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1 Storicamente esistono due modalità per retribuire l’attività assistenziale resa dai docenti/ricercatori universitari della Facoltà di Medicina e Chirurgia: Art. 31 DPR 761/79 e art. 102 DPR 382/80 (cosiddetta “De Maria”) Lettere a) e b) dell’art. 6 comma 1 del D.Lgs. 517/99 L’art. 6 comma 4 del D. Lgs. 517/99 espressamente prevede che sono comunque abrogate le parti dell’art. 102 del D.P.R. 382/80 che disciplinano l’attribuzione del trattamento economico integrativo”. Il D. Lgs. 517/99 innova completamente la materia, abrogando il sistema preesistente e prevedendo l’attribuzione ai Professori/Ricercatori universitari che svolgono attività assistenziale di un trattamento aggiuntivo parametrato all’effettivo valore dell’incarico assistenziale svolto e quindi svincolato da vincoli di tipo aritmetico riconducibili alla equivalente figura ospedaliera. Con l’entrata in vigore del D. Lgs. 517/99, cessa quindi l’applicazione dell’art. 102 del D.P.R. 382/80 nei confronti del personale docente e ricercatore universitario “strutturato”e conseguentemente il richiamo che lo stesso art. 102 faceva all’art. 31 del DPR 761/79. L’art. 31 del DPR 761/79 resta in vita esclusivamente nei confronti del personale afferente al comparto, in quanto quest’ultimo escluso dall’applicazione del D. Lgs. 517/99.

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Storicamente esistono due modalità per retribuire l’attività assistenziale resa dai docenti/ricercatori universitari della Facoltà di Medicina e

Chirurgia:

• Art. 31 DPR 761/79 e art. 102 DPR 382/80 (cosiddetta “De Maria”)• Lettere a) e b) dell’art. 6 comma 1 del D.Lgs. 517/99

L’art. 6 comma 4 del D. Lgs. 517/99 espressamente prevede che “sono comunque abrogate le parti dell’art. 102 del D.P.R. 382/80 che disciplinano l’attribuzione del trattamento economico integrativo”.

Il D. Lgs. 517/99 innova completamente la materia, abrogando il sistema preesistente e prevedendo l’attribuzione ai Professori/Ricercatori universitari che svolgonoattività assistenziale di un trattamento aggiuntivo parametrato all’effettivo valore dell’incarico assistenziale svolto e quindi svincolato da vincoli di tipo aritmetico riconducibili alla equivalente figura ospedaliera.

Con l’entrata in vigore del D. Lgs. 517/99, cessa quindi l’applicazione dell’art. 102 del D.P.R. 382/80 nei confronti del personale docente e ricercatore universitario “strutturato”e conseguentemente il richiamo che lo stesso art. 102 faceva all’art. 31 del DPR 761/79.

L’art. 31 del DPR 761/79 resta in vita esclusivamente nei confronti del personale afferente al comparto, in quanto quest’ultimo escluso dall’applicazione del D. Lgs. 517/99.

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Il sistema della cosiddetta “De Maria”, abrogato dal momento dell’entrata in vigore del D. Lgs. 517/99, faceva riferimento esclusivo

alle posizioni della carriera universitaria e attribuiva un valore economico all’attività assistenziale resa pari alla mera differenza

aritmetica tra la retribuzione complessiva spettante all’equivalente figura del SSN e la retribuzione universitaria in godimento.

Il difetto essenziale di tale sistema era che per i Professori di I fascia, nonché per coloro con elevata anzianità di servizio, tale differenza aritmetica si riduceva fortemente o si azzerava per l’incidenza del meccanismo della progressione automatica per classi e scatti dello

stipendio universitario.

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Il PTV, nato successivamente alla entrata in vigore del D. Lgs. 517/99, non ha mai applicato la cosiddetta “De Maria”(in quanto sistema abrogato nel gennaio 2000); pertanto nella corresponsione dell’indennità assistenziale a partire dal mese di gennaio 2001 non ha potuto che applicare il nuovo criterio di retribuzione dell’attività assistenziale previsto dal D. Lgs. 517/99.

L’applicazione del nuovo criterio introdotto all’interno del PTV per le unità di personale docente e ricercatore che operavano presso sedi esterne convenzionate con l’Ateneo - per le quali il trasferimento al PTV ha comportato l’applicazione del nuovo criterio retributivo -non ha comportato alcuna penalizzazione in quanto il PTV ha comunque riconosciuto una norma di garanzia che ha consentito di mantenere l’integrazione economica, qualora piùfavorevole, nella misura in godimento all’atto del trasferimento al PTV.

