SFINEWSLETTER giugno 2018 - Federal Council€¦ · decidere di esaminare le Giurisdizioni...

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Proteggere l’infrastruttura delle borse svizzere Sommario SFI NEWSLETTER giugno 2018 Nel dicembre 2017 la Commissione europea ha concesso alla Svizzera l’equivalenza delle borse soltanto per un anno. Il Consiglio federale ha ribadito più volte che la Svizzera adempie tutti i requisiti per un riconoscimento illimitato dell’equivalenza della normativa elvetica sulle borse da parte dell’UE. Secondo le informazioni giunte finora, l’UE effettuerà una nuova valutazione dell’equivalenza delle borse svizzere soltanto in autunno o verso la fine dell’anno corrente. La conseguente incertezza potrebbe però danneggiare in modo duraturo le borse svizzere già nei prossimi mesi. Questa situazione è ancora più problematica poiché la piazza borsistica svizzera è una delle cinque piazze più grandi d’Europa e costituisce un elemento essenziale dell’infrastruttura elvetica del mercato finanziario. Al fine di eliminare tali incertezze e contrastare gli effetti negativi che subentrerebbero se l’equivalenza delle borse non dovesse essere rinnovata – scenario che auspichiamo non si avveri –, l’8 giugno 2018 il Consiglio federale ha deciso un’eventuale misura per proteggere l’infrastruttura delle borse svizzere. Se la Commissione europea non dovesse rinnovare entro i termini l’equivalenza delle borse elvetiche, la Svizzera introdurrebbe un nuovo obbligo di riconoscimento per le sedi di negoziazione estere che ammettono azioni svizzere al commercio. Se necessario, grazie a questa misura di protezione gli operatori del mercato dell’UE potrebbero continuare a negoziare nelle borse svizzere. Il Consiglio federale introdurrà tale misura solo in caso di necessità. Si tratta di un mero meccanismo di protezione, che non è diretto contro l’UE. La misura non è peraltro in contraddizione con l’obiettivo del Governo di compiere progressi nell’ambito dell’accordo quadro istituzionale. La priorità rimane un rinnovo rapido e illimitato dell’equivalenza delle borse, che sarebbe la soluzio- ne migliore per tutti gli operatori del mercato coinvolti che operano in Svizzera e nell’UE. Jörg Gasser, segretario di Stato OCSE Norme minime del progetto BEPS: valutazioni tra pari (peer review) Pagina 2 Protezione degli investitori Le Camere appro- vano la nuova legge sui servizi finanziari e la nuova legge sugli istituti finanziari Pagina 4 GAFI Nuove misure volte a rafforzare l’efficacia della lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanzi- amento del terrorismo Pagina 5 Calendario Pagina 6 Contatto/ editore Comunicazione, Segreteria di Stato per le questioni finanziarie interna- zionali (SFI), +41 58 469 79 47 info@sif.admin.ch Attualità della Segreteria di Stato per le questioni finanziarie internazionali (SFI) / 2/2018 / www.sif.admin.ch

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Proteggere l’infrastruttura delle borse svizzereSommario

SFINEWSLETTER giugno 2018

Nel dicembre 2017 la Commissione europea ha concesso alla Svizzera l’equivalenza delle borse soltanto per un anno. Il Consiglio federale ha ribadito più volte che la Svizzera adempie tutti i requisiti per un riconoscimento illimitato dell’equivalenza della normativa elvetica sulle borse da parte dell’UE.

Secondo le informazioni giunte finora, l’UE effettuerà una nuova valutazione dell’equivalenza delle borse svizzere soltanto in autunno o verso la fine dell’anno corrente. La conseguente incertezza potrebbe però danneggiare in modo duraturo le borse svizzere già nei prossimi mesi. Questa situazione è ancora più problematica poiché la piazza borsistica svizzera è una delle cinque piazze più grandi d’Europa e costituisce un elemento essenziale dell’infrastruttura elvetica del mercato finanziario.

Al fine di eliminare tali incertezze e contrastare gli effetti negativi che subentrerebbero se l’equivalenza delle borse non dovesse essere rinnovata – scenario che auspichiamo non si avveri

–, l’8 giugno 2018 il Consiglio federale ha deciso un’eventuale misura per proteggere l’infrastruttura delle borse svizzere. Se la Commissione europea non dovesse rinnovare entro i termini l’equivalenza delle borse elvetiche, la Svizzera introdurrebbe un nuovo obbligo di riconoscimento per le sedi di negoziazione estere che ammettono azioni svizzere al commercio. Se necessario, grazie a questa misura di protezione gli operatori del mercato dell’UE potrebbero continuare a negoziare nelle borse svizzere.

