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SERVIZIO AMBIENTE NORMATIVA AMBIENTALE E IMPRESA LINEAMENTI ESSENZIALI DEGLI OBBLIGHI E DELLE SCADENZE Edizione n° 32 Gennaio 2018

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SERVIZIO AMBIENTE

NORMATIVA AMBIENTALE E IMPRESA

LINEAMENTI ESSENZIALI DEGLI OBBLIGHI E DELLE SCADENZE

Edizione n° 32 Gennaio 2018

UI Torino – AMBIENTE

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P R E M E S S A Questo documento intende fornire una guida sintetica alle principali disposizioni di carattere ambientale rivolte alle attività di impresa, con particolare attenzione agli obblighi e agli adempimenti previsti a carico delle imprese industriali. Il testo fa riferimento alla normativa nazionale e a quella comunitaria, ove direttamente applicabile; in appendice, invece, sono brevemente descritte le prescrizioni regionali vigenti in regione Piemonte. L’ambito normativo coperto dalla guida è essenzialmente quello che riguarda il processo produttivo e il fine ciclo vita del prodotto. Non sono invece considerate norme ambientali di prodotto specifiche, quali ad esempio quelle relative alla progettazione (Ecodesign), alle prestazioni del prodotto durante l’utilizzo, all’etichettatura ambientale (Ecolabel), alla composizione, ecc. Disposizioni che trattano aspetti ambientali possono riguardare anche altri ambiti, come quelli della sicurezza o dell’energia. Il criterio adottato per scegliere le norme incluse nella presente guida è quello di pertinenza ministeriale, nel caso di specie del Ministero dell’ambiente, con le dovute eccezioni ove si è ritenuto opportuno farne. Tale normativa è in continua revisione e sviluppo a tutti i livelli, per cui modifiche e/o integrazioni, anche sostanziali rispetto a quanto esposto, potrebbero essere apportate su tutti gli argomenti trattati in tempi anche brevi. Tutte le novità in merito saranno segnalate alle aziende associate attraverso specifiche comunicazioni e saranno incluse nelle successive edizioni della guida. Si ricorda al riguardo che nel sito internet dell’Unione Industriale di Torino (www.ui.torino.it), nelle pagine del Servizio Ambiente, sono reperibili tutte le notizie in materia, documenti di interesse, scadenze e l’ultima edizione della presente guida. Nell’intento di fornire informazioni facilmente utilizzabili, anche al fine di poter verificare la propria situazione, ciascun capitolo, relativo ad un singolo argomento, è stato così suddiviso: 1. Principali riferimenti normativi: si riportano gli estremi di tutte le principali norme applicabili di

interesse per l’impresa; per esigenze di chiarezza non sono citate le norme che si limitano a modificare norme preesistenti, che vanno sempre reperite nella versione aggiornata. A tal fine si raccomanda di utilizzare i seguenti siti internet:

− www.normattiva.it per le norme italiane – sono riportate le versioni aggiornate quasi in tempo reale di tutte le norme nazionali numerate a partire dal 1932. Per le norme non numerate si può invece usare un normale motore di ricerca, non essendo soggette a modifica.

− eur-lex.europa.eu per le norme comunitarie – in questo sito i testi aggiornati sono definiti “versioni consolidate”.

− arianna.consiglioregionale.piemonte.it – riporta i testi coordinati delle norme della Regione Piemonte.

2. Regolamentazione: sono riassunti i principi della regolamentazione e le prescrizioni fondamentali.

3. Scadenze: sono riportate le scadenze periodiche e quelle non periodiche a carico dell’impresa, incluse alcune eventuali scadenze del passato (qualora rilevanti ai fini della documentazione da conservare in azienda).

4. Documenti: sono citati i documenti che debbono essere obbligatoriamente presenti nel sito, qualora l’argomento in specie sia pertinente.

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5. Illeciti e sanzioni: sono riportati i comportamenti illeciti previsti dalle norme e le relative sanzioni. In merito alle sanzioni penali contravvenzionali occorre però tenere conto che in materia ambientale è possibile convertire la maggior parte di esse in sanzioni amministrative, adempiendo all’apposita prescrizione impartita dall’organo di vigilanza1. Rimane inoltre applicabile, se ne ricorrono i presupposti, la depenalizzazione per tenuità del fatto. Nel testo è anche indicato quali illeciti rappresentino reati presupposto ambientali ai fini della responsabilità della persona giuridica di cui al D.Lgs. 231/2001.

Una materia che si presenta particolarmente complessa, nonostante i tentativi di semplificazione, è quella delle competenze e dei procedimenti amministrativi. Nel testo della guida si è indicato di regola quanto previsto dalle norme settoriali, senza far riferimento alla funzione svolta dai cosiddetti “sportelli unici”. Occorre inoltre considerare che determinati procedimenti amministrativi possono essere assorbiti da altri procedimenti, in particolare le autorizzazioni uniche ambientali (AUA), le autorizzazioni integrate ambientali (AIA) o i procedimenti di valutazione di impatto ambientale (VIA). Anche le autorizzazioni allo smaltimento o recupero di rifiuti ex art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e quelle relative ad impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili ex D.Lgs. 387/2003 rivestono il carattere di autorizzazione unica e includono di conseguenza tutti i pertinenti aspetti ambientali.

La presente pubblicazione costituisce una linea guida all'applicazione della normativa ambientale ma non sostituisce la relativa consulenza professionale.

Copyright Unione Industriale di Torino

1 D.Lgs. 152/2006, parte sesta-bis.

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I N D I C E (collegamento ai singoli capitoli accessibile tramite il link associato ai numeri di pagina, inoltre, in calce ad in ogni pagina è disponibile un link per ritornare al presente indice)

1. ACQUA

1.1. Scarichi Idrici pag. 5

1.2. Approvvigionamento di acqua al di fuori dei pubblici servizi pag. 15

2. RIFIUTI pag. 19

3. ARIA

3.1. Emissioni in atmosfera pag. 58

3.2. Sostanze lesive per l’ozono stratosferico pag. 75

3.3 Gas ad effetto serra pag. 82

4. SUOLO pag. 101

5. RUMORE pag. 106

6. CAMPI E RADIAZIONI ELETTROMAGNETICHE pag. 110

7. SOSTANZE PERICOLOSE PER L’AMBIENTE

7.1. Aspetti generali pag. 113

7.2. PCB pag. 114

7.3. Amianto pag. 118

7.4 Inquinanti organici persistenti pag. 122

8. ATTIVITA’ A RISCHIO DI INCIDENTE RILEVANTE pag. 123

9. VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE (VIA) pag. 131

10. PREVENZIONE E RIDUZIONE INTEGRATE DELL’INQUINAMENTO (IPPC)

pag. 135

11. DANNO AMBIENTALE E DELITTI AMBIENTALI

pag. 144

APPENDICE (normativa della Regione Piemonte) pag. 147

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1. ACQUA 1.1. SCARICHI IDRICI 1.1.1. Principali riferimenti normativi • Deliberazione del 4 febbraio 1977 del Comitato dei Ministri per la tutela delle acque

dall'inquinamento Criteri, metodologie e norme tecniche generali di cui all’art. 2, lettere b), d), ed e), della legge 10 maggio 1976, n. 319, recante norme per la tutela delle acque dall’inquinamento G.U. 21 febbraio 1977, n. 48

• Decreto del Ministro dei lavori pubblici 1 settembre 1996

Metodo normalizzato per la definizione delle componenti di costo e la determinazione della tariffa di riferimento del servizio idrico integrato G.U. 16 ottobre 1996, n. 243

• Circolare del Ministero delle finanze 5 ottobre 2000, n. 177/E

Canone o diritto per i servizi relativi alla raccolta, l’allontanamento, la depurazione e lo scarico delle acque. Chiarimenti in ordine alla disciplina applicabile G.U. 21 ottobre 2000, n. 247

• Decreto del Ministero dell’ambiente 12 giugno 2003, n. 185

Regolamento recante norme tecniche per il riutilizzo delle acque reflue in attuazione dell’articolo 26, comma 2, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152. G.U. 23 luglio 2003, n. 169

• Legge 1° agosto 2003, n. 200

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, recante proroga di termini e disposizioni urgenti ordinamentali. G.U. 2 agosto 2003, n. 178

• Decreto legislativo 11 maggio 2005, n. 133

Attuazione della direttiva 2000/76/CE, in materia di incenerimento dei rifiuti. G.U. 15 luglio 2005, n. 163 (suppl. ord. n. 122) Artt. 10,12: disposizioni sugli scarichi idrici

• Decreto del Ministero dell’ambiente 6 luglio 2005

Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e degli scarichi dei frantoi oleari, di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152. G.U. 19 luglio 2005, n. 166

• Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

Norme in materia ambientale G.U. 14 aprile 2006, n. 88 (suppl. ord. n. 96) Parte terza

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• Decreto del Ministero delle politiche agricole 7 aprile 2006 Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152. G.U. 12 maggio 2006, n. 109 (suppl. ord. n. 120)

• Decreto del Ministero dell’ambiente 16 giugno 2008 n. 131

Regolamento recante i criteri tecnici per la caratterizzazione dei corpi idrici (tipizzazione, individuazione dei corpi idrici, analisi delle pressioni) per la modifica delle norme tecniche del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante: «Norme in materia ambientale», predisposto ai sensi dell'articolo 75, comma 4, dello stesso decreto. G.U. 11 agosto 2008, n. 187 (suppl. ord. n. 189)

• Decreto Legislativo 16 marzo 2009 n. 30

Attuazione della direttiva 2006/118/CE, relativa alla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento. G.U. 4 aprile 2009, n. 79

• Legge 25 febbraio 2010, n. 36

Disciplina sanzionatoria dello scarico di acque reflue. G.U. 12 marzo 2010, n. 59

• Decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2011, n. 227

Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. G.U. 3 febbraio 2012, n. 28

• Decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59

Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35. (13G00101). G.U. 29 maggio 2013, n. 124 (suppl. ord. n. 42)

• Circolare del Ministro dell’ambiente 7 novembre 2013. GAB 0049801 Circolare recante chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell’autorizzazione unica ambientale nella fase di prima applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59

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1.1.2. Regolamentazione Ove non diversamente indicato, gli allegati menzionati nel testo e nelle note sono gli allegati alla parte terza del D.Lgs. 152/2006.

A. Classificazione degli scarichi Gli scarichi idrici provenienti da siti ove si svolge attività d’impresa possono appartenere alle seguenti tipologie :

• acque reflue domestiche (da servizi per il personale, mense);

• acque reflue industriali;

• acque meteoriche di dilavamento. Il D.P.R. 227/2012 definisce i criteri per l’assimilazione degli scarichi originati dalle attività delle piccole medie imprese (PMI) alle acque reflue domestiche. I suddetti criteri si applicano in assenza di una disciplina regionale in merito.

B. Ammissibilità degli scarichi L’ammissibilità degli scarichi idrici nei possibili ricettori è così disciplinata:

• Scarichi in pubblica fognatura2 Le acque reflue domestiche e assimilate sono sempre ammesse, alla sola condizione di rispettare il regolamento del gestore dell’impianto di depurazione. Le acque reflue industriali possono invece essere scaricate se rispettano i limiti di accettabilità ed eventuali ulteriori prescrizioni imposte nell’autorizzazione.

• Scarichi in acque superficiali3 Sono ammessi a condizione di rispettare i valori limite di emissione.

• Scarichi sul suolo e negli strati superficiali del sottosuolo4

Sono vietati, con le seguenti eccezioni: scarichi domestici da insediamenti isolati; scaricatori di piena di reti fognarie; scarichi per i quali sia impossibile o eccessivamente oneroso il convogliamento in acque

superficiali; scarichi provenienti dalla lavorazione/lavaggio di rocce e minerali; scarichi di acque meteoriche convogliate in reti separate; acque di sfioro di serbatoi idrici, da manutenzione di reti idropotabili e pozzi di acquedotto.

• Scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee5 Sono vietati, con le seguenti eccezioni:

2 D.Lgs. 152/2006, art. 107. 3 D.Lgs. 152/2006, art. 105. 4 D.Lgs. 152/2006, art. 103. 5 D.Lgs. 152/2006, art. 104.

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scarico nella stessa falda di provenienza di acque utilizzate per usi geotermici, di infiltrazione di miniere e cave, pompate nel corso di lavori di ingegneria civile, di impianti di scambio termico;

scarico in unità geologiche profonde di acque risultanti dall’estrazione di idrocarburi scarico nella stessa falda di acque utilizzate per il lavaggio e la lavorazione di inerti.

C. Autorizzazioni6 Tutti gli scarichi debbono essere preventivamente autorizzati, con la sola eccezione degli scarichi di acque reflue domestiche in reti fognarie (per questi ultimi è comunque richiesto un permesso di allacciamento alla rete). L’autorizzazione degli scarichi idrici è compresa all’interno dell’Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), introdotta nel nostro ordinamento, a giugno 2013, al fine di unificare taluni atti di comunicazione, notifica ed autorizzazione in materia ambientale elencati all’art 3.1 del DPR 59/2013. L’istanza di AUA deve essere presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive territorialmente competente (SUAP). Il SUAP ne trasmette copia all’Autorità Competente, rappresentata dall’Autorità d’ambito per gli scarichi in pubblica fognatura e dalla Provincia per gli scarichi negli altri ricettori, salvo diverse disposizioni regionali. L’AUA viene rilasciata dal SUAP entro 90 o 120 gg in funzione delle tempistiche relative alle diverse tipologie di procedimenti ricompresi nella domanda. La durata dell’AUA è di 15 anni ed almeno sei mesi prima della scadenza deve esserne presentata istanza di rinnovo. Se la richiesta di rinnovo viene formulata entro tale termine, lo scarico può continuare anche in caso di ritardo dell’ente competente. Se invece lo scarico contiene le sostanze pericolose di cui alle tabelle 3/A e 5 dell’all. 5, il rinnovo deve essere concesso entro 6 mesi a decorrere dalla data di scadenza, in caso contrario lo scarico deve cessare. Nella fase di transizione, che porterà le attività in essere ad ottenere la prima AUA, la domanda di rilascio deve essere presentata alla scadenza del primo titolo abilitativo da essa sostituito con le tempistiche definite dalla relativa normativa di settore; nel caso degli scarichi idrici, almeno un anno prima della scadenza della vigente autorizzazione (6 mesi per le PMI se lo scarico non contiene sostanze pericolose7).8 Una nuova autorizzazione deve essere richiesta in caso di diversa destinazione, ampliamento o ristrutturazione dell’insediamento, se da ciò derivano cambiamenti quali-quantitativi degli scarichi; se le modifiche non comportano tali cambiamenti deve comunque esserne data comunicazione all’Autorità Competente con possibilità di realizzarle qualora questa non si esprima entro 60 gg.9 Gli scarichi di acque reflue domestiche sono disciplinati dalle Regioni, che possono prevedere forme di rinnovo tacite delle autorizzazioni. Se più stabilimenti scaricano in comune costituendo o meno un consorzio o le conferiscono ad un soggetto terzo, l’autorizzazione è rilasciata al consorzio o al titolare dello scarico. 6 D.Lgs. 152/2006, artt. 124, 125. 7 D.P.R. 227/2011, art. 3. 8 Circolare GAB 0049801 del 7/11/2013, punto 6. 9 D.Lgs. 152/2006 art. 124 c.12 e D.P.R. 59/2013 art. 6 c. 1

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D. Valori limite10 I valori limite possono essere espressi in concentrazione, in quantità massima per unità di tempo (kg/mese) e come fattore di emissione (quantità di inquinante per materia prima o unità di prodotto). I limiti in concentrazione di riferimento sono indicati dalla legge nell’allegato 5, mentre i limiti di quantità dovranno essere stabiliti dalle Regioni tenendo conto della pericolosità delle sostanze e delle migliori tecnologie disponibili. I fattori di emissione debbono essere stabiliti in caso di autorizzazione di scarichi contenenti sostanze della tabella 3/A dell’allegato 5.

• Scarichi in acque superficiali e in pubblica fognatura I valori limite di emissione per gli scarichi in acque superficiali e in pubblica fognatura, sono riportati nella tabella 3 dell'allegato 5 Qualora lo scarico recapiti in rete fognaria pubblica priva di adeguato sistema di trattamento finale debbono essere obbligatoriamente applicati i limiti di tabella 3 per scarichi in pubblica fognatura. Limiti particolari per scarichi di sostanze pericolose provenienti da specifici cicli produttivi sono riportati nella tabella 3/A. Limiti più ristretti di quelli della tabella 3 sono previsti per fosforo e azoto totale provenienti da scarichi industriali recapitanti in aree sensibili.

• Scarichi sul suolo La tabella 4 riporta i valori limite di concentrazione per scarichi sul suolo. Non possono comunque essere scaricate le sostanze riportate al punto 2.1 dell’allegato 5.

• Scarichi nel sottosuolo Non sono definiti valori limite, considerata la particolare tipologia di scarichi ammessi nel sottosuolo. In ogni caso non si possono scaricare le sostanze indicate al punto 2.1 dell’allegato 5.

I valori limite di emissione non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate appositamente allo scopo. I limiti dell’allegato 5 hanno valore di riferimento, in quanto le Regioni possono stabilire limiti diversi, con l’eccezione dei parametri delle tabelle 3/A e 5, per i quali non sono ammessi limiti meno restrittivi fatti salvi i casi previsti nelle note alle tabelle. Deroghe alla disciplina generale dei limiti possono essere stabilite in sede di accordi e contratti di programma tra autorità competenti e soggetti economici interessati, a condizione che vengano rispettate le norme comunitarie e le misure volte al conseguimento degli obiettivi di qualità, nonché per i periodi di avviamento e di arresto, per l’eventualità di guasti e per gli ulteriori periodi transitori necessari per il ritorno alle condizioni di regime . I limiti delle tabelle 3 e 4 sono riferiti ad un campione medio prelevato nell’arco di 3 ore, rimanendo comunque ammissibili anche tempi diversi per specifiche esigenze che debbono essere motivate nel verbale di campionamento. E. Punto di controllo11 Tutti gli scarichi, salvo quelli domestici, devono essere resi accessibili per il campionamento.

