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STATUTO DELLA UNIONE DEL GOLFO DIANESE

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STATUTO DELLA UNIONE DEL GOLFO DIANESE

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TITOLO I PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1

Oggetto

1. Il presente statuto disciplina, ai sensi di legge e dell’atto costitutivo, le norme fondamentali sull’organizzazione ed il funzionamento dell’ente locale autonomo denominato in via provvisoria “unione dei comuni del Golfo Dianese”. La denominazione definitiva avverrà secondo le modalità di cui all’art. 19 del presente Statuto.

2. L’unione è composta dai comuni di: ………….

3. L’adesione degli altri comuni è subordinata alla modifica del presente atto.

4. L’atto costitutivo dovrà essere sottoscritto entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla data in cui risultano approvati gli schemi del medesimo da parte di tutte le Amministrazioni Comunali dell’Unione.

Art. 2 Finalità dell’unione

1. L’unione è ente locale costituito da più comuni contermini, allo scopo di esercitare congiuntamente una pluralità di funzioni di loro competenza.

2. L’unione di comuni del Golfo Dianese, secondo le norme della Costituzione, della Carta europea delle autonomie locali, del Testo Unico in materia di ordinamento degli enti locali e del presente statuto, persegue l’autogoverno e promuove lo sviluppo delle comunità comunali che la costituiscono, concorrendo al rinnovamento della società e dello Stato.

3. L’unione di comuni, con riguardo alle proprie attribuzioni, rappresenta le comunità di coloro che risiedono nel territorio che la delimita, di cui concorre a curare gli interessi e promuoverne lo sviluppo.

4. L’unione concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi comunali, della provincia di propria pertinenza, della regione, dello Stato e dell’unione Europea e provvede, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione nella prospettiva finalistica di cui al precedente comma.

Art. 3 Obiettivi programmatici

1. Sono obiettivi prioritari dell’unione:

a) promuovere e concorrere allo sviluppo socio-economico del proprio territorio, favorendo l’iniziativa economica dei soggetti pubblici e privati e la realizzazione di strutture di interesse generale compatibili con le risorse ambientali. A tal fine, essa promuove l’equilibrato assetto del territorio nel rispetto e nella salvaguardia dell’ambiente e della salute dei cittadini; valorizza inoltre il patrimonio storico ed artistico delle città e le loro tradizioni culturali;

b )favorire la qualità della vita della propria popolazione per meglio rispondere alle esigenze occorrenti al completo sviluppo della persona;

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c) armonizzare l’esercizio delle funzioni e dei servizi attribuiti con le esigenze generali dei cittadini, assicurando un uso equo delle risorse;

d) esercitare un’efficace influenza sugli organismi sovracomunali che gestiscono servizi di competenza dell’unione o dei comuni;

e) gestire ed ampliare il numero delle funzioni e dei servizi rispetto a quelli prima gestiti dai singoli comuni, assicurandone l’efficienza e la maggiore economicità a vantaggio della collettività;

f) attuare metodologie di consultazione con gli organi dei comuni aderenti al fine di concertare le indicazioni generali e programmatiche da questi espresse.

Art. 4 Principi e criteri generali di azione

1. Nel perseguimento delle finalità e degli obiettivi programmatici di cui agli articoli precedenti, l’unione ispira le proprie linee di indirizzo, i propri programmi ed i propri provvedimenti al rispetto dei principi e criteri generali di azione che informano l’attività amministrativa.

2. L’unione assume il metodo e gli strumenti della programmazione, perseguendo il raccordo tra i propri strumenti e quelli di competenza degli altri enti pubblici operanti sul territorio.

3.Per assicurare ai cittadini e alle imprese un accesso ai servizi in prossimità del luogo di residenza e per garantire un effettivo esercizio del loro diritto all’informazione e alla partecipazione ai procedimenti relativi alle funzioni comunali associate, in particolare quelle fondamentali, dovrà essere attivato uno sportello informativo locale per la ricezione di domande e istanze, per l’informazione e per la conoscenza degli atti adottati e dei procedimenti che riguardano cittadini e imprese

Art. 5 Sede, stemma e gonfalone

1. L’unione ha la propria sede all’interno del territorio dell’unione nel comune individuato dal consiglio dell’unione.

2. I suoi organi ed uffici possono rispettivamente riunirsi ed essere situati anche in sede diversa, purché ricompresi nell’ambito del territorio che la delimita.

3. L’unione si dota di un proprio stemma e di un proprio gonfalone.

4. La riproduzione e l’uso dello stemma e del gonfalone sono consentiti previa autorizzazione del presidente.

Art. 6 Durata

1. L’unione ha durata a tempo indeterminato, sino a che gli enti fondatori e gli altri che dovessero aderire in futuro decideranno di scioglierla. Essa decorre dalla data indicata nell’ atto costitutivo.

2. In caso di fusione oppure recesso da parte di alcuni fra i comuni che l’hanno costituita, la gestione dei rapporti demandati all’unione è devoluta:

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a) all’unione

b) ai singoli comuni che subentrano nella gestione ai sensi del successivo art. 9

Art. 7 Scioglimento dell'Unione

1. Lo scioglimento dell'Unione è disposto con una deliberazione consiliare di identico contenuto adottata singolarmente da tutti i Comuni partecipanti e, quindi, dal Consiglio dell'Unione con le procedure e la maggioranze richieste per le modifiche statutarie.

2. Ove in detta deliberazione i Comuni non abbiano provveduto alla definizione convenzionale dei rapporti facenti capo all'Ente soppresso, nella deliberazione di scioglimento deve essere indicato il nominativo, previa designazione da parte del Presidente del Tribunale competente, della persona incaricata della liquidazione dell’attività dell’Unione cui spettano tutte le incombenze prima attribuite agli organi dell’Unione.

3. Al termine dell’attività dell’Unione, l’incaricato della liquidazione trasmette ai Comuni componenti la deliberazione contenente il piano di riparto delle attività e delle passività dell’Unione tra i Comuni stessi.

4. I Consigli comunali provvedono a ratificare la citata deliberazione, iscrivendo le spese e le entrate spettanti nei relativi capitoli di bilancio, in base alla normativa vigente.

