Statuto

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Statuto Doppia Tutela

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FONDAZIONE DOPPIA TUTELA O.N.L.U.S. Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale Con sede in Milano via Vittor Pisani 16/20 ARTICOLO 1 COSTITUZIONE E’ costituita, per volontà dei signori Roberto Ravelli e Teresianna Marana, una Fondazione denominata “DOPPIA TUTELA O.N.L.U.S. avente natura di organizzazione non lucrativa di utilità sociale in memoria del loro unico nipote, Lorenzo, che all’età di quattro anni e un mese è stato vittima della depressione post partum e della violenza psicologica che si sono impadronite di sua madre che in una buia mattina di sole del 20 luglio 2009 a Parabiago (Mi) lo ha ucciso. Affinché il suo ricordo non si perda nella notte dei tempi e che il suo martirio sia utile alla salvaguardia dei diritti di tutte le donne,delle mamme e dei bambini del mondo viene costituita questa Fondazione. Considerando le interconnessioni tra Depressione e Violenza, sia fisica che psicologica,concause del malessere domestico, la Fondazione Doppia Tutela ha quale principale obiettivo salvaguardare e tutelare la famiglia che intende raggiungere adoperandosi per :

- la difesa delle donne,delle mamme e dei bambini da ogni e qualsiasi Violenza fisica e psicologica.

- tutelare le donne in gravidanza e nel periodo successivo al parto, a salvaguardia del benessere del bambino,della mamma e della famiglia.

- la prevenzione,la ricerca e la cura della Depressione in ogni sua forma e grado, promuovendo progetti e studi che affrontino le problematiche della depressione di ogni ordine e grado con particolare riguardo alle motivazioni che inducono le madri all’infanticidio ed al figlicidio

- accrescere la consapevolezza dell’opinione pubblica ed aumentare il livello di vigilanza delle Istituzioni e della Società civile al fine di prevenire la Violenza domestica

La Fondazione è un’Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale ai sensi del D.L. 04 dicembre 1997 n° 460 ed è disciplinata dal presente Statuto 1.2 La Fondazione ha l’obbligo di usare, nella denominazione ed in

qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico,l’anacronismo “ONLUS”

1.3 La Fondazione ha sede in Milano via Vittor Pisani 16/20 Delegazioni e Uffici potranno essere costituiti sia in Italia che all'estero, onde

svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione, sviluppo e incremento della necessaria rete di relazioni nazionali e internazionali di supporto alla Fondazione stessa.

Gli organi della Fondazione possono riunirsi anche in luoghi diversi dalla sede.

Il Consiglio di Amministrazione con propria delibera può successivamente trasferire la sede della Fondazione altrove, purchè nel territorio della Repubblica Italiana.

1.4 La sua durata è illimitata. 1.5 La Fondazione non ha scopo di lucro,non può distribuire in alcun modo -

direttamente e indirettamente - utili o avanzi di gestione,nonché fondi,riserve o capitale a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per

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Legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per Legge,statuto o regolamento si configurino nella medesima ed unitaria struttura.

1.6 La Fondazione è apolitica e aconfessionale ARTICOLO 2 SCOPI,FINALITA’ E ATTIVITA’ ISTITUZIONALI 1) La Fondazione opera nel ricordo del piccolo Lorenzo e attraverso questo

ricordo si prefigge di perseguire esclusivamente fini di solidarietà sociale ed in particolare perseguirà i seguenti fini:

2) promuovere seminari,progetti e studi che affrontino le patologie della depressione in ogni sua forma ovvero offrendo altresì assistenza psicologica,morale e spirituale alle donne vittime di violenza domestica,discriminazioni e abusi anche svolgendo direttamente od indirettamente, attività di raccolta fondi e finanziamenti a sostegno delle proprie finalità sociali. La su indicata assistenza verrà esperita anche da volontari e ove sia necessario ci si avvarrà anche dell’ausilio di professionisti che presteranno la loro attività svolgendo esclusivamente opera di volontariato.

a) Sostenere la ricerca scientifica di tipo medico,psichiatrico e psicologico con la promozione di iniziative, manifestazioni, studi, seminari, convegni, congressi, incontri di studio che affrontino le problematiche di dette patologie con particolare riguardo alle motivazioni che inducono le madri all’infanticidio ed al figlicidio.

b) Proporre borse di studio per studenti universitari che si specializzeranno in psicologia e psichiatria con tesi relative alla depressione ed alla violenza domestica fisica e psicologica verso le donne con rigoroso riguardo alle motivazioni che inducono le madri all’infanticidio ed al figlicidio.

c) Collaborare con università, Enti, associazioni specializzati in materie psicologiche e psichiatriche nonché stipulare convenzioni, concludere accordi e sottoscrivere contratti con Enti pubblici e soggetti privati.

