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Sicurezza sul Lavoro per Preposti (Aspetti rilevanti della Normativa Italiana di Sicurezza e Salute sul Lavoro per le funzioni di Coordinamento)

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Sicurezza sul Lavoro per Preposti (Aspetti rilevanti della Normativa Italiana di Sicurezza e Salute

sul Lavoro per le funzioni di Coordinamento)

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Comprendere i fondamenti della legge italiana D.Lgs 81/08 ed i processi inerenti la Sicurezza predisposti in Azienda da tener presenti ed applicare nell’esercizio delle funzioni di supervisione per garantire la Sicurezza e la Salute dei lavoratori.

•Gli obblighi di legge verranno delineati ed interpretati come strumenti disponibili per la struttura organizzativa, atti a gestire, migliorare e tenere sotto controllo gli aspetti di Sicurezza sul lavoro in Azienda.•I criteri di prevenzione in materia di Sicurezza, si attuano mediante una efficace organizzazione del lavoro, una organizzazione strutturata della sicurezza (es: sistemi di gestione della sicurezza), la gestione dei cambiamenti e l’attuazione dei metodi che il personale con ruoli di supervisione deve essere in grado di implementare .

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•Nel presente materiale formativo, sono richiamati ed evidenziati requisiti e prescrizioni di legge che dovranno essere osservati da parte di chi lo frequenta quando risultino applicabili durante lo svolgimento delle proprie mansioni.•In ottemperanza a quanto previsto dalle vigenti leggi (D. Lgs. 81/08 art. 20 "Obblighi dei lavoratori“) durante lo svolgimento delle proprie mansioni, il lavoratore opportunamente formato ed informato, ha l’obbligo di attenersi alle disposizioni impartite dal Datore di Lavoro e previste nelle procedure di lavoro in relazione all’attività svolta.•Il D.Lgs. 231/2001 ha introdotto la responsabilità amministrativa della società in relazione ad alcuni reati commessi nell’interesse e/o a vantaggio della Società stessa. Tra i reati presenti nel decreto vengono annoverati anche l’omicidio colposo e le lesioni colpose verificatisi in violazione a normativa posta a tutela della salute sicurezza ed igiene sul lavoro. Pertanto, oltre all’osservanza di tutti gli adempimenti di cui ai punti precedenti, il lavoratore dovrà eseguire i propri compiti anche nel pieno rispetto delle regole interne predisposte ed adottate dalla Società, in relazione al suddetto decreto.

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Concetto di Sicurezza e Prevenzione sul Lavoro

• Soggetti ed organismi definiti dal D.Lgs. 81/08

• Gli obblighi e le prescrizioni che si applicano ai soggetti di cui al punto precedente •Attivita`, procedimenti e processi aziendali da predisporre, attuare e controllare in materia di Sicurezza e Salute sul lavoro con particolari riferimenti ai ruoli di Supervisione• Il quadro sanzionatorio previsto per i vari soggetti in caso di inosservanza degli obblighi e delle prescrizioni di Sicurezza in base a quanto disposto dal D.Lgs 81/08

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Un pregiudizio ricorrente è di intendere la Sicurezza e quindi le attività o le richieste atte a garantirla , come un fattore limitante per i risultati operativi.

Ogni anno, infatti, in Italia, a causa di infortuni sul lavoro, circa 1.300 persone perdono la vita e 18 milioni di giornate di lavoro vengono perdute, con un costo complessivo per il nostro Paese superiore ai 40 miliardi di Euro tra interventi sanitari, indennizzi e mancata produzione

FONTE: INAIL – Direzione regionale Veneto e dall’Agenzia per il Lavoro UMANA 19/07/06

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Con l’entrata in vigore del D.Lgs 81/08 devono essere valutati tutti i rischi possibili per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari (possibili cause di malattie professionali), tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell’accordo europeo dell’8 ottobre 2004

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Costi Diretti 1- Infortuni : retribuzione del giorno in cui avviene l’infortunio, retribuzione dei primi 3 gg. in franchigia, integrazione indennità assicurazioni sociali, costo premio di assicurazione obbligatoria INAIL, aumento premi INAIL in considerazione dell’andamento infortunistico . 2- Riconoscimento di Malattia Professionale e Indennizzi ;3- Servizio di Prevenzione e Protezione ; 4- Attività di Prevenzione (Es Ig, Industriale/Consulenza )-Acquisto installazione Dispositivi per la protezione collettiva ed

individuale Costi Indiretti 1- Infortuni e Malattie professionali: influiscono sulla contabilità e l’ immagine aziendale anche se non quantificabili (Minor produttività, fermo attività, agitazione personale,

indagini giudiziarie) 2- Gestione/Manutenzione impianti di Sicurezza ; 3- Formazione/Informazione del Personale

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Una corretta interpretazione del concetto di Sicurezza, consiste nell’inquadrarla come un investimento al pari di un premio assicurativo a tutela dell’ interesse aziendale . In questo senso, la Sicurezza deve essere indirizzata a :

2. Minimizzare i costi (Diretti ed Indiretti)

1. Eliminare e controllare situazioni che possono rilevarsi pericolose per la Sicurezza e Salute dei dipendenti (anche solo potenzialmente)

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3. Favorire il carattere partecipativo alle problematiche di Sicurezza da parte dei lavoratori. La sicurezza sul posto di lavoro si costruisce La sicurezza sul posto di lavoro si costruisce soprattuttosoprattutto con il contributo dei lavoratori. Le osservazioni con il contributo dei lavoratori. Le osservazioni individuate eindividuate e proposte dai lavoratori, vagliate dal dipartimento proposte dai lavoratori, vagliate dal dipartimento di di prevenzione e protezione, dal datore di lavoro, prevenzione e protezione, dal datore di lavoro, permettonopermettono l’individuazione di soluzioni migliorative l’individuazione di soluzioni migliorative dei livelli di sicurezza sul posto di lavoro. dei livelli di sicurezza sul posto di lavoro.

Tali obiettivi vanno perseguiti mediante a) la tecnica; b) l’adempimento a procedure, comportamenti e processi in osservanza delle disposizioni di legge .

