Statuto Associazione Definitivo

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REPUBBLICA ITALINA STATUTO COSTITUZIONE E SCOPI DELL’ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO

SARDA TUTELA PRIVACY. ART. 1 E’ costituita ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 266 e della legge regionale 13 settembre 1993, n. 39 una Associazione denominata ASSOCIAZIONE TUTELA PRIVACY, con l’acronimo ASSOPRIVACY ART. 2 La sede dell’Associazione è in CAGLIARI nella via MALFIDANO N° 7 ART. 3 L’Associazione ha per scopo lo svolgimento di attività di volontariato nel SETTORE DEI DIRITTI CIVILI avvalendosi in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. L’Associazione persegue le proprie finalità senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà. In particolare l’Associazione si propone le seguenti finalità: la tutela del trattamento dei dati personali che si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali. L’associazione può predisporre le istanze d’accesso cancellazione e modifica dei dati personali contenuti nelle banche dati su delega del socio. L’associazione può predisporre le istanze di ricorso all’autorità garante della privacy nelle controversie dei dati personali contenuti nelle banche dati su delega del socio. L’associazione può predisporre tutta la documentazione e la consulenza necessaria al fine degli adempimenti della legge, a titolo esemplificativo e non esaustivo, documento programmatico sicurezza, L’associazione può indire:Corsi formazione, Studi, ricerche, indagini, statistiche riguardo l’oggetto statutario. L’associazione può disporre di postazioni di computer attrezzate e apparecchi televisivi e satellitari per la divulgazione e la comunicazione per la navigazione e la consultazione di banche dati di un Sito internet di una casella di posta elettronica L’associazione può disporre di macchinari di opuscoli informativi da divulgare . L’associazione può esercitare Attività marginale in base al D.M. 25 maggio 1995. L’associazione può divulgare mediante qualsiasi mezzo di comunicazione televisiva radio internet carta stampata La rivista dell’ ASSOCIAZIONE TUTELA PRIVACY ha nome ”tutela privacy” Il simbolo dell’associazione è costituito da un cerchio grosso all’esterno di un cerchio più fine con la scritta nella circonferenza interna del cerchio più piccolo. All’interno nella parte bassa il simbolo dei quattro mori. Al centro nella parte interna le indicazioni del sito web, indirizzo, numero telefono. Può essere riprodotto sia in bianco e nero che a colori. L’associazione potrà aprire altre sedi in tutto il territorio regionale e nazionale. L’associazione potrà aprire altre sedi operative sia in Italia che all’estero. Ogni sede operativa si dovrà attenere sia al presente statuto che alle delibere degli organi dell’Associazione stessa. La gestione delle sedi operative potrà essere assegnata ad un responsabile nominato dal consiglio direttivo e con la qualifica di socio ordinario. L’associazione ha durata illimitata nel tempo è apolitica e aconfessionale. L’associazione si propone inoltre: - di formare e preparare i propri associati al pieno rispetto attivo e passivo delle norme e dei principi in materia di protezione dei dati personali. - di proteggere i soggetti dei dati contro metodi di acquisizione, trattamento e gestione dei dati non conformi a normativa, correttezza e lealtà - di studiare e sollecitare presso le Autorità Competenti l’adozione di tutti quei provvedimenti, norme e disposizioni che garantiscono misure adeguate e proporzionate per la tutela dei dati personali. - di tenere aggiornati i propri associati sulla evoluzione legislativa e giurisprudenziale italiana e straniera. - di tenere aggiornati i propri associati in ordine alle misure tecniche necessarie per una corretta gestione dei dati personali. Per il raggiungimento dei suoi scopi l’ Associazione provvede a : a) costituire archivi delle norme, dei regolamenti e dei principi in materia di protezione dei dati personali e diffonderli; b) promuovere studi, pubblicazioni, riunioni, discussioni, esperienze e ricerche che interessano la protezione dei dati personali; c) promuovere e coordinare le iniziative di carattere scientifico, tecnico, formativo, applicativo, culturale che rientrano nel campo della protezione dei dati personali; d) mantenere i rapporti e collaborare con gli Enti nazionali e internazionali preposti alla emanazione di norme in materia di protezione dei dati personali; e) rappresentare i propri associati dinanzi a quegli Enti; f) prendere contatti e stipulare accordi e convenzioni con associazioni che perseguano gli stessi scopi in Italia e all’estero; g) promuovere campagne di stampa; h) attuare ogni altra iniziativa che giudichi utile al raggiungimento dei suoi scopi.