d) Promuovere e curare annualmente le celebrazioni commemorative del piccolo Lorenzo al fine di trasmettere alla società il significato dell’importanza di considerare e trattare la violenza domestica e la depressione quali malattie sociali con lo scopo di incoraggiare e sostenere ogni altra eventuale iniziativa di terzi a favore della vita stessa e del benessere delle donne,delle mamme e dei bambini.

e) La Fondazione ha altresì lo scopo di collaborare con altri Enti o Fondazioni nazionali ed internazionali aventi finalità analoghe o affini di tipo sociale, morale e spirituale a favore di ogni situazione di disagio materiale, sociale, psicologico e psichiatrico che riguardi la donna, la mamma, il bambino e la famiglia in genere.

f) La Fondazione intende inoltre raccordarsi e sviluppare sinergie e collaborazioni con altri organismi,enti pubblici e privati,italiani o esteri che operino nei settori di interesse della Fondazione e che ne condividano lo spirito e le finalità.

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ARTICOLO 3 ATTIVITA’ DIRETTAMENTE CONNESSE Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione può altresì : a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle

operazioni deliberate, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di prestiti e mutui, a breve e a lungo termine, l'acquisto in proprietà o in diritto di superficie di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con Enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;

b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti ovvero a qualsiasi titolo detenuti ovvero stipulare convenzioni per l'affidamento a terzi di parte delle attività tutte, amministrative comprese.

c) compartecipare ad associazioni, enti e istituzioni, pubbliche e private la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;

d) promuovere e organizzare seminari, corsi di formazione, manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione, gli addetti e la società.

e) svolgere attività di raccolta fondi e finanziamenti, sia direttamente sia attraverso altri enti con qualsiasi strumento e/o mezzo, per la realizzazione e il sostegno delle proprie iniziative;

f) promuovere in occasione di celebrazioni,manifestazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, raccolte pubbliche di fondi, anche mediante accettazione di offerte di modico valore o di servizi ai sovventori;

g) svolgere attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande in modo transitorio in occasione di manifestazioni,seminari, corsi di formazione,convegni, incontri ovvero svolgere ogni altra attività idonea di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

h) partecipare a concorsi od organismi di qualunque genere per la realizzazione degli scopi istituzionali ed accessori.

La Fondazione ha il divieto di svolgere attività diverse da quelle istituzionali e da quelle ad essa direttamente connesse.

ARTICOLO 4 VIGILANZA L'Autorità competente vigila sull'attività della Fondazione ai sensi dell'art. 25 del Codice Civile ARTICOLO 5 PATRIMONIO Il patrimonio della Fondazione è costituito : 1. Dal saldo risultante dal Fondo Doppia Tutela frutto di pubblica sottoscrizione,

promossa dal Comitato Promotore, presieduto dal signor Roberto Ravelli che

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a partire dall’anno 2010 (duemiladieci) ha promosso una raccolta fondi presso società, enti e persone fisiche per la formazione del patrimonio iniziale succitato.

Il deposito della raccolta fondi risulta depositato sul conto corrente numero acceso presso ………………………………….

1.2 Dichiarano espressamente i Contraenti che l'attribuzione patrimoniale di cui al presente atto è sottoposta alla condizione del legale riconoscimento della Fondazione qui costituita

1.3 Se per qualsivoglia motivo la Fondazione non dovesse ottenere il riconoscimento giuridico di O.N.L.U.S. il corrispettivo saldo di cui al su citato conto corrente verrà interamente devoluto ad altra Fondazione O.N.L.U.S. con scopi e finalità affini e/o analoghi.

2 dal fondo di dotazione iniziale costituito dal versamento effettuato dai promotori pervenuto in sede di costituzione del Comitato Promotore

3 da qualsiasi contributo o liberalità da chiunque ricevuto per la medesima finalità.

4 dai beni immobili e mobili che pervengano o perverranno alla Fondazione con destinazione espressa al patrimonio,compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto.

5 da qualsiasi titolo, nonché da elargizioni o contributi da parte di enti e privati, sempre che i beni immobili e mobili, le elargizioni e i contributi di cui sopra, siano espressamente destinati ad incrementare il patrimonio.

6 dalle somme derivanti dai redditi che il Consiglio di amministrazione della Fondazione delibererà di destinare ad incrementare il patrimonio;

7 da eventuali ulteriori apporti deliberati dal Consiglio di Amministrazione. 8 dalle elargizioni fatte da Enti o privati con espressa destinazione a incremento

del patrimonio 9 da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio. 10 dalla parte di rendite non utilizzate che con delibera del Consiglio di

Amministrazione può essere destinata ad incrementare il patrimonio. 11 dai contributi attribuiti al patrimonio dello Stato Italiano o da altri Stati

stranieri e persone giuridiche nazionali e/o internazionali e/o sopranazionali di qualsiasi genere e natura,da Enti territoriali o da altri Enti pubblici di qualsiasi genere e natura.

12 Dai contributi dei membri Benemeriti il cui corrispettivo sarà determinato di anno in anno

13 La Fondazione, al fine di preservare il valore del proprio patrimonio, può acquistare beni immobili e mobili. Tali beni saranno elencati nell’inventario,tenuto a cura del Segretario Generale, ove nominato,e/o dal C.D.A. e sarà depositato presso la sede della Fondazione.

