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Ufficio Studi di settore - 12/06/2012 1 OSSERVATORI REGIONALI Studi di settore Novità 12 giugno 2012

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OSSERVATORI REGIONALI

Studi di settoreNovità

12 giugno 2012

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GLI STUDI EVOLUTI PER IL 2011

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I 69 nuovi studi evoluti per il 2011 risultano così suddivisi tra i vari comparti:

MANIFATTURE

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SERVIZI

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COMMERCIO

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PROFESSIONISTI

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La “regionalizzazione” degli studi di settore

Il nuovo studio delle Erboristerie

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Per la determinazione della “funzione di ricavo” sono stateutilizzate variabili contabili, variabili strutturali e variabiliterritoriali; per tener conto delle possibili differenze di risultatieconomici legate al luogo di svolgimento dell’attività, sonostati utilizzati i risultati dei seguenti studi:

� “Territorialità del livello delle retribuzioni”;

� “Territorialità del livello dei canoni di affitto dei localicommerciali a livello comunale”;

� “Territorialità del commercio”.

NUOVI STUDI - VM35U

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�La “Territorialità del livello delle retribuzioni” differenzia ilterritorio nazionale sulla base dei livelli retributivi persettore, provincia e classe di abitanti del comune.

�La “Territorialità del livello dei canoni di affitto dei localicommerciali a livello comunale” differenzia il territorionazionale sulla base dei livelli dei canoni di affitto deilocali commerciali per comune.

�La “Territorialità del commercio” differenzia il territorionazionale sulla base delle caratteristiche della retedistributiva, in rapporto al suo grado di modernizzazione edi copertura dei servizi di prossimità, e allo sviluppo socio-economico del territorio, per comune.

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LA GESTIONE DEGLI AGGI

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La “ neutralizzazione ” delle componenti ad aggio

Con riferimento al dato relativo ai ricavi dichiarati per ladeterminazione diretta dei ricavi stimati, alcune delle variabiliutilizzate nell'analisi della congruità presenti nei quadri delpersonale e degli elementi contabili , annotate nel modello inmaniera indistinta, devono essere neutralizzate per tener contodella componente relativa all'attività di vendita di beni sogget tiad aggio o ricavo fisso .

Per gli studi in evoluzione a decorrere dal periodo d'impost a2011, la neutralizzazione è effettuata in base al coefficiente discorporo, calcolato nel modo seguente:

Coefficiente di scorporo = [Margine lordo Aggi / (Margine lo rdoAggi + Margine lordo Calcolato No Aggi)];

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La “ neutralizzazione ” delle componenti ad aggio

il nuovo criterio di ripartizione dei costi indivisi non si fonda più sulsemplice rapporto dei margini di redditività dichiarati per le attivitàad aggio rispetto a quelle non ad aggio, ma si basa su un " normale "margine di redditività della specifica attività non ad aggi o,calcolato per il cluster di appartenenza del contribuente.

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La “ neutralizzazione ” delle componenti ad aggio

La neutralizzazione non viene effettuata nei seguenti casi:

�(Costo del venduto + Costo per la produzione di servizi)inferiore o uguale a zero;

�Ricavi derivanti dalla vendita di generi soggetti adaggio o ricavo fisso inferiori o uguali al Costo delvenduto relativo alla vendita di generi soggetti ad aggioo ricavo fisso.

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L’ANALISI DISCRIMINANTE

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L’analisi discriminante lineare: NT e M p.i. 2011

E’ necessario determinare una regola di classificazione ingrado di definire l’appartenenza di ciascuna impresa ai gruppiomogenei individuati nella fase di Cluster Analysis.

A tal fine, è stata individuata una funzione (funzione lineare diFisher) in grado di identificare le variabili che megliodiscriminano i gruppi omogenei.

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L’analisi discriminante lineare: NT e M p.i. 2011

Sulla base dei punteggi discriminanti, ottenuti utilizzando talefunzione, viene determinata la probabilità di appartenenza aigruppi omogenei.

