Statutopcdi2015

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10 Lo Statuto del Partito Comunista d'Italia Preambolo Il Partito Comunista d'Italia è impegnato nella ricostruzione di un unico Partito Comunista, avanguardia delle classi lavoratrici e in generale delle componenti più avanzate del Paese nella lotta per il socialismo ed il comunismo. A tale fine organizza donne e uomini che operano nella società, nei luoghi di lavoro e di studio, nelle istituzioni, per l’emancipazione delle classi subalterne, per attuare ed estendere la democrazia, i diritti, l’uguaglianza, la giustizia sociale e le libertà sancite dalla Costituzione repubblicana. Esso si adopera per l’indipendenza, l’unità e la sovranità del paese. Il Partito Comunista d'Italia fa riferimento al marxismo, al leninismo, all'esperienza del Partito Comunista Italiano, in particolar modo al pensiero di Gramsci e di Togliatti, alle esperienze del movimento operaio e comunista italiano ed internazionale, ai valori della Resistenza e dell’antifascismo, alle conquiste dei movimenti per la pace ed anti imperialisti, alle lotte ambientaliste, antirazziste, di genere e per i diritti civili. Il Partito Comunista d’Italia riconosce la centralità del conflitto tra capitale e lavoro ed opera per unire ed organizzare la classe lavoratrice. Il Partito Comunista d’Italia assume la teoria gramsciana della “battaglia delle idee” e della pratica dell’egemonia culturale. Il Partito Comunista d'Italia assume l’internazionalismo a fondamento della sua azione politica. Esso opera affinché la politica estera italiana, nel rispetto dell’articolo 11 della Costituzione, ripudi la guerra e promuova la pace tra i popoli, la cooperazione multilaterale tra le nazioni e l’amicizia tra i Paesi della regione euro- mediterranea. Le relazioni internazionali del PCd'I con gli altri partiti comunisti, rivoluzionari, progressisti, si informano ai principi di indipendenza, uguaglianza, rispetto reciproco, cooperazione e non interferenza. Il Partito Comunista d'Italia, in coerenza con la propria ispirazione, persegue una politica di alleanze e convergenze sociali e politiche con tutte le forze democratiche, progressiste e di sinistra che operano nel pieno rispetto dei principi e dei valori della Costituzione repubblicana. Promuove la connessione con i movimenti progressivi della società, si batte per un’etica pubblica fondata sul riconoscimento della centralità della questione morale. Art. 1 L'adesione al Partito Possono iscriversi al Partito Comunista d'Italia tutti/e coloro che hanno compiuto il quattordicesimo anno di età e che, indipendentemente dall’etnia, dalle convinzioni filosofiche o religiose, dagli orientamenti sessuali, ne condividano lo statuto ed il programma politico e si impegnino ad operare per realizzarne gli intenti. L'iscrizione avviene presso l'organizzazione di base di residenza o del luogo di lavoro o di studio o di interesse culturale o professionale. Non è ammessa la contemporanea iscrizione al Partito e ad altra organizzazione politica, e l'iscrizione al Partito è incompatibile con l’adesione e la partecipazione ad associazioni segrete o che comportino un particolare vincolo di riservatezza.

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Statuto del Partito Comunista d'Italia

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Lo Statuto del Partito Comunista d'Italia

PreamboloIl Partito Comunista d'Italia è impegnato nella ricostruzione di un unico PartitoComunista, avanguardia delle classi lavoratrici e in generale delle componenti piùavanzate del Paese nella lotta per il socialismo ed il comunismo. A tale fine organizza donne e uomini che operano nella società, nei luoghi di lavoro edi studio, nelle istituzioni, per l’emancipazione delle classi subalterne, per attuare edestendere la democrazia, i diritti, l’uguaglianza, la giustizia sociale e le libertà sancitedalla Costituzione repubblicana. Esso si adopera per l’indipendenza, l’unità e la sovranità del paese.Il Partito Comunista d'Italia fa riferimento al marxismo, al leninismo, all'esperienza delPartito Comunista Italiano, in particolar modo al pensiero di Gramsci e di Togliatti, alleesperienze del movimento operaio e comunista italiano ed internazionale, ai valoridella Resistenza e dell’antifascismo, alle conquiste dei movimenti per la pace ed antiimperialisti, alle lotte ambientaliste, antirazziste, di genere e per i diritti civili.Il Partito Comunista d’Italia riconosce la centralità del conflitto tra capitale e lavoro edopera per unire ed organizzare la classe lavoratrice.Il Partito Comunista d’Italia assume la teoria gramsciana della “battaglia delle idee” edella pratica dell’egemonia culturale.Il Partito Comunista d'Italia assume l’internazionalismo a fondamento della sua azionepolitica. Esso opera affinché la politica estera italiana, nel rispetto dell’articolo 11 dellaCostituzione, ripudi la guerra e promuova la pace tra i popoli, la cooperazionemultilaterale tra le nazioni e l’amicizia tra i Paesi della regione euro- mediterranea. Le relazioni internazionali del PCd'I con gli altri partiti comunisti, rivoluzionari,progressisti, si informano ai principi di indipendenza, uguaglianza, rispetto reciproco,cooperazione e non interferenza.Il Partito Comunista d'Italia, in coerenza con la propria ispirazione, persegue unapolitica di alleanze e convergenze sociali e politiche con tutte le forze democratiche,progressiste e di sinistra che operano nel pieno rispetto dei principi e dei valori dellaCostituzione repubblicana. Promuove la connessione con i movimenti progressivi della società, si batte perun’etica pubblica fondata sul riconoscimento della centralità della questione morale.

