Sezione I; decisione 7 giugno 1962, n. 204; Pres. Rossi Passavanti P., Est. Borzellino, Proc. gen....

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Sezione I; decisione 7 giugno 1962, n. 204; Pres. Rossi Passavanti P., Est. Borzellino, Proc. gen. Meucci (concl. parz. diff.); Bottasso ved. Abate, Abate (Avv. Soleri, Meineri) ed altri Author(s): L. A. Source: Il Foro Italiano, Vol. 86, No. 5 (1963), pp. 225/226-227/228 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23152640 . Accessed: 24/06/2014 20:08 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 195.78.109.66 on Tue, 24 Jun 2014 20:08:32 PM All use subject to JSTOR Terms and Conditions

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Sezione I; decisione 7 giugno 1962, n. 204; Pres. Rossi Passavanti P., Est. Borzellino, Proc. gen.Meucci (concl. parz. diff.); Bottasso ved. Abate, Abate (Avv. Soleri, Meineri) ed altriAuthor(s): L. A.Source: Il Foro Italiano, Vol. 86, No. 5 (1963), pp. 225/226-227/228Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23152640 .

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225 GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA 226

colposo, non si appalesa perõ, alla stregua delle su rilevate circostanze e dei principi sopra enunciati, tale da essere

qualificata di eccezionale negligenza. Non potrebbe, infatti, nella fattispeeie, non tenersi conto delle estreme difficoltä in cui si svolge il traffico cittadino e, in particolare, in alcune arterie della capitale.

II Collegio non ravvisa, conseguentemente, colpa grave nella produzione del danno arreeato dall'autista Eossi alia pubblica Amministrazione. Non fondata, perciõ, e da ritenere la domanda attriee.

Per quanto sopra eonsiderato, l'autista Eossi deve essere dichiarato esente da responsabilita.

Non e luogo a pronuncia in ordine alle spese. Per questi motivi, assolve, ecc.

CORTE DEI CONTI.

Sezione I ; decisione 7 giugno 1962, n. 204 ; Pres. Rossi Passavanti P., Est. Bobzellino, Proc. gen. Meucci

(eoncl. parz. diff.) ; Bottasso ved. Abate, Abate (Aw. Soleri, Meinebi) ed altri.

Contabile — Giudizio di responsabilitä ammini— strativa — Funzionario deeeduto senza testament» — Vedova usufruttuaria « ex lege » — IMfetto di

legittimazione passiva (Cod. civ., art. 581, 752, 756). Contabile — Responsabilitä amministrativa — Morte

di militare parteeipante ad esercitazione collettiva a iuoeo — Colpa dell'uffieiale preposto — Estremi

(K. d. 18 novembre 1923 n. 2440, suH'ammmistrazione del patrimonio e la contabilitä, generale dello Stato, art. 82 ; r. d. 12 luglio 1934, n. 1214, t. u. delle leggi sulla Corte dei conti, art. 52).

C.orte dei conti — Proenratore generale istante nel

giudizio di responsabilitä —- Condanna neile

spese — Esclusione (R. d. 13 agosto 1933 n. 1038,

regolamento di procedura per i giudizi innanzi alla Corte dei conti, art. 43).

Il coniuge superstite, chiamato per legge alVusufrutto di una

quota del patrimonio ereditario, non acquista qualitä di erede e non risponde dei debiti ereditari ; difetta pertanto di legittimazione passiva, nel giudizio di responsabilitä instaurato innanzi la Gorte dei conti, la vedova del fun zionario deeeduto senza testamento, la quale, concorrendo coi figli legittimi, non consegua ehe Vusufrutto di una quota di ereditä. (1)

(1) Non risultano precedenti in termini. Per qualche ri ferimento, cfr. Corte conti 17 ottobre 1957, Foro it., Rep. 1958, voce Contabile, nn. 59, 60, ehe ha ritenuto la vedova, per man canza della qualitä di erede, non legittimäta ad impugnare il provvedimento di ritenuta riguardante gli assegni del marito deeeduto ; ed ha, per la medesima ragione, escluso ehe siano soggetti a ritenuta cautelare gli assegni di pensione a lei spettanti.

