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STRUTTURA DELLA COSTITUZIONE

139 ARTICOLI + XVIII DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

art. 1-12 Principi fondamentali

art. 13-54 Diritti e doveri dei cittadini

art. 55-139 Organizzazione dello Stato

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LungaLunga contiene i principi fondamentali, l’organizzazione dello Stato, i diritti e i doveri contiene i principi fondamentali, l’organizzazione dello Stato, i diritti e i doveri

VotataVotata scritta dai rappresentanti del popoloscritta dai rappresentanti del popolo

RigidaRigida può essere modificata solo con legge costituzionale (art. 138)può essere modificata solo con legge costituzionale (art. 138)

Compromissoria Compromissoria nasce dall’accordo di diverse ideologie politichenasce dall’accordo di diverse ideologie politiche

Democratica Democratica sovranità appartiene al popolosovranità appartiene al popolo

Programmatica Programmatica contiene idee e programmi che saranno poi realizzati in futurocontiene idee e programmi che saranno poi realizzati in futuro

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art. 1-12: Principi Fondamentali1) Principio lavorista, forma di governo

2) Diritti inviolabili dell’uomo, principi solidaristi

3) Uguaglianza formale e sostanziale

4) Diritto al lavoro

5) Principio autonomista

6) Tutela delle minoranze linguistiche

7 – 8) Rapporti tra Stato, Chiesa cattolica e altre confessioni religiose

9) Tutela della cultura, della ricerca, del paesaggio

10) Principio internazionalista

11) Ripudio della guerra

12) Vessillo di Stato

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art. 1 : “L’Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle

forme e nei limiti della Costituzione.”• È indicata la forma di

Stato: Repubblica democratica. Il popolo partecipa alla gestione del potere:

DEMOCRAZIA

RAPPRESENTATIVAIl popolo elegge

i propri rappresentanti

PARTECIPATIVA(es. proposta di legge)

DIRETTA(es. referendum)

• La Repubblica è fondata sul lavoro, non sui lavoratori: quando la Costituzione fu scritta i lavoratori erano identificati con la borghesia. Infatti la scelta del termine “lavoro” da parte dei costituenti ha conferito un’accezione più astratta. La costituzione doveva adattarsi a tutti i governi futuri

• Per il principio lavorista, il lavoro è considerato come un diritto-dovere di tutti, fondamentale per la crescita sociale e la convivenza civile.

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art. 2 : “La Repubblica riconosce e garantisce i diritti

inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e

richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale .”• Vengono riconosciuti i diritti inviolabili dell’uomo

Neanche lo Stato li può violare: vengono prima di esso

Non solo del cittadino, ma anche di tutti gli individui e delle loro formazioni sociali

• Emerge l’idea di una società pluralista, in cui l’individuo è nelle condizioni di potersi esprimere liberamente e sono riconosciute e tutelate dallo Stato le garanzie personali.

• Sono sanciti i DOVERI DI SOLIDARIETA’(del singolo verso la collettività)

POLITICAIl cittadino è chiamato a

partecipare alla vita della comunità di cui fa parte

ECONOMICAOccorre non badare solo

al proprio profitto(es. pagare tributi)

SOCIALEOccorre mettersi a disposizione

dei bisognosi attraverso un’assistenza gratuita

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art. 3:“ Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di

lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. […]”

• In questo primo comma dell’art. 3 viene solennemente enunciato il principio di uguaglianza in senso formale

È riconosciuta l’uguaglianza dinanzi alla legge in quanto esseri umani, dichiarata l’assenza di leggi discriminatorie

È ripreso in altri articoli. Era già stato accolto in alcune costituzioni liberali del XIX sec. Viene tuttora violato in alcuni Paesi.

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art. 3:“[…]È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di

ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva

partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese.”

• In questo secondo comma dell’art. 3 si tiene conto delle differenze di situazioni (povertà, handicap, invalidità ecc.) che comportano ostacoli al fine di raggiungere una reale uguaglianza (sostanziale)

Superati attraverso l’aiuto di

- Stato

- Tutti (solidarietà)

Impediscono di porsi sullo stesso piano degli altri Si ottiene con i servizi sociali

Promozione dello sviluppo dell’individuo

Rimozione degli ostacoli

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art. 4:“La Repubblica riconosce a tutti i cittadini

il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo

diritto.Ogni cittadino ha il dovere di svolgere,

secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un’attività o una funzione che

concorra al progresso materiale o spirituale della società”

• Viene riconosciuto il diritto-dovere al lavoro, inteso come attività e funzione utile al progresso sociale e non necessariamente retribuito.

• Lo Stato, però, non può garantire un lavoro: esistono imprese private e non le si può obbligare ad assumere personale.

• Lo Stato s’impegna a fare dei programmi e a legiferare per coordinare e potenziare l’economia, al fine di dare a tutti un’occupazione, assicurando pari opportunità.

• Lavorare è un dovere morale e di solidarietà: ognuno contribuisce al progresso economico e sociale collettivo.

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art. 5:“La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e

promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento

amministrativo; adegua i principi e i metodi della sua legislazione alle esigenze della autonomia e del

decentramento.”• L’art. 5 afferma il carattere unitario ed indivisibile dello Stato, ma si è tenuto anche conto delle differenze tra le varie parti del Paese mediante l’introduzione del PRINCIPIO AUTONOMISTA

• L’art. 5 riconosce le regioni, oltre ai preesistenti enti territoriali (comune e provincia).

Porta verso il decentramento amministrativo

Grazie al quale viene riconosciuto alle comunità locali il diritto di regolamentarsi e gestirsi autonomamente in determinati settori.

A statuto …

ORDINARIO(15 regioni)

SPECIALECon maggiori poteri

(Sicilia, Sardegna, Valle d’Aosta,Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia)

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Le riforme delle autonomie locali

• Legge n. 59/1997 _ ordina e ripartisce le funzioni di Stato e degli enti territoriali in

senso più autonomistico:tutte le funzioni relative al proprio territorio sono attribuite ad ogni ente.

_ introduce il principio di sussidiarietàprincipio di sussidiarietà: il cittadino è amministrato dagli enti più vicini (Comuni e Province) e in seguito da quelli maggiori (Regioni e Stato) se i primi non sono in grado di offrire servizi adeguati.

