SPIN-OFF Aspetti legali - Rapid Open Innovation Platform · l'inesistenza della società...

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SPIN-OFF Aspetti legali

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SPIN-OFF

Aspetti legali

Principali argomenti trattati

• Avviare un’impresa

• Forme societarie

• Fattori di scelta della società

• Costituzione spin-off universitari, aspetti da considerare

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Avviare un’impresa

• Come si fa ad avviare un'impresa?

• Quale forma di impresa è meglio scegliere?

• Occorrono particolari requisiti?

• Quali sono gli adempimenti burocratici (amministrativi e fiscali)?

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Forme societarie – scopo di lucro

Società di persone

• Società semplice (S.s.) [attività NON commerciali]

• Società in nome collettivo (S.n.c.)

• Società in accomandita semplice (S.a.s.)

Società di capitali

• Società a responsabilità limitata (S.r.l.)

• Società per Azioni (S.p.A.)

• Società in Accomandita per Azioni (S.A.p.A.)

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Forme societarie – scopo mutualistico

NON hanno scopo di lucro

Scopo mutualistico = fornire ai soci beni, servizi, lavoro a condizioni più vantaggiose del mercato

• Società cooperativa a responsabilità limitata

• Società cooperativa a responsabilità illimitata

• Società di mutua assicurazione Enti non profit (es. associazioni) Perseguono obiettivi di natura solidaristica, ideale, culturale, sportiva, di utilità sociale. Divieto di distribuzione degli utili ai soci. Non svolgono attività commerciali.

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Fattori di scelta della società

• Responsabilità = illimitata/limitata

• Prevalenza dell'elemento personale rispetto al capitale

• Disponibilità a svolgere o meno attività nella società

• Capitale necessario alla costituzione

• Tipo di attività esercitata

• Adempimenti contabili e fiscali

• Costi fissi di gestione

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Costituzione Spin-off dell'Università Aspetti da considerare

Bisogna far riferimento al regolamento di ogni singolo ateneo:

• Partecipazione dell’Università

• Patti parasociali

• Utilizzo strutture dell’Università

• Partecipazione del personale al capitale sociale

• Gestione assegnisti e dottorandi

• Gestione della proprietà intellettuale

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Allegato: Tipologie societarie

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Quando scegliere una società semplice?

• Non si intende svolgere attività c.d. commerciale.

• Si intende svolgere attività agricola o professionale.

• Si è disposti a rischiare anche di rispondere con i propri beni per le obbligazioni sociali.

• Ciascun socio può essere chiamato a partecipare alle attività della società, all'amministrazione e alla gestione: necessarie competenza e fiducia reciproca.

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Società semplice

• Costituisce la forma più elementare di società.

• Esercizio di attività non commerciali (es. attività agricole, artigiane, professionali, gestione di patrimoni immobiliari, ecc.).

• Non può esercitare le attività di impresa commerciale:

- produzione di beni e servizi;

- intermediazione nella circolazione di beni;

- trasporto per terra, acqua, aria;

- attività bancaria e assicurativa;

- altre attività ausiliarie delle precedenti.

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Società semplice - responsabilità

• I creditori possono far valere i propri diritti sul patrimonio sociale; se non è sufficiente, per le obbligazioni sociali risponderanno personalmente tutti i soci che hanno agito in nome e per conto della società e, salvo patto contrario, gli altri soci.

• Responsabilità illimitata = socio risponde con tutti i beni presenti e futuri. Responsabilità sussidiaria: solo se il patrimonio della società è incapiente i creditori potranno rivalersi sui beni pesonali dei soci.

• Responsabilità solidale = socio non risponde in proporzione alla sua quota di partecipazione ma anche oltre (es. se gli altri soci non sono in grado di pagare).

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Società semplice - costituzione

• Il contratto sociale non è soggetto a forme speciali, salvo quelle richieste dalla natura dei beni conferiti (es. beni immobili).

• Il contratto sociale può essere modificato solo con il consenso di tutti i soci.

• Ciascun socio è obbligato ai conferimenti indicati nel contratto sociale. Se non sono specificati, i soci in parti uguali devono conferire quanto necessario per il conseguimento dell'oggetto sociale.

• La s.s. è iscritta nella sezione speciale del Registro imprese. L'iscrizione ha solo la funzione di certificazione anagrafica.