Art. 1 L'adesione al Partito Possono iscriversi al Partito Comunista d'Italia tutti/e coloro che hanno compiuto ilquattordicesimo anno di età e che, indipendentemente dall’etnia, dalle convinzionifilosofiche o religiose, dagli orientamenti sessuali, ne condividano lo statuto ed ilprogramma politico e si impegnino ad operare per realizzarne gli intenti. L'iscrizione avviene presso l'organizzazione di base di residenza o del luogo di lavoro odi studio o di interesse culturale o professionale. Non è ammessa la contemporanea iscrizione al Partito e ad altra organizzazionepolitica, e l'iscrizione al Partito è incompatibile con l’adesione e la partecipazione adassociazioni segrete o che comportino un particolare vincolo di riservatezza.

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Coloro che sono iscritti/e all’estero, al fine di svolgere attività politica sul territorio,integrarsi e collaborare attivamente nei partiti esteri, possono tesserarsi presso di essie candidarsi in partiti non italiani.

Art. 2 I diritti ed i doveri degli iscritti e delle iscritteOgni iscritto/a al Partito Comunista d'Italia ha il diritto di:-accedere alla educazione ed alla formazione politica, che deve essere organizzata adogni livello del Partito;- contribuire all’elaborazione della linea del Partito prendendo parte alle discussioni edalle deliberazioni delle organizzazioni cui è iscritto; - intervenire nella discussione di tutte le questioni all’ordine del giorno dellaorganizzazione cui è iscritto/a e di prendere parte alle decisioni con votodeliberativo;- partecipare con voto deliberativo alle elezioni dei/delle dirigenti della propriaorganizzazione e dei/delle delegati/e ai Congressi di Sezione, Federazione, regionale enazionale;- essere eleggibile a qualsiasi carica di Partito, e di essere delegato/a ai Congressi diSezione, Federazione, regionale ed al Congresso nazionale, secondo le modalità e lecondizioni fissate dal presente statuto;- essere, in caso di presunta mancanza disciplinare, giudicato/a dagli organismi esecondo le regole stabilite dallo statuto. Ogni iscritto/a al Partito Comunista d'Italia ha il dovere di:- partecipare regolarmente alle riunioni e di svolgere attività di Partito secondo ledirettive dell’organizzazione cui è iscritto/a e di realizzare nel suo campo di attivitàla linea politica del Partito;- accrescere le proprie conoscenze politiche e culturali, approfondire lo studio delmarxismo e del leninismo, della storia dei comunisti italiani, del movimento operaio,migliorare la propria conoscenza della linea politica del Partito ed operare per la suaapplicazione;- comportarsi lealmente e fraternamente con gli uomini e le donne componenti delPartito; - esercitare la critica e l’autocritica per il miglioramento della sua attività e di quelladel Partito; - vigilare e difendere il Partito contro ogni attacco; - svolgere attività di proselitismo e diffondere la conoscenza della politica del Partito; - agire per la più ampia unità delle forze lavoratrici e popolari, contribuire allo sviluppodelle organizzazioni sindacali, delle associazioni democratiche di massa e delle altreassociazioni e movimenti democratici, rispettandone e difendendone l’autonomia edoperando per la loro democraticità.

Art. 3 La struttura del Partito Il Partito Comunista d'Italia è organizzato in cellule ( di luogo di lavoro o di studio), insezioni (territoriali, di luoghi di lavoro o di studio), in federazioni territoriali e incomitati regionali.Ogni livello dell'organizzazione assume al proprio interno e promuove la politica dellavalorizzazione di genere, nonché la rappresentanza paritaria negli organismi ad ogni

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livello, nelle liste elettorali e nelle istituzioni. Anche al fine della elaborazione e dellaproposizione di tali politiche è istituita l'Assemblea nazionale delle donne comuniste. L’Assemblea nazionale delle donne comuniste concorre all’elaborazione della linea delpartito per quanto attiene alle tematiche di genere nel loro intreccio con la politicacomplessiva; può articolarsi anche in assemblee regionali e territoriali, a supportodell’elaborazione, delle scelte e delle attività dei rispettivi organismi dirigenti delpartito. La cellula deve essere composta da almeno 3 iscritte/i.Ogni Sezione territoriale deve essere costituita da almeno 10 iscritti/e, quelle suiluoghi di lavoro o di studio da almeno 5 iscritti/e. L’organo politico e decisionale dellasezione è l’Assemblea degli iscritti/e. Le sezioni territoriali, previa decisione del Comitato federale, possono svolgere la loroattività anche all’interno di più comuni. Nei comuni dove sono presenti più sezioni,possono essere costituiti coordinamenti cittadini e comunali, formati dai/dallerappresentanti delle sezioni, che agiscono sotto la direzione degli organismi federali. La sede della sezione comunista è centro di attività politica, culturale e solidaristicaper tutti gli uomini e le donne che vivono nella località interessata.La Federazione è costituita su base provinciale, salvo diversa decisione della DirezioneNazionale. Le federazioni estere sono costituite su base nazionale o continentale.Essa è il luogo di elaborazione e di decisione politica del Partito a livello provinciale, inarmonia con quanto stabilito dall’istanza regionale e nazionale; promuove assembleeperiodiche anche aperte ai/alle non iscritti/e. Il Comitato Regionale è istituito nelle regioni dove è presente più di una federazione. IlComitato regionale, allo scopo di realizzare la linea del Partito, prende tutte leiniziative politiche ed organizzative che concernono la regione. E’ luogo di raccordocon le omologhe istanze regionali dei sindacati, delle organizzazioni di massa e deglialtri partiti.

