Il Nuovo Testo Unico in materia di Salute e Sicurezza dei Lavoratori Decreto Legislativo 9 aprile...
-
Upload
grazia-di-lorenzo -
Category
Documents
-
view
213 -
download
0
Transcript of Il Nuovo Testo Unico in materia di Salute e Sicurezza dei Lavoratori Decreto Legislativo 9 aprile...
Il Nuovo Testo Unico in materia di Salute e Sicurezza dei Lavoratori
Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81
Il Testo Unico e la sua sistematicaIl Testo Unico e la sua sistematica
• Titolo I: Disposizioni generali • Titolo II: Luoghi di lavoro • Titolo III: Attrezzature e DPI • Titolo IV: Cantieri temporanei e mobili • Titolo V: Segnaletica • Titolo VI: Movimentazione manuale dei carichi • Titolo VII: Videoterminali • Titolo VIII: Agenti fisici (rumore, ultrasuoni, infrasuoni, vibrazioni
meccaniche, campi elettromagnetici, radiazioni ottiche, atmosfere iperbariche)
• Titolo IX: sostanze pericolose (Agenti chimici, cancerogeni/mutageni e amianto)Titolo X: Agenti Biologici
• Titolo XI: Atmosfere esplosive • Titolo XII: Disposizioni transitorie e finali - da art. 298 a 301 - Modifiche
al D.Lgs. 231/2001, art. 25-septies e abrogazioni norme precedenti
30.4.2008: pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dello Stato
15.5.2009: entrata vigore del D. Lgs. n. 81/2009
Salvo le disposizioni relative a:
• Valutazione dei rischi: 90 giorni dalla pubblicazione (29.7.2008)
• Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a campi
elettromagnetici (Titolo VIII, Capo IV): data fissata dall’art. 13,
paragrafo 1, direttiva 2004/40/CR (30.4.2012)
• Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a radiazioni
ottiche artificiali (Titolo VIII, Capo V): 26.4.2010
L’entrata in vigore del D. Lgs. n. 81/2008L’entrata in vigore del D. Lgs. n. 81/2008
2.2.
Le principali novità introdotte Le principali novità introdotte
dal Testo Unicodal Testo Unico
•Sostituisce il D.Lgs. 626/94 e diverse altre norme specifiche
•Comprende 306 articoli (in 13 titoli) e 51 allegati
•Costituisce la normativa fondamentale italiana in tema di valutazione e
prevenzione da tutti i rischi sul lavoro
•Prescrive misure di tutela in tutte le aziende
•Comprende tutte le normative precedenti sulla salute, l’igiene e la sicurezza
sul lavoro
•Contiene obblighi, diritti, prescrizioni e sanzioni
•Non contiene alcune normative particolari (es. incidenti rilevanti, tutela delle
lavoratrici madri, in parte )
2.a.2.a.
Il Datore di lavoro e la delega di funzioniIl Datore di lavoro e la delega di funzioni
Il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o,
comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto
dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la
propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione
stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita (non più: “è
titolare de”) i poteri decisionali e di spesa.
• Nelle imprese individuali è il TITOLARE DELL’IMPRESA• Nelle società è L’INTERO CDA IN ASSENZA DI DELEGA
VALIDA
Il Datore di lavoroIl Datore di lavoro
Nella impostazione dell’attività aziendale deve
predisporre la politica, le linee guida e indicazioni
di carattere generale, nonché mettere a
disposizione risorse adeguate.
Il Datore di lavoroIl Datore di lavoro
Il Testo Unico detta, per la prima volta, le
condizioni di validità della delega di
funzioni in materia di salute e sicurezza sul
lavoro.
In precedenza dottrina e giurisprudenza ne
avevano individuato natura e
caratteristiche.
La delega di funzioniLa delega di funzioni
In ogni caso, il datore di lavoro non può delegare i seguenti obblighi:
• Valutazione dei Rischi e redazione del relativo documento;
• nomina del RSPP.
