Sovraindebitamento

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COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO relatori: Prof. Ciro Lenti professore a contratto Università degli Studi di Pisa Facoltà Economia Aziendale Presidente SICEA

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COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

relatori: Prof. Ciro Lentiprofessore a contratto Università degli Studi di Pisa

Facoltà Economia AziendalePresidente SICEA

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Il soggetto, persona fisica o giuridica, che si trovi in una situazione di

perdurare squilibrio finanziario e non sia in grado di adempiere alla proprie

obbligazioni, può proporre ai propri creditori un accordo per la

ristrutturazione del debito e di soddisfazione dei crediti sulla base di un

piano che assicuri il pagamento dei titolari di crediti impignorabili e che

preveda scadenze, modalità di pagamento e altre garanzie.

PIANO DI RISTRUTURAZIONEDEL DEBITO

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SOVRAINDEBITAMENTO: situazione di perdurare squilibrio tra obbligazioni

assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, nonché la

definitiva incapacità del debitore di adempiere regolarmente le proprie

obbligazioni.

PRESUPPOSTI OGGETTIVI

PRESUPPOSTI SOGGETTIVISoggetto sovraindebitato non fallibile, che non abbia utilizzato la procedura nei tre anni

precedenti. Possono aderire alla procedura:

• gli imprenditori commerciali con i parametri quantitativi inferiori a quelli sopra descritti;

• gli imprenditori agricoli tutti (piccoli medi e grandi);

• i soggetti privati (consumatori e non, per es. liberi professionisti);

• associazioni e fondazioni;

• soggetti pubblici;

• sia persone fisiche che giuridiche.

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Accordo tra debitore e creditori, da raggiungere con l’ausilio di un

Organismo o professionista abilitato ex art. 67 comma 3 L. 267/42 di

composizione della crisi.

Elementi di base:

• negoziazione debitore‐creditori, con il possibile/probabile intervento

di un soggetto terzo qualificato in funzione di mediatore;

• “enforcement” dell’eventuale accordo grazie non solo a istituti

giuridici ma anche ad implicita valutazione di convenienza

economica da parte dei creditori;

MODALITA’

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1) Proposta di accordo di ristrutturazione dei debiti, dal debitore

ai creditori;

2) Deposito della proposta in Tribunale;

3)Decreto di fissazione dell’udienza di trattazione del

procedimento e svolgimento

dell’udienza;

4) Realizzazione dell’accordo;

5) Omologa.

FASI DELLA PROCEDURA

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Il soggetto sovraindebitato, con l’ausilio di un organismo di composizione

della crisi o di un professionista, un “accordo di ristrutturazione dei debiti sulla

base di un piano che assicuri il regolare pagamento dei creditori estranei

all’accordo stesso, compreso l’integrale pagamento dei creditori privilegiati ai

quali gli stessi non abbiano rinunciato, anche parzialmente “ (art. 7, co. 1).

Tuttavia, il piano può prevedere una moratoria fino ad un anno per il

pagamento dei creditori estranei quando ricorrono cumulativamente le

seguenti condizioni:

a) il piano risulti idoneo ad assicurare il pagamento alla scadenza del nuovo

termine;

b) l’esecuzione del piano sia affidata ad un liquidatore nominato dal giudice

su proposta dell’organismo di composizione della crisi;

c) la moratoria non riguardi il pagamento di crediti impignorabili

FASE 1) PROPOSTA

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La proposta di accordo viene depositata presso il Tribunale del luogo di

residenza (o della sede) del debitore, unitamente agli elenchi di:

‐ tutti i creditori con l’indicazione delle somme dovute;

‐ beni ed eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni;

‐ se il debitore è un privato, dichiarazione dei redditi degli ultimi tre anni,

nonché composizione del nucleo famigliare (con certificato di stato di

famiglia) e specifica delle somme necessarie al suo sostentamento;

‐ se il debitore è un’impresa, dichiarazioni dei redditi e scritture contabili

degli ultimi tre esercizi, con attestazione di conformità all’originale.

Il tutto accompagnato dalla certificazione della veridicità dei dati e

all’attestazione di fattibilità del piano.

