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Comune di Chiampo Criteri per il rilascio delle autorizzazioni per l’esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande Norme di Attuazione (L. R. 29/07) Febbraio 2010

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Comune di Chiampo

Criteri per il rilascio delle autorizzazioni per l’esercizio delle

attività di somministrazionedi alimenti e bevande

Norme di Attuazione (L. R. 29/07)

Febbraio 2010

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INDICE

Art. 1- Oggetto Pag. 2

Art.2 - Definizioni Pag. 2

Art. 3 - Tipologia degli esercizi di somministrazione

di alimenti e bevande Pag. 3

Art. 4 - Zonizzazione Pag. 3

Art. 5 – Matrice di programmazione Pag. 4

Art. 6 - Priorità Pag. 4

Art. 7 - Domanda Pag. 5

Art. 8 - Requisiti per l’esercizio dell’attività di somministrazione

di alimenti e bevande Pag. 5

Art. 9 - Trasferimento di sede e ampliamento Pag. 7

Art. 10 - Circoli Pag. 8

Art. 11 - Attività di somministrazione di alimenti e bevande

non soggette ad autorizzazione Pag. 9

Art. 12 - Somministrazione non assistita Pag. 10

Art. 13 - Autorizzazioni temporanee Pag. 11

Art. 14 - Autorizzazioni stagionali Pag. 11

Art. 15 - Somministrazione con apparecchi automatici Pag. 12

Art.16 - Subingresso Pag. 12

Art. 17 - Orario Pag. 14

Art.18 - Sorvegliabilità Pag. 14

Art. 19 - Locali Pag. 14

Art. 20 - Suddivisione interna del locale Pag. 15

Art. 21 - Decadenza, sospensione e revoca Pag. 15

Art. 22 - Norma transitoria Pag.15

Art. 23 - Sanzioni Pag.16

Art. 24 - Durata Pag. 17

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Art. 1 – Oggetto

Il presente provvedimento disciplina l’insediamento di attività di somministrazione di alimenti e bevande in attuazione della Legge Regionale del 21 settembre 2007 n. 29 “Disciplina dell’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande”.

Art.2 - Definizioni

1. Ai sensi della Legge Regionale, art. 3, ai fini della presente provvedimento s’intendono:

a) “somministrazione di alimenti e bevande”: la vendita per il consumo sul posto, effettuata nei confronti di chiunque ne faccia richiesta oppure riservata a cerchie determinate di persone, che comprende tutti i casi in cui gli acquirenti consumano i prodotti in locali o superfici all’uopo attrezzati; non costituisce attività di somministrazione di alimenti e bevande l’assaggio gratuito di prodotti organizzato dal venditore a fini promozionali o di scelta;

b) “somministrazione non assistita”: l’attività di vendita per il consumo immediato sul posto dei prodotti di gastronomia presso gli esercizi di vicinato di cui all’articolo 7, comma 1, lettera a), della Legge Regionale n. 15/04 “Norme di programmazione per l’insediamento di attività commerciali nel Veneto”, o dei propri prodotti da parte del titolare del panificio utilizzando, nel rispetto delle vigenti norme igienico-sanitarie, i locali e gli arredi dell’azienda, escluso il servizio assistito di somministrazione;

c) “panificio”: l’impresa che svolge l’intero ciclo di produzione del pane, dalla lavorazione delle materie prime alla cottura finale, come previsto dall’articolo 4, comma 2 ter, del decreto legge n. 223/06 “Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale” convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248/06;

d) “locali attrezzati”: quelli in cui sono presenti impianti o attrezzature per consentire agli acquirenti di consumare sul posto i prodotti acquistati, con esclusione dei locali destinati a magazzini, depositi, lavorazione degli alimenti, cucine, uffici e servizi;

e) “superficie aperta al pubblico”: l’area adiacente o pertinente al locale abilitato alla somministrazione ottenuta in concessione, se pubblica, o a disposizione dell’operatore, se privata, attrezzata, anche da terzi, per essere utilizzata per la somministrazione;

f) “impianti ed attrezzature per la somministrazione”: tutti i mezzi e gli strumenti idonei a consentire il consumo sul posto di alimenti e bevande nei locali e nelle aree di cui alle suddette lettere d) ed e), compresi i piani di appoggio e le stoviglie di qualsiasi materiale;

g) “somministrazione al domicilio del consumatore”: l’organizzazione presso il domicilio del consumatore di un servizio di somministrazione di alimenti e bevande rivolto esclusivamente al consumatore stesso, ai familiari e alle persone da lui invitate;

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h) “domicilio del consumatore”: la sua privata dimora, nonché il luogo in cui si trova per motivi di lavoro o di studio o per lo svolgimento di cerimonie, convegni e attività similari;

i) “locali non aperti al pubblico”: quelli a cui può accedere esclusivamente una cerchia limitata ed individuabile di persone;

l) “somministrazione nelle mense aziendali”: la somministrazione di pasti offerta ai propri dipendenti, in strutture all’uopo attrezzate, da uno o più datori di lavoro, pubblici o privati, direttamente o tramite l’opera di terzi con cui è stato stipulato apposito contratto;

m) “procuratore all’esercizio dell’attività di somministrazione”: la persona cui è conferita la rappresentanza nell’effettiva conduzione dell’esercizio di somministrazione di alimenti e bevande ai sensi dell’art. 2209 del codice civile;

n) “preposto”: la persona cui è affidata l’effettiva conduzione del singolo esercizio di somministrazione di alimenti e bevande.

Art. 3 - Tipologia degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.

1. Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande rientrano nella seguente tipologia unica: esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione.

2. Gli esercizi di cui al comma 1 del presente articolo possono somministrare alimenti e bevande nel rispetto delle vigenti norme igienico-sanitarie e hanno facoltà di vendere per asporto i prodotti che somministrano, compresi il latte, i dolciumi, i generi di pasticceria, gelateria e gastronomia.

Art. 4 - Zonizzazione

1. Ai fini del presente piano si è ritenuto opportuno procedere ad una suddivisione in zone omogenee del territorio comunale, nonché all’individuazione di alcune aree di criticità. Le zone individuate sono dunque le seguenti:

Zona 1 – Centro

Zona 2 –Pieve

Zona 3 - Oltrechiampo

Art. 5 – Matrice di programmazione

1. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato a quanto previsto all'art. 8, comma 1 della Legge Regionale 29/07. Nella successiva Matrice di Programmazione è possibile visionare l’ipotesi di nuove disponibilità.

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MATRICE DI PROGRAMMAZIONE

Zona concorrenza accessibilità sostenibilitàIpotesi nuove autorizzazioni

Zona 1 MEDIA BASSA MODERATA

fino ad un massimo di 2

Zona 2 MEDIA BASSA MODERATA

fino ad un massimo di 1

Zona 3 MEDIA BASSA MODERATA

nessuna nuova autorizzazione

1. In seguito all’analisi realizzata nell’allegata Relazione Tecnica che fa parte integrante dei presenti criteri, le autorizzazioni saranno concesse secondo i seguenti criteri:

! Zona 1 – Centro = fino ad un massimo di 2 nuove autorizzazioni;

! Zona 2 –Pieve = fino ad un massimo di 1 nuova autorizzazione;

! Zona 3 – Oltrechiampo = nessuna nuova autorizzazione;

ZonaN. Esercizi

attualiIpotesi nuove autorizzazioni

N. esercizi totale

Zona 1 16 2 18

Zona 2 14 1 15

Zona 3 14 nessuna 14

Art. 6 - Priorità

L’art. 8, comma 6, della LR n. 29/2007 prevede che la Giunta regionale individui le priorità sulla base delle quali il Comune esamina le domande di rilascio di autorizzazione all’esercizio di attività di somministrazione di alimenti e bevande.

Tali priorità sono così di seguito indicate:

1. ordine cronologico di presentazione quale risulta dalla data di spedizione della raccomandata o, in caso di consegna a mano, dalla ricevuta rilasciata dall’amministrazione cui la domanda sia stata presentata;

2. in caso di domande presentate nello stesso giorno di calendario, si applicano i seguenti ulteriori criteri di priorità:

a) disponibilità, al momento della presentazione della domanda, di locali a norma con le vigenti normative ed in possesso degli standard urbanistici previsti;

b) domanda di trasferimento dell’esercizio da una zona all’altra.

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AUTORIZZAZIONI

Art. 7 - Domanda

1. Le domande di autorizzazione comunale per l’apertura ed il trasferimento di sede degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande devono essere redatte sugli appositi moduli predisposti dalla Regione o dal Comune e devono essere inviate all’Ufficio competente designato del Comune per raccomandata o consegnate a mano in duplice copia.

2. La data di presentazione della domanda è attestata dal timbro postale di spedizione della raccomandata con la quale viene inviata la domanda ovvero, nel caso di presentazione della domanda a mano, dall'apposizione su di essa del timbro datario dell'Ufficio competente designato dal Comune.

3. L’esame della domanda è subordinato all’indicazione da parte del richiedente, al momento della presentazione della stessa o nel corso dell’istruttoria, della zona o dei locali nei quali intende esercitare l’attività.

4. L’Ufficio competente designato dal Comune, una volta verificata la documentazione in suo possesso, si riserva di richiedere eventuali integrazioni di documentazione relativa alle vigenti norme in materia di edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria, di tutela inquinamento acustico, di sicurezza, di destinazione d’uso dei locali e degli edifici e di sorvegliabilità.