10 D.Lgs. 152/2006, art. 101. 11 D.Lgs. 152/2006, art. 101.

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Il punto di prelievo per la verifica dei limiti di legge è localizzato subito a monte del punto di immissione nel corpo idrico ricettore. Per gli scarichi contenenti sostanze delle tabelle 3/A e 5 si prescrive che il punto di controllo sia situato all’uscita dello stabilimento o dell’impianto di trattamento che serve lo stabilimento. F. Scarichi di sostanze pericolose12 Le disposizioni sulle sostanze pericolose si applicano agli stabilimenti ove si producono, trasformano o utilizzano le sostanze delle tabelle 3/A e 5, ove risultino presenti negli scarichi in concentrazioni superiori ai limiti di rilevabilità dei metodi di analisi. L’autorità competente prescrive in sede di autorizzazione che scarichi parziali contenenti arsenico, cadmio, cromo, mercurio, nichel, piombo, rame, selenio, zinco, oli minerali e idrocarburi di origine petrolifera persistenti, composti organici alogenati, pesticidi fosforati, composti organici dello stagno e sostanze cancerogene pericolose per l’ambiente acquatico subiscano un trattamento particolare prima della confluenza nello scarico generale. In tal caso è vietata la diluizione con acque di raffreddamento e lavaggio per rispettare i limiti. L’autorità competente può prescrivere che scarichi parziali contenenti le sostanze delle tabelle 3/A e 5 siano trattate come rifiuti, escludendone quindi il convogliamento nello scarico generale. Per le sostanze della tabella 5 possono essere prescritti sistemi di controllo automatici i cui risultati devono rimanere a disposizione dell’autorità di controllo per almeno 3 anni. In caso di scarichi contenenti sostanze pericolose di cui alle tabelle 3/A e 5 i gestori degli impianti in possesso di AUA devono presentare, almeno ogni quattro anni, una comunicazione contenente gli esiti delle attività di autocontrollo all'autorità competente, la quale può procedere all'aggiornamento delle condizioni autorizzative qualora dalla comunicazione emerga che l'inquinamento provocato dall'attività e dall'impianto è tale da renderlo necessario13. G. Separazione di acque non inquinate14 L’autorità competente può prescrivere, in sede di autorizzazione, che lo scarico di acque di raffreddamento, di lavaggio, ovvero di acque impiegate per la produzione di energia, sia separato dallo scarico terminale di ciascuno stabilimento. H. Prelievo di acque con parametri superiori ai limiti15 In caso di prelievo da un corpo idrico superficiale di acque con presenza di inquinanti al di sopra dei limiti, la disciplina dello scarico è stabilita in funzione degli obiettivi di qualità del corpo idrico ricettore, fermo restando l’obbligo di scaricare nello stesso corpo idrico senza peggiorare la qualità e la portata. I. Acque di prima pioggia e di dilavamento di aree esterne16 Le modalità di gestione delle acque pluviali sono definite dalle Regioni e nei regolamenti comunali.

12 D.Lgs. 152/2006, art. 108. 13 DPR 59/2013, art 3.5. 14 D.Lgs. 152/2006, art. 101.5. 15 D.Lgs. 152/2006, art. 101.6. 16 D.Lgs. 152/2006, art. 113.

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Le Regioni definiscono le forme di controllo delle acque meteoriche provenienti da reti fognarie separate e i casi in cui queste debbano essere soggette a particolari prescrizioni e a autorizzazione. Le Regioni disciplinano altresì i casi in cui le acque di prima pioggia e di dilavamento di aree esterne, non recapitanti in reti fognarie, debbono essere convogliate e trattate. È vietato lo scarico diretto delle acque meteoriche nelle acque sotterranee. L. Riutilizzo di acque reflue17 Le acque di scarico domestiche e industriali, se opportunamente trattate, possono essere riutilizzate, fatta eccezione per l’uso che comporta contatto con alimenti, prodotti farmaceutici e cosmetici. M. Trattamento di rifiuti costituiti da acque reflue18 Gli impianti pubblici di depurazione possono essere autorizzati a smaltire rifiuti liquidi se compatibili con il processo di depurazione. Possono comunque essere accettati rifiuti costituiti da acque reflue che rispettano i limiti per scarichi in fognatura o da fanghi di fosse biologiche purché il gestore abbia effettuato apposita comunicazione e i rifiuti provengano dallo stesso Ambito territoriale ottimale o da altro Ambito sprovvisto di impianti adeguati.

N. Disposizioni particolari Sono oggetto di disciplina specifica, da attuare con provvedimenti ministeriali o regionali:

• l’utilizzo agronomico di effluenti di allevamento zootecnico, di acque di vegetazione di frantoi oleari, di acque reflue provenienti da aziende agricole e agroalimentari;19

• la restituzione di acque utilizzate per produzione idroelettrica, per scopi irrigui, in impianti di potabilizzazione, nonché di acque derivanti da sondaggi o perforazioni diversi da quelle relativi alla ricerca ed estrazione di idrocarburi20;

• le operazioni di svaso, sghiaiamento e sfangamento delle dighe21. O. Controllo22 Il controllo è effettuato sulla base di programmi. Per gli scarichi in reti fognarie il controllo è organizzato dall’ente gestore. In caso di inosservanza delle prescrizioni dell’autorizzazione l’autorità competente può procedere a:

• diffida, con termine entro cui eliminare le irregolarità;

• diffida con sospensione dell'autorizzazione per un periodo determinato;

• revoca dell'autorizzazione.

17 D.M. 185/2003. 18 D.Lgs. 152/2006, art. 110. 19 D.Lgs. 152/2006, art. 112. 20 D.Lgs. 152/2006, art. 114.1. 21 D.Lgs. 152/2006, art. 114. 22 D.Lgs. 152/2006, art. 128-131.

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P. Costi Coloro che scaricano in fognatura sono tenuti a corrispondere all'ente gestore del servizio la tariffa23 per i servizi di raccolta, allontanamento e depurazione delle acque sulla base di quanto determinato dall’Autorità d’ambito. A tal fine il volume dell’acqua scaricata è assunto pari a quello dell’acqua fornita. La tariffa è dovuta anche in assenza di impianti di depurazione pubblici, ma non se l’utente è dotato di sistemi di collettamento e depurazione propri approvati dall’Autorità d’ambito. Chi scarica in canali consortili o irrigui deve contribuire alle spese sostenute dal consorzio in funzione della portata scaricata24. 1.1.3. Scadenze

Fattispecie Data Enti competenti Denuncia dei volumi d’acqua scaricati annualmente nella pubblica fognatura (D.Lgs. 152/2006, art. 155.5)

definita da Regione o Autorità d’ambito

Ente gestore del servizio di fognatura/depurazione

Richiesta di rinnovo dell’autorizzazione degli scarichi idrici nella fase transitoria (D.Lgs. 152/2006, art. 124.8)

entro 1 anno dalla scadenza

SUAP

Richiesta di rinnovo dell’AUA (DPR 59/2013, art. 124.8)

entro 6 mesi dalla scadenza

SUAP

1.1.4. Documenti

Fattispecie Documenti richiesti Scarico idrico industriale in qualsiasi ricettore autorizzazione esplicita Scarico idrico domestico in acque superficiali o sul suolo

autorizzazione esplicita rilasciata dall’ente competente come da norme regionali

Scarico idrico in fognatura di tipo • industriale • domestico con approvvigionamento

autonomo

denuncia annuale all’ente gestore dei volumi scaricati/prelevati

1.1.5. Illeciti e sanzioni

Fattispecie Sanzione Scarico di acque reflue domestiche o di reti fognarie senza autorizzazione, o scarico con autorizzazione sospesa o revocata (D.Lgs. 152/2006, art. 133.2)

sanzione amministrativa da 6.000 a 60.000 €

Scarico di acque reflue domestiche da abitazione isolata senza autorizzazione, o con autorizzazione sospesa o revocata (D.Lgs. 152/2006, art. 133.2)

sanzione amministrativa da 600 a 3.000 €

23 D.Lgs. 152/2006, art. 154-156. 24 D.Lgs. 152/2006, art. 166.3.

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Fattispecie Sanzione Scarico di acque reflue industriali senza autorizzazione, o scarico con autorizzazione sospesa o revocata (D.Lgs. 152/2006, art. 137.1)

arresto da 2 mesi a 2 anni o ammenda da 1.500 a 10.000 €;

Scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze delle tabelle 5 e 3/A senza autorizzazione, o scarico con autorizzazione sospesa o revocata (D.Lgs. 152/2006, art. 137.2)

arresto da 3 mesi a 3 anni e ammenda da 5.000 a 52.000 €; sanzione pecuniaria da 200 a 300 quote (D.Lgs. 231/2001, art. 25-undecies)

Mancata osservanza delle prescrizioni dell’autorizzazione (D.Lgs. 152/2006, art. 133.3)

sanzione amministrativa da 1.500 a 15.000 €

Mancata osservanza delle prescrizioni dell’autorizzazione per scarichi contenenti sostanze delle tabelle 5 e 3/A (D.Lgs. 152/2006, art. 137.3)

arresto sino a 2 anni; sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote (D.Lgs. 231/2001, art. 25-undecies)

Violazione delle prescrizioni su installazione/gestione controlli automatici e su conservazione risultati per scarichi di sostanze pericolose (D.Lgs. 152/2006, art. 137.4)

arresto sino a 2 anni

Superamento dei limiti (D.Lgs. 152/2006, art. 133.1) sanzione amministrativa da 3.000 a 30.000 € – non inferiore a 20.000 € in caso di scarico in aree di salvaguardia per acqua potabile o in aree protette

Superamento dei limiti delle tabelle 3 o 4 per sostanze della tabella 5 da scarico industriale (D.Lgs. 152/2006, art. 137.5)

arresto fino a 2 anni e ammenda da 3.000 a 30.000 €; sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote (D.Lgs. 231/2001, art. 25-undecies)

Come sopra anche con superamento dei limiti della tabella 3/A (D.Lgs. 152/2006, art. 137.5)

Arresto da 6 mesi a 3 anni e ammenda da 6.000 a 120.000 €; sanzione pecuniaria da 200 a 300 quote (D.Lgs. 231/2001, art. 25-undecies)

Mancato consenso all’accesso all’insediamento degli incaricati del controllo (D.Lgs. 152/2006, art. 137.8)

arresto fino a 2 anni

Mancata osservanza delle norme regionali sullo scarico di acque meteoriche di dilavamento (D.Lgs. 152/2006, art. 133.9)

sanzione amministrativa da 1.500 a 15.000 €

Mancata osservanza delle norme regionali sulla separazione e trattamento di acque di prima pioggia (D.Lgs. 152/2006, art. 137.9)

arresto da 2 mesi a 2 anni o ammenda da 1.500 a 10.000 €

Utilizzazione agronomica di scarichi fuori dei casi e delle procedure previsti (D.Lgs. 152/2006, art. 137.14)

arresto fino a 1 anno o ammenda da 1.500 a 10.000 €

Mancata osservanza delle norme regionali sull’utilizzazione agronomica di scarichi da allevamenti, frantoi oleari, aziende agricole, piccole aziende agroalimentari (D.Lgs. 152/2006, art. 133.5)

sanzione amministrativa da 600 a 6.000 €

Smaltimento di fanghi dal trattamento di acque reflue in acque superficiali (D.Lgs. 152/2006, art. 133.6)

sanzione amministrativa da 6.000 a 60.000 €

Scarico in mare di materiali vietati da navi o areomobili (D.Lgs. 152/2006, art. 137.13)

arresto da 2 mesi a 2 anni

Immersione in mare senza autorizzazione di materiali soggetti a controllo (D.Lgs. 152/2006, art. 133.4)

sanzione amministrativa da 1.500 a 15.000 €

Mancata osservanza di prescrizioni di autorità competenti locali (D.Lgs. 152/2006, art. 137.10)

ammenda da 1.500 a 15.000 €

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Fattispecie Sanzione Mancata osservanza di prescrizioni di autorità competenti locali per acque destinate alla vita dei molluschi (D.Lgs. 152/2006, art. 137.12)

arresto fino a 2 anni o ammenda da 4.000 a 40.000 €

Scarico vietato sul suolo, nel sottosuolo o nelle acque sotterranee (D.Lgs. 152/2006, art. 137.11)

arresto fino a 3 anni; sanzione pecuniaria da 200 a 300 quote (D.Lgs. 231/2001, art. 25-undecies)

Inosservanza prescrizioni per svaso, sghiaiamento o sfangamento di dighe o effettuazione di queste operazioni prima dell’approvazione progetto (D.Lgs. 152/2006, art. 133.7)

sanzione amministrativa da 3.000 a 30.000 €

N.B. Le sanzione pecuniarie previste dal D.Lgs. 231/2001 sono in capo alle persone giuridiche e sono espresse in quote il cui valore è variabile da 258 a 1.549 €. La definizione dell’importo di ogni quota nei singoli casi è affidata alla decisione del giudice penale, che in caso di reati qualificati come delitti può comminare anche pene interdittive.

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1.2. APPROVVIGIONAMENTO DI ACQUA AL DI FUORI DEI PUBBLICI SERVIZI 1.2.1. Principali riferimenti normativi • Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775

Testo Unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici. G.U. 8 gennaio 1934, n. 5 Titolo I: Norme sulle derivazioni ed utilizzazioni delle acque pubbliche Titolo II: Disposizioni speciali sulle acque sotterranee

• Legge 27 dicembre 1953, n. 959

Norme modificatrici del T.U. delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, riguardanti l’economia montana. G.U. 31 dicembre 1953, n. 299

• Legge 22 dicembre 1980, n. 925

Nuove norme relative ai sovracanoni in tema di concessioni di derivazioni d’acqua per produzione di forza motrice. G.U. 6 gennaio 1981, n. 4

• Decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275

Riordino in materia di concessione di acque pubbliche. G.U. 5 agosto 1993, n. 182

• Legge 5 gennaio 1994, n. 36

Disposizioni in materia di risorse idriche. G.U. 19 gennaio 1994, n. 24 Rimane in vigore solo l’art. 22.6

• Decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79

Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica. G.U. 31 marzo 1999, n. 75 Art. 12: Concessioni idroelettriche

• Decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 1999, n. 238

Regolamento recante norme per l'attuazione di talune disposizioni della legge 5 febbraio 1994, n. 36, in materia di risorse idriche. G.U. 26 luglio 1999, n. 17

• Decreto del Ministero delle finanze 24 novembre 2000

Aggiornamento dei canoni annui per l’utenza di acqua pubblica di cui all’art. 18, commi 1 e 2, della legge 5 gennaio 1994, n. 36. G.U. 28 dicembre 2000, n. 301

• Decreto del Ministero dell’ambiente 28 luglio 2004

Linee guida per la predisposizione del bilancio idrico di bacino, comprensive dei criteri per il censimento delle utilizzazioni in atto e per la definizione del minimo deflusso vitale, di cui all’articolo 22, comma 4, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152. G.U. 15 novembre 2004, n. 268

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• Legge 23 febbraio 2006, n. 51 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, recante definizione e proroga di termini, nonchè conseguenti disposizioni urgenti. Proroga di termini relativi all'esercizio di deleghe legislative. G.U. 28 febbraio 2006, n. 49 (suppl. ord. n. 47) Art. 23-quater: denunce dei pozzi

• Decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 2006

Norme di attuazione del Piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche. G.U. 24 maggio 2006, n. 119

• Legge 26 febbraio 2007, n. 17

Conversione in legge con modificazioni del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 17, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative. Disposizioni di delegazione legislativa. G.U. 26 febbraio 2007, n. 47 (suppl. ord. n. 48) Art. 2, denuncia e concessione pozzi: proroga

• Decreto del Ministero dell’ambiente 30 novembre 2011

Determinazione della misura del sovracanone BIM dovuto dai concessionari di derivazione d’acqua produzione di forza motrice per il periodo 2 febbraio 2016 – 31 dicembre 2017 del biennio 1° gennaio 2016 – 31 dicembre 2017. G.U. 12 febbraio 2016, n. 35

• Decreto del Ministero dell’ambiente 24 febbraio 2015, n. 39 Regolamento recante i criteri per la definizione del costo ambientale e del costo della risorsa per i vari settori d'impiego dell'acqua. G.U. 8 aprile 2015, n. 81

1.2.2. Regolamentazione Ai sensi del D.P.R. 238/1999, a decorrere dal 10/8/1999 tutte le acque sotterranee e superficiali, anche raccolte in invasi e cisterne, appartengono al demanio pubblico: il loro prelievo, o derivazione, è pertanto soggetto a concessione. La norma distingue tra grandi derivazioni (portata superiore a 100 l/sec per usi potabili ed industriali) e piccole derivazioni25, entrambe di competenza locale (Regione o Provincia)26.

A. Concessioni di derivazione Per ottenere la concessione la derivazione non deve pregiudicare gli obiettivi di qualità del corso d’acqua e deve garantirne il minimo deflusso vitale; la portata oggetto di concessione tiene inoltre conto della possibilità di risparmio, riutilizzo e riciclo della risorsa idrica, della sua disponibilità e degli eventuali usi concorrenti27. La durata delle concessioni di derivazione non può superare 30 anni, salvo quelle irrigue (40 anni) e grandi derivazioni industriali (15 anni)28. 25 R.D. 1775/1933, art. 6. 26 D.Lgs. 112/1998, art. 89.1. 27 R.D. 1775/1933, art. 12-bis. 28 R.D. 1775/1933, art. 21.

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Le portate e i volumi d’acqua derivati devono essere misurati con idonei dispositivi, sulla base di disposizioni regionali29.

B. Pozzi In caso di derivazione di acque sotterranee mediante pozzo, l’iter amministrativo prevede che sia richiesta, prima della concessione, l’autorizzazione alla ricerca dell’acqua, di durata non superiore a 1 anno30.

