Stresa 27-28 Novembre 2009 Avv. Roberto Randazzo

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Stresa 27-28 Novembre 2009 Avv. Roberto Randazzo

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Stresa 27-28 Novembre 2009 Avv. Roberto Randazzo. SOMMARIO. Le Fondazioni di Erogazione Il Riconoscimento Giuridico La Delibera di Erogazione La Gestione delle Donazioni Conflitti di Interesse. Le Fondazioni di Erogazione. - PowerPoint PPT Presentation

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Stresa 27-28 Novembre 2009

Avv. Roberto Randazzo

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SOMMARIO

• Le Fondazioni di Erogazione

• Il Riconoscimento Giuridico

• La Delibera di Erogazione

• La Gestione delle Donazioni

• Conflitti di Interesse

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Le Fondazioni di Erogazione

Il modello di riferimento assunto dal legislatore del 1942 è quello della Fondazione di Erogazione

Elementi caratteristici:

(i) L’attività prettamente devolutiva

(ii) La tendenziale perpetuità del vincolo e l’indisponibilità del patrimonio alla volontà del fondatore e dell’organo amministrativo

(iii) Lo scopo di pubblica utilità

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Il Riconoscimento

Il D.P.R. 10 febbraio del 2000, n. 361 ha notevolmente semplificato le procedure per il riconoscimento delle persone giuridiche private.

(i) NazionaleE’ necessario che la Fondazione, rispetti tutti i requisiti previsti dalla norma di legge e che si dimostri l’esistenza di un fondo di dotazione idoneo al raggiungimento dello scopo. Ovviamente, una volta ottenuta l’iscrizione nel registro Prefettizio, la Fondazione potrà svolgere le proprie attività su tutto il territorio nazionale.

(ii) RegionalePer ottenere il riconoscimento regionale è necessario che siano rispettate tutte le previsioni indicate dalle norme regionali e che il patrimonio risulti congruo alla realizzazione dello scopo.

Nel caso del riconoscimento regionale, l’entità del patrimonio iniziale può variare a seconda della regione all’interno della quale si chiede il riconoscimento.

La Regione Lombardia ad esempio ha fissato in 52.000 il patrimonio minimo per l’ottenimento della personalità giuridica (Deliberazione VII/7295 dell’11.12.2001).

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Il Riconoscimento Regionale

L’ottenimento del riconoscimento regionale, implica che la Fondazione potrà operare solo nelle materie di competenza delle regioni di cui all’art. 117 della Costituzione, e le finalità statutarie devono esaurirsi nell’ambito della regione.

Qualora ad esempio, l’ente dovesse ricevere una donazione che prevede una erogazione sul territorio nazionale, la Fondazione non potrà accettare la donazione.

Per il perfezionamento della donazione è necessaria l’accettazione del donatario, di conseguenza perché si perfezioni il contratto occorre la volontà di entrambe le parti.

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Problematiche

Potrebbe verificarsi l’ipotesi in cui una Fondazione, che ha ottenuto il riconoscimento regionale, effettui una erogazione che dispieghi i suoi effetti fuori dalla regione di riferimento:

• Se l’organo amministrativo, realizza un attività che va al di là dello scopo della Fondazione, commette una “irregolarità” .

• In questo caso, è possibile ipotizzare due soluzioni: (i) nella prima ipotesi, l’erogazione potrebbe essere ritenuta inefficace; (ii) nella seconda, l’erogazione potrebbe essere considerata valida, ma senza esimere l’organo amministrativo dalla responsabilità per avere violato le disposizioni in tema di limitazione territoriale dell’attività della Fondazione.

• Applicazione dell’art. 25 del Codice Civile, con la conseguente (i) sostituzione dell’organo amministrativo, (ii) annullamento delle deliberazioni contrarie a norme imperative, (iii) scioglimento dell’amministrazione e nomina di un commissario straordinario.

L’ambito di operatività deve essere valutato considerando di volta in volta le attività concretamente poste in essere dalla Fondazione .

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La Delibera di ErogazioneAd esempio

Occorre analizzare come la Fondazione nell’ambito della propria attività di erogazione, debba formalizzare la concessione dei contributi, mediante l’approvazione di una delibera.

Analizziamo l’ipotesi della concessione di un contributo, in seguito alla pubblicazione di un bando.

