SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA PUGLIA · “favorisce l’accesso del risparmio popolare...

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SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA PUGLIA INDAGINE CONOSCITIVA SULL’EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA in PUGLIA Relazione programmata per gli anni 2001-2002 e 2003 (ai sensi dell’art.3, legge 14 gennaio 1994, n.20)

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SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA PUGLIA

INDAGINE CONOSCITIVA

SULL’EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

in PUGLIA

Relazione programmata per gli anni 2001-2002 e 2003 (ai sensi dell’art.3, legge 14 gennaio 1994, n.20)

________________________________________________________ CONSIGLIERE RELATORE: Giuseppantonio Stanco ANALISI ECONOMICO - FINANZIARIA Andrea Monno TABELLE Maddalena Pascale

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L’Edilizia Residenziale Pubblica in Puglia............................................................4

Premessa .................................................................................................................4

1 – Finalità e contenuti generali dell’indagine....................................................4 2 – Definizione della materia ...........................................................................................5

3 – Riferimenti normativi ed evoluzione delle forme di intervento....................6

4 – Metodologia di indagine.............................................................................. 13

Parte I .............................................................................................................. 15

Quadro normativo ed organizzativo della Regione .................................. 15

1 - Normativa regionale in materia di edilizia residenziale.............................. 15

2 – Normativa per l’edilizia sovvenzionata - Assegnazione e gestione degli alloggi (L.R. n.54/1984) ................................................................................... 18

3 – L’Organizzazione regionale - Il dissesto di alcuni IACP ............................. 19

Parte II............................................................................................................. 22

La definizione del fabbisogno abitativo e la programmazione dell’azione regionale.......................................................................................................... 22

1– Principi e criteri utilizzati dalla Regione per quantificare il fabbisogno abitativo ............................................................................................................ 23

1.a)–Per i programmi di cui alla legge n.457/78 e successive integrazioni .... 23

1.b) - Per i programmi di cui alla legge n.179/92, in corso di attuazione ...... 24

1.2 - Principi e criteri utilizzati dalla Regione per quantificare le corrispondenti necessità finanziarie ......................................................................................... 27

1.3 - Altri atti di significato programmatorio-Tipologie innovative di intervento28

2 – La quantificazione e la ripartizione delle risorse ........................................ 33

2.1 – Atti regionali per la ripartizione delle risorse.......................................... 33

2.2 – Ripartizione delle risorse tra settori di intervento .................................. 39

2.3 – Ripartizione delle risorse tra operatori dello stesso settore ................... 44

2.4 – Ripartizione risorse per alloggi a lavoratori dipendenti .......................... 63

2.5 – Ripartizione risorse per i P.I.I. e P.R.U................................................... 70

2.6 – Attività di rinegoziazione dei mutui ........................................................ 73

3 – Attività di controllo e monitoraggio............................................................ 74

4 – Lo stato di attuazione degli interventi di edilizia sovvenzionata ............... 74

4.1 – Interventi localizzati con le delibere G.R. n.3074/96 e n.8053/96 ........ 74

4.2 – Recupero e costruzione alloggi per locazione a lavoratori dipendenti ... 87

4.3 – Programmi integrati di intervento-Stato di attuazione - ........................ 90

4.4 – Programmi di Recupero Urbano (PRU)- Stato di attuazione-................. 90

2

Parte III ........................................................................................................... 92

Consistenza patrimoniale.............................................................................. 92

1 - Descrizione del patrimonio.......................................................................... 92

1.1 - Consistenza del patrimonio ..................................................................... 92

1.2-Ubicazione nei PEEP ................................................................................... 93

1.3- Valore del patrimonio................................................................................ 93

1.4-Vetustà del patrimonio............................................................................... 94

1.5-Dimensione degli alloggi ............................................................................ 95

1.6-Classificazione catastale ............................................................................ 95

2 – La conoscenza del patrimonio .................................................................. 101

2.1 – Archivio del patrimonio ......................................................................... 101

2.2 – Fascicolo del fabbricato ......................................................................... 102

3 – Il soggetto gestore ................................................................................... 103

4 – La cessione degli alloggi agli assegnatari ................................................ 105

4.1 – I dati delle vendite ................................................................................ 105

4.2 – Destinazione del ricavato delle vendite ................................................ 108

5 – L’Acquisizione degli alloggi di proprietà statale ....................................... 109

Parte IV.......................................................................................................... 111

Gestione patrimoniale ................................................................................. 111

1 – La consistenza della gestione................................................................... 111

2 – Il contenuto della gestione ....................................................................... 112

2.1 – Il contenuto ordinario della gestione .................................................... 112

2.2 – Condomini formalmente costituiti – Situazioni di minoranza condominiale –................................................................................................ 115

3 – La quantificazione dei canoni di locazione ............................................... 116

3.1 – Criteri di quantificazione dei canoni...................................................... 116

3.2 – Entrate per canoni di locazione – Canoni medi e minimi -................... 118

4 – La morosità e le azioni intraprese per il suo contenimento..................... 123

4.1 – Morosità nel triennio e morosità complessiva al 31/12/2003 .............. 123

4.2 – Azioni per il contenimento ed il recupero della morosità ..................... 126

5 – L’assegnazione degli alloggi ..................................................................... 127

5.1 – Procedure di assegnazione – Determinazione del reddito - ................. 127

5.2 – Alloggi assegnati nel triennio 2001/2003 ............................................. 129

6 – L’occupazione degli alloggi ....................................................................... 131

6.1 – Entità dell’occupazione al 31/12/2003- Cause di assenza di occupazione131

3

6.2 – Le occupazioni senza titolo ................................................................... 133

6.3 – La normativa di sanatoria ..................................................................... 135

7 – La manutenzione degli alloggi.................................................................. 138

8 – Le caratteristiche soggettive dell’utenza.................................................. 143

8.1 – Archivio anagrafico dell’utenza ............................................................. 143

8.2 – Consistenza soggettiva dell’utenza ....................................................... 143

9 – Le movimentazioni del rapporto locativo ................................................. 145

10 – La cessione degli alloggi......................................................................... 147

11 – Rapporto tra dismissione e implementazione del patrimonio nel periodo 1994 - 2003 .................................................................................................... 149

Note conclusive............................................................................................... 150

4

L’Edilizia Residenziale Pubblica in Puglia

Premessa

1 – Finalità e contenuti generali dell’indagine

La Sezione delle Autonomie della Corte dei conti, istituita in sede

centrale, con deliberazione n.2/Aut/04, assunta nell’adunanza del 17

dicembre 2003, dispose di dare corso ad una indagine “comparativa” in

materia di edilizia residenziale pubblica, ossia un’indagine a rete estesa a

tutto il territorio nazionale, al fine di raffrontare, su aspetti caratterizzanti, le

diverse realtà regionali.

Peraltro, attesa l’ampiezza della materia, nonché la necessità di rendere

compatibile il relativo impegno istruttorio con le altre attività programmate, la

predetta delibera demandava ad un apposito, costituendo, gruppo di lavoro,

composto da magistrati della Sezione Autonomie e delle Sezioni regionali, di

circoscrivere l’indagine “ad alcuni significativi ambiti di approfondimento”.

La finalità “comparativa” dell’indagine ha quindi richiesto il

coinvolgimento delle Sezioni regionali di controllo, le quali avrebbero curato,

per loro conto, l’attività istruttoria volta alla conoscenza dello stato dell’edilizia

residenziale pubblica nel proprio territorio, da trasporre in apposito referto da

sottoporre all’attenzione degli enti interessati nell’ambito regionale e, nel

contempo, avrebbero fornito i dati e gli elementi acquisiti alla Sezione delle

Autonomie, ai fini dell’elaborazione della relazione di “comparazione”, delle

realtà emerse nei referti regionali, ed illustrazione degli aspetti di maggiore

significatività ed, anche, di diversificazione.

Con deliberazione n.1/2004, del 9 marzo 2004, questa Sezione regionale

di controllo per la Puglia decideva di associarsi all’iniziativa della Sezione delle

Autonomie e, quindi, di far luogo all’indagine sullo stato dell’edilizia

residenziale pubblica nel territorio regionale.

Il gruppo di lavoro, costituito in sede centrale, secondo le direttive

innanzidette, ha ritenuto di restringere il campo di indagine all’edilizia

residenziale pubblica “sovvenzionata”, con particolare riferimento agli atti

gestori intervenuti negli anni dal 1998 al giugno 2004, ed ha anche elaborato

le tematiche della ricerca, riportate in appositi questionari, al fine

dell’espletamento di un’attività istruttoria comunemente indirizzata.

5

2 – Definizione della materia Posto che per “edilizia residenziale” si intende l’attività diretta alla

costruzione di fabbricati da destinare a civili abitazioni, a mente dell’art.1 del

D.P.R. n.1035 del 30.12.1972, nella nozione di “edilizia residenziale pubblica”

rientrano tutti gli alloggi costruiti o da costruirsi da parte di enti pubblici, e di

soggetti privati a totale carico, o con il concorso, o con il contributo dello

Stato.

Invero, il concetto di “edilizia residenziale pubblica” si sovrappone e

sostituisce quello di “edilizia economica e popolare, inteso, quest’ultimo, quale

intervento pubblico determinato dalla necessità di apprestare abitazioni

modeste alle classi meno abbienti.

Il discrimine con la legislazione precedente (R.D. 28 aprile 1938,

n.1165), è rapportabile alla legge n.865 del 22 ottobre 1971, di cui il

menzionato D.P.R. n.1035/72, costituisce normativa delegata, la quale legge

significativamente attribuisce all’edilizia residenziale pubblica una funzione

sociale, a carattere permanente, intesa a soddisfare un’esigenza di natura

primaria, comune a fasce sociali molto più ampie dei ceti popolari.

Quanto alla funzione sociale dell’edilizia residenziale pubblica,

un’accentuazione rimarchevole è pervenuta dalla sentenza della Corte

Costituzionale n.217 del 25 febbraio 1988, la quale ha affermato l’esistenza di

“un diritto all’abitazione”, che rientra tra i requisiti essenziali caratterizzanti la

società cui si conforma lo Stato democratico voluto dalla Costituzione.

Secondo la Corte, il diritto all’abitazione trova fondamento:

a) nell’art.47, comma 2, Cost., il quale nel disporre che la Repubblica

“favorisce l’accesso del risparmio popolare alla proprietà dell’abitazione”,

individua, nelle misure volte ad agevolare e, quindi, a rendere effettivo il

diritto delle persone più bisognose ad avere un alloggio in proprietà, una

forma di garanzia privilegiata dell’interesse primario ad avere

un’abitazione;

b) nell’art.3, comma 2, Cost., il quale laddove pone l’inderogabile imperativo

di ridurre la distanza e la sproporzione nel godimento dei beni giuridici

primari, contribuisce a conferire un massimo di effettività a quello che è

da considerarsi un diritto sociale fondamentale.

Per quanto la terminologia rinvenibile nella specifica normativa non sia

univoca e talvolta accomuni locuzioni in modo confuso e sovrapposto,

6

nell’ambito dell’edilizia residenziale pubblica, possono ritenersi

sufficientemente delineate e condivise le seguenti distinzioni:

a) edilizia sovvenzionata, consistente nella produzione di alloggi,

finanziata integralmente con fondi pubblici, da parte di enti pubblici;

trattasi di alloggi destinati ad essere assegnati in locazione, con canoni di

misura generalmente modesta, ad utenti appartenenti a categorie

reddituali basse o, comunque, poco elevate;

b) edilizia agevolata è quella realizzata da soggetti privati, per lo più

cooperative edilizie, che si muovono nell’ambito privatistico, ma che

conseguono la produzione di alloggi, sia a livello di costruzione, sia a

livello di acquisizione, con notevole abbattimento dei costi, beneficiando in

particolare, di assegnazione di aree a prezzo di esproprio, di

finanziamento a tasso agevolato, di esenzioni fiscali;

c) edilizia convenzionata, (che può considerarsi una sottospecie

dell’edilizia agevolata), la quale richiede la preventiva stipula di una

convenzione tra Comune ed imprese costruttrici, in cui vengono stabiliti

parametri oggettivi di costruzione, quali: numero dei vani e dei metri

quadri di superficie, qualità delle rifiniture, fasce di reddito degli acquirenti

(vedansi artt.6 e 7 legge n.10/1977; art.35 legge n.865/71).

Talvolta ricorre anche il termine di “edilizia sociale”, senza, peraltro,

che ne sia specificato il concetto (vedansi art.93 D.P.R. n.616/77; art.48, 3°

comma legge n.865/71).

Si è ritenuto che con detto termine si sia inteso indicare un programma

costruttivo che si inserisce in un piano di sviluppo urbanistico-edilizio e che

accentua la funzione sociale dell’edilizia residenziale pubblica.

Peraltro, mette conto osservare che il quadro distintivo innanzi

delineato, sostanzialmente rapportabile alla legge n.865/71, ha subito

diversificazioni, commistioni ed implementazioni, in dipendenza della

numerosa normativa successivamente intervenuta.

3 – Riferimenti normativi ed evoluzione delle forme di intervento Ai fini di una migliore cognizione dei programmi e degli interventi

costruttivi, oggetto dell’indagine, appare utile richiamare, per sommaria

sintesi, la normativa, di emanazione statale, che ha disciplinato, nel tempo, la

materia, con l’indicazione delle innovazioni più significative sopravvenute.

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In primo luogo, anche sotto l’aspetto temporale, viene in rilievo la legge

n.167 del 18 aprile 1962, la quale ha costituito lo strumento operativo

basilare per la successiva attivazione organica dell’edilizia residenziale

pubblica, effettuata dalla summenzionata legge n.865/71.

La legge n.167/62, laddove ha obbligato i Comuni con popolazione

superiore a 50.000 abitanti a fornirsi di un piano di zona per l’edilizia

economica e popolare, ha apprestato all’edilizia residenziale pubblica aree

edificabili, a prezzi che si prevedevano contenuti, inserite nella pianificazione

urbanistica, evitando, in tal modo, che tale specie di edilizia continuasse a

svilupparsi in modo disorganico e per lo più in zone di estrema periferia,

sfornite di opere di urbanizzazione.

La legge n.865/71 ha, quindi, indicato ed istituito gli strumenti

deliberativi (CIPE e CER), ha disciplinato le procedure, ha disposto le fonti e

gli strumenti di finanziamento, per l’attuazione dei programmi di edilizia

residenziale pubblica, nonché distribuito le competenze.

Tra l’altro, detta legge n.865, individua negli Istituti Autonomi per le

Case Popolari (IACP) i soggetti attuatori dell’edilizia sovvenzionata.

La successiva legge n.457 del 5 agosto 1978, nel disporre un piano

decennale per la casa, ha apprestato una disciplina sistematica della materia,

che con alcuni aggiustamenti, variamente intervenuti nel tempo, ha regolato

l’edilizia residenziale pubblica per circa un ventennio.

In particolare, la legge n.457 ha ridisegnato le competenze del CIPE e

del CER, stabilendo che il CIPE: indica gli indirizzi programmatici, i criteri per

la ripartizione delle risorse, delibera la misura dei tassi degli interessi e i

relativi aggiornamenti, determina i criteri generali per l’assegnazione degli

alloggi e per la fissazione dei canoni (art.2); mentre, il CER, quale organo

attuatore, provvede alla ripartizione dei fondi tra le Regioni, determina le

modalità dei finanziamenti e quelle per l’espletamento dei concorsi, i limiti

massimi dei costi ammissibili delle costruzioni (art.3).

La ridetta legge n.457/78 ha previsto, altresì:

• tre diverse categorie di reddito per l’accesso ai mutui agevolati, con

corrispondenti diversificate misure dei tassi di interessi, sui quali

effettuare il conguaglio pubblico (art.20);

• i limiti di reddito per l’assegnazione in locazione delle abitazioni di edilizia

sovvenzionata (art.22);

8

• i piani di recupero del patrimonio edilizio esistente (art.27 e segg.), di cui

si dirà appresso.

Nel decennio 1980/90, accanto a normative di rifinanziamento di

programmi di edilizia residenziale pubblica, nonché di accelerazione delle

procedure, sono intervenute alcune disposizioni legislative volte a superare

situazioni di emergenza abitativa; in particolare, viene in rilievo l’art.7 del

D.L. n.629 del 15.12.1979, convertito con legge n.25/80 (ripreso dall’art.4

della legge n.118/85) il quale assegna ai Comuni con popolazione superiore ai

350.000 abitanti e, quindi, ai Comuni capoluoghi di provincia, finanziamenti

per l’acquisto, da privati, di alloggi già costruiti o in corso di avanzata

costruzione, aventi la tipologia di alloggi ERP, da destinare a soggetti colpiti

da provvedimenti giudiziari di sfratto.

Merita, anche di essere segnalato l’art.2, 12° comma del D.L. n.9 del 23

gennaio 1982, convertito con legge n.94/82 (ripreso dall’art.5/bis della legge

n.118/85), il quale, in materia di edilizia agevolata, consente, in alternativa al

mutuo individuale, la concessione di un contributo in conto capitale (buono-

casa) di ammontare pari al 40%, al 35% e al 30% del mutuo ammissibile, a

seconda della categoria reddituale del beneficiario.

Quindi, è intervenuta la legge n.179 del 17 febbraio 1992, titolata

“norme per l’edilizia residenziale pubblica”, le cui disposizioni di maggior

rilievo, relative all’attuazione degli interventi costruttivi, riguardano:

modifiche, in senso accelerativo, delle procedure di avvio dei programmi

(art.3); riserva del 15% dei fondi di edilizia sovvenzionata ed agevolata a

favore di particolari categorie sociali, individuabili dalle Regioni (art.4);

costruzione presso la Cassa DD.PP. di un fondo di rotazione per l’acquisizione

di aree e per spese di urbanizzazione (art.5).

Peraltro, la legge n.179/92, viene in evidenza anche per le innovazioni

apportate alla disciplina dei “piani di recupero”, quale stabilita dagli artt.28 e

segg. della legge n.457/78, introducendo modifiche volte ad allargare la

schiera dei soggetti attuatori, nonché per la previsione di un istituto del tutto

nuovo quale “il programma integrato di intervento” (art.16).

Invero, la legge n.179/92 segna una svolta radicale nella proposta delle

forme di intervento di edilizia residenziale pubblica, laddove vengono

fortemente privilegiati strumenti di intervento sul patrimonio edilizio

esistente, sia pubblico che privato, rispetto alla realizzazione di nuove

costruzioni, comportanti l’estensione di agglomerati periferici, in presenza di

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situazioni urbanistiche che generalmente evidenziano l’esaurimento della

disponibilità delle aree della 167.

Posto che i programmi integrati di intervento non sono mai decollati in

quanto la relativa disciplina è stata dichiarata in gran parte incostituzionale

con sentenza n.393/92, e dato atto che “i piani di recupero” sono stati previsti

in epoca antecedente, come innanzi riportato, mette conto rilevare che

successivamente alla legge n.179/92, il legislatore ha elaborato una serie di

tipologie di interventi, non del tutto diversificate tra loro, volti ad incidere con

finalità di risanamento nel tessuto edilizio-urbanistico, di seguito richiamati, in

breve sintesi:

1. piani di recupero (artt.27 e segg. L. n.457/78): gli interventi sono

destinati ad incidere sul degrado del patrimonio edilizio esistente e sono

rivolti alla conservazione, al risanamento, alla ricostruzione e, quindi, alla

migliore utilizzazione di detto patrimonio edilizio. I Comuni individuano,

preventivamente, le zone e, di seguito, gli immobili, i complessi edilizi, gli

isolati e le aree da comprendere in piani di recupero. Le Amministrazioni

possono sostituirsi ai privati renitenti, previa diffida, mediante esproprio,

oppure occupazione temporanea degli immobili con diritto di rivalsa delle

spese.

2. programmi di recupero urbano (art.11 D.L. n.398/93 L. n.493/93): i

programmi di recupero urbano, in pratica sostituiscono “i programmi

integrati di intervento” di cui all’art.16 L. n.179/92, dichiarato

incostituzionale. Essi sono disciplinati dall’art.15, 2° comma del D.L.

n.398/93, il quale dispone che detti programmi “sono costituiti da un

insieme di opere finalizzate alla realizzazione, alla manutenzione e

all’ammodernamento delle urbanizzazioni primarie, con particolare

attenzione ai problemi di accessibilità degli impianti e dei servizi a rete, e

delle urbanizzazioni secondarie, alla edificazione di completamento e di

integrazione dei complessi urbanistici esistenti, nonché all’inserimento di

elementi di arredo urbano, alla manutenzione ordinaria e straordinaria, al

restauro e al risanamento conservativo e alla ristrutturazione edilizia degli

edifici”.

Dalla lettera della norma surriportata, emerge chiaramente come i

programmi di recupero urbano propongono una tipologia di interventi

molto più vasta dei “piani di recupero”, in quanto investono oltre alle

edificazioni anche le spese di urbanizzazione primaria e secondaria.

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3. PRUSST (programmi di riqualificazione urbana e di sviluppo sostenibile del

territorio) art.54 d.lgs.n.112/98, art.2, comma 203 L. n.662/96.

I PRUSST hanno ad oggetto ambiti territoriali di ampiezza variabile,

compresi tra la dimensione sub-regionale e quella comunale, sicchè

possono richiedere intese istituzionali di programma e si prefiggono: a) la

realizzazione, il completamento e l’adeguamento di attrezzature sia a rete

che puntuali, in grado di orientare e promuovere occasioni di sviluppo

sostenibile sia sotto l’aspetto economico che sociale ed ambientale; b) la

realizzazione di un sistema integrato di attività che abbia ad oggetto

insediamenti di carattere industriale, commerciale, artigianale, turistico-

ricettivo, precipuamente finalizzati alla riqualificazione di zone urbane

degradate (art.2 del bando allegato al D.M. n.1169 del 1998). E’ stato

esattamente rilevato che lo scopo dei PRUSST è, pertanto, non solo il

miglioramento del patrimonio immobiliare delle aree oggetto del

programma, attraverso il loro recupero ed ammodernamento edilizio,

bensì, e soprattutto, quello di rendere la predetta attività di

riqualificazione essa stessa strumento di recupero del tessuto economico e

sociale della zona.

4. Contratti di quartiere (art.4 L. 8.2.2001, n.21)

I “Contratti di quartiere”, secondo la dizione della norma succitata,

vogliono costituire un programma innovativo in ambito urbano, finalizzato

prioritariamente ad incrementare, con la partecipazione di investimenti

privati, la dotazione infrastrutturale dei quartieri degradati, specie di

Comuni e Città a più forte disagio abitativo, nonché ad incrementare

l’occupazione ed a favorire l’offerta abitativa.

5. Programmi di riabilitazione urbana (art.27 L. n.166 del 1°.8.2002).

Secondo la previsione normativa, trattasi di programmi volti alla

riabilitazione di immobili ed attrezzature di livello locale e al miglioramento

della accessibilità e mobilità urbana, nonché al riordino delle reti di

trasporto e di infrastrutture di servizio per la mobilità attraverso una rete

nazionale di autostazioni per le grandi aree urbane. Detti programmi,

promossi dagli enti locali, possono comprendere anche interventi di

demolizione di edifici e delle relative attrezzature, finalizzati alla

riqualificazione di contesti urbani caratterizzati da degrado fisico,

economico e sociale.

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Riassunti come innanzi i programmi speciali di intervento pubblico negli

assetti edilizi-urbanistici, privilegiati dal legislatore nell’ultimo decennio, si

aggiunge che la relativa normativa è generalmente accompagnata da

stanziamenti di fondi, spesso residuati e riciclati da programmi precedenti.

Si annota, altresì, che, come è stato evidenziato da alcuni osservatori, le

surrichiamate tipologie di interventi assegnano ai Comuni il ruolo di

principali soggetti attuatori delle politiche della casa, riservando agli IACP

ancora conservati e alle Aziende ad essi subentrate un ruolo costruttivo

ridotto, se non limitato alla sola gestione del proprio patrimonio.

Al termine di questo “exursus” sulla legislazione statale più significativa

concernente l’edilizia residenziale pubblica, si palesa utile segnalare:

a) la legge n.560 del 24.12.1993, che disciplina modalità e limiti per le

alienazioni degli alloggi ERP;

b) l’art.2 della legge n.449/97 e l’art.46 della legge 23.12.2000, n.388,

concernenti il trasferimento ai Comuni o agli IACP degli alloggi di

proprietà dello Stato.

6. Ripartizione delle competenze

La legge n.865/71, ai fini dell’attuazione dell’edilizia sovvenzionata,

riservava alle Regioni, allora in corso di istituzione, competenze limitate

(artt 3 e 4), mentre ignorava del tutto i Comuni, esclusi anche dai

procedimenti di assegnazione degli alloggi, riservati agli IACP (art.3 D.P.R.

n.1035/1972).

Le competenze regionali acquisirono notevoli e puntuali ampliamenti a

seguito dell’emanazione del D.P.R. n.616/77; in particolare l’art.93 di

detto DPR stabilisce che “sono trasferite alle regioni le funzioni

amministrative statali concernenti la programmazione regionale, la

localizzazione, le attività di costruzione e la gestione di interventi di

edilizia residenziale ed abitativa pubblica, di edilizia convenzionata, di

edilizia agevolata, di edilizia sociale, nonché le funzioni connesse alle

relative procedure di finanziamento”.

I precetti del surriportato art.93 possono ritenersi trasfusi nell’art.4 della

successiva legge n.457/78, laddove sono elencate le molteplicità delle

funzioni attribuite alle Regioni in materia di edilizia residenziale.

Restano ferme le competenze statali relative in particolare allo

stanziamento dei finanziamenti, alla ripartizione delle risorse tra le Regioni

e tra i vari settori di intervento.

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Il DPR n.616, all’art.95, ha altresì attribuito ai Comuni le funzioni

amministrative concernenti le assegnazioni degli alloggi di edilizia

residenziale pubblica.

Il regime delle competenze, come innanzi riassunto, ha retto fino

all’intervento del d.lgs. n.112/1998, emanato in attuazione della delega

conferita dalla legge n.59 del 5 marzo 1997, il quale ha segnato una

svolta radicale nella distribuzione delle competenze tra Stato ed

autonomie locali nel loro complesso ed in particolare tra Stato e Regioni.

A mente dell’art.59 di detto d.lgs. n.112 residuano allo Stato le funzioni

relative alla determinazione dei principi e alle finalità di carattere

generale, la definizione dei livelli minimi del servizio abitativo e degli

standard di qualità, nonché le fissazione dei criteri per favorire l’accesso

alle locazioni dei nuclei familiari meno abbienti.

Si riconosce, altresì, allo Stato la possibilità di elaborare progetti di

intervento unitamente alle Regioni e agli enti locali.

Il successivo art.60 attribuisce alle Regioni e agli enti locali, in materia di

ERP, tutte le funzioni amministrative non assegnate allo Stato.

In particolare, compete alle Regioni indicare le linee di intervento e gli

obiettivi, programmare le risorse finanziarie, fissare i criteri per

l’assegnazione degli alloggi e stabilire i relativi canoni. Con l’art.61 del

succitato d.lgs. n.112/98, viene disposto l’accreditamento alle Regioni dei

fondi, relativi all’edilizia residenziale pubblica, esistenti alla data di

emanazione del decreto stesso.

Peraltro, per assenza di proroga, sono rimasti soppressi alla data del 31

dicembre 1998, i contributi GESCAL, istituiti dalla legge n.60/1963,

consistenti in prelievi sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, i quali

fino allora avevano alimentato i finanziamenti destinati all’edilizia

residenziale pubblica.

Sicchè, se con le disposizioni del d.lgs. n.112 le Regioni hanno acquisito le

leve della politica della casa, nel contempo è venuto a mancare il motore

finanziario rappresentato dal flusso dei contributi ex GESCAL.

Il d.lgs. n.112/98 non attribuisce specifiche competenze ai Comuni;

invero, spetta alle Regioni stabilire l’ampiezza e le modalità del

coinvolgimento dei Comuni nelle procedure di attuazione dei programmi di

edilizia residenziale pubblica.

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Peraltro, il prevalere delle forme di intervento volte alla conservazione e

risanamento del patrimonio edilizio esistente privilegia i Comuni quali

soggetti attuatori e promotori dei relativi programmi. A tal riguardo, basta

osservare che per la prima volta l’art.35 della legge n.457/78 ammette i

Comuni a beneficiare dei fondi per l’edilizia sovvenzionata, ai fini degli

interventi di recupero urbano.

4 – Metodologia di indagine

L’istruttoria è stata avviata mediante inoltro agli enti prescelti di copia

dei questionari predisposti dal gruppo di studio.

In particolare, per quanto attiene alla ricognizione delle consistenze

patrimoniali e delle modalità e risultanze della gestione, i relativi questionari

(nn.4 e 5), sono stati inviati ai cinque Istituti Autonomi per le Case Popolari

(IACP) ed, inizialmente a n.32 Comuni, scelti come appresso:

a) ai 5 Comuni capoluoghi di provincia (Bari, Brindisi, Foggia. Lecce e

Taranto);

b) ai 3 Comuni di fascia A esistenti nella regione, ossia aventi una

popolazione superiore ai 60.000 abitanti (Andria, Barletta e Molfetta);

c) a 7 Comuni di fascia B (con popolazione da 20.000 a 59.999 abitanti):

Bisceglie, Trani, Triggiano, Ostuni, San Severo, Nardò e Martina Franca;

d) a 7 Comuni di fascia C (con popolazione da 10.000 a 19.999 abitanti):

Margherita di Savoia, Maglie, Oria, Laterza, San Marco in Lamis, Latiano e

Castellaneta;

e) a 5 Comuni con popolazione tra gli 8.000 ed i 9.999 abitanti: Sannicandro

di Bari, Minervino Murge, Villa Castelli, Melissano e Avetrana;

f) a 5 Comuni con popolazione inferiore ad 8.000 abitanti: Torchiarolo,

Deliceto, Ischitella, Otranto e Carosino.

Nella selezione dei Comuni si è fatta attenzione ad avere una

rappresentanza sufficientemente indicativa delle realtà territoriali delle attuali

cinque province pugliesi.

In un secondo momento, al fine di rendere l’indagine il più possibile

rappresentativa, l’istruttoria è stata estesa ad altri 14 Comuni della fascia B

(con popolazione tra i 20.000 e i 60.000 abitanti). I Comuni selezionati sono

stati: Canosa di Puglia, Corato, Giovinazzo, Mola di Bari, Monopoli, Fasano,

14

Mesagne, Copertino, Galatina, Cerignola, Lucera, Grottaglie, Manduria e

Massafra.

In merito alla qualità della collaborazione ricevuta, gli IACP hanno

offerto piena disponibilità ed hanno dimostrato sollecitudine nelle risposte.

Pari disponibilità e sollecitudine sono state riscontrate nei Comuni

Capoluogo, a parte il Comune di Taranto che ha richiesto ripetuti interventi

sollecitatori, con esiti alquanto insoddisfacenti.

Per quanto riguarda gli altri Comuni, alcuni hanno risposto con

sufficiente solerzia, altri hanno avuto necessità di varie sollecitazioni.

Va, però, annotato che le risposte pervenute in primo tempo sono state

generalmente incomplete e talvolta contenenti dati contraddittori, sicchè si è

reso necessario, oltre che fornire chiarimenti per le vie brevi, quasi sempre

riscrivere, evidenziando le omissioni e le contraddizioni rilevate nella

compilazione dei questionari.

Per la parte di competenza regionale, l’istruttoria ha richiesto tempi

prolungati e vari incontri con il dirigente del Settore ERP e suoi collaboratori,

considerata la complessità dall’indagine, la consistenza e la molteplicità degli

elementi da acquisire, non convertibili in dati numerici, nonché la ricerca,

riproduzione ed illustrazione della documentazione di riferimento.

Peraltro, va dato atto, ai sunnominati funzionari regionali, della

disponibilità dimostrata e della fattiva collaborazione offerta.

15

Parte I

Quadro normativo ed organizzativo della Regione

1 - Normativa regionale in materia di edilizia residenziale

Si premette che nella produzione legislativa regionale concernente il

settore in argomento non si rinviene una definizione testuale dell’edilizia

residenziale pubblica e delle sue categorie, come innanzi rappresentate

(edilizia sovvenzionata, edilizia agevolata, edilizia convenzionata) i cui

contenuti e classificazioni sono chiaramente assunti dalla legislazione statale e

dall’elaborazione dottrinale.

Si aggiunge che in alcune leggi regionali ricorre il vecchio termine di

“edilizia economica e popolare” (L.R. n.3/77; L.R. n.3/1986).

Peraltro, l’art.1 della L.R. n.54/1984, concernente “norme per

l’assegnazione e la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di

edilizia residenziale pubblica”, fa riferimento “a tutti gli alloggi di proprietà o

in gestione di enti pubblici, se realizzati o recuperati da enti pubblici, a totale

carico o con il concorso o contributo dello Stato, delle regioni o Province, o dei

Comuni, ovvero acquistati, realizzati o recuperati da enti pubblici non

economici per le finalità sociali proprie dell’edilizia residenziale pubblica”.

In materia di edilizia residenziale pubblica o per aspetti alla stessa

connessi, la Regione Puglia ha fatto luogo ad una serie di interventi legislativi,

per la maggior parte ricadenti negli anni 1977/90, alcuni a carattere

sistematico, altri più numerosi afferenti a problematiche limitate.

In sintesi, la normativa regionale ha riguardato:

a) finanziamenti di interventi previsti da normativa statale, ritenuti

insufficienti rispetto ai fabbisogni;

b) individuazione di categorie di interventi e di soggetti attuatori, non

finanziati da leggi statali;

c) normativa di regolazione, emanata anche per delega statale.

In particolare sono ascrivibili alla prima categoria, gli interventi in

materia di edilizia agevolata, la quale ha avuto un ruolo di spiccata

preferenzialità nella legislazione regionale e, quindi, le disposizioni volte a

favorire con previsioni agevolative, l’acquisizione e l’urbanizzazione, da parte

dei Comuni, delle aree della legge n.167/62.

16

Per la disciplina degli interventi succitati risulta emanata la L.R. n.3 del

1° febbraio 1977, la prima in materia di ERP, il cui contenuto è chiaramente

esplicitato dal titolo che reca: “interventi regionali per agevolare l’acquisizione

delle aree di edilizia economica e popolare e la realizzazione di alloggi da

parte delle cooperative edilizie”.