14 Non costituiscono incremento del patrimonio le somme da chiunque versate a titolo di concorso alle spese di gestione o i finanziamenti ricevuti a titolo fruttifero o infruttifero,nel rispetto delle norme di Legge.

15 Il Consiglio di Amministrazione provvederà alla gestione del patrimonio della Fondazione nel modo che riterrà più opportuno ed utile per il conseguimento degli scopi sociali.

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ARTICOLO 6 PROVENTI DEL PATRIMONIO 1) Per il conseguimento del proprio scopo la Fondazione gestisce i proventi del

patrimonio ed altresì si premura di alimentare il patrimonio con la ricerca di ulteriori sottoscrizioni private e pubbliche.

2) Le erogazioni liberali di denaro e le donazioni che non hanno una finalità specifica sono accettate dal Consiglio di Amministrazione, che delibera sulla utilizzazione di esse in armonia con le finalità statutarie, destinando comunque almeno il 10% (dieci per cento) delle medesime al fondo patrimoniale.

ARTICOLO 7 FONDO DI GESTIONE Il fondo di gestione della Fondazione è costituito: 1. dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della

Fondazione medesima non destinati al patrimonio dal Consiglio di Amministrazione

2. dagli introiti realizzati nello svolgimento della sua attività istituzionale e di quelle ad essa direttamente connesse o accessorie.

3. da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie che non siano espressamente destinate a patrimonio.

4. da eventuali altri contributi attribuiti alla fondazione dallo Stato Italiano,da Enti territoriali e da altri Enti pubblici di qualsiasi genere e natura che non siano espressamente destinati a patrimonio.

5. dalle quote e dai contributi,in qualsiasi forma concessi dai Fondatori. 6. dai ricavi delle attività istituzionali,accessorie,strumentali e connesse,oltre che

dalle rendite,ricavi e altre forme di sostegno o finanziamento dirette e indirette volte a sostenere a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma la Fondazione.

7. dai fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche occasionali di contributi anche mediante offerte di beni di modico valore.

ARTICOLO 8 ESERCIZIO FINANZIARIO L'esercizio finanziario ha inizio il giorno uno gennaio e termina il giorno trentuno dicembre di ciascuno anno. Entro il giorno trenta del mese di ottobre il Consiglio di Amministrazione redige il bilancio di programmazione e di previsione dell'esercizio successivo che verrà poi approvato dall’assemblea entro il trenta novembre successivo. Entro il trentuno marzo successivo, lo stesso Consiglio di amministrazione predispone il bilancio consuntivo dell'anno decorso, che verrà poi approvato dall'assemblea dei soci entro il trenta aprile successivo. Il bilancio economico di previsione e il bilancio d'esercizio saranno a disposizione di tutti i soci e di chiunque ne voglia prendere visione presso la sede della Fondazione, accompagnati dalla relazione sull'andamento della gestione sociale e dalla relazione del Collegio dei Revisori Contabili. Gli impegni di spesa e le obbligazioni direttamente contratti dal rappresentante legale della Fondazione o da chi competente non possono eccedere i limiti degli stanziamenti approvati; gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno

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essere impiegati per la ricostituzione del patrimonio eventualmente necessario a seguito della gestione annuale, prima che per il potenziamento delle attività della Fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività. Fermo restando quando sopra, la Fondazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. E' vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili e avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima e unitaria struttura ARTICOLO 9 MEMBRI DELLA FONDAZIONE Sono Membri della Fondazione i :

- Promotori - Fondatori - Benemeriti - Onorari - Sostenitori

- Sono Membri PROMOTORI i signori Roberto Ravelli e Teresianna Marana - Sono Membri FONDATORI i Promotori e tutti coloro che hanno partecipato alla pubblica sottoscrizione per la formazione del Fondo Doppia Tutela. - Sono Membri BENEMERITI le persone fisiche,singole o associate,o giuridiche,pubbliche o private,gli Enti italiani e stranieri che condividendo le finalità della Fondazione,contribuiscono alla vita medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro,annuali o pluriennali,con le modalità e in misura non inferiore a quella stabilita,anche annualmente,dal Consiglio di Amministrazione che ne determina altresì,in funzione della contribuzione,il periodo di adesione alla Fondazione ovvero con beni materiali la cui determinazione del valore avviene sulla base dei prezzi di mercato o di apposita stima peritale. 1.La qualifica di "Benemerito" viene riconosciuta dal Consiglio di Amministrazione con l’approvazione dei Soci Fondatori. 2. La qualifica di Benemerito non conferisce alcun diritto e dura per tutto il

periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato. 3. Coloro che sostengono finanziariamente la Fondazione non possono

pretendere la restituzione delle erogazioni in denaro effettuate né rivendicare diritti sul patrimonio né richiedere compensi per le prestazioni professionali svolte.