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Società semplice – i soci

• Hanno diritto di partecipare alla gestione della società.

• Hanno diritto di partecipare alla divisione degli utili proporzionalmente al conferimento, dopo l'approvazione del rendiconto.

• Hanno potere di amministrazione esercitabile disgiuntamente senza il consenso degli altri soci, a meno che non sia stabilito diversamente nel contratto sociale.

• I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere notizia dello svolgimento degli affari sociali e di consultare i documenti della società.

• La rappresentanza spetta a ciascun socio amministratore, salvo diversa disposizione del contratto.

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Società semplice - adempimenti

• La società semplice non è obbligata alla tenuta delle scritture contabili.

• Non è obbligata alla predisposizione del bilancio di esercizio annuale ma di un rendiconto.

• Non è soggetta al fallimento.

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Società semplice - scioglimento

La s.s. si scioglie per:

• decorso del termine;

• conseguimento dell'oggetto sociale o impossibilità di conseguirlo;

• volontà di tutti i soci;

• mancanza della pluralità dei soci se non ricostituita entro 6 mesi;

• altre cause previste dal contratto sociale.

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Società in nome collettivo

• Esercizio di attività commerciale.

• Responsabilità illimitata e solidale di tutti i soci per le obbligazioni sociali.

• Eventuali patti in senso contrario (es. limitazione della responsabilità di alcuni soci) rilevano esclusivamente tra le parti e non hanno effetto nei confronti dei terzi.

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Società in nome collettivo: costituzione

• Va predisposto un atto costitutivo.

• L'atto costitutivo deve essere stipulato nella forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata (occorre l'intervento di un notaio).

• Entro 30 giorni l'atto costitutivo deve essere depositato per l'iscrizione presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione si trova la sede sociale. (in mancanza la società è considerata irregolare).

• Successivamente, le modifiche dell'atto costitutivo dovranno essere iscritte nel registro imprese.

• Attenzione!!! La mancata iscrizione nel Registro imprese non comporta l'inesistenza della società (pubblicità dichiarativa). Diverso è per le società di capitali.

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Contenuto atto costitutivo

• Generalità dei soci (individui o società)

• Ragione sociale (nome della società, nome di uno o più soci, tipo di società, es. “Fantasy di Rossi Mario e C. S.n.c.”)

• Soci che hanno l'amministrazione e la rappresentanza

• Sede legale della società ed eventuali sedi secondarie

• Oggetto sociale

• Conferimenti di ciascun socio, valore attribuito e metodo di valutazione

• Prestazioni cui sono obbligati i soci d'opera

• Regole di ripartizione degli utili e delle perdite e quote

• Durata della società

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I conferimenti

• Per la Snc non è previsto un capitale sociale minimo.

• Occorre comunque che siano conferite le risorse necessarie per l'esercizio dell'attività.

• Può essere conferito qualsiasi bene giuridico suscettibile di valutazione economica (es. denaro o beni in natura, mobili e immobili).

• I beni in natura possono essere conferiti a titolo di proprietà o di godimento o di uso.

• Socio d'opera = apporta alla società l'impegno a fornire una prestazione di lavoro.

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s.n.c. divieto di concorrenza

• Il socio di s.n.c. non può esercitare per conto proprio o altrui attività in concorrenza con l'attività svolta dalla società, né essere socio illimitatamente responsabile in società concorrenti senza il consenso degli altri soci.

• In caso di attività preesistente alla costituzione della s.n.c. e gli altri soci ne erano a conoscenza si presume che il consenso sia stato tacitamente accordato.

• In caso di violazione, la società ha diritto al risarcimento del danno e il socio può essere escluso dalla società.

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Amministrazione della s.n.c.

• L'amministrazione e la rappresentanza legale spettano ai soci.

• I soci possono stabilire delle limitazioni, es.:

- amministrazione e rappresentanza solo a uno o più soci;

- amministrazione ordinaria disgiuntamente a ciascun socio; amministrazione straordinaria congiuntamente a tutti i soci (= necessario consenso di tutti i soci)

- amministrazione disgiunta per operazioni fino a un certo importo; amministrazione congiunta oltre.

• Attenzione!! Limitazioni devono essere inserite nell'atto costitutivo per essere opponibili a terzi.

