Statuto Utenti

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Copia per l’utente AiF – ASSOCIAZIONE AVVOCATO IN FAMIGLIA Sede Nazionale: Via Cavour 33, 21100 Varese C.F. / P.IVA 95081670127 numero verde: 800 134 008 0332 1563491 Email: [email protected] pag.1 di 12 ASSOCIAZIONE AVVOCATO IN FAMIGLIA ASSOCIAZIONE DI CONSUMATORI E UTENTI STATUTO TITOLO I° DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 Costituzione, denominazione, sede E’ costituita l'associazione, libera, autonoma e politicamente neutrale, denominata "ASSOCIAZIONE AVVOCATO IN FAMIGLIA", organizzazione volontaria e non lucrativa, associazione di consumatori e utenti, la quale assume anche la denominazione abbreviata di “AVVOCATO IN FAMIGLIA”. L'associazione, come sopra determinata, adotterà il logo e gli altri segni distintivi relativi al marchio “AVVOCATO IN FAMIGLIA” depositato presso UIBM DI VARESE , di proprietà di ANDREA FISCO Il quale ne autorizza l’uso esclusivo per la sola attività associativa, alla Associazione riferita al presente Statuto. Gli accordi specifici per l’utilizzo del logo richiamato sono indicati in un atto di accordo separato. La sede legale è in VARESE VIA CAVOUR 33 CAP 21100 Art. 2 Durata e ambito operativo L'Associazione ha durata illimitata. La Associazione opera su tutto il territorio. Oltre alla sede essa può istituire delegazioni, uffici o recapiti distaccati nell'ambito del territorio provinciale ed al di fuori dello stesso. Su delibera del Consiglio Direttivo essa può aderire ad organizzazioni ed enti nazionali ed internazionali che abbiano finalità compatibili con il proprio scopo sociale. Art. 3 Norme regolamentari La disciplina dell'associazione è contenuta nel presente Statuto. Il Codice Etico e la Carta dei Valori associativi confederali integrano lo Statuto. Art. 4 Scopo associativo L’Associazione è un’associazione di consumatori e utenti, liberamente costituita, autonoma, senza fini di lucro ed a base democratica e partecipativa. Ha per oggetto esclusivo quello di operare, in particolare sul territorio della Comunità Europea, nazionale, regionale e locale per informare, promuovere, assistere, tutelare, rappresentare e difendere i diritti e gli interessi individuali e collettivi dei consumatori di beni e degli utenti di servizi e comunque gli interessi diffusi dei consumatori e degli utenti in genere, anche promuovendo azioni collettive risarcitorie e/o restitutorie, azioni inibitorie giudiziali o stragiudiziali. L'Associazione opera nel rispetto dei dettami del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del Consumo) e sue successive modifiche e integrazioni. L’Associazione, in particolare, promuove e assicura la tutela, sul piano informativo preventivo, contrattuale e giudiziale risarcitorio, dei fondamentali diritti, patrimoniali e non patrimoniali: di natura economico – patrimoniale, quali il diritto alla correttezza, alla trasparenza ed equità nella costituzione e nello svolgimento dei rapporti contrattuali concernenti beni e servizi privati e pubblici; di natura informativo – divulgativa, quali il diritto ad una adeguata informazione e ad una corretta pubblicità, nonché il diritto alla promozione e allo sviluppo dell’associazionismo libero, volontario e democratico tra i consumatori e tra gli utenti;

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AiF  –  ASSOCIAZIONE  AVVOCATO  IN  FAMIGLIA    Sede  Nazionale:  Via  Cavour  33,    21100  Varese  -­‐  C.F.  /  P.IVA  95081670127    numero  verde:  800  134  008  -­‐    0332  1563491    Email:  [email protected]         pag.1 di 12  

ASSOCIAZIONE AVVOCATO IN FAMIGLIA ASSOCIAZIONE DI CONSUMATORI E UTENTI

STATUTO

TITOLO I°

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Costituzione, denominazione, sede E’ costituita l'associazione, libera, autonoma e politicamente neutrale, denominata "ASSOCIAZIONE AVVOCATO IN FAMIGLIA", organizzazione volontaria e non lucrativa, associazione di consumatori e utenti, la quale assume anche la denominazione abbreviata di “AVVOCATO IN FAMIGLIA”. L'associazione, come sopra determinata, adotterà il logo e gli altri segni distintivi relativi al marchio “AVVOCATO IN FAMIGLIA” depositato presso UIBM DI VARESE , di proprietà di ANDREA FISCO Il quale ne autorizza l’uso esclusivo per la sola attività associativa, alla Associazione riferita al presente Statuto. Gli accordi specifici per l’utilizzo del logo richiamato sono indicati in un atto di accordo separato. La sede legale è in VARESE VIA CAVOUR 33 CAP 21100

Art. 2 Durata e ambito operativo L'Associazione ha durata illimitata. La Associazione opera su tutto il territorio. Oltre alla sede essa può istituire delegazioni, uffici o recapiti distaccati nell'ambito del territorio provinciale ed al di fuori dello stesso. Su delibera del Consiglio Direttivo essa può aderire ad organizzazioni ed enti nazionali ed internazionali che abbiano finalità compatibili con il proprio scopo sociale.

Art. 3 Norme regolamentari La disciplina dell'associazione è contenuta nel presente Statuto. Il Codice Etico e la Carta dei Valori associativi confederali integrano lo Statuto. Art. 4 Scopo associativo L’Associazione è un’associazione di consumatori e utenti, liberamente costituita, autonoma, senza fini di lucro ed a base democratica e

partecipativa.

Ha per oggetto esclusivo quello di operare, in particolare sul territorio della Comunità Europea, nazionale, regionale e locale per informare,

promuovere, assistere, tutelare, rappresentare e difendere i diritti e gli interessi individuali e collettivi dei consumatori di beni e degli utenti di

servizi e comunque gli interessi diffusi dei consumatori e degli utenti in genere, anche promuovendo azioni collettive risarcitorie e/o

restitutorie, azioni inibitorie giudiziali o stragiudiziali.