4) I Benemeriti erogano un contributo annuale in favore della Fondazione, per importo come previsto dal successivo “articolo 15 ”

5) La qualifica di Benemerito è temporanea e di norma si riferisce all’anno in cui avviene la donazione, qualunque sia il giorno e il mese del versamento

6) La qualifica di Benemerito si perde per:

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6.1 non aver versato l’importo stabilito. La decorrenza dell’esclusione è fissata al primo gennaio dell’anno successivo a quello in cui non è stato eseguito il versamento stabilito.

6.2 recesso volontario che deve essere formalizzato per iscritto al Presidente della Fondazione e che ha effetto dal momento della presa d’atto da parte del Consiglio di Amministrazione che dovrà avvenire nella prima riunione utile

-Sono membri Onorari tutti i bambini e le mamme del mondo,personalità della scienza, della ricerca, della cultura, delle istituzioni, delle rappresentanze politiche e religiose, dello spettacolo e chiunque si sia distinto per impegno personale,materiale ed istituzionale a favore del volontariato sociale nella difesa dei diritti delle donne,delle mamme e dei bambini. Albi dei membri Benemeriti e Onorari Il Segretario Generale,ove nominato, e/o il Consiglio di amministrazione,avranno il compito di custodire ed aggiornare gli Albi dei Membri Benemeriti e degli Onorari adeguatamente pubblicizzati con evidenziate le motivazione per le quali gli iscritti sono stati ritenuti idonei. -Sono membri SOSTENITORI tutti coloro che contribuiranno,anche in misura non continuativa, anche con contributi in denaro di modico valore ovvero con ogni et qualsiasi altra natura contributiva a favore della Fondazione. ARTICOLO 10 ESCLUSIONE E RECESSO Il Consiglio di Amministrazione decide, con la maggioranza prevista dall'art. 17, l'esclusione dei partecipanti per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa: - inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti previsti dal presente statuto; - condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della fondazione; -comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali. Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi: - estinzione, a qualsiasi titolo dovuta; - apertura di procedure di liquidazione; - fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali. I Partecipanti possono, in ogni momento, recedere dalla fondazione ai sensi dell'art 24 del codice civile, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte. I fondatori promotori non possono in alcun caso essere esclusi dalla fondazione. ARTICOLO 11 ORGANI DELLA FONDAZIONE Sono organi della Fondazione: 1. Il Presidente 2. Il Vice Presidente/Direttore Generale 3. Il Consiglio di Amministrazione 4. Il Tesoriere,ove nominato

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5. Il Segretario Generale,ove nominato 6. Il Comitato Scientifico 7. Il Collegio dei Revisori dei Conti 8. Il Collegio dei Probiviri ARTICOLO 12 PRESIDENTE 1. Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione verso i terzi ed in

giudizio, con facoltà di nominare avvocati per rappresentare la Fondazione in qualunque grado di giudizio, nonché di rilasciare procure speciali per il compimento di determinati atti o categorie di atti

2. Il Presidente – escluso il primo, nominato dai Fondatori Promotori con l’atto di costituzione della Fondazione - è nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i propri membri a scrutinio segreto.

3. In caso di assenza o impedimento il Presidente è sostituito dal Vice Presidente 4. La valutazione del proficuo svolgimento dell’attività della Fondazione,di cui al

comma precedente,sarà effettuata dal Consiglio di Amministrazione (entro quindici giorni dalla scadenza del biennio) avendo riguardo:

5. Alla quantità delle somme erogate per convegni,seminari e simili avvenuti e delle pubblicazioni realizzate.

6. Alla regolare erogazione di borse di studio e beneficenza. 7. Alla quantità e qualità dei progetti,seminari, corsi di formazione,

manifestazioni, convegni, incontri. 8. All’esito dell’attività di incremento del patrimonio e/o fondi necessari per

l’attuazione degli scopi istituzionali della Fondazione. 9. Qualora la valutazione di cui al comma precedente dia esito negativo ovvero in

tutti i casi i cui emerga che l’attività della Fondazione sia stata gestita in modo sconveniente il Consiglio di Amministrazione deve provvedere a immediata sostituzione del Presidente, salvo che esso non sia uno dei due fondatori/Presidenti a vita e loro successore designato.

Competenze del Presidente della Fondazione : Il Presidente della fondazione, che è anche presidente del Consiglio di amministrazione, ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati,procuratori e estintori. In particolare, il Presidente cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della fondazione. In caso di assenza o impedimento del presidente della fondazione, il vicepresidente lo sostituisce a tutti gli effetti. Il Presidente cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione, ove non siano stati nominati comitati esecutivi, firma gli atti e quanto occorra per l'esplicazione di tutti gli affari che vengono deliberati, sorveglia il buon andamento amministrativo della fondazione; cura l'osservanza dello statuto. Il Presidente, in caso di urgenza, adotta ogni opportuno provvedimento, sottoponendolo a ratifica del Consiglio di Amministrazione entro 60 (sessanta) giorni dall'adozione del provvedimento stesso ed in ogni caso non oltre la seduta immediatamente successiva. Il Presidente può riunire i componenti e gli organi della fondazione in adunanza plenaria, momento di confronto e di analisi in cui si incontrano tutti i componenti e gli organi della fondazione.

