Sezione III civile; sentenza 22 ottobre 1963, n. 2810; Pres. Mastrapasqua P., Est. Bartolomei, P. M....

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Sezione III civile; sentenza 22 ottobre 1963, n. 2810; Pres. Mastrapasqua P., Est. Bartolomei, P.M. Colonnese (concl. parz. diff.); Colella (Avv. Lanzara) c. CarnevaleAuthor(s): A. L.Source: Il Foro Italiano, Vol. 86, No. 11 (1963), pp. 2269/2270-2273/2274Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23153413 .

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2269 GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE 2270

decreto 17 luglio 1937 n. 1410, in relazione all'art. 360, n. 3, cod. proc. civ., sostenendo che la sentenza impugnata, erroneamente trascurando gli acuti rilievi della decisione

di prime cure, fa conseguire, da una informazione generica, data per telefono, una responsabilitä risarcitoria in merito al

primo assegno protestato. E si argomenta che, non ricorren

do, nella specie, alcuna ipotesi di mandato a pagare, o d'im

pegno a bloccare la provvista, e non trattandosi, d'altro lato, ne di assegno vistato, ne di assegno a copertura garentita, doveva ravvisarsi nella informazione un fatto privo di con

seguenze giuridiche, tanto piu per il segreto bancario, cui

era vincolata la Banca verso il proprio cliente. Inoltre, il

sistema della legge sull'assegno prevede solo eccezionali

ipotesi di responsabilitä del trattario, escludendo, nei casi

rimanenti, ogni e qualsiasi azione, cambiaria o extracam

biaria che sia, ai danni del trattario stesso.

Le censure che formano oggetto del mezzo in esame non

hanno giuridica consistenza, in quanto la sentenza impugnata non ha fatto altro, sostanzialmente, che riconoscere il prin

cipio di diritto per il quale l'uso interbancario di chiedere

e di dare, per telefono o altrimenti, conferma dell'esistenza

dei fondi per il pagamento di assegni di conto corrente,

implica una responsabilitä, della banca trattaria, ove que sta dia alia banca richiedente notizie non rispondenti alia

situazione di fatto, esistente al momento della richiesta.

Ora tale principio di diritto, basato sulla responsa bilitä extracontrattuale, trova pieno riscontro nella giuris

prudenza di questa Corte suprema (cfr. da ultimo sent.

10 aprile 1961, n. 762, Foro it., Eep. 1961, voce Titoli di

credito, nn. 146, 147) ed e condiviso dalla piu autorevole

dottrina.

Nõ vale opporre, ad inficiare il principio, che per il

sistema della legge sull'assegno e esclusa, di norma, ogni azione del possessore verso il trattario, o che per l'esistenza

del segreto bancario la banca trattaria non puõ rivelare

e scoprire la posizione del cliente. Contro la prima obie

zione e sufficiente richiamare, infatti, che la responsabilitä di cui si discute ha carattere, come giä detto, extracontrat

tuale, e quindi prescinde da ogni rapporto cartolare, ba

sato sull'assegno ; e contro la seconda e decisivo osservare

che il segreto bancario puõ essere invocato per rifiutare le

informazioni richieste, ma non autorizza, in nessun caso,

la banca trattaria a fornire informazioni non conformi al

yero. (Omissis) Col terzo motivo si muove alia denunziata sentenza una

duplice censura, e precisamente : a) di ultrapetizione, per avere ravvisato, relativamente al secondo, terzo e quarto

assegno, una responsabilitä della banca trattaria per colpa contrattuale (actio mandati directa). mentre sarebbe stata

sempre e solo dedotta la colpa aquiliana (informazioni men

daci) ; b) di violazione dell'art. 18 della legge sugli assegni,

per avere ritenuto ammissibile una girata dell'assegno al

trattario (sia pure per l'incasso) con effetto diverso dalla

estinzione. (Omissis) Osserva sulla seconda censura che la questione prospet

tata, circa il valore e l'efficacia, nell'assegno bancario, di

una girata per l'incasso alia banca trattaria, b stata giä risolta da questa Corte suprema con le sentenze 6 ottobre

1954, n. 3334 (Foro it., Rep. 1954, voce Titoli di credito,

nn. 66, 67) e 4 ottobre 1957, n. 3600 (id., Rep. 1958, voce

cit., n. 87). Poichõ i principi affermati in dette sentenze

sono esatti, e condivisi da gran parte della dottrina, puõ farsi ad essi riferimento, tanto piu che nessun argomento di rilievo fe addotto dalla ricorrente in contrasto con i prin

cipi stessi. E sarä sufficiente richiamare solo alcuni dei con

cetti basilari, ai quali le ripetute sentenze si sono informate.

