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GLI STRUMENTI PER LA TUTELA DEI MARCHI E DEI BREVETTI: PROCEDURE DI OPPOSIZIONE ED AZIONI DI NULLITÀ
Federico Corradini
Camera di Commercio di Reggio Emilia
5 giugno 2014
ING. C. CORRADINI & C. S.r.l.
REGGIO EMILIA, 42124 – Via Dante Alighieri, 4 - telefono 0522 440344 - fax 0522 436270 MILANO, 20124 – Piazza Luigi Di Savoia, 24, - telefono 02 67072580 - fax 02 67385793
e-mail: [email protected] - [email protected] - www.corradini.it
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CHE COSA E’ UN MARCHIO DI IMPRESA
Il marchio è un segno che serve a contraddistinguere i prodotti o servizi che un’impresa
produce o mette in commercio.
In base all’Articolo 7 del Decreto Legislativo n. 30/2005 – Codice della Proprietà
Industriale:
Possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa tutti i segni
suscettibili di essere rappresentati graficamente, in particolare le parole, compresi i nomi
di persone, i disegni, le lettere, le cifre, i suoni, la forma del prodotto o della confezione di
esso, le combinazioni o le tonalità cromatiche, purché siano atti a distinguere i prodotti o
i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese.
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PRINCIPIO DI SPECIALITA’ - PRODOTTI E SERVIZI
Visto che il marchio è un segno utilizzato in ambito commerciale per distinguere i
prodotti/servizi di un’impresa da quelli di altre imprese, al momento del deposito di una
domanda di registrazione di marchio devono essere rivendicati i prodotti e/o i servizi per i
quali si intende ottenere la protezione del marchio.
A questo proposito ci si deve attenere alla Classificazione Internazionale dei prodotti e dei
servizi ai fini della registrazione dei marchi istituita dall’Accordo di Nizza del 1957.
La classificazione prevede 45 classi, 34 di prodotti e 11 di servizi.
Questa classificazione ha una valenza fiscale e amministrativa, nel senso che per ogni
classe si paga un tassa. Prodotti diversi possono essere compresi nella stessa classe così
come prodotti affini possono appartenere a classi diverse.
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REQUISITI PER LA REGISTRAZIONE
Affinché uno dei segni sopra indicati possa essere registrato come marchio è necessario
che soddisfi i seguenti requisiti:
capacità distintiva
liceità
novità
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Capacità distintiva
Articolo 13 del Decreto Legislativo n. 30/2005 – Codice della Proprietà Industriale.
La capacità distintiva è la capacità del segno di distinguere i prodotti o servizi che
un’impresa produce o mette in commercio.
Sono privi di capacità distintiva e non possono costituire oggetto di registrazione come
marchio d’impresa i segni:
che consistono esclusivamente in segni divenuti di uso comune nel linguaggio corrente
o negli usi costanti del commercio;
costituiti esclusivamente dalle denominazioni generiche di prodotti o servizi o da
indicazioni descrittive che ad essi si riferiscono, come i segni che in commercio
possono servire a designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore,
la provenienza geografica ovvero l’epoca di fabbricazione del prodotto o della
prestazione del servizio o altre caratteristiche del prodotto o servizio.
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Liceità
Articolo 14 del Decreto Legislativo n. 30/2005 – Codice della Proprietà Industriale.
La liceità è la conformità alla legge, all’ordine pubblico e al buon costume, Il marchio non
deve inoltre ingannare il pubblico in particolare sulla provenienza geografica, sulla natura
o sulla qualità dei prodotti o servizi.
Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa i segni:
contrari alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume;
idonei ad ingannare il pubblico, in particolare sulla provenienza geografica, sulla
natura o sulla qualità dei prodotti o servizi;
il cui uso costituirebbe violazione di un altrui diritto di autore, di proprietà industriale o
altro diritto esclusivo di terzi.
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Novità
Articolo 12 del Decreto Legislativo n. 30/2005 – Codice della Proprietà Industriale.
Si tratta della diversità che il marchio deve presentare rispetto ad altri segni distintivi, vale
a dire l’assenza del rischio di confusione con un segno distintivo anteriore uguale o simile,
per contraddistinguere prodotti o servizi uguali o affini.