Art. 4 La Federazione Giovanile Comunista d'Italia La FGCI, per la quale valgono le norme del presente statuto,organizza i giovani e leragazze che non abbiano ancora compiuto 30 anni di età e regola la propria vitainterna con una Carta Costitutiva. La FGCI organizza i giovani e le ragazze che intendono essere protagonisti/e attivi/e ecoscienti del rinnovamento e del cambiamento della società, nonché della suaevoluzione in senso socialista. Essa riconosce e valorizza al proprio interno la militanzaa tutti i livelli. In occasione del Congresso nazionale del PCd'I, la FGCI tiene la propria Conferenzanazionale, convocata dal proprio Coordinamento nazionale, sentita la Direzione delPartito. La Conferenza nazionale fissa la linea politica dell'organizzazione ed elegge ilCoordinamento nazionale. Alla Conferenza nazionale della FGCI partecipano i giovani ele ragazze delegati/e dai livelli regionali. La Conferenza nazionale della FGCI elegge, inaccordo con la Direzione del Partito, il Coordinatore o la coordinatrice nazionale, che faparte di diritto della Direzione nazionale del Partito. Su proposta di quest'ultimo/a laConferenza nazionale elegge l'Esecutivo nazionale , in numero di 5 componenti chefanno parte di diritto del Comitato Centrale. L’Esecutivo nazionale della FGCI elaborale politiche giovanili nazionali in accordo con la Direzione ed interviene su di esse;

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svolge inoltre funzioni di indirizzo e di stimolo nei confronti di tutte le organizzazionidella FGCI. Il Coordinamento nazionale della FGCI è organo rappresentativo delle realtàterritoriali , di luoghi di studio e di lavoro dell’organizzazione e garantisce il raccordotra gli organismi locali e l’Esecutivo nazionale della FGCI, che ne è parte integrante. La Conferenza regionale della FGCI, convocata in occasione della rispettiva istanzanazionale dell’esecutivo regionale uscente, sentito il Comitato regionale del Partito,elegge un Coordinatore o una coordinatrice, che fa parte di diritto della Segreteriaregionale del Partito, un Esecutivo, e individua in questo 4 componenti che fannoparte, insieme al Coordinatore o alla coordinatrice regionale, del Comitato regionaledel Partito.L’Esecutivo regionale della FGCI elabora le politiche giovanili per la Regione, le discutecon il Comitato regionale del Partito ed interviene su di esse; svolge funzioni diindirizzo e di stimolo sui nuclei di giovani attivi/e nelle Federazioni ed assicura ilnecessario collegamento con l’Esecutivo nazionale. La Conferenza federale della FGCI, convocata in occasione della rispettiva istanzaregionale dall'esecutivo federale uscente, sentito il Comitato federale del Partito,elegge un Coordinatore o una coordinatrice, che fa parte di diritto del comitatofederale del Partito, un Esecutivo, e individua in questo 3 componenti che fannoparte, insieme al Coordinatore o alla coordinatrice federale, del Comitato federale delPartito. L’Esecutivo Federale della FGCI elabora le politiche giovanili per la Federazione, lesottopone al Comitato federale del Partito ed interviene su di esse; svolge funzioni diindirizzo e di stimolo sui nuclei di giovani attivi nelle sezioni ed assicura il necessariocollegamento con l’Esecutivo regionale e nazionale. La sezione del Partito, su proposta del Comitato direttivo, elegge il coordinatore o lacoordinatrice cittadino/a della FGCI, che è componente di diritto del Comitatodirettivo.

Art. 5 Il Centralismo Democratico La vita interna del Partito è retta secondo i principi del Centralismo Democratico. Esso è garanzia dell’unità d’azione del Partito e stimolo per uno sviluppo democraticoe collegiale di tutti/e gli iscritti/e. Il centralismo democratico comporta la ricercacontinua della sintesi, che dovrà essere raggiunta attraverso il confronto costante tragli iscritti e le iscritte, qualsiasi sia il ruolo da essi/e ricoperto, al fine di garantirne ilpieno coinvolgimento nella vita interna del Partito. A tale scopo il Partito stimola epromuove momenti di formazione politica ed ideologica e considera centralel’arricchimento culturale e teorico di ogni iscritto/a e militante che, dunque, è tenuto/aa conoscere il programma del partito e a fare azione di proselitismo. E’ assicurata lalibera espressione del pensiero di ciascuno/a iscritto/a, la socializzazione delleesperienze acquisite e la costruzione, attraverso il dibattito all’interno degli organismi,di una decisione collettiva che sia sintesi delle posizioni espresse. Questo significa che:-tutti gli iscritti e le iscritte al Partito hanno pari diritto ad eleggere ed essere eletti/enegli organismi dirigenti, a contribuire alla costruzione del Partito ed essere informatiperiodicamente circa l’attività politica e le decisioni assunte dalle istanze superiori,