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L’EVOLUZIONE DEL QUADRO NORMATIVO • Una prima normativa antinfortunistica organica ( DPR 547/55

Prevenzione Infortuni, DPR 164/56 Prev. Infortuni nelle costruzioni, DPR 303/56 Ig. del Lavoro etc) fu varata negli anni 50. Si introdussero concetti di centralità della salute del lavoratore, prevenzione, rischio professionale e tutela Oggettiva (a carico del datore di Lavoro).

• Evoluzione del lavoro (Statuto dei Lavoratori legge 300/70) e necessità di un adeguamento normativo.

• Negli anni 80-90 si affermano concetti di partecipazione, coordinamento e cooperazione (dir. CEE). Alla “tutela di I livello (Oggettiva) si aggiunge una tutela Soggettiva di II livello che consiste di partecipazione e sinergia tra tutti i soggetti interni, esterni e autonomi coinvolti nella attivita` lavorativa (D.Lgs 626/94 e 494/96,)

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Il 15 maggio 2008 è entrato in vigore il D.Lgs 81/08, conosciuto anche come Testo Unico per la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro.

Le disposizioni contenute nel presente decreto legislativo costituiscono attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, denominata “legge Delega” che ha previsto il riordino e il coordinamento della normativa vigente in un unico testo normativo.

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1. Estensione dei destinatari delle norme antinfortunistiche (collaboratori impresa familiare, lavoratori autonomi, i volontari, i praticanti, i lavoratori domestici, i portieri, i custodi, i tirocinanti);2. Nei contratti di appalto devono essere specificati gli oneri della sicurezza;3. Coordinamento della sicurezza del Committente con l’elaborazione del Documento Unico (DUVRI)4. Responsabilità amministrativa delle imprese

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il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547 il decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956 n. 164 il decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, fatta

eccezione per l’articolo 64 ISPEZIONI (relativo ai compiti e doveri degli ispettori del lavoro)

il decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277 il decreto legislativo 19 settembre1994, n. 626 il decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 493 il decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 Il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 187

l’articolo 36 bis, commi 1 e 2 del decreto legge 4 luglio 2006 n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 5 agosto 2006 n. 248

gli articoli: 2, 3, 5, 6 e 7 della legge 3 agosto 2007, n. 123

ogni altra disposizione legislativa e regolamentare nella materia disciplinata dal decreto legislativo medesimo incompatibili con lo stesso.

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Il decreto nel suo complesso non comporta che modifiche limitate alla norma precedente, essendo principalmente mirato ad una impostazione diversa, rispetto al passato, del modo di affrontare le problematiche di Sicurezza sul lavoro.

Le innovazioni tendono, infatti, ad istituire nell’azienda un Sistema di gestione permanente ed organico diretto ad individuare, valutare, ridurre e controllare permanentemente i fattori di rischio per la salute e la Sicurezza dei lavoratori, mediante la definizione dei :

Soggetti aziendali sulle tematiche di Sicurezza, dei relativi obblighi e sanzioni quando non previsti dalle normative precedenti

Processi di Sicurezza quali la programmazione delle attivita' di prevenzione, in coerenza a principi e misure predeterminati, la informazione, formazione e consultazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti, l'organizzazione di un servizio di prevenzione (SPP)

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L’art. 30 del D. Lgs 81/2008 introduce la responsabilità amministrativa della società in caso di infortunio o malattia professionale riprendendo l'art. 25-septies del D. Lgs 231/2001 in cui si fa riferimento ai reati di "Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro“;

L’adozione di modelli organizzativi ai sensi del D.Lgs 231/2001 esimenti da responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica.

Per essere efficace il modello deve contenere:

a) un organigramma funzionale ai sensi del D.Lgs 231/2001;

b) un idoneo sistema di controllo sull’attuazione del modello;

c) obbligo del riesame in caso di accertamento di violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni o in occasione di mutamenti nell’organizzazione e nell’attività dell’ente, in relazione al progresso scientifico e tecnologico. I modelli da adottare devono essere conformi a quelli previsti dalle linee guida UNI e INAIL del 28/01/2001 e dalla norma OHSAS 18001:2007.

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Il Decreto, non e’ inteso a fornire solo indicazioni di dettaglio su COSA tecnicamente debba essere realizzato a garanzia della Sicurezza in Azienda, punta invece a chiarire COME organizzare le attivita` di PREVENZIONE definendo la METODICA ed i PROCESSI (SGS) che i seguenti protagonisti sono chiamati ad implementare: • Il Datore di lavoro

• Il Dirigente

• Il Preposto (SPV)

• Il Medico Competente

• Il Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP) e l’RSPP

• Il Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza (RLS)• Progettisti, Fabbricanti, Fornitori e Installatori

• Il Lavoratore

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DEFINIZIONE (D.Lgs 81/08, Titolo I, Capo I, art.2 comma b)  Il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.

CODICE CIVILE (Art. 2087)

L’ imprenditore è tenuto ad adottare nell’ esercizio dell’ impresa le misure che secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.

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Articolo 17 Obblighi del datore di lavoro non delegabiliIl datore di lavoro non può delegare le

seguenti attività: a) la valutazione di tutti i rischi con la

conseguente elaborazione del documento previsto dall’articolo 28;

b) la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi;

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COMPITI• Definisce compiti e responsabilità• Istituisce il Servizio Aziendale di Prevenzione e Protezione • Individua linee di azione, strumenti operativi, metodi di controllo• Programma le attivita` di prevenzione e protezione e formazione ALCUNI DEI SUOI COMPITI POSSONO ESSERE DELEGATI

SANZIONI (D.Lgs 81/08 articolo 55) 

S.1per il datore di lavoro arresto da 4 a 8 mesi e ammenda da 5.000,00 a 15.000,00 €

S.2datore e dirigente: arresto da 4 a 8 mesi ammenda da 1.500,00 a 6.000,00 €

S.3datore e dirigente: arresto da 3 a 6 mesi ammenda da 3000,00 a 10.000,00 €

S.4datore e dirigente: sanzione amministr. da 1000,00 a 3.000,00 €

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• elaborazione del documento valutazione rischi (art. 17 comma 1a) S.1