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L’art. 6 del D. Lgs. 517/99 prevede che il trattamento economico aggiuntivo sia graduato in relazione alle

responsabilità connesse ai diversi tipi di incarico conferito dal Direttore Generale (quota a).

Nel determinare il valore di tale quota - voce a) - le Aziende hanno l’unico vincolo di mantenere una coerenza con i

meccanismi e i valori in uso nelle Aziende Sanitarie – derivati dal CCNL Dirigenza medica - per determinare le componenti

retributive legate all’impegno professionale reso e alla tipologia dell’incarico svolto.

La determinazione della quota a) è fissata per legge e non èdiscrezionale; deve contenere: ind. posizione fissa, ind. posizione fissa variabile (oggi “posizione unificata”), ind. incarico struttura

complessa, ind. incarico direzione di dipartimento, ind. esclusività. La somma di dette voci costituisce la quota a),

avuto riferimento a valori di congruità con il CCNL.

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Il PTV con proprie deliberazioni nn. 97/00 e 368/02 ha provveduto a dare attuazione a quanto previsto dalla lett. a)

del D. Lgs. 517/99 differenziando gli incarichi assistenziali e definendo un assetto retributivo delle indennità da corrispondersi al

personale universitario dell’area medica e sanitaria non medica, a titolo di integrazione per l’attività assistenziale svolta presso il

Policlinico.

Detto assetto retributivo i cui importi sono stati ritenuti congrui da parte dell’Organo d’Indirizzo Aziendale sono comunque stati

determinati in analogia con i compensi previsti per il personale del SSN dai CC.CC.NN.L dell’Area della Dirigenza medica e sanitaria non

medica.

E’ stato evidentemente tenuto conto del differenziale dell’impegno assistenziale tra la figura del medico universitario e del medico

ospedaliero (rispettivamente 29 ore e 38 ore settimanali); pertanto il valore della quota a) che tiene a riferimento i valori del CCNL deve

essere parametrato a 29/38.

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L’art. 6 del D. Lgs. 517/99 prevede altresì che il trattamento economico aggiuntivo sia graduato in relazione ai risultati ottenuti nell’attività assistenziale e gestionale (quota b).

Analogamente a quanto previsto nelle Aziende Ospedaliere èprevista una 2° voce (quota b) a finanziamento delle condizioni

di disagio e/o agli obiettivi incentivati.

Per il PTV non esiste un finanziamento ad hoc in quanto non esiste un fondo di risultato

alimentato dalle risorse aggiuntive riconosciute alla contrattazione di comparto sia nazionale che regionale.

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Ciò nonostante il PTV sin dalla sua costituzione ha comunque dato applicazione a quanto previsto dalla lett. b) dell’art. 6 del D. Lgs. 517/99, individuando criteri sostitutivi al riferimento ad un periodo storico 1999 (come previsto dal CCNL 2000 del SSN) in quanto inesistente quali:

- la partecipazione sulla quota percentuale degli utili di budgetrealizzati dalle singole strutture sanitarie e destinata alle equipesafferenti alle strutture stesse;- la partecipazione a progetti individuali o d’equipes aziendali approvati ed assegnati dal Direttore Generale che, a fronte di un impegno prestazionale maggiorato, prevedono l’attribuzione di una quota aggiuntiva di stipendio di risultato in relazione all’importanza ed all’impegno del progetto assegnato. Dette indennità corrisposte a titolo di incentivazione/risultato gravano evidentemente sul bilancio aziendale.

Ora è prioritario ottenere dalla Regione il consolidamento e l’auspicabile incremento di detto periodo, con criteri di equità rispetto alle altre Aziende sanitarie della Regione.

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Dalle tabelle di raffronto delle retribuzioni del personale docente e ricercatore della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università “Tor Vergata” risulta che il nuovo criterio introdotto dal D. Lgs. 517/99 rispetto al precedente di cui all’art. 31 del DPR 761/79 avvantaggia alcune categorie di personale (ordinari – titolari di incarico di alta specialità e tutti i docenti con forte connotato di anzianità) e penalizza i ricercatori ed in particolare quelli con anzianità inferiore ai 5 anni (tra questi in particolare quelli che hanno incarico di bassa responsabilità).

Comunque il precedente criterio, a fronte di una dinamica di crescita retributiva degli emolumenti universitari (classi e scatti: 8% fino alla VI°, 6% dalla VII° alla XIV°, 2,5% dalla XIV°) faceva contestualmente decrescere l’importo dell’indennità “De Maria” per un ammontare pari agli aumenti retributivi, generando quindi recuperi in una unica soluzione all’atto dell’entrata in vigore del CCNL della Dirigenza Medica.

