Sezione II civile; sentenza 12 aprile 1961, n. 784; Pres. Vela P., Est. Rossi G., P. M. Pedace...

3
Sezione II civile; sentenza 12 aprile 1961, n. 784; Pres. Vela P., Est. Rossi G., P. M. Pedace (concl. conf.); Laddaga (Avv. Gramegna) c. Pellicciari (Avv. Tosches) Author(s): A. L. Source: Il Foro Italiano, Vol. 84, No. 9 (1961), pp. 1499/1500-1501/1502 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23175002 . Accessed: 28/06/2014 15:31 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 82.146.63.67 on Sat, 28 Jun 2014 15:31:14 PM All use subject to JSTOR Terms and Conditions

Transcript of Sezione II civile; sentenza 12 aprile 1961, n. 784; Pres. Vela P., Est. Rossi G., P. M. Pedace...

Page 1: Sezione II civile; sentenza 12 aprile 1961, n. 784; Pres. Vela P., Est. Rossi G., P. M. Pedace (concl. conf.); Laddaga (Avv. Gramegna) c. Pellicciari (Avv. Tosches)

Sezione II civile; sentenza 12 aprile 1961, n. 784; Pres. Vela P., Est. Rossi G., P. M. Pedace (concl.conf.); Laddaga (Avv. Gramegna) c. Pellicciari (Avv. Tosches)Author(s): A. L.Source: Il Foro Italiano, Vol. 84, No. 9 (1961), pp. 1499/1500-1501/1502Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23175002 .

Accessed: 28/06/2014 15:31

Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at .http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp

.JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range ofcontent in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new formsof scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected].

.

Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to IlForo Italiano.

http://www.jstor.org

This content downloaded from 82.146.63.67 on Sat, 28 Jun 2014 15:31:14 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

Page 2: Sezione II civile; sentenza 12 aprile 1961, n. 784; Pres. Vela P., Est. Rossi G., P. M. Pedace (concl. conf.); Laddaga (Avv. Gramegna) c. Pellicciari (Avv. Tosches)

1499 PARTE PRIMA 1500

blico, il dipendente ottenga, in via transattiva, la liquida zione di ogni altra sua spettanza lasciandosi impregiudi cata, però, ogni questione relativa alla liquidazione ulterior

mente dovuta al dipendente sul fondo di previdenza e degli

stipendi e competenze arretrate, riservata ad un momento

successivo ed a sede separata, la domanda giudizialmente introdotta dal dipendente, dopo il vano esperimento delle

bonarie trattative rivolte ad avere la liquidazione delle

ulteriori somme a tale titolo a lui dovute, trova la propria causa petendi ed il proprio diretto e necessario fondamento

nel rapporto di pubblico impiego, durante il cui svolgi mento erano state trattenute dagli stipendi le somme ne

cessarie a creare il fondo di previdenza, secondo le norme

regolamentari anch'esse pubblicistiche, proprie del fondo

stesso, e non nella transazione, il cui oggetto era stato

espressamente limitato ad alcune voci soltanto della liqui dazione spettante al pubblico dipendente, a seguito della

cessazione del rapporto di impiego, con la conseguenza che la relativa controversia rientra nella giurisdizione esclu

siva del Consiglio di Stato ed è, perciò, sottratta al giudice ordinario.

Nella specie, del resto, sarebbe stato contraddittorio e

vano' per il Martini agire in base ad una transazione che

nulla aveva statuito in ordine all'ulteriore liquidazione del

fondo di previdenza, espressamente rinviata invece in sepa rata e successiva sede di discussione tra le parti dall'atto

stesso, perchè, se realmente il Martini avesse inteso agire in

base alla transazione stessa, nessun diritto poteva deri

vargliene, dal momento che l'atto transattivo aveva escluso

quel capo di domanda da ogni pattuizione e statuizione delle parti. Tanto meno può giovare il dedurre che la tran