• designazione del RSPP (art. 17 comma 1b) S.1

• nomina medico competente (art. 18 comma 1a) S.3• misure per la sicurezza e la salute dei lavoratori – ulteriori S.2 misure di tutela (art.18)• consultazione del RLS (art. 18 comma 1s) S.3

• collaborazione medico competente consultazione S.1 del R.L.S. riguardo la valutazione (art. 29 comma 1 e 2)

• verifica della professionalità delle imprese appaltatrici o con S.3 contratto d’opera (art. 26 comma 1a)• cooperazione e coordinamento per la prevenzione nel caso S.2 operino ditte appaltatrici o con contratto d’opera (art. 26 comma 2a,b e 3)

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PERICOLO: Proprietà o qualità intrinseca di una determinata entità avente il potenziale di causare danni.RISCHIO: Probabilità che sia raggiunto il limite potenziale di danno nelle condizioni di impiego e/o esposizione.

VALUTAZIONE dei RISCHI (VdR): Procedimento atto a valutare l’entità del rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori , derivante dal verificarsi di un pericolo sul luogo di lavoro nell’ espletamento delle loro mansioni.

Dalla VdR, che deve essere ripetuta periodicamente – nelle aziende che abbiano dipendenti, almeno una volta l'anno, e comunque ogni volta che vengano introdotte significative variazioni nelle procedure di lavoro - deve seguire un comportamento coerente, che sia sempre rivolto a eliminare i pericoli, o quantomeno a ridurne il rischio.

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La VdR è un processo di continuo miglioramento cui devono partecipare attivamente varie figure : il datore di lavoro, i lavoratori (l'uno e gli altri tramite loro rappresentanti , nei casi previsti dalla legge); dove previsto , inoltre , deve essere parte attiva il medico del lavoro che svolge il controllo sanitario in azienda.

La VdR deve comportare come conseguenza quella di adottare misure di prevenzione che siano proporzionate al pericolo , progettate e verificate: credere di essere protetti, senza esserlo a sufficienza, può condurre a manovre più rischiose di quelle che compiremmo in assenza di protezioni. Va tenuto conto sia degli incidenti realmente avvenuti, che dei "mezzi incidenti", quando l’incidente è stato evitato per un pelo, o per miracolo: non sapendo a quanti miracoli ognuno ha diritto, occorre far tesoro delle occasioni in cui ci è andata bene.

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La VdR non va quindi considerata come un intervento volto a rilevare le inadempienze alle norme di sicurezza vigenti ed eventualmente presenti in azienda, bensì una base per ricavare utili indicazioni atte a realizzare il programma di sicurezza e definire le misure di prevenzione e protezione mirate ad assicurare sicurezza e salute sul luogo di lavoro.

Il documento di Valutazione dei Rischi deve essere lo strumento operativo, che definisce in dettaglio gli elementi necessari alla pianificazione degli interventi atti ad identificare le soluzioni idonee per la sicurezza dei lavotarori.

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Essa è un’operazione complessa che richiede per ogni ambiente e mansione considerata, una serie di operazioni, conseguenti tra loro :

• l’identificazione dei pericoli presenti nel ciclo lavorativo

• la definizione dei conseguenti potenziali rischi di esposizione in relazione allo svolgimento delle lavorazioni, sia per quanto attiene ai rischi per la sicurezza che la salute

• la stima dell’ entità dei rischi di esposizione connessi con le situazioni di interesse prevenzionistico individuate

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I rischi lavorativi sono classificati in 3 grandi categorie:

b) Rischi per la salute dovuti a pericoli di natura igienico ambientale

a) Rischi per la sicurezza dovuti a pericoli di natura antinfortunistica

•Strutture

• Macchine

• Impianti

• Sos.pericolose • Incendio/Espl.

•Agenti chimici • Agenti fisici • Agenti biologici

c) Rischi per la Sicurezza e la salute di tipo cosiddetto trasversale

• Organizzazione del lavoro

•Fattori psicologici

•Fattori ergonomici •Condizioni di lavoro difficili

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(D.lgs 81/08 art.2 comma 1d)

«dirigente»: persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa;

 

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Lavoratore subordinato , con dipendenza gerarchica dal datore di lavoro , ma con elevato grado di professionalità ed autonomia, che gli conferiscono potere decisionale e direttivo,ampiezza di funzioni e potere di spesa,tali da influire sulla conduzione di un’intera azienda o su di un suo ramo autonomo .

• Le sanzioni previste per il dirigente (Art. 55) sono le stesse previste per il Datore tranne quelle inerenti gli obblighi esclusivamente a carico del Datore stesso.• Nel seguito si omettono gli obblighi del dirigente dato che verranno evidenziati quelli del datore e del preposto.

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(D.lgs 81/08 art.2 comma 1e) 

«preposto»: persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori edesercitando un funzionale potere di iniziativa;

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Il Preposto sovrintende alle attivita` cui sono addetti i lavoratori subordinati anche con il compito – non esclusivo – di pretendere che essi si avvalgano delle misure di sicurezza fornite dall’imprenditore conformemente alle norme vigenti o, comunque, indispensabili a causa del tipo di lavorazione specifica e in relazione agli sviluppi delle nozioni tecniche.

La Corte di Cassazione ha più volte emesso sentenze nelle quali si evince che in assenza del Preposto la funzione viene indirettamente ricoperta dal lavoratore generalmente riconosciuto come più esperto o con funzioni di collaboratore del preposto o coordinatore delle attività lavorative. (questo ora nel nuovo TU e’ stato esplicitato vedi slide successiva)

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L’art. 299 del D.Lgs 81/08 stabilisce che: Le posizioni di garanzia relative ai soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettere b), d) ed e) (il preposto) gravano altresì su colui il quale, pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti a ciascuno dei soggetti ivi definiti.

