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JOB ACT STRUTTURA E FINALITA’ di 1 89

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JOB ACT STRUTTURA E FINALITA’

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LEGGE 10 dicembre 2014, n. 183

Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell’attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro.

(GU n. 290 del 15-12-2014) � di �2 89

La legge n. 183/2014 (c.d. Jobs act) ha previsto numerose ed ampie deleghe al Governo per la riforma del mercato del lavoro. L'attuazione della legge delega si è completata (fermi restando eventuali successivi decreti correttivi ed integrativi) con l'adozione di otto decreti legislativi che intervengono su numerosi ambiti del settore lavoristico.

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La L.183/2014 contiene cinque deleghe legislative, che intervengono su importanti e vasti ambiti del diritto del lavoro:

1. delega in materia di ammortizzatori sociali

2. delega in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive

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3. delega in materia di semplificazione delle procedure e degli adempimenti

4. delega in materia di riordino delle forme contrattuali e dell'attività ispettiva

5. delega in materia di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro

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Gli otto decreti attuativi della delega

1. D.lgs. n. 22 sul tratt. di disoccupazione (Naspi) 4 marzo 2015

2. D.lgs. n. 23 sulla nuova disc. dei licenziamenti 4 marzo 2015

3. D. lgs. n. 80 sulla concil. lavoro-famiglia 15 giugno 2015

4. D.lgs. n. 81 sul c.d. «riordino contrattuale» 15 giugno 2015

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5. D.lgs. n. 148 sulla Cassa integrazione 14 settembre 2015

6. D.lgs. n. 149 unificazione dei servizi ispettivi 14 settembre 2015

7. D.lgs. n. 150 sui servizi per l’impiego (Anpal)14 settembre 2015

8. D.lgs. n. 151 sulla c.d. «semplificazione» 14 settembre 2015

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1 - D. lgs. n. 22/2015 sul trattamento di disoccupazione

Perfeziona la disciplina dell’ASpI istituita dalla legge

Fornero allungandone la durata e ampliandone

ulteriormente il campo di applicazione

Introduce obbligo di partecipazione a iniziative di

riqualificazione� di �8 89

A chi è rivolta:- ai lavoratori dipendenti con esclusione del pubblico

impiego;

Quando spetta:- a decorrere dall’ottavo giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro o, successivamente, dal primo giorno successivo la presentazione della domanda

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Che cosa cambia nella nuova ASpI rispetto alla legge Fornero 2012

ASpI 2012 Requisito: 104 sett. di contr. di cui 52 entro le ultime 104;Durata: max 12 mesi per <55 max 18 mesi per >55; Entità: 75% per 6 mesi, con riduz. del 15% ogni semestre; Condizionalità: perdita del trattamento in caso di rifiuto di offerta di lavoro congrua;

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Nuova ASpI

Requisito: 13 sett. di contr. entro i 4 anni precedenti; Durata: 1⁄2 della contrib. ult. 4 anni, fino a max 24 mesi;

Entità: 75% per 3 mesi, poi riduz. del 3% ogni mese;

Condizionalità: come 2012 + obbligo di partecipazione a iniziative di riqualificazione.

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2 - D. lgs. n. 23/2015 contratto a tutele crescenti

Nei casi di licenziamento individuale ingiustificato o intimato in violazione delle procedure prescritte dalla legge (ad es. in materia di licenziamento disciplinare), il rapporto si estingue comunque e al lavoratore è dovuta unicamente una indennità che oscilla tra le 4 e le 24 mensilità (da 2 a 12, se si tratta di violazione procedimentale).

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Art. 3, co. 1, in caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, per giustificato motivo soggettivo o per giusta causa, allorché il giudice accerti l’illegittimità del licenziamento, - dichiara l’estinzione del rapporto di lavoro e

condanna il datore di lavoro al pagamento di un’indennità, non assoggettata a contribuzione previdenziale, di importo pari a due mensilità di retribuzione per ogni anno di servizio.