sazione stessa era stata conclusa dopo lo scioglimento del

rapporto di impiego, quando il Martini aveva, ormai, rag

giunta una posizione di parità con l'ente pubblico, perchè la ragione della giurisdizione esclusiva del Consiglio di Stato

per le controversie in materia di pubblico impiego, pure se aventi per oggetto diritti soggettivi, non è da ricercarsi nella soggezione del pubblico dipendente, ma nell'opportu nità di unificare tutte le controversie relative al pubblico impiego, a prescindere dalla circostanza che esse abbiano

per oggetto controversie relative a diritti soggettivi, o ad

interessi legittimi, presso unico giudice, così da eliminare

le controversie che prima si avevano per la preliminare ricerca del giudice competente a deciderle, secondo gli ordinari criteri di discriminazione della giurisdizione tra il giudice ordinario e quello amministrativo.

Per questi motivi, rigetta, ecc.

Ili

La Corte, ecc. — Con il primo mezzo, il ricorrente deduce la violazione degli art. 450 e 451 cod. proc. civ. e la conseguente nullità della sentenza impugnata. Rileva, a

questo proposito, che il procedimento di primo grado si era svolto, senza alcuna opposizione delle due parti, secondo le norme del rito ordinario, mentre, con l'atto di citazione del giudizio di appello, la Ditta fratelli Lazzi lo aveva convenuto davanti alla Magistratura del lavoro della Corte di Firenze, iscrivendo a ruolo la causa come causa del la voro. Ora, giacché tra i motivi di appello non era compresa alcuna specifica doglianza sul punto che il Tribunale non avesse ravvisato nel rapporto dedotto in lite gli estremi di un rapporto di lavoro e non avesse quindi ordinato il

passaggio della causa dal rito ordinario allo speciale, ne

deriverebbe, a detta del ricorrente, la irritualità del proce dimento di appello, svoltosi invece con il rito speciale, e, come riflesso, la nullità della sentenza impugnata.

La censura non ha alcun fondamento. Ed invero, secondo il nuovo codice di procedura civile,

le controversie individuali di lavoro non appartengono più, come per il passato, alla specifica competenza funzionale di un giudice specializzato, ma rientrano, al pari di ogni altra controversia civile, nella competenza del giudice or dinario. La legge processuale si limita a prevedere per tali controversie soltanto una diversità di rito che, peraltro, non costituisce forma essenziale per la validità del giudizio.

Pertanto, ove una controversia in materia di lavoro sia stata

trattata in primo grado con le forme del rito ordinario,

l'appello può essere validamente proposto, con il rito spe ciale, davanti alla magistratura del lavoro, anche se l'im

pugnazione non investa direttamente la ritualità del proce dimento di primo grado. (Omissis)

Per questi motivi, rigetta, ecc.

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE.

Sezione II civile ; sentenza 12 aprile 1961, n. 784 ; Pres. Vela P., Est. Rossi G., P. M. Pedace (conci, conf.) ; Laddaga (Avv. Gramegna) c. Pellicciari (Avv. Tosches).

(Gassa Trib. Bari 19 maggio 1958)

Cassazione in materia civile — Termine per ricorrere — Atto riassuntivo dell'appello — Notifica al pro curatore in primo ;irado — Effetti (Cod. proc. civ., art. 327 ; disp. attuaz. cod. proc. civ., art. 125).

Appello in materia civile— Mancata costituzione «Ielle

parti — Atto riassuntivo — Notifica irritualc —

Effetti — Cassazione con rinvio (Cod. proc. civ., art. 290, 359 ; disp. attuaz. cod. proc. civ., art. 125, 132).

