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1. quesitoIn riferimento al bando di cui all’oggetto sono a porre i seguenti quesiti:

1. per i requisiti relativi ai lavori, il capogruppo che deve possedere la percentuale maggioritaria rispetto alle mandanti, significa che deve possedere per ogni singola classe/categoria il requisito in misura maggioritaria? Oppure deve nel complesso( cioè  nei 3.863.000,00 di importo lavori ) avere la percentuale maggioritaria di importo lavori anche se raggiunta con una sola classe/categoria?

2. per la classe IC sono considerati validi anche i lavori in ID? e per la IF è valida la IG?3. l’offerta economica scrivete che non deve presentare un ribasso inferiore al 25%,

intendete dire che il ribasso massimo consentito è del 25%? risposta1.1 Dipende dal tipo di raggruppamento che si intende costituire. Si riporta in proposito quanto affermato sul punto dall'Autorità di Vigilanza con determinazione n. 5/2010, alla quale si atterrà la Commisisione giudicatrice nelle sua valutazioni:" Nel caso dei servizi tecnici, l’ipotesi che siano presenti nell’oggetto del contratto più prestazioni, una delle quali è da definirsi la principale (quella di importo maggiore) e le altre secondarie, è molto frequente, in quanto gli interventi da progettare rientrano spesso in più classi e categorie, così come definite dall’articolo 14, della più volte citata legge n. 143/1949. La disposizione di cui all’articolo 37, comma 4 consente la partecipazione di un raggruppamento misto anche agli appalti di servizi. Le parti del servizio possono, infatti, costituire parte della prestazione con riferimento ad una certa classe e categoria prevista dal bando. Per esempio, nel caso la prestazione riguardi (organismo edilizio) le classi Id, Ig, IIIa, IIIb e IIIc, i concorrenti potrebbero precisare nell’offerta che redigeranno per una o per tutte le classi la progettazione in prefissate parti, espresse in percentuale dell’intera prestazione. Alla luce di quanto illustrato, si possono quindi verificare due ipotesi: 1. l’appalto prevede l’affidamento di servizi appartenenti ad una sola classe e categoria; 2. l’appalto prevede l’affidamento di servizi appartenenti a più classe e categorie. Nel primo caso, possono partecipare all’appalto concorrenti singoli e raggruppamenti temporanei di tipo orizzontale. Nel secondo caso, possono partecipare concorrenti singoli e concorrenti in raggruppamento di tipo verticale o misto.

Si precisa che, nel caso di raggruppamenti orizzontali, il requisito di cui all’articolo 65, comma 4 del d.P.R. n. 554/1999 per la mandataria riguarda una percentuale di requisiti minimi, che la stazione appaltante può fissare entro il limite massimo del 60%, ma ciò non impedisce ad un soggetto che abbia una quota superiore di requisiti (ad esempio, il 70% dei requisiti) di fare il mandatario. Le mandanti devono coprire la restante quota del limite stabilito per la mandataria. Per esempio, se è stabilito che la mandataria deve possedere i requisiti nella misura minima del 55% , la somma dei requisiti posseduti dalle mandanti deve essere pari ad almeno il restante 45% e ciò anche se la mandataria possieda in realtà i requisiti nella misura del 80%. Nel caso di raggruppamento di tipo verticale, la mandataria, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 37, comma 2, del Codice, deve possedere i requisiti nella percentuale del 100% di quanto previsto nel bando e con riferimento alla classe e categoria dei lavori di maggiore importo e, pertanto da considerarsi la classe e categoria principale in termini economici, e ognuna delle mandanti deve possedere i requisiti nella percentuale del 100% di quanto previsto nel bando e con riferimento alla classe e categoria dei lavori che intende progettare.

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Sulla base di quanto sopra evidenziato, in caso di raggruppamento di tipo misto, qualora il bando preveda una prestazione principale e più prestazioni secondarie, deve essere presente per ogni classe e categoria un concorrente che possieda i requisiti nella percentuale almeno pari a quella indicata nei documenti di gara come requisiti minimi della mandataria. La restante percentuale deve essere posseduta da altri concorrenti. Qualora l’importo dei lavori da progettare riguardi più classi e categorie (per esempio, si tratta della progettazione di un organismo edilizio che normalmente appartiene alla classe I-c oppure I-d -architettonico-, alla classe I-g -strutture- e alla classe III- a-b-c -impianti) deve essere presente (per esempio, nella classe I-c oppure I-d -architettonico- se l’importo dei lavori da progettare è quello massimo) un concorrente che possieda il requisito nella percentuale pari al 60% (se questa è percentuale stabilita nel bando) e altri concorrenti che devono possedere requisiti nella classe Ic oppure I-d la cui somma è pari al restante 40%.

1.2 per la classe IC sono considerati validi anche i lavori in ID e per la IF è valida la IG

1.3 si intende che il ribasso massimo consentito è del 25%

Quesito 2.1:in caso di partecipazione alla gara nella forma di raggruppamento temporaneo da costituire, il sopralluogo può essere effettuato dal mandante?In caso di risposta affermativa chiediamo: il mandante deve essere delegato dal capogruppo?In caso di risposta affermativa chiediamo: la delega deve essere con firma autenticata? Quesito 2.2:In riferimento alla  determinazione n. 30 del 13 novembre 2002 dell’Autorità di Vigilanza Lavori Pubblici, nella quale è espressamente indicato, a pag. 7, che per il raggiungimento del requisito in una  classe e categoria  è possibile prendere in considerazione anche la classe e categoria la cui collocazione nell’ordine alfabetico sia pari o più elevata a quella stabilita nel Bando, in quanto questi interventi sono della stessa natura ma tecnicamente più complessi, si chiede se, in riferimento alla gara in oggetto,  per il raggiungimento del requisito di cui alla classe e categoria IC è possibile prendere in considerazione anche la classe e categoria ID  ??  Risposta2.1. Si, il sopralluogo può essere effettuato da:- il legale rappresentante del mandante;- un dipendente dello stesso, munito a tal fine di specifica delega con firma autenticata;- il direttore tecnico della Società mandantein quanto il mandante del costituito o costituendo raggruppamento temporaneo è un concorrente.Non è necessaria la delega del mandatario al mandante.La delega deve essere o autenticata o accompagnata da copia di un documento di identità in corso di validità del delegante.

2.2 Si conferma che per il raggiungimento del requisito di cui alla classe e categoria IC è possibile prendere in considerazione anche la classe e categoria ID

Quesito 3 In merito al sopralluogo obbligatorio, per la procedura di cui all’oggetto, si chiede conferma del fatto che  un professionista socio di una società di professionisti possa prenotare e presentarsi al sopralluogo con la semplice delega sottoscritta dal legale rappresentante della società alla stessa stregua di un dipendente della società e che tal fine sia valida l’autocertificazione del legale rappresentante della società con allegata la copia della carta di identità del delegante.In attesa di un riscontro si porgono cordiali saluti.

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Risposta La presa visione dei luoghi può essere effettuata da un socio di una società di professionisti, munito di specifica delega, con allegata copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittoreQuesito 44.1 B. OFFERTA ECONOMICAB.1 RIBASSO PERCENTUALE UNICO NELL'OFFERTA ECONOMICA"Ai sensi degli artt. 262 e 263 del DPR 207/2010 il ribasso percentuale deve essere unico e riguardare sia le prestazioni professionali sia le spese.Il ribasso percentuale offerto sul prezzo posto a base di gara non può essere inferiore al 25 %".SI DEDUCE QUINDI CHE IL RIBASSO ECONOMICO DEVE ESSERE SUPERIORE AL 25%.

B2. riduzione percentuale indicata nell'offerta economica con riferimento al tempo "La riduzione percentuale offerta non potrà essere superiore al 10%. A tutte le offerte le cui riduzioni percentuali eguaglieranno o supererannola predetta soglia sarà attribuito il punteggio massimo". SI DEDUCE QUINDI CHE IL RIBASSO SUI TEMPI DEVE ESSERE INFERIORE AL 10%. COME E' POSSIBILE ASSEGNARE IL PUNTEGGIO MASSIMO ALLE OFFERTE CHE SUPERANO IL 10% SE SI E' DETTO CHE E' IL MASSIMO?

4.2 Al successivo art. 13 MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA sempre in tema di offerta economica si dice"L’offerta economica dovrà contenere la seguente documentazione:1. il ribasso percentuale unico, espresso in cifre ed in lettere che il concorrente è disposto a praticare sull’importo posto a base di gara.Non è ammessa l'offerta di un ribasso percentuale pari allo 0,000%.Si ricorda che ai sensi degli artt. 262 e 263 del DPR 207/2010 il ribasso percentuale deve essere unico e riguardare sia le prestazioni professionali sia le spese. Il ribasso percentuale offerto sul prezzo posto a base di gara non può essere superiore al 25%(...) Si ricorda che la riduzione percentuale offerta non potrà essere superiore al 25%"SI DEDUCE QUINDI CHE IL RIBASSO NON PUO' ESSERE SUPERIORE AL 25%, QUINDI IN CONTRASTO CON QUANTO DETTO ALL'ART. 9.

Risposta Si tratta di un refuso per il quale è in corso la rettifica:- il ribasso percentuale unico indicato nell'offerta economica non può essere superiore al

25%- la riduzione percentuale indicata nell'offerta economica con riferimento al tempo non

può essere superiore al 10%

Quesito 55.1 nel caso di partecipazione alla gara nella forma di raggruppamento temporaneo da costituire, tra una società di ingegneria (capogruppo) e un geologo (mandante) si chiede:è consentito che la capogruppo possieda il 100% di tutte le classi e categorie e il geologo si occupi solo della parte geologica pur non possedendo nessuna percentuale dei requisiti economici e tecnico organizzativi di cui al punto 5.2 di pag. 3 del bando-disciplinare? 5.2 inoltre sempre nel caso di partecipazione alla gara nella forma di raggruppamento temporaneo da costituire, tra una società di ingegneria (capogruppo) e un geologo (mandante) si chiede:

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il geologo, qualora fosse direttore tecnico della società di ingegneria capogruppo, può partecipare in raggruppamento temporaneo con la stessa società di ingegneria, di cui è direttore tecnico, come mandante?

: 5.2 il geologo, qualora fosse direttore tecnico della società di ingegneria capogruppo può partecipare come dipendente della società mandataria.

Risposte:5.1 SI perché si tratta di raggruppamento temporaneo di tipo verticale

5.2 L'art. 253 del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii. pone i seguenti limiti alla partecipazione alle gare:1. E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla medesima gara per l’affidamento di un appalto

di servizi di cui all’articolo 252, in più di un raggruppamento temporaneo ovvero di partecipare singolarmente e quali componenti di un raggruppamento temporaneo o di un consorzio stabile.

2. Il medesimo divieto sussiste per i liberi professionisti qualora partecipi alla stessa gara, sotto qualsiasi forma, una società di professionisti o una società di ingegneria delle quali il professionista è amministratore, socio, dipendente, consulente o collaboratore, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 254, comma 3, e articolo 255, comma 1.

3. La violazione di tali divieti comporta l’esclusione dalla gara di entrambi i concorrenti.

Quesito n. 6in riferimento al bando in oggetto, si chiede, cortesemente, dove sia possibile reperire, sul vs sito,  gli allegati dal n. 1 al n. 10, di cui al disciplinare di gara, pag. 25

Risposta gli allegati sono reperibili sui siti internet del Comune di Agordo: http://www.comune.agordo.bl.it, del Comune di Voltago: http://www.comune.voltagoagordino.bl.it e sul sito http://www.serviziocontrattipubblici.it

Quesito n.77.1 Al punto n.8 del bando sono riportati i seguenti tempi massimi per l’espletazione dell’incarico:30 giorni per il progetto definitivo e 20 giorni per il progetto esecutivo.Nell’allegato sub 6, invece, sono indicati 90 giorni per il progetto definitivo e 30 giorni per il progetto esecutivo.Si chiede di specificare i tempi corretti.

7.2 Ai punti n.9 e n.13 del bando e negli allegati sub 5 e sub 6 sono riportati, per quanto concerne l’offerta economica, dati discordanti; in particolare:B1. ribasso percentuale unico indicato nell’offerta economica: “non può essere inferiore al 25%” (pg. 8 del bando), “non può essere superiore al 25%” (pg. 18 del bando e nell’allegato sub 5) e “non può essere superiore al 10%” (nell’allegato sub 5).B2. riduzione percentuale indicata nell’offerta economica con riferimento al tempo: “non potrà essere superiore al 10%” (pg. 8 del bando e nell’allegato sub 6) e “non potrà essere superiore al 25%” (pg. 18 del bando).Si chiede di specificare i limiti corretti.Ringraziando, si porgono distinti saluti.

Risposta 7.1 si tratta di un refuso, il bando è già stato oggetto di rettifica: i tempi massimi per l’espletazione dell’incarico sono 30 giorni per la redazione del progetto definitivo e 20 giorni per quella del progetto esecutivo.

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L'avviso di rettifica è stato pubblicato sui siti internet del Comune di Agordo: http://www.comune.agordo.bl.it, del Comune di Voltago: http://www.comune.voltagoagordino.bl.it e sul sito http://www.serviziocontrattipubblici.it. Essi vengono consegnati ai concorrenti in sede di sopralluogo.

7.2 si tratta di un refuso, il bando è già stato oggetto di rettifica: il ribasso percentuale unico indicato nell’offerta economica non può essere superiore al 25% e la riduzione percentuale offerta rispetto al tempo non può essere superiore al 10%L'avviso di rettifica è stato pubblicato sui siti internet del Comune di Agordo: http://www.comune.agordo.bl.it, del Comune di Voltago: http://www.comune.voltagoagordino.bl.it e sul sito http://www.serviziocontrattipubblici.it. Essi vengono consegnati ai concorrenti in sede di sopralluogo.

Quesito n. 8

Premesso che nell’estratto della documentazione geologica datata Agosto 1977 fornita a corredo del bando-disciplinare di gara, si palesa una situazione geologica complessa e si prescrivono indagini in campo appropriate. Oltre a considerare una quantità di prove in numero sufficiente a definire eventuali eterogeneità litologico-geomeccaniche in laterale, si dovranno effettuare “sondaggi spinti fino al substrato roccioso”, che il rapporto stesso indica, per un settore poco a sud, “a profondità rilevante, in media 70-80 m”. Si specifica infine, proprio nell’area d’interesse, la “presenza accertata di gessi incarsiti nel sottosuolo tramite sondaggi geognostici”.Purtroppo non è dato conoscere le metodiche messe in atto ed risultati di questi ultimi, elementi di precipuo interesse per la programmazione di una campagna geognostica mirata.Tutto ciò premesso, si chiede pertanto di poter acquisire i dati delle prospezioni citate.

Risposta:A riscontro di quanto sopra richiesto, si trasmette la documentazione relativa alle indagini geologiche eseguite nel 1987 e precisamente: Relazione geologica, Sezioni stratigrafiche e stratigrafia sondaggiLa predetta documentazione viene inserita nei siti dei comuni di Voltago Agordino: http://www.comune.voltagoagordino.bl.it e Comune di Agordo: http://www.comune.agordo.bl.it ,a disposizione dei concorrenti .

Quesito 9Buongiorno,con riferimento all'oggetto siamo a chiedere quanto segue:può svolgere il sopralluogo obbligatorio un delegato del raggruppamento, oltrechè dipendente (in particolare del capogruppo) anche un professionista consulente con contratto su base annua (con fatturato di almeno il 50% al concorrente capogruppo) ? In attesa di cortese e sollecito riscontro

RispostaIl sopralluogo può essere effettuato da:- il legale rappresentante del mandante;- un dipendente dello stesso, munito a tal fine di specifica delega con firma autenticata;- il direttore tecnico della Società mandantein quanto il mandante del costituito o costituendo raggruppamento temporaneo è un concorrente.Non è necessaria la delega del mandatario al mandante.

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La delega deve essere o autenticata o accompagnata da copia di un documento di identità in corso di validità del delegante.

Quesito 10Richiedo un chiarimento relativamente al bando:DPCM 14.01.2011. AVVISO PUBBLICO O.D.I. DEL 31.05.2011. PROGETTO INTEGRATO TERRITORIALE DI "VALORIZZAZIONE TURISTICA DELLA CONCA AGORDINA”. LAVORI DI “RECUPERO E VALORIZZAZIONE EX ISTITUTO MINERARIO U. FOLLADOR”, “OSTELLO”. PROCEDURA APERTA (PUBBLICO INCANTO) PER L’AFFIDAMENTO DI UN INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, DELLA DIREZIONE E CONTABILITA' LAVORI, NONCHE' DEL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE. CIG  n. 55184007BC -  CUP n. D76G13003070005 In riferimento alle richieste del bando per lo svolgimento dell'offerta tecnica che richiede quanto segue:  "Si ricorda che la relazione di cui alla lett. A2 dovrà essere costituita da un numero massimo di 10 pagine formato A4, compilate su di un solo lato, con un massimo di 50 righe per pagina, con un numero medio indicativo di caratteri per riga, compresi gli spazi, non superiore a 90, carattere tipo “Times New Roman”, dimensione 12.", chiedo se nelle pagine, rispettando il massimo numero di pagine richiesto dal bando, possono essere inseriti schemi grafici esplicativi l'offerta tecnica e metodologica.

RispostaSi precisa innanzitutto che la disposizione è stata oggetto della seguente rettifica pubblicata sui siti internet: La relazione dovrà essere da un numero massimo di 20 cartelle formato A4, compilate su i un solo lato, con un massimo di 50 righe per pagina, con un numero medio indicativo di caratteri per riga, compresi gli spazi, non superiore a 90, carattere tipo “Times New Roman”, dimensione 12. Al fine di consentire il controllo la relazione dovrà essere anche contenuta, in formato word, in un CD allegato all'offerta tecnica."Non esistono particolari prescrizioni in merito al contenuto della relazione per cui nulla vieta che vi possano essere inseriti schemi grafici esplicativi l'offerta tecnica e metodologica, purchè vengano rispettate le dimensioni come sopra stabilite dal bando. Il rispetto delle dimensioni sarà verificato dalla Commissione giudicatrice.

Quesito 11Il sottoscritto ai sensi dell’art. 16 del disciplinare di gara, formula i seguenti quesiti:1. nella relazione tecnica illustrativa si possono introdurre disegni, schemi, delle eventuali

proposte progettuali migliorative rispetto al progetto preliminare? e ciò naturalmente mantenendo il numero di 20 pagine totali compilate su di un solo lato?

2. si può inserire nel costituendo RTP un soggetto che non abbia il titolo di ing/arch/ geom/geol., e che venga indicato come consulente per “varie questioni specifiche; e tale soggetto deve sottoscrivere anch’egli le varie domande, oppure può essere solamente indicato nel punto ee) della istanza – ovvero in qualche altra parte?

3. per “soggetto ausiliario” di cui al pto ee) - 1d si intende il soggetto che fornisce l’avvalimento? E se non si ricorre all’avvalimento, oltre a barrare la casella precedente, non necessita produrre il doc. all. sub 2 riservato esclusivamente al soggetto ausiliario?

4. la dichiarazione di cui all’allegato sub 7 può essere sottoscritta dal solo mandatario anche in caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti non ancora costituito formalmente?

5. sub criterio A2: le “soluzioni proposte”, anche in funzione delle criticità geologiche esistenti, potranno comportare variazioni planimetriche, di forma e di soluzione architettonica rispetto al progetto preliminare, comunque giustificate nella relazione tecnica?

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Risposta11.1 Non esistono particolari prescrizioni in merito al contenuto della relazione per cui nulla vieta

che vi possano essere inseriti schemi grafici esplicativi l'offerta tecnica e metodologica, purchè vengano rispettate le dimensioni come sopra stabilite dal bando. Il rispetto delle dimensioni sarà verificato dalla Commissione giudicatrice.

11.2 Tutti i componenti del Raggruppamento temporaneo, sia esso costituito o costituendo, devono rendere le dichiarazioni di cui al modello all. sub. 1) e quindi indicare anche la parte del servizio che devono svolgere. L'art. 91 del D.Lgs n. 163/2006 stabilisce infatti che "Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario dell'incarico di cui al comma 6, lo stesso deve essere espletato da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili ......"Si fa presente in proposito che l'AVCP nella determinazione n. 5/2010 ha tra l'altro affermato che: In relazione all'affidamento di attività di supporto alla progettazione, si ribadisce quanto affermato con la deliberazione n. 76/2005 in merito al fatto che la “consulenza” di ausilio alla progettazione di opere pubbliche nel quadro normativo nazionale non è contemplata. Ciò discende dal principio generale in base al quale la responsabilità della progettazione deve potersi ricondurre ad un unico centro decisionale, ossia il progettista, e la responsabilità di quest’ultimo rimane impregiudicata quando è fatto divieto di avvalersi del subappalto (ad eccezione di alcune attività, cfr. articolo 17, comma 14-quinquies, legge n. 109/1994 cit.). Peraltro, la consulenza alla progettazione non appare riconducibile alle attività a supporto del responsabile unico del procedimento."

11.3 Per soggetto ausiliario si intende quello che fornisce i requisiti necessari e mancanti al soggetto ausiliato. Il modello sub. 2) deve essere compilato solo dai concorrenti che ricorrono all'avvalimento;

11.4 la dichiarazione di cui all’allegato sub 7 può essere sottoscritta dal solo mandatario.11.5 Già il sub. criterio A2 del bando-disciplinare di gara, prevede anche la possibilità di produrre

eventuali proposte progettuali migliorative anche dal punto di vista architettonico e funzionale, che il concorrente prospetta rispetto al progetto preliminare.Dal punto di vista strettamente edilizio in base al D.P.R. 380/2001 la demolizione e ricostruzione dell’immobile rientra negli interventi previsti dall’art. 10, lettera c), del medesimo.

Quesito 12BuongiornoCon la presente siamo a chiedere nuovamente dei chiarimenti in merito al Bando per la redazione della progettazione definitiva ed esecutiva, della direzione lavori, della contabilità e del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di“Recupero e valorizzazione ex istituto minerario U.Follador”, “Ostello”, nell'ambito del Progetto integrato territoriale di "Valorizzazione turistica della Conca Agordina”:-       5.2. Requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi: le categorie l c ed l e possono essere equiparate alla l d o compensate dalla l d? E la categoria l f è equiparabile/compensabile dalla 1 g?-       5.2.B le classi e categorie dei lavori per i servizi degli ultimi dieci anni sono riferite cumulativamente a progettazione preliminare/definitiva/esecutiva e dl?-       5.2.C le soglie indicate per ogni classe e categoria sono la somma dei sue servizi? E, se l’importo totale deve essere non inferiore al valore di 0,60 volte l’importo stimato lavori da progettare, come è calcolato l’importo minimo complessivo di 1.545.200,00€ indicato in questo comma? (inferiore alla somma degli importi delle singole classi e categorie indicate allo stesso comma)

Risposta:12.1 Si riporta quanto affermato sul punto dall' A.V.C.P. nella determinazione n. 5/2010 cui farà

riferimento la Commissione giudicatrice per le proprie valutazioni: "Con riferimento all’individuazione delle classi e delle categorie cui si riferiscono i servizi da affidare, due

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classi, la I e la VI, individuano un insieme di interventi oggettualmente e funzionalmente della stessa natura, mentre le categorie costituiscono una suddivisione dell'insieme degli interventi compresi nelle due classi in sottoinsiemi caratterizzati ognuno da uguale complessità funzionale e tecnica (crescente nella classe I dalla lettera a) alla lettera d) - organismi edilizi - e dalla lettera f) alla lettera g) - opere strutturali - e nella classe VI dalla lettera a) alla lettera b)). Il sottoinsieme che presenta la più elevata complessità è, quindi, quello con collocazione successiva nell'ordine alfabetico e, logicamente, vi corrisponde la percentuale dei corrispettivi di progettazione più elevata fra quelle previste, a parità di importo, nella classe. Nelle altre classi le categorie si riferiscono invece a interventi oggettualmente e funzionalmente diversi e quindi non sussiste questo principio. Sulla base di queste indicazioni, nella determinazione n. 30/2002, è stato affermato che occorre indicare nel bando di gara la classe e categoria o le classi e le categorie dell'intervento, in quanto ciò è funzionale anche per la dimostrazione dei requisiti minimi di partecipazione o della indicazione dei requisiti da impiegare. I lavori cui si riferiscono detti requisiti devono, infatti, appartenere alla classe e categoria (o alle classi e categorie) dell'intervento cui si riferisce il bando. In questi casi, è evidente che vanno considerati per la classe I e per la classe VI gli interventi appartenenti non solo alla classe e alla categoria (o alle classi e categorie) dell'intervento, cui si riferisce il bando, ma anche alla classe ed alle categorie la cui collocazione nell'ordine alfabetico sia successiva a quella stabilita nel bando, in quanto questi interventi sono della stessa natura, tuttavia tecnicamente più complessi.

12.2 Si riporta quanto affermato in proposito l'AVCP con parere n. 16 del 23/01/2008Con deliberazione n. 385/2001 l’Autorità ha chiarito che “rientrano nell'ambito oggettivo di applicazione dell'articolo 50 del Regolamento attuativo, tutte le attività di progettazione di opere e lavori pubblici finalizzate alla redazione dei progetti, consistenti nel tipo e numero di elaborati individuati per i singoli livelli di progettazione - preliminare, definitivo ed esecutivo - dagli articoli da 18 a 45 del D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554 e s.m., nonché l'attività di direzione lavori e quelle di tipo accessorio connesse alla predetta attività di progettazione elencate nell'articolo 17, commi 1 e 14 quinquies della legge quadro” (oggi articolo 90, comma 1 e articolo 91, comma 3, del d. Lgs. n. 163/2006).Ne discende che i requisiti di cui all’articolo 66 del d.P.R. 554/1999, sono rapportati a tutte le attività rientranti nell’articolo 50 del medesimo decreto, nell’individuazione sopra riportata, e pertanto, ai fini della dimostrazione della specifica esperienza pregressa, anche per i servizi cd. di punta, in relazione ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, detti requisiti sono dimostrati con l’espletamento pregresso di incarichi di progettazione e direzione lavori, di sola progettazione ovvero di sola direzione lavori."

12.3 le soglie indicate per ogni classe e categoria si riferiscono alla somma dei sue serviziSi riporta di seguito la seconda rettifica al bando pubblicata sui C. Avvenuto svolgimento negli ultimi dieci anni di due servizi di cui all’art. 252 del D.P.R. 207/2010 relativi ai lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi di affidare individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo totale non inferiore ad un valore dello 0,60 volte l’importo stimato dei lavori da progettare e quindi per un importo minimo complessivo di € 2.317.800,00, così suddiviso:euro 1.078.800,00 classe I, cat. c e uro 120.000,00 classe I, cat. eeuro 750.000,00 classe I, cat. feuro 105.000,00 classe III, cat. a euro 102.000,00 classe III, cat. beuro 162.000,00 classe III, cat. c

12.4 le soglie indicate per ogni classe e categoria sono la somma dei due servizi

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Quesito 13ciao Cessare, ti posso fare due quesiti emersi dalla visita di sopralluogo odierna?1- Definizione dell’ambito di intervento: il progetto dovrebbe essere limitato alla sola aerea di più recente edificazione (area est?) o all’intero comparto. Tale dubbio sorge dal fatto che negli obiettivi pag. 8 viene menzionato l’aspetto mussale legato alla ex scuola Follador nel suo complesso e le tavole non riportano chiaramente nessuna suddivisione. Le due strutture sembrano collegate e non da realizzarsi in due momenti diversi. 2- Valutazione schede su interventi affini: viene definito un peso oggettivo all’importo dei lavori eseguiti o se due presentano un progetto similare di un ostello con importi notevolmente diversi vengono valutati nello stesso modo?Ti ringrazio delle delucidazioni

Risposta13.1 L'ambito di intervento riguarda il solo Ostello, come indicato nell'oggetto del bando di gara. Alla voce Obiettivi perseguiti dal committente viene indicato quello della compatibilità dell'intervento con quello contiguo riguardante la parte dell'edificio ex sede dell’Istituto Tecnico Industriale Minerario - U. FOLLADOR, che è oggetto di ristrutturazione a Museo con separato affidamento sia della progettazione che della esecuzione.13.2 il bando non precisa se viene definito un peso oggettivo all’importo dei lavori eseguiti o se due presentano un progetto similare di un ostello con importi notevolmente diversi vengono valutati nello stesso modo, ma si limita a fare riferimento come stabilito dal Regolamento al criterio di valutazione di cui all’allegato M al D.P.R. 5.10.2010, n, 207 e ss.mm.ii, cui dovrà fare riferimento la commissione per le proprie valutazioni.

Quesito n. 14Gent.mo Geom. Angelo De Marco, In merito al Bando del 20/03/2014 CIG n. 55184007BC ex Istituto U. Follador , si chiedono chiarimenti in merito al punto 22 del disciplinare di gara pag. 22 , relativamente ai soggetti ammessi ad effettuare il sopralluogo.Il punto precisa che sono ammessi solo il legale rappresentante, un dipendente munito di delega o il Direttore Tecnico della società.Tale precisazione è assolutamtne discriminante in quanto non da la possibilità ad operatori economici che si trovano a notevole distanza, di poter accedere ai servizi di sopralluogo e presa visione forniti da diverse società che offrono tale servizio per i professionisti , le società di ingegneria , le imprese ecc.Si precisa a tal proposito che l'AVCP nelle sue determinazioni sulla partecipazione a gare di prestazione di servizi, raccomanda alle stazioni appaltanti ,nel rispetto dei requisiti generali e specifici che debbono possedere gli O.E. di dare possibilità ad una ampia partecipazione di tali soggetti; cosa che il punto 22 nega in quanto da la possibilità ai soli operatori dell'area centro-nord dell'Italia .Ciò premesso, si chiede a Codesta Stazione appaltante, di rettificare il punto 22 del Disciplinare, dando la possibilità agli O.E. di accedere al sopralluogo mediante l'utilizzo di società di servizi accreditate che svolgono tale servizio ed alla quale Noi ci rivolgeremo per effettuare il relativo sopralluogo.Certo dell'accoglimento, si porgono Cordiali Saluti

Risposta:Si ritiene che la disposizione contenuta nel bando-disicplinare in merito all'obbligatorietà del sopralluogo ed ai soggetti ammessi sia legittima.Si riporta al riguardo il parere dell'AVCP sul punto espresso nella determinazione n. 4/2012:

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"Le stazioni appaltanti sono tenute ad indicare chiaramente, nella lex specialis di gara, quali soggetti debbano effettuare il sopralluogo, consentendo alle imprese - per favorire la partecipazione alle gare e limitare le spese connesse - di delegare detto adempimento a soggetti diversi dal rappresentante legale o direttore tecnico, purché dipendenti del concorrente."

Quesito n. 15Alla c.a. Egr. RUP Geom. Angelo De MarcoFacendo riferimento al bando di che trattasi, si chiede:1.      se l’eventuale copertina al fascicolo delle schede del sub criterio A1 “Adeguatezza

dell’offerta” e la copertine e l’eventuale indice al fascicolo del sub criterio A2 “Relazione metodologica” siano escluse dal novero delle pagine ammesse alla valutazione (n.3 pagine per ogni servizio e n. 20 pagine di relazione);

2.   se nella relazione metodologica si possano sostituire n. 2 facciate in formato A4 con 1 facciata in formato A3.Si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

 Risposta15.1. l’eventuale copertina al fascicolo delle schede del sub criterio A1 “Adeguatezza dell’offerta” e la copertine e l’eventuale indice al fascicolo del sub criterio A2 “Relazione metodologica” sono escluse dal novero delle pagine ammesse alla valutazione15.2 nella relazione metodologica si possono sostituire n. 2 facciate in formato A4 con 1 facciata in formato A3.

Quesito n. 16In caso di raggruppamento temporaneo da costituire tra  progettisti,  il capogruppo se soddisfa tutte le classi e categorie, può lo strutturista dimostrare solo il fatturato e il personale tecnico? Ed essere responsabile della prog. strutturale?È possibile che il capogruppo sia resp. della progettazione edile, soddisfi completamente la classe IC e un mandante sia prog. edile e dimostri  solo il fatturato e il personale tecnico?

RispostaPer la qualificazione dei raggruppamenti temporanei di professionisti debbono essere osservate oltre alle disposizioni contenute nel D.Lgs 12.4.2006, n. 163 e ss.mm. e del DPR n. 207/2010 e ss.mm.ii., riportate nel bando nonchè, come riferimento quanto affermato sul punto dall' A.V.C.P. nella determinazione n. 5/2010, per la quale si fa riferimento alla risposta 1.1. al quesito n.1 ed alla quale si atterrà la Commissione giudicatrice nelle sua valutazioni.Il linea generale si può ritenere che se il mandatario è, da solo, in possesso di tutti i requisiti prescritti dal bando per la partecipazione alla gara, il raggruppamento deve intendersi qualificato.

Quesito n. 17Buongiorno,in merito al punto A2 del bando si chiede se è possibile inserire immagini nella relazione tecnica ovviamente mantenendo inalterato sia il numero di pagine (20 cartelle A4) che l’impaginazione (numero di righe per pagina 50).

Risposta

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Non esistono particolari prescrizioni in merito al contenuto della relazione per cui nulla vieta che vi possano essere inserite immagini, purché vengano rispettate le dimensioni come sopra stabilite dal bando. Il rispetto delle dimensioni sarà verificato dalla Commissione giudicatrice.

Quesito n. 18  In riferimento al bando in oggetto:Quesiti: In riferimento al requisito di cui al paragrafo 5.2 Requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi punto C: avvenuto svolgimento negli ultimi dieci anni di due servizi di cui all’art. 252 del D.P.R. 207/2010 relativi ai lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi di affidare individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo totale non inferiore ad un valore dello 0.60 volte l’importo stimato dei lavori da progettare e quindi per un importo minimo complessivo di € 2.317.800,00, così suddiviso: ………. È possibile soddisfare il requisito con 2 servizi per la categoria Id, 2 servizi per la categoria Ie, 2 servizi per la categoria Ig, 2 servizi per la categoria IIIa, 2 servizi per la categoria IIIb, 2 servizi per la categoria IIIc?  e/o 2 servizi devono coprire completamente  tutte le classi e categorie richieste dal bando di gara?  Risposta:L'A.VCP, nella sua determinazione n., 5/2010 ha chiarito che "D’altra parte, deve essere ammesso alla gara il concorrente che dimostri i propri requisiti sulla base di incarichi precedenti in classi I e VI e categorie di livello più elevato di quelle richieste dal bando." Quindi si conferma che per il raggiungimento del requisito di cui alla classe I categoria c possibile prendere in considerazione anche la classe I categoria d. I due servizi di ciascuna classe devono coprire, sommati, l'importo richiesto per la classe medesima 

Quesito n. 19Con riferimento alla gara in oggetto siamo a chiedere quanto segue:Se la figura del giovane professionista è identificata in qualità di dipendente di uno dei componenti del RTP è necessario compilare L'All. sub 4) ? Se sì, vista la natura del rapporto di lavoro subordinato, alcune parti del modello verranno barrate in quanto non pertinenti e quali eventuali altri dati è necessario inserire ? Risposta:Si ritiene opportuno che il giovane professionista compili il modello sub. 4) limitandosi alla dichiarazione dei requisiti generali e del dati personali, compresa la data di abilitazione all' esercizio della professione

Quesito n. 20 Buonasera in merito alla gara in oggetto siamo a formulare i seguenti quesiti:- siamo un raggruppamento temporaneo da costituirsi, per quanto riguarda il requisito di cui al punto 5.2.C del bando di gara si specifica che esso non è frazionabile nel senso che ognuno dei due servizi di punta dovrà essere stato svolto da uno dei soggetti del raggruppamento o dal concorrente, è corretto quindi presentare un lavoro svolto congiuntamente da due componenti il raggruppamento ognuno per la specifica competenza (ad esempio una società d'ingegneria ha svolto i servizi Ic e If ed un'altra società d'ingegneria dello stesso raggruppamento ha svolto i servizi IIIa, IIIb e IIIc)?

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- i due servizi di punta possono essere diversi per ciascuna categoria (ad esempio due lavori per la categoria Ic e due lavori diversi per la categoria Ie) o gli stessi due lavori devono obbligatoriamente comprendere tutte le classi e categorie richieste dal bando?