C. Canoni La concessione comporta la corresponsione di un canone annuo, il cui ammontare è funzione della tipologia di uso dell’acqua e del volume di prelievo autorizzato (con un minimo fisso), ma non della quantità effettivamente derivata31. Il canone è triplicato per i prelievi di acqua riservata al consumo umano ma diversamente utilizzata22. I concessionari di derivazioni per produzione di forza motrice con potenza nominale media superiore a 220 kW sono tenuti versare anche un sovracanone annuo32. 1.2.3. Scadenze

Fattispecie Data Enti competenti Rinnovo della concessione (R.D. 1775/1933, art. 30)

Prima della scadenza

Regione o Provincia

Richiesta di concessione in sanatoria per derivazioni acque pubbliche (D.Lgs. 152/2006, art. 96.6)

30/06/2006 Regione o Provincia

Richiesta di concessione di derivazione di acque diventate pubbliche a seguito del D.P.R. 238/1999 (D.Lgs. 152/2006, art. 96.7)

31/12/2007 Regione o Provincia

Denuncia dei pozzi esistenti al 20/08/1993 (D.Lgs. 152/2006, art. 96.7)

31/12/2007 Regione, Provincia

1.2.4. Documenti

Fattispecie Documenti richiesti Derivazione di acque pubbliche superficiali • concessione

Derivazione di acque pubbliche sotterranee • autorizzazione alla ricerca dell’acqua (salvo

concessioni in sanatoria) • concessione • denuncia ex D.Lgs. 275/1993

29 D.Lgs. 152/2006, art. 95.3. 30 R.D. 1775/1933, artt. 85-103. 31 R.D. 1775/1933, artt. 35-39. 32 L. 925/1980, art. 1.

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1.2.5. Illeciti e sanzioni

Fattispecie Sanzione Derivazione o utilizzo di acque pubbliche senza concessione (R.D. 1775/1933, art. 17)

sanzione amministrativa da 2.582 a 25.822 €, con immediata cessazione dell’utenza abusiva. In casi di particolare tenuità, la sanzione amministrativa è da 258 a 1.549 €

Mancata denuncia del pozzo (D.Lgs. 275/1993, art. 10) chiusura pozzo e sanzione amministrativa da 103 a 516 €

Inosservanza delle prescrizioni del R.D. 1775/1933 (R.D. 1775/1933, art. 219)

sanzione amministrativa da 10 a 516 €

Violazione delle prescrizioni regionali sull’installazione/manutenzione dei misuratori portate e sulla trasmissione dei risultati (D.Lgs. 152/2006, art. 133.8)

sanzione amministrativa da 1.500 a 6.000 € (riduzione a 1/5 per casi di particolare tenuità)

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2. RIFIUTI 2.1. Principali riferimenti normativi • Deliberazione 27 luglio 1984 del Comitato Interministeriale di cui all’art. 5 del D.P.R. 10

settembre 1982, n. 915 Disposizioni per la prima applicazione dell’articolo 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, concernente lo smaltimento dei rifiuti. G.U. 13 settembre 1984, n. 253 (suppl. ord. n. 52)

• Legge 9 novembre 1988, n. 475

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, recante disposizioni urgenti in materia di smaltimento dei rifiuti industriali. G.U. 10 novembre 1988, n. 264 Rimangono in vigore gli artt. 9 e 9 quinquies

• Decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95

Attuazione delle direttive 75/439/CEE e 87/101/CEE, relative alla eliminazione degli oli usati. G.U. 15 febbraio 1992, n. 38 (suppl. ord. n. 28) Sono abrogati gli artt. 4, 5, 8, 12, 14 e 15

• Decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99

Attuazione della direttiva 86/278/CEE concernente la protezione dell’ambiente, in particolare del suolo, nell’utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura. G.U. 15 febbraio 1992, n. 38 (suppl. ord. n. 28)

• Decreto del Ministero dell’ambiente 13 dicembre 1995

Modalità di versamento dei diritti di iscrizione all’Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti. G.U. 1 marzo 1996, n. 51

• Decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230

Attuazione delle direttive Euratom 80/836, 84/467, 84/466, 89/618, 90/641 e 92/3 in materia di radiazioni ionizzanti. G.U. 13 giugno 1995, n. 136 (suppl. ord. n. 74)

• Legge 28 dicembre 1995, n. 549

Misure di razionalizzazione della finanza pubblica. G.U. 29 dicembre 1995, n. 302 Art. 3.24-40:istituzione tributo per rifiuti in discarica

• Decreto del Ministero dell’ambiente 18 luglio 1996

Ammontare dell’imposta unitaria dovuta per i rifiuti dei settori minerario, estrattivo, edilizio, lapideo e metallurgico smaltiti in discarica. G.U. 24 ottobre 1996, n. 250

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• Decreto del Ministero dell’ambiente 5 febbraio 1998 Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22. G.U. 16 aprile 1998, n. 88 (suppl. ord. n. 72)

• Decreto del Ministero dell’ambiente 1 aprile 1998, n. 145

Regolamento recante la definizione del modello e dei contenuti del formulario di accompagnamento dei rifiuti ai sensi degli articoli 15, 18, comma 2, lettera e), e comma 4, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22. G.U. 13 maggio 1998, n. 109

• Decreto del Ministero dell’ambiente 1 aprile 1998, n. 148

Regolamento recante approvazione del modello dei registri di carico e scarico dei rifiuti ai sensi degli articoli 12, 18, comma 2, lettera m), e 18 comma 4, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22. G.U. 14 maggio 1998, n. 110

• Circolare dei Ministeri dell’ambiente e dell’industria 4 agosto 1998, n. GAB/DEC/812/98

Circolare esplicativa sulla compilazione dei registri di carico e scarico dei rifiuti e dei formulari di accompagnamento dei rifiuti trasportati individuati, rispettivamente, dal decreto ministeriale 1° aprile 1998, n. 145, e dal decreto ministeriale 1° aprile 1998, n. 148. G.U. 11 settembre 1998, n. 212

• Decreto del Ministero dell’ambiente 21 luglio 1998, n. 350

Regolamento recante norme per la determinazione dei diritti di iscrizione in appositi registri dovuti da imprese che effettuano operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti, ai sensi degli articoli 31, 32, e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22. G.U. 12 ottobre 1998, n. 238

• Decreto del Ministero dell’ambiente 3 settembre 1998, n. 370

Regolamento recante norme concernenti le modalità di prestazione della garanzia finanziaria per il trasporto transfrontaliero di rifiuti. G.U. 26 ottobre 1998, n. 250

• Decreto del Ministero dell’ambiente 4 agosto 1998, n. 372

Regolamento recante norme sulla riorganizzazione del catasto dei rifiuti. G.U. 28 ottobre 1998, n. 252 (suppl. ord. n. 180)

• Decreto del Ministero dell'ambiente 25 febbraio 2000, n. 124

Regolamento recante i valori limite di emissione e le norme tecniche riguardanti le caratteristiche e le condizioni di esercizio degli impianti di incenerimento e di coincenerimento dei rifiuti pericolosi, in attuazione della direttiva 94/67/CE del Consiglio del 16 dicembre 1994, e ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, e dell'articolo 18, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22. G.U. 18 maggio 2000, n. 114

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• Decreto del Ministero dell’ambiente 12 giugno 2002, n. 161 Regolamento attuativo degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, relativo all’individuazione dei rifiuti pericolosi che è possibile ammettere alle procedure semplificate. G.U. 30 luglio 2002, n. 177

• Decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36

Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti. G.U. 12 marzo 2003, n. 59 (suppl. ord. n. 40)

• Decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182 Attuazione della direttiva 2000/59/CE relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del carico. G.U. 22 luglio 2003, n. 168

• Decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209

Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso. G.U. 7 agosto 2003, n. 182 (suppl. ord. n. 128)

• Decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254 Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'articolo 24 della legge 31 luglio 2002, n. 179. G.U. 11 settembre 2003, n. 211

• Decreto del Ministero dell’ambiente 5 febbraio 2004

Modalità ed importi delle garanzie finanziarie che devono essere prestate a favore dello Stato dalle imprese che effettuano le attività di bonifica dei beni contenenti amianto. G.U. 14 aprile 2004, n. 87

• Decreto del Ministero dell’ambiente 29 luglio 2004, n. 248 Regolamento relativo alla determinazione e disciplina delle attività di recupero dei prodotti e beni di amianto e contenenti amianto. G.U. 5 ottobre 2004, n. 234

• Decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151 Attuazione delle direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonchè allo smaltimento dei rifiuti. G.U. 29 luglio 2005, n. 175 (suppl. ord. n. 135) A seguito dell’emanazione del D.Lgs. 49/2014 rimangono in vigore gli artt. 6.1-bis, 10.4, 13.8, 15.1, 15. e 20.4

• Decreto del Ministero dell’ambiente 17 novembre 2005, n. 269

Regolamento attuativo degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, relativo all'individuazione dei rifiuti pericolosi provenienti dalle navi, che è possibile ammettere alle procedure semplificate. G.U. 29 dicembre 2005, n. 302

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• Legge 25 gennaio 2006, n. 29 Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2005. G.U. 8 febbraio 2006, n. 32 (suppl. ord. n. 34) Art. 11: adempimenti in materia di rifiuti pericolosi

• Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Norme in materia ambientale. G.U. 14 aprile 2006, n. 88 (suppl. ord. n. 96) Parte quarta

• Deliberazione del Ministero Ambiente 26 aprile 2006

Iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali, ai sensi dell'articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. G.U. 22 maggio 2006, n. 117

• Decreto del Ministero dell’ambiente 2 maggio 2006 Modalità di utilizzo per la produzione di energia elettrica del CDR di qualità elevata (CDR-Q), come definito dall'articolo 183, comma 1, lettera s), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. G.U. 9 maggio 2006, n. 106

• Decreto del Ministero delle attività produttive 5 maggio 2006

Individuazione dei rifiuti e dei combustibili derivati dai rifiuti ammessi a beneficiare del regime giuridico riservato alle fonti rinnovabili. G.U. 31 maggio 2006, n. 125

• Regolamento 14 giugno 2006, n. 1013

Relativo alle spedizioni di rifiuti. G.U.U.E. 12 luglio 2006, n. L 190

• DM 25 settembre 2007

Istituzione del Comitato di vigilanza e di controllo sulla gestione dei RAEE, ai sensi dell’art. 15, comma 1, del D.Lgs. 151/05. G.U. 6 ottobre 2007, n. 233

• DM 25 settembre 2007, n. 185 Istituzione e modalità di funzionamento del registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), costituzione e funzionamento di un centro di coordinamento per l'ottimizzazione delle attività di competenza dei sistemi collettivi e istituzione del comitato d'indirizzo sulla gestione dei RAEE, ai sensi degli articoli 13, comma 8, e 15, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151. G.U. 5 novembre 2007, n. 257 A seguito dell’emanazione del D.Lgs. 49/2014 rimangono in vigore gli artt. 9.2, 9.4, 10, 13.2 e 14.4.

• Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 117 Attuazione della direttiva 2006/21/CE relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la direttiva 2004/35/CE. G.U. 7 luglio 2008, n. 157

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• Decreto del Ministero dell’Ambiente del 22 ottobre 2008 Semplificazione degli adempimenti amministrativi di cui all’articolo 195, comma 2, lettera s–bis’ del Decreto Legislativo n. 152/2006 in materia di raccolta e trasporto di specifiche tipologie di rifiuti. G.U. 12 novembre 2008, n. 265

• Decreto Legislativo 20 novembre 2008, n. 188

Attuazione della direttiva 2006/66/CE concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti e che abroga la Direttiva 91/157/CEE. G.U. 3 dicembre 2008, n. 283 (suppl. ord. n. 268)

• Legge del 28 gennaio 2009, n. 2 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale. G.U. 29 gennaio 2009, n. 22 (suppl. ord. n. 14) Art 16. 12-bis - Regole di tenuta del registro informatico dei rifiuti - modifica il Codice Civile

• Decreto del Ministero dell'ambiente 12 maggio 2009 Modalità di finanziamento della gestione dei rifiuti di apparecchiature di illuminazione da parte dei produttori delle stesse. G.U. 2 luglio 2009 n. 151

• Regolamento 21 ottobre 2009, n. 1069 Recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale). G.U.U.E. 14 novembre 2009, n. L 300

• Legge del 20 novembre 2009, n° 166

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee. G.U. 24 novembre 2009, n. 274 (suppl. ord. n. 215) Art. 1 – RAEE

• Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 35

Attuazione della direttiva 2008/68/CE, relativa al trasporto interno di merci pericolose. G.U. 11 marzo 2010, n. 58

• Decreto del Ministero dell'ambiente 8 marzo 2010, n. 65

Regolamento recante modalità semplificate di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) da parte dei distributori e degli installatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), nonché dei gestori dei centri di assistenza tecnica di tali apparecchiature. G.U. 4 maggio 2010, n. 102

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• Decreto del Ministero dell'ambiente 27 settembre 2010 Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica, in sostituzione di quelli contenuti nel decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 3 agosto 2005. G.U. 1 dicembre 2010, n. 281

• Regolamento 25 febbraio 2011, n. 142 Regolamento recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera. G.U.U.E. 26 febbraio 2009, n. L 54

• Regolamento 31 marzo 2011, n. 333 Regolamento recante i criteri che determinano quando alcuni tipi di rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio. G.U.U.E. 8 aprile 2011, n. L 94

• Decreto del Ministero dell'ambiente 11 aprile 2011, n. 82

Regolamento per la gestione degli pneumatici fuori uso (PFU), ai sensi dell'articolo 228 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni e integrazioni, recante disposizioni in materia ambientale. G.U. 8 giugno 2011, n. 131

• Decreto del Ministero dell'ambiente 20 giugno 2011

Modalità e importi delle garanzie finanziarie che devono essere prestate a favore dello Stato dai commercianti e intermediari dei rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi. G.U. 22 settembre 2011, n. 221

• Legge del 7 agosto 2012, n° 134

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante misure urgenti per la crescita del Paese. G.U. 11 agosto 2012, n. 187 (suppl. ord. n. 171) Art 52 c. 2 – Sospensione del SISTRI

• Regolamento 10 dicembre 2012, n. 1178 Regolamento recante i criteri che determinano quando i rottami di vetro cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio. G.U.U.E. 11 dicembre 2012, n. L337

• Decreto del Ministero dell'ambiente 14 febbraio 2013, n. 22 Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di determinate tipologie di combustibili solidi secondari (CSS), ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni. G.U. 14 marzo 2013, n. 62

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• Decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59 Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35. (13G00101). G.U. 29 maggio 2013, n. 124 (suppl. ord. n. 42)

• Decreto del Ministero dell'ambiente 20 marzo 2013 Termini di riavvio progressivo del Sistri. G.U. 19 aprile 2013, n. 92

• Regolamento 25 luglio 2013, n. 715 Regolamento recante i criteri che determinano quando i rottami di rame cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio. G.U.U.E. 26 luglio 2013, n. L201

• Legge del 30 ottobre 2013, n. 125

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni. G.U. 30 ottobre 2013, n. 255 Interventi in materia di SISTRI

• Circolare 31 ottobre 2013 del Ministero dell’ambiente per l’applicazione dell’articolo 11 del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, concernente “semplificazione e razionalizzazione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti …” (SISTRI), convertito in legge 30 ottobre 2013, n. 125 (G.U. n. 255 del 30 ottobre 2013).

• Circolare del Ministro dell’ambiente 7 novembre 2013. GAB 0049801

Circolare recante chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell’autorizzazione unica ambientale nella fase di prima applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59. G.U. 27 dicembre 2013, n. 302

• Legge del 6 febbraio 2014, n. 6

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, recante disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali ed a favorire lo sviluppo delle aree interessate. G.U. 8 febbraio 2014, n. 32 (suppl. ord. n. 89)

• Legge del 27 febbraio 2014, n. 15

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative. G.U. 28 febbraio 2014, n. 49 (suppl. ord. n. 30)

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• Decreto del Ministero dell'ambiente 4 dicembre 2013 Attuazione della direttiva 2013/28/UE della Commissione del 17 maggio 2013, recante modifica dell'allegato II della direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa ai veicoli fuori uso. G.U. 4 marzo 2014, n. 52

• Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 45 Attuazione della direttiva 2011/70/EURATOM, che istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi. G.U. 26 marzo 2014, n. 71

• Decreto Legislativo 14 marzo 2014, n. 49 Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche. G.U. 28 marzo 2014, n. 73 (suppl. ord. n. 30)

• Decreto del Ministero dell'ambiente 24 aprile 2014

Disciplina delle modalità di applicazione a regime del SISTRI del trasporto intermodale nonché specificazione delle categorie di soggetti obbligati ad aderire, ex articolo 188-ter, comma 1 e 3 del decreto legislativo n. 152 del 2006. G.U. 30 aprile 2014, n. 99

• Decreto del Ministero dell'ambiente 3 giugno 2014, n. 120

Regolamento per la definizione delle attribuzioni e delle modalità di organizzazione dell'Albo nazionale dei gestori ambientali, dei requisiti tecnici e finanziari delle imprese e dei responsabili tecnici, dei termini e delle modalità di iscrizione e dei relativi diritti annuali. G.U. 23 agosto 2014, n. 195

• Regolamento della Commissione del 18 dicembre 2014, n. 1357 Regolamento che sostituisce l'allegato III della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive. G.U.U.E. 19 dicembre 2014, L. 365

• Decisione della Commissione del 18 dicembre 2014, 955

Decisione della Commissione che modifica la decisione 2000/532/CE relativa all'elenco dei rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio G.U.U.E. 30 dicembre 2014, L. 370

• Decreto del Ministero dell'ambiente 7 agosto 2015

Classificazione dei rifiuti radioattivi, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45. G.U. 19 agosto 2015, n. 191

• Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 dicembre 2015

Approvazione del modello unico di dichiarazione ambientale per l'anno 2016. G.U. 28 dicembre 2015, n. 300

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• Legge del 25 febbraio 2016, n. 21 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative. G.U. 26 febbraio 2016, n. 47 [SISTRI, piena operatività e sanzioni]

• Decreto Legislativo 15 febbraio 2016, n. 27 Attuazione della direttiva 2013/56/UE che modifica la direttiva 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori per quanto riguarda l'immissione sul mercato di batterie portatili e di accumulatori contenenti cadmio destinati a essere utilizzati negli utensili elettrici senza fili e di pile a bottone con un basso tenore di mercurio, e che abroga la decisione 2009/603/CE della commissione. G.U. 5 marzo 2016, n.54

• Decreto del Ministero dell'ambiente 30 marzo 2016, n. 78

Regolamento recante disposizioni relative al funzionamento e ottimizzazione del sistema di tracciabilità dei rifiuti in attuazione dell'articolo 188-bis, comma 4-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. G.U. 24 maggio 2016, n. 120

• Decreto del Ministero dell'ambiente 12 maggio 2016, n. 101

Regolamento recante l'individuazione delle modalità di raccolta, di smaltimento e di distruzione dei prodotti esplodenti, compresi quelli scaduti, e dei rifiuti prodotti dall'accensione di pirotecnici di qualsiasi specie, ivi compresi quelli per le esigenze di soccorso, ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 123. G.U. 14 giugno 2016, n. 137

• Decreto del Ministero dell'ambiente 17 giugno 2016 Tariffe per la copertura degli oneri derivanti dal sistema di gestione dei rifiuti delle apparecchiature elettriche ed elettroniche. G.U. 5 luglio 2016, n. 155

• Decreto del Ministero dell'ambiente 22 giugno 2016 Approvazione dello schema di statuto-tipo per i Consorzi degli oli e dei grassi vegetali ed animali esausti. G.U. 8 luglio 2016, n. 158

• Decreto del Ministero dell'ambiente 24 giugno 2016

Approvazione dello schema di statuto-tipo per i Consorzi per gli imballaggi. G.U. 8 luglio 2016, n. 158

• Decreto del Ministero dell'ambiente 10 giugno 2016, n. 140

Regolamento recante criteri e modalità per favorire la progettazione e la produzione ecocompatibili di AEE, ai sensi dell'articolo 5, comma 1 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, di attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE). G.U. 23 luglio 2016, n. 171

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• Decreto del Ministero dell'ambiente 29 luglio 2016 Approvazione dello schema tipo dello Statuto del Consorzio nazionale per il riciclaggio di rifiuti di beni in polietilene. G.U. 16 agosto 2016, n. 190

• Decreto del Ministero dell'ambiente 13 ottobre 2016, n. 264

Regolamento recante criteri indicativi per agevolare la dimostrazione della sussistenza dei requisiti per la qualifica dei residui di produzione come sottoprodotti e non come rifiuti. G.U. 15 febbraio 2017, n. 38

• Decreto del Ministero dell'ambiente 9 marzo 2017, n. 68 Regolamento concernente le modalità di prestazione delle garanzie finanziarie da parte dei produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche ai sensi dell'articolo 25, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49. G.U. 27 maggio 2017, n. 122

• Regolamento del Consiglio dell’8 giugno 2017, n. 997 Regolamento che modifica l'allegato III della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la caratteristica di pericolo HP 14 “Ecotossico”. G.U.U.E. 14 giugno 2017, L. 150

• Decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120 Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164. G.U. 7 agosto 2017, n. 183

• Decreto del Ministero dell'ambiente 7 novembre 2017, n. 270 Approvazione dello statuto del Consorzio nazionale per la gestione, raccolta e trattamento degli oli minerali usati. G.U. 18 novembre 2017, n. 270

2.2. Regolamentazione Ove non diversamente indicato, gli allegati menzionati nel testo e nelle note sono gli allegati alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006.