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- In ogni caso, l’indennità non potrà essere inferiore a 4 mensilità, né potrà superare le 24 mensilità;

- Ai sensi dell’art. 10, il medesimo regime sanzionatorio (indennità pari a due mensilità per ogni anno di servizio, comunque ricompresa tra 4 e 24 mensilità) trova applicazione anche nei casi di licenziamento collettivo illegittimo per violazione della procedura prescritta dalla legge (in particolare, le procedure richiamate all’art. 4, co. 12, Legge 223 del 1991) o per violazione dei criteri di scelta (art. 5, co. 1, Legge 223 del 1991).

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Al lavoratore spetta un mero indennizzo economico anche nell’ipotesi di licenziamento illegittimo per violazione del requisito della motivazione (art. 2, co. 2, legge 604 del 1966) o per violazione della procedura prescritta dall’art. 7 dello Statuto dei Lavoratori. In questi casi, tuttavia, l’indennità risulta dimezzata: sarà pari a 1 mensilità per ogni anno di servizio, con un limite minimo di 2 mensilità e un limite massimo pari a 12 mensilità.

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Casi di non applicazione:Il decreto legislativo 23/2015 stabilisce che il datore di lavoro è obbligato a reintegrare il lavoratore ingiustamente licenziato nei soli casi di:- licenziamento discriminatorio a norma dell’art. 15

della Legge n. 300 del 1970 (art. 2, co. 1);- licenziamento nullo per espressa previsione di legge

(art. 2, co. 1);- licenziamento inefficace perché intimato in forma

orale (art. 2, co. 1, ult. parte);� di �16 89

- licenziamento rispetto al quale il giudice accerti il difetto di giustificazione per motivo consistente nella disabilità fisica o psichica del lavoratore (art. 2, co. 4);

- licenziamento per giustificato motivo soggettivo o per giusta causa rispetto al quale sia direttamente dimostrata in giudizio l'insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore (art. 3, co. 2).

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Le prime pronunce- Cassazione sentenze nn. 20540 e 20545 del 13

ottobre 2015:

la Cassazione, nel decidere su un licenziamento soggetto alla “legge Fornero” (n. 92 del 28 giugno 2012), ha dato una prima interpretazione, anche se per inciso e senza dirlo espressamente, della successiva disciplina in base al decreto sulle «tutele crescenti».

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La Cassazione fa intendere per il futuro che, con il decreto «tutele crescenti», la reintegrazione ex art. 18 St. lav. sarà dovuta sempre se il licenziamento è fondato su fatti non-illeciti, perché il fatto non-illecito equivale a fatto «inesistente» e non basta, com’è stato detto estremizzando, che il fatto «materiale» sia vero anche se simbolico o futile.

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- sentenza n. 21266 del 20 ottobre 2015 della Cassazione:Il Jobs Act è irretroattivo per i contratti a termine stipulati prima dell'entrata in vigore della riforma e convertiti in contratti a tempo indeterminato. In questi casi si deve utilizzare l'indennità a forfait del collegato lavoro, nonostante il decreto legislativo n.81/2015 abbia abolito i commi 5 e 6 dell'articolo 32 della legge 183/2010. Per questo, in assenza di norme transitorie, il nuovo metodo di calcolo dell'indinnizzo si applica solo per i contratti stipulati dopo il 25 giugno 2015, data in cui è entrato in vigore il decreto attuativo della legge 183/2014

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Corte di Cassazione, sezione lavoro, con sentenza n. 24157 del 26 novembre 2015:

Il nuovo testo dell'art. 18 Legge 300/1970, per espressa disposizione del D.Lgs. 165/2001, si applica anche al pubblico impiego "contrattualizzato", cioè a tutti i dipendenti statali e locali tranne professori, magistrati e militari.

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3 - D. lgs. n. 80/2015 Conciliazione lavoro-famiglia

Si propone di allineare la nostra disciplina dei permessi per motivi familiari ai migliori modelli europei in tema di conciliazione tra lavoro e cura parentale

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I contenuti principali del decreto • ampliamento dei permessi e aspettative per i

genitori naturali di figli fino a 12 anni; • ampliamento dei permessi e aspettative per i

genitori adottivi o affidatari; • estensione ad autonomi e parasubordinati di

agevolazioni in caso di adozione e affido; • astensione fino a 3 mesi per le vittime di violenza di

genere, per esigenze di protezione; • Incentivi ai datori di lavoro per favorire il telelavoro

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4 - D. lgs. n. 81/2015 «Riordino contrattuale»

Ridisegna i confini del lavoro dipendente soggetto al regime di protezione Riscrive, unificandola e semplificandola, la disciplina di part-time, lavoro intermittente, contratto a termine, lavoro accessorio, somministrazione, apprendistato

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Contratti di collaborazione a progetto(Co. Co. Pro.)

