Sezione II civile; sentenza 12 aprile 1961, n. 784; Pres. Vela P., Est. Rossi G., P. M. Pedace...
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Sezione II civile; sentenza 12 aprile 1961, n. 784; Pres. Vela P., Est. Rossi G., P. M. Pedace (concl.conf.); Laddaga (Avv. Gramegna) c. Pellicciari (Avv. Tosches)Author(s): A. L.Source: Il Foro Italiano, Vol. 84, No. 9 (1961), pp. 1499/1500-1501/1502Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23175002 .
Accessed: 28/06/2014 15:31
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1499 PARTE PRIMA 1500
blico, il dipendente ottenga, in via transattiva, la liquida zione di ogni altra sua spettanza lasciandosi impregiudi cata, però, ogni questione relativa alla liquidazione ulterior
mente dovuta al dipendente sul fondo di previdenza e degli
stipendi e competenze arretrate, riservata ad un momento
successivo ed a sede separata, la domanda giudizialmente introdotta dal dipendente, dopo il vano esperimento delle
bonarie trattative rivolte ad avere la liquidazione delle
ulteriori somme a tale titolo a lui dovute, trova la propria causa petendi ed il proprio diretto e necessario fondamento
nel rapporto di pubblico impiego, durante il cui svolgi mento erano state trattenute dagli stipendi le somme ne
cessarie a creare il fondo di previdenza, secondo le norme
regolamentari anch'esse pubblicistiche, proprie del fondo
stesso, e non nella transazione, il cui oggetto era stato
espressamente limitato ad alcune voci soltanto della liqui dazione spettante al pubblico dipendente, a seguito della
cessazione del rapporto di impiego, con la conseguenza che la relativa controversia rientra nella giurisdizione esclu
siva del Consiglio di Stato ed è, perciò, sottratta al giudice ordinario.
Nella specie, del resto, sarebbe stato contraddittorio e
vano' per il Martini agire in base ad una transazione che
nulla aveva statuito in ordine all'ulteriore liquidazione del
fondo di previdenza, espressamente rinviata invece in sepa rata e successiva sede di discussione tra le parti dall'atto
stesso, perchè, se realmente il Martini avesse inteso agire in
base alla transazione stessa, nessun diritto poteva deri
vargliene, dal momento che l'atto transattivo aveva escluso
quel capo di domanda da ogni pattuizione e statuizione delle parti. Tanto meno può giovare il dedurre che la tran
sazione stessa era stata conclusa dopo lo scioglimento del
rapporto di impiego, quando il Martini aveva, ormai, rag
giunta una posizione di parità con l'ente pubblico, perchè la ragione della giurisdizione esclusiva del Consiglio di Stato
per le controversie in materia di pubblico impiego, pure se aventi per oggetto diritti soggettivi, non è da ricercarsi nella soggezione del pubblico dipendente, ma nell'opportu nità di unificare tutte le controversie relative al pubblico impiego, a prescindere dalla circostanza che esse abbiano
per oggetto controversie relative a diritti soggettivi, o ad
interessi legittimi, presso unico giudice, così da eliminare
le controversie che prima si avevano per la preliminare ricerca del giudice competente a deciderle, secondo gli ordinari criteri di discriminazione della giurisdizione tra il giudice ordinario e quello amministrativo.
Per questi motivi, rigetta, ecc.
Ili
La Corte, ecc. — Con il primo mezzo, il ricorrente deduce la violazione degli art. 450 e 451 cod. proc. civ. e la conseguente nullità della sentenza impugnata. Rileva, a
questo proposito, che il procedimento di primo grado si era svolto, senza alcuna opposizione delle due parti, secondo le norme del rito ordinario, mentre, con l'atto di citazione del giudizio di appello, la Ditta fratelli Lazzi lo aveva convenuto davanti alla Magistratura del lavoro della Corte di Firenze, iscrivendo a ruolo la causa come causa del la voro. Ora, giacché tra i motivi di appello non era compresa alcuna specifica doglianza sul punto che il Tribunale non avesse ravvisato nel rapporto dedotto in lite gli estremi di un rapporto di lavoro e non avesse quindi ordinato il
passaggio della causa dal rito ordinario allo speciale, ne
deriverebbe, a detta del ricorrente, la irritualità del proce dimento di appello, svoltosi invece con il rito speciale, e, come riflesso, la nullità della sentenza impugnata.