Art. 8 Nuove adesioni all’Unione

1. Possono aderire all’unione anche in tempi successivi, tutti i Comuni limitrofi ad almeno uno dei Comuni che già ne sono parte .

2. L'ammissione di nuovi aderenti in tempi successivi, avviene mediante:

a) deliberazione contenente domanda di adesione all’Unione adottata dal Consiglio del Comune istante, contenente l'accettazione delle norme statutarie, convenzionali e regolamentari dell’Unione da adottarsi con le modalità e le forme previste per le modifiche statutarie;

b) accettazione della richiesta di adesione da parte del Consiglio dell’Unione da adottarsi con le modalità e le forme previste per le modifiche statutarie.

3. Il nuovo Comune aderente avrà gli stessi diritti e doveri degli altri Enti già precedentemente facenti parte dell’Unione.

Art. 9 Recesso

1. Ogni comune partecipante all’unione può recedervi , previa comunicazione ad essa, non prima di cinque anni dalla data di adesione, con provvedimento consiliare adottato con le procedure e la maggioranza previste al comma 4 dell’art. 6 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

2. Il recesso deve essere comunicato entro il mese di giugno e diviene operativo dal 01/01 dell’anno successivo in cui il recesso stesso viene deliberato.

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3 Nell’ipotesi di recesso la gestione dei servizi demandati all’unione è riaffidata ai recedenti i quali perdono, comunque, il diritto a riscuotere qualsiasi quota dei trasferimenti pubblici acquisiti, o anche solo maturati, sino al 31/12 dell’anno del recesso dall'Unione. Il Comune che delibera di recedere dall’Unione, rinunzia a qualsiasi diritto sul patrimonio e demanio dell’Unione costituito con il contributo statale e regionale percepito dall’Unione; rinunzia altresì alla quota parte del patrimonio e demanio dell’Unione costituita con contributi dei Comuni aderenti qualora, per ragioni tecniche, il patrimonio non sia frazionabile o anche qualora il suo frazionamento ne pregiudichi la sua funzionalità e fruibilità. Il Comune recedente rimane obbligato nei confronti dell’Unione per le prestazioni da questa eseguite o in corso di esecuzione . Il comune recedente è tenuto altresì a sostenere una quota parte delle spese generali e delle eventuali passività esistenti sino al 31/12 dell’anno del recesso, la cui misura è determinata dalla Giunta dell’unione con apposita delibera. Il comune recedente è tenuto ,in ogni caso, a rispondere degli impegni finanziari assunti entro la data in cui il recesso diviene efficace .

Il comune recedente ha altresì l’obbligo di farsi carico delle quote residue dei prestiti eventualmente accesi.

Il provvedimento consiliare di recesso dovrà disciplinare la copertura finanziaria per le spese relative ad eventuali danni quantificati dall’unione, per inadempimenti contrattuali dell’unione stessa o sovradimensionamento dell’organizzazione dell’ente conseguenti alle diminuite dimensioni demografiche.

TITOLO II COMPETENZE

Art. 10 Oggetto

1. Ai sensi dell’art. 11 del presente statuto i comuni possono attribuire all’unione l’esercizio di ogni funzione tecnica e amministrativa propria o ad essi delegata, nonché la gestione, diretta o indiretta di servizi pubblici locali, a partire dalle funzioni fondamentali.

2. L’unione può anche, sentiti i Consigli Comunali dei comuni che ne fanno parte, istituire e gestire servizi ex novo.

3. L’individuazione delle competenze oggetto di trasferimento riguarda, per quanto possibile, servizi fra loro omogenei e comunque tali da evitare di lasciare in capo al comune competenze gestionali residuali. A tal fine, salvo diversa volontà manifestamente deliberata, la menzione di un dato settore materiale recata negli atti di trasferimento implica il subentro dell’unione in tutte le funzioni amministrative che direttamente ne coinvolgono la gestione di competenze comunale.

Art. 11 Funzioni trasferite all'Unione

1. Sono trasferite all'Unione tutte le funzioni previste dalla normativa vigente e relativi servizi di supporto. Il trasferimento delle funzioni viene programmato con tempistiche cosi determinate:

- al momento della sottoscrizione dell’atto costitutivo saranno trasferite le seguenti funzioni:

a) polizia municipale

b) sociale

c) protezione civile

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sono inoltre trasferiti i seguenti servizi di supporto: gestione amministrazione generale, personale finanziaria e contabile, controllo, sportello unico attività produttive, stazione unica appaltante , ufficio relazioni con il pubblico , ufficio tecnico e servizi informatici quali servizi interni ed ausiliari per lo svolgimento delle organizzazione generale delle funzioni trasferite. Le rimanenti funzioni saranno trasferite successivamente e comunque possibilmente nei termini previsti dalla normativa vigente.

Possono essere altresì affidate all’Unione, in quanto possibile, attività di consulenza progettuale e giuridica, servizio legale e di conciliazione in favore dei comuni, ai fini del coordinamento delle attività di interesse intercomunale. Ove tale attività implichi il ricorso ad impieghi finanziari in ragione della necessità di avvalersi di consulenze esterne, i comuni interessati potranno affidarne egualmente l’incarico all’Unione, mediante apposita convenzione nella quale sono altresì indicate le risorse da trasferire all’Unione a tal fine.

Art. 12 Funzioni e Servizi da trasferirsi all'Unione

1. Nei tempi e nei modi previsti dalle leggi vigenti in tema di gestione associata delle funzioni comunali, i Comuni aderenti si impegnano e obbligano sin d'ora a trasferire all'Unione le ulteriori funzioni fondamentali previste dal D.L. 95/2012 convertito in Legge 7 agosto 2012 n° 135

Art. 13 -

Funzioni e Servizi trasferibili all'Unione

1. Fatto salvo il disposto dell'articolo che precede, anche in modo differenziato e in una fase successiva, i Comuni aderenti possono trasferire all'Unione l'esercizio di ogni funzione amministrativa propria o ad essi delegata, nonché la gestione diretta o indiretta, anche mediante partecipazione ad altri Enti, associazioni, società di capitali a partecipazione pubblica e, in generale, a ogni altra figura ammessa dalla normativa vigente, di servizi pubblici locali, nel rispetto della normativa che definisce le forme di gestione dei servizi pubblici locali e le modalità di conferimento degli stessi.