Il Consiglio federale introdurrà tale misura solo in caso di necessità. Si tratta di un mero meccanismo di protezione, che non è diretto contro l’UE. La misura non è peraltro in contraddizione con l’obiettivo del Governo di compiere progressi nell’ambito dell’accordo quadro istituzionale. La priorità rimane un rinnovo rapido e illimitato dell’equivalenza delle borse, che sarebbe la soluzio-ne migliore per tutti gli operatori del mercato coinvolti che operano in Svizzera e nell’UE.

Jörg Gasser, segretario di Stato

OCSE Norme minime del progetto BEPS: valutazioni tra pari (peer review) Pagina 2 Protezione degli investitori Le Camere appro-vano la nuova legge sui servizi finanziari e la nuova legge sugli istituti finanziari Pagina 4 GAFI Nuove misure volte a rafforzare l’efficacia della lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanzi-amento del terrorismo Pagina 5 Calendario Pagina 6 Contatto/ editore Comunicazione, Segreteria di Stato per le questioni finanziarie interna-zionali (SFI), +41 58 469 79 47 [email protected]

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quattro regimi svizzeri sono in corso di abolizione. La Svizzera prevede di abolirli nel quadro del progetto fiscale 17. Il secondo rapporto, relativo allo scambio spontaneo su decisioni fiscali antici-pate (ruling) per l’anno 2016, contiene raccoman-dazioni su 25 Stati. La Svizzera non ha ricevuto raccomandazioni. Poiché essa nel 2016 non disponeva ancora di una base legale che consentis-se lo scambio spontaneo, la valutazione era circoscritta ad alcuni aspetti dello standard minimo. Soltanto un gruppo ristretto di Stati si trovava nella stessa situazione della Svizzera. Un nuovo rapporto sullo scambio spontaneo relativo all’anno 2017 è previsto per la fine del 2018. La Svizzera attua lo scambio spontaneo di informazioni dal 1° gennaio 2018, cioè più tardi rispetto alla maggior parte degli Stati che già disponevano di una base legale a tale fine. Pertanto, una valutazione sull’applicazione dello scambio spontaneo sarà possibile soltanto a partire dal 2018.

Azione 6Impedire l’abuso delle convenzioni fiscali nei casi inappropriati

La valutazione tra pari è in corso. La pubblicazione del rapporto è prevista a inizio 2019.

OCSE Norme minime del progetto BEPS: valutazioni tra pari (peer review)

Attualmente 116 Stati e territori che si sono dichiarati disposti ad attuare i risultati del progetto BEPS collaborano a tale implementazione nell’ambito del quadro inclusivo. Inoltre, per evitare che gli Stati e territori non membri di tale organo godano di un vantaggio concorrenziale rispetto ai membri, il quadro inclusivo può identificare e decidere di esaminare le Giurisdizioni considerate d’interesse.

La Svizzera applica le norme vincolanti («minimum standards») del progetto BEPS, derivanti dalle azioni 5, 6, 13 e 14 del progetto. Il quadro inclusivo verifica se tali norme sono state messe in pratica ricorrendo a valutazioni tra pari (peer review). Tali valutazioni sono già state avviate e, nella maggior parte dei casi, sono già stati stilati dei rapporti.

Azione 5Lotta efficace contro le pratiche fiscalmente dannose tenendo conto di trasparenza e sostanza

Due rapporti sono stati pubblicati nel 2017. Il primo rapporto, sui regimi preferenziali, prende in esame più di 160 regimi. I regimi considerati non conformi allo standard dovranno essere aboliti entro il 30 giugno 2021. Il rapporto indica che

In seguito all’approvazione dei rapporti finali del progetto BEPS (erosione della base imponibile e trasferimento degli utili, in inglese «Base Erosion and Profit Shifting») nell’ottobre 2015, l’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) ha creato l’organo «Inclusive Framework on BEPS», il cui compito è quello di monitorare l’attuazione dei risultati del progetto. Nato nel febbraio 2016, questo “quadro inclusivo” verifica che tutti gli Stati e territori partecipanti applichino i risultati del progetto BEPS, affinché la concorrenza fiscale internazionale possa essere esercitata correttamente.

Base Erosion Profit Shifting (BEPS)

L’OCSE ha creato il progetto BEPS per contrastare l’erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili. In particolare., esso mira a impedire una doppia non imposizione e a consentire che gli utili vengano tassati nel luogo in cui si esercita effettivamente l’attività economica. Nel quadro del piano d’azione BEPS, pubblicato dall’OCSE nel luglio 2013, sono state elaborate 15 diverse misure, che possono essere raggruppate in 3 categorie tematiche: coerenza, sostanza e trasparenza. L’OCSE ha pubblicato nell’ottobre 2015 i rapporti finali del progetto BEPS. La Svizzera ha preso parte attiva-mente a tutti i gruppi di lavoro dell’OCSE inerenti a questo progetto.