A partire dall’entrata in vigore del decreto non potranno essere attivati nuovi contratti di collaborazione a progetto (quelli già in essere potranno proseguire fino alla loro scadenza).

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Comunque, a partire dal 1° gennaio 2016 ai rapporti di collaborazione personali che si concretino in prestazioni di lavoro continuative ed etero organizzate dal datore di lavoro saranno applicate le norme del lavoro subordinato.

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Sono escluse:- le collaborazioni regolamentate da accordi

collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, che prevedono discipline specifiche relative al trattamento economico e normativo in ragione delle particolari esigenze produttive ed organizzative del relativo settore;

- le collaborazioni prestate nell’esercizio di professioni intellettuali per le quali è necessaria l’iscrizione ad appositi albi;

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- le attività prestate nell’esercizio della loro funzione dai componenti di organi di amministrazione e controllo delle società e dai partecipanti a collegi e commissioni;

- le collaborazioni rese ai fini istituzionali in favore delle associazioni sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI.

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Inoltre:

Abrogazione delle disposizioni sul lavoro a progetto e dell'associazione in partecipazione con apporto di lavoro dell’associato persona fisica

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Mansioni: viene riscritto l’art. 2103 c.c.

Il lavoratore può essere assegnato a qualunque mansione del livello di inquadramento, così com'è previsto nel lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione purché rientranti nella medesima categoria e non più soltanto a mansioni «equivalenti», a mansioni, cioè, che implicano l’utilizzo della medesima professionalità.

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Campo di applicazione

l’ art. 3 del D.Lgs. n. 81/2015 trova applicazione nei confronti di tutti i lavoratori subordinati presenti nell’organico aziendale e non, come avviene per le c.d. “tutele crescenti” del D.Lgs. n. 23/2015, nei confronti dei soli lavoratori assunti a partire dal 7 marzo 2015

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Modalità di attuazione

L’assegnazione alla nuova attività (comma 5), principio valido per ogni mutamento di mansioni, deve avvenire, a pena di nullità, per iscritto (con l’aggiunta delle motivazioni, cosa opportu- na, pur nel silenzio della norma)

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Correlazione tra questa disposizione e l’istituto della proroga nei contratti a termine

La proroga non è altro che la prosecuzione, senza soluzione di continuità, del contratto a tempo determinato a suo tempo stipulato, e pertanto si ritiene ora che il lavoratore possa essere assegnato a mansioni appartenenti allo stesso livello e categoria legale di inquadramento

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In presenza di processi di ristrutturazione o riorganizzazione aziendale e negli altri casi individuati dai contratti collettivi l’impresa potrà modificare le mansioni di un lavoratore fino ad un livello, senza modificare il suo trattamento economico.

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I limiti in occasione della variazione degli assetti organizzativilimite dello “ius variandi in peius”: un solo livello all’interno della categoria di inquadramento, senza alcuna possibilità, ad esempio, di retrocedere il lavoratore da una posizione impiegatizia ad una di operaio

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Il mutamento di mansioni è accompagnato, ove necessario, dall’assolvimento dell’obbligo formativo, il cui mancato adempimento non determina comunque la nullità dell’atto di assegnazione alle nuove mansioni.

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Conseguenze sul concetto di repechageOccorrerà, in caso di contenzioso, dimostrare, che nella ipotesi della modifica degli assetti organizzativi interni sia stato offerto un nuovo posto di lavoro di livello inferiore (o che la cosa non è stata materialmente possibile). Al contempo, le ragioni di una eventuale offerta e di un eventuale mancato accordo in merito alla previsione contenuta al comma 6 (demansionamento, anche di categoria, da sottoscrivere in “sede protetta”) potrebbe essere oggetto di esame giudiziale nella valutazione circa la legittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo connesso a «ragioni inerenti alla attività produttiva» .