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COMPITI

• Sovrintendere alle attivita` lavorative svolte dai lavoratori

subordinati o equiparati

•Vigilare a che i lavoratori osservino le misure e usino i dispositivi

di sicurezza e gli altri mezzi di protezione e si comportino in

modo da non creare pericoli per se e per gli altri

•Verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;• Collaborare con il Datore di Lavoro e fargli presente eventuali

carenze in tema di Prevenzione riscontrate sul luogo di lavoro

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I preposti ricevono a cura del datore di lavoro e in azienda, un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro.

I contenuti della formazione di cui al precedente periodo comprendono:

a) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;

b) definizione e individuazione dei fattori di rischio;

c) valutazione dei rischi;

d) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione.

L’art.37 comma 2 del D.Lgs 81/08 stabilisce che La durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione di cui sopra sono definiti mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottato, previa consultazione delle parti sociali, entro il termine di dodici mesi dall’entrata in vigore del presente decreto legislativo.

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•Vigilare sull’uso dei Dispositivi di Protezione Individuali•Verificare se nelle fasi di produzione si presentino rischi imprevisti e prendere le opportune cautele•Attuare il piano di manutenzione delle macchine e predisporre verifiche e controlli sulle stesse per garantirne la perfetta efficienza

Il preposto svolge compiti di Controllo e Sorveglianza , con corrispettivi poteri organizzativi e disciplinari. È responsabile di attuare le misure di Sicurezza decise dal Datore e organizzate dai Dirigenti per il concreto svolgimento dell’attivita` lavorativa.

•Rendere edotti i lavoratori dei rischi cui sono soggetti

SANZIONI (D.lgs 81/08 art.56) 

A arresto da uno a tre mesi o ammenda da 500,00 a 2.000,00 €  

B arresto fino ad un mese o ammenda da 300,00 a 900,00 €  

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Aggiornamento misure di prev. in relazione ai mutamenti tecnologici AFornitura D.P.I. AVerifica che i lavoratori abbiano ricevuto informazioni adeguate A

Adozione misure di controllo della gestione dell’emergenza  A

Astensione dal chiedere ai lavoratori il rientro al lavoro in situazioni di pericolo AVerifica che le misure adottate non possano provocare danni a persone o all’ambiente esterno

A

Adozione di misure necessarie alla prevenzione incendi ed evacuazione A

Affidamento dei compiti tenendo conto delle capacità lavorative dei lavoratori B

Richiesta dell’osservanza da parte dei lavoratori delle norme di sicurezza B

Richiesta dell’osservanza da parte del medico competente dei suoi obblighi B

Informazione dei lavoratori su eventuali rischi e relative misure di protezione B

Disponibilità alla verifica dell’applicazione delle norme di sicurezza da parte dei lavoratori attraverso il rappresentante per la sicurezza

B

Obblighi di informazione sui rischi nei luoghi di lavoro in caso di contratto di appalto e contratto d’opera (articolo 26, comma 1. b)

B

Promozione della cooperazione (articolo 26, comma 2a e 2b) BCooperazione e coordinamento attività di prevenzione (art.26, comma. 3) A

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Il Preposto pur avendo ridotte autonomie decisionali, in quanto addetto prevalentemente al controllo del corretto svolgimento di determinate fasi lavorative, osservando ed attuando quanto previsto e predisposto dal datore di lavoro e dai dirigenti, di fatto, si trova ad occupare una posizione di comando nei confronti dei lavoratori a subordinati ed organizzati.

All’interno dell’organizzazione aziendale e in materia di sicurezza, la figura del preposto assume quindi particolare rilievo pratico considerato che egli opera nell’ambiente di lavoro e meglio conosce –sotto il profilo operativo– i rischi ed i pericoli connessi alle attivita` lavorative.

Significativa una recente sentenza ( Suprema Corte Cassazione sezione III penale, 27/01/99 n.1142, P.M. Cellino) “ le funzioni piu` significative , la cui inosservanza ha rilievo penale , si ricavano agevolmente dal contenuto sanzionatorio dell’art. 56, D.Lgs. 81/08”

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(D.lgs 81/08 art.2 comma 1a) «lavoratore»: persona che,

indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell‘organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari.

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Il D.Lgs 81/08 attribuisce diritti e doveri ai lavoratori intema di sicurezza. I doveri comportano responsabilità a rilevanza amministrativa e penale, nei casi più gravi, sancite dall’art.59.

DIRITTI DEI LAVORATORI •Diritto di allontanarsi dal posto di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato (art. 44, comma 1) •Diritto di prendere misure idonee alla sicurezza propria o del posto in cui operano in caso di pericolo grave ed immediato, qualora non sia possibile contattare il superiore gerarchico •Diritto di essere formati senza oneri. (Art.37, comma 12)

-(Art. 20, comma 1)- Ciascun lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione ed ai mezzi forniti dal datore di lavoro

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La formazione deve riguardare il tema della sicurezza e salute in azienda in rapporto al lavoro svolto, ambiente di lavoro ove si opera e commisurata ai rischi indicati nel documento di valutazione dei rischi.

•La formazione deve essere ampia ed analitica per :•il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (art 37,comma 10) •le squadre che gestiscono l’emergenza (art. 22, comma 5) ;•i lavoratori che usano attrezzature particolari, (articoli 77, comma 4 let \fss); •le persone che usano i DPI (art. 77 comma 4a), con relativo addestramento •i lavoratori la cui attività comporti la movimentazione manuale dei carichi (art. 169) ;•i lavoratori che usano i VDT (art. 177); •i lavoratori esposti ad agenti cancerogeni (art.239) e biologici (art. 278)

QUANDO LA FORMAZIONE ? La formazione ha momenti prestabiliti : •assunzione; •trasferimento ad altre mansioni; •impiego di nuove attrezzature. In ogni caso la formazione va ripetuta periodicamente.