L'Associazione opera nel rispetto dei dettami del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del Consumo) e sue successive

modifiche e integrazioni.

L’Associazione, in particolare, promuove e assicura la tutela, sul piano informativo preventivo, contrattuale e giudiziale risarcitorio, dei

fondamentali diritti, patrimoniali e non patrimoniali:

di natura economico – patrimoniale, quali il diritto alla correttezza, alla trasparenza ed equità nella costituzione e nello svolgimento dei

rapporti contrattuali concernenti beni e servizi privati e pubblici;

di natura informativo – divulgativa, quali il diritto ad una adeguata informazione e ad una corretta pubblicità, nonché il diritto alla promozione

e allo sviluppo dell’associazionismo libero, volontario e democratico tra i consumatori e tra gli utenti;

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AiF  –  ASSOCIAZIONE  AVVOCATO  IN  FAMIGLIA    Sede  Nazionale:  Via  Cavour  33,    21100  Varese  -­‐  C.F.  /  P.IVA  95081670127    numero  verde:  800  134  008  -­‐    0332  1563491    Email:  [email protected]         pag.2 di 12  

Promuove ed assicura sul piano informativo, la tutela dei diritti fondamentali dell’utente e dei consumatori

di natura sociale generale, quali il diritto alla tutela della salute, alla sicurezza e alla qualità dei prodotti, alla erogazione di servizi pubblici

secondo standard di qualità ed efficienza, con particolare riguardo al servizio sanitario, al servizio postale, ai trasporti, alla funzione pubblica

di vigilanza e controllo del credito, delle assicurazioni, del mercato mobiliare, del servizio farmaceutico, nonché in materia urbanistica ed

edilizia, e in tutti gli altri servizi utili al cittadino-consumatore;

di natura economico-sociale, quale la tutela di uno stabile, efficiente e trasparente mercato finanziario, azionario ed obbligazionario, alcuno

strumento innovativo e futuro escluso, per la tutela dei diritti, individuali e collettivi, e degli interessi diffusi degli investitori.

L’Associazione persegue, anche mediante il più ampio utilizzo dei media secondo l’evoluzione della tecnica, il proprio scopo esclusivo ed

oggetto attraverso:

l'obiettivo dell'eccellenza dei propri collaboratori, per garantire al meglio una efficace tutela dei consumatori ed utenti;

la promozione di studi ed iniziative giuridiche –compresi stages, seminari, scuole di formazione in collaborazione con enti locali, istituzioni

universitarie e non, sia pubbliche che private - di orientamento della pubblica opinione, tese all’attuazione ed alla difesa dei diritti e degli

interessi individuali e collettivi dei consumatori e degli utenti e comunque gli interessi diffusi dei consumatori ed utenti in genere;

la diffusione, tra i consumatori e gli utenti, della conoscenza delle condizioni e dei criteri di accesso ai servizi in oggetto indicati;

l’organizzazione di convegni, seminari, incontri di studio, conferenze e dibattiti sulle tematiche inerenti l’oggetto sociale, onde stimolare

l’esigenza di trasparenza, anche per il tramite della utilizzazione sinergica dei mezzi di comunicazione di massa, e soprattutto attraverso lo

sviluppo di forme di editoria;

lo svolgimento, nell’ambito della legislazione vigente, inerente l’oggetto e l’attività sociale, di tutte le operazioni utili al raggiungimento

dell’oggetto;

la tutela dei diritti civili e dei diritti e degli interessi economici e giuridici, patrimoniali e non patrimoniali, dei consumatori ed utenti in Italia e

nell'Unione Europea, ricorrendo agli strumenti della costituzione di parte civile nel processo penale ex artt. 75 e ss c.p.p. nei confronti degli

imputati e responsabili civili nonché esercitando i diritti della persona offesa dal reato di cui al titolo VI del codice di procedura penale e

dell’intervento e della costituzione nel processo civile e amministrativo, della trattativa, nonché alle azioni e ai ricorsi in sede amministrativa e

giurisdizionale, anche innanzi le giurisdizioni internazionali e comunitarie, volti alla tutela dei diritti umani e per la corretta applicazione della

normativa dell'Unione e l’interpretazione dei trattati istitutivi e modifiche successive nonché innanzi le autorità garanti nei vari settori, al fine

di ottenere un uso corretto dei mezzi pubblicitari, di eliminare forme di pubblicità ingannevole, di garantire la sicurezza e la qualità dei

prodotti e dei beni di consumo e la tutela della salute e dell’ambiente, di evitare l’inserimento e di accertare l’inefficacia delle clausole

vessatorie nei contratti dei consumatori, di eliminare ogni pratica contrattuale, commerciale ed economica scorretta ed abusiva, di far

cessare gli abusi, le speculazioni e le frodi, di ottenere forme riparatorie idonee a correggere ed eliminare gli effetti dannosi derivanti dagli

atti e comportamenti lesivi degli interessi dei consumatori e degli utenti;

la collaborazione con altre associazioni, organizzazioni e comitati di consumatori operanti sul territorio nazionale e con le altre

organizzazioni europee e internazionali di consumatori per sviluppare un adeguato movimento dei consumatori;

la promozione di azioni contro ogni forma di inquinamento e per il controllo della qualità dei prodotti e dei beni di consumo, a tutela della

salute e della sicurezza;

l’assistenza diretta dei consumatori e degli utenti, come singoli e come portatori di interessi diffusi e collettivi, nelle controversie con soggetti

produttori e/o erogatori di beni o servizi, pubblici e privati, anche in forza della richiesta di legittimazione ad agire di cui al Decreto Legislativo