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s.n.c. trasferimento delle quote

• I soci possono stabilire regole per la cessione delle quote.

• Generalmente è richiesto il consenso di tutti i soci.

• L'atto costitutivo può stabilire diversamente, es.:

‐ consenso a maggioranza, o

‐ libera trasferibilità delle quote, o

‐ diritto di prelazione a favore degli altri soci, o

‐ clausola di gradimento

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s.n.c. adempimenti contabili

• Gli amministratori della s.n.c. devono tenere i libri e le altre scritture contabili prescritti dal codice civile:

- libro giornale

- libro degli inventari

• Vanno conservati ordinatamente gli originali delle lettere, dei telegrammi e delle fatture ricevute, nonché le copie delle lettere, dei telegrammi e delle fatture spedite.

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Scioglimento della s.n.c.

La S.n.c. può essere sciolta per le stesse cause della società semplice e inoltre:

• per provvedimento dell'autorità governativa;

• per la dichiarazione di fallimento.

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s.n.c. liquidazione

• Durante la fase di liquidazione della s.n.c. la rappresentanza della società spetta ai liquidatori.

• Liquidatori devono pagare tutti i creditori e redigere un bilancio finale di liquidazione.

• Eventuali creditori non interamente pagati, una volta conclusa la liquidazione, possono agire nei confronti dei singoli soci.

• Al termine della liquidazione, la società dovrà essere cancellata dal registro delle imprese.

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Società in accomandita semplice

Due categorie di soci:

• Soci accomandatari = hanno la qualifica di imprenditori; partecipano alla gestione, all'amministrazione e alla direzione della società e ne hanno la rappresentanza; sono responsabili illimitatamente e solidalmente per le obbligazioni sociali.

• Soci accomandanti = hanno solo l'obbligo del conferimento; sono responsabili per le obbligazioni sociali nel limite della quota conferita; è vietato loro compiere atti di gestione e trattare o concludere affari in nome della società; se contravvengono a questo divieto perdono il beneficio della responsabilità limitata e possono essere esclusi dalla società. Hanno diritto di controllare l'amministrazione e la gestione e di controllare libri, registri e documenti sociali.

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S.a.s. costituzione

• Valgono le regole della S.n.c. con alcune norme specifiche.

• Va predisposto un atto costitutivo.

• Nell'atto costitutivo devono essere indicati i soci accomandatari e accomandanti.

• Nella ragione sociale figurano solo i soci accomandatari; se sono indicati soci accomandanti, questi perdono il beneficio della responsabilità limitata.

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S.a.s. gli amministratori

• Solo i soci accomandatari possono essere amministratori.

• Se l'atto costitutivo non dispone diversamente, gli amministratori sono nominati (e revocati) col consenso dei soci accomandatari e l'approvazione di tanti soci accomandanti che rappresentino la maggioranza del capitale da essi sottoscritto.

• I soci accomandanti non possono compiere atti di amministrazione, né trattare o concludere affari in nome della società, se non con procura speciale per singoli affari.

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S.a.s. scioglimento

• Stesse cause della s.n.c. e inoltre quando rimangono solo soci accomandatari o accomandanti, a meno che entro 6 mesi non si provveda a sostituire il socio mancante.

• Se mancano tutti i soci accomandatari, gli accomandanti (che non possono gestire la società) devono nominare un amministratore provvisorio che dovrà compiere gli atti di ordinaria amministrazione pur senza assumere la responsabilità dei soci accomandatari.

• I creditori non interamente pagati nella liquidazione possono rivalersi sui soci accomandanti solo se questi hanno ricevuto una quota di liquidazione, nei limiti della quota stessa.

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Società di capitali

• Hanno personalità giuridica:

‐ sono soggetti di diritto formalmente distinti dai soci;

‐ hanno piena e perfetta autonomia patrimoniale (= il patrimonio della società è distinto da quello dei soci).

• Per le obbligazioni sociali risponde solo la società con il suo patrimonio.

• I creditori sociali non possono aggredire il patrimonio dei singoli soci (eccezioni: se rimane unico socio; accomandatari di SpA).

• Amministratori possono essere anche non soci.

• Qualità di socio trasferibile liberamente.

• Delibere sociali prese da organi collegiali (CdA, assemblea).