• Legge costituzionale 3/2001 (riforma del Titolo V della Costituzione)

_ fa entrare ufficialmente nella Costituzione il principio di sussidiarietà;

_ modifica l’art. 117 sull’autonomia legislativa: le regioni avevano poteri legislativi su precisi settori e lo Stato sui restanti, ora è il contrario;

_ prevede altri cambiamenti favorenti il decentramento.

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art. 6:

“La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche”

• L’articolo 6 prescrive l’obbligo di tutelare le minoranze linguistiche

• Viene ribadito l’obbligo di eliminare gli ostacoli che limitino l’uguaglianza

In Alto Adige e in Valle d’Aosta è riconosciuto da tempo il bilinguismo.

La Pubblica Amministrazione è tenuta a rispettare questo diritto.

La Legge n. 482/99 ha pienamente attuato l’art. 6 con la tutela delle lingue di varie popolazioni. Anche se la lingua ufficiale è l’Italiano, i cittadini delle popolazioni di lingua protetta possono chiedere il ripristino del cognome originale, l’insegnamento nelle scuole della lingua e che la stessa sia usata nei Consigli Comunali e negli uffici pubblici.

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art. 7:

“Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani.

I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti, accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale”

• L’art. 7 regola i rapporti tra lo Stato e la Chiesa cattolica• Alla Chiesa è riconosciuta una sovranità. Ne consegue che_ l’Italia non è più uno stato confessionale, bensì aconfessionale_ la Cattolica non è più la religione di Stato, come invece

prevedeva lo Statuto Albertino• I Patti Lateranensi, firmati l’11/02/1929, sono delle vere e

proprie norme di diritto internazionale, che segnano la nascita dello Stato del Vaticano. Nel Concordato vengono riconosciuti gli effetti civili del matrimonio e l’obbligo d’insegnamento nelle scuole della religione Cattolica, cessato nel 1984.

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art. 8:“Tutte le confessioni religiose sono ugualmente libere davanti

alla legge.Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di

organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l’ordinamento giuridico italiano.

I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze”• L’art. 8 regola i rapporti tra lo Stato e le confessioni religiose

acattoliche.• Viene sancita la libertà religiosa, ma le confessioni acattoliche non

hanno la stessa autonomia e sovranità.• Per alcuni l’Italia si potrebbe definire Stato aconfessionale ma non

del tutto laico, dato che è stato dedicato un articolo alla religione Cattolica

• L’attenzione alla Chiesa è dovuta alla sua importanza, al ruolo storico e culturale che ha sempre avuto.

• Alcuni ritenevano interamente confermati i Patti Lateranensi, a causa di un’errata interpretazione e si è giunti nel 1984 al Nuovo Concordato tra Stato e Chiesa cattolica.

• I rapporti tra Stato ed altre confessioni religiose sono stati regolamentati con varie intese:

-Tavola Valdese -Avventisti del Settimo Giorno-Pentecostali -Comunità ebraica

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art. 9:“La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la

ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico

della Nazione”• Anche se si trova tra i principi fondamentali, dato che sviluppo

della cultura e della ricerca, tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico sono alla base della civiltà, questa norma viene attuata da pochi anni.

• Negli ultimi anni è aumentata l’attenzione al settore con delle norme, come il Codice per i beni culturali e paesaggistici, ma continua ad essere destinata a Scuola, ricerca e conservazione dei beni una somma sempre più esigua del bilancio statale.

• L’art. 9 non si riferisce direttamente alla difesa dell’ambiente, poiché i costituenti non potevano conoscerne l’importanza odierna.

• Sono aumentati in questo settore i provvedimenti adottati. È stato istituito il Ministero dell’Ambiente (divenuto dell’Ambiente e della Tutela del Territorio) e finalmente la tutela dell’ambiente è stata riconosciuta come diritto e principio fondamentale.

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art. 10:“ L’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute.

La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali.

Lo straniero, al quale sia impedito nel suo Paese l’effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto di asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge. Non è ammessa l’estradizione dello straniero per reati politici.”

Le categorie di stranieri secondo l’ordinamento italiano

Cittadini dell’Unione Europea

La loro posizione è simile a quella dei cittadini italiani

Cittadini extracomunitari

Sono assoggettati a restrizioni che limitano il diritto di ingresso, soggiorno e permanenza nel nostro Paese

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art. 11:“L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie a un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.” Con l’articolo 11, la Costituzione oppone un netto rifiuto alla guerra; ma, soprattutto, apre un capitolo nuovo, quello di una cultura di pace, da diffondere e costruire anche attraverso organismi internazionali, l’ Organizzazioni delle Nazioni Unite (ONU) stava muovendo i primi passi: l’essenza dell’ articolo 11 riflette proprio la speranza che l’Italia potesse essere inclusa tra i Paesi “amanti della pace”, così come previsto dallo statuto dell’ONU, ed essere ammessa a far parte dell’organizzazione stessa. Tale obiettivo è stato raggiunto nel 1955.

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art. 12:“La bandiera della Repubblica è il tricolore italiano: verde, bianco e rosso, a tre bande verticali di eguali dimensioni.”

Con l’ articolo 12, in cui viene descritta la bandiera, simbolo dell’unità e dell’indipendenza dello Stato, si concludono i principi fondamentali. Come vessillo della Repubblica è stato adottato il tricolore che era stato la bandiera della Repubblica Cispadana nel 1797: questo simbolo, che già allora aveva racchiuso tante speranze di libertà, è stato successivamente adottato durante tutti i moti risorgimentali e, infine, è diventata la bandiera dell’Italia unita. Il bianco e il rosso erano i colori dell’ antico stemma comunale di Milano, mentre il verde deriverebbe dal colore delle uniformi della guardia milanese. Durante il Regno d’Italia al tricolore era stato aggiunto lo stemma sabaudo, poi eliminato con l’istituzione della Repubblica. Il tricolore rappresenta l’Italia in qualunque manifestazione, anche all’estero, e deve essere esposto nelle sedi di tutti gli edifici pubblici, insieme alla bandiera dell’Unione europea.

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art. 13-54: Diritti e doveri dei cittadini

13-28) Diritti di libertà

29-34) Rapporti eticosociali

35-47) Rapporti socio-economici

48-51) Rapporti politici

52-54) Doveri dei cittadini

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art. 13-28) Diritti di libertà

art. 13-23) Libertà personali:

13) Libertà personale

14) Inviolabilità del domicilio

15) Libertà di corrispondenza e di comunicazione

16) Libertà di circolazione e soggiorno

17-18) Libertà di riunione e di associazione

19-20) Libertà religiosa individuale e associativa

21) Libertà di manifestazione del pensiero

22-23) Divieto di discriminazione e garanzia degli abusi

art. 24-28) Libertà giurisdizionali:

24) Tutela giurisdizionale

25) Principio di imparzialità del giudice, irretroattività della norma e certezza della pena

26) Estradizione

27) Responsabilità penale personale, presunzione di innocenza, divieto della pena di morte

28) Responsabilità dei dipendenti pubblici

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Caratteri libertà personaliInviolabili: diritti che non possono essere violati neanche dallo Stato.