In tal modo è possibile associare ogni singola impresa ad unoo più gruppi omogenei definendo le relative probabilità diappartenenza.

Nelle NTM sono riportate le variabili risultate significativenell’analisi con i rispettivi pesi discriminanti individuati perogni gruppo omogeneo.

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L’analisi discriminante lineare: NT e M p.i. 2011

STUDIO UM81U

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I CORRETTIVI “CRISI” PER IL P.I. 2011

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I correttivi crisi

1) modifica del funzionamento dell’indicatore di normalità economica “durata delle scorte”;

2) correttivi specifici per la crisi;

3) correttivi congiunturali di settore;

4) correttivi congiunturali individuali.

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I correttivi crisiGli interventi relativi all’analisi di normalità economicariguardano l’indicatore “Durata delle scorte” e si applicano ai soggetti che presentano contemporaneamente le seguenti condizioni:

- riduzione dei ricavi dichiarati ai fini della congruità nel periodo d’imposta 2011 rispetto a quelli del 2010;

- situazione di coerenza delle esistenze iniziali.

Con riferimento all’indicatore “Durata delle scorte”, la soglia massima di normalità economica viene aumentata in modo da tener conto dell’incremento di rimanenze finali riconducibile alla crisi economica (merci e prodotti invenduti a seguito della contrazione delle vendite).

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I correttivi crisiCORRETTIVI CONGIUNTURALI DI SETTORE

Sono state esaminate le riduzioni delle tariffe per i 12 studi di settore dei professionisti che applicano funzioni di compenso basate sul numero degli incarichi e la contrazione dei margini e della redditività per gli altri 194 studi di settore.

Dalle analisi effettuate è emerso che 164 studi di settore sono stati caratterizzati nel 2011 da una riduzione dei margini economici e della redditività a seguito di modifiche strutturali delle relazioni tra le variabili economiche.

Per tali studi di settore sono stati individuati specifici coefficienti correttivi congiunturali, calcolati per singolo modello organizzativo (cluster).

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I correttivi crisiCORRETTIVI CONGIUNTURALI INDIVIDUALI

I correttivi congiunturali individuali adeguano la flessibilità del modello degli studi di settore con specifico riferimento ai soggetti che hanno presentato nel 2011 una situazione di crisi. Tali correttivi sono stati previsti per tutti i 206 studi di settore in vigore per il periodo d’imposta 2011, esaminando i seguenti aspetti:

-la ritardata percezione dei compensi a fronte delle prestazioni rese (per i 12 studi di settore dei professionisti che applicano funzioni di compenso basate sul numero degli incarichi);

- la contrazione dei costi variabili per gli altri 194 studi di settore.

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I NUOVI TERMINI DI APPROVAZIONE DEGLI SDS

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I nuovi termini di approvazione degli studi di settore

D.L. 98/2011 (art. 23 c. 28 lett. a) e D.L. 138/2011 (art. 2c. 35): nuovo c. 1- bis art. 1 D.P.R. 195/1999:

a partire dal 2012:studi da pubblicare in G.U. entro il 31/12 del p.i. di entrata

in vigore; eventuali integrazioni per tener conto degli andamenti economici e dei mercati (settoriali / territoriali) o

per aggiornare o istituire gli indicatori di normalità economica da pubblicare in G.U. entro il 31/3 del p.i.

successivo a quello di entrata in vigore

Sempre possibile approvare modifiche finalizzate a cogliere crisi economica (art. 8 DL n. 185/2008)

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I nuovi termini di approvazione degli studi di settore

È quindi possibile modificare anche gli studi disettore già approvati in anni precedenti.

La modifica e l’integrazione di studi di settoregià approvati, per tener conto degli andamentieconomici e dei mercati (settoriali / territoriali) oper aggiornare o istituire gli indicatori dicoerenza e di normalità economica, trovanoimmediata applicazione già per gli studiapplicabili per il periodo di imposta 2011.