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Società a responsabilità limitata

• Per le obbligazioni sociali risponde solo la società con il suo patrimonio, tranne in casi particolari (es. rimanenza di un unico socio e mancanza dei presupposti di legge per la Srl unipersonale).

• L'iscrizione al registro imprese ha efficacia costitutiva.

• Capitale minimo 10.000 euro

• Le quote sono in linea di principio liberamente trasferibili con atto fra vivi e mortis causa. L'atto costitutivo può vietare il trasferimento delle quote o subordinarlo al mero gradimento degli organi sociali, dei soci o di terzi, oppure alla presenza di determinate condizioni.

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S.r.l. costituzione 1/2

• La società può essere costituita con contratto o con atto unilaterale.

• L'atto costitutivo deve essere redatto per atto pubblico (ossia con l'intervento di un notaio) e deve indicare:

1) il cognome e il nome o la denominazione, la data e il luogo di nascita o lo Stato di costituzione, il domicilio o la sede, la cittadinanza di ciascun socio;

2) la denominazione, contenente l'indicazione di società a responsabilità limitata, e il comune ove sono poste la sede della società e le eventuali sedi secondarie;

3) l'attività che costituisce l'oggetto sociale;

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S.r.l. costituzione 2/2

4) l'ammontare del capitale, non inferiore a 10.000 euro, sottoscritto e di quello versato;

5) i conferimenti di ciascun socio e il valore attribuito ai crediti e ai beni conferiti in natura;

6) la quota di partecipazione di ciascun socio;

7) le norme relative al funzionamento della società, indicando quelle concernenti l'amministrazione, la rappresentanza;

8) le persone cui è affidata l'amministrazione e l’eventuale soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti;

9) l'importo globale, almeno approssimativo, delle spese per la costituzione poste a carico della società.

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S.r.l. - deposito atto costitutivo e iscrizione

• Il notaio che ha ricevuto l'atto costitutivo deve depositarlo entro venti giorni presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale.

• Se il notaio o gli amministratori non provvedono al deposito nel termine indicato nel comma precedente, ciascun socio può provvedervi a spese della società.

• L'iscrizione della società nel registro delle imprese è richiesta contestualmente al deposito dell'atto costitutivo. L'ufficio del registro delle imprese, verificata la regolarità formale della documentazione, iscrive la società nel registro.

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S.r.l. - effetti dell'iscrizione

• Con l'iscrizione nel registro la società acquista la personalità giuridica.

• Per le operazioni compiute in nome della società prima dell'iscrizione sono illimitatamente e solidalmente responsabili verso i terzi coloro che hanno agito. Sono altresì solidalmente e illimitatamente responsabili il socio unico fondatore e quelli tra i soci che nell'atto costitutivo o con atto separato hanno deciso, autorizzato o consentito il compimento dell'operazione.

• Qualora successivamente all'iscrizione la società abbia approvato una tale operazione, è responsabile anche la società ed essa è tenuta a rilevare coloro che hanno agito.

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S.r.l. - conferimenti 1/3

• Il valore dei conferimenti non può essere complessivamente inferiore al capitale sociale.

• Possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica (es. beni mobili o immobili, prestazione d'opera o di servizi.)

• Attenzione!! Se l'atto costitutivo non stabilisce diversamente, i conferimenti devono essere fatti in denaro.

• L'obbligazione d'opera o di servizi deve essere garantita per l'intero valore da una fideiussione bancaria o da una polizza di assicurazione. Occorre una relazione di stima giurata sul valore dei conferimenti in natura effettuata da un esperto scelto liberamente tra i revisori legali (o società di revisione).

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S.r.l. - conferimenti 2/3

• Se l'atto costitutivo lo prevede – per i conferimenti d'opera o di servizi - la polizza o la fideiussione possono essere sostituite dal socio con il versamento a titolo di cauzione del corrispondente importo in denaro presso la società.

• I conferimenti in Srl sono da imputare necessariamente a capitale sociale.

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S.r.l. - conferimenti 3/3

• Alla sottoscrizione dell'atto costitutivo deve essere versato presso una banca almeno il 25% dei conferimenti in denaro o, nel caso di costituzione con atto unilaterale, il loro intero ammontare.

• Il versamento può essere sostituito dalla stipula, per un importo almeno corrispondente, di una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria; in tal caso il socio può in ogni momento sostituire la polizza o la fideiussione con il versamento del corrispondente importo in denaro.

