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27/4/2012 1 SPORT DILETTANTISTICO E FISCO: UN PERCORSO POSSIBILE Firenze, 27 Aprile 2012 Museo del Calcio Centro Tecnico FIGC Coverciano Fondazione Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Firenze Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Firenze 2 LO SCENARIO 2010 – 2012: i controlli agli enti sportivi dilettantistici e le prospettive di cambiamento SIMONE BOSCHI ODCEC FIRENZE TAVOLO TECNICO CNDCEC ADEMPIMENTI CONTABILI E FISCALI PER LE ASSOCIAZIONI E SOCIETA' SPORTIVE DILETTANTISTICHE

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SPORT DILETTANTISTICO E FISCO:UN PERCORSO POSSIBILE

Firenze, 27 Aprile 2012

Museo del Calcio

Centro Tecnico FIGC Coverciano

Fondazione Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Firenze

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Firenze

2

LO SCENARIO 2010 – 2012:

i controlli agli enti sportivi dilettantistici

e le prospettive di cambiamento

SIMONE BOSCHI

ODCEC FIRENZE

TAVOLO TECNICO CNDCEC ADEMPIMENTI CONTABILI E FISCALI

PER LE ASSOCIAZIONI E SOCIETA' SPORTIVE DILETTANTISTICHE

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Art. 2082 c.c. - è imprenditore chi esercita profes-sionalmente un'attività economica organizzata al fine di produrre o scambiare

beni / servizi.

Art. 2195 c.c. - sono soggetti a iscrizione al Registro Imprese gli imprenditori che esercitano attività di: - produzione beni e servizi;

- (…)

Art. 55 T.u.i.r. – redditi di impresa: derivano dall'esercizio di impresa commerciale, cioè di attività abituale ancorché non esclusiva delle attività di cui all'art. 2195 c.c. . Sono redditi di impresa anche quelli che derivano da prestazioni di

servizi organizzate in forma di impresa e non previste dall'art. 2195 c.c. .

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CIRCOLARI 13/2009 - 20/2010

- generano l'impulso ai controlli a carico delle associazioni e società sportive dilettantistiche;

- affermano il rischio evasivo del terzo settore;

- sottolineano l’attesa in termini di budget di produzione dell’Amministrazione.

- indicano fra gli elementi da verificare:

– l'attività effettivamente svolta

– il modello organizzativo e gestionale

– l'effettività del rapporto associativo

– La conformità statutaria ex 148 comma 8) Tuir

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DISAMINA DELL'ART. 148 TUIR

comma 1

per tutti gli ENTI DI TIPO ASSOCIATIVO:

decommercializzazione

- Delle attività a favore degli associati ove

previste dallo statuto;

- Delle quote associative versate dagli

associati.

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art. 148 comma 2 (eccezione al comma 1)

Sono comunque attività commerciali:

Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi a favore degli associati o dei partecipanti

verso pagamento di

corrispettivi specifici o quote supplementari

se dette prestazioni sono abituali vi è potenziale attrazione nell'attività tipica dell'impresa

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articolo 148 – comma 3 (eccezione al comma 2)

DECOMMERCIALIZZAZIONE DEI CORRISPETTIVI SPECIFICI E DELLE QUOTE ASSOCIATIVE SUPPLEMENTARI

REQUISITO SOGGETTIVO

Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche; Associaz. Culturali, Politiche, Sindacali, Religiose, Assist.li,di Promoz. Sociale e Formaz. extrascolastica.

REQUISITO OGGETTIVO

Le prestazioni decommercializzate debbono essere:- previste dallo statuto - rese ai propri associati o ai tesserati nazionali della F.S. o dell' E.P.S. cui noi stessi siamo affiliati.

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Articolo 148 – comma 4

eccezione al comma 3

non sono mai decommercializzabili:

- Cessione di beni nuovi prodotti per la vendita;- Somministrazione di pasti;- (…) - Spacci e mense aziendali;- Viaggi e soggiorni turistici;- Pubblicità commerciale e sponsorizzazioni;

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articolo 148 comma 8(omissis commi 5-6-7)

previsioni statutarie obbligatorie per mante-nere

lo status “sportivo dilettantistico”.

tale status consente di fruire di agevolazioni quali:

- intassabilità quote supplementari o di iscrizione a corsi specifici

(148 comma 3 Tuir);

- non operatività della perdita del requisito di ente non

commerciale (art. 149 quarto comma Tuir);

- collocazione fra i redditi diversi dei compensi ex art. 67 lettera

m) Tuir e conseguenti minori adempimenti del sostituto d'imposta

(art. 69 Tuir);

- EAS semplificato.