2. I Comuni possono conferire all’Unione anche compiti di rappresentanza nelle sedi provinciali, regionali e nazionali di confronto e concertazione nei vari settori e relative agenzie e conferenze.

Art. 14 Procedimento per il trasferimento delle competenze

1. Il trasferimento delle competenze è deliberato dai singoli comuni appartenenti all’unione con le procedure e la maggioranza indicate al 4° comma dell’art. 6 del d.lgs. 267/2000 e si perfeziona a seguito di apposita deliberazione di recepimento da parte del consiglio dell’unione e sottoscrizione di atto convenzionale che deve prevedere altresì i criteri organizzativi e le disponibilità finanziarie per assicurare, a seguito del passaggio delle competenze, la continuità delle prestazione e/o dei servizi senza pregiudizio alcuno.

2. A seguito del trasferimento delle competenze su di una data materia l’unione diviene titolare di tutte le relative funzioni amministrative e ad essa competono gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui servizi affidati.

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3. Il procedimento di trasferimento ordinariamente a carico dei comuni, cura di risolvere tutte le trascrizioni, le volture e le altre incombenze occorrenti al subentro dell’unione nella titolarità dei correnti rapporti con soggetti terzi. Qualora tale attività non possa essere svolta con tempestività, è facoltà dei comuni deliberare in ogni caso il trasferimento delle competenze di cui all’oggetto, delegando all’unione il compito di gestire in nome, conto ed interesse del comune tali rapporti.

4. Ai fini della progressiva individuazione delle competenze dell’unione ed all’espletamento delle incombenze istruttorie occorrenti ad evidenziarne e risolverne le condizioni utili al loro trasferimento all’unione medesima, si procede di norma mediante conferenze di servizi, presiedute dal presidente dell’unione ovvero, in caso di sua inerzia protratta per quarantacinque giorni decorrenti dalla data di ricevimento della istanza diretta a promuoverla, dal Sindaco del comune che l’ha inoltrata.

5. Il conflitto di competenza, attivo o passivo, fra l’unione ed uno o più dei comuni relativamente alla titolarità circa l’esercizio delle funzioni amministrative coinvolte dal trasferimento, è risolto da una commissione composta dal Presidente dell'Unione ,dal Sindaco del Comune interessato e da un esperto in diritto amministrativo nominato dal Presidente del Tribunale di Imperia.

Art. 15 Modalità di ripartizione spese ed entrate

1. Le spese generali dell’Unione e quelle relative alle funzioni di organizzazione generale aventi natura ausiliaria o interna rispetto alle funzioni trasferite alla stessa sono ripartite tra tutti i Comuni aderenti proporzionalmente alla popolazione residente al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento ad esclusione delle spese di personale che saranno rimborsate all’Unione dai singoli Comuni a cui il personale fa capo.

2. Le spese relative alle singole funzioni o ai singoli servizi sono ripartite sulla base del principio della spesa storica applicando i criteri previsti da convenzioni; i relativi introiti e spese confluiscono nel bilancio dell’Unione e contribuiscono a determinare il risultato della gestione.

3. Le singole convenzioni possono derogare e/o integrare il principio di cui al comma 2 del presente articolo per le specificità proprie del servizio o funzione associata

TITOLO III ORGANIZZAZIONE DI GOVERNO

Capo I – Organi dell’unione

Art. 16 Organi

1. Gli organi dell’Unione sono il Consiglio, la Giunta e il Presidente.

2. Gli organi dell’Unione sono formati esclusivamente da amministratori in carica dei Comuni associati e ad essi non possono essere attribuite retribuzioni, gettoni e indennità o emolumenti in qualsiasi forma percepiti. Gli stessi agiscono nell’esclusivo interesse dell’Unione e, nel loro complesso, costituiscono il governo dell’Unione di cui esprimono la volontà politico-amministrativa esercitando i poteri di indirizzo e di controllo su tutte le attività dell’Ente nell’ambito delle rispettive competenze determinate dalla legge e dal presente Statuto.

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3. Gli organi di indirizzo e di governo dell'Unione durano in carica secondo le disposizioni previste dal T.U. 267/00 ad eccezione del Presidente che resta in carica due anni e sei mesi salvo dimissioni, decadenza o cessazione dalla carica di Sindaco. Nel caso vi siano tornate elettorali differenziate temporalmente, si provvede al rinnovo dei rappresentanti dei Comuni interessati alle elezioni.

4. Può essere nominato Presidente dell’Unione esclusivamente chi ricopre la carica di Sindaco di uno dei Comuni dell’Unione.

5. Possono far parte della Giunta esclusivamente i componenti dell’esecutivo dei Comuni dell’Unione.

6. Il Consiglio è composto esclusivamente dai consiglieri eletti dai singoli Consigli dei Comuni dell’Unione tra i propri componenti.

7. La perdita della carica nel Comune di provenienza comporta la decadenza dalla carica ricoperta nell’Unione.

8. I Componenti degli Organi dell’Unione cessano dalla carica oltre che nel caso previsto al comma precedente, per decadenza, dimissioni, morte, impedimento permanente e negli altri casi previsti dalla legge.

9. Ove compatibili, si applicano agli organi dell’Unione e ai loro componenti le norme di funzionamento, di proroga della durata in carica, di distribuzione delle competenze, di stato giuridico ed economico e di incompatibilità stabilite per i Comuni dalla normativa vigente.

Art. 17 Incompatibilità dei componenti degli organi di governo

1.Non possono ricoprire cariche negli organi di governo dell'Unione i sindaci o consiglieri dei comuni associati all'Unione che:

● siano dipenden� dell'Unione, salvo che pos� in aspe� a�va non retribuita;

● si trovino in una delle situazioni di cui all'articolo 63 del TUEL nei confronti dell'Unione, salvo che per fatto connesso con l'esercizio del mandato di Sindaco o di consigliere comunale.

2. Quando si verifica una situazione di incompatibilità il Consiglio dell'Unione provvede ai sensi dell'articolo 69 del Testo Unico per gli enti locali. Se la dichiarazione di incompatibilità riguarda il Sindaco che ricopre la carica di Presidente dell'Unione, il Presidente decade dalla carica.