2.2.1. Gestione dei rifiuti speciali La norma quadro in materia di rifiuti è la parte quarta del D.Lgs. 152/2006. Le disposizioni preesistenti rimangono in vigore o come norme speciali, o come norme tecniche transitorie in attesa dell’emanazione di nuovi decreti attuativi. Rientra nel concetto di “rifiuto”, ai sensi del D.Lgs. 152/2006, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione o abbia l’obbligo di disfarsi. I rifiuti, in quanto tali, devono essere destinati ad operazioni di smaltimento o di recupero. La relativa disciplina non si applica a33:

33 D.Lgs. 152/2006, art. 185.

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• il suolo contaminato ma non scavato;

• gli edifici collegati permanentemente al suolo;

• il suolo non contaminato scavato, comprese le “matrici materiali di riporto”, riutilizzato nell’ambito dello stesso sito ;

• i rifiuti radioattivi, disciplinati dal D.Lgs. 230/1995;

• gli esplosivi in disuso;

• le materie fecali, paglia, sfalci e potature non pericolosi riutilizzati in agricoltura o per la produzione di energia;

• i sottoprodotti di origine animale contemplati dal regolamento 1069/2009;

• le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione;

• rifiuti da attività estrattiva di cava e miniera, disciplinati dal D.Lgs. 117/2008;

• i sedimenti spostati all’interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d’acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE.

La concreta applicazione della definizione di rifiuto è stata oggetto di numerose controversie e allo stato attuale della normativa non costituiscono comunque rifiuto:

• i materiali che si originano dal recupero di rifiuti, incluso il riciclaggio e la preparazione per il riutilizzo, nel rispetto di determinate condizioni34;

• i sottoprodotti di cui all’articolo 184-bis del D.Lgs. 152/2006; la norma prevede che qualsiasi sostanza o oggetto possa essere qualificata sottoprodotto a condizione di soddisfare i 4 criteri di carattere generale indicati, salvo che non siano stabiliti appositi criteri specifici per determinati materiali. IL D.M. 264/2016 definisce alcuni criteri indicativi con i quali il detentore può dimostrare la conformità ai suddetti requisiti, ferma restando la facoltà del detentore di dimostrare la conformità con modalità diverse da quelle indicate nel decreto.35

A. Classificazione e codifica36 I rifiuti possono essere classificati in due modi. In funzione dell’origine si distinguono in:

• rifiuti urbani: rifiuti domestici, da aree verdi, rifiuti speciali non pericolosi destinati allo smaltimento assimilati per quantità e qualità dai Comuni;

• rifiuti speciali: rifiuti da lavorazioni industriali e artigianali; da attività agricole e agro-industriali, di demolizione e costruzione, commerciali e di servizio, sanitarie, nonché i rifiuti derivanti dal trattamento di rifiuti, acque, scarichi idrici e fumi.

I rifiuti speciali possono essere assimilati ad urbani con provvedimento del Comune sulla base di criteri quali-quantitativi definiti dallo Stato con apposito decreto ministeriale, in attesa del quale valgono i criteri di cui alla deliberazione del 27 luglio 1984. In funzione delle caratteristiche di pericolosità si distinguono in: 34 D.Lgs. 152/2006, art. 184-ter. 35 Circolare del Ministero dell’ambiente 30 maggio 2017 n. 7619 36 D.Lgs. 152/2006, art. 184.

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• rifiuti pericolosi: i rifiuti cui è attribuito un asterisco nel Catalogo Europeo dei Rifiuti (CER) di cui alla Decisione UE 955/2014;

• rifiuti non pericolosi: tutti gli altri. A ciascun rifiuto deve essere attribuito un codice CER, secondo le modalità definite nelle premesse alla Decisione 955/2014. Questo codice, oltre ad essere necessario per classificare i rifiuti, serve anche per verificare la possibilità di conferire un dato rifiuto ad un determinato smaltitore. In numerosi casi ad un medesimo rifiuto possono essere attribuiti due codici CER con diversa classificazione (codici a specchio). In questi casi la scelta del codice viene effettuata verificando la presenza delle caratteristiche di pericolo HP di cui all’allegato III della Direttiva 2008/98/CE37, attraverso la ricerca e quantificazione di sostanze pericolose o altre tipologie di prove.

B. Stoccaggio presso il produttore Lo stoccaggio di qualsiasi tipo di rifiuto presso il produttore è soggetto, in linea di principio, ad autorizzazione. Se tuttavia lo stoccaggio è effettuato rispettando determinate condizioni, si configura il cosiddetto “deposito temporaneo”, che non richiede alcuna autorizzazione38. Queste condizioni richiedono che:

• il deposito sia effettuato nel luogo in cui i rifiuti sono prodotti, da intendersi quale l’intera area in cui si svolge l’attività che ha determinato la produzione dei rifiuti;

• i rifiuti vengano essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative:

− con cadenza trimestrale indipendentemente dalle quantità in deposito

− quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 m3 di cui al massimo 10 m3 di rifiuti pericolosi. In ogni caso, anche se il predetto limite di quantità non viene oltrepassato, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno;

• i rifiuti contenenti inquinanti organici persistenti (POP) di cui al regolamento (CE) 850/2004 siano gestiti come da relative prescrizioni;

• il deposito sia effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche (deliberazione 27/07/1984, punto 4.1);

• siano rispettate, per quanto riguarda i rifiuti pericolosi, le norme tecniche di deposito, imballaggio ed etichettatura relative alle sostanze in essi contenute.

C. Miscelazione39 È vietato miscelare rifiuti pericolosi aventi differenti caratteristiche di pericolosità, ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi, salvo autorizzazione40.

37 Come modificato dai Regolamenti UE 1357/2014 e 997/2017 38 D.Lgs. 152/2006, art. 183.1, lettera bb). 39 D.Lgs. 15272006, art. 187. 40 La Corte Costituzionale, con sentenza 75/2017, ha stabilito che la miscelazione di rifiuti rappresenta un operazione di trattamento e come tale sempre soggetta ad autorizzazione. Rimangono da chiarire talune implicazioni di tale pronuncia, in particolare per il produttore dei rifiuti.

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D. Gestione amministrativa dei rifiuti Al momento la gestione amministrativa dei rifiuti pericolosi è in fase di transizione verso il sistema di tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), che potrà essere adottato, a titolo volontario, anche per i rifiuti non pericolosi. Nei paragrafi successivi si assume, come previsto dal Decreto Legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, che il SISTRI diventi pienamente operativo alla data del subentro nella gestione del servizio da parte del futuro nuovo concessionario e comunque non oltre il 31 dicembre 2018.

D.1. Registri di carico e scarico41 Fino al momento della piena operatività del SISTRI42 (termine della fase di transizione verso il SISTRI) i seguenti soggetti hanno l’obbligo di tenere un registro di carico e scarico dei rifiuti:

• chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti, compresi i commercianti e gli intermediari di rifiuti, ovvero svolge le operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti;

• le imprese e gli enti che producono rifiuti pericolosi;

• le imprese e gli enti che producono rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali, da lavorazioni artigianali, dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento dei fumi.

Dopo tale data continueranno a tenere il registro i seguenti soggetti, nel caso non aderiscano al SISTRI in modo volontario:

• le imprese e gli enti produttori di rifiuti speciali non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali ed artigianali nonché derivanti dal trattamento di rifiuti, acque, scarichi idrici e fumi;

• gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti pericolosi con meno di 11 dipendenti.

• le aziende agricole di qualsiasi numero di dipendenti che conferiscono i propri rifiuti nell’ambito dei circuiti organizzati di raccolta di cui all’art. 183, comma 1, lettera pp) del D.Lgs. 152/2006,

• gli enti e le imprese che producono solo rifiuti pericolosi derivanti da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, o costituiti da fanghi da potabilizzazione o altri trattamenti delle acque, da depurazione di acque reflue o da abbattimento fumi.

• le imprese e gli enti che svolgono attività di gestione di rifiuti speciali non pericolosi. Il registro ha fogli numerati e deve essere vidimato dalla Camera di Commercio territorialmente competente e gestito come da norme sui registri IVA; il modello è stabilito dal D.M. 148/1998. Le annotazioni devono essere effettuate entro 10 giorni lavorativi dalla produzione o cessione o trasporto o intermediazione del rifiuto. Chi effettua, invece, recupero o smaltimento deve registrare la presa in carico del rifiuto entro i 2 giorni lavorativi. I registri sono tenuti presso gli impianti di produzione e vengono integrati con i formulari o con la copia della scheda movimentazione prevista dal SISTRI, relativi al trasporto dei rifiuti. I registri sono conservati per cinque anni dalla data dell’ultima annotazione.

41 D.Lgs. 152/2006, art. 190 ante modifiche D.Lgs. 205/2010 42 Da ultimo D.L. 244/2016, art. 12

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D.2. Formulario di identificazione43 Fino al momento della piena operatività del SISTRI44 tutti i rifiuti debbono essere accompagnati da un documento definito “formulario di identificazione”, redatto in quattro esemplari. Da tale data il formulario continuerà ad essere utilizzato solo per il trasporto di rifiuti non pericolosi, salvo adesione su base volontaria al SISTRI. Non richiede formulario:

• il trasporto di rifiuti urbani nell’ambito del servizio pubblico; Il modello di formulario è definito dal D.M. 145/1998. La compilazione è responsabilità del detentore del rifiuto. Al conferimento del rifiuto, il detentore firma e data le quattro copie, controfirmate dal trasportatore. Una rimane al detentore, le altre tre, firmate e datate dal destinatario, rimangono rispettivamente una presso il destinatario ed una presso il trasportatore, mentre la quarta copia è trasmessa al detentore. Il ricevimento di quest’ultima copia entro tre mesi dal conferimento esclude il detentore del rifiuto da ogni responsabilità circa il non corretto smaltimento o recupero del rifiuto. In caso di mancata ricezione entro tale termine, occorre darne comunicazione alla Provincia (Regione in caso di esportazione) ai fini dello scarico di responsabilità45. I formulari di identificazione devono essere numerati e vidimati dall’Ufficio del Registro o dalla CCIAA, e la fattura di acquisto deve essere registrata sul registro IVA-acquisti prima del loro utilizzo. Le copie del formulario debbono essere conservate per 5 anni.

D.3. Comunicazione annuale dei rifiuti (MUD) La denuncia deve essere effettuata entro il 30 aprile di ciascun anno da parte dei seguenti soggetti:

− raccoglitori e trasportatori di rifiuti − commercianti e intermediari senza detenzione − imprese ed enti che effettuano recupero o smaltimento − imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi − imprese agricole con volume d'affari superiore a 8000 euro − imprese ed enti con più di 10 dipendenti, produttori iniziali di rifiuti non pericolosi da

lavorazioni industriali, artigianali, da attività recupero e smaltimento, fanghi da potabilizzazione, depurazione acque reflue, abbattimento fumi.

L’obbligo cesserà per i soggetti tenuti ad utilizzare il SISTRI con l’entrata a regime dello stesso. Le modalità di denuncia relative al periodo anteriore sono definite nel D.P.C.M. 21 dicembre 2015.

D.4. Gestione con SISTRI A seguito dell’introduzione del sistema di tracciabilità dei rifiuti “SISTRI”46 i soggetti di cui al successivo punto D.4.1 sono obbligati ad utilizzare tale sistema.

43 D.Lgs. 152/2006, art. 193. 44 Da ultimo D.L. 244/2016, art. 12 45 D.Lgs. 152/2006, art. 188.3 lettera b. 46 D.Lgs. 152/2006, art. 188-ter.

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I soggetti non obbligati possono aderirvi a titolo volontario o, in alternativa, continuare ad applicare le modalità di gestione preesistenti. Il SISTRI prevede l’obbligo di trasmettere via rete in tempo reale tutte le informazioni relative alla gestione dei rifiuti ad un centro gestito dal Comando Carabinieri per la Tutela dell’Ambiente, mediante appositi dispositivi informatici. Le modalità con cui operare con il SISTRI, ed in particolare con i relativi programmi e dispositivi informatici, sono illustrate in dettaglio nelle guide reperibili sul sito web www.sistri.it.

D.4.1. Soggetti obbligati I soggetti tenuti ad aderire ed operare tramite il SISTRI sono gli enti e le imprese che47: − sono produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi con più di 10 dipendenti; − costituiscono nuovi produttori di rifiuti pericolosi, dove per “nuovi produttori” si intendono

coloro che “sottopongono i rifiuti pericolosi ad attività di trattamento ed ottengono nuovi rifiuti (eventualmente, anche non pericolosi) diversi da quelli trattati, per natura o composizione, ovvero che sottopongono i rifiuti non pericolosi ad attività di trattamento ed ottengono nuovi rifiuti pericolosi”, e per i quali l’iscrizione è dovuta sia nella categoria gestori che in quella produttori;

− raccolgono o trasportano rifiuti speciali pericolosi a titolo professionale (trasporto conto terzi48), compresi i vettori esteri che operano sul territorio nazionale;

− in caso di trasporto intermodale, ricevono in affidamento i rifiuti speciali pericolosi in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell’impresa navale o ferroviaria o dell’impresa che effettua il successivo trasporto;

− effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento di rifiuti pericolosi, sia urbani che speciali;

− effettuano commercio e intermediazione di rifiuti pericolosi, sia urbani che speciali.

I produttori ed i gestori di rifiuti non pericolosi possono aderire al SISTRI su base volontaria mediante apposita comunicazione.

D.4.2. Iscrizione Gli enti e le imprese obbligati devono iscriversi al SISTRI, indicando ogni unità locale che produce o gestisce rifiuti soggetti, con la facoltà di suddividere l’unità locale in unità operative e versare un contributo49 entro il 30 aprile di ogni anno commisurato alla tipologia dei rifiuti gestiti, alla tipologia operazioni effettuate ed al numero dei dipendenti.

D.4.3. Dispositivi informatici Gli strumenti previsti per operare con il SISTRI sono:

− dispositivi USB per accedere al SISTRI, al fine di trasmettere dati, di apporre la firma elettronica e di memorizzare informazioni;

− dispositivi elettronici da installare su ciascun veicolo che trasporta rifiuti speciali, definito Black Box, con la funzione di monitorare il percorso del rifiuto dal mittente al destinatario;

47 D.Lgs. 152/2006, art. 188-ter. 48 Circolare MinAmb n.1 2013 49 D.M. 78/2016, art. 10.

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− apparecchiature di sorveglianza per monitorare l’ingresso e l’uscita di automezzi dagli impianti di discarica, di incenerimento e di coincenerimento.

Ciascun dispositivo USB può contenere fino a un massimo di 3 certificati elettronici associati alle persone fisiche individuate durante la procedura di iscrizione come delegati per le procedure di gestione dei rifiuti. Tali certificati consentono l’identificazione univoca delle persone fisiche delegate e la generazione delle loro firme elettroniche. D.4.4. Registri cronologici50 Il Registro Cronologico sostituisce per gli iscritti al SISTRI il Registro di Carico e Scarico previsto dall’art. 190 del D.Lgs. 152/2006. I registri cronologici sono assegnati dal sistema SISTRI in base ai seguenti criteri:

- produttori: un registro per ogni unita locale iscritta al SISTRI o, nel caso siano state iscritte unita operative, per ogni unita operativa iscritta;

- trasportatori: un registro per la sede legale dell’impresa e, limitatamente alle imprese che effettuano trasporto conto terzi, uno per ogni unità locale iscritta al SISTRI;

- gestori: un registro per ogni impianto o attività secondo le categorie d’iscrizione; - commercianti e intermediari: un registro per la sede dell’attività.

Il Registro Cronologico è un documento informatico che risiede sul server del SISTRI. Ai fini di renderlo disponibile all’autorità di controllo, gli utenti hanno comunque l’obbligo di salvare sul proprio computer una copia dei file relativi ai movimenti di carico e scarico dei rifiuti e di conservarli per almeno 3 anni51. Tempistica di compilazione:52

- produttori: entro 10 gg lavorativi dalla produzione e comunque prima della movimentazione.

- commercianti e intermediari: entro 10 gg. dalla transazione. - trasportatori: in automatico. - imprese/enti che effettuano recupero/smaltimento: entro 2 gg. lavorativi per i rifiuti

ricevuti dall’estero, in automatico negli altri casi. D.4.5. Scheda SISTRI Area Movimentazione53 La “Scheda SISTRI Area Movimentazione” è un documento informatico costituito da varie sezioni che vanno compilate a cura dei soggetti che intervengono nelle diverse fasi dello smaltimento. La compilazione consente di produrre il documento cartaceo che accompagna il trasporto. Gli utenti hanno l’obbligo di salvare sul proprio computer una copia in formato elettronico delle schede movimentazione e di conservarle per almeno 3 anni54.

50 D.Lgs. 152/2006, art. 188-bis.3. 51 D.Lgs. 152/2006, art. 188-bis.3. 52 D.M. 78/2016, art. 10. 53 D.Lgs. 152/2006, art. 188-bis.3. 54 D.Lgs. 152/2006, art. 188-bis.3.

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D.4.6. Gestione dei rifiuti nel periodo di avvio del SISTRI La L. 125/2013 ha definito le seguenti date di avvio per il sistema:

• 1 ottobre 2013 - per gli enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti speciali pericolosi a titolo professionale compresi i vettori esteri che effettuano trasporti di rifiuti all’interno del territorio nazionale o trasporti transfrontalieri in partenza dal territorio, o che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti speciali pericolosi, inclusi i nuovi produttori;

• 3 marzo 2014 - per i produttori iniziali di rifiuti pericolosi, compresi quelli che stoccano detti rifiuti nel sito di produzione a fronte di autorizzazioni per operazioni D15 o R13; per quanto sopra detto in merito al trasporto, questa data vale anche per chi effettua il trasporto dei propri rifiuti pericolosi.

Fino al momento della piena operatività del SISTRI55, continuano ad applicarsi le regole preesistenti al SISTRI in materia di registri, formulari per il trasporto e denuncia la catasto dei rifiuti, con le relative sanzioni.

E. Operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti E.1. Trasporto56 I trasportatori di rifiuti possono operare se iscritti all’Albo nazionale gestori ambientali (di seguito l’Albo), previa prestazione di garanzie finanziarie. L’iscrizione deve essere rinnovata ogni cinque anni ed ogni anno, entro il 30 aprile, devono essere versati i diritti di iscrizione. L’iscrizione avviene con procedure semplificate e senza garanzie finanziarie per i soggetti che effettuano il trasporto dei propri rifiuti non pericolosi, ovvero di propri rifiuti pericolosi in quantità giornaliera non superiore a 30 kg o 30 lt, a condizione che tali operazioni costituiscano parte integrante ed accessoria dell’organizzazione dell’impresa. L’iscrizione deve essere rinnovata, in questo caso, ogni dieci anni57. Al trasporto su strada dei rifiuti si applica la normativa ADR. E.2. Operazioni di smaltimento58 Ove non soggetti ad autorizzazione IPPC gli impianti per lo smaltimento di rifiuti ed il loro esercizio debbono essere sempre autorizzati in modo esplicito e preventivo dalla Regione (o dalla Provincia delegata). L’autorizzazione è valida per 10 anni, a fronte della prestazione di garanzie finanziarie, ed è soggetta a rinnovo. Gli impianti mobili sono autorizzati dalla regione ove il gestore ha la sede legale, e l’attività di smaltimento deve essere comunicata con almeno 60 gg di anticipo alla Regione ove si svolgerà l’attività di smaltimento. Lo smaltimento di rifiuti non pericolosi nel luogo ove sono stati prodotti (discarica esclusa) può essere soggetto a semplice comunicazione all’Albo, se rispetta determinati requisiti definiti da appositi decreti, non ancora emanati59.