Art. 8 - Requisiti per l’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande.

1. Non possono esercitare l’attività di somministrazione di alimenti e bevande coloro che:

a) sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;

b) hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo;

c) hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume o contro l’igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, titolo VI, capo II, del codice penale; per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; per reati concernenti la prevenzione dell’alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d’azzardo, le scommesse clandestine e la turbativa di competizioni sportive; per infrazioni alle norme sui giochi;

d) hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all’inizio dell’esercizio dell’attività, per delitti di frode nella preparazione o nel commercio degli alimenti, previsti da leggi speciali, compresi i delitti di cui al libro II, titolo VIII, capo II, del codice penale;

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e) hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per delitti contro la personalità dello Stato o contro l’ordine pubblico, ovvero per delitti contro la persona commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione;

f) sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui all’art. 3 della legge n. 1423/56 “Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità”, e successive modificazioni, o nei cui confronti è stata applicata una delle misure previste dalla legge n. 575/65 “Disposizioni contro la mafia” e successive modificazioni ed integrazioni, ovvero sono sottoposti a misure di sicurezza.

2. Il divieto di esercizio dell’attività, ai sensi del comma 1, lettere b), c), d), ed e) del presente articolo, permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza.

3. Qualora sia stata concessa la sospensione condizionale della pena non si applica il divieto di esercizio dell’attività.

4. In caso di società, associazioni, organismi collettivi o circoli privati i requisiti di cui al comma 1 del presente articolo devono essere posseduti dal legale rappresentante e dal procuratore all’esercizio dell’attività di somministrazione nonché da tutti i soggetti per i quali è previsto l’accertamento di cui all’art. 2, comma 3 del DPR n. 252/1998 “Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia”.

5. L’accertamento dei requisiti di cui al comma 1 del presente articolo è effettuato sulla base delle disposizioni previste dal DPR n. 313/2002 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti”, dall’art. 10 bis della legge n. 575/1965, dal DPR n. 445/2000 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” e dall’art. 18 della legge n. 241/1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni.

6. L’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande è altresì subordinato al raggiungimento della maggiore età, salvo che si tratti di minore emancipato, nonché al possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:

a) aver frequentato, con esito positivo, un corso di formazione professionale, con esame finale, istituito o riconosciuto dalla Regione avente ad oggetto l’attività di somministrazione di alimenti e bevande, ovvero essere in possesso di un diploma di istituto secondario o universitario attinente l’attività;

b) essere stato iscritto al registro esercenti il commercio di cui alla legge n. 426/1971 “Disciplina del commercio” per l’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, o alla sezione speciale del medesimo registro per la gestione di impresa turistica, salvo cancellazione dal medesimo registro, volontaria o per perdita dei requisiti;

c) aver superato in data successiva al 1° gennaio 2001 l’esame di idoneità per l’iscrizione al registro esercenti il commercio per l’attività di somministrazione

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di alimenti e bevande, ai sensi dell’art. 1 della legge n. 426/1971, come richiamato dall’art. 2 della legge n. 287/1991 “Aggiornamento della normativa sull’insediamento e sull’attività dei pubblici esercizi”.

7. In caso di società, associazioni, organismi collettivi o circoli privati il possesso dei requisiti di cui al comma 6 del presente articolo è richiesto al legale rappresentante o al procuratore all’esercizio dell’attività di somministrazione. Lo stesso soggetto non può contemporaneamente essere procuratore all’esercizio dell’attività di somministrazione per più società, associazioni, organismi collettivi o circoli privati.

8. Qualora il titolare dell’impresa, o il legale rappresentante, o il procuratore di cui all’art. 2, comma 1, lettera m), non provvedano direttamente all’effettiva conduzione dell’esercizio, è nominato un preposto in possesso dei requisiti morali e professionali di cui ai commi 1 e 6 del presente articolo.

9. L’indicazione del procuratore all’esercizio dell’attività e del preposto, nominati dopo il rilascio dell’autorizzazione di cui all’art. 8 della LR n. 29/2007 o della dichiarazione di inizio attività di cui all’art. 9 della LR n. 29/2007, è comunicata all’ Ufficio competente designato dal Comune entro trenta giorni dalla nomina. Copia della comunicazione è esposta nei locali dell’esercizio unitamente all’autorizzazione o alla dichiarazione di inizio attività.

10. La persona fisica, in caso di impresa individuale, o il legale rappresentante, in caso di società, associazioni, organismi collettivi o circoli privati o, qualora nominato, il procuratore, sono responsabili della effettiva conduzione dell’esercizio di somministrazione di alimenti e bevande.

Art. 9 – Trasferimento di sede ed ampliamento

1. Il trasferimento di un esercizio è possibile solamente all’interno della medesima zona. Pertanto il trasferimento di un esercizio tra zone diverse è da considerarsi come una nuova apertura di attività e segue quindi le indicazioni previste nell’art. 5 e 7 dei presenti criteri. 2. Il trasferimento di sede nell’ambito della stessa zona è soggetto a preventiva comunicazione all’ Ufficio competente designato dal Comune nel cui territorio è ubicato l’esercizio, mediante compilazione dell’apposito modulo regionale o comunale. Sono altresì soggetti a preventiva comunicazione l’ampliamento o la riduzione di superficie dei locali.

3. L’ufficio competente designato dal Comune, una volta verificata la documentazione in suo possesso, si riserva di richiedere eventuali integrazioni di documentazione relativa alle vigenti norme in materia di edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria, di tutela inquinamento acustico, di sicurezza, di destinazione d’uso dei locali e degli edifici e di sorvegliabilità.

4. Premesso che non sono previsti limiti di superfici, l'ampliamento della superficie dei locali in cui viene esercitata la somministrazione di alimenti e bevande è subordinato al rispetto delle norme urbanistiche, sanitarie, relative alla destinazione d’uso dei locali ed alle norme antincendio.

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Art. 10 – Circoli

1. Per le associazioni e i circoli aderenti ad enti o organizzazioni nazionali con finalità assistenziali riconosciute ai sensi di legge, che svolgono direttamente attività di somministrazione di alimenti e bevande a favore

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Art. 15 - Somministrazione con apparecchi automatici.

1. La somministrazione di alimenti e bevande mediante apparecchi automatici effettuata in apposito locale ad essa adibito in modo esclusivo e attrezzato è soggetta alle disposizioni concernenti l’autorizzazione degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui all’articolo 8 (L.R. 29/07).

2. L’installazione di distributori automatici per la somministrazione di alimenti e bevande in forme diverse da quelle previste al comma 1 del presente articolo è disciplinata con le seguenti modalità:

a) l’interessato deve essere in possesso dei requisiti morali e professionali di cui ai commi 1 e 6 dell’articolo 4 della LR n. 29/2007 e deve osservare la normativa in materia di igiene e sanità;

b) l’interessato presenta all’ Ufficio competente designato dal Comune competente per territorio la dichiarazione di inizio attività di cui all’art. 19 della legge n. 241/1990 e successive modificazioni contenente le proprie generalità, l’attestazione dell’osservanza dei requisiti di cui all’articolo 4 (L.R. 29/07) e l’indicazione delle aree e dei locali in cui gli apparecchi vengono installati;

c) per l’installazione di più apparecchi anche in luoghi ed aree diverse dello stesso Comune può essere presentata un’unica dichiarazione;

d) l’interessato, al termine di ogni semestre, aggiorna l’indicazione delle aree e dei locali in cui vengono installati gli apparecchi tramite comunicazione al Comune.

3. È vietata la somministrazione di bevande alcoliche.

Art.16 – Subingresso

1. Il trasferimento della gestione o della titolarità di un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande è soggetto a preventiva comunicazione all’ Ufficio competente designato dal Comune, mediante compilazione dell’apposito modulo regionale o comunale.

2. Il trasferimento della gestione o della titolarità di un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande per atto tra vivi o a causa di morte comporta la cessione all’avente causa dell’autorizzazione di cui all’articolo 8 della LR n. 29/2007, semprechè sia provato l’effettivo trasferimento dell’attività e il subentrante sia in possesso dei requisiti morali e professionali di cui all’art. 4 (LR 29/07).

3. Il subentrante già in possesso dei requisiti di cui all’art. 4 (LR 29/07) alla data dell’atto di trasferimento della titolarità dell’esercizio o, nel caso di subingresso per causa di morte, alla data di apertura della successione, può iniziare l’attività previa comunicazione all’ Ufficio competente designato dal Comune in cui ha sede l’esercizio. Se il subentrante non inizia l’attività entro il termine di centottanta giorni dalla data del trasferimento o dell’apertura della successione, decade dall’autorizzazione.

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4. Il subentrante per causa di morte che, alla data di apertura della successione, non risulti in possesso dei requisiti professionali di cui all’art. 4, comma 6 (LR 29/07),

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10. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla somministrazione di alimenti e bevande effettuata tramite distributori automatici ai sensi dell’art. 13 della LR n. 29/2007.

Art. 17 – Orario

1. Per quanto riguarda gli orari degli esercizi di somministrazione si rimanda all’ordinanza del Sindaco ed eventuali successive modifiche.

