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Nuovo regolamento di prevenzione incendi D.P.R. 1-8-2011 n°151 Gazzetta Ufficiale n° 218 del 22 settembre 2011 Per. Ind. Bertelli Sebastiano

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Nuova normativa prevenzione incendi D.P.R. 151/2011

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Nuovo regolamento di prevenzione incendi D.P.R. 1-8-2011 n°151

Gazzetta Ufficiale n° 218 del 22 settembre 2011

Per. Ind. Bertelli Sebastiano

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Finalità e primi indirizzi applicativi

Il provvedimento reca il nuovo regolamento di semplificazione della disciplina dei procedimenti di prevenzione incendi ed è stato adottato alla luce delle novità introdotte dalla normativa che ha introdotto la S.C.I.A. (segnalazione certificata di inizio attività.

La Circolare n°4865 del 5/10/2011 ha richiamato la necessità dei primi indirizzi applicativi, emanati con la Lettera Circolare M.I. Prot. 0013061 del 06/10/2011.

Il nuovo regolamento individua le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi e disciplina - per il deposito dei progetti, per l'esame dei progetti, per le visite tecniche, per l'approvazione di deroghe a specifiche normative - la verifica delle condizioni di sicurezza antincendio che sono attribuite alla competenza del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Il DPR 151/11 si applica a tutte le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi riportate nell'Allegato I del regolamento stesso.

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Le attività ricomprese nell'Allegato I al D.P.R. 151/2011 si suddividono in tre tipologie in relazione al rischio connesso all'attività, alla presenza di specifiche regole tecniche e alle esigenze di tutela della pubblica incolumità; l'ordine alfabetico è correlato all'aumento del rischio.

A B C

Le nuove attività individuate dal D. 151/2011

basso medio elevato

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Schema delle nuove procedure in base alla tipologia dell'attività

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Approfondiamo le singole procedure....ATTIVITA’ IN CATEGORIA A:

-presentazione da parte del titolare dell’attività di apposita istanza al Comando prima dell’esercizio dell’attività mediante la S.C.I.A. (art. 4, comma 1) – modello PIN 2-2011 comprensiva di asseverazione del tecnico modello PIN 2,1-2011 e certificazioni/dichiarazioni probanti ai fini della prevenzione incendi. Alla SCIA devono essere allegati chiaramente relazione tecnica ed elaborati tecnici redatti da Tecnico abilitato.

-rilascio, da parte del Comando, di ricevuta dell’avvenuta presentazione della suddetta istanza, previa verifica della completezza formale dell’istanza, della documentazione e dei relativi allegati (art. 4, comma 1);

ATTENZIONE: NON C'E' ESPRESSIONE DEL PARERE (FAVOREVOLE/CONTRARIO)

-effettuazione, da parte del Comando, entro 60 giorni dal ricevimento della suddetta istanza di sopralluoghi disposti anche con il metodo a campione (art. 4, comma 2); ad oggi sono previsti come obiettivo fino al 31/12/2011 il 2% delle attività presentate entro il 31/12/2011. All'inizio di ogni anno dalla Direzione Nazionale verranno dati indirizzi sul numero di sopralluoghi e le tipologie dimattività.

-in caso di esito positivo del sopralluogo , rilascio da parte del Comando e a richiesta dell’interessato di copia del verbale della verifica tecnica effettuata (art. 4, comma 2);

-in caso di esito negativo del sopralluogo , adozione da parte del Comando di motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi dalla stessa prodotti, ad eccezione che, ove sia possibile, l'interessato provvede a conformare alla normativa antincendio e ai criteri tecnici di prevenzione incendi detta attività entro un termine di quarantacinque giorni (art. 4, comma 2);

-ATTESTAZIONE DI RINNOVO PERIODICO : ogni cinque anni, invio al Comando da parte del titolare dell’attività della richiesta di rinnovo periodico di conformità antincendio: tale richiesta è effettuata tramite una dichiarazione attestante l'assenza di variazioni alle condizioni di sicurezza antincendio corredata da documentazione ed il Comando rilascia contestuale ricevuta dell'avvenuta presentazione della dichiarazione (art. 5, comma 1). MODELLI PIN 3-2011 e PIN 3,1-2011 (quest'ultimo a firma di tecnico).