La delega di funzioniLa delega di funzioni
Condizioni espressamente indicate dalla legge (art. 16):• la funzione deve essere delegabile • la delega deve essere conferita con atto scritto recante data
certa• il delegato deve possedere i requisiti di professionalità ed
esperienza richiesti per la natura delle funzioni delegate• la delega deve trasferire tutti i poteri di organizzazione,
gestione e controllo richiesti dalla natura della funzione delegata
• al delegato deve essere attribuita l’autonomia di spesa necessaria per lo svolgimento delle funzioni delegate
• la delega deve essere accettata per iscritto dal delegato• alla delega deve essere data adeguata e tempestiva
pubblicità
La delega di funzioniLa delega di funzioni
La delega di funzioni non esclude l’obbligo di
vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine
al corretto espletamento da parte del
delegato delle funzioni trasferite.
La delega di funzioniLa delega di funzioni
2.b.2.b.
Il Dirigente e il PrepostoIl Dirigente e il Preposto
Il DirigenteIl Dirigente
Prima del Testo Unico non esisteva una definizione normativa
«Il tratto caratterizzante della figura del dirigente è rappresentato dall’esercizio di un potere ampiamente discrezionale che incide sull’andamento dell’intera azienda o che attiene ad un autonomo settore produttivo della stessa, non essendo per converso necessaria la preposizione all’intera azienda»
Cass. Civ., sez. Lavoro, sent. n. 15489 dell’11.7.2007
art. 2, lett. d) del Testo Unico
Persona che in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, attuaattua le direttive del datore di lavoro organizzandoorganizzando l’attività lavorativa e vigilandovigilando su di essa
Non coincide necessariamente con il “Dirigente” secondo quanto stabilito dai CCNL
Nella gestione della attività aziendale
deve attuare
la politica, le linee guida e le indicazioni di carattere
generale fornite dal datore di lavoro, anche
organizzando l’attività lavorativa e vigilando
sull’operato dei preposti.
Il DirigenteIl Dirigente
Prima del Testo Unico non esisteva una definizione normativa
«Al preposto compete tutto quanto concerne la direzione e la sorveglianza degli operai che gli sono sottoposti, affinché dagli stessi non vengano eseguite operazioni o manovre avventate dalle quali possano scaturire condizioni di pericolo».
Cass. Pen., sez. IV, sentenza del 30.4.1991
art. 2, lett. e) del Testo Unico
Persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintendesovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazionegarantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandonecontrollandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa potere di iniziativa
Il PrepostoIl Preposto
Deve
• Sovrintendere all’attività lavorativa
• Garantire l’attuazione delle disposizioni ricevute
• Controllare che le disposizioni impartite vengano osservate da parte dei lavoratori
• Segnalare ai vertici aziendali eventuali pericoli non adeguatamente gestiti o carenze nei sistemi di protezione(c.d. potere di iniziativa)
Il PrepostoIl Preposto
2.c.2.c.
Il principio di effettivitàIl principio di effettività
Il principio di effettivitàIl principio di effettività
Prima dell’entrata in vigore del D. Lgs. n. 81/2008
La qualifica di dirigente può essere rivestita anche da un consulente esterno, in quanto «l'autonomia gestionale di tutte le attività demandate contribuiva a legittimare la sua posizione di supremazia anche nei confronti del personale dipendente» della società, sicché l'ingerenza nell'organizzazione del lavoro della società poneva «il predetto, in forza del principio di sostanzialità, a svolgere le funzioni di dirigente di fatto».
Cass. Pen., sez. IV, sent. n. 21585 dell’1.6.2007
art. 299 del Testo Unico
Le posizioni di garanzia relative ai soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettere b), d) ed e) (datore di lavoro, dirigente e preposto) gravano altresì su colui il quale, pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti a ciascuno dei soggetti ivi definiti
2.d.2.d.
I nuovi soggetti della sicurezza: I nuovi soggetti della sicurezza:
noleggiatori e concedenti in usonoleggiatori e concedenti in uso
Noleggiatori e Concedenti in usoNoleggiatori e Concedenti in usoart. 72
Chiunque venda, noleggi o conceda in uso o locazione finanziaria
attrezzature di lavoro di cui all'articolo 70, comma 2, deve attestare, sotto sotto
la propria responsabilitàla propria responsabilità, che le stesse siano conformi, al momento della
consegna a chi acquisti, riceva in uso, noleggio o locazione finanziaria, ai
requisiti di sicurezza di cui all'allegato V.