La censura non ha alcun fondamento. Ed invero, secondo il nuovo codice di procedura civile,
le controversie individuali di lavoro non appartengono più, come per il passato, alla specifica competenza funzionale di un giudice specializzato, ma rientrano, al pari di ogni altra controversia civile, nella competenza del giudice or dinario. La legge processuale si limita a prevedere per tali controversie soltanto una diversità di rito che, peraltro, non costituisce forma essenziale per la validità del giudizio.
Pertanto, ove una controversia in materia di lavoro sia stata
trattata in primo grado con le forme del rito ordinario,
l'appello può essere validamente proposto, con il rito spe ciale, davanti alla magistratura del lavoro, anche se l'im
pugnazione non investa direttamente la ritualità del proce dimento di primo grado. (Omissis)
Per questi motivi, rigetta, ecc.
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE.
Sezione II civile ; sentenza 12 aprile 1961, n. 784 ; Pres. Vela P., Est. Rossi G., P. M. Pedace (conci, conf.) ; Laddaga (Avv. Gramegna) c. Pellicciari (Avv. Tosches).
(Gassa Trib. Bari 19 maggio 1958)
Cassazione in materia civile — Termine per ricorrere — Atto riassuntivo dell'appello — Notifica al pro curatore in primo ;irado — Effetti (Cod. proc. civ., art. 327 ; disp. attuaz. cod. proc. civ., art. 125).
Appello in materia civile— Mancata costituzione «Ielle
parti — Atto riassuntivo — Notifica irritualc —
Effetti — Cassazione con rinvio (Cod. proc. civ., art. 290, 359 ; disp. attuaz. cod. proc. civ., art. 125, 132).
Il termine annuale di decadenza dal ricorso per cassazione non si applica in danno della parte cui l'atto riassuntivo del giudizio di appello, nel quale non eransi costituite entrambe le parti, fu notificato presso il procuratore costituito nel giudizio di primo grado. (1)
L'atto di riassunzione del giudizio d'appello, in cui non si costituì alcuna parte, deve essere notificato personalmente e non presso il procuratore costituito nel giudizio di primo grado. (2)
La sentenza, che abbia pronunciato nel merito dopo aver dichiarato la contumacia dell'appellato, cui l'atto di rias sunzione della causa cancellata dal ruolo era stato irritual mente notificato, va cassata con rinvio ad altro giudice, che, regolarizzato il contraddittorio, deve accertare se siasi
verificata o meno la estinzione del processo. (3)
(1) Non risultano precedenti specifici. La massima lascia alquanto perplessi, perchè, anche ad ammettere che il 2° comma dell'art. 327 cod. proc. civ., nel richiedere al contumace la man cata conoscenza « del processo », per consentirgli di impugnare oltre l'anno, non pretenda la radicale ignoranza del processo nel suo insieme, ma si contenti dell'ignoranza del solo grado di giudizio in cui fu pronunciata la sentenza da impugnare, resta che il giudizio d'appello è ben noto a chi ricevette la rituale notificazione dell'atto introduttivo, anche se poi, essendo man cata la costituzione di entrambe le parti, l'atto di riassunzione non venne ritualmente notificato : da ciò può conseguire appena l'ignoranza di una successiva vicenda del giudizio d'appello (se sia stato tempestivamente riassunto, o si sia estinto). Vale qui la stessa critica rivolta a Cass. 10 marzo 1961, n. 524 (infra, col. 1514) : la presunzione di mancata conoscenza del processo (nel nostro caso, del giudizio d'appello), che la giurisprudenza della Cassazione afferma sol che il contumace provi le nullità di cui all'art. 327, capov., richiede, come ogni presunzione sem plice, la concludenza dell'illazione : concludenza che il giudice deve valutare senza bisogno di alcuna deduzione della parte controinteressata, perchè appartiene al thema probandum di colui che vuol proporre impugnazione nonostante il decorso dell'anno, e condiziona l'ammissibilità dell'impugnazione mede sima.
A. L.
(2-3) Per la diversa ipotesi di cancellazione dal ruolo causata dalla tardiva costituzione di entrambe le parti, Cass. 8 luglio 1959, n. 2187, Foro it., Rep. 1959, voce Procedimento civ., n. 330, ha ritenuto che il procuratore, tardivamente costituitosi, sia legittimato a ricevere la notifica dell'atto di riassunzione.