Orbene, la maggiore obiezione che si muove dagli op

positori all'opinione adottata dalla Cassazione b rappre

sentata dalla lettera dell'ult. comma dell'art. 18 della legge

sull'assegno (r. decreto 21 dicembre 1933 n. 1736), il quale

dispone che la girata al trattario vale come quietanza

(salvo il caso che il trattario abbia diversi stabilimenti e

la girata sia fatta ad uno stabilimento diverso da quello

sul quale l'assegno bancario b stato tratto). Ma contro

tale obiezione deve osservarsi che la girata al trattario che

vale come quietanza e la girata pura e semplice, ciofe la

girata che produce il tr? sferimento di proprietä del titolo

e di tutti i diritti ad esso inerenti, dietro il corrispettivo di una valuta. E l'effetto estintivo b, in detta specie, evi

dente, atteso ehe nella stessa persona del trattario vengono a coineidere e confondersi le qualifiche di soggetto attivo

e passivo dell'obbligazione incorporata nel titolo.

Allorquando, invece, la girata ai trattario e fatta per 1'incasso, la girata stessa non adempie piu ad una funzione

liberatoria nei eonfronti del trattario, ma sanziona sempli cemente un mandato a riseuotere, presso se stesso, conferito

dal girante ai trattario ; si verifica, cioe, una fattispecie del

tutto analoga a quella contemplata come eccezione ai prin

cipio del valore liberatorio della girata ai trattario, richia

mata dallo stesso ultimo comma dell'art. 18 della legge sul

1'assegno (girata fatta a stabilimento diverso da quello sul

quale l'assegno bancario fe stato tratto). In altri termini, il

giratario per Fincasso, che sia anche trattario, assume 1'im

pfgno di incassare presso se stesso, per conto del girante mandante e nei limiti del fondi esistenti, la somma indicata

nel titolo. Eppertanto, avendo la sentenza impugnata richiamato ed applicato proprio siffatto principio, la stessa

deve ritenersi esente dall'errore giuridico attribuito dal

ricorrente. (Omissis) Per questi motivi, cassa, ecc.

CORTE SUPREMA Dl CASSAZIONE.

Sezione III civile ; sentenza 22 ottobre 1963, n. 2810 ; Pres.

Mastrapasqua P., Est. Bartolomei, P. M. Colonnbse

(conol. parz. diff.) ; Colella (Aw. Lanzara) c. Carnevale.

(Cassa App. Boma 25jniaggio 1962)

Ingiunzione (procediniento per) — Deereto ingiuntivo

per eredito temporaneamente inesigibile — Nul

lita —- Conseguente nullita del precetto e del pi

gnoramento — Esigibilitä sopravvenuta liel eorso

tlel giudizio di opposizione — Irrilevanza (Cod.

proc. civ., art. 159, 474, 480, 653). Pf S»

Spese giudiziali — Dcereto ingiuntivo ed esecuzione

forzata per un eredito temporaneamente inesigi bile — Responsabilita aggravata — Eselusione

(Cod. proc. civ., art. 96). Titoli di eredito — Inesigibilita temporanea pattuita

tra prenditore e debitore Protesto dei titoli ad

opera dei terzi giratari — Responsabilita coiitrat

tuale del prenditore (Cod. civ., art. 1218).

