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Stefano Consani Marc’Andrea Lenci Isabella Lucchesi Eleonora Romano Luca Saccone CLASSE 5 IGEA sez. A Anno scolastico 2002-2003 Economia Aziendale Matematica Scienze delle Finanze Inglese Francese Geografia Bibliografia

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Stefano Consani

Marc’Andrea Lenci

Isabella Lucchesi

Eleonora Romano

Luca Saccone

CLASSE 5 IGEA sez. A

Anno scolastico 2002-2003

Economia Aziendale

Matematica

Scienze delle Finanze

Inglese

Francese

Geografia Bibliografia

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L’ ALBO DEI PROMOTORI REGOLE DA SEG

UIRECONTROLLO ATTIVITA’

RAPPORTI CON I CLIENTI

RAPPORTI CON LE BANCHE

GESTIONE DEI PATRIMONI

MERCATO DEI CAPITALI

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La figura del promotore finanziario è descritta dall’art.31 del Decreto Legislativo 24/02/1998 n°58 (testo Unico delle disposizioni in materia di mercati finanziari) e viene individuata nella persona fisica che esercita professionalmente “l’offerta fuori sede”. L’offerta fuori sede è una modalità di offerta di servizi di investimento da parte di soggetti abilitati che si avvalgono di promotori finanziari e viene definita come promozione e collocamento di strumenti finanziari e servizi di investimento.

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L’art. 31 del Dlgs 58/98 prevede l’istituzione presso la CONSOB dell’Albo Unico Nazionale dei Promotori finanziari.

Cognome e nomeLuogo e data di nascitaData di iscrizione all’AlboDenominazione del soggetto abilitato fuori sede per conto del quale il promotore opera

Per essere iscritti all’Albo è necessario possedere dei requisiti ovvero:

Bisogna essere muniti di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione di seconda superiore (rilasciato a seguito di corso di durata quinquennale),

Aver superato una prova di valutazione della CONSOB.

I promotori iscritti all’Albo sono tenuti a versare annualmente la contribuzione prevista dalle disposizioni di attuazione dell’ art.40 legge 23/12/94 n°724

Non possono però essere iscritti coloro che si trovano in una condizione di illegittimità o decadenza o che sono stati sottoposti a misure di prevenzione e sono stati condannati a sentenza irrevocabile

Per ciascun iscritto sono indicati:

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L’esame da superare per iscriversi all’Albo è costituito da due prove : un test e un colloquio.

La prova scritta verte su nozioni di economia del mercato finanziario, con riferimento in particolare agli strumenti del mercato mobiliare sia monetario sia finanziario, ai prodotti finanziari collegati alla di raccolta; e a nozioni di diritto finanziario e alla disciplina legislativa e regolamentare dell’attività del promotore finanziario.

Il colloquio verte sulle materie della prova scritta e su altre materie qual le nozioni di diritto privato, relative alla disciplina relativa al contratto con riferimento al contratto di agenzia e alle nozioni di diritto tributario (riguardante il mercato finanziario e in particolar modo il regime di tassazione dei redditi derivati da azioni o fondi di investimento.

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Il test è costituito da 30 quesiti. Per superare la selezione è necessario rispondere correttamente ad almeno 18 item. Una volta individuata la risposta corretta, il candidato deve indicarla sul questionario. Generalmente non esiste la possibilità di effettuare correzioni. Al termini della prova, che dura circa trenta minuti, il questionario va inserito nella busta grande così definita per distinguerla dalla piccola dentro la quale andrà posto il cartoncino contenente i dati anagrafici del candidato che deve essere a sua volta inclusa nella busta grande.

Questo serve in un secondo momento alla commissione esaminatrice per abbinare i questionari anonimi al nome del candidato

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I motivi che hanno indotto ad utilizzare un test con quesiti a risposta multipla sono vari.

Innanzitutto per motivi di attendibilità della valutazione poiché si possono ottenere misurazioni standardizzate; per motivi di perfetta trasparenza dal momento che si seguono procedure di calcolo e di assegnazione di punteggio in modo chiaro e veritiero uguali per tutti.

