Società mutualistiche. Avv. Carlo Di Brino Le società mutualistiche NOZIONE: Sono quelle società...
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Società mutualistiche
Avv. Carlo Di Brino
Le società mutualistiche NOZIONE:
Sono quelle società (cooperative e di mutua assicurazione) che agiscono per uno scopo mutualistico, caratterizzate da un particolare tipo di organizzazione e che, per la loro funzione sociale, godono di agevolazioni di varia natura e sono assoggettate a specifici controlli
Avv. Carlo Di Brino
Scopo mutualistico È l’intento di fornire beni, servizi od
occasioni di lavoro direttamente ai membri dell’organizzazione a condizioni più vantaggiose di quelle che otterrebbero dal mercato
Avv. Carlo Di Brino
Natura secondo parte delle dottrina si tratta
di associazioni in senso stretto (ASCARELLI)
secondo altri autori si tratta di vere e proprie società (MESSINEO, FERRI)
Avv. Carlo Di Brino
Società cooperative quelle che esercitano attività
commerciale e non, perseguendo un fine essenzialmente mutualistico
Hanno personalità giuridica e possono operare in diversi settori
Avv. Carlo Di Brino
Disciplina (1/2) Espresso riconoscimento costituzionale
(Funzione sociale: art.45 Cost.) Sono disciplinate dal codice civile: norme
specifiche (artt. 2511- 2545 c.c.) e residualmente dalle disposizioni che riguardano le S.p.A. in quanto compatibili
anche da leggi speciali (D.lgs.1577/1947, L. 302/1951, 127/1971, 72/1983, 59/1992, 266/1997)
Avv. Carlo Di Brino
Disciplina (2/2) Leggi specifiche con riguardo all’oggetto dell’attività: Cooperative edilizie: R.D. 1165/1938 e ss., L.179/1992 Cooperative di Produzione e Lavoro: L.526/1907,
L.422/1909, R.D. 278/1911 Piccole cooperative agricole: L.526/1907, L.1909/422,
R.D.278/1911 Cooperative sociali: L.381/1991 Cooperative giornalistiche: L.416/1981 e L.67/1987 Cooperative femminili: L.215/1992 Cooperative di credito: D.L. 49/1948 e R.D. 1706/1937 Cooperative tra extracomunitari: L.39/1990
Avv. Carlo Di Brino
Scopo mutualistico Scopo ultimo non è la produzione di utili da distribuire ai
soci ma perseguire lo scopo mutualistico Lo scopo mutualistico si traduce nel fornire beni o
servizi od occasioni di lavoro direttamente ai soci a condizioni più vantaggiose di quelle che otterrebbero sul mercato
Il vantaggio del socio sta nella possibilità di concludere contratti a condizioni di favore o meglio di procurarsi beni e servizi ad un prezzo minore di quello di mercato ecc.
Le società cooperative possono normalmente offrire le proprie prestazioni anche ai terzi non soci (c.d. mutualità spuria)
Avv. Carlo Di Brino
Variabilità del capitale Il capitale può continuamente
modificarsi in relazione al variare del numero dei soci, l’aumento o diminuzione non comporta modifiche
dell’atto costitutivo
Avv. Carlo Di Brino
Voto per teste
Ogni socio ha un voto, quale che sia l’entità del capitale investito
Avv. Carlo Di Brino
Costituzione della cooperativa
analogamente a quanto avviene per le S.p.A., la costituzione della società cooperativa si configura come una fattispecie a formazione successiva,composta di tre fasi
Avv. Carlo Di Brino
Stipulazione dell’atto costitutivo (1/2) Deve essere stipulato nella forma di atto
pubblico Deve prevedere un numero minimo di nove
soci (per alcune categorie particolari di cooperative sono previsti numeri più elevati)
Deve consentire l’ingresso a nuovi soci alle condizioni determinate dallo stesso atto costitutivo (c.d. principio della porta aperta)
Può subordinare l’ammissione di nuovi soci al ricorrere di specifiche qualità personali
Avv. Carlo Di Brino
Stipulazione dell’atto costitutivo (2/2) Deve contenere la denominazione sociale
(nella quale deve esservi l’indicazione di società cooperativa e il tipo di responsabilità)
Deve indicare la quota di capitale sottoscritta da ciascun socio e se il capitale è ripartito in azioni il valore nominale delle stesse. Il valore di ciascuna quota o azione non può essere inferiore a lire 50.000 e superiore a lire 1 milione, salvo casi particolari
Deve prevedere la percentuale massima degli utili ripartibili
Avv. Carlo Di Brino
Contenuto dell’atto costitutivo (1/2)
Soci Denominazione Sede Oggetto sociale Capitale sociale Partecipazione sottoscritta da ogni socio Conferimento dei crediti o di beni in natura Condizioni per l’ammissione dei soci e le
modalità dei conferimenti
Avv. Carlo Di Brino
Contenuto dell’atto costitutivo (2/2) Condizioni per l’eventuale recesso ed
esclusione dei soci Ripartizione degli utili Convocazione dell’assemblea Amministratori Collegio sindacale Durata della società Spese per la costituzione della società
Avv. Carlo Di Brino
Controllo dell’autorità giudiziaria L’art. 32 della L.24/11/2000, n.340
ha abrogato la fase del controllo giudiziario (c.d. di omologazione) sigli atti costitutivi delle società di capitali
Avv. Carlo Di Brino
Iscrizione della società nel Registro delle imprese
Con l’approvazione della L. n. 266/1997 non è più necessaria la pubblicazione dell’atto costitutivo nel BUSC, Bollettino Ufficiale delle Società Cooperative
Per la nascita è necessaria la sola iscrizione nel registro delle imprese
Avv. Carlo Di Brino
Vigilanza e controlli
Per l’interesse pubblico ad esse collegato, sono soggette a rigorosi controlli da parte:
Ministero del lavoro e della Previdenza Sociale
Associazioni nazionali di rappresentanza
Commissioni provinciali di vigilanza
Avv. Carlo Di Brino
Partecipazione
La misura della partecipazione dei soci è rappresentata da quote o da azioni nominative (nelle cooperative a responsabilità limitata)
Avv. Carlo Di Brino
Gli organi socialiSalvo poche norme peculiari, è applicabile la disciplina delle S.p.A.
Gli amministratori: devono essere soci o mandatari di persone giuridiche socie
Il collegio sindacale: non si applica alle cooperative l’obbligo di nominare i sindaci tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili
I probiviri: nelle cooperative spesso esiste un organo atipico, che è il collegio dei probiviri, al quale le leggi speciali o clausole statutarie attribuiscono funzioni arbitrali
Avv. Carlo Di Brino
Tipi di cooperativa (1/2)In ordine alla responsabilità: A responsabilità limitata: i soci rispondono solo
in ragione della loro quota A responsabilità sussidiaria limitata: i soci, in
caso di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa della società, sono responsabili in via sussidiaria e solidale delle obbligazioni sociali, ma solo nei limiti di una somma multipla della loro quota
A responsabilità illimitata: i soci, solo in caso di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa della società, sono responsabili in via sussidiaria solidale e illimitata delle obbligazioni sociali
Avv. Carlo Di Brino
Tipi di cooperativa (2/2)
In ordine all’oggetto Cooperative di consumo Cooperative di produzione Cooperative di lavoro Cooperative di costruzione Cooperative di credito Cooperative di assicurazione
Avv. Carlo Di Brino
I soci sovventori Non partecipano agli scopi mutualistici ma perseguono un
fine di lucro Sono una categoria speciale di soci (istituita per le
cooperative, con la L.n.59/1992), ai quali gli statuti possono riconoscere condizioni di favore nella ripartizione degli utili
La loro partecipazione nasce dall’esigenza di aumentare il capitale di rischio
Svolgono un’attività di controllo sull’operato degli altri soci
Possono essere nominati amministratori, ma la maggioranza degli amministratori deve essere costituita dai soci cooperatori
Avv. Carlo Di Brino
Azionisti di partecipazione cooperativa
La L. n.59/1992 ha previsto la possibilità per le cooperative di emettere azioni di partecipazione cooperativa
Ai possessori di tali azioni spetta una ripartizione degli utili maggiorata
Sono azioni privilegiate nella ripartizione degli utili e nel rimborso del capitale, ma prive del diritto di voto
Avv. Carlo Di Brino
Cooperative sociali (L.381/1991)
Hanno lo scopo di “perseguire l’interesse generale della comunità alla promozione umana e all’integrazione sociale dei cittadini”
Tale scopo si realizza attraverso la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi, sia attraverso lo svolgimento di attività diverse finalizzate all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate
Avv. Carlo Di Brino
Tipi di cooperative sociali Cooperative di servizi sociali, ossia
cooperative di produzione e lavoro, costituite da soci lavoratori qualificati professionalmente, che offrono i loro servizi al pubblico o all’ente pubblico
Cooperative integrate, ossia cooperative di produzione e lavoro che hanno un’elevata percentuale di soci portatori di handicap
