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Storia delle leggi elettorali italiane

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Storia delle leggi

elettorali italiane

Testi delle leggi elettorali italiane

http://storia.camera.it/norme-fondamentali-e-

leggi/leggi/elettorali#nav

La legge elettorale del regno di

Sardegna, 1848

1848: legge elettorale del Regno di Sardegna

Regio editto del re di Sardegna, 17 marzo 1848 n. 680. Configura un sistema:

- maggioritario uninominale

- a doppio turno con ballottaggio

Il voto è attribuito in ragione di:

- genere,

- età,

- alfabetizzazione,

- censo

- capacità

[testo in: http://www.dircost.unito.it/root_subalp/docs/1848/1848-680.htm

1848

Cittadini maggiorenni (21 anni e oltre): 1 milione circa

Elettori: 77.366 (maschi almeno 25enni)

Percentuale: 7,7%

→ è elettore 1 abitante su 62 [circa 2,2% popolazione complessiva]

1848: legge elettorale e elettorato

NEL 1848 GODEVANO DEI DIRITTI POLITICI 77.366 MASCHI ALMENO 25ENNI, SU 1 MILIONE CIRCA DI CITTADINI MAGGIORENNI, CIOÈ

AVENTI ALMENO 21 ANNI [7,7%]. E’ ELETTORE 1 ABITANTE SU 62 [CIRCA 2,2% POPOLAZIONE COMPLESSIVA]

[TESTO IN:HTTP://WWW.DIRCOST.UNITO.IT/ROOT_SUBALP/DOCS/1848/1848-

680.HTM ]

1861: aumento del numero dei

Collegi elettorali

CON L’UNIFICAZIONE I COLLEGI ELETTORALI VENGONO PORTATI

DA 204 A 443, A MOTIVO DELL’INGRANDIMENTO TERRITORIALE

DEL REGNO

PUÒ VOTARE L’1,9% DELLA POPOLAZIONE DEL NUOVO STATO ITALIANO

1870

Cittadini italiani: 27 milioni circa

Maschi maggiorenni: 7 milioni

Elettori: 528.932

Percentuale sulla popolazione: 1,97%

Percentuale sul totale dei maschi maggiorenni: 8%

Votanti al primo scrutinio: 238.448

Percentuale sugli aventi diritto: 45,8 %

(fonte: Chabod)

Astensione

Chi si astiene?

- parte dei cattolici

- i repubblicani

- anche numerosi liberali delusi

Federico Chabod, Rapporti fra eletti ed elettori nei primi decenni unitari

(in I. Zanni Rosiello (a cura di), Gli apparati statali dall'Unità al fascismo, Il Mulino, 1976)

Letture sulla legge elettorale 1848

n. 7 / 1848, 20 aprile, Considerazioni politiche da proporsi agli elettori [stralci dalla Circolaredella Regia Segreteria di Stato (Interni) ai Signori Intendenti, ministro dell’interno Vincenzo Ricci]

n. 8 / 1848, 27 maggio, Considerazioni di Cavour per la riforma del Senato [articolo da «Il Risorgimento», a. I, n. 130, p. 1 ss.]

n. 16 / 1860, marzo-novembre, I plebisciti: formule e risultati [in Codice costituzionale e amministrativo del Regno d’Italia, …, p. 139-140]

n. 26 / 1869, Pregi e difetti del sistema elettorale italiano secondo Palma [da L. Palma, Del potere elettorale negli stati liberi, Milano 1869]

n. 37 / 1881, 24 novembre, Allargamento del suffragio: la legge elettorale e l’ordinamento costituzionale nella relazione Lampertico al Senato [da Relazione dell’Ufficio centrale del Senato sul disegno di legge sulla Riforma della legge elettorale politica presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri il 2 luglio 1881, in Atti parlamentari, Senato, sess. 1880-81, Documenti, n. 119-A]

[da F. Mazzanti Pepe, Profilo istituzionale dello Stato italiano, Carocci, Roma 2004]