La nullita del decreto ingiuntivo, provvisoriamente eseeutivo,

fondato su cambiali, per il motivo ehe il eredito da queste

portato era temporaneamente inesigibile per un aeeordo

dilatorio intercorso fra le parti, comporta la nullita del

precetto e del pignoramento conseguenti, ne rileva ehe nel

corso del giudizio di opposizione sia sopravvenuta I'esigi bilitä del eredito, e clue perciõ il debitore debba essere con

dannato al pagamento. (1)

(1) Non risultano precedents di Specie. Conforme, sul prin cipio, Cass. 20 dieembre 1902, n. 3451, Foro it., Kep. 1962, voce Imiunzione, nn. 32-3i, secondo cui l'originaria nullita del decreto ingiuntivo per il difetto pro tempore dei necessari

presupposti ed il riconoscimento della fondatezza della pretesa creditoria in virtü di situazioni nuove, maturate nelle more del

giudizio di opposizione, oltre ad influire sulla ripartizione delle

spese, fanno si che gli effetti della pronuncia possono retroagire solo al momento in cui si sono avverati i nuovi fatti e non al

tempo in cui -.'u chiesto ed emesso il decreto ingiuntivo. Nel senso cjie, in caso di accoglimento nel merito della do

manda del irejitore opporto, l'originaria nullitä del decreto in

giuntivo influisce solo sulla ripartizione del carico delle spese (questa giurisprudenza, perõ, sembra considerare solo i casi di nullita, del decreto dipendente dal difetto della legitimatio ad

processum o dei presupposti specifici del procedimento moni

torio, non da ragioni di merito, quali l'iniziale infondatezza o

la temporanea improponibilitä della domanda creditoria), v.

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2271 PARTE PRIMA 2272

Non sussiste responsabilitä aggravata, nh ai sensi del primo ne ai sensi del 2° comma delVart. 96 cod. proc. civ., della

parte ehe, titolare di un credito cambiario temporaneamente

inesigibile per un accordo dilatorio intercorso col debitore, abbia provocato, prima della scadenza, I'emissione di un

decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo e sulla base di

questo abbia intimato precetto ed eseguito pignoramento. (2) Incorre in responsabilitä contrattuale il prenditore di titoli cam

biari, che, avendo stipulato con il debitore un patto dila

torio,, non intervenga, per tutto il periodo della pattuiti

inesigibilitä, al fine di evitare che i titoli vengano presen tati al pagamento e protestati ad opera di terzi, che hanno

da lui ricevuto i titoli mediante girata. (3)

Cass. 29 dicembre 1062, n. 3145 ibid., n. 35; 16 maggio 1962, n.

1084, ibid., n. 40 ; 3 agosto 1961, n. 1882, id., Rep. 1961, voce

eit., nn. 70, 71 ; 15 febbraio I960, n. 240, 9 giugno 1960, n.

1512, id., Rep. 1960, voce cit., nn. 75, 76 ; 10 agosto 1959, n. 2513, 8 giugno 1959, n. 1711, id., Rep. 1959, voce cit., nn. 79-81 ; 31 gennain 1958, n. 12, id., Rep. 1958, voce cit., nn. 53, 54 ; 31 maggio 1958, n. 1850, ibid., nn. 59-62 ; 7 maggio 1958, n. 1500, ibid., nn. 66, 67. Contrario Trib. Milano 17 aprile L958, id., Rep. 1959, voce cit.,n. 92, che ritiene irrilevanti nel

giudisio di opp }si«i jne, anche quanta alia ripartizione delle

spe3e, le eccezioni relative alia « validity formale e sostanziale » del decreto opposto.

Da segaalare la massima di Cass. ]° giugno 1960, n. 1430, id., Rap. 1980, voce cit., nn. 68, 69, secondo cui in caso di nul lita del procedineito mrmitorio, per il difetto delle condizioni di legibtimitä per l'emijsione del decreto, il titolo esecutivo e costituito esclusivamente dalla sentenza che ha deeiso sull'op poäizione accogliendo nel merito la domanda del creditore.

In dottrina, v. Carnbltttti, Istiluzioni', III, n. 864.