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L’ipotesi di assegnazione a mansioni superioriL’assegnazione diviene definitiva, fatta salva la rinuncia dell’interessato, prima non prevista e che, comunque, dovrebbe avvenire per iscritto, nel caso in cui le stesse siano state esercitate, in maniera continuativa, per il periodo fissato negli accordi collettivi, anche aziendali: in mancanza, il termine viene fissato in 6 mesi. Nella sostanza, il limite di 3 mesi stabilito nel vecchio articolo 2103 c.c., ripreso nella gran parte della contrattazione collettiva, viene raddoppiato ma, in presenza di pattuizioni diverse, esso non viene in rilievo.

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la contrattazione collettiva, anche aziendale, sulla scorta di quanto previsto all’art. 51, potrà allungare o ridurre il periodo di esercizio delle mansioni superiori

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L’ipotesi dell’accordo

Prevista la possibilità di accordi individuali, “in sede protetta”, tra datore di lavoro e lavoratore che possano prevedere la modifica anche del livello di inquadramento e della retribuzione al fine della conservazione dell’occupazione, dell’acquisizione di una diversa professionalità o del miglioramento delle condizioni di vita.

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Finalità degli accordi:

a) mantenimento dell’occupazione;b) acquisizione di una diversa professionalità;c) miglioramento delle condizioni di vita.

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Gli altri contenuti più rilevanti del decreto

• Part-time: maggiore flessibilità ed elasticità con possibilità, nell’ipotesi di articolazione in turni, di indicare la durata della prestazione mediante rinvio a turni programmati di lavoro articolati su face orarie prestabilite.

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• Lavoro accessorio: aumentato il limite di reddito individuale a € 7000 annui

• Contratto a termine: sostanzialmente confermata la riforma del marzo 2014

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• Somministrazione:

- Viene meglio evidenziata, eliminando buona parte delle commistioni presenti nella precedente normativa, la distinzione tra contratto commerciale di somministrazione di manodopera, stipulato tra somministratore ed utilizzatore, e contratto di lavoro stipulato tra lavoratore e agenzia per il lavoro;

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- viene confermata, per la somministrazione di lavoro a tempo determinato, la totale acausalità, che viene estesa anche allo staff leasing;

- viene confermata l’assenza di limiti legislativi all’utilizzo della somministrazione a termine, mentre viene introdotto un generale limite del 20% per il ricorso allo staff leasing. L’introduzione di limiti all’utilizzo della somministrazione a termine o la modifica del limite per il ricorso allo staff leasing vengono delegate alla contrattazione collettiva, anche di secondo livello;

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- viene sancita dalla legge la pari solidarietà tra utilizzatore e somministratore a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e a versare i contributi previdenziali e vengono ridotti gli e l e m e n t i c h e d e v o n o e s s e r e i n d i c a t i necessariamente per iscritto nel contratto di somministrazione;

- possibilità per le aziende di assolvere alla c.d. “quota di riserva” di cui alla L. 68/99 ricorrendo alla somministrazione di lavoro a termine

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5 - D. lgs. n. 148/2015 Cassa integrazione guadagni

È il nuovo testo unico sulla Cig.Ne amplia il campo d’azione, ma ne limita drasticamente causali e durata In tema di contribuzione istituisce un sistema bonus malus

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Le disposizioni contenute nel decreto sono improntate a tre obiettivi:

a) Inclusione

b) Semplificazione

c) Razionalizzazione

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a) Inclusione di lavoratori e imprese

Il decreto rende strutturale la NASpI a 24 mesi per sempre.Tale indennità in vigore dal 1 maggio 2015, è uno dei sussidi di disoccupazione più inclusivi d’Europa: oltre il 97% degli assicurati la ottiene se perde il lavoro.