Chiunque noleggi o conceda in uso ad un datore di lavoro attrezzature di
lavoro senza conduttore deve, al momento della cessione, attestarne il
buono stato di conservazione, manutenzione ed efficienza a fini di
sicurezza. Dovrà altresì acquisire e conservare agli atti per tutta la durata
del noleggio o della concessione dell'attrezzatura una dichiarazione del
datore di lavoro che riporti l'indicazione del lavoratore o dei lavoratori
incaricati del loro uso, i quali devono risultare formati conformemente alle
disposizioni del presente titolo.
2.e.2.e.
Il Documento di Valutazione dei Rischi Il Documento di Valutazione dei Rischi
(DVR) e l’entrata in vigore delle relative (DVR) e l’entrata in vigore delle relative
disposizionidisposizioni
Il DVR – ai sensi dell’art. 28 – deve:
• riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-stress lavoro-correlatocorrelato e quelli riguardanti le lavoratrici in stato lavoratrici in stato di gravidanzadi gravidanza, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all'età, alla provenienza da differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri Paesialtri Paesi.
• avere data certadata certa.
Lo stress lavoro-correlatoLo stress lavoro-correlato
Accordo Europeo in tema di stress da lavoro dell’8.10.2004Accordo Europeo in tema di stress da lavoro dell’8.10.2004
«Lo stress è uno stato, che si accompagna a malessere e disfunzioni fisiche, psicologiche o sociale e che consegue dal fatto che le persone non si sentono in grado di superare i gap rispetto alle richieste o alle attese nei loro confronti».
L’Accordo Europeo non individua un elenco esaustivo dei potenziali indicatori di stress lavoro correlato ma ritiene che «un alto assenteismo o un’elevata rotazione del personale, conflitti interpersonali o lamentele frequenti da parte dei lavoratori sono alcuni dei sintomi che possono rivelare la presenza di stress da lavoro. L’individuazione di un problema di stress da lavoro può avvenire attraverso un’analisi di fattori quali l’organizzazione e i processi di lavoro […], le condizioni e l’ambiente di lavoro […], la comunicazione […] e i fattori soggettivi».
Lo stress lavoro-correlatoLo stress lavoro-correlato
La letteratura medica individua le cause di stress lavoro-correlato in:
- ripetuti mutamenti di turno;- lavoro notturno;- prestazione di attività lavorativa in emergenza;- lavoro ripetitivo.
(AA.VV., Working and health conditions and preventive measures in a random sample of 5000 workers in the Veneto Region examined by telephone interview; AA.VV., Main and interactive effects of shift work, age and work stress on health in an Italian sample of healthcare workers; www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed).
Le lavoratrici in gravidanzaLe lavoratrici in gravidanza
Richiamo al D. Lgs. n. 151/2001
Divieto di adibire le lavoratrici gestanti e puerpere
in lavori pericolosi, faticosi e insalubri o che
espongano a radiazioni ionizzanti.
La data certaLa data certa
Il D. Lgs. n. 81/2008 non offre indicazioni in merito alle modalità con le quali deve essere attribuita data certa al DVR.
Nel Codice Civile (art. 2704) una scrittura privata viene considerata come avente data certa se:- la sottoscrizione è autenticata da un notaio o da un Pubblico Ufficiale;- è stata registrata;- è riprodotta in un atto pubblico;- si verifica un fatto che stabilisca in modo egualmente certo l’anteriorità della formazione del documento (in questo senso, la giurisprudenza ha ritenuto che il timbro postale sia idoneo a conferire certezza alla data di un documento, se lo scritto faccia corpo unico con il foglio sul quale il timbro stesso risulti apposto; Cass. Civ., sent. n. 5561 del 19.3.2004)
2.f.2.f.