(2) Non risultano precedenti in termini. La sentenza motiva col rilevare che la responsabilitä aggravata ex art. 96, 1° comma, suppone la soccombenza, e quella ex art. 96, 2° comma, postula l'inesistenza del diritto azionato cautelarmente od esecutiva mante ; ma in questo m ado elude, anziche risolvere, il problema, che era di stabilire se l'acclarata illegittirnita del decreto ingiun tivo opposto (con le conjeguenze messe in luce nella prima mas sima sull'azione esecutiva in base ad esso promossa, e quelle ritenute dalla prevalente giurisprudenza in ordine al riparto delle spese) non fosse da considerare come una soccombenza

parziale, e questa non integrasse il presupposto dell'art. 96, 1° comma ; e se la «ineintenza del diritto », di cui parla l'art. 96, 2° comma, non dovesse valutarsi con yiferimento al tempo della

intrapresa esecuzione, e non indudesse anche la temporanea inesigibilitä, del credito, che significa mancanza di un diritto attuale (o attualmente efficiente) del creditore, finche la causa

d^ll'inesigibilita perduri. Sull'interpretazione e l'applicazione dell'art. 96 cod. proc.

civ. in rapporto alia distinzione fra procedure (cautelari od ese

cutive) ingiuste e illegittime, v., in vario senso, Cass. 9 agosto 1960, n. 2340, Foro it., Rep. 1960, voce Spese giudiziali, n. 88 ; 19 ottobre 1959, n. 2954, id., Rep. 1959, voce cit., nn. 49, 50 ; 13 dicembre 1958, n. 3886, id., Rep. 1958, voce cit., nn. 51-53 ; 15 marzo 1958, n. 855, 6 giugno 1957, n. 2057, id., 1958, I, 883 e 1033, con note di l'ichian'i.

.Al rapporto fra responsabilitä ex art. 96 cod. proc. civ. e

responsabilitä ex art. 1218 cod. civ. accenna, nella motivazione, Cass. 1" dicembre 1961, n. 2754, id., 1961, I, 1784.

Per altri riferimenti in tema di responsabilitä aggravata, cfr. Cass. 16 giugno 1961, n. 1406, id., 1961, I, 1470 ; 29 set tembre 1959, n. 2626, id., 1959, I, 1469 ; 3 maggio 1958, n. 1447, id., 1958, I, 1280 ; 8 luglio 1957, n. 2695, App. Napoli 15 mag gio 1957, Trib. Roma 31 marzo 1958, ibid., 884.

(3) Conf. Cass. 26 giugno 1934, n. 2316, Foro it., Rep. 1934, voce Effetto cambiario, n. 274, che ha affermato la responsa bilitä del prenditore che, avendo ricevuto altro titolo a piti lontana scadenza in sostituzione di quello precedentemente emesso, non si sia curato di ritirare quest'ultimo dalla circola zione, lasciando che fosse protestato alia scadenza dal giratario.

Per la responsabilitä del creditore cambiario, che, pur avendo cnisent.it o alia rinnovazione dei titoli, abbia trascurato di revoeare l'incarico giä conferito al notaio di elevare il pro testo, v. Cass. 18 maggio 1934, n. 1668, id., Rep. 1934, voce cit., n. 273.

Nel senso che nel patto di rinnovo cambiario e implicita l'obbligazione del prenditore di non mettere in circolazione i titoli, o comunque di ritirarli in tempo utile, Trib. Matera 18

agosto 1958, id., Rep. 1959, voce Titoli di credito, n. 80. Nello stesso orientamento, v. anche App. Firenze 27 maggio 1953, id., Rep. 1953, voce Obbligazioni e contratti, nn. 475, 476 (che,

La Corte, ecc. — La denunziata sentenza accertõ che il

Colella aveva rilasciato al Carnevale, a garanzia di una

parte del prezzo di appalto degli aceennati lavori, aleuni

effetti oambiari, che quest'ultimo si obbligava a rinnovare

fino ad un anno dopo l'ultimazione dei lavori stessi; che

pertanto, avendo avuto termine le opere appaltate alia fine

del 1957, le cambiali, rilasciate dal Colella al Carnevale, non potevano essere da quest'ultimo azionate prima della

fine del 1958, in virtu del pactum de non petendo ad tempus,

stipulate dalle parti. Sulla base degli indicati presupposti di fatto i Giudici

d'appello ritennero che il decreto ingiuntivo. ottenuto dal

Carnevale contro il Colella, nel febbraio del 1958, per esigere

l'importo di cambiali, che, a quell'epoca, non potevano essere azionate, in virtu del patto predetto, dovesse essere