Duplice tutela

Legale: violabili solo nei casi previsti dalla legge

Giurisdizionale: violabili solo previo mandato del giudice

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art. 13 :

“La libertà personale è inviolabile.Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o

perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dall’autorità giudiziaria e nei

soli casi e modi previsti dalla legge.In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati

tassativamente dalla legge, l’autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all’ autorità giudiziaria e, se questa non gli convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati

e restano privi di ogni effetto.E’ punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque

sottoposte a restrizioni di libertà.La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva.

L’articolo 13 dichiara l’inviolabilità della libertà personale, che può essere limitata soltanto dalla Magistratura con provvedimenti di arresto, perquisizione, ecc., ma a condizione che non venga usato alcun mezzo di tortura e siano stabiliti per legge i termini della carcerazione preventiva.

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art. 14 :

“Il domicilio è inviolabile.Non vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri, se non nei casi e modi stabiliti dalla legge

secondo le garanzie prescritte per la tutela della libertà personale. Gli accertamenti e le ispezioni per motivi di

sanità e di incolumità politica o a fini economici e fiscali sono regolati da leggi speciali.”

Dall’articolo 14 discende l’inviolabilità del domicilio; per cui l’autorità di polizia e la magistratura possono accedere al domicilio di una persona soltanto adottando determinate garanzie.

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art. 15 :

“La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili.

La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dall’autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla

legge.”

L’articolo 15 garantisce la segretezza di ogni forma di comunicazione; per cui sia chi spedisce sia chi riceve un messaggio, e qualunque sia il mezzo, è tutelato da qualsiasi intrusione o intercettazione. Anzi, a tutela della privacy è previsto anche il divieto per qualsiasi ente di diffondere notizia e dati personali.

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art. 16 :

“Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o sicurezza. Nessuna restrizione può essere determinata da

ragioni politiche.Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della

Repubblica e di rientrarvi, salvo obblighi della legge.”

Il cittadino, secondo l’articolo 16, è libero di spostarsi sul territorio nazionale e questa sua libertà non può subire alcuna limitazione, soprattutto per motivi politici. Oltre a circolare liberamente entro i confini delle Stato, i cittadini possono recarsi all’estero muniti dei documenti di espatrio, o liberamente se si dirigono verso quei Paesi europei che hanno aderito alla Conferenza di Schengen e per i quali si è realizzata la liberalizzazione delle frontiere.

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art. 17 :

“I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senza armi.

Per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non è richiesto preavviso.

Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorità che possono vietarle soltanto per comprovati

motivi di sicurezza o di incolumità pubblica.”

art. 18 :

“I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione per fini che non sono vietati ai singoli dalla

legge penale.Sono proibite le associazioni segrete e quelle che

perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare.”

Negli articoli 17 e 18 vengono riconosciute le libertà di riunione e di associazione, due diritti che sono indice di pluralismo, un presupposto indispensabile per una società democratica. In particolare la libertà di associazione comporta la possibilità di costituire qualunque organizzazione a scopo scientifico, culturale, sportivo ecc., ma anche la libertà di dar vita ad associazioni sindacali e a partiti politici e di aderirvi.

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art. 19 :

“Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitare in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume.”art. 20 :

“Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto d’una associazione od istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, né di speciali

gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività.”

Negli articoli 19 e 20 è riconosciuto il diritto di professare la propria fede religiosa; si tratta del riconoscimento delle libertà di religione e della libertà di associazione religiosa che potevano essere ricompresi nel diritto di manifestare il proprio pensiero (art. 21) e nel diritto di associazione (art. 18) ma i costituenti hanno voluto evitare qualunque possibile discriminazione per motivi religiosi.

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art. 21 :

“Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il loro pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di

diffusione.La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o

censure. Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dall’autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la

legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per

l’indicazione dei responsabili.In tal casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia

possibile il tempestivo intervento dell’autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denunzia all’autorità

giudiziaria.Se questo non lo convalida nelle ventiquattro ore

successive, il sequestro si intende revocato e privo d’ogni effetto.

La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa

periodica.Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e

tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a

reprimere le violazioni.”

Nell’ articolo 21 si ritrova il riconoscimento del diritto di manifestare il proprio pensiero: la libertà di parola e di stampa e il conseguente divieto di censura sono i presupposti di questa libertà che deve essere garantita nel rispetto dell’individuo, per cui il giornalista deve rispettare il diritto alla cronaca, ma nell’osservanza del dovere di cronaca che fa capo alla sua serietà professionale.

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art. 24 :

“Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi. La difesa è il diritto inviolabile

in ogni stato e grado del procedimento.Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i

mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione.La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione

degli errori giudiziari.”

Gli articoli dal 24 al 27 contengono le libertà giurisdizionali da cui derivano i rapporti tra il cittadino e la giustizia.

Dall’articolo 24 discendono il diritto di agire in giudizio, il diritto di difesa e il diritto al risarcimento per gli errori giudiziari.

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art. 25 :

“Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge..

Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso.

Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge.”

L’articolo 25 in primo luogo prevede il principio del giudice naturale, per cui il giudice competente per un certo caso deve essere precostituito, per garantirne l’imparzialità ed evitare la costituzione di tribunali speciali. In secondo luogo, questo articolo contiene il principio di legalità, in base al quale una persona non può essere giudicata se non applicando una legge entrata in vigore prima del fatto commesso.

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art. 26 :

“L’estradizione del cittadino può essere consentita soltanto ove sia espressamente prevista dalle convenzioni

internazionali.Non può in alcun caso essere ammessa per reati politici.”

L’articolo 26 tratta dell’estradizione, consentita soltanto per reati comuni e verso quei Paesi con i quali esiste un rapporto di reciprocità, a patto che alla persona estradata sia garantito lo stesso trattamento.

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art. 27 :

“La responsabilità penale è personale.L’imputato non è considerato colpevole sino alla condanna

definitiva.Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del

condannato.Non è ammessa la pena di morte, se non nei casi previsti

dalle leggi militari di guerra.”