FASE 2) DEPOSITO DELLA PROPOSTA

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FASE 3) DECRETO DI FISSAZIONE DI UDIENZA

Il tribunale, controllata l’esistenza dei requisiti e dei documenti sopra

indicati, con decreto fissa “immediatamente” l’udienza di trattazione del

procedimento e dispone la comunicazione ai creditori del deposito della

proposta, della loro convocazione e dei possibili provvedimenti che potrà

adottare.

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FASE 4) REALIZZAZIONEDELL’ACCORDO

I creditori esprimono il loro parere, anche con eventuali modifiche

rispetto a quanto proposto dal debitore.

Se i pareri positivi rappresentano per lo meno il 60% dei crediti l’accordo

è raggiunto.

Se l’accordo è raggiunto, l’organismo di composizione della crisi

trasmette a tutti i creditori una relazione sui consensi espressi e sul

raggiungimento della percentuale – appena indicata ‐ allegando il testo

dell’accordo stesso.

Entro 10 giorni dal ricevimento della relazione i creditori possono

sollevare contestazioni.

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FASE 5) OMOLOGA

Verificato il raggiungimento dell’accordo con le percentuali previste e

verificata l’idoneità ad assicurare il pagamento dei creditori estranei e

risolta ogni altra contestazione” il magistrato omologa l’accordo e ne

dispone la pubblicazione.

Ciò non pregiudica i diritti dei creditori (rectius, banche) nei confronti dei

coobbligati fidejussori del debitore e obbligati in via di regresso e non

determina novazione dell’obbligazione, salva diversa pattuizione.

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EFFETTI DELL’OMOLOGADalla data di omologazione e per non più di un anno non possono essere

iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri

conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore,

tranne nel caso di:

• revoca ipso jure dell’accordo, se il debitore non esegue integralmente,

entro novanta giorni dalle scadenze previste, i pagamenti dovuti alle

Agenzie fiscali e agli enti gestori di forme di previdenza ed assistenza

obbligatorie”

• dichiarazione di annullamento dell’accordo, pronunciata dal tribunale,

“su istanza di ogni creditore e quando sia stato dolosamente

aumentato o diminuito il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una

parte rilevante dell’attivo ovvero dolosamente simulate attività

inesistenti.

• risoluzione dell’accordo, se il proponente non adempie regolarmente

agli obblighi derivanti dall’accordo, se le garanzie promesse non

vengono costituite o se l’esecuzione dell’accordo diviene impossibile

per ragioni non imputabili al debitore.

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Il piano può prevedere:

� solo la dilazione del pagamento se di tratta di tributi costituenti

risorse proprie dell’UE, IVA e altre ritenute operate ma non versate

� l’affidamento del patrimonio del debitore ad un gestore per la

liquidazione, custodia e distribuzione del ricavato.

I crediti muniti di pegno, ipoteca o privilegio possono non essere

soddisfatti integralmente se è assicurato il pagamento in misura non

inferiore a quella realizzabile.

LIMITI

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La proposta non è ammissibile se il debitore o il consumatore,

alternativamente:

• è soggetto a procedure concorsuali;

• nei precedenti 5 anni ha fatto ricorso a procedure da

sovraindebitamento;

• ha subito un’impugnazione o la revoca dell’omologazione di una

procedura da sovraindebitamento; o

• ha fornito documentazione che non consente la ricostruzione

della sua posizione

INAMMISSIBILITA’ DELLA PROPOSTA

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Il piano o l’accordo del consumatore che deve contenere la ricostruzione della

sua posizione fiscale e l’indicazione di contenziosi precedenti deve essere

depositato presso il Tribunale e presentato all’agente della riscossione e agli

uffici fiscali.

Alla proposta, che può essere integrata su disposizione del giudice entro un

massimo di 15 giorni perentori, deve essere allegata una relazione

dell’Organismo di Composizione della Crisi (OCC) o di un professionista

abilitato, contenente alcuni dati.

Limitatamente al debitore che svolge attività d’impresa è richiesto anche il

deposito delle scritture contabili relative agli ultimi 3 anni unitamente ad

una attestazione di conformità delle stesse.

Il deposito della proposta di accordo o del piano sospende il corso degli

interessi legali o convenzionali.

PROCEDURA

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