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Rispetto alle indennità precedenti (ASpI e miniASpI), il 70% dei beneficiari ottiene una prestazione che dura almeno un mese in più di prima. Inoltre, come il decreto introduce una salvaguardia, per il solo 2015, della durata della NASpI con riferimento ai lavoratori stagionali del settore del turismo e degli stabilimenti termali

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Il decreto rende strutturali (cioè finanzia per sempre) altre importanti misure di politica sociale:- le misure di conciliazione dei tempi di cura, di vita e di lavoro (tra le quali l’estensione del congedo parentale);- l’assegno di disoccupazione (ASDI), che fornisce un reddito sino a sei mesi ai beneficiari di NASpI con figli minori o ultracinquantacinquenni che esauriscono il sussidio senza avere trovato lavoro e hanno un ISEE inferiore a 5. 000 euro all’anno;- il fondo per le politiche attive del lavoro

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Il decreto estende la cassa integrazione agli apprendisti assunti con contratto di apprendistato professionalizzante e include nei fondi di solidarietà tutti i datori di lavoro che occupano più di 5 dipendenti, anziché, come in precedenza, più di 15.

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b) Semplificazione e certezze per le imprese

Il decreto introduce un unico testo normativo di 47 articoli per la cassa integrazione e per i fondi di solidarietà, abrogando oltre 15 leggi e norme stratificatesi negli ultimi 70 anni, dal 1945 a oggi.

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Semplificazione procedure di consultazione sindacale:

- all’atto della comunicazione alle associazioni sindacali viene meno l’obbligo per l’impresa di comunicare i criteri di individuazione dei lavoratori da sospendere e le modalità di rotazione;

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- per quanto riguarda i criteri di scelta e rotazione, viene stabilito che la congruità dei criteri di scelta si valuta sulla coerenza con le ragioni per cui viene richiesto l’intervento;

- vengono abrogate le norme sulla rotazione, complicatissime e di difficile attuazione, e le sanzioni che ne conseguivano. D’ora in poi, le sanzioni (semplificate) si applicano solo per il mancato rispetto delle modalità di rotazione concordate nell’esame congiunto.

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Semplificazione procedure autorizzazione:

- sarà possibile richiedere CIGS per tutto il periodo necessario (direttamente 24 mesi per riorganizzazione). Per i contratti di solidarietà (che diventano una causale di CIGS, prendendone tutte le regole), anche 36 mesi continuativi in presenza di determinate condizioni

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Certezza dei tempi:- la CIGS parte 30 giorni dopo la domanda (per le richieste presentate a decorrere dal 1 novembre 2015)

Semplificazione dei controlli:- un unico controllo tre mesi prima della fine del periodo di cassa

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c) Razionalizzazione delle integrazioni salariali

Per la CIGS, il decreto razionalizza la disciplina delle causali di concessione del trattamento.L’intervento straordinario di integrazione salariale può essere concesso per una delle seguenti tre causali:

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- riorganizzazione aziendale (che riassorbe le attuali causali di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale), nel limite di 24 mesi in un quinquennio mobile;

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- crisi aziendale, nel limite di 12 mesi, anche continuativi;

- contratto di solidarietà, sino a 24 mesi in un quinquennio mobile, che possono diventare 36 se l’impresa non utilizza CIGO o altre causali di CIGS nel quinquennio.

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ApplicabilitàLe nuove regole si applicano solo ai trattamenti richiesti a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto.Ai trattamenti pregressi si applicano le norme previgenti, e le loro durate si computano ai fini del limite massimo di durata complessiva nel quinquennio mobile solo per il periodo successivo alla data di entrata in vigore del decreto.

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Nuovi limiti di durata della Cig tassativi riferiti al quinquennio mobileEsempi: !12 mesi di CIGO+12 mesi di CIGS: tot 24 mesi !12 mesi di CIGO+24 mesi di CDS: tot 36 mesi !12 mesi di CIGS +24 mesi di CDS: tot 36 mesi !36 mesi di CDS: tot 36 mesi !12 mesi di CIGO+12 mesi di CDS: possibili altri 6 mesi di CIGO/CIGS oppure altri 12 mesi CDS

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6 - D. lgs. n. 149/2015 Unificazione dei servizi ispettivi

Il decreto legislativo prevede, al fine di razionalizzare e semplificare l’attività ispettiva, l’istituzione dell’Ispettorato nazionale del lavoro

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Composizione:

Riunisce in un unico ispettorato i servizi ispettivi del ministero del Lavoro dell’Inps e dell’Inail per evitare duplicazioni e aumentare l’efficacia delle ispezioni consentendone il coordinamento

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Funzioni:

La principale funzione dell’Ispettorato nazionale, risiede nel coordinamento, sulla base di direttive emanate dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, della vigilanza in materia di lavoro, contribuzione e assicurazione obbligatoria

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Inoltre, è previsto:

- la stipula di appositi protocolli, anche con i servizi ispettivi delle aziende sanitarie locali e delle agenzie regionali per la protezione ambientale onde assicurare l’uniformità di comportamento ed una maggiore efficacia degli accertamenti ispettivi, evitando la sovrapposizione degli interventi;

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- l’obbligo per ogni altro organo di vigilanza che svolge accertamenti in materia di lavoro e legislazione sociale di raccordarsi con l’Ispettorato;

- il personale ispettivo di INPS e INAIL è inserito in un ruolo ad esaurimento dei predetti Istituti con il mantenimento del trattamento economico e normativo in vigore e non potrà essere sostituito dagli Istituti;

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- il reclutamento del personale ispettivo, dall’entrata in vigore dei decreti attuativi, sarà riservato esclusivamente all’Ispettorato del Lavoro;

- Ulteriori disposizioni sono finalizzate alla semplificazione normativa in materia di ricorsi amministrativi e giudiziari riguardanti gli atti degli organi ispettivi

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7. D.lgs. n. 150: l’agenzia centrale per le politiche attive (ANPAL)

Viene istituita una Rete Nazionale dei servizi per le politiche del lavoro, coordinata dalla nuova Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro (ANPAL).

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Da chi è formata:

dalle strutture regionali per le Politiche attive del Lavoro, dall’INPS, dall’Inail, dalle Agenzie per il lavoro e dagli altri soggetti autorizzati all’attività di intermediazione, dagli enti di formazione, da Italia Lavoro, dall’ISFOL nonché dal sistema delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, dalle università e dagli altri istituti di scuola secondaria di secondo grado.

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Sarà istituito un Albo nazionale dei soggetti accreditati a svolgere funzioni in materia di politiche attive del lavoro, un Sistema informativo delle politiche del lavoro e il fascicolo elettronico del lavoratore.

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La cooperazione pubblico/privato nei servizi per l’impiego • È istituito un albo naz. delle agenzie private

accreditate, con requisiti uniformi • Dopo 4 mesi di NASpI, il disoccupato sceglie

l’operatore per l’assistenza intensiva, che verrà retribuito con un ass. di ricollocazione, ma solo a risultato ottenuto • Albo nazionale e requisiti uniformi anche per gli operatori della formazione professionale

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8 - D. lgs. n. 151/2015 semplificazione amministrativa e miscellanea

Le disposizioni contenute nel decreto possono essere suddivise in tre gruppi1) Semplificazioni di procedure e adempimenti2) Disposizioni in materia di rapporto di lavoro3) Disposizioni in materia di pari opportunità

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1. Semplificazioni di procedure e adempimenti

a) Razionalizzazione e semplificazione dell’inserimento mirato delle persone con disabilità.

- Possibilità per i datori di lavoro privati di assumere i lavoratori con disabilità mediante la richiesta nominativa, ma non di effettuare l’assunzione diretta

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- integrale revisione della procedura di concessione dell’incentivo per le assunzioni dei disabili, prevedendo la corresponsione diretta e immediata dell’incentivo al datore di lavoro da parte dell’INPS mediante conguaglio nelle denunce contributive mensili.

- rafforzamento incentivi per l’assunzione dei disabili, con una durata più lunga in caso di assunzione di persone con disabilità intellettiva e psichica.

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b) Razionalizzazione e semplificazione in materia di costituzione e gestione del rapporto di lavoro.