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che gli organismi dirigenti, ad ogni istanza, devono farsi garanti della più ampia elibera discussione; -terminata la discussione e presa a maggioranza una decisione da parte di ciascunodegli organismi dirigenti, questa è vincolante per gli organismi dirigenti e per tutti gliiscritti e le iscritte che sono tenuti/e ad accettare ed applicare le decisioni liberamenteassunte.E'pertanto fatto espresso divieto di rappresentare e perseguire all’esterno posizionipolitiche difformi ( tale divieto stimola lo sviluppo delle posizioni personali in formalibera e responsabile ed impegna tutti gli iscritti a lavorare per il rafforzamento delPartito attraverso il primato dell’unità politica dello stesso e del suo gruppo dirigente),di costituire correnti o altri gruppi organizzati che elaborino linee politiche differenti daquelle discusse e approvate all’interno degli organismi dirigenti del Partito. L’unità politica, ideologica ed organizzativa del partito è un valore ed è garanziaessenziale per la realizzazione del suo programma. Tutte le formazioni di partito, tutti i compagni e tutte le compagne sono tenuti/e adifendere l’unità del partito contro ogni tentativo di disgregazione e di attività difrazione. La costituzione di gruppi frazionistici in seno al partito è rigorosamenteproibita e viene sanzionata con provvedimenti che possono giungere all’espulsione.

Art. 6 I Congressi Per ciascuna istanza e per il Partito nel suo complesso il massimo organo dirigente è ilCongresso. Esso è il momento fondamentale dell’organizzazione democratica e dellaelaborazione collegiale della linea politica del Partito. Esso si svolge secondo le normestabilite dal regolamento congressuale approvato dal Comitato Centrale. I congressi disezione, di federazione e regionali definiscono la politica delle rispettive organizzazionie si pronunciano sui documenti a loro sottoposti. I congressi di sezione, di federazionee regionali eleggono gli organismi dirigenti, le delegate ed i delegati ai congressi delleistanze superiori. Il Congresso di sezione è costituito dall’assemblea generale degli iscritti e delle iscrittee viene convocato dal Comitato direttivo di sezione, di norma in occasione delCongresso nazionale; può essere convocato in via straordinaria per decisione motivatadel Comitato federale o su richiesta, parimenti motivata, della metà degli/delleiscritti/e. Elegge il Comitato direttivo.Il Congresso di federazione viene convocato dal Comitato federale, di regola, incorrispondenza con la convocazione del Congresso nazionale. Elegge il Comitatofederale. E' possibile la convocazione straordinaria dei Congressi di Federazione neiseguenti casi: per decisione motivata del Comitato Regionale, per decisione delComitato federale ( previo consenso del Comitato Regionale del Partito), su iniziativamotivata di almeno la metà delle sezioni che raggruppino almeno la metà degli/delleiscritti/e, per decisione della metà degli/delle iscritti/e della Federazione, dal/dallaCommissario/a, nei casi previsti dallo statuto.Il Congresso regionale definisce la linea politica del Partito delle diverse regioni, eleggeil Comitato regionale, è convocato in corrispondenza del Congresso nazionale.E’convocato in via straordinaria per decisione motivata dal Comitato Centrale delPartito, qualora sia richiesto dalla metà degli/delle iscritti/e o dalle federazioni cherappresentano la metà degli/delle iscritti/e della regione. Elegge il Comitato regionalee la commissione regionale di garanzia.

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Il Congresso nazionale è la più alta istanza dirigente del Partito e viene convocato perdecisione del Comitato Centrale, di regola ogni tre anni.Esso riunisce i delegati e le delegate democraticamente eletti/e da tutte learticolazioni del Partito, proporzionalmente agli iscritti e alle iscritte e secondo lenorme stabilite dal Comitato centrale. Il Congresso decide il suo ordine del giorno edelegge i propri organi direttivi. Durante lo svolgimento del Congresso, la Presidenzaesercita le funzioni ed i poteri del Comitato Centrale. Il Congresso fissa la linea politica del Partito, giudica l’attività degli organi di direzionecentrali e delle formazioni di base, elegge il Comitato Centrale e la Commissionenazionale di garanzia. Le decisioni del Congresso sono vincolanti per tutto il Partito.