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Per usufruire delle agevolazioni di cui all'art. 90 della Legge 289/2002

lo statuto va redatto in forma scritta.

REGISTRAZIONE: garantisce l'opponibilità ai terzi dell'avvenuta costituzione del sodalizio (certezza di data).

Ogni conseguente atto modificativo dei patti sociali seguirà la stessa procedura.

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articolo 148 comma 8

a) divieto di distribuzione di utili o avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale, anche in forma indiretta

La norma vuole ostacolare la fittizia interposizione e l'indebita detassazione

di proventi potenzialmente commerciali.

Si pensi a sintomi quali:

compensi a “soci fondatori – istruttori - consiglieri” oltre la ragionevole remunerazione sportiva;

pagamento di servizi a società esterne i cui soci siano anche consiglieri del sodalizio;

noleggio di attrezzature sportive di proprietà personale di alcuni soci fondatori e/o consiglieri;

rinvenimento di prelievi bancari non contabilizzati;emersione di incassi al nero o rinvenimento contanti;

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Art. 148 – comma 8

la nuova associazione

svolgerà concretamente

una attività di natura istituzionale, culturale,

sportiva dilettantistica?

.. o p p u r e…..

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Art. 148 – comma 8

… servirà per celare un'attività imprenditoriale con intento elusivo oevasivo?

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Art. 148 - comma 8

lettera b): in caso di scioglimento, obbligo di

devolvere il patrimonio ad un altro sodalizio con

finalità analoghe o per pubblica utilità, salvo che la

sua destinazione non sia imposta per legge.

La delibera di scioglimento deve contenere le

relative indicazioni per il liquidatore.

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Art. 148 – comma 8segue lettera b)

anche questa norma è tesa a impedire l’illegittima distribuzione ai soci dei residui attivi che dovessero avanzare dopo aver completato le fasi di liquidazione (incasso dei crediti, pagamento dei debiti, conclusione delle ultime obbligazioni assunte dall’ente).

Nessun privilegio monetario ai soci!

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Art. 148 – comma 8

Lettera c)

effettività del rapporto associativo:

- regole e rapporti fra sodalizio e

soci; - diritti e doveri dei soci;

- coinvolgimento dei soci.

il verificatore controllerà la

sussistenza del rapporto

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Art. 148 comma 8

CONTROLLO SULL'EFFETTIVITA' DEL RAPPORTO ASSOCIATIVO:

- Nessuna discriminazione fra associati;

- Nessuna limitazione temporale del rapporto;

- Nessuna categoria di associati con privilegi

rispetto ad altre;

- Nessun associato fittizio;

- Nessun gruppo di controllo e di gestione;

- Interviste ai frequentatori tese a constatare la

loro consapevolezza rispetto al sodalizio.

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Art. 148 – comma 8segue lettera c):

check-list riguardante l’associato (controlli esperiti in verifica)

- partecipa all’attività sportiva dilettantistica?

- è coinvolto nella vita dell’ente extra pratica sportiva?- ha diritto di esprimere il proprio voto?

- partecipa alle votazioni sul bilancio?

- partecipa alle votazioni sulle modifiche statutarie?

- partecipa alle votazioni sulla nomina dei Consiglieri?- ha diritto di essere convocato alle assemblee?

- ha diritto di conoscere programmi e attività stabilite dall’ente?- ha diritto a essere reso edotto della salute finanziaria/economica dell’Associazione e ne approva il rendiconto?

- permane nel sodalizio l’intero anno sportivo?

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Art. 148 – comma 8Lettera d):

obbligo di redigere e approvare annualmente un

rendiconto secondo le disposizioni statutarie

check-list sul bilancio/rendiconto- lo statuto prevede le modalità di redazione, pubblicità e e

approvazione del bilancio?- i soci sono formalmente convocati all'assemblea?

- il bilancio è presentato ai soci e da essi discusso e approvato?

- bilancio e verbale dell’assemblea sono trascritti sui libri sociali ?

- è allegato il foglio presenze sottoscritto dai partecipanti all'assemblea?