revocato (in conformita della richiesta dell'opponente Co

lella), essendo stato invalidamente emesso a tutela di un

credito inesigibile. Tuttavia i Giudici d'appello, poiche il

credito azionato era divenuto esigibile in corso di lite, ritennero di poterlo giudizialmente riconoscere, nei limiti

suaccennati, e condannare il Colella al relativo pagamento a favore del Carnevale, precisando che l'iniziale inesigibilitä del credito stesso (da cui era derivata la nullita dell'opposto decreto ingiuntivo) non poteva influire sul merito del giu dizio di cognizione, ma soltanto sulla pronuncia relativa

alle spese processuali. Per quanto riguardava poi il precetto, intimato dal

Carnevale sulla base del decreto ingiuntivo munito di

clausola di provvisoria esecuzione, ed il successivo pigno ramento da lui eseguito in danno del Colella, pur essi op

posti dal Colella stesso, che ne aveva chiesto la declaratoria

di nullitä in dipendenza della nullita del titolo esecutivo

costituito dal decreto, la Corte di merito rilevõ che, poiche il credito azionato dal Carnevale era divenuto esigibile in

corso di lite, il precetto ed il pignoramento « conservavano i loro effetti».

Su quest'ultimo punto dell'impugnata decisione verte il

secondo motivo del ricorso, avente carattere preliminare. Sostiene il ricorrente che, avendo giustamente la Corte di

merito, per la ragione suaccennata, annullato il titolo ese

cutivo (decreto ingiuntivo munito della clausola di provvi soria esecuzione), non avrebbe essa potuto attribuire persi stent© efficacia giuridica al precetto ed al pignoramento, che dal resistente furono, rispettivamente, il primo notifi

cato ed il secondo eseguito sulla presupposta validity dello

stesso titolo esecutivo. In realtä, giusta l'art. 480 cod. proc. civ., « il precetto

consiste nell'intimazione di adempiere l'obbligo risultante

dal titolo esecutivo », mentre, secondo il precedente art. 474, «1'esecuzione forzata non puõ aver luogo che in virtu di

un titolo esecutivo». Sicchõ un titolo esecutivo, ovvia mente supposto valido, altrimenti dovrebbe considerarsi

tamquam non esset, e il necessario, inderogabile presupposto processuale del precetto e del pignoramento, che non pos sono essere perciõ validamente posti in essere, qualora sia

nullo il titolo esecutivo, che dovrebbe costituire la loro base sul piano rituale. II che, del resto, non h che un'ap plicazione lineare del principio quod nullum est nullum

producit effectum, nel senso che il titolo esecutivo, ove sia

nullo, non puõ produrre l'effetto di dar vita ad atti pro cessuali validi, ciofe ad un valido precetto e ad un valido

pignoramento. Nella specie, pertanto, avendo i Giudici d'appello esat

perõ esclude, nella specie, 1'accettazione della proposta di rin novazione per il solo fatto di avere trattenuto i nuovi titoli inviati dal debitoi-e a questo scopo) ; App. Torino 18 febbraio 1938, id., Hep. 1938, voce Ejfetto cambiario, n. 143 (che esclude la responsabilitil del prenditore per il protesto di cambiale, di cui era stato pattuito il rinnovo alia scadenza, per non avere il debitore dato tempestiva partecipazione di aver ricevuto l'avviso bancario di scadenza).

Per una ipotesi affine (cambiale emessa per lo sconto, girata dal prenditore e lasciata protestare), v. Cass. 4 giugno 1937, n. 1800. id., Rep. 1937, voce eit., n. 9H.

A. L. A. L.

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2273 GIUR1SPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE 2274

tamente rilevato la nullita del titolo esecutivo, cioe del

decreto ingiuntivo munito della clausola di provvisoria esecuzione, ch'era stato irritualmente emesso per ordinare

il pagamento di un oredito cambiario non ancora esigibile,

conseguiva necessariamente da tale nullitä, giusta le su

esposte considerazioni, l'inefficacia giuridica del precetto e

del pignoramento (nonche, logicamente, di ogni conse

guenziale atto esecutivo), cui l'odierno resistente procedette sull'erroneo presupposto della validity del provvedimento monitorio.

