SICUREZZA: VERIFICA PERIODICA DELLE ATTREZZATURE E RISCHIO MACCHINE. Ing. Tarlon

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SICUREZZA: VERIFICA PERIODICA DELLE ATTREZZATURE E RISCHIO MACCHINE CORSO DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO 30 Gennaio 2013 Parco Scientifico VEGA Stefano Tarlon eAmbiente

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30 gennaio 2013 - Corso di formazione e aggiornamento di eAmbiente: SICUREZZA: VERIFICA PERIODICA DELLE ATTREZZATURE E RISCHIO MACCHINE. Intervento di Stefano Tarlon - eAmbiente S.r.l

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SICUREZZA: VERIFICA PERIODICA DELLE ATTREZZATURE E RISCHIO

MACCHINE

SICUREZZA: VERIFICA PERIODICA DELLE ATTREZZATURE E RISCHIO

MACCHINECORSO DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO

30 Gennaio 2013Parco Scientifico VEGA

Stefano TarloneAmbiente

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DIRETTIVA MACCHINE

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Direttiva MacchineDirettiva CE 2006/42D.lgs 17/2010D.lgs 81 /2008 – Titolo III

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Si applica a macchine nuove sia acquistate che

autocostruite

Distingue fra

Progettista

Fabbricante - mandatario

Si applica ai seguenti prodotti: a)macchine

b)attrezzature intercambiabili

c)componenti di sicurezza

d)accessori di sollevamento

e)catene, funi e cinghie

f)dispositivi amovibili di trasmissione meccanica

g)quasi-macchine.

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TITOLO SLIDE ###########

fabbricante: persona fisica o giuridica che progetta e/o realizza una macchina o una quasi-macchina oggetto della presente direttiva, ed e responsabile della conformità della macchina o della quasi-macchina con la presente direttiva ai fini dell'immissione sul mercato con il proprio nome o con il proprio marchio ovvero per uso personale. In mancanza di un fabbricante quale definito sopra, e considerato fabbricante la persona fisica o giuridica che immette sul mercato o mette in servizio una macchina o una quasi-macchina oggetto della presente direttiva

Un soggetto che fabbrica una macchina per uso personale e considerato un fabbricante e deve assolvere a tutti gli obblighi di cui all’articolo 5. In questo caso, la macchina non viene immessa sul mercato, in quanto non e fornita dal fabbricante a un altro soggetto ma e utilizzata dal fabbricante stesso. Tale macchina dovrà essere conforme prima della messa in servizio.

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messa in servizio: primo utilizzo, conforme alla sua destinazione, all'interno della Comunità, di una macchina immissione sul mercato: prima messa a disposizione, all'interno della Comunità, a titolo oneroso o gratuito, di una macchina o di una quasi-macchina a fini di distribuzione o di utilizzazione macchina: - insieme equipaggiato o destinato ad essere equipaggiato di un sistema di azionamento diverso dalla forza umana o animale diretta, composto di parti o di componenti, di cui almeno uno mobile, collegati tra loro solidamente per un'applicazione ben determinata, - insieme di cui al primo trattino, al quale mancano solamente elementi di collegamento al sito di impiego o di allacciamento alle fonti di energia e di movimento, - insieme di cui al primo e al secondo trattino, pronto per essere installato e che può funzionare solo dopo essere stato montato su un mezzo di trasporto o installato in un edificio o in una costruzione

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D.lgs 17/2010 art. 3Possono essere immesse sul mercato ovvero messe in servizio unicamente le macchine che soddisfano le pertinenti disposizioni del presente decreto legislativo e non pregiudicano la sicurezza e la salute delle persone e, all'occorrenza, degli animali domestici o dei beni, quando sono debitamente installate, mantenute in efficienza e utilizzate conformemente alla loro destinazione o in condizioni ragionevolmente prevedibili.