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Art. 148 – comma 8lettera e): libera eleggibilità degli amministratori

Un organo di gestione “blindato” o l'assenza dei rituali verbali assembleari di nomina o conferma dei consiglieri

possono assurgere a sintomi di controllo gestionale da parte di un ridotto numero di soggetti che simulano l’associazione.

Al rilievo sull'omessa trascrizione di verbali assembleari o

consiliari si può semmai obiettare che regole scritte esistono

solo per le imprese (art. 2214 e seguenti sul libro giornale e

libro inventari) e sulle società del libro quinto c.c. (art. 2421 sui

libri sociali).

Resta tuttavia il fatto che una volta accertata la natura profit

(assimilazione all'impresa) diviene contestabile anche l'omessa tenuta dei medesimi.

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Art. 148 – comma 8segue lettera e): controllo delle modalità di voto

principio del voto singolo

Ciascun associato ha diritto ad esprimere un voto “pro-capite”, mai proporzionalmente a eventuali partecipazioni al patrimonio dell’ente (art. 2532 comma

2 c.c. - soc. cooperative)

Norma tesa a scongiurare lesioni alla democrazia vigente nei

sodalizi: nessun gruppo di soci può avere il controllo della

volontà dell’assemblea. Consentita la delega a partecipare e

votare, ma senza ricorrervi massivamente anche per evitare il

sospetto che l'assemblea sia fittizia.

(utilità del foglio presenze)

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Art. 148 – comma 8segue lettera e): controllo della sovranità assembleare

La volontà dell'assemblea prevale su ogni diversa decisione presa dall’organo di gestione.

Ciò per evitare che il Consiglio imponga una gestione oligarchica da cui la prova dell'esistenza di un ristretto gruppo di controllo.

Spesso dai verbali dell'associazione non risultano manifestazioni di volontà assembleare, ma solo prese d'atto di decisioni adottate dai Consiglieri: ecco perché gli associati debbono essere coinvolti anche nelle attività extra-sportive.

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art. 148 comma 8

segue lettera e): controllo particolarmente attento sui

criteri di ammissione/esclusione soci

Non dev'esserci preclusione per alcun socio: i principi di democrazia interna devono prevedere che tutti possano associarsi, salvo particolari requisiti riscontrabili

oggettivamente (esempio: associazione dei maestri di sci, riservata ai soli maestri di sci).

L'attività ispettiva tende a verificare se l'immediata ammissione di

un aspirante socio serva solo per consentirgli l'immediata

fruizione di servizi che diversamente avrebbero connotazione

commerciale (esempio ricorrente: circolo con ristorante)

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Art. 148 – comma 8

segue lettera e):

controllo sulle modalità di ammissione dei soci

compilazione e sottoscrizione del modulo didomanda (resterà agli atti), che conterrà fra l’altro:

impegno a osservare statuto e regolamento del sodalizio, della federazione o e.p.s. e del Coni

consenso al trattamento dati privacy

domiciliazione (comunicazioni/convocazioni);

indirizzo e-mail (valido mezzo di convocazione)

impegno a osservare la bacheca interna quale primario strumento per le comunicazioni sociali.

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Art. 148 – comma 8segue lettera e): modalità di ammissione

il presidente ammette subito

l’iscrizione con provvedi-

mento datato e sottoscrit-to

in calce alla domanda;

presenta al Consiglio le do-mande accolte;

il Consiglio revisiona le do-

mande per accertare

eventuali condizioni che ostacolino l’accoglimento;

verbalizza l’accoglimento del

socio fin dalla data della sua

domanda.

Il presidente riceve la do-

manda e la presenta al

Consiglio per il suo

accoglimento;

Il Consiglio esamina la domanda: se sussistono le

condizioni statutarie,

accoglie il socio con effetto

dalla data della delibera e

non della domanda.

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Art. 148 – comma 8segue lettera e): modalità di ammissione

Modalità immediata

Gli effetti dell’ammissione si determinano fin dalla data

della domanda, inclusi i benefici fiscali (detassazione proventi

riscossi per l'iscrizione, ecc.).

Modalità differita

Gli effetti dell’ammissione si determinano solo dalla data della delibera del

Consiglio; eventuali quote / abbonamenti

frattanto versati dall' aspirante socio hanno rilevanza fiscale se egli

inizia subito a praticare l'attività sportiva senza attendere la delibera.