Non sono nuovi e quindi non possono costituire oggetto di registrazione come marchi di
impresa, i segni che
siano identici o simili ad un segno già noto come marchio o segno distintivo di prodotti
o servizi fabbricati, messi in commercio o prestati da altri per prodotti o servizi identici
o affini, se a causa dell'identità o somiglianza tra i segni e dell'identità o affinità fra i
prodotti o i servizi possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può
consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni. L'uso precedente del
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segno, quando non importi notorietà di esso, o importi notorietà puramente locale, non
toglie la novità, ma il terzo preutente ha diritto di continuare nell'uso del marchio,
anche ai fini della pubblicità, nei limiti della diffusione locale, nonostante la
registrazione del marchio stesso. L'uso precedente del segno da parte del richiedente o
del suo dante causa non è di ostacolo alla registrazione;
siano identici o simili a un segno già noto come ditta, denominazione o ragione sociale,
insegna e nome a dominio usato nell’attività economica, o altro segno distintivo
adottato da altri, se a causa della identità o somiglianza fra i segni e dell'identità o
affinità fra l'attività d'impresa da questi esercitata ed i prodotti o servizi per i quali il
marchio è registrato possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che
può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni. L'uso precedente del
segno, quando non importi notorietà di esso, o importi notorietà puramente locale, non
toglie la novità. L'uso precedente del segno da parte del richiedente o del suo dante
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causa non è di ostacolo alla registrazione;
siano identici ad un marchio già da altri registrato nello Stato o con efficacia nello
Stato in seguito a domanda depositata in data anteriore o avente effetto da data
anteriore in forza di un diritto di priorità o di una valida rivendicazione di preesistenza
per prodotti o servizi identici;
siano identici o simili ad un marchio già da altri registrato nello Stato o con efficacia
nello Stato, in seguito a domanda depositata in data anteriore o avente effetto da data
anteriore in forza di un diritto di priorità o di una valida rivendicazione di preesistenza
per prodotti o servizi identici o affini, se a causa dell'identità o somiglianza fra i segni e
dell'identità o affinità fra i prodotti o i servizi possa determinarsi un rischio di
confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i
due segni;
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In sintesi, i principali casi in base ai quali un segno non è nuovo alla data di deposito della
domanda sono:
1) il segno è identico o simile a segno già noto (in tutto il territorio nazionale o parte
rilevante di esso) come marchio per prodotti o servizi identici o affini → rischio di
confusione/associazione
2) il segno è identico o simile a segno già noto (in tutto il territorio nazionale o parte
rilevante di esso) come ditta, denominazione o ragione sociale, insegna, nome a
dominio per prodotti o servizi identici o affini → rischio di confusione/associazione
3) il segno è identico a marchio registrato per prodotti o servizi identici (non è richiesto il
rischio di confusione/associazione);
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4) il segno è sia identico o simile a marchio registrato per prodotti identici o affini →
rischio di confusione/associazione;
Si deve aggiungere che, nel caso in cui il marchio o il segno distintivo anteriore godano di
rinomanza, essi privano del requisito della novità il marchio o segno distintivo successivo
con riferimento a prodotti o servizi anche non affini, quando l'uso di quello successivo
senza giusto motivo trarrebbe indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla
rinomanza del segno anteriore o recherebbe pregiudizio allo stesso.
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In merito alla novità è importante segnalare l’Articolo 22 del Decreto Legislativo n.
30/2005 – Codice della Proprietà Industriale che sancisce il principio della Unitarietà dei
segni distintivi
È vietato adottare come ditta, denominazione o ragione sociale, insegna e nome a dominio
di un sito usato nell’attività economica o altro segno distintivo un segno uguale o simile
all'altrui marchio se, a causa dell'identità o dell'affinità tra l'attività di impresa dei titolari
di quei segni ed i prodotti o servizi per i quali il marchio è adottato, possa determinarsi un
rischio di confusione per il pubblico che può consistere anche in un rischio di
associazione fra i due segni.
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DIRITTI DERIVANTI DALLA REGISTRAZIONE
Articolo 20 del Decreto Legislativo n. 30/2005 – Codice della Proprietà Industriale.
La registrazione di un marchio conferisce, a colui che l'ottiene, un diritto esclusivo di
utilizzazione del marchio stesso per contraddistinguere i prodotti fabbricati e/o messi in
commercio e i servizi forniti, per i quali il segno è stato registrato e per i prodotti e servizi
affini.
In particolare, il titolare ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare:
un segno identico al marchio per prodotti o servizi identici a quelli per cui esso è stato
registrato;
un segno identico o simile al marchio registrato, per prodotti o servizi identici o affini,
se a causa dell'identità o somiglianza fra i segni e dell'identità o affinità fra i prodotti o
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servizi, possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere
anche in un rischio di associazione fra i due segni;
Quindi la registrazione di marchio è un titolo in forza del quale viene conferito un diritto
di esclusiva che
comporta un uso esclusivo del segno da parte del titolare o da parte di terzi con il suo
consenso (es. licenze);
permette di vietare ad altri di usare il segno
Il titolare di un marchio registrato può inoltre vietare ai terzi l'uso di marchi identici o
simili al proprio per prodotti o servizi non affini, se il proprio marchio gode di rinomanza
e se l'uso del segno senza giusto motivo consente di trarre indebitamente vantaggio dal
carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio o reca pregiudizio allo stesso.
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In base a quanto sopra, il titolare del marchio può vietare ai terzi di apporre il segno sui
prodotti o sulle loro confezioni, di offrire i prodotti, di immetterli in commercio o di
detenerli a tali fini, di importare o esportare prodotti contraddistinti dal segno stesso, di
utilizzare il segno nella corrispondenza commerciale e nella pubblicità.
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OPPOSIZIONE ALLA REGISTRAZIONE DI UN MARCHIO NAZIONALE
Articoli 174 - 184 del Decreto Legislativo n. 30/2005 – Codice della Proprietà Industriale.
La procedura di opposizione ai marchi è stata introdotta in Italia nel 2005 dal Decreto
Legislativo n. 30/2005 – Codice della Proprietà Industriale ed è disciplinata dal Decreto 13
gennaio 2010, n. 33. - Regolamento di attuazione del Codice della proprietà industriale,
ma è di fatto rimasta inattiva fino al 2011, a causa dalla mancata previsione di un sistema
di pubblicazione delle domande di marchio in un Bollettino Ufficiale dei Marchi.
La procedura di opposizione è divenuta operativa a seguito della pubblicazione del
Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico dell’11 maggio 2011, che ha definito le
modalità operative concernenti la procedura di opposizione amministrativa nei confronti
delle domande di marchio nazionali e internazionali.
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La procedura di opposizione alla registrazione di un marchio nazionale è una procedura
amministrativa che si svolge di fronte all’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM) e che,
in presenza di determinati presupposti, permette di ottenere il rifiuto della registrazione di
un marchio italiano o della validazione in Italia di una Registrazione Internazionale di
marchio.
Con l’opposizione si fanno valere i cosiddetti impedimenti relativi alla registrazione,
ovvero gli impedimenti che possono essere rilevati solo da determinati soggetti, e
precisamente dai titolari di diritti anteriori che sarebbero violati per effetto di un’eventuale
registrazione del marchio contestato.