- dal 1° gennaio 2017 libro unico del lavoro in modalità telematica presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

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- tutte le comunicazioni amministrative (anche su lav. all’estero, collocamento e formazione prof., lavoro degli extracomunitari, spettacolo) via web;

- semplificazione del collocamento della gente del mare

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c) Razionalizzazione e semplificazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali

- abolizione del registro degli infortuni

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d) Revisione delle sanzioni in materia di lavoro e legislazione sociale- modifica alla c.d. maxisanzione per il lavoro “nero” con l’introduzione degli importi sanzionatori “per fasce”, anziché legati alla singola giornata di lavoro irregolare e la reintroduzione della procedura di diffida, che consente la regolarizzazione delle violazioni accertate. La regolarizzazione è subordinata al mantenimento al lavoro del personale “in nero” per un determinato periodo di tempo;

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-la modifica al c.d. provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale, favorendo una “immediata eliminazione degli effetti della condotta illecita, valorizzando gli istituti di tipo premiale”;- si chiariscono le nozioni di omessa registrazione e infedele registrazione sul libro unico del lavoro e si modifica il regime delle sanzioni;

-si modificano le sanzioni in materia di consegna del prospetto paga;

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2) Disposizioni in materia di rapporto di lavoro- Recesso del lavoratore e risoluzione consensuale

per via telematica su modulo predisposto dal Ministero del Lavoro;

- Possibilità di cessione gratuita di ferie e riposi tra dipendenti dell’azienda, al di sopra dei minimi di legge per situazioni familiari gravi

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- nuova disciplina dei controlli a distanza: intervento sull’art. 4 dello Statuto dei lavoratori per adeguare la disciplina all’evoluzione tecnologica, nel rispetto delle disposizioni in materia di privacy: accanto ai requisiti oggettivi, per l’installazione di audiovisivi o apparecchi di controllo a distanza si aggiungono le esigenze di tutela del patrimonio aziendale. Si tratta dunque dei controlli difensivi, diretti all’accertamento di comportamenti illeciti diversi dal mero inadempimento della prestazione lavorativa.

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3) Disposizioni in materia di pari opportunità- revisione dell’ ambito territoriale di riferimento delle consigliere di parità provinciali in vista della soppressione delle province;- modifica della composizione e delle competenze del Comitato nazionale di parità;- modifica delle competenze e della procedura di designazione e nomina delle consigliere, semplificando l’iter di nomina e superando le incertezze dovute alla precedente formulazione;

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- introduzione del principio secondo cui per le consigliere di parità non trova applicazione lo spoil system di cui all’art. 6, comma 1, della legge n. 145/2002;

- ridistribuzione fra gli enti interessati degli oneri per il sostegno alle attività delle consigliere;

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-introduzione della Conferenza nazionale delle consigliere di parità, per rafforzare e accrescere l'efficacia della loro azione, e consentire lo scambio di informazioni, esperienze e buone prassi. La Conferenza sostituisce la Rete delle consigliere e opera senza oneri per la finanza pubblica.

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I primi dati:periodo gennaio-agosto • Assunzioni a tempo indeterminato 2014: 865.491 2015: 1.164.866 +299.375 +34,6% • Conversioni di c. a termine in t.indeterminato . 2014:  235.704 . 2015:  276.658 + 49.954 + 17,4%

Fonte: Inps, Dati sui nuovi rapp. lavoro, Report mensile, sett. 2015, tabella 1

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Nei primi sette mesi del 2015 aumenta, rispetto al corrispondente periodo del 2014, il numero di nuovi rapporti di lavoro a tempo indeterminato nel settore privato (+286.126) e crescono, anche se di poco, i contratti a termine (+1.925), mentre si riducono le assunzioni in apprendistato (-11.521).

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In aumento anche le cessazioni (+41.006). La variazione netta tra i nuovi rapporti di lavoro e le cessazioni, pari rispettivamente a 3.298.361 e 2.592.233, è di 706.128 unità in 7 mesi; nello stesso periodo dell'anno precedente è invece stata di 470.604.

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L'incremento delle assunzioni a tempo indeterminato 2015 su 2014 risulta superiore alla media nazionale (+35,4%) in Friuli-Venezia Giulia (+85,3%), in Umbria (+66,5%), nelle Marche (+55,4%), nel Trentino-Alto-Adige (+53,3%), in Piemonte (+53,1%), in Emilia-Romagna (+51,1%), in Liguria (+48,3%), in Veneto (+47,4%), nel Lazio (+41,9%), in Lombardia (+40,6%), in Toscana (+37,4%) e in Sardegna (+36,4%). I risultati peggiori si registrano nelle regioni del Sud: Sicilia (+11,2%), Puglia (+17,3%) e Calabria (+18,6%).

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