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ARTICOLO 13 VICE PRESIDENTE/DIRETTORE GENERALE Il Vice Presidente che potrà assumere anche la funzione di Direttore Generale, escluso il primo nominato dai Fondatori Promotori con l’atto di costituzione della Fondazione è nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i propri membri con le stesse modalità previste per la nomina del Presidente. Il Vice Presidente/Direttore generale in particolare ; 1. assume le veci del Presidente in sua assenza o impedimento. 2. sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione 3. partecipa alle attività della Fondazione e sovrintende le iniziative di raccolta fondi. 4. esercita tutte quelle funzioni che gli vengono delegate in via generale di volta in volta dal CDA o dal Presidente. 5. La firma del Vice Presidente/Direttore Generale fa piena fede dell'assenza o

impedimento del Presidente. ARTICOLO 14 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero variabile da tre a cinque membri. La sua composizione sarà la seguente: Il primo Consiglio di Amministrazione è composto da membri scelti dall’Assemblea dei Fondatori Promotori tra i membri della stessa. La composizione del successivo consiglio sarà la seguente: b) fino a tre membri nominati dai Fondatori Promotori e/o da loro nominati con designazione adottata all’unanimità. 1.2 due membri nominati dai Fondatori con voto unanime. 1.3 i membri del Consiglio di amministrazione restano in carica sino

all’approvazione del bilancio consuntivo relativo al secondo esercizio successivo alla loro nomina e possono essere riconfermati.

1.4 In ipotesi di vacanza dalla carica di alcuno dei Consiglieri i Fondatori ovvero il Consiglio di amministrazione all’unanimità, provvedono alla cooptazione di altro/i Consigliere/i che resterà in carica sino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 15 COMPETENZE E FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE Il consiglio potrà ritenersi validamente costituito e operare con l'avvenuta nomina dei membri da parte dei fondatori Promotori e dai membri del Collegio dei Revisori. I membri del consiglio di amministrazione restano in carica due anni e possono essere rinominati, salvo revoca da parte dell'organo che li ha nominati prima della scadenza del mandato. Il membro del consiglio di amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipa personalmente a tre riunioni consecutive può essere dichiarato decaduto dal consiglio stesso.

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In tale caso come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica di consigliere i membri restanti devono provvedere, nel rispetto della designazione di cui sopra, alla cooptazione di altro/i consiglieri che resterà in carica sino alla scadenza del mandato del consiglio di amministrazione. Non meno di trenta giorni prima della scadenza del Consiglio, il Presidente in carica, invita gli organi, competenti alle nomine, a procedervi entro un congruo termine, espressamente indicato. Fino alla costituzione del nuovo consiglio sono prorogati i poteri del Consiglio preesistente. Il nuovo Consiglio è costituito con la nomina di tutti i suoi membri. La prima convocazione del nuovo Consiglio è effettuata dal Presidente uscente, anche se non fosse più parte del Consiglio. Le adunanze sono presiedute dal Presidente o in caso di sua assenza o impedimento dal Vice Presidente. Il Presidente della Fondazione è altresì presidente del Consiglio di Amministrazione. Al consiglio di amministrazione spettano anche tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e di disposizione. Esso provvede alla redazione del bilancio annuale, nonché all'approvazione di un regolamento interno e delle sue modifiche. In particolare, compiti del consiglio di amministrazione sono i seguenti: - Individuare annualmente i progetti che dovranno essere realizzati durante l'anno in relazione agli scopi statutari.

- Redigere il bilancio di previsione e il bilancio consultivo; - Individuare eventuali dipartimenti e uffici operativi ovvero i settori dell'attività della fondazione e procedere alla nomina dei responsabili;

- Eleggere tra i propri membri il Presidente, il Vice presidente, il Tesoriere e il Segretario. - Nominare, al di fuori dei propri membri, il Direttore generale; - Deliberare sulla necessità di avvalersi di collaboratori e personale dipendente, deliberare sulla loro nomina e revoca e fissarne le attribuzioni e il trattamento;

- Deliberare in materia di contributi obbligatori e/o volontari; - Deliberare e disporre il più sicuro e conveniente impiego del patrimonio in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, in altri valori mobiliari, ovvero in beni immobili;

- Deliberare su eventuali accordi di collaborazione tra la Fondazione e altri enti pubblici o privati, nazionali o internazionali;

- Deliberare eventuali modifiche statutarie ferme restando le finalità della Fondazione; - Deliberare in merito allo scioglimento della fondazione e alla devoluzione del patrimonio; - Redigere eventuali regolamenti interni relativi all'attività della fondazione; - Deliberare sulle accettazioni di donazioni, di eredità e di legati, sugli acquisti e alienazioni di immobili, sulla costituzione, modificazione ed estinzione dei diritti reali; - Individuare e nominare i componenti del Comitato Scientifico e ove lo ritenga necessario in relazione all'attività da svolgere, uno o più comitati Esecutivi tecnici, che procederanno all'esecuzione dei progetti individuati dallo stesso Consiglio; - Nominare i membri dei comitati esecutivi tecnici, che potrà individuare sia tra i Consiglieri di amministrazione, sia tra fondatori sia tra professionisti esterni.