Per la prima finalità, la L.R. n.3/1977, ha istituto un fondo regionale di

rotazione, con una dotazione di lire 4 miliardi annui, per un quinquennio, per

l’erogazione di finanziamenti senza interessi e restituibili in cinque anni a

favore dei Comuni, per l’acquisizione di aree e l’esecuzione di opere di

urbanizzazione nei piani di zona della legge n.67 (art.1/7).

Detta legge n.3/1997 ha previsto altresì, la possibilità di concessione di

fideiussioni regionali a favore dei comuni con bilanci deficitari, sui mutui

contratti o da contrarre con la Cassa DD.PP. o altri istituti di credito per

l’attuazione dei P.E.E.P. (art.8).

I limiti temporali di vigenza della normativa in parola sono stati, poi,

prorogati dall’art.1 della L.R. n.16 del 09.02.1981, a data praticamente

indeterminata, a parte la precarietà degli stanziamenti finanziari, ossia “fino

all’entrata in vigore della legge regionale organica sull’edilizia residenziale”,

mai intervenuta.

Alla stessa esigenza sopperisce successivamente l’art.4 della L.R. n.3 del

19.2.1986, il quale, “per la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria

delle aree destinate all’edilizia economica e popolare”, concede ai Comuni

contributi annui, costanti, pluriennali, in misura necessaria a coprire il 65%

delle annualità di ammortamento dei mutui, alle condizioni praticate dalla

Cassa DD.PP.

Come già in precedenza annotato, piuttosto numerosi sono stati gli

interventi del legislatore regionale in materia di edilizia agevolata, la cui

disciplina basilare è stata posta dagli artt.9/18 della succitata L.R. n.3 del 1°

febbraio 1977.

Sommariamente, si rileva che gli interventi della Regione hanno avuto

carattere integrativo ed estensivo dell’analoga normativa statale,

prevedendosi spesso, per i beneficiari, condizioni più favorevoli di

quest’ultima.

Ad esempio, l’art.9 della legge n.3/77 prevede che i mutui sono concessi

fino al 100% (per l’art.73 della legge statale n.865/71 fino al 75%) della

spesa riconosciuta ammissibile, la quale è comprensiva oltre che

17

dell’indennità di esproprio dell’area e del costo della costruzione, come per la

normativa statale, anche degli oneri di urbanizzazione e degli oneri tecnici di

progettazione.

Per quanto attiene ai requisiti soggettivi e reddituali dei beneficiari,

nonché la soglia degli interessi da assumere a carico del pubblico erario, il

legislatore regionale si è generalmente conformato alle previsioni della

normativa statale, anche se talvolta con qualche ritardo (L.R. n.76 del

21.6.1980).

I successivi interventi del legislatore regionale in materia di edilizia

agevolata, oltre alla finalità di disporre stanziamenti finanziari aggiuntivi, ed

aggiustamenti procedurali, hanno riconosciuto la possibilità di concessione di

mutui integrativi e suppletivi, anche per costruzioni che fruivano di contributi

statali (LL.RR. n.50 del 31.8.1981 e n.3 del 13.4.1983), nonché la riserva di

una frazione dello stanziamento (20%) a favore di Comuni ed IACP (L.R. n.16

del 9.2.1981).

Indirizzate alla rimozione di particolari situazioni di crisi abitativa e di

difficoltà locative evidenziate dal legislatore nazionale, meritano di essere

segnalate:

a) la L.R. n.3 del 24 aprile 1980, la quale, come recita il titolo, dispone

l’attuazione di un piano quinquennale per l’acquisto di abitazioni da parte

dei Comuni, da offrire in locazione a nuclei familiari aventi i requisiti per

l’assegnazione di alloggi di edilizia sovvenzionata. Trattasi di intervento

sussidiario e di portata più ampia di quello previsto dall’art.7 del D.L.

n.629/1979, convertito con L. n.25 del 15.2.1980, il quale dispone, per

l’esigenza in argomento, finanziamenti solo ai Comuni con popolazione

superiore a 350.000 abitanti. La L.R. n.3/1980 si segnala anche per

un’ulteriore particolarità, in quanto la stessa prevede la possibilità di

erogazione di prestiti e contributi a privati per interventi di recupero su

alloggi di loro proprietà, con preferenza per quelli ubicati nei centri storici

sempre che i beneficiari versino nelle condizioni reddituali previste per

l’assegnazione degli alloggi di edilizia sovvenzionata;

b) la L.R. n.6 del 23.1.1984, con la quale, la Regione, avvalendosi della

facoltà prevista dalla legge statale n.94 del 25.3.1982 (art.2 – 10°

comma), concede, in sostituzione del mutuo agevolato, contributi in conto

capitale, a fondo perduto (buono – casa) nella misura del 40%, del 35% e

del 30%, dell’ammontare massimo del mutuo ammissibile,

18

rispettivamente per le tre fasce reddituali previste dall’art.20 della legge

n.457/78 e successive modificazioni ed integrazioni.

2 – Normativa per l’edilizia sovvenzionata - Assegnazione e gestione degli alloggi (L.R. n.54/1984)

Per quanto riguarda l’edilizia sovvenzionata, la Regione Puglia non ha

emanato leggi di finanziamento, a parte la concessione di contributi ai Comuni

per l’acquisto di alloggi da dare in locazione, di cui alla L.R. n.3/1980, innanzi

richiamata.

Notevole rilievo riveste, invece, la L.R. n.54 del 20.12.1984, contenente

“norme per l’assegnazione e la determinazione dei canoni di locazione degli

alloggi di edilizia residenziale pubblica”.

Trattasi di normativa che, specie per quanto attiene ai criteri di

determinazione dei canoni di locazione, costituisce tuttora fonte di

regolamentazione di tale importante aspetto dei rapporti locativi.

Nella prima parte, la legge contiene disposizioni concernenti i requisiti

per l’assegnazione degli alloggi, le procedure per l’emanazione dei bandi di

concorso, la costituzione della Commissione d’esame, i punteggi per la

selezione delle domande, l’aggiornamento delle graduatorie. Meritano, altresì,

di essere segnalati:

- l’art.16, che prescrive l’accertamento periodico delle situazioni reddituali

degli assegnatari (almeno biennalmente!);

- l’art.17, che disciplina gli effetti della morosità nel pagamento dei canoni;

- gli artt.19 e 20, che prevedono circostanze di decadenza

dall’assegnazione.

I successivi articoli, dal 25 al 33, stabiliscono i criteri per la

determinazione dei canoni di locazione degli alloggi ERP. Di essi si tratterà

nell’apposito paragrafo della parte IV.

La L.R. n.54/1984 si segnala anche per aver imposto agli enti gestori di

promuovere ed attivare l’autogestione, da parte degli assegnatari degli

alloggi, dei servizi accessori, degli spazi comuni e della manutenzione degli

immobili, ponendo a carico degli enti gestori medesimi l’onere dell’assistenza

tecnica, amministrativa e legale necessarie per la costituzione ed il

funzionamento di dette autogestioni (art.37).

19

Il grave dissesto finanziario della Regione, conclamatosi al termine

dell’esercizio 1992 (di cui si farà richiamo in appresso) con i pesanti oneri che

ne sono derivati e che sono gravati sui bilanci regionali ancora negli esercizi

recenti, non ha lasciato spazi per interventi finanziari autonomi della Regione,

sicchè per oltre un decennio si registra assenza di normativa di impegni in

materia.

Si rileva, invece, la presenza di episodica normativa a contenuto

procedimentale, tra cui la più significativa è la L.R. n.25 del 15.12.2000, che,

a seguito dell’acquisizione delle funzioni conferite dal d.lgs. n.112/98,

distribuisce le competenze tra Regione ed enti locali in materia di edilizia

residenziale pubblica.

A conclusione di questo “exursus” sulla legislazione regionale, merita di

essere segnalata la L.R. n.29 dell’11 maggio 1990, concernente interventi a

favore dei lavoratori extracomunitari in Puglia, la quale all’art.9 riconosce a

detti lavoratori “il diritto alla casa” e stabilisce che gli immigrati

extracomunitari, residenti da almeno due anni nel territorio della regione,

hanno titolo a partecipare all’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale

pubblica da parte dei Comuni e che i medesimi sono ammessi parimenti a

fruire delle provvidenze regionali per l’acquisto, il recupero e la costruzione di

un alloggio.

3 – L’Organizzazione regionale - Il dissesto di alcuni IACP Nella struttura burocratica regionale, per l’edilizia residenziale pubblica,

risulta istituito apposito SETTORE articolato in quattro Uffici, due per l’edilizia

sovvenzionata e due per l’edilizia agevolata, cui sono preposti funzionari con

qualifica dirigenziale, coordinati dal Dirigente responsabile del Settore.

Peraltro, è stato rappresentato che detto Settore, specie negli ultimi

anni, versa in seria carenza di personale, anche a seguito della normativa

regionale, agevolativa dell’esodo volontario dei dipendenti (L.R. n.5/2000;

art.28 L.R. n.7/2002).

Come già su tutto il territorio nazionale, l’attuazione dei programmi di

edilizia sovvenzionata è stata demandata agli Istituti autonomi per le case

popolari (IACP), istituiti in ciascuna delle cinque province pugliesi.

Detti istituti non sono stati finora riformati, anche se ne è prevista la

trasformazione in aziende, tant’è che, in applicazione dell’art.31 L.R. n.28 del

20

22.12.2002, i medesimi sono da allora amministrati da Commissari

Straordinari.

A mente del suddetto art.31, la durata dell’amministrazione straordinaria

è prevista fino alla data di entrata in vigore della legge regionale di disciplina

del nuovo ordinamento degli enti regionali operanti nel settore dell’edilizia

residenziale pubblica e del contestuale riordino dell’intera materia.

In ordine all’attività e al finanziamento degli IACP, si ritiene di dover

evidenziare che anche a causa della inadeguatezza dei canoni di locazione, gli

stessi sono andati incontro a situazioni di difficoltà finanziarie che ne hanno

ridotto la capacità operativa.

Dette difficoltà finanziarie, aggravate dall’intervento di altre circostanze

di segno negativo, hanno provocato la dichiarazione dello stato di dissesto

degli IACP di Brindisi e di Taranto, in applicazione dell’art.2, commi 80/85

della legge n.662 del 23 dicembre 1966.

In particolare, per quanto riguarda lo IACP di Brindisi, la dichiarazione di

dissesto finanziario è stata approvata dalla Giunta Regionale con deliberazione

n.3809 del 24.6.1997 con la quale si dava atto che alla data del 31.12.1996

era stato accertato a carico dell’ente un disavanzo di lire 72.765.027.222

(settantadue miliardi 765.027.222).

Con successiva deliberazione n.1988 del 28.12.2000, la G.R. ha

approvato il piano di risanamento, che ha previsto la contrazione di un mutuo

con la Cassa DD.PP. di lire 71 miliardi, da rimborsare in quindici anni, a rate

bimestrali costanti, comprensive di capitale ed interessi.

Per lo IACP di Taranto, la dichiarazione di dissesto finanziario fu

approvata dalla Giunta Regionale con deliberazione n.3808 del 24.6.1997. Il

disavanzo al 31.12.1996 era stato determinato in lire 82.958.556.664.

Il piano di risanamento fu, quindi, approvato dal Consiglio Regionale con

delibera n.272 del 26.5.1998; esso prevedeva la contrazione di un mutuo con

la Cassa DD.PP. di lire 70 miliardi, da rimborsare in 15 anni.

Tra le cause che hanno provocato il dissesto, per entrambi gli IACP, sono

indicate oltre all’inadeguatezza dei canoni di locazione, la morosità

dell’inquilinato e la difficoltà a pervenire a procedure produttive di recupero,

gli oneri finanziari originati dall’indebitamento. Per lo IACP di Taranto,

risultano addotti anche robusti contenziosi con le imprese appaltatrici e con i

proprietari dei suoli.

21

Ai fini della provvista dei fondi per le adempienze dei piani di

risanamento, la L.R. n.1 del 16.1.2003 (art.2), come integrata dall’art.24

della L.R. n.4 del 27.3.2003, ha consentito, per gli Istituti in dissesto,

l’utilizzo, dal 70% al 100%, dei proventi della alienazione degli alloggi.

Inoltre, lo IACP di Taranto, in forza dell’art.62 della L.R. n.1 del

12.1.2005, è stato autorizzato ad utilizzare per la finalità in argomento la

somma di euro 3.587.591,63, di pertinenza della Regione Puglia, giacente su

speciale conto corrente presso la Sezione autonoma della Cassa DD.PP., a

titolo di rientro di cui all’art.10 D.P.R. n.1036 del 30 dicembre 1972.

22

Parte II

La definizione del fabbisogno abitativo e la programmazione dell’azione regionale Premessa: il dissesto finanziario della Regione – Gli oneri dell’edilizia

agevolata.

Come già annotato al paragrafo precedente, il grave dissesto finanziario

della Regione, acclarato al termine dell’esercizio 1992, ha impedito per oltre

un decennio qualsiasi possibilità di interventi finanziari regionali nel settore

dell’edilizia residenziale pubblica, sicchè in detto arco temporale la

programmazione regionale è stata ristretta alle procedure di ripartizione ed

attribuzione dei fondi di provenienza statale.

Nell’estensione del dissesto finanziario della Regione, in aggiunta al

disavanzo di bilancio esercizio 1992 di lire 1.203 miliardi, parte di rilievo

hanno assunto le inadempienze relative al pagamento dei contributi sui mutui

dell’edilizia agevolata, in quanto già in alcuni esercizi precedenti al 1992, nei

bilanci regionali, venivano iscritti fondi largamente insufficienti o solo “per

memoria”, per far fronte all’assolvimento delle annualità contrattualmente

assunte a carico della Regione, che di fatto non venivano estinte. Tant’è che

già con l’art.4 della L.R. n.17 del 31.12.1989 si autorizzava la G.R. a stipulare

una convenzione di moratoria con gli Istituti di credito per l’estinzione della

situazione debitoria allora in essere, stimata in 137 miliardi di lire al

31.12.1988.

L’aggravamento della crisi finanziaria che connotò gli esercizi successivi

al 1988 non consenti, non solo l’estinzione della succitata moratoria

pregressa, ma anche il pagamento delle annualità della competenza, sicchè a

conclusione del programma di risanamento portato a termine nell’anno 1995,

per l’appianamento della debitoria fino allora maturata, comprensiva di rate

scadute e relativi interessi, furono utilizzati due distinti percorsi.

In applicazione di disposizioni contenute in successive leggi regionali e,

propriamente, nell’art.8 della L.R. n.5 del 26.5.1991, nell’art.17 della legge

n.15 del 29.6.1992 e nell’art.11 della legge n.9 del 19.6.1993, la Regione ha

devoluto al pagamento di tutta la debitoria pregressa, maturata fino al

31.12.1991, gli importi non utilizzati delle somme messe a disposizione dallo

Stato per finalità di edilizia agevolata con le varie leggi succedutasi dalla

23

n.457/78 in poi. Le determinazioni del legislatore regionale ricevettero

esplicito avallo dall’art.72 del D.L. n.257 del 29 aprile 1994, che però non fu

convertito entro i 60 giorni stabiliti dall’art.77 della Carta Costituzionale, ma i

cui effetti furono fatti salvi dall’art.10 della legge n.25 del 5.01.1996.

Sicchè, in ottemperanza ai decreti del Ministero dei LL.PP. n.7507/B del

18.11.1994, n.1553/A del 23.11.1994, n.3284 del 26.7.1995, n.340/5385 del

22.12.1995 e n.436 del 6.2.1996, la Sezione speciale della Cassa DD.PP. ha

versato agli Istituti di credito convenzionati con la Regione la somma

complessiva di lire 398.336.952.571.

Per i contributi maturati nel periodo gennaio 1992 - dicembre 1995, in

applicazione di atti convenzionali approvati con delibera G.R. n.33 del

30.1.1996, la Regione ha erogato alle Banche creditrici la somma di lire

427.212.343.699. (nota Settore Edilizia Residenziale n.2814 dell’8.9.2005).

1– Principi e criteri utilizzati dalla Regione per quantificare il fabbisogno abitativo

1.a)–Per i programmi di cui alla legge n.457/78 e successive

integrazioni Come è noto la legge n.457 del 5 agosto 1978, nel disporre un piano

decennale per la casa, attribuiva alle Regioni (art.4) di individuare il

fabbisogno abitativo nel territorio regionale e formare programmi quadriennali

e progetti biennali di intervento per l’utilizzazione delle risorse disponibili.

Per provvedere a tali adempienze, l’Ufficio ERP della regione Puglia, nel

gennaio 1980, avviò un’indagine volta a conoscere il fabbisogno abitativo, i

termini di fattibilità, gli orientamenti delle Amministrazioni.

In pratica, detta indagine venne condotta su tre direttrici:

• accertamento del presumibile fabbisogno di vani abitativi;

• acquisizione di elementi conoscitivi delle realtà comunali;

• intenti delle Amministrazioni in ordine alla realizzazione nel proprio

territorio dei possibili tipi di intervento attuabili.

Ai fini della conoscenza dei fabbisogni abitativi, l’Ufficio ERP si avvalse,

in primo luogo, delle risultanze del censimento ISTAT, ponendo in via

orientativa come situazione ottimale da perseguire la corrispondenza di un

vano per abitante, con riferimento alla popolazione residente in ciascun

Comune.

24

Per l’integrazione e l’elaborazione dei dati utilizzabili ai fini della

programmazione, furono rimesse ai Comuni, per la compilazione, le schede di

cui appresso:

• scheda conoscitiva a carattere generale (i dati relativi alla popolazione, ai

nuclei familiari, indicazione delle priorità circa le tipologie di interventi

realizzabili);

• scheda conoscitiva sui P.d.Z. “167” (indicazione P.d.Z. adottato o

approvato, aree disponibile per la costruzione di nuovi alloggi di edilizia

sovvenzionata e di edilizia agevolata;

• scheda conoscitiva recupero (dati sugli strumenti urbanistici e sul

patrimonio comunale).

Successivamente furono inviate ai Comuni schede di domande di

finanziamento, al fine di conoscere gli orientamenti delle Amministrazioni sulle

tipologie e le graduazioni degli interventi attuabili.

Altri elementi furono acquisiti tramite gli IACP, cui furono richieste

notizie sulle domande di assegnazione di alloggi risultate inevase, nonché dati

sulle composizioni dei nuclei familiari.

I dati raccolti con il procedimento suddescritto, opportunamente

aggiornati, hanno costituito il riferimento per le successive programmazioni.

1.b) - Per i programmi di cui alla legge n.179/92, in corso di attuazione

Nell’arco temporale oggetto della presente indagine, sono in corso di

attuazione i programmi costruttivi e di recupero finanziati con la legge 17

febbraio 1992 n.179, integrata con le successive leggi n.493 del 4 dicembre

1993 e n.85 del 28 gennaio 1994.

Posto che i predetti interventi costruttivi si sono conformati alle direttive

emanate dal CIPE con le deliberazioni del 21.12.1993 e del 18.5.1994,

concernenti il programma dell’edilizia residenziale pubblica per il quadriennio

1992/95, i criteri utilizzati dalla Regione per la rilevazione dei relativi

fabbisogni risultano esplicitati nella deliberazione programmatoria n.894,

assunta dal Consiglio Regionale nella seduta del 18 ottobre 1994.

In premessa, detta delibera:

• rileva che l’acutezza del fabbisogno abitativo, riferita alle famiglie e ai

singoli alloggi, appare superata sia per l’attività costruttiva pubblica e

25

privata, sia per il progressivo rallentamento della crescita demografica,

sia, infine, per la riduzione dei flussi migratori interni ed esterni;

• evidenzia lo spostamento dell’interesse pubblico in materia di casa “dalla

cellula abitativa al quartiere, alla città, dalla quantità alla qualità

dell’abitare”;

• individua, quindi, come obiettivo fondamentale dell’intervento pubblico

“l’innalzamento della qualità della vita urbana”, pur dandosi atto della

permanenza di realtà per le quali è necessario procedere con interventi

tradizionali, soprattutto di nuove costruzioni, sia per particolari situazioni

locali, sia per particolari categorie di cittadini.

Ciò premesso, ai fini dell’individuazione del fabbisogno abitativo, si è

ritenuto che lo stesso fosse desumibile, in primo luogo, dal grado di domanda

insoddisfatta emergente dalle graduatorie comunali di assegnazione,

dall’andamento delle procedure di sfratto, dalla quantità delle famiglie

alloggiate a spese dei Comuni presso abitazioni private o alloggi impropri

(alberghi, residences).

Per l’acquisizione dei dati innanzi indicati, l’Assessorato ERP avviò

un’indagine presso i Comuni pugliesi, i quali furono, altresì, invitati ad

emanare un apposito bando generale per ipotetica assegnazioni di alloggi, al

fine di conoscere il grado dei fabbisogni abitativi esistenti nel territorio.

Inoltre, i Comuni, che dalla documentazione esistente agli atti

dell’Assessorato regionale, risultavano proprietari di immobili adibiti ad

abitazione, furono sollecitati a rappresentare eventuali esigenze per interventi

di recupero e di adeguamento alla normativa in tema di impianti e di barriere

architettoniche.

Di fatto, il complesso delle risorse disponibili fu prioritariamente ripartito

per ambiti provinciali. La stessa delibera n.894/94 del Consiglio Regionale

precisa come appresso gli indicatori utilizzati, riportati nella tavola 1:

• popolazione residente al 20 ottobre 1991 (fonte ISTAT: 13° censimento

generale);

• nuclei familiari al 20 ottobre 1991 (fonte ISTAT: 13° censimento

generale);

• indice di affollamento abitativo 1991 (fonte ISTAT: 13° censimento

generale della popolazione e delle abitazioni 20 ottobre 1991).

26

L’indice di affollamento viene determinato attraverso il rapporto tra gli

occupanti delle abitazioni occupate ed il numero delle stanze adibite

effettivamente ad abitazioni:

• reddito pro-capite 1991 per provincia (fonte Istituto Guglielmo

Tagliacarne: <<Reddito disponibile, consumi e risparmio delle famiglie nel

1991>>);

• media dell’andamento dei provvedimenti esecutivi di sfratto nel periodo

1990/1992 (fonte Ministero dell’Interno: osservatorio sugli sfratti).

Quindi per quantificare le risorse finanziarie da assegnare ad ogni

provincia si è proceduto ad una prima ripartizione delle stesse prendendo in

considerazione i parametri popolazione e nuclei familiari, nel peso

rispettivamente del 40% e del 60%.

Dall’applicazione di tali criteri è emerso il primo riparto percentuale delle

risorse per provincia, indicato nella colonna 1 della tavola 2.

Su riparto della colonna 1 della tav.2 sono stati applicati i dati in

funzione dell’indice di affollamento, del reddito pro-capite e della media

dell’andamento dei provvedimenti esecutivi di sfratto, quest’ultimo nel peso

del 50%.

Si è così pervenuti ai valori indicati nelle colonne 2, 3 e 4 ed a quello

conclusivo della colonna 5 della tav. 2.

INDICATORI Tavola n.1

Popolazione Nuclei

familiari

Indice di

affollam.to

Reddito pro-

capite

(milioni)

Andam.to

provv.ti

esecutivi di

sfratto

BARI 1.530.170 478.265 0.8 15,514 2.690

Brindisi 411.314 131.229 0.7 12,496 388

Foggia 696.848 218.403 0.9 12,893 799

Lecce 803.977 258.200 0.7 13,841 556

Taranto 589.576 183.020 0.8 12,911 1.081

Puglia 4.031.885 1.269.117 0.8 14,039 5.514

27

PERCENTUALIZZAZIONE DEGLI INDICATORI

E VALORE CONCLUSIVO Tavola n.2

1

Popolazione+

Nuclei familiari

2

Indice

di affollam.to

3

Reddito

pro-capite

(milioni)

4

And.to provv.

esecutivi sfratto

5

TOTALE

BARI 37,87 20,51 22,93 24,39 39,05

Brindisi 10,24 17,95 18,47 3,53 10,05

Foggia 17,26 23,08 19,06 7,24 16,75

Lecce 20,07 17,95 20,46 5,04 20,06

Taranto 14,56 20,51 19,08 9,80 14,09

Puglia 100,00 100,00 100,00 50,00 100,00

L’acquisizione dei dati suddescritti era comunque funzionale alla

localizzazione comunale degli interventi.

Per programmi particolari, quali interventi per strutture per gli studenti

universitari, o il recupero e la costruzione di alloggi per lavoratori dipendenti,

l’indagine sul fabbisogno venne indirizzata ad acquisire indicazioni da parte

delle rappresentanze delle categorie interessate e dei soggetti attuatori.

Per i programmi “complessi”, quali “i programmi integrati di intervento”

ed “i piani di recupero”, le iniziative furono sollecitate mediante appositi

bandi.

1.2 - Principi e criteri utilizzati dalla Regione per quantificare le corrispondenti necessità finanziarie

Come già anticipato al precedente paragrafo (1.1) nell’arco temporale

oggetto della presente indagine, ricordato che la Regione non ha impegnato

per nuove iniziative fondi del proprio bilancio, si è dato corso all’attuazione dei

programmi finanziati con i fondi della legge statale n.179/1992, nell’importo

assegnato dal CIPE con le deliberazioni innanzi richiamate, ammontante a lire

785.739.100.000 (settecentoottantacinque

miliardisettecentotrentanovemilionicentomila) per l’edilizia sovvenzionata.

I criteri di ripartizione di dette risorse, come anche il contenuto dei

contestuali atti di significato programmatorio, saranno riportati al capitolo che

segue, riguardante appunto “la quantificazione e la ripartizione delle risorse”.

28

Il CIPE, con le deliberazioni succitate, assegnava alla Regione Puglia

anche la modesta somma di lire 524.200.000 per l’edilizia agevolata che il

Consiglio Regionale, con la predetta delibera n.894/94 aveva, in primo tempo,

inteso destinare a ripiano dei debiti maturati e maturandi relativi ai

programmi di edilizia agevolata promossi in precedenza con leggi regionali.

Tale destinazione non fu, però, condivisa dal CER, il quale con provvedimento

del 17 novembre 1995, osservò che l’importo surriportato, in quanto afferente

a stanziamento in conto capitale, non poteva essere impiegato per pagamenti

di annualità. Sicchè il Consiglio Regionale con successiva delibera n.76 del 2

maggio 1996, decise di destinare la somma in argomento a favore delle

Cooperative operanti nel Comune-capoluogo di regione che presentava il

maggior fabbisogno abitativo, dando mandato alla Giunta Regionale di

approvare apposito bando di concorso nonché i successivi provvedimenti

attuativi.

1.3 - Altri atti di significato programmatorio-Tipologie innovative di intervento

Rinviate al capitolo che segue le notizie sulla programmazione degli

interventi finanziati con i fondi della legge n.179/92, si segnalano alcuni atti di

programmazione che sono intervenuti nell’arco temporale interessato dalla

presente indagine concernenti tipologie innovative di interventi, quali i

PRUSST, i Programmi costruttivi per abitazioni da dare in affitto, i Contratti di

quartiere.

I PRUSST

Con decreto in data 8 ottobre 1998, il Ministero dei LL.PP. emanava un

bando per la promozione di programmi innovativi in ambito urbano

denominati “programmi di riqualificazione urbana e di sviluppo sostenibile del

territorio”, del cui contenuto caratterizzante è stato fatto cenno nelle

premesse della presente relazione.

In particolare, all’art.6 del succitato provvedimento ministeriale, è

specificato che il finanziamento statale, fino all’importo massimo di quattro

miliardi di lire per ciascun programma, è finalizzato:

a) alla copertura dei costi relativi all’assistenza tecnica per la predisposizione

dei programmi, fino all’importo massimo di un miliardo;

29

b) alla copertura totale o parziale dei costi relativi alla progettazione delle

opere pubbliche inserite nei programmi, anche se finanziate con altre

risorse pubbliche;

c) al concorso alla realizzazione di infrastrutture pubbliche;

d) agli incentivi per il recupero del patrimonio edilizio residenziale.

Con successivo decreto del 19 aprile 2000, il prefato Ministero

approvava la graduatoria dei soggetti promotori dei programmi in argomento

ed indicava quelli ammessi al finanziamento.

Per la Regione Puglia sono risultati ammessi i programmi presentati dai

Comuni di Sternatia (TA), Martina Franca, Barletta e Bari.

Programmi per abitazioni da dare in affitto a categorie sociali deboli.

L’art.3 della legge n.21 dell’8 febbraio 2001 ha disposto l’avvio di un

programma sperimentale, volto all’incremento di offerte di alloggi da

concedere in locazione permanente o per lunghi periodi, a canone

convenzionato, prioritamente a soggetti appartenenti a categorie sociali deboli

o a nuclei familiari colpiti da provvedimenti esecutivi di sfratto.

Peraltro, programma analogo era stato già previsto all’art.2, comma 63,

lettere a) della legge 23 dicembre 1996, n.662, rifinanziato dall’art.145,

comma 33, della legge n.388 del 23 dicembre 2000.

Per l’attuazione dei programmi in argomento, risultano emanati una

serie di provvedimenti, in sede centrale ed in sede regionale, di cui, per

quanto interessa la presente indagine, i più significativi sono:

• decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n.24062 del

27.12.2001, (pubblicato sulla G.U. n.162 del 12.7.2002) con il quale

vengono fissati i principi e le direttive per la conseguente attività di

competenza regionale;

• deliberazione della Giunta Regionale n.693 del 16 maggio 2003, con la

quale si approva il bando di concorso per i soggetti attuatori e si

stabiliscono i contenuti, i requisiti e le modalità di presentazione delle

proposte, nonché l’ammontare dei contributi concedibili, che vengono

fissati, con riferimento al costo convenzionale dell’alloggio, nelle misure:

a) del 45%, per la locazione permanente; b) del 30%, per la locazione

non inferiore a 15 anni; c) del 20%, per la locazione non inferiore ad 8

anni;

• decreto del Ministero delle Infrastrutture, in data 17 marzo 2003, con il

quale si ripartiscono tra le Regioni e le Province autonome di Trento e

30

Bolzano le quote dei limiti quindicinali previste dalle menzionate

disposizioni di cui alle legge n.21/2001 e n.388/2000 e si assegnano alla

Regione Puglia, rispettivamente, i limiti quindicinali di euro 1.705.742,52

per la legge n.21/2001 e di euro 1.364.758,02 per la legge n.388/2000;

• deliberazione della Giunta Regionale n.1536 del 7.10.2003, con la quale,

esaminate le proposte pervenute, si approva il piano operativo regionale,

che comporta l’erogazione di un finanziamento attualizzato pari ad euro

38.453.542,51, rispetto ad una disponibilità di euro 46.060.583,01;

• decreto del Ministero delle Infrastrutture n.1768 del 29.12.2003, con il

quale si autorizza l’impegno della sola quota quindicinale relativa alla

legge n.388/2000, con conseguente necessità per le Regioni di dover

rimodulare i piani operativi regionali limitatamente ai programmi

immediatamente realizzabili con le ridotte risorse al momento autorizzate;

• deliberazione della Giunta Regionale n.1877 del 30.11.2004, con la quale

si approva il piano operativo regionale rimodulato, con la localizzazione dei

programmi immediatamente realizzabili.

La scelta è stata operata tenendosi conto della concessione edilizia già

rilasciata e del progetto esaminato favorevolmente dal Comune.

In effetti la gran parte dei programmi approvati hanno come soggetti

attuatori i Comuni medesimi e risultano privilegiati gli interventi di nuove

costruzioni (NC) rispetto agli interventi di recupero, nonché la destinazione a

locazione permanente, rispetto alle locazioni di lungo periodo, quest’ultime

preferite dalle imprese, come emerge dai dati che seguono:

31

Locazione permanente

soggetti attuatori Numero alloggi N.C. Alloggi R.E.

Brindisi 50

Foggia 18 18

Lecce 30

Lucera 48

Fasano 27

Terlizzi 20 18

Noicattaro 6

Locorotondo 12

Biccari 12

Galatone 12

Poggiardo 18

Torchiarolo 12

TOTALE 259 42

Impresa Euroimm.re

Margherita. di

Savoia

20

Cooperativa Edil

Alba in Lizzano 22

TOTALE 42

Locazione non inferiore a 15 anni

soggetti attuatori Numero alloggi N.C.

Impresa G. EMAN

S.r.l. n.3 programmi

in Mola di Bari

96

Impresa S.O. Gra

Co. S.r.l. 24

TOTALE 120

Locazione non inferiore a 8 anni

soggetti attuatori Numero alloggi N.C.

Impresa Edilcost Di

Taranto di Gravina di

Puglia

12

Cooperativa Edil

Celeste di Brindisi 24

TOTALE 36

32

Nel complesso, i programmi approvati si propongono la realizzazione di

n.457 alloggi di nuova costruzione ed il recupero edilizio di n.42 alloggi, di cui

343 destinati a locazione permanente, 120 a locazione non inferiore a 15 anni

e 36 a locazione non inferiore ad otto anni.

Per quanto attiene ai tempi di realizzazione, si annota che i soggetti

attuatori, a mente dell’art.2 del decreto del Ministero delle Infrastrutture del

15.9.2004, hanno termine fino al 30 dicembre 2005 per l’avvio dei lavori

(ossia 13 mesi dalla data della delibera della G.R.).

Contratti di quartiere

Premesso che l’art.4 della già citata legge n.21/2001, ha disposto il

finanziamento, per un triennio, di programmi innovativi in ambito urbano

finalizzati ad incrementare, con la partecipazione di investimenti privati, la

dotazione infrastrutturale di quartieri degradati di comuni e città a più forte

disagio abitativo, il Ministero delle Infrastrutture con decreto n.2522 del

22.12.2001, parzialmente modificato con successivo decreto del 30.12.2002,

ha proceduto alla ricognizione delle risorse disponibili per l’attuazione di un

programma denominato “Contratti di quartiere” ed ha emanato le direttive

per la partecipazione dei soggetti attuatori e per la presentazione e

valutazione delle proposte.

In particolare, con il secondo decreto, a modifica di quanto disposto in

precedenza, il Ministero ha stabilito che il concorso finanziario delle Regioni

può essere limitato al 35% del complessivo apporto Stato-Regioni e nel

contempo ha proceduto al riparto delle risorse e all’approvazione dello

schema del bando di gara.