55 Da ultimo D.L. 244/2016, art. 12 56 D.Lgs. 152/2006, art. 212. 57 D.Lgs. 152/2006, art. 212.8. 58 D.Lgs. 152/2006, art. 208. 59 D.Lgs. 152/2006, art. 215.

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E.1. Discariche60 La norma individua 3 tipi di discariche, per rifiuti inerti, per rifiuti non pericolosi e per rifiuti pericolosi, e le caratteristiche dei rifiuti che possono esservi conferiti. Il produttore del rifiuto è tenuto ad effettuarne la caratterizzazione di base in occasione del primo conferimento, come da specifiche riportate in allegato 1 al D.M. 27/09/2010. Tale caratterizzazione deve essere ripetuta almeno una volta all’anno. E.2. Incenerimento e coincenerimento61 Sono impianti di incenerimento quelli destinati primariamente allo smaltimento dei rifiuti, di coincenerimento quelli per la produzione di energia ove i rifiuti rappresentano un combustibile. Agli impianti di coincenerimento non sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale, con l’esclusione degli impianti che utilizzano rifiuti pericolosi, possono essere applicate le procedure semplificate di cui al Capo V, del Titolo I della Parte quarta. In questo caso per l’avvio dell’attività di coincenerimento dei rifiuti la regione chiede la prestazione di adeguata garanzia finanziaria. L’avvio delle attività è subordinato in ogni caso all’effettuazione di una ispezione preventiva, da parte della provincia competente per territorio, da effettuarsi entro sessanta giorni dalla data di presentazione dalla comunicazione.62

F. Operazioni di recupero dei rifiuti Il recupero di rifiuti è soggetto a due possibili regimi amministrativi:

• Procedura semplificata63: Riguarda le attività di recupero di specifici rifiuti effettuate nel rispetto di criteri stabiliti da norme comunitarie (Regolamenti “End of waste”)64 o nazionali65. Laddove la norma comunitaria si sovrapponga a quella nazionale preesistente il gestore che già operava sulla base della normativa nazionale disporrà di 6 mesi dall’entrata in vigore del regolamento UE per adeguarsi, ferme restando le quantità massime trattabili già stabilite dai decreti ministeriali66. L’operazione di recupero può consistere nella sola verifica che il rifiuto rispetti le specifiche del materiale recuperato. Per godere della procedura semplificata l’attività di recupero deve essere effettuata, tra l’altro, alle seguenti condizioni:

− comunicazione alla Provincia tramite SUAP, da rinnovarsi ogni 5 anni; l’attività può iniziare decorsi 90 giorni dalla comunicazione; nel caso per l’esercizio dell’attività siano richieste

60 D.Lgs. 36/2003. 61 D.Lgs. 152/2006, parte IV, titolo III-bis; D.Lgs. 133/2005. (abrogato a partire dal 1° gennaio 2016 dal D.Lgs. 46/2014) 62 D.Lgs. 152/2006, art. 237-duovicies.4 63 D.Lgs. 152/2006, art. 216. 64 Al momento: rottami di ferro, acciaio e alluminio (Reg. 333/2011), di vetro Reg. (1179/2012) e di rame (Reg. 75/2013). 65 D.M. 5/2/1998 per rifiuti non pericolosi e D.M. 161/2002 per rifiuti pericolosi. 66 L. 116/2014, art. 13.4

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altre autorizzazioni obbligatoriamente ricomprese nell’Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)67 la comunicazione per il recupero dei rifiuti confluisce in tale atto amministrativo.

− pagamento di un diritto di iscrizione annuale da effettuarsi entro il 30 aprile;

− rispetto delle specifiche norme tecniche;

− possesso di specifici requisiti soggettivi da parte del titolare o amministratore dell’impresa. Il produttore del rifiuto deve procedere al campionamento ed analisi all’atto del primo conferimento e successivamente ogni 24 mesi nel caso di rifiuti non pericolosi68 ed ogni 12 mesi nel caso di rifiuti pericolosi69. È prevista una procedura semplificata di recupero di rifiuti, rivolta ai gestori di installazioni soggette ad AIA (Autorizzazione Integrata Ambientale). Nello specifico, i rifiuti della lista verde del regolamento 1013/2006/CE possono essere utilizzati previa semplice comunicazione da inoltrarsi all’autorità competente 45 giorni prima dell’avvio dell’attività, a condizione di adottare le migliori tecniche disponibili di cui alle BAT References comunitarie. In tal caso la normativa dei rifiuti si applicherà esclusivamente alla fase di trasporto.70

• Procedura ordinaria: Autorizzazione regionale con la stessa procedura prevista per le attività di smaltimento, fatta salva l’eventuale autorizzazione IPPC. Si applica alle attività di recupero non individuate o a quelle individuate ai fini della procedura semplificata che non rispettano tutti i requisiti stabiliti.

G. Esportazione/Importazione71 I movimenti transfrontalieri di rifiuti all’interno dell’UE sono disciplinati dal regolamento CE/1013/2006. La spedizione all’interno dell’UE di rifiuti destinati al recupero presenti nella lista verde72 è soggetta esclusivamente all’obbligo di accompagnamento del trasporto con un apposito documento su carta semplice73; sono soggetti a procedura di notifica all’autorità competente del paese di destinazione se presenti nella lista ambra74 e in caso di smaltimento (sempre). La movimentazione in ingresso o uscita dall’UE è regolamentata dalla Convenzione di Basilea.

H. Utilizzo di fanghi di depurazione in agricoltura I fanghi trattati provenienti dalla depurazione di acque domestiche e/o industriali possono essere utilizzati in agricoltura se rispettano determinate caratteristiche indicate dal D.Lgs. 99/1992. Le operazioni di raccolta, trasporto, stoccaggio, condizionamento ed utilizzo sono soggette ad autorizzazione ad Autorizzazione Unica Ambientale75 e la relativa istanza deve essere presentata al SUAP territorialmente competente. È previsto l’utilizzo di appositi registri ed il trasporto dei fanghi deve essere accompagnato dalla scheda movimentazione SISTRI, o nel caso di imprese che non hanno aderito su base volontaria al SISTRI dal formulario di identificazione76, integrati entrambi da specifiche informazioni. 67 D.P.R. 59/2013, art. 3.1. 68 D.M. 5/2/1998, art. 8.4. 69 D.M. 161/2002, art. 7.3. 70 L. 116/2014, art. 13.4 71 D.Lgs. 152/2006, art. 194. 72 Reg. 1013/2006, allegati III. 73 Reg. 1013/2006, allegato VII (modificato dal Regolamento 13/9/2007). 74 Reg. 1013/2006, allegato IV. 75 D.P.R. 59/2013, art. 3. 1.f. 76 D.Lgs. 152/2006, art. 193. 9.

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I. Altre operazioni regolamentate77

Le imprese che effettuano attività di bonifica dei siti, di bonifica dei beni contenenti amianto, di commercio ed intermediazione di rifiuti, sono soggette ad iscrizione all’Albo. L’iscrizione deve essere rinnovata ogni 5 anni.

L. Consorzi per la raccolta e il recupero I seguenti rifiuti devono essere conferiti ad appositi consorzi:

• oli minerali usati78, Consorzio Obbligatorio degli Oli Usati (COOU);

• oli e grassi vegetali ed animali esausti79, Consorzio Obbligatorio Nazionale di raccolta e trattamento oli e grassi vegetali ed animali esausti (CONOE);

• rifiuti di beni in polietilene come definiti nell’articolo 234 del D.Lgs. 152/2006, Consorzio Nazionale per il riciclaggio dei rifiuti dei beni a base di polietilene (POLIECO).

Altri consorzi costituiti per la raccolta e gestione di particolari tipologie di rifiuto sono i consorzi di filiera dei rifiuti di imballaggio (vedi punto 2.2.2.F.), i consorzi dei RAEE (vedi punto 2.2.1.F.1.) e i consorzi delle pile e accumulatori (vedi punto 2.2.1.F.5.), tra i quali l’ex consorzio obbligatorio COBAT (Consorzio Nazionale Batterie al Piombo Esauste e Rifiuti Piombosi).

M. Gestione di particolari categorie di rifiuti M.1. Rifiuti elettrici ed elettronici La relativa gestione è disciplinata dal D.Lgs. 49/2014 qualora si originino da determinate apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE). Il sistema volto ad assicurare il raggiungimento degli obiettivi comunitari di recupero fa riferimento a un Comitato di vigilanza e controllo, un Centro di coordinamento e sistemi collettivi privati liberamente costituiti da imprese che operano nella filiera. I produttori di AEE (fabbricanti, importatori e chi immette sul mercato con proprio marchio) sono soggetti a specifici obblighi quali:

• iscrizione al Registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento del sistema di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, istituito preso le Camere di Commercio;

• denuncia annuale delle AEE immesse sul mercato (MUD);

• obblighi di informazione all’utente e ai centri di recupero.

• recupero dei RAEE di propria competenza direttamente o tramite adesione ad uno specifico consorzio.

M.2. Rifiuti Sanitari80 Vengono definite diverse tipologie di rifiuti sanitari (assimilati ai rifiuti urbani, pericolosi non a rischio infettivo, pericolosi a rischio infettivo, rifiuti che richiedono particolari sistemi di gestione). 77 D.Lgs. 152/2006, art. 212. 5. 78 D.Lgs. 152/2006, art. 236. 79 D.Lgs. 152/2006, art. 233. 80 D.P.R. 254/2003.

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L’esenzione dall’autorizzazione allo stoccaggio in conto proprio (deposito temporaneo) per i rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo si configura per una durata fino a 5 giorni oppure, per quantitativi non superiori a 200 litri, fino a 30 giorni con obbligo di registrazione entro 5 giorni. Con le stesse modalità debbono essere gestiti i rifiuti speciali prodotti al di fuori delle strutture sanitarie ma che presentano rischio infettivo. M.3. Veicoli fuori uso81 I veicoli fuori uso debbono essere consegnati a centri di raccolta autorizzati, anche tramite i rivenditori. Questi rilasceranno un apposito certificato di rottamazione o di presa in carico del veicolo e provvederanno alla sua cancellazione presso il PRA. Tale certificato libera il precedente detentore da ogni responsabilità. I soggetti che effettuano la raccolta, il trasporto, il trattamento ed il recupero dei veicoli fuori uso denunciano annualmente i relativi quantitativi movimentati (MUD).

M.4. Terre e rocce da scavo La disciplina delle terre e rocce da scavo è stata riordinata con il D.P.R. 120/2017, che consente al produttore le seguenti possibili alternative:

• Utilizzo nel sito di produzione. Condizione fondamentale perché ciò possa essere effettuato è l’assenza di inquinamento, anche in presenza di materiali di riporto.

• Destinazione ad altro sito come sottoprodotto, se sono soddisfatti i criteri per definirle tali. Ciò deve essere attestato con una apposita “dichiarazione di utilizzo”, salvo che per i cantieri di grandi dimensioni (quantità > 6000 m3) sottoposti a VIA o AIA, per i quali è richiesta la trasmissione all’Autorità competente di un “piano di utilizzo”. Il trasporto deve essere accompagnato da un apposito documento. Al termine dei lavori deve essere trasmessa una dichiarazione di avvenuto utilizzo mediante apposito modulo.

• Gestione come rifiuto. In tal caso la norma detta specifiche condizioni per il deposito temporaneo.

Specifiche disposizioni sono inoltre precisate per le terre e rocce da scavo provenienti da siti oggetto di bonifica.

M.5. Rifiuti delle industrie estrattive La relativa gestione è disciplinata dal D.Lgs. 117/2008. Le disposizioni del decreto si applicano alla gestione dei rifiuti derivanti dalle attività di prospezione o di ricerca, di estrazione, di trattamento e di ammasso di risorse minerali e dallo sfruttamento delle cave nell'area del cantiere o dei cantieri estrattivi come individuata e perimetrata nell'atto autorizzativo e gestita da un operatore. Le disposizioni si applicano anche a qualsiasi area adibita all'accumulo o al deposito di rifiuti di estrazione, allo stato solido o liquido, in soluzione o in sospensione. Tali strutture comprendono una diga o un'altra struttura destinata a contenere, racchiudere, confinare i rifiuti di estrazione o svolgere altre funzioni per la struttura, inclusi, in particolare, i cumuli e i bacini di decantazione; sono esclusi i vuoti e volumetrie prodotti dall'attività estrattiva dove vengono risistemati i rifiuti di estrazione, dopo l'estrazione del minerale, a fini di ripristino e ricostruzione.

81 D.Lgs. 209/2003 e D.Lgs. 152/2006, art. 231.

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Il decreto prevede un’autorizzazione per la gestione delle strutture di deposito, l’adozione da parte dell’operatore di un piano di gestione dei rifiuti, e il rispetto, ove pertinente, di specifiche condizioni operative relative alla prevenzione degli incidenti rilevanti. La norma prevede inoltre che l’attività venga costantemente monitorata e definisce le modalità di gestione dei depositi dopo la loro chiusura.

M.6. Rifiuti costituiti da pile ed accumulatori Il D.Lgs. 188/2008 disciplina l'immissione sul mercato delle pile e degli accumulatori, nonché la raccolta, il trattamento, il riciclaggio e lo smaltimento dei rifiuti di pile e di accumulatori, al fine di promuoverne un elevato livello di raccolta e di riciclaggio. Il sistema fa riferimento a un Comitato di vigilanza e controllo, un Centro di coordinamento e Sistemi collettivi privati liberamente costituiti da imprese che operano nella filiera. I produttori di pile ed accumulatori (chi immette sul mercato nazionale a titolo professionale pile o accumulatori compresi quelli incorporati in apparecchi e veicoli) sono soggetti a specifici obblighi quali:

• iscrizione al Registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di pile ed accumulatori, istituito presso il Ministero dell’Ambiente;

• denuncia annuale dei dati relativi alle pile ed agli accumulatori immessi sul mercato nazionale nell’anno precedente; entro il 31 marzo alle Camere di Commercio;

• obblighi di informazione all’utente. M.7. Pneumatici fuori uso (PFU)82 I pneumatici oggetto della regolamentazione sono quelli per veicoli a motore immessi sul mercato nazionale del ricambio, mentre sono esclusi i pneumatici per bicicletta e per aerei, nonché le camere d’aria. Specifiche disposizioni sono fornite inoltre per i pneumatici montati sui veicoli e per i PFU derivanti dalla demolizione dei veicoli a fine vita. Gli strumenti previsti sono:

• definizione di obiettivi di raccolta;

• attribuzione in capo a produttori e importatori di pneumatici della responsabilità di provvedere alla gestione dei PFU, derogabile attraverso l’adesione a sistemi collettivi di natura consortile, che la norma definisce “strutture operative associate”;

• imposizione sui pneumatici nuovi di un contributo ambientale destinato a coprire i costi di gestione dei PFU.

M.8. Oli esausti83 Il deposito temporaneo, la raccolta e il trasporto degli oli usati sono realizzati in modo da tenere separati, per quanto tecnicamente possibile, tipologie di oli usati in funzione delle specifiche caratteristiche di pericolo e dei processi di trattamento a cui verranno destinati. Gli oli usati non possono essere miscelati con le emulsioni oleose o con altri tipi di rifiuto e di sostanze. Norme specifiche sugli oli usati e le miscele oleose sono contenute nel D.Lgs. 95/1992. 82 D.M. 82/2011. 83 D.Lgs. 152/2006, art. 216-bis.

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M.9. Rifiuti da attività di manutenzione I rifiuti provenienti da attività di manutenzione si considerano prodotti presso la sede di chi svolge tali attività84. Per la manutenzione delle infrastrutture a rete e degli impianti per l’erogazione di forniture e servizi di pubblica utilità, nonché dei mezzi e degli impianti fruitori di dette infrastrutture, il luogo di produzione dei rifiuti può essere il cantiere o la sede locale del gestore dell’infrastruttura, oppure il luogo di concentramento ove il materiale viene portato per la successiva valutazione tecnica, da eseguirsi non oltre 60 gg dalla fine lavori85. I rifiuti provenienti dalle attività di pulizia delle reti fognarie di qualsiasi tipologia, sia pubbliche che private, si considerano prodotti dal soggetto che svolge tale attività.

M.10. Rifiuti contenenti amianto La codifica e la gestione dei rifiuti contenenti amianto sono definite dal D.M. 248/2004.

M.11. Rifiuti da navi e residui di carico I rifiuti prodotti dalle navi e residui del carico sono disciplinati dall’art. 232 del D.Lgs. 152/2006, dal D.Lgs. 182/2003 e dal D.M. 269/2005.

N. Tributi legati alla gestione dei rifiuti I rifiuti depositati in discarica sono assoggettati ad uno specifico tributo in ragione della quantità smaltita86.

2.2.2. Imballaggi A. Aspetti generali Il titolo II della parte quarta del D.Lgs. 152/2006 disciplina la gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio con l’obiettivo di prevenire e ridurre il loro impatto sull’ambiente. Il decreto si applica a tutti gli imballaggi immessi sul mercato nazionale e a tutti i rifiuti di imballaggio derivanti dal loro impiego, qualunque siano i materiali che li compongono.

B. Soggetti interessati Sono interessati all’applicazione della norma i seguenti soggetti:

• produttori: i fornitori di materiali di imballaggio, i fabbricanti, i trasformatori e gli importatori di imballaggi vuoti e di materiali di imballaggio;

• utilizzatori: i commercianti, i distributori, gli addetti al riempimento, gli utenti di imballaggi e gli importatori di imballaggi pieni.

84 D.Lgs. 152/2006, art. 266.4. 85 D.Lgs. 152/2006, art. 230.5. 86 L. 549/1995, art. 3.24-40.

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C. Classificazione degli imballaggi87 Gli imballaggi vengono definiti, in base alla destinazione d’uso, in:

• imballaggio primario (o per la vendita): imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, un’unità di vendita per l’utente finale o per il consumatore;

• imballaggio secondario (o multiplo): imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all’utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto di vendita; esso può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche;

• imballaggio terziario (o per il trasporto): imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione ed il trasporto di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi multipli per evitare la loro manipolazione ed i danni connessi al trasporto, esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari, marittimi ed aerei.

D. Obblighi88

• Produttori: i produttori hanno l’obbligo di riciclaggio e di recupero nonché di ripresa degli imballaggi usati e della raccolta dei rifiuti di imballaggio secondari e terziari su superfici private nonché del ritiro, su indicazione del CONAI, dei rifiuti di imballaggio conferiti al servizio pubblico. Per adempiere a tale obbligo i produttori possono: organizzare autonomamente, anche in forma collettiva, la gestione dei propri rifiuti di

imballaggio sull’intero territorio nazionale; aderire ai consorzi di filiera; mettere in atto un sistema cauzionale.

• Utilizzatori: gli utilizzatori sono tenuti a ritirare gratuitamente gli imballaggi usati secondari e terziari ed i rifiuti di imballaggio secondari e terziari nonché a consegnarli in un luogo di raccolta organizzato dal produttore e con lo stesso concordato. A tale obbligo possono attualmente adempiere mediante l’iscrizione al Consorzio Nazionale Imballaggi (CONAI).