6 settembre 2005, n. 206 (Codice del Consumo) e sue successive modifiche e integrazioni e di cui alla Legge 8 luglio 1986, n. 349, e sue

successive eventuali modifiche o integrazioni, onde assicurare ad essi l’effettiva possibilità di difendere giudizialmente, sia come singoli che

come gruppi, i rispettivi diritti ed interessi, individuali e collettivi, e di ottenere inibitorie e declaratorie di responsabilità dei soggetti produttori

e/o erogatori di beni e servizi, in relazione alle modalità ed alle condizioni della produzione ed erogazione stessa;

la promozione di iniziative per l’indizione di referendum abrogativi o consultivi, nonché per la promozione di normative, progetti e disegni di

legge o modifiche alle leggi esistenti, su base nazionale e locale, aventi ad oggetto l’attuazione delle finalità statutarie, e la cooperazione

con altre associazioni e soggetti per la promozione di analoghe iniziative;

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la promozione di ogni azione utile ad impedire l’utilizzazione di risorse energetiche con modalità tali da ledere la natura, l’ambiente e la

salute collettiva;

la promozione di uguali condizioni per l’accesso dei cittadini anche non abbienti al diritto ed alla giustizia, anche collaborando e

promuovendo iniziative con gli ordini professionali;

la promozione di iniziative sociali, politiche, legislative e giudiziarie utili al raggiungimento dell’oggetto;

la costituzione di comitati e/o associazioni, per specifiche finalità, finalizzate alla tutela dei consumatori ed utenti come singoli e come

portatori di interessi collettivi e diffusi;

la costituzione e istituzione di gruppi di acquisto solidale ai sensi dell'art. 1, commi 266, 267 e 268, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244

(legge finanziaria 2008) e successive modifiche ed integrazioni;

la promozione e la stipulazione di contratti, accordi e protocolli di intesa nonché la partecipazione ad enti e/o organizzazioni che prevedano

tentativi obbligatori di conciliazione, ADR, conciliazioni paritetiche, arbitrati e comunque, nell’accezione più estesa, forme deflattive del

contenzioso;

l’istituzione di call center di consulenza ed assistenza ai consumatori, di sportelli informativi territoriali, di servizi online di confronto delle

condizioni offerte, per la scelta dei servizi di conto corrente e credito nonché finanziari in genere, per la scelta dei contratti e dei servizi

telefonici dei gestori della telefonia e dell’energia;

la realizzazione di guide, pieghevoli, audiovisivi, stand in piazza, spot radio e tv, internet e web tv, nonché eventuali strumenti di diffusione

secondo l’evoluzione della tecnica;

la raccolta e diffusione di segnalazioni e denunce di comportamenti e pratiche scorrette nel rispetto della privacy;

la realizzazione di eventi sul territorio di informazione e formazione dei consumatori e/o consulenti e legali, di convegni, giornate a tema, di

giornate di studio, in luoghi pubblici e privati.

In ogni caso l’associazione non svolgerà attività diverse rispetto all’oggetto sociale.

TITOLO II°

I SOCI Art. 5 Possono associarsi all'Associazione tutte le persone fisiche senza alcuna distinzione di sesso, cittadinanza, razza, lingua, religione, opinioni

politiche, condizioni personali e sociali, le quali dichiarino di voler operare in modo personale e spontaneo, esclusivamente per il

perseguimento delle finalità dell’Associazione.

Possono essere associati anche associazioni, enti, circoli ricreativi o culturali, centri di studio o di ricerca disponibili ad impegnarsi con

l'Associazione ed a condividerne i fini. Categorie di soci

I soci si distinguono in: a) soci fondatori b) soci ordinari c) soci onorari a - Sono soci fondatori coloro che hanno dato impulso alla costituzione della ASSOCIAZIONE AVVOCATO IN FAMIGLIA e sono intervenuti all'atto costitutivo sottoscrivendolo; i loro nomi e le loro generalità anagrafiche sono contenuti in tale atto. La qualità di socio fondatore e i diritti ad essa attinenti non sono in alcun modo ed in alcuna forma trasmissibili a terzi. I diritti di socio fondatore si perdono per rinuncia, anche tacita, o per decesso dell'associato. E' rinuncia tacita la fuoriuscita del socio dall'associazione, per ritiro dalla stessa o per abbandono.

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b - Possono aderire all’ ASSOCIAZIONE AVVOCATO IN FAMIGLIA come soci ordinari tutte le persone fisiche senza alcuna distinzione di

sesso, cittadinanza, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali, le quali dichiarino di voler operare in modo

personale e spontaneo, esclusivamente per il perseguimento delle finalità dell’Associazione. Possono essere associati anche associazioni,

enti, circoli ricreativi o culturali, centri di studio o di ricerca disponibili ad impegnarsi con l'Associazione ed a condividerne i fini. c - Sono soci onorari coloro ai quali, a titolo personale e per particolari meriti, è attribuita tale qualifica per delibera unanime del Consiglio Direttivo. La qualità di socio onorario e i diritti attinenti a tale qualità non sono in alcun modo ed in alcuna forma trasmissibili a terzi. Possono essere individuati quali soci onorari anche altre associazioni, persone giuridiche oltreché fisiche. Il socio onorario non ha diritto di voto e non può ricoprire cariche elettive. La qualità di socio onorario si perde per rinuncia, anche tacita, o per decesso dell'associato. E' rinuncia tacita la fuoriuscita del socio dall'associazione, per ritiro dalla stessa o per abbandono. Il Consiglio Direttivo ha facoltà di creare eventuali sotto-distinzioni di categorie di soci senza limitazioni dei diritti o di fruizione di servizi e rappresentanza. Tutti i soci, a qualunque categoria appartengano, hanno pari diritti e pari doveri, salvo quanto specificamente previsto per i soci fondatori. Ciascun socio ha un solo voto, che esprime in proprio o a mezzo del proprio rappresentante. Art. 6 Domanda di adesione e Quota associativa.

L'adesione all'Associazione è a titolo oneroso.