Art.7 Gli organismi, il metodo di elezione Gli organismi dirigenti e di garanzia di qualsiasi istanza di Partito sono eletti nelleapposite assemblee con voto diretto e nominativo, a maggioranza degli/delle aventidiritto, con modalità decise, di volta in volta, dall’assemblea. La votazione si tiene ascrutinio segreto, qualora non decidano diversamente i due terzi dei/delle presenti.Non è mai ammessa, ad alcun livello, l’elezione di organismi o di delegati/e in misuraproporzionale a gruppi organizzati o a sensibilità, con metodi di votazione chelegittimino l’esistenza all’interno del Partito di correnti o frazioni. In tutti gli organismi dirigenti del Partito è ammessa la cooptazione successiva, decisaa maggioranza assoluta dei/delle componenti, in misura non superiore a un decimo deifacenti parte degli stessi. I/le componenti degli organismi dirigenti che non possono più esercitare le lorofunzioni potranno essere sostituiti/e con voto a maggioranza, in ogni caso decadonodopo tre assenze consecutive non giustificate. Tra un Congresso e l’altro la direzionepolitica del Partito spetta agli organismi eletti. Gli organismi esecutivi e dirigentidevono funzionare collegialmente. Il Comitato direttivo di sezione è eletto dall’assemblea generale degli/delle iscritti/e;ove non presente, le sue funzioni sono assunte dall’assemblea generale degli/delleiscritti/e. Il Comitato direttivo elegge il/la Segretario/a della sezione, il/la Tesoriere/a e puòeleggere una Segreteria. Lo stesso Comitato dirige tutto il lavoro della Sezione ed è responsabile dellaapplicazione della linea del Partito e controlla l’esecuzione delle decisioni dellaassemblea di sezione, delle proprie e di quelle degli organi superiori che lo riguardano.Risponde collegialmente del suo operato all’assemblea generale degli/delle iscritti/edella sezione. Il Comitato federale è l’organo di direzione dell’attività della Federazione nel periodocompreso tra l’uno e l’altro Congresso. Il Comitato federale viene eletto dal Congresso ed è composto da un numero dicomponenti non superiore al dieci per cento degli iscritti e delle iscritte, in ogni casoda un numero massimo di 30. Il Comitato federale è l’organismo di direzione politica di tutte le organizzazioni diPartito della Federazione e controlla l’attività delle sezioni. Esso è tenuto ad assicurarescrupolosamente l’esecuzione delle proprie decisioni ed è responsabile della correttaapplicazione della linea del Partito.

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Esso delibera, nell’ambito delle indicazioni politiche elaborate dal livello nazionale eregionale, sentite la Sezioni locali, sulle alleanze alle elezioni amministrative locali esulle liste. Il Comitato federale elegge il/la Segretario/a, componente di diritto del Comitatoregionale, il/la Tesoriere/a e può eleggere un/una Presidente del Comitato federale. IlComitato federale elegge altresì, su proposta del/della Segretario/a, la Segreteria, cheè composta in numero tendenzialmente non superiore a sette, ivi compresi il/laSegretario/a, il/la Tesoriere/a, il/la Presidente del Comitato federale e il Coordinatore ola Coordinatrice Federale della FGCI. E’ convocato dal Presidente del Comitato Federale o, nel caso in cui non sia statoeletto, dal Segretario Federale e deve essere convocato almeno ogni due mesi. IlComitato federale è responsabile collegialmente del suo lavoro verso il Congressoprovinciale e verso le istanze regionali del Partito. Le decisioni del Comitato federale sono prese solo in presenza del numero legale (lametà più uno dei/delle componenti) e vengono assunte a maggioranza dei/dellepresenti, tranne in materia di elezione di organismi dirigenti, per la quale è richiesta lamaggioranza assoluta degli/delle aventi diritto. I/le Segretari/e di Federazione sono tenuti/e a comunicare al DipartimentoOrganizzazione regionale del Partito le date di convocazione dei Comitati Federali, conl’indicazione dell’ordine del giorno sul quale si articoleranno i lavori. Il Comitato regionale attua la linea politica stabilita dal Congresso regionale e riferiscesu di essa alla Direzione nazionale. Decide sulle alleanze regionali e sulla nominadei/delle rappresentati negli organismi di emanazione istituzionale regionale; coordinal’attività delle Federazioni al momento della preparazione delle liste per le elezioniregionali, indicando i/le rappresentanti del Partito nel listino, ove previsto. Il Gruppoconsiliare regionale risponde al Comitato regionale. Esso può essere composto da unmassimo di 40 componenti ed elegge il/la Segretario/a, il/la Tesoriere/a e può eleggereun/a Presidente del Comitato regionale. Il Comitato regionale elegge altresì, suproposta del/la Segretario/a, la Segreteria composta in numero non superiore a nove,ivi compresi il/la Segretario, il /la Tesoriere/a, il /la Presidente del Comitato regionale eil Coordinatore o la Coordinatrice regionale della FGCI. E’ convocato dal/la Presidentedel Comitato regionale o, nel caso in cui non sia stato/a eletto/a, dal/la Segretario/aRegionale, almeno ogni due mesi. Il/la Segretario/a regionale è componente di dirittodel Comitato Centrale. Il Comitato Centrale dirige il Partito nel periodo intercorrente tra lo svolgimento di duecongressi, discute ed approva le alleanze e le candidature nazionali ed europee,elabora le indicazioni politiche per le elezioni locali e vigila, in concorso con il livelloregionale, sul rispetto delle stesse da parte delle organizzazioni territoriali del Partito.E’ composto da un numero massimo di 140 componenti e provvede ad eleggere il/laproprio/a Presidente. Indice il Congresso nazionale. Esso, in seduta comune con la Commissione Nazionale di Garanzia, elegge il/laSegretario/a, il/la Tesoriere/a, l’eventuale Presidente Onorario/a e la DirezioneNazionale del Partito. La convocazione del Comitato centrale è fatta dal/dallaPresidente e deve avvenire di regola almeno ogni tre mesi. La Direzione nazionale dirige il lavoro del Partito sulla base delle indicazioni uscite dalCongresso nazionale e ne controlla l’attuazione. Sono componenti di diritto il/laSegretario/a, il/la Tesoriere/a, l’eventuale Presidente Onorario/a del Partito, il/la