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I nuovi termini di approvazione degli studi di settore

D.L. 16/2012 (art. 5 c. 1) :

per il solo p.i. 2011:eventuali integrazioni per tener conto degli andamentieconomici e dei mercati (settoriali / territoriali) o peraggiornare o istituire gli indicatori di coerenza e di normalitàeconomica da pubblicare in G.U. entro il 30 aprile 2012(Decreto MEF 26 aprile 2012)

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INUTILLIZZABILITÀ DEGLI SDS IN ACCERTAMENTO

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�D.M. 11/2/2008, modificato dal D.M. 28/12/2011• Per il p.i. 2011:

• multiattività• società cooperative a mutualità prevalente• soggetti che applicano i principi contabili

internazionali• attività dei consorzi di garanzia collettiva fidi• attività di bancoposta• imprese che cessano di applicare il regime dei

minimi, per il p.i. della cessazione – novità (dal 2011)• attività di affitto di aziende – novità (dal 2011)

Le nuove fattispecie di “inutilizzabilità” degli SdS

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�D.M. 11/2/2008, modificato dal D.M. 28/12/2011 (segue)

• per tali soggetti i risultati dell’applicazione degli studi disettore non possono essere utilizzati per l’azione diaccertamento, di cui all'articolo 10 della legge 8 maggio1998, n. 146, bensì possono essere utilizzatiesclusivamente per la selezione delle posizionisoggettive da sottoporre a controllo con le ordinariemetodologie.

Le nuove fattispecie di “inutilizzabilità” degli SdS

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IL NUOVO REGIME “PREMIALE”

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Il regime premiale

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D.L. 201/2011, art. 10(Regime premiale per favorire la trasparenza)

Comma 9 : nei confronti dei contribuenti soggetti agli studi disettore che risultano congrui, anche per adeguamento:

a) sono preclusi gli accertamenti basati sulle presunzionisemplici di cui all’art. 39, 1° c. lett. d) D.P.R. 600/1973 eall'art. 54, 2°c. D.P.R. 633/1972

b) la determinazione sintetica del reddito complessivo di cuiall’art. 38 D.P.R. 600/1973 è ammessa a condizione che ilreddito complessivo accertabile ecceda di almeno un terzoquello dichiarato

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D.L. 201/2011, art. 10(Regime premiale per favorire la trasparenza)

Comma 9 : nei confronti dei contribuenti soggetti agli studi disettore che risultano congrui, anche per adeguamento(segue):

c) sono ridotti di un anno i termini di decadenza per l'attivitàdi accertamento previsti dall’art. 43 D.P.R. 600/1973 edall’art. 57 D.P.R. 633/1972 (no per violazioni checomportano obbligo di denuncia ex art. 331 c.p.p. per reatiex D.Lgs. 74/2000). Tale beneficio non si applica nel casoin cui il contribuente abbia commesso una violazione checomporti l’obbligo di denuncia per uno dei reati previsti dalD.Lgs. n. 74 del 2000

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Il regime premiale

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D.L. 201/2011, art. 10(Regime premiale per favorire la trasparenza)

Comma 10 : per avvalersi dei benefici il contribuente deve:

1) aver assolto regolarmente agli obblighi dichiarativi inmateria di studi di settore, “indicando fedelmente tutti idati previsti”;

2) risultare coerente con gli specifici indicatori previsti daidecreti di approvazione degli studi di settore;

3) essere “potenzialmente” accertabile sulla base dellerisultanze degli studi di settore. Sono quindi esclusi icontribuenti che presentano cause di inapplicabilità o diesclusione dagli studi, compresi quelli nei cui confronti lostrumento accertativo non si rende applicabile ai sensidel DM 11 febbraio 2008.