Sull'applicabilità, al giudizio d'appello, dell'art. 291 cod. proc. civ., con impedimento di ogni decadenza a carico del l'appellante che abbia ritualmente e tempestivamente rinnovato la notifica nulla : Cass. 3 gennaio 1961, n. 16, id., Mass., 4 ; 29 ottobre 1960, n. 2937, id., Rep. 1960, voce Appello civ.,
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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE
La Corte,eco. — Svolgimento del 'processo. — (Omissis). Con
atto del 16 luglio 1956 il Pellicciali proponeva appello, ci
tando il Laddaga a comparire dinanzi al Tribunale di Bari
nell'udienza del 31 dicembre dello stesso anno. Senonchè
nessuna delle parti si costituiva ; e con ulteriore atto del
23 dicembre 1957, notificato al Laddaga presso il procura tore costituito per il medesimo nel giudizio di primo grado, il Pellicciari riassumeva l'appello.
Il Laddaga non si costituiva e veniva dichiarato contu
mace. Dopodiché, con sentenza in data 23 aprile-19 maggio
1958, il Tribunale, in riforma della decisione del primo Giu
dice, accoglieva la domanda del Pellicciari.
Contro questa sentenza, non notificata, il Laddaga ha proposto ricorso per cassazione in data 27 luglio 1959, formulando un unico motivo.
Motivi della decisione. — Con l'unico motivo del ricorso
si denuncia la violazione degli art. 125 disp. att. cod. proc. civ. e 330, ultimo comma, dello stesso codice ; e si lamenta
che il Tribunale abbia illegittimamente dichiarato la contu
macia del Laddaga nel giudizio di secondo grado e provve duto nel merito dell'appello, senza rilevare che la notifi
cazione dell'atto riassuntivo di quel processo era inficiata
da nullità, perchè eseguita presso il procuratore costituito
per il Laddaga nel giudizio di primo grado, laddove, al
sensi delle suindicate disposizioni, doveva essere fatta
allo stesso Laddaga personalmente, dato che egli non si
era costituito dopo la notificazione dell'atto di appello. L'assunto è rilevante non solo in relazione al disposto
dell'art. 360, nn. 3 e 4, cod. proc. civ., e cioè come motivo
di cassazione della sentenza impugnata, ma anche per stabilire se il ricorso per cassazione, che risulta proposto
dopo oltre un anno dalla pubblicazione della sentenza stessa,
e quindi tardivamente, possa esser considerato ammissibile
a norma del 2° comma dell'art. 327, il quale dispone che il
ricorso per cassazione, al pari dell'appello, può essere pro
posto anche dopo la scadenza del detto termine dalla parte
che, essendo stata contumace nel giudizio a quo, dimostri
di non aver avuto conoscenza di esso per la nullità della
citazione o della notificazione.
Ora in virtù del citato art. 125, applicabile anche nel
giudizio di appello, in forza del generico richiamo conte
nuto nell'art. 359 cod. proc. civ. e nell'art. 132 delle stesse
norme di attuazione, l'atto di riassunzione del processo deve essere notificato personalmente alle parti non costi
tuite ; e, data la portata ampia e comprensiva della norma,
non è consentito distinguere tra il caso in cui, per l'avvenuta
costituzione di alcuna delle parti, la causa sia stata già
portata a cognizione del giudice, e sia già intervenuta la
dichiarazione di contumacia delle parti non comparse, ed
il caso in cui nessuna delle parti siasi costituita anterior
mente alla riassunzione. Inoltre, non v'è dubbio che la ipo
tesi della « mancata costituzione », cui consegue l'esigenza
della suindicata forma di notificazione, è contemplata
dalla detta disposizione con specifico ed esclusivo riferi
mento allo stesso processo che si intende riassumere mercè
l'atto da notificarsi : onde nel giudizio di appello non ha
rilevanza, al fine di escludere l'applicabilità della prescri zione di cui si tratta, la circostanza che il destinatario del
l'atto riassuntivo si fosse costituito a mezzo di procuratore
nel giudizio di primo grado. Pertanto, poiché è pacifico, in
n. 63 ; 23 settembre 1960, n. 2479, ibid., n. 66 ; 18 maggio I960,
n. 1221, ibid., n. 64 ; 24 giugno 1959, n. 1987, id., Rep. 1959,
voce Contumacia civ., n. 8 (conforme a quella che s'annota
anche sulla necessità, per il giudice dell'impugnazione, di
rimettere la causa al giudice che ha pronunciato la sentenza
nulla perchè disponga la rinnovazione della notifica) ; 14 luglio
1958, n. 2562, id., Rep. 1958, voce Appello civ., n. 87 ; 18 aprile
1958, n. 1272 e 16 giugno 1958, n. 2041, ibid., nn. 89, 90 ; 21
novembre 1957, n. 4461, id., 1958, I, 202, con ampia nota di
richiami. Per l'Ipotesi, in cui l'atto di riassunzione avanti il giudice
di rinvio non sia stato notificato personalmente, v., nel senso
che la sentenza di merito debba essere cassata con rinvio ad
altro giudice, Gass. 5 aprile 1960, n. 782, infra, 1539, con nota
di richiami.