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Presidente del Comitato Centrale, i/le Segretari/e Regionali, il /la Presidente dellaCommissione nazionale di garanzia, il Coordinatore o la Coordinatrice nazionale dellaFGCI. Il/la Segretario/a del Partito convoca le riunioni della Direzione e ne presiede i lavori.La Direzione del Partito, composta da un massimo di 50 componenti, elegge suproposta del/la Segretario/a la Segreteria del Partito. La Segreteria del Partito assicura la continuità del lavoro politico e organizzativo sullabase delle decisioni politiche assunte in Direzione, la esecuzione delle sue decisioni eil disbrigo delle pratiche correnti, coordina gli organismi dirigenti e ne assicura ilfunzionamento. E’ convocata dal/la Segretario/a del Partito. Sono componenti di diritto della Segreteriail/la Segretario/a ed il/la Tesoriere/a nazionali, sono invitati permanenti il/la Presidentedel Comitato Centrale ed il Coordinatore o la Coordinatrice nazionale della FGCI. La rappresentanza politica ufficiale del Partito è affidata al/la Segretario/a Nazionale, larappresentanza legale e la responsabilità amministrativa del Partito sono inveceattribuite al/la Tesoriere/a Nazionale.

Art.8 Le cariche elettive e la questione moralePur non esistendo nessuna incompatibilità tra le cariche elettive di Partito e quellerappresentative nelle istituzioni, il Partito Comunista d'Italia si organizza in modo taleda evitare che i/le singoli/e compagni/e siano gravati/e da troppe responsabilità ,anche allo scopo di valorizzare il maggior numero di soggetti, in particolare coloro chesi sono contraddistinti nel lavoro politico all’interno del proprio territorio o del proprioluogo di studio o di lavoro.Il Partito Comunista d' Italia pone al centro della sua azione politica la questionemorale, intesa non come etica astratta, ma come modalità comportamentale ordinarianella vita privata e pubblica e come critica radicale al sistema capitalistico. Inrelazione a ciò sottolinea la rilevanza e l'attualità del pensiero di Enrico Berlinguer. Tutti i componenti del Partito sono tenuti a iscriversi alle rispettive organizzazionisindacali e professionali e anche ad altre organizzazioni di massa (cooperativistiche,antifasciste, femminili, sportive, culturali, ricreative, ecc.) per svolgere in esse operadi propaganda e la necessaria azione politica, compatibilmente con le finalità dellaspecifica organizzazione, la cui indipendenza va in ogni caso salvaguardata. Essi/esono quindi tenuti/e a rispettare scrupolosamente la disciplina democratica deisindacati, delle associazioni professionali e delle altre organizzazioni di massa di cuifanno parte, nell’interesse del rafforzamento e dello sviluppo continuo di questeorganizzazioni. Essi /e lavorano e lottano per l’unità ed il rafforzamento dei sindacati,dei movimenti sociali e di lotta e delle altre organizzazioni di massa, per la difesa degliinteressi della loro categoria, per il miglioramento delle condizioni di esistenza e larealizzazione di tutte le aspirazioni economiche e sociali dei lavoratori e dellelavoratrici.

Art.9 Gli organismi di garanziaGli organismi di garanzia concorrono, di concerto con gli organismi dirigenti del Partito,a svolgere un ruolo attivo per la crescita del Partito come comunità organizzata e, in

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tal senso, contribuiscono all’opera di educazione e di formazione a tutti i livelliattraverso il costante richiamo alle motivazioni ideali e ai tratti propri del costumecomunista. Le commissioni di garanzia, regionali e nazionali, sono elette in sede congressuale.L’elezione ad un organismo di garanzia è incompatibile con ogni incarico esecutivo diPartito, e con ogni incarico amministrativo nelle istituzioni e negli enti di emanazioneistituzionale. In caso di decadenza di singoli /e componenti, i rispettivi organismidirigenti eleggono i/le sostituti/e. La Commissione regionale di garanzia è formata da tre componenti che, nella riunioneconvocata dalla compagna o dal compagno più anziano/a, eleggono un/a Presidente,che fa parte di diritto del Comitato Regionale. Essa decide in prima istanza su ogniquestione disciplinare, di applicazione e di interpretazione dello statuto, deglieventuali contenziosi sorti nelle rispettive federazioni. La Commissione nazionale di garanzia è composta da cinque componenti ed elegge alproprio interno un /a Presidente, componente di diritto del Comitato Centrale. La Commissione nazionale di garanzia verifica la situazione di compatibilità dei/dellecomponenti delle Commissioni regionali di garanzia. In caso di accertataincompatibilità, dichiara la decadenza dei /delle componenti incompatibili. Ammessoche i motivi di incompatibilità non vengano rimossi entro 30 giorni dalla contestazione,i/le componenti decaduti/e devono essere sostituiti/e entro i successivi 30 giorni. In caso di inerzia delle commissioni regionali di garanzia, la Commissione nazionale digaranzia interviene in forma di temporanea supplenza, al fine del ripristino dellefunzionalità dell’organismo. In casi di particolare gravità, la Commissione nazionale digaranzia, sentito il parere della Direzione nazionale, può procedere allo scioglimentomotivato della Commissione regionale di garanzia. Entro 30 giorni dallo scioglimento,il Comitato regionale interessato provvede all’elezione di una nuova Commissioneregionale di garanzia. Essa decide di ogni questione disciplinare, di applicazione e di interpretazione dellostatuto, degli eventuali contenziosi sorti a tale livello all’interno del Partito, ed inseconda istanza sulle decisioni delle Commissioni regionali di Garanzia. Le Commissioni di garanzia, ai fini del controllo e della verifica dei bilanci diriferimento, nonché per la certificazione, entro le previsioni di legge, della correttagestione amministrativa, nominano un Collegio Sindacale formato da tre componenti,dei quali uno/a con funzione di presidente.