• Se viene meno la pluralità dei soci, i versamenti ancora dovuti devono essere effettuati entro 90 giorni.

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Oggetto sociale 1/2

• Deve rispecchiare l'attività che la S.r.l. svolgerà concretamente.

• Non inserire elenchi generici, non coerenti, con attività incompatibili o non esercitabili contemporaneamente.

• Attenzione!!! Non bisogna rischiare che l'oggetto sociale risulti indeterminato.

• Occorre individuare il settore economico in cui opererà la S.r.l. (Codice ATECO 2007)

• Possibile prevedere le c.d. "estensioni" dell'oggetto principale senza che questo possa costituire causa di indeterminatezza.

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Oggetto sociale 2/2

Importante:

• l'OS definisce il limite di operatività degli amministratori nell'esercizio dei poteri di gestione e di rappresentanza;

• l'OS stabilisce limiti per l'assemblea dei soci, che non può autorizzare o ratificare atti degli amministratori che eccedano l'OS.

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Codice ATECO

• Tutte le attività economiche sono classificate secondo la Classificazione “ATECO 2007” e possiedono un codice identificativo.

• Il codice è utilizzato in determinati atti e dichiarazioni della società.

• Adottata dall'ISTAT per le rilevazioni statistiche nazionali di carattere economico.

• Es. J.62 “Produzione di software, consulenza informatica e attività connesse”.

• Nota: alcuni bandi per contributi pubblici sono riservati alle imprese con determinati codici ATECO.

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Quote di partecipazione e diritto dei soci

• Le quote di partecipazione e i diritti dei soci sono proporzionali al conferimento, a meno che non sia stabilito diversamente nell'atto costitutivo.

• L'atto costitutivo può:

‐ stabilire quote di partecipazione non proporzionali ai conferimenti,

‐ attribuire a singoli soci particolari diritti riguardanti l'amministrazione della società o la distribuzione degli utili.

• Occorre valutare se introdurre clausole di non trasferibilità della quota o che limitino la trasferibilità o eventuali clausole di gradimento.

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S.r.l. amministrazione 1/3

• I primi amministratori sono nominati nell'atto costitutivo.

• Successivamente, sono nominati dall'assemblea dei soci.

• Possono restare in carica al massimo 3 esercizi e sono rieleggibili, salvo diversa disposizione dello statuto.

• Sono revocabili dall'assemblea dei soci in qualunque momento. Se la revoca avviene senza giusta causa, gli amministratori revocati hanno diritto al risarcimento dei danni.

• L'amministrazione può essere affidata a una persona (amministratore unico) o più persone (consiglio di amministrazione).

• Ai membri del CdA l'amministrazione può essere affidatadisgiuntamente o congiuntamente.

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S.r.l. amministrazione 2/3

• A. congiuntiva = occorre il consenso di tutti gli amministratori per il compimento delle operazioni sociali; è possibile tuttavia stabilire che l'amministrazione o il compimento di singoli atti siano decisi a maggioranza. I singoli amministratori non possono compiere alcun atto salvo che vi sia urgenza di evitare un danno alla società.

• A. disgiuntiva = ogni amministratore ha il potere di decidere autonomamente gli atti di gestione sociale.

• Nel caso di CdA l'atto costitutivo può prevedere che le decisioni siano adottate mediante consultazione scritta o in base al consenso espresso per iscritto.

• Agli amministratori spettano la redazione del progetto di bilancio e dei progetti di operazioni straordinarie (fusione, scissione) e le decisioni di aumento del capitale.

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S.r.l. amministrazione 3/3

Nell'atto costitutivo possono essere effettuate diverse scelte, es.:

• attribuire l'amministrazione a uno o più soci ed escludere la possibilità di nominare amministratori non soci;

• consentire la nomina di amministratori anche non soci;

• nel caso di più amministratori occorre stabilire se l'amministrazione sarà congiunta o disgiunta;

• occorre stabilire in che modo dovranno essere adottate le decisioni degli amministratori (es. forma collegiale o consultazione scritta).

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S.r.l. rappresentanza

• La rappresentanza generale della società spetta agli amministratori.