E. Consorzio Nazionale Imballaggi (CONAI)89 L’adesione al CONAI comporta la presentazione di una domanda ed il versamento di una quota. Per le imprese industriali la quota di adesione è pari ad un importo fisso aumentato da un importo variabile. F. Consorzi di filiera90 L’adesione ai Consorzi di filiera del Sistema CONAI interessa i produttori di imballaggi I Consorzi costituiti sono:

• Consorzio nazionale acciaio (RICREA);

87 D.Lgs. 152/2006, art. 218. 88 D.Lgs. 152/2006, art. 221. 89 D.Lgs. 152/2006, art. 224. 90 D.Lgs. 152/2006, art. 223.

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• Consorzio imballaggi alluminio (CIAL);

• Consorzio nazionale per il recupero ed il riciclo degli imballaggi a base cellulosica (COMIECO);

• Consorzio nazionale per il recupero ed il riciclaggio degli imballaggi in legno (RILEGNO);

• Consorzio nazionale per il recupero degli imballaggi in plastica (COREPLA);

• Consorzio recupero vetro (COREVE).

Sono stati inoltre costituiti anche altri consorzi attualmente al di fuori del sistema CONAI. G. Contributo ambientale CONAI50

A decorrere dall’1 ottobre 1998 sugli imballaggi nuovi e su quelli importati, pieni e vuoti, è applicato il “contributo ambientale CONAI”, ossia un importo calcolato in funzione del peso dell’imballaggio e del materiale che lo costituisce, che è utilizzato per assicurare gli obiettivi di recupero e riciclaggio stabiliti dalla legge. A tal fine i produttori di imballaggi e gli importatori di imballaggi pieni e vuoti denunciano periodicamente a CONAI le relative quantità, sulla base delle procedure stabilite dal CONAI stesso. Gli imballaggi esportati, pieni o vuoti, non sono soggetti al contributo e gli esportatori possono chiederne l’esenzione o il recupero. H. Divieti91 Gli imballaggi non possono essere smaltiti in discarica. I rifiuti di imballaggi terziari non possono essere conferiti al servizio pubblico, mentre i secondari solo se i criteri di assimilazione lo consentono. Gli imballaggi possono essere commercializzati solo se conformi agli standard CEN. Gli imballaggi non possono contenere determinate sostanze pericolose. 2.3. Scadenze

Fattispecie Data Enti competenti Denuncia della qualità e quantità dei rifiuti prodotti e smaltiti nel corso dell’anno precedente (D.P.C.M. 17/12/2014)

30/4 C.C.I.A.A.

Avvio del SISTRI per i nuovi produttori, trasportatori, gestori, intermediari di rifiuti pericolosi (L. 125/2013)

1/10/2013 SISTRI

Avvio del SISTRI per i produttori iniziali di rifiuti pericolosi (L. 125/2013)

3/3/2014 SISTRI

Pagamento del contributo di iscrizione annuale al SISTRI (D.M. 52/201, art. 7)

30/4

SISTRI

Rinnovo autorizzazione allo smaltimento e recupero di rifiuti (D.Lgs. 152/2006 art. 208.12)

entro 180 gg dalla scadenza

Regione

Rinnovo iscrizione Albo (D.Lgs. 152/2006 art. 212.6)

entro 5 anni Sezione Regionale Albo

91 D.Lgs. 152/2006, art. 226.

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Fattispecie Data Enti competenti Rinnovo iscrizione Albo per raccolta e trasporto dei propri rifiuti (D.Lgs. 152/2006 art. 212.8)

entro 10 anni Sezione Regionale Albo

Rinnovo comunicazione di recupero rifiuti con procedura semplificata (D.Lgs. 152/2006 art. 216.5)

entro 5 anni se ricompresa nell’AUA entro 6 mesi dalla data di scadenza dell’AUA

SUAP

Versamento diritto di iscrizione annuale per le imprese che effettuano recupero di rifiuti con procedura semplificata (D.M. 350/1998 art. 3)

30/4 Provincia

Versamento diritti annuali da parte delle imprese iscritte all’Albo nazionale gestori ambientali (D.M. 13/12/1995, art. 3)

30/04 Albo Gestori Rifiuti

Applicazione dei criteri nazionali per l’attribuzione della caratteristica HP14 ai rifiuti pericolosi (Reg. 997/2017, art. 2)

4/07/2018 ---

Apparecchiature elettriche ed elettroniche e relativi rifiuti Denuncia annuale AEE immesse sul mercato (D.M. 185/2007 art. 6)

30/04 Registro AEE

Iscrizione al registro nazionale dei produttori di AEE (D.M. 185/2007)

• Esistenti • nuovi

18/02/2008 prima dell’immissione sul mercato

Registro nazionale

Adempimenti in materia di RAEE per i produttori/importatori di AEE che risultano soggetti ex novo al relativo campo di applicazione (D.Lgs. 49/2014, art. 2.1)

15/08/2018 ---

Comunicazione dati relativi alle fasce di appartenente degli apparecchi di illuminazione immessi sul mercato

16/09/2009 Registro nazionale

Versamento oneri di funzionamento del sistema di gestione dei RAEE e del Registro

30/09 Registro nazionale

Imballaggi Denuncia al CONAI degli imballaggi prodotti, importati o esportati (Regolamento CONAI)

Vedere regolamento CONAI

CONAI

Gestione di rifiuti da attività estrattiva Adeguamento alle disposizioni del DLgs 117/08 per strutture di deposito di rifiuti di estrazione autorizzate od in funzione al 1/5/08 (DLgs 117/2008, art. 21.1)

1/5/2012

Predisposizione del Piano di emergenza interno relativo a strutture di deposito di rifiuti di estrazione (DLgs 117/2008, art. 6.6)

22/07/2009

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Fattispecie Data Enti competenti Presentazione delle garanzie finanziarie relative a strutture di deposito di rifiuti di estrazione (DLgs 117/2008, art. 21.1)

1/05/2014 Autorità competente definita a livello locale per le attività estrattive

Pile ed accumulatori e relativi rifiuti Iscrizione al Registro nazionale dei soggetti tenuti al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di pile ed accumulatori (DLgs 188/2008 art 14.2)

18/09/2009 Registro nazionale

Istituzione dei sistemi per il trattamento ed il riciclaggio dei rifiuti di pile ed accumulatori (DLgs 188/2008 art 6.1)

26/09/2009

Obbligo di informazione indirizzate ai consumatori di apparecchi contenenti pile ed accumulatori (DLgs 188/2008 art 9.1)

18/06/2009

Etichettatura delle pile ed accumulatori immessi sul mercato (DLgs 188/2008 art 23.1)

26/09/2009

Denuncia annuale pile ed accumulatori immessi sul mercato (DLgs 188/2008 art 14.2)

31/03 Camera Commercio

Pneumatici fuori uso Applicazione del contributo ambientale sui pneumatici nuovi immessi sul mercato (D.M. 82/2011, art. 9.5)

7/09/2011

Denuncia quantità e qualità di pneumatici immessi sul mercato del ricambio (D.M. 82/2011, art. 3)

31/05 Ministero dell’Ambiente

Denuncia annuale da parte di produttori/importatori che decidono di gestire i PFU in modo autonomo (D.M. 82/2011, art. 3)

31/05 Ministero dell’Ambiente

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2.4. Documenti

Fattispecie Documenti richiesti Produzione rifiuti e avvio allo smaltimento

Gestione SISTRI • iscrizione SISTRI • copia informatica movimenti del registro

cronologico SISTRI • copia informatica schede movimentazione

SISTRI Gestione non SISTRI • registro di carico e scarico • prima e quarta copia formulario o scheda

SISTRI • denuncia catasto

Deposito preliminare • Autorizzazione • Iscrizione SISTRI (solo rifiuti pericolosi)

Messa in riserva nei casi previsti per i rifiuti soggetti a recupero con procedura semplificata

• Comunicazione alla Provincia • Iscrizione SISTRI (solo rifiuti pericolosi)

Messa in riserva in casi diversi di quelli del punto precedente

• Autorizzazione • Iscrizione SISTRI (solo rifiuti pericolosi)

Trasporto di rifiuti (per smaltimento o recupero di rifiuti non individuati)

• Iscrizione ad Albo • Iscrizione SISTRI (solo rifiuti pericolosi)

Smaltimento • Autorizzazione • Iscrizione SISTRI (solo rifiuti pericolosi)

Recupero rifiuti soggetti a procedura semplificata • Comunicazione od Autorizzazione Unica Ambientale

• Iscrizione SISTRI (solo rifiuti pericolosi) Recupero rifiuti non rientranti nella procedura semplificata

• Autorizzazione • Iscrizione SISTRI (solo rifiuti pericolosi)

Produzione di AEE • Iscrizione al Registro nazionale Produzione, importazione, esportazione, commercializzazione di imballaggi vuoti e pieni

• Iscrizione CONAI • Eventuali denuncie periodiche

Raccolta, trasporto, stoccaggio, condizionamento, utilizzazione di fanghi in agricoltura

• Autorizzazione Unica Ambientale • Iscrizione SISTRI

Deposito di rifiuti di estrazione • Piano di gestione dei rifiuti di estrazione • Registro delle operazione di gestione dei

rifiuti Deposito di rifiuti di estrazione di categoria A • Piano di prevenzione degli incidenti

rilevanti e Sistema di gestione della sicurezza

• Piano di emergenza interno Produzione di pile ed accumulatori Iscrizione al Registro nazionale

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2.5. Illeciti e sanzioni

Fattispecie Sanzione Raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio, intermediazione di rifiuti senza la prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione (D.Lgs. 152/2006, art. 256.1)

rifiuti non pericolosi arresto da 3 mesi a 1 anno o ammenda da 2.600 a 26.000 €; sanzione pecuniaria fino a 250 quote (D.Lgs. 231/2001, art. 25-undecies) rifiuti pericolosi arresto da 6 mesi a 2 anni e ammenda da 2.600 a 26.000 € (pene ridotte della metà in caso di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni nonché di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni); sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote (D.Lgs. 231/2001, art. 25-undecies)

Abbandono o deposito incontrollato di rifiuti da parte di enti o imprese (D.Lgs. 152/2006, art. 256.2)

rifiuti non pericolosi arresto da 3 mesi a 1 anno o ammenda da 2.600 a 26.000 € rifiuti pericolosi arresto da 6 mesi a 2 anni e ammenda da 2.600 a 26.000 € (pene ridotte della metà in caso di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni nonché di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni)

Discarica non autorizzata (D.Lgs. 152/2006, art. 256.3) rifiuti non pericolosi arresto da 6 mesi a 2 anni e ammenda da 2.600 a 26.000 €; sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote (D.Lgs. 231/2001, art. 25-undecies) rifiuti pericolosi arresto da 1 a 3 anni e ammenda da 5.200 a 52.000 € (pene ridotte della metà in caso di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni); sanzione pecuniaria da 200 a 300 quote (D.Lgs. 231/2001, art. 25-undecies)

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Fattispecie Sanzione Chiunque appicca il fuoco a rifiuti abbandonati ovvero depositati in maniera incontrollata. Il responsabile è tenuto al ripristino dello stato dei luoghi, al risarcimento del danno ambientale e al pagamento, anche in via di regresso, delle spese per la bonifica. (D.Lgs. 152/2006, art. 256-bis.1)

rifiuti non pericolosi reclusione da due a cinque anni rifiuti pericolosi reclusione da tre a sei anni Pene aumentate di un terzo se il delitto è commesso nell’ambito dell’attività di un’impresa o di una attività organizzata, in questo caso si applicano altresì le sanzioni previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. (D.Lgs. 152/2006, art. 256-bis.3) La pena è aumentata di un terzo se il fatto di cui al comma 1 è commesso in territori che, al momento della condotta e comunque nei cinque anni precedenti, siano o siano stati interessati da dichiarazioni di stato di emergenza nel settore dei rifiuti ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225. (D.Lgs. 152/2006, art. 256-bis.4)

Miscelazione non consentita di rifiuti (D.Lgs. 152/2006, art. 256.5)

arresto da 6 mesi a 2 anni e ammenda da 2.600 a 26.000 € sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote (D.Lgs. 231/2001, art. 25-undecies)

Deposito temporaneo di rifiuti sanitari pericolosi in violazione delle prescrizioni del D.P.R. 254/2003 (D.Lgs. 152/2006, art. 256.6)

quantitativi non superiori a 200 litri sanzione amministrativa da 2.600 a 15.500 € quantitativi superiori a 200 litri arresto da 3 mesi a 1 anno o ammenda da 2.600 a 26.000 € sanzione pecuniaria fino a 250 quote (D.Lgs. 231/2001, art. 25-undecies)

Mancato conferimento di oli e grassi vegetali e animali ai Consorzi (D.Lgs. 152/2006, art. 256.7)

sanzione amministrativa da 260 a 1.550 €

Detenzione e stoccaggio di oli e grassi vegetali e animali esausti in modo non conforme alle disposizioni vigenti in materia di smaltimento (D.Lgs. 152/2006, art. 256.7)

sanzione amministrativa da 260 a 1.550 €

Mancato conferimento di rifiuti di beni in polietilene ai Consorzi (D.Lgs. 152/2006, art. 256.7)

sanzione amministrativa da 260 a 1.550 €

Mancata partecipazione ai Consorzi per oli e grassi vegetali e animali, beni in polietilene, batterie al piombo e rifiuti piombosi, oli minerali (D.Lgs. 152/2006, art. 256.8,9)

sanzione amministrativa da 8.000 a 45.000 € (metà per adesioni entro 60 gg dalla scadenza)

Spedizioni dei rifiuti costituente traffico illecito ai sensi del Reg. CEE 259/93 e spedizione di rifiuti in lista verde in violazione delle pertinenti prescrizioni (D.Lgs. 152/2006, art. 259.1-2)

ammenda da 1.550 a 26.000 e arresto fino a 2 anni (la pena è aumentata in caso di spedizioni di rifiuti pericolosi); confisca obbligatoria del mezzo di trasporto a seguito di sentenza di condanna, o di quella emessa ai sensi dell’art. 444 del C.P.P.; sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote (D.Lgs. 231/2001, art. 25-undecies)

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Fattispecie Sanzione Attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti (D.Lgs. 152/2006, art. 260.1) In caso di rifiuti ad alta radioattività (D.Lgs. 152/2006, art. 260.2)

reclusione da 1 a 6 anni con pene accessorie degli att.28, 30, 32-bis 32-ter del C.P.P.; sanzione pecuniaria da 300 a 500 quote (D.Lgs. 231/2001, art. 25-undecies) reclusione da 3 a 8 anni con pene accessorie degli att.28, 30, 32-bis 32-ter del C.P.P.; sanzione pecuniaria da 400 a 500 quote (D.Lgs. 231/2001, art. 25-undecies)

Omessa, incompleta o inesatta comunicazione al catasto dei rifiuti (D.Lgs. 152/2006, art. 258.1 ante modifiche D.Lgs 205/2010, fino al 31/12/2017; poi, per i soggetti che non operano col SISTRI, art. 258.5-bis ) Comunicazione effettuata entro 60 gg dalla scadenza (D.Lgs. 152/2006, art. 258.1 ante modifiche D.Lgs 205/2010, fino al 31/12/2017; poi, per i soggetti che non operano col SISTRI, art. 258.5-bis )

Indicazioni incomplete o inesatte ma è possibile ricostruire le informazioni dovute sulla base di dati riportati in documenti tenuti per legge (D.Lgs. 152/2006, art. 258.5)

sanzione amministrativa da 2.600 a 15.500 € sanzione amministrativa da 26 a 160 € sanzione amministrativa da 260 a 1.550 €

Omessa o incompleta tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti (D.Lgs. 152/2006, art. 258.2 ante modifiche D.Lgs 205/2010, fino al 31/12/2017; poi, per i soggetti che non operano col SISTRI, art. 258.1) Per imprese che occupano un numero di unità lavorative inferiore a 15 dipendenti (D.Lgs. 152/2006, art. 258.3) Indicazioni incomplete o inesatte ma è possibile ricostruire le informazioni dovute sulla base di dati riportati in documenti tenuti per legge (D.Lgs. 152/2006, art. 258.5)

rifiuti non pericolosi sanzione amministrativa da 2.600 a 15.500 €

rifiuti pericolosi sanzione amministrativa da 15.500 a 93.000, nonché sospensione da un mese a un anno dalla carica rivestita dal soggetto responsabile dell’infrazione e dell’amministratore rifiuti non pericolosi sanzione amministrativa da 1.040 a 6.200 €

rifiuti pericolosi sanzione amministrativa da 2.070 a 12.400 € Sanzione amministrativa da 260 a 1.550 €

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Fattispecie Sanzione Trasporto di rifiuti senza il prescritto formulario o con indicazione nel formulario di dati incompleti o inesatti (D.Lgs. 152/2006, art. 258.4) Indicazioni incomplete o inesatte ma consentono di ricostruire le informazioni dovute per legge (D.Lgs. 152/2006, art. 258.5)

rifiuti non pericolosi sanzione amministrativa da 1.600 a 9.300 €

rifiuti pericolosi reclusione fino a 2 anni (sanzione applicabile fino al 31 dicembre 2017) sanzione amministrativa da lire 260 a 1.550 €

Predisposizione di certificato di analisi con false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti; uso di certificato falso durante il trasporto (D.Lgs. 152/2006, art. 258.4 ante modifiche D.Lgs. 205/2010)

reclusione fino a 2 anni

Mancati invio alle autorità competenti e conservazione dei registri di carico e scarico dei rifiuti o del formulario di identificazione (D.Lgs. 152/2006, art. 258.5 ante modifiche D.Lgs. 205/2010)

sanzione amministrativa da lire 260 a 1.550 €

Violazioni relative alla gestione di rifiuti ricadenti nel campo di applicazione del SISTRI • Le sanzioni per inadempienza in materia di SISTRI (artt. 260-bis commi 3-9bis e 260-ter ex

D.Lgs. 152/2006) si applicheranno a partire dalla data del subentro nella gestione del servizio da parte del futuro nuovo concessionario e comunque non oltre il 31 dicembre 2018 (Decreto Legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125)

Omessa iscrizione al SISTRI (D.Lgs. 152/2006, art. 260-bis.1) N.B. Applicabile dal 1° aprile 2015 Sanzione ridotta del 50% fino alla data di piena operatività del sistema (D.L. 244/2016, art. 12)

sanzione amministrativa pecuniaria da 15.500 a 93.000 € per i trasportatori anche il fermo amministrativo del veicolo di 12 mesi

Omesso pagamento nei termini del contributo per l’iscrizione (D.Lgs. 152/2006, art. 260-bis.2) N.B. Applicabile dal 1 aprile 2015 Sanzione ridotta del 50% fino alla data di piena operatività del sistema (D.L. 244/2016, art. 12)

sanzione amministrativa pecuniaria da 15.500 a 93.000 €

Omessa compilazione dei registi informatici Inserimento di dati incompleti o inesatti Alterazione fraudolenta dei dispositivi tecnologici accessori o impedimento del normale funzionamento (D.Lgs. 152/2006, art. 260-bis.3-4) (*)

sanzione amministrativa pecuniaria da 15.500 a 93.000 € e sanzione amministrativa accessoria della sospensione da un mese a un anno dalla carica rivestita dal soggetto cui l’infrazione è imputabile

Inserimento di dati incompleti o inesatti che non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti. (D.Lgs. 152/2006, art. 260-bis.3- 4) (*)

sanzione amministrativa pecuniaria da 520 a 3.100 €

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Fattispecie Sanzione Violazioni di altri obblighi del SISTRI (D.Lgs. 152/2006, art. 260-bis.5) (*)

sanzione amministrativa pecuniaria da 15.500 a 93.000 €

Predisposizione di certificati analisi con dati falsi (D.Lgs. 152/2006, art. 260-bis.6)

reclusione fino a due anni sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote (D.Lgs. 231/2001, art. 25-undecies)

sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote (D.Lgs. 231/2001, art. 25-undecies)

Omesso accompagnamento del trasporto con copia della scheda SISTRI (sanzione in capo al trasportatore) (D.Lgs. 152/2006, art. 260-bis.7) (*)

reclusione fino a due anni; sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote (D.Lgs. 231/2001, art. 25-undecies) fermo amministrativo del veicolo di 12 mesi in caso di recidiva o reiterazione sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote (D.Lgs. 231/2001, art. 25-undecies)

Accompagnamento dei rifiuti con scheda SISTRI fraudolentemente alterata (sanzione in capo al trasportatore) (D.Lgs. 152/2006, art. 260-bis.8)

reclusione da 6 mesi a 3 anni sanzione pecuniaria da 200 a 300 quote (D.Lgs. 231/2001, art. 25-undecies) fermo amministrativo del veicolo di 12 mesi in caso di recidiva o reiterazione sanzione pecuniaria da 200 a 300 quote (D.Lgs. 231/2001, art. 25-undecies)

Omesso accompagnamento del trasporto con copia della scheda SISTRI senza pregiudizio per la tracciabilità dei rifiuti (D.Lgs. 152/2006, art. 260-bis.9) (*)

sanzione amministrativa pecuniaria da 260 a 1.550 € e fermo

Violazione di diverse disposizioni di cui all’articolo 260-bis ovvero più violazioni della stessa disposizione. Violazione della stessa o di diverse disposizioni di cui all’articolo 260-bis con più azioni od missioni, esecutive di un medesimo disegno, commesse anche in tempi diversi. (D.Lgs. 152/2006, art. 260-bis. 9- bis)

sanzione amministrativa prevista per la violazione più grave, aumentata sino al doppio

Non risponde delle violazioni amministrative di cui all’articolo 260-bis chi, entro trenta giorni dalla commissione del fatto, adempie agli obblighi previsti dalla normativa relativa al sistema informatico di controllo di cui al comma 1.