I cantieri temporanei o mobiliI cantieri temporanei o mobili
La disciplina in materia di cantieri temporanei o
mobili, precedentemente contenuta nel d. lgs.
n. 494/1996, è ora contenuta negli artt. 88 e
ss. del D. Lgs. n. 81/2008, all’interno dei quali
sono state inserite alcune novità.
I cantieri temporanei o mobiliI cantieri temporanei o mobili
Nuove definizioni
a)a) Responsabile dei lavoriResponsabile dei lavori: il soggetto coincide con il progettista per la fase di progettazione e con il direttore dei lavori per la fase di esecuzione dell’opera;
b)b) Impresa affidatariaImpresa affidataria: impresa titolare del contratto di appalto con il committente che, nell’esecuzione dell’opera, si avvale di subappaltatrici o di lavoratori autonomi;
c)c) Idoneità tecnico professionaleIdoneità tecnico professionale: possesso di capacità organizzative, disponibilità di forza lavoro, di macchine e di attrezzature, in riferimento alla realizzazione dell’opera.
Gli obblighi del committenteGli obblighi del committente
Il Committente deve, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un’unica impresa:
a) verificare l’idoneità tecnico-professionale dell’impresa affidataria ed eventualmente di quelle subappaltatrici (vedi comma 3 dell’all. XVII), secondo le modalità indicate nell’allegato XVII;
(per i lavori privati è però sufficiente l’autocertificazione)a) chiedere ed ottenere dalle imprese esecutrici un
dichiarazione dell’organico medio annuo;b) trasmettere, prima dell’inizio dei lavori, alla PA
concedente il nominativo delle imprese esecutrici unitamente alla documentazione sub a) e b).
Gli obblighi del committenteGli obblighi del committente
Nel caso di presenza, anche non contemporanea, di più imprese nel cantiere e anche nei casi di coincidenza con l’impresa esecutrice designa il coordinatore della progettazione ed il coordinatore per l’esecuzione
ATTENZIONE!ATTENZIONE!
La nomina dei coordinatori è divenuta obbligatoria in ogni cantiere in cui sia prevista la presenza, anche non contemporanea, di più imprese, in quanto sono stati eliminati i riferimenti a:
- cantieri con entità presunta pari o > a 200 uomini * giorno;- cantieri i cui lavori comportano rischi particolari.
Gli obblighi del committenteGli obblighi del committente
NOVITA’NOVITA’
Nel caso di lavori privati non soggetti a permesso di costruireNel caso di lavori privati non soggetti a permesso di costruire (*)
non deve essere nominato il coordinatore per la progettazione
e
il PSC deve essere redatto dal coordinatore per l’esecuzione. (analogamente a quanto accade nel caso in cui la presenza di più imprese sopravvenga in corso d’opera).
(*) art. 6 T.U. Edilizia: a) interventi di manutenzione ordinaria, b) interventi [...] volti all'eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di rampe o di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell'edificio; c) opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico o siano eseguite in aree esterne al centro edificato.
Permangono …Permangono …
I compiti affidati al Coordinatore per la
progettazione (redazione PSC e predisposizione
del fascicolo) ed al Coordinatore per l’esecuzione
(verifica applicazione PSC, verifica idoneità POS,
organizzazione cooperazione e coordinamento,
possibilità di sospensione dei lavori).
2.g.2.g.
La sospensione dell’attività di impresaLa sospensione dell’attività di impresa
Art. 14 D. Lgs. n. 81/2008
Gli organi di vigilanza del Ministero del Lavoro e delle ASL
possono sospendere un’attività imprenditoriale in caso di
«gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e
sicurezza sul lavoro» individuate con decreto del Ministero
stesso.
La sospensione dell’attività di impresaLa sospensione dell’attività di impresa
Condizioni per la revoca del provvedimento:
• accertamento del ripristino delle regolari condizioni di
lavoro
• pagamento di una somma aggiuntiva pari ad € 2.500, fatte
salve le sanzioni penali, civili e amministrative.
Il Datore di lavoro che non ottempera al provvedimento di
sospensione è punito con l’arresto fino a 6 mesi.
La sospensione dell’attività di impresaLa sospensione dell’attività di impresa