NON VIENE RILASCIATO UN NUOVO C.P.I. MA UNA ATTESTAZIONE DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA

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Casi particolari

Per i serbatoi di GPL fino a 5 m3 fino all'adozione del decreto ministeriale di cui al comma 7 dell'articolo 2, all'istanza di cui al comma 1 dell'articolo 4 (SCIA), presentata per la messa in esercizio dei depositi di gas di petrolio liquefatto in serbatoi fissi di capacita' complessiva non superiore a

5 metri cubi non a servizio di attivita' di cui all'Allegato I (quindi altre attività soggette al D. 151/2011), sono allegati:

a) la dichiarazione di conformita' di cui all'articolo 7 del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 22 gennaio 2008, n.37;

b) una dichiarazione in cui il titolare attesta che sono state rispettate le prescrizioni vigenti in materia di prevenzione degli incendi e si impegna al rispetto degli obblighi di cui all'articolo 6 del presente

regolamento;c) una planimetria del deposito, in scala idonea firmata da un professionista iscritto nel relativo albo

professionale e nell'ambito delle specifiche competenze, o dal responsabile tecnico dell'impresa che procede all'installazione del deposito.

In pratica rimane ad oggi valida la documentazione di cui al D. 214/2006 (pur essendo quest'ultimo abrogato).

Se però l'attività è individuata nell'allegato I al D. 151/2011 è necessario procedere in base alla classificazione dell'attività servita (A-B-C) come indicato nelle successive slide.

RINNOVO: Ogni 5 anni deve essere redatta dichiarazione a firma di Tecnico o Responsabile aziendale della ditta fornitrice GPL che è stata effettuata la prevista manutenzione

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ATTIVITA’ IN CATEGORIA B:ATTIVITA’ IN CATEGORIA B:-PROGETTO : presentazione da parte del titolare dell’attività di apposita istanza al Comando per l'esame dei progetti (detta VALUTAZIONE DEI PROGETTI di nuovi impianti o costruzioni nonché dei progetti di modifiche da apportare a quelli esistenti, che comportino un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio (art. 3, commi 1 e 2)-ESAME DEL PROGETTO da parte del Comando entro 30 giorni dalla presentazione. (art. 3, comma 3);

C'E' RILASCIO PARERE DA PARTE DEL COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO

presentazione da parte del titolare dell’attività di apposita istanza al Comando prima dell’esercizio dell’attività mediante la S.C.I.A. (art. 4, comma 1)-rilascio, da parte del Comando, di ricevuta dell’avvenuta presentazione della suddetta istanza, previa verifica della completezza formale dell’istanza, della documentazione e dei relativi allegati (art. 4, comma 1);

effettuazione, da parte del Comando, entro 60 giorni dal ricevimento della suddetta istanza di sopralluoghi disposti anche con il metodo a campione (art. 4, comma 2);-in caso di esito positivo del sopralluogo , rilascio da parte del Comando e a richiesta dell’interessato di copia del verbale della verifica tecnica effettuata (art. 4, comma 2);-in caso di esito negativo del sopralluogo , adozione da parte del Comando di motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi dalla stessa prodotti, ad eccezione che, ove sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa antincendio e ai criteri tecnici di prevenzione incendi detta attività entro un termine di quarantacinque giorni (art. 4, comma 2);

-ATTESTAZIONE DI RINNOVO PERIODICO : ogni cinque anni, invio al Comando da parte del titolare dell’attività della richiesta di rinnovo periodico di conformità antincendio: tale richiesta è effettuata tramite una dichiarazione attestante l'assenza di variazioni alle condizioni di sicurezza antincendio corredata da documentazione ed il Comando rilascia contestuale ricevuta dell'avvenuta presentazione della dichiarazione (art. 5, comma 1). MODELLI PIN 3-2011 e PIN 3,1-2011 (quest'ultimo a firma di tecnico).