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Dalla Valutazione del Rischio di ogni singola mansione ne conseguono azioni di miglioramento, per la mitigazione dei fattori di rischio, che coinvolgono sia aspetti di prevenzione che di protezione.◦ Tipici esempi di aspetti relativi alla prevenzione sono:

Organizzazione del lavoro Formazione ed informazione Procedure di lavoro

◦ Tipici esempi di aspetti relativi alla protezione sono: Utilizzo DPI personali e/o collettivi Schermi di protezione Delimitazione delle aree a rischio

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I lavoratori hanno diritto ad essere informati su:

• rischi per la salute e la sicurezza legati all’attività svolti in azienda (art. 36) • misure ed attività di prevenzione (art. 36) • rischi specifici legati al ruolo del lavoratore (art. 36) • procedure di emergenza ed i nomi delle persone componenti le squadre che gestiscono l’emergenza (art. 36) • attrezzature di lavoro, i DPI (art. 73 e 77) • lavorazioni che comportino movimentazione manuale dei carichi (MMC) (art. 169) • attività che comportino l’uso dei videoterminali (art. 177) • rischi di esposizione ad agenti biologici e cancerogeni (art. 278,239) • diritto ad essere informati sui risultati degli accertamenti sanitari (art. 17)  

Page 44: Sicurezza sul Lavoro per Preposti (Aspetti rilevanti della Normativa Italiana di Sicurezza e Salute sul Lavoro per le funzioni di Coordinamento)

Preposto

Datore di Lavoro Sanzioni

obblighi relativi alla informazione (art. 36) S.3

obblighi relativi alla formazione (art. 37) S.2

obblighi relativi alla informazione (art. 36) B  obblighi relativi alla formazione (art. 37) B 

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•Osservare le disposizioni e le istruzioni ricevute dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti per assicurare la protezione individuale e collettiva. •Utilizzare i macchinari, le attrezzature, gli utensili, le sostanze pericolose, i mezzi di trasporto, i DPI in modo corretto •usare le attrezzature conformemente alla formazione – informazione e addestramento ricevuto (art. 73) •usare i DPI secondo la formazione ricevuta (art. 78) •segnalare incidenti legati all’uso di agenti biologici •accettare la nomina di componente delle squadre di emergenza

SANZIONI PREVISTE 

Ammenda da 200,00 a 600,00 €  

Arresto fino ad 1 mese

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  Tale figura ha il compito di interagire col Datore sui temi della sicurezza e salute del lavoro attraverso l’ esercizio del potere di controllo e consultazione (art. 47). Ha a disposizione un monte annuo di 40 ore per svolgere la propria attività (accordi interconfederali)

CRITERI PER LA NOMINA DEL RLSAziende fino a 15 dipendenti: • L’RLS è eletto dai lavoratori al loro interno • Può essere individuato a livello territoriale per rappresentare più aziende • Può essere eletto o designato nell’ambito delle rappresentanze sindacali, se esistenti Aziende con più di 15 dipendenti: • L’ RLS è eletto o designato nell’ambito delle rappresentanze sindacali In assenza di rappresentanze sindacali, è eletto tra i lavoratori

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Diritto di consultazione1. E’ consultato in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nell’azienda.

2. E’ consultato nella designazione degli addetti al servizio di prevenzione e di quelli delle squadre che gestiscono l’emergenza (evacuazione, incendio, primo soccorso)

3. E’ consultato in merito alla organizzazione della formazione   Diritto di informazione

1. sulla documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e sulle misure di prevenzione adottate

2. sulle lavorazioni a rischio,sulle malattie professionali e infortuni, sui macchinari e sugli impianti

3. sull’organizzazione dei luoghi di lavoro 4. sui dati provenienti dai servizi di vigilanza

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Diritto di accesso1. ai luoghi in cui si svolgono le lavorazioni 2. a tutta la documentazione aziendale necessaria per lo

svolgimento del suo ruolo 3. al documento sulla valutazione dei rischi 4. al piano di sicurezza 5. al registro degli infortuni

 A tal proposito la Legge 3 Agosto 2007 , n. 123 ha così sostituito il comma 5

dell’art.19 del D.Lgs 626/94:"5. Il datore di lavoro e' tenuto a consegnare al rappresentante perla sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della suafunzione, copia del documento di cui all'articolo 4, commi 2 e 3,nonche' del registro degli infortuni sul lavoro di cui all'articolo4, comma 5, lettera o).“

Ora tale attribuzione è stabilita dall’Art. 50 comma 4 del D.lgs 81/08

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Diritto di partecipazione promuove l’individuazione, l’elaborazione

e l’attuazione delle misure di prevenzione fa osservazioni nei momenti in cui ci sono

visite delle autorità competenti partecipa alle riunioni periodiche del

servizio di prevenzione fa proposte sull’attività di prevenzione avverte il responsabile degli eventuali

rischi individuati nell’azienda

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• Diritto di ricorrere alle autorità competenti nel caso in cui egli ritenga che le misure di prevenzione ed i mezzi adottati non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro • Diritto a disporre del tempo necessario per lo svolgimento

delle sue attività senza perdita di retribuzione • Diritto a non subire pregiudizio a causa dello svolgimento dei suoi compiti

• Diritto alla formazione adeguata L’art. 37 del D.Lgs 81/08 ha stabilito gli ambiti su cui deve vertere la formazione. La durata minima dei corsi per il RLS è di 32 ore.

Non sono previste responsabilità per l’ RLS che non è soggetto a sanzioni penali o amministrative. Viene comunque sancito l’obbligo al rispetto del segreto industriale relativamente al documento di Valutazione dei Rischi

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Medico con titoli specialistici a cui e` affidata la Sorveglianza Sanitaria (SS) dei lavoratori da effettuare nei casi previsti dalla normativa vigente •esposti a sostanze tossiche infettanti o nocive (DPR 303/56,ART.33)•addetti a lavorazioni a rischio di silicosi e asbestosi (DPR 1124/65)•esposti al cloruro di vinile monomero (DPR 962/82) •esposti a radiazioni ionizzanti (DPR. 184/64) •esposti ad agenti come amianto, piombo, rumore ecc. (D.Lgs 277/91) •esposti ad ammine aromatiche. (D.Lgs 77/92)

Prima dell’entrata in vigore del D.Lgs 626/94, la figura del medico competente era prevista nei casi di lavoratori:

Il D.Lgs 626/94 , a suo tempo allargo` il controllo sanitario ai seguenti soggetti: • addetti alla movimentazione manuale dei carichi (art. 48) • addetti all’uso dei VDT (art. 55) • lavoratori esposti ad agenti cancerogeni (art. 69) e biologici (art.86)

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Il D.Lgs 81/08 mantiene il controllo sanitario per i seguenti casi: ◦ addetti alla movimentazione manuale dei carichi

(art. 168) ◦ addetti all’uso dei VDT (art. 176) ◦ lavoratori esposti ad agenti cancerogeni (art.