Per la massima generale, secondo la quale il coniuge super stite, il quale concorra eon i figli legittimi nella successione ab intestato, non k erede, ma legatario ex lege, e non e tenuto ai pagamento dei debiti ereditari, Trib. Poggia 28 luglio 1960, id., 1961, I, 1775, con nota di riehiami; adde, App. Firenze 16 settembre 1960, id., Rep. 1961, voce Successione, n. 95, e, per inciso, Cass. 17 marzo 1961, n. 601, id., 1961, I, 752.

Nel negare la legittimazione passiva della vedova, la deci sione in epigrafe si preoccupa di precisare ehe in questi termini viene emanata una pronuncia di rigetto nel merito della do manda proposta dal Procuratore generale contro di lei, e non una pronuncia di rito, richiamando a proprio conforto la mas sima di Cass. 13 aprile 1960, n. 859, id., Rep. 1960, voce Proce dimento civ., n. 66 (annotata da Giannozzi, in Giur. it., 1961, I, 1, 345). Qui desta dubbi non la pronuncia di merito, ma il riferimento ai concetto di legittimazione, ehe appare fuor d'opera, non essendo questione di ehi põssa far valere o contro ehi debba esser fatta valere una certa pretesa, ma se il coniuge superstite, usufruttuario ex lege, abbia o non abbia in ciõ titolo di responsa bilitä : sicche il problema del carattere sostanziale o processuale della pronuncia ehe afferma il difetto di legittimazione non

L'incidente mortale occorso ad un militare, che, partecipando ad una esercitazione oollettiva a fuoco, venne raggiunto da una pallottola, non pud essere ascritto a colpa dell'uf

ficiale posto a capo dell'esercitazione, se questi, nelVap

prontare il dispositivo tattico, si era attenuto a criteri di

sicurezza, seegliendo il terreno e dislocando i bersagli in

relazione alle possibilitä di tiro in sicurezza delle armi, ed aveva altresi disposto che le armi fossero affidate a ti

ratori provetti. (2) Non pud essere considerato parte soccombente, ai fini del

Vincidenza dell'onere delle spese processuali quando il

convenuto sia assolto, il Procuratore generate presso la

Gorte dei conti che ha promosso il giudizio di responsa bilitä. (3)

La Corte, eoo. — Oocorre, innanzi tutto, giudicare sul

dedotto difetto di legittimazione passiva, in proprio, della

vedova Abate. Risulta, in proposito, dagli atti di causa che il maggiore Abate decedette senza disporre delle sue so

stanze con testamento : cosicche ebbero a succedergli per legge la figlia minore Giovanria Maria Paola e, quale

avrebbe avuto ragione di essere qui proposto. Per le opinioni in argomento consulta Ai.r.oiuo, in Giur. it., 1953, I, 1, 961 ; MonacciAni, ibid., IY, 75 ; Carnei.utti, in Riv. dir. proc., 1954, II, 97 ; Satta, in Foro it., 1954, IV, 169 ; Andbioh, Lezioni di diritto proc. civ., I2, n. 47 ; Micheli, in Riv. dir. proc., 1960, 566.

La giurisprudenza ordinaria e divisa sulla qualifiea della

legittimazione come presupposto processuale o condizione del l'azione. Nel primo senso sono tutte le pronunce che fanno della

legitimatio ad causarn un requisite della regolaritä o legittimitä del contraddittorio (ricavandone il corollario che 1'indagine re lativa e « d'ordine pubblico » e deve essere compiuta anche d'uffi

cio) : cfr. Cass. 9 e 23 gennaio 1963, nn. 25 e 98, Foro it., Mass., 8 e 27 ; 3 maggio e 20 giugno 1962, nn. 854 e 1583, id., Eep. 1962, voce Procedimento civ., nn. 63, 64 ; 16 giugno, 4 luglio, 31 ottobre e 17 maggio 1961, nn. 1407, 1602, 2510 e 1176, id., Eep. 1961, voce cit. nn. 70-73 ; Trib. Eossano 9 febbraio 1961, ibid., n. 78 ; Cass. 23 maggio, 25 giugno, 23 e 28 luglio 1960, nn.