Art.10 Le sanzioni disciplinari Non è consentito ricorrere a sanzioni disciplinari, prima di aver esperito ogni tentativoper risolvere i casi per via non amministrativa. Le sanzioni disciplinari sono: ilrichiamo verbale, la sospensione da incarichi direttivi, la decadenza da incarichidirettivi, la sospensione dal Partito, l’espulsione dal Partito. Chi è sottoposto/a aprocedimento disciplinare deve essere tempestivamente informato/a degli addebitimossi e deve essere ascoltato/a dalla Commissione di Garanzia interessata prima chevengano irrogate le sanzioni disciplinari. L'interessato/a ha diritto di ricorrere contro il provvedimento disciplinare allaCommissione di Garanzia interessata entro 10 giorni dalla relativa comunicazione. Lesanzioni decorrono dal decimo giorno dalla data della comunicazione della relativairrogazione nel caso non venga presentato ricorso, dal momento in cui il ricorso è stato

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rigettato o solo parzialmente accolto. L’eventuale sospensione cautelare noncostituisce sanzione disciplinare e viene decisa per tutelare il Partito e/ol'interessato/a.

ART.11 Lo scioglimento di organismi dirigenti e di organizzazioni territoriali Nel caso si determinassero gravi e insanabili situazioni di mancato rispetto delle regoledemocratiche, di inadempienza statutaria, con grave pregiudizio dell'immagineesterna del Partito, la Direzione nazionale, sentito il parere della Commissione digaranzia interessata, può sciogliere gli organismi politici delle istanze inferiori,affidandone temporaneamente la gestione a un/a Commissario/a, che ha il compito digarantire la continuità politica e l'amministrazione ordinaria. I successivi congressistraordinari sono convocati dal /la Commissario/a, di norma, entro tre mesi dalloscioglimento. In situazioni di estrema gravità, in compresenza di più di uno dei motividi cui sopra, la Direzione nazionale, sentito il parere della Commissione di garanziainteressata, può sciogliere le organizzazioni delle istanze inferiori e nominare un/aCommissario/a, che procede ad un nuovo tesseramento, garantisce la ripresadell’attività politica del Partito e convoca il successivo Congresso straordinario, dinorma, entro tre mesi dallo scioglimento dell’organizzazione. Nei suddetti casi, il/la Commissario/a, che risponde del proprio operato alla Direzionedel Partito, è l’unico/a titolato/a ad utilizzare il nome, il simbolo e le risorse delPartito. Il/la Commissario/a non deve risiedere nella medesima provincia o regione in cuiavviene il commissariamento e, comunque, non potrà assumere in quella provincia oregione incarichi pubblici o di Partito per cinque anni dal termine della ricordatafunzione, salvo diversa e motivata decisione della Direzione nazionale. ART. 12 Le risorse finanziarie I mezzi finanziari del Partito sono costituiti dai proventi del tesseramento, dallasottoscrizione volontaria di iscritti/e e cittadini/e, dalle entrate delle iniziative politichedel Partito, da società di proprietà del Partito, dalla sottoscrizione di una quota delleindennità di carica conseguenti ad un mandato, dal finanziamento pubblico e dairimborsi elettorali previsti dalle norme vigenti. Ogni struttura ha la propria autonomia,con propria responsabilità legale, amministrativa, finanziaria e patrimoniale. Laresponsabilità delle attività amministrative, finanziarie e patrimoniali sono affidateal/la Tesoriere/a eletto/a in ogni istanza del Partito, senza alcun vincolo di solidarietà acarico del livello superiore o inferiore dell’organizzazione del Partito. Il/la Tesoriere/aha la rappresentanza legale ed amministrativa, sia attiva che passiva, della propriaorganizzazione compiendo tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazionenell'interesse del funzionamento dell’organizzazione del Partito. Il/la Tesoriere/a, per quanto di propria competenza territoriale, dovrà, assumendoprecise responsabilità personali, curare con diligenza la raccolta della documentazionee delle dichiarazioni in materia di contribuzioni volontarie ed in materia di rimborsodelle spese elettorali, anche ai fini della relazione del rendiconto. Entro e non oltre il31 gennaio di ogni anno ciascuna organizzazione predispone e delibera il bilanciopreventivo dell’anno in corso, ed entro e non oltre il 31 marzo approva il contoconsuntivo dell'anno precedente.

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Entro quest’ultimo termine le federazioni e i comitati regionali sono tenuti atrasmettere i propri bilanci rispettivamente al Comitato Regionale ed alla DirezioneNazionale, evidenziando alle rispettive Commissioni di Garanzia eventuali difformità. Il mancato adempimento rispetto a detti obblighi da parte del/la relativo/a Tesoriere/acostituisce per chi detiene la carica fonte di responsabilità disciplinare ai sensi dell’art.10 del presente Statuto. Gli eventuali contributi straordinari alle istanze regionali ed alle federazioni verrannoerogati solo dopo l’avvenuta approvazione del consuntivo dell’anno precedente. Al/la Tesoriere/a nazionale sono affidati gli obblighi derivanti dall'applicazione dellenorme per la regolamentazione della contribuzione volontaria ed in materia dirimborso delle spese elettorali, anche ai fini della redazione del rendiconto. Il bilancio nazionale è esaminato ed approvato dal Comitato Centrale.