L’iscrizione avviene presso la sede nazionale o le Sezioni territoriali dell’Associazione AUTORIZZATE e comporta l’adesione ai principi

costitutivi e alle finalità dell’Associazione, e l’impegno da parte del richiedente di osservare il presente Statuto, i regolamenti interni e le

decisioni assunte dagli organi statutari nazionali e territoriali. La domanda di adesione all’ ASSOCIAZIONE AVVOCATO IN FAMIGLIA, sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante, deve essere compilata sull'apposito modulo e indirizzata alla Segreteria dell'Associazione. L'ammissione è deliberata a maggioranza dal Consiglio Direttivo, entro trenta giorni dal ricevimento della domanda e, comunque, appena possibile. In assenza di delibera la domanda s’intende respinta. La domanda di adesione, se accolta, vincola l'associato al rispetto dello Statuto, del Codice Etico e della Carta dei Valori ad esso allegati, nonchè al pagamento del contributo associativo. La delibera che rigetta la domanda non deve essere necessariamente motivata. Nel caso di rigetto della domanda il richiedente può, entro trenta giorni dalla comunicazione dello stesso, chiedere un riesame al Consiglio Direttivo, che decide in modo inappellabile nel caso in cui la domanda sia accolta. In caso di ulteriore rigetto, è possibile ricorrere ai Probiviri, che decideranno con pronuncia definitiva entro trenta giorni dal ricevimento del ricorso. L'importo della quota di adesione all'Associazione è determinato periodicamente, nella sua misura minima e massima, dal Comitato Direttivo dell'Associazione.

La quota associativa annua è di spettanza della Sezione AUTORIZZATA presso la quale viene formalizzata l'adesione all'Associazione

nazionale. Il Comitato Direttivo stabilisce una percentuale fissa o variabile di spettanza dell'Associazione Nazionale.

La quota associativa non è rivalutabile e non è trasmissibile.

In caso di prolungata morosità il Comitato Direttivo può deliberare l'esclusione dell'associato dall'Associazione. Le quote versate non sono in

ogni caso rimborsabili o ripetibili. Non sono ammessi associati temporanei. Art. 7 Durata dell'iscrizione L'adesione o iscrizione all'Associazione ha validità e durata per l'anno solare in corso alla data di presentazione della domanda di adesione e si rinnova tacitamente di anno in anno, salvo recesso da comunicare per iscritto entro il 31 ottobre dell'anno antecedente a quello in cui s’intende cessare l'adesione. Con la cessazione del rapporto associativo la persona fisica che rappresenta l'associato decade automaticamente, con decorrenza immediata, da ogni carica sociale eventualmente ricoperta ed è obbligato a dimettersi da ogni carica ovvero a rimettere spontaneamente il

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mandato da ogni incarico ricevuti dall'Associazione anche esternamente ad essa. Il Consiglio Direttivo, di volta in volta, potrà valutare l'opportunità e la convenienza per l'Associazione di mantenere l'associato receduto nelle cariche ricoperte ovvero di protrarre gli incarichi conferitigli sino al termine degli stessi. Il mancato pagamento della quota associativa entro il termine del 30 giugno di ogni anno, può comportare la perdita della qualità di associato, salvo il diritto di credito a favore dell'Associazione. Art. 8 Cessazione del rapporto associativo Il rapporto associativo cessa: La qualità di associato o socio si perde per decadenza o mancanza dei requisiti previsti dal presente Statuto nonchè: - per recesso o dimissioni, salvi gli impegni assunti nei modi e nei termini di cui ai precedenti artt. 6 e 7; - per espulsione deliberata dal Consiglio Direttivo; - per mancanza o perdita dei requisiti previsti dal presente Statuto; - per mancato versamento della quota associativa; - per cessazione o scioglimento dell'Associazione. Art. 10 Esercizio dei diritti sociali L'associato ha diritto e facoltà di recedere dall'Associazione in qualsiasi momento, con effetto dal momento della ricezione della comunicazione scritta di recesso da parte della Sezione territoriale o della Sede nazionale presso la quale ha formalizzato la propria adesione. L’iscrizione dà diritto a partecipare alla vita democratica dell'Associazione e ad essere informati sull’attività e le iniziative dell’Associazione. Ogni associato in regola con il pagamento della quota associativa ha diritto, secondo le modalità di seguito stabilite, all’elettorato attivo e passivo ed è portatore di un solo voto. Le sanzioni per comportamenti contrari alle regole dell’Associazione vengono deliberate dal Comitato Direttivo. L’associato può essere escluso quando:

non osserva le disposizioni dello Statuto o dei Regolamenti, o le deliberazioni prese dagli organi dell'Associazione;

in qualunque modo danneggi o tenti di danneggiare gli interessi dell'Associazione;

eserciti, anche per interposta persona o entrando a far parte di altre organizzazioni, attività in contrasto o in concorrenza con quelle

dell'Associazione, salvo specifica e motivata autorizzazione deliberata dal Comitato Direttivo. Art. 11 Obblighi degli associati Gli associati sono tenuti al rigoroso rispetto dello Statuto, del Codice Etico, della Carta dei Valori e delle deliberazioni degli organi sociali.

L'associato in mora nel versamento del contributo associativo è tenuto a rispettare gli obblighi associativi.

L'Associazione potrà agire giudizialmente per la riscossione coatta del credito riservandosi il diritto di chiedere la corresponsione degli interessi legali di mora.

Gli associati devono comportarsi in modo compatibile alla loro appartenenza all'Associazione, ossia devono:

• partecipare attivamente alla vita associativa; • applicare convenzioni, contratti collettivi di lavoro ed ogni altro accordo stipulato dall'Associazione o dalla confederazione cui

l'Associazione aderisce; • fornire all'Associazione, nei modi e nei tempi richiesti, i documenti, le notizie e i dati da questa richiesti necessari per l'iscrizione; • versare il contributo associativo nei tempi e modi indicati dall'Associazione.

Art. 12 Sanzioni I soci inottemperanti agli obblighi nascenti da questo Statuto sono passibili delle seguenti sanzioni:

1. sospensione dal diritto a partecipare all'Assemblea degli associati; 2. censura da parte del Presidente dell'Associazione; 3. sospensione da ogni carica, servizio e attività sociale; 4. decadenza da cariche interne o esterne all'Associazione; 5. sospensione dall'elettorato attivo e/o passivo;

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6. espulsione. Le sanzioni sono deliberate dal Consiglio Direttivo e sono comunicate a mezzo di lettera raccomandata o posta elettronica certificata all'interessato il quale, entro trenta giorni dal ricevimento può proporre impugnazione con ricorso al Collegio dei Probiviri.