Nel termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione della violazione, il trasgressore può definire la controversia, previo adempimento degli obblighi di cui sopra, con il pagamento di un quarto della sanzione prevista. La definizione agevolata impedisce l'irrogazione delle sanzioni accessorie. (DLgs 152/2006 art. 260-bis. 9-ter)

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Fattispecie Sanzione (*) Le relative sanzioni amministrative sono ridotte, ad eccezione dei casi di comportamenti fraudolenti di cui al comma 3 dell’art. 260-bis, a un decimo per le violazioni compiute negli otto mesi successivi alla decorrenza degli obblighi di operatività e a un quinto per le violazioni compiute dalla scadenza dell'ottavo mese e per i successivi quattro mesi. (D.Lgs. 205/2010 art. 39, 2-quater)

Imballaggi Mancata partecipazione ad un sistema collettivo di recupero degli imballaggi (es. CONAI) da parte di produttori ed utilizzatori di imballaggi o mancata gestione autonoma (D.Lgs. 152/2006, art. 261.1)

sanzione amministrativa di euro 5.000 €

Mancate organizzazione della raccolta e del recupero di rifiuti di imballaggio, adesione ai consorzi di filiera o adozione di un sistema di restituzione da parte dei produttori di imballaggi (D.Lgs. 152/2006, art. 261.2)

sanzione amministrativa da 15.500 a 46.500 €

Mancati consegna di imballaggi usati e di rifiuti di imballaggi secondari e terziari in apposito luogo di raccolta da parte degli utilizzatori di imballaggi (D.Lgs. 152/2006, art. 261.2)

sanzione amministrativa da 15.500 a 46.500 €

Smaltimento in discarica di imballaggi e contenitori recuperati, fatti salvi gli scarti derivanti dalle operazioni di selezione, riciclo e recupero dei rifiuti di imballaggio (D.Lgs. 152/2006, art. 261.3)

sanzione amministrativa da 5.200 a 40.000 €

Immissione sul mercato di imballaggi o componenti di imballaggio, ad eccezione degli imballaggi interamente costituiti di cristallo, con livelli totali di piombo, mercurio, cadmio e cromo esavalente superiore ai limiti (D.Lgs. 152/2006, art. 261.3)

sanzione amministrativa da 5.200 a 40.000 €

Immissione sul mercato interno di imballaggi non etichettati (D.Lgs. 152/2006, art. 261.3)

sanzione amministrativa da 5.200 a 40.000 €

Immissione sul mercato interno di imballaggi non rispondenti agli standard europei fissati dal CEN (D.Lgs. 152/2006, art. 261.4)

sanzione amministrativa da 2.600 a 15.500 €

Utilizzo di fanghi in agricoltura Utilizzo di fanghi in agricoltura in violazione dei divieti dell’art. 4 del D.Lgs. 99/1992 (D.Lgs. 99/1992, art. 16.1, 16.2)

fanghi non pericolosi arresto sino a due anni o ammenda da 5.164 a 51.645 € fanghi pericolosi arresto sino a due anni

Utilizzo di fanghi in agricoltura senza autorizzazione (D.Lgs. 99/1992, art. 16.4)

arresto sino a un anno o ammenda da 2.582 a 25.822 €

Utilizzo di fanghi in agricoltura in violazione delle prescrizioni dell’autorizzazione (D.Lgs. 99/1992, art. 16.5)

arresto sino a sei mesi o ammenda da 1.032 a 10.329 €

Utilizzo di fanghi in agricoltura in violazione delle prescrizioni sulle schede di accompagnamento e sui registri (D.Lgs. 99/1992, art. 16.6)

sanzione amministrativa da 516 a 3.098 €

Trattamento dei veicoli fuori uso Violazione delle disposizioni sul trattamento dei veicoli fuori uso (D.Lgs. 209/2003, art. 13.1)

arresto da 6 mesi a 2 anni e ammenda da 3.000 a 30.000 €

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Fattispecie Sanzione Mancata cessione del veicolo da demolire a soggetto preposto (D.Lgs. 209/2003, art. 13.2)

sanzione amministrativa da 1.000 a 5.000 €

Mancata consegna della dichiarazione di presa in carico del veicolo da rottamare (D.Lgs. 209/2003, art. 13.3)

sanzione amministrativa da 300 a 3.000 €

Violazione delle disposizioni sulla cancellazione del veicolo al PRA (D.Lgs. 209/2003, art. 13.4)

sanzione amministrativa da 1.000 a 5.000 €

Produzione o immissione sul mercato di componenti per veicoli contenenti sostanze vietate (D.Lgs. 209/2003, art. 13.5)

sanzione amministrativa da 20.000 a 100.000 €

Mancata osservanza degli obblighi di informazione e codifica per il produttore (D.Lgs. 209/2003, art. 13.6)

sanzione amministrativa da 5.000 a 25.000 €

Mancata, incompleta o inesatta trasmissione della sezione MUD sui veicoli rottamati (D.Lgs. 209/2003, art. 13.7)

sanzione amministrativa da 3.000 a 18.000 €

Violazione degli obblighi di cui all'art. 231, commi 7, 8, 9, D.Lgs. 152/2006, in materia di demolizione di veicoli a motore e a rimorchio (D.Lgs. 152/2006, art. 256.7)

sanzione amministrativa da 260 a 1.550 €

Incenerimento o coincenerimento dei rifiuti Incenerimento o coincenerimento di rifiuti senza autorizzazione (D.Lgs. 152/2006, art. 161-bis.1,2) (*)

rifiuti non pericolosi arresto da 6 mesi a 1 anno e ammenda da 10.000 a 30.000 € rifiuti pericolosi arresto da 1 a 2 anni e ammenda da 10.000 a 50.000 €

Scarico sul suolo, sottosuolo o acque sotterranee di acque reflue da impianto di incenerimento o coincenerimento (D.Lgs. 152/2006, art. 161-bis.3)

arresto fino a 1 anno e ammenda da 10.000 a 30.000 €

Mancata ottemperanza alle prescrizioni in caso di dismissione di un impianto di incenerimento o di coincenerimento (D.Lgs. 152/2006, art. 161-bis.4)

arresto fino a 1 anno e ammenda da 10.000 a 25.000 €

Incenerimento o coincenerimento con anomalia di funzionamento che determina il superamento dei limiti oltre il tempo consentito (D.Lgs. 152/2006, art. 161-bis.5) (*)

arresto fino a 9 mesi e ammenda da 5.000 a 30.000 €

Superamento dei limiti per scarico in acque superficiali di acque reflue da impianto di incenerimento o coincenerimento (D.Lgs. 152/2006, art. 161-bis.6) (*)

arresto fino a 6 mesi e ammenda da 10.000 a 30.000 €

Scarico senza autorizzazione delle acque da depurazioni fumi di un impianto di incenerimento o coincenerimento (D.Lgs. 152/2006, art. 161-bis.7) (*)

arresto fino a 3 mesi e ammenda da 5.000 a 30.000 €

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Fattispecie Sanzione Superamento dei limiti di emissione in atmosfera di impianti di incenerimento e coincenerimento (D.Lgs. 152/2006, art. 161-bis.8) (*)

Limiti di cui all’art. 237-undecies arresto fino a 1 anno o ammenda da 10.000 a 25.000 € Limiti di cui all’allegati 1 paragrafo A punti 3) e 4) arresto da 1 a 2 anni e ammenda da 10.000 a 40.000 €

False attestazioni del professionista incaricato di verificare il rispetto dei vincoli di impianto di incenerimento o coincenerimento (D.Lgs. 152/2006, art. 161-bis.9)

arresto fino a 1 anno o ammenda da 5.000 a 25.000 €

Messa in esercizio di impianto di incenerimento o coincenerimento senza verifica (D.Lgs. 152/2006, art. 161-bis.10) (*)

arresto fino a 1 anno o ammenda da 3.000 a 25.000 €

Mancata trasmissione della domanda di autorizzazione all’ASL per impianti di coincenerimento di materiali di cui al reg. 1774/2002/CE (D.Lgs. 133/2005, art. 19.11, in vigore fino al 31/12/2015)

arresto fino a 3 mesi o ammenda da 10.000 a 25.000 €

Mancata adozione delle migliori tecniche per la ricezione, stoccaggio, pretrattamento e movimentazione di rifiuti in impianti di incenerimento o coincenerimento (D.Lgs. 133/2005, art. 19.12, in vigore fino al 31/12/2015)

ammenda da 3.000 a 30.000 €

Mancato rispetto delle prescrizioni in impianti di incenerimento o coincenerimento indicate ai sensi degli artt. 237-quinquies.2 (per impianti di incenerimento), 237-quinquies.3, 237-septies.1 e 237-octies.1 (D.Lgs. 152/2006, art. 261-bis.11)

sanzione amministrativa da 3.000 a 30.000 €

Mancato rispetto delle prescrizioni in impianti di incenerimento o coincenerimento autorizzati con le deroghe di cui agli artt. 237-septies.6 e 237-nonies (D.Lgs. 152/2006, art. 261-bis.12) (*)

sanzione amministrativa da 3.000 a 25.000 €

Mancato rispetto delle prescrizioni in impianti di incenerimento o coincenerimento autorizzati con le deroghe di cui all’art. 237-undecieses.6 (D.Lgs. 152/2006, art. 261-bis.13) (*)

sanzione amministrativa da 2.500 a 25.000 €

Mancato rispetto delle altre prescrizioni in impianti di incenerimento o coincenerimento (D.Lgs. 152/2006, art. 261-bis.14) (*)

sanzione amministrativa da 1.000 a 35.000 €

(*) Sanzioni che non si applicano a installazioni soggette alle disposizioni del Titolo III-bis della parte II del D.Lgs. 152/200692

Apparecchiature elettriche ed elettroniche e relativi rifiuti Distributore che: all’atto della fornitura di un’AEE nuova per uso domestico, non ritira, a titolo gratuito, un’AEE usata di tipo equivalente; non ritira un’AEE di origine domestica di piccolissime dimensioni (< 25 cm) nel proprio punto vendita se l’area di vendita di AEE è > 400 m2. (D.Lgs. 49/2014, art. 38.1))

sanzione amministrativa da 150 ad 400 €, per ciascuna apparecchiatura non ritirata o ritirata a titolo oneroso

92 D.Lgs. 152/2006, art. 261-bis.15

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Fattispecie Sanzione Produttore che non provvede, individualmente o attraverso sistemi collettivi, ad organizzare il sistema di raccolta separata dei RAEE professionali, ed i sistemi di ritiro ed invio, di trattamento e di recupero dei RAEE, ed a finanziare le relative operazioni come da artt. 23 e 24, fatti salvi per tali ultime operazioni, eventuali accordi sui RAEE professionali. (D.Lgs. 49/2014, art. 38.2 lett. a) )

sanzione amministrativa da 30.000 a 100.000 €

Produttore che, nel momento in cui immette una apparecchiatura elettrica od elettronica sul mercato, non provvede a costituire la garanzia finanziaria. (D.Lgs. 49/2014, art. 38.2 lett. b) )

sanzione amministrativa da 200 a 1.000 € per ciascuna apparecchiatura immessa sul mercato

Produttore che non fornisce, nelle istruzioni per l'uso di AEE, le informazioni sugli aspetti ambientali di cui all'art. 26. (D.Lgs. 49/2014, art. 38.2 lett. c) )

sanzione amministrativa da 2.000 ad 5.000 €

Produttore che, entro un anno dalla immissione sul mercato di ogni tipo di nuova AEE, non mette a disposizione degli impianti di trattamento le informazioni per la corretta gestione del RAEE di cui all'art. 27. (D.Lgs. 49/2014, art. 38.2 lett. d) )

sanzione amministrativa da 5.000 ad 30.000 €

Produttore che, dopo l’8 settembre 2014, immette sul mercato AEE prive del marchio di cui all'articolo 28. (D.Lgs. 49/2014, art. 38.2 lett. e) )

sanzione amministrativa da 200 a 1.000 € per ciascuna apparecchiatura immessa sul mercato;

Produttore che, immette sul mercato AEE prive del simbolo del bidone barrato. (D.Lgs. 49/2014, art. 38.2 lett. f) )

sanzione amministrativa da 100 a 500 € per ciascuna apparecchiatura immessa sul mercato

Produttore che, senza avere provveduto all'iscrizione presso la Camera di Commercio, immette AEE sul mercato. (D.Lgs. 49/2014, art. 38.2 l. g) )

sanzione amministrativa da 30.000 a 100.000 €

Produttore che, prima di operare sul territorio italiano, non effettua l'iscrizione al Registro nazionale o non effettua le comunicazioni delle informazioni ivi previste, ovvero le comunica in modo incompleto o inesatto (D.Lgs. 49/2014, art. 38.2 lett. h) )

sanzione amministrativa da 2.000 a 20.000 €

Mancata iscrizione degli impianti di trattamento al registro predisposto dal Centro di Coordinamento. (D.Lgs. 49/2014, art. 38.3 )

sanzione amministrativa da 2.000 a 20.000 €

Mancata comunicazione annuale dei RAEE trattati da parte degli impianti di trattamento. (D.Lgs. 49/2014, art. 38.4 ) Inesatta o incompleta comunicazione degli stessi dati (D.Lgs. 49/2014, art. 38.4 )

sanzione amministrativa da 2.000 a 20.000 € sanzione amministrativa da 1.000 a 10.000 €

Produttore che vende AEE in uno stato dell’UE in cui non è stabilito senza nominare un rappresentante autorizzato (D.Lgs. 49/2014, art. 38.5 )

sanzione amministrativa da 200 ad 1.000 € per ciascuna apparecchiatura immessa sul mercato estero

Spedizione all’estero di AEE usate sospettate di essere RAEE avvenga in difformità dalle prescrizioni di cui all'Allegato VI. (D.Lgs. 49/2014, art. 38.6 )

sanzioni di cui agli art. 259 (traffico illecito di rifiuti – ammenda da 1.550 a 26.000 € e arresto fino a 2 anni, con confisca del mezzo di trasporto) e 260 (attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti – reclusione da 1 a 6 anni) del D.Lgs. 152/2006

Pile ed accumulatori e relativi rifiuti

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Fattispecie Sanzione Immissione sul mercato di pile ed accumulatori portatili e per veicoli con etichetta non conforme (D.Lgs. 188/2008, art. 25.1)

sanzione amministrativa da 50 a 1.000 € per ciascuna pila od accumulatore immessa sul mercato

Immissione sul mercato di pile ed accumulatori da produttore non iscritto al Registro (D.Lgs. 188/2008, art. 25.2)

sanzione amministrativa da 30.000 a 100.000 €

Comunicazioni mancate, incomplete o inesatte al Registro (D.Lgs. 188/2008, art. 25.3)

sanzione amministrativa da 2.000 a 20.000 €

Immissione sul mercato di pile ed accumulatori contenenti sostanze vietate di cui all’art 3.1 (D.Lgs. 188/2008, art. 25.4)

sanzione amministrativa da 100 a 2.000 € per ciascuna pila od accumulatore immessa sul mercato

Mancato ritiro gratuito da parte del distributore di pile ed accumulatori (D.Lgs. 188/2008, art. 25.5)

sanzione amministrativa da 30 a 150 € per ciascuna pila od accumulatore non ritirato o ritirato a titolo oneroso

Mancata informazione ai consumatori da parte dei distributori (D.Lgs. 188/2008, art. 25.6)

sanzione amministrativa da 500 a 2.000 €

Mancata comunicazione istruzioni per pile ed accumulatori incorporati in apparecchi (D.Lgs. 188/2008, art. 25.7)

sanzione amministrativa da 2.000 a 5.000 €

Gestione di rifiuti da attività estrattiva Gestione di una struttura di deposito di rifiuti di estrazione senza autorizzazione (D.Lgs. 117/08, art. 19.1)

arresto da 6 mesi a 2 anni ed ammenda da 2.600 € a 26.000 €

Gestione di una struttura di deposito di rifiuti di estrazione di categoria A senza autorizzazione (D.Lgs. 117/08, art. 19.1)

arresto da 1 a 3 anni ed ammenda da 5.200 € a 52.000 €.

Inosservanza delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione per la gestione di una struttura di deposito di rifiuti di estrazione (D.Lgs. 117/08, art. 19.2)

arresto da 3 mesi a 1 anno ed ammenda da 1.300 € a 13.000 €

Inosservanza delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione per la gestione di una struttura di deposito di rifiuti di estrazione di categoria A (D.Lgs. 117/08, art. 19.2)

arresto da 6 mesi a 18 mesi ed ammenda da 2.600 € a 26.000 €.

Gestione di pneumatici fuori uso Omissione degli adempimenti di comunicazione (D.M. 82/2011, art. 6.2)

sanzione amministrativa pari al 15% del contributo percepito, per l’anno al quale si riferisce la violazione, per ognuna delle violazioni accertate

Adempimento tardivo degli obblighi di comunicazione (D.M. 82/2011, art. 6.3)

sanzione amministrativa pari al 5% del contributo percepito, per l’anno al quale si riferisce la violazione, per ognuna delle violazioni accertate

Mancate gestione dei PFU (D.M. 82/2011, art. 6.4) sanzione amministrativa pari al doppio del contributo percepito, per i quantitativi degli pneumatici non gestiti

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Fattispecie Sanzione Mancato raggiungimento degli obiettivi di gestione dei PFU (D.M. 82/2011, art. 6.1)

sanzione amministrativa pari al doppio del contributo percepito, per i quantitativi degli pneumatici non gestiti maggiorata del 50%.