Art.18 - Sorvegliabilità

Ai sensi del decreto 17/12/92 n. 564:

a) I locali e le aree adibiti, anche temporaneamente o per attività stagionali, ad esercizio per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, devono avere caratteristiche costruttive tali da non impedire la sorvegliabilità delle vie d'accesso e d'uscita.

b) Le porte o altri ingressi devono consentire l'accesso diretto dalla strada, piazza o altro luogo pubblico e non possono essere utilizzati per l'accesso di abitazioni private.

c) In caso di locali parzialmente interrati, gli accessi devono essere integralmente visibili dalla strada, piazza o altro luogo pubblico.

d) Nel caso di locali ad un livello o piano superio

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3. In ogni caso deve essere assicurata mediante targhe o altre indicazioni, anche luminose, quando prescritte, l'identificabilità degli accessi ai vani interni dell'esercizio e le vie d'uscita del medesimo.

Art. 21 – Decadenza, sospensione e revoca

1. Le autorizzazioni all’apertura e al trasferimento di sede di cui all’art. 8 della LR n. 29/2007, comma 1, decadono quando il titolare:

a) non attiva l’esercizio entro centottanta giorni dalla data della comunicazione

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3. A chiunque esercita l’attività di somministrazione di alimenti e bevande senza i requisiti morali e professionali di cui all’art. 4 (LR 29/07) si applica la sanzione amministrativa di cui al comma 1 del presente articolo, nonché la chiusura dell’esercizio.

4. Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 18, 21, 23, 24, 25, 28, comma 7, 29 e 30 della LR n. 29/2007, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 258,00 a euro 1.550,00.

5. In caso di reiterazione della violazione delle disposizioni in materia di orario massimo di chiusura previste dagli articoli 18, 21, 23, 24 e 25, l’Ufficio competente designato dal Comune, oltre alla sanzione pecuniaria di cui al comma 4, dispone la sospensione dell’attività per un periodo compreso tra due e sette giorni.

6. Chiunque viola le disposizioni relative agli orari di cui all’articolo 6 commi 1, 2, 8 della LR n. 29/2007, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 6.000. In caso di reiterazione della violazione la sanzione amministrativa pecuniaria è raddoppiata. Quando la violazione è nuovamente reiterata, la sanzione amministrativa pecuniaria è triplicata ed è disposta la sospensione dell’attività per un periodo compreso tra otto e quindici giorni. In caso di ulteriore reiterazione della violazione, la sanzione amministrativa pecuniaria è quadruplicata ed è disposta la sospensione dell’attività da un minimo di trenta giorni ad un massimo di un anno.

7. Ai fini dell’applicazione delle sanzioni amministrative di cui ai commi 5 e 6 del presente articolo, si ha reiterazione quando nei dodici mesi successivi alla commissione della prima violazione, accertata con provvedimento esecutivo, è stata commessa la stessa violazione. La reiterazione opera anche nel caso di pagamento della sanzione in misura ridotta.

8. Per ogni altra violazione alle disposizioni ai presenti criteri si applica la sanzione amministrativa prevista dall’articolo 17 bis, comma 3, del RD n. 773/1931.

9. Alle fattispecie previste ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 si applicano le disposizioni di cui agli articoli 17 ter e 17 quater del RD n. 773 /1931.

10. Il comune competente per territorio riceve il rapporto ed applica le sanzioni amministrative nel rispetto della legge n. 689/1981 “Modifiche al sistema penale” e successive modificazioni e integrazioni.

11. I proventi derivanti dall’applicazione delle sanzioni amministrative di cui ai commi da 1 a 8 spettano al comune nel cui territorio è commessa la violazione.

Art. 24 – Durata

1. Ai sensi dell’art. 33 comma 2 della L.R. 29/2007, il presente provvedimento ha valenza triennale a partire dalla sua data di approvazione.

2. Alla scadenza del triennio la presente programmazione rimane in vigore fino all’adozione di nuovi criteri da parte dell’Amministrazione comunale.

Comune di Chiampo

Criteri per il rilascio delle autorizzazioni per l’esercizio delle

attività di somministrazionedi alimenti e bevande

Relazione Tecnica

(L. R. 29/07)

Febbraio 2010

1

INDICE

PREMESSA pag. 3

METODOLOGIA E

OBIETTIVI DELLA PROGRAMMAZIONE pag. 5

1. PROFILO TERRITORIALE, AMBIENTALE,

URBANISTICO E DEMOGRAFICO DI CHIAMPO pag. 8

1.1 Profilo territoriale e ambientale pag. 8

1.2 Strumenti urbanistici pag. 9

1.3 Zonizzazione

1.3.1. Zona 1 - Centro pag. 10

1.3.2. Zona 2 - Pieve pag. 11

1.3.3. Zona 3 – Oltrechiampo pag. 11

1.4 La Popolazione pag. 12

1.4.1. Popolazione residente pag. 12

1.4.2. Regressione Lineare pag. 14

1.4.3. Fasce d’età pag. 15

1.4.4. Popolazione fluttuante da lavoro pag. 16

1.4.5. Popolazione fluttuante da traffico pag. 17

1.4.6. Popolazione fluttuante da turismo pag. 18

1.4.7. Popolazione fluttuante da poli d’attrazione pag. 19

2

2. PROFILO ECONOMICO DI CHIAMPO pag. 21

2.1. Attività Commerciali pag. 21

2.2. Pubblici Esercizi pag. 24

3. SCHEDE RIASSUNTIVE PROFILI DI ZONA pag. 27

3.1. Zona 1 - Centro pag. 27

3.2. Zona 2 - Pieve pag. 27

3.3. Zona 3 – Oltrechiampo pag. 27

4. DEFINIZIONE DEGLI INDICATORI pag. 29

4.1 La concorrenza pag. 29

4.2 L’accessibilità pag. 31

4.2.1. Calcolo della distanza tra Centroide

di Zona (CZ) ed il Centroide degli Esercizi (CE) pag. 38

4.2.2. Calcolo della media delle distanze

tra i singoli esercizi ed il centroide degli stesse pag. 38

4.3 La sostenibilità pag. 40

5. MATRICE DI PROGRAMMAZIONE pag. 42

5.1. Disponibilità proposte pag. 43

3

PREMESSA

Il Decreto Legge 4 luglio 2006, n. 223 (“c.d. decreto Bersani”) convertito nella Legge n°

248 del 4 agosto 2006, prevede, all’art. 3 “Regole di tutela della concorrenza nel settore

della distribuzione commerciale”, che le attività commerciali, come individuate dal decreto

legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e quelle di somministrazione di alimenti e bevande

siano svolte, ai sensi delle disposizioni dell'ordinamento comunitario in materia di tutela

della concorrenza, libera circolazione delle merci e dei servizi, senza tener conto dei limiti

e delle prescrizioni ivi indicati ed in particolar modo di:

a) iscrizione a registri abilitanti ovvero possesso di requisiti professionali soggettivi per

l'esercizio di attività commerciali, fatti salvi quelli riguardanti il settore alimentare e della

somministrazione degli alimenti e delle bevande;

b) rispetto di distanze minime obbligatorie tra attività commerciali appartenenti alla

medesima tipologia di esercizio;

c) limitazioni quantitative all'assortimento merceologico offerto negli esercizi commerciali,

fatta salva la distinzione tra settore alimentare e non alimentare;

d) rispetto di limiti riferiti a quote di mercato predefinite o calcolate sul volume delle vendite

a livello territoriale sub regionale.

La stessa norma prevede altresì che le Regioni e gli Enti locali adeguino le proprie

disposizioni legislative e regolamentari ai principi e alle disposizioni del testo normativo

nazionale.

La Regione Veneto, con Legge 21 settembre 2007, n. 29 ha pertanto disciplinato

l’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande, individuando come

finalità della legge stessa:

a) lo sviluppo e l’innovazione del settore in armonia con le altre attività economiche, in

particolare con quelle del settore turismo;

b) la formazione e l’aggiornamento professionale degli operatori e dei dipendenti;

c) la tutela del consumatore in relazione ai prezzi e alla qualità del servizio;

d) la salvaguardia e la riqualificazione della rete degli esercizi di somministrazione di

alimenti e bevande nelle zone di montagna e rurali, nelle aree di interesse archeologico,

storico, architettonico, artistico ed ambientale e nei centri urbani minori.

Sia a livello nazionale che regionale le nuove normative sottolineano un rinnovato concetto

del servizio di somministrazione di alimenti e bevande che, superando l’originaria

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impostazione della pianificazione numerica, si apre a nuovi obiettivi di “utilità sociale” da

rendere al consumatore e, in generale, all’intero sistema dell’economia urbana.

E’ ormai innegabile infatti il ruolo che la rete di somministrazione di alimenti e bevande

ricopre in relazione alla vitalità urbana e alla funzione di aggregazione e socialità per i

consumatori, i quali rappresentano i principali fruitori del servizio.

Inoltre le scelte effettuate dalle Amministrazioni circa la localizzazione dei pubblici esercizi

possono influenzare l’utilizzo dei luoghi della città, a causa del loro impatto ambientale e

sociale.