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D.L. 201/2011, art. 10(Regime premiale per favorire la trasparenza)

Comma 11 : per i contribuenti soggetti agli studi di settore che risultano non congrui, non “fedeli” o non coerenti:

� specifici piani di controllo dell’AE e della GdF

• articolati su tutto il territorio in modo proporzionato alla numerosità dei contribuenti

• basati su specifiche analisi del rischio di evasione

• che tengano anche conto delle informazioni nell’apposita sezione dell’AT di cui all’art. 7, 6°c., D.P.R. 605 /1973 (c.d. anagrafe dei conti)

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D.L. 201/2011, art. 10(Regime premiale per favorire la trasparenza)

Comma 11 (segue): per i contribuenti soggetti agli studi disettore che risultano non congrui e non coerenti:

� controlli svolti prioritariamente con l’utilizzo dei poteriistruttori relativi ai c.d. “accertamenti bancari” (art. 32, 1°c. lett. 6-bis e 7 D.P.R. 600/1973 e art. 51, 2°c. lett. 6-bise 7 D.P.R. 633/1972)

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Il regime premiale

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D.L. 201/2011, art. 10(Regime premiale per favorire la trasparenza)

Le disposizioni riguardanti il regime premiale “si applicanocon riferimento alle dichiarazioni relative all'annualita' 2011 eda quelle successive” (comma 13)A partire dallo stesso anno di imposta, è abrogato ilprecedente regime premiale disciplinato dal comma 4 bis)dell’art. 10 e dell’art. 10-ter della L. 146/1998

Con provvedimento attuativo del direttore dell’AE, “sentite leassociazioni di categoria”, possono essere differenziati itermini di accesso alla disciplina dell’art. 10 “tenuto contodel tipo di attività svolta dal contribuente” (comma 12)

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Il regime premiale

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LE NOVITÀ IN MATERIA DI SANZIONI

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La legge finanziaria per il 2007 (L. 296/2006, art. 1 c. 25-27):ha previsto l’aumento (10%) delle sanzioni applicabili per i casidi:

• omessa o infedele indicazione dei dati previsti nei modelliper gli studi di settore

• indicazione di cause di esclusione o di inapplicabilità nonsussistenti

• IIDD: art. 1, c. 2-bis, D.Lgs. 471/1997: +10% (no semaggior reddito accertato non superiore al 10% delreddito dichiarato)

• IVA: art. 5 c. 4-bis, D.Lgs. 471/1997: +10% (no se... <=10% IVA dichiarata)

• IRAP: art. 32, c. 2-bis, D.Lgs. 446/1997: +10% (no se...<= 10% imponibile dichiarato)

Le sanzioni

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D.L. 98/2011, art. 23 c. 28 lett. b):

Applicazione della sanzione in misura massima (€

2.065) in caso di omessa presentazione del modello per

gli studi di settore, “anche a seguito di specifico invito

da parte dell’Agenzia delle Entrate” (art. 8 c. 1, D.Lgs.

471/1997)

Le sanzioni

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D.L. 98/2011, art. 23 c. 28 lett. e, f, g):

aumento del 50% della sanzione minima e massima previstein caso di rettifica della dichiarazione IIDD, IVA ed IRAP aseguito di accertamento sulla base degli studi di settore, incaso di omessa presentazione del modello studi di settore(sempre che il contribuente non provveda alla presentazionedello stesso, anche a seguito di specifico invito)

• IIDD: art. 1, c. 2-bis1, D.Lgs. 471/1997 (no se maggior redditoaccertato non superiore al 10% del reddito dichiarato)

• IVA: art. 5 c. 4-ter, D.Lgs. 471/1997 (no se... <= 10% IVAdichiarata)

• IRAP: art. 32, c. 2-ter, D.Lgs. 446/1997 (no se... <= 10%imponibile dichiarato)

Le sanzioni

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D.L. 98/2011, art. 23 c. 28 lett. b, e, f, g)

Le nuove disposizioni sulle sanzioni si applicano alleviolazioni commesse a decorrere dal 6 luglio 2011 (datadi entrata in vigore del decreto), in ragione del principioespresso dall’articolo 3 del D.Lgs n. 472/1997.Pertanto, l’importo della sanzione (in misura massima,ovvero maggiorato nella misura prevista dal D.L.98/2011) viene applicato con riferimento alledichiarazioni presentate successivamente a tale data.