Cooperative di solidarietà sociale, che non perseguono uno scopo occupazionale, essendo invece finalizzate ad offrire un servizio di tipo socio-sanitario non soltanto ai soci
Avv. Carlo Di Brino
Agevolazioni fiscali Godono di agevolazioni fiscali al
momento della costituzione e del funzionamento
Presupposto: iscrizione nel registro prefettizio e nello Schedario generale della Cooperazione e lo Statuto deve contenere alcune clausole:
Avv. Carlo Di Brino
… segue1. Divieto di distribuire utili superiori all’interesse legale
ragguagliato al capitale effettivamente versato2. Divieto di distribuzione di riserve tra i soci sia durante
la vita sociale sia nella fase della liquidazione della società
3. In caso di scioglimento della società, devoluzione dell’intero patrimonio sociale, escluso solo il capitale versato e rivalutato e gli utili maturati, a fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione
4. Destinazione di una parte degli utili netti annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione nella misura fissata dalla legge
Avv. Carlo Di Brino
Piccola società cooperativa (art.21 L.266/1997) (1/2)
Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di legge in materia di società cooperative
Deve essere composta esclusivamente da soci persone fisiche in numero non inferiore a tre e non superiore a otto
La denominazione sociale, in qualunque modo sia formata, deve contenere l’indicazione “piccola società cooperativa”
Avv. Carlo Di Brino
Piccola società cooperativa (art.21 L.266/1997) (2/2)
Qualora il potere di amministrazione è attribuito all’assemblea nel suo complesso, è obbligatoria la nomina di un presidente con funzioni di rappresentante legale della società
La nomina del collegio sindacale è obbligatoria qualora la quota di capitale sottoscritta è superiore a 200 milioni o se comunque è prevista nell’atto costitutivo della società
Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio, trattasi, dunque, di società necessariamente a responsabilità limitata, non derogabile neppure contrattualmente
Avv. Carlo Di Brino
Responsabilità dei soci A differenza delle cooperative
ordinarie, nella piccola società cooperativa la responsabilità dei soci è limitata al conferimento
Delle obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio
Avv. Carlo Di Brino
Denominazione sociale Deve contenere l’indicazione di
piccola società cooperativa Ne è vietato l’uso a società che non
hanno scopo mutualistico
Avv. Carlo Di Brino
Amministrazione L’atto costitutivo può attribuire il
potere di amministrazione anche all’assemblea dei soci
In tal caso è necessaria l’espressa indicazioni dell’organo che ha la rappresentanza sociale
Avv. Carlo Di Brino
Collegio sindacale A differenza delle cooperative
ordinarie, manca l’obbligo assoluto del collegio sindacale
Esso è obbligatorio per previsione statutaria e negli stessi casi fissati dall’art.2488 e ss. C.c. per le s.r.l.
Avv. Carlo Di Brino
Trasformazione Salvo cessare l’attività, se vengono a
mancare i requisiti richiesti, la piccola società cooperativa è obbligata a trasformarsi in cooperativa ordinaria
Es.: numero minimo di 9 soci, oggetto sociale conforme ai requisiti soggettivi richiesti ai soci
È comunque vietata la trasformazione in una società di altro tipo (lucrativa)
Alla trasformazione si applicano gli art.2498 e ss. C.c.
Avv. Carlo Di Brino
Caratteristiche Cooperativa ordinaria Piccola cooperativa
DENOMINAZIONE Società cooperativa Piccola Società cooperativa
TIPO DI SOCIETA’ A responsabilità limitata o illimitata
A responsabilità limitata
NUMERO DI SOCI Minimo 9 Minimo 3, massimo 8
NATURA DEL SOCIO Nessuna previsione esclusiva Solo persone fisiche
ORGANO AMMINISTRATIVO Consiglio di amministrazione Consiglio di amministrazione – Assemblea dei soci
REQUISITI DEGLI AMMINISTRATORI
Solo soci Solo soci
COLLEGIO SINDACALE Obbligatorio sempre Obbligatorio:-per previsione statutaria – con il superamento dei limiti art. 2488
REQUISITI DEI SINDACI Nessun requisito Iscritti nel registro dei revisori contabili
TRASFORMAZIONE Solo in piccole società cooperative
Solo in società cooperative
FUSIONE Solo con altre cooperative ordinarie
Solo con altre cooperative piccole od ordinarieSolo in società