Da un lato una programmazione del settore poco rigida, che non tenga conto di adeguati

elementi di valutazione circa le caratteristiche sociali, fisiche e funzionali del territorio,

rischia di generare conflitti d’interesse con implicazioni che possono incidere sul parametro

della qualità della vita dei residenti e dei clienti. Viceversa, una programmazione troppo

rigida soprattutto in aree del territorio scarsamente servite, può indurre ad una percezione

di marginalità urbana, che non coincidono con i requisiti di “salvaguardia e riqualificazione

della rete” previsti dalla normativa regionale.

Si pone, in tal modo, un problema di sostenibilità ed equità a carico del contesto urbano.

L’ente locale è chiamato quindi a tradurre in regole programmatorie lo sviluppo della rete

di somministrazione mantenendo condizioni accettabili di vivibilità. La promozione di uno

sviluppo armonioso, equilibrato e sostenibile delle attività economiche e l’elevato livello di

protezione dell’ambiente e il miglioramento di quest’ultimo, inteso anche quale ambiente di

vita, figurano infatti nel trattato di Amsterdam tra gli obiettivi e i compiti dell’Unione

Europea.

L’individuazione degli obiettivi della programmazione degli esercizi di somministrazione

non può quindi prescindere dalla verifica delle scelte complessive di governo del territorio

definite da ciascuna Amministrazione comunale, le cui politiche non possono che essere

improntate al soddisfacimento degli interessi dell’intera collettività, finalità che il nostro

ordinamento giuridico affida all’istituzione pubblica secondo il principio di sussidiarietà. Tra

questi in particolare vanno tenuti in considerazione gli interessi collettivi tesi al rispetto di:

• tutela dell’ordine pubblico, della pubblica sicurezza e della sicurezza stradale (Cost. 41;

Trattato UE art. 52);

• tutela della salute: controllo dell’inquinamento acustico e ambientale, prevenzione

dell’alcolismo e tutela dell’integrità psichica della persona (Cost. 32; Trattato UE artt. 36,

52, 168, 191);

5

• tutela dei consumatori e degli utenti, nel duplice aspetto della garanzia del

servizio/qualità e di tutela della concorrenza (Cost. 41; Trattato UE art. 169);

• conservazione e salvaguardia del paesaggio e del patrimonio storico e artistico (Cost. 9,

Trattato UE art. 36 e 167);

• salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell’ambiente e dell’ambiente urbano e

rurale (Cost. 9; Trattato UE art.191).

Per dare attuazione alle disposizioni dell’art. 33, comma. 1, della LR 29/2007, che ha

stabilito che le Amministrazioni comunali si dotino di criteri e parametri nel campo dei

pubblici esercizi, si propongono le seguenti linee guida quale supporto per l’elaborazione

delle programmazioni comunali in materia, con lo scopo di fornire indirizzi metodologici per

individuare i criteri e realizzare una programmazione degli esercizi di somministrazione di

alimenti e bevande che rappresenti il punto di equilibrio tra apertura del mercato alla

concorrenza, livelli di servizio adeguati al territorio e alla popolazione e sostenibilità sociale

e ambientale.

METODOLOGIA E OBIETTIVI DELLA PROGRAMMAZIONE

Le realtà urbane si configurano come organismi complessi, all’interno dei quali le diverse

funzioni (produttive, residenziali, formative, pubbliche, sportive, ricreative ecc.) sono

fortemente collegate tra loro, tanto da rendere necessario un approccio metodologico che

risponda ad una logica di “sistema”, che valuti le ricadute che ciascuna politica di settore

assume rispetto al funzionamento dell’intero organismo urbano.

Nella definizione degli obiettivi e dei criteri necessari ad una corretta programmazione

della rete di somministrazione, adottare un approccio di sistema permette di cogliere le

conseguenze più significative generate dalle scelte di localizzazione e di valutarne la

congruità rispetto a predefiniti parametri di sostenibilità sociale ed ambientale.

Procedere in tal senso significa quindi:

1. proporre un percorso integrato che, a partire dalla conoscenza delle caratteristiche

demografiche, fisiche, ambientali, storico-culturali e funzionali del territorio, giunga

ad una programmazione del settore della somministrazione;

2. tenere conto delle specificità di ciascuna realtà comunale;

3. armonizzare le esigenze della concorrenza;

6

4. creare un servizio adeguato al territorio e alla popolazione;

5. tenere in considerazione la sostenibilità sociale e ambientale.

Il metodo suggerito si basa sull’analisi dello stato attuale e tendenziale dei caratteri relativi

a popolazione, territorio ed economia dell’area interessata.

Inoltre è prevista la realizzazione di apposita matrice di programmazione, che non solo

riassume i risultati delle analisi conoscitive della realtà comunale, ma giunge alla

programmazione attraverso un sistema di indicatori articolato nelle seguenti tre tipologie:

• accessibilità;

• concorrenza;

• sostenibilità.

La metodologia di analisi del presente piano si sviluppa quindi in quattro distinte fasi,

attraverso le quali l’Amministrazione comunale, partendo dalla conoscenza della specificità

territoriale, sociale ed economica del proprio ambito di riferimento, definisce i propri

obiettivi di programmazione:

1. Conoscenza delle caratteristiche territoriali e ambientali, demografiche e socio-

economiche del comune.

2. Individuazione delle zone ai sensi dell’art. 8 della LR n. 29/2007 e delle eventuali

criticità.

3. Definizione degli obiettivi della programmazione degli esercizi di somministrazione e

verifica di congruenza per l’integrazione con gli altri strumenti di pianificazione

comunale.

4. Applicazione degli indicatori e sviluppo della matrice di programmazione.

L’individuazione degli obiettivi della programmazione degli esercizi di somministrazione

non può quindi prescindere dalla verifica delle scelte complessive di governo del territorio

definite da ciascuna Amministrazione comunale, le cui politiche non possono che essere

improntate al soddisfacimento degli interessi dell’intera collettività, finalità che il nostro

ordinamento giuridico affida all’ istituzione pubblica secondo il principio di sussidiarietà.

Tra questi in particolare vanno tenuti in considerazione gli interessi collettivi tesi al rispetto

di:

• tutela dell’ordine pubblico, della pubblica sicurezza e della sicurezza stradale (Cost. 41;

Trattato UE art. 52);

7

• tutela della salute: controllo dell’inquinamento acustico e ambientale, prevenzione

dell’alcolismo e tutela dell’integrità psichica della persona (Cost. 32; Trattato UE artt. 36,

52, 168, 191);

• tutela dei consumatori e degli utenti, nel duplice aspetto della garanzia del

servizio/qualità e di tutela della concorrenza (Cost. 41; Trattato UE art. 169);

• conservazione e salvaguardia del paesaggio e del patrimonio storico e artistico (Cost. 9,

Trattato UE art. 36 e 167);

• salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell’ambiente e dell’ambiente urbano e

rurale (Cost. 9; Trattato UE art.191).

8

1. PROFILO TERRITORIALE, AMBIENTALE URBANISTICO E

DEMOGRAFICO DI CHIAMPO

Scopo della prima fase è l’acquisizione delle informazioni indispensabili alla conoscenza

dello stato attuale e dei processi evolutivi del territorio dal punto di vista territoriale,

ambientale, demografico e socio-economico. L’analisi preliminare consente infatti di

esplicitare gli obiettivi di sviluppo per il territorio comunale e, in tal senso, costituisce la

base conoscitiva strategica per procedere coerentemente nella valutazione delle scelte di

localizzazione.

In questo capitolo verrà analizzato:

! il territorio in generale, gli strumenti urbanistici in vigore e l’individuazione di

eventuali criticità ambientali e sociali;

! la ripartizione del territorio comunale in zone;

! l’analisi demografica;

! la stima della popolazione fluttuante, ovvero non residente (popolazione fluttuante

da lavoro, polo attrattivo, turismo, etc.).

1.1. Profilo territoriale e ambientale

Il Comune di Chiampo è collocato nella Valle del Chiampo, nella porzione occidentale del

territorio provinciale.

La vallata cui appartiene si trova ai piedi dei Monti Lessini, al confine con la provincia di

Verona con cui confina (Comuni di Roncà, San Giovanni Ilarione e Vestenanova).

Per quanto riguarda invece la provincia di Vicenza, dal cui capoluogo dista circa 25 km,

confina con i Comuni di Arzignano, Nogarole V.no, San Pietro Mussolino.

Il territorio di Chiampo è prevalentemente collinare con un dislivello non significativo che

tuttavia fa sì che vi sia una parte del Comune più ”montana” perché più vicina ai Monti

Lessini ed una invece di fondovalle caratterizzata da attività economiche e da maggiore

residenzialità. Il Comune è attraversato dal torrente Chiampo da cui prende il nome, che

attraversa tutto il territorio.

Il Comune è anche attraversato dalla Strada Provinciale 31 “Valdichiampo” lungo la quale

si è sviluppato sia da un punto di vista residenziale che da un punto di vista produttivo.

9

In generale l’asse Arzignano-Chiampo è caratterizzata da diffusi fenomeni di

industrializzazione.

Per quanto riguarda Chiampo l’industria del marmo, dalle tonalità rossastre che affiora

dalla media valle e le concerie hanno sempre influenzato la vita locale ed hanno

contribuito alla realizzazione del tessuto produttivo attuale.

Numerose sono infatti le piccole medie imprese che da generazioni si occupano di questi

settori che pure sono riusciti nel corso degli anni ad unire tradizione con innovazione e

tecnologia.