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Art. 148 comma 8

segue lettera e):

istruttoria sulla convocazione delle assemblee

- convocazione effettiva e tempestiva? - mezzi di convocazione (raccomandata, fax,

email) conformi a quelli previsti in statuto?

- vi è prova che i soci abbiano ricevuto la convocazione?L'assemblea deve essere concretamente convocata e va c oncretamente svolta.Su questo aspetto sono frequenti le interviste ai soci fin dal primo accesso dei verificatori.

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Art. 148 comma 8

segue lettera e): istruttoria sugli adempimenti post-delibera

Trascrizione sul libro verbali assemblee

Trascrizione del rendiconto sul libro inventari o di seguito al verbale assembleare che lo approva

Affissione in bacheca delle delibere prese e del rendiconto approvato

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Art. 148 comma 8

lettera f): omissis

intrasmissibilità della quota associativa ad eccezione dei trasferimenti mortis causa

Non rivalutabilità della quota associativa

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Conseguenze del mutamento di regime:

- immediata istituzione registri contabili/fiscali tipici dell'impresa; - redazione inventario dei beni e dei valori ex art. 15 DPR 600/73 (rimanda al DPR 689/74)____________________________________

Art. 149 comma 4:

LE PREVISIONI DELL'ART. 149NON OPERANO PER LE

ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE

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SUL REQUISITO SPORTIVO DILETTANTISTICO

D.LGS. 242/1999: “il Consiglio Nazionale CONI rilascia il

riconoscimento ai fini sportivi”: la norma individua il CONI quale unico

organismo certificatore della natura sportiva di un sodalizio, ai fini

dell'unicità dell'ordinamento sportivo.

Art. 90 L. 289/2002 – commi 20, 21, 22: istituzione del Registro delle

ASD e SSD; rimando al CONI per le modalità di funzionamento del

Registro.

D.L. 72/2004: abrogazione dei commi 20, 21, 22

D.L. 136/2004 art. 7 c.2 - ripristino dei principi già affermati:

- il CONI è l'unico soggetto certificatore dell'attività sportiva

dilettantistica;

- per godere delle agevolazioni fiscali ex art. 90 L. 289/2002 i sodalizi

sportivi debbono essere certificati dal CONI (è la spinta per l'avvio del

registro)

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Delibera CONI 1288/2004: statuizione modalità amministrative per ottenere il riconoscimento sportivo dilettantistico:

1) istituzione REGISTRO NAZIONALE ASD E SSD2) attribuzione delega a FS-EPS per il provvisorio riconoscimento sportivo con

relativa raccolta della documentazione necessaria;3) affermazione che il riconoscimento definitivo ai fini sportivi coincide con

l'iscrizione al Registro4) previsione di verifiche a campione che il Coni eseguirà sul territorio; il

Coni può revocare l'iscrizione ai sodalizi non conformi ai requisiti sportivi dilettantistici.

→ il requisito proviene da un atto amministrativo

Nota CONI del 8/09/2011: il riconoscimento provvisorio attribuito ai propri affiliati dalle FS e EPS per effetto della delibera CONI 1288/2004 è valido e definitivo anche in assenza di iscrizione al Registro Coni entro il 31/12/2010.

In tal senso: presa d'atto dell'Agenzia Entrate che riconosce il Coni quale unico organismo certificatore dell'attività sportiva e del requisito sportivo dilettantistico.

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situazione di fatto:

- il Coni non esegue verifiche sul territorio per accertare i requisiti legati al Registro;

- l'Agenzia Entrate attua il piano dei controlli agli enti sportivi (Circ. 13/200-20/2010) e arriva a individuare casi di:

- simulazione dell'associazione;- carenza requisiti statutari;- organizzazione complessa ed economicamente rilevante;- carente esercizio di attività sportive dilettantistiche;- controllo gestionale in mano a pochi soggetti.

- l'Agenzia trova i presupposti per avviare l'accertamento ma si spinge fino ad avocarsi illegittimamente la prerogativa di disconoscere il requisito sportivo dilettantistico, consapevole che in assenza di esso è disattivabile l'art. 149 comma 4:L'AGENZIA ESEGUE I CONTROLLI AGLI ENTI SPORTIVI SENZA LIMITAZIONI AL PROPRIO OPERATO.

