Sistema legislativo in materia di sicurezza dei lavoratori

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NEI LUOGHI DI LAVORO LA SICUREZZA E LA SALUTE EVOLUZIONE NORMATIVA

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NEI LUOGHI DI LAVOROLA SICUREZZA E LA SALUTE

EVOLUZIONE NORMATIVA

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INTRODUZIONE

La tutela dell’integrità psicofisica dei lavoratori è garantita in primo luogo dalla Costituzione (articoli 2, 32,35, e 41) che, come principio assoluto, non ammette sconti a fattori quali l’ineluttabilità, la fatalità, la fattibilità economica e produttiva, nella predisposizione di condizioni ambientali sicure.

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Questo principio ha ispirato la legislazione nazionale in materia di igiene e sicurezza del lavoro che come vedremo fin dagli anni 50, con importanti provvedimenti, ha messo le basi per una rigorosa legislazione, tutta rivolta a garantire la sicurezza di impianti e macchinari, l’igiene ambientale e la tutela della salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro.

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La stessa attenzione alle condizioni generali di sicurezza ed igiene sul lavoro è rappresentata dalla recente normativa comunitaria, che integrando precedenti predisposizioni nazionali propone un’ottica di prevenzione innovativa, tesa a creare nell’azienda una nuova cultura della sicurezza e della tuttela della salute dei lavoratori

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E’ con questo obiettivo che in Italia sono state recepite le direttive Europee le quali hanno trovato applicazione attraverso il D.Lgs. 626/94 prima e con il D.Lgs. 81/08 dopo. La normativa attuale assegna un ruolo attivo ai lavoratori e ne stabilisce il diritto alla costante informazione, formazione e consultazione in materia di igiene e sicurezza sul lavoro.

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LE FONTI FONDAMENTALI1947 COsTITUZIONE DELLA REpUbbLICA ITALIANA

ARTICOLO 41L’iniziativa economica privata è libera e non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.

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1942 CODICE CIVILE

ARTICOLO 2050Chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di una attività pericolosa, per sua natura o per natura dei mezzi adoperati è tenuto al risarcimento, se non prova di aver adottato tutte le misure idonee ed evitare il danno.

ARTICOLO 2087L’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità moraledei prestatori di lavoro.

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1942 CODICE pENALE

ARTICOLO 437Chiunque omette di collocare impianti, apparecchi o segnali destinati a prevenire disastri o infortuni sul lavoro, ovvero li rimuove o li danneggia, è punito con la reclusione da 6 mesi a 5 anni.

Se dal fatto deriva un disastro o un infortunio, la pena è della reclusione da 3 a 10 anni

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1970 LEggE 20 MAggIO 1970 N°300 sTATUTO DEI LAVORATORI

ARTICOLO 9(Tutela della salute e dell’integrità fisica)

I lavoratori, mediante loro rappresentanze, hanno diritto di controllare l’applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e di promuovere la ricerca, l’elaborazione e l’attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute e la loro integrità fisica.

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DA OLTRE 100 ANNI LE NAZIONI A pIù ELEVATO sVILUppO INDUsTRIALE HANNO LEgIFERATO IN MATERIA DI REgOLAMENTAZIONE sULLA sICUREZZA NEI LUOgHI DI LAVORO

IN ITALIA LA PRODUZIONE DI LEGGI COMINCIA ALLA FINE DEL 1800

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sINTEsI DEL pERIODO LEgIsLATIVO IN MATERIA DI sICUREZZA

L. n° 30 (1898) Assicurazione obbligatoria sugli infortuniR.D. n° 230 (1899) Prevenzione infortuni delle industrieR.D. n° 231 (1899) Miniere e caveR.D. n° 233 (1899) Attività con rischi di esplosioneR.D. n° 205 (1900) Sicurezza nelle costruzioniR.D. n° 209 (1903) Sicurezza delle strade ferrate (ferrovie)R.D. n° 1303 (1911) Sicurezza per le tranvie extraurbane a trazione meccanicaR.D. n° 147 (1927) Impiego di gas tossici

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NELLA METà DEGLI ANNI ‘50, SI CONCRETIZZA E SI DEFINISCE IL CONCETTO DI RISCHIO SPECIFICO E L’ObbLIGO DI RENDERE EDOTTI I LAVORATORI