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Le deliberazioni concernenti l'approvazione delle modifiche statutarie, la determinazione dei criteri per l'ammissione dei partecipanti e lo scioglimento dell'ente, sono validamente adottate con la presenza dei due terzi dei membri del consiglio e il voto favorevole della maggioranza qualificata dei due terzi di essi.

Al Consiglio di amministrazione competono,tra l’altro, le seguenti attribuzioni . - Stabilire la procedura di ammissione dei membri Benemeriti ed il corrispettivo annuale; e individuare i membri Onorari sottoponendo ai soci fondatori la decisione di ammissione all’elenco iscritto nell’apposito libro

- Deliberare l’accettazione ovvero l’eventuale diniego motivato delle proposte di adesione dei Benemeriti

- Deliberare i versamenti annuali la cui corresponsione è condizione per l’attribuzione della qualifica di Benemerito. - In nessun caso possono essere prese in considerazione le domande che non dichiarino espressamente l’adesione piena alle finalità della Fondazione e l’impegno a concorrere con mezzi economici e materiali al finanziamento delle sue attività.

- Decidere con maggioranza assoluta l’esclusione dei Benemeriti per grave e reiterato inadempimento degli obblighi/doveri derivanti dal presente statuto tra cui in via esemplificativa e non tassativa :

*inadempimento dell’obbligo di effettuare le contribuzioni ed i conferimenti previsti dal presente statuto.

*condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione.

*comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali. Nel caso di Enti/persone giuridiche,l’esclusione può avere luogo anche per i seguenti motivi :

- Trasformazione,fusione,scissione - Trasferimento a qualsiasi titolo del pacchetto di controllo o sua variazione.

- Estinzione,a qualsiasi titolo dovuta. - Apertura di procedure di liquidazione. - Fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziarie Inoltre esso potrà: - esercitare ogni potere concernente l’amministrazione ordinaria e straordinaria che non sia attribuito dalla Legge o dallo Statuto ad altro Organo; - ratificare gli atti ed i provvedimenti adottati in via d’urgenza dal Presidente; - deliberare,su proposta dei Fondatori,in merito allo scioglimento anticipato della Fondazione ed alla devoluzione del patrimonio. - Il C.D.A. è convocato dal presidente o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri,senza obblighi di forma,purchè con mezzi idonei di cui si abbia prova di avvenuta ricezione da parte del destinatario,inoltrati almeno otto giorni prima di quello fissato per l’adunanza;in caso di necessità od urgenza,la comunicazione può avvenire tre giorni prima della data fissata. In caso di inerzia del presidente la convocazione è effettuata dal presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.

- Il C.D.A. delibera a maggioranza dei presenti,ove non sia espressamente prevista una diversa maggioranza. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

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- I Consiglieri svolgono il loro ufficio a titolo gratuito. Il C.D.A. può deliberare la corresponsione del rimborso delle spese documentate ed un equo corrispettivo per eventuali incarichi specifici attribuiti ai Consiglieri.

- Alle riunioni del C.D.A. possono partecipare anche soggetti esterni su invito del Presidente.

- E’ ammessa anche la possibilità che le riunioni del C.D.A. si tengano mediante mezzi di telecomunicazione a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Accertando tali requisiti,il C.D.A. si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi,se nominato,il Segretario della riunione.

ARTICOLO 16 CONVOCAZIONE E QUORUM Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri senza obblighi di forma purchè con mezzi idonei inoltrati almeno 10 (dieci) giorni prima di quello fissato per l'adunanza; in caso di necessità od urgenza,la comunicazione può avvenire tre giorni prima della data fissata. L’avviso deve contenere l'ordine del giorno della seduta il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione. Il Consiglio è presieduto dal Presidente o in sua assenza o impedimento dal Vice-Presidente. Le adunanze del consiglio sono valide se è presente la maggioranza pari alla metà più uno dei componenti. Le deliberazioni sono valide se adottate con la maggioranza dei presenti, salvo i casi in cui il presente statuto non richieda una maggioranza diversa. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Delle riunioni e delle delibere è redatto apposito verbale trascritto in ordine cronologico in apposito registro sottoscritto dal Presidente, o comunque da chi presiede il Consiglio medesimo e dal Segretario. ARTICOLO 17 IL TESORIERE Il tesoriere è nominato,ove opportuno,dal C.D.A. - All’atto della nomina il C.D.A. stabilisce funzioni e durata della carica. In particolare: 1. cura la gestione della cassa 2. sovrintende alla tenuta della contabilità e libri sociali 3. predispone,in accordo con il Direttore Generale,la proposta di bilancio

consuntivo annuale da sottoporre all’approvazione del C.D.A. 4. svolge ogni ulteriore compito affidatogli ARTICOLO 18 IL SEGRETARIO GENERALE 1. Il Segretario generale è nominato,qualora se ne ravvisi l’opportunità della sua

istituzione,dal C.D.A. 2. partecipa alla preparazione dei programmi di attività della Fondazione,alla loro presentazione agli Organi collegiali nonché al successivo controllo dei risultati;