Dal riparto innanzidetto, emerge che per la Puglia il finanziamento

complessivo disponibile, per il programma in argomento, ammonta ad euro

89.693.106,91, giusta le risultanze dei prospetti che seguono:

33

Quota Statale

Limite di impegno Conto capitale Totale apporto

Statale

annuale quindicinale

1.364.758,02 20.471.370,25 37.829.149.24 58.300.519,49

Quota Regionale

Limite di impegno Conto capitale Totale apporto Statale

annuale quindicinale

754.869,70 11.023.045,52 20.369.541,90 31.592.387,42

Il finanziamento regionale, nell’importo surriportato di euro

31.592.387,42 è stato assicurato con L.R. n.22 del 25 agosto 2003,

devolvendo, allo scopo, risorse trasferite dallo Stato, ai sensi dell’art.61- 1°

comma del d.lgs.vo n.112/98.

Hanno fatto seguito:

• deliberazione della Giunta Regionale n.1493 del 26 settembre 2003, con la

quale è stato approvato il bando di concorso per il programma “Contratti

di quartiere II”;

• decreto del Ministero dell’Infrastrutture n.9/109/05, in data 12 aprile 2005

(registrato il 15.6.2005) con il quale si approva la graduatoria delle

proposte di interventi presentati dai Comuni della Puglia, ritenute

ammissibili e finanziabili fino alla capienza dei fondi disponibili.

I dati suesposti evidenziano che la conclusione del procedimento per

pervenire all’avvio dei lavori richiede ancora alcuni passaggi essenziali, quali i

protocolli di intesa Stato- Regione – Comuni e quindi gli accordi di programma

tra i Comuni selezionati e i soggetti partecipi all’attuazione del programma.

2 – La quantificazione e la ripartizione delle risorse 2.1 – Atti regionali per la ripartizione delle risorse Come già accennato al precedente paragrafo (1), nell’arco temporale

interessato dalla presente indagine (1998/2004) hanno avuto corso di

34

attuazione gli interventi di edilizia sovvenzionata finanziati con i fondi della

legge n.179/1992, ripartiti con delibera CIPE del 16.3.1994, con la quale alla

Regione Puglia, per l’edilizia sovvenzionata, fu assegnato l’importo

complessivo di lire 785.739.100.000 di cui lire 366.2406 miliardi riferibili al

biennio 1991/93 e lire 419.4985 miliardi riferibili al biennio 1994/95.

In merito all’indicazione dell’unità monetaria, si significa che nel corso

della relazione si continuerà a riportare i dati in lire, relativamente agli atti di

finanziamento e di programmazione, atteso che, per i tempi in cui furono

assunti, essi risultano espressi nell’unità monetaria nazionale, allora vigente.

Ai fini dell’impiego delle risorse assegnate dal CIPE, nell’importo innanzi

precisato, il Consiglio Regionale, nella seduta del 10 ottobre 1994, assunse la

deliberazione n.894, con la quale, conformandosi in larga massima alle

direttive contenute nella ridetta determinazione del CIPE, vengono precisati

gli orientamenti che presiederanno alla programmazione degli interventi, le

procedure e le fasi della programmazione, i criteri di ripartizione delle risorse,

le preferenzialità settoriali.

Quindi, risultano individuati i seguenti settori di intervento, con le

esplicazioni appresso riassunte:

1.Interventi di recupero

In osservanza di quanto stabilito dall’art.11 della legge n.179/92, il

Consiglio Regionale decide di destinare agli interventi di recupero una quota

pari al 30% del finanziamento assegnato e dispone, altresì, che di detta

somma il 70% sarà riservata agli interventi di recupero localizzandi in

provincia di Bari, mentre la parte residua sarà suddivisa tra le altre province.

Inoltre, per ciascuna provincia, le disponibilità assegnate saranno ripartite per

il 70% a favore dell’IACP locale e per il 30% ai Comuni.

Nell’ambito degli interventi di recupero sono previste le seguenti

diversificazioni di investimenti:

a) recupero del patrimonio edilizio esistente di proprietà degli enti;

b) recupero di immobili non residenziali, ma funzionali alla residenza;

purchè l’incidenza dell’immobile non residenziale non superi il 10% della

superficie lorda dei singoli piani dell’insediamento cui lo stesso è

funzionale;

c) acquisizione di immobili da recuperare:

i Comuni sono autorizzati ad utilizzare una parte del finanziamento

regionale, comunque in misura non superiore al 40% dello stesso, per

35

l’acquisizione, anche mediante esproprio, di immobili da recuperare, come

anche di immobili non residenziali purchè con destinazione funzionale alla

residenza,

d) adeguamento delle urbanizzazioni:

negli interventi di recupero è consentito che una quota del finanziamento

possa essere destinata anche all’adeguamento delle relative

urbanizzazione primarie;

e) acquisto o realizzazione di alloggi parcheggio:

nella programmazione degli interventi di recupero può essere compreso

un finanziamento per la costituzione di un parco alloggi da destinare al

trasferimento temporaneo degli occupanti degli immobili da recuperare, di

proprietà degli IACP e dei Comuni.

2. Nuove costruzioni

una quota significativa, anche se non preminente, delle risorse disponibili

viene riservata alle nuove costruzioni, la cui realizzazione è affidata

esclusivamente agli IACP. Ai fini della localizzazione, la Regione terrà

conto degli elementi già in suo possesso e di quelli che gli stessi IACP ed i

Comuni provvederanno ad integrare ed aggiornare,

con rilievo alla presenza delle condizioni urbanistiche di fattibilità;

3. Accantonamento per oneri vari e per completamento programmi IACP

il Consiglio Regionale ha ritenuto opportuno procedere ad un

accantonamento prudenziale di risorse al fine di completare i programmi

di ERP avviati e non portati a termine per insufficienza dei finanziamenti,

anche per sopravvenuti oneri di esproprio; l’accantonamento di risorse e

altresì finalizzato a sopperire, con interventi straordinari nel settore ERP,

alle esigenze più urgenti nell’eventualità di pubbliche calamità;

4. Acquisizione di aree edificabili e urbanizzazione primaria

finanziamenti sono riservati per l’acquisizione di aree edificabili che

abbiano già destinazione ad uso residenziale negli strumenti urbanistici

vigenti ed a favore dei Comuni, i quali, in presenza di accertato notevole

grado di fabbisogno abitativo, abbiano contemporaneamente richiesto la

localizzazione di nuove costruzioni.

Per quanto riguarda le opere di urbanizzazione finanziamenti sono

accordati per la realizzazione delle infrastrutture delle reti idrica, fognaria,

stradale e di pubblica illuminazione, necessarie agli insediamenti di ERP e

36

ricadenti nei piani di zona edificati con presenza di interventi di edilizia

sovvenzionata;

5. Adeguamento impianti alle norme sulla sicurezza

sono previsti finanziamenti per adeguare il patrimonio abitativo esistente

alle norme in materia di sicurezza degli impianti, di cui alla legge n.46/90

e D.P.R. n.447/91 e successive modifiche; le risorse assegnate in ambito

provinciale saranno ripartite per l’80% in favore degli IACP e per il 20% ai

Comuni;

6. Eliminazione barriere architettoniche

i Comuni e gli IACP sono autorizzati ad utilizzare una ridotta quota dei

finanziamenti per l’eliminazione di barriere architettoniche negli

insediamenti di ERP realizzati antecedentemente alla legge 5 febbraio

1992, n.104;

7. Recupero e nuova costruzione di alloggi da concedere in locazione a

lavoratori dipendenti

in applicazione dell’art.9 della legge n.493/93, integrato dall’art.4 della

legge n.85/94, la Regione si determina a destinare risorse per interventi di

recupero edilizio e di nuova costruzione di alloggi da concedere in

locazione a lavoratori dipendenti per un periodo non inferiore ad otto anni;

soggetti attuatori potranno essere i Comuni, gli IACP, le Cooperative

edilizie, le imprese di costruzione; agli stessi sarà erogato un contributo in

conto capitale a parziale copertura del costo convenzionale degli

interventi;

8. Interventi destinati alla soluzione di problemi abitativi di particolari

categorie sociali

a mente dell’art.4 della legge n.179/92, la Regione riserva una quota del

finanziamento per dare prioritariamente risposta alla “domanda debole” di

anziani ed immigrati, secondo le indicazioni di Comuni, IACP, associazioni

e comunità, che saranno sollecitati a rappresentare esigenze particolari,

per ogni provincia, e a proporre idonee soluzioni. Le proposte dovranno

riguardare la realizzazione di alloggi tradizionali, di comunità-alloggio, di

alloggi tipo residence, di case-albergo, o di altre soluzioni con servizi

sociali ad uso collettivo;

9. Strutture per studenti universitari

sono previsti finanziamenti per la costruzione, ampliamento,

ristrutturazione, ammodernamento e manutenzione delle strutture

37

destinate ad alloggi per studenti universitari. Inoltre, Province e Comuni,

ove esistono sedi universitarie possono ottenere contributi per la

ristrutturazione di immobili di loro proprietà da adibire alla medesima

destinazione.

Il Consiglio Regionale, con la menzionata deliberazione n.894 del 10

ottobre 1994, ha anche previsto la destinazione di quote del finanziamento

statale in argomento all’attuazione di “Programmi integrati di intervento” e

di “Programmi di Recupero Urbano”, in relazione ai quali vengono definiti

circostanzialmente finalità, contenuti, zone e tipologie degli interventi.

In particolare:

A) Relativamente ai “Programmi integrati di recupero”

Premesso che, ai sensi dell’art.16 legge n.179/92, le proposte di P.I.

possono essere elaborate da soggetti pubblici e privati, singolarmente o

riuniti in consorzio o associati tra di loro, ed avanzate ai Comuni, il

Consiglio Regionale sollecita i Comuni a promuovere la formazione dei

P.I., i quali dovranno preferibilmente riguardare:

a) aree di frange esterne di abitanti nelle quali si riscontri carenza di

strutture urbane e di servizi e al cui interno siano rilevabili aree

inedificate e/o degradate e, in particolare, le periferie urbane;

b) centri minori oggetto di sensibili sviluppi insediativi con servizi

inadeguati;

c) nuclei di urbanizzazione rada e diffusa privi di servizi ed elementi

infrastrutturali e privi di una specifica identità urbanistica;

d) centri storici minori che hanno progressivamente perso capacità di

attrazione;

e) parti di centri storici urbani con forti fenomeni di congestionamento, al

fine di ridare qualità alla vita;

f) aree con destinazione produttive e terziarie dismesse, parzialmente

utilizzate o degradate, ma con forte capacità di polarizzazione urbana

anche per la realizzazione di servizi.

Quanto alle tipologie di intervento sono ritenute ammissibili a contributo

una o più fra quelle di seguito elencate:

a) interventi volti alla costruzione o al recupero di alloggi da parte di

Imprese di costruzione o Cooperative di produzione e lavoro per la

vendita o da parte di Cooperative di abitazione per la assegnazione degli

stessi ai soci;

38

b) interventi di recupero di alloggi da destinare alla locazione per un

periodo non inferiore ad 8 anni, utilizzando i finanziamenti di edilizia

sovvenzionata (art.9, legge n.493/93);

c) risanamento delle parti comuni dei fabbricati a cura di proprietari singoli

o associati;

d) recupero di alloggi a cura di privati;

e) interventi di costruzione, di recupero o di acquisto e recupero da parte di

IACP e Comuni.

La selezione delle proposte dei P.I. è rimessa al Consiglio Comunale

territorialmente interessato.

B) Relativamente ai Piani di recupero urbano

Si precisa che i P.R.U. sono finalizzati al recupero del tessuto edilizio

urbano ed ambientale con la realizzazione di opere al servizio

prevalente:

a) del patrimonio di edilizia residenziale pubblica localizzato nei piani di cui

alla legge 18 aprile 1962, n.167;

b) del patrimonio di edilizia residenziale pubblica degli IACP e dei Comuni,

non ricompresso nei piani suddetti;

c) del patrimonio di edilizia residenziale pubblica di altri Enti locali o dello

Stato.

Si aggiunge che i programmi di recupero urbano sono caratterizzati da:

a) unitarietà della proposta, determinata dall’integrazione organica delle

diverse zone urbane di intervento e dalla correlazione tra le diverse

tipologie di intervento;

b) concorso di risorse pubbliche e private.

Si ammette che le proposte possono essere presentate, oltre che dal

Comune interessato, dagli IACP, dalle imprese di costruzione e loro consorzi,

dalle cooperative di produzione e lavoro, dalle cooperative di abitazione, dalle

predette cooperative ed imprese consorziate o riunite in associazione.

Anche per i P.R.U. sono, poi, specificate zone e tipologie di intervento.

La delibera regionale fornisce, in calce, ai Comuni, schemi-tipo di bandi

per la realizzazione di Programmi integrati di recupero e di Programmi di

recupero urbano, nei quali sono riportati i contenuti e i requisiti che gli stessi

devono possedere, le procedure e i criteri di selezione.

39

2.2 – Ripartizione delle risorse tra settori di intervento Con la stessa deliberazione n.894/94, il Consiglio Regionale provvede

alla ripartizione delle risorse tra i diversi settori di intervento, come in

precedenza individuati.

All’uopo, nel corpo della deliberazione, sono formulati i prospetti allegato

2 e allegato 3, che di seguito si trascrivono, nei quali sono rispettivamente

riportati la tipologia degli interventi con l’indicazione dei soggetti attuatori

previsti e, quindi, la ripartizione delle risorse tra i vari settori selezionati.

Poiché i fondi sono riferiti ai due bienni 1992/93 e 1994/95, anche

l’assegnazione tiene conto della relativa spartizione.

Per l’eliminazione delle barriere architettoniche in primo momento non

furono riservati appositi finanziamenti, ma i soggetti attuatori erano

autorizzati a prelevare il 10% delle risorse assegnate per gli interventi di

recupero e per le opere di urbanizzazione.

Tale determinazione non fu condivisa dal CER, il quale richiese che

anche per il settore in parola fosse indicato l’esatto ammontare delle somme

all’uopo destinate.

Detto adempimento fu assolto dal Consiglio Regionale con la già citata

deliberazione n.76 del 2 maggio 1996.

Sempre con la deliberazione n.894/94, il Consiglio Regionale ha, altresì,

provveduto alla ripartizione dei fondi tra le province, per ciascun settore di

intervento, secondo le risultanze riportate nelle tavole successive, che

parimenti si trascrivono, con le modifiche conseguite a seguito delle

integrazioni apportate dalla summenzionata delibera consiliare n.76/1996

(vedansi tabelle 2/2A e 2/2B).

Non risulta effettuata alcuna ripartizione, per ambito provinciale, delle

risorse destinate a completamento di opere di precedenti programmi, in

quanto l’erogazione del finanziamento suppletivo è correlata alla

presentazione di richieste debitamente documentate.

Ovviamente la ripartizione delle risorse per ambiti provinciali risulta

parimenti omessa per i “Programmi integrati di intervento” e per i “Piani di

recupero Urbano”, il cui finanziamento è condizionato dalla produzione delle

proposte e dall’ammissibilità delle medesime.

40

ALLEGATO N.2

Tipologie di intervento Soggetti attuatori

A) Recupero del patrimonio edilizio esistente I.A.C.P. – COMUNI di proprietà dell’ente (art.11 L.n.179/92.)

B) Acquisizione di immobili da recuperare COMUNI (art.11 L.n.179/92).

C) Acquisizione di immobili non residenziali. COMUNI purchè funz.li alla residenza (art.11 L.n.179/92).

D) Recupero di immobili anche non residenziali ma I.A.C.P. – COMUNI funzionali alla residenza (art.11 L.n.179/92).

E) Acquisto o realizzazione di alloggi parcheggio per I.A.C.P. – COMUNI interventi di recupero (art.11 L.n.179/92).

F) Nuove costruzioni. I.A.C.P. G) Completamenti, anche per maggiori oneri di esproprio. I.A.C.P. –

COMUNI H) Acquisizione di aree edificabili ad uso residenziale e COMUNI urbanizzazione primaria e secondaria.

I) Interventi destinati alla soluzione di problemi abitativi I.A.C.P. – COMUNI

di particolari categorie sociali (art.11 L.n.179/92). L) Recupero e nuova costruzione di alloggi da concedere I.A.C.P. –

COMUNI in locazione a lavoratori dipendenti Cooperative indivise, (art.9 L.n.493/93 e art.4 L. n.85/28.1.94). Cooperative divise Imprese costruzione, Consorzi tra i soggetti

suddetti. M) Adeguamento impianti alle norme sulla sicurezza I.A.C.P. – COMUNI (L.n.46/90 e D.P.R . n.447/91).

N) Costruzione, ampliamento ristrutturazione, I.A.C.P. – COMUNI ammodernamento e manutenzione delle strutture Province destinate ad alloggi per studenti universitari e concessione di contributi alle Province e ai Comuni, ove esistono sedi universitarie, per la ristrutturazione di immobili di loro proprietà, da adibire alle medesime destinazioni (art.18 L.n..390/2.12.91, CIPE 2-5-4- lett.g).

O) Eliminazione barriere architettoniche negli insediamenti I.A.C.P. – COMUNI

E.R.P. realizzati antecedentemente L. n.104/92 (CIPE punto 2.6).

P) Programmi di recupero urbano (art.11 L. n.493/93). Sogg. Pubblici e privati anche associati tra loro.

Q) Programmi integrati di intervento (art.16 L. n.179/92). Sogg. Pubblici e privati

anche associati tra loro.

41

ALLEGATO N.3

Destinazione delle risorse (785,7391 mld) per tipo d’intervento

% Totale

quadrien. 1992/95

%

biennio 1992/93

%

biennio 1994/95

Recupero lett. A) B) C) D) E) all. n.2

27

212,151

10

70,716

20

141,435

Nuove costruzioni lett. F) all.n.2

15

117,861

15

117,861

Completamenti, anche per maggiori oneri di esproprio lett. G) all. n.2

5

39,287

3

23,572

2

15,715

Acquisizione di aree edificabili lett. H) all. n.2

5,5

42,432

6

42,432

Particolari categorie sociali lett. I) all. n.2

7

55,002

7

55,002

Alloggi in locazione a lavoratori dipendenti lett. L) all- n.2

5

39,287

5

39,287

Adeguamento sicurezza impianti lett. M) all. n.2

4

31,429

4

31,429

Alloggi X studenti universitari lett. N) all. n.2

3

23,5721

3

23,5721

Eliminazione barriere architett.che lett.O) all. N.2 10% fondi prog.ti interv. urbanizz.(lett.H all. n.2) e recupero (lett. A B C D E all. n.2)

3,5

28,283

12,570

15,283

Programmi di recupero urbano lett. P) all. n.2

15

117,861

15

117,861

Piani integrati di intervento lett. Q) all. n.2

10

78,574

10

78,574

100 785,7391 41 322,1521 59 463,157

42

Tabella 2/2A

Ripartizione per provincia

RECUPERO

Risorse attribuite: 212,151 mld (quadriennio 92/95); Destinazione vincolata: 70% delle risorse alla provincia di Bari Risorse attribuite alle altre province

Tavola n.1 Tavola n.2

Provincia %

Risorse Provincia Totale %

Risorse mld

Brindisi 16,49 10,495 Bari

70

148,505 Foggia 27,48 17,490

Lecce 32,91 20,946 ALTRE

30

63,646 Taranto 23,12 14,715

100 212,451 100,00 636,46

Le risorse attribuite per il recupero ripartite per biennio: Tavola n.3

BIENNIO 1994/95 BIENNIO 1992/93

Provincia Risorse 92/95

Totale risorse

IACP 70%

Comuni 30%

Totale risorse

IACP 70%

Comuni 30%

Bari 148,55 99,003 69,302 29,701 49,502 34,651 14,851 Brindisi 10,495 6,997 4,888 2,099 3,498 2,449 1,049 Foggia 17,490 11,660 8,162 3,498 5,830 4,081 1,749

Lecce 20,946 13,965 9,776 4,189 6,981 4,887 2,094 Taranto 14,715 9,810 6,867 2,943 4,905 3,434 1,471 212,151

Tavola n.4 Tavola n.5

NUOVE COSTRUZIONI

risorse attribuite: 117,861 mld (biennio 92/93)

I.A.C.P. Biennio 1992/93 Bari 46,025 Brindisi 11,845 Foggia 19,742 Lecce 23,643 Taranto 16,606

117,861

Acquisizione di aree edificabili ad

uso resid.le e urbanizzazione primaria e secondaria

risorse attribuite: 42,432 mld (biennio 92/93)

Provincia Biennio 1992/93 Bari 16,569 Brindisi 4,265 Foggia 7,108 Lecce 8,512 Taranto 5,978

42,432

43

Tabella 2/2B

ADEGUAMENTO IMPIANTI RECUPERO E NUOVA COSTRUZIONI ALLE NORME DI SICUREZZA DI ALLOGGI DA CONCEDERE IN LOCAZIONE A LAVORATORI DIPENDENTI Risorse attribuite:31,429 mld (biennio 92/93) risorse attribuite: 39,287 mld (biennio 94/95)

Tavola n.6 Tavola n.7

BIENNIO 1992/93

Provincia Totale risorse

IACP 80%

Comuni 20%

Provincia BIENNIO

1994/95

Bari 12,273 9,818 2,455 Bari 15,341

Brindisi 3,159 2,527 0,632 Brindisi 3,948 Foggia 5,264 4,211 1,053 Foggia 6,581 Lecce 6,305 5,044 1,261 Lecce 7,881 Taranto 4,428 3,542 0,886 Taranto 5,536

31,429 25,142 6,287

INTERVENTI DESTINATI ALLA SOLUZIONE DI PROBLEMI ABITATIVI DI PARTICOLARI CATEGORIE SOCIALI

Risorse attribuite: 55,002 mld (biennio 94/95)

Tavola n.8 Provincia Risorse

1994/95

Bari 21,478 Brindisi 5,528 Foggia 9,213

Lecce 11,033 Taranto 7,750

55,002

ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE

Tavola n.9 Provincia Totale

risorse BIENNIO 1992/93

BIENNIO 1994/95

Bari 18,341 7,341 11,00 Brindisi 1,639 0,862 0,777

Foggia 2,732 1,437 1,295 Lecce 3,272 1,721 1,551 Taranto 2,299 1,209 1,090

28,283 12,570 15,713

44

2.3 – Ripartizione delle risorse tra operatori dello stesso settore a) ripartizione relativa al 1° biennio.

Posto che, come emerge dal riportato allegato n.3, le risorse sono state

ripartite tra i vari settori di intervento e suddivise per biennio, secondo la

scansione dei finanziamenti prevista dalla legge n.173/92, anche la successiva

assegnazione agli operatori di ciascun settore è stata effettuata tenendo conto

della suddivisione biennale, sicchè sono stati all’uopo adottati due distinti atti

deliberativi della Giunta Regionale, temporalmente distanziati.

Alla ripartizione dei fondi relativi al biennio 1992/93, ammontanti a

miliardi 322,152, (ossia alla “localizzazione” come recita l’atto Giuntale) la

G.R. ha provveduto con deliberazione n.3074 del 18 luglio 1996.

Nelle premesse, la G.R. rappresenta di essersi attenuta alle ripartizioni

provinciali fissate nella delibera consigliare n.894/94 e che, escluse le

domande pervenute fuori termine nonché quelle dei Comuni che non avevano

provveduto all’emanazione del bando generale per l’assegnazione degli

alloggi, si era data priorità ai Comuni Capoluogo, ai Comuni contermini e ai

Comuni con maggiore ampiezza demografica, pur nel rispetto dei criteri di

massima configurati nella ridetta delibera consiliare.

Posto che i settori d’intervento contemplati nella programmazione

relativa al 1° biennio sono:

Recupero; Nuove costruzioni; Acquisizioni di aree edificabili e opere di

urbanizzazione; Adeguamento impianti; Eliminazione delle barriere

architettoniche;

ricordato che le Nuove Costruzioni sono affidate esclusivamente agli

IACP e che dei finanziamenti per le aree edificabili ed urbanizzazioni possono

beneficiare solo i Comuni, con la menzionata delibera n.3074/96, la G.R.

procede alla ripartizione dei fondi tra IACP e Comuni su base provinciale,

secondo le risultanze delle tabelle che seguono, nelle quali, per quanto

riguarda i fondi assegnati agli IACP, sono indicati anche i Comuni in cui gli

Istituti avrebbero operato (vedansi, da tabella 2/3A a tabella 2/3N).

Mette conto annotare che per i fondi destinati agli alloggi per gli studenti

universitari, mentre per il Politecnico di Bari e le Università di Bari e Foggia gli

interventi sono destinati a nuove costruzioni ed affidati agli IACP, per

45

l’Università di Lecce gli interventi sono di recupero edilizio e sono affidati ai

Comuni sede degli immobili (Lecce e Monteroni).

Dal riepilogo degli importi riportati nelle tabelle emerge che i fondi

ripartiti assommano a complessive lire 280,5851 mld, a fronte di una

disponibilità di 322,1521 mld, la differenza è rappresentata da economie, pari

a lire 17,9950 mld, e dell’importo di lire 23,5801 mld, relativo al settore

“completamento e maggiori oneri” per il quale, come precisato innanzi, le

assegnazioni sono riservate alla valutazione e selezione delle singole richieste

presentate dagli enti interessati.

Con successiva deliberazione n.9301 del 17.12.1997, dai fondi

economizzati vengono prelevate lire 6.000.000.000 (seimiliardi) a favore del

Comune di Brindisi, per l’attuazione di un intervento di ristrutturazione

urbanistica.

46

Tabella n.2/3A

ATTUATORE IACP - BARI

RECUPERO ALLOGGI (Disponibilita’ L. 34.651) BARI 31.450

BISCEGLIE 1.050

BITONTO 2.151

TOTALE 34.651

PROGRAMMATI INTERVENTI A FAVORE DI

IMMOBILI SITI IN 43 COMUNI DELLA

PROVINCIA DI BARI, PER UNA SPESA TOTALE

DI LIRE 9.628 MILIONI

ADEGUAMENTO IMPIANTI (Disponibilita’ L. 9.818)

TOTALE RESIDUI 190

COSTRUZIONE ALLOGGI (Disponibilità L. 46.025)

BARI 20.025

BITONTO 4.000

MOLA 3.000

NOICATTARO 3.000

ANDRIA 4.000

MONOPOLI 4.000

TERLIZZI 3.000

RUVO 3.000

POLIGNANO 2.000

TOTALE 46.025

TOTALE PROV. 90.304

47

Tabella n.2/3B

ATTUATORE IACP – BRINDISI

RECUPERO ALLOGGI (Disponibilita’ L. 2.449) BRINDISI 1.879

CEGLIE MESSAPICA 340

SANDONACI 110

VILLA CASTELLI 120

TOTALE 2.449

ADEGUAMENTO IMPIANTI (Disponibilita’ L. 2.527) BRINDISI 2.527

TOTALE 2.527

COSTRUZIONE ALLOGGI (Disponibilità L. 11.845)

CAROVIGNO 3.000

LATIANO 2.000

ORIA 2.000

SAN VITO DEI NORMANNI 2.845

TORRE S. SUSANNA 2.000

TOTALE 11.845

TOTALE PROV 16.821

48

Tabella n.2/3C

ATTUATORE IACP – FOGGIA

RECUPERO ALLOGGI (Disponibilita’ L. 4.081) FOGGIA 1.535

CARAPELLE 2.546

TOTALE 4.081

ADEGUAMENTO IMPIANTI (Disponibilita’ L. 4.211) NESSUNA RICHIESTA RESTANO 4.211

COSTRUZIONE ALLOGGI (Disponibilità L. 19.742) FOGGIA (C.P.) 4.742

FOGGIA (N.C.) 5.000

CERIGNOLA 4.000

MONTE S. ANGELO 3.000

SAN MARCO IN LAMIS 3.000

TOTALE 19.742

TOTALE PROV. 23.823

49

Tabella n.2/3D

ATTUATORE IACP – LECCE

RECUPERO ALLOGGI (Disponibilita’ L. 4.887) LECCE 2.000

GALLIPOLI 1.000

MAGLIE 887

NARDO’ 1.000

TOTALE 4.887

ADEGUAMENTO IMPIANTI (Disponibilita’ L. 5.044) LECCE 2.000

GALATINA 444

GALLIPOLI 1.000

MAGLIE 1.000

NARDO’ 600

TOTALE 5.044

COSTRUZIONE ALLOGGI (Disponibilità L. 23.643) LECCE 6.000

ARADEO 1.643

MAGLIE 4.000

MARTANO 1.000

NARDO’ 4.000

SQUINZANO 4.000

TAURISANO 3.000

TOTALE 23.643

TOTALE PROV. 33.574

50

Tabella n.2/3E

ATTUATORE IACP – TARANTO

RECUPERO ALLOGGI (Disponibilita’ L. 3.434) TARANTO 3.434

TOTALE 3.434

ADEGUAMENTO IMPIANTI (Disponibilita’ L. 3.542) TARANTO 3.000

CASTELLANETA 150

GROTTAGLIE 100

LATERZA 50

MARTINA FRANCA 67

SAVA 75

SAN GIORGIO JONICO 100

TOTALE 3.542

COSTRUZIONE ALLOGGI (Disponibilità L. 16.606) TARANTO 14.000

LATERZA 2.606

TOTALE 16.606

TOTALE PROV. 23.582

51

Tabella n.2/3F

ATTUATORE COMUNI – PROV. BARI

URBANIZZAZIONE E AREE (Disponibilita’ L. 16.569) BARI 6.500

TRIGGIANO 1.000

GIOVINAZZO 1.000

MONOPOLI 1.500

CANOSA 450

TERLIZZI 919

RUVO DI PUGLIA 500

POLIGNANO 700

CASAMASSIMA 1.000

ALBEROBELLO 1.000

CASSANO 500

SANNICANDRO DI BARI 500

TORITTO 500

CELLAMARE 500

TOTALE 16.569

RECUPERO ALLOGGI (Disponibilita’ L. 14.851) GIOVINAZZO 1.000

MONOPOLI 300

CORATO 2.200

TERLIZZI 400

CONVERSANO 1.500

MINERVINO 900

TURI 1.100

CASSANO 1.000

SPINAZZOLA 200

TOTALE 8.600

RESTANO 6.251

52

ADEGUAMENTO IMPIANTI (Disponibilità L. 2.455)

CANOSA 500

MONOPOLI 50

TERLIZZI 200

TRANI 670

TOTALE 1.420

RESTANO 1.035

TOTALE PROV. 26.589

Tabella n.2/3G

ATTUATORE COMUNI – PROV. BRINDISI

URBANIZZAZIONE E AREE (Disponibilita’ L. 4.265) BRINDISI 2.000

LATIANO 500

CAROVIGNO 765

ORIA 500

S. MICHELE SAL. 500

TOTALE 4.265

RECUPERO ALLOGGI (Disponibilita’ L. 1.049)

MESAGNE 330

SAN VITO DEI NORMANNI 719

TOTALE 1.049

ADEGUAMENTO IMPIANTI (Disponibilità L. 632)

NESSUNA RICHIESTA RESTANO 632

TOTALE PROV. 5.314

53

Tabella n.2/3H

ATTUATORE COMUNI – PROV. FOGGIA

URBANIZZAZIONE E AREE (Disponibilita’ L. 7.108) FOGGIA 2.500

S. MARCO IN LAMIS 100

CERIGNOLA 1.500

SANNICANDRO G.CO 1.000

MONTE S. ANGELO 800

TRINITAPOLI 800

SERRACAPRIOLA 408

TOTALE 7.108

RECUPERO ALLOGGI (Disponibilita’ L. 1.749)

CERIGNOLA 1.749

TOTALE 1.749

ADEGUAMENTO IMPIANTI (Disponibilità L. 1.053)

FOGGIA 800

SAN MARCO IN LAMIS 40

TOTALE 840

RESTANO 213

TOTALE PROV. 9.657

54

Tabella n.2/3I

ATTUATORE COMUNI – PROV. LECCE

URBANIZZAZIONE E AREE (Disponibilita’ L. 8512) SQUINZANO 1.500

MONTERONI 900

VERNOLE 185

MAGLIE 600

CAMPI SAL. 600

MATINO 400

UGENTO 500

ARADEO 400

CALIMERA 500

ALLISTE 441

POGGIARDO 400

S. DONATO DI LECCE 290

TUGLIE 300

SPECCHIA 400

ACQUARICA 200

SALVE 196

CURSI 400

SPONGANO 300

TOTALE 8.512

RECUPERO ALLOGGI (Disponibilita’ L. 2.094)

SQUINZANO 340

MPONTERONI 596

MAGLIE 658

ALESSANO 500

TOTALE 2.094

ADEGUAMENTO IMPIANTI (Disponibilità L. 1.261) LECCE 350

TOTALE 350

RESTANO 913

TOTALE PROV. 10.956

55

Tabella n.2/3L

ATTUATORE COMUNI – PROV. TARANTO

URBANIZZAZIONE E AREE (Disponibilita’ L. 5.978) GROTTAGLIE 1.200

STATTE 100

CRISPIANO 878

MONTEIASI 500

MONTEMESOLA 500

SAVA 300

LIZZANO 500

S. MARZANO DI S.G. 500

FRAGAGNANO 300

TORRICELLA 300

TOTALE 5.978

RECUPERO ALLOGGI (Disponibilita’ L. 1.471)

GROTTAGLIE 800

MARTINA FRANCA 671

TOTALE 1.471

ADEGUAMENTO IMPIANTI (Disponibilità L. 886)

NESSUNA RICHIESTA RESTANO 886

TOTALE PROV. 7.449

56

Tabella n.2/3M

STRUTTURE PER STUDENTI UNIVERSITARI

(Disponibilita’ L. 23.572,1)

COMUNE STUDENTI LOCALIZ. ATTUATORI

BARI POLITECNICO 5.572,1 IACP (N.C.)

BARI UNIVERSITA’ 6.500 IACP (N.C.)

FOGGIA UNIVERSITA’ 4.500 IACP (N.C.)

LECCE UNIVERSITA’ 4.000 COMUNE (R.E.)

MONTERONI UNIVERSITA’ 3.000 COMUNE (R.E.)