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OCSE Norme minime del progetto BEPS: valutazioni tra pari (peer review)

Azione 13Verifica della documentazione sui prezzi di trasferimento e rendicontazione Paese per Paese

Un primo rapporto sulla valutazione tra pari, incentrata sul quadro legislativo e amministrativo nazionale, è stato pubblicato il 24 maggio 2018. Esso contiene raccomandazioni per 65 Stati e territori, tra i quali non figura la Svizzera. Nel 2019 sarà pubblicato un rapporto riguardante lo scambio di informazioni. Un terzo rapporto relativo alla riservatezza e all’uso adeguato delle rendicontazioni Paese per Paese dovrebbe essere completato nel 2020.

Azione 14Rendere più efficaci i meccanismi di risoluzione delle controversie

È già stato realizzato un rapporto incentrato su tre serie di Giurisdizioni. Il rapporto sulla Svizzera è stato pubblicato nel settembre 2017. Esso è in generale positivo e include soltanto alcune racco-mandazioni minori. La Svizzera si sta concentrando sulla loro attuazione. Un secondo rapporto è previsto per il 2019.

Céline Antonini

Coerenza Sostanza TrasparenzaMisureMisure Misure

Il piano d’azione del progetto BEPS

Risolvere i problemi legati all’economia digitale 1

Sviluppare uno strumento multilaterale 15

Neutralizzare gli effetti distrutture ibride 2

Limitare la deduzione degliinteressi 4

Rafforzare le prescrizionisulla tassazione addizionale 3

Lottare contro le pratichefiscalmente dannose 5

Impedire l’abuso delleconvenzioni fiscali 6

Impedire l’elusione artificialedello statuto di stabilimentod’impresa 7

Registrare/analizzare i dati BEPSe sviluppare contromisure 11

Presentare i modelli di pianificazionefiscale aggressiva 12

Migliorare i meccanismi dirisoluzione delle controversie 14

Garantire la conformità tra irisultati dei prezzi ditrasferimento e la creazionedi valore aggiunto 8-10

Standard minimo

Verificare la documentazionesui prezzi di trasferimento 13

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Protezione degli investitoriLe Camere approvano la legge sui servizi finan-ziari e la legge sugli istituti finanziari

La LSF contiene regole applicabili a tutti i fornitori di servizi finanziari concernenti la fornitura di tali servizi nonché l’offerta di strumenti finanziari, facilitando ai clienti le procedure per far valere le loro pretese nei confronti di fornitori dei servizi stessi. In primo piano vi sono gli obblighi di informare e di informarsi nonché quelli di pubbli-care prospetti uniformi per tutti i valori mobiliari offerti pubblicamente o destinati al commercio presso una sede di negoziazione. Inoltre, i fornitori di servizi finanziari hanno l’obbligo di realizzare un documento di sintesi sugli strumenti finanziari offerti ai clienti privati. Oltre a ciò, la LSF prevede un potenziamento dell’organo di mediazione.

La LIFin introduce una normativa differenziata in materia di vigilanza sugli istituti finanziari (gestori patrimoniali e trustee, gestori di patrimoni collettivi, direzioni dei fondi e società di intermedi-azione mobiliare). Con la nuova legge i gestori di patrimoni individuali, i trustee come pure i gestori di valori patrimoniali di istituti di previdenza sono sottoposti essenzialmente a un’ampia vigilanza

(prudenziale) da parte dell’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA), la quale, per i gestori patrimoniali e i trustee, si avvale di un organismo di vigilanza. Inoltre, la LIFin introduce la base legale per una nuova categoria di autorizzazi-one per le imprese attive nella tecnofinanza. Rispetto all’attuale autorizzazione a esercitare l’attività bancaria, questa nuova categoria dovrà essere caratterizzata da condizioni agevolate per l’autorizzazione e l’esercizio dell’attività bancaria.

Per quanto concerne l’entrata in vigore, è prevista la possibilità di introdurre la summenzionata base legale per una nuova categoria di autorizzazione prima delle altre disposizioni. Fatti salvi i risultati della consultazione sulle ordinanze, su questo punto potrebbe essere presa in considerazione l’entrata in vigore per inizio 2019, mentre il nucleo centrale di entrambe le nuove leggi potrebbe entrare in vigore probabilmente all’inizio del 2020.