• Eventuali limitazioni dei poteri degli amministratori che risultano dall'atto costitutivo o dall'atto di nomina, anche se pubblicate, non sono opponibili ai terzi, a meno che si provi che questi abbiano intenzionalmente agito a danno della società.

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S.r.l. - responsabilità amministratori e controllo dei soci

• Gli amministratori sono solidalmente responsabili verso la società per i danni che derivano dall'inosservanza dei doveri a loro imposti dalla legge e dall'atto costitutivo per l'amministrazione della società.

• La responsabilità non si estende agli amministratori esenti da colpa che, sapendo in anticipo dell'atto che si stava per compiere, hanno manifestato il proprio dissenso.

• I soci non amministratori hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare – anche tramite professionisti di fiducia – i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione.

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S.r.l. decisioni dei soci 1/2

• I soci decidono sulle materie indicate nell'atto costitutivo e sugli argomenti sottoposti alla loro approvazione da parte di uno o più amministratori o da tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale.

• Sono in ogni caso riservate alla competenza dei soci:

‐ approvazione del bilancio e distribuzione degli utili;

‐ nomina degli amministratori;

‐ modificazioni dell'atto costitutivo;

‐ decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

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S.r.l. decisioni dei soci 2/2

• L'atto costitutivo può stabilire che le decisioni siano prese mediante consultazione scritta o in base al consenso espresso per iscritto.

• Necessaria la deliberazione assembleare se:

‐ non è prevista la consultazione scritta nell'a.c.;

‐ per decisioni particolari (es. modifiche dell'a.c., decisioni che modificano sostanzialmente l'oggetto sociale o i diritti dei soci; riduzione del capitale per perdite);

‐ se lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale.

• I voti dei soci valgono in misura proporzionale alla partecipazione.

• Salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo, le decisioni sono prese col voto favorevole di una maggioranza che rappresenti almeno la metà del capitale sociale.

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Recesso del socio

• L'atto costitutivo determina quando il socio può recedere dalla società e le relative modalità, oltre ai casi previsti dalla legge.

• Il diritto di recesso spetta in ogni caso ai soci che non hanno acconsentito al cambiamento dell'oggetto sociale o del tipo di società, alla fusione, scissione, trasferimento della sede all'estero, eliminazione di cause di recesso previste dall'atto costitutivo, rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci.

• Il socio che recede ha diritto al rimborso della propria partecipazione in proporzione al patrimonio sociale. Si tiene conto del valore di mercato al momento del recesso.

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S.r.l.

• ESCLUSIONE PER GIUSTA CAUSA:

Occorre stabilire nell'atto costitutivo in quali casi è possibile l'esclusione del socio dalla Srl per giusta causa.

• TRASFERIMENTO QUOTE:

Le quote sono in linea di principio liberamente trasferibili con atto fra vivi e mortis causa.

L'atto costitutivo può vietare il trasferimento delle quote o subordinarlo al mero gradimento degli organi sociali, dei soci o di terzi, oppure alla presenza di determinate condizioni.

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S.r.l. risoluzione delle controversie

• Possibile prevedere clausola compromissoria con cui si deferiscono ad arbitri eventuali controversie che dovessero insorgere tra soci o tra soci e società e che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al contratto sociale.

• Arbitrato = procedura alternativa al giudizio ordinario con cui la risoluzione di una controversia è affidata a uno o più arbitri, che decidono in base alle regole del codice di procedura civile.

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S.r.l. adempimenti

• La S.r.l. deve tenere le scritture contabili e i libri sociali previsti dalla legge, es.:

‐ libro giornale

‐ libro degli inventari

‐ registri IVA

‐ eventuali scritture di magazzino

‐ registro beni ammortizzabili

• È tenuta alla predisposizione del bilancio di esercizio annuale.

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S.r.l. scioglimento

• La S.r.l. si scioglie per:

‐ decorso del termine;

‐ conseguimento dell'oggetto sociale o sopravvenuta impossibilità di conseguirlo, a meno che l'assemblea non deliberi le opportune modifiche statutarie;

‐ impossibilità di funzionamento o continuata inattività dell'assemblea;

‐ riduzione del capitale sotto il minimo legale;

‐ deliberazione dell'assemblea;

‐ altre cause previste dall'atto costitutivo o dallo statuto;

‐ altre cause previste dalla legge.

• Liquidazione – bilancio finale di liquidazione cancellazione della società.

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