Il termine annuale di decadenza dal ricorso per cassazione non si applica in danno della parte cui l'atto riassuntivo del giudizio di appello, nel quale non eransi costituite entrambe le parti, fu notificato presso il procuratore costituito nel giudizio di primo grado. (1)

L'atto di riassunzione del giudizio d'appello, in cui non si costituì alcuna parte, deve essere notificato personalmente e non presso il procuratore costituito nel giudizio di primo grado. (2)

La sentenza, che abbia pronunciato nel merito dopo aver dichiarato la contumacia dell'appellato, cui l'atto di rias sunzione della causa cancellata dal ruolo era stato irritual mente notificato, va cassata con rinvio ad altro giudice, che, regolarizzato il contraddittorio, deve accertare se siasi

verificata o meno la estinzione del processo. (3)

(1) Non risultano precedenti specifici. La massima lascia alquanto perplessi, perchè, anche ad ammettere che il 2° comma dell'art. 327 cod. proc. civ., nel richiedere al contumace la man cata conoscenza « del processo », per consentirgli di impugnare oltre l'anno, non pretenda la radicale ignoranza del processo nel suo insieme, ma si contenti dell'ignoranza del solo grado di giudizio in cui fu pronunciata la sentenza da impugnare, resta che il giudizio d'appello è ben noto a chi ricevette la rituale notificazione dell'atto introduttivo, anche se poi, essendo man cata la costituzione di entrambe le parti, l'atto di riassunzione non venne ritualmente notificato : da ciò può conseguire appena l'ignoranza di una successiva vicenda del giudizio d'appello (se sia stato tempestivamente riassunto, o si sia estinto). Vale qui la stessa critica rivolta a Cass. 10 marzo 1961, n. 524 (infra, col. 1514) : la presunzione di mancata conoscenza del processo (nel nostro caso, del giudizio d'appello), che la giurisprudenza della Cassazione afferma sol che il contumace provi le nullità di cui all'art. 327, capov., richiede, come ogni presunzione sem plice, la concludenza dell'illazione : concludenza che il giudice deve valutare senza bisogno di alcuna deduzione della parte controinteressata, perchè appartiene al thema probandum di colui che vuol proporre impugnazione nonostante il decorso dell'anno, e condiziona l'ammissibilità dell'impugnazione mede sima.

A. L.

(2-3) Per la diversa ipotesi di cancellazione dal ruolo causata dalla tardiva costituzione di entrambe le parti, Cass. 8 luglio 1959, n. 2187, Foro it., Rep. 1959, voce Procedimento civ., n. 330, ha ritenuto che il procuratore, tardivamente costituitosi, sia legittimato a ricevere la notifica dell'atto di riassunzione.

Sull'applicabilità, al giudizio d'appello, dell'art. 291 cod. proc. civ., con impedimento di ogni decadenza a carico del l'appellante che abbia ritualmente e tempestivamente rinnovato la notifica nulla : Cass. 3 gennaio 1961, n. 16, id., Mass., 4 ; 29 ottobre 1960, n. 2937, id., Rep. 1960, voce Appello civ.,

This content downloaded from 82.146.63.67 on Sat, 28 Jun 2014 15:31:14 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

Page 3: Sezione II civile; sentenza 12 aprile 1961, n. 784; Pres. Vela P., Est. Rossi G., P. M. Pedace (concl. conf.); Laddaga (Avv. Gramegna) c. Pellicciari (Avv. Tosches)

GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

La Corte,eco. — Svolgimento del 'processo. — (Omissis). Con

atto del 16 luglio 1956 il Pellicciali proponeva appello, ci

tando il Laddaga a comparire dinanzi al Tribunale di Bari

nell'udienza del 31 dicembre dello stesso anno. Senonchè

nessuna delle parti si costituiva ; e con ulteriore atto del

23 dicembre 1957, notificato al Laddaga presso il procura tore costituito per il medesimo nel giudizio di primo grado, il Pellicciari riassumeva l'appello.

Il Laddaga non si costituiva e veniva dichiarato contu

mace. Dopodiché, con sentenza in data 23 aprile-19 maggio

1958, il Tribunale, in riforma della decisione del primo Giu

dice, accoglieva la domanda del Pellicciari.

Contro questa sentenza, non notificata, il Laddaga ha proposto ricorso per cassazione in data 27 luglio 1959, formulando un unico motivo.