Dall’articolo 27 discende il carattere individuale della pena, per cui sono inammissibili i massacri derivanti da pene collettive. Tra l’altro, la pena deve avere una funzione rieducativa; non è ammessa perciò la pena di morte e una persona deve essere considerata innocente finché non sia stata emessa la sentenza definitiva.

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art. 29-34) Rapporti etico - sociali

art. 29-31) Famiglia:

29) Tutela della famiglia

30) Istruzione dei figli

31) Interventi per la famiglia

art. 32) Salute:

32) Diritto alla salute

art. 33-34) Istruzione:

33) Libertà di insegnamento

34) Diritto allo studio

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art. 29 :

“La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio.

Il matrimonio è ordinato sull’eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a

garanzia dell’unità familiare.”

Nell’articolo 29 vengono indicate le caratteristiche del tipo di famiglia riconosciuto dallo Stato e si tratta della famiglia fondata sul matrimonio, che può essere civile o religioso. La Costituzione non prevede l’indissolubilità del matrimonio; di conseguenza, nel nostro ordinamento è stata introdotta la legge che istituisce il divorzio. Può essere sciolto, però, il matrimonio civile e non quello religioso e il divorzio può essere richiesto soltanto se ricorrono determinati presupposti. L’articolo 29 prevede anche l’uguaglianza giuridica e morale dei coniugi e questo ha comportato la riforma del diritto di famiglia con la quale è scomparsa l’autorità maritale ed è stata introdotta l’uguaglianza tra i coniugi da cui discendono pari responsabilità verso i figli.

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art. 30 :

“E’ dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio. Nei casi

di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti.

La legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei

membri della famiglia legittima.La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della

paternità.”

E’ all’articolo 30 che viene stabilita la potestà dei genitori, nel senso che hanno il potere-dovere di mantenere, educare e istruire i figli; e tali sono riconosciuti anche ai figli naturali nati fuori dal matrimonio.

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art. 31 :

“La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l’adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie

numerose.Protegge la maternità, l’infanzia e la gioventù, favorendo

gli istituti necessari a tale scopo.”Nell’articolo 31, per consentire ai coniugi di far fronte agli oneri familiari, sono previsti interventi di natura economica e sociale a sostegno delle famiglie in genere e in particolar modo di quelle più numerose.

Nel nostro Paese la famiglia ha subìto profondi cambiamenti dovuti soprattutto al passaggio dalla società agricola a quella industriale. In seguito alla nuova struttura sociale, la famiglia patriarcale, caratterizzata da una composizione allargata, si è trasformata in famiglia nucleare, composta esclusivamente da genitori e figli. E’ nato, tra l’altro, anche, un nuovo rapporto tra uomo e donna e tra genitori e figli; ma, allo stesso tempo, sono intervenuti diversi fattori esterni che hanno favorito le unioni di fatto e il calo delle nascite, nonostante le numerose misure a sostegno delle madri e dei padri lavoratori.

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art. 32 :

“La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce

cure gratuite agli indigenti.Nessuno può essere obbligato a un determinato

trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal

rispetto della persona umana.”Nell’articolo 32 è riconosciuto il diritto alla salute intesa come benessere nel significato più ampio di equilibrio psico-fisico. La salute dell’ individuo si riflette sull’intera collettività, perciò non si tratta solo di curare le malattie ma anche di prevenirle. Per garantire il diritto alla salute lo Stato deve rimuovere in primo luogo ogni condizionamento economico, garantendo un servizio sanitario pubblico che consenta anche ai meno abbienti di potersi curare. In questa prospettiva l’articolo 32 ha trovato attuazione con la riforma sanitaria, in seguito alla quale è stata riconosciuta a tutti i cittadini una parità di trattamento garantendo loro il diritto alle prestazioni sanitarie e farmaceutiche gratuite o semigratuite (ticket). Il Servizio sanitario nazionale offre l’assistenza sanitaria di base e specialista attraverso le Aziende sanitarie locali (ASL) cui fanno capo ambulatori e ospedali.

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art. 33 :

“L’arte e la scienza sono libere e libero ne è l’insegnamento.

La Repubblica detta le norme generali sull’istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi.

Enti privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato.

La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico

equipollente a quello degli alunni di scuole statali.E’ prescritto un esame di Stato per l’ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per

l’abilitazione all’esercizio professionale.Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie,

hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.”

art. 34 :

“La scuola è aperta a tutti.L’istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è

obbligatori e gratuita.I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto

di raggiungere i gradi più alti degli studi.La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di

studio, assegni alle famiglie e altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso.”

Negli articoli 33 e 34 la Costituzione riconosce la libertà di insegnamento e il diritto allo studio. Nell’articolo 33 viene proclamata la libertà dell’arte e della scienza e il loro insegnamento, che deve essere privo di qualsiasi condizionamento, in quanto i giovani non devono essere indottrinati ma guidati verso la formazione di un loro pensiero, libero e indipendente. Lo Stato indirizza l’attività di insegnamento predisponendo i programmi per ogni ordine e grado di scuola, ma l’attività educativa viene esercitata liberamente dall’insegnante. L’istruzione può essere impartita in scuole pubbliche o private; queste ultime possono essere aperte e gestite da chiunque purché non comportino spese per lo Stato. Se le scuole private sottostanno agli stessi obblighi di quelle pubbliche possono essere parificate a queste ultime.

L’articolo 34 è dedicato al diritto allo studio. Per rendere effettivo questo diritto tutti i giovani devono essere messi in condizione di frequentare la scuola perché soltanto attraverso un’istruzione adeguata per tutti si favorisce lo sviluppo e la civiltà dell’intera comunità.Attualmente l’obbligo scolastico è previsto fino a 16 anni, per cui lo Stato deve assicurare fino a tale età il diritto allo studio a tutti e le famiglie hanno l’obbligo di mandare a scuola i propri figli. Nel nostro Paese la scolarità è aumentata e la scuola è diventata di massa, ma sono ancora numerosi i giovani che abbandonano gli studi senza conseguire un diploma e tanto meno una laurea.Nella maggior parte dei Paesi dell’Unione europea i principi relativi all’istruzione non sono molto dissimili da quanto previsto nel nostro ordinamento.