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i) ) prendere contatti e stipulare accordi e convenzioni con Enti e Organismi pubblici e privati, Comuni, Province e Regioni; ART. 4 SOCI

- Soci fondatori Sono soci fondatori i soci che hanno partecipato alla costituzione dell’associazione.

- Soci onorari Possono far parte dell’Associazione su proposta del presidente, in qualità di soci onorari le persone fisiche o

giuridiche, gli enti o gli organismi che abbiano acquistato notorietà per aver svolto studi e lavori notevoli nel campo della protezione dei dati personali, cui venga riconosciuta tale qualifica dall’Assemblea su proposta del Consiglio. a) gli enti pubblici che si occupano di protezione dei dati personali in base a finalità espressamente previste dai rispettivi statuti; b) le Associazioni di categoria nazionali ed internazionali interessate alla protezione dei dati; c) gli enti universitari, tecnici, scientifici, di istruzione, professionali, economici; d) le persone fisiche o giuridiche, gli enti o gli organismi che abbiano contribuito con elargizioni o altro in modo significativo al perseguimento degli scopi associativi. - Soci Ordinari

Possono far parte dell’Associazione tutte le persone fisiche e giuridiche, enti, imprese, società, condomini, arte e professioni che ne condividono le finalità, e si impegnano a rispettare il presente statuto. Ammissione Le decisioni circa le domande di ammissione sono adottate dal Comitato Direttivo su proposta del Presidente. Gli aderenti possono recedere dall’Associazione presentando apposita dichiarazione di volontà in tal senso. Si perde la qualifica di socio per morte. La qualifica non è trasmissibile a terzi. Saranno esclusi i soci che si renderanno colpevoli di gravi inadempienze rispetto allo spirito di solidarietà e di volontariato dell’Associazione, ovvero violino ripetutamente le norme statuarie. La proposta di esclusione viene portata dal Presidente al Comitato Direttivo che delibera a maggioranza semplice. Le quote associative hanno un costo deciso annualmente dal COMITATO DIRETTIVO, che per il primo anno si intende in Euro 15.00. ART. 5 DIRITTO DOVERI DEI SOCI I soci hanno diritto di partecipare all’attività dell’Associazione, e di essere soggetti attivi nella formazione dei suoi organi. I soci hanno il dovere di rispettare lo statuto, di sostenere l’attività dell’Associazione in tutti i suoi aspetti e di tenere un comportamento che non sia lesivo del decoro e del prestigio dell’Associazione stessa e dei suoi aderenti. I soci che per almeno due anni non sono in regola col pagamento della quota associativa cessano la loro qualifica di socio. ART. 6 libro soci I soci sono iscritti in un apposito libro che deve tenersi costantemente aggiornato a cura del segretario dell’Associazione. ART. 7 Gratuità delle prestazioni Le prestazioni fornite dagli aderenti non possono essere retribuite in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Al socio potranno essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute per l’attività prestata entro limiti preventivamente stabiliti. ART. 8 ORGANI Sono organi dell’Associazione: - L’ASSEMBLEA DEI SOCI - il CONSIGLIO DIRETTIVO Per la prima volta la determinazione del numero dei membri e la loro nomina vengono effettuate nell’atto costitutivo.

- elegge nel proprio seno il comitato direttivo. studia e sviluppa le attività necessarie per il raggiungimento degli scopi dell’Associazione, nonché le iniziative per ottenere i mezzi finanziari occorrenti al raggiungimento degli scopi stessi; delibera su tutte le disposizioni destinate a regolare, in conformità al presente statuto, il funzionamento dell’Associazione; esercita ogni altra funzione che non sia per legge o per statuto riservata all’Assemblea, o al comitato direttivo è composto da numero 10 soci e resta in carica 3 anni.

- il COMITATO DIRETTIVO composto da: - Il Presidente - Presidente Onorario - Il Vice Presidente

- Il Segretario - Il Tesoriere

Presidente onorario Il Presidente Onorario è nominato dall’Assemblea fra personalità di rilievo che con la loro opera contribuiscono al perseguimento degli scopi sociali.