Motivi della decisione. — Con l'unico motivo del ricorso

si denuncia la violazione degli art. 125 disp. att. cod. proc. civ. e 330, ultimo comma, dello stesso codice ; e si lamenta

che il Tribunale abbia illegittimamente dichiarato la contu

macia del Laddaga nel giudizio di secondo grado e provve duto nel merito dell'appello, senza rilevare che la notifi

cazione dell'atto riassuntivo di quel processo era inficiata

da nullità, perchè eseguita presso il procuratore costituito

per il Laddaga nel giudizio di primo grado, laddove, al

sensi delle suindicate disposizioni, doveva essere fatta

allo stesso Laddaga personalmente, dato che egli non si

era costituito dopo la notificazione dell'atto di appello. L'assunto è rilevante non solo in relazione al disposto

dell'art. 360, nn. 3 e 4, cod. proc. civ., e cioè come motivo

di cassazione della sentenza impugnata, ma anche per stabilire se il ricorso per cassazione, che risulta proposto

dopo oltre un anno dalla pubblicazione della sentenza stessa,

e quindi tardivamente, possa esser considerato ammissibile

a norma del 2° comma dell'art. 327, il quale dispone che il

ricorso per cassazione, al pari dell'appello, può essere pro

posto anche dopo la scadenza del detto termine dalla parte

che, essendo stata contumace nel giudizio a quo, dimostri

di non aver avuto conoscenza di esso per la nullità della

citazione o della notificazione.

Ora in virtù del citato art. 125, applicabile anche nel

giudizio di appello, in forza del generico richiamo conte

nuto nell'art. 359 cod. proc. civ. e nell'art. 132 delle stesse

norme di attuazione, l'atto di riassunzione del processo deve essere notificato personalmente alle parti non costi

tuite ; e, data la portata ampia e comprensiva della norma,

non è consentito distinguere tra il caso in cui, per l'avvenuta

costituzione di alcuna delle parti, la causa sia stata già

portata a cognizione del giudice, e sia già intervenuta la

dichiarazione di contumacia delle parti non comparse, ed

il caso in cui nessuna delle parti siasi costituita anterior

mente alla riassunzione. Inoltre, non v'è dubbio che la ipo

tesi della « mancata costituzione », cui consegue l'esigenza

della suindicata forma di notificazione, è contemplata

dalla detta disposizione con specifico ed esclusivo riferi

mento allo stesso processo che si intende riassumere mercè

l'atto da notificarsi : onde nel giudizio di appello non ha

rilevanza, al fine di escludere l'applicabilità della prescri zione di cui si tratta, la circostanza che il destinatario del

l'atto riassuntivo si fosse costituito a mezzo di procuratore

nel giudizio di primo grado. Pertanto, poiché è pacifico, in

n. 63 ; 23 settembre 1960, n. 2479, ibid., n. 66 ; 18 maggio I960,

n. 1221, ibid., n. 64 ; 24 giugno 1959, n. 1987, id., Rep. 1959,

voce Contumacia civ., n. 8 (conforme a quella che s'annota

anche sulla necessità, per il giudice dell'impugnazione, di

rimettere la causa al giudice che ha pronunciato la sentenza

nulla perchè disponga la rinnovazione della notifica) ; 14 luglio

1958, n. 2562, id., Rep. 1958, voce Appello civ., n. 87 ; 18 aprile

1958, n. 1272 e 16 giugno 1958, n. 2041, ibid., nn. 89, 90 ; 21

novembre 1957, n. 4461, id., 1958, I, 202, con ampia nota di

richiami. Per l'Ipotesi, in cui l'atto di riassunzione avanti il giudice

di rinvio non sia stato notificato personalmente, v., nel senso

che la sentenza di merito debba essere cassata con rinvio ad

altro giudice, Gass. 5 aprile 1960, n. 782, infra, 1539, con nota

di richiami.

fatto, che nella specie il Laddaga, al pari della controparte

(appellante), non si era costituito dopo la instaurazione del

processo di appello, e che l'atto di riassunzione del pro cesso stesso gli fu notificato presso il procuratore costitui

tosi per lui nel giudizio di prime cure, risulta evidente la

irritualità e la nullità di tale notificazione, e la conseguente

illegittimità della declaratoria di contumacia dello stesso

Laddaga. D'altra parte, la dedotta nullità sussisterebbe anche in

relazione al disposto dell'art. 330, ult. comma ; infatti, poi ché la riassunzione dell'appello fu eseguita dopo il decorso

di oltre un anno dalla pubblicazione della sentenza di primo

grado, esulavano pro tempore i presupposti, che, alla stregua della norma ora citata, legittimano la notificazione presso il procuratore costituito in primo grado per l'appellato.