Con ragione, dunque, il ricorrente denunzia eol mezzo

in esame (ohe va perciõ aeeolto) l'errore in cui incorse la

Corte di merito riconoscendo efficacia giuridica al precetto e al pignoramento, da lui opposti, pur avendo essa giusta mente ril vato la nullity del titolo esecutivo, che di quei due atti doveva costituire il necessario presupposto pro cessuale.

Col primo mezzo il ricorrente censura i Giudici d'appello

per aver rigettato l'azione di danni, da lui proposta contro

il Carnevale sulla base di due distinti titoli, o causae petendi, e ciof;: a) sulla base dell'art. 96, 1° e 2° comma, cod. proc. civ., in quanto il Carnevale avrebbe agito « con mala fede

o colpa grave» (1° comma), ottenendo contro il Colella

decreto ingiuntivo per il pagamento di un credito cambiario

inesigibile, ed avrebbe inoltre agito «senza la normale

prudenza » (2° comma), dando poi inizio all'esecuzione for

zata sul fondamento delFirrituale provvedimento moni

torio ; b) sulla base dell'art. 1218 cod. civ., avendo il Car

nevale danneggiato il Colella lasciando colposamente pro

cedere, in suo danno, agl'illegittimi protesti delle cambiali,

poste poi a* fondamento dell'opposto decreto ingiuntivo, bencbfe esse, in virtu del pactum: de non petendo ad tempus, non fossero esibigili.

Riguardo all'azione di danni, prospettata sub a), la

Corte di merito ne motivõ il rigetto considerando che non

fosse configurabile, a carico dell'odierno resistente, la re

sponsabilita aggravata di cui al menzionato art. 96, essendo

stato accertato, nel corso del giudizio di cognizione seguito

all'opposizione al decreto ingiuntivo, il credito cambiario

da lui azionato, benchfe lo stesso non fosse ancora esigibile al momento dell'emanazione del provvedimento monitorio.

Orbene la soluzione adottata, ad onta della laconicita

dei motivi che la giustificarono (su cui si appuntano le

censure del ricorrente), deve considerarsi giuridicamente corretta. Invero la responsabilita aggravata, di cui all'art.

96, 1° comma, cod. proc. civ., poggia sul presupposto della

soccombenza, in quanto in tale responsabilita incorre «la

parte soccombente », la quale « ha agito o resistito in giu dizio con mala fede o colpa grave », provocando cosi una

lite temeraria. Sicche, una volta escluso, a carico del Car

nevale, il presupposto della soccombenza, avendo i Giudici

d'appello accertato l'esistenza e 1'esigibilitä, benchfe inter -

venuta quest'ultima in corso di lite, del credito cambiario

da lui vantato (onde la Corte di merito considerõ il Carne

vale « sostanzialmente vittorioso »), e ovvio che la tesi della

responsabilita aggravata dell'odierno resistente, ex art. 96, 1° comma, si palesa priva di fondamento giuridico.

D'altro canto, presupposto della responsabilita aggra

vata, di cui al 2° comma dello stesso art. 96, 6 «l'inesi

stenza del diritto », a tutela del quale si sono compiuti, « senza la normale prudenza », gli atti ivi indicati, tra cui

b l'esecuzione forzata. Consegue che, neppure sotto questo ulteriore riflesso, puõ parlarsi di responsabilita aggravata del Carnevale, dal momento che i Giudici d'appello accer

tarono l'esistenza del diritto da lui azionato, condannando

il Colella ad adempiere la sua corrispondente obbligazione. Relativamente poi all'azione di danni, prospettata sub

b), b da notare che la Corte di merito ritenne di poterla

rigettare, affermando che la facoltä del Carnevale, quale

prenditore delle cambiali in oggetto, di girarle a terzi im

plicava la legittimitä, dei protesti da parte dei giratari, onde

non poteva parlarsi di una responsabilita del Carnevale

stesso, sotto il profilo deirillegittimitä dei protesti medesimi

e del pregiudizio economico, che ne era derivato al Colella.

Senonchfe, rigettando la domanda in oggetto con tale

apodittica affermazione, la denunziata sentenza omise di

motivare, come esattamente rileva il ricorrente, su un suo

specifico sistema difensivo prospettato nelle difese del giu dizio di appello : nel senso ehe la facoltä del Carnevale di

girare gli effetti cambiari non lo esimeva, in virtü del

pactum de non petendo ad tempus, ehe li rendeva inesigibili fino al dicembre del 1958, dal dovere di evitare, per tutto il periodo della loro inesigibilitä, il protesto dei titoli per mancato pagamento, nei confronti del Colella, avendo cur i di corrispondere, in tempo utile, quanto dovuto al porta tore delle cambiali anche mediante intervento.

Ora h evidente che, se, come il ricorrente sostiene, il

Carnevale, lasciando protestare le cambiali in danno del

Colella, si fosse reso inadempiente al pactum de non pe tendo ad tempus, egli sarebbe responsabile verso costui, in dipendenza del suo inadempimento contrattuale, ex

art. 1218 prfcitato, dei danni derivatigli dall'illegittima levata dei protesti, che il Colella stesso si offriva di dimo strare mediante prova documentale e testimoniale. Sicche la lamentata omissione d'indagine dei Giudici d'appello verte su un punto decisivo della controversia : tale, perche, se esaminato, avrebbe potuto indurre una decisione diversa

da quella adottata, n'l senso di affermare, sotto il profilo in esame, la responsabilita del resistente, che fu invece

apoditticamente esclusa. Consegue perciõ, sul punto in

questione, la nullita della denunziata sentenza, ai sensi

dell'art. 360, n. 5, cod. proc. civ., che va rilevata, acco

gliendosi, per quanto di ragione, nei sensi accennati, anche

il primo mezzo.

Dall'accoglimento dei primi due mezzi deriva l'assor

bimento del terzo, in quanto quest'ultimo verte su una

censura, del tutto subordinata, concernente le spese del

giudizio d'appello, che non ha piu ragione d'essere, una

volta che la denunziata sentenza va cassata per preliminari ed assorbenti ragioni di merito.

Cassandosi l'impugnata pronunzia, la causa va rinviata,

per nuovo esame, in ordine alle censure accolte, ad un giu dice di pari grado, il quale riparerä al rilevato difetto di

motivazione, e si uniformeiä alle suindicate considerazioni

giuridiche, attinenti alla nullitä degli atti processuali com

piuti in attuazione di un titolo esecutivo dichiarato nullo :

provvedera poi anche sulle spese del presente giudizio di

cassazione.

Per questi motivi, cassa, ecc.

CORTE SUPREMA DI CASSAZICNE.

Sezione III civile ; sentenza 3 ottobre 1963, n. 2621 ; Pres.

Pellettieki P., Est. Bartolomei, P. M. Colonnese

(concl. conf.) ; Fiore (Avv. Sandtjlli) c. De Feo (Aw.

Amatucci).

(Conferma Trib. Avellino 14 luglio 1960)

Retjistro — INiillitä per omessa registrazionc — Sa

natoria disposta dalla lcgge 2(1 jjennaio 1952 n. 29 — Costituto p»ssessori<i operato^col contralto

traslativo — Irioneit ;t — Successiva interversioi^

del titolo compiuta daH'alienante rimasto nella

detenzione dell'immobile — Irrilevanza (R. d. 1.

27 settembre 1941 n. 1015, nullita degli atti privati non registrati, aventi per oggetto trasferimenti di beni

immobili e di diritti immobiliari ; legge 26 gennaio 1952

n. 29, limiti dell'effioacia delle scritture private non

registrate. art. 1).

II costituto possessorio operato con una clausola del contralto

traslativo di immobile, non registrato nel termine pre scritto dal r. decreto legge 27 settembre 1941 n. 1015, e

perciõ nullo, costituisce idonea immissione in possesso

agli effetti della sanatoria disposta dalla legge 26 gennaio 1952 n. 29 ; nb rileva che Valienante, rimasto nella de

tenzione dell'immobile, abbia compiuto a proprio favore

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