Art. 18 Dimissioni dei componenti degli organi di governo

1. Le dimissioni volontarie da Presidente dell'Unione o da consigliere dell'Unione, indirizzate rispettivamente alla Giunta o al Consiglio, devono essere presentate personalmente o per il tramite del segretario generale del comune di appartenenza. Esse sono assunte immediatamente al protocollo dell'ente, nell'ordine temporale di presentazione, sono irrevocabili e sono immediatamente efficaci.

Capo II – Il consiglio

Art. 19 Composizione

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1. Alla luce della normativa vigente in materia, il Consiglio dell’Unione è composto da un numero di consiglieri eletti dai singoli consigli dei comuni membri non superiore a quello per i comuni con popolazione pari a quella complessiva dell’Unione oltre il Presidente del Consiglio.

2. Il consiglio dell’unione è costituito da due consiglieri comunali per ciascuno dei comuni partecipanti; i consiglieri sono nominati con voto limitato in rappresentanza delle rispettive maggioranze e minoranze consiliari in modo che uno dei componenti eletti rappresenti la minoranza consiliare ed i restanti la maggioranza consiliare. Qualora in tal modo non si raggiunga il numero dei componenti, sia in difetto che in aumento, si procede con riduzioni/incrementi in ragione del numero degli abitanti dei singoli comuni aderenti alla unione

3. I Consigli comunali provvedono, entro quarantacinque giorni dalla seduta dell’insediamento, all’elezione dei propri rappresentanti in seno al Consiglio dell’Unione. I Comuni aderenti dovranno trasmettere al Segretario dell’Unione l’attestazione dell’avvenuta elezione, con provvedimenti esecutivi, dei rappresentanti dei Comuni stessi. La prima elezione dei membri del Consiglio dell’Unione, da parte dei Consigli Comunali, dovrà tenersi entro venti giorni dall’entrata in vigore dello Statuto dell’Unione.

4. Il Consiglio dell'Unione provvede, nella sua seduta di insediamento, mediante apposita deliberazione da assumere all'inizio della seduta prima di affrontare qualsiasi altro argomento, alla convalida dei consiglieri eletti o individuati di diritto, previa verifica di eventuale casi di incompatibilità. La prima seduta del consiglio si tiene presso la sede del comune avente il numero maggiore di abitanti ed è presieduta dal sindaco di tale comune. Nella sua prima seduta, il consiglio provvede all’elezione del presidente dell’unione a maggioranza assoluta dei consiglieri in carica, all’individuazione della sede dell’unione, all’approvazione della definitiva denominazione dell’unione e del presente Statuto con la maggioranza e le modalità previste dal 4° comma dell’art. 6 del d.lgs. 267/2000. Nella prima seduta del consiglio le funzioni di segretario sono svolte dal segretario del comuni di maggiore dimensione.

5. I componenti del Consiglio dell’Unione durano in carica fino all’elezione dei nuovi rappresentanti da parte dei singoli Consigli Comunali.

6. Decorso il termine di cui al comma 3, se un Comune non ha provveduto all’elezione dei propri rappresentanti, fino all’elezione medesima sono componenti a tutti gli effetti del Consiglio dell’Unione il Sindaco, nonché, ove necessario a raggiungere il numero previsto di consiglieri del Comune, il consigliere comunale di maggioranza e il consigliere comunale di minoranza che hanno riportato nelle elezioni comunali la maggiore cifra individuale, rispettivamente tra quelli eletti in una o più liste collegate al Sindaco e tra quelli eletti in una o più liste non collegate al Sindaco. In caso di parità di cifre individuali è componente dell’assemblea dell’Unione il consigliere più anziano di età.

7. In caso di scioglimento di un Consiglio comunale o di gestione commissariale di un Comune, i rappresentanti del Comune cessano dalla carica e vengono sostituiti da parte del nuovo Consiglio comunale o da membri nominati dal nuovo commissario.

8. In via generale ogni Consigliere dell’Unione, cessando per qualsiasi altro motivo dalla carica di Consigliere comunale decade ipso iure anche dalla carica presso l’Unione ed è sostituito da un nuovo Consigliere eletto entro dieci giorni dalla data di cessazione

9. I consigli comunali possono sostituire, in ogni tempo, i loro rappresentanti in seno al Consiglio dell’Unione.

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Art. 20 Disposizioni sulla rappresentanza di genere

1. Le disposizioni del presente articolo sono volte a garantire la rappresentanza di entrambi i generi nel Consiglio dell'Unione e prevalgono sulle altre disposizioni statutarie che disciplinano l'elezione dei rappresentanti del Comune nel Consiglio dell'Unione.

2. Ai fini del presente articolo, per “genere prevalente nel Consiglio comunale” si intende il genere maschile o femminile quando questo è della metà più uno dei consiglieri componenti il Consiglio comunale, considerati senza includere il Sindaco.

3. In ciascuna delle votazioni disgiunte per l'elezione dei consiglieri di maggioranza e di minoranza, in caso di parità di voti, per l'individuazione del consigliere eletto nel Consiglio dell'Unione si applica, in via prioritaria su tutti gli altri, il seguente criterio: è eletto il consigliere comunale di genere diverso da quello prevalente nel Consiglio comunale.

Art. 21 Competenze del Consiglio

1. Il Consiglio determina l’indirizzo politico-amministrativo dell’Unione e ne controlla l’attuazione, adottando gli atti fondamentali previsti dall’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000 oltre ad altri riferiti alle sue competenze e non incompatibili con il presente Statuto.

2. Il Consiglio non può delegare le proprie funzioni ad altri organi se non quelli espressamente previsti dalla legge.

3. Le deliberazioni in ordine alle materia di competenza del Consiglio non possono essere adottate, in via d’urgenza, dagli altri organi dell’Unione, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio, che possono essere assunte dalla Giunta dell’Unione e che devono essere sottoposte a ratifica del Consiglio nella sua prima seduta, nei 60 giorni successivi, e comunque entro il termine dell’esercizio finanziario, a pena di decadenza.

4. Il programma amministrativo recante gli indirizzi generali di governo dell'Ente è presentato dal Presidente e approvato dal Consiglio e costituisce il principale atto di riferimento di esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo sull'azione politico-amministrativa dell'Ente.