Le sanzioni

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Le sanzioni

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Periodo d’imposta 2010 – modello Unico 2011

Ricavi dichiarati 800.000

Costi 750.000

Reddito d’impresa 50.000

Controllo dell’ufficio della DP(omessa presentazione del modello sds)

Rideterminazione dei maggiori ricavi + 90.000 (890.000)

Costi (750.000)

Maggior reddito d’impresa accertato + 90.000 (140.000)

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� Ai fini della concreta applicazione della sanzione irrogabile incaso di accertamenti basati sulle risultanze degli sds, se dalrisultato derivante dall’applicazione degli studi di settore emergeun reddito accertato superiore al 10 per cento del redditod’impresa dichiarato (come nel caso preso in esame), l’ufficioprocederà all’irrogazione della predetta sanzione amministrativaapplicando l’incremento del 50 per cento.

� In questo caso, sarà irrogabile la sanzione (graduata in base allagravità della violazione commessa) variabile tra il 150 e il 300 percento della maggiore imposta dovuta, in quanto il maggior redditod’impresa accertato è superiore al predetto limite del 10 percento.

Le sanzioni

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La circolare n. 8/E del 2012

� Nel caso in cui il contribuente presenti, anche a seguito dellospecifico invito, il modello studi di settore, con appositadichiarazione integrativa, nei termini previsti dall’art. 13 delD.LGS. 472/1997, potrà beneficiare dell’applicazione dellesanzioni ridotte e sanerà la violazione commessa relativa allenuove disposizioni sanzionatorie previste dal D.L. 98/2011.

� La presentazione del modello studi di settore effettuata oltre itermini previsti per il ravvedimento ma prima dell’inizio di attivitàdi controllo, invece, comporterà l’applicazione delle sanzioniordinariamente previste per la specifica violazione commessa,senza l’incremento introdotto dalle lettere b), e), f) e g) incommento.

Le sanzioni

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LE NOVITÀ IN MATERIA DI ACCERTAMENTO

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D.L. 16/2012 (art. 8, comma 4)

Il D.L. 16/2012 ha ulteriormente modificato la lettera d-ter(introdotta dal D.L. 98/2011, art. 23 c. 28 lett. c)) delsecondo comma dell’articolo 39 del decreto delPresidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.600 relativa alla possibilità di ricorrere all’accertamento“ induttivo puro ” .

L’accertamento

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D.L. 16/2012 (art. 8, c. 4): nuova lett. d- ter art. 39 c. 2 D.P.R. 600/1973 (accertamento induttivo puro ):

�omessa presentazione dei modelli per la comunicazione deidati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore;

�indicazione di cause di esclusione o di inapplicabilità deglistudi di settore non sussistenti;

�infedele compilazione dei modelli SdS che comporti unadifferenza superiore al quindici per cento, o comunque adeuro cinquantamila , tra i ricavi o compensi stimatiapplicando gli studi di settore sulla base dei dati corretti equelli stimati sulla base dei dati indicati in dichiarazione.

L’accertamento

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D.L. 16/2012 (art. 8, comma 5)

La disposizione precedente si applica con riferimentoagli accertamenti notificati a partire dalla data dientrata in vigore del D.L. 16/2012 (2 marzo 2012)

L’accertamento

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La circolare n. 8/E del 2012 ha evidenziato la necessità di porre“particolare attenzione alla veridicità dei dati dichiarati ai fini degliSdS, con l’eventuale pianificazione di specifiche attività di riscontrodegli stessi (anche con appositi accessi brevi)”

Limitazioni per gli accertamenti analitico -presuntivi:

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