Adattamenti: la legge elettorale 1859

Ex Regno di Sardegna e Lombardia

Sistema elettorale legge 1848

Censo minimo: L. 40 annue di imposta diretta (con eccezione di alcune province)

Collegi elettorali (uninominali): 260

Adattamenti: il decreto 17 dicembre 1860

Estende la legge elettorale 1859 ai territori annessi con i plebisciti

Censo minimo: Lire 40

Collegi elettorali uninominali: 443

Tavola dei collegi elettorali, con circondari e comuni

La legge elettorale del Regno d’Italia,

1882

Legge elettorale 1882 a

Elettorato attivo (novità):

- 21 anni

- completamento del primo ciclo di istruzione

- oppure imposta diretta di almeno lire 19,80

- tutti coloro che manifestino la volontà di essere iscritti alle liste elettorali con una domanda autografa certificata da notaio.

Reclamo circa liste elettorali: commissione elettorale provinciale

Seggi n. 508

Collegi elettorali plurinominali / scrutinio di lista: n. 134

Legge elettorale 1882 b

Preferenze:

- 4 (collegi che eleggono 4 o 4 deputati)

- 3 (collegi che eleggono 3 deputati)

- 2 (collegi che eleggono 2 deputati)

Eletti:

Primo turno: I candidati che ottengono maggior numero di voti, in numero pari ai seggi

assegnati al collegio (devono avere ottenuto almeno 1/8 dei voti degli aventi diritto)

Ballottaggio eventuale: fra numero doppio di candidati rispetto ai seggi; eletti quelli che ottengono maggior numero di voti, senza soglia minima

Effetti della legge elettorale del 1882

Gli elettori passano da

621.896 [2,2% della popolazione]

a

2.017.829 [6,9%]

L’elettorato sale al 25% della popolazione maschile maggiorenne (2 milioni di

uomini) e al 6,6% della popolazione complessiva

I perché della riforma del 1882

La richiesta di riforma della legge elettorale proveniva da Sinistra.

Depretis fu dapprima contrario, poi costretto a farsi carico dell’istanza

La Sinistra voleva sia l’abbassamento del requisito di censo, sia l’estensione del

voto ai cittadini scolarizzati, sia la riforma dei collegi elettorali e l’adozione dello

scrutinio di lista

Lo SCRUTINIO DI LISTA era visto a Sinistra come:

- antidoto alla personalizzazione della politica praticata dalla Destra

- aumento del peso elettorale dei centri urbani a scapito delle campagne, e

quindi degli operai [a causa dell’allargamento dei collegi]

Scrutinio di lista con suffragio ristretto

Depretis intuisce che il collegio plurinominale può rendere più efficace l’azione

del governo sia in campagna elettorale, sia nella formazione della maggioranza parlamentare, perché indebolisce il legame fra collegio e

deputato. E’ quello che accadde secondo Carocci

Quindi Depretis divenne sostenitore dello scrutinio di lista e si spese per superare

le resistenze della Destra.

La riforma si fa perché sia la Sinistra moderata, sia esponenti della Destra

intuiscono che essa può andare a beneficio di un grande partito liberale di

stampo borghese, unificato per contrastare l’emergere della Sinistra estrema.

Scrutinio di lista con suffragio ristretto

Per Carocci la riforma del 1882 ebbe i seguenti effetti:

- aumentare il peso elettorale delle città, grazie sia ai collegi più estesi, sia all’introduzione della capacità per scolarizzazione, che inculde i ceti mediobassiurbani e esclude le masse contadine

- aumentare il peso elettorale del Nord

- rafforzare la forza politica del partito liberale unico, frutto della politica della maggioranza larga praticata da Depretis

[Giampiero Carocci, L’allargamento del suffragio nel 1882, in Gli apparati statali dall'Unità al fascismo, a cura di I. Zanni Rosiello, Il Mulino, Bologna 1976]

Legge elettorale 30 giugno 1912, n.

666

Elettorato attivo

Cittadinanza [requisito necessario non sufficiente]

età: 30 anni – tutti i maschi

Età: 21-30 anni:

• Licenza elementare inferiore

• Servizio militare assolto

• Appartenenza a categorie capacitarie già definite prec leggi

• Censo annuo lire 19,80

Esclusione di sottufficiali e soldati di esercito e marina in stato di ferma.