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3. contribuisce alle deliberazioni del C.D.A. ed alla preparazione degli schemi del bilancio preventivo e consuntivo

4. cura la gestione dei programmi di attività della Fondazione 5. è responsabile del regolare andamento della gestione. ARTICOLO 19 GRATUITA' DELLE CARICHE - VOLONTARIATO I componenti del C.d.A. e in genere tutti i rappresentanti gli organi della Fondazione non percepiscono alcun compenso salvo il rimborso delle spese eventualmente sostenute per ragioni d'ufficio…………………………………………………... La Fondazione per la sua attività operativa si baserà in modo preferenziale sull'attività volontaria dei suoi partecipanti. Il C.d.A. può deliberare il ricorso a collaborazioni esterne stabilendo il relativo compenso, sulla scorta delle esigenze della Fondazione. ARTICOLO 20 IL COMITATO SCIENTIFICO 1. E’ L’Organo di riferimento culturale e scientifico della Fondazione. Esso è

deputato a formulare proposte ed iniziative per l’attuazione dei fini statutari,da sottoporre al C.D.A. per la approvazione. Esso è attenzione dal C.D.A. medesimo o dal Presidente della Fondazione,ovvero individuate autonomamente.

2. I membri del Comitato Scientifico devono essere docenti universitari ovvero persone di riconosciuta esperienza professionale in ambito medico,scientifico,psicologico,psichiatrico, ovvero persone di provata riconosciuta esperienza in ricerca e studio della depressione e della violenza domestica nonché di infanticidio e figlicidio.

3. E’ composto da un numero variabile di membri,da quattro a otto, ed è presieduto dal Presidente della Fondazione,che ne è membro di diritto e nomina due dei componenti di detto Organo. La designazione dei restanti membri viene effettuata dal C.D.A. su indicazione di persone fisiche,persone giuridiche, Università, ed altri Enti collettivi, associazioni, associazioni professionali. Essi rimangono in carica due anni e sono rieleggibili.

4. Si riunisce,su proposta del Presidente,almeno due volte l’anno presso la sede della Fondazione o presso altro luogo indicato dal Presidente per formulare il programma di attività da proporre al C.D.A. e fare un resoconto della attività svolta.

5. Delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

6. I componenti del Comitato scientifico svolgono il loro ufficio a titolo gratuito. Il C.D.A. può deliberare la corresponsione del rimborso delle spese sostenute e documentate nell’ambito di specifici incarichi attribuiti a singoli soggetti.

7. Le deliberazioni del Comitato Scientifico devono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente della riunione e dall’estensore,trascritto nel libro verbali del Comitato,tenuto a cura del presidente della Fondazione.

8. E’ deputato a valutare i progetti di ricerca da finanziare e/o tesi di laurea meritevoli di assegnazione delle borse di studio quale incentivo per specializzazioni o approfondimenti volti ad un’evoluzione nell’interesse di studio e ricerca della depressione e della violenza psicologica sulle donne all’interno della famiglia, con rigoroso riguardo alle motivazioni che inducono le madri all’infanticidio ed al figlicidio.

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ARTICOLO 21 COLLEGIO DEI REVISORI Il Controllo amministrativo-contabile e finanziario della gestione della Fondazione è affidato,ove nominato, ad un Collegio dei revisori,composto da tre membri,dei quali almeno uno iscritto nell’albo dei revisori contabili. 1. Un membro con funzioni di Presidente è nominato dal Presidente della

Fondazione e due dal C.D.A. 2. Il Collegio dei Revisori esercita funzioni di controllo contabile della

Fondazione. Esso provvede al riscontro della gestione finanziaria,accerta la regolare tenuta delle scritture contabili;esprime il suo avviso mediante apposite relazioni sui conti consuntivi.

3. I revisori dei Conti possono assistere alle riunioni del C.D.A. 4. Il Collegio dei Revisori dura in carica due anni ed i suoi componenti possono

essere riconfermati. 5. Non possono essere eletti alla carica di revisori i componenti del C.D.A. 6. Il Collegio dei Revisori riferisce al C.D.A. con apposita relazione annuale sul

funzionamento della Fondazione. 7. E’ ammessa anche la possibilità che le riunioni del Collegio dei revisori si

tengano mediante mezzi di telecomunicazione a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione del argomenti affrontati. Accertando tali requisiti,il Consiglio dei Revisori si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi,se nominato,il Segretario della riunione.