• Richiamata la deliberazione della Fondazione n__del____, con la quale è stato indetto il bando___, per l’erogazione di un contributo massimo di € ___, per (indicare la causa);

• Preso Atto che tutte le domande sono sottoposte al parere preventivo del CdA o del Presidente, secondo le rispettive facoltà, dovendo ottenere preventivamente il parere favorevole del “Comitato Erogazioni”, che è chiamato a verificare la regolarità delle domande e la rispondenza ai requisiti stabiliti dal Regolamento dell’attività istituzionale;

• Dato atto che le domande pervenute entro la data di scadenza del bando sono state n.__, (mentre n.__domanda è stata presentata fuori termine);

• Tenuto Conto che tutte le proposte presentate nei periodi previsti per la richiesta di contributo, previa una fase istruttoria da parte degli Uffici, sono sottoposte all’apposita “Comitato di Erogazione” per un’analisi e una valutazione di merito e, successivamente, al CdA;

• Viste le risultanze dei controlli effettuati per la verifica dei requisiti delle domande pervenute, agli atti;

• Visto l’art.___dello Statuto (riguardante i poteri del Cda),essendo la valutazione del CdA insindacabile.;

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La Delibera di Erogazione Ad esempio

Delibera

a)di autorizzare la concessione del contributo all’ente ___ ; a seguito del pagamento del contributo, è necessario inviare al “Comitato Erogazione” della Fondazione la ricevuta del pagamento stesso;

b.1)di erogare la somma di Euro ___;

b.2) di erogare anticipatamente e al massimo il 50% della somma deliberata; l’importo deliberato, o la parte restante nel caso in cui ne sia già stata erogata una parte in via anticipata, verrà versato in seguito alla presentazione da parte del beneficiario di una relazione conclusiva. Il contributo viene erogato al termine del progetto, salvo casi particolari adeguatamente motivati;

c) di riservarsi, qualora le iniziative per le quali sia stato deliberato un contributo non vengano attuate dai soggetti beneficiari in conformità a quanto dichiarato nel Modulo di Richiesta e/o entro tre mesi dalla data di avvio dell’iniziativa, di revocare il contributo dandone notizia al soggetto richiedente,nei seguenti casi:- verifica di risultati non corrispondenti a quelli prefissati;- perdita dei requisiti richiesti al beneficiario per la presentazione della domanda (ad esempio perdita della qualifica di Onuls);

d)di poter procedere alla revoca del finanziamento da erogare e/o all’eventuale recupero del contributo elargito, salvo motivata giustificazione che deve essere accolta dal CdA. In caso di risoluzione del rapporto, la Fondazione è esclusa da qualsiasi responsabilità nei confronti di terzi destinatari di impegni assunti dal beneficiario.

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La gestione delle DonazioniVincoli Legali

Nella gestione e nella erogazione di una donazione vi possono essere vincoli di carattere legale, occorre quindi verificare:

(i) se il vincolo imposto è compatibile con la struttura e con la mission della Fondazione;

(ii) eventuali vincoli legati all’aspetto fiscale (ad esempio una Fondazione Onlus che svolge attività di “beneficenza” può erogare dei contributi solo nei confronti dei soggetti “svantaggiati”);

(iii) vincoli legati alla natura del riconoscimento ed all’ambito di operatività della Fondazione ( ad esempio una Fondazione che ha ottenuto il riconoscimento regionale, non potrà svolgere la propria attività, sul territorio nazionale).

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I Conflitti di interesse

Si verifica un conflitto di interessi ogni qual volta un membro dell’organo direttivo faccia valere un interesse collidente con quello della Fondazione.

Il conflitto di interessi tra la Fondazione ed un componente dell’organo direttivo sorge solo ed esclusivamente se il contenuto e le modalità della delibera siano tali da determinare una concreta divergenza di interessi, e sempre che vi sia stato effettivamente un danno per la Fondazione.

Dovrebbero allora prevedersi alcune clausole all’interno degli statuti finalizzata a tutelare la Fondazione dalle possibili commistioni di interessi ad essa estranei, mediante la garanzia della correttezza formale delle deliberazioni adottate dai suoi amministratori.

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I Conflitti di interesse

Ad esempio si ritiene che l’amministratore non dovrebbe manifestare il proprio diritto di voto quando l’adunanza debba prendere una decisione che lo vede “coinvolto” direttamente o indirettamente (ad esempio nell’ipotesi in cui un componente del CdA della Fondazione, conceda dei contributi ad un ente di cui è amministratore).

Il conflitto di interessi potrebbe essere causa di annullamento delle deliberazioni dell’organo direttivo quando il componente in conflitto riesca con il proprio voto a fare approvare una delibera a sé vantaggiosa e che possa contestualmente arrecare un danno alla Fondazione.

In presenza di un conflitto di interessi, la fonte della responsabilità è costituita dal compimento dell’azione in sé e per sé considerata, dalla sua illegittimità conseguente all’essere stata compiuta in violazione di precisi canoni generali e specifici di comportamento, e dalla dannosità della scelta gestionale, senza che, peraltro, possa rilevare il merito di tale scelta.