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Soggetti legittimati all'opposizione
Sono legittimati a depositare un’opposizione:
il titolare di un marchio già registrato o con efficacia da data anteriore in Italia
(Marchio Italiano, Marchio Comunitario, Registrazione Internazionale di marchio
designate l’Italia).
il soggetto che ha depositato in Italia una domanda di registrazione di un marchio in
data anteriore o avente effetto in Italia da data anteriore in forza di un diritto di priorità
o di una valida rivendicazione di preesistenza;
il licenziatario dell'uso esclusivo del marchio;
le persone, gli enti e le associazioni che vantano dei diritti anteriori su:
• nomi e/o ritratti di persone;
• segni notori usati in campo artistico, letterario, scientifico, politico o sportivo;
• denominazioni, sigle ed emblemi di manifestazioni, enti ed associazioni non aventi
finalità economiche.
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Diritti anteriori su cui basare l’opposizione
Con l'opposizione possono farsi valere
� gli impedimenti alla registrazione del marchio previsti dall'Articolo 12, comma 1,
lettere c) ed d), del CPI vale a dire
marchio anteriore registrato o in stato di domanda identico al marchio oggetto della
opposizione e registrato o depositato per prodotti o servizi identici a quelli del
marchio opposto
marchio anteriore registrato o in stato di domanda identico o simile al marchio
oggetto della opposizione e registrato o depositato per prodotti o servizi identici o
affini a quelli del marchio opposto, se a causa dell'identità o somiglianza fra i segni
e dell'identità o affinità fra i prodotti o i servizi possa determinarsi un rischio di
confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione
fra i due segni
per tutti o per una parte dei prodotti o servizi per i quali è stata chiesta la registrazione,
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� e la mancanza del consenso alla registrazione da parte degli aventi diritto di cui
all’Articolo 8 del CPI, cioè dai soggetti che vantano dei diritti anteriori su:
nomi e/o ritratti di persone;
segni notori usati in campo artistico, letterario, scientifico, politico o sportivo;
denominazioni, sigle ed emblemi di manifestazioni, enti ed associazioni non aventi
finalità economiche.
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É importante notare che non vi è piena simmetria con quanto previsto dall’Articolo 12 in
tema di novità, infatti l’opposizione non può basarsi su
un segno anteriore identico o simile al marchio pubblicato già noto come marchio o
segno distintivo di prodotti o servizi fabbricati, messi in commercio o prestati da altri
per prodotti o servizi identici o affini, se a causa dell'identità o somiglianza tra i segni e
dell'identità o affinità fra i prodotti o i servizi possa determinarsi un rischio di
confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i
due segni.
un segno anteriore identico o simile al marchio pubblicato già noto come ditta,
denominazione o ragione sociale, insegna e nome a dominio usato nell’attività
economica, o altro segno distintivo adottato da altri, se a causa della identità o
somiglianza fra i segni e dell'identità o affinità fra l'attività d'impresa da questi
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esercitata ed i prodotti o servizi per i quali il marchio è registrato possa determinarsi un
rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di
associazione fra i due segni.
un marchio o un segno distintivo anteriore che gode di rinomanza identico o simile al
marchio pubblicato, registrato con riferimento a prodotti o servizi non affini a quelli
tutelati dal marchio pubblicato, quando l'uso di quello successivo senza giusto motivo
trarrebbe indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del segno
anteriore o recherebbe pregiudizio allo stesso.
Non possono quindi costituire diritti su cui basare l’opposizione, i diritti derivanti da
marchi che godono di rinomanza, o da segni distintivi diversi dal marchio registrato, ivi
inclusi i marchi non registrati.
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Marchi oggetto dell’opposizione
È possibile presentare opposizione alla registrazione dei:
marchi nazionali italiani
marchi internazionali designanti l'Italia
I termini per il deposito dell’atto di opposizione
L’opposizione deve essere depositata presso l’UIBM entro:
3 mesi dalla data di pubblicazione della domanda di registrazione sul “Bollettino dei
marchi d’impresa” pubblicato dall’UIBM, per i marchi nazionali;
3 mesi dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è avvenuta la
pubblicazione della registrazione sulla “Gazzetta dei Marchi Internazionali
dell’Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale”, per i marchi internazionali
designanti l’Italia
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Svolgimento della procedura di opposizione
La procedura di opposizione alla registrazione di un marchio nazionale, è articolata in tre
fasi successive:
fase di controllo formale della domanda ed accoglimento dell’opposizione;
fase istruttoria;
fase di merito/decisionale.
Durante la prima fase, da concludersi entro due mesi dalla scadenza del termine per
depositare le opposizioni, l’UIBM verifica se l’opposizione ricevuta rispetta tutti i requisiti
formali richiesti dalla legge, il pagamento dei diritti di opposizione e ne decide
l’ammissibilità.
Svolte tali verifiche, l'UIBM invia l'atto di opposizione al richiedente il marchio opposto e
informa le parti sulla facoltà di procedere a un accordo di conciliazione.
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L'accordo di conciliazione deve essere concluso entro 2 mesi dalla data di ricevimento
della comunicazione effettuata dall'UIBM. Tale termine non è perentorio, in quanto le
parti possono estenderlo dietro richiesta congiunta, con comune istanza di proroga da
presentare prima della scadenza, fino al massimo di 1 anno a decorrere dalla data della
ricezione della prima comunicazione dell’UIBM.
Nel caso in cui sia raggiunto l'accordo, l'opposizione si estingue.