Importanti risultano anche altri settori come quello dell’industria cartaria, della meccanica

di precisione, ma anche della coltivazione di foraggi, cereali, viti e ciliegie e

dell’allevamento del bestiame che completano, assieme al settore terziario, l’economia del

Comune.

Sempre più sviluppato il settore dell’accoglienza legato non solo ai prodotti tipici e alla

ristorazione che li offre e li valorizza, ma anche dal turismo religioso legato alla Pieve.

Si tratta di un complesso francescano frequentato ogni anno da circa un milione di fedeli

che vi si recano in pellegrinaggio ed è composta dalla Grotta di Lourdes, dalla Chiesa,

dalla Via Crucis e dal Museo.

1.2. Strumenti urbanistici

Il P.R.G. del Comune di Chiampo è stato approvato con deliberazione di Giunta Regionale

n. 1627 del 20/03/1984 con successiva variante parziale adottata nell’anno 2005.

Per quanto riguarda i vincoli e la tutela di alcune aree del territorio, si rimanda alle

indicazioni contenute nelle tavole del P.R.G. Non sono presenti sul territorio del Comune

Siti di Importanza Comunitaria né Zone di Protezione Speciale.

Chiampo appartiene alla Comunità Montana Agno Chiampo. Il suo territorio rientra

nell’area Obiettivo 2 tranne il centro storico che rientra nel regime di sostegno transitorio.

Insieme ad altri 11 Comuni contermini Chiampo fa parte anche del Patto Territoriale Agno-

Chiampo inteso come accordo tra enti locali, parti sociali, e soggetti pubblici o privati, per

l'attuazione di un programma di interventi con obiettivi di promozione dello sviluppo locale.

Questi Comuni appartengono ad un’area vasta che comprende i territori delle Valli

dell’Agno e del Chiampo tra i Monti Lessini orientali e le Piccole Dolomiti.

10

Il Comune di Chiampo è inoltre dotato di un “Regola

11

1.3.2. Zona 2 : Pieve

Comprende la parte sud ovest del territorio comunale al confine con la provincia di Verona

e prende il nome dalla presenza del Santuario della Pieve che è diventato ormai un po’ il

simbolo di questo Comune.

Anche in questo caso la maggior parte della zona è agricola mentre la zona più sviluppata

è quella lungo la Strada Provinciale caratterizzata da alcune aree residenziali e da ampie

aree produttive di completamento e di espansione.

Vi si trovano, sparpagliate sul territorio anche alcune zone storiche rurali.

1.3.3. Zona 3 : Oltrechiampo

Questa zona si sviluppa per tutta la lunghezza del Comune, sul lato orientale al confine

con Arzignano e Nogarole. Prende nome dal fatto che questa porzione di territorio ha

come linea di demarcazione il torrente Chiampo.

Anche in questo caso una buona parte del territorio risulta agricolo con alcuni nuclei rurali.

In prossimità del fiume che scorre parallelo alla SP 31 invece si sono sviluppate ampie

aree residenziali di completamento ma soprattutto di espansione a sud. Lungo tutto l’asse

sono distribuite anche le aree produttive sia di completamento che di espansione in modo

particolare ai due estremi del territorio.

12

1.4. La Popolazione

Obiettivo dell’analisi sotto tale profilo è l’individuazione delle caratteristiche della

popolazione che insiste sul territorio comunale.

A tal fine quindi dovranno essere considerate la consistenza e la concentrazione di:

• popolazione residente;

• popolazione fluttuante.

1.4.1. La popolazione residente

La popolazione del Comune di Chiampo al 31/12/2009 è di 12.892 abitanti. L’analisi dei

censimenti dell’ultimo secolo ci mostra come l’andamento demografico del Comune sia

stato positivo benché altalenante, con un incremento del 22,5% negli anni ‘70. (dati: fonte

Istat).

Popolazione - Censimenti

ANNO POPOLAZIONE Variazione %

1901 4.572

1911 5.117 11,9%

1921 5.557 8,6%

1931 6.152 10,7%

1936 6.361 3,4%

1951 7.304 14,8%

1961 7.683 5,2%

1971 9.408 22,5%

1981 10.675 13,5%

1991 11.448 7,2%

2001 12.147 6,1%

13

Popolazione - Censimenti

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

1901 1911 1921 1931 1936 1951 1961 1971 1981 1991 2001

Un’analisi dettagliata della popolazione negli ultimi cinque anni, conferma l’andamento

demografico anche se le percentuali di incremento sono decisamente meno elevate

poiché si tratta di un dato annuale e non decennale (tabella e relativo grafico).

Popolazione ultimo quinquennio

Anno Popolazione

2004 12578 2005 12591 0,10% 2006 12625 0,27% 2007 12695 0,55% 2008 12785 0,71% 2009 12892 0,84%

Fonte : Dati comunali

Popolazione nell'ultimo quinquennio

12400

12500

12600

12700

12800

12900

13000

2004 2005 2006 2007 2008 2009

14

Per quanto riguarda la popolazione delle singole zone, vi è una certa omogeneità tra le

differenti zone anche se la zona maggiormente abitata è quelle relativa all’Oltrechiampo

con il 36% dei residenti.

Popolazione suddivisa per zone

Zona Popolazione

Zona 1 4469

Zona 2 3700

Zona 3 4723

Popolazione per zona

Zona 135%

Zona 229%

Zona 336%

1.4.2. Regressione Lineare

Nell’intenzione di voler stabilire se l’attuale numero di pubblici esercizi esistenti riesca a

soddisfare le esigenze della popolazione attuale, nonché della popolazione futura, è

possibile utilizzare i dati a disposizione per ottenere un quadro ipotetico del possibile

incremento demografico nel Comune per i prossimi tre anni: tale intervallo temporale è

quello che viene definito “ideale” ai fini di una previsione quanto più vicina alla realtà, di

modo da evitare, utilizzando un intervallo più ampio, previsioni azzardate.

Utilizzando la metodologia della regressione lineare, è pertanto possibile ipotizzare una

previsione della situazione demografica che potrebbe verosimilmente interessare il

Comune oggetto di analisi nel periodo di validità del presente piano.

15

Proiezione abitanti al 31.12.2012

Anno Popolazione

2004 12578 2005 12591 2006 12625 2007 12695 2008 12785 2009 12892 2010 12916 2011 12980 2012 13043

fonte: elaborazione ISTER da dati Comunali

Proiezione abitanti al 31/12/2012

12300

12400

12500

12600

12700

12800

12900

13000

13100

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

L’incremento demografico previsto nei prossimi 3 anni è di 151 abitanti.

E’ bene specificare che tali ipotesi sono subordinate ai parametri registrati negli ultimi

cinque anni in termini di natalità e mortalità per quanto riguarda l’intero Comune e che la

previsione di incremento sia per il Comune che per le zone è un’ipotesi basata su un puro

calcolo matematico.

1.4.3. Fasce d’età

Ci appare inoltre opportuna un’analisi della distribuzione della popolazione per fasce d’età,

al fine di verificare non solo la struttura della popolazione, ma anche bisogni e stili di

consumo e, di conseguenza, l’adeguatezza o meno della rete dei pubblici esercizi

esistenti. Come si può vedere dal grafico successivo, le percentuali più alte sono relative

16

alle fasce intermedie: sommando le fasce di popolazione dai 20 ai 60 anni raggiunge il

58%.

Popolazione per fasce d'età

0-2023%

21-4029%

41-6029%

oltre 6019%

1.4.4 Popolazione fluttuante da lavoro

Sono stati considerati i dati del censimento degli spostamenti registrati dalla Regione

Veneto (anno 2001) in entrata a Chiampo da altri Comuni per motivi di lavoro.

Coloro invece che lavorano a Chiampo e provengono dallo stesso Comune sono

ovviamente già stati conteggiati tra i residenti.

I dati sono stati suddivisi per mezzo di trasporto. Per quanto riguarda l’automobile è stato

applicato il coefficiente di utilizzo del mezzo suggerito dalla Regione Veneto pari 1,3. Per

gli altri mezzi di trasporto il coefficiente utilizzato è pari a 1.

Il dato risultante è di 1.826 persone che entrano nel Comune di Chiampo per motivi di

lavoro provenienti da altri Comuni.

Popolazione fluttuante da lavoro

mezzo di trasporto numero

spostamenti coefficientepopolazione

totale

altri mezzi 167 x 1 167 auto 1988 x 1,3 2584 Totale 2155 2751

17

La popolazione fluttuante da lavoro è stata in un secondo tempo distribuita sul territorio in

base alla percentuale di ogni zona di attività produttive, industriali e commerciali, come

appare nella seguente tabella .

Popolazione fluttuante da lavoro

zonapopolazione

totalepercentuale per

zona

zona 1 688 25% zona 2 688 25% zona 3 1375 50%

1.4.5 Popolazione fluttuante da traffico

Chiampo è attraversata dalla S.P. 31 che collega i Comuni della Val di Chiampo.

Il traffico giornaliero della S.P. 31 conta 15.775 veicoli (dati provinciali).

Volendo fare un’ipotesi relativa al numero di persone che potrebbero usufruire dei pubblici

esercizi presenti sul territorio comunale, utilizzando il coefficiente di fermata (0,01) ed il

coefficiente di utilizzo del mezzo (1,3) consigliati dalla Regione Veneto, risulta un

passaggio di circa 205 persone.

