autorizzazione dell’Autorità competente di cui al Dlgs. N.211 del 2003.”

Per GCP ICH: Promotore è anche chi Per GCP ICH: Promotore è anche chi semplicemente finanzia uno studio clinico!semplicemente finanzia uno studio clinico!

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Decreto 17 dicembre 2004

Art.3. PROMOTORE UNICO PROMOTORE UNICO (Sperimentazione multicentrica)(Sperimentazione multicentrica)

Responsabile per la presentazione della Responsabile per la presentazione della richiesta di parere unico a CE e della richiesta richiesta di parere unico a CE e della richiesta di autorizzazione a MinSal e ISS (art. 2, comma di autorizzazione a MinSal e ISS (art. 2, comma 1, lettera t, numeri 2. e 3. del DLgs 211).1, lettera t, numeri 2. e 3. del DLgs 211).

Quando non si tratta dei farmaci previsti da Quando non si tratta dei farmaci previsti da detti numeri, non va inoltrata domanda alla AC detti numeri, non va inoltrata domanda alla AC prevista dal DLgs?prevista dal DLgs?

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Decreto 17 dicembre 2004

Art.3. PROMOTORE UNICO PROMOTORE UNICO (Sperimentazione multicentrica)(Sperimentazione multicentrica)

“Il suddetto promotore unico ha l’obbligo di segnalare al titolare dell’autorizzazio-ne all’immissione in commercio o al responsabile dello sviluppo del farmaco, gli eventi e le reazioni avverse di cui all’art. 16……..del decreto legislativo n. 211 del 2003.”

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Decreto 17 dicembre 2004

Art.4 .1

Sino all’entrata in vigore del decreto Sino all’entrata in vigore del decreto previsto dal DLgs 211 le sperimentazioni previsto dal DLgs 211 le sperimentazioni cliniche debbono essere condotte cliniche debbono essere condotte prendendo in considerazioneprendendo in considerazione le norme di le norme di buona pratica clinica di cui all’allegato 1 del buona pratica clinica di cui all’allegato 1 del DM 15 luglio 1997….DM 15 luglio 1997….per le parti applicabili per le parti applicabili e non correlate alle autorizzazioni per e non correlate alle autorizzazioni per l’immissione in commercio.l’immissione in commercio.

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“La Buona Pratica Clinica [Good Clinical Practice (GCP)] è uno standard internazionale di etica e qualità scientifica per progettare, condurre, registrare e relazionare studi clinici che coinvolgano soggetti umani.”…………

“ Questa linea guida deve essere osservata ogniqualvolta si producano dati clinici da sottoporre alle autorità regolatorie.”

DM 15 luglio 1997

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“1.54 Sponsor-SperimentatoreUn individuo che dà inizio e conduce, da solo o con altri, uno studio clinico, e sotto la cui diretta responsabilità il prodotto da sperimentare viene somministrato, distribuito o utilizzato da un soggetto.………..Gli obblighi di uno sponsor-sperimen -tatore comprendono sia quelli di uno sponsor che quelli di uno sperimentatore.

DM 15 luglio 1997

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Decreto 17 dicembre 2004

Art.4 .2

Le aziende farmaceutiche sono tenute a Le aziende farmaceutiche sono tenute a rendere disponibile al Promotore unico i dati di rendere disponibile al Promotore unico i dati di farmacovigilanza per le successive farmacovigilanza per le successive comunicazioni al CE,comunicazioni al CE,

nonchénonchécopia della versione aggiornata del copia della versione aggiornata del dossier per dossier per lolo sperimentatoresperimentatore fatta salva la confidenzialità fatta salva la confidenzialità dei dati inerenti gli aspetti industrialidei dati inerenti gli aspetti industriali..

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LE RESPONSABILITA’LE RESPONSABILITA’

L’art. 2, comma 4 richiede ai Direttori Generali delle strutture sanitarie di provvedere affinché le assicurazioni siano “ricomprese nell’ambito della copertura assicurativa prevista per l’attività clinica generale o di ricerca della struttura.”

Nel caso di danno dal farmaco?

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Decreto 17 dicembre 2004Art. 6

“Le disposizioni del presente decreto ad eccezione dell’art. 2, commi 1 e 2 sono estese anche alle sperimentazioni che, pur non essendo finalizzate al miglioramento della pratica clinica , rispondono ai requisiti di cui all’art. 1, comma 1, lettere a), b), c), d)”

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Decreto 17 dicembre 2004Art. 10Art. 10::

““In fase di prima attuazione” le In fase di prima attuazione” le disposizioni dei commi 1,2,3 dell’art. 2 si disposizioni dei commi 1,2,3 dell’art. 2 si applicano al miglioramento della pratica applicano al miglioramento della pratica clinica….“clinica….“limitatamente alle limitatamente alle sperimentazioni che utilizzano farmaci sperimentazioni che utilizzano farmaci già autorizzati alla immissione in già autorizzati alla immissione in commercio (AIC)commercio (AIC) anche se utilizzati per anche se utilizzati per diversa indicazione terapeutica, con diversa indicazione terapeutica, con diverso dosaggio o forma farmaceutica”.diverso dosaggio o forma farmaceutica”.

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Decreto 17 dicembre 2004

Non viene data alcuna disposizione in merito alla conservazione dei documenti dello studio.

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CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTICONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI

Riferimenti:- DM 15 luglio 19975.5 Gestione dello Studio, gestione dei dati e Conservazione della Documentazione

- DLgs 24 giugno 2003, n. 211Art.15, 6: “Con decreto del Ministro della salute….vengono definite linee-guida….nonché linee-guida sull’archiviazione….”

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CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTICONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI

Riferimenti:Direttiva 2005/28CEArt. 17: Lo sponsor e lo sperimen-tatore devono conservare i

documenti essenziali relativi alla sperimentazione clinica per almeno

5 anni dal completamento della medesima.

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Decreto 17 dicembre 2004Decreto 17 dicembre 2004

Allegato 1. B. Requisiti“2. Sperimentazioni per le quali siano

previste misure idonee per assicurare la qualità della loro esecuzione e dei dati prodotti; dette misure (fra le quali una forma di monitoraggio predefinita nel protocollo di ricerca, la cui estensione e tipologia deve essere commisurata all’obiettivo, finalità, complessità e caratteristiche della sperimentazione) possono essere:………..”

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Decreto 17 dicembre 2004Decreto 17 dicembre 2004

Allegato 1. C. Verifica della presenza delle condizioni previste dall’articolato del decreto

Il Decreto richiede che tale verifica sia eseguita dal Comitato Etico.

Ha il Comitato Etico gli strumenti per eseguire tale verifica, al di là delle

dichiarazioni dello Sperimentatore? Rientra ciò nei compiti istituzionali del

Comitato Etico?

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STUDI NO PROFIT: STUDI NO PROFIT: VERSO IL DOPPIO STANDARD?VERSO IL DOPPIO STANDARD?

SPERIAMO DI NO

MA LE PREMESSE NON LASCIANO BEN SPERARE