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art. 35-47) Rapporti socio-economici

art. 35-40) Tut. Lavoro:

35) Tutela dei lavoratori

36) Giusta retribuzione e i diritti irrinunciabili

37) Tutela della donna lavoratrice e dei minori

38) Protezione sociale

39) Lib. sindacale

40) Diritto di sciopero

art. 41-47) Tut. Proprietà:

41) Lib. Iniziativa economica

42) Diritto di proprietà

43) Limiti al monopolio privato e la nazionalizzazione

44) Vincoli alla proprietà terriera

45) Cooperazione

46) Cogestione

47) Risparmio e credito

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art. 35 :

“La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme e applicazioni.

Cura la formazione e l’elevazione professionale dei lavoratori.

Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del

lavoro.Riconosce la libertà di emigrazione, salvo gli obblighi stabiliti dalla legge nell’interesse generale, e tutela il

lavoro italiano all’estero.”

Dall’articolo 35 emerge il principio della giustizia sociale per cui lo Stato, oltre a garantire la tutela del lavoro in generale, deve attuare una politica occupazionale tesa alla conservazione del posto di lavoro, all’innalzamento della qualità professionale dei lavoratori e deve tutelare i lavoratori italiani che decidono di svolgere all’estero la propria attività professionale.

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art. 36 :

“Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso

sufficiente ad assicurare a sé e alla sua famiglia un’esistenza libera e dignitosa.

La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge.

Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite e non può rinunziarvi.”

L’articolo 36 è dedicato alla giusta retribuzione, intesa come compenso che deve consentire al lavoratore di far fronte con serenità alle sue necessità e a quelle della sua famiglia. Nell’ultimo comma sono riconosciuti i cosiddetti diritti irrinunciabili, come il diritto al riposo settimanale e alle ferie.

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art. 37 :

“La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l’adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e

al bambino una speciale adeguata protezione.La legge stabilisce il limite minimo di età per il lavoro

salariato.La Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme e garantisce ad essi, a parità di lavoro, il diritto alla parità

di retribuzione.”

Dall’articolo 37 discende la tutela delle donne e dei minori, considerati i lavoratori più deboli perché più a rischio di sfruttamento. Nei confronti della donna lavoratrice non deve esistere alcuna discriminazione e deve esserle consentito di assolvere alla sua funzione familiare. L’attuazione dei principi costituzionali è stata lenta, ma attualmente la legislazione sociale a tutela del lavoro femminile è particolarmente avanzata. Quanto al lavoro minorile, i minori al di sotto di 15 anni non devono svolgere attività lavorativa e non devono essere impiegati in lavori pericolosi o insalubri.

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art. 40 :

“Il diritto di sciopero si esercita nell’ambito delle leggi che lo regolano.”

L’articolo 40 riconosce il diritto di sciopero, cioè l’astensione volontaria e collettiva dal lavoro per protesta verso il datore di lavoro. Tale diritto può essere esercitato entro i limiti stabiliti dalla legge. Lo sciopero è lecito se è collettivo, volontario e dichiarato da un’organizzazione sindacale; soltanto nei servizi pubblici è regolamentato e, affinché l’astensione dal lavoro non limiti altre libertà dei cittadini come la salute, la circolazione ecc., devono essere garantite le prestazioni minime essenziali. Anche al livello europeo la regolamentazione dello sciopero riguarda in particolare i servizi pubblici essenziali.

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art. 42 :

“La proprietà è pubblica o privata. I beni economici appartengono allo Stato, ad enti o a privati.

La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti

alla scopo di assicurare la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti.

La proprietà privata può essere, nei casi preveduti dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi di

interesse generale.La legge stabilisce le norme ed i limiti della successione

legittima e testamentaria e i diritti dello Stato sulle eredità.”

Dall’articolo 42 discende il riconoscimento della proprietà privata, per cui tutti devono essere messi in condizione di accedere alla proprietà dei beni necessari e in particolar modo dell’abitazione. La proprietà privata, nel caso in cui non assolva a una funzione sociale,può essere espropriata.

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art. 48-51) Rapporti politici

art. 48) Diritto di voto:

48) Corpo elettorale

art. 49-51) Partecipazione alla vita politica:

49) Partiti politici

50) Petizione

51) Accesso alle cariche e agli uffici pubblici

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art. 48 :

“Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età.

Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico.

La legge stabilisce requisiti e modalità per l’esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti all’estero e ne assicura l’effettività. A tale fine è istituita una circoscrizione Estero per l’elezione delle Camere, alla quale sono assegnati seggi nel numero stabilito da norma costituzionale e secondo criteri determinati dalla legge.Il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi di

indegnità morale indicati dalla legge.”L’articolo 48 riconosce il diritto di voto da cui discendono anche la composizione del corpo elettorale e le caratteristiche del voto stesso. Il diritto di elettorato attivo e passivo è riconosciuto a tutti i cittadini, per cui la nostra è una democrazia prevalentemente rappresentativa a suffragio universale.

I cittadini hanno il diritto di manifestare liberamente la loro volontà; per questo sono garantite la libertà e la segretezza del voto. Il diritto di voto deve essere esercitato personalmente da ciascun elettore, per il quale rappresenta un dovere civico. La non partecipazione al voto contrasta con il concetto stesso di democrazia (potere del popolo). I cittadini esercitano il diritto di voto per le elezioni politiche, amministrative ed europee. Di recente, il diritto di voto in occasione delle elezioni politiche, è stato esteso anche ai cittadini residenti all’estero.

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art. 49 :

“Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a

determinare la politica nazionale.”

Dall’articolo 49 discende il diritto di costituire e di aderire ai partiti politici e viene indicata la funzione dei partiti stessi che è quella di indirizzare la politica nazionale. La vita politica indicata dall’articolo 49 si fonda sul pluripartitismo e, proprio grazie ai partiti, si articola attraverso il pluralismo e il confronto delle idee. I partiti godono di un’ ampia autonomia organizzativa e i loro fini devono essere democratici e indirizzati a consentire la partecipazione dei cittadini alla vita dello Stato. I partiti, in occasione delle elezioni, designano i propri candidati, gestiscono la propaganda elettorale e il partito che ottiene la maggioranza dei voti ha il diritto di governare.

I partiti hanno sezioni distribuite in modo capillare sul territorio, ma la rappresentanza ufficiale è affidata a un segretario nazionale.

La presenza dei partiti nella vita del Paese è molto forte e questo ha favorito la partitocrazia, la lottizzazione, il clientelismo, la corruzione.