Il ricorso non sospende l'esecutività della deliberazione impugnata.

TITOLO III°

ORGANIZZAZIONE E CARICHE SOCIALI Art. 13 Organi dell'Associazione Sono organi dell’Associazione: 1. l'Assemblea; 2. il Consiglio Direttivo; 3. il Presidente; 4. in caso di nomina, il Segretario Generale e i Vicepresidenti; 5. il Revisore 6. Il Collegio dei Probiviri Art. 14 Elettorato attivo, durata, decadenza Possono ricoprire cariche sociali - eccezione fatta per il primo mandato - soltanto le persone fisiche designate e atte a rappresentare società, enti, organizzazioni, studi od aziende di professionisti regolarmente iscritti. Tutti gli eletti sono rieleggibili. I soci onorari non sono eleggibili ma possono essere cooptati. Il Consiglio Direttivo potrà dichiarare decaduto dalla carica colui che, senza giustificato motivo, sia risultato assente per tre sedute in corso d'anno alle riunioni dell'organo di appartenenza. In tale caso subentrerà di diritto il primo dei non eletti nella stessa carica ed in caso di impossibilità la nomina avverrà per cooptazione da parte del Consiglio Direttivo. Il membro così eletto durerà in carica per lo stesso periodo di quello sostituito. I soci che ricoprono cariche sociali debbono dimostrare, se richiesti, il possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti con propria delibera dal Consiglio Direttivo e/o, comunque, quelli stabiliti dagli artt. 13-14 del D.Lgvo n. 58 del 24.2.98 (se deliberati con apposito regolamento del Consiglio Direttivo nazionale)

L'ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI Art. 15

L'Assemblea degli Associati L'Assemblea è il massimo organo deliberante dell'Associazione. Possono partecipare all'assemblea tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa. Ogni associato, di qualsiasi eventuale tipo, ha diritto ad un voto in assemblea. L'Assemblea viene convocata dal Presidente o dal Consiglio Direttivo con il rispetto delle seguenti modalità: l'avviso di convocazione, con indicazione dell'ordine del giorno e della data e ora di prima e seconda convocazione, viene pubblicato mediante affissione presso la sede dell'Associazione per tutti i trenta giorni antecedenti la data di prima convocazione. Sono ammessi alla partecipazione e al voto in assemblea soltanto gli associati che facciano pervenire alla sede nazionale la loro richiesta scritta di partecipazione almeno otto giorni prima della data di prima convocazione. L'Assemblea delibera in prima convocazione con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti. In seconda convocazione le deliberazioni sono validamente assunte con la maggioranza dei voti degli associati presenti. Lo statuto e i regolamenti possono essere modificati in prima convocazione con il voto favorevole dei tre quinti dei componenti dell'Assemblea ed in seconda convocazione con il voto dei tre quinti dei presenti. L'Assemblea: elegge ogni 10 anni i membri del Consiglio Direttivo;

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elegge ogni 10 anni i Revisori; fissa gli indirizzi programmatici dell’attività dell'Associazione; approva, preferibilmente entro il mese di aprile ed in ogni caso entro il mese di giugno di ogni anno, il rendiconto consuntivo ovvero i bilanci preventivo e consuntivo dell'Associazione; delibera lo scioglimento e la liquidazione della Associazione e la devoluzione del suo patrimonio; delibera su ogni materia sottoposta alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.

Le delibere dell'assemblea ed i rendiconti approvati sono pubblicati sul sito dell'Associazione. L'Assemblea degli associati è composta da tutti i soci iscritti in regola con il versamento del contributo associativo. a) Convocazione (norme specifiche di funzionamento) L'Assemblea è convocata una volta l'anno per l'approvazione del bilancio, entro sei mesi dalla fine dell’esercizio sociale, per iniziativa del Presidente o, in sua vece, del Vice-Presidente. E' altresì convocata su richiesta della metà degli associati regolarmente iscritti o della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo (o Consiglieri). Il Presidente provvede alla convocazione entro quindici giorni dalla ricezione della richiesta. In caso d'impossibilità o d'inerzia, l'Assemblea è convocata dal Vice-Presidente o, in sua vece, dal Segretario Generale. La convocazione è fatta mediante pubblicazione nei locali di segreteria o, a discrezione del Consiglio Direttivo, sul sito internet dell'Associazione almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza; fa fede la data di affissione dell'avviso nei locali della segreteria o di sua pubblicazione sul sito internet. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione nonchè riportare gli argomenti (ordine del giorno) da discutere e su cui deliberare.

b) Maggioranze (norme specifiche di funzionamento)

Le deliberazioni dell'assemblea sono sempre prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto. Non è ammessa la delega a terzi non soci. È ammessa la delega ad altro socio. Ogni socio può ricevere più deleghe. Ad ogni associato, in regola con i versamenti contributivi, spetta sia nell’Assemblea ordinaria, sia in quella straordinaria un solo voto qualunque sia l'ammontare della quota da esso versata. Art. 16 Attribuzioni dell'Assemblea (norme specifiche di funzionamento) Spetta all'Assemblea:

1. determinare le scelte e le direttive generali dell'Associazione; 2. eleggere con votazione a scrutinio segreto i componenti del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio

dei Probiviri stabilendone il numero nei limiti stabiliti dal presente Statuto; 3. approvare il bilancio consuntivo e preventivo dell'Associazione per ciascun esercizio sociale; 4. stabilire eventuali criteri generali di determinazione dei contributi associativi ordinari, quale possibile funzione di indirizzo; 5. deliberare eventuali modifiche dello Statuto, del Codice Etico e della Carta dei Valori; 6. deliberare su ogni argomento sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo e/o dal Comitato Esecutivo; 7. delibera lo scioglimento dell'Associazione e la nomina dei liquidatori.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO Art. 17 Composizione e nomine Il Consiglio Direttivo si compone da 5 a 21 membri eletti dall'Assemblea degli Associati. Essi durano in carica dieci anni e sono rieleggibili. I membri del primo Consiglio, designati nell'atto costitutivo, durano in carica dieci anni e sono rieleggibili. Possono candidarsi alla nomina di consigliere gli associati che alla data di presentazione della candidatura siano regolarmente iscritti all'Associazione, non abbiano riportato condanne penali definitive (con pene interdittive), possano esercitare i loro diritti di associato. La candidatura deve essere sostenuta da almeno 250 associati che abbiano manifestato il loro sostegno al candidato mediante la sottoscrizione del programma elettorale. Le firme devono essere apposte alla presenza del Probiviro a ciò specificamente deputato dal Collegio di appartenenza; il Probiviro certifica l'autenticità delle firme previa identificazione, mediante idoneo documento anagrafico, del soggetto che sottoscrive.