Liste elettorali

Compilate dal sindaco liste dei maggiori di 30 anni

Accluso stato personale nel casellario giudiziale [in base a legge 30

giugno 1902 n. 87, ‘Lucchini’], dall’ufficiale giudiziario del

circondario

Ispettore scolastico allega attestazione di compimento del primo

ciclo di scuola elementare

Revisione delle liste è di competenza di una Commissione

comunale apposita

I reclami si presentano alla Commissione elettorale provinciale

Collegi elettorali

N. 508

Numero seggi per provincia stabiliti da art. 52

Collegio uninominale

Circoscrizione dei collegi stabilita da Tabella allegata

Riparto dei collegi per provincia in base a popolazione

I mutamenti delle circoscrizioni amministrative non incidono su sulle elettorali già prescritte

Rappresentante del candidato nel collegio può assistere alle operazioni di voto e allo scrutinio

Candidatura condizionata alla presentazione di 200-300 firme di sostegno di elettori del collegio

Ammessa la candidatura in più collegi, salvo obbligo di scegliere entro 8 gg dall’elezione

Esito art. 91]

E’ eletto al primo turno il candidato che:

- ottiene almeno 1/10 dei voti del totale degli aventi diritto

- ottiene la metà +1 dei voti validamente espressi

Altrimenti si procede al ballottaggio fra i due candidati che hanno

ottenuto maggior numero di voti

Elettorato passivo

Requisiti:

- art. 40 Statuto

- legge 10 maggio 1906 n. 217

Esclusioni:

- funzionari e impiegati pubblici stipendiati dallo Stato [con eccezioni]

- privati legati da contratti di fornitura allo Stato o di appalto o gestione di beni statali

- ecclesiastici in cura d’anime

- deputati provinciali e sindaci

Deputati

Rimborso spese di corrispondenza forfettario [lire 2000 annue]

Indennità di funzione a chi non gode di stipendio o di assegno fisso

a carico di Stato ed enti pubblici [lire 4000 annue]

Disposizioni penali

Categorie di esclusi da elettorato attivo e passivo per reati penali

art. 113]

- Interdetti per incapacità mentale

- Falliti

- Ricoverati in ospizi di carica e istituti di beneficienza

- Condannati per oziosità vagabondaggio e mendicità

- Condannati per serie di reati penali [compresa calunnia e oltraggio

pubblico al pudore]

Effetti della legge 1912

Elezioni politiche del 1913

CON LA RIFORMA HA DIRITTO AL VOTO IL

23,2% DELLA POPOLAZIONE ITALIANA.

SI PARLA DI SUFFRAGIO QUASI UNIVERSALE MASCHILE.

Patto Gentiloni

Stipulato dai liberali giolittiani con l’Unione Elettorale dei Cattolici Italiani presieduta da Vincenzo Gentiloni

Gli elettori cattolici si impegnano a difendere le istituzioni statali

Gli elettori cattolici si impegnano a esercitare il voto e a preferire in ciascun collegio il candidato liberale

Il partito liberale si impegna a sostenere l’istruzione privata cattolica, la famiglia e l’indissolubilità del matrimonio

Il partito liberale si impegna a inserire cattolici nelle sue liste

→ Liberali ottengono 260 seggi su 508

21 cattolici eletti nelle liste liberali

socialisti 58, riformisti 21, radicali 73, cattolici non pattisti 34, nazionalisti 5

Legge 16 dicembre 1918 n. 1985SUFFRAGIO MASCHILE UNIVERSALE

Elettorato attivo

a tutti i cittadini che hanno prestato servizio militare nell’esercito e

nella marina mobilitati, anche se minori di 21 anni

A tutti i cittadini [maschi] che hanno compiuto 21 anni

Legge elettorale 15 agosto 1919 n. 1401

Formula elettorale

Scrutinio di lista

Attribuzione seggi con criterio proporzionale

Collegi

Collegio plurinominale [almeno 10 deputati]

Circoscrizione del collegio: una o più provincia

Disposizione transitoria: per la prima tornata elettorale ammessi

collegi mono-provinciali che eleggano almeno 5 deputati

Liste

Scrutinio di lista

Presentazione con 300-500 firme di elettori del collegio

Numero candidature in lista non superiori a numero di seggi

assegnati al collegio

Divieto di iscrizione in più liste dello stesso collegio

Limite di due collegi in cui possibile presentare candidatura

Elettore vota la lista e può dare da 1 a 3 preferenze a seconda del

numero di seggi assegnati al collegio

In alternativa l’elettore può aggiungere alla scheda nomi di

candidati di altre liste

Determinazione dell’esito:

assegnazione dei seggi alle liste

Cifra elettorale di ogni lista

[ (voti di lista + voti aggiunti) / numero deputati da eleggere nel collegio ]

determina il numero dei deputati spettanti a ciascuna lista

Cifra individuale di ogni candidato

[ voti di lista + voti di preferenza + voti aggiunti ]

determina la graduatoria dei candidati nella stessa lista

I seggi sono assegnati a ciascuna lista in base ai quozienti interi che stanno nella rispettiva cifra elettorale, distribuiti paritariamente sino all’esaurimento dei seggi; in caso di parità prevale la lista con maggior cifra elettorale

Se la cifra elettorale eccede i candidati di una lista, i voti sono distribuiti alle altre liste egualmente

Determinazione dell’esito:

indicazione degli eletti

Determinato il numero dei deputati per ciascuna lista, si procederà in base alla

graduatoria risultante dalle cifre individuali

Si forma una graduatoria di riserva degli esclusi

NB i resti non sono distribuiti

1918-1919: terza riforma elettorale

TESTO UNICO 02/09/1919, N. 1495 (GOVERNO ORLANDO)

ELIMINA IL REQUISITO DI SCOLARIZZAZIONE;

PREVEDE UN’UNICA CATEGORIA DI MERITO PATRIOTTICO: GLI EX SOLDATI MOBILITATI PER LA GUERRA.

HANNO DIRITTO DI VOTO TUTTI I MASCHI DI ALMENO 21 ANNI E TUTTI GLI EX MOBILITATI.

→ LA RIFORMA REALIZZA IL SUFFRAGIO UNIVERSALE MASCHILE; GLI ELETTORI SUPERANO GLI 11 MILIONI (27% DELLA POPOLAZIONE)

LE DONNE RESTANO ESCLUSE, SEBBENE UN PROGETTO DI LEGGE PER RICONOSCERE LORO IL DIRITTO DI VOTO SIA STATO APPROVATO DALLA CAMERA (CADUTO PER SCIOGLIMENTO)

RIFORMA DEI COLLEGI ELETTORALI (54) E ADOZIONE DEL SISTEMA DEL COLLEGIO PLURINOMINALE. IN CIASCUN COLLEGIO SI ELEGGONO DA 5 A 20 DEPUTATI.

SI INSTAURA DUNQUE UN SISTEMA PROPORZIONALE, CON LISTE, VOTO DI PREFERENZA, E METODO D’HONDT PER L’ASSEGNAZIONE DEI VOTI.

1921: aumento dei seggi

IN VIRTÙ DELL’INGRANDIMENTO TERRITORIALE DERIVATO

DALL’ACQUISIZIONE DEL TRENTINO, DELL’ALTO ADIGE E DI TRIESTE I

SEGGI SONO PORTATI A

535.

1919-1922 CRISI DELLO STATO LIBERALE

Elezioni maggio 1921:

Per contrastare l’avanzamento dei partiti popolari, si

forma un blocco conservatore guidato

dai liberali e sostenuto dagli industriali;

In questa lista sono inseriti anche i

candidati fascisti e nazionalisti.

Esiti: socialisti: 122

Popolari: 107

Blocco conservatore: 275

(di cui: 35 fascisti; 10 nazionalisti)

Conclusioni sulle norme per il suffragio

politico

Il sistema elettorale del regno d’italia riflette dapprima una

concezione censitaria della capacità politica, tipica dello stato

monoclasse quale era quello italiano dei decenni centrali

dell’ottocento;

Il suffragio molto ristretto affidava le decisioni politiche a

rappresentanti dotati di una base elettorale e quindi di una

rappresentatività debole.

Prima del 1880 un collegio contava poco meno di 1000 elettori:

questa era la base elettorale potenziale di un deputato, il quale

poteva essere eletto al primo turno con 330 voti circa.

Conclusioni sulle norme per il suffragio

politico

Nell’ultimo quarto del secolo si registrano profonde trasformazioni

nella società italiana, per il consolidamento dell’economia

industriale-capitalistica; le classi lavoratrici fanno sentire sempre più il loro peso;

→ Il suffragio viene allargato con tre successivi interventi di riforma.

Questa trasformazione segna il passaggio allo stato pluriclasse.

Conclusioni sulle norme per il suffragio

politico

L’espansione del diritto di voto incide profondamente sui

raggruppamenti politici.

A partire dagli anni novanta i gruppi liberali sono affiancati dai

nascenti partiti di massa, di ispirazione socialista e poi, dal primo

dopoguerra, cattolica.

I partiti di massa spingono per ulteriori assunzioni di responsabilità da

parte dello stato: chiedono allo stato di farsi carico dei problemi

sociali, aumentando la spesa e di conseguenza anche la pressione

fiscale.

Questo processo a sua volta tende a espandere i compiti dell’amministrazione pubblica e a rafforzarne il ruolo.

Limiti del sistema rappresentativo italiano in

età liberale (Martucci)

- L’allargamento del suffragio è lento: questo ritarda l’integrazione

dei ceti medi e delle fasce lavoratrici nella vita dello stato;

- Assenteismo elettorale elevato (circa 40%)

- Le elezioni sono pesantemente orientate dai prefetti e dai

questori nelle rispettive province: essi esercitano pressioni sull’elettorato a favore del candidato filogovernativo;

- L’assenteismo parlamentare è elevato;

- Il re fa un uso eccessivo della proroga delle sessioni parlamentari;

- Dalla fine dell’ottocento si sviluppano tendenze anti-parlamentari

che indeboliscono il sistema rappresentativo agli occhi

dell’opinione pubblica.

Assenteismo elettorale nell’età liberale

Elezioni politiche 1880: vota il 59% degli aventi diritto

Elezioni politiche 1882: vota il 60,7%

N.B. Pesa l’astensionismo dei cattolici

(F. BONINI, lezioni di storia delle istituzioni politiche, p. 133)

Assenteismo parlamentare nell’età liberale (Martucci)

§ Era assente dalle sedute della camera almeno 1/5 dei deputati, ma spesso le assenze arrivavano ai 3/5.

§ Anche in occasione del voto su importanti progetti di legge gli assenti risultano essere molti:

- Trasferimento capitale a roma (1870) assenti 211/508

- Legge coppino sull’istruzione elementare obbligatoria (1877): assenti 280/508;

- Riforma legge elettorale(1881): assenti 190/508.

Secondo Martucci l’assenteismo incideva tanto perché il numero dei seggi era sovradimensionato appositamente per consentire ai deputati di non presenziare. Tuttavia esso dava argomenti a quanti criticavano il sistema rappresentativo e l’operato dei legislatori.

La proroga delle sessioni della Camera nell’età

liberale (Martucci, Storia costituzionale, p. 82)

La proroga è prevista dall’articolo 9 dello statuto e consiste nel differimento dei lavori della camera dei deputati. Spesso storicamente un periodo di proroga si è concluso con un decreto di scioglimento anticipato.

Martucci propone questi dati sul periodo che intercorre fra l’inizio dell’viii legislatura (18/02/1861) alla chiusura della xxvi (10/12/1923), per un totale di 62 anni:

62 anni: durata complessiva;

22 anni: somma dei periodi di lavoro della camera;

40 anni: somma dei periodi di proroga e di vacanza

Decennio di leadership giolitti: 4 anni di lavori e 7 di vacanza

La proroga delle sessioni della Camera nell’età

liberale (Martucci, Storia costituzionale, p. 101)

XVI legislatura (1886-1890 / governi de pretis x-de

pretis xi-crispi i-crispi II)

Sessione 1: 10/6/86 – 4/9/87 proroga; 15 mesi;

camera 145 sedute (10/mese)

Sessione 2: 16/11/87 – 4/1/89 proroga; 13,5 mesi;

camera 216 sedute (16/mese)

Sessione 3: 28/1/89 – 20/7/89 proroga; 6 mesi;

camera 112 sedute (18/mese)

Sessione 4: 25/11/89 – 3/8/90 scioglimento; 8 mesi;

camera 158 sedute (19/mese)

Legislature e potere di scioglimentoDurata prevista dallo Statuto: 5 anni (Martucci, Storia

costituzionale, p. 100)

26 legislature e non 13 secondo la cadenza quinquennale prevista dallo Statuto

Viii 1861/65 - 4 anni

IX 1865/67 - 2 anni e mezzo

X 1867-70 - 3 anni e mezzo

XI 1870/74 - 4 anni

XII 1874-76 - 2 anni

XIII 1876-80 - 3 anni e mezzo

XIV 1880-82 - 2 anni e mezzo

XV 1882-86 - 3 anni e mezzo

XVI 1886-90 - 4 anni

XVII 1890-92 - 2 anni

XVIII 1892-1895 - 2 anni

XIX 1895-97 - 2 anni

XX 1897-1900 - 3 anni

XXI 1900-1904 - 4 anni

XXII 1904-1909 - 4 anni e 3 mesi [sessione unica]

XXIII 1909-1913 - 4 anni e mezzo [sessione unica]

XXIV 1913-1919 - 6 anni [sessione unica]

XXV 1919-1921 - 1 anno e mezzo [sessione unica]

XXVI 1921-1923 - 2 anni e mezzo [sessione unica]

Periodizzazione politica dell’età liberale

1861-1876 Destra al governo /

primi ministri: Ricasoli, Rattazzi, Farini, Minghetti, La Marmora ; Menabrea; Lanza /

politiche: ordinamenti di unificazione amministrativa; pareggio del bilancio

crisi: perde appoggio del sud: la destra non sembra in grado di farsi carico della “questione meridionale; questione statizzazione ferrovie

1876 – 1896 Sinistra al governo

primi ministri: De pretis (11 governi); Cairoli; Crispi (6 governi); Giolitti

politiche: riformismo per allargare base sociale del consenso e modernizzare il paese; difesa principi di laicità e lotta al clericalismo; istruzione elementare obbligatoria; legge sulle opere pie; decentramento amministrativo; diminuzione e redistribuzione carico fiscale; sostegno al mezzogiorno (abolizione tassa macinato 1879); libertà associazionismo operaio; codice penale zanardelli; rafforzamento strumenti repressivi per ordine pubblico [stato d’assedio]; politica estera: avvicinamento alle potenze germaniche e espansionismo coloniale (eritrea)

crisi: sconfitta nella guerra italo-etiopica

1896-1900 crisi di fine secolo

consacrati

Periodizzazione politica dell’età liberale.

L’ETA’ GIOLITTIANA

1900-1914 Primi ministri: Zanardelli, Giolitti (6 governi), Tittoni, Fortis, Sonnino, Luzzatti

Politiche:

abbandoni della strategia repressiva e adozione di una strategia di inclusione; tentativo di integrazione del movimento sindacale; integrazione dei cattolici; suffragio quasi universale maschile

Espansione economica fino a 1907: boom dell’industria meccanica; intervento dello stato nella amministrazione delle infrastrutture (statizzazioni, municipalizzazioni) e controllo sugli istituti di credito; protezionismo

Ripresa espansionismo coloniale e conquista della Libia

Rapporti governo e parlamento: impegno a rafforzare il partito di maggioranza, utilizzo massiccio di pressioni in contesto elettorale; utilizzo della crisi di governo come strumento di pressione sul parlamento

Rafforzamento dell’autonomia della magistratura (istituzione CSM consultivo).

Crisi: contrasti con la monarchia sull’intervento in guerra; ingresso dell’Italia nel conflitto

Il fascismo e la

rappresentanza politica

1919-1922 CRISI DELLO STATO LIBERALE

Roma, 9 novembre 1921

Nascita del partito nazionale fascista (pnf)

I fasci vengono trasformati in una organizzazione paramilitare a base territoriale, diretta da un “quadrumvirato” composto da italo balbo, cesare maria de vecchi, emilio de bono, michelebianchi

1923

PNF ingloba il partito nazionalista

http://www.cinquantamila.it/sfogliatore/sfogli

atore.html?sfogliatore.php&inizio=5&subject=1

922-10-28

Legislatura XXVI (1921-1924)

PNF rappresentato con 35 deputati; nazionalista con 10

Mussolini è presidente del Consiglio dei Ministri;

Il governo ottiene i pieni poteri dalla Camera (fino al 31/12/1923):

- Riforma elettorale [legge acerbo].

La legislatura si chiude con lo scioglimento della camera e le elezioni politiche regolate dalla nuova legge elettorale.

Legge elettorale 1923 [‘Acerbo’]

Riforma elettorale 1923

Legge 18/11/1923, n. 2444 [estensore Giacomo Acerbo]

Approvata:

- alla Camera con 223 voti favorevoli (fascisti, popolari, liberali) e 123 contrari

(socialisti, comunisti);

- al Senato con 165 favorevoli e 41 contrari.

.

Sistema elettorale

Collegio unico nazionale plurinominale

Premio di maggioranza

Quota minoritaria proporzionale

I seggi sono attribuiti con sistema misto:

2/3 [356/535] vanno automaticamente al partito di maggioranza relativa che

abbia ricevuto almeno il 25% dei voti;

1/3 è distribuito con criterio proporzionale alle liste di minoranza.

Voti

Lista

Altri

Seggi

Lista

Altri

Legge elettorale 1923

Altri aspetti:

- notare la lunghezza del testo e la procedura dettagliatissima

- la verifica dei voti affidata alle Corti d’appello circoscrizionali

- il carattere centralizzatore della procedura, che conferisce alla

Corte d’appello di Roma un rilevante ruolo di controllo ed

eventualmente di manipolazione

Elezioni 6 aprile 1924

Presentato un LISTONE MUSSOLINI, cui partecipò anche la destra

liberale;

Giolitti e i liberali costituzionali si presentarono separatamente.

Il listone ricevette un buon numero di suffragi (62%).

Ebbe 375 seggi, di cui:

- 356 grazie ai voti e al premio di maggioranza

- 19 con una lista civetta che partecipò alla spartizione della quota

riservata alle minoranze.

Le opposizioni, con il 35% dei voti ebbero 160 seggi.

La crisi post-elettorale

- La nuova camera è chiamata a procedere alla

convalida dei voti;

- Il deputato PSU Giacomo Matteotti denuncia diffuse e

varie illegalità nella gestione delle elezioni

(Cfr. Discorso 30 maggio 1924)

Matteotti denuncia le irregolarità con cui si sono

svolte le elezioni e ne chiede l’invalidazione

Camera dei Deputati

30 giugno 1924

http://it.wikisource.org/wiki/Italia_-

_30_maggio_1924,_Discorso_alla_Camer

a_dei_Deputati_di_denuncia_di_brogli_el

ettorali

Giacomo

Matteotti

(Fratta Polesine, 22

maggio 1885 –

Roma, 10 giugno

1924)

Legge elettorale 1928

Legge elettorale 17 maggio 1928

Epurazione delle liste elettorali: reintrodotti requisiti o di censo [100

lire annue di imposta diretta], o di appartenenza a categorie di

cittadini integrati a vario titolo nello stato fascista [l’elettorato

diminuisce del 21%].

Non è più prevista l’elezione dei rappresentanti, ma un voto popolare plebiscitario per l’adozione o la bocciatura di una lista di 400 deputati indicati dal Gran Consiglio del Fascismo, su elenchi

formati dalle confederazioni corporative nazionali, dalle associazioni

culturali o dal gran consiglio stesso.

La legge è votata alla Camera con 216 voti favorevoli e 15 contrari,

al Senato con 161 voti favorevoli e 46 contrari.

I plebisciti registreranno altissima frequenza alle urne: 90% [dopo la scrematura del 20% meno integrato].

Discorso di Mussolini al Senato sull’adozione del suffragio

plebiscitario (12 maggio 1928)

Vi dichiaro subito che la legge elettorale sottoposta ai vostri suffragi è conseguenzadi premesse dottrinarie e d'una situazione di fatto determinatasi nel paese. Non è già

uno strumento per avere una Camera monocroma, di un solo colore, perché a

questo scopo sarebbe stato più che sufficiente il collegio uninominale … la ragione

sta invece in un fatto di natura tipicamente costituzionale che oggi non è stato

prospettato in tutta la sua importanza. Il fatto di cui parlo è il riconoscimento del

sindacato, organo di diritto pubblico. Qui è la grande novità legislativa della

rivoluzione fascista; qui è la sua originalità. Che significa il sindacato organo di diritto

pubblico? Significa che il sindacato non è più fuori dello Stato né contro lo Stato, maè nello Stato, riconosciuto dallo Stato, e come tale ha il diritto di rappresentare tutte

le categorie e di imporre a tutte le categorie un contributo sindacale obbligatorio.

Quando esiste questo dato di fatto nella costituzione italiana - e mi riferisco alla

legge 3 aprile 1926 -, la legge elettorale non ne è che la logica, naturalissimaconseguenza. Ma poi, onorevoli senatori, chi si vuole ingannare ? ma veramente, in

regime di partiti, il popolo è sovrano? Specialmente quando la disintegrazione dello

Stato è già arrivata ad un punto in cui ad esempio "35 liste di 35 partiti" invitano il

popolo ad esercitare la sua cartacea sovranità?

Discorso (12 maggio 1928)

Ma anche in regime di partito le elezioni sono fatte da comitati incontrollabili. Il

popolo elettorale è chiamato a ratificare le scelte fatte dai partiti quando non sia

posto dinanzi all'enorme difficoltà di scegliere un partito od un indirizzo. La verità èche in tutti i paesi del mondo si soffre di questa specie di dispersione delle energie

politiche che ha delle conseguenze di natura assai seria, in ciò che è il

funzionamento, la compagine degli stati moderni. Non ho nessuno scrupolo a

dichiarare che il suffragio universale è una pura finzione convenzionale. Non dice

nulla e non significa nulla. Dà i risultati più disparati. Se lo si considera come uno

strumento utile in determinate circostanze, allora la discussione è possibile: se si dice

che il suffragio universale è l'ultima tutela della sapienza politica e della saggezza dei

governi, allora faccio le mie più ampie riserve. Si è detto che questa legge èdeterminata dal fatto che il Gran Consiglio non è ancora entrato fra gli organi

costituzionali dello stato. La ragione ne è evidente. La legislatura è ormai ai suoi

termini, nel 1929 avrà finito il suo ciclo. Bisogna preparare l'applicazione di questa

legge elettorale e quindi è necessario, per questa preparazione di ordinemeccanico ed amministrativo, avere del tempo innanzi a sé. Il Gran Consiglio non

ha che da scegliere, da scremare, da selezionare le designazioni che saranno fatte

liberamente dalle grandi associazioni sindacali giuridicamente riconosciute.

Riforma della Camera bassa

(1939)

Liquidazione del sistema rappresentativo

elettivo

La legge 19 gennaio 1939 n. 129 chiude anticipatamente la XXIX

legislatura e dispone la soppressione della Camera dei deputati.

La rappresentanza politica è data da:

- Senato (conservato per non urtare il re)

- Camera dei fasci e delle corporazioni (che si forma

automaticamente includendo membri delle maggiori istituzioni

politico-sindacali)

→ Il regime si libera di ogni dissenso in Parlamento, ma si priva

anche di una base rappresentativa che gli esprimesse consenso in

forma istituzionale.