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potenziali indizi di commercialità

INDIZI OGGETTIVI

- Alti volumi di quote associative e abbonamenti- Pubblicità stradale (cartellonistica) - Sito Internet senza riferimenti a.s.d.- Ambiente particolarmente curato e accattivante- Carenza di comunicazioni ai soci- Difficoltà a individuare la bacheca sociale- Scarsa documentazione probatoria delle attività sociali e delle gare/manifestazioni- Prezzi degli abbonamenti indicati senza separata valorizzazione della quota associativa

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ESITO PREVALENTE NEI CONTROLLI ESPERITI√ simulazione dell'associazione √ emersione di impresa

DA CUI: - ricostruzione imponibili fiscali; - determinazione imposte e sanzioni

Se la contabilità è attendibile, in assenza di nero o distribuzione di utili, il rendiconto del sodalizio è base per la determinazione degli imponibili.

Ciò consente ai verificatori di non vedersi confutati dal contribuente i valori economici di partenza perché sono gli stessi che egli ha dichiarato.

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IRES o IRPEF?

Art. 73 TUIR: sono soggetti all'imposta sul reddito delle società, fra gli

altri, gli enti pubblici e privati diversi dalle società, che abbiano o

meno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività

commerciali.

La legge delega sulla riforma tributaria '72/'73 prevedeva la

sottoposizione all'imposta personale. Secondo l'art. 4 lett. q) del

decreto attuativo della L. 80/2003 (d.lgs. 344/2003), in attesa che

si concretizzi la previsione anzidetta, gli utili “percepiti in qualsiasi

forma” concorrono alla formazione del reddito nella misura del 5%NON CONVENIENZA dunque a imputare il reddito a persone fisiche;DIFFICOLTA' a individuare esattamente i soggetti cui sia imputabile il

reddito prodotto dall'associazione (anche in ipotesi di s.d.f.);DIFFICOLTA' a ricostruire tutti i redditi personali ove sia individuato un

vasto numero di soggetti beneficiari degli utili dell'associazione.SALVO RINVENIMENTO DI DISTRIBUZIONE INDIRETTA DI UTILI

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caratteristiche ricorrenti negli accertamenti:ai fini IVA- IVA a debito calcolata in più (no scorporo)- IVA fornitori indetraibile se indetratta nel biennio (art. 19 c.1 Dpr 633/72)- Sanzione omesso versamento: 100% Iva dovuta- Sanzione omessa dichiarazione ancorché in regime esonerativo (es. L.398/91): 120% Iva dovuta

ai fini IRES (presupponendo il quadro Ires presentato)

- Indeducibilità dell'Iva indetratta (art. 99 Tuir)- Sanzione omesso versamento Ires: 100%

ai fini IRAP (presupponendo il quadro Irap presentato)

- imponibilità dei compensi art. 67 m) Tuir- Sanzione omesso versamento Irap: 100%

CONSTATATI ADDEBITI LORDI 65-70% PROVENTI RENDICONTO

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VIOLAZIONI DEL SOSTITUTO D’IMPOSTA

Art. 67 m) Tuir - Sono REDDITI DIVERSI i compensi erogati da enti sportivi dilettantistici,

nell'ambito dell'esercizio di attività sportive dilettantistiche a soggetti non professionali ma anch'essi sportivi dilettantistici.

- ESENZIONE FISCALE TOTALE FINO 7500 EURO

- PERMANE L'OBBLIGO DICHIARATIVO (MOD. 770 E MOD. UNICO)

- DECONTRIBUZIONE PREVIDENZIALE

SE DECADE IL REQUISITO SPORTIVO DILETTANTISTICO:il rapporto di lavoro è attratto nella sfera parasubordinata; subentra l'imponibilità fiscale e

previdenziale; il committente non ha più titolo esonerativo.

RECUPERI E ADDEBITI - Sui compensi attinti dal rendiconto:

- Ritenuta fiscale 23% calcolata sui compensi da rendiconto, su cui a loro volta:

- Sanzione 20% non trattenuto (art. 14 L. 471/97)

- Sanzione 30% non versato (art. 13 L. 471/97)

- Sanzione 100% infedele modello 770 (art. 2 L. 471/97)IMPOSTE E SANZIONI LORDE PER QUASI IL 60% DEI COMPENSI EROGATI.