D.P.R. 27 APRILE 1955 N° 547NORME pER LA pREVENZIONE DEgLI INFORTUNI sUL LAVORO

Gazzetta Ufficiale 12 Luglio 1955 n°158

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D.P.R. 19 MARZO 1956 N°303NORME gENERALI pER L’IgIENE DEL LAVORO

(Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale)

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D.P.R. 31 MARZO 1956 N°164NORME pER LA pREVENZIONE DEgLI INFORTUNI sUL LAVORONELLE COsTRUZIONI

(Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale 31 marzo 1959 n°78)

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D.P.R. 20 MARZO 1956 N° 322NORME pER LA pREVENZIONE DEgLI INFORTUNI E L’IgIENE DEL LAVORO NELL’INDUsTRIA DELLA CINEMATOgRAFIA E DELLA TELEVIsIONE

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D.M. 12 SETTEMbRE 1958IsTITUZIONE DEL REgIsTRO DEgLI INFORTUNI

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D.P.R. 26 MAGGIO 1959 N°689DETERMINAZIONE DELLE AZIENDE E LAVORATORI sOggETTE, AI FINI DELLA pREVENZIONE INCENDI, AL CONTROLLO DEL COMANDO DEL CORpO DEI VIgILI DEL FUOCO

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LEGGE 20 MAGGIO 1970 N°300sTATUTO DEI LAVORATORI

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gLI sTATI DELLA UE HANNO L’ObbLIgO DI RECEpIMENTO DELLE DIRETTIVE

LE DIRETTIVEARRIVANO DALLA UE

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DECRETO LEGISLATIVO 15 AGOSTO 1991 N° 277pROTEZIONE DEI LAVORATORI CONTRO I RIsCHI DERIVANTIDA EspOsIZIONE AD AgENTI CHIMICI, FIsICI E bIOLOgICI

(Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale 27 agosto 1991 n° 200

AMIANTO pIOMbO RUMORELa particolarità di questo Decreto è quella di fare riferimento a normative dettate dall’Unione Europea. Esso infatti è il recepimento da parte dello Stato Italiano delle Direttive CEE n° 80/1107,83/605,83/477,86/188 e 88/642.

In questo Decreto troviamo i primi concetti relativi alla valutazione del rischio suoi luoghi di lavoro, che come vedremo saranno ripresi e sviluppati dal recepimento delle successive Direttive Europee

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DECRETO LEGISLATIVO 19 SETTEMbRE 1994 N° 626 ATTUAZIONE DELLE DIRETTIVE CEE RIgUARDANTI IL MIgLIORAMENTO DELLA sICUREZZA E DELLA sALUTE DEI LAVORATORI sUI LUOgHI DI LAVORO

Integrato e modificato dal Decreto legislativo 19 marzo 1996 n° 242

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D.LGS. GOVERNO N°81 DEL 09/04/2009ATTUAZIONE DELL’ARTICOLO 1 DELLA LEggE 3 AgOsTO 2007N°123, IN MATERIA DI TUTELA DELLA sALUTE E DELLA sICUREZZA NEI LUOgHI DI LAVORO

Il decreto 81/08 emanato il 30/04/2008 ha semplificato il sistema normativo relativo alla sicurezza sul lavoro raggruppando e succesivamente abrogando le seguenti norme:

• il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n.547

• il decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n.164

• il decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n.303, fatta eccezzione per l’articolo 64

• il decreto legislativo 15 agosto 1991, n.277

• il decreto legislativo 19 settembre 1994, n.626• il decreto legislativo 14 agosto 1996, n.493• il decreto legislativo 14 agosto 1996, n.494• il decreto legislativo 19 agosto 2005, n.187;

Il decreto, costituito da 306 articoli e 51 allegati, è pertanto il più importante punto di riferimento normativo in materia e la sua emanazione ha consentito una notevole semplificazione contribuendo ad eliminare situazioni di contrasto e di disallineamento.

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ORgANIsMI DI VIgILANZA

Direzione provianciale del Lavoro

VV. del Fuoco

polizia giudiziaria

A.s.L. s.pre.s.A.L. INAIL

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sERVIZIO DI pREVENZIONE E sICUREZZA AMbIENTI DI LAVORO DEL DIpARTIMENTO DI pREVENZIONE DELL’AsL

Art. 21 - Legge n° 833/1978... all’Unità Sanitaria Locale sono attribuiti i compiti attualmente svolti dall’Ispettorato del Lavoro in materia di prevenzione, di igiene e di controllo sullo stato di salute dei lavoratori. ...omissis...A tal scopo viene conferita la nomina di ufficiale di polizia giudiziaria al personale dei servizi ispettivi delle ASL.