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Il Presidente Onorario resta in carica due anni ed è rieleggibile. Partecipa di diritto alle Assemblee e alle riunioni del Consiglio Direttivo con diritto a voto consultivo. Presidente Il Presidente è eletto dal comitato direttivo, resta in carica 3 anni e può essere rieletto, dirige e rappresenta legalmente l’Associazione. È nominato dal Consiglio Direttivo fra i suoi membri, dura in carica tre anni ed è rieleggibile; Il presidente presiede l’assemblea il comitato direttivo , il consiglio direttivo, il comitato tecnico,in caso di sua assenza od impedimento, è sostituito dal Vice Presidente. Salvo che non sia disposto diversamente dal Presidente, funziona da segretario dell’Assemblea il Segretario dell’Associazione. L’Associazione è amministrata da un Comitato Direttivo che dura in Carica tre anni ed è composto da 4 membri eletti dal consiglio direttivo che delibera a maggioranza semplice, dando esecuzione alle deliberazioni di programma assunte dal consiglio direttivo. decide sulle domande di ammissione, su proposta del presidente. L’Assemblea dei Soci elegge i consiglieri anche con deleghe. I consiglieri eleggono il comitato direttivo che elegge a maggioranza assoluta con almeno i 4/5 dei consiglieri In particolare il Comitato Direttivo: - elegge nel proprio seno il presidente e su in indicazione del presidente il vicepresidente, il segretario, il tesoriere. - fissa le quote di iscrizione e i contributi a carico dei soci. - delibera sull’esclusione dei soci - delibera sui bilanci da presentare annualmente all’Assemblea e riferisce all’Assemblea stessa sull’attività svolta e sulla gestione finanziaria Il Segretario coadiuva il presidente e ha i seguenti compiti: - provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del registro dei soci; - provvede al disbrigo della corrispondenza; - è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni degli organi collegiali;

- è a capo del personale. Il Tesoriere Il Tesoriere cura la gestione della contabilità e dell’amministrazione interna dell’Associazione. predispone lo schema del progetto di bilancio preventivo, che sottopone al comitato entro il mese di marzo, e del bilancio consuntivo, che sottopone al comitato entro il mese di marzo. provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell'associazione nonchè alla conservazione della documentazione relativa; provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del comitato; Il Collegio dei Probiviri

L’Assemblea nomina tra i soci fondatori il Collegio dei Probiviri composto da tre membri effettivi e due supplenti che durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Il Collegio elegge tra i suoi membri il Presidente. Il Collegio dei Probiviri ha il compito: a) di valutare le infrazioni al presente statuto e al Codice di Autodisciplina da parte degli associati che gli sono poste dal Comitato Direttivo, proponendo allo stesso i provvedimenti del caso; b) di svolgere funzioni, se concordemente richiesto dalle parti, di Collegio arbitrale, amichevole compositore di eventuali controversie tra associati e tra associati e Associazione, nonchè in genere tra gestori di banche dati e soggetti di dati, anche se non associati e anche nei confronti di estranei all’Associazione; c) di decidere su ricorsi proposti contro le decisioni del comitato Direttivo in ordine alle reiezione della domanda di associazione Le cariche degli organi dell’associazione sono gratuite.

Comitato tecnico Il Comitato tecnico è un organo facoltativo. I membri del comitato tecnico sono nominati dal consiglio direttivo e durano in carica tre anni e possono essere nominati nuovamente. I membri nominati al consiglio direttivo possono essere scelti anche tra non associati tra persone che per loro natura, professione, studi e predisposizione sono da ritenere esperti in materia. Il comitato tecnico ha il compito di: - collaborare con gli altri organi dell’Associazione per il raggiungimento dello scopo sociale; Tutte le delibere del comitato tecnico dovranno essere sottoposte alla delibera del comitato Direttivo al quale saranno inviate entro 7 giorni dalla riunione del comitato tecnico. Il comitato tecnico è presieduto dal Presidente dell’Associazione in carica ed in sua assenza da un delegato, e si compone di un numero da 3 a 10 componenti. L’incarico di membro del comitato tecnico è a titolo gratuito. Attualmente il comitato tecnico risulta essere senza nomine che verranno effettuate successivamente. ART. 9 ASSEMBLEA