ART.13 Le cariche pubbliche La preparazione delle liste deve avvenire con congruo anticipo rispetto alla scadenzaelettorale, per consentire la massima partecipazione al processo deliberativo e unascelta oculata dei/delle candidati/e più idonei/e. Tutte le candidature a livello nazionalee territoriale vengono deliberate, nel rispetto del principio di parità tra i sessi ocomunque in rispondenza a quanto previsto dalle leggi in materia, a maggioranzadegli/delle aventi diritto, dai rispettivi organismi dirigenti. L'accettazione della candidatura impegna il/la candidato/a a svolgere la campagnaelettorale nelle forme e nelle modalità conformi all'impostazione stabilita dagliorganismi dirigenti. I/le componenti del Partito eletti/e , nell'esercizio del loro mandato si conformano agliorientamenti del Partito e al regolamento del gruppo. Spetta alle organizzazioni di Partito attivare tutti gli strumenti necessari a garantire uncostante rapporto con gli elettori e le elettrici, tale da consentire la verifica periodicadell'attività dei comunisti e delle comuniste nelle assemblee elettive e negli organiistituzionali, nonché dello stato di attuazione del programma elettorale. Gli/le eletti/e nelle assemblee elettive si costituiscono in gruppi parlamentari oconsiliari, dotandosi di un proprio regolamento. Gli/le eletti/e in liste di coalizione si coordinano secondo modalità concordate con gliorganismi dirigenti del Partito. I gruppi parlamentari e consiliari eleggono i/lerispettivi/e presidenti su proposta degli organismi dirigenti competenti. Il gruppo consigliare regionale e quello parlamentare, nel prendere decisioni cheriguardano territorialmente le federazioni ed i comitati regionali, devono svolgerepreventive consultazioni con gli organismi dirigenti del Partito delle realtà interessate. Tutti gli amministratori e le amministratrici pubblici/che, tutti gli eletti e le elette nelleistituzioni, nonché i/le nominati/e negli enti di emanazione istituzionale, rispondonodel loro mandato ai rispettivi organismi dirigenti del Partito e, al momentodell’accettazione della candidatura, devono sottoscrivere l’impegno a devolvere allostesso parte dell'indennità di carica e di ogni emolumento percepito in forza delmandato, secondo le modalità previste dal regolamento approvato dalla Direzionenazionale. Ai/alle candidati/e e ai/alle designati/e dal Partito a qualsiasi incarico pubblico vengonoconsegnati lo Statuto e il Regolamento interno. La firma di accettazione dellacandidatura o della designazione ne implica la conoscenza, e obbliga a rispettarne le

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prescrizioni ed i vincoli. La mancata ottemperanza al dovere di sottoscrizione suddettoè sanzionata con l’espulsione dal Partito e la richiesta ufficiale di decadenzadall’incarico pubblico ottenuto in forza dell’appartenenza al Partito stesso. Le carichenelle Assemblee elettive non sono cumulabili.Non può essere ricoperta la stessa carica elettiva per più di due mandati pieni. Il/la Segretario/a Federale, Regionale, Nazionale del Partito non possono ricoprirecontemporaneamente incarichi nelle Giunte comunali, regionali, di Governo.

ART. 14 La comunicazione, la stampa comunista ed i suoi compiti I mezzi di comunicazione e le attività editoriali del Partito si ispirano alle sue posizionied ai suoi orientamenti raccogliendo l'insieme del dibattito politico e culturale che inesso si esprime. La Direzione ha il compito di indicare gli incarichi di responsabilitàeditoriali.

ART.15 La tessera, i simboli, gli inniLa tessera, debitamente sottoscritta dall’iscritto/a, firmata dal/la segretario/a ed inregola con il versamento della quota, attesta la regolare iscrizione al Partito edimpegna il/la militante alla solidarietà politica e morale verso il Partito e gli uomini e ledonne che lo compongono. Al/la nuovo/a iscritto/a deve essere consegnata, con latessera, una copia dello statuto. La bandiera del Partito Comunista d'Italia è rossa, e reca in colore giallo la falce, ilmartello e la stella, e la sigla PCd’I. Il simbolo è il seguente: in un cerchio nero con sfondo bianco, al centro falce, martelloe stella gialle su bandiera rossa, sovrapposta alla bandiera tricolore nazionale, a fasceverticali verde, bianca e rossa, sporgente in basso sul lato destro, entrambe rette asinistra da due aste rettangolari verticali e attaccate, ed in basso al centro la scritta dicolore nero della sigla PCd’I.Nelle realtà territoriali in cui vivono minoranze etniche, linguistiche e nazionali, ilsimbolo, le scritte e gli atti ufficiali del Partito sono plurilingue. Gli inni ufficiali del Partito sono l'Internazionale e Bandiera Rossa.

DISPOSIZIONI FINALI Questo statuto regola la vita del Partito Comunista d'Italia in attesa del 1°Congresso epuò essere modificato solo con votazione superiore ai due terzi degli/delle aventidiritto del Comitato Centrale.