5. L’Unione provvederà ad adottare su proposta della Giunta apposito regolamento relativo alle modalità di controllo interno ai sensi della normativa vigente;

6. Inoltre, con propri regolamenti adottati su proposta della Giunta, il Consiglio disciplina lo svolgimento delle funzioni ad esso affidate; nomina i rappresentanti dell'Unione in Enti, Aziende, Istituzioni e società nelle quali questa subentra ai Comuni; esamina le questioni ad esso rimesse dalla Giunta per la risoluzione di problematiche di particolare rilevanza per l’Unione.

Art. 22

Diritti e doveri dei Consiglieri

1. I Consiglieri agiscono nell’interesse dell’intera Unione ed esercitano le proprie funzioni senza vincolo di mandato; godono di diritto d’iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio; hanno diritto di ottenere tutte le notizie e le informazioni necessarie per l’espletamento del proprio mandato e di

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prendere visione ed estrarre copia degli atti delle aziende, Enti e Istituzioni dipendenti o partecipate dall’Unione dei Comuni.

2. I Consiglieri esercitano le funzioni e godono delle prerogative stabilite dalla legge, secondo le procedure e le modalità stabilite da apposito Regolamento del Consiglio.

3. Essi intervengono alle sedute del Consiglio e possono proporre interrogazioni, interpellanze e mozioni nei modi previsti dal medesimo Regolamento. Possono svolgere incarichi a termine inerenti a materie di competenza consiliare su diretta attribuzione del Presidente, senza che tali incarichi assumano rilevanza provvedimentale esterna.

Art. 23 Decadenza e dimissioni dei Consiglieri

1. Per le dimissioni dalla carica di consigliere trova applicazione la normativa previste per i consigli comunali.

2. La decadenza e le dimissioni da consigliere comunale determinano la decadenza dalla carica di consigliere dell’unione non appena divenute efficaci.

3. Nelle ipotesi previste nei commi precedenti, il consiglio comunale, cui il consigliere decaduto o dimesso appartiene, provvede ad eleggere al proprio interno un nuovo consigliere dell’unione, mantenendo l’originario rapporto numerico tra maggioranza e minoranza fra i propri membri nel consiglio dell’unione.

Capo III – Il Presidente e la Giunta

Art. 24 Elezione del presidente e nomina vice presidente e degli assessori

1. Il Presidente è eletto a maggioranza assoluta in occasione della prima seduta del Consiglio tra i sindaci aderenti all’unione.

2. In caso di parità, la votazione viene immediatamente ripetuta. In caso di ulteriore parità, è eletto Presidente il Sindaco più anziano d’età fra coloro che hanno riportato la parità dei voti.

3. Il Presidente entra in carica immediatamente dopo la sua nomina e vi resta per un periodo non superiore a quello previsto dall’articolo 16,comma 3, del presente Statuto.

4. Ogni causa di cessazione dalla carica di Sindaco comporta l’automatica e corrispondente cessazione della carica di Presidente dell’Unione; le dimissioni o la cessazione per qualsiasi motivo dalla carica di Presidente non determina lo scioglimento degli altri organi politici.

5. Nell’ipotesi di dimissioni o decadenza il Consiglio provvede ad elegger un nuovo presidente entro dieci giorni dalla data delle stesse; nell’ipotesi di cui al comma 3 ,il Consiglio elegge il nuovo presidente entro dieci giorni dall’insediamento dei nuovi rappresentanti in seno al consiglio dell’Unione stessa. Nel periodo transitorio le funzioni vengono esercitate dal Vicepresidente a norma dell’art.26

6. Il presidente dell’unione nomina, tra i sindaci ed i componenti delle giunte dei comuni aderenti, i componenti della giunta, tra cui un vicepresidente, e ne dà comunicazione al consiglio nella prima seduta successiva alla sua nomina. Il numero degli assessori deve essere pari ad ¼ ,arrotondato aritmeticamente all’unità superiore , del numero dei consiglieri computando il presidente.

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7. Di norma la composizione della Giunta deve garantire la rappresentanza di tutti i Comuni aderenti all’Unione. A tal fine al Comune che assume la Presidenza non competono ulteriori componenti nell’organo esecutivo.

Art. 25 Il presidente

1. Il presidente, presiede la giunta, verifica il regolare funzionamento degli uffici e l’esecuzione degli atti, e svolge le altre funzioni attribuite ai sindaci, non incompatibili alla natura delle Unioni comunali, dalla legge, dal presente Statuto e dagli atti che lo applicano. Sovrintende all’espletamento delle funzioni attribuite all’unione e garantisce la coerenza tra indirizzi generali e settoriali, strategie concrete di attuazione e loro risultati.

Art. 26 Il vice presidente

1. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dell’esercizio della funzione adottata ai sensi di legge. e nei casi di dimissione, cessazione e decadenza.

2. In caso di assenza o di impedimento temporaneo anche del vice presidente, le funzioni del presidente sono esercitate dall’Assessore più anziano di età.

Art. 27 Mozione di sfiducia

1.Con deliberazione motivata assunta con la maggioranza qualificata dei due terzi dei membri assegnati, il Consiglio può revocare la fiducia al Presidente dell'Unione.

Art. 28 La Giunta

1. La giunta elabora e definisce gli indirizzi generali adottati dal consiglio ai fini della loro traduzione in specifiche politiche e strategie di intervento, orientando l’azione dell’apparato amministrativo e svolgendo attività di impulso e di proposta nei confronti del consiglio medesimo, a cui riferisce annualmente sulla propria attività.

2. Il Presidente affida ai singoli assessori il compito di sovrintendere ad un particolare settore di amministrazione o a specifici progetti, dando impulso all’attività degli uffici secondo gli indirizzi stabiliti dal consiglio, dalla giunta e da esso medesimo e vigilando sul corretto esercizio dell’attività amministrativa e di gestione.

3. La giunta adotta collegialmente gli atti a rilevanza esterna che non siano dalla legge o dal presente Statuto direttamente attribuiti alla competenza del consiglio, del presidente, del segretario, e dei funzionari ai quali siano state attribuite funzioni direzionali.

4. Salvo quanto previsto in ordine alle competenze dei dipendenti a cui siano attribuite le funzioni direzionali, la giunta provvede in materia di acquisti e alienazioni immobiliari, relative permute, appalti, concessioni, ai sensi dell’art. 42 lett. i) e l) del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, quando gli elementi

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determinanti dell’intervento, con l’indicazione di massima del relativo ammontare, siano già stabiliti in atti fondamentali del consiglio.

Art. 29 Norma di rinvio

1. Si applicano agli organi dell’unione e ai loro componenti le norme di funzionamento, di distribuzione delle competenze, di stato giuridico e di incompatibilità stabilite dalla legge per i comuni di pari popolazione. Un regolamento può dettare norme ulteriori nel rispetto dei principi dettati dalla legge e dal presente statuto.

TITOLO IV ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Art. 30

Principi della partecipazione

1. Ai cittadini e ai residenti, l’unione di comuni, assicura il diritto di partecipare alla formazione delle proprie scelte politico-amministrative, secondo i principi e le forme stabilite dal regolamento.

2. L’unione riconosce altresì il diritto degli interessati, degli utenti, delle formazioni sociali e delle associazioni e comitati titolari di interessi collettivi, di concorrere alla determinazione dell’indirizzo, attuazione e controllo delle attività poste in essere dall’Amministrazione.

3. L’unione rende effettivo il diritto alla partecipazione politico-amministrativa, garantendo l’accesso alle informazioni ed agli atti dell’ente e fornendo un’informazione completa sulla propria attività.

4. I modi della partecipazione e dell’accesso sono stabiliti da un apposito regolamento.

TITOLO V

ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

Art. 31 Principi

1. L’unione dispone di uffici propri e si avvale di quelli propri dei comuni partecipanti.

2. L’organizzazione degli uffici e dei servizi è improntata, secondo criteri di autonomia operativa ed economicità di gestione, al rispetto dei principi della professionalità e della responsabilità nel perseguimento degli obiettivi programmatici prestabiliti dagli organi elettivi.

3. Gli organi elettivi, ai sensi delle norme indicate nel Titolo III, individuano gli obiettivi prioritari dell’ente e ne definiscono i processi di controllo in grado di misurarne il livello di conseguimento.

4. L’azione amministrativa deve tendere al costante avanzamento dei risultati riferiti alla qualità dei servizi e delle prestazioni, alla rapidità ed alla semplificazione degli interventi, al contenimento dei costi, all’estensione dell’area e dell’ambito di fruizione delle utilità sociali prodotte a favore della popolazione dell’unione.

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5. A tal fine, l’unione di comuni assume i metodi della formazione e della valorizzazione del proprio apparato burocratico, e l’adozione di un assetto organizzativo fondato sulla diffusione delle opportune tecniche gestionali e di misurazione dei risultati; cura inoltre la progressiva informatizzazione della propria attività, secondo metodi che ne consentano l’accesso anche tramite terminali posti presso gli uffici dei comuni od altri luoghi idonei.

Art. 32 Organizzazione degli uffici dei servizi

1. Lo schema organizzativo degli uffici e la dotazione organica del personale sono approvati dalla giunta, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio, mediante il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.

2. Il regolamento di organizzazione definisce regole o caratteristiche del sistema di decisione e direzione dell’ente, specificando le finalità e le caratteristiche essenziali dei ruoli di direzione e determinando le responsabilità attribuite e le aree dei risultati attesi.

3. Il regolamento detta inoltre i criteri idonei a disciplinare la co-dipendenza funzionale dei rapporti, orizzontali e verticali, affidati alle attività degli uffici e servizi dei comuni, e loro mezzi, di cui l’unione si avvale a fini propri.

Art. 33 Criteri per il conferimento e la revoca degli incarichi

di direzione dei settori

1. Gli incarichi di direzione di settore sono conferiti a funzionari di adeguata qualifica e dimostrate capacità a tempo determinato, dal Presidente, per un periodo non inferiore a 3 anni, con provvedimento motivato, secondo criteri di competenza professionale, in relazione agli obiettivi indicati nel programma amministrativo del presidente e sono revocati in caso di mancato raggiungimento al termine di ciascun anno finanziario degli obiettivi loro assegnati nel piano esecutivo di gestione previsto dall’art. 169 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 o per responsabilità particolarmente grave o reiterata e negli altri casi disciplinati dal d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e dai contratti collettivi di lavoro.

Art. 34 Funzione della direzione di settore

1. I dipendenti a cui venga attribuita la direzione di un settore ne divengono responsabili e sono tenuti ad attuare quanto determinato nei piani esecutivi di gestione di proprio riferimento. Tali piani costituiscono riferimento per la valutazione della responsabilità e dei trattamenti economici accessori.

2. Al termine di ogni esercizio finanziario, i responsabili dei settori presentano al direttore, ove esista, o al segretario in caso contrario una relazione nella quale danno conto del grado di coerenza tra gli obiettivi assegnati nei rispettivi piani esecutivi di gestione e l’attività svolta, dell’entità e del grado di soddisfacimento di tali obiettivi, nonché delle ragioni degli scarti eventualmente verificatisi e delle misure eventualmente adottate o che intendono adottare o proporre per porvi rimedio.

3. Ai responsabili di settore competono le funzioni e le responsabilità previste all’art. 107 del d.lgs. n. 267/2000.

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4. I responsabili di settore avanzano proposte al segretario/direttore per la determinazione e l’utilizzo dei fondi di competenza del settore e coordinano l’attività delle unità organizzative che dipendono da loro. Il responsabile di settore può avocare a sé l’emanazione di singoli atti eventualmente attribuiti alla competenza dei responsabili delle unità organizzative del proprio settore.

Art. 35 Responsabilità di direzione

1. I dipendenti rivestiti delle funzioni di direzione, per il raggiungimento dei risultati stabiliti dagli organi elettivi, concorrono alla definizione dei piani esecutivi di gestione annuali e pluriennali diretti alla loro attuazione, fornendo analisi di fattibilità e proposte sull’impiego delle risorse umane, finanziarie e tecniche, nonché curando l’istruttoria e l’emissione di pareri per l’adozione di deliberazioni nelle materie loro affidate.

2. Spetta a chiunque eserciti funzioni di direzione la responsabilità gestionale per l’attuazione degli obiettivi fissati dal presidente e dalla giunta, in relazione agli indirizzi stabiliti dal consiglio, verso i quali sono responsabili della corretta amministrazione e dell’efficacia della gestione.