Inoltre la selezioni preliminari dei test permette di ridurre e sensibilizzare il numero dei candidati che devono poi successivamente sostenere la prova orale e di conseguenza ciò consente di ridurre i costi connessi

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La parte V del Libro V del Regolamento CONSOB 11522/98 prende in considerazione le regole che devono essere seguite dai promotori nell’ambito dello svolgimento della propria attività. In particolare dobbiamo fare riferimento agli articoli:

Art. 95 che riguarda l’incompatibilità

Art. 95-96 che riguarda le regole generali di comportamento e le regole di presentazione e comportamento nei confronti degli investitori

Art. 97 che riguarda la conservazione della documentazione.

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L’art. 95 dispone che i promotori devono comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza osservare le disposizioni legislative e i regolamentari e i codici di autodisciplina relativi alla loro attività e a quella della categoria del soggetto abilitato per conto del quale operano. Devono anche rispettare le procedure e i codici interni di comportamento del soggetto abilitato che ha conferito loro l’incarico. I promotori sono tenuti, inoltre, a mantenere la riservatezza sulle informazioni acquisite dagli investitori tranne nel caso in cui non siano le stesse commissioni o la CONSOB a farne esplicita richiesta

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L’art. 85 del Regolamento della CONSOB 11522/98 stabilisce l’obbligo del promotore di comunicare entro 30 giorni alle commissioni competenti della CONSOB il luogo di conservazione delle documentazione dell’art.97.

L’art.97 esplicita che devono essere conservate dal promotore i contratti promossi per suo tramite ed altri documenti sottoscritti dall’investitore.

Il promotore deve conservare per cinque anni tali documenti.

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I promotori devono consegnare all’investitore:

1. una copia di dichiarazione redatta dal soggetto abilitato da cui risultino gli elementi identificativi del promotore (dati anagrafici, domicilio, iscrizione all’Albo)

2. una copia informativa.

Il promotore finanziario deve inoltre chiedere all’investitore stesso notizie circa la sua esperienza negli investimenti finanziari, la sua situazione finanziaria e la propensione al rischio.

Al cliente spetta una copia del prospetto informativo ed altri documenti informativi prima della sottoscrizione dei documenti e la sottoscrizioni dei prodotti.

Il promotore deve verificare che l’investitore abbia compreso le caratteristiche essenziali dell’operazione che viene proposta, non solo con riferimento ai costi e ai rischi patrimoniali, ma anche con riferimento alla adeguatezza dell’operazione in rapporto alla sua situazione del cliente. Il promotore deve inoltre verificare l’identità dell’investitore prima della sottoscrizione.

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Il controllo dell’attività dei promotori è affidata alla CONSOB che può richiedere ai promotori o ai soggetti che si avvalgono della loro consulenza la comunicazione di dati, atti o documenti. Per questa attività essa si avvale di commissioni.

Si possono per tanto imporre delle sanzioni a carico dei promotori.

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Le sanzioni a carico dei promotori finanziari sono comminate dalla CONSOB con provvedimento motivato. I promotori hanno la facoltà di richiedere un’udienza personale entro 30 giorni. Esse sono puniti in base alla gravità della violazione attraverso il richiamo scritto, attraverso sanzioni amministrative pecuniarie, la sospensione da uno a quattro anni dall’Albo e addirittura la radiazione dall’Albo stesso.

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Gli intermediari autorizzati e le imprese di investimento si avvalgono per l’offerta fuori sede di strumenti finanziari, di servizi di investimento ed accessori dei promotori finanziari.

L’attività del promotore deve essere svolta esclusivamente nell’interesse di un solo soggetto. L’esclusività del rapporto di lavoro è motivata dal fatto che il soggetto abilitato per cui il promotore finanziario opera è responsabile in solido dei danni arrecati a terzi dal promotore stesso. Ogni Banca è responsabile del comportamento del suo promotore che inoltre, esercita la sua funzione in virtù di un contratto d’agenzia o mandato,poiché agisce in nome e per conto della Banca.

Dobbiamo ricordare che i promotori percepiscono un compenso.