LE PRESCRIZIONI SI APPLICANO ANCHE AD INSIEMI COMPLESSI

Il fabbricante o il suo mandatario, prima di immettere sul mercato ovvero mettere in servizio una macchina: a) si accerta che soddisfi i pertinenti requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute indicati nell'allegato I

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b) si accerta che il fascicolo tecnico di cui all'allegato VII, parte A, sia disponibile;c) fornisce in particolare le informazioni necessarie, quali ad esempio le istruzioni; d) espleta le appropriate procedure di valutazione della conformità ai sensi dell'articolo 9; e) redige la dichiarazione CE di conformità ai sensi dell'allegato II, parte 1, sezione A, e si accerta che la stessa accompagni la macchina; f) appone la marcatura CE ai sensi dell'articolo 12.

Nota in allegato I vengono riportati i Requisiti Essenziali di Sicurezza (RES) – MACCHINE NUOVE MARCATE CEin allegato V del D.lgs 81/2008 vengono riportati i requisiti minimi di sicurezza per le MACCHINE NON MARCATE CE

Nota in allegato I vengono riportati i Requisiti Essenziali di Sicurezza (RES) – MACCHINE NUOVE MARCATE CEin allegato V del D.lgs 81/2008 vengono riportati i requisiti minimi di sicurezza per le MACCHINE NON MARCATE CE

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VALUTAZIONE DEI RISCHILa norma EN 292 spiega l’architettura delle norme applicabili alla sicurezzaLe norme di tipo A definiscono i concetti fondamentali ed i principi generali di progettazione da applicare a tutti i tipi di macchinaLe norme di tipo B riguardano un aspetto particolare della sicurezza (norme di tipo B) o un tipo di dispositivo o componente che concerne la sicurezza (norme di tipo 2) e sono applicabili alla maggior parte delle macchine. Le norme di tipo C forniscono le istruzioni minime di sicurezza per un gruppo specifico di macchine. In assenza delle norme di tipo C, i progettisti di macchine devono usare le norme di tipo A e B per allestire il fascicolo tecnico.

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ISO 12100PROCESSO ITERATIVO

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Misure di protezione integrate nella progettazione

FASE 1

Protezioni, dispositivi di protezione e misure complementari

FASE 2

Informazioni all'utente:- segnali sulla macchina- manuale istruzioni

FASE 3

Misure adottate dall'organizzazione- fornitura DPI- procedure di lavoro- sorveglianza- fornitura manuale istruzioni- formazione del personaleMisure adottate dall'operatore- uso corretto dei DPI- rispetto delle procedure di lavoro- livello di formazione, informazione, addestramento- attenzione- condizione psicofisica

RISCHIO RESIDUO

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Valutazione macchina

Conforme all. V

Manutenzione

Vale la pena?

Adeguamento

Rivalutazione rischi

Manutenzione

USO SICURO

Formazione

Formazione

STOPNO

SISI

NO

Sicurezza della macchina

Macchina nuova marcata CEMacchina nuova marcata CE

Macchina vecchia NON marcata CEMacchina vecchia NON marcata CE

ProgettazioneProgettazione ProtezioneProtezione Informazio

neInformazione

0 100

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Programma manutenzione

Istruzioni uso

Macch

ina id

on

ea –

sic

ura

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Gli insiemi di macchine o le installazioni complesse ai sensi della Direttiva macchine sono da considerare macchine a tutti gli effetti.Installazioni complesse: s’intende un insieme di macchine, apparecchi e dispositivi che, per contribuire allo stesso risultato, di solito una stessa produzione, sono disposti e installati in modo tale da essere solidali nel funzionamento. Le installazioni complesse costituiscono pertanto un insieme coerente. Questa disposizione si riferisce in particolare ai sistemi robotizzati e automatizzati. Le linee di produzione e le macchine speciali costituite da varie macchine sono installazioni complesse.La verifica della conformità spetta a:•fornitore dei componenti•installatore•utilizzatore

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Installazioni complesse – valutazione del rischioUNI EN ISO 11161 - 2010La norma specifica i requisiti di sicurezza per i sistemi di fabbricazione integrati, che incorporano due o più macchine interconnesse. Fornisce requisiti e raccomandazioni per la progettazione sicura, la protezione e le informazioni per l’uso dei sistemi di fabbricazione integrati. La norma non tratta aspetti di sicurezza delle singole macchine che possono essere trattati da altre norme specifiche, ma tratta solo quegli aspetti di sicurezza che sono importanti per l’interconnessione delle macchine.