VIENE RILASCIATA UNA ATTESTAZIONE DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA

COINCIDE CON LE ATTIVITA' DI CATEGORIA “A”

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ATTIVITA’ IN CATEGORIA C:ATTIVITA’ IN CATEGORIA C:-PROGETTO : presentazione da parte del titolare dell’attività di apposita istanza al Comando per l'esame dei progetti (detta VALUTAZIONE DEI PROGETTI di nuovi impianti o costruzioni nonché dei progetti di modifiche da apportare a quelli esistenti, che comportino un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio (art. 3, commi 1 e 2)-ESAME DEL PROGETTO da parte del Comando entro 30 giorni dalla presentazione. (art. 3, comma 3);

C'E' RILASCIO PARERE DA PARTE DEL COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO

presentazione da parte del titolare dell’attività di apposita istanza al Comando prima dell’esercizio dell’attività mediante la S.C.I.A. (art. 4, comma 1)-rilascio, da parte del Comando, di ricevuta dell’avvenuta presentazione della suddetta istanza, previa verifica della completezza formale dell’istanza, della documentazione e dei relativi allegati (art. 4, comma 1);

effettuazione, da parte del Comando, entro 60 giorni dal ricevimento della suddetta istanza di sopralluoghi (art. 4, comma 3);-RILASCIO C.P.I. in caso di esito positivo del sopralluogo , entro 15 giorni dalla data di effettuazione del controllo (art. 4, comma 3);-in caso di esito negativo del sopralluogo , adozione da parte del Comando di motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi dalla stessa prodotti, ad eccezione che, ove sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa antincendio e ai criteri tecnici di prevenzione incendi detta attività entro un termine di quarantacinque giorni (art. 4, comma 3);

-ATTESTAZIONE DI RINNOVO PERIODICO :

ogni cinque anni, invio al Comando da parte del titolare dell’attività della richiesta di rinnovo periodico di conformità antincendio: tale richiesta è effettuata tramite una dichiarazione attestante l'assenza di variazioni alle condizioni di sicurezza antincendio corredata da documentazione ed il Comando rilascia contestuale ricevuta dell'avvenuta presentazione della dichiarazione (art. 5, comma 1). MODELLI PIN 3-2011 e PIN 3,1-2011 (quest'ultimo a firma di tecnico).

NON VIENE RILASCIATO UN NUOVO C.P.I. MA UNA ATTESTAZIONE DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA

COINCIDE CON LE ATTIVITA' DI CATEGORIA “A-B”

COINCIDE CON LE ATTIVITA' DI CATEGORIA “B”

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Quando ci sono più attività...

Per le procedure che riguardano più attività (A + B + C), in fase di valutazione del progetto le attività di tipologia A non dovranno essere indicate nel progetto da approvare, ma solo nella documentazione tecnica, indicando le eventuali interferenze con le altre attività presenti.

Non dovrà essere pagato il corrispettivo previsto dalle tariffe per tali attività (tipologia A) in fase di valutazione, ma dovrà essere pagato il corrispettivo anche per tali attività in fase di presentazione della SCIA dopo il parere approvato e dovrà essere allegata la documentazione riguardante anche tali attività.

La SCIA, presentata direttamente o tramite SUAP è titolo abilitativo all'esercizio dell'attività AI SOLI FINI ANTINCENDIO.

Il C.P.I. assume valenza di: attestato del rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione incendi e della sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio. Analogamente al verbale di visita tecnica (per i sopralluoghi a campione o in caso comunque di sopralluogo) non è più un provvedimento finale di un procedimento amministrativo, ma costituisce solo il risultato del controllo e non ha validità temporale.

La SCIA

Il C.P.I. (ove previsto)

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Le principali novità in merito ai procedimenti

Procedimenti volontari (solo per attività B e C)

NOF (Nulla Osta di Fattibilità). Per particolari complessità nella realizzazione dell'opera, può essere richiesto un parere preventivo rilasciato per 1 o più aspetti rilevanti per la prevenzione incendi.Può essere presentato un progetto di fattibilità (mod. PIN 1bis-2011) indicando l'aspetto o gli aspetti di prevenzione incendi in merito ai quali si chiede il Nulla Osta di Fattibilità.