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Sono valide le firme degli associati che, all'atto della sottoscrizione, risultano regolarmente iscritti e non sospesi dall'esercizio dei loro diritti associativi. I soci fondatori partecipano all'elezione direttamente senza necessità che il loro programma elettorale sia sostenuto o sottoscritto da associati. I programmi elettorali con le relative firme di sostegno devono essere depositati presso la Segreteria dell'Associazione dal 15/10 al 30/10 dell'anno immediatamente precedente l'elezione. La regolarità delle candidature è verificata dai Probiviri collegialmente, per l'aspetto formale e per quello sostanziale. In mancanza di candidature o di valide candidature, i Consiglieri scaduti sono rinnovati automaticamente per un eguale periodo. Nelle more delle elezioni, e sino all'esito delle stesse, i consiglieri uscenti mantengono "ad interim" i loro poteri. I consiglieri nominano al loro interno, a maggioranza, il Presidente del Consiglio Direttivo che è anche il Presidente dell'Associazione, il Vice-Presidente e il Segretario Generale. Il Consiglio può anche nominare per cooptazione, in numero non superiore a sei, i membri che sono venuti a mancare, i quali dureranno in carica per lo stesso tempo dei membri sostituiti. Il Consiglio è convocato dal Presidente dell'Associazione, di sua iniziativa o su richiesta motivata di almeno un terzo dei suoi membri. Il Consiglio Direttivo si riunisce e vota con le stesse modalità dell'Assemblea degli Associati. Per la valida convocazione non è necessaria l'affissione dell'avviso in segreteria o, in alternativa la sua pubblicazione sul sito internet. Art. 18 Attribuzioni del Consiglio Direttivo Il Consiglio ha il compito di: - eleggere, al proprio interno, il Presidente, i Vici Presidenti e il Segretario Generale dell'Associazione; - eseguire i deliberati dell'Assemblea degli Associati; - proporre all'Assemblea degli Associati le linee guida dell'Associazione; - deliberare le direttive generali per il Consiglio Direttivo per ogni atto patrimoniale e finanziario che ecceda l'ordinaria amministrazione e che

non sia riservato dalla legge o dallo Statuto all'Assemblea; - approva l’entità e modalità delle contribuzioni dovute dalle sezioni territoriali dell’Associazione agli organi centrali; - indicare le questioni da sottoporre all'Assemblea degli Associati; - approvare i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all'Assemblea degli Associati - dichiarare la decadenza dei Consiglieri per i motivi previsti dal presente Statuto; - predisporre le modifiche Statutarie che s'intendono sottoporre all'Assemblea degli Associati; - stabilire il contributo associativo; - richiedere al Presidente la convocazione dell'Assemblea degli Associati; - deliberare la costituzione di Gruppi di associati secondo le categorie di appartenenza o gli interessi di cui sono portatori; - deliberare la costituzione di sedi, uffici o dipendenze distaccate sul territorio provinciale; - sviluppare ed organizzare i servizi, l'assistenza e la consulenza per gli associati; - intrattenere rapporti con le Pubbliche amministrazioni; - promuovere ed attuare quant'altro sia ritenuto utile per il raggiungimento dello scopo sociale e per favorire la partecipazione alla vita

associativa; - deliberare sulle domande di adesione all'Associazione; - deliberare l'espulsione dall’Associazione in base all’art. 9 dello Statuto.

IL PRESIDENTE Art. 19 Nomina e attribuzioni Il Consiglio Direttivo elegge, in seno ai consiglieri e a maggioranza semplice dei voti, il proprio Presidente che è altresì il Presidente dell'Associazione e legale rappresentante . Egli dura in carica due anni ed è rieleggibile. Scaduto il mandato, sino alla proclamazione del nuovo eletto, il Presidente conserva "ad interim" tutti i diritti e tutti i doveri inerenti la carica, anche quelli rappresentativi. Il Presidente convoca l'Assemblea degli Associati una volta l'anno per l'approvazione del bilancio ovvero ogni volta che gli sia richiesto da almeno la metà degli associati regolarmente iscritti o dalla maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo. In tale veste egli svolge le funzioni di rappresentante onorario e di guida morale dell'Associazione.

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I VICE-PRESIDENTI Art. 20 Nomina e attribuzioni I due Vice-Presidenti sono eletti a maggioranza semplice dal Consiglio Direttivo, in seno ai propri membri. Durano in carica due anni e sono rieleggibili. In caso di vacanza del posto di Presidente, o del suo impedimento od inerzia, ne assumo le veci in via interinale e devono convocare il Consiglio Direttivo per la nomina del nuovo Presidente. Svolgono tutte le funzioni espressamente delegate dal Presidente o da altri organi.

IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI Art. 21 Nomina e attribuzioni Il Collegio dei Probiviri è costituito da tre membri effettivi. Essi sono eletti dall'Assemblea degli Associati fra gli stessi associati che siano regolarmente iscritti all'Associazione al tempo delle elezioni. Ogni membro dura in carica cinque anni ed è rieleggibile. Il Collegio può nominare per cooptazione i membri che sono venuti a mancare in corso di mandato. Il membro cooptato dura in carica per lo stesso tempo di quello sostituito. Il primo Collegio dei Probiviri è costituito dai soci fondatori scelti nell'atto costitutivo, che possono essere in numero superiore a quello sopra indicato ma non più di dieci. Essi durano in carica a vita. Il socio fondatore venuto a mancare è sostituito da un membro eletto dall'Assemblea, se ciò è necessario per ricostituire il numero minimo del Collegio. La candidatura all'elezione di probiviro è soggetta alla medesima disciplina prevista dall'art. 18 per l'elezione a membro del Consiglio Direttivo cui, per brevità, si rinvia. Il Collegio dei Probiviri provvede a: • decidere, in ultima istanza, il riesame della domanda di adesione respinta dal Consiglio Direttivo; • valutare la regolarità, formale e sostanziale, delle candidature al Consiglio Direttivo e dello svolgimento delle elezioni assumendo ogni

conseguente decisione; • individuare fra i propri membri quello deputato all'autenticazione delle firme raccolte per le candidature all'elezione del Consiglio

Direttivo; • decidere la risoluzione delle controversie di qualunque natura insorte fra le componenti del sistema che non si siano potute definire

bonariamente. Per la decisione delle controversie si costituisce un Collegio Arbitrale formato da un probiviro scelto da ogni parte e da un Presidente del Collegio Arbitrale scelto dai probiviri nominati dalle parti fra i restanti probiviri. In caso di disaccordo, la nomina del Presidente sarà chiesta dai probiviri nominati dalle parti al Presidente del Tribunale di Bergamo, che lo sceglierà fra gli altri probiviri estranei alla lite. Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono inappellabili.

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art. 22 Nomina e attribuzioni Il Collegio dei Revisori dei Conti è costituito da tre componenti effettivi eletti anche fra non associati. In alternativa può essere costituito da un solo membro effettivo.

I membri del Collegio dei Revisori dei Conti sono eletti dall’Assemblea degli Associati e durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Il Collegio di prima formazione è designato nell'atto costitutivo ovvero nominato dal Consiglio Direttivo. Il Collegio, alla sua prima riunione, elegge fra i propri membri il Presidente. Il Collegio dei Revisori contabili vigila sull'andamento della gestione economica e finanziaria e ne riferisce all'Assemblea mediante relazione sul bilancio. I membri del Collegio dei Revisori non devono avere requisiti particolari. In caso di dimissione o morte di uno dei tre revisori resteranno in carica gli altri due revisori sino al termine del triennio. Il Collegio dei Revisori dei Conti può essere sostituito da un unico Revisore.

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Art. 23

Disposizioni generali sulle cariche Tutte le cariche sociali sono gratuite e devono essere ricoperte dagli associati o loro rappresentanti, salvo le deroghe specificamente previste. Il consiglio direttivo può stabilire, in riferimento ai rimborsi spese legati alle attività prestate per conto della associazione, il rimborso anticipato di tali spese. Per rappresentanti degli associati s'intendono il titolare, il legale rappresentante, un suo delegato formalmente designato e scelto tra i procuratori generali o ad negozia che siano componenti del Consiglio di amministrazione o direttori generali. Sono altresì considerati rappresentanti dell'associato, su delega formalmente espressa, gli amministratori, gli institori, i dirigenti dell'impresa e tutti coloro che hanno il potere rappresentativo attribuito dalla legge, dall'Autorità giudiziaria o dalla volontà delle parti. L'accesso alle cariche di Presidente e di membro del Consiglio Direttivo dell’Associazione è condizionato alla regolarità dell'inquadramento dell'impresa rappresentata ed al rispetto di quanto specificatamente statuito dalle delibere confederali in tema di incompatibilità tra cariche politiche e cariche associative. Gli eletti alle cariche sociali in sostituzione di persone che abbiano cessato l'incarico prima della scadenza rimangono in carica fino a quando vi sarebbero stati coloro che essi hanno sostituito. La sopravvenuta mancanza dei requisiti richiesti dal codice etico confederale comporta la decadenza dalla carica, previo accertamento dei Probiviri.

Art. 24 Il fondo comune dell'Associazione Il fondo comune dell'Associazione è costituito: • dalle quote riscosse a titolo di contributo associativo; • dalle eventuali eccedenze attive delle gestioni annuali; • dagli investimenti mobiliari e immobiliari; • dagli interessi attivi e dalle altre rendite patrimoniali; • dalle somme e dai beni da chiunque e comunque devoluti all'Associazione. L'amministrazione del fondo comune spetta al Consiglio Direttivo. Il fondo comune rimane indivisibile per tutta la durata dell'Associazione; i soci che cessino di fare parte dell'Associazione prima del suo scioglimento, non possono chiedere l'assegnazione o la liquidazione della propria quota del fondo. Durante la vita dell'Associazione non possono essere distribuiti ai soci, neppure indirettamente, utili, guadagni o avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale. Gli eventuali avanzi di gestione dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse e accessorie. Art. 25 Esercizio sociale e bilanci L'esercizio sociale si apre l'1 gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio consuntivo deve essere approvato entro il termine di sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro il diverso termine eventualmente previsto dalla legge. Contestualmente all'approvazione del bilancio consuntivo è altresì approvato il bilancio preventivo. I bilanci devono essere presentati al Collegio dei Revisori contabili almeno venti giorni prima della data fissata per l'Assemblea di approvazione. Art. 26 Le modificazioni al presente Statuto possono essere proposte dagli Organi Sociali o da almeno la metà degli associati. Devono essere formulate per iscritto e approvate dall’Assemblea con il voto favorevole di almeno i due terzi dei votanti che rappresentino almeno i due quinti dei voti spettanti a tutti i soci. Le modificazioni non possono, in alcun modo, alterare gli scopi fondamentali dell’Associazione. Contro le deliberazioni che modificano lo statuto è possibile proporre impugnazione avanti l'Autorità Giudiziaria nei termini di cui all'art. 1137 c.c. Art. 27 Contro tutti i provvedimenti disciplinari è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri.

