STATUTO della Regione Calabria Nuovo Consiglio Regionale della Calabria A cura di Piero Modafferi e...
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STATUTO della Regione Calabria
Nuovo
Consiglio Regionale della Calabria
A cura di
Piero Modafferi e Dominella Colla
Legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1
Introduce le prime modifiche al Titolo V della Cost. e disegna, sia pure in via provvisoria, la nuova forma di governo
In particolare
Rafforza il ruolo del Presidente della Giunta che ora “dirige la politica della Giunta e ne è
responsabile”
la titolarità esclusiva della potestà regolamentareL’elezione del Presidente della Giunta e degli AssessoriL’approvazione del programma di governo
Sottraendo al Consiglio
Dispone l’elezione diretta del Presidente cui è attribuito il potere di nominare e revocare gli
Assessori, anche al di fuori dei componenti del Consiglio
Le sentenze della Corte Costituzionale n. 313 di ottobre
2003 e n. 324 di novembre 2003 hanno individuato nello Statuto
regionale la fonte abilitata a stabilire quale sia l’organo
regionale titolare della potestà regolamentare. Pertanto nelle
more di adozione dei nuovi Statuti, tale competenza
permane in capo al Consiglio Regionale.
Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3
Ribaltamento del criterio di attribuzione delle competenze legislative tra Stato e
Regione
Pari dignità costituzionale
Rimodellamento del rapporto con le autonomie
Favorendo le iniziative di singoli e delle associazioni per attività di interesse generale
Funzioni amministrative
(art. 118 cost.)
Potestà regolamentare
esclusivaConcorrente o
delegata residuale
RegioniComuni Province Città metropolitane
Potestà legislativa
Comuniper assicurare
l’esercizio unitario
Province, Città metropolitane, Regioni e Stato
principio della concertazione
secondo il
Stato
Stato/comma 2 lettere a)-
s)
Regione/
comma 4
Stato-Regione
comma 3Regione/comma 3
Stato/comma 2 lettere a)-
s)
Regione/
comma 4
Tenendo conto dei criteri di
Differenziazione ed adeguatezza
Secondo i principi
(art. 117 Cost.)
a) Della sussidiarietà orizzontale b) Della sussidiarietà verticale
Consiglio delle
autonomie
Disegno di legge cost. n. 4862-A (Modifiche dell’art. 117 della
Cost.)
fonte costituzionale di diritto regionale
Novità introdotte dalla riforma in tema di potestà statutaria
espressione di autonomia subordinata solo alla
Costituzione
Statuto
Legge regionale approvata con doppia lettura
Corte Costituzionale competente a valutarne la legittimità su ricorso
del Governo
la forma di governo
l’esercizio del diritto di iniziativa
i principi fondamentali di organizzazione e
funzionamento della Regione
il referendum su leggi e provvedimenti amministrativi della Regione e la
pubblicazione di leggi e regolamenti regionali
disciplina
elezione a suffragio universale e diretto del Presidente della Giunta
<<salvo che lo Statuto non disponga diversamente>>
Forma di governo
Materia di competenza statutaria
Art. 122 cost. Art. 126 cost.
In particolare…
Prevede l’istituto della mozione di sfiducia nei rapporti tra organo
legislativo ed Esecutivo ed introduce il meccanismo del simul stabunt, simul cadent
Art. 123 cost.
Forte asimmetria tra
forma di governo Sistema elettorale
Competenza solo statutaria Potestà legislativa ripartita tra Stato e Regione
Legge 2 luglio 2004, n. 165 (Disposizioni di attuazione
dell’art. 122, primo comma, della Cost.)
Valido anche in caso di rimozione,
impedimento permanente,
morte, dimissioni volontarie
per approfondimento vedi il testo
approvato dalla Camera dei Deputati il 30 settembre 2004,dell’art. 126 cost. nel Disegno di
legge di revisione della parte seconda
della Costituzione (n. 4862-A)
Lo Statuto vigente è stato deliberato dal Consiglio Regionale nelle sedute del 31
marzo, 22 giugno e 30 giugno 1971 ed
approvato con legge 28 luglio 1971, n. 519
E’ composto da 10 titoli e 72 articoli
Qualche notizia utile……..
Il Nuovo Statuto, dopo il riesame, in
ottemperanza alla sentenza della Corte
Costituzionale n. 2 del
2004, è stato deliberato dal Consiglio Regionale, in prima lettura, nella seduta del 6 maggio 2004 e, in seconda
lettura, nella seduta del 6 luglio 2004
E’ strutturato in 12 titoli e 59 articoli
La Commissione approva il progetto di legge statutaria dopo 35 sedute di lavoro. Il progetto passa adesso
all’esame dell’Aula.
Breve cronologia/1
Viene insediata la Commissione riforme alla cui Presidenza è eletto Paolo Naccarato. L’Ufficio di Presidenza è completato con Giuseppe Bova
Vicepresidente e Giuseppe Pezzimenti Segretario.
Viene presentata la prima bozza organica del nuovo Statuto. Il progetto di legge statutaria è d’iniziativa
dell’Ufficio di Presidenza della Commissione.
Il Consiglio regionale approva a maggioranza, (37 voti favorevoli, 2 contrari, 1 astenuto), in prima lettura, il nuovo statuto della Regione
Calabria.
Il governo promuove la questione di legittimità costituzionale dello Statuto calabrese dinanzi alla Corte Costituzionale, formulando 5
rilievi.
(i rilievi formulati dal Governo- le controdeduzioni della Regione)
Febbraio
2001
27 Settembre 2001
28 marzo 2003
13 maggio 2003
31 luglio 2003
28 agosto 2003
La delibera di seconda lettura, nel testo identico alla prima, è assunta con 31 voti favorevoli e 3 contrari.
25 novembre 2003
La Corte Costituzionale discute in udienza pubblica il ricorso
13 gennaio 2004
Breve cronologia/2
6 maggio 2004
Sentenza della Corte Costituzionale che dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 15, dell’art. 16 comma 2, lettere a) e b) dell’art. 33,
commi 1,2,3,4,5 e 7, e dell’art. 38, comma 1, lettere a), c) ed e)
(articoli cassati dalla sentenza della Corte Costituzionale)
La delibera di seconda lettura, nel testo identico alla prima, è assunta a maggioranza ( con 3 voti contrari)
6 luglio 2004
.
Lo Statuto è pubblicato, ai fini notiziali, nel BUR (Suppl.
Straord. n. 3 al n. 12 dell'1.7.2004)
14 luglio 2004
14 ottobre
2004
Scadenza richiesta referendum popolare a
norma dell’articolo 123,terzo comma della Costituzione e
dell’art. 2 della legge regionale n. 35 del
10.12.2001
Lo Statuto viene promulgato19 ottobre 2004
Legge regionale n. 25
Il Consiglio regionale riapprova in prima lettura a maggioranza ( con 3 voti contrari) il
nuovo Statuto della Regione Calabria adeguandosi sostanzialmente alla sentenza
della Corte Costituzionale
Autonomia della Regione nell’ambito dell’unità della Repubblica e dell’Unione
Europea
Rapporti con l’Unione Europea e
gli altri Stati
Calabria regione del
Mediterraneo
Autonomia nell’unità della Repubblica
Democrazia ed uguaglianza
Libertà, democrazia, uguaglianza, giustizia,
solidarietà, sussidiarietà, pari dignità sociale, pace e
non violenza
(Artt. 1-3)
Piena occupazione
Sviluppo culturale, sociale ed economico
tutela e valorizzazione delle minoranze etniche, linguistiche e
religiose
decentramento
realizzazione di un sistema integrato di servizi finalizzato particolarmente
allo sviluppo della persona umana e alla tutela delle categorie più deboli
rispetto dei diritti della persona e dei diritti sociali degli immigrati
tutela dell’ambiente e dei diritti degli animali
attuazione equilibrata del principio di sussidiarietà
partecipazione popolareprogrammazione e concertazione Attua piani per
l’istruzione, la formazione
la realizzazione di un sistema di sicurezza
sociale
la politica agrarial’insediamento di piccole industrie
lo sviluppo della viabilità e delle comunicazioni
il pieno inserimento della donna nelle attività produttive
promozione della parità tra uomini e donne nella vita sociale e politica
Regione Soggetto autonomo della programmazione
Per realizzare
sostegno della famiglia
promozione di un sistema di istruzione e formazione volto ad assicurare maggiori opportunità personali di crescita culturale, sociale e civile
Predisponendo gli strumenti
benessere e sviluppo civile e democratico del
cittadino
La Regione promuove la partecipazione dei singoli, delle
formazioni sociali e politiche e di tutte le componenti della Comunità
calabrese, alla vita delle istituzioni regionali
Dife
nsor
e civi
co
Consulta
dell’ambiente
Commissione
pari
opportunità
refe
rendum
operativi
Di garanzia
Per favorire
Informazione costante e tempestiva
Assistenza nella ricerca di
informazioni URP
Acquisizione di notizie in Italia e all’estero sulle
esigenze e sulle aspirazioni dei calabresi
Importanza delle tecnologie telematiche e radiotelevisive
La Regione riconosce il diritto all’informazione come presupposto fondamentale della partecipazione
Sul funzionamento dei propri organi ed uffici
sugli atti, sui programmi e sulle iniziative della Regione
(Artt. 4-13)
Organi della Regione
Organi della Regione
Consiglio regionale
Consiglio regionale
Presidente
della Giunta
Presid
ente
della G
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regi
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Giu
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gio
nale
Sono altresì organi della Regione, per l’esercizio delle funzioni loro attribuite dallo
Statuto e dalla legge, il Presidente del Consiglio regionale e l’Ufficio di
Presidenza.
(art. 14, comma 2)
Legittimazione a stare in giudizio
(Art. 14)
Saranno 50, in totale, i Consiglieri che
siederanno nel nuovo Consiglio regionale
Attualmente il nostro Consiglio regionale è
composto da 43 Consiglieri.
3 consiglieri per gruppo.
Anche di meno se sono espressione di gruppi
parlamentari nazionali o di liste che abbiano raggiunto almeno il 5% dei voti alle
ultime elezioni
Gruppo misto
Lo statuto vigente demanda al regolamento
interno
Ai sensi del combinato disposto dallo Statuto vigente e dalla L.cost. 1/99
Anche 1 purchè sia emanazione di liste presenti alle elezioni del 16 aprile 2000
Per il periodo che intercorre tra l’inizio della VII legislatura e l’approvazione delle riforme
istituzionali gruppi composti da 2 consiglieri
Ai sensi della legge elettorale regionale il
numero dei Consiglieri dipende dagli abitanti
della regione
altrimenti
(Art. 15)
(Art. 27)
Esercitano le funzioni consiliari senza
vincolo di mandato
Nell’esercizio delle loro funzioni non possono
essere chiamati a rispondere per le
opinioni espresse ed i voti dati
Sono titolari di iniziativa legislativa
Diritto di ottenere dagli uffici della Regione, degli enti e delle
aziende da essa dipendenti copia degli atti e documenti, anche preparatori, senza che possa
essere opposto il segreto di ufficio se non nei casi espressamente
previsti dalla legge
Diritto di avvalersi degli strumenti di
mozioni Interrogazioni ed
interpellanze
indirizzo controllo
Nel nuovo Statuto
Per l’esercizio delle
loro funzioni hanno il
(Art. 24)
Le commissioni permanenti possono avere funzioni
redigenti nel procedimento legislativo
Possibilità di convocare il Presidente della Giunta, gli
Assessori o i titolari degli uffici per chiarimenti
Le Commissioni d’inchiesta sono presiedute da un
Consigliere di opposizione Nuova
Commissione:curerà i rapporti con l’Unione
Europea e i paesi extra-europei e del
Mediterraneo.
Esame ed emendamenti
in Commissione e
votazione finale in Consiglio
Comitato per la qualità e fattibilità delle leggi
(Artt. 28-32)
Legge cost. 1/99
Elezione del Presidente della Giunta regionale
a suffragio universale e diretto
I candidati alla Presidenza regionale,
capilista delle liste regionali, sono votati contestualmente alle elezioni del Consiglio
E’ proclamato eletto Presidente della Giunta il candidato che ha
conseguito il maggior numero di voti validi
Entro 10 giorni dalla sua proclamazione, il
Presidente della Giunta regionale nomina i componenti della
Giunta e può successivamente
revocarli
Il Consiglio si scioglie
Rimozione,dimissioni volontarie,impedimento permanente, morte del
Presidente
In caso di
Approvazione da parte del Consiglio, a maggioranza assoluta, di una mozione motivata di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta
Dimissioni contestuali della maggioranza dei Consiglieri
Nuove elezioni
Il Presidente della Giunta regionale è eletto a suffragio
universale e diretto, secondo le modalità dettate dalla legge
elettorale
All’atto della proclamazione entra nell’esercizio delle
sue funzioni
Art. 33
Entro 10 giorni dal suo insediamento, il
Presidente della Giunta regionale nomina i componenti della
Giunta e può successivamente
revocarli
Il Consiglio si scioglie
Rimozione,dimissioni volontarie,impedimento permanente, morte del
Presidente
In caso di
Questione di fiducia posta dal Presidente della Giunta respinta a
maggioranza assoluta o approvazione da parte del
Consiglio, sempre a maggioranza assoluta, di una mozione
motivata di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta
Dimissioni contestuali della maggioranza dei
Consiglieri
Nuove elezioni
Art. 59, comma 5
vedi art. 126 cost. nel Disegno di legge di revisione della parte
seconda della Costituzione (n. 4862) approvato dalla Camera dei
Deputati il 30 settembre 2004 .
a meno che non intervenga modifica della Costituzione
Il Presidente
Assessori
Il Presidente
Il Vice Presidente e gli Assessori
Assessori esterni massimo 2
Ai sensi del combinato disposto dallo Statuto vigente e dalla L.cost. 1/99
Tra 8 e 12
Non c’è un limite numerico di Assessori
esterni
Nomina e revoca
Nomina e revoca
Tra 8 e 10
(Art. 35)
• Rappresenta la Regione• Dirige la politica• Pone la questione di fiducia
davanti al Consiglio Regionale
• esercita la potestà legislativa• definisce l’indirizzo politico della Regione• svolge funzioni di indirizzo e di controllo sulla
Giunta regionale• Approva le dichiarazioni programmatiche rese
dal Presidente eletto ed i relativi aggiornamenti• Approva il documento di programmazione
economico-finanziaria presentato dalla Giunta• Approva i regolamenti nelle materie di
legislazione esclusiva dello Stato nel caso di delega della potestà regolamentare alla Regione
• Delibera i criteri ed i limiti per la fissazione dei tributi e delle imposte regionali
• Approva su proposta della Giunta gli indirizzi generali dell’assetto ed utilizzazione del territorio
• Ratifica le intese della Regione con altre Regioni, nonché gli accordi con Stati e le intese con enti territoriali interni ad altri Stati
• Esercita il potere esecutivo• Concorre alla definizione dell’indirizzo politico• Provvede all’attuazione del programma di
governo
• Propone il documento economico e finanziario
• Esercita la potestà regolamentare nelle materie di competenza esclusiva della Regione
• Sovrintende all’ordinamento ed alla gestione delle imprese od aziende dipendenti dalla Regione, degli enti a partecipazione regionale e delle società interregionali, provvedendo a tutte le nomine di competenza regionale, con esclusione di quelle espressamente riservate alla competenza di altri organi
(Art. 36)(Art. 16)
(Art. 34)
Anche in ottemperanza alla sentenza della Corte Costituzionale n. 2/2004 l’art. 38 si limita a
stabilire che la legge elettorale deve disciplinare, nel rispetto della Legge 2 luglio 2004, n. 165
(Disposizioni di attuazione dell’art. 122, primo comma, della Cost.)
Sistema elettorale
Il sistema elettorale e i casi di ineleggibilità e incompatibilità del Presidente e degli
altri componenti della Giunta regionale
nonché dei Consiglieri regionale
Il sistema elettorale e i casi di ineleggibilità e incompatibilità del Presidente e degli
altri componenti della Giunta regionale
nonché dei Consiglieri regionale
Le modalità di indizione
delle elezioni politiche regionali
Le modalità di indizione
delle elezioni politiche regionali
Le modalità di proclamazione degli
eletti al Consiglio
Le modalità di proclamazione degli
eletti al Consiglio
La legge elettorale deve
inoltre garantire
promozione della parità di accesso tra donne e uomini
alle cariche elettive
Art. 38
La rappresentanza in Consiglio di ciascuna
Provincia
La rappresentanza in Consiglio di ciascuna
Provincia
L’iniziativa
La discussione
GiuntaConsigliere regionale Consigli provinciali Consigli comunali
capoluogo di provincia o almeno
tre Consigli comunali
Elettori della
Regione >5000
Presentazione progetto di
legge redatto in articoli
Commissione consiliare
competente
ConsiglioL’approvazione
Secondo il combinato disposto Statuto vigente e L.cost. 3/2001
promulgazione Pubblicazione Bollettino Ufficiale
della Regione
Entro 10
giorni
Entra in vigore come legge della Regione Calabria
Al 15° giorno (salvo
dichiarazione d’urgenza)
Entro 60 giorni dalla pubblicazione il
Governo, qualora ritenga che una legge regionale ecceda la competenza della
Regione può promuovere la questione di legittimità
costituzionale davanti alla Corte
CostituzionaleEntro
10 giorni
Lo approva articolo per articolo e con votazione
finale
Solo in sede referente
I progetti di legge non
decadono con la fine della
legislatura
L’iniziativa legislativa è conferita anche al
Consiglio delle autonomie locali
L’iniziativa legislativa è conferita anche al
Consiglio delle autonomie locali
Le novità introdotte dallo Statuto calabrese
I progetti di legge decadono con la fine della legislatura, tranne quelli
d’iniziativa popolare
Possibilità di redigere testi unici
Possibilità di redigere testi unici
Comitato per la
qualità e fattibilità delle
leggi
Possibilità di esaminare in
Commissione un progetto di
legge in sede redigente
Il progetto di legge presentato deve essere
illustrato da una relazione descrittiva e da una relazione
tecnico-finanziaria se comporta spese a carico del
bilancio regionale
Limite minimo complessivo di diecimila abitanti per l’iniziativa legislativa esercitata dai Consigli
comunali
Limite minimo complessivo di diecimila abitanti per l’iniziativa legislativa esercitata dai Consigli
comunali
Entrata in vigore della legge regionale 15 giorni dopo la sua pubblicazione, salvo che la stessa non
disponga diversamente
Eventuale parere del Consiglio delle
Autonomie
(Art. 39-45)
Eventuale parere della Consulta
statutaria
Eventuale parere della Consulta
statutaria
Ruolo promozionale e coordinatore dell’attività degli enti locali per un equilibrato
sviluppo territoriale ed economico
Pieno rispetto dell’autonomia degli enti
localiEsercitano le funzioni
amministrative delegate dalla Regione
Partecipano e collaborano all’attività legislativa e politico-amministrativa
della Regione
decentramento
autonomia
sussidiarietà
solidarietà
differenziazione
concertazione
Programmazione negoziata
Complementarità
delle funzioni
adeguatezza
(Artt.46-47)
La RegioneConferisce le
funzioni amministrative
Comuni Province
Città metropolitane
Il pieno esercizio della potestà organizzativa e regolamentare
degli Enti locali
sussidiarietà
adeguatezza
differenziazione
rispetta
L’autonomia normativa dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane
attribuisce
Ruolo di coordinamento
sul territorio nelle materie di loro competenza
La Regione ne favorisce
la costituzione
Alle province
garantendo
Secondo i
principi
Ed enunciando
I principi che costituiscono limite
inderogabile all’autonomia
normativa degli enti locali
nell’esercizio della potestà legislativa e
regolamentareComunità montane
Organo rappresentativo degli Enti locali , di consultazione e cooperazione tra gli stessi e gli organi
della Regione
Art. 48
Numero di membri non superiore a
35
Si esprime suProposte di
modifica dello Statuto
competenze tra Regione ed Enti locali
o tra Enti locali
Proposte di legge riguardanti
enti regionali
Funzioni amministrative
Documento di programmazione
economico-finanziaria, bilancio e programma regionale di sviluppo
È titolare dell’iniziativa legislativa regionale
La legge regionale
Disciplina le modalità ed i criteri di composizione
Pluralismo politico
Rappresentanza territoriale
Secondo i principi
Piccoli comuni, comuni montani,
comuni delle minoranze linguistiche
tutelando
Organo politico
Indirizzo controllo
Dirigenti
Gestione amministrativa Gestione finanziaria Gestione tecnica
Organizzazione amministrativa regionale ( art. 50)
Secondo criteri di
funzionalità
flessibilità
operatività
efficienza
efficacia
L’azione amministrativa è soggetta a controlli successivi
e concomitanti
Analisi dei costi e dei rendimenti
Gli incarichi dirigenziali devono
essere conferiti entro 60 giorni
dall’insediamento dei nuovi organi regionali
Adotta regolamenti di organizzazione
struttura amministrativa
regionale
U.d.P del ConsiglioGiunta
Struttura consiliare
Rendiconto generale
Relazione della Giunta sullo stato di
attuazione
della programmazione economico-sociale
della Regionedei piani settoriali
e dei singoli progetti concernenti servizi ed opere della Regione
(Artt. 51,52,53)
Novità introdotte
Attività economiche regionali e soggetti privati (artt. 54,55,56)
Ruolo di indirizzo generale
Regione
L’intervento delle autonomie locali, sociali e funzionali e dei soggetti privati allo sviluppo della
Regione
Il concorso delle Autonomie funzionali all’attività della Regione e degli enti locali
Riconosce, promuove e favorisce
La cooperazione ai fini dello sviluppo economico-
sociale della Regione
istituisce
Consiglio regionale dell’economia e del
lavoro
Organo di consulenza studio
e ricerca
attua Una progressiva dismissione degli enti gestionali
NewArt.57
Organo di consulenza e
garanzia
Applicazione ed interpretazione delle norme
statutarie
Conflitti tra gli organi della Regione e tra questa e gli enti
locali
Si esprime su
Compatibilità di proposte di legge o di regolamento con lo Statuto
Ammissibilità del referendum abrogativo
Organizzazione e funzionamento
demandate a legge regionale, regolamento
interno Consiglio nonché regolamento
della Consulta