ARTICOLO 22 ESERCIZIO FINANZIARIO 1. L’esercizio finanziario ha inizio il primo gennaio e si conclude il trentuno

dicembre di ciascuno anno. 2. Entro il trenta giugno di ciascuno anno il C.D.A. approva il bilancio

consuntivo dell’esercizio conclusosi il 31 dicembre antecedente. 3. Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati obbligatoriamente

per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse,nel rispetto delle norme di Legge.

4. Il bilancio sarà pubblicato e trasmesso alle autorità competenti ai sensi della normativa vigente e potrà,a decisione del C.D.A. essere certificato da parte di primaria Azienda autorizzata.

ARTICOLO 23 REGOLAMENTI INTERNI 1) Per disciplinare l’organizzazione e definire le strutture operative necessarie

all’esecuzione del presente Statuto,nonché le condizioni e modalità di erogazione delle provvidenze economiche,la Fondazione può dotarsi di uno o più regolamenti interni predisposti ed approvati dal C.D.A.

2) La Fondazione può assumere dei dipendenti nei limiti previsti dalla Legge 460/97; i rapporti tra la Fondazione e i dipendenti sono disciplinati dalla Legge; i dipendenti sono ai sensi di legge assicurati contro le malattie, gli infortuni e per la responsabilità civile verso terzi.

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3) La Fondazione può, inoltre, giovarsi dell’opera di collaboratori di lavoro autonomo; i rapporti tra la Fondazione ed i collaboratori di lavoro autonomo sono disciplinati dalla legge.

4) La Fondazione risponde con le proprie risorse economiche dei danni causati per inosservanza dei contratti stipulati.

5) La Fondazione può assicurarsi per i danni derivati da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale. Norma finale Art. 53 Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto valgono le disposizioni del Codice Civile e delle leggi vigenti e in particolare quelle specifiche che regolano il volontariato ed in particolare, qualora non citato, quanto stabilito nel D.L. del 4.12.1997, n0 460, art.l0, comma 1, sub b),c),d),e),f),g),h),i).

ARTICOLO 24 COLLEGIO DEI PROBIVIRI Il Collegio dei probiviri,ove nominato, è composto da tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall'assemblea ordinaria. I suoi membri durano in carica tre anni e sono rieleggibili. In caso di decadenza o dimissione di un membro effettivo, subentra il membro supplente anziano, che dura in carica, a sua volta, fino alla scadenza del mandato. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza totalitaria del collegio, e le delibere vengono prese a maggioranza. Il collegio dei probiviri è presieduto dal membro anziano. Il collegio si riunisce, ogni qualvolta vengono sottoposte questioni al suo esame, su convocazione del membro anziano, fatta, anche in modo informale e telefonico, purchè almeno sette giorni prima della data fissata. Ai membri del collegio dei probiviri non spetta alcun compenso ne alcun rimborso spese per l'esercizio delle loro funzioni. Il membro anziano comunicherà per iscritto all'interessato o agli interessati le deliberazioni assunte, inviandone una copia per conoscenza al responsabile dell'associazione e mantenendo una copia agli atti della associazione stessa. ARTICOLO 25 FUNZIONE COLLEGIO DEI PROBIVIRI Il collegio dei probiviri interpreta e risolve dubbi di interpretazione dello statuto e dei regolamenti e risolve, senza formalità di procedura, quale amichevole compositore, in via definitiva ed inappellabile, qualsiasi controversia, in tema di rapporti associativi, che possa sorgere tra i soci fra di loro, e tra questi e qualsiasi organo dell'associazione. Articolo 20 - Obiettori L'associazione potrà avvalersi, per raggiungere gli scopi previsti dal presente statuto, anche dell'opera di obiettori di coscienza ARTICOLO 26 SCIOGLIMENTO In caso di proposta alla competente Autorità per scioglimento della Fondazione,ai sensi del presente Statuto,il patrimonio verrà devoluto,con deliberazione del C.D.A.,che nomina il liquidatore, a favore di altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale ai fini di pubblica utilità,sentito comunque l’organismo di controllo

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di cui all’art. 3 comma 190,della Legge 23 dicembre 1996 n° 622,salvo diversa disposizione di Legge. ARTICOLO 27 CLAUSOLA DI RINVIO Per tutto quanto qui non previsto si applicano le norme del Libro primo,titolo secondo del codice Civile,nonché quelle previste dal D. Lgs .4 dicembre 1997 n. 460 ARTICOLO 28 NORMA TRANSITORIA Gli Organi della Fondazione potranno immediatamente e validamente operare nel numero,anche inferiore a quello stabilito dal presente Statuto e nella composizione determinata dai Fondatori in sede di atto costitutivo e verranno successivamente integrati. ARTICOLO 29 ESTINZIONE In caso di estinzione, il patrimonio della Fondazione verrà devoluto ad altro soggetto senza scopo di lucro che persegue finalità analoghe a quelle della Fondazione ed opera nel proprio territorio di riferimento.

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