Proprio per evitare la corruzione, fin dagli anni Settanta del secolo scorso era stato previsto il finanziamento pubblico dei partiti, ma non è stato sufficiente per evitare lo scandalo di Tangentopoli, che ha determinato lo scioglimento della maggior parte dei partiti storici e la disaffezione dei cittadini per la vita politica.

Attualmente i partiti, oltre al rimborso delle spese sostenute per la campagna elettorale da parte dello Stato, in rapporto ai voti ricevuti, possono disporre anche di fondi dai cittadini.

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art. 51 :

“Tutti i cittadini dell’uno e dell’altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in

condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge. A tal fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini.La legge può, per l’ammissione ai pubblici uffici e alle cariche elettive, parificare ai cittadini gli italiani non

appartenenti alla Repubblica.Chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto di disporre del tempo necessario al loro adempimento e di

conservare il suo posto di lavoro. ”Dall’articolo 51 discende il diritto per tutti i cittadini di accedere alle cariche e agli uffici pubblici. Il diritto di essere eletti alle cariche pubbliche è riconosciuto a tutti gli elettori senza discriminazione di sesso nel momento in cui hanno l’età per essere eletti.

In seguito a una modifica di questo articolo sono state introdotte le pari opportunità nella Costituzione italiana per dare più spazio alla presenza femminile.

Affinché possano svolgere il loro mandato senza condizionamenti di alcun genere, gli amministratori pubblici hanno diritto a un compenso e all’esonero temporaneo dall’attività lavorativa.

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art. 52-54) Doveri Cittadini

art. 52) Difesa della Patria

art. 53) Dovere di pagare i tributi

art. 54) Dovere di fedeltà alla Repubblica

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art. 52 :

“La difesa della Patria è sacro dovere del cittadino.Il servizio militare è obbligatorio nei limiti e nei modi

stabiliti dalla legge. Il suo adempimento non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino, né l’esercizio dei diritti

politici.L’ordinamento delle Forze armate si informa allo spirito

democratico della Repubblica.”Dall’articolo 52 discende il dovere di difendere la Patria; si tratta di un dovere sacro, e quindi morale oltrecché giuridico, che riguarda tutti i cittadini e non solo gli uomini in armi.

Quanto al servizio militare, è una prestazione personale cui finora erano tenuti i cittadini maschi, ma in seguito a una nuova normativa è stato istituito il servizio militare professionale esteso anche alle donne.

In base a questa legge le Forze armate saranno formate da soli professionisti.

Di recente è stato istituito il servizio civile nazionale che può essere prestato per un anno anche dalle donne.

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art. 53 :

“Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva.

Il sistema tributario è informato a criteri di progressività.”

L’articolo 53 impone a tutti il dovere di contribuire alle spese dello Stato; pertanto, ognuno, in rapporto alla propria ricchezza, deve pagare le imposte. Il criterio suggerito dalla Costituzione affinché il sistema tributario sia impostato secondo principi di equità è quello della progressività, in modo che il peso dei tributi gravi maggiormente sulle classi più ricche e si realizzi la giustizia sociale. Se tutti pagassero le imposte assolvendo a questo dovere sociale, si potrebbe realizzare un’equa redistribuzione della ricchezza e lo Stato potrebbe offrire servizi pubblici adeguati; questo dovere, invece, non viene assolto da tutti; così lo Stato è costretto a combattere l’evasione fiscale e, allo stesso tempo, non si realizza un’equa ripartizione del carico tributario.

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art. 54 :

“Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservarne la Costituzione e le leggi.

I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempirle con disciplina ed onore, prestando giuramento nei casi

stabiliti dalla legge.”

Dall’articolo 54 discende il dovere morale di essere fedeli alla Repubblica e quindi a tutti i principi della Costituzione e alle leggi dello Stato. Questo richiamo è rivolto a tutti, non solo a chi ricopre cariche pubbliche, perché ciascuno dev’essere consapevole di essere al servizio della collettività e deve agire nell’interesse di tutti.

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“ Il Parlamento è l’organo a cui è attribuito il compito fondamentale di

formare le leggi. “

STRUTTURA

Senato

Camera dei Deputati

BICAMERALISMO PERFETTO

hanno gli stessi poteri e stesse funzioni

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SISTEMA PROPORZIONALE

LISTE BLOCCATE SOGLIA DI SBARRAMENTO

PREMIO DI MAGGIORANZA

+ voti = + seggi no preferenze (si vota solo il simbolo)

Camera dei Deputati10%-2% (coalizioni)

4% (liste)Senato

20%-4% (coalizioni)8% (liste)

Camera dei Deputati55% seggi

maggioranzaSenato

55% seggi maggioranza

Senato Camera dei Deputati

ELETTORATOATTIVO

PASSIVO2540

1825

NUMERO MEMBRI 315 630

COMPOSIZIONE eletti + senatori a vita tutti eletti

SISTEMA ELETTORALE regionale nazionale

SISTEMA ELETTORALE

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Parlamento in seduta comune Elegge il Presidente della Repubblica

Assiste al giuramento di fedeltà del Presidente della Repubblica

Mette in stato d’accusa il Presidente della Repubblica

Elegge 1/3 del Consiglio Superiore della Magistratura (8 membri) e 1/3 della Corte Costituzionale (5 membri)

Forma la lista di cittadini che giudicheranno il Presidente della Repubblica con la Corte Costituzionale

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ORGANIZZAZIONEIl mandato delle Camere cessa al termine dei cinque anni, o anticipatamente per intervento del Presidente della Repubblica. In ogni caso, l’attività parlamentare non si deve mai interrompere, per non creare il vuoto costituzionale.

Le Convocazioni delle Camere

Di DIRITTO

In VIA STRAORDINARIA

In VIA OBBLIGATORIA

IL PRIMO GIORNO NON FESTIVO DI FEBBRAIO E DI OTTOBRE

QUANDO SI RIUNISCE UNA IN VIA STRAORDINARIA SI DEVE RIUNIRE ANCHE L’ALTRA

NON OLTRE IL VENTESIMO GIORNO DALLE ELEZIONI

PER INIZIATIVA DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PER INIZIATIVA DEL PRESIDENTE DELLA STESSA CAMERA

PER INIZIATIVA DI 1/3 DEI COMPONENTI DI CIASCUNA CAMERA

PER LA CONVERSIONE DEI DECRETI LEGGE

PER VOTARE LA FIDUCIA AL NUOVO GOVERNO

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L’organizzazione delle Camere

Presidente : dirige i lavori dell’assemblea, interpreta e rispetta il regolamento;

Ufficio di presidenza : programma e prepara i lavori dell’assemblea;

Giunte parlamentari : svolgono funzioni diverse di organizzazione;

Gruppi parlamentari : costituiti secondo lo schieramento politico di appartenenza, decidono il comportamento che ciascun componente deve assumere in aula;

Commissioni permanenti :

Referente

Deliberante

Consultiva

Preparano i lavori dell’assemblea

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Funzionamento delle CamereLe sedute dei due rami del Parlamento sono pubbliche, salvo la decisione di riunirsi in seduta segreta.