- riteniamo che l'importo richiesto per ciascuna categoria sia da intendersi complessivo per i due servizi, nel senso che la somma dei due lavori ad esempio della categoria Ic dovrà superare l'importo di 1.078.800,00 €, quindi potrebbero anche essere costituiti da un lavoro che da solo supera tale soglia ed un altro di importo molto minore, è corretto?

Risposta20.1 Se un componente del raggruppamento ha svolto i due servizi sia in Ic sia in If ed un altro componente del raggruppamento ha svolto i due servizi sia in IIIa, sia in IIIb sia IIIc) il requisito deve intendersi assolto relativamente a tali classi e categorie20.2 gli stessi due lavori non devono obbligatoriamente comprendere tutte le classi e categorie richieste dal bando.20.3 I due servizi di ciascuna classe devono coprire, sommati, l'importo richiesto per la classe medesima 

Quesito n. 21 In merito al bando di gara di cui all’oggetto, al punto 14 garanzie, si prevede che la cauzione provvisoria può essere costituita secondo quanto disposto dall’art. 75 del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163.Il comma 2 del citato articolo prevede che la cauzione può essere costituita, a scelta dell’offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell’amministrazione aggiudicatrice.Nel bando non viene però data indicazione delle modalità di versamento della cauzione, ovvero presso quale tesoreria, su quale conto corrente, con quale causale, ecc..E’ evidente che nella busta 1 andrà inserito prova di tale adempimento oltre alla lettera di impegno per la cauzione definitiva.

RispostaUna delle modalità di costituzione della cauzione provvisoria in contanti è costituita dal versamento nella tesoreria della stazione appaltante, che è il Comune di Voltago Agordino.La tesoreria rilascia una ricevuta.Il bando disciplinare di gara al punto 13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA stabilisce che la cauzione provvisoria debba essere inserita, qualunque siano le modalità di costituzione, nella busta A documentazione amministrativa.Per la cauzione costituita in contanti nella busta A documentazione amministrativa dovrà pertanto essere inserita la ricevuta della tesoreria (o l'assegno circolare se la cauzione viene costituita con questa modalità)Si richiama l'attenzione sulla sottoriportata disposizione del bando-disicplinare di gara e del D.P.R. 163/2006 e ss.mm.ii.:"Si precisa che qualora la cauzione non venga prestata mediante fideiussione bancaria o assicurativa, essa dovrà essere accompagnata, a pena di esclusione, da una dichiarazione di uno dei soggetti autorizzati di cui all'art. del D.Lgs 12.4.2006, n. 163 e ss.mm.ii, contenente l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a richiesta del concorrente, una fideiussione o polizza relativa alla cauzione definitiva, in favore del committente."

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Quesito n. 22Gentile Cesare De Zolt,Siamo un costituendo raggruppamento temporaneo. Abbiamo un problema con la fideiussione; la banca popolare di Sondrio ha emesso la delibera di accettazione della nostra domanda di fideiussione ma non riuscirà, entro il termine di scadenza del bando, ad emettere la fideiussione stessa. Domandiamo quindi se è possibile inviare al momento la delibera di accettazione, e non appena possibile incrementare la documentazione con il documento di emissione.RispostaLa cauzione provvisoria deve essere presentata in sede di gara a pena di esclusione, come stabilito dal bando-disciplinare di gara al punto 14 GARANZIE. "La mancata presentazione della cauzione provvisoria determina l'esclusione dalla gara." Non è quindi possibile presentare in sede di partecipazione alla gara la delibera di accettazione, e non appena possibile incrementare la documentazione con il documento di emissione 

Quesito n. 23Gentile Cesare De Zolt,come da accordi telefonici le inoltro la nostra richiesta di chiarimento in merito ai requisiti minimi di partecipazione al concorso. Nello specifico si chiede conferma della possibilità di includere, senza ricorrere all'istituto dell'avvalimento, in un costituendo raggruppamento tra società di ingegneria e professionisti, uno o più liberi professionisti che non detengono alcun requisito specifico (fatturato o prestazioni eseguite nelle classi e categorie del bando) atteso che il mandatario e gli altri mandanti coprono integralmente comunque i requisiti di bando.

Risposta.Per i raggruppamenti temporanei costituendi o costituiti di professionisti si applica oltre all'art. 37 del D.Lgs 12.4.2006, n. 163 e ss.mm. e integrazioni, anche l'art. 261 del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii. del quale si riporta di seguito il comma 7:"In caso di raggruppamenti temporanei di cui all’articolo 90, comma 1, lettera g), del codice, i requisiti finanziari e tecnici di cui all’articolo 263, comma 1, lettere a), b) e d), devono essere posseduti cumulativamente dal raggruppamento. Il bando di gara, la lettera di invito o l’avviso di gara possono prevedere, con opportuna motivazione, ai fini del computo complessivo dei requisiti del raggruppamento, che la mandataria debba possedere una percentuale minima degli stessi requisiti, che, comunque, non può essere stabilita in misura superiore al sessanta per cento; la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dal o dai mandanti, ai quali non possono essere richieste percentuali minime di possesso dei requisiti. La mandataria in ogni caso possiede i requisiti in misura maggioritaria percentuale superiore rispetto a ciascuna dei mandanti. La mandataria, ove sia in possesso di requisiti superiori alla percentuale prevista dal bando di gara, dalla lettera di invito o dall’avviso di gara, partecipa alla gara per una percentuale di requisiti pari al limite massimo stabilito."Ai mandanti non sono pertanto richieste percentuali minime di possesso dei requisiti.