Art. 13 - Legge n° 81/08La vigilanza sull’applicazione della legislazione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro è svolta dall’Unità Sanitaria Locale (S.Pre.S.A.L.) e, per quanto di specifica competenza, dal Corpo nazionale dei VV. del Fuoco, nonchè, per il settore minerario, dal Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigiano, e per le industrie estrattive di seconda categoria e le acque minerali e terminali dalle Regioni e Provincie autonome di Trento e bolzano

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FUNZIONI DELLA pOLIZIA gIUDIZIARIA

Art. 55 del Codice di procedura penale

1. La polizia giudiziaria deve, anche di propria iniziativa, prendere notizia dei reati, impedire che vengano portati a conseguenze ulteriori, ricercarne gli autori, compiere gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccolgiere quant’altro possa servire per l’applicazione della legge penale.2. Svolge ogni indagine e attività disposta o delegata dall’autorità giudiziaria.

3. Le funzioni indicate nei commi 1 e 2 svolti dagli ufficiali e dagli agenti di polizia giudiziaria

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ObbLIgHI DELLApOLIZIA gIUDIZIARIA

Art. 347 del Codice di procedura penale

1. Acquisita la notizia di reato, la polizia giudiziaria, senza ritardo, riferisce al Pubblico MInistero per iscritto, gli elementi essenziali del fatto e gli altri elementi sino ad allora raccolti, indicando le fonti di prova e le attività compiute, delle quali trasmette la relativa documentazione.

2. Comunica, inoltre, quando è possibile, le generalità, il domicilio e quanto altro valga alla identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini, della persona offesa e di coloro che siano in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti.

2 bis. Qualora siano stati compiuti atti per i quali è prevista l’assistenza del difensore della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini, la comunicazione della notizia di reato è trasmessa al più tardi entro quarantotto ore dal compimento dell’atto, salve le disposizioni di legge che prevedono termini particolari.

3. ...omissis.

4. con la comunicazione, la polizia giudiziaria indica il giorno e l’ora in cui ha acquisito la notizia.

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INFORTUNI E MALATTIE pROFEssIONALI

A seguito d’infortunio sul lavoro o di presunta malattia professionale, il Servizio S.Pre.S.A.L. svolge, per conto dell’Autorità giudiziaria, le indagini necessarie ad assicurare le fonti di prova.

Le indagini si rivolgono a:• alla verifica dello stato dei luoghi e/o alla ricostruzione della vita

lavorativa;• alla dinamica dei fatti• all’acquisizione dei fonti di prova e di informazioni utili allo

svolgimento dell’indagine• al sequestro delle cose pertinenti al reato• alle violazioni connesse all’evento lesivo;• all’individuazione di eventuali soggetti responsabili;• a quant’altro possa essere utile ai fini dell’indagine

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IL D. LGS 758/94MODIFICAZIONI ALLA DIsCIpLINA sANZIONATORIA IN MATERIA DI LAVORO

Il decreto ha introdotto una nuova causa di estinzione dei reati commessi in contravvenzione alle norme di igiene e sicurezza del lavoro. Anche se la contravvenzione a tali norme costituisce di fatto ancora un reato, il procedimento penale viene temporaneamente sospeso in attesa della sua estinzione.

L’estinzione dei reati non è automatica ma avviene a due condizioni:

1. L’adempimento nei tempi e nei modi alle “prescrizioni”, impartire di volta in volta dall’organo di vigilanza, al fine di eliminare le violazioni.

2. Il pagamento, in via amministrativa, di una somma pari al quarto dell’ammenda massima prevista dalla legge per le stesse violazioni.

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ACCERTAMENTO DI REATO

pREsCRIZIONI

NEgATIVApOsITIVA

COMUNICAZIONE AL MAgIsTRATO

pAgAMENTOAbLAZIONE

EsTINZIONE DEL REATO pROCEDIMENTO pENALE

sOspENsIONE DEL pROCEDIMENTO

pREsCRIZIONI

TERMINE DI ADEMpIMENTO(fino a 180gg.)

VERIFICA ADEMpIMENTO

pROCEDURA DEL D.Lgs 758/94

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