Bisogna, adunque, concludere che il ricorso è piena mente ammissibile, ai sensi del citato art. 327, ed è anche

fondato.

Ciò posto, va altresì rilevato che nella ipotesi di nullità

della notificazione dell'atto di citazione e di riassunzione, fatta valere, mediante impugnazione della sentenza, dalla

parte che, ad onta di tale nullità, sia stata dichiarata con

tumace, il giudice della impugnazione, accertato il detto

vizio di costituzione del contraddittorio, deve rimettere la

causa al giudice a quo, affinchè provveda, ai sensi dell'art.

291 (da osservarsi anche in grado di appello in base al di

sposto degli art. 359 e 350), ad assegnare all'attore (o ap

pellante) un termine per la rinnovazione dell'atto nullo ; la quale, operando con efficacia ex tunc, impedisce ogni de

cadenza ; e preclude anche la possibilità che si dichiari

l'estinzione del processo per tardività della riassunzione,

salvo, beninteso, che i relativi presupposti si fossero già verificati prima del compimento dell'atto dichiarato nullo

(cfr. Cass. 26 luglio 1950, n. 2095, Foro it., Rep. 1950, voce Contumacia civ., n. 5 ; 30 marzo 1956, n. 940, id,.,

Rep. 1956, voce Appello civ., nn. 126-128 ; 21 ottobre 1957, n. 4021, id., Rep. 1957, voce Rinvio civ., nn. 17, 18 ; 18

maggio 1960, n. 1221, id., Rep. 1960, voce Appello civ., n. 64).

Consegue che, in aderenza a tale principio, questa Su

prema corte, nel cassare la sentenza impugnata, deve rin

viare senz'altro la causa ad altra Sezione dello stesso Tri

bunale di Bari.

E sarà, poi, compito del giudice di rinvio accertare,

dopo la regolarizzazione del contraddittorio ai sensi del

citato art. 291, se, come pur sostiene il ricorrente, siasi veri

ficata o meno l'estinzione del processo di appello, per essere

stata la riassunzione di esso attuata quando era già scaduto

il termine di un anno fissato dall'art. 307, 1° comma, il

quale termine, è opportuno notarlo, qualora, per la mancata

costituzione di entrambe le parti, non sia stato pronunciato un provvedimento di cancellazione della causa dal ruolo,

decorre, come è ormai ius receptum, dalla scadenza del ter

mine di costituzione del convenuto (o appellato). Ai sensi dell'art. 385, ult. comma, è il caso di rimettere

al giudice di rinvio anche la pronuncia sulle spese del pre sente giudizio.

Per questi motivi, ecc.

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE.

Sezione ii civile ; sentenza 16 marzo 1961, n. 589 ; Pres.

Vakallo P., Est. Ferrati, P. M. Colonnese (conci,

conf.) ; Pisu (Avv. Miglior) c. Scionis e Puggioni

(aw. Campus, Zonchello, Pratj).

(Cassa Trib. Cagliari 14 aprile 1959)

Usufrutto — Cessazione nel corso dell'annata agraria — Frutti pendenti

— Atti di disposizione dell'usu

fruttuario — Efletti (Cod. civ., art. 984).

Oli atti di disposizione dei frutti pendenti dalla pianta, posti in essere dall'usufruttuario il cui diritto si estingua nel

This content downloaded from 82.146.63.67 on Sat, 28 Jun 2014 15:31:14 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions