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Gli enti del terzo settore nel codice civile. Profili di
responsabilità
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Avvocato Nataniele Gennari
Università Cattolica del Sacro Cuore
Milano - 19 Settembre 2013
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Associazioni e
fondazioni riconosciute
Associazioni non
riconosciute e comitati
ORGANIZZAZIONI
DEL TERZO SETTORE
Disciplina codicistica
Insieme di disposizioni di carattere generale
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Tipologie di ENP soggetti a
ulteriore specifica disciplina
Istituti extra-codicistici
Insieme di disposizioni di carattere speciale
ORGANIZZAZIONI
DEL TERZO SETTORE
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QUADRO DI SISTEMA
Costituzione
Codice Civile
DLgs. 460/1997
L. 49/1987
GENERALE SPECIALE
L. 266/1991
DPR 361/2000
L. 381/1991
4Avv. Nataniele Gennari
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COMITATO
COSTITUZIONE
Il comitato è costituito mediante un contratto plurilaterale con comunione di
scopo
Per la conclusione del contratto non è necessaria alcuna forma particolare
Il comitato viene utilizzato qualora l’esigenza di perseguire fini di pubblica utilità
sia avvertita da persone che non dispongono di mezzi patrimoniali adeguati
Il gruppo di persone si fa promotore di una sottoscrizione pubblica, raccogliendo
così i fondi necessari
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COMITATO
ORGANI
Organizzatori
Hanno il compito di eseguire le delibere e hanno la responsabilità personale
e solidale per la gestione dei fondi raccolti e per la loro destinazione allo
scopo annunciato
Assemblea Promotori
Prende le decisioni necessarie per attuare lo scopo comune e è responsabile
personalmente e solidalmente per le obbligazioni assunte dal comitato
Presidente
Occupa la più alta posizione gerarchica nell’ambito dell’organizzazione ed
ha la rappresentanza del comitato
Sottoscrittori
Non fanno parte del comitato e sono tenuti a effettuare soltanto le oblazioni
promesse
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Le associazioni e i comitati non riconosciuti godono di un’autonomia patrimoniale
imperfetta
Delle obbligazioni dell’associazione rispondono, con il loro patrimonio ed in via
sussidiaria, “le persone che hanno agito in nome e per conto dell’associazione” (art.
38 c.c.)
Delle obbligazioni del comitato rispondono "i suoi componenti … personalmente e
solidalmente " (art. 41 c.c.)
Logica: esigenza di tutela dei creditori rispetto agli enti personificati per i quali, si
presume, l’autorità amministrativa ha già verificato la adeguatezza patrimoniale in
relazione allo scopo dell’ente
RESPONSABILITA’ PATRIMONIALE
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TAVOLA DI CONFRONTO
Tipo di ente non profit Con personalità giuridica Senza personalità
giuridica
Controllo dell’autorità SI NO
Iscrizione nel registro
p.g.
SI NO
Responsabilità dei
membri per i debiti
dell’ente
NO SI
responsabile chi ha agito
in nome e per conto
dell’ente
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DISCIPLINA PREVENZIONE RISCHIO
Tracciabilità
(DLgs 136/2010)
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Sicurezza
(DLgs 18/2008)
Privacy
(DLgs 196/2003)
RAE
(DLgs 231/2001)
S.T.RA.P.
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DECRETO LEGISLATIVO 8 giugno 2001, n. 231Disciplina della responsabilita' amministrativa delle
persone giuridiche, delle societa' e delle associazioni anche prive di personalita' giuridica, a norma
dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300.
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1. L'ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:
a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione odi direzione dell'ente o di una sua unita‘ organizzativa dotata di autonomiafinanziaria e funzionale nonche' da persone che esercitano, anche di fatto, lagestione e il controllo dello stesso;
b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui allalettera a).
2. L'ente non risponde se le persone indicate nel comma 1 hanno agitonell'interesse esclusivo proprio o di terzi.
ART. 5 DLGS 231/2001 RESPONSABILITA’
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DECRETO LEGISLATIVO 30 giugno 2003, n. 196 Codice in materia di protezione dei dati personali.
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1. Il presente testo unico, di seguito denominato "codice", garantisce che iltrattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle liberta'fondamentali, nonche' della dignita' dell'interessato, con particolare riferimentoalla riservatezza, all'identita' personale e al diritto alla protezione dei dati personali.
2. Il trattamento dei dati personali e' disciplinato assicurando un elevato livello ditutela dei diritti e delle liberta' di cui al comma 1 nel rispetto dei principi disemplificazione, armonizzazione ed efficacia delle modalita' previste per il loroesercizio da parte degli interessati, nonche' per l'adempimento degli obblighi daparte dei titolari del trattamento.
ART. 2 DLGS 196/2003 FINALITA’
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DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e
della sicurezza nei luoghi di lavoro.
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1. Le disposizioni contenute nel presente decreto legislativo costituisconoattuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, per il riassetto e lariforma delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza delle lavoratrici e deilavoratori nei luoghi di lavoro, mediante il riordino e il coordinamento dellemedesime in un unico testo normativo. Il presente decreto legislativo persegue lefinalita' di cui al presente comma nel rispetto delle normative comunitarie edelle convenzioni internazionali in materia, nonche' in conformita' all'articolo117 della Costituzione e agli statuti delle regioni a statuto speciale e delleprovince autonome di Trento e di Bolzano, e alle relative norme diattuazione, garantendo l'uniformita' della tutela delle lavoratrici e deilavoratori sul territorio nazionale attraverso il rispetto dei livelli essenziali delleprestazioni concernenti i diritti civili e sociali, anche con riguardo alledifferenze di genere, di eta' e alla condizione delle lavoratrici e dei lavoratoriimmigrati.
2. (Omissis)
3. Gli atti, i provvedimenti e gli adempimenti attuativi del presente decretosono effettuati nel rispetto dei principi del decreto legislativo 30 giugno 2003,n. 196.
ART. 1 DLGS 81/2008 FINALITA’
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