1306, 1361, 2104 e 2214, id., Eep. 1960, voce cit., nn. 57-63 (1'ul tima parla senza mezzi termini, di « presupposto processuale »); 15

luglio i960, n. 1929, id., 1960, I, 1714 (nellä motivazione) ; 30 giu gno, 11 maggio e 9 gennaio 1959, nn. 2039, 1367 e 17, id., Eep. 1959, voce cit., nn. 43-45. Nel secondo senso : Cass. 14 dicembre 13 ottobre, 11 maggio e 24 gennaio 1962, nn. 3355, 2993, 956 e 109, id., Eep. 1962, voce cit., nn. 59-62 ; App. Cagliari 8 marzo 1957 e Pret. Eoma 22 aprile 1959, id., Eep. 1960, voce cit., nn. 64, 65 ; Trib. Napoli 9 febbraio 1959, Pret. Catanzaro 20 novembre 1958 e Pret. Atina 14 novembre 1958, id., Eep. 1959, voce cit., nn. 39, 47, 48 ; Cass. 31 marzo 1958, n. 1122, id., Eep. 1958, voce cit., n. 58 ; 8 ottobre 1958, n. 3153, id., 1958, I, 1421, con nota di richiami.

(2) Per qualche riferimento, cfr. Corte conti 27 aprile 1961, Foro it., Eep. 1961, voce Contabile, n. 64, ov'e affermato il prin cipio che «le inderogabili esigenze dell'addestramento alle armi . . . devono essere contemperate con la necessity di tutelare in

ogni caso I'incolumita personale dei civili» (ritenere, in base a tale mässima, che dalla tutela siano esclusi i militari parteci panti all'addestramento apparirebbe perõ interpretazione ten

denziosa, paragonabile a quella del si quis hominem occiderit, fatta dai veteres : su cui Ferrini, Pandette3, 1908, pag. 32) ; Corte conti 2 aprile 1959, Foro it., Eep. 1959, voce cit., n. 36, che chiama responsabile, per negligenza ed imperizia, l'ufficiale co mandante di batteria che non abbia provveduto ad una razio nale ed accurata organizzazione del tiro (erano stati danneggiati, in conseguenza della deflagrazione di una bocca da fuoco, i

pezzi della batteria) ; Corte conti reg. sic. 24 aprile 1953, id., Eep. 1953, voce cit., n. 53, che ha affermato la responsabilitä dell'ufficiale preposto ad un'esercitazione di tiro, il quale non aveva adottato le cautele necessarie nella predisposizione e nell'esecuzione dei tiri (era rimasto ucciso un animale in una zona prossima ai tiri, non fatta sgombrare).

(3) Conf. Corte conti 7 luglio 1958, Foro it., Eep. 1959, voce Corte dei conti, n. 36. Sulla condanna alle spese nei giudizi innanzi la Corte dei conti, in generale, Podaliri, in Arch, ri cerche giur., 1958, 473.

Per la stessa soluzione a proposito del P. m. agente nel

processo civile App. Bologna 7 giugno 1960, Foro it., Eep. 1961, voce Ministero pubblico, n. 9 ; Cass. 26 gennaio 1960, n. 81, id., Eep. 1960, voce cit., n. 4 ; 7 febbraio 1956, n. 346, id., 1956, I, 467, con nota di richiami.

L, A, L, A,

Il foro Italiano — Volume LXXXV1 — Parte III-16.

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227 PARTE TERZA 228

usufruttuaria ai sensi dell'art. 581 cod. civ., la moglie Ilda.

Orbene, secondo un principio generale, costantemente

affermato in giurisprudenza e generalmente ammesso e con

solidato nella dottrina eccettuata qualche voce isolata, e erede soltanto colui (o colei) cui spetta in proprieta il

patrimonio ereditario o una parte aliquota di esso ; l'usu

frutto, anche di tutto il patrimonio o di una quota, non

attribuisce la qualitä di erede, bensi soltanto quella di le

gatario ex lege.