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In sintesi, il sistema introdotto dal D.Lgs. 517/99 rende sostanzialmente “indifferente”l’ammontare determinato a livello aziendale come trattamento retributivo quota a) alle

modifiche introdotte contrattualmente dal CCNL del personale della Dirigenza Medica o a quella introdotta annualmente con DPCM per il personale docente e ricercatore.

Ne consegue che, a differenza di quanto avveniva con il sistema della c.d. “De Maria”, né i rinnovi contrattuali del SSN, né gli incrementi stipendiali del personale docente e

ricercatore determinano automatismi in aumento o in decremento di tale voce retributiva.

In particolare, mentre con il sistema “De Maria” gli incrementi e i decrementi erano determinati in modo automatico sia per la decorrenza che per l’importo, con il sistema

attuale non viene fissato alcun automatismo né per la decorrenza, né per l’importo.

In tale ottica è improprio parlare di diritto al riconoscimento di emolumenti arretrati, come è improprio parlare di diritto al recupero di somme da parte dell’Azienda in conseguenza di aumenti stipendiali disposti annualmente con

DPCM.E’ invero legittima la richiesta di mantenere nel tempo la congruità tra la retribuzione del

Dirigente del SSN e quella del docente e ricercatore universitario, mediante periodiche revisioni della quota a), tenendo conto dell’intervenuto andamento delle due diverse

dinamiche retributive e dell’intervenuta incidenza del meccanismo della progressione per classi e scatti per il personale docente e ricercatore universitario.

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Pensionabilità – Tredicesima - Cedolino

Le indennità aggiuntive di cui all’art. 6 del D. Lgs. 517/99 corrisposte al personale universitario “strutturato” sono utili ai fini previdenziali ed assistenziali, in analogia a quanto previsto dall’art. 31 del DPR 761/79 così come modificato per effetto della Sentenza della Corte Costituzionale n. 126/’81.Dette indennità sono corrisposte mensilmente per il tramite dell’Università “TorVergata” quale Datore di Lavoro/Sostituto di Imposta; sono inserite nello stesso cedolino dei compensi relativi al trattamento universitario, per dodici mensilità, essendo un trattamento lordo onnicomprensivo che la legge non prevede debba essere corrisposto per 13 mensilità e che quindi viene suddiviso in 12 mensilità, come peraltro si è sempre fatto per la cosiddetta indennità “De Maria”. Va altresìdoverosamente chiarito che detta indennità nasce dal conglobamento di voci stipendiali e indennità stabilite dai CC.CC.NN.L della Dirigenza medica e sanitaria non medica del SSN che sono corrisposti per 13 mensilità e che, quindi, sono stati considerati ai nostri fini nel loro valore complessivo corrispondente a 13 mensilità. Pertanto l’importo previsto per la quota a) dell’indennità assistenziale aggiuntiva erogata per dodici mensilità consente ai destinatari (personale docente e ricercatore universitario) di beneficiare anticipatamente su ognuno dei dodici mesi di un importo (pensionabile), di cui viceversa il personale del SSN usufruisce nel mese di dicembre a titolo di 13° mensilità.Nel cedolino elaborato dall’Università sono comunque distinte le voci della quota a) di cui all’art. 6 del citato decreto (parte fissa e ricorrente), le voci della quota b) del decreto stesso (indennità a titolo di incentivazione/risultato quale indennità per servizio di guardia/reperibilità, indennità incentivante per progetto obiettivo individuale), le voci per i compensi derivanti da attività libero professionale intramuraria, peraltro distinta in virtù del differente regime di tassazione (100% -75%).

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Nei confronti del personale universitario docente e ricercatore, non essendo lo stesso personale contrattualizzato non esiste alcun riferimento

normativo che legittimi il beneficio dell’accesso al Servizio mensa o al servizio sostituivo (buoni pasto) né tantomeno che definisca i limiti di durata del

servizio continuativo in virtù del quale usufruirne. Il D. Lgs. 517/99 non prevede alcuna applicazione in via diretta della

normativa contrattuale del personale del SSN. E’ escluso pertanto ogni diritto per il personale universitario a

percepire il “buono pasto”.

Nelle sedi convenzionate di provenienza non è mai stato erogato il servizio sostitutivo e laddove è stato concesso l’accesso al servizio mensa ospedaliero

(con esclusivo riferimento ai medici di guardia presenti in Ospedale all’ora dei pasti), ciò è stato determinato dalle Aziende per motivi di equità rispetto ai

medici ospedalieri, prescindendo da diritti e doveri basati su rapporti convenzionali né tanto meno su normative di riferimento.