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Art.28 Sedi territoriali L'Associazione è strutturata a livello territoriale regionale, provinciale e comunale attraverso Sezioni territoriali approvate dal Consiglio

Direttivo e soggette al presente Statuto.

Le Sezioni territoriali sono regolate da apposito regolamento o statuto approvato dal Comitato Direttivo.

Tutte le Sezioni territoriali:

a) debbono essere regolate nel rispetto di principi democratici e in conformità ed armonia con il presente statuto, nel rispetto delle

prescrizioni di cui al Codice del Consumo e sue successive modificazioni e integrazioni, anche di natura secondaria e amministrativa;

b) attribuiscono agli aderenti la qualità di associati all'Associazione nazionale, con accettazione da parte degli stessi del presente statuto;

c) debbono tenere un elenco degli associati aggiornato, conservandone le adesioni e curando il pagamento ed il rinnovo delle quote

associative, con carico ai rispettivi rappresentanti di certificare mensilmente al Presidente, con ogni connesso effetto di legge, il numero

degli associati, trasmettendo l'elenco aggiornato ai fini delle dichiarazioni annuali del Presidente;

d) si conformano alle direttive impartite e alle decisioni assunte dagli organi dell'Associazione Nazionale;

e) operano sul territorio quali Sezioni dell'Associazione promuovendo, da sole o in collaborazione con l'Associazione Nazionale o altri

soggetti pubblici e/o privati, attività in favore dei consumatori, degli utenti e dei cittadini, anche attraverso attività formative, di assistenza, di

ricerca, di studio o di rilevazione dati;

f) possono fregiarsi della denominazione “ASSOCIAZIONE AVVOCATO IN FAMIGLIA accompagnata all'indicazione geografica ( es.

Sezione Liguria) o “ASSOCIAZIONE AVVOCATO IN FAMIGLIA Sezione Ragusa”);

g) possono utilizzare sul territorio il simbolo dell'Associazione.

Tutte le Sezioni territoriali sono autonome dal punto di vista giuridico ed amministrativo e rispondono direttamente, tramite il proprio

rappresentante, di tutti i comportamenti posti in essere e di ogni obbligazione assunta.

Conseguentemente l'Associazione Nazionale non risponde a qualsiasi titolo, ragione o causa, in specie per il fatto dell'iniziale istituzione o

riconoscimento della Sezione, delle obbligazioni assunte direttamente o indirettamente dalle Sezioni o dalle persone che le rappresentano,

nonché delle eventuali iniziative od attività poste da queste in essere, lesive del nome, dell’immagine dell’Associazione, ovvero difformi dalle

finalità di cui al presente

Le Sezioni sono tenute ad uniformarsi nello svolgimento della propria attività alle norme previste dallo Statuto e dai regolamenti nazionali

nonché alle direttive del Comitato Direttivo, che ne esercita il controllo.

L'Associazione nazionale ha competenza su tutto quanto non rimesso alla competenza delle Sezioni, ferma restando la facoltà di intervento

sulle materie di competenza delle Sezioni in sostegno delle stesse o in loro sostituzione, in caso di inattività e/o di inadempienze statutarie e

regolamentari, secondo il principio di sussidiarietà.

Sono comunque di competenza esclusiva dell'Associazione nazionale i rapporti e le relazioni internazionali, la tutela del nome, dell’onore,

del simbolo e dell’immagine dell'Associazione.

Le Sezioni hanno l’obbligo di coordinarsi con l'Associazione nazionale, ogni qual volta il loro intervento implichi assunzione di iniziative,

anche non pubbliche, riferibili direttamente o indirettamente ad istituzioni, enti, organizzazioni e, comunque, a soggetti pubblici o privati,

individuali o collettivi, non regionali e/o, comunque, produca effetti al di fuori del territorio regionale, provinciale e comunale di competenza.

In base ai medesimi principi, le Sezioni provinciali e comunali debbono coordinare la loro attività con quella delle corrispondenti Sezioni

regionali.

Il Consiglio Direttivo, qualora riscontri che la Sezione territoriale ha posto in essere azioni, attività o comportamenti lesivi dell’immagine

nazionale ed internazionale dell’Associazione o in caso di gravi inadempienze o violazioni di delibere, decisioni o disposizioni nazionali o

locali o del presente statuto, invita gli organi della Sezione a porre in essere tutti i comportamenti necessari e utili al rimedio della situazione.

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Ove ciò non sia possibile, ovvero laddove l'invito del Consiglio non venga accolto, il Consiglio Direttivo delibera la nomina di un Commissario

straordinario che assume la temporanea rappresentanza della Sezione, compie tutte le attività utili e necessarie al rispetto del presente

Statuto e convoca gli associati di Sezione per la nomina dei nuovi organi.

Le Sezioni territoriali che fossero attualmente regolamentate da disposizioni in contrasto o comunque non in armonia con il presente Statuto

sono tenute a procedere all'adeguamento ed armonizzazione.

Art. 29 Scioglimento dell'Associazione Lo scioglimento dell’Associazione è deciso dall'Assemblea con il voto favorevole espresso dai tre quarti degli associati presenti alla riunione che rappresentino almeno la metà degli associati regolarmente iscritti. Qualora tale numero di voti non sia rappresentato in prima convocazione, sarà convocata una seconda Assemblea non prima di 24 ore dal termine della precedente, la quale potrà deliberare lo scioglimento e la conseguente messa in liquidazione con la maggioranza dei 2/3 dei voti presenti, qualunque ne sia il loro numero. L'Assemblea che delibera la messa in liquidazione deve provvedere, a maggioranza assoluta dei voti, alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri e il compenso, stabilendo altresì la destinazione delle attività patrimoniali che dovranno essere devolute solo ad altre organizzazioni con finalità analoghe o con fini di pubblica utilità. Art. 30 Rinvio normativo Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme del codice civile e alle leggi speciali in materia.

BURAN FEDERICA MARIA _____________________

EMANUELE MOSCA ______________________

VALENTINA VARESE ______________________

CENTINEO GRAZIELLA ______________________

ANDREA FISCO ______________________