Se invece, al termine del periodo utile per il raggiungimento dell'accordo di conciliazione,
la domanda di registrazione di marchio non è ritirata o limitata ai prodotti / servizi non
contestati, l'opponente, entro il termine perentorio di 2 mesi dalla data di scadenza per
raggiungere l'accordo, deve inviare all'UIBM:
copia della domanda o del certificato di registrazione del marchio su cui è basata
l'opposizione, ove non si tratti di domande o di certificati nazionali e, se del caso, la
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documentazione relativa al diritto di priorità o di preesistenza, nonché la loro
traduzione in lingua italiana; nel caso della preesistenza, questa deve essere già stata
rivendicata in relazione a domanda o a registrazione di marchio comunitario
ogni altra documentazione a prova dei fatti addotti
la documentazione necessaria a dimostrare la legittimazione a presentare opposizione,
qualora il marchio anteriore non risulti a suo nome dal Registro tenuto dall'UIBM
Il richiedente che abbia ricevuto l’atto di opposizione e la documentazione depositata
dall'opponente, entro il termine di 60 giorni dalla data di ricevimento di tale
documentazione, può presentare le prime deduzioni in merito, sostenendo la propria
posizione con qualsiasi fatto, argomento e prova che ritenga necessari per confutare le tesi
dell'opponente.
Il richiedente può inoltre, entro lo stesso termine, eventualmente depositare l'istanza per la
prova d'uso, con la quale chiede all'opponente di dimostrare l'uso effettivo del marchio.
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Se espressamente richieste, la mancata presentazione delle prove d’uso entro 60 giorni,
comporta che il marchio il cui uso non è stato dimostrato non è più considerato come base
della opposizione.
Terminata la fase istruttoria, durante la fase di merito sarà facoltà dell’UIBM richiedere
alle parti, in ogni momento, la presentazione di ulteriori documenti, deduzioni ed
osservazioni e di concedere a ciascuna un congruo termine per rispondere.
Al termine del procedimento sopra descritto, l’UIBM dispone di un periodo di 24 mesi
dalla data di deposito dell’opposizione, che può prolungarsi in caso di sospensioni, per
svolgere la fase decisionale che potrà terminare
con l’accoglimento, totale o parziale, dell’opposizione e conseguente rifiuto della
registrazione del marchio opposto
con il rifiuto dell’opposizione e conseguente registrazione del marchio opposto.
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Nella decisione di rigetto o di accoglimento dell’opposizione, l’UIBM stabilisce se la parte
soccombente debba rimborsare, in tutto o parzialmente all’altra parte, i costi sopportati
relativi al diritto di opposizione (€ 250) nonché, entro il limite di € 300, le spese di
rappresentanza professionale nel procedimento.
Contro il provvedimento dell’UIBM, la parte soccombente potrà proporre ricorso alla
Commissione dei Ricorsi dell’UIBM, entro il termine di 60 giorni dal ricevimento della
comunicazione da parte dell’UIBM stesso.
Sarà ovviamente sempre possibile, a seguito della conclusione della procedura di
opposizione con il rilascio del marchio contestato, l’esperimento di un’autonoma azione
civile volta a far dichiarare la nullità del marchio medesimo.
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La sospensione e l’estinzione della procedura di opposizione
Il procedimento di opposizione viene sospeso in presenza di determinate circostanze,
come ad esempio:
a) durante il periodo concesso alle parti, al fine di pervenire ad un accordo di
conciliazione;
b) se l’Opposizione è basata su una domanda di marchio, fino alla registrazione di tale
marchio;
c) se l’Opposizione è basata su un marchio internazionale, fino a quando non siano
scaduti i termini per il rifiuto o la presentazione di un’Opposizione avverso la
registrazione di tale marchio avanti alla WIPO, ovvero si siano conclusi i relativi
procedimenti di esame o di opposizione;
d) se l’Opposizione è proposta avverso un marchio nazionale oggetto di riesame in
seguito al deposito di Osservazioni, fino a quando si sia concluso il relativo
procedimento di riesame;
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e) se è pendente un giudizio di nullità o di decadenza in relazione al marchio sul quale si
fonda l’Opposizione, ovvero un giudizio relativo alla spettanza del diritto alla
registrazione, fino al passaggio in giudicato della sentenza, a patto che il Richiedente
depositi apposita istanza di sospensione;
f) negli altri casi previsti dal Regolamento di Attuazione.
Si ha invece l’estinzione del procedimento nel casi in cui:
a) il marchio sul quale si fonda l’Opposizione sia stato dichiarato nullo o decaduto con
sentenza passata in giudicato;
b) le parti abbiano raggiunto un accordo;
c) l’Opposizione sia stata ritirata;
d) la domanda o la registrazione, oggetto di Opposizione, sia stata ritirata, o rigettata
dall’Ufficio con decisione definitiva;
e) chi ha presentato l’Opposizione cessi di essere legittimato.
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Richiesta di prove d’uso del marchio anteriore
Il richiedente il marchio opposto, può chiedere che l'opponente che sia titolare di marchio
anteriore registrato da almeno cinque anni fornisca i documenti idonei a provare che tale
marchio è stato oggetto di uso effettivo, da parte sua o con il suo consenso, per i prodotti e
servizi per i quali è stato registrato e sui quali si fonda l'opposizione, o che vi siano i
motivi legittimi per la mancata utilizzazione.
In mancanza di tale prova, il marchio il cui uso non è stato dimostrato non è più
considerato come base della opposizione. Pertanto, se l’opposizione è basata solo su
questo marchio, la stessa è respinta.
Se l'uso effettivo è provato solo per una parte dei prodotti o servizi per i quali il marchio
anteriore è stato registrato, esso, ai soli fini dell'esame dell'opposizione, si considera
registrato solo per quella parte di prodotti o servizi.
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Le informazioni, le prove e i documenti necessari per dimostrare l’uso del marchio sono
costituiti da documentazione relativa al luogo, al tempo, alla estensione e alla natura
dell’utilizzazione del marchio anteriore per i prodotti e i servizi per i quali esso è registrato
e sui quali si fonda l’opposizione. Le prove possono consistere nella presentazione di
documenti e campioni di imballaggi, etichette, listini dei prezzi, cataloghi, fatture,
documenti di spedizione o esportazione, fotografie, inserzioni sui giornali e dichiarazioni
scritte e mezzi similari.
USO DEL MARCHIO
Articolo 24 del Decreto Legislativo n. 30/2005 – Codice della Proprietà Industriale.
L’utilizzazione del marchio è obbligatoria e condiziona gli effetti e la conservazione del
diritto di esclusiva conferito dalla registrazione.
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In particolare il marchio deve formare oggetto di uso effettivo da parte del titolare o con il
suo consenso, per i prodotti o servizi per i quali è stato registrato, entro cinque anni dalla
registrazione, e tale uso non deve essere sospeso per un periodo ininterrotto di cinque anni,
salvo che il mancato uso non sia giustificato da un motivo legittimo.
L’uso del marchio deve essere effettivo e generalmente per uso del marchio si intende
l’uso sui prodotti, loro confezioni ed imballi, sui prodotti destinati all’esportazione, sul
materiale pubblicitario e in pubblicità di qualunque genere, su tutto quanto concerne lo
svolgimento dei servizi e sugli stampati amministrativi (fatture, ecc.) e sulla
corrispondenza commerciale, qualora vi sia menzione del marchio.
I marchi figurativi o di forma devono essere usati con la stessa immagine o con la stessa
forma con la quale sono registrati.
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Valutazione del rischio di confusione
L’esame sul rischio di confusione consiste in una contemporanea comparazione dei marchi
e dei prodotti/servizi secondo un sistema di interdipendenza di tali criteri di valutazione.
Il rischio di confusione
Affinché vi sia un rischio di confusione ci deve essere
identità o somiglianza tra segni
identità o affinità tra prodotti o servizi.
La valutazione della confondibilità tra i segni.
Si deve effettuare una valutazione globale e sintetica, un esame relativo al complesso degli
elementi grafici, visivi e fonetici che compongono i segni, considerando l’impressione
generale fornita dai segni e valutando la forza o debolezza dei segni.
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In merito alla forza o debolezza di un segno, cioè al suo potere distintivo, si è soliti fare la
distinzione fra marchi forti e marchi deboli:
marchi forti: si tratta di segni che non hanno alcuna attinenza concettuale con il
prodotto o servizio contraddistinto
marchi deboli: si tratta di segni dotati di un significato che richiama il prodotto o
servizio contraddistinto o una sua caratteristica
Si ritiene che i marchi deboli siano tutelati solo nel caso di una integrale riproduzione e di
una imitazione molto prossima, mentre i marchi forti sono tutelati nel loro nucleo
ideologico.
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La valutazione dell’identità o affinità tra prodotti/servizi.
La giurisprudenza tradizionalmente afferma che debbono essere giudicati affini i prodotti
che per la loro intrinseca natura e per la destinazione alla soddisfazione degli stessi bisogni
siano diretti alla medesima clientela.
Secondo una diversa tesi il concetto di affinità deve riferirsi alla possibilità che, nella
opinione dei consumatori, i prodotti, ancorché merceologicamente diversi, possano essere
attribuiti ad una medesima impresa (in coerenza con la funzione di indicazione di
provenienza del marchio).
In breve, il consumatore può ragionevolmente pensare che i prodotti provengono dalla
medesima impresa.
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Per esempio, sono stati ritenuti affini:
vino e olio
biscotti/prodotti di pasticceria e paste alimentari
cibi confezionati per animali e cibi confezionati per alimentazione umana
biscotti e liquori
Non sono invece stati ritenuti affini, ad esempio:
vino e gelati
prodotti cosmetici e prodotti di erboristeria
formaggi e salumi
oli alimentari e bevande gasate
É comunque importante tenere presente che l’appartenenza di due prodotti ad una stessa
classe non significa necessariamente che si tratta di prodotti affini, così come
l’appartenenza di due prodotti a due classi differenti non significa che non sono affini.
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NULLITA’ DEL MARCHIO
Articoli 25 e 27 del Decreto Legislativo n. 30/2005 – Codice della Proprietà Industriale.
Le cause di nullità di un marchio sono varie, fra queste vi sono
la mancanza di uno dei requisiti previsti dall’Articolo 7 (oggetto della registrazione)
la mancanza del requisito della novità (Articolo 12)
la mancanza del requisito della capacità distintiva (Articolo 13)
la mancanza di uno dei requisiti previsti per i marchi di forma (Articolo 9)
la mancanza di liceità del marchio (Articolo 14)
Se i motivi di nullità di un marchio d'impresa sussistono soltanto per una parte dei prodotti
o servizi per i quali il marchio è registrato, la nullità riguarda solo questa parte dei prodotti
o servizi.
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In base all’Articolo 25
1. Il marchio è nullo:
a) se manca di uno dei requisiti previsti nell'articolo 7 o se sussista uno degli impedimenti
previsti dall'articolo 12;
b) se è in contrasto con il disposto degli articoli 9, 10, 13, 14, comma 1, e 19, comma 2;
c) se è in contrasto con il disposto dell'articolo 8;
d) nel caso dell'articolo 118, comma 3, lettera b).
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DECADENZA DEL MARCHIO
Articoli 26 e 27 del Decreto Legislativo n. 30/2005 – Codice della Proprietà Industriale.
Le cause di decadenza di un marchio registrato sono:
la volgarizzazione
l’illiceità sopravvenuta
il non uso
Se i motivi di decadenza di un marchio d'impresa sussistono soltanto per una parte dei
prodotti o servizi per i quali il marchio è registrato, la decadenza riguarda solo questa parte
dei prodotti o servizi.
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Volgarizzazione (Articolo 13, comma 4)
La registrazione di marchio decade e quindi si perdono i diritti esclusivi sul marchio, se,
per il fatto dell'attività (uso da parte del titolare del marchio in funzione descrittiva) o
dell'inattività del suo titolare (non impedire che il marchio sia usato in modo descrittivo),
sia divenuto nel commercio denominazione generica del prodotto o servizio o abbia
comunque perduto la sua capacità distintiva.
Illiceità sopravvenuta (Articolo 14, comma 2)
Il marchio d'impresa decade:
a) se sia divenuto idoneo ad indurre in inganno il pubblico, in particolare circa la natura,
qualità o provenienza dei prodotti o servizi, a causa di modo e del contesto in cui viene
utilizzato dal titolare o con il suo consenso, per i prodotti o servizi per i quali è registrato;
b) se sia divenuto contrario alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume;
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Non uso (Articolo 24)
Per mantenere il proprio potere distintivo il marchio deve essere usato con continuità.
In particolare il marchio deve formare oggetto di uso effettivo per i prodotti o servizi per i
quali è stato registrato, entro cinque anni dalla registrazione, e tale uso non deve essere
sospeso per un periodo ininterrotto di cinque anni.
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AZIONI DI DECADENZA E DI NULLITA’
Articoli 120, 121, 122 e 123 del Decreto Legislativo n. 30/2005 – Codice della Proprietà
Industriale.
L’azione diretta ad ottenere la dichiarazione di decadenza o di nullità di un titolo di
proprietà industriale può essere esercitata da chiunque vi abbia interesse e promossa
d'ufficio dal pubblico ministero. In deroga all’articolo 70 del codice di procedura civile
l’intervento del pubblico ministero non è obbligatorio.
L'azione diretta ad ottenere la dichiarazione di nullità di un marchio per la sussistenza di
diritti anteriori oppure perché l'uso del marchio costituirebbe violazione di un altrui diritto
di autore, di proprietà industriale o altro diritto esclusivo di terzi, oppure perché il marchio
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costituisce violazione del diritto al nome oppure al ritratto oppure perché la registrazione
del marchio è stata effettuata a nome del non avente diritto, può essere esercitata soltanto
dal titolare dei diritti anteriori e dal suo avente causa o dall'avente diritto.
L'azione di decadenza o di nullità di un titolo di proprietà industriale è esercitata in
contraddittorio di tutti coloro che risultano annotati nel registro quali aventi diritto in
quanto titolari di esso.
Le sentenze che dichiarano la nullità o la decadenza di un titolo di proprietà industriale
sono annotate nel registro a cura dell'Ufficio italiano brevetti e marchi.
Le decadenze o le nullità anche parziali di un titolo di proprietà industriale hanno efficacia
nei confronti di tutti quando siano dichiarate con sentenza passata in giudicato.
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Le azioni in materia di proprietà industriale i cui titoli sono concessi o in corso di
concessione si propongono avanti l'autorità giudiziaria dello Stato, qualunque sia la
cittadinanza, il domicilio o la residenza delle parti. Se l'azione di nullità o quella di
contraffazione sono proposte quando il titolo non è stato ancora concesso, la sentenza può
essere pronunciata solo dopo che l'Ufficio italiano brevetti e marchi ha provveduto sulla
domanda di concessione, esaminandola con precedenza rispetto a domande presentate in
data anteriore. Il giudice, tenuto conto delle circostanze, dispone la sospensione del
processo, per una o più volte, fissando con il medesimo provvedimento l'udienza in cui il
processo deve proseguire.
Le azioni si propongono davanti alle sezioni specializzate dei Tribunali territorialmente
competenti individuati avendo riguardo al luogo in cui il convenuto ha la residenza o il
domicilio e, se questi sono sconosciuti, del luogo in cui il convenuto ha la dimora. Quando
il convenuto non ha residenza, né domicilio né dimora nel territorio dello Stato, le azioni
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sono proposte davanti all'autorità giudiziaria del luogo in cui l'attore ha la residenza o il
domicilio. Qualora né l'attore, né il convenuto abbiano nel territorio dello Stato residenza,
domicilio o dimora è competente l'autorità giudiziaria di Roma.
L'indicazione di domicilio effettuata con la domanda di registrazione e annotata nel
registro vale come elezione di domicilio esclusivo, ai fini della determinazione della
competenza e di ogni notificazione di atti di procedimenti davanti ad autorità
giurisdizionali ordinarie o amministrative.
L'onere di provare la nullità o la decadenza del titolo di proprietà industriale incombe in
ogni caso a chi impugna il titolo.
La prova della decadenza del marchio per non uso può essere fornita con qualsiasi mezzo
comprese le presunzioni semplici.
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CONVALIDAZIONE
Articolo 28 del Decreto Legislativo n. 30/2005 – Codice della Proprietà Industriale.
Le azioni a tutela dei propri diritti consentono di evitare che le registrazioni ottenute dai
soggetti terzi possano, nel tempo, convalidarsi, vale a dire divenire incontestabili
Il titolare di un marchio d'impresa anteriore e il titolare di un diritto di preuso che importi
notorietà non puramente locale, che ha, durante cinque anni consecutivi, tollerato,
essendone a conoscenza, l'uso di un marchio posteriore registrato uguale o simile, non
può domandare la nullità del marchio posteriore ne' opporsi all'uso dello stesso per i
prodotti o servizi in relazione ai quali il detto marchio e' stato usato sulla base del proprio
marchio anteriore, salvo il caso in cui il marchio posteriore sia stato domandato in mala
fede. Il titolare del marchio posteriore non può opporsi all'uso di quello anteriore o alla
continuazione del preuso.
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VANTAGGI DELLA PROCEDURA DI OPPOSIZIONE E CONSEGUENZE A
LIVELLO PRATICO
L’introduzione della procedura di opposizione alla registrazione dei marchi nazionali
mette a disposizione un nuovo ed efficace strumento per tutelare i diritti di uso esclusivo
di segni distintivi.