Modalità per le delibere delle Camere

Delibera a maggioranza

semplice

Delibera a maggioranza

assoluta

Delibera a maggioranza

qualificata

è richiesto il voto favorevole della metà più uno dei

presenti

è richiesto il voto favorevole della metà più uno dei

componenti

è richiesto il voto favorevole dei due terzi dei componenti

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Condizioni di parlamentare

Cause di ineleggibilità: riguardano coloro che svolgono certe attività (Prefetti, alti funzionari, ecc.) o ricoprono determinate cariche pubbliche (Sindaci dei Comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti);

Cause di incompatibilità: si genera tra lo status di parlamentare e quello relativo ad altre cariche già ricoperte prima dell’elezione al Parlamento;

Rappresentanza politica: il parlamentare non è legato dal vincolo di mandato, rappresenta cioè gli interessi della collettività e non quelli degli elettori che lo hanno votato;

Immunità parlamentari:

Indennità parlamentari

Immunità per le opinioni espresse

Immunità penale

Autorizzazione a procedere

Fermo e arresto

Perquisizione

Intercettazioni

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Funzioni

Funzione legislativa: emana le leggi ordinarie e costituzionali;

Funzione di indirizzo politico: concede o nega la fiducia al Governo;

Funzione di controllo: approva il bilancio annuale dello Stato;

autorizza la ratifica dei trattati internazionali

Interrogazioni: un quesito che un parlamentare rivolge al Governo per iscritto per avere chiarimenti circa un avvenimento; per sapere se il Governo ha preso provvedimenti o intende prenderli

Interpellanze: richiesta scritta per conoscere i motivi della posizione assunta in merito a una questione di particolare rilievo

Mozioni: quesito scritto per sollevare un dibattito

Perquisizione: servono ad esprimere un certo orientamento o indicare al Governo l’indirizzo da seguire

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Funzioni

Funzione elettiva: elegge il Presidente della Repubblica;

nomina 1/3 della Corte Costituzionale;

nomina 1/3 dei membri del CSM

Funzione giurisdizionale: pone in stato d’accusa il Presidente della Repubblica

concede l’amnistia e l’indulto

Funzione ispettiva: istituisce le commissioni di inchiesta

Provvedimento a favore di una pluralità di persone con il quale lo Stato rinuncia ad applicare la pena ai reati commessi anteriormente all’emanazione dell’atto di clemenza

Provvedimento a favore di una pluralità di persone con il quale lo Stato condona o commuta una pena che già stata inflitta

Inchieste parlamentari

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Presidente della RepubblicaPresidente della Repubblica

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“ Il Presidente della Repubblica è un organo indipendente e imparziale

che assicura l’equilibrio del sistema, rappresenta l’unità nazionale e garantisce l’osservanza della

Costituzione. “ ELEZIONE

L‘ articolo 83 stabilisce la modalità di elezione del Presidente da parte dei cosiddetti “grandi elettori” (deputati, senatori e delegati regionali) riuniti in seduta comune. L’elezione avviene per scrutinio segreto ed è prevista una maggioranza qualificata fino al terzo scrutinio, dopo di che è sufficiente quella assoluta. Prima di assumere le sue funzioni il Presidente presta giuramento davanti al Parlamento riunito in seduta comune.

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Requisiti per l’elezione e durata della carica

Per aspirare alla carica di Presidente della Repubblica è sufficiente essere cittadino italiano, aver compiuto cinquant’anni e godere dei diritti civili e politici. Il Presidente eletto rimane in carica sette anni e durante il suo mandato può essere sostituito provvisoriamente dal Presidente del Senato.

Potere di esternazione e irresponsabilità politica

La Costituzione non stabilisce se il Presidente può manifestare il suo pensiero mediante interviste, discorsi ecc.

Egli non è responsabile politicamente, tranne che per alto tradimento o per attentato alla Costituzione, per questi reati viene messo in stato d’accusa dal Parlamento in seduta comune e viene giudicato dalla Corte Costituzionale, di cui fanno parte, in tale occasione, anche sedici cittadini nominati a sorte.

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Compiti del Presidente della Repubblica Rappresenta l’unità nazionale Invia messaggi alle Camere Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione Autorizza la presentazione di disegni di legge del Governo Promulga le leggi Indice il referendum Nomina i funzionari dello Stato Riceve i rappresentanti diplomatici Ratifica trattati internazionali Comanda le forze armate Dichiara lo stato di guerra Presiede il Consiglio Superiore della Magistratura Può concedere grazie Conferisce le onorificenza della Repubblica

Secondo l’articolo 88 il Presidente della Repubblica può sciogliere le Camere e anche una sola di esse. Egli non può effettuare tale potere negli ultimi sei mesi del suo mandato salvo che essi coincidano con gli ultimi sei mesi della legislatura.

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“ Il Governo è l’organo costituzionale, titolare del potere esecutivo, che realizza la politica nazionale e dirige l’attività della

Pubblica Amministrazione. “ STRUTTURA

Presidente del Consiglio Ministri Consiglio dei Ministri Vicepresidente del Consiglio Sottosegretari di Stato Viceministri Consiglio di gabinetto Comitati Interministeriali Commissari straordinari

PREVISTI DALLA COSTITUZIONE

PREVISTI PER LEGGE

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Compiti del Governo Fissare gli obbiettivi generali Compiere le scelte per attuare l’indirizzo politico, sociale ed economico del Paese Stabilire i fini di politica estera (funzione di indirizzo politico) Emanare decreti legge in caso di emergenza o decreti legislativi (funzione normativa)

Funzioni del Governo ESECUTIVA O AMMINISTRATIVA

INDIRIZZO POLITICO

NORMATIVA

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Rapporto di fiducia tra Governo e Parlamento

Il Governo deve avere la fiducia delle due Camere, ecco perché entro 10 giorni dopo la sua formazione si presenta per ottenere la fiducia.