TOTALE 23.572,1

Tabella n.2/3N

BARRIERE ARCHITETTONICHE (IACP –

COMUNI)

(Disponibilita’ L. 12.570)

PROVINCIA DISPONIBILITA’ LOCALIZ. ATTUATORI RESIDUI

BARI 7.341 7.341 COMUNE Bari ----

BRINDISI 862 50 COMUNE Latiano 812

FOGGIA 1.437 700 COMUNE Foggia 737

LECCE 1.721 543

270

IACP Lecce

COMUNE Squinzano

908

TARANTO 1.209 ---- ---- 1.209

TOTALE 12.570 8.904 3.666

TOTALE REGIONALE - IACP - 188.104

TOTALE REGIONALE - COMUNI - 59.965

TOTALE REGIONALE – STUDENTI UNIVERSITARI - 23.572,1

TOTALE REGIONALE – BARRIERE ARCHITETTONICHE –

IACP – COMUNI -

8.904

TOTALE REGIONALE - LOCALIZZATO - 280.545,1

57

b) ripartizione relativa al 2° biennio

Al riparto dei fondi riferiti al biennio 1994/95 e per i settori relativi agli

interventi di recupero edilizio, di eliminazione delle barriere architettoniche

e di provvista di alloggi per particolari categorie sociali, la G.R. ha

provveduto con la deliberazione n.8053 del 27 dicembre 1996, nelle cui

premesse sono ripetute le considerazioni già espresse nella precedente

delibera n.3074, circa i criteri di selezione dei soggetti attuatori.

Anche la ripartizione dei fondi in argomento, parimenti operata su base

provinciale, risulta effettuata solo a favore di Comuni ed IACP ed è riportata

nelle tabelle che seguono, che tengono conto anche delle successive

integrazioni (tabella 2/30; 2/3P; 2/3Q).

Relativamente al settore “ Recupero edilizio”, i fondi assegnati ai Comuni

prevedono anche interventi di adeguamento delle urbanizzazioni.

Posto che per le assegnazioni dei fondi riservati ai settori “ Alloggi in

locazione a lavoratori dipendenti”, “Programmi di Recupero Urbano” e “Piani

integrati di intervento”, i quali hanno richiesto istruttorie complesse, sarà

provveduto con successive delibere, dalle ripartizioni operate con la succitata

delibera G.R. n.8053/96 emerge che a fronte di risorse disponibili di lire

214,150 mld, sono residuate economie per lire 23,299 mld, mentre sono

risultati non assegnati i fondi di lire 42,333 mld, del settore “Recupero”, di

pertinenza dell’IACP di Bari, cui fu fatta richiesta di un piano di interventi più

razionale, in quanto quello presentato fu ritenuto troppo dispersivo.

All’attribuzione di quest’ultimi fondi è stato successivamente provveduto

con deliberazione G.R. n.4417 del 29 dicembre 1998, mentre con altra

delibera della G.R. n.2228 del 13 maggio 1997, furono apportate modifiche

nelle localizzazione degli interventi di recupero proposte dall’IACP di Brindisi.

58

Tabella n.2/3O

ATTUATORE IACP - BARI

RECUPERO ALLOGGI (Disponibilita’ L. 69.302) BARI città 26.969

Comuni Prov. Bari, da localizzare con successivo provvedimento di Giunta Regionale

42.333

TOTALE 69.302

ATTUATORE IACP – BRINDISI

RECUPERO ALLOGGI (Disponibilita’ L. 4.898) BRINDISI 1.448

CEGLIE MESSAPICA 1.100

CISTERNINO 1.270

VILLA CASTELLI 1.080

TOTALE 4.898

ATTUATORE IACP – FOGGIA

RECUPERO ALLOGGI (Disponibilita’ L. 8.162) FOGGIA 3.000

CERIGNOLA 2.000

MONTE SANT’ANGELO 1.712

ORSARA 1.000

TRINITAPOLI 450

TOTALE 8.162

ATTUATORE IACP – LECCE

RECUPERO ALLOGGI (Disponibilita’ L. 9.776) LECCE 3.000

GALLIPOLI 1.000

MAGLIE 1.000

NARDO’ 916

GALATINA 1.000

CASARANO 1.000

SQUINZANO 1.000

COPERTINO 860

TOTALE 9.776

59

ATTUATORE IACP – TARANTO

RECUPERO ALLOGGI (Disponibilita’ L. 6.867) TARANTO 6.867

TOTALE 6.867

Tabella n.2/3P

Acquisizione e recupero alloggi – adeguamento urbanizzazioni

ATTUATORI COMUNI – PROV. BARI

(Disponibilita’ L. 29.701) BARI 15.000 All.

MOLA DI BARI 350 All.

TRANI 700 All.

BISCEGLIE 3.401 All.

RUVO DI PUGLIA 1.400 All.

SANTERAMO 2.850 All.

RUTIGLIANO 2.000 Ad. Urb.

TURI 2.000 All.

CASSANO MURGE 1.000 All.

SANNICANDRO DI BARI 500 All.

BINETTO 500 All.

TOTALE 29.701

ATTUATORI COMUNI – PROV. BRINDISI

(Disponibilita’ L. 2.099) LATIANO 1.700 All.

CEGLIE MESSAPICA 399 Ad. Urb.

TOTALE 2.099

60

ATTUATORI COMUNI – PROV. FOGGIA

(Disponibilita’ L. 3.498) FOGGIA 2.900 All.

SANT’AGATA DI PUGLIA 298 Ad. Urb.

ANZANO DI PUGLIA 300 Ad. Urb.

TOTALE 3.498

ATTUATORI COMUNI – PROV. LECCE

(Disponibilita’ L. 4.189) VERNOLE 540 Ad. Urb.

S.PIETRO IN LAMA 414 All.

NARDO’ 485 All.

MAGLIE 2.405 All.+Ad. Urb.

UGGIANO LA CHIESA 30 All.

CARPIGNANO SALENTINO 190 All.

PALMARIGGI 125 All.

TOTALE 4.189

ATTUATORI COMUNI – PROV. TARANTO

(Disponibilita’ L. 2.943) TARANTO 1.943 All.

CAROSINO 1.000 All.

TOTALE 2.943

61

Tabella n.2/3Q

PARTICOLARI CATEGORIE SOCIALI

ATTUATORI COMUNI – IACP PROV. BARI

(Disponibilita’ L. 21.478)

LOCALIZZAZIONE ATTUATORI

BARI 1.300 R.E. Comune

BARI 2.500

R.E. + N.C.

(Comune+Casa di

riposo)

Comune

ANDRIA 2.600 R.E. Comune

RUVO DI PUGLIA 2.000 N.C. Comune

CASSANO MURGE 2.000 N.C. Comune

SANNICANDRO 2.000 N.C. Comune

TOTALE 12.400

RESTANO 9.078

ATTUATORI COMUNI – IACP PROV. BRINDISI

(Disponibilita’ L. 5.528)

LOCALIZZAZIONE ATTUATORI

LATIANO 1.000 N.C. Comune

CISTERNINO 3.500 N.C. Comune

TOTALE 4.500

RESTANO 1.028

ATTUATORI COMUNI – IACP PROV. FOGGIA

(Disponibilita’ L. 9.213)

LOCALIZZAZIONE ATTUATORI

FOGGIA 3.000 N.C. Comune

SAN SEVERO 700 R.E. Comune

CERIGNOLA 1.500 R.E. Comune

SANNICANDRO 2.000 N.C. Comune

ALBERONA 480 N.C. + R.E. Comune

TOTALE 7.680

RESTANO 1.533

62

ATTUATORI COMUNI – IACP PROV. LECCE

(Disponibilita’ L. 11.033)

LOCALIZZAZIONI ATTUATORI

S. PIETRO IN L. 170 R.E. Comune

NARDO’ 3.000 N.C. Comune

MAGLIE 3.000 N.C. Comune

VEGLIE 2.652 R.E. Comune

S. DONATO DI L. 800 R.E. Comune

ACQUARICA 500 R.E. Comune

SOGLIANO 111 R.E. Comune

S. CESAREA T. 800 N.C. Comune

TOTALE 11.033

ATTUATORI COMUNI – IACP PROV. TARANTO

(Disponibilita’ L. 7.750)

LOCALIZZAZIONI ATTUATORI

MASSAFRA 3.600 N.C. Comune

TARANTO 4.150 N.C.+R.E. IACP

TOTALE 7.750

Barriere Architettoniche

ATTUATORI COMUNI – IACP

(Disponibilita’ L. 15.713) Provincia Disponibilità Localizzazione Attuatori Restano

BARI 11.000 1.000 Comune C anosa 10.000 BRINDISI 777 777 IACP intervento in:

Brindisi città //

FOGGIA 1.295 // 1.295 LECCE 1.551 1.186 IACP interventi in:

Gallipoli 300 Maglie 300 Nardò 300 Galatina 286

365

TARANTO 1.090 1.090 Comune di Taranto // TOTALE 15.713 4.053 11.660

63

2.4 – Ripartizione risorse per alloggi a lavoratori dipendenti Come anticipato al paragrafo precedente, la ripartizione delle risorse per

la provvista di alloggi da dare in locazione a lavoratori dipendenti ha richiesto

un’istruttoria più lunga e complessa.

Ricordato che con la ridetta delibera n.894/94, il C.R. aveva destinato

inizialmente a questo settore un finanziamento complessivo di lire 39.287

milioni, di cui lire 15.341 milioni per la provincia di Bari; lire 3.948 milioni per

la provincia di Brindisi; lire 6.581 milioni per la provincia di Foggia; lire 7.881

milioni per la provincia di Lecce; lire 5.536 milioni per la provincia di Taranto,

ai fini dell’attuazione del programma hanno fatto seguito una serie di

deliberazioni della Giunta Regionale, delle quali quelle determinanti sono:

a) delibera G.R. n.2078 del 20 maggio 1996, con la quale viene

effettuata una ricognizione della normativa regolatrice dell’intervento

settoriale in argomento e si stabiliscono i requisiti ed i criteri per

l’assegnazione dei finanziamenti.

In particolare viene precisato:

• che non saranno concessi finanziamenti per interventi già iniziati o

ultimati;

• che gli interventi di nuova costruzione devono rispettare le norme e

caratteristiche tecniche di cui alla legge n.457/78 e successive modifiche

ed integrazioni;

• che negli interventi di recupero edilizio sono escluse le opere di

manutenzione ordinaria, straordinaria e di ristrutturazione urbanistica, di

cui alle lettere a), b) ed e) dell’art.31 della legge n.457/78.

• che il periodo di conduzione non può essere inferiore ad otto anni, o in

permanenza, ad un canone di locazione, o ad un corrispettivo annuo per

l’assegnazione in godimento, non superiori al 4,5% del prezzo di cessione

stabilito in convenzione, come disposto al punto 1.3 del decreto Ministero

LL.PP. del 05.04.94.

• che trascorsi i primi otto anni di destinazione obbligatoria alla locazione,

detti immobili possono essere ceduti, anche per singole unità immobiliari,

con prelazione a favore dei conduttori, secondo programmazione e spesa

definite con modalità e procedure dettate dalla legge n.179/92;

• che ai soggetti destinatari dei finanziamenti potranno essere concessi

contributi in conto capitale secondo le seguenti percentuali:

64

LOCAZIONE A TERMINE A CONDUTTORI ED

ASSEGNATARI CON REDDITO MASSIMO DI

50 MILIONI

LOCAZIONE PERMANENTE A CONDUTTORI ED ASSEGNATARI

CON REDDITO MASSIMO DI 30 MILIONI

a) interventi di nuova costruzione per locazione o assegnazione In godimento

20% 30%

b) Interventi di recupero per locazione o assegnazione in godimento

25% 35%

• che potranno essere concessi, inoltre, a titolo di ANTICIPAZIONE IN

CONTO CAPITALE, somme pari al 30% ed al 35% del COSTO

CONVENZIONALE, rispettivamente, per interventi di nuova costruzione e

di recupero agli operatori beneficiari dei finanziamenti, che si obblighino a

destinare gli alloggi permanentemente alla locazione, o all’assegnazione in

godimento, a soggetti con reddito familiare annuo non superiore a 35

milioni di lire;

• l’anticipazione, rivalutata in base all’incremento percentuale dell’indice

ISTAT per le famiglie di operai e impiegati, nel periodo compreso fra il

primo gennaio dell’anno che segue l’integrale erogazione della stessa ed il

31 dicembre del trentesimo anno successivo, dovrà essere restituita a

partire dal trentunesimo anno in 15 annualità costanti posticipate.

Hanno fatto seguito, in delibera, l’indicazione dei criteri di formulazione

delle graduatorie selettive, nonché le modalità di presentazione delle richieste

e della relativa documentazione;

b) delibera G.R. n.1072 del 25 marzo 1997, con la quale, in assenza di

progetti, si ipotizza, in via presuntiva, la misura massima dei

finanziamenti consentibili per ciascuno alloggio sulla base di un costo

convenzionale di lire 1.350.000 a mq. per le nuove costruzioni di lire

1.098.000 a mq. per gli interventi di recupero primario e di lire 560.000 a

mq. per gli interventi di recupero secondario; inoltre, si da atto che tra le

domande pervenute quelle ritenute ammissibili sono 11, di cui 4 della

provincia di Bari; una della provincia di Brindisi; 2 della provincia di

Foggia; 3 della provincia di Lecce ed 1 della provincia di Taranto. La

delibera precisa, altresì, che i lavori dovranno avere inizio entro 361 giorni

dalla data del decreto ministeriale della messa a disposizione dei fondi e

dovranno essere ultimati entro 24 mesi dall’inizio degli stessi;

65

c) delibera G.R. n.1381 del 29.9.1999, con la quale, in primo luogo, si

informa che delle 11 richieste ritenute ammissibili con la precedente

delibera n.1072/97, n.4 debbono ritenersi rinunciatarie, mentre una

quinta deve ritenersi non ammissibile avendo l’impresa iniziato i lavori

prima del bando regionale, sicchè restavano in vita n.6 domande (due

della provincia di Bari, una della provincia di Brindisi, una della provincia

di Foggia e due della provincia di Lecce), per un finanziamento

complessivo stimato di lire 7.273.540.000. Quindi, la delibera ha, altresì,

rappresentato che il Consiglio Regionale con determinazione n.306 del

9.6.1998 ha assegnato al settore in argomento l’ulteriore finanziamento di

lire 5.935.200.000, rinveniente dalla ripartizione del fondo di lire

56.935.200.000, conferito alla Regione Puglia con decreto Ministero dei

LL.PP. n.1113 del 7.4.1997, in applicazione del disposto dell’art.2, comma

63, lettera d) della legge n.662/96.

Si aggiunge che in attuazione di detta determina consiliare la G.R. con

deliberazione n.4423 del 29.12.1998 emanò un nuovo bando di concorso

per l’utilizzazione del summenzionato finanziamento suppletivo nonché dei

fondi residuati dalla precedente programmazione, talchè si da atto che per

il soddisfacimento delle nuove proposte si rendono disponibili

complessivamente fondi per l’ammontare di lire 36.438.656.800;

d) delibera G.R. n.1704 del 22.12.1999, con la quale a seguito

dell’istruttoria esperita dal competente Ufficio regionale, si approvano le

proposte presentate da 18 soggetti attuatori (tra cui 6 Comuni)

territorialmente dislocati come appresso:

provincia n. soggetti attuatori importo compl.vo degli interv.ti

Bari 8 lire 6.660.351.983

Brindisi 6 lire 4.483.712.080

Foggia 1 lire 270.000.000

Lecce 1 lire 800.000.000

Taranto 2 lire 4.111.875.620

per un impegno totale di lire 16.325.939.683;

la delibera in parola dispone, altresì, la riapertura dei termini per la

presentazione di altre domande, ai fini della possibile utilizzazione dei

residui fondi disponibili;

e) delibera n.1085 del 24 luglio 2001, con la quale la G.R. accoglie altre

10 domande presentate a seguito della riapertura dei termini come

66

innanzi disposti, per un finanziamento complessivo di lire 23.884.952.000,

che di fatto esaurisce l’ammontare dei fondi disponibili.

Il quadro delle proposte approvate con le suddescritte delibere G.R. è

riportato nelle accluse tabelle 2/4A, 2/4B, e 2/4C, laddove sono anche

trascritti i dati significativi di ciascun intervento, dai quali emerge che

l’intero programma prevede la costruzione di 726 nuovi alloggi ed il

recupero edilizio di 132 alloggi.

Si aggiunge che la ripartizione dei fondi per provincia è rimasta di fatto

inosservata, avendo la Regione approvato tutte le richieste pervenute,

ritenute ammissibili, in disparte dalla localizzazione territoriale degli interventi

proposti.

Tabella 2/4A

Finanziamenti accordati con delibera G.R. n.1072/97, modificata con delibera n.1381 del 29/9/1999

Provincia di Bari

Soggetto attuatore

Tipologia intervento

Comune Numero alloggi

Tipologia locazione

Anticip. Contrib.

Coop. Rinascita

RE Triggiano 4 Perman. Termine 544.236.000

Impresa Grasel G.

NC Mola 64 Termine 1.484.756.200

Provincia di Brindisi

Soggetto attuatore

Tipologia intervento

Comune Numero alloggi

Tipologia locazione

Anticip. Contrib.

Comune di Latiano

NC Latiano 10 Perman. Termine 592.515.000

Provincia di Foggia

Soggetto attuatore

Tipologia intervento

Comune Numero alloggi

Tipologia locazione

Anticip. Contrib.

Coop. La Bicocca

NC Foggia 24 Perman. Termine 1.422.036.000

Provincia di Lecce

Soggetto attuatore

Tipologia intervento

Comune Numero alloggi

Tipologia locazione

Anticip. Contrib.

Impresa Capoccia

NC Copertino 33 Perman. 540.000.000 540.000.000

Impresa Monticava strade

NC Campi Salentina

60 Perman.

1.080.000.000 1.080.000.000

67

Tabella 2/4B

Finanziamenti accordati con delibera G.R. n.1704 del 27/12/1999

Provincia di Bari

Soggetto attuatore

Tipologia intervento

Comune Numero alloggi

Tipologia locazione

Anticip. Contrib.

Comune Noicattaro

RE Noicattaro 6 Termine 337.742.983

Coop. G. Falcone

NC Noicattaro 43 Termine 1.707.100.000

Impresa Cogital

RE Trani 5 Termine 350.000.000

Impresa Grassi

NC Gravina 40 Termine 1.580.000.000

Coop. Unione NC Noicattaro 9 Termine

355.509.000

Coop. A.C.A.I.

NC Barletta 10 Termine 390.000.000

Comune di Bitritto

NC Bitritto 9 Termine 360.000.000

Impresa Grassi

NC Polignano 40 Termine 1.580.000.000

Provincia di Brindisi

Soggetto attuatore

Tipologia intervento

Comune Numero alloggi

Tipologia locazione

Anticip. Contrib.

Coop. Brasile 87

NC Brindisi 25 Termine 825.000.000

Coop. Oreade 87

NC Brindisi 24 Termine 792.000.000

Comune di Brindisi

NC Brindisi 24 Perman. 930.000.000 930.000.000

Impresa Tecnoedil Europa

NC Carovigno 5 Termine

126.712.080

Coop. Orchidea

NC Fasano 14 Termine 560.000.000

Coop. Casa Solare

NC Fasano 8 Termine

320.000.000

68

Segue Tabella 2/4B

Provincia di Foggia

Soggetto attuatore

Tipologia intervento

Comune Numero alloggi

Tipologia locazione

Anticip. Contrib.

Impresa Edil. Cost.

NC Stornarella 9 Termine 270.000.000

Provincia di Lecce

Soggetto attuatore

Tipologia intervento

Comune Numero alloggi

Tipologia locazione

Anticip. Contrib.

Comune S. Pietro in Lama

NC S. Pietro in Lama

N.Q. Termine

800.000.000

Provincia di Taranto

Soggetto attuatore

Tipologia intervento

Comune Numero alloggi

Tipologia locazione

Anticip. Contrib.

Coop. Edilizia Tarantina

NC Taranto 8 Perman.

425.000.000 425.000.000

Comune di Grottaglie

NC Grottaglie 48 Termine 1.920.000.000

Comune di Grottaglie

RE Grottaglie 13 Termine 1.341.875.620

69

Tabella 2/4C

Finanziamenti accordati con delibera G.R. n.1085 del 24/07/2001

Provincia di Bari

Soggetto attuatore

Tipologia intervento

Comune Numero alloggi

Tipologia locazione

Anticip. Contrib.

Impresa SO.GRA.CO

NC Mola 60 Termine 1.485.000.000

Coop. Cottage NC Noicattaro 9 Termine 355.509.000

Impresa SO.GRA.CO

NC Gravina 40 Termine 1.580.000.000

Impresa SO.GRA.CO

NC Polignano 40 Termine 1.580.000.001

Provincia di Brindisi

Soggetto attuatore

Tipologia intervento

Comune Numero alloggi

Tipologia locazione

Anticip. Contrib.

Comune di Brindisi

NC Brindisi 24 Perman. 1.422.036.000 1.422.036.000

Coop. Celeste NC Brindisi 23 Termine 908.500.000

Comune di Fasano

NC Fasano 9 Perman. 1.224.531.000 1.224.531.000

Coop. Orchidea NC Cisternino 14 Termine 560.000.000

Provincia di Foggia

Soggetto attuatore

Tipologia intervento

Comune Numero alloggi

Tipologia locazione

Anticip. Contrib.

Impresa Edil. Costruzioni

NC Stornarella 9 Termine 355.509.000

Comune di Foggia

RE Foggia 95 Perman. 5.883.650.000 5.883.650.000

70

2.5 – Ripartizione risorse per i P.I.I. e P.R.U. Il Consiglio Regionale con la succitata deliberazione n.894/94 aveva

riservato rispettivamente finanziamenti di lire 78.574 milioni per i Piani

integrati di intervento e di lire 117.861 milioni per i Piani di recupero urbano.

La stessa delibera forniva ai Comuni schemi tipo di bandi da pubblicizzare per

la partecipazione alla realizzazione dei relativi interventi.

Venuto a scadenza il 9.7.1996 il termine decadenziale per la

presentazione delle proposte (180 giorni dalla data del decreto ministeriale

della messa a disposizione dei fondi), la G.R. esaminata l’istruttoria all’uopo

esperita dal competente Ufficio regionale, con deliberazione n.6430 del 5

agosto 1997, dichiarava ammissibili, a fronte di 15 richieste pervenute, solo i

Piani integrati dei Comuni di:

• San Severo (FG), per un finanziamento di lire 6.700 milioni;

• Galatina (LE), per un finanziamento di lire 3.225.144.000;

• parimenti a fronte di 21 richieste, venivano dichiarati ammissibili i PRU

proposti dai Comuni di:

• Andria (BA), per un finanziamento di lire 29.932.800.000;

• Copertino (LE) per un finanziamento di lire 4.290.480.000.

Nelle premesse della delibera, la G.R. rappresenta che le richieste sono

state esaminate alla luce degli elementi caratterizzanti gli specifici settori di

intervento, nonché dei principi stabiliti dalla summenzionata deliberazione

consiliare n.894/94, che vengono all’uopo come appresso riassunti.

Programmi integrati di intervento (P.I.I.)

i Programmi Integrati di intervento sono uno strumento di

programmazione di estesa portata e puntano alla riqualificazione del tessuto

edilizio, urbanistico ed ambientale, garantendo la realizzazione di opere di

urbanizzazione primaria e secondaria a servizio della residenza.

I P.I.I. sono caratterizzati dalla presenza alternativa o integrata: di

pluralità di funzioni, di integrazione di diverse tipologie o modalità di

intervento (con compresenza di edilizia residenziale) di una dimensione

capace di incidere sulla riorganizzazione urbana, ma di un possibile concorso

di più operatori e di risorse pubbliche e private.

Le proposte di P.I.I. possono essere elaborate da parte dei soggetti

pubblici e privati, singolarmente o riuniti in consorzio o associati tra di loro, ed

avanzate al Comune.

71

Le relative aree di intervento possono essere localizzate in zone in tutto

o in parte edificate o da destinare a nuove edificazioni, al fine della loro

riqualificazione urbana ed ambientale.

Gli interventi finanziabili con i fondi di cui alla delibera di C.R. n.894/94

sono:

a) interventi di edilizia sovvenzionata di nuova costruzione, di acquisto e

recupero a cura di Comuni e IACP;

b) interventi di recupero edilizio per la realizzazione di alloggi da concedere

in locazione per un periodo non inferiore a otto anni (art.8 commi da 3 a 8

L. n.179/92) a cura di Comuni, IACP, Cooperative, Imprese e da consorzi

tra i suddetti soggetti.

I P.I.I. devono inoltre prevedere la compresenza di edilizia

sovvenzionata, convenzionata e libera.

L’edilizia pubblica deve essere pari ad almeno il 30% del totale

realizzato.

La quota di edilizia non residenziale (ad esclusione delle opere di

urbanizzazione secondaria) deve essere pari ad almeno il 40% del totale delle

volumetrie previste per l’uso residenziale e deve prevedere la realizzazione di

locali destinati ad uso commerciale, terziario e servizi alla residenza. Una

quota pari almeno al 10% del totale della volumetria residenziale dovrà,

inoltre, essere riservata alla realizzazione di interventi di edilizia

sovvenzionata da parte dello IACP.

Programmi di Recupero Urbano (PRU)

la finalità dei Programmi di Recupero Urbano è quella del recupero del

tessuto edilizio urbano ed ambientale con la realizzazione di opere al

prevalente servizio del patrimonio ERP localizzato in zona 167 e di quello di

IACP e Comuni non ricompresi nei suddetti piani e del patrimonio di ERP di

altri Enti locali o dello Stato.

Essi consistono in un insieme sistematico di opere finalizzate alla

realizzazione, manutenzione, e ammodernamento delle urbanizzazioni

primarie e secondarie, edificazione di completamento e integrazione dei

complessi urbanistici esistenti, inserimento di elementi di arredo urbano,

manutenzione ordinaria, straordinaria, risanamento conservativo, restauro e

ristrutturazione edilizia degli edifici.

L’ambito di applicazione è individuato da una perimetrazione che

comprende gli insediamenti di ERP, citati, e le eventuali aree ad essi contigue,

72

con l’esclusione degli alloggi parcheggio la cui realizzazione è possibile al di

fuori delle aree perimetrate.

Successivamente interviene la delibera consiliare n.306 del 9 giugno

1998, con la quale il Consiglio Regionale dà atto che con decreto del Ministro

LL.PP. n.1113 del 7.04.1997 è stata attribuita alla Regione Puglia la somma di

lire 56.935.200.000, ai sensi dell’art.2, comma 62, lettera d) della legge

n.662 del 23.12.1996 e nel contempo, stabilisce che della somma

innanzidetta lire 51.000 milioni sono destinati al finanziamento di interventi di

P.R.U. Con la stessa delibera il C.R. destina ai P.R.U. anche le somme

attribuite ai P.I.I. e ai P.R.U. con la deliberazione n.894/94 e non impegnate

con la prefata delibera G.R. n.6430/97.

Ha fatto seguito la delibera giuntale n.1484 del 30.10.2000, con la quale

la G.R, in primo luogo, rappresenta che sul cumulo delle risorse attribuite con

la delibera n.894/94 al momento può ritenersi disponibile l’importo di lire

38.242.036.000, in quanto essendo stati presentati ricorsi al T.A.R. da alcuni

Comuni le cui proposte non erano state ritenute ammissibili con la

deliberazione n.6430/97, occorreva tenere accantonato l’ammontare dei

finanziamenti dagli stessi richiesti, per l’importo di lire 112.438.000.000,

finchè i ricorsi non fossero stati decisi.

Quindi, sempre in sede di adozione della delibera n.1484/2000, la G.R.

ha ritenuto ammissibili gli interventi programmati dai Comuni di seguito

riportati, per i finanziamenti a fianco indicati:

- Mola di Bari finanziamento di lire 4.987.000.000; - Gioia del Colle “ “ 721.000.000; - Alberobello “ “ 2.359.000.000; - Barletta “ “ 6.891.000.000; - Casamassima “ “ 2.378.000.000; - Triggiano “ “ 4.065.000.000; - Bisceglie “ “ 6.837.000.000; - Ruvo di Puglia “ “ 3.177.000.000; - Brindisi “ “ 8.850.000.000; - Gallipoli “ “ 3.744.000.000; - Nardò “ “ 6.991.000.000; - Nardò 2 “ “ 4.099.000.000; - Lecce “ “ 8.758.000.000; - Statte “ “ 2.234.000.000; - Sannicandro G. “ “ 4.000.000.000; - Cerignola “ “18.941.000.000; - San Severo “ “ 710.000.000.

Ciò posto, quanto ai tempi di avvio dei lavori, mette conto precisare che

il procedimento richiedeva ancora la definizione dei protocolli di intesa tra i

73

Comuni e le parti private e quindi la stipula dell’accordo di programma con

l’intervento dell’Assessorato regionale.

2.6 – Attività di rinegoziazione dei mutui L’art.29 della legge n.133 del 13 maggio 1999 prevede che gli enti

concedenti contributi agevolati, in materia di edilizia residenziale pubblica,

come anche i soggetti beneficiari, possono chiedere agli Istituti mutuanti la

rinegoziazione dei mutui nel caso in cui il tasso di interesse applicato ai

contratti di finanziamento risulti superiore al tasso effettivo globale medio per

le medesime operazioni, vigente alla data della richiesta, al fine di ricondurre

il tasso di interesse ad un valore non superiore al tasso effettivo globale

medio alla predetta data.

Il comma 3 del predetto art.29 dispone, poi, che per l’attuazione di detta

normativa sarebbe stato emanato, entro 60 giorni, un decreto del Ministro del

Tesoro, di concerto con il Ministro dei LL.PP., previo parere della Conferenza

permanente Stato-Regioni.

E’ intervenuto, quindi, il decreto interministeriale n.110 del 24 marzo

2000, il quale stabilisce, tra l’altro:

• che gli Istituti mutuanti determinano sulla base del nuovo tasso le sole

quote di interesse per il restante periodo temporale, mantenendo invariate

le quote di capitale del piano di ammortamento originario;

• che in sede di prima applicazione della legge, il nuovo tasso si applica sul

primo rateo intero di interesse maturato a decorrere dal 1° luglio 1999.

Ha fatto seguito il decreto del Ministero del Tesoro, in data 31 marzo

2003, nel quale sono riportati, per il periodo 30 giugno 1999- 30 giugno 2001

i tassi medi globali cui far riferimento per la rinegoziazione dei mutui in

argomento e si precisa che in sede di prima applicazione il tasso di riferimento

è quello del 12,61% rilevato al 30 giugno 2000.

Sull’argomento, è poi intervenuta la Conferenza dei Presidenti delle

Regioni e delle Province Autonome, in data 10 luglio 2003, nella quale è stato

concordato che a carico del beneficiario del mutuo rinegoziato andrà posto un

tasso non superiore al 50% di quello individuato dal precitato decreto

ministeriale, mentre la differenza sarà a carico della Regione.

Non appena è risultato definito il quadro delle disposizioni attuative, la

Regione Puglia si è attivata con gli Istituti convenzionati, che hanno

74

regolarmente fatto luogo all’applicazione della normativa, alcuni alla prima

scadenza semestrale del 30 giugno 2003, altri a quella successiva del

31.12.2003.

Si aggiunge che alcuni Istituti non avevano proceduto alla revisione del

tasso in relazione ad alcune partite contabili, per le quali i beneficiari

risultavano in arretrato con i pagamenti o erano controparti di contenziosi in

corso. In tali situazioni, la rideterminazione del tasso di interesse è stata

operata d’ufficio dal Dirigente del Settore ERP della Regione, come attestato

da alcune determine all’uopo rimesse in visione.

A seguito dei conguagli effettuati dagli istituti mutuanti per il periodo 1°

luglio 1999 – 30 giugno 2003, la Regione Puglia ha conseguito un beneficio di

euro 9.244.606,23.

3 – Attività di controllo e monitoraggio In merito all’attività in argomento, la Regione si è premurata, in

particolare, di vigilare, in sede preventiva, in occasione dell’esame dei

programmi, sull’osservanza della specifica normativa statale e regionale,

nonché sul rispetto dei limiti massimi di costo degli interventi programmati,

ciò anche in corso d’opera, laddove siano comunicate varianti.

Relativamente all’attuazione dei programmi, la Regione ha demandato ai

soggetti attuatori la piena responsabilità sull’avvio dei procedimenti, sulla

scelta priorità e sui tempi di realizzazione delle opere, il cui andamento è

risultato seguito alla luce della produzione degli stati di avanzamento e della

erogazione dei flussi finanziari.

Invero, non è apparsa riscontrabile una rappresentazione complessiva e

puntuale dello stato di realizzazione dei singoli programmi, né è emersa una

assidua attività di vigilanza e di incalzamento nei confronti dei soggetti

attuatori, al fine di contenere al massimo i tempi di realizzazione delle opere.

4 – Lo stato di attuazione degli interventi di edilizia sovvenzionata

4.1 – Interventi localizzati con le delibere G.R. n.3074/96 e

n.8053/96

75

Ricordato, come in precedenza esposto, che tutti gli interventi di edilizia

sovvenzionata programmati ed attuati nell’arco temporale oggetto della

presente indagine sono finanziati con fondi statali, si premette che il comma 8

dell’art.7 D.L. n.396/93, convertito con legge n.493 del 4.12.1993, con

riferimento ai programmi finanziati dalla legge n.179/92, dispone che “se gli

interventi di edilizia sovvenzionata ed agevolata non pervengono all’inizio dei

lavori entro dieci mesi dalla pubblicazione del provvedimento regionale di

individuazione dei soggetti attuatori nel Bollettino Ufficiale, il Presidente della

Giunta regionale nomina, nei trenta giorni successivi, un commissario ad acta,

che provvede entro sessanta giorni”.

Alla luce della disposizione surriportata, gli interventi localizzati con le

deliberazioni della G.R. n.3074 del 18 luglio 1996 e n.8053 del 27 dicembre

1996, avrebbero dovuto avere inizio, rispettivamente, entro il 18 settembre

1997 e l’8 dicembre 1997.

La Regione si premura di verificare l’osservanza del termine di avvio dei

lavori, in particolare, nei confronti degli IACP, i quali nel frattempo avevano

rappresentato di non essere in grado di rispettare il termine in parola, pur se

erano state avviate le fasi di progettazione e di approvazione dei relativi

programmi, a causa del notevole aggravio di adempimenti che si era

verificato in contemporaneità, per la necessità di far luogo alla immediata

cantierizzazione degli interventi afferenti ai programmi degli anni precedenti,

imposta dall’art.14 comma 1 della legge n.137 del 23 maggio 1997.

Dopo che il Presidente della Regione Puglia ebbe nominato presso gli

IACP i previsti commissari ad acta, la G.R., esaminata le relazioni dagli stessi

presentate, dalle quali emergeva che gli enti visitati, tranne che per alcuni

interventi, sarebbero stati in grado di procedere all’avvio dei lavori entro un

ragionevole lasso di tempo, assumeva le deliberazioni n.4262 e n.4421, in

data 29.12.1998, con le quali confermava le localizzazioni in pendenza

operate e concedeva 10 mesi di tempo per l’inizio dei lavori, a decorrere dalla

pubblicazione nel BUR di dette delibere, avvenuta il 15 gennaio 1999.

Sicchè gli enti avevano tempo fino al 15 ottobre 1999 per dare inizio ai

lavori.

Quanto innanzi premesso, dall’istruttoria all’uopo esperita da questa

Sezione sono emerse situazioni diversificate, le quali hanno in parte

evidenziato la presenza non lieve di criticità, che hanno fatto registrare la

76

mancata ultimazione dei lavori, per importi non trascurabili, ancora alla data

di stesura della presente relazione (novembre 2005).

Sempre con riferimento ai cinque IACP, si dà atto che solo l’IACP di

Brindisi, cui peraltro erano affidati interventi di minor consistenza, ancor

prima del 30.6.2004 aveva ultimato tutte le opere programmate, tra le quali

gli alloggi di nuova costruzione già assegnati ed in reddito.

L’esito dei lavori risulta riassunto nell’unita tabella 4/1°, in relazione alla

quale si premette che la ripartizione dei finanziamenti tra i vari settori di

intervento ha subito modifiche a fronte di insorte difficoltà operative o

proposte di programmi migliorativi, di cui si riportano le variazioni più

significative:

a) IACP di Bari

Nuove costruzioni

il residuo finanziamento di € 3.148.260, indicato “in attesa di nuova

localizzazione”, riguarda la costruzione di parte degli alloggi previsti per il

Comune di Bari, il cui intervento non ha potuto avere corso, poiché, come

riferito dallo IACP, l’area all’uopo prescelta, ubicata nel p.d.z., non ha

potuto essere utilizzata in quanto era venuta in scadenza la vigenza di

detto piano di zona; la Regione è stata interessata per una localizzazione

sostitutiva.

b) IACP di Foggia

Nuove costruzioni

l’importo di € 10.195.892, inizialmente stanziato è stato successivamente

decurtato della somma di € 5.031.323, destinato ad impinguare il

finanziamento di recupero edilizio, in quanto il Comune di Foggia, cui le

nuove costruzioni erano destinate non era stato in grado di rendere

disponibili aree idonee. Dalle economie realizzate dagli interventi operati

nei due settori innanzidetti è residuata la somma di euro 671.394, che è

stata successivamente dalla (delibera G.R. n.1145 del 3.8.2001) Regione

destinata a nuove costruzioni da realizzare nelle isole Tremiti e per le quali

è in corso la relativa progettazione. Al settore delle “Nuove Costruzioni” è

stato trasferito sempre con provvedimento regionale, anche il

finanziamento di € 2.324.560, originariamente destinato a “costruzioni o

recupero alloggi per studenti universitari”, in quanto l’area offerta dal

Comune per la loro edificazione non è stata ritenuta soddisfacente

dell’EDISU, a causa della sua ubicazione periferica;

77

c) IACP di Taranto

Recupero Edilizio

una parte del finanziamento assegnato per interventi di recupero edilizio,

per l’importo di € 2.012.632, indicato in fase di progettazione, è stato reso

disponibile a favore del Comune di Taranto, in dipendenza di un protocollo

di intesa intervenuto tra il predetto Comune, l’IACP, la Regione e l’ILUA –

S.p.A., avente ad oggetto “interventi per il miglioramento dell’impatto

ambientale derivante dello stabilimento ILVA di Taranto”.

82

Stato di attuazione degli interventi relativi ai settori indicati nella delibera G.R. n.3074 e 8053/96

Soggetti attuatori: I.A.C.P.

Tabella 4/1A

Nuove costruzione Recupero Edilizio Adeguamento impianti Costruzioni per studenti universitari

IACP Finanziamento Assegnato in euro (omessi i decimali)

Stato dei lavori

Finanziamento Assegnato in euro (omessi i decimali)

Stato dei lavori

Finanziamento Assegnato in euro (omessi i decimali)

Stato dei lavori Finanziamento Stato dei lavori

BARI 23.769.945

Ultimati 10.416.235, di prossima aggiudicazione 10.204.750, in attesa di nuova localizzazione 3.148.260

53.687.244 Ultimati 18.092.518, in corso di costruzione 35.593.693

5.070.574 Completati al 95%

6.234.719,33 progettazione all’esame del Comune

BRINDISI 6.117.432 Ultimati-alloggi assegnati 3.794.409 ultimati 1.305.087 Ultimati aprile 2002

LECCE 12.210.590 Lavori in corso eseguiti, mediamente, al 50%

7.572.807 Ultimati 4.325.843, in corso 1.335.557

2.065.008 Completati al 70%

FOGGIA 8.160.019 Ultimati 7.488.625, in fase di progettazione 671.394

11.354.305 Lavori ultimati al 31.12.2004

/// //

TARANTO 8.576.283

Lavori in parte ultimati ed in parte in fase di completamento, eseguiti all’85%

5.321.055

Appaltati 3.310.423 ed eseguiti al 60%, in fase di progettazione 2.012.632

1.829.806 Lavori ultimati 1.803.984, da aggiudicare 25.822

83

Relativamente ai finanziamenti accordati ai Comuni, quali soggetti

attuatori, con le menzionate delibere G.R. n.3074/96 e 8053/96 mette conto

annotare che tale finanziamenti subirono alcune modifiche, apportate

successivamente dalla G.R. con le seguenti deliberazioni:

• delibera n.9301 del 17.12.1997, con la quale fu accordato un ulteriore

finanziamento di lire 6.000 milioni (pari ad euro 3.098.741,39) al Comune

di Brindisi per interventi di ristrutturazione urbanistica;

• delibera n.1350 del 20.5.1998, con la quale furono concessi finanziamenti

integrativi, per interventi per costruzioni e/o recupero alloggi per

particolari categorie sociali, a favore dei Comuni di Alberona e

Sannicandro Garganico (FG) rispettivamente di lire 300 milioni (pari ad

euro 154.937,07) di lire 1.233 milioni (pari ad euro 636.791,36);

• delibera n.4425 del 29.12.1998, con la quale furono revocati il

finanziamento di lire 3.800 milioni (pari ad euro 1.962.536,22), nei

confronti del Comune di Bari, concesso per costruzione o recupero alloggi

per particolari categorie sociali, nonché il finanziamento di lire 1.090

milioni (pari ad euro 562.938,02) accordato al Comune di Taranto per

rimozione barriere architettoniche.

Quanto innanzi premesso, si osserva che i programmi costruttivi dei

Comuni, finanziati con le succitate delibere G.R. n.3074 e 8053/96, sono

risultati in larga parte realizzati entro l’anno 2004 e quelli meno consistenti

anche in anticipo ed in tempi abbastanza ristretti.

Il raffronto, su base provinciale, tra importo dei finanziamenti accertati,

per categorie di interventi e stato di attuazione dei lavori, è riportato

nell’unita tabella 4/1B.

84

Stato di attuazione degli interventi relativi ai settori indicati nelle delibere della G.R. n.3074 e 8053/96

Soggetti attuatori: Comuni – Indicazioni aggregate per provincia

Tabella 4/1B (importi in euro)

Urbanizzazione e acquisto aree

Recupero edilizio Adeguamento

impianti Eliminaz. barriere architettoniche

Particolari categ. Sociali Studenti universitari

Totale

Comuni Provincia

Finanz.to Importo dei lavori eseguiti

Finanz.to Importo dei lavori eseguiti

Finanz.to Importo dei lavori eseguiti

Finanz.to Importo dei lavori eseguiti

Finanz.to Importo dei lavori eseguiti

Finanz.to Importo dei lavori esegui

ti

Finanz.to Importo dei lavori

eseguiti

BARI 9.590.088,16 6.233.118,32 18.747.901,89 8.108.373,32 733.368,80 527.453,82 4.307.767,00 Sospesi per contenzioso 4.441.520,33 3.098.741,39 39.783.191,39 19.967.353,35

BRINDISI 2.408.754,98 2.408.754,98 4.518.484,41 4.518.484,41 25.822,84 25.822,84 2.324.056,05 2.324.056,05 9.277.118,28 9.277.118,28

FOGGIA 3.979.816,86 3.953.994,02 2.401.008,12 2.401.008,12 433.823,80 433.823,80 361.519,83 3.966.388,99 3.604.869,16 11.142.557,60 10.419.517,94

LECCE 4.674.967,85 4.235.463,03 2.966.011,97 2.539.418,57 180.759,91 180.759,91 139.443,36 5.698.068,97 5.698.068,97 3.615.198,29 ultimati 17.274.450,36 16.268.908,78

TARANTO 3.087.379,34 3.087.379,34 2.279.640,75 2.279.640,75 1.859.244,84 1.859.244,84 7.789.202,95 7.226.264,93

85

I finanziamenti non utilizzati hanno riguardato:

a) il Comune di Bari;

b) una serie di Comuni, nei quali i lavori sono stati sospesi per contenziosi

insorti con le imprese appaltatrici;

c) alcuni Comuni che hanno rinunciato al finanziamento accordato, in genere

di importo modesto, per insorte difficoltà operative o per mutamento di

orientamento amministrativo.

In particolare, a fronte dei finanziamenti accordati al Comune di Bari, si

riscontra, al novembre 2005, il presente stato di attuazione:

• finanziamento di € 3.791.310,09 (lire 7.431 milioni) per rimozione

barriere architettoniche: appalto aggiudicato nel 1997, contratto risolto

bonariamente nell’ottobre 2001, lavori eseguiti, circa il 20%;

• finanziamento di € 1.962.536,22 (lire 3.800 milioni) per costruzione e/o

recupero alloggi per particolari categorie sociali: finanziamento revocato

per indisponibilità di area edificabile;

• finanziamento di € 3.336.669,84 (lire 6.500 milioni) per opere di

urbanizzazione: in fase progettuale per nuova programmazione;

• finanziamento di € 7.746.853,49 (lire 15.000 milioni) per recupero

edilizio: ricollocazione per nuova programmazione (delibera G.R. n.919 del

22.6.2004).

Altro ente che non ha ancora dato avvio all’utilizzazione del

finanziamento ottenuto di € 1.756.469,91 (lire 3.401 milioni), per recupero

edilizio è il Comune di Bisceglie, per il quale è in corso nuova individuazione

degli immobili da recuperare.

Sospensioni dei lavori si sono registrate nei seguenti Comuni:

• Comune di Andria: finanziamento di € 1.342.788,00, per realizzazione

alloggi: lavori consegnati il 16.10.2000 e sospesi il 5.3.2001, per perizia di

variante e non più ripresi; l’impresa ha citato il Comune per la risoluzione

del contratto;

• Comuni di Canosa: finanziamento di € 516.456,90, per rimozione barriere

architettoniche; lavori consegnati il 4.10.1998, sospesi il 31.7.2000, e non

più ripresi a causa di contenzioso giudiziario con l’impresa; eseguiti lavori

per € 52.313,45;

• Comune di Rutigliano (BA): finanziamento di € 1.032.913,80 per opere di

urbanizzazione: lavori consegnati il 19.3.1998 eseguiti per €505.856,67;

86

approvata perizia di variante nel novembre 2002 e risoluzione del

contratto con l’impresa avvenuta nell’agosto 2005;

• Comune di Monopoli: finanziamento di € 154.937,1 per recupero edilizio:

lavori consegnati il 23.9.2002 solo per sondaggi statici ed opere

provvisionali; perizia di variante redatta nel luglio 2003; l’impresa ha

chiesto la risoluzione del contratto ed il ristoro dei danni;

• Comune di Campi Salentina (LE): finanziamento di € 309.874,00 per

opere di urbanizzazione: lavori consegnati il 10.9.1998 e sospesi il

10.9.1999; l’impresa ha avanzato riserve per € 148.404,16; lavori eseguiti

per € 76.850,13;

• Comune di Monteroni (LE): finanziamento di € 250.998,05 per recupero

edilizio: lavori eseguiti per € 56.810,26; per il restante finanziamento

chiesto alla Regione la devoluzione per altra categoria di intervento;

• Comune di Cassano Murge (BA): finanziamento di € 516.456,90 per

recupero edilizio; lavori consegnati il 27.5.1998, eseguiti per €21.471,70;

impresa dichiarata fallita il 5.8.2000; in corso di approvazione di una

nuova perizia;

• Comune di Terlizzi (BA): finanziamento di € 474.620,00, per opere di

urbanizzazione; lavori consegnati il 22.10.1998 e sospesi il 16.11.1999,

per redazione perizia di variante approntata il 16.4.2001; l’impresa ha

chiesto la risoluzione del contratto.

Non hanno attivato il finanziamento accordato ed hanno rinunciato ad

esso i Comuni di cui appresso:

• Trani: finanziamento di € 346.030,00, per adeguamento impianti;

• Binetto (BA): finanziamento di € 258.230,00, per opere di urbanizzazione;

• San Severo (FG): finanziamento di € 361.520,00, per costruzione alloggi;

• San Marco in Lamis (FG): finanziamento di € 51.646,00, per opere di

urbanizzazione;

• Squinzano (LE):finanziamento di € 175.595,3, per recupero edilizio;

• Aradeo (LE): finanziamento di € 206.582,00, per opere di urbanizzazione.

Alla luce del quadro innanzi illustrato, emerge che:

a) sono in attesa di utilizzazione finanziamenti per circa € 17.873.000,00

(Comuni di: Bari, Bisceglie, Rutigliano, Cassano e Monteroni);

b) sono sospesi lavori finanziati per € 2.798.658,00 (Comuni di: Andria,

Canosa, Monopoli, Campi Salentino e Terlizzi);

c) sono stati rinunciati finanziamenti per € 1.745.813,00.

87

4.2 – Recupero e costruzione alloggi per locazione a lavoratori dipendenti

Nel precedente paragrafo 2.4, sono stati illustrati i susseguenti

provvedimenti assunti dalla Giunta Regionale per la ripartizione delle risorse

attribuite al settore degli interventi per la provvista di alloggi ERP da dare in

locazione a lavoratori dipendenti.

Nelle tabelle ivi unite 2/4A, 2/4B, 2/4C, sono stati riportati i soggetti

attuatori, le cui proposte erano state ritenute ammissibili, con l’indicazione

dell’importo del contributo e, ove richiesta, dell’anticipazione, accordati.

Nella ricognizione della fase attuativa è stato accertato, alla luce delle

notizie fornite dal competente Settore Edilizia della Regione, che solo una

parte delle proposte costruttive ammesse a finanziamento hanno avuto corso,

mentre molte altre sono state rinunciate.

Nella tabella L/D che segue si riportano i programmi costruttivi che

hanno avuto corso, con le indicazioni relative alla tipologia di intervento, agli

importi del finanziamento, nonché allo stato dei lavori.

88

Recupero e costruzione alloggi per locazione a lavoratori dipendenti

Programmi confermati – stato dei lavori (importi in euro decimali)

Tabella L/D

Provincia di Bari

Soggetti

attuatori

Tipologia

intervento Comune

Numero

alloggi Anticip. Contrib.

Stato dei

lavori

Coop. G.

Falcone

NC Noicattaro 43 881.643 ultimati

Impresa

Cogital

RE Trani 5 180.760 ultimati

Coop.

Unione

NC Noicattaro 9 183.605 ultimati

Coop.

A.C.A.I.

NC Barletta 10 201.418 ultimati

Impresa

SO.GRA.CO.

NC Mola 60 766.938 ultimati

Coop.

Cottage

NC Noicattaro 9 183.605 ultimati

Impresa

SO.GRA.CO.

NC Gravina 40 816.002 ultimati

Provincia di Brindisi

Soggetti

attuatori

Tipologia

intervento Comune

Numero

alloggi Anticip. Contrib.

Stato dei

lavori

Coop. Brasile

87

NC Brindisi 25 426.077 ultimati

Coop. Oreade

87

NC Brindisi 24 409.034 ultimati

Comune di

Brindisi

NC Brindisi 24 480.305 480.305 ultimati

Coop.

Orchidea

NC Fasano 14 289.216 ultimati

Coop. Casa

Solare

NC Fasano 8 165.266 ultimati

Comune di

Brindisi

NC Brindisi 24 734.420 734.420 in corso

Coop.

Celeste.

NC Brindisi 23 469.201 in corso

Coop.

Orchidea

NC Cisternino 14 489.216 ultimati

89

Segue tabella L/D

Provincia di Foggia

Soggetti

attuatori

Tipologia

intervento Comune

Numero

alloggi Anticip. Contrib.

Stato dei

lavori

Coop. La

Bicocca

NC Foggia 24 734.420 ultimati

Impresa Edil.

Costruzioni

NC Stornarella 9 183.605 ultimati

Comune di

Foggia

RE Foggia 95 3.038.652 3.038.652 In corso

Provincia di Lecce

Soggetti

attuatori

Tipologia

intervento Comune

Numero

alloggi Anticip. Contrib.

Stato dei

lavori

Impresa

Capoccia

NC Copertino 33 287.887 287.887 ultimati

Provincia di Taranto

Soggetti

attuatori

Tipologia

intervento Comune

Numero

alloggi Anticip. Contrib.

Stato dei

lavori

Coop. Edilizia

Tarantina

NC Taranto 8 219.494 219.494 ultimati

Comune di

Grottaglie

NC Grottaglie 48 991.597 In corso

Comune di

Grottaglie

RE Grottaglie 13 693.021 In corso

Dalla lettura di detta tabella, emerge che il settore in argomento:

a) ha assorbito finanziamenti per complessivi € 12.816.382;

b) ha comportato la realizzazione di n.562 nuovi alloggi;

d) che tutti i programmi costruttivi attivati dalle imprese sono stati ultimati,

mentre risultano tuttora in corso i lavori dei programmi in carico ai

Comuni.

A fronte delle proposte ammesse a finanziamento, quali riportate nelle

summenzionate tabelle 2/4A, 2/4B e 2/4C, risultano rinunciati finanziamenti

per l’ammontare di € 6.447.966,92 con la mancata realizzazione di n.307

alloggi.

90

4.3 – Programmi integrati di intervento-Stato di attuazione -

Al paragrafo 2.5, si è dato atto che con deliberazione n.6430/97 la G.R.

aveva dichiarato ammissibili i piani integrati dei Comuni di:

• San Severo, per un finanziamento di lire 6.700 milioni (pari ad €

3.460.261,22);

• Galatina, per un finanziamento di lire 3.225.144.000 (pari ad €

1.665.647,87);

• Andria, per un finanziamento di lire 29.932.800.000 (pari ad euro

15.459.001,07);

• Copertino, per un finanziamento di lire 4.290.480.000 (pari ad

€2.215.848,00).

Dalle notizie di recente acquisite presso la Regione è emerso che solo i

piani dei Comuni di San Severo e Galatina sono in atto cantierizzati.

Per il piano del Comune di Andria, non avviato nel termine fissato di

decadenza, l’Amministrazione comunale ha chiesto la conferma del

finanziamento, proponendosi di produrre una riprogrammazione del piano.

Il piano del Comune di Copertino è stato dichiarato decaduto per

successive inadempienze del Comune ed il finanziamento revocato con

delibera G.R. n.1585 del 15.11.2005.

4.4 – Programmi di Recupero Urbano (PRU)- Stato di attuazione- Nel seconda parte del paragrafo 2.5, sono state illustrate le vicende

relative all’attribuzione dei finanziamenti destinati alla tipologia degli

interventi in argomento, come del contenzioso insorto.

In detto paragrafo, venivano elencati i 17 Comuni i cui piani erano stati

ammessi a finanziamento, con a fianco l’indicazione dell’importo del

finanziamento accordato, per un ammontare complessivo di lire 89.742

milioni (pari ad € 46.347.875,04).

Successivamente la G.R. con deliberazioni n.95 e 96 del 18.2.2002 ha

dichiarato ammissibili due programmi proposti dal Comune di Foggia, come

appresso specificati:

Foggia 1, finanziamento di lire 264.000.000 (€ 136.344,62);

Foggia 2, finanziamento di lire 530.000.000 (€ 273.722,16).

91

Le successive vicende in ordine ai programmi in argomento sono

illustrate nella già menzionata deliberazione G.R. n.1585 del 15.11.2005, da

cui risulta:

a) che sono stati dichiarati decaduti i programmi dei Comuni di

Casamassima, Gallipoli, Nardò (1) e Nardò (2), Sannicandro Garganico,

con recupero dei relativi finanziamenti per l’ammontare complessivo di lire

21.212 milioni (pari ad € 10.955.083,74);

b) che anche a seguito della risoluzione di buona parte del contenzioso con

pronunce favorevoli alla Regione e, quindi, col recupero delle risorse

finanziarie sospese, nel complesso sui fondi riservati al settore in

argomento vengono accertati residui disponibili per l’ammontare di lire

98.052.156.000 (pari ad € 50.639.712,43), che la G.R. si è riservata di

utilizzare per altri interventi nel settore dell’Edilizia Residenziale Pubblica.

In ordine ai programmi conservati, tenuto conto dei tempi occorsi per la

definizione degli accordi di programma, è stato riferito che nell’anno 2005,

sono stati cantierizzati i programmi dei Comuni di Alberobello, Bisceglie,

Brindisi, Lecce, San Severo, Foggia (1) e Foggia (2), mentre i programmi

degli altri Comuni lo potranno essere nei primi mesi del 2006.

92

Parte III

Consistenza patrimoniale

1 - Descrizione del patrimonio 1.1 - Consistenza del patrimonio Si premette che nella Regione Puglia, la proprietà degli alloggi di edilizia

residenziale pubblica appartiene in larghissima parte ai cinque IACP e, quindi,

ai Comuni Capoluoghi provinciali e ad alcuni degli altri Comuni

maggiormente popolati.

Per quanto riguarda i Comuni, i dati censiti afferiscono a n.35 enti,

ripartiti come appresso:

• i 5 Comuni Capoluoghi;

• 2 Comuni di fascia A (con popolazione superiore a 60.000 abitanti): Andria

e Molfetta;

• 14 Comuni di fascia B (con popolazione da 20.000 a 59.999 abitanti):

Bisceglie, Martina Franca, Nardò, Corato, Giovinazzo, Canosa, Mola di

Bari, Triggiano, Copertino, Ostuni, Cerignola, Lucera, Grottaglie, Galatina;

• 4 Comuni di fascia C (con popolazione da 10.000 a 19.999 abitanti):

Castellaneta, Maglie, Latiano, Oria;

• 5 Comuni (con popolazione tra gli 8.000 e 9.999 abitanti): Avetrana,

Melissano, Minervino Murge, Sannicandro di Bari, Villa Castelli;

• 5 Comuni (con popolazione inferiore agli 8.000 abitanti): Carosino,

Deliceto, Ischitella, Otranto, Torchiarolo.

Si fa presente che i Comuni interpellati sono stati 46.

Tra quelli interpellati e non campionati, alcuni hanno riferito di non

essere proprietari di alloggi ERP e tra questi figurano molti dei Comuni

maggiormente popolati, quali: Barletta, San Severo, Monopoli, Fasano,

Manduria, Laterza, Margherita di Savoia, Bitonto, Massafra (quest’ultimo

Comune ha comunicato di aver ultimato la costruzione di 48 nuovi alloggi nel

2004).

Alla luce di quanto innanzi, tenuto conto che di fatto sono stati

interpellati quasi tutti i Comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti,

il campione censito può ritenersi rappresentativo quantomeno all’80% della

93

consistenza e delle condizioni gestionali del patrimonio ERP di proprietà

comunale nel territorio regionale.

Tutti i dati relativi al presente paragrafo 1, sono riportati nelle unite

tabelle P1 e P2, riguardanti, rispettivamente gli IACP ed i Comuni.

Dai dati succitati, emerge che, alla data del 31/12/2003, gli IACP erano

proprietari di 51028 alloggi, mentre i 35 Comuni censiti sono risultati

proprietari di n.7.987 alloggi.

Dalla lettura delle tabelle, si evidenzia, altresì:

• che l’IACP di Bari possiede oltre i 2/5 del totale degli alloggi di tutti gli

IACP;

• che, parimenti, la gran parte degli alloggi di proprietà comunale è

concentrata nei cinque Comuni Capoluogo ed in poche altre città, con

popolazione superiore ai 20.000 abitanti;

• che nel triennio 2001/2003, si è registrato un incremento di alloggi non

rimarchevoli, anche a causa delle contemporanee alienazioni verificatesi,

per quanto riguarda in specie gli IACP.

1.2-Ubicazione nei PEEP In relazione all’ubicazione degli alloggi nei PEEP, le risultanze istruttorie

hanno acclarato i dati di cui appresso:

Enti Totale alloggi Alloggi ubicati nei PEEP %

IACP 51.028 43.641 85%

Comuni 7.989 4.119 51%

Totali 59.017 47.760 81%

I dati surriportati evidenziano che mentre la quasi totalità degli alloggi

costruiti dagli IACP è ubicata nei PEEP, per i Comuni tale localizzazione supera

di poco il 50%.

1.3- Valore del patrimonio Il valore del patrimonio riferito da ciascuno degli enti censiti è riportato

nelle ridette tabelle P1 e P2.

In merito ai criteri di quantificazione del valore, essi non sono uniformi.

94

Per quanto riguarda gli IACP, quelli di Bari, Foggia e Lecce hanno

dichiarato che il valore riportato in bilancio è rappresentato dal costo storico

di costruzione, mentre gli IACP di Brindisi e Taranto hanno riferito di aver

riportato il valore catastale aggiornato.

I Comuni, nella grande maggioranza, hanno rappresentato di essersi

attenuti al disposto di cui all’art.72 lettera c, del D.P.R. n.77/1995,

attribuendo il valore catastale rivalutato agli alloggi acquisiti anteriormente

alla data di entrata in vigore di detto decreto, ed il valore del costo effettivo

agli alloggi acquisiti successivamente.

Come si rileva dalla tabella P2, alcuni Comuni non hanno fornito

specifiche indicazioni.

1.4-Vetustà del patrimonio Alla luce dei dati acquisiti in istruttoria e riportati nelle tabelle P1 e P2, si

evidenzia che per quanto riguarda gli IACP oltre il 50% degli alloggi, ossia

28.223 su 51.028, sono stati realizzati in epoca anteriore al gennaio 1981,

mentre nei due decenni successi gli alloggi realizzati sono stati

rispettivamente 16.596 e 7.025.

Di contro, per quanto riguarda i Comuni, gran parte degli alloggi, (circa

il 73%) sono stati realizzati o acquisiti nel decennio 1981/90. A tale risultanza

ha contribuito in misura determinante il Comune di Bari, il quale, nel predetto

decennio, su complessivi 5.851 alloggi ha acquisito per suo conto ben 2.959

alloggi.

In merito agli interventi di risanamento o ristrutturazione, si premette

che il quesito ha avuto qualche difficoltà di interpretazione da parte delle

Amministrazioni interpellate, le quali in primo tempo si erano indotte a fornire

comprensivamente o prevalentemente i dati relativi agli interventi di

manutenzione.

Successivamente, a seguito di chiarimenti resi, solo gli IACP hanno

fornito dati attendibili, parimenti riportati nelle tabelle P1 e P2, dai quali

emerge che gli interventi di risanamento effettuati nel periodo 1991/2003

hanno riguardato per l’importo di euro 11.854.000 gli immobili di prima

generazione, per euro 7.166.000 gli immobili di epoca intermedia e per euro

1.755 gli immobili realizzati dopo il dicembre 1990.

95

Dai Comuni, come anticipato innanzi, non sono stati riferiti interventi

significativi.

1.5-Dimensione degli alloggi I dati acquisiti e trascritti nelle ridette tabelle P1 e P2 evidenziano che la

grande maggioranza degli alloggi presenta una superficie compresa tra i 45 e

i 95 mq. Il quadro comparativo è riportato nel prospetto che segue:

DIMENSIONE ALLOGGI

45 mq 45 mq 95 95 mq Enti Totale

alloggi N. % N. % N. %

IACP 51.028 1.887 3,7% 39.224 76,8% 9.943 19,5%

Comuni 7.989 542 7,6% 5.537 78,2% 1.003 14,2%

Si annota che nel totale degli alloggi di proprietà comunale mancano le

indicazioni relative a n.935 del Comune di Taranto, dei quali è stato dichiarato

di sconoscersi la superficie.

1.6-Classificazione catastale Relativamente alla classificazione catastale degli alloggi sia per gli IACP

che per i Comuni, predomina in larga misura la categoria A3, segue a

notevole distanza la categoria A4, alquanto ridotto è il numero degli alloggi

classificati nella categoria A2. Peraltro, compaiono altri alloggi in numero non

del tutto sporadico, specie per quanto riguarda i Comuni, classificati nelle

categorie A5 e A7.

Il quadro riassuntivo è riportato nel prospetto che segue:

CLASSIFICAZIONE CATASTALE

A2 – P% A3 – P% A4 – P% Enti Totale

alloggi N. % N. % N. %

IACP 51.028 947 1,8% 40.217 78,8% 9705 19%

Comuni 7.989 808 10% 5.429 68% 1.603 20%

96

Si aggiunge che tra gli immobili di proprietà degli IACP sono presenti

anche 26 alloggi di categoria A5 ed 11 alloggi di categoria A7, mentre tra gli

immobili dei Comuni sono stati rilevati n.132 alloggi di categoria A5 e n.17 di

categoria A7.

97

Consistenza del patrimonio

Alloggi E.R.P. degli I.A.C.P.

Tabella P1

1,1 Alloggi di proprietà 1,5 N.ro alloggi per dimensione 1,6 Classificaz. catast.

patrimonio

IACP

2003 2002 2001

1,2 N.ro alloggi ubicati nel Peep

1,3 Valore del patr. Imm. al 31/12/2003

1,4 Alloggi erp di proprietà ult. epoca prec. 1/1/1981 e interessati da interventi di risanamento

1,4 Alloggi erp di proprietà ult. dal 1/1/1981 al 31/12/1990 e interessati da interventi di ristrutturazione

1,4 Alloggi erp di proprietà ult. dopo 1/1/1991 e interessati da interventi di ristrutturazione

<45 mq. 45<mq<9

5 mq>95 A2 A3 A4 A5 A6 A7

BARI 21.228 20.626 19.856 21.228 301.823.860 13.550 5.630 5.550 3560 1900 1510 1094 16392 3742 719 18993 1490 26

BRINDISI 5.194 5.417 5.366 4.767 118.826.062 2.550 1.646 1.960 195 846 140 132 2663 2470 5194

FOGGIA 9.511 9.506 9.553 6.146 187.198.429 4.312 930 3.449 711 1663 1 140 7637 1734 8104 1404 3

LECCE 8.765 8.748 8.622 6.500 179.517.140 3.648 3.648 3.578 2700 1503 206 6517 1997 216 7800 695 8

TARANTO 6.330 6.334 6.490 5.000 316.270.591 4.163 2.059 1.083 104 315 6.015 12 5.320 922

TOTALI 51.028 50.631 49.887 43.641 1.103.636.082 28.223 11.854 16.596 7166 6995 1755 1887 39224 9943 947 40.217 9705 26 0 11

98

Consistenza del patrimonio

Alloggi E.R.P. dei Comuni censiti

Tabella P2

1,1 Alloggi di proprietà 1,5 N.ro alloggi per dimensione 1,6 Classificaz. catast. patrimonio

COMUNI

2003 2002 2001

1,2 N.ro alloggi ubicati nel Peep

1,3 Valore del patr. Imm. al 31/12/2003

1,4 Alloggi erp di proprietà ult. epoca prec. 1/1/1981 e interessati da interventi di risanamento

1,4 Alloggi erp di proprietà ult. dal 1/1/1981 al 31/12/1990 e interessati da interventi di ristrutturazione

1,4 Alloggi erp di proprietà ult. dopo 1/1/1991 e interessati da interventi di ristrutturazione

<45 mq. 45<mq<95 mq>95 A2 A3 A4 A5 A6 A7

BARI 3124 3124 3124 2148 199.122.906 126 2959/809 39 4 2268 852 699 2425

BRINDISI 723 723 615 70 32.463.430 349/150 203/70 171 236 424 63 364 268 91

TARANTO 1613 1613 1613 1415 75.470.900 61 1254 198 678 ? 732 852 29

FOGGIA 809 809 809 0 N. R. 0 789 40 3 786 20 809

LECCE 476 476 320 54 17.984.156 216/96 260/62 0 45 409 22 476

BISCEGLIE 309 309 309 175 8.000.000 134 0 175 109 184 16 309

MOLFETTA 133 108 108 16 N. R. 92 25 17 22 110 1 133

TRIGGIANO 5 5 5 0 158.887 0 0 5 5 5

NARDO' 21 21 21 0 347.655 0 0 21/21 13 8 21

ANDRIA 24 24 24 24 N. D. 24 0 0 24 24

MARTINA FRANCA 17 17 17 17 N. D. 17 14 3 17

99

Segue Tabella P2

MAGLIE 50 50 22 28 2.258.492 5/2 17 28/11 30 18 2 17 33

CASTELLANETA 99 99 99 0 3.144.012 28/14 71 4 92 3 78 14 7

OSTUNI 8 8 8 0 114.917 8/8 7 1 1 1 1 5

COPERTINO 51 51 51 0 688.644 2 49/43 0 7 40 4 11 40

GIOVINAZZO 5 5 5 0 396.845 5/5 4 1 5

CORATO 14 14 14 14 361.520 14 14 14

CANOSA 115 115 114 0 7.365.928 32/5 83/9 44 71 31 84

CERIGNOLA 199 199 199 47 N.R. 36 83 114/60 199 60 137 2

LATIANO 18 0 0 10 1.394.434 18 1 17 18

ORIA 1 3 3 0 790 3 1 1

ISCHITELLA 11 11 11 0 500.000 11 2 9 11

AVETRANA 27 27 27 0 N.R. 27/27 12 15 27

CAROSINO 5 5 5 5 362.553 5/5 3 2 5

100

Segue Tabella P2

DELICETO 16 0 0 12 1.198.180 16/4 2 14 16

MELISSANO 4 4 4 0 87.798 4/4 4 4

MINERVINO MURGE 6 0 0 0 322.956 6 6 6

TORCHIAROLO 8 8 8 0 205.388 8/8 8 8

VILLA CASTELLI 4 4 4 0 N.R. 4/4 4 4

SANNICANDRO DI BARI 19 19 19 13 967.204 6/6 13 19 19

OTRANTO 9 9 9 0 750.000 9/9 8 1 7 2

LUCERA 10 10 10 10 720.000 10 10 10

MOLA DI BARI 12 12 12 0 625.113 12/12 5 7 12

GROTTAGLIE 11 11 11 0 182.720 11 1 4 6 6 2 3

GALATINA 33 33 33 33 1.000.113 33 33 33

TOTALI 7.989 7.926 7.633 4.091 356.195.541 1.138 5.851 957 542 5.509 1.003 808 5.429 1.603 132 0 17

101

2 – La conoscenza del patrimonio

2.1 – Archivio del patrimonio In ordine al presente quesito, come anche a quello successivo,

concernente la istituzione di un “fascicolo del fabbricato”, situazioni

marcatamente differenziate sono state riferite da parte degli IACP e da parte

dei Comuni.

Per quanto riguarda gli IACP, si riportano le notizie ed i dati forniti da

ciascuno di essi.

IACP di Bari

l’Istituto gestisce i flussi informativi mediante un sistema integrato,

denominato “TIGER”, basato su una data base Oracle. Attraverso le procedure

gestionali dell’area “Consistenza”, il patrimonio immobiliare viene classificato,

codificato, descritto e quindi inserito nella banca dati, in modo da costituire

l’elemento basilare da cui partire per la definizione e la gestione di numerose

procedure amministrative (contratti di locazione, dei rapporti di utenza….).

L’elemento caratteristico del patrimonio immobiliare è il B.U. (Bene Unitario,

tipicamente un alloggio o un locale), raggruppato in IBU (Insieme di Beni

Unitari, tipicamente gli edifici), cui sono associate tutte le informazioni tipiche,

quali i connotati fondamentali (leggi di finanziamento, ente di provenienza,

stato gestionale, etc….), planimetrie, dati catastali.

IACP di Brindisi

il programma gestionale informatizzato utilizzato dall’Ente, prevede

l’archiviazione del patrimonio immobiliare sia di proprietà che dello Stato. La

procedura consente l’inserimento delle unità immobiliari corredate da tutti i

dati tecnici principali quali: codice identificativo, indirizzo, numero, scala,

piano, interno, cap. Comune, data costruzione alloggio, tipologia, demografia,

ubicazione, livello, piano, conservazione, superficie, vani, partita, foglio,

particella, sub, categoria, classe, lotto, cantiere, data di vendita, piano di

vendita.

IACP di Foggia

la gestione dell’archivio patrimonio comporta l’inserimento con

procedure informatiche dei dati patrimoniali e catastali delle unità immobiliari,

a costruzione ultimata.

102

L’aggiornamento dell’archivio avviene a seguito di variazioni e per

cessione degli alloggi.

IACP di Lecce

l’Istituto, come l’IACP di Bari, dispone mediante contratto d’uso del

sistema “TIGER” (Sistema Territoriale Integrato Gestionale Romeo). I dati

relativi al patrimonio sono immessi e gestiti dagli Uffici dell’Ente.

IACP di Taranto

l’Istituto dispone di una procedura informatica denominata “GEPAT8”,

che consente l’archiviazione dei dati più significativi del patrimonio

immobiliare, quali: ubicazione, piano, vani utili, disponibilità di posto

macchina, dati catastali, stato di conservazione.

Per quanto riguarda i Comuni, tra quelli censiti, solo i Comuni di Brindisi

e Taranto hanno comunicato di disporre di servizi informatizzati.

In particolare, il Comune di Taranto ha rappresentato che il sistema

informativo di monitoraggio, aggiornamento e gestione del patrimonio

immobiliare e della relativa utenza è affidato alla società Infrataras S.p.A.,

posticipata al 51% dal Comune medesimo.

Sorprende l’assenza di sistema informatizzato nel Comune di Bari, che

pure possiede oltre 3.000 alloggi ERP.

2.2 – Fascicolo del fabbricato Anche relativamente al possesso e/o istituzione di un “fascicolo del

fabbricato”, sono emerse come innanzi evidenziato, situazioni differenziate tra

IACP e Comuni.

In particolare, alla luce delle risposte pervenute, gli IACP hanno fatto

registrare le situazioni di seguito riportate.

IACP di Bari

dispone di un sistema informatico che rappresenta una “banca dati”, la

quale evidenzia, per ciascun alloggio, la situazione anagrafica e contrattuale,

nonché la registrazione di alcuni dati tecnici, mentre la documentazione

relativa all’impiantistica e allo stato di manutenzione ordinaria è in possesso

103

delle amministrazioni condominiali degli edifici e dei rappresentanti delle

autogestioni;

IACP di Brindisi

alla data del 30.06.2004, l’Istituto non disponeva di “fascicolo del

fabbricato”, ma ha riferito che era in corso l’acquisizione di apposito software;

IACP di Foggia

l’Istituto ha riferito di disporre, per ciascun fabbricato, di un fascicolo nel

quale sono riportati gli interventi costruttivi, le caratteristiche tecniche del

fabbricato, la descrizione degli impianti tecnologici, ed altre notizie utili;

IACP di Lecce

l’Istituto dispone di “cartelle” che riportano le caratteristiche tecniche dei

vari edifici e altre che evidenziano gli interventi manutentivi realizzati;

IACP di Taranto

l’Istituto ha comunicato di non disporre di un “fascicolo del fabbricato”.

Per quanto riguarda i Comuni, risposte del tutto negative sono

pervenute dai Comuni Capoluogo e da altri, proprietari di un apprezzabile

numero di alloggi ERP, quali Bisceglie, Molfetta, Andria.

Risposte positive hanno fornito alcuni Comuni medi e medio-piccoli, quali

Canosa, Cerignola, Maglie, Grottaglie, Avetrana, Latiano. Deliceto, Melissano,

Carosino e Villa Castelli.

Dall’esame di tali risposte, emerge che i “fascicoli” contengono

generalmente la documentazione tecnico-costruttiva e la documentazione

relativa alle assegnazioni degli alloggi.

3 – Il soggetto gestore Si premette, come già accennato al paragrafo 2 – parte 1^, che l’art.37

della L.R. n.54 del 20.12.1984, impone agli enti gestori di alloggi ERP di

attivare l’autogestione, da parte degli assegnatari degli alloggi, dei servizi

accessori, degli spazi comuni e della manutenzione degli immobili, ponendo a

carico degli enti gestori medesimi l’onere di fornire l’assistenza tecnica,

104

amministrativa e legale necessarie per la costituzione ed il funzionamento di

dette autogestioni.

A mente del comma 1 del successivo art.38, fino al momento

dell’effettivo funzionamento delle autogestioni, gli assegnatari sono tenuti a

rimborsare agli enti gestori i costi diretti ed indiretti dei servizi erogati,

mediante acconti mensili e conguagli annuali, su rendiconti redatti dagli enti

medesimi.

Quanto alla manutenzione, il 5° comma, di detto art.38, chiarisce che è

in facoltà degli enti gestori affidare alle autogestioni, in aggiunta, il compito di

provvedere agli interventi di manutenzione ordinaria e, volendo, anche

straordinaria, accreditando, in tal caso, alle autogestioni una definità

disponibilità finanziaria.

Quanto innanzi, premesso, dalle notizie acquisite è emerso che pur se la

succitata normativa regionale aveva carattere impositivo, l’attivazione delle

autogestioni, specie nel primo decennio, ha incontrato notevoli difficoltà e

resistenze, tanto che talvolta gli enti gestori hanno fatto ricorso alla nomina di

amministratori condominiali esterni.

In particolare, le resistenze più forti hanno riguardato gli alloggi

assegnati prima dell’emanazione della suddetta legge n.54/84, mentre le

difficoltà sono anche imputabili alla mancata approvazione da parte della

Giunta Regionale del regolamento tipo che avrebbe dovuto regolare le

autogestioni, previsto dall’art.38 comma 4°, della legge medesima.

Specie in passato sono insorte situazioni di confusione e di insolvenze

che hanno alimentato notevoli contenziosi con l’ENEL e l’Acquedotto Pugliese

(AQP), i quali hanno coltivato procedure giudiziarie per l’estinzione da parte

degli enti proprietari delle passività maturate, per le relative erogazioni,

effettuate a favore dei condomini.

Allo stato attuale, per quanto riguarda gli IACP, le situazioni possono

dirsi abbastanza normalizzate, con prevalenza di autogestioni funzionanti,

direttamente responsabili, quantomeno formalmente, nei confronti delle

aziende erogatrici dei servizi. Solo per lo IACP di Lecce, le autogestioni

effettivamente funzionanti rappresentano ancora una minoranza, posto che,

alla luce dei dati riferiti, investono n.2639 alloggi su n.8765.

Peraltro, mette conto evidenziare che la costituzione delle autogestioni

spesso non è risolutiva ai fini della esenzione dello IACP dal carico della

morosità condominiale, atteso che il 3° comma dell’art.38 della succitata L.R.

105

n.54/84 stabilisce che in presenza di assegnatari che si rendono morosi nei

confronti delle autogestioni nel pagamento delle quote relative ai servizi

accessori, l’ente gestore (ossia l’ente proprietario) è tenuto a versare

all’autogestione le quote insolute e procedere nei confronti degli assegnatari

morosi per il recupero delle somme versate.

Con le precisazioni di cui innanzi, si annota che i cinque IACP della

regione provvedono direttamente alla gestione degli alloggi di loro proprietà

tranne n.216 alloggi dell’IACP di Brindisi e n.24 alloggi dell’IACP di Lecce

affidati in gestione, rispettivamente al Comune di Brindisi ed al Comune di

Lecce.

La gestione diretta è stata riferita anche dalla quasi totalità dei Comuni

interpellati, con la sola eccezione di:

a) Comune di Lecce, il quale ha affidato alla società LUPIAE l’espletamento di

alcune attività gestionali, quali:

• recupero morosità relative ai canoni e agi oneri condominiali;

• istituzione e gestione servizi condominiali;

• interventi di manutenzione ordinaria.

b) Comune di Taranto, il quale ha affidato alla società SOGET la riscossione

dei canoni ed il recupero dei crediti e alla partecipata INFRATARAS S.p.A.

la gestione tecnica della manutenzione e la tenuta dell’archivio del

patrimonio.

4 – La cessione degli alloggi agli assegnatari 4.1 – I dati delle vendite Si premette che, per quanto attiene alla presente indagine, l’alienazione

degli alloggi ERP agli assegnatari risulta regolata dalle leggi n.513 dell’8

agosto 1977 (art.28) e n.560 del 24.12.1993, nelle quali sono stabiliti

differenti parametri di valutazione e modalità di pagamento del prezzo.

Difatti, a termine della legge n.513/77, la valutazione dell’alloggio è

rimessa all’UTE e su tale valutazione viene apportata una riduzione dello

0,25% per ogni anno di occupazione da parte dell’assegnatario. Quanto al

pagamento del prezzo, sono previste due categorie reddituali:

106

a) per gli assegnatari con reddito del nucleo familiare annuo complessivo non superiore a lire 5.500.000, (giusta art.22 legge n.457/78);

per il pagamento in contanti: sconto del 30%, sul valore dell’alloggio; per il pagamento rateale: acconto del 25%, interessi del 5,50%; periodo di rateizzazione: 15 anni.

b) per gli assegnatari con reddito familiare annuo superiore a lire 5.500.000;

per il pagamento in contanti: sconto del 20% per il pagamento rateale: acconto del 40%; interessi del 6%; periodo di rateizzazione 10 anni.

Invece, per la legge n.560/93, il valore dell’alloggio è determinato

applicando un moltiplicatore pari a 100 alle rendite catastali aggiornate ed

apportandovi una riduzione dell’1% per ogni anno di costruzione dell’immobile

fino ad un massimo di 20.

Quindi, per il pagamento in unica soluzione è previsto uno sconto del

10%, mentre per il pagamento rateale, stabilito per un massimo di 15 anni, è

dovuto un acconto del 30% con interessi al tasso legale.

Nell’arco temporale dal gennaio 1994 al dicembre 2003, preso in esame

dalla presente indagine, per l’aspetto in argomento, ed avendo riguardo

all’operato degli IACP, si rileva che pur essendo largamente prevalsa

l’applicazione della novella disciplina di cui alla legge n.560/93, sono

parimenti presenti alienazioni di alloggi disposte nel regime dell’art.28 legge

n.513/77, come si evince dal prospetto che segue:

IACP Alloggi venduti ex

legge n.513/77

Alloggi venduti ex

legge n.560/93

Totali alloggi

venduti

Bari 86 911 997

Brindisi 22 356 378

Foggia 331 1.230 1.561

Lecce 213 496 709

Taranto 144 280 424

Totali 796 3.273 4.069

Nella seguente tabella V1, sono riportati per ciascuno IACP e nei

rispettivi totali:

• n. alloggi venduti nel periodo di riferimento;

• n. alloggi venduti in unica soluzione e percentuale sul totale degli alloggi

venduti dall’ente;

• n. alloggi venduti a rate e percentuale sul totale alloggi venduti;

107

• ricavato complessivo degli alloggi venduti in unica soluzione, ricavato al

30.6.2003 degli alloggi venduti a rate e ricavato complessivo delle vendite

al 31.12.2003;

• ricavo medio per alloggio, con riferimento a quelli venduti in unica

soluzione.

La successiva tabella V2 rappresenta l’andamento delle vendite di alloggi

effettuate nel periodo 1994/2003.

In relazione ai dati ivi riportati, si osserva che le vendite dell’anno 1994

risultano tutte disposte in applicazione della legge n.313/77, evidentemente

perché la legge n.360/93 non aveva avuto il tempo per essere operativa.

Nel complesso, si rileva che negli anni immediatamente successivi

l’andamento delle vendite si presenta molto diversificato tra alcuni IACP,

mentre negli ultimi anni si nota una progressiva diminuzione delle vendite.

Relativamente agli alloggi di proprietà comunale, l’istruttoria ha

evidenziato che le vendite sono state quasi irrilevanti, posto che hanno

riguardato appena cinque tra i Comuni censiti e solo per il Comune di

Cerignola per un numero di alloggi significativo, come emerge dal prospetto

che segue, nel quale è indicato anche la destinazione delle somme ricavate:

Comuni

Alloggi venduti in base alla L.560/93 dal 94 al 2003

Alloggi venduti dal 94 al 2003, in base ad altre leggi

Ricavi totali in

Ricavi da vendite in contanti

Ricavi da vendite rateizzate Utilizz.ne dei

ricavi

Cerignola 40 585.271 585.271 Finanziamento di bilancio

Ostuni 1 11.822 11.822 Recupero

Castellaneta 12 475.565 475.565 Debiti fuori bilancio

Molfetta 1 20.558 20.558 Fondo

rotazione Centro antico

Oria 2 46.637 46.637 Ricavi non destinati

108

SITUAZIONE ALIENAZIONE ALLOGGI AL 31/12/2003

Tabella V1

IACP

Totale alloggi venduti

Alloggi venduti in unica soluzione %

Ricavi in €

Alloggi venduti

con rateizzazione %

Ricavi in €

Totale ricavi al 30/6/2003

Ricavo medio per alloggio venduto in unica soluzione

BARI 997 734 73,62% 18.153.500 263 26,38% 2.562.760 20.716.260

24.732

BRINDISI 378 361 95,50% 6.886.172 19 5,03% 534.109 7.420.281

19.075

FOGGIA 1561 1188 76,11% 24.360.057 373 23,89% 3.573.171 27.933.228

20.505

LECCE 709 533 75,18% 9.555.445 176 24,82% 1.105.341 10.660.786

17.928

TARANTO 424 320 75,47% 7.905.459 104 24,53% 945.828 8.851.287

24.705

TOTALE 4069 3136 66.860.633 935 8.721.209 75.581.842

ANDAMENTO DELLE VENDITE DEGLI ALLOGGI ERP

NEL PERIODO 1994/2003

Tabella V2

Anno di

vendita

IACP

BARI

IACP

BRINDISI

IACP

FOGGIA

IACP

LECCE

IACP

TARANTO

1994 4 194 109 92 1995 10 33 377 48 53

1996 71 13 372 145 92 1997 229 12 184 105 84 1998 197 39 85 111 35 1999 161 19 55 107 14 2000 92 32 56 29 12

2001 107 70 54 21 13 2002 49 71 94 18 14 2003 77 89 90 16 15

TOTALI 997 378 1.561 709 424

4.2 – Destinazione del ricavato delle vendite In ordine alla destinazione del ricavato delle vendite, si premette che,

per quanto riguarda le alienazioni avvenute in applicazione della legge

n.513/77, il penultimo comma dell’art.28 di detta legge dispone che le somme

in argomento vanno versate su appositi conti correnti accesi presso la Cassa

DD. e PP.

109

Di contro, il comma 14 dell’art.1 della legge n.560/93, dispone che

l’80% del ricavato deve essere destinato al reinvestimento in edifici ed aree

edificabili, per la riqualificazione e l’incremento del patrimonio abitativo,

nonché ad opere di urbanizzazioni socialmente rilevanti secondo proposte

formulate dagli IACP ed approvate dalla Regione, mentre il residuo 20% può

essere destinato all’eventuale deficit finanziario degli IACP.

Va, però, ricordato che, come già evidenziato al paragrafo 3 - parte I,

che l’art.24 della L.R. n.4 del 27.03.2003, ha stabilito che gli IACP in stato di

dissesto, che di fatto sono quelli di Brindisi e Taranto, possono destinare al

proprio risanamento finanziario dal 70 al 100% dei proventi delle alienazioni

degli alloggi.

Ciò premesso, riguardo al reimpiego, da parte degli IACP, dei fondi

ricavati dalle vendite degli alloggi, a quanto riferito dagli enti interessati ed

interpellata anche la Regione, sono emerse situazioni differenziate come

appresso:

• IACP di Bari= utilizzati € 5.642.170 per interventi di manutenzione

straordinaria (delibera G.R. n.2086/01); con

deliberazione G.R. n.705 del 31.5.2005, sono stati

autorizzati altri interventi di manutenzione straordinaria

per l’importo di € 9.260.348;

• IACP di Brindisi= utilizzati € 117.163 per ripiano deficit; € 93.862 per

manutenzione;

• IACP di Foggia= utilizzati € 19.659.248 per manutenzione straordinaria e

miglioramento statico; € 4.476.710 per ripiano deficit;

• IACP di Lecce= nessuna utilizzazione entro il 31.12.2003 con delibera G.R.

n.1726 del 19.11.2004, autorizzato l’impiego di

€1.766.445 per risanamento immobili;

• IACP di Taranto= utilizzati: € 2.014.366 per manutenzione straordinaria; €

4.762.038 per ripiano deficit.

Mette conto rilevare che tutti i fondi impiegati provengono dalle vendite

di alloggi operate ai sensi della legge n.560/93.

5 – L’Acquisizione degli alloggi di proprietà statale L’art.2 della legge n.449 del 27.12.1997, stabiliva che gli alloggi di

proprietà statale, costruiti per sopperire ad esigenze abitative pubbliche,

110

potevano essere trasferiti a titolo gratuito e a richiesta in proprietà dei

Comuni nei cui territori erano ubicati.

L’art.46, della successiva legge n.388 del 23.12.2000, ha fissato ai

Comuni un termine di sei mesi per avanzare richiesta di trasferimento,

disponendo che, qualora entro detto termine i Comuni non avessero

esercitato il diritto accordato, la richiesta di trasferimento di proprietà sarebbe

potuta essere prodotta dall’IACP, competente per territorio.

Dalla corrispondenza intervenuta con la locale Agenzia del Demanio è

emerso che solo i Comuni di Lecce, di Castro e di Caprarica di Lecce si sono

dichiarati disponibili a ricevere, a titolo gratuito, gli immobili residenziali

pubblici, di proprietà statale, sicchè successivamente i trasferimenti sono stati

convenuti con gli IACP, a fronte di loro richieste.

La stessa Agenzia del Demanio ha fornito l’unita tabella AS, nella quale

sono riportati i soggetti beneficiari, il numero degli alloggi trasferiti e quello

degli alloggi in attesa di trasferimento.

Le cause che hanno rallentato le operazioni di trasferimento, a quanto

riferito dalla predetta Agenzia, sono costituite da:

• identificativi degli alloggi variati;

• aree edificate risultate intestate ai Comuni e, quindi, necessità di

volturazione;

• identificativi catastali incerti;

• richieste, da parte dei notai, di non pronta soluzione, quali: certificati di

destinazione urbanistica: accertamenti di confini, visure, deliberazioni

degli enti.

Acquisizione alloggi di proprietà Statale

Tabella A/S

Provincia Ente richiedente Alloggi trasferiti Alloggi da

trsferire

Bari I.A.C.P. 2.412 1.438

Brindisi I.A.C.P. 1.092 693

Foggia I.A.C.P. 381 1.828

Lecce I.A.C.P. 885 292

Comune di Lecce 156 40

Comune di Castro 5 0

Comune di Caprarica di Lecce

8 0

Taranto I.A.C.P. 322 1.025

111

Parte IV

Gestione patrimoniale

1 – La consistenza della gestione In ordine alle modalità di gestione degli alloggi ERP di questa regione, gli

indirizzi normativamente raccomandati e le soluzioni praticate sono stati già

illustrati al paragrafo 3 della parte III.

Per quanto riguarda gli IACP, si aggiunge che essi, in parte con l’ausilio

delle autogestioni, in parte integralmente, provvedono con i propri uffici, alla

gestione degli alloggi di proprietà e di un numero tuttora consistente di alloggi

di proprietà demaniale, non ancora trasferiti alla data del 31.12.2003.

Come parimenti accennato in precedenza, una limitata situazione

derogatoria riguarda n.116 alloggi dell’IACP di Brindisi, per i quali le

adempienze gestorie sono assunte dal Comune di Brindisi, così come per 24

alloggi dell’IACP di Lecce, la cui gestione è affidata al Comune di Lecce, in

virtù di apposite convenzioni intervenute tra i rispettivi IACP ed i predetti

Comuni.

Dalla lettura di dette convenzioni, che nel caso del Comune di Lecce

assume anche formalmente la denominazione ed il contenuto di un contratto

di locazione, si rileva che gli alloggi in argomento sono concessi in uso ai

Comuni, dietro pagamento di corrispettivi convenuti, per l’assolvimento ad

una funzione di “alloggi-parcheggio”, per sopperire ad esigenza abitative

contingenti.

Ciò posto, si riportano nella tabella G1, che segue i dati relativi alle

consistenze gestorie degli IACP, alla data del 31 dicembre 2003:

IACP Allogg gestitii Alloggi di proprietà Alloggi demaniali

Bari 24.366 21.228 3.138

Brindisi 5.842 5.149 693

Foggia 11.364 9.511 1.853

Lecce 9.468 8.765 703

Taranto 7.380 6.330 1.050

Totali 58.420 50.983 7.437

Per quanto riguarda i Comuni, si richiamano parimenti le

puntualizzazioni esposte al menzionato paragrafo 3 – parte III, laddove è

112

stato riferito che tutti i Comuni gestiscono direttamente gli alloggi di loro

proprietà, con l’aggiunta per i Comuni di Brindisi e Lecce, di un limitato

numero di alloggi di proprietà degli IACP provinciali, nei termini innanzi

indicati. Quindi, nel complesso, la consistenza gestoria dei Comuni

corrisponde alla consistenza patrimoniale quale riportata nella precedente

tabella P2.

Nel ridetto paragrafo 3, è stato anche evidenziato che i Comuni di Lecce

e Taranto si avvalgono, rispettivamente della società LUPIATE e INFRATARAS

- S.p.A. per alcune adempienze gestorie, tra cui gli interventi di manutenzione

ordinaria; inoltre, il Comune di Taranto ha affidato alla SOGET la riscossione

dei canoni ed il recupero dei crediti.

2 – Il contenuto della gestione

2.1 – Il contenuto ordinario della gestione Anche relativamente alle attività gestorie, si riferisce distintamente per

IACP e Comuni, pur se tra le due categorie di enti non si rilevano apprezzabili

differenze.

Per quanto riguarda gli IACP, atteso che, come detto innanzi, essi

gestiscono direttamente gli alloggi di proprietà, le risposte ai quesiti all’uopo

formulati nel questionario sono generalmente positive in ordine alle attività di

formalizzazione e gestione del rapporto (predisposizione e sottoscrizione

contratto, consegna alloggio, predisposizione e recapito mezzi di pagamento,

gestione amministrativa e contabile del rapporto, incasso del canone ed oneri

accessori, gestione del contenzioso, ricevimento e restituzione alloggio).

In merito alla gestione delle spese per i servizi comuni, come anche per

gli interventi di piccola manutenzione, gli adempimenti sono affidati alle

autogestioni, di cui all’art.37 L.R. n. 54/84, laddove costituite.

A quanto riferito dagli Istituti, tali autogestioni sono costituite e

funzionanti per tutti gli alloggi dell’IACP di Bari, in larga maggioranza per gli

alloggi degli IACP di Brindisi, Foggia e Taranto, in minoranza per gli alloggi

dell’IACP di Lecce.

Ne consegue che per gli alloggi non costituiti in autogestioni, gli IACP

provvedono anche alla gestione delle spese per i servizi comuni.

113

In merito alla gestione da parte degli IACP degli alloggi ancora di

proprietà demaniale, le attività svolte sono sostanzialmente identiche a quelle

relative agli alloggi di proprietà, ivi compreso l’incameramento dei canoni di

locazione, che vengono utilizzati per gli interventi di manutenzione. All’ente

proprietario sono riservati la predisposizione dei piani di alienazione degli

alloggi ed anche il ricavato della vendita, il quale, però, è destinato al

reimpiego per finalità ERP.

Tale gestione non è remunerata.

Per quanto riguarda i Comuni, parimenti le attività relative alla

formalizzazione e gestione del rapporto sono espletate dagli enti proprietari,

fatta parzialmente eccezione per i Comuni di Brindisi, Taranto, Canosa, Corato

e Sannicandro di Bari, i quali hanno affidato la riscossione dei canoni a società

incaricate.

In merito alla gestione dei servizi comuni, alcuni enti provvedono

direttamente, altri hanno dichiarato che vi provvedono gli assegnatari,

laddove evidentemente si sono costituite le autogestioni o amministrazioni

condominiali.

Per il Comune di Bari, le autogestioni costituite sono al momento 77,

relative a 747 alloggi.

Le situazioni, come rilevate dalle risposte fornite, sono rappresentate

nell’allegata tabella G/C nella quale non sono riportati i Comuni i cui alloggi

non sono ancora assegnati, nonché i Comuni proprietari di numero non

superiore a 10 alloggi.

114

Modalità di gestione alloggi ERP dei Comuni

Tabella G/C

Comune n. alloggi

Serv. esterno riscossione canoni

Serv. Comuni gestiti dal Comune

Serv. Comuni gestiti dagli assegnatari

Manutenzione ordinaria affidate agli assegnatari

Bari 3.124 NO SI-in parte SI per n.747 SI

Brindisi 723 SI-GESTOR SI NO NO

Taranto 1.613 SI-GESTOR SI NO Società- INFRATARAS

Foggia 809 NO NO SI SI

Lecce 476 NO SI NO SI

Bisceglie 309 NO SI NO NO

Molfetta 133 NO SI NO NO

Cerignola 199 NO NO SI SI

Castellaneta 99 NO NO SI SI

Andria 24 NO SI NO NO

Canosa di P. 115 SI-SESIT-PUGLIA SI NO NO

Maglie 50 NO SI NO SI

Galatina 33 NO SI NO NO

Grottaglie 11 NO NO SI SI

Nardò 21 NO SI NO SI

Copertino 51 NO SI NO NO

Corato 14 SI SI NO NO

Latiano 18 NO NO SI NO

Delicato 16 NO NO SI SI

Sannicandro 19 SI NO SI SI

Mola di Bari 12 NO NO SI SI

Lucera 10 NO NO SI SI

115

2.2 – Condomini formalmente costituiti – Situazioni di minoranza condominiale –

Il presente paragrafo è volto ad acclarare l’esistenza di condomini misti,

ossia la compresenza in uno stesso edificio di alloggi ERP, di proprietà

pubblica, e di alloggi privati; situazioni intervenute quasi sempre a seguito

dell’alienazione parziale di alloggi di edilizia residenziale.

Trattasi di situazioni che investono quasi esclusivamente quote di alloggi

degli IACP, atteso che, come rilevato in precedenza, i Comuni, tranne

eccezioni di scarso rilievo, non hanno fatto luogo a cessioni di alloggi ERP di

loro proprietà.

Dai dati forniti dagli enti interessati, le situazioni di condomini misti sono

riportate nel prospetto che segue:

IACP N.

complessivo edifici

N.

condomini misti

Situazioni di minoranze condominiale

Svolgimento di funzioni di

amministrazioneBari 2.640 790 // //

Brindisi 304 50 39 //

Foggia **2.776 808 398 //

Lecce 936 231 181 10

Taranto 1.158 58 54 //

** L’IACP di Foggia ha precisato che il numero è riferito a scalinate autonome, cui

fanno capo abitualmente le gestioni condominiali, anche se un edificio può essere

costituito da più scalinate.

Ciò posto, si annota che in relazioni alle situazioni di condomini misti,

non sono state riferite problematiche particolari, né speciali difficoltà nelle

relative gestioni delle spese condominiali.

Per quanto riguarda i Comuni, sono state riferite limitate situazioni di

condomini misti e con posizioni di minoranza degli enti locali, solo da parte dei

Comuni Capoluogo e, propriamente: Bari n.47; Brindisi n.20; Lecce n.8;

Foggia n.6. Nessun Comune in detti condomini svolge funzioni di

amministrazione.

116

3 – La quantificazione dei canoni di locazione

3.1 – Criteri di quantificazione dei canoni Come già preannunciato al punto 2 parte I, i criteri di determinazione

dei canoni di locazione di edilizia residenziale pubblica furono stabiliti dalla

L.R. n.54 del 20.12.1984, la quale costituisce tuttora fonte di

regolamentazione di tale importante aspetto dei rapporti locativi.

In primo luogo, ai fini della determinazione del canone, l’art.25 della

predetta legge stabilisce che gli enti gestori devono tener conto delle

caratteristiche oggettive dell’alloggio e del reddito complessivo del nucleo

familiare degli assegnatari.

In particolare, per quanto riguarda le caratteristiche oggettive

dell’alloggio, la tipologia, l’ubicazione, la classe demografica dei Comuni, la

L.R. si riporta alle specifiche disposizioni contenute nella legge statale

sull’equo canone n.392 del 27 luglio 1978.

Il canone “virtuale” dell’alloggio è, quindi, determinato nella misura del

3,5% del valore locativo dell’alloggio, calcolato secondo i criteri di cui

all’art.12 della precitata legge n.392/78.

A mente dell’art.33, L.R. n.54/84, il canone effettivo viene determinato

in relazione al reddito complessivo del nucleo familiare di ciascun

assegnatario, nella misura del:

1) 15% (del canone virtuale), per gli assegnatari con reddito annuo

complessivo del nucleo familiare, derivante esclusivamente da pensione

non superiore all’importo di una pensione minima INPS per la generalità

dei lavoratori, aumentato dell’importo di una pensione sociale;

2) 33% per gli assegnatari con reddito annuo complessivo del nucleo

familiare non superiore al limite di assegnazione diminuito del 40%;

3) 55% per gli assegnatari con reddito annuo complessivo superiore

all’importo di cui al precedente punto 2) e non superiore al limite per

l’assegnazione diminuito del 20%;

4) 75% per gli assegnatari con reddito annuo complessivo del nucleo

familiare superiore all’importo di cui al precedente punto 3) e non

superiore al limite di assegnazione;

117

5) 90% per gli assegnatari con reddito annuo complessivo del nucleo

familiare superiore all’importo di cui al precedente punto 4) e non

superiore al limite di assegnazione aumentato del 25%;

6) 100% per gli assegnatari con reddito annuo complessivo del nucleo

familiare superiore all’importo di cui al precedente punto 5) e fino al limite

di decadenza.

Lo stesso art.33, stabilisce, altresì:

a) che limitatamente ai nuclei familiari che non godono di redditi derivanti da

lavoro autonomo ed aventi redditi compresi fra lo zero e il limite di

decadenza, il canone di locazione, su richiesta degli stessi, è ridotto ove

risulti superiore alla misura del 10% del reddito complessivo annuo del

nucleo familiare degli assegnatari medesimi;

b) che i canoni di locazione in argomento non possono comunque essere

inferiori a £.7.500 mensili o superiori a quelli stabiliti per la locazione degli

immobili urbani ad uso abitativo dalla legge del 27 luglio 1978, n.392.

Inoltre, l’art.33, al punto 5, attribuisce al Consiglio Regionale la potestà

di stabilire la modificazione delle percentuali di sconto relative alle varie fasce

di canone, in modo da garantire che un importo non inferiore al 50% del

coacervo delle entrate, detratte le spese generali e di amministrazione e

quelle di manutenzione, potesse essere destinato all’ammortamento dei

mutui, al ripiano dei disavanzi pregressi e altre spese di investimento previste

dall’art.25 della legge n.513/1977.

Il successivo art.34, al comma 2, dispone che il canone sociale è

aggiornato ogni anno nella misura stabilita dal CER, con decorrenza dal mese

successivo della deliberazione del CER medesimo.

Di rilievo è anche l’art.16 di detta L.R. n.54/84, il quale prescrive

l’accertamento periodico delle situazioni reddituali degli assegnatari (almeno

biennalmente).

I criteri surriportati sono rimasti immutati per oltre un decennio, fin

quando è stata emanata la L.R. n.3 del 23 gennaio 1996, la quale all’articolo

unico, commi 1 e 2, così dispone:

1. “il canone di locazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP)

di cui all’art.32 e seguenti della legge regionale 20 dicembre 1984,

n.54, in assenza di nuova determinazione da parte degli enti gestori, in

via provvisoria, in attesa della revisione generale del classamento delle

unità immobiliari e della esatta individuazione dei dati relativi ai nuclei

118

familiari e agli alloggi, è aumentato nella misura del trenta per cento di

quello fissato dalla medesima legge regionale 20 dicembre 1984, n.54.

2. i canoni di locazione di cui alla presente legge non possono comunque

essere superiori a quelli determinati con legge 27 luglio 1978, n.392, né

essere inferiori a lire 25 mila”.

Il successivo comma 4, stabilisce che “eventuali aumenti determinati

dagli enti gestori per effetto della delibera CIPE del 13 marzo 1995 non

potranno essere superiori a quelli disposte dalla presente legge”.

Il comma 5, stabiliva infine l’impegno per la Regione a determinare,

entro sei mesi, in modo definitivo la misura dei canoni degli alloggi ERP.

Ovviamente detto impegno non è stato finora onorato, anzi è poi

intervenuta la L.R. n.15 del 13 luglio 1998, la quale, intesa a preservare la

intangibilità del disposto della legge n.3/96, così recita, all’art.1:

1. “il canone degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, di cui all’art.32 e

seguenti della legge regionale 20 dicembre 1984, n.54, adeguato con la

legge regionale 23 gennaio 1996, n.3, non può essere aumentato fino

all’entrata in vigore della nuova disciplina regionale che regolerà

l’assegnazione e il canone di locazione per gli alloggi di edilizia residenziale

pubblica.

2. Gli enti gestori degli alloggi di edilizia residenziale pubblica non possono,

comunque, determinare altri tipi di canone”.

Tutti gli IACP ed i Comuni censiti hanno riferito di conformarsi

integralmente alla succitata normativa regionale, ai fini della determinazione

dei canoni.

Di difficile e discontinua applicazione risulta, invece, la mentovata norma

di cui all’art.16 legge n.54/84, che prescrive l’accertamento periodico delle

situazioni reddituali degli assegnatari, i quali spesso sono beneficiari di redditi

inconsistenti e/o non documentalmente rilevabili.

3.2 – Entrate per canoni di locazione – Canoni medi e minimi - Le entrate accertate per canoni di locazione, nel triennio 2001/2003,

sono riportate nelle unite tabelle E1 e E2, concernenti rispettivamente gli

alloggi gestiti dagli IACP e quelli gestiti dai Comuni campionati.

Nelle stesse tabelle sono indicati anche i canoni mensili medi e minimi.

119

L’applicazione del canone e, quindi, anche del canone minimo tiene

conto dei criteri prescritti dalla L.R. n.54 del 20.12.1984, e successive

integrazioni, come innanzi riportate, che fanno riferimento al reddito del

nucleo familiare dell’assegnatario.

A tal riguardo, l’art.2, lettera f) della precitata L.R. n.54/84, precisa che

il reddito di riferimento è quello imponibile relativo all’ultima dichiarazione

fiscale, al lordo delle imposte ed al netto dei contributi previdenziali e degli

assegni familiari. Aggiunge, la predetta norma, che oltre all’imponibile fiscale,

vanno computati tutti gli emolumenti, indennità, pensioni, sussidi a qualsiasi

titolo percepiti, ivi compresi quelli esentasse.

Ai fini della determinazione del “canone minimo”, viene in rilievo la

disposizione di cui al 2° comma, dell’art.35, L.R. n.54/84, il quale stabilisce

che, su richiesta degli interessati, il canone è ridotto, al disotto della soglia

iniziale, qualora esso risulta superiore al 10% del reddito complessivo annuo

del nucleo familiare dell’assegnatario.

La stessa norma stabiliva, altresì, che detto canone non poteva

comunque essere inferiore a lire 7.500 mensili.

Come riportato innanzi, la L.R. n.3/1996 ha elevato il limite del canone

minimo a lire 25.000 mensili.

Dalla lettura dei dati trascritti nelle tabelle E1 e E2, emerge che il

canone minimo prevalente, applicato dagli enti gestori, risulta proprio quello

delle lire 25.000 mensili, attualizzate in € 12,91.

In effetti, lo IACP di Brindisi riferisce un canone minimo leggermente

superiore, ossia di € 15,49.

Il canone minimo mensile di € 12,91 risulta anche quello riferito dai

Comuni maggiormente popolati che gestiscono un numero consistente di

alloggi (Bari, Brindisi, Foggia, Lecce, Taranto, Molfetta, Canosa, Corato),

mentre canoni più elevati, anche in misure apprezzabili, sono denunciati dai

Comuni più piccoli e che gestiscono un numero ridotti di alloggi, i quali

presumibilmente hanno maggiori possibilità e strumenti per accertare le

situazioni reddituali, anche di fatto, degli assegnatari.

Peraltro, non mancano casi nei quali i canoni denunciati sono ancora al

di sotto del minimo di € 12,91 (Comuni di Andria e di Castellaneta), mentre il

Comune di Lucera ha riferito di non riscuotere alcun canone dai 10 alloggi ERP

di proprietà, essendo gli stessi occupati da famiglie povere, assistite con

sussidi.

120

Entrate accertate per canoni di locazione Misura dei canoni

Tabella E1 (importi in euro)

Alloggi locati IACP

2001 2002 2003 Entrate accertate complessive 2001

Entrate accertate complessive 2002

Entrate accertate complessive 2003

Canone medio mensile

Canone minimo mensile

Bari 19.811 20.581 21.071 14.677.655,64 16.174.947,11 14.955.414,80 58,70 12,11

Brindisi 5.198 5.299 5.076 4.864.733,00 496.146.800,00 4.818.260,00 65,96 15,49

Foggia 9.478 9.431 9.436 8.055.321,97 8.479.464,26 7.449.873,56 59,98 12,91

Lecce 8.072 8.198 8.215 6.332.773,11 6.319.538,85 7.539.911,94 58,87 12,91

Taranto 6.460 6.304 6.300 4.159.384,78 39.550,76 3.775.644,75 41,91 12,91

Entrate per altro (canoni locali commerciali)

ANNI IACP Bari IACP Brindisi IACP Foggia IACP Lecce IACP Taranto

2001 199.724,08 // 189.167,00 // //

2002 215.280,06 // 206.781,00 // //

2003 193.479,7 // 198.893,00 // //

L’IACP di Lecce ha compreso anche i canoni di locazione degli alloggi gestiti di proprietà statale, non ancora trasferiti

121

Entrate accertate per canoni di locazione

Misura dei canoni

Tabella E2 (importi in euro)

Alloggi locati Comuni

2001 2002 2003 Entrate accertate complessive 2001

Entrate accertate complessive 2002

Entrate accertate complessive 2003

Canone medio mensile

Canone minimo mensile

Bari 3.122 3.122 3.122 2.126.255,10 2.207.315,12 2.271.772,85 60,00 12,91

Brindisi 615 675 723 362.310,00 381.884,00 499.935,00 53,68 12,91

Taranto // // // dati non riferiti dati non riferiti // // //

Foggia 809 809 809 283.000,00 283.000,00 283.000,00 35,00 12,91

Lecce 320 476 476 dato non disponibile 152.501,25 154.225,53 27,00 12,91

Bisceglie 309 309 309 90.037,34 125.215,27 132.415,09 40,13 13,00

Molfetta 91 91 116 58.346,76 56.590,56 75.253,04 51,30 12,91

Triggiano 5 5 5 3.036,72 3.036,72 3.036,72 51,64 46,48

Nardò 21 21 21 9.263,34 13.329,23 15.352,18 75,30 51,30

Andria 24 24 24 1.481,85 1.481,85 1.481,85 5,39 5,05

Maglie 22 42 47 12.386,70 14.847,00 17.423,00 32,27 12,91

Castellaneta 99 99 99 23.986,38 23.986,38 23.986,38 20,19 8,00

Ostuni 8 8 8 1.981,70 2.188,30 2.214,14 30,75 30,75

Giovinazzo 3 4 5 2.948,31 3.781,80 4.798,13 78,85 42,32

Corato 14 14 14 8.352,71 8.352,71 8.352,71 49,71 12,91

Canosa 107 108 115 102.057,74 84.207,23 79.646,93 84,63 12,91

122

Segue Tabella E2 (importi in euro)

Alloggi locati Comuni

2001 2002 2003 Entrate accertate complessive 2001

Entrate accertate complessive 2002

Entrate accertate complessive 2003

Canone medio mensile

Canone minimo mensile

Cerignola 199 199 199 160.883,54 160.883,54 160.883,54 67,37 12,91

Latiano // 9 17 // 1.881,71 6.692,60 42,98 29,60

Oria 3 3 1 780,96 780,96 780,96 22,47 22,47

Deliceto // // 1 // // 158,96 13,25 //

Melissano 4 4 4 826,32 826,32 826,32 17,21 17,21

Minervino Murge // // 6 // // 1.671,84 27,86 22,41

Torchiarolo // // // // // // // //

Sannicandro di Bari // 2 5 // 611,89 2.082,20 35,80 25,03

Otranto 1 1 1 1.363,44 1.363,44 1.363,44 113,62 //

Lucera 10 10 10 Nessun canone – famiglie povere assistite con sussidi -

Mola di Bari 12 12 12 4.944,36 5.522,52 5.196,00 39,36 38,73

Grottaglie 11 11 11 // 8.222,88 11.481,51 75,4 30,98

Galatina 33 33 33 14.315,40 14.315,40 14.315,40 36,15 36,15

123

4 – La morosità e le azioni intraprese per il suo contenimento

4.1 – Morosità nel triennio e morosità complessiva al 31/12/2003 L’unita tabella M1, riporta i dati delle morosità complessive, alla data del

31.12.2003, come dichiarati dagli IACP di questa regione, nonché quelli

relativi alle situazioni di morosità annuali del triennio 2001/2003, con le

relative percentuali.

In merito alle situazioni di morosità complessive, è stato dichiarato che i

dati sono quelli che risultano dai consuntivi, i quali non contengono

annotazioni di poste di canoni prescritti, fatta eccezione per lo IACP di Foggia

che ha indicato canoni prescritti per l’ammontare di euro 500.944,41.

Nell’ultima colonna della tabella M1 sono anche riportate le percentuali

delle morosità complessive dell’ultimo triennio, le quali variano da una quota

accettabile del 17,49% dello IACP di Foggia a quelle gradualmente superiori

del 26,72 dello IACP di Bari; del 32% di Brindisi; del 35,18% Lecce e del 47%

di Taranto.

Nella tabella M2, sono riportate le morosità complessive relative al

triennio 2001/2003, come riferite dai Comuni ivi elencati.

Rispetto ai Comuni campionati, non sono stati presi in considerazione i

Comuni che gestiscono fino a 10 alloggi; quelli già esclusi dalla tabella E2,

perché non avevano alloggi occupati nel triennio, nonché quelli che hanno

dichiarato di non aver in pendenza situazioni di morosità, quali Andria (24

alloggi), Galatina (32), Latiano (18), Mola di Bari (12).

124

Indicazione morosità IACP complessiva

nel triennio 2001/2003

Tabella M/1 (importi in euro)

IACP N. alloggi gestiti

morosità complessiva

morosità anno 2001

%

morosità anno 2002

%

morosità anno 2003

%

% nel

triennio Bari 24.266 32.531.490,99 3.739.723,83 25,01% 4.523.354,17 27,97% 3.992.609,07 27,20% 26,72%

Brindisi 5.842 17.381.440,01 1.490.589,00 31% 1.730.702,00 35% 1.441.894,00 30% 32%

Foggia 11.364 24.954.172,75 1.443.716,88 17,50% 1.493.063,61 17,40% 1.442.484,98 17,59% 17,49%

**Lecce 6.981 13.972.022,23 1.474.606,31 29,44% 2.079.331,79 36,68% 2.185.549,26 39,42% 35,18%

Taranto 7.380 19.795.911,00 1.972.471,00 47% 1.824.189,00 46% 1.796.691,00 48% 47%

** L’IACP di Lecce ha precisato che l’importo della morosità complessiva decorre dal 1995

125

Situazione di morosità nei Comuni campionati

Tabella M/2 (importi in euro)

Alloggi locati Anno 2001 Anno 2002 Anno 2003 Comuni

2003 2002 2001 morosità % morosità % morosità %

Morosità complessiva al 31.12.2003

Bari 3.122 3.122 3.122 1.965.400,3

8

92% 1.892.341,0

4

85% 1.372.371,8

7

60% 15.827.187,30

Brindisi 723 675 615 193.089,00 49,72% 175.777,00 42,94% 304.895,00 58% 2.000.000,00

Taranto 1.613 1.613 1.613 dati non forniti

Foggia 809 809 809 102.928,81 66,43% 65.173,29 41,62% 46.209,37 25,75% 3.145.086,81

Lecce 476 476 476 dati non rilevati 49.915,52 32,37% 766.034,08

Bisceglie 309 309 309 64.020,19 71% 73.657,91 59% 93.456,73 71% 231.134,83

Molfetta 116 91 91 38.714,66 66,35% 32.404,00 57,16% 43.033,16 57,25% 157.292,98

Triggiano 5 5 5 1.647,48 54% 3.036,72 100% 3.036,72 100% 10.198,87

Nardò 21 21 21 2.583,03 27,9% 2.748,72 20,6% 2.748,72 17,9% 8.080,47

Maglie 47 42 22 5.437,00 31,00% 5.437,00

Castellanet

a

99 99 99 7.803,64 32,53% 8.059,10 33,6% 5.632,24 24,27% 218.000,00

Corato // 14 14 6.193,43 74,17% 7.109,85 85,12% 13.303,28

*Canosa 115 108 107 89.128,07 87,35% 74.319,08 88,26% 780.928,05

Cerignola 199 199 199 72.948,6 45,34% 68.842,24 42,29% 126.478,32 78,06% 327.672,41

* il Comune di Canosa ha rappresentato che la morosità è attualmente in corso di notevole recupero in virtù della proficua azione della Società concessionaria della riscossione. La situazione del 2003 non è stata riportata in quanto la lista di carico dei canoni è stata posta in riscossione nel 2004.

126

4.2 – Azioni per il contenimento ed il recupero della morosità I dati riferiti nel paragrafo precedente evidenziano che situazioni di

morosità molto elevate investono, in misura pressoché equivalente, i cinque

IACP della regione ed anche i Comuni-Capoluogo, come d’altra parte era

presumibile, trattandosi degli enti che gestiscono un numero ragguardevole di

alloggi.

In merito alle iniziative praticate per contenere la morosità e tentare,

per quanto possibile, il recupero dei canoni insoluti, il questionario ipotizzava

tre specie di attività e propriamente:

• procedimenti amministrativi avviati;

• azioni giudiziarie avviate;

• procedure extragiudiziali avviate.

I dati numerici comunicati dagli IACP sono riportati nel prospetto che segue:

N. procedimenti

amm.ti

Azioni giudiziarie Procedure extragiudiziali

IACP

2001 2002 2003 2001 2002 2003 2001 2002 2003

Bari 1.021 489 21 1.016 469 8 5 20 13

Brindisi 5.786 // 5.710 29 37 138 71 2.322 68

Foggia 1.784 3.300 2.681 31 188 324 1.484 787 354

Lecce // 4.071 // // 1 // // // 4.071

Taranto 5.541 // // // // // // // 5.541

Alla luce dei chiarimenti forniti dagli Istituti interessati, si rileva che in

genere le procedure amministrative e quelle extragiudiziali sono

sostanzialmente assimilabili e spesso conseguenti, diversificandosi

solitamente nel tratto più gestionale delle iniziative catalogate di natura

amministrativa, rispetto a quello maggiormente ingiunzionale delle procedure

extragiudiziali.

Peraltro, la scelta delle iniziative e del loro seguito sono correlate alle

dotazioni degli uffici e alle condizioni sociali degli assegnatari morosi, come si

evince dalle comunicazioni pervenute.

In particolare l’IACP di Bari ha riferito che in presenza di inottemperanza

alla diffida al pagamento inviata dall’Ufficio, viene avviata l’azione processuale

del recupero del credito con contestuale richiesta di provvedimento ingiuntivo

e di sfratto per morosità. Il perseguimento di tali procedure ha approdato

nell’ultimo triennio alla sottoscrizione si oltre 2.500 concordati di pagamento,

127

che prevedono la rateizzazione dell’intera posizione debitoria, con

applicazione di interessi al tasso legale.

Gli altri IACP hanno rappresentato che i procedimenti amministrativi

configurano atti di diffida comunicati e/o notificati dagli Uffici, mentre le

procedure extraprocessuali sono le iniziative successive esperite dai legali

incaricati, con eventuale sbocco in intimazione di sfratto per morosità.

Tutti gli enti, però, espongono che raramente le procedure processuali

hanno possibilità di pervenire all’effettivo recupero delle morosità e a

provvedimenti di sfratto, in presenza dello stato economico disagevole degli

assegnatari debitori.

E’ superfluo annotare che è rimasto del tutto ignorato il disposto

dell’art.17 L.R. n.54/84, il quale prevede la risoluzione del rapporto locativo in

presenza di persistente morosità.

Per quanto riguarda i Comuni, esaminate in particolare le indicazioni

fornite da quelli che gestiscono un numero apprezzabile di alloggi (superiore a

50), si evidenzia che in genere le amministrazioni restano sostanzialmente

passive, presumibilmente convinte dell’inefficacia di iniziative di intimazione e

di effettiva possibilità di recupero.

Tant’è che sono state riferite soltanto iniziative di natura amministrativa,

senza ulteriore seguito, come dimostrano le indicazioni che seguono, riferite

ai Comuni-Capoluogo:

Bari= anno 2001: 2500 procedimenti amministrativi;

anno 2003: 3000 procedimenti amministrativi;

Brindisi= nel triennio; n.499 procedimenti amministrativi;

Lecce= nel triennio; n.3 procedimenti amministrativi; 2 azioni giudiziari;

9 procedure extragiudiziali.

I Comuni di Foggia e Taranto non hanno fornito risposta ai relativi

quesiti.

5 – L’assegnazione degli alloggi

5.1 – Procedure di assegnazione – Determinazione del reddito - Come già anticipato al paragrafo 2 della parte I, la materia relativa alle

assegnazioni degli alloggi è regolata dalla L.R. n.54 del 20.12.1984, la quale

attribuisce al Sindaco del Comune, nel quale gli alloggi sono ubicati, la

128

competenza a provvedere alle procedure di assegnazione e stabilisce i

requisiti per concorrere all’assegnazione, i contenuti del bando di concorso, i

criteri per la determinazione del reddito, la costituzione delle Commissioni

d’esame, i punteggi per la selezione delle domande, l’aggiornamento delle

graduatorie.

L’ente gestore interviene al momento dell’assegnazione e procede alla

stipula del contratto di locazione.

Il concorso può riguardare l’assegnazione di alloggi per singoli Comuni o

anche per ambiti territoriali sovraccomunali.

Le Commissioni d’esame per la formazione delle graduatorie (art.5) sono

costituite dal Presidente della Giunta Regionale ed hanno una composizione

piuttosto pletorica in quanto né fanno parte:

• un magistrato, ordinario o amministrativo con funzione di Presidente;

• tre rappresentanti dei Comuni, designati dall’ANCI;

• tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali più rappresentative;

• tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali degli assegnatari;

• da un rappresentante delle organizzazioni dei lavoratori autonomi;

• il legale rappresentante dell’ente gestore;

• un funzionario regionale designato dal Presidente della G.R.;

• il Sindaco del Comune cui la graduatoria si riferisce.

Quanto alla determinazione del limite del reddito per concorrere

all’assegnazione degli alloggi, l’art.2, lettera f), si riporta al disposto di cui

all’art.21 della legge n.457/1978, aggiungendo che il reddito di riferimento è

quello imponibile relativo all’ultima dichiarazione fiscale, al lordo delle imposte

ed al netto dei contributi previdenziali e degli assegni familiari; vanno, altresì,

computati tutti gli emolumenti, indennità, pensioni; sussidi, a qualsiasi titolo

percepiti, ivi compresi quelli esentasse.

La predetta norma attribuisce alla Regione la potestà di adeguare il

limite di reddito, trascorsi 18 mesi dall’ultima revisione, sulla base degli indici

iSTAT.

L’ultimo aggiornamento è stato operato dalla Giunta Regionale con

deliberazione n.104 del 13 febbraio 2001, con la quale è stato fissato in lire

21.500.000 (pari ad euro 11.103,82) il limite di reddito per l’assegnazione di

alloggi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata.

E’ prevista la decadenza dall’assegnazione, su dichiarazione del Sindaco,

nei casi in cui l’assegnatario:

129

• abbia ceduto o sub-locato in tutto o in parte, l’alloggio assegnatogli;

• non abiti stabilmente in detto alloggio o ne muti la destinazione;

• abbia adibito l’alloggio ad attività illecite o immorali;

• abbia pertanto i requisiti richiesti per l’assegnazione o fruisca di un reddito

annuo familiare superiore a quello, richiesto per la permanenza.

5.2 – Alloggi assegnati nel triennio 2001/2003 In relazione al quesito che ne occupa, si riporta sulle unite tabelle A/1A

e A/1B, il numero degli alloggi ERP che hanno formato oggetto di

assegnazione, rispettivamente, da parte degli IACP e dei Comuni campionati,

nel triennio 2001/2003, secondo le indicazioni fornite dai predetti enti.

Per quanto riguarda i Comuni, si precisa che sono stati considerati solo

quelli che hanno dato indicazioni positive.

130

Alloggi assegnati nel triennio 2001 – 2003 dagli IACP

nella Regione Puglia

Tabella A/1A

IACP 2001 2002 2003 Totale

BARI 119 127 95 341

BRINDISI 56 38 38 132

FOGGIA 325 78 154 557

LECCE 120 124 48 292

TARANTO 144 53 63 260

TOTALE 1582

Alloggi assegnati nel triennio 2001 – 2003 dai

Comuni

nella Regione Puglia

Tabella A/2A

Comuni 2001 2002 2003 Totale

BARI 73 11 12 96

BRINDISI 60 10 46 116

LECCE 6 8 3 17

BISCEGLIE 32 26 16 74

MOLFETTA 17 17

MAGLIE 25 18 43

COPERTINO 43 43

CANOSA 1 1

CERIGNOLA 23 23

AVETRANA 27 27

CAROSINO 4 1 5

DELICETO 1 1

SANNICANDRO DI BARI 5 7 12

TOTALE 475

131

6 – L’occupazione degli alloggi

6.1 – Entità dell’occupazione al 31/12/2003- Cause di assenza di

occupazione Le situazioni degli alloggi di proprietà degli IACP, risultanti non occupati

alla data del 31.12.2003, come riferite dagli Istituti interessati, sono riportate

nel prospetto che segue:

ALLOGGI NON OCCUPATI

IACP

N. alloggi al 31.12.200

3

dichiarati inabitabili

in attesa di manut.ne

in corso di manut.ne

in attesa di assegnazione

% Altri motivi

Bari 21.228 3 38 112 0,5

9

4

Brindisi 5.194 14 64 40 0,7

7

Foggia 9.511 49 26 0,2

7

Lecce 8.765 119 431 4,9

2

Taranto 6.330 30 0,4

7

Totale 51.028 3 52 232 639 1,2

5

4

L’esame dei dati suesposti evidenzia che nel complesso gli alloggi non

occupati rappresentano una percentuale molto ridotta e che tra essi la

maggiore quota è costituita dagli alloggi in attesa di assegnazione, mentre tra

gli alloggi bisognosi di manutenzione prevalgono nettamente quelli soggetti a

lavori in corso, rispetto a quelli in attesa.

Gli alloggi in attesa di assegnazione rinvengono in massima parte dagli

interventi costruttivi finanziati con le operazioni programmatorie illustrate

nella parte II della presente relazione.

Per quanto concerne i Comuni, i dati esposti nella allegata tabella O/N

rilevano, in generale, una situazione quasi irrilevante di alloggi non occupati,

anche relativamente ai Comuni che gestiscono un numero consistente di

alloggi. Per altro verso, si evidenzia che vi sono Comuni medio-piccoli, i cui

pochi alloggi di proprietà risultano quasi tutti non occupati e per lo più in

attesa di assegnazione.

Si fa riferimento ai Comuni di Martina Franca, Avetrana, Deliceto,

Otranto, Villa Castelli. Trattasi, per lo più, di alloggi resi disponibili a seguito

132

di interventi di recupero edilizio, finanziati con la programmazione regionale

innanzi richiamata. Inoltre, per il Comune di Avetrana la remora

all’assegnazione dipende dal fatto che si è in attesa dell’entrata in funzione

del depuratore fognario destinato al servizio del complesso edilizio.

Tabella O/N

ALLOGGI NON OCCUPATI IACP

N. alloggi al 31.12.2003

dichiarati inabitabili

in attesa di manutenzione

in corso di manutenzione

in attesa di assegnazione

% Altri motivi

Bari 3.124 1

Brindisi 723

Foggia 809

Lecce 476 8 1 35

Taranto 1.613

Bisceglie 309

Molfetta 133 17

Triggiano 5

Nardò 21

Andria 24

Martina Franca 17 2 15

Maglie 50 1 2 2

Castellaneta 99

Ostuni 8

Copertino 51

Giovinazzo 5

Corato 14

Canosa 115

Cerignola 199

Latiano 18 1

Oria 1

Ischitella 11 11

Avetrana 27 27

Carosino 5

Deliceto 16 4 11

Melissano 4

Minervino Murge 6

Torchiarolo 8

Villa Castelli 4 4

Sannicandro di Bari 19 12

Otranto 9 7

Lucera 10

Mola di Bari 12

Grottaglie 11

Galatina 33 1

133

6.2 – Le occupazioni senza titolo Le occupazioni di alloggi di edilizia residenziale pubblica in assenza di

regolare provvedimento di assegnazione rappresentano un fenomeno che

assume nel complesso consistenza rimarchevole nel patrimonio degli IACP,

tenuto conto che i medesimi gestiscono gran parte degli alloggi ERP della

regione.

Nel prospetto che segue si riportano, come richiesto dal questionario,

per ciascun IACP le occupazioni senza titolo registrate al 31.12.2003, distinte

per “occupazioni per assenza originaria del titolo” ed “occupazioni per assenza

sopravvenuta del titolo:

Occupazione alloggi senza titolo al 31/12/2003

IACP

N.

Alloggi al

31/12/2003

Totale alloggi occupati senza

titolo

Per assenza originaria del

titolo

Per assenza sopravvenuta

del titolo

Bari 21.228 871 712 159

Brindisi 5.194 378 378 //

Foggia 9.511 595 560 35

Lecce 8.765 815 350 465

Taranto 6.330 2000 1.800 200

In ordine ai dati suesposti, mette conto osservare che le diversificazioni

tra le due categorie verosimilmente non sono state univocamente interpretate

dagli interpellati. In via di fatto può concordemente affermarsi che la grande

maggioranza delle occupazioni senza titolo sono rappresentate dal subentro

dell’occupante all’assegnatario originario, con il consenso, presumibilmente

remunerato, di quest’ultimo, che si trasferisce altrove; altra situazione di

occupazione abusiva, assimilabile alla precedente, si verifica a seguito del

decesso dell’assegnatario e con l’assenso degli eredi.

I dati surriportati evidenziano, comunque, la situazione preoccupante

degli alloggi gestiti dall’IACP di Taranto, laddove le occupazioni senza titolo

rappresentano poco meno del terzo del totale degli alloggi stessi.

Quanto al rilevamento delle occupazioni abusive, gli Istituti

generalmente si attivano a seguito di segnalazioni da parte del Comune e/o di

terzi, si avvalgono delle informative della polizia municipale e promuovono

134

l’intervento dei servizi sociali. L’IACP di Bari ha, altresì, riferito di aver fatto

ricorso alla figura del “fiduciario”, con il compito di informare periodicamente

delle eventuali variazioni anagrafiche.

In presenza di situazioni di occupazioni abusive accertate, gli Istituti di

solito avviano procedimenti per il recupero della disponibilità dell’alloggio, ma

tali iniziative sono in gran parte destinate all’insuccesso, a causa del fatto che

gli occupanti appartengono a categorie sociali deboli, o sono del tutto

indigenti.

Nel prospetto che segue si riportano i dati relativi ai procedimenti avviati

e positivamente conclusi nel triennio 2001/2003, da parte degli IACP.

Procedimenti avviati Procedimenti conclusi positivamente IACP

2001 2002 2003 2001 2002 2003

Situazioni interessate da sanatoria

Bari 137 161 165 21 32 51 //

Brindisi 5 37 20 // // // 1

Foggia 12 86 102 3 1 1 //

Lecce 60 90 150 9 21 14 24

Taranto // // 2000 // // // //

Per quanto riguarda i Comuni, alla luce dei dati riferiti, il fenomeno delle

occupazioni senza titolo, risulta generalmente assente nei Comuni che

gestiscono un numero ridotto di alloggi. Relativamente agli altri Comuni, il

fenomeno è apparso piuttosto consistente, in percentuale, per i Comuni di

Bari e Taranto.

Nella tabella che segue (tabella O/ST) si riportano i dati registrati nei

confronti dei Comuni che gestiscono più di 20 alloggi.

In merito all’attività di vigilanza e agli interventi conseguenti, valgono le

annotazioni riferite riguardo agli IACP.

Ad ogni modo, la consistenza delle occupazioni senza titolo in essere al

30 novembre 2004, appare destinata ad essere drasticamente ridotta se non

del tutto eliminata in applicazione della recente normativa di sanatoria

emanata dalla Regione di cui al paragrafo che segue:

135

Tabella O/ST

Occupazione alloggi senza titolo al 31/12/2003

Comuni

N.

Alloggi al

31/12/2003

Totale alloggi occupati senza

titolo

Per assenza originaria del

titolo

Per assenza sopravvenuta

del titolo

Bari 3.124 368 368

Brindisi 723 79 79

Foggia 809 59 59

Lecce 476 50 // 50

Taranto 1.613 226 226

Bisceglie 309 12 12

Nardò 21 5 5

Castellaneta 99 50 50

Canosa 115 12 12

Cerignola 199 50 50

6.3 – La normativa di sanatoria Già la L.R. n.54/1984, dopo aver dettato all’art.22 iniziative e procedure

per far cessare le occupazioni illegali degli alloggi, contiene al successivo

art.23 una norma transitoria “per la regolarizzazione dei rapporti locativi, la

quale stabilisce che: nei confronti di coloro che alla data di entrata in vigore

della (presente) legge occupino senza titolo alloggi di edilizia residenziale

pubblica è disposta l’assegnazione di un alloggio, subordinatamente:

a) al protrarsi dell’occupazione da parte dello stesso nucleo familiare per

almeno dodici mesi anteriori alla data di entrata in vigore della legge;

b) all’accertamento del possesso da parte degli occupanti dei requisiti

prescritti per l’assegnazione di alloggio ERP;

c) all’impegno di pagamento, anche rateale, di tutti i canoni e spese dovuti.

Detta norma stabilisce, altresì, che ”il Comune di intesa con l’ente

gestore, può provvedere comunque all’assegnazione qualora accerti condizioni

di particolare gravità e rilevanza sociale”.

La norma è stata riproposta dall’articolo unico, comma 6, della L.R. n.3

del 23.01.1986, la quale ha accordato la possibilità di sanatoria agli occupanti

abusivi alla data del 30 giugno 1994.

Di seguito, l’art.3 della L:R. n.1 del 16.01.2003, ai fini dell’applicazione

della disposizione innanzi detta, ha stabilito che gli interessati entro 90 giorni

dall’entrata in vigore della legge avrebbero dovuto rinnovare la domanda al

Comune, trasmettendone copia all’IACP competente per territorio. Aggiunge il

136

2° comma dell’art.3, che qualora il Comune, entro 90 giorni dall’acquisizione

della nuova domanda, non avesse provveduto alle verifiche e all’assegnazione

dell’alloggio, a tali adempimenti avrebbe provveduto, nei successivi 90 giorni,

l’IACP competente.

Verosimilmente la surriportata normativa non ha riscosso particolare

successo, tant’è che è stata riproposta, accompagnata da condizioni ritenute

appetenti, dall’art.60 della L.R. n.1 del 12.01.2005 (legge finanziaria 2005), la

quale ha esteso la possibilità di regolarizzazione del rapporto locativo a tutti

gli occupanti senza titolo alla data del 30 novembre 2004, imponendo la

presentazione della domanda entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge.

Altri aspetti innovativi ed importanti della novella 1/2005, sono:

• la competenza esclusiva degli IACP, a curare i procedimenti di sanatoria;

• il pagamento del solo 30% della morosità complessiva gravante

sull’alloggio, da corrispondersi per il 50% all’atto della regolarizzazione del

rapporto e l’altro 50% in dodici rate mensili consecutive;

• il mancato pagamento anche di una sola rata farà decadere dai benefici

previsti, facendo scattare procedure legali per il rilascio dell’alloggio.

L’applicazione della normativa ultima indicata ha dato luogo ad

incertezze interpretative, avendo alcuni soggetti gestori ritenuto che la stessa

fosse estensibile anche per l’appianamento, in termini parimenti agevolativi,

delle morosità degli assegnatari, ed in tal senso fu rivolto interpello

all’assessore regionale all’urbanistica pro-tempore, il quale, con nota n.346

del 3 febbraio 2005, diretta ai cinque IACP della regione, fornì risposta

affermativa.

La nota assessorile faceva perno sulla dizione del 4° comma del

succitato art.60, laddove nello stabilire la competenza degli IACP è detto che

è di loro esclusiva competenza “ogni regolazione del rapporto locativo”.

Tale interpretazione estensiva non è stata, però, condivisa dall’assessore

regionale subentrato, dopo il rinnovo degli organi di governo regionale,

avvenuto a seguito delle consultazioni elettorali della primavera 2005, il quale

nel successivo mese di luglio ha all’uopo convocato i Direttori generali degli

IACP, le Organizzazioni sindacali e l’ANCI-Puglia, per comunicare loro di aver

in corso la predisposizione di un disegno di legge per l’interpretazione

autentica del ridetto art.60, che avrebbe dissolto i dubbi interpretativi, con

esclusione dell’estensione della sanatoria a favore degli assegnatari.

137

Mette conto rilevare che al tempo di stesura della presente relazione

(novembre 2005) detta legge regionale non risulta intervenuta.

Gli IACP, interpellati nello scorso mese di ottobre 2005, circa il corso

fin’allora avuto dall’applicazione della normativa in discussione , hanno fornito

i seguenti dati:

• IACP di Bari: domande pervenute 1717; definite 4;

• IACP di Brindisi: domande pervenute 530; definite 135, somme incassate

€ 106.612,91 (pari al 30% delle morosità);

• IACP di Foggia: domande pervenute 930; definite 412; somme incassate

€ 444.992,90;

• IACP di Lecce: domande pervenute 435 (+25 in ritardo), nessuna definita;

• IACP di Taranto: domande pervenute: oltre 1.550; nessuna definita.

Il fatto che le domande pervenute siano state, per alcuni IACP, superiori

al numero delle occupazioni riferite si spiega, sia perché agli Istituti sono

rimesse anche le richieste di sanatoria degli occupanti di alloggi comunali, sia

perché verosimilmente le occupazioni conosciute non esaurivano le effettive

situazioni abusive.

Gli IACP hanno anche riferito di aver ricevuto domande di sanatoria della

morosità prodotte da assegnatari, ed, in particolare:

• IACP di Bari, n.3935; IACP di Foggia, n.1153; IACP di Lecce, n.624.

Peraltro, l’IACP di Foggia ha rappresentato che, antecedentemente alla

conoscenza del diverso orientamento del nuovo assessore regionale, erano

state positivamente definite n.136 richieste degli assegnatari, con un incasso

complessivo di euro 1.313.560,95.

138

7 – La manutenzione degli alloggi Il presente paragrafo esamina le risposte a tre quesiti, le quali saranno

illustrate, come in precedenza, distintamente, per gli alloggi di proprietà degli

IACP e per quelli di proprietà comunale, con precedenza per i primi.

I quesiti proposti sono:

a) numero degli alloggi interessati da ristrutturazione e risanamento

conservativo nel quinquennio 1999/2003;

b) interventi di riatto di alloggi, a seguito di rilascio da parte dell’inquilino al

fine della riassegnazione a nuovo avente titolo;

c) risorse dell’ente e risorse regionali destinate alla manutenzione ordinaria e

straordinaria degli alloggi; nel quinquennio predetto.

Relativamente agli IACP, i dati concernenti i quesiti in argomento sono

riportati per i primi due quesiti prospetti che seguono e per il terzo

nell’allegata scheda F/M.

Primo quesito

Numero alloggi ristrutturali nel quinquennio

1999/2003 IACP

Numero alloggi Al 31/12/2003

1999 2000 2001 2002 2003 Totale

Bari 21.228 2.518 3.773 1.927 2.181 425 10.824

Brindisi 5.194 // // 632 // // 632

Foggia 9.511 158 320 126 157 151 912

Lecce 8.765 644 562 437 1.195 1.075 3.913

Taranto 6.330 // // // // // //

Secondo quesito

Numero alloggi riattati nel quinquennio 1999/2003 IACP

Numero alloggi Al 31/12/2003

1999 2000 2001 2002 2003 Totale

Bari 21.228 51 8 15 7 16 97

Brindisi 5.194 2 3 1 2 1 9

Foggia 9.511 // // // // // //

Lecce 8.765 6 4 11 15 22 58

Taranto 6.330 // // // // // //

In merito al primo quesito, si annota che il numero considerevole di

alloggi ristrutturati trova spiegazione nel fatto che, nell’arco temporale

139

considerato, gli IACP hanno potuto utilizzare per tale esigenza i finanziamenti

assegnati dalla regione, per interventi di recupero edilizio, di cui alla

programmazione riportata nella parte II di questa relazione.

Relativamente, poi, alle risorse destinate dagli IACP, alla manutenzione

ordinaria e straordinaria nel quinquennio in esame, riportata nella tabella F/M,

premesso che, come già rimarcato in altri paragrafi, la Regione nel periodo

suddetto non ha destinato fondi del proprio bilancio per interventi di edilizia

residenziale pubblica sovvenzionata, si rileva che gli importi riportati sotto la

dizione “risorse regionali”, rappresentano fondi costituiti dai ricavi delle

vendite degli alloggi ERP, operate dagli stessi IACP a termine della legge

n.560/93, di cui la Giunta Regionale ha autorizzato il reimpiego per le

esigenze di manutenzione.

Sicché la mancata disponibilità di “risorse regionali” da parte dell’IACP di

Bari, si spiega con il fatto che per detto ente la Giunta Regionale solo nel

2005 ha autorizzato il reimpiego dei ricavi delle alienazioni degli alloggi,

mentre la ridotta utilizzazione di fondi propri da parte dell’IACP di Taranto, si

giustifica tenendo conto che trattasi di ente in fase di risanamento da

dissesto.

140

Tabella F/M

RISORSE UTILIZZATE PER LA MANUTENZIONE DEL QUINQUENNIO 1999/2003

(importi espressi in euro)

1999 2000 2001 2002 2003 IACP N. alloggi al

31/12/2003 Risorse proprie

Risorse regionali

Risorse proprie

Risorse regionali

Risorse proprie

Risorse regionali

Risorse proprie

Risorse regionali

Risorse proprie

Risorse regionali

Totale

Bari 21.228 2.240.454,07 3.847.518,00 4.182.386,00 3.615.197,00 3.565.000,00 17.450.555,07

Brindisi 5.194 20.218,14 151.951,97 380.757,24 5.184.389,06 378.378,53 268.135,15 6.383.830,09

Foggia 9.511 297.405,54 2.778.887,48 645.571,12 5.869.371,45 1.313.150,50 4.374.488,95 1.089.259,33 2.552.669,58 1.428.449,06 1.022.733,64 21.371.986,65

Lecce 8.765 1.071.000,00 5.525.000,00 1.519.000,00 2.608.000,00 1.466.000,00 3.831.000,00 1.252.000,00 5.480.000,00 1.524.000,00 5.630.000,00 29.906.000,00

Taranto 6.330 3.633.139,68 119.505,54 250.000,00 1.705.196,74 5.707.841,96

141

Per quanto riguarda i Comuni, gli interventi di ristrutturazione operati

nel quinquennio sono riportati nella unita tabella A/R.

Dall’esame di detta tabella, emerge che per alcuni Comuni gli interventi

di ristrutturazione hanno avuto ad oggetto la totalità degli alloggi di proprietà

(Martina Franca, Giovinazzo, Avetrana, Mola di Bari, Grottaglie). Ciò si spiega

in quanto trattasi di fabbricati e/o locali che hanno acquisito la destinazione di

alloggi ERP a seguito di interventi di recupero edilizio finanziati con i fondi di

cui alla ridetta programmazione regionale.

Invece, nessuno dei Comuni campionati ha segnalato interventi di riatto

su alloggi lasciati liberi dall’inquilino occupante.

Relativamente all’impiego di risorse per interventi di manutenzione,

tenuto conto dei Comuni che gestiscono il maggior numero di alloggi, dati

attendibili sono stati forniti solo dai Comuni di Bari, Brindisi e Castellaneta.

I Comuni di Foggia, Lecce e Taranto hanno riferito difficoltà a rilevare i

dati in questione, in quanto afferenti ad esercizi contabili pregressi e di

competenza di altri uffici.

Si riportano, di seguito, i dati acquisiti- (importi in euro)

Finanziamenti nel quinquennio 1999/2003 Comuni

1999 2000 2001 2002 2003 Totale

Bari 1.500.000,00 1.200.000,00 1.400.000,00 982.201,00 796.902,35 5.879.103,35

Brindisi 258.228,45 438.988,84 // 288.288,45 // 985.505,74

Nardò 47.514,30 58.719,80 2.905,31 // // 109.139,41

Castellaneta 7.746,85 7.627,76 7.746,85 10.000,00 6.000,00 39.121,47

Otranto // // 2.000,00 // // 2.000,00

Gli importi suesposti sono tutti di pertinenza comunale.

Tutti gli altri Comuni hanno dichiarato di non aver sostenuto spese per

manutenzione nel quinquennio considerato.

142

Tabella A/R

Numero alloggi ristrutturati nel quinquennio 1999/2003 Comuni

N. alloggi al 31.12.2003

1999 2000 2001 2002 Totale

Bari 3.124 15 125 669 809

Brindisi 723 100 100 100 100 500

Foggia 809

Lecce 476 16 4 23

Taranto 1.613

Bisceglie 309

Molfetta 133 20 20

Triggiano 5

Nardò 21 12 12

Andria 24

Martina Franca 17 17

Maglie 50 9 9

Castellaneta 99

Ostuni 8

Copertino 51

Giovinazzo 5 5 5

Corato 14

Canosa 115 7 7 14

Cerignola 199

Latiano 18

Oria 1

Ischitella 11

Avetrana 27 27 27

Carosino 5 5 5

Deliceto 16 4 4

Melissano 4

Minervino Murge 6

Torchiarolo 8

Villa Castelli 4

Sannicandro di Bari 19 6 6

Otranto 9

Lucera 10

Mola di Bari 12 12 12

Grottaglie 11 11 11

Galatina 33

143

8 – Le caratteristiche soggettive dell’utenza

8.1 – Archivio anagrafico dell’utenza In merito all’archivio anagrafico dell’utenza, per quanto riguarda gli IACP

si richiamano le notizie fornite nel paragrafo relativo “all’archivio del

patrimonio”, laddove è stato riferito che i predetti enti sono forniti di sistemi

informatici automatizzati di varia complessività.

Detti sistemi assolvono la funzione di banca-dati, ove vengono registrate

le situazioni anagrafiche e reddituali dell’utenza all’atto di instaurazione del

rapporto e vengono effettuati gli aggiornamenti in occasione dei periodici

censimenti reddituali, nonché di ogni altra circostanza che comporti

accertamenti specifici o variazioni del rapporto locativo.

Peraltro, come evidenziano le omissioni registrate nel paragrafo che

segue, l’inserimento e l’aggiornamento dei dati per gli aspetti che né occupa,

per qualche IACP, risulta un adempimento del tutto virtuale.

Anche con riferimento ai Comuni campionati, si richiamano le

annotazioni esposte a proposito “dell’archivio del patrimonio”, laddove

soltanto i Comuni di Brindisi e Taranto hanno riferito di disporre di servizio

informatizzato.

8.2 – Consistenza soggettiva dell’utenza Le rilevazioni concernenti la consistenza soggettiva dell’utenza, nonché

quelle relative alle situazioni reddituali degli occupanti, come riferite dagli

IACP, sono riportate nelle allegate tabelle U/A e U/D, dalle quali risulta

evidente come l’IACP di Taranto sia del tutto carente in tali rilevazioni, posto

che i dati relativi alla consistenza degli occupanti sono di mera

approssimazione, mentre sono interamente assenti quelli riguardanti le

situazioni reddituali e per classi di età. Si aggiunge che il numero degli

assegnatari indicato dal predetto IACP è marcatamente inferiore a quello degli

alloggi gestiti, in quanto non sono stati considerati gli occupanti abusivi.

Relativamente alla distribuzione degli occupanti per classe di età, si

riportano nel prospetto che segue i dati comunicati dagli IACP di Bari, Brindisi,

Foggia e Lecce:

144

IACP età 1-18 anni età 18-65 anni età 65 anni

Bari 9.453 46.903 18.073

Brindisi 2.009 9.715 3.424

Foggia 5.413 21.815 5.580

Lecce 3.741 18.316 4.279

Per quanto riguarda i Comuni, esaminate le risposte fornite da quelli che

gestiscono minimo 50 alloggi, rilevazioni sono state riferite solo dai Comuni di

Maglie (50 alloggi) Molfetta (133 alloggi) e Brindisi, che non è apparso utile

riportare, attesa l’esiguità del campione. Peraltro, i dati forniti dal Comune di

Brindisi risultano tra loro contraddittori.

L’assenza di rilevazioni sulla composizione dell’utenza, da parte dei

Comuni-Capoluogo, che sono proprietari di un consistente numero di alloggi

ERP, fa seriamente dubitare dell’efficienza dell’attività gestoria.

Tabella U/A

Numero assegnatari N. complessivo occupanti IACP

2000 2001 2002 2000 2001 2002

Bari 19.944 19.856 20.626 75.775 // 77.450

Brindisi 6.257 6.272 6.234 16.644 16.735 15.849

Foggia 10.065 10.458 10.360 32.898 34.065 32.991

Lecce 7.811 // // 26.515 // //

Taranto 5.500 5.548 5.404 19.000 19.000 19.000

Totali 49.577 42.134 42.624 170.832 69.800 145.290

Tabella U/D

IACP

Occupanti con reddito da lavoro dipendente

Occupanti con reddito da lavoro autonomo

Occupanti con reddito da pensione

Occupanti con reddito diverso

Senza reddito

anno di censimento

Bari 12.584 1.976 12.149 // 50.741 2002

Brindisi 2.163 119 3.700 71 493 2002

Foggia 4.471 347 5.237 17 22.219 2002

Lecce 3.249 560 4.129 608 17.970 2002

Taranto // // // // // 2001

145

9 – Le movimentazioni del rapporto locativo Si premette che la ridetta L.R. n.54/1984, sulle assegnazioni degli

alloggi ERP, contiene disposizioni che regolano la “mobilità” degli alloggi di

edilizia residenziale pubblica.

In particolare, l’art.41 prevede che “il Comune, d’intesa con l’ente

gestore e sentite le organizzazioni sindacali degli assegnatari; predispone

programmi di mobilità dell’utenza, da effettuarsi sia attraverso il cambio degli

alloggi assegnati, sia mediante l’utilizzazione di quelli di risulta e di

un’aliquota non superiore al 10% di quelli di nuova assegnazione”.

Aspetti significativi di detta normativa sono:

• la verifica dello stato d’uso e di affollamento degli alloggi interessati dalla

mobilità;

• la formazione di una graduatoria degli assegnatari aspiranti alla mobilità,

mediante la pubblicazione periodica di appositi bandi, da emanarsi dal

Comune, secondo scadenze e mobilità definite d’intesa con l’ente gestore,

• l’approvazione della graduatoria da parte della Commissione competente

per l’assegnazione degli alloggi.

La normativa prevede, altresì, la possibilità di scambi consensuali tra gli

assegnatari, previa autorizzazione dell’ente gestore.

Quanto innanzi premesso, devesi rilevare che, alla luce delle risposte

fornite, la suesposta normativa sarebbe stata applicata soltanto dal Comune

di Lecce, mentre per gli altri enti gestori i cambi registrati, generalmente di

non rilevante entità, sono ascrivibili alla categoria dei cambi consensuali, in

dipendenza di intese intervenute tra gli assegnatari.

Si riportano, nel prospetto che segue, i dati riferiti dagli IACP,

relativamente al cambio di alloggi e al numero delle volture, registrati nel

triennio, osservandosi che le volture più che ai cambi di alloggio attengono ai

subentro del titolare del rapporto locativo.

Cambi di alloggi richiesti Cambi accordati volture IACP

2001 2002 2003 2001 2002 2003 2001 2002 2003

Bari // // // // // // 391 486 269

Brindisi 2 6 // 2 6 // 50 53 59

Foggia 4 14 12 4 14 12 110 160 200

Lecce 6 106 105 6 10 5 63 125 82

Taranto // // // // // // 76 23 20

146

Inesattamente, l’IACP di Taranto ha asserito di non avere elementi di

riscontro relativamente ai cambi degli alloggi, in quanto si sarebbe trattato di

materia di “competenza comunale”, posto che come recita il 4° comma,

art.44 della succitata L.R. n.54/84, i cambi, anche se consensuali, richiedono

l’autorizzazione dell’ente gestore.

In merito alla cessazione delle utenze nel triennio considerato, si

riportano di seguito i dati comunicati dagli IACP:

Bari Brindisi Foggia Lecce Taranto IACP

2001 2002 2003 2001 02 03 2001 02 03 2001 02 03 2001 02 03

disdetta 1 3 5 6 9 15 12 86 99 12 10 5 97 4 15

decesso senza voltura

2 8 18 // // // // // // 10 8 6 // // //

sfratto 4 6 21 // // 30 // // // 5 15 10 // // //

altro // // // // // 1 // // // // // // 75 3 13

totale 7 17 44 6 9 46 12 86 99 27 33 21 172 7 28

Si annota che l’IACP di Taranto ha precisato che nella dizione “altro”

sono state riportate le cessazioni per risoluzione del rapporto locativo.

Per quanto riguarda i Comuni e sempre con riferimento a quelli che

gestiscono 50 e più alloggi, operazioni di cambi sono state riferite soltanto dai

Comuni di Lecce, Brindisi e Maglie, mentre cessazioni di utenze sono state

indicate dai Comuni di Bari – Lecce e Maglie.

Si riportano i dati comunicati dai Comuni predetti, cumulativamente per

il triennio 2001/2003:

Cambi alloggi Cessazioni utenze

Comunirichieste accordato disdetta

decesso senza voltura

sfratto altro Totale

Bari // // 22 72 // 14 108

Brindisi 56 56 // // // // //

Lecce 12 9 10 3 1 // 14

Maglie 7 1 // // // 8 8

147

Come già anticipato innanzi, il Comune di Lecce è l’unico ente che ha

dichiarato di aver indetto bando di mobilità, secondo la normativa della L.R.

n.54/84, e propriamente un bando nell’anno 1996 ed un secondo nel

dicembre del 2005. I cambi di alloggio surriportati si riferiscono al bando del

1996, mentre per il bando del dicembre 2003 risultano presentate n.58

richieste, da esaminarsi in tempi successivi.

10 – La cessione degli alloggi Sulla cessione degli alloggi agli assegnatari è stato già in parte riferito al

paragrafo 4 della parte III, cui si fa espresso rinvio, per quanto attiene in

particolare alla determinazione del valore degli alloggi cedendi, nonché alle

condizioni di cessione agli assegnatari.

Si aggiunge che la legge n.513/77 non prevedeva piani di vendita, bensì

il riscatto dell’alloggio era ammesso solo per quegli assegnatari che avevano

già presentato domanda in base alla normativa previgente e che avrebbero

confermato la richiesta di riscatto entro sei mesi dalla data di entrata in vigore

di detta legge n.513/77 (art.27).

Quindi, i piani di vendita sono stati adottati soltanto in applicazione della

legge n.560/93. La Regione Puglia non ha emanato apposita normativa in

ordine alla cessione degli alloggi agli assegnatari, sicchè la materia è rimasta

regolata dalla normativa statale, quale illustrata nella succitata parte III.

Circa i criteri orientativi seguiti nell’approntamento dei piani di vendita,

gli stessi sono risultati generalmente comuni per i cinque IACP della regione, i

quali hanno messo in vendita un numero di alloggi all’incirca pari o di poco

superiore al 50% di quelli posseduti, privilegiando gli alloggi di più antica

costruzione, nonché quelli siti fabbricati già parzialmente oggetto di riscatto.

Si riportano nella allegata tabella P/U i dati concernenti i piani di vendita

adottati dagli IACP, con le risultanze conseguite. Risulta omesso il raffronto

con il numero degli alloggi posseduti alla data di adozione dei piani di vendita,

atteso che tale dato non aveva formato oggetto di quesito nell’apposito

questionario.

Sempre con riferimento agli IACP, nella successiva tabella R/P, si

riportano, a confronto, i prezzi medi (ossia i ricavi) di vendita degli alloggi nel

148

triennio 2991/2003, con i costi medi sopportati per la realizzazione di alloggi

ERP nello stesso periodo.

E’ agevole rilevare che i prezzi di vendita coprono all’incirca un terzo del

costo delle nuove costruzioni.

Per quanto riguarda i Comuni, un piano di vendita, tuttora vigente risulta

adottato in data 29.5.1996 del Comune di Cerignola, con 129 alloggi messi in

vendita e n.34 alloggi venduti. I Comuni di Molfetta e di Castellaneta hanno

comunicato di aver adottato piani di vendita, con deliberazioni

rispettivamente, in data 17.2.2000 ed in data 24.11.2003, che tali piani erano

ancora in attesa di autorizzazione regionale.

Piani di vendita adottati dagli IACP

Tabella P/V

IACP N. Piano di vendita

data della delibera

periodo di vigenza piano

n. alloggi messi in vendita

n. alloggi venduti

Totale alloggi venduti

Piano n.1 18.2.94 e 18.3.94

dal 29.11.94 9.6.98

8.566 412

Bari Piano n.2 7.7.97 dal 9.6.98

all’attualità 8.017 384

796

Brindisi Piano n.1 Anno 1994 aggiornamento 26.6.2003

tuttora in vigore

3.917 337 337

Piano n.1 3.2.94 vigenza anni 5 5.812+

76 locali

807+

1 locale

Piano n.2 11.5.95 vigenza anni 5 144 115 Foggia

Piano n.3 16.12.99 in vigore 5.041+

75 locali

308+

6 locali

1.230

Lecce Piano unico 17.2.94 in vigore 4.199 496 496

Taranto Piano unico 4.2.94 in vigore 3.480 280 280

Raffronto tra prezzo medio di vendita e costo medio degli alloggi

costruiti nel triennio 2001/2003

Tabella R/P (importi in euro)

Anno 2001 Anno 2002 Anno 2003

IACP prezzo medio alloggi venduti

costo medio alloggi costruiti

prezzo medio alloggi venduti

costo medio alloggi costruiti

prezzo medio alloggi venduti

costo medio alloggi costruiti

Bari 28.699,56 76.823,00 28.304,46 76.823,00 25.279,77 81.090,00

Brindisi 18.000,00 // 18.000,00 87.000,00 15.000,00 87.000,00

Foggia 19.488,99 76.295,00 18.943,73 76.295,00 28.156,96 76.295,00

Lecce 23.762,70 68.000,00 30.298,52 68.000,00 21.602,08 70.000,00

Taranto 21.071,85 90.630,00 23.152,78 85.000,00 25.276,89 80.300,00

149

11 – Rapporto tra dismissione e implementazione del patrimonio nel periodo 1994 - 2003

Il rapporto tra le dismissioni e le implementazioni del patrimonio di

alloggi ERP degli IACP di questa regione verificatisi nell’arco temporale 1994-

2003 è espresso nella allegata tabella V/ND, le cui risultanze evidenziano nel

complesso le nuove realizzazioni prevalgono nettamente sulle dismissioni, con

l’eccezione dell’IACP di Foggia, il quale, in dipendenza della “performance”

delle vendite, registra un rapporto di implementazione leggermente negativo.

I Comuni campionati non hanno riferito acquisizioni di alloggi ERP nel

periodo considerato.

Raffronto vendita / nuove disponibilità di alloggi ERP

nel periodo 1994/2003

Tabella V/ND

IACP di Bari IACP di Brindisi IACP di Foggia IACP di Lecce IACP di Taranto ANNI

vendite nuove disp.tà

vendite nuove disp.tà

vendite nuove disp.tà

vendite nuove disp.tà

vendite nuove disp.tà

2003 77 36 89 118 107 154 16 33 15 //

2002 49 100 59 8 121 78 18 157 14 //

2001 107 225 63 // 62 325 21 110 13 136

2000 92 249 32 // 70 107 29 90 12 156

1999 161 145 19 76 66 134 107 337 14 14

1998 197 181 39 144 92 107 111 139 35 138

1997 229 161 12 32 193 118 105 145 82 183

1996 71 186 13 20 421 259 145 43 80 251

1995 10 265 33 61 407 226 48 252 15 136

1994 4 347 // 20 194 106 109 // // 53

Totale 997 1.895 359 479 1.733 1.614 709 1.306 280 1.067

150

Note conclusive L’indagine, oggetto della presente relazione, si è proposta di effettuare

un rilevamento sufficientemente rappresentativo, dello stato dell’edilizia

residenziale pubblica sovvenzionata nella regione, sia in relazione agli

interventi volti alla conservazione, incremento trasformazione e

diversificazione, anche nel contesto urbanistico, dello specifico patrimonio

edilizio, sia in relazione alle attività ricorrenti ed abituali della gestione.

L’indagine ha, quindi, interessato i distinti versanti dei finanziamenti,

della programmazione delle proposte di intervento e delle iniziative costruttive

attuate nelle diverse tipologie selezionate e, per altro aspetto, della cura

posta dagli enti gestori al fine di assicurare la regolare conduzione dei rapporti

locativi e la buona conservazione del patrimonio.

La differente natura dei due settori di indagine ha necessariamente

indirizzato l’analisi su un periodo più ampio, dal 1998 al 2004, per le attività

di programmazione ed attuazione degli interventi costruttivi, mentre per le

attività gestorie l’esame è stato circoscritto agli anni 2001-2003, con

rilevazioni sul pregresso per i fenomeni più significativi.

Gli elementi raccolti ed illustrati nella relazione, cui si rimanda per più

puntuali approfondimenti e disamina, anche in riferimento a ciascuno dei

settori indagati, inducono, comunque, ad alcune considerazioni di sintesi, che

si propongono all’attenzione e alle valutazioni, eventualmente anche

dissocianti, degli enti e delle amministrazioni interessate.

Rammentato che nel periodo considerato, la Regione non ha avuto

disponibilità di concorrere con risorse del proprio bilancio autonomo al

finanziamento di programmi di ERP e che nella fattispecie i programmi

deliberati sono stati essenzialmente finanziati con i fondi apprestati dalla

legge n.179/1992 e degli ulteriori limitati apporti finanziari recati dalla

successiva normativa statale intervenuta nell’arco temporale che ne occupa,

come prima osservazione si evidenzia che è apparso riscontrarsi un ridotto

interesse dei Comuni alla realizzazione di nuovi alloggi di edilizia residenziale

pubblica nel loro territorio.

Tale orientamento sembra essere indotto sia dall’esaurimento delle aree

della 167 e dalla difficoltà a reperire altre aree edificabili, sia dal

convincimento dell’assenza di marcati fabbisogni abitativi presenti e futuri, in

dipendenza della stati demografica, sicchè, parimenti, la programmazione

151

regionale e le proposte costruttive avanzate dai Comuni ed anche dagli IACP

si sono indirizzate verso altre tipologie di intervento, privilegiando operazioni

di recupero del patrimonio edilizio esistente, nonché programmi di

riqualificazione urbanistica ed ambientale. Tant’è che il Consiglio Regionale,

con la deliberazione programmatoria n.894/94, riserva alle nuove costruzioni

un finanziamento complessivo di lire 117.861 milioni, a fronte di una

disponibilità totale di lire 785.739 milioni.

Però, la marginalità, ove effettivamente ritenuta, del fabbisogno

abitativo, appare contraddetta dalla presenza ancora rimarchevole di richieste

di alloggio rimaste insoddisfatte, che tuttora compaiono nelle vigenti

graduatorie di assegnazione, come emerge da un interpello all’uopo effettuato

da questa Sezione nei confronti dei Comuni maggiormente popolati, che ha

dato le seguenti risultanze: Bari, 2.349; Lecce, 122; Foggia, 2.728; Brindisi,

162; Taranto, 600; Barletta, 429; Bisceglie, 140; Mola di Bari, 280;

Giovinazzo, 244; Fasano, 195; Grottaglie, 386; Manduria, 177; Corato, 105;

Andria, 614; Cerignola, 387; Massafra, 288; Maglie, 184; Nardò, 200.

Serie perplessità hanno destato le discordanze emerse tra la

programmazione regionale, le proposte avanzate dai soggetti attuatori, in

particolare dai Comuni, e, quindi, le remore insorte in fase attuativa. Non di

rado le proposte e le coeve richieste di finanziamento prodotte dai Comuni si

sono rilevate non sufficientemente meditate quanto alla necessità e alla

fattibilità, di programmi costruttivi, specie quelli più impegnativi, improvvisati

o non adeguatamente progettati. Ne fanno fede i programmi rinunciati, i

ritardi nella realizzazione dei programmi avviati ad esecuzione, i lavori gravati

da lunghe sospensioni, provocate dalla necessità di redazione di perizie

suppletive e di variante avvertita poco dopo la consegna dei lavori medesimi,

con la conseguenza di pesanti contenziosi con le imprese.

Una significativa esemplificazione di detti aspetti di criticità, è offerta dal

Comune di Bari, il quale come riportato all’apposito paragrafo non è stato in

grado al momento di condurre a realizzazione alcuno dei programmi

finanziati, di cui è menzione in relazione, per un ammontare complessivo di €

16.857.620 (pari a 32.730 milioni delle vecchie lire).

Ovviamente, la vicenda del Comune di Bari, costituisce solo

un’indicazione rappresentativa delle numerose situazioni di inadempienza e di

elusione degli interventi costruttivi programmati, che hanno comportato

152

anche revoche dei finanziamenti accordati, come ampiamente illustrato al

paragrafo 4 della parte II.

Altro aspetto che appare meritevole di riflessione è la difficoltà dei

Comuni a definire e a realizzare alcune delle nuove tipologie di intervento,

quali quelle dei Piani integrati di intervento (P.I.I.) e dei Programmi di

riqualificazione urbana (P.R.U.), specie allorché è previsto il concorso

finanziario ed operativo di parti private. La conferma di tali difficoltà è

comprovata dalle ricorrenti carenze riscontrate dalla Regione nel determinare

l’ammissibilità al finanziamento dei programmi proposti dai Comuni, molti dei

quali furono rigettati perché riconosciuti sprovvisti dei requisiti essenziali.

Difatti, come emerge dalla ricognizione di recente effettuata dalla G.R. con

deliberazione n.1085 del 15.11.2005, dall’ammontare dei finanziamenti a suo

tempo riservati a tali tipologie di interventi, è residuata inassegnata circa la

metà dei fondi per l’importo di €50.639.712,43 (pari a 98.052.156.000 delle

vecchie lire).

Altra considerazione che pare emergere dal quadro complessivo, anche

alla luce delle rinunce registrate nei programmi ammessi a finanziamento,

relativi alla costruzione di alloggi da dare in locazione a lavoratori dipendenti,

è la scarsa propensione delle imprese e delle parti private in genere ad

investire nel settore dell’edilizia residenziale pubblica.

Relativamente agli aspetti gestori l’indagine ha evidenziato una

situazione variamente e gradualmente insoddisfacente negli IACP, che

assume connotazioni di rimarchevole gravità nei Comuni che gestiscono un

maggior numero di alloggi.

Peraltro, il dialogo con i Comuni, specie con i Comuni Capoluogo, a parte

il Comune di Bari, è risultato molto difficoltoso e spesso, per quanto insistito,

è rimasto sterile.

La riprova è visibile dalla lettura di alcune tabelle, ove risulta che per

alcuni Comuni, e tra questi ricorre spesso il Comune di Taranto, le rispettive

caselle sono rimaste vuote, per assenza di risposte.

Dalla parzialità ed imprecisione delle risposte fornite e dalle motivazioni

addotte, si ricava l’impressione che la gestione degli alloggi comporta per

detti Comuni grosse difficoltà, che gli Uffici preposti non sono attrezzati ad

affrontare ancor più allorché le competenze sono ripartite tra Uffici diversi,

che non colloquiano tra loro, come talvolta è stato riscontrato.

153

Nel merito, si rileva che le problematiche più preoccupanti che affliggono

la gestione degli alloggi ERP, sia per i Comuni che per gli IACP, sono la

pesante morosità, pregressa ed attuale, e le occupazioni abusive.

Trattasi di due fenomeni patologici che possono ritenersi per qualche aspetto

anche connessi tra loro.

La diffusa morosità che investe, pur se in misura diversa, tutte le

gestioni, si ritiene solo in parte e non si è in grado di stabilire fino a qual

punto, spiegabile con le condizioni economiche disagiate degli assegnatari,

che non consentirebbero la sperimentazione di azioni esecutive e di sfratto.

Di fatto, detti impedimenti sono spesso correlati alla conoscenza

approssimativa, se non del tutto negativa (come emerge dalle risposte agli

appositi quesiti), della composizione del nucleo familiare dell’assegnatario

moroso, dell’attività lavorativa dei componenti del nucleo familiare e, quindi,

delle effettive condizioni reddituali degli occupanti.

In assenza di tali capillari conoscenze, appare un mistero come gli enti

gestori possano procedere alla revisione periodica dei canoni in dipendenza

delle condizioni reddituali degli assegnatari, secondo il disposto di cui

all’art.16 L.R. n.54/84.

Anche la diffusione del fenomeno delle occupazioni abusive trova

alimento nell’assenza di una diretta vigilanza, di accertamenti periodici e

visite ispettive, da parte degli enti gestori, i quali hanno tutti ammesso di

venire a conoscenza di tali occupazioni solo a seguito di occasionali

segnalazioni dei vigili urbani o di terzi.

Una gestione attenta, rigorosa, capillare e continuamente aggiornata,

che l’ausilio dei mezzi informatici rende attualmente praticabile, offrirebbe

maggiori e più efficaci strumenti per ridimensionare entrambi i fenomeni.

Visto che per il rientro delle occupazioni abusive, la Regione ha emanato

l’art.60 della L.R. n.1/2005, che prevede la regolarizzazione di tali occupazioni

dietro il pagamento di una parte ridotta dei canoni pregressi, si rimette alla

valutazione del Consiglio Regionale la possibilità di una normativa, più o meno

analoga, a favore degli assegnatari regolari, che consentirebbe agli enti

gestori di acquisire in entrata una parte non trascurabile delle morosità

pregresse, che diversamente appaiono destinate al definitivo abbandono.

154

Un’ultima considerazione riguarda il favore limitato riscosso dai piani di

vendita degli alloggi approntati dagli IACP, ove si confrontino il numero degli

alloggi offerti e quello degli alloggi acquistati.

In merito, appaiono formulabili due ipotesi: la prima è la mancanza di

disponibilità finanziarie degli assegnatari, pure in presenza di offerte a prezzi

“di liquidazione”.

Per una seconda ipotesi, potrebbe ritenersi che una parte degli

assegnatari, pur se in possesso della disponibilità delle necessarie risorse

finanziarie, abbia reputato preferibile mantenerne il rapporto di locazione, che

accolla all’ente proprietario le spese di manutenzione e gli oneri tributari e di

contro riserva all’inquilino il pagamento di un canone estremamente

favorevole e passibile anche di evasione.

Su tale aspetto, non sarebbe superfluo un informato approfondimento,

anche in previsioni di iniziative ed interventi futuri nel settore.