242) e biologici (art.279).

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1. accertamenti sanitari preventivi, periodici e di rischio (art. 41 comma 2)

2. Istituzione, aggiornamento e custodia delle cartelle sanitarie per i lavoratori sottoposti a sorveglianza (art.25 comma 1c)

3. visite, insieme al responsabile, almeno due volte l’anno, degli ambienti di lavoro (art. 25 comma 1l )

4. predisposizione del servizio di primo soccorso, in collaborazione col datore di lavoro (art. 25 comma 1a)

5. informazione al datore di lavoro di anomalie nei lavoratori dovute ad esposizione ad agenti cancerogeni (art. 242,comma 4)

6. informazione al datore di lavoro di anomalie nei lavoratori imputabili ad esposizione ad agenti biologici (art. 279, comma 3)

Art 58 D.Lgs 81/08Le sanzioni per il medico competente vanno da un minimo di 500 € ad un

massimo di 10500 € L’arresto del medico competente va da fino ad un mese a fino a tre mesi

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8. informazioni ai lavoratori sugli accertamenti sanitari (art. 25 comma I g)

9. rilascio della copia della documentazione sanitaria, se richiesta dal lavoratore (art. 25 comma 1 h)

10. comunicazione ai lavoratori dei risultati degli accertamenti sanitari (art. 25 comma 1h)

11. comunicazione al datore di lavoro per iscritto del giudizio di non idoneità parziale/totale/temporanea alla mansione assegnata(art.41 comma 8)

12. effettuazione di visita medica su richiesta dei lavoratori (art. 41 comma 2)

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L’obbligo del controllo del fenomeno infortunistico aziendale rientra tra quelli generali per il Datore di Lavoro

Art 18 comma r del D.Lgs 81/08:

1. Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all'articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:

r) comunicare all'INAIL, o all'IPSEMA, in relazione alle rispettive competenze, a fini statistici e informativi, i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi, le informazioni relative agli infortuni sul lavoro che

comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni;

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E`richiesta l’annotazione cronologica su registro sia per infortuni di competenza INAIL ( durata > 3 gg ) che per quelli che comportano assenza di almeno un giorno, escluso quello dell’evento.

Il Datore deve disporre le necessarie procedure in materia di Pronto Soccorso e di assistenza medica di emergenza, anche per il trasporto dei lavoratori infortunati al Pronto Soccorso. Egli ha anche l’ obbligo di prevedere ( D.P.R. 30/6/65 n. 1124 ) una assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro che comportino una invalidita` anche se temporanea.

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I lavoratori sono tenuti, salvo cause di forza maggiore, a segnalare subito al proprio responsabile gli infortuni, anche di lieve entità, occorsi sul luogo di lavoro . Incaso di infortunio, il preposto dovrà accertarsi che :• l’infortunato si rechi (o venga accompagnato in infermeria)• l’apposito modulo di infortunio venga tempestivamente compilato.

E’ responsabilità del lavoratore avvisare il Preposto ed i colleghi di lavoro in caso di pericolo. Va ritenuto responsabile chi tenga deliberatamente nascoste eventuali situazioni pericolose.

Le condizioni di pericolo devono essere oggetto di attenta analisi onde prendere tutte le misure necessarie ad eliminarle. Il Preposto deve accertarsi che :• ogni posto di lavoro/attrezzatura sia sicuro/a• ogni metodo di lavoro non dia luogo a pericolo per il lavoratore• ogni lavoratore impieghi i DPI

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Il fenomeno infortunistico e’ un meccanismo complesso che interagisce con la realtà economica, il mondo del lavoro e la società nel suo complesso.

Il rischio e’ sensibile:• all’andamento/situazione economica (cresce con la congiuntura favorevole, diminuisce nei periodi di crisi);• all’innovazione tecnologica (le macchine di nuova concezione e la riorganizzazione dei processi produttivi riducono i rischi); • ai ritmi di lavoro (aumento dello stress, meno manutenzione, crescita del rischio);• al settore lavorativo;• all’età degli addetti (rischio elevato nei primi anni di lavoro, ancor di piu’ in età avanzata minore intorno ai 25 anni);

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• alla stagionalità (la temperatura elevata, ad esempio, comporta un aumento di infortuni);• alla mansione;• al pendolarismo;• al grado di coinvolgimento nell’azione di prevenzione che la dirigenza riesce ad ottenere in fabbrica.

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Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione è persona designata dal datore di lavoro (art. 17, comma b), previa consultazione del RLS. (art. 50 comma 1b)      Il responsabile non ha obblighi particolari: infatti la legge non prevede nessuna sanzione per il suo operato. 

La sua funzione quindi è di coordinare il servizio di prevenzione e protezione, creando un legame• tra il datore di lavoro ed i dipendenti che fanno parte del servizio stesso oppure• tra il datore di lavoro e le persone esterne responsabili del servizio, qualora esso sia affidato ad esterni. Nelle piccole aziende, dove non ci sono particolari rischi, il RSPP può essere l’unica persona che svolge tali compiti.