La nuova procedura di opposizione comporta, infatti, il vantaggio di impedire la
registrazione di un titolo lesivo dei propri diritti di marchio anteriori attraverso un
procedimento amministrativo, senza la necessità di dover instaurare una causa di nullità di
marchio presso la competente Sezione Specializzata del Tribunale territorialmente
competente.
È comunque sempre possibile richiedere la nullità di un marchio attraverso il citato
procedimento giudiziario.
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In particolare i principali vantaggi rispetto ad una azione di nullità innanzi all’autorità
giudiziaria sono:
costi minori;
tempi certi e più brevi. La decisione deve essere resa nell’arco di ventiquattro mesi al
massimo, salvi i periodi di sospensione richiesti dalle parti congiuntamente;
disponibilità di una fase di riflessione che favorisce il raggiungimento di un accordo tra
le parti.
l’opposizione permette di prevenire l’attività contraffattoria essendo azionabile contro
marchi in via di registrazione e quindi solitamente non ancora presenti sul mercato
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Per poter adeguatamente sfruttare la procedura di opposizione, occorre
controllare di avere un marchio protetto (registrato / in stato di domanda) in Italia in
relazione a tutti i prodotti o servizi di interesse attuale o potenziale.
Non è possibile basare un’opposizione su un marchio semplicemente utilizzato ma non
depositato o registrato e non sono ammesse opposizioni nei confronti di domande di
registrazione di marchi nelle quali non siano designati prodotti o servizi identici o
affini a quelli designati nelle registrazioni o domande degli opponenti.
attivare un servizio di sorveglianza attivo per quanto concerne l’Italia in relazione a
tutti i marchi importanti e a tutti i prodotti/servizi di interesse attuale o potenziale.
Tale servizio permette di monitorare le domande nazionali e internazionali di nuova
pubblicazione rilevare con tempestività l’esistenza di eventuali domande lesive di
propri diritti anteriori e valutare quindi la possibilità di procedere alla presentazione di
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un’opposizione nei confronti delle stesse.
L'attivazione della sorveglianza consente al titolare del marchio posto sotto
sorveglianza di venire a conoscenza di depositi di marchi potenzialmente confondibili
con il proprio, dandogli in tal modo la possibilità di attivarsi in difesa del proprio
marchio sia in via amministrativa, mediante il deposito di opposizioni, sia in via
stragiudiziale e/o giudiziale, tramite l'invio di diffide e/o la notifica di atti giudiziari.
aggiornare la titolarità delle registrazioni e domande aventi effetto in
Italia, diversamente l'opposizione verrà considerata inammissibile.
nel caso di licenziatario esclusivo di un marchio, verificare che il contratto consenta di
presentare opposizione.
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archiviare la documentazione attestante l’uso dei propri marchi in modo tale da essere
in grado di esibire, durante una procedura di opposizione, le prove d’uso dei propri
segni distintivi registrati.
Per uso del marchio si intende l’uso sui prodotti, loro confezioni ed imballi, sul
materiale pubblicitario e in pubblicità di qualunque genere, su tutto quanto concerne lo
svolgimento dei servizi e sugli stampati amministrativi (fatture, ecc.) e sulla
corrispondenza commerciale, qualora vi sia menzione del marchio.
Infine, l’introduzione della procedura di opposizione rende ancora più opportuno lo
svolgimento di adeguate ricerche di anteriorità, al fine di valutare i rischi di una possibile
opposizione da parte di terzi in sede di registrazione di nuovi marchi.
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Si deve tenere anche presente che in caso di deposito di un Marchio Internazionale, la
Registrazione Internazionale di marchio è dipendente dal marchio nazionale
precedentemente depositato in Italia per una durata di 5 anni a decorrere dalla data di
registrazione del marchio internazionale.
Pertanto, se durante questi 5 anni, il marchio italiano è invalidato, tutto o in parte, anche a
seguito di una opposizione, anche il Marchio Internazionale perde la propria efficacia in
modo corrispondente.
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DIFFERENZE TRA L’OPPOSIZIONE ALLA REGISTRAZIONE DI UN MARCHIO
NAZIONALE E L’OPPOSIZIONE ALLA REGISTRAZIONE DI UN MARCHIO
COMUNITARIO
La procedura di opposizione nazionale, che si svolge di fronte all’UIBM, è stata sviluppata
sulla falsariga della procedura di opposizione alla registrazione dei Marchi Comunitari che
si svolge di fronte all’Ufficio per l’Armonizzazione nel Mercato Interno (UAMI).
Ciononostante, le due procedure presentano alcune differenze sostanziali e procedurali.
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La basi per una opposizione ad un marchio comunitario sono
marchi la cui data di deposito sia anteriore a quella della domanda di marchio
comunitario, tenuto eventualmente conto del diritto di priorità che per essi può essere
invocato:
• marchi comunitari registrati o in stato di domanda;
• marchi nazionali registrati o in stato di domanda validi in uno Stato membro
• marchi oggetto di registrazione internazionale aventi efficacia all’interno della
Comunità Europea;
• marchi che, alla data di presentazione della domanda di registrazione del marchio
comunitario, sono notoriamente conosciuti o godono di rinomanza in uno Stato
membro.
• marchi non registrati o altri segni utilizzati nella normale prassi commerciale e di
portata non puramente locale, se e in quanto, conformemente a una normativa
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comunitaria o alla legislazione dello Stato membro che disciplina detto segno:
a) sono stati acquisiti diritti a detto contrassegno prima della data di presentazione
della domanda di marchio comunitario, o della data di decorrenza del diritto di
priorità invocato per presentare la domanda di marchio comunitario;
b) questo contrassegno dà al suo titolare il diritto di vietare l’uso di un marchio
successivo.