Verifiche in Corso D'Opera Si possono chiedere al Comando per opere complesse, visite del personale VVF durante l'esecuzione dell'opera per aspetti rilevanti di prevenzione incendi (mod. PIN 2bis-2011).

Se richiesti (in quanto volontari) tali procedimenti DEVONO comunque essere conclusi in una tempistica di 30 gg.).

Gli importi per le tariffe nel transitorio saranno sempre di 44,00 €/h per le valutazioni in fase progettuale e 48,00 €/h per i sopralluoghi. L'impegno orario è indicato nella tabella allegata alla Circolare del 6/10/2011 prot. 0013061.

Altra novità sarà rappresentata dalla possibilità di presentare una SCIA in caso di modifiche ad una attività (di tipo B o C, in quanto per le A è sempre consentito) quando non ci sia un aggravio di rischio. NON VIENE FATTO PERTANTO UN NUOVO SOPRALLUOGO SE NON A CAMPIONE.

Per le deroghe il procedimento rimane sostanzialmente invariato. Il modello è il PIN4-2011.

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Procedimenti nel periodo transitorio (art. 11 – D.P.R. 151/2011)

Attività non più soggette ai controlliNel caso sia stata avviata una procedura per attività ad oggi non più soggette, il Comando

comunicherà ai Titolari che l'attività non risulta più soggetta. Nel caso non siano stati ancora rilasciati pareri non ne verranno rilasciati; verrà solo ricordato l'obbligo del rispetto dei criteri generali di prevenzione incendi.

Attività sempre soggette per cui è stato presentato il parere di conformità ai sensi del 37/98 e il Comando non l'abbia ancora rilasciato

Il parere verrà comunque rilasciato e avrà validità di VALUTAZIONE DEL PROGETTO. Dovrà essere concluso con la SCIA. Il personale del Comando effettuerà il sopralluogo per le attività soggette.

Attività sempre soggette per cui è stato presentato il parere di conformità ai sensi del 37/98 e il Comando l'abbia rilasciato ma le opere non siano ancora terminate.

Presentazione della SCIA (nella quale verrà indicato il progetto approvato). Il personale del Comando effettuerà il sopralluogo per le attività soggette.

Attività sempre soggette per cui è stata presentata la richiesta rilascio CPI e la DIA. La DIA assume validità di SCIA; Il personale del Comando effettuerà il sopralluogo per le attività

soggette.Attività sempre soggette per cui è stata presentata la richiesta rilascio CPI ma non la

DIA. Il Comando comunicherà alle attività della possibilità di avvalersi della SCIA in un tempo massimo

di 30 gg; Il personale del Comando effettuerà il sopralluogo per le attività soggette.Attività in possesso di CPI con scadenza dopo l'entrata in vigore del D.P.R. 151/2011Dovrà essere presentata alla scadenza attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio

(mod.PIN3-2011) con allegata asseverazione da parte di tecnico (mod. PIN3,1-2011) ove presenti impianti di protezione attiva antincendio con esclusione degli estintori.

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Procedimenti nel periodo transitorio (art. 11 – D.P.R. 151/2011)

Attività con scadenza C.P.I. “una tantum”Le attività che avevano scadena “una tantum” (es.

ascensosi/montacarichi, civili abitazioni altezza > 24 m, ecc.) dovranno presentare attestazione di rinnovo periodico entro:

6 anni dall'entrata in vigore del D.P.R. 151/2011 (06/10/2017) per le attività in possesso di C.P.I. rilasciato prima dell'1/1/1988

8 anni dall'entrata in vigore del D.P.R. 151/2011 (06/10/2019) per le attività in possesso di C.P.I. rilasciato tra l'1/1/1988 e il 31/12/1999

10 anni dall'entrata in vigore del D.P.R. 151/2011 (06/10/2021) per le attività in possesso di C.P.I. rilasciato dall'1/1/2000 al 6/10/2011