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1. Il Servizio di prevenzione e protezione dai rischi professionali provvede: a) all'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi

e all‘ individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto delle norme vigenti sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale; b) ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive

e protettive e i sistemi di cui all'art.28, comma 2) e i sistemi di

controllo di tali misure c) ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività

aziendali d) a proporre i programmi di informazione/formazione dei lavoratori e) a partecipare alle consultazioni in materia di tutela e di sicurezza

di cui all'art. 35 (riunione periodica) f) a fornire ai lavoratori le informazioni di cui all'art. 36

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2. Il datore di lavoro fornisce al SPP informazioni in merito a:

a) la natura dei rischi;b) l’ organizzazione del lavoro , la programmazione e la

attuazione delle misure preventive e protettive;c) la descrizione degli impianti e dei processi produttivi;d) i dati del registro infortuni e delle malattie

professionali;e) le prescrizioni degli organi di vigilanza. 3. I componenti del SPP e gli RLS sono tenuti al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle funzioni di cui al presente decreto.

4. Il servizio di prevenzione e protezione è utilizzato dal datore di lavoro.

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Dalla attenta lettura dell‘ Art. 31 sopra riportato, si evince che i compiti del servizio possono essere riassumibili nei seguenti punti:•per conto del datore di lavoro il servizio di prevenzione e protezione fornisce indirizzi, coordinamenti e controlli sull‘ applicazione della politica di prevenzione e sull'avanzamento dei programmi di sicurezza.•in collaborazione con le altre unità aziendali , provvede in prima istanza all'individuazione dei fattori di rischio e alla valutazione dei rischi , da indicazioni delle conseguenti misure di prevenzione e protezione da attuare, coordina le procedure di sicurezza e provvede all'emissione delle stesse in azienda, propone programmi di formazione/informazione dei lavoratori , partecipa alle consultazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza e fornisce ai lavoratori le informazioni sui rischi per la salute e la sicurezza e sulle misure di prevenzione e protezione adottati dall'azienda.

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Il principale obiettivo che il datore di lavoro, tramite il servizio di prevenzione e protezione, deve porsi è quello di assicurarsi che la sicurezza e la salute dei lavoratori, in ciascun posto di lavoro, sia garantita per tutte le attività e mansioni da essi svolte. Tale obiettivo è raggiungibile, principalmente, mediante la valutazione dei rischi presenti in azienda, valutazione che consente al datore di lavoro di prendere i provvedimenti effettivamente necessari per salvaguardare la sicurezza e la sanità dei lavoratori. Questi provvedimenti comprendono:•prevenzione dei rischi professionali

•informazione dei lavoratori

•formazione professionale degli stessi

•organizzazione e mezzi destinati a porre in atto i provvedimenti necessari.

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• segnale di divieto (Rosso) vieta un comportamento che potrebbe far correre o causare un pericolo;

La segnaletica, fornisce indicazioni o prescrizioni concernenti la sicurezza o la salute sul luogo di lavoro (D.Lgs..81/08 Titolo V capo I e II).

Allo scopo si possono essere impiegati cartelli e segnali :

• segnale di avvertimento (Giallo) avverte di un possibile rischio ;

• segnale di prescrizione (Azzurro) prescrive un

comportamento; • segnale di salvataggio (Verde) o di soccorso , fornisce indicazioni

relative alle uscite di sicurezza o ai mezzi di soccorso o di

salvataggio; • segnale luminoso emesso da un dispositivo costituito da materiale

trasparente o semitrasparente, che è illuminato dall'interno o dal

retro in modo da apparire esso stesso come una superficie

luminosa; • segnale acustico segnale sonoro in codice emesso e diffuso da un

apposito dispositivo, senza impiego di voce umana o sintesi

vocale

Page 66: Sicurezza sul Lavoro per Preposti (Aspetti rilevanti della Normativa Italiana di Sicurezza e Salute sul Lavoro per le funzioni di Coordinamento)

Riguardo il D.Lgs 81/08 Titolo V capo I e II, va sottolineato il raccordo tra la normativa inerente la classificazione e l’etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi con le prescrizioni per identificare il contenuto di recipienti e tubazioni nei luoghi di lavoro.

Infatti, secondo la nuova normativa , le sostanze o i preparati

pericolosi, vanno muniti di etichettatura con il pittogramma o

il simbolo sul colore di fondo :

• I recipienti utilizzati sui luoghi di lavoro che li contengono;

• I recipienti utilizzati per il loro magazzinaggio ;

• Le tubazioni visibili che servono a contenerli o trasportarli.

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Cosa sono i DPI (art.74 Dlgs 81/08)

Si intende per dispositivo di protezione individuale (DPI) qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore per proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne sicurezza o salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo.

Quando si devono usare i DPI (art. 75 Dlgs 81/08) I DPI devono essere impiegati quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro.

Page 68: Sicurezza sul Lavoro per Preposti (Aspetti rilevanti della Normativa Italiana di Sicurezza e Salute sul Lavoro per le funzioni di Coordinamento)

Modifiche introdotte dal Testo Unico

I DPI devono essere scelti in base ai requisiti individuati nell’ allegato 8

del D. Lgs. 81/08 e dalle norme di buona tecnica.

In particolare nell’allegato 8 e’ presente una elencazione di dispositivi da utilizzare in funzione della parte del corpo da proteggere. Naturalmente i dispositivi individuati possono avere diverse caratteristiche tecniche a seconda del tipo di pericolo dal quale il lavoratore si dovrà proteggere.

Conformità dei DPI. I DPI devono essere conformi a quanto stabilito nel Dlgs 475/92 e devono essere provvisti di marcatura CE.

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Tramite la valutazione dei rischi identifica le attivita’ per la quali sono necessari i DPI e la loro tipologia.( Nel caso di contratti esterni, i DPI sono indicati nel DUVRI). (art.77)

Messa a disposizione di D.P.I. conformi alla legge secondo l’art. 76 (art. 77 comma 3)

Obbligo di manutenzione dei D.P.I. ;uso degli stessi solo nei casi previsti

Obbligo di fornire informazioni e istruzioni chiare ed informazioni sui rischi da cui essi proteggono (art. 77 comma 4 c,e,f)

Addestramento per l’uso dei D.P.I. appartenenti alla III categoria e quelli di protezione dell’udito (art. 77 comma 5)

Obblighi del Datore e del Preposto

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Obblighi dei Lavoratori (art. 78 Dlgs 81/08)

SANZIONI PER IL LAVORATORE Ammenda da 200,00 a 600,00 € Arresto fino ad 1 mese

• partecipano al programma di formazione sui DPI

• utilizzano correttamente i DPI forniti secondo le procedure

aziendali

• curano la custodia e la conservazione dei DPI

• chiedono al datore di lavoro la sostituzione dei DPI usurati.