Dati traffico tratto Strada Provinciale 31

traffico giornaliero medio 15.775 Coefficiente di utilizzo del mezzo 1,3 20.508

% fermata 0,01 205

Sono 205 quindi le persone che giornalmente viaggiano sulla SP 31 e che ipoteticamente

si fermano per consumare sul territorio di Chiampo. Il dato è stato attribuito in modo

uniforme alle tre zone, in quanto la strada le attraversa tutte.

Popolazione fluttuante da traffico

zonaTot. popolazione da

traffico

zona 1 68,3 zona 2 68,3 zona 3 68,3

18

1.4.6. Popolazione fluttuante da turismo

Per “arrivi” si intende ogni qual volta un cliente prende alloggio in una struttura ricettiva.

Per “presenze” invece si intende il numero di notti trascorse consecutivamente nella

stessa struttura ricettiva.

Gli arrivi a Chiampo nel 2008 sono stati 7.949, in aumento negli ultimi tre anni, mentre le

presenze sono state pari a 17.224 (dati Provincia).

Serie storica arrivi/presenze

2006 2007 2008

arrivi 6998 7243 7949 presenze 17443 15954 17224

Serie arrivi e presenze

0

5000

10000

15000

20000

2006 2007 2008

arrivi presenze

Si è ritenuto opportuno prendere in considerazione il dato relativo ai soli arrivi e distribuirlo

sul territorio in base alla localizzazione dei posti letto delle strutture ricettive.

Strutture ricettive

ZONENumeroesercizi

Numerocamere

Numero posti letto

Zona 1 1 12 21 Zona 2 1 65 127 Zona 3 0 0 0 TOTALE 2 77 148

Poiché l’86% dei posti letto è nella zona 2 – Pieve, vi è stato attribuito anche l’86% degli

arrivi sul territorio comunale. Il restante 14% è attribuito alla zona 1- Centro.

19

I calcoli indicano quindi una popolazione fluttuante da turismo pari a 153 arrivi settimanali

suddivisi sul territorio in base alla percentuale dei posti letto, come da tabella successiva.

Arrivi settimanali a Chiampo

ZONE % posti letto arrivi Dato settimanale

Zona 1 14% 1128 22 Zona 2 86% 6821 131 TOTALE 7949 153

1.4.7 Popolazione fluttuante da poli di attrazione

Possono essere individuati specifici poli di attrazione, intesi quali particolari aree o edifici

che fungono da rilevanti attrattori di flussi di popolazione fluttuante, capaci di generare una

domanda aggiuntiva rilevante rispetto al contesto locale, concentrata in alcuni periodi e

non costante nel corso dell’anno.

Per quanto riguarda il territorio di Chiampo è stato identificato come polo di attrazione il

Santuario della Pieve, meta di continui pellegrinaggi che portano un numero di visitatori

pari a 1.000.000 l’anno.

Considerando il dato quotidiano come momento di picco e una percentuale del 30% di

persone che consumano nei pubblici esercizi della zona otteniamo un dato di popolazione

fluttuante di 191 persone, da attribuire alla sola zona 2.

Popolazione fluttuante da poli d’attrazione

Santuario della Pieve 1.000.000 dato giornaliero 2.740 30% di frequentatori che consumano a Chiampo 191

Riportiamo di seguito il riepilogo della popolazione fluttuante che, insieme alla popolazione

residente, costituirà il totale della popolazione che verrà utilizzato per il calcolo degli

indicatori nei seguenti capitoli.

20

Totale popolazione per zona – popolazione residente + popolazione fluttuante

Nome della Zona

Pop.Residente Fluttuante

Pop.Fluttuante

TotPopolazione

Tot

da lavoro da polo di attrazione da turismo da traffico

Zona 1 4.469 688 22 68 778 5247

Zona 2 3.700 688 191 131 68 1078 4778

Zona 3 4.723 1.375 68 1443 6166

Totale 12892 2751 191 153 205 3299 16191

21

2. PROFILO ECONOMICO DI CHIAMPO

Obiettivo dell’analisi sotto tale profilo è l’individuazione e la caratterizzazione degli

insediamenti produttivi presenti sul territorio, allo scopo di capire le dinamiche economiche

del territorio stesso, ossia se si è in presenza di situazioni di regressione, piuttosto che di

situazioni in trasformazione e/o sviluppo.

A tal fine dovranno essere considerate, là dove possibile, la consistenza e la

concentrazione di:

- attività commerciali;

- esercizi di somministrazione nelle varie forme di erogazione e analisi e mappatura

dell’attuale dislocazione;

- attività turistico-ricettive.

2.1. Attività commerciali

Le attività commerciali presenti nel comune di Chiampo sono 147 per un totale di 16.847

mq di superficie di vendita.

Per quanto riguarda la classe dimensionale, 137 sono le attività di vicinato (93%) e 10 le

medie strutture di vendita (7%), non ci sono grandi strutture di vendita.

N° tipologie di vendita

93%

7% 0%

Vicinato Medie Grandi

22

MQ tipologie di vendita

57%

43%

0%

Vicinato Medie Grandi

Per quanto riguarda invece la tipologia merceologica, 20 sono le attività alimentari (14%),

105 quelle non alimentari (71%) e 22 miste (15%).

La superficie è prevalentemente non alimentare (63%) benché il misto abbia una

percentuale notevole poiché vi sono molte medie strutture che appartengono a questa

tipologia (35%).

N° settore merceologico

14%

71%

15%

Alimentari Non alimentari Misto

23

MQ settore merceologico

6%

63%

31%

Alimentari Non alimentari Misto

24

2.2. Pubblici esercizi

Il numero totale di autorizzazioni rilasciate dall’Amministrazione Comunale di Chiampo al

31/12/2009 è di 39 cui è necessario aggiungere le altre attività di somministrazione

comunque autorizzate, come previsto dall’attuale normativa, per un totale di 44 attività

suddivise in zone come dal successivo prospetto.

Numero autorizzazioni esistenti al 31/12/2009

PE Circoli Agriturismo Totale

Zona 1 14 1 1 16

Zona 2 11 1 2 14

Zona 3 14 14

Totale 39 2 3 44

Numero Pubblici Esercizi per zona

0

5

10

15

20

Zona 1 14 1 1 16

Zona 2 11 1 2 14

Zona 3 14 14

PE Circoli Agriturismo Totale

Appare evidente che le attività sono equamente distribuite in tutte le zone.

25

Percentuale totale Pubblici Esercizi per zona

Zona 1 36%

Zona 232%

Zona 332%

Si riporta di seguito la cartografia del Comune di Chiampo, suddivisa in zone con la

collocazione dei pubblici esercizi.

26

27

3. SCHEDE RIASSUNTIVE PROFILI DI ZONA

Allo scopo di valutare meglio gli indicatori del successivo capitolo, si ritiene opportuno una

sintesi della situazione rilevata nelle Zone che costituiscono il territorio del Comune di

Chiampo, riportando i dati più significativi.

3.1. Zona 1 - Centro

CARATTERISTICHE STATO DI FATTO

Superficie 8.45 Kmq Vocazione urbanistica Resid./comm./direzion./produtt./agricola Barriere fisiche S.P. 31 Vincoli ambientali/ architettonici, archeologici Si rimanda al PRG Presenza di immobili storici/ artistici Si rimanda al PRG Popolazione residente 4.469 (35%) Popolazione fluttuante 778

Attività di somministrazione 16 (36%) Attività ricettive 1 Poli attrattivi NO

3.2. Zona 2 - Pieve

CARATTERISTICHE STATO DI FATTO

Superficie 6.50 Kmq Vocazione urbanistica Resid./comm./direzion./produtt./agricola Barriere fisiche S.P. 31 Vincoli ambientali/ architettonici, archeologici Si rimanda al PRG Presenza di immobili storici/ artistici Si rimanda al PRG Popolazione residente 3.700 (29%) Popolazione fluttuante 1.078 Attività di somministrazione 14 (32%) Attività ricettive 1 Poli attrattivi Santuario della Pieve

3.3. Zona 3 - Oltrechiampo

CARATTERISTICHE STATO DI FATTO

Superficie 7.69 Kmq Vocazione urbanistica Resid./comm./direzion./produtt./agricola

28

Barriere fisiche S.P. 31 e torrente Chiampo Vincoli ambientali/ architettonici, archeologici Si rimanda al PRG Presenza di immobili storici/ artistici Si rimanda al PRG Popolazione residente 4.723 (36%) Popolazione fluttuante 1.443 Attività di somministrazione 14 (32%) Attività ricettive NO Poli attrattivi NO

29

4. LA DEFINIZIONE DEGLI INDICATORI

Completato il quadro conoscitivo del territorio comunale e delle zone che lo costituiscono,

l’obiettivo è di arrivare alla definizione di una “matrice di programmazione” applicando i dati

raccolti per ogni zona. Gli indicatori rappresentano infatti la traduzione operativa degli

obiettivi individuati inizialmente dall’Amministrazione, che nella fattispecie ricalcano gli

obiettivi indicati dalla normativa.

Per quanto riguarda il Comune di Chiampo sono stati mantenuti gli indicatori consigliati

dalla normativa in vigore e non si è ritenuto necessario individuarne di ulteriori.