Il voto contrario su una proposta del Governo non importa l’obbligo di dimissioni; la mozione di sfiducia deve essere firmata prima da almeno un decimo dei componenti delle Camere e non può essere discussa prima di 3 giorni dalla sua presentazione.

Casi di formazione di un nuovo GovernoIl Presidente del Consiglio viene nominato dal Capo dello Stato che nomina anche i Ministri su proposta dello stesso Presidente del Consiglio. Un nuovo Governo si forma in occasione del rinnovo delle Camere ma può nascere anche durante la legislatura quando il Parlamento revoca la fiducia all’esecutivo. In tal caso il Presidente del Consiglio è costretto a dimettersi e si apre la crisi di Governo. A questo punto il Capo dello Stato, dopo aver sentito gli ex Presidenti della Repubblica e i rappresentanti di tutti gli schieramenti parlamentari, dà l’incarico di formare un nuovo Governo. Il Presidente incaricato mette a punto un suo programma e individua i Ministri. Il nuovo esecutivo, dopo aver giurato davanti al Presidente della Repubblica, deve presentarsi alle Camere che gli esprimono la proprio fiducia con un voto.

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La politica generale e l’indirizzo politico – amministrativo sono diretti dal Presidente del Consiglio, ma i Ministri sono responsabili della’attività del Governo in maniera collegiale e, individualmente, per l’attività del proprio Ministero. Ogni Ministro, in genere, è a capo di un Ministero, altrimenti si parla di Ministro senza portafoglio. Mentre per gli atti politici i componenti del Governo rispondono davanti al Parlamento, che revoca la fiducia, per i reati commessi nell’ esercizio delle loro funzioni sono giudicati dalla Magistratura ordinaria dopo che la Camera cui eventualmente appartengono abbia concesso l’autorizzazione a procedere.

Pubblica Amministrazione

Negli articoli 97 e 98 vengono indicati rispettivamente i principi su cui deve basarsi la Pubblica Amministrazione e lo status dei dipendenti pubblici. Secondo l’articolo 97 l’attività della Pubblica Amministrazione deve essere regolata per legge e deve garantire l’imparzialità; quanto ai pubblici dipendenti devono essere assunti in seguito a pubblico concorso e devono svolgere la loro attività nell’interesse di tutti.

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“ La Magistratura è l’insieme degli organi che costituiscono il potere giudiziario,il titolare della funzione

giurisdizionale. “ Il principio guida del dettato costituzionale è l’indipendenza dei magistrati dagli altri poteri dello Stato, e proprio all’articolo 101 viene ribadita la soggezione del giudice esclusivamente alla legge.

Non sono ammessi giudici speciali se non quelli previsti dalla Costituzione e definiti tali perché competenti soltanto per alcune materie, mentre ai giudici ordinari è assegnata ogni tipo di controversia. La giurisdizione ordinaria si distingue in giurisdizione civile e penale, mentre le giurisdizioni amministrative, contabili, militari e “delle acque” sono speciali.

ORDINARIA

CIVILE

PENALEORDINARIA

AMMINISTRATIVA

DELLE ACQUE

CONTABILE

MILITARE

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La giurisdizione civile si attiva per iniziativa di parte, cioè soltanto se la parte interessata vuole far valere in giudizio un suo diritto. Quando una parte (attore) cita in giudizio un’altra (convenuto) si attiva il processo civile che si conclude con una sentenza.

Un processo viene assegnato a un giudice in base alla competenza per territorio, per materia e per valore, e per ogni controversia sono consentiti tre gradi di giudizio. In base alla competenza per materia e per valore il giudice di prima istanza può essere il giudice di pace o il tribunale; in seconda istanza, la parte può rivolgersi al giudice di appello, contro la cui sentenza è possibile ricorrere alla Corte di cassazione che accerta soltanto se è stata applicata correttamente la legge

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Anche nella giurisdizione penale che ha il compito di accertare la colpevolezza di un soggetto che ha commesso un reato, si incontrano due parti, l’accusa e la difesa. L’accusa fa capo al Pubblico ministero, mentre la difesa è rappresentata dall’indagato.

La fase istruttoria è diretta dal Pubblico ministero, ma è condotta dalla Polizia giudiziaria sotto il controllo del giudice delle indagini preliminari. Questa fase si può concludere con l’archiviazione o con il rinvio a giudizio; in quest’ultimo caso viene avviato il processo che può essere per direttissima, abbreviato, immediato o per atteggiamento. Secondo il tipo di reato il giudice di prima istanza può essere il giudice di pace, il tribunale o la Corte d’assise e il giudice di appello sarà rispettivamente il Tribunale, la Corte d’appello o la Corte d’assise d’appello e in tutti i casi è previsto il ricorso in Cassazione.

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Per la giustizia amministrativa i giudici di primo grado sono i Tribunali amministrativi regionali (Tar) e quello di secondo grado è il Consiglio di Stato.

Al Tar si può ricorrere per le controversie relative alla lesione di un interesse legittimo (giudizio di legittimità). Anche in questo caso è possibile il ricorso alla Corte di cassazione che si pronuncia sulla competenza o meno del Consiglio di Stato.

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L’articolo 104 della Costituzione prevede la struttura del Consiglio superiore della Magistratura, l’organo che garantisce l’indipendenza e l’autonomia dei magistrati dal potere esecutivo. Il Csm è presieduto dal Presidente della Repubblica ed è composto da 27 membri, che durano in carica 4 anni.

Il Consiglio superiore della Magistratura ha competenza riguardo alla carriera dei magistrati sia da un punto di vista amministrativo sia disciplinare.

Negli articoli dal 106 al 108 della Costituzione sono indicate le norme relative alla carriera dei magistrati, ai quali, nel corso della loro attività sono garantite l’inamovibilità, l’uguaglianza e l’indipendenza. I magistrati sono inamovibili e possono essere trasferiti soltanto dietro loro richiesta o per decisione del Csm.

Nella Magistratura vige il principio di uguaglianza perché non esiste un ordine gerarchico e i magistrati si distinguono per le funzioni che ricoprono. Quanto all’indipendenza, l’ordinamento giudiziario è regolato esclusivamente per legge.

Negli articoli dal 111 al 113 sono indicate le norme fondamentali sulla giurisdizione. Nell’articolo 111, si ritrova il principio del giusto processo, che deve avvenire in condizioni di parità tra accusa e difesa, davanti a un giudice imparziale e avere una durata ragionevole e assicurare all’imputato una sentenza.