Oliver Zibung

Con il voto finale del 15 giugno 2018 l’Assemblea federale ha approvato la legge sui servizi finanziari (LSF) e la legge sugli istituti finanziari (LIFin). Le due leggi mirano a creare pari condizioni di concorrenza, a rafforzare la competitivi-tà della piazza finanziaria e a migliorare la protezione dei clienti. Il termine referendario scade in autunno. In con-temporanea sono iniziati i lavori inerenti all’elaborazione delle relative ordinanze.

PRIMA DOPO

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GAFI Nuove misure volte a rafforzare l’efficacia della lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanzia-mento del terrorismoNel 2016 il Gruppo d’azione finanziaria internazionale (GAFI) ha sottoposto la Svizzera a una quarta valutazione. Nel relativo rapporto, il GAFI riconosce la buona qualità del regime svizzero di lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. Al tempo stesso ha individuato lacune in determinati ambiti e formulato raccoman-dazioni al riguardo. Il 1° giugno 2018 il Consiglio federale ha avviato la procedura di consultazione concernente la modifica della legge sul riciclaggio di denaro. L’avamprogetto tiene conto nelle principali raccomandazioni del rapporto di valutazione e contiene le misure di seguito riportate.

Introduzione di obblighi di diligenza per servizi relativi a società e trust

Per determinati servizi relativi a società e trust, principalmente in ambito di costituzione, gestione e amministrazione, si devono introdurre obblighi di diligenza. Sono escluse le attività di società opera-tive in Svizzera alla luce del loro basso rischio. Per garantire l’efficacia delle prescrizioni, si prevede l’obbligo di verifica.

Verifica dei dati dell’avente economicamente diritto e aggiornamento dei dati dei clienti

La nuova legge prevede di obbligare esplicitamente gli intermediari finanziari a procedere a una verifica dei dati degli aventi economicamente diritto. In

questo modo si creano le basi legali per la prassi vigente, già confermata dalla giurisprudenza. Inoltre, gli intermediari finanziari dovranno verificare periodicamente l’attualità dei dati dei clienti.

Miglioramento della trasparenza di associazi-oni con un rischio maggiore

Le associazioni che rischiano di essere sfruttate per il finanziamento del terrorismo o il riciclaggio di denaro dovranno ora iscriversi nel registro di commercio. Si tratta in particolare di associazioni che raccolgono o distribuiscono fondi all’estero, principalmente per scopi caritatevoli.

Il progetto mira inoltre a migliorare l’efficacia del sistema di comunicazione dei sospetti relativi al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo. In questo contesto deve essere abroga-to il diritto di comunicazione, poiché non trova più campo di applicazione. Inoltre, in caso di transazio-ni in contanti nel commercio di metalli preziosi e pietre preziose, il valore soglia per l’adempimento di obblighi di diligenza deve essere abbassato da 100 000 a 15 000 franchi. È necessario altresì introdurre la patente di acquirente obbligatoria per i metalli preziosi antichi.

Il Parlamento tratterà per la prima volta le misure proposte presumibilmente nel primo semestre del 2019.

Simone Woringer

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Calendario

23 al 30 giugno 2018Riunione plenaria del Gruppo d’azione finanziaria internazionale (GAFI), Parigi

21 al 22 luglio 2018Incontro dei ministri delle finanze e dei governatori delle banche centrali del G20, Buenos Aires

21 settembre 2018Fine della consultazione concernente la modifica della legge sul riciclaggio di denaro

La SFI

La Segreteria di Stato per le questioni finanziarie internazionali (SFI) difende gli interessi della Svizzera nelle questioni finanziare e fiscali internazi-onali di fronte all’interno e partecipa a negoziazioni internazionali. La SFI informa il pubblico delle sue attività con una newsletter che appare quattro volte per anno. È disponibile in italiano, in tedesco, in francese e in inglese.

Domanda alla SFI

Nel suo «Rapporto sulle questioni finanziarie e fiscali internazionali», il Dipartimento federale delle finanze (DFF) ha finora comunicato ogni anno le informazioni relative a eventi passati e sviluppi previsti. Quando uscirà la prossima edizione?

Il DFF si impegna a favorire la svolta digitale. Per questo motivo è stato deciso che il Rapporto sulle questioni finanziarie e fiscali internazionali non venga più prodotto e pubblicato nella sua forma attuale.

Le informazioni contenute nel rapporto, finora pubblicato in formato cartaceo e digitale, saranno disponibili a partire dalla seconda metà dell’anno sul nostro sito Internet, raggruppate per aree tematiche. La nostra presenza digitale ci permette da un lato di attualizzare regolarmente le informazioni pubblicate; dall’altro anche di risparmiare sui costi di stampa.