Elementi di verifica•interconnessioni tra le macchine che compongono il sistema•funzionalità dei comandi di emergenza•rischi presenti nelle connessioni tra i componenti del sistema•modalità operative in presenza di operatori in condizioni ordinarie o particolari (manutenzione, attrezzaggio)

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ATTREZZATURE – VERIFICHE PERIODICHE

D.lgs 81/2008 – Titolo III art. 71 comma 4Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinchéa) le attrezzature di lavoro siano:

1) installate ed utilizzate in conformità alle istruzioni d’uso

2) oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza di cui all’art. 70 e siano corredate, ove necessario, da apposite istruzioni d’uso e libretto di manutenzione;

3) assoggettate alle misure di aggiornamento dei requisiti minimi di sicurezza stabilite con specifico provvedimento regolamentare adottato in relazione alle prescrizioni di cui all’articolo 18, comma1, lettera z);

b) siano curati la tenuta e l’aggiornamento del registro di controllo delle attrezzature di lavoro per cui lo stesso e previsto.

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ATTREZZATURE – VERIFICHE PERIODICHE

D.lgs 81/2008 – Titolo III art. 71 commi 9 - 11I risultati dei controlli di cui al comma 8 devono essere riportati per iscritto e, almeno quelli relativi agli ultimi tre anni, devono essere conservati e tenuti a disposizione degli organi di vigilanza. Oltre a quanto previsto dal comma 8, il datore di lavoro sottopone le attrezzature di lavoro riportate in ALLEGATO VII a verifiche periodiche volte a valutarne l’effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza, con la frequenza indicata nel medesimo ALLEGATO. La prima di tali verifiche e effettuata dall’ISPESL che vi provvede nel termine di sessanta giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il datore di lavoro può avvalersi delle ASL e o di soggetti pubblici o privati abilitati con le modalità di cui al comma 13. Le successive verifiche sono effettuate dai soggetti di cui al precedente periodo, che vi provvedono nel termine di trenta giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il datore di lavoro può avvalersi di soggetti pubblici o privati abilitati, con le modalità di cui al comma 13. Le verifiche sono onerose e le spese per la loro effettuazione sono a carico del datore di lavoro

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ATTREZZATURE – VERIFICHE PERIODICHE

Il 12 febbraio 2005 e entrato in vigore il DM 329/2004 - Regolamento recante norme per la messa in servizio ed utilizzazione delle attrezzature a pressione e degli insiemi di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93.

•L’attuale legislazione prevede che per le attrezzature o insiemi a pressione installati e assemblati dall’utilizzatore debba essere effettuata una verifica di accertamento della corretta installazione, denominata verifica di primo impianto o di messa in servizio.

•La verifica suddetta deve essere richiesta dall’utilizzatore all’ISPESL secondo il modello di cui all’art. 4 del DM 329/2004.

•Eseguita la verifica di primo/nuovo impianto, l’utilizzatore e tenuto, all’atto della messa in esercizio dell’attrezzatura/insieme, ad inviare una dichiarazione di messa in servizio all’ISPESL ed all’ASL competenti territorialmente, corredata da una serie di documenti tecnici citati all’art. 6 del DM 329/2004, fra cui il verbale di verifica di primo impianto.