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I promotori sono retribuiti in parte in base ad una quota fissa legata al portafoglio clienti posseduto ed in parte in base ad una provvigione legata all’attività di nuova raccolta che sono in grado di effettuare.

Spesso vi sono incentivi economici connessi al raggiungimento di determinati risultati. Il promotore non può ricevere dall’investitore alcuna forma di compenso.

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I NCONTRO DELLA DOMANDA E DELL’ OFFERTA DI CAPI TALI MONETARI ;

VI SI FORMANO I NOLTRE I TASSI DI I NTERESSE

REGOLATI DA PRECI SE DI SPO-SI ZI ONI E SOGGETTI A CON-TROLLI . I L PI U’ I MPORTANTE

MERCATO REGOLAMENTATE E’ LABORSA VALORI ( VI SI NEGO-ZI ANO I VALORI MOBI LI ARI )

VI SI SVOLGONO SCAMBI DI VALORI MOBI LI ARI DI

SOCI ETA’ NON QUOTATE NEI MERCATI REGOLAMENTATI E OPERAZI ONI CHE SI SVOLGONO DI RETTAMENTE FRA

BANCA E CLI ENTE.

A SECONDA DELLE MODALI TA’ DELLE CONTRATTAZI ONI POSSI AMO FARE UNA SUDDI VI SI ONE FRA:

MERCATI DI RETTI :: I CONTRAENTI DECI DONO DI RETTAMENTE FRA LORO LE

CONDI ZI ONI DELLO SCAMBI O – SCADENZA

- GARANZI E

- REGOLAMENTO

MERCATI APERTI i : LA NEGOZI AZI ONE AVVI ENE TRAMI TE REGOLE PREFI SSATE.

ALL’ I NTERNO DEL MERCATO DEI CAPI TALI TROVI AMO I L ( I NSI EME DEGLI SCAMBI

CHE HANNO PER OGETTO I TI TOLI DETTI ANCHE VALORI MOBI LI ARI .

MERCATO MOBILIARE

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INSIEME DI TUTTE LECONTRATTAZIONI DI VALORIMOBILIARI (*) A BREVE, MEDIA ELUNGA SCADENZA

VI AVVENGONO LENEGOZIAZIONI DI TITOLI ABREVE SCADENZA ( 12MESI)

VI AVVENGONO LENEGOZIAZIONI DI TITOLI ASCADENZA SUPERIORE AI 12 MESI

IL MERCATO MOBILIARE PRENDE IL NOME DI:

MERCATO PRIMARIO SE RIGUARDA LE OPERAZIONI RELATIVE A

TITOLI DI NUOVA EMISSIONE. IN QUESTO MER-

CATO LE SOCIETA’ POSSONO REPERIRE CAPITA-

LI MEDIANTE LA COMPRAVENDITA DI TITOLI.

MERCATO SECONDARIO SE RIGUARDA LE OPERAZION I DI VALORI

MOBILIARI GIA’ DA TEMPO IN CIRCOLA-

ZIONE. LE NEGOZIAZIONI POSSONO AV-

VENIRE IN MERCATI REGOLAMENTATI O

NON REGOLAMENTATI (VEDI DIAPOSITIVA

PRECEDENTE).

(*) sono detti anche titoli e Rappresentano quote di prestiti Emessi da stato, enti pubblici o Società, offerti ai soggetti alloScopo di ottenere finanziamenti.

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MEDIANTE LA STIPULAZIONE DI CONTRATTI DI GESTIONE DEI PATRIMONI IL CLIENTE AFFIDA ALLABANCA UNA CERTA SOMMA DI DENARO, O UN PATRIMONIO CON L’INCARICO D’INVESTIRLO IN ALTREATTIVITA’ FINANZIARIE. PER ESEMPIO:

LA BANCA PERCEPISCE PER IL SERVIZIO EFFETTUATO UNA PROVVIGIONE; E NELLO STESSO TEMPOS’IMPEGNA A FORNIRE AL CLIENTE UNA PERIODICA COMUNICAZIONE RELATIVA ALLA SUA SITUAZIONE.LA BANCA PUO’ OPERARE SOTTO IL CONSENSO DEL CLIENTE QUINDI CON ASSENSO PREVENTIVO OPPUREOPERARE DI SUA INIZIATIVA TRAMITE UN MANDATO.IL SERVIZIO DI GESTIONE DEL PATRIMONIO SIA DI QUELLO CHE SONOCARATTERIZZATI DALLA SEPARAZIONE PATRIMONIALE OVVERO LA SEPARAZIONE DELLE DISPONIBILITA’DEL CLIENTE DA QUELLE DELLA BANCA PER EVITARE CHE IN CASO DI CRISI DELLA STESSA I CREDITORIPOSSONO RIVALERSI ANCHE SU ATTIVITA’ CHE NON LE APPARTENGANO.

Titoli di Stato

Obbligazioni

Azioni

INDIVIDUALE COLLETTIVO

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Nella gestione dei patrimoni individuali, il patrimonio del cliente viene gestito singolarmente alfine di realizzare una personalizzazione del portafoglio (investimenti personalizzati per ogni singolocliente in base al reddito).

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Le azioni sono titoli che rappresentano quote di capitale di rischio di una società per azioni o in accomanditaper azioni. Esistono diverse categorie di azioni in particolare:

Azioni ordinarie: attribuiscono ai loro possessori tutti i tipici diritti connessi alla partecipazione allasocietà (diritto di voto, di opzione, diritto agli utili, diritto al dividendo).

Azioni privilegiate: danno maggiori diritti sugli utili di bilancio, ma il diritto di voto è limitato alle soleassemblee straordinarie.

Azioni di risparmio: sono un particolare tipo d'azione privilegiate la cui emissione è riservata alle societàquotate in borsa.

Azioni di godimento: sono assegnate ai titolari di azioni ordinarie che la società ha rimborsato per lariduzione del capitale sociale.

Soltanto le azioni delle prime tre categorie formano il capitale sociale.

I l loro valore è strettamente collegato all'andamento della società emittente e possono essere emessesoltanto al valore nominale o ad un prezzo superiore, alla pari o sopra la pari. Sono titoli nominativi (le azioni dirisparmio sono normalmente al portatore) e la loro negoziazione può avvenire:a) Sui mercati regolamentati, cioè in borsa e nel mercato ristretto.b) Sui mercati non regolamentati.Le azioni inoltre f ruttano dividendi ossia quote di utili di esercizio delle società emittenti. I l dividendo ècorrisposto una volta all'anno dopo approvazione del bilancio d'esercizio. La loro quotazione è unitaria (rif erita ad un titolo).

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Rappresentano prestiti a medio/lungo termine. Oltre alle obbligazioni tradizionali caratterizzate da interessi corrispostiperiodicamente in base ad un tasso fisso e dal rimborso del capitale a valore nominale, vi sono altri tipi di obbligazioni: Obbligazioni convertibili: conferiscono al possessore la facoltà di richiederne la conversione in azioni nei tempi e alle

condizioni stabilite al momento dell'emissione.

Obbligazioni indicizzate: il tasso d'interesse e/o il capitale che viene rimborsato variano in base all'andamento degli indici diborsa.

Obbligazioni a cedola zero (o zero coupon bonds): sono obbligazioni senza cedola poiché non danno luogo al pagamento diinteressi periodici, ma si caratterizzano per lo scarto tra il loro prezzo di emissione ed il loro valore di rimborso, scarto cherappresenta l'interesse che il titolo frutta nel corso della sua durata.

Obbligazioni con warrant: sono obbligazioni alle quali è collegato un buono di sottoscrizione o warrant che da diritto adottenere ad un prezzo prefissato un certo numero di azioni o obbligazioni della società emittente o di un'altra società.