3. Compete inoltre a chiunque eserciti funzioni di direzione la responsabilità in merito all’efficiente svolgimento delle attività a cui è preposto, con riguardo alla generale organizzazione del personale rimesso alla sua gestione, alla continuità nello svolgimento delle funzioni ordinarie ed al raggiungimento degli speciali obiettivi che gli siano stati affidati ai sensi del programma dell’Amministrazione.

4. I dipendenti competenti ad adottare atti con rilevanza esterna sono responsabili della tempestività e regolarità degli atti di loro competenza, ai fini della quale si tiene conto della eventuale obiettiva incertezza dei criteri tecnici o della disciplina da applicare.

Art. 36 Collaborazione fra enti

1. L’unione ricerca, con le Amministrazioni comunali che aderiscono all’Unione, ogni forma di collaborazione organizzativa idonea a rendere, nel rispetto delle professionalità dei rispettivi dipendenti, la reciproca azione più efficace, efficiente, economica e trasparente.

2. In tal senso, anche avvalendosi delle risultanze dei carichi di lavori e dei dati del controllo della gestione, la giunta può proporre ai competenti organi comunali di avvalersi, per specifici compiti, degli uffici comunali e mezzi ovvero del loro personale, mediante provvedimenti di distacco e/o comando, se del caso assunti mediante rotazione, a tempo pieno e/o parziale. L’unione e gli stessi comuni a seconda delle specifiche necessità possono altresì avvalersi dei vigenti istituti della mobilità volontaria e d’ufficio.

3. Il modello di organizzazione, per la gestione di particolari compiti, avvalendosi degli uffici di uno o più comuni è subordinato alla stipula di una apposita convenzione. In essa, sentiti i dipendenti interessati, saranno altresì determinate le modalità di raccordo con i sistemi di direzione tanto dell’unione quanto dei comuni coinvolti.

4. L’unione indirizza e coordina in ogni caso l’adozione di ogni iniziativa diretta a diffondere cultura, metodi e strumenti di esecuzione dell’attività amministrativa fra loro conformi tra il proprio apparato e quello dei comuni.

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Art. 37 Segretario e vice segretario

1. Il segretario dell’unione è nominato dal presidente dell’unione sentiti i sindaci e la giunta. In sede di prima applicazione la nomina avverrà con l’insediamento del nuovo presidente . Il segretario esercita le funzioni attribuite al segretario comunale a norma dell’art. 97 d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni .Dipende funzionalmente dal presidente dal quale riceve le direttive; coadiuva il presidente nelle attività di sovraintendenza dello svolgimento delle attività, e a tal fine compie indagini e verifiche ,lo informa sull’andamento dell’attività, gli segnala tempestivamente difficoltà, ritardi e carenze di mezzi o di personale e gli propone gli interventi conseguenti.

Il servizio di segreteria viene affidato con incarico extra-istituzionale disciplinato dall’articolo 53 del d.Lgs 165/2001.

2. Salve le competenze di legge, il segretario sovrintende all’esecuzione delle deliberazioni del consiglio e della giunta ed a tal fine, ove occorra, individua le procedure e le operazioni necessarie e gli uffici competenti, assegnando i relativi compiti ai responsabili di settore competenti per materia e curando l’informazione di ogni altro ufficio interessato. A tal fine, il segretario convoca apposite riunioni organizzative, e può costituire gruppi di lavoro o diramare istruzioni o circolari.

3. Il segretario sovrintende inoltre alla tempestiva predisposizione ed eventuale aggiornamento dei regolamenti attuativi del presente Statuto o comunque richiesti dalla legge, di cui può risolvere ogni problema interpretativo con un’apposita circolare.

4. La durata in carica del segretario non può eccedere il mandato del presidente dal quale è stato nominato. Il segretario può essere revocato con provvedimento motivato del presidente per violazioni dei doveri d’ufficio, previa deliberazione della giunta.

5. E’ costituito, con atto del presidente, l’ufficio del vice segretario abilitato ed avente i requisiti per esercitare le funzioni vicarie del segretario avente la funzione di coadiuvare e sostituire il titolare in tutti i casi di vacanza, assenza o impedimento.

6. È fatto salvo quanto disposto dal vigente contratto collettivo di lavoro per il personale del comparto regioni-enti locali.

Art. 38 Forme di gestione

1. L’unione, relativamente ai compiti ed alle materie attribuite, è titolata ad assumere e gestire i servizi pubblici locali in economia, in concessione a terzi, a mezzo di azienda speciale, di istituzione, di società per azioni ed in consorzio con altri enti, in conformità alle indicazioni dei piani e programmi previsti all’articolo 5 e dall’art. 20 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e secondo quanto disposto dagli articoli 112 e 114 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dalla normativa vigente in materia.

TITOLO VI FINANZA E CONTABILITÀ

Art. 39 Finanze dell’unione e servizio finanziario

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1. L’unione ha autonomia finanziaria, nell’ambito delle leggi sulla finanza pubblica locale, fondata sulla certezza di risorse proprie e trasferite.

2. L’unione ha potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, nei limiti stabiliti dalla legge, con riguardo alle materie ed ai compiti che le sono stati attribuiti.

Art. 40 Bilancio e programmazione finanziaria

1. L’unione delibera, entro i termini previsti per i comuni, con i quali si coordina ove necessario ed opportuno al fine di assicurarne la reciproca omogeneità funzionale, il bilancio di previsione per l’anno successivo, osservando i principi dell’universalità, dell’integrità e del pareggio economico e finanziario.

2. Il bilancio si informa ai principi di unità, annualità, veridicità e pubblicità.

3. I bilanci annuali e pluriennali sono adottati annualmente in coerenza con gli obiettivi della programmazione socio-economica dell’ente e sono deliberati in modo da assicurare corrispondenza tra l’impiego delle risorse ed i risultati da perseguire.

4. Il bilancio, il conto consuntivo, la relazione previsionale e programmatica ed i relativi allegati sono redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi ed interventi.

5. I risultati di gestione sono rilevati anche mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto economico e il conto del patrimonio, secondo le disposizione del regolamento di contabilità.