Consegue che l'erede per acquisto derivativo-traslativo

subentra nella medesima posizione giuridica del de cuius, mentre il chiamato all'usufrutto, trattandosi, invece, di

un caso di acquisto derivativo-costitutivo, ha rispetto ai

beni che ne costituiscono l'oggetto una posizione assoluta

mente diversa. Ed invero, egli e chiamato soltanto in uno

ius in re aliena ed il suo diritto e di natura temporanea,

perche dura al massimo finche dura la sua vita e non e

perciõ trasmissibile.

Ora la temporaneitä del diritto contrasta col concetto

di eredita e gli sforzi di isolata dottrina per assumere anche

l'usufrutto sotto il concetto di quota del patrimonio devono

considerarsi vani di fronte all'ostacolo insuperabile costi

tuito dalla impossibility di identificare come porzione del

diritto di propriety ciõ che, invece, 11011 e che un limite.

Da tutto quanto affermato evincesi che solo l'erede, e non il legatario, quale b l'usufruttuario ex lege, resta ob

bligato, secondo la regola generale dell'art. 754 cod. civ., verso i creditori al pagamento dei debiti e pesi ereditari,

perche subentra nei medesimi obblighi del defunto e deve

quindi soddisfarli verso le medesime persone. Ne a diverso avviso conduce, se pur limitatamente agli

interessi dei debiti medesimi, l'esame dell'art. 1010, 1°

comma, cod. civ., poich.ee pure consolidato principio di giu

risprudenza che l'usufruttuario sia ad essi tenuto nel rap

porto interno con l'erede, giammai verso i creditori del

de cuius.

Ritiene, pertanto, il Collegio che la Bottasso ved.

Abate, non e legittimata, per quanto in proprio, a con

trastare nel presente giudizio ; esso e validamente inte

grato, per ciõ che concerne le responsabilitä, del maggiore Abate, con la citazione della sola erede, la figlia Giovanna,

rappresentata giusta in epigrafe.

Negando la legitimatio ad causam, cioe una condizione

della azione (e lungi, in ogni caso, il concetto di estromis

sione offerto oralmente dalle parti e che attiene a ben di

verse ipotesi), il Collegio, seguendo l'assunto della Corte

suprema (di recente, v. sent. 13 aprile 1960, n. 859, Foro it.,

1960, voce Procedimento civ., n. 66), non devesi fermare

in limine ad una questione di mero rito, bensi deve emettere

una vera e propria pronuncia di merito, di rigetto, cioe, della domanda attrice, a favore della convenuta vedova

Abate : questa va, pertanto, assolta dalla domanda stessa,

per quanto in proprio. Venendo ai fatti di causa, e da esaminarsi dapprima

la generale posizione dellAbate (direttore della manovra

a fuoco) rispetto al funesto incidente.

Per potersi affermare la di lui responsabilitä occorre

dimostrare che il comportamento dell'ufficiale sia stato

fattore necessario, immediato ed efficiente, tale da concor

rere alia produzione dell'evento dannoso, come suo normale

e intuibile sviluppo. Ma nel valutare i fatti stessi la Sezione e indotta a consi

derare che l'evento, di cui in narrativa, non puõ venir ri

collegato a condotta veruna dell'ufficiale posto a capo della

esercitazione.

Invero, le superiori esigenze deH'addestramento alle

armi, cogente manifestazione di un civico dovere costitu

zionalmente istituito, vanno contemperate, per principio etico oltre che giuridico, con la necessitä di tutela della

incolumitä personale di coloro che all'obbligo militare

vengono assoggettati. E a tali criteri di sicurezza risulta, in effetti, venisse

impostata dalla direzione manovra l'intero dispositivo tattico : dalla scelta del terreno alia sistemazione dei ber

sagli, all'affidamento delle armi a tiratori provetti, alle

quattordici prove eseguite. In definitiva, venne creata

una situazione difensiva avversaria, contro cui l'azione

dimostrativa era diretta, tecnicamente criticabile, ai fini

dell'arte militare, ma tale da consentire il collocamento

dei bersagli in base alle possibility di tiro «in sicurezza »

delle armi.