Gli indicatori di seguito verificati e analizzati saranno pertanto quelli di concorrenza,

accessibilità e sostenibilità, capaci di dare la misura del grado di concorrenzialità del

mercato, del livello di servizio e della sostenibilità sociale e ambientale.

Combinando i risultati delle analisi degli indicatori si ottiene quindi la “matrice di

programmazione” che costituirà il riferimento per il governo del settore oggetto del

presente Piano.

4.1 La Concorrenza

La concorrenza è misurabile dal rapporto tra la popolazione totale e il numero di esercizi

all’interno di ogni singola zona. Il valore di riferimento per valutare la concorrenza è dato

dalla media aritmetica dei rapporti tra la popolazione totale e il numero degli esercizi

presenti su tutto il territorio comunale. Con tale valore soglia si dovranno confrontare i

valori delle singole zone. La normativa suggerisce che il valore medio sia valutato in un

intervallo di ± 20%.

Al di fuori di detto intervallo si verificano due condizioni:

! < - 20%: concorrenza alta (cioè molti esercizi in rapporto alla popolazione totale,

avendo come riferimento il valore medio); in questo caso il livello della

concorrenza è garantito;

! +20%: concorrenza bassa (cioè pochi esercizi in rapporto alla popolazione

equivalente, avendo come riferimento il valore medio); in questo caso il livello

della concorrenza andrebbe rafforzato.

Tale valutazione deve essere effettuata per ogni singola zona ed i risultati riportati in una

tabella di sintesi che riassume le tre condizioni: alta, media, bassa.

30

INDICATORE DI CONCORRENZA

INDICATORE DI CONCORRENZA

Zona Pop. Residente Pop. Fluttuante Tot Popolazione Tot N. Esercizi Pop Tot / N.Esercizi

Zona 1 4.469 778 5247 16 328 Zona 2 3.700 1078 4778 14 341 Zona 3 4.723 1443 6166 14 440 Totale 12892 3299 16191 44 368

Valore della Soglia

LIVELLI DI CONCORRENZA

Valore Soglia 368

intervallo +/-20%

valori intervallo

20% 441 -20% 294

Concorrenza da a bassa 442 + infinitomedia 294 441

alta 293 0

Tabella di Valutazione - CONCORRENZA

Zona Pop Tot / N.Esercizi (pop.tot./n.eserc. <> valore soglia)

Alta(<-20%) Media(+/- 20%) Bassa(>+20%) Zona 1 328 xZona 2 341 xZona 3 440 x

SINTESI INDICATORE DI CONCORRENZA

CONCORRENZA

Zona Sintesi

Zona 1 MEDIAZona 2 MEDIAZona 3 MEDIA

Come appare dalla tabella di sintesi, il principio di concorrenza è mediamente

salvaguardato in tutte le zone.

31

4.2 L’accessibilità

L’ accessibilità misura il grado di dispersione degli esercizi sul territorio: maggiore è il

valore dell’accessibilità, migliore è la possibilità per gli utenti/clienti di accedere agli

esercizi di somministrazione. Per poter valutare l’accessibilità di ogni singola zona, si deve

analizzare la distribuzione spaziale degli esercizi nell’ambito della zona stessa. Poiché, di

norma, le zone in cui si suddivide il territorio comunale sono rappresentate da figure

geometriche estremamente irregolari, è necessario approssimarle con figure geometriche

regolari. Per circonferenza equivalente s’intende quindi la figura geometrica regolare

(cerchio o ellisse) che maggiormente si sovrappone alla zona e la cui superficie è

equivalente a quella della zona stessa. Per effettuare l’analisi relativa a questo indicatore

è necessario individuare il baricentro geometrico della zona e della relativa circonferenza

equivalente (Centroide di Zona - CZ) e il baricentro degli esercizi di somministrazione

(Centroide degli Esercizi - CE) collocati in quella zona, per procedere poi a determinare i

seguenti valori:

1) distanza tra il Centroide di Zona e il Centroide degli Esercizi;

2) media delle distanze tra i singoli esercizi ed il centroide degli stessi;

3) raggio della circonferenza equivalente. Nel caso in cui la circonferenza

equivalente sia rappresentata da un’ellisse, il raggio sarà determinato come

media dei due semiassi.

Per quanto riguarda il Comune di Chiampo, si riportano di seguito le cartografie delle

singole zone iscritte in ellissi equivalenti con il CZ (Centroide di Zona) ed il CE (Centroide

Esercizi) e la collocazione dei pubblici esercizi.

Si riportano inoltre le tabelle di calcolo relative alle coordinate dei Pubblici Esercizi e alle

operazioni che hanno permesso di calcolare l’indicatore di Accessibilità.

32

ZONA 1

ZONA 1 nomepe COORDINATE COORDINATE

Distanza da PE a C.E.

P.E. X Y Xce Yce

1 1 873,003 -99,406 1.037,595 -634,929 560

2 2 930,312 -419,289 1.037,595 -634,929 241

3 3 1.178,059 -596,873 1.037,595 -634,929 146

4 4 1.318,788 -724,582 1.037,595 -634,929 295

5 5 1.546,793 -1.229,111 1.037,595 -634,929 783

6 6 1.493,091 -1.046,158 1.037,595 -634,929 614

7 7 1.492,449 -1.167,264 1.037,595 -634,929 700

8 8 1.488,143 -1.199,249 1.037,595 -634,929 722

9 12 1.660,797 -1.215,960 1.037,595 -634,929 852

10 26 678,896 39,753 1.037,595 -634,929 764

11 27 507,212 909,258 1.037,595 -634,929 1633

12 28 -460,282 1.749,813 1.037,595 -634,929 2816

13 30 322,929 -1.602,252 1.037,595 -634,929 1203

14 39 1.512,919 -1.006,517 1.037,595 -634,929 603

15 A3 563,509 -1.197,222 1.037,595 -634,929 735

16 C2 1.494,899 -1.353,813 1.037,595 -634,929 852

TOTALE 16.601,516 -10.158,870

Media coordinate= Xce Yce 1.037,595 -634,929 1.037,595 -634,929 845

coordiante Xe e Ye 1.037,595 -634,929 Y= 845

Distanza tra C zona e C pe COORDINATE COORDINATE

X Y Xce Yce 0 0 1.037,595 -634,929

Distanza tra C zona e C pe 1.216,445

Raggio circonferenza equivalente = 1.778,395

Y=media delle distanze tra i

pe e il Ce =

Metà del raggio equivalente.

Y= 845 DIVISO 2 889,197

33

34

ZONA 2

ZONA 2 nomepe COORDINATE COORDINATE

Distanza da PE a C.E.

P.E. X Y Xce Yce

1 9 -616,132 1.659,010 -156,981 950,180 845

2 10 -445,356 1.670,528 -156,981 950,180 776

3 11 -566,961 1.694,002 -156,981 950,180 849

4 13 -376,768 1.647,042 -156,981 950,180 731

5 14 -127,841 1.413,558 -156,981 950,180 464

6 15 -147,603 1.435,315 -156,981 950,180 485

7 16 -61,545 1.250,274 -156,981 950,180 315

8 17 -23,400 1.198,718 -156,981 950,180 282

9 18 439,443 952,953 -156,981 950,180 596

10 31 -822,637 613,549 -156,981 950,180 746

11 32 1.536,114 138,189 -156,981 950,180 1878

12 C1 -640,301 1.612,042 -156,981 950,180 820

13 A1 -143,597 -1.345,752 -156,981 950,180 2296

14 A2 -201,145 -636,914 -156,981 950,180 1588

TOTALE -2.197,728 13.302,515

Media coordinate= Xce Yce -156,981 950,180 -156,981 950,180 905

coordiante Xe e Ye -156,981 950,180 Y= 905

Distanza tra C zona e C pe COORDINATE COORDINATE

X Y Xce Yce 0 0 -156,981 950,180

Distanza tra C zona e C pe 963,060

Raggio circonferenza equivalente = 1.438,387

Y=media delle distanze tra i pe

e il Ce =

Metà del raggio equivalente.

Y= 905 DIVISO 2 719,193

35

36

ZONA 3

ZONA 3 nomepe COORDINATE COORDINATE

Distanza da PE a C.E.

P.E. X Y Xce Yce

1 29 -2.021,012 2.469,100 219,136 -1.141,164 4249

2 25 -1.010,689 -138,214 219,136 -1.141,164 1587

3 24 -724,661 -589,129 219,136 -1.141,164 1093

4 23 -335,730 -1.047,139 219,136 -1.141,164 563

5 22 -190,747 -1.091,124 219,136 -1.141,164 413

6 37 571,311 -1.088,841 219,136 -1.141,164 356

7 38 274,222 -1.437,557 219,136 -1.141,164 301

8 21 147,758 -1.560,820 219,136 -1.141,164 426

9 36 867,374 -1.535,299 219,136 -1.141,164 759

10 20 576,219 -1.787,982 219,136 -1.141,164 739

11 33 813,028 -1.988,870 219,136 -1.141,164 1035

12 34 1.025,220 -2.142,914 219,136 -1.141,164 1286

13 35 1.630,748 -1.730,818 219,136 -1.141,164 1530

14 19 1.444,866 -2.306,690 219,136 -1.141,164 1691

TOTALE 3.067,906 -15.976,296

Media coordinate= Xce Yce 219,136 -1.141,164 219,136 -1.141,164 1145

coordiante Xe e Ye 219,136 -1.141,164 Y= 1145

Distanza tra C zona e C pe COORDINATE COORDINATE X Y Xce Yce 0 0 219,136 -1.141,164

Distanza tra C zona e C pe 1.162,014

Raggio circonferenza equivalente = 1.768,649

Y=media delle distanze tra i pe

e il Ce =

Metà del raggio equivalente.

Y= 1145 DIVISO 2 884,325

37

38

4.2.1. Calcolo della distanza tra il Centroide di Zona (CZ) e il Centroide degli Esercizi

(CE).

Per ogni zona si prende a riferimento l’intervallo compreso tra il 25% e il 50% del raggio

della circonferenza equivalente (accessibilità media). Questo valore viene confrontato con

la distanza tra i Centroidi di Zona e degli Esercizi.

! Un valore inferiore al 25% significa che il baricentro degli esercizi tende a

coincidere con il baricentro di zona: la distribuzione degli esercizi nel territorio è

omogenea (accessibilità alta);

! un valore compreso tra il 25% ed il 50% è indice di accessibilità media;

! un valore superiore al 50%, indica una maggiore distanza tra i due baricentri: la

distribuzione degli esercizi non è omogenea perché sono più concentrati in un’area

rispetto al totale della zona (accessibilità bassa).

INDICATORE DI ACCESSIBILITA' 1

Zona Distanza Raggio

c.z. e c.e. (mt) Circ. Equivalente

Zona 1 1216,445 1778Zona 2 963,06 1438Zona 3 1162,014 1769

Zona Distanza intervallo

c.z. e c.e. (mt) 25% 50%

Zona 1 1216,445 445 889 Zona 2 963,06 360 719 Zona 3 1162,014 442 884

Tabella 1 - ACCESSIBILITA'

Zona (dist. tra c.z.-c.e. <> raggio circonf.equiv.) Sintesialta (<25%) media(25%<50%) bassa (>50%)

Zona 1 x BASSAZona 2 x BASSAZona 3 x BASSA

4.2.2. Calcolo della media delle distanze tra i singoli esercizi ed il centroide degli

stessi

Per ogni zona si prende a riferimento l’intervallo compreso tra meno 20% e più 20% della

metà del raggio della circonferenza equivalente. Questo valore viene confrontato con la

39

media delle distanza dei singoli esercizi dal proprio centroide. Quando il valore medio delle

distanze è compreso all’interno dell’intervallo ± 20% rispetto alla metà del raggio, si ha una

situazione di accessibilità alta. Infatti gli esercizi sono distribuiti in un anello ideale

posizionato ad eguale distanza tra il baricentro della zona e la sua periferia. Al di fuori di

questo intervallo l’accessibilità è sempre bassa.

INDICATORE DI ACCESSIBILITA' 2

INDICATORE DI ACCESSIBILITA' 2

Zona Distanza Media (Y) Metà Raggio

es. dal c.e. (mt) Circ. Equivalente

Zona 1 845 889,2Zona 2 905 719,2Zona 3 1145 884,3

Zona Distanza Media

(dist. media es. dal c.e. <> 1/2 raggio circonf. equiv.)

es. dal c.e. (mt) -20% 20%

Zona 1 845 355,7 533,5 Zona 2 905 287,7 431,5 Zona 3 1145 353,7 530,6

Tabella 2 - ACCESSIBILITA'

Zona (dist. media es. dal c.e. <> 1/2 raggio circonf. equiv.) Sintesi

bassa (<-20%) alta (-20%<+20%) bassa (>+20%)

Zona 1 x BASSAZona 2 x BASSAZona 3 x BASSA

SINTESI INDICATORE DI ACCESSIBILITA'

Tabella di sintesi

ACCESSIBILITA’

Zona finale

Zona 1 BASSAZona 2 BASSAZona 3 BASSA

La dispersione degli esercizi sul territorio di Chiampo calcolata con l’indicatore di

accessibilità, indica una situazione mediamente equilibrata con una collocazione

abbastanza omogenea dei pubblici esercizi in tutte le zone.

40

4.3 La Sostenibilità

La programmazione del settore deve tenere in considerazione anche il grado di

sostenibilità di nuove eventuali autorizzazioni rispetto al territorio, all’ambiente, al tessuto

sociale ed economico. La sostenibilità è intesa come la capacità di una determinata zona

di “assorbire” gli impatti indotti dalla presenza di esercizi di somministrazione.

La valenza strategica del criterio di sostenibilità trova la sua giustificazione nella tutela di

interessi generali, la cui cura è istituzionalmente affidata alla Pubblica Amministrazione,

per la quale rappresentano motivi imperativi e determinanti nel governo delle

autorizzazioni.

Le informazioni raccolte avranno lo scopo di consentire una mappatura del livello di

sostenibilità del territorio.

A tale proposito è possibile rilevare il tasso di concentrazione/dispersione degli esercizi in

rapporto all’estensione della zona. Dal rapporto tra il numero totale degli esercizi e la

superficie complessiva del territorio comunale si ricava un valore di riferimento, che può

rappresentare un valore ideale di equilibrio della sostenibilità soprattutto ambientale e

territoriale.

E’ inoltre possibile ipotizzare che, in un intervallo del valore medio compreso tra ± 20%

permanga ancora una condizione di sostenibilità. Al di fuori di detto intervallo si possono

verificare due diverse condizioni:

! < - 20%: sostenibilità alta/elevata (pochi esercizi in rapporto alla superficie della

zona, avendo come riferimento il valore medio); non si riscontrano particolari

problematiche;

! +20%: sostenibilità bassa/scarsa (molti esercizi in rapporto alla superficie della

zona, avendo come riferimento il valore medio); l’apertura di nuovi esercizi potrebbe

portare a situazioni di criticità.

Tale valutazione dovrà essere effettuata per ogni singola zona e i risultati riportati nella

tabella di valutazione che riassume per colonne le tre condizioni: alta/elevata,

media/moderata, bassa/scarsa.

41

INDICATORE DI SOSTENIBILITA'

INDICATORE DI SOSTENIBILITA'

Zona N. Esercizi Superficie (kmq) Esercizi/Kmq

Zona 1 16 8,45 1,89 Zona 2 14 6,50 2,15 Zona 3 14 7,69 1,82

Tot 44 22,64 1,94

Valore soglia

LIVELLI DI SOSTENIBILITA'

valore soglia 1,94 intervallo +20% intervallo -20%

2,33 1,55

Sostenibilità da a scarsa 2,34 + infinito moderata 1,55 2,33elevata 1,54 0

Tabella di valutazione - SOSTENIBILITA'

Zona Esercizi/Kmq (eserc./Km <> valore soglia)

elevata (< -20%) moderata (+/- 20%) scarsa (>20%) Zona 1 1,89 xZona 2 2,15 xZona 3 1,82 x

SINTESI INDICATORE DI SOSTENIBILITA’

SOSTENIBILITA'

Zona Sintesi

Zona 1 MODERATAZona 2 MODERATAZona 3 MODERATA

L’indicatore di sostenibilità ambientale e territoriale non presenta situazioni di criticità.

42

5. MATRICE DI PROGRAMMAZIONE

Nella matrice di programmazione devono essere riportati i risultati delle analisi degli

indicatori individuati e analizzati tenendo conto che tale risultato va integrato con le analisi

della prima parte del piano relative alla situazione territoriale, urbanistica, demografica e

commerciale del Comune e che si deve quindi necessariamente inserire nel più ampio

contesto di governo dei processi di sviluppo del territorio.

Sotto il profilo operativo, ciò significa che le nuove autorizzazioni non sono in funzione solo

di algoritmi precostituiti, ma di una valutazione complessiva che tiene conto delle esigenze

di tutela della concorrenza, del livello di servizio da rendere ai consumatori e della

sostenibilità sociale e ambientale, in relazione agli specifici interessi della comunità locale

che si intende soddisfare prioritariamente.

MATRICE DI PROGRAMMAZIONE

Zona concorrenza accessibilità sostenibilità

Zona 1 MEDIA BASSA MODERATA

Zona 2 MEDIA BASSA MODERATA

Zona 3 MEDIA BASSA MODERATA

Dal momento che la matrice di programmazione indica una situazione abbastanza

equilibrata nel rispetto degli obiettivi previsti dalla normativa e accolti dall’Amministrazione,

nel paragrafo successivo è stata sviluppata un’ipotesi per il rilascio di nuove autorizzazioni

per la somministrazione di alimenti e bevande.

43

5.1. Disponibilità proposte

MATRICE DI PROGRAMMAZIONE

Zona concorrenza accessibilità sostenibilitàIpotesi nuove autorizzazioni

Zona 1 MEDIA BASSA MODERATA

fino ad un massimo di 2

Zona 2 MEDIA BASSA MODERATA

fino ad un massimo di 1

Zona 3 MEDIA BASSA MODERATA

nessuna nuova autorizzazione

La valutazione relativa alle disponibilità proposte deriva sia da un calcolo matematico, sia

da una valutazione complessiva delle analisi svolte e della situazione generale del

Comune.

Il numero di nuove autorizzazioni indicato è comunque un valore massimo all’interno del

quale l’Amministrazione può gestirne il rilascio, comprese quelle stagionali.