Inoltre, in seguito all’opposizione del titolare del marchio, un marchio è del pari escluso
dalla registrazione se l’agente o il rappresentante del titolare del marchio presenta la
domanda a proprio nome e senza il consenso del titolare, a meno che tale agente o
rappresentante non giustifichi il suo modo di agire.
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Da un confronto tra le due procedure di opposizione emerge che nell’opposizione contro
un Marchio Comunitario
è possibile basare l’opposizione su un diritto anteriore ottenuto mediante l’uso di un
segno distintivo non registrato (marchio di fatto / denominazione o ragione sociale).
è possibile basare l’opposizione su un marchio notoriamente conosciuto o che gode di
rinomanza.
non è possibile basare l’opposizione su uno dei seguenti diritti anteriori
a) del diritto al nome;
b) del diritto all’immagine;
c) del diritto d’autore;
d) del diritto di proprietà industriale.
che possono essere fatti valere solo in una Azione di Nullità.
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Dal punto di vista procedurale nell’opposizione contro un Marchio Comunitario
il periodo conciliazione può essere esteso fino ad un massimo di 24 mesi.
è possibile chiedere una sospensione della procedura di opposizione anche dopo la
scadenza del periodo di conciliazione
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MOTIVI DI DECADENZA DEL MARCHIO COMUNITARIO
Il titolare del marchio comunitario è dichiarato decaduto dai suoi diritti su domanda
presentata all’Ufficio o su domanda riconvenzionale in un’azione per contraffazione:
a) se il marchio, per un periodo ininterrotto di cinque anni, non ha formato oggetto di un
uso effettivo nella Comunità per i prodotti o i servizi per i quali è stato registrato, e non vi
sono ragioni legittime per la mancata utilizzazione; tuttavia, nessuno può far valere che il
titolare è decaduto dai
suoi diritti se, tra la scadenza di detto periodo e la presentazione della domanda o della
domanda riconvenzionale, è iniziata o ripresa l’utilizzazione effettiva del marchio;
peraltro, l’inizio o la ripresa dell’utilizzazione del marchio, qualora si collochi nei tre mesi
precedenti la presentazione della domanda o della domanda riconvenzionale, a condizione
che il periodo di tre mesi cominci non prima dello scadere del periodo ininterrotto di
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cinque anni di mancata utilizzazione, non vengono presi in considerazione qualora si
effettuino preparativi per l’inizio o la ripresa dell’utilizzazione del marchio solo dopo che
il titolare abbia appreso che la domanda o la domanda riconvenzionale potrà essere
presentata;
b) se, per l’attività o l’inattività del suo titolare, il marchio è divenuto denominazione
abituale nel commercio di un prodotto o di un servizio per il quale è registrato;
c) se, in seguito all’uso che ne viene fatto dal titolare del marchio o col suo consenso per i
prodotti o servizi per i quali è registrato, il marchio è tale da poter indurre in errore il
pubblico, particolarmente circa la natura, la qualità o la provenienza geografica di tali
prodotti o servizi.
Se la causa di decadenza sussiste solo per una parte dei prodotti o dei servizi per i quali il
marchio comunitario è registrato, il titolare decade dai suoi diritti soltanto per i prodotti o
servizi di cui trattasi.
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MOTIVI DI NULLITÀ ASSOLUTA DEL MARCHIO COMUNITARIO
Su domanda presentata all’Ufficio o su domanda riconvenzionale in un’azione per
contraffazione, il marchio comunitario è dichiarato nullo allorché:
a) è stato registrato in contrasto con le disposizioni dell’articolo 7 in tema di Impedimenti
assoluti alla registrazione;
b) al momento del deposito della domanda di marchio il richiedente ha agito in malafede.
Il marchio comunitario, registrato in contrasto con le disposizioni dell’articolo 7, paragrafo
1, lettere b), c) e d), non può essere dichiarato nullo se, per l’uso che ne è stato fatto, dopo
la registrazione ha acquisito carattere distintivo per i prodotti o servizi per i quali è stato
registrato.
Se il motivo di nullità sussiste solo per una parte dei prodotti o servizi per i quali il
marchio comunitario è registrato, la nullità del marchio può essere dichiarata soltanto per i
prodotti o servizi di cui trattasi.
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MOTIVI DI NULLITÀ RELATIVA DEL MARCHIO COMUNITARIO
Su domanda presentata all’Ufficio o su domanda riconvenzionale in un’azione per
contraffazione il marchio comunitario è dichiarato nullo allorché:
a) esiste un marchio anteriore registrato o in stato di domanda valido nella comunità
europea, o un marchio anteriore registrato o in stato di domanda notoriamente conosciuto
o che gode di rinomanza in uno Stato membro.
b) se l’agente o il rappresentante del titolare del marchio registra il marchio a proprio
nome e senza il consenso del titolare, a meno che tale agente o rappresentante non
giustifichi il suo modo di agire.
c) esiste marchio non registrato o di un altro segno utilizzato nella normale prassi
commerciale e di portata non puramente locale
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Su domanda presentata all’Ufficio o su domanda riconvenzionale in un’azione per
contraffazione il marchio comunitario è altresì dichiarato nullo se la sua utilizzazione può
essere vietata in virtù di un altro diritto anteriore in base alla normativa comunitaria o al
diritto interno che ne disciplina la protezione, in particolare:
a) del diritto al nome;
b) del diritto all’immagine;
c) del diritto d’autore;
d) del diritto di proprietà industriale.
Se il motivo di nullità sussiste solo per una parte dei prodotti o servizi per i quali il
marchio comunitario è registrato, la nullità del marchio può essere dichiarata soltanto per i
prodotti o servizi di cui trattasi.