SERVIZIO MENSA O SOSTITUTIVO (BUONI PASTO)

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L’art. 6 del D.lgs. 517/99 alla lett. b) prevede per il personale universitario “strutturato” un trattamento economico aggiuntivo graduato in relazione ai risultati ottenuti nell’attività assistenziale e gestionale….

Al PTV il servizio di guardia/reperibilità svolto al di fuori del normale orario di servizio dal personale universitario viene incentivato mediante la corresponsione, in aggiunta all’indennità fissa di cui all’art. 6 lett. a), di una indennitàa titolo di incentivazione/risultato con le seguenti tariffe: Servizio di guardia:

• € 300 (sabato diurno e feriale notturno)• € 350 (sabato notturno e festivi)

Servizio di reperibilità:• € 25 senza chiamata• € 100 + 30/h con chiamata

Per il personale del S.S.N. l’art. 8 comma 2 CCNL II b.e. 04/05) prevede:Servizio di guardia:

• € 50,00 + 2,74/h per indennità notturna • € 17,82 per guardia festiva

Servizio di reperibilità:• €20,66 senza chiamata• €20,66 + € 35,38/h con chiamata

Dal raffronto tra le tariffe previste dal PTV per il personale universitario ivi strutturato e quelle previste dal CCNL per il personale del SSN è evidente che la differenza è talmente forte che può senz’altro affermarsi che quelle previste dal PTV già contengono un “indennizzo” a titolo di servizio sostitutivo della mensa.

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Inquadramento

Retribuzione Lorda annuale

Art. 6quota a)

Retribuzione posizione/esclusività

per 38 ore*

Retribuzione posizione/esclusività

(29/38)*

Ordinario T.P./ I Ref. Afa 58.481,12€ 74.827,74€ 57.105,38€ Ordinario T.P./ I Ref. Discip. 41.316,55€ 56.561,83€ 43.165,61€ Associato T.P./ I Ref. Discip.>15 30.987,41€ 21.301,93€ 16.256,74€ Associato T.P./ I Ref. Discip.<15 28.405,13€ 21.301,93€ 16.256,74€ Ricercatore T.P./ I Ref. Discip.<15 28.405,13€ 21.301,93€ 16.256,74€ Ordinario T.P./ I non Ref. 30.987,41€ 21.301,93€ 16.256,74€ Associato T.P. >15 25.822,84€ 22.941,62€ 17.508,08€ Associato T.P. <15 23.240,56€ 16.640,91€ 12.699,64€ Ricercatore TP/ I >15 25.822,84€ 22.941,62€ 17.508,08€ Ricercatore/Tecn.Laureato TP/ I >5 23.240,56€ 16.640,91€ 12.699,64€

Ricercatore/Tecn.Laureato TP/ I < 5 18.075,99€ 2.441,14€ 1.862,98€

* Posizione unificata Incarico Dir.Dip./Dir.UOC /UOS/Prof. Esclusività Posizione variabile

Inquadramento

Retribuzione Lorda annuale

Art. 6quota a)

Retribuzione posizione/esclusività

(29/38)*differenza

Ordinario T.P./ I Ref. Afa 58.481,12€ 57.105,38€ 1.375,74-€ Ordinario T.P./ I Ref. Discip. 41.316,55€ 43.165,61€ 1.849,06€ Associato T.P./ I Ref. Discip.>15 30.987,41€ 16.256,74€ 14.730,67-€ Associato T.P./ I Ref. Discip.<15 28.405,13€ 16.256,74€ 12.148,39-€ Ricercatore T.P./ I Ref. Discip.<15 28.405,13€ 16.256,74€ 12.148,39-€ Ordinario T.P./ I non Ref. 30.987,41€ 16.256,74€ 14.730,67-€ Associato T.P. >15 25.822,84€ 17.508,08€ 8.314,76-€ Associato T.P. <15 23.240,56€ 12.699,64€ 10.540,92-€ Ricercatore TP/ I >15 25.822,84€ 17.508,08€ 8.314,76-€ Ricercatore/Tecn.Laureato TP/ I >5 23.240,56€ 12.699,64€ 10.540,92-€ Ricercatore/Tecn.Laureato TP/ I < 5 18.075,99€ 1.862,98€ 16.213,01-€

Prospetto delle retribuzioni del personale universitario strutturato

SINTESI RAFFRONTO