E perõ ritiene, in conclusione, il Collegio che, rispetto alla normality causale nella dinamica della direzione ma

novra, quale in effetti fu posta in essere (ed anclie in ade

renza ai principi informatori dell'addestramento, circ. 1

luglio 1950, n. 2400, ehe pone il piano dei fuoclii fuori da

una rigida organizzazione ad orario, ripartito tra i singoli comandanti di eompagnia), l'eyento di danno si configurõ

atipico ed imprevedibile, siceome difforme dal corso ordi

nario degli avvenimenti e dei risultati della oeulata espe rienza.

Ne consegue cbe il maggiore Abate resta esente da ogni

responsabilit;\ al riguardo. La convenuta figlia ed erede,

Giovanna, e per essa la madre, esercente, wt supra, la patria

potestä, va assolta dalla conseguente domanda. (Omissis) In ordine alle spese, non puõ darsi seguito alle ricMeste

della difesa Bottasso-Abate, precisate in narrativa, poiche il Procuratore generale istante esercita presso la Corte dei

conti l'ufficio di P. m.; assolve, cioe, una funzione di adem

pimento di un dovere impostogli direttamente dalla legge e

non puõ, pertanto, essere considerato, per quel cbe attiene

alia incidenza dell'onere delle spese processuali, parte soc

combente.

Non e luogo, quindi, a promineia al riguardo. Per questi motivi, assolve ecc.

Rivista di Giurisprudenza Amministrativa

Giustizia ammiiiistrativu — Iiitegrazione del eontrad

dillorio avanli il Consiglio di Stato — Notiliea

zione edit talv — Inserzione del sunto —- Modalitä

(R. d. 17 agosto 1907 n. 642, regolamento di procedura avanti il Consiglio di Stato, art. 14).

B improcedibile il ricorso del Consiglio di Stato, se,

essendo stata autorizzata l'integrazione del contraddittorio

nei modi edittali per il numero dei controinteressati, tutti

questi non gono esattamente menzionati nel sunto inserito

nel foglio degli annunzi legali della provincia e Delia Oaz

zetta ufficiale. (1)

Consiglio di Stato; Sezione V; decisione 29 marzo

1963, n. 160 ; Pres. Polistina P., Est. Benvenuto ; Opera nazionale inyalidi di guerra (Ayv. Silvestri) c. Provincia

di Napoli (Atv. Marotta) e altri.

(1) Nello stesso senso, a quanto risulta dal caso deciso

nella motivazione, Oons. Stato, Sez. V, 14 aprile 1962, n. 357, Foro it., 1962, III, 437, con nota di richiami ; in dottrina, Guic

ciardi, Giustizia amministrativa3, pag. 226 ; per l'improcedibilita del ricorso, del cui atto d'integrazione era stata omessa la pub blicazione del sunto nel foglio degli annunzi legali della pro

vincia, Cons. Stato, Sez. IV, 7 febbraio 1958, n. 158, Foro it.,

1958, III, 205. * * *

La Sezione ha cosi motivato : « Assorbente e pregiudiziale

rispetto ad ogni altra questione e il rilievo ebe, nel giudizio davanti al Consiglio di Stato, la citatio edictalis (prevista dall'art.

14 r. decreto 17 agosto 1907 n. 642 con riguardo all'ipotesi che la notificazione del ricorso nei modi ordinari sia somma

mente difficile « per il numero delle persone da chiamarsi in

giudizio », e non pure in ordine all'altra ipotesi, di natura assai

diversa, menzionata dall'art. 150 cod. proc. civ., di difficoltä

di identificare nominativamente i destinatari), deve essere ese

guita mediante inserzione, nel foglio degli annunzi della pro vincia e nella Gazzetta ufficiale, di un sunto che indichi « esat

tainente tutti i controinteressati». Siffatta esigenza deriva da

ciõ che, nel procedimento giurisdizionale davanti al Consiglio

di Stato, i contraddittori necessari, giusta l'art. 36, 2° comma,

t. u. 26 giugno 1924 n. 1054, non sono costituiti da una univer

sitas partium come tale, ne comunque da persone rile vanti

indistintamente e genericamente pel fatto di appartenere ad

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