L'emissione di titoli obbligazionari avviene offrendoli in pubblica sottoscrizione ai risparmiatori e agli investitori istituzionalioppure per aggiudicazione ad un sindacato bancario. Le obbligazioni fruttano un interesse calcolato in misura fissa ovariabile come percentuale del valore nominale; possono essere emesse sotto la pari o sopra la pari (le obbligazioniconvertibili non possono essere emesse sotto la pari). Le cedole sono esigibili una o due più volte l'anno, in via posticipata, aseconda che il godimento sia annuale o semestrale o con diversa periodicità. La loro quotazione è percentuale, ossia riferita a100 € di valore nominale.

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Nel sistema finanziario lo stato rappresenta uno dei principali soggetti denominati prenditori di f ondi. Imotivi per cui lo stato si indebita sono due: f ronteggiare momentanei esigenze di cassa e finanziare progettidi investimento a medio lungo termine. E’ per questo che lo stato emette titoli di debito pubblico che sipossono distinguere in:1. Debito fluttuante (f ronteggia temporanee deficienze di cassa); esso è rappresentato dai buoni ordinari

del tesoro ( BOT) che sono quotati in borsa.

I l debito redimibile rappresentato da titoli a medio lungo termine sui quali lo stato si impegna a pagare gliinteressi a un tasso fisso o variabile e a rimborsare il capitale a una determinata scadenza. Fanno partedi questo gruppo i buoni del tesoro poliennali (BTP), i certifi cati di credito del tesoro (CCT) e altre f ormeparticolari di certifi cati del tesoro. I BTP sono a tasso fi sso, a breve termine e f ruttano interessipagabili semestralmente in via posticipata. I CCT sono titoli con scadenze comprese tra i due e i dodicianni, a interesse variabile e riscuotibile ogni sei mesi o ogni anno. La loro caratteristica f ondamentale èrappresentata dall’indicizzazione del tasso di interesse..

2. I l debito irredimibile o consolidato è costituito da titoli per i quali lo stato non ha prefissato una dataper la restituzione del capitale, pagando interessi periodici.

Lo Stato emette i propri titoli con il sistema dell’aggiudicazione mediante asta, alla quale possonopartecipare solo le banche.Oltre all’asta i titoli pubblici possono essere emessi anche: per pubblica sottoscrizione cioè of rendolidirettamente ai risparmiatori e agli investitori sulla base di prefissate condizioni di prezzo, durata eremunerazione; per sottoscrizione f orzosa cioè imponendone l’acquisto a certe categorie di cittadini

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I fondi comuni di investimento sono una cassa comune collettiva dove confluisce il risparmio di una pluralità di sottoscrittori. Ogni partecipante detiene un numero di quote che è proporzionale all’importo versato. Lo scopo principale di un fondo comune di investimento è di ottenere, attraverso una gestione collettiva, dei vantaggi in termini di rendimento, minori costi e diversificazione del portafoglio titoli. I fondi comuni sono suddivisi in varie tipologie:

Fondi azionari: sono quei fondi che investono più del 70% del patrimonio raccolto in titoli azionari;

Fondi obbligazionari: sono quei fondi che investono prevalentemente in titoli di stato e in obbligazione societarie;

Fondi bilanciati: sono una via di mezzo tra i fondi azionari ed i fondi obbligazionari;

Fondi di liquidità (o monetari): sono quei fondi che investono in strumenti di brevissimo termine (inferiori ai 6 mesi), quali ad esempio i titoli di stato a 6 mesi. Non possono investire in azioni.

Fondi flessibili (o globali): sono quei fondi che investono senza nessuna restrizione per ciò che riguarda la tipologia di valori mobiliari. Sono quei fondi in cui il gestore ha piena libertà sui titoli in cui investire.

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Manuale Economia aziendale 4 e 5 di Pietro Ghigini e Clara Roberchi

Economia aziendale 3 di Rubino Ceccherelli e Guerrini

Promotore Finanziario Catarozzo, Sironi e Tabacchi

Scienze delle Finanze e del diritto tributario di Alessandro Balestrino e Maria Pierro

scienza delle Finanze di Galimberti, Paolazzi.

Dati ricavati dal sito di Centro studi dell’Università di Pavia Asia Major 1999

Statistica descrittiva 3 rosso verde giallo

valori delle azioni ricavati dal Televideo alle pagine 314,315,316