6. Al conto consuntivo è allegata una relazione illustrativa della giunta che esprime le valutazioni di efficacia dell’azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.

7. L’efficacia è verificata sulla base del documento programmatico di cui all’articolo 46, comma 3, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 41 Gestione finanziaria

1. Gli atti di assunzione degli impegni di spesa, o alternativa mente quelli con cui sono rese indisponibili per altri impieghi le risorse iscritte in bilancio, sono sottoposti all’esame del responsabile di ragioneria per l’attestazione di copertura ai sensi ed agli effetti dell’art. 151, comma 4, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

2. Per le spese vincolate l’attestazione di copertura ha ad oggetto esclusivamente la capienza dello stanziamento di bilancio a cui gli oneri vanno imputati. Resta in ogni caso a carico del responsabile della ragioneria segnalare al presidente il presumibile rischio di una gestione in disavanzo e di proporre i provvedimenti necessari.

3. In conformità agli obbiettivi individuati dagli atti di programmazione, il consiglio e la giunta, secondo le rispettive competenze, determinano i contenuti delle iniziative da intraprendere nel corso dell’esercizio e stabiliscono i tempi ed i modi del loro svolgimento, contestualmente dispongono in ordine ai mezzi da impiegare nella realizzazione delle iniziative, assegnando le risorse finanziarie necessarie e l’eventuale uso di determinati beni.

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4. Salvo non sia diversamente disposto in occasione delle determinazioni di cui al comma precedente, gli atti a rilevanza esterna necessari per realizzare tali iniziative sono adottati dalla giunta o dai dipendenti cui sia stata attribuita la responsabilità di direzione. A tal fine i dipendenti provvedono all’assunzione dei relativi impegni di spesa, nei limiti degli stanziamenti di bilancio e delle risorse finanziarie preventivamente stabilite e, per quanto di riferimento alla competenza dei dipendenti, indicate nei piani esecutivi di gestione.

5. Il regolamento di contabilità, redatto in esecuzione delle vigenti norme di legge, disciplina in maggior dettaglio il procedimento contabile e, ove richiesto per recepire legittimamente, può disporre la deroga delle norme non più attuali disposte dal presente Titolo.

Art. 42 Revisione economica e finanziaria

1. L’organo di revisione dei conti è costituito secondo le previsioni di cui all’art 234 del d.lgs. n. 267/2000 e del D.M. 15.12.2013 n° 23. Ad esso si applicano le cause di ineleggibilità e di decadenza prevista dalla legge. Dura in carica tre anni, è revocabile per inadempimento del suo mandato ed è rieleggibile per una sola volta.

3. L’organo di revisione ha diritto di accesso agli atti e documenti amministrativi dell’unione e, se del caso, dei comuni partecipanti, nonché delle sue istituzioni e può depositare proposte e segnalazioni rivolte agli organi di governo.

4. L’organo di revisione collabora con il consiglio dell’unione nella funzione di controllo e di indirizzo ed esercita tutte le funzioni di cui all’articolo 239 d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267

5. L’organo di revisione risponde della verità delle proprie attestazioni ed adempie ai propri doveri con la diligenza del mandatario. Ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell’ente, ne riferisce immediatamente al consiglio dell’unione.

Art. 43 Controlli interni

1. In conformità ai principi dettati dal d.lgs. n. 267/2000 la Unione attiva i controlli interni ivi previsti e li disciplina tramite uno specifico regolamento.

TITOLO VII NORME TRANSITORIE E FINALI

Capo I – Norme transitorie

Art. 44 Atti regolamentari

1. Sino all’emanazione di propri ed autonomi regolamenti, l’unione si avvarrà dei regolamenti attuativi vigenti nei comuni dell’Unione, previo accordo tra i Responsabili dei servizi, purché compatibili con le norme di legge e con quelle del presente Statuto e dell’atto costitutivo.

2. La giunta è incaricata di presentare al consiglio, entro un anno dal proprio insediamento, la proposta dei regolamenti attuativi del presente atto che si rendano necessari.

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Art. 45 Bilancio, organizzazione degli uffici e dei servizi

1. Il consiglio approva il bilancio per l’esercizio di competenza secondo le disposizioni di legge vigenti al momento dell’adozione.

2. Fino all’adozione della dotazione organica ed all’assunzione di personale proprio per consentire il normale espletamento dei compiti e delle funzioni dell’unione si ricorrerà alla stipulazione di apposite convenzioni a norma dell’art. 30 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 o ad incarichi professionali, conferiti anche ai dipendenti dei comuni partecipanti, previa autorizzazione di cui all’art. 53 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 ovvero all’istituto del comando e/o di- stacco, sussistendone i motivi.

Art. 46 Modificazioni o abrogazioni del presente Statuto

1. Le modificazioni del presente Statuto sono deliberate dal consiglio dell’unione con le procedure e maggioranza indicate al 4° comma dell’art. 6 del d.lgs. 267/2000.

2. Le proposte di modifica sono preventivamente inviate ai con sigli dei comuni facenti parte dell’unione i quali devono deliberare al riguardo, entro trenta giorni dal ricevimento con le procedure e maggioranza indicate al comma precedente. La proposta di modifica si intende approvata, quando la maggioranza dei comuni componenti l’unione deliberi n senso favorevole. I consigli comunali invieranno al presidente dell’unione l’atto deliberativo di modifica, integrazione o abrogazione statutaria entro cinque giorni dall’avvenuta esecutività. Il presidente provvederà a mettere all’ordine del giorno del consiglio dell’unione l’atto di ratifica statutaria.

3. Le proposte di modifica volte all’abrogazione di una o più norme del presente Statuto devono essere accompagnate dalla proposta di deliberazione delle necessarie norme sostitutive, avendo comunque cura che l’abrogazione non crei lacune normative.

4. Con periodicità almeno biennale il consiglio dell’unione, sulla base di una relazione del presidente, valuta in apposita seduta lo stato di attuazione delle presenti norme nonché la loro adeguatezza in rapporto all’evoluzione delle esigenze dell’unione e della sua comunità, e alla dinamica del quadro legislativo di riferimento.

5. Copia degli atti di modifica del presente Statuto sono tempestivamente trasmessi, a cura del presidente, ai competenti uffici statali, regionali e provinciali.