fatto, che nella specie il Laddaga, al pari della controparte
(appellante), non si era costituito dopo la instaurazione del
processo di appello, e che l'atto di riassunzione del pro cesso stesso gli fu notificato presso il procuratore costitui
tosi per lui nel giudizio di prime cure, risulta evidente la
irritualità e la nullità di tale notificazione, e la conseguente
illegittimità della declaratoria di contumacia dello stesso
Laddaga. D'altra parte, la dedotta nullità sussisterebbe anche in
relazione al disposto dell'art. 330, ult. comma ; infatti, poi ché la riassunzione dell'appello fu eseguita dopo il decorso
di oltre un anno dalla pubblicazione della sentenza di primo
grado, esulavano pro tempore i presupposti, che, alla stregua della norma ora citata, legittimano la notificazione presso il procuratore costituito in primo grado per l'appellato.
Bisogna, adunque, concludere che il ricorso è piena mente ammissibile, ai sensi del citato art. 327, ed è anche
fondato.
Ciò posto, va altresì rilevato che nella ipotesi di nullità
della notificazione dell'atto di citazione e di riassunzione, fatta valere, mediante impugnazione della sentenza, dalla
parte che, ad onta di tale nullità, sia stata dichiarata con
tumace, il giudice della impugnazione, accertato il detto
vizio di costituzione del contraddittorio, deve rimettere la
causa al giudice a quo, affinchè provveda, ai sensi dell'art.
291 (da osservarsi anche in grado di appello in base al di
sposto degli art. 359 e 350), ad assegnare all'attore (o ap
pellante) un termine per la rinnovazione dell'atto nullo ; la quale, operando con efficacia ex tunc, impedisce ogni de
cadenza ; e preclude anche la possibilità che si dichiari
l'estinzione del processo per tardività della riassunzione,
salvo, beninteso, che i relativi presupposti si fossero già verificati prima del compimento dell'atto dichiarato nullo
(cfr. Cass. 26 luglio 1950, n. 2095, Foro it., Rep. 1950, voce Contumacia civ., n. 5 ; 30 marzo 1956, n. 940, id,.,
Rep. 1956, voce Appello civ., nn. 126-128 ; 21 ottobre 1957, n. 4021, id., Rep. 1957, voce Rinvio civ., nn. 17, 18 ; 18
maggio 1960, n. 1221, id., Rep. 1960, voce Appello civ., n. 64).
Consegue che, in aderenza a tale principio, questa Su
prema corte, nel cassare la sentenza impugnata, deve rin
viare senz'altro la causa ad altra Sezione dello stesso Tri
bunale di Bari.
E sarà, poi, compito del giudice di rinvio accertare,
dopo la regolarizzazione del contraddittorio ai sensi del
citato art. 291, se, come pur sostiene il ricorrente, siasi veri
ficata o meno l'estinzione del processo di appello, per essere
stata la riassunzione di esso attuata quando era già scaduto
il termine di un anno fissato dall'art. 307, 1° comma, il
quale termine, è opportuno notarlo, qualora, per la mancata
costituzione di entrambe le parti, non sia stato pronunciato un provvedimento di cancellazione della causa dal ruolo,
decorre, come è ormai ius receptum, dalla scadenza del ter
mine di costituzione del convenuto (o appellato). Ai sensi dell'art. 385, ult. comma, è il caso di rimettere
al giudice di rinvio anche la pronuncia sulle spese del pre sente giudizio.
Per questi motivi, ecc.
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE.
Sezione ii civile ; sentenza 16 marzo 1961, n. 589 ; Pres.
Vakallo P., Est. Ferrati, P. M. Colonnese (conci,
conf.) ; Pisu (Avv. Miglior) c. Scionis e Puggioni
(aw. Campus, Zonchello, Pratj).
(Cassa Trib. Cagliari 14 aprile 1959)
Usufrutto — Cessazione nel corso dell'annata agraria — Frutti pendenti
— Atti di disposizione dell'usu
fruttuario — Efletti (Cod. civ., art. 984).
Oli atti di disposizione dei frutti pendenti dalla pianta, posti in essere dall'usufruttuario il cui diritto si estingua nel
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