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L’Assemblea: a) delibera sulla relazione annuale del Consiglio Direttivo; b) approva il bilancio preventivo ed il conto consuntivo annuale; c) elegge i membri del Consiglio Direttivo, il Collegio dei Probiviri e il Presidente onorario su proposta del presidente. d) delibera su qualsiasi altra questione che le venga sottoposta dal Consiglio Direttivo o ad essa demandata dal presente Statuto, e da norme di legge. apporta modifiche allo statuto e delibera in merito all’eventuale scioglimento dell’Associazione e, se del caso, alla nomina dei Commissari liquidatori; Per la modifica dello Statuto occorrono i voti favorevoli della maggioranza assoluta dei soci. L’Assemblea è composta da tutti i soci in regola con il pagamento delle quote sociali e delibera a maggioranza semplice (maggioranza dei presenti), con la presenza di almeno un terzo degli associati, anche per delega. Ogni socio mediante delega scritta può farsi rappresentare nell’Assemblea da altro socio. In ogni caso non sono consentite, per ogni socio, più di tre deleghe. A parità di voti il voto che presiede l’ Assemblea vale doppio. L’Assemblea indica i programmi di attività dell’Associazione. In seconda convocazione almeno un’ora dopo la prima convocazione l’Assemblea può validamente deliberare qualunque sia il numero degli intervenuti. L’ Assemblea é convocata dal Presidente, in via ordinaria una volta all’anno E’ convocata in via straordinaria, tutte le volte che il Presidente od il Consiglio Direttivo lo ritengano opportuno, e nei casi in cui ne sia fatta richiesta scritta e motivata al Presidente da almeno 1/8 dei soci aventi diritto o dai due terzi dei soci fondatori. Gli avvisi di convocazione dell’Assemblea con l’ordine del giorno dovranno essere inviati ai soci per lettera raccomandata, fax email o altro mezzo idoneo, almeno quindici giorni prima della data dell’Assemblea. ART. 10 PATRIMONIO Il patrimonio dell’Associazione è costituito da:

- contributi a titolo patrimoniale; - erogazioni, donazioni e lasciti di terzi; - beni mobili ed immobili acquisiti con le eccedenze annuali fra le risorse economiche e le entrate e le spese

sostenute. L’Associazione trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento della propria attività di volontariato da:

- quote sociali e contributi degli aderenti; - contributi di privati; - contributi dello Stato, di Enti o di istituzioni pubbliche; - contributi di organismi internazionali; - donazioni e lasciti testamentari; - rimborsi derivanti da convenzioni. - Esercizio Attività marginale in base al D.M. 25 maggio 1995

L’Associazione è tenuta obbligatoriamente alla conservazione della documentazione relativa alle entrate di cui sopra, con l’indicazione nominativa dei soggetti eroganti, salvo il caso della richiesta di anonimato del donante. ART. 11 BILANCIO E SCRITTURE CONTABILI Il Comitato Direttivo ha l’obbligo di formare il Bilancio dal quale devono analiticamente risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti, nonché tutte le altre operazioni contabili ed economiche effettuate. Il Bilancio di ciascun periodo, decorrente dal 1° gennaio al 31 dicembre, deve essere presentato, entro la fine del mese di marzo dell’anno successivo a quello di riferimento, all’Assemblea dei Soci che lo approva a maggioranza semplice. Il Comitato Direttivo predispone, altresì, il Bilancio preventivo che deve essere presentato, entro la fine del mese di marzo dell’anno di riferimento, all’Assemblea dei Soci che lo approva a maggioranza semplice. ART. 12 Non possono essere effettuate spese né assunti impegni di spesa se non sussiste l’effettiva copertura e la disponibilità finanziaria. Le eccedenze annuali fra le risorse economiche e le entrate e le spese devono essere immediatamente destinate ad ulteriore attività di volontariato, ovvero possono essere utilizzate per l’acquisizione di beni mobili ed immobili necessari al miglior raggiungimento del fine dell’Associazione. ART. 13 OBBLIGO SCRITTURE CONTABILI E’ obbligatoria la tenuta delle scritture contabili previste dalle vigenti disposizioni tra cui il libro degli inventari ed il libro giornale. ART. 14 In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione dell’Associazione, i beni che residuano dopo l’esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altra organizzazione operante in identico o analogo settore che siano iscritte al registro generale del volontariato della regione Sardegna.

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DISPOSIZIONI FINALI

ART. 15 L’Associazione deve assicurare i propri aderenti che prestano attività di volontariato contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi ART. 16 Per tutto quanto non previsto nel presente statuto si fa espresso riferimento alle norme del Codice Civile previste in materia di Associazioni ed alla disciplina delle attività di volontariato dettata dalla legge 11 agosto 1991, n. 266, e dalla legge regionale 13 settembre 1993 n. 39. Cagliari Letto firmato e sottoscritto