SUCCESSIVAMENTE: CARTELLA INPS PER LA CONTRIBUZIONE SUI REDDITI PARASUBORDINATI (ALIQUOTA 2011 = 24,72% OLTRE SANZIONI)

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ART. 53 COSTITUZIONETutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in

ragione della loro capacità contributiva.Il sistema tributario è informato a criteri di progressività.

I controlli al settore no-profit non rispettano questa norma: addebito di imposte e sanzioni ben oltre la capacità contributiva.

Violazione del principio di normalità secondo il quale al

contribuente si accertano le imposte che egli avrebbe dovuto pagare nell'anno verificato (in mancanza di altri elementi aggravanti: omessa contabilità, fraudolenza, ecc.).

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Ulteriori conseguenze:

Reato penale D.Lgs. 74/2000

art. 3 - dichiarazione fraudolenta:

Imposte > 77.468,53 (30.000 L.148/2011)

Ricavi accertati > 5%

Art. 4 – dichiarazione infedele:

Imposte > 103.291,38 (50.000 L.148/2011)

Ricavi accertati > 10%

Art. 5 – dichiarazione omessa:

Imposte > 77.468,53 (30.000 L.148/2011)

Ricavi accertati > 5%

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D.Lgs. 74/2000

riportare gli ammontari accertati

sotto il limite penale può far ridimensionare o derubricare il reato

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ATTENZIONE

Gli obiettivi esposti possono essere in parte raggiunti con

Agenzie locali più sensibili o che abbiano esperito controlli più profondi.

Occorre invece mirare a un comportamento omogeneo e diffuso che garantisca il contribuente su tutto il territorio, tuttavia manca un impulso dall'alto che superi i limiti di

autonomia delle Direzioni provinciali.

Gli stessi Uffici ritengono insufficienti le stesse linee guida in

loro dotazione.

RUOLO DEL CONI E DEI COMMERCIALISTI

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TAVOLO TECNICO CNDCEC

PROTOCOLLO DI INTESA CON IL CONI- Ridefinizione caratteristiche delle attività sportive dilettantistiche e adempimenti correlati;- Ruolo del CONI: centralità, terzietà, certificazione.

LINEE GUIDA CONI-CNDCECper la condotta gestionale delle ASD e SSDper i Commercialisti per i futuri controlli fiscali

DIALOGO CON AGENZIA ENTRATE- indirizzo sinottico sulle attività sportive dilettantist. a valere sulla futura attività di controllo- riesame accertamenti già notificati per ottenere adesioni / conciliazioni eque e sostenibili

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ASPETTI FONDAMENTALI DEL PROGETTO

Importanza dell'attuazione delle previsioni statutarie in ordine ad attività sportive individuali o collettive;

Esercizio di attività fisica con utilità sociale e/o salutistica;

Sinergie con Amministrazioni locali;

Coerenza con i piani regionali di sviluppo dell'attività sportiva e fisico-motoria (v. delibera del Consiglio Regionale Toscano - febbraio 2012);

Sussistenza dei requisiti associativi di base, conformità statutaria;

Rigore contabile e trasparenza finanziaria;

Nessuna simulazione di associazione;

Nessuna distribuzione di utili ancorché indiretta;

Valorizzazione della formazione annuale dei dirigenti e istruttori;

Piano bi-triennale di controllo dei requisiti;

Piano di verifiche a regime secondo un Quaderno sinottico emanato dai Commercialisti e dal Coni.

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obiettivi futuri

“meno dilettantismo nello sport dilettantistico”

Adozione di un modello manageriale completo;

Impianto contabile rigoroso e trasparente;

Rendiconto dettagliato ed esaustivo;

Diffusione di una contrattualistica condivisa e

certa (soprattutto in materia lavoristica)

Formazione continua

Coinvolgimento della base

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economia dello sport dilettantistico

Lo svolgimento di un'attività che genera proventi

(ancorché irrilevanti fiscalmente) impone l'adozione

di un modello di gestione consapevole e attento,

capace di contenere i costi e di eseguire

programmazioni pluriennali.

La necessaria apertura istituzionale verso le

Amministrazioni e la capacità di creare sinergie in

ambito sportivo, sociale e salutistico, determinano

la no-profit mission identificando il club virtuoso

meritevole di un riconoscimento che può anche

estrinsecarsi in maggiori agevolazioni.

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