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Procedimenti nel periodo transitorio (art. 11 – D.P.R. 151/2011)

Attività esistenti prima non assoggettate al controllo di prevenzione incendi ed ora individuate nell'Allegato 1 al D.P.R. 151/2011

Presentazione della procedura prevista in relazione alla tipologia A, B, C entro 1 anno dall'entrata in vigore del D.P.R. 151/2011 (06/10/2012)

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Periodicità dei rinnovi

Ogni cinque anni, mediante invio al Comando da parte del titolare dell’attività della richiesta di rinnovo periodico di conformità antincendio: tale richiesta è effettuata tramite una dichiarazione attestante l'assenza di variazioni alle condizioni di sicurezza antincendio corredata da documentazione ed il Comando rilascia contestuale ricevuta dell'avvenuta presentazione della dichiarazione (art. 5, comma 1). MODELLI PIN 3-2011 e PIN 3.1-2011 (quest'ultimo a firma di tecnico ove sussistano mezzi di protezione attivita di prevenzione incendi ad eccezione dei mezzi di estinzione mobili).

Ogni dieci anni, con la stessa procedura di cui sopra, limitatamente alle attività 6,7,8,64,71,72,77 di cui all'Allegato 1 al D.P.R. 151/2011.

CASI PARTICOLARI

SERBATOI DI GPL FINO A 5 mc non a servizio di attività di cui all'All. 1.La documentazione per il rinnovo di tali impianti deve essere costituita da:

dichiarazione a firma di Tecnico o Responsabile aziendale della ditta fornitrice GPL che è stata effettuata la prevista manutenzione

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Sistema tariffario nel transitorio

Valutazione dei progetti: 44,00 €/h. L'impegno orario di ciascuna attività è ricompreso nella tabella allegata al D.P.R. 151/2011. In caso di più attività, si sommano le ore di ciascuna attività (ad eccezione di quelle in cat. A in quanto non soggette a valutazione progetto).

SCIA e controlli in corso d'opera: 48,00 €/h. L'impegno orario di ciascuna attività è ricompreso nella tabella allegata al D.P.R. 151/2011. In caso di più attività, si sommano le ore di ciascuna attività.

Ogni dieci anni, con la stessa procedura di cui sopra, limitatamente alle attività 6,7,8,64,71,72,77 di cui all'Allegato 1 al D.P.R. 151/2011.

L'Attestazione di pagamento DEVE essere allegata alla procedura.

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Documentazione da allegare ai modelli PIN

Fino all'uscita dei Decreti previsti dal D.P.R. 151/2011, la documentazione da allegare ai modelli PIN rimane quella di cui all'Allegato I al D.M. 4/5/1998 e s.m.i.

Per i serbatoi di gpl fino a 5 mc non a servizio dell'Allegato 1 dovrà essere prodotta in fase di SCIA la documentazione prevista dal D.P.R. 12/4/2006 n°214 ovvero:

- elaborato grafico in scala- certificazione corretta installazione serbatoio gpl- dichiarazione di conformità ai sensi del D. 37/2008

rilasciata dall'installatore.

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La trasmissione telematica

Ove i SUAP abbiano attuato la trasmissione per via telematica, per le aziende è necessario procedere alla trasmissione della documentazione di cui sopra a mezzo posta certificata all'indirizzo indicato dal Comune. Tutti i documenti devono essere firmati digitalmente e marcati temporalmente (estensione .p7m)

Il Ministero dell'Interno per le pratiche destinate ai Vigili del Fuoco con Circolare del 21/03/2011 ha specificato le tipologie dei file consentiti; sotto si riportanto quelle previste prima della firma digitale:

- Il bollo deve essere assolto in modo virtuale (modello F23).- Ove sia il Tecnico a trasmettere la documentazione, deve essere prodotta DELEGA

dalla persona intestataria della pratica (i modelli sono su Banca Dati Comunale).

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Allegato 1 al D.P.R. 151/2011 (il nuovo elenco delle attività)

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