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ATTREZZATURE – VERIFICHE PERIODICHE

• Il DM 329/2004 prevede che le attrezzature a pressione, funzionanti e rientranti nel campo di applicazione del decreto, debbano essere classificate in relazione alle categorie definite nell’Allegato II del D.lgs 93/2000 e, conseguentemente, definita la frequenza dei controlli per la riqualificazione.

• La classificazione deve essere effettuata dall’utilizzatore anche per le attrezzature in uso prima dell’entrata in vigore del D.lgs 93/2000.

Indicativamente la classificazione secondo il fluido contenuto all’interno e il seguente:

a) I fluidi del gruppo 1 comprendono i fluidi pericolosi (“esplosivi”, “estremamente infiammabili”, “facilmente infiammabili”, “infiammabili” quando la temperatura massima ammissibile e superiore al punto di infiammabilità, “altamente tossici”, “tossici” e “comburenti”); per tali casi la cadenza della verifica periodica e biennale.

b) Per tutti i fluidi del gruppo 2 quali aria, aria/acqua, azoto, argon, anidride carbonica, gas refrigeranti, la cadenza può essere triennale o quadriennale in funzione della categoria.

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ATTREZZATURE – VERIFICHE PERIODICHE

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ATTREZZATURE – VERIFICHE PERIODICHE

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ATTREZZATURE – VERIFICHE PERIODICHE

Il D.M. 329/2004 regolamenta la periodicità dei controlli secondo due Tabelle allegate al decreto stesso (Tabella A e Tabella B)

•fluidi del gruppo 1 - la cadenza della verifica periodica e biennale.

•fluidi del gruppo 2 - la cadenza può essere triennale o quadriennale in funzione della categoria.

•Per quanto riguarda la disciplina in materia di sicurezza degli ambienti di lavoro, il D.lgs 81/2008, art. 71 prevede che tutte le attrezzature (compresi gli apparecchi a pressione) siano sottoposti a controlli periodici e straordinari a cura e spese del datore di lavoro stesso al fine del mantenimento delle buone condizioni di sicurezza.

•La prima di tali verifiche e effettuata dall’ISPESL che vi provvede nel termine di sessanta giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il datore di lavoro può avvalersi della ASL e/o di soggetti pubblici o privati abilitati.

•Le successive verifiche sono effettuate dalle ASL che vi provvedono entro il termine di trenta giorni dalla richiesta decorsi il quale il datore di lavoro può avvalersi di soggetti pubblici o privati abilitati.

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ATTREZZATURE – VERIFICHE PERIODICHE

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ATTREZZATURE – VERIFICHE PERIODICHECosa controllare?

‣rotture dei trefoli delle funi oppure delle brache in tessuto

‣danni ai ganci (cricche o deformazioni)

‣rottura del fermo di sicurezza dei ganci

‣mancanza delle etichette di identificazione delle funi e delle brache

‣danneggiamenti della pulsantiera di comando della gru

‣mancanza dell’identificazione della portata della gru o paranco

La frequenza dei controlli dipende da

•portata dell’attrezzatura di sollevamento

•tipologia di installazione (Parere del Ministero del Lavoro 11/12/2009 riguardo la periodicità delle verifiche annuali per settori a rischio).

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ATTREZZATURE – VERIFICHE PERIODICHE

Materiali con portata superiore a 200 KgDenuncia di messa in servizio/immatricolazioneRichiesta prima verifica periodica

Recipienti – Tubazioni – Insiemi considerati unità indivisibiliDenuncia di messa in servizio/immatricolazioneRichiesta di verifica messa in servizioRichiesta prima verifica periodica

La modulistica e reperibile all’indirizzo:

http://www.inail.it/Portale/appmanager/portale/desktop?_nfpb=true&_pageLabel=PAGE_ASSICURAZIONE&nextPage=MODULISTICA/Download_dei_modelli/index.jsp#verifica_impianti

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GRAZIE PER L’ATTENZIONE

Ing. Stefano Tarlon