Page 71: Sicurezza sul Lavoro per Preposti (Aspetti rilevanti della Normativa Italiana di Sicurezza e Salute sul Lavoro per le funzioni di Coordinamento)

Il Datore di Lavoro ha l’ obbligo di adottare le misure organizzative o le attrezzature meccaniche necessarie ad evitare la movimentazione manuale dei carichi da parte dei lavoratori. Se questo non fosse possibile il datore di lavoro deve fornire ai lavoratori i mezzi adeguati per ridurre il rischio. La MMC deve avvenire nel modo più sicuro e sano attraverso:

• valutazione delle condizioni di sicurezza e salute legate al lavoro da

fare e alle caratteristiche del carico (Art. 168 comma b, Sanzione) S.2

(A)

• adozione di misure atte ad evitare i rischi di lesioni dorso-

lombari (formazione/informazione) (Art. 168 comma c, Sanzioni) S.2-3

(B)

• sorveglianza sanitaria degli addetti alla MMC (Art. 168 comma d

Sanzione S.2 )

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Il lavoratore deve essere informato su:

• peso del carico (non può superare comunque i 30 chili)

• centro di gravità o il lato più pesante

• esecuzione della corretta movimentazione

Limiti più bassi dei 30 Kg sono stabiliti per gli apprendisti , i giovani con CFL e le donne ( Legge 977/1967). Le donne in stato di gravidanza non possono essere adibite alla

movimentazione manuale dei carichiIl lavoratore deve essere formato sull' uso delle attrezzature meccaniche che permettano di evitare la movimentazione

manuale dei carichi.

Page 73: Sicurezza sul Lavoro per Preposti (Aspetti rilevanti della Normativa Italiana di Sicurezza e Salute sul Lavoro per le funzioni di Coordinamento)

La disciplina è regolata dal D.Lgs 81/08 al Titolo VII, tenendo conto delle modifiche apportate in materia dalla Legge 29/12 2000 n. 422. riguardanti :

• il campo di applicazione della normativa • le modalità di espletamento della sorveglianza sanitaria

AMBITO DI APPLICAZIONE

Secondo l’art. 21 della legge comunitaria citata, si definisce

videoterminalista un addetto all’uso di attrezzature munite di

VDT in modo abituale o sistematico, per 20 h. settimanali,

dedotte le interruzioni di cui all’ art. 175 , e non più quel

lavoratore che utilizza dette attrezzature per almeno 4 h.

consecutive giornaliere per tutta la settimana lavorativa,

come disposto dalla normativa precedente.

Page 74: Sicurezza sul Lavoro per Preposti (Aspetti rilevanti della Normativa Italiana di Sicurezza e Salute sul Lavoro per le funzioni di Coordinamento)

SORVEGLIANZA SANITARIA I lavoratori, sono sottoposti ad una visita medica per evidenziare

eventuali malformazioni strutturali e ad un esame degli occhi e della vista effettuati dal medico competente. Qualora l’esito della visita ne evidenzi la necessità, il lavoratore è sottoposto ad esami specialistici.

Il comma 3 ter della legge n. 422, stabilisce la periodicità delle visite di controllo, disponendo che la stessa, fatti salvi i casi particolari che richiedono una frequenza diversa stabilita dal medico competente , è almeno biennale per i lavoratori classificati come idonei con prescrizioni e per quelli che abbiano compiuto il cinquantesimo anno d’età; ha frequenza almeno quinquennale per i lavoratori giudicati idonei senza prescrizioni all’esito della visita di controllo preventiva. FORMAZIONE La classificazione come Videoterminalista e’ a cura del preposto che deve richiedere al lavoratore di effettuare la formazione obbligatoria.

Page 75: Sicurezza sul Lavoro per Preposti (Aspetti rilevanti della Normativa Italiana di Sicurezza e Salute sul Lavoro per le funzioni di Coordinamento)

•Cass. pen sez III, 3/10/84 Barni: Per il combinato disposto degli artt. 1 e 4 DPR 547/55 sono obbligati ad attuare le misure antinfortunistiche tutti quelli che dirigono o sovrintendono alle attività alle quali siano addetti lavoratori subordinati comprese quelle esercitate dallo Stato, dalle regioni, dalle province dai comuni da altri enti pubblici e dagli istituti di istruzione e beneficenza.•Cass. pen sez IV, 1/7/92 Boano: i dirigenti tecnici possono essere definiti come coloro che sono preposti alla direzione tecnico-amministrativa dell’azienda o di un reparto di essa, con la diretta responsabilità dell’andamento dei servizi e, quindi, istintori, gerenti, direttori tecnici o amministrativi, nonché capi-ufficio e capi-reparto che partecipino solo eccezionalmente al lavoro normale.•Cass. pen sez IV, 5/11/87 Grotti: compito del preposto non e’ quello di sorvegliare ininterrottamente... il lavoratore...; il preposto deve .. assicurarsi in modo continuo ed efficace che il lavoratore segua le disposizioni di sicurezza impartite ed eventualmente utilizzi gli strumenti di protezione prescritti;tale controllo deve effettuare direttamente, cioè personalmente e senza intermediazione di altri...

Cass. pen sez IV, 20/1/98 Cicchetti e altro: chiunque, in qualsiasi modo, abbia assunto posizioni di preminenza rispetto ad altri lavoratori, così da poter loro impartire ordini, istruzioni e direttive sul lavoro da eseguire, deve ritenersi automaticamente tenuto...

ad attuare le prescritte misure di sicurezza e a disporre ed esigere che esse siano

rispettate, a nulla rilevando che vi siano altri soggetti (ad es. dirigenti n.d.a) contemporaneamente gravati dallo stesso obbligo per un diverso ed autonomo titolo.