N.B. Le sanzione pecuniarie previste dal D.Lgs. 231/2001 sono in capo alle persone giuridiche e sono espresse in quote il cui valore è variabile da 258 a 1.549 €. La definizione dell’importo di ogni quota nei singoli casi è affidata alla decisione del giudice penale, che in caso di reati qualificati come delitti può comminare anche pene interdittive.

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3. ARIA

3.1. EMISSIONI IN ATMOSFERA 3.1.1. Principali riferimenti normativi • Legge 27 dicembre 1997, n. 449

Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica. G.U. 28 gennaio 1998, n. 22 (suppl. ord. n. 255) Art. 17.28 – Istituzione tassa sulle emissioni dei grandi impianti di combustione

• Decreto del Ministero dell’ambiente 19 novembre 1997, n. 503

Regolamento recante norme per l’attuazione delle direttive 89/369/CEE e 89/429/CEE concernenti la prevenzione dell’inquinamento atmosferico provocato dagli impianti di incenerimento dei rifiuti urbani e la disciplina delle emissioni e delle condizioni di combustione degli impianti di incenerimento di rifiuti urbani, di rifiuti speciali non pericolosi, nonché di taluni rifiuti sanitari. G.U. 29 gennaio 1998, n.23

• Decreto del Ministero dell’ambiente 5 febbraio 1998

Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22. G.U. 16 aprile 1998, n. 88 (suppl. ord. n. 72)

• Decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1998, n. 53 Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla autorizzazione alla costruzione e all’esercizio di impianti di produzione di energia elettrica che utilizzano fonti convenzionali, a norma dell’articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59. G.U. 23 marzo 1998, n. 68

• Decreto del Ministero dell’ambiente 27 marzo 1998

Mobilità sostenibile nelle aree urbane. G.U. 3 agosto 2002, n. 179

• Decreto del Ministero dell'ambiente 25 agosto 2000 Aggiornamento dei metodi di campionamento, analisi e valutazione degli inquinanti, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203. G.U. 23 settembre 2000, n. 223 (suppl. ord. n. 158)

• Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 2001, n. 416

Regolamento recante norme per l’applicazione della tassa sulle emissioni di anidride solforosa e di ossidi di azoto, ai sensi dell’articolo 17, comma 29, della legge n. 449 del 1997. G.U. 28 novembre 2001, n. 277

• Decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 171

Attuazione della direttiva 2001/81/CE relativa ai limiti nazionali di emissione di alcuni inquinanti atmosferici. G.U. 16 luglio 2004, n. 165

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• Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

Norme in materia ambientale. G.U. 14 aprile 2006, n. 88 (suppl. ord. n. 96) Parte quinta

• Decreto legislativo 27 marzo 2006, n. 161

Attuazione della direttiva 2004/42/CE, per la limitazione delle emissioni di composti organici volatili conseguenti all'uso di solventi in talune pitture e vernici, nonché in prodotti per la carrozzeria. G.U. 2 maggio 2006, n. 100

• Decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59

Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35. (13G00101). G.U. 29 maggio 2013, n. 124 (suppl. ord. n. 42)

• Decreto del Ministero dell'ambiente 20 marzo 2013 Modifica dell'allegato X della parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni e integrazioni, in materia di utilizzo del combustibile solido secondario (CSS). G.U. 2 aprile 2013, n. 77

• Regolamento (UE) n. 813/2013 del 2 agosto 2013 Regolamento (UE) n. 813/2013 del 2 agosto 2013 recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile degli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente e degli apparecchi di riscaldamento misti. G.U.U.E. 6 settembre 2013, n. L239

• Regolamento (UE) n. 814/2013 del 2 agosto 2013 Regolamento (UE) n. 814/2013 del 2 agosto 2013 recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile degli scaldacqua e dei serbatoi per l’acqua calda. G.U.U.E. 6 settembre 2013, n. L239

• Circolare del Ministro dell’ambiente 7 novembre 2013. GAB 0049801

Circolare recante chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell’autorizzazione unica ambientale nella fase di prima applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59.

• Legge 25 febbraio 2015, n. 21

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative. G.U. 26 febbraio 2016, n. 47 Proroga termini aggiornamento autorizzazioni grandi impianti di combustione in deroga

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• Legge 28 dicembre 2015, n. 221 Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali. G.U. 18 gennaio 2016, n. 13 Modifiche ai requisiti tecnici degli impianti termici civili alimentati a gas

• Decreto del Ministero dell'ambiente 19 maggio 2016, n. 118

Regolamento recante aggiornamento dei valori limite di emissione in atmosfera per le emissioni di carbonio organico totale degli impianti alimentati a biogas, ai sensi dell'articolo 281, comma 5, del decreto legislativo n. 152 del 2006. G.U. 30 giugno 2016, n. 151

3.1.1. Regolamentazione Ove non diversamente indicato, gli allegati menzionati nel testo e nelle note sono gli allegati alla parte quinta del D.Lgs. 152/2006

A. Impianti industriali (titolo I) Le emissioni in atmosfera provenienti da impianti fissi industriali e di altre attività, inclusi gli impianti termici civili di potenza uguale o superiore a 3 MW93, sono disciplinate dal titolo I della parte quinta del D.Lgs. 152/2006. Non sono invece soggetti valvole di sicurezza, dischi di rottura e altri dispositivi destinati a situazioni critiche o di emergenza, salvo quelli che l’autorità competente stabilisca di disciplinare nell’autorizzazione o che fanno parte del ciclo produttivo94.

A.1. Autorizzazioni L’entità tecnica autorizzata ad emettere in atmosfera è lo stabilimento, inteso come il luogo stabile ove si svolge una determinata attività sottoposta al potere decisionale di un unico gestore, con la possibile presenza di uno o più impianti95. Sono oggetto di autorizzazione i nuovi stabilimenti, i trasferimenti (assimilati a nuovi stabilimenti) e le modifiche sostanziali. Ogni stabilimento dovrà, trascorso il periodo transitorio (vedi paragrafi successivi), disporre di un’unica autorizzazione, laddove richiesta, che potrà essere a carattere ordinario o di carattere generale. A.1.1. Autorizzazioni in via ordinaria96 Le emissioni debbono essere autorizzate preventivamente dalla Regione o dall’autorità competente delegata, fatti salvi determinati impianti off-shore, che debbono essere autorizzati dal Ministero dell’ambiente97. L’autorizzazione è normalmente compresa all’interno dell’Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), introdotta nel nostro ordinamento al fine di unificare gli atti di comunicazione, notifica ed autorizzazione in materia ambientale di cui all’art 3.1 del DPR 59/2013, ma può essere assorbita da

93D.Lgs. 152/2006, art. 282.1. 94 D.Lgs. 152/2006, art. 272.5. 95 D.Lgs. 152/2006, art. 269.1. 96 D.Lgs. 152/2006, art. 269. 97 D.Lgs. 152/2006, artt. 268.1 o), 269.1.

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altre autorizzazioni uniche (AIA, autorizzazione allo smaltimento e recupero di rifiuti in procedura ordinaria o semplificata, autorizzazioni per gli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili di cui al D.Lgs. 387/2003). L’istanza di AUA deve essere presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive territorialmente competente (SUAP). Il SUAP ne trasmette copia all’Autorità Competente, e l’AUA viene rilasciata dal SUAP entro 120 gg (150 gg in caso di richiesta di integrazioni), previa conferenza di servizi in caso di stabilimenti nuovi. Almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti l'azienda deve darne comunicazione all’autorità competente. L’autorizzazione stabilisce il periodo massimo che deve intercorrere tra la messa in esercizio e la messa a regime, la data entro la quale devono essere comunicati all’autorità competente i dati relativi alle emissioni misurate nel periodo successivo alla data di messa a regime, la durata di questo periodo (non inferiore a 10 gg) ed il numero di campionamenti98. L’autorità competente per il controllo deve comunque effettuare un controllo entro 6 mesi dalla data di messa a regime. La durata dell’AUA è di 15 anni e deve esserne presentata istanza di rinnovo almeno sei mesi prima della scadenza. L’autorità competente può imporne il rinnovo prima della scadenza se una modifica delle prescrizioni autorizzative risulti necessaria ai fini del rispetto dei valori limite di qualità dell'aria. Il rinnovo può anche essere disposto a seguito di eventuale apposita istruttoria che dimostri tale esigenza in relazione all'evoluzione della situazione ambientale o delle migliori tecniche disponibili. Una nuova autorizzazione deve essere richiesta in caso modifiche sostanziali, definite come modifiche che comportano un aumento quantitativo o una variazione qualitativa delle emissioni o che alterino le condizioni di convogliabilità tecnica delle stesse. Se le modifiche non comportano tali cambiamenti deve comunque esserne data comunicazione all’Autorità Competente con possibilità di realizzarle qualora questa non si esprima entro 60 gg. Nella fase di transizione, che porterà le attività in essere ad ottenere la prima AUA, la domanda di rilascio deve essere presentata alla scadenza del primo titolo abilitativo da essa sostituito con le tempistiche definite dalla relativa normativa di settore, nel caso delle emissioni in atmosfera un anno prima della relativa scadenza.99

A.1.2. Autorizzazioni di carattere generale (AVG)100 Tali autorizzazioni non sono rilasciate in via esplicita, ma presuppongono una domanda di adesione ad un provvedimento di carattere generale emanato dall’autorità competente in relazione a specifici impianti e a determinate condizioni tecniche ed emissive. Uno stabilimento nel quale sono presenti esclusivamente impianti che ricadono in tali provvedimenti può quindi essere autorizzato mediante un’apposita domanda di adesione da presentarsi al SUAP territorialmente competente almeno 45 gg prima della realizzazione dell’impianto101. Lo stesso stabilimento può essere autorizzato sulla base di più AVG. È fatta

98 D.Lgs. 152/2006, art. 269.6. 99 Circolare GAB 0049801, 7/11/2013. 100 D.Lgs. 152/2006, art. 272.2. 101 D.Lgs. 152/2006, art. 272.3.

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comunque salva, la facoltà del gestore di non avvalersi dell’ Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)102. Laddove l’autorizzazione di carattere generale sia applicabile al di sotto di determinate soglie di produzione e di consumo e di potenza termica, deve essere preso in considerazione l’insieme degli impianti e delle attività presenti nello stabilimento103. Se nello stabilimento è presente anche un solo impianto soggetto ad autorizzazione ordinaria, tutto lo stabilimento sarà autorizzato con AUA, inclusi gli impianti che di per sé potrebbero usufruire del procedimento di carattere generale. Tuttavia l’aggiunta di un impianto autorizzabile mediante AVG ad uno stabilimento autorizzato in via ordinaria è possibile con il procedimento in via generale, a fronte però di una disposizione regionale che stabilisca il numero massimo di volte in cui questo può essere fatto. L’autorizzazione di carattere generale ha validità per 15 anni a decorrere dall’adesione, anche se il provvedimento viene nel frattempo modificato. La nuova domanda di adesione al provvedimento vigente è presentata almeno 45 gg prima della scadenza. Il D.P.R. 59/2013 definisce le condizioni alle quali è possibile acquisire l’autorizzazione in via generale per le emissioni in atmosfera di numerose attività nel caso in cui non siano stati emanati dalla regione competente provvedimenti equivalenti. L’AVG non è acquisibile se nello stabilimento sono utilizzate sostanze CMR.

A.1.3. Impianti ed attività non soggetti ad autorizzazione Sono esenti da autorizzazione i cosiddetti impianti con emissioni scarsamente rilevanti dell’elenco dell’allegato IV, parte I. Per questi impianti l’Autorità competente può disporre un eventuale obbligo di comunicazione104. Eventuali soglie di esclusione sono calcolate a livello di stabilimento. Altri impianti non soggetti ad autorizzazione sono i depositi di oli minerali e di gas liquefatti105.

A.2. Modifiche dello stabilimento La modifica sostanziale di uno stabilimento è sottoposta alla richiesta di una nuova autorizzazione. Le modifiche vengono definite sostanziali se comportano un aumento o una variazione qualitativa delle emissioni o alterano le condizioni di convogliabilità tecnica delle stesse e possano produrre effetti negativi e significativi sull’ambiente.106 Le modifiche non sostanziali degli stabilimenti che comportino variazione a quanto indicato nel progetto o nell’autorizzazione, devono essere comunicate all’autorità competente; se questa non si esprime entro 60 gg, il gestore può realizzare la modifica107.

A.3. Convogliamento delle emissioni In sede di autorizzazione l’autorità prescrive che le emissioni diffuse siano convogliate ove questo sia tecnicamente possibile108. 102 D.P.R. 59/2013 art. 3.3. 103 D.Lgs. 152/2006, art. 272.2. 104 D.Lgs. 152/2006, art. 272.1. 105 D.Lgs. 152/2006, art. 269.10. 106 D.Lgs. 152/2006, art. 268.1.m-bis) 107 D.Lgs. 152/2006, art. 269.8. 108 D.Lgs. 152/2006, art. 270.1.

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Ciascun impianto deve, inoltre, avere un solo punto di emissione, deroghe a tale disposizione sono previste in caso di impossibilità tecnica o per ragioni di sicurezza.109. I termini per l’adeguamento al camino unico, fermo restando che le autorizzazioni possono stabilire termini più brevi, sono fissati in 3 anni dal:

• rilascio della nuova autorizzazione di stabilimento per gli impianti autorizzati ex D.P.R. 203/1988,

• rinnovo delle autorizzazioni già rilasciate ai sensi dell’art. 269 del D.Lgs. 152/2006,

• rilascio di autorizzazioni in via generale,

A.4. Limiti alle emissioni Nelle autorizzazioni di stabilimento sono fissati limiti alle emissioni a discrezione delle autorità competenti sulla base delle migliori tecnologie disponibili, e comunque non meno restrittivi di quelli riportati negli allegati. Limiti comunitari sono attualmente stabiliti solo per i COV110, per i grandi111 e medi112 impianti termici e per gli inceneritori di rifiuti113. I limiti non si applicano durante i periodi di avviamento e di arresto degli impianti e in caso di guasti o anomalia; se questi ultimi non consentono di rispettare i limiti l’autorità competente deve esserne informata entro 8 ore114, il gestore è tuttavia tenuto a sospendere l'esercizio dell'impianto se questo può determinare un pericolo per la salute umana.

A.5. Valutazione e controllo delle emissioni Le autorizzazioni fissano la periodicità e la tipologia degli eventuali controlli richiesti. I criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati in modo continuo o discontinuo ai valori limite sono indicati in all. VI. I dati relativi ai controlli continui e discontinui devono essere annotati su appositi registri cui devono essere allegati i certificati analitici115. I metodi di campionamento ed analisi delle emissioni sono stabiliti in autorizzazione dall’autorità competente sulla base dei metodi CEN, UNI, ISO. Qualora l’autocontrollo evidenzi il superamento di un limite, ciò non rappresenta un reato sanzionabile e il gestore deve darne comunicazione all’autorità competente entro 24 ore dall’accertamento.

A.6. Impianti di abbattimento Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, interruzioni del funzionamento dell’impianto produttivo) deve essere annotata su un apposito registro116

109 D.Lgs. 152/2006, art. 270.5. 110 D.Lgs. 152/2006, all. III. 111 D.Lgs. 152/2006, all. II, parte II. 112 D.Lgs. 152/2006, all. I, parte III. 113 D.Lgs. 133/2005. 114 D.Lgs. 152/2006, 271.14. 115 D.Lgs. 152/2006, all. VI, punto 2.7. 116 D.Lgs. 152/2006, all. VI, punto 2.8.

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A.7. Emissioni diffuse Le emissioni diffuse non convogliabili devono essere oggetto di autorizzazione che deve stabilire prescrizioni, anche di carattere gestionale, volte al loro contenimento. L’allegato V, parte I, individua possibili misure per gli stabilimenti ove sono gestiti materiali pulverulenti. Limiti percentuali possono essere possibili ove l’emissione diffusa è ricavabile dal bilancio di massa (COV).

A.8. Emissioni fuggitive Per gli stabilimenti ove sono gestite sostanze organiche liquide l’Allegato V, parte II, indica misure per il contenimento delle emissioni fuggitive relativamente a pompe, compressori, raccordi a flangia, valvolame, punti di campionamento, caricamento. A.9. Emissioni odorigene117 Le Regioni possono prevedere misure di prevenzione o limitazione delle emissioni odorigene che comprendano:

• valori limite in concentrazione e in unità odorimetriche (ouE/m3 o ouE/s);

• prescrizioni impiantistiche, gestionali e localizzative;

• adozione di piani di contenimento. È previsto un coordinamento Stato-Regioni che porti a misure comuni, compresi i metodi di monitoraggio e di valutazione degli impatti.

A.10. Emissioni di composti organici volatili (COV)118 Le emissioni di COV provenienti dalle attività riportate in all. III, parte II, con potenzialità di consumo di solventi superiore alle soglie indicate sono soggette a limiti specifici applicabili sia agli stabilimenti nuovi che esistenti. I limiti sono espressi in alternativa:

• congiuntamente come limiti di emissione negli scarichi gassosi e di emissione diffusa;

• come limiti di emissione totale, che possono assumere la veste di fattori di emissione. La misurazione e registrazione in continuo dei COV è richiesta per i punti di emissione dotati di sistema di abbattimento e con flusso di massa superiore a 10 kg C organico/ora. Per le emissioni di COV con flusso di massa inferiore a 10 kg/h le autorità competenti possono prescrivere sistemi di misurazione di parametri indicativi del corretto funzionamento dei dispositivi di abbattimento. Il gestore è tenuto almeno una volta all’anno, o con la frequenza indicata nell’autorizzazione, a:

• elaborare un piano di gestione dei solventi (bilancio di massa);

• comunicare all’autorità competente i dati che comprovano il rispetto dei limiti.

117 D.Lgs. 152/2006, art. 272-bis 118 D.Lgs. 152/2006, art. 275.

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Le modifiche agli impianti sono definite sostanziali se comportano un incremento delle emissioni di COV superiore al 25% per i piccoli impianti e al 10% per gli altri. È inoltre sostanziale qualsiasi modifica del consumo massimo teorico di solventi che comporti la variazione dei valori limite applicabili nonché qualsiasi modifica che, a giudizio dell'autorità competente, potrebbe avere effetti negativi significativi sulla salute umana o sull'ambiente.119 A.11. Medi Impianti di combustione (MIC)120 Sono definiti tali gli impianti di potenzialità termica maggiore o uguale a 1 MW e inferiore a 50 MW, compresi i motori e le turbine a gas, alimentati con combustibile dell’allegato X o con biomasse rifiuto previste dall’allegato II. Sono tuttavia previste numerose esclusioni. Essendo la disciplina dei MIC entrata in vigore il 19/12/2017, è previsto un transitorio per l’adeguamento alle nuove disposizioni dei MIC “esistenti”, così classificati se messi in esercizio prima del 20 dicembre 2018 e, se soggetti ad autorizzazione, autorizzati prima del 19 dicembre 2017, con scadenze riportate nel paragrafo 3.1.3. I limiti sono contenuti nell’all. I, parte III, in funzione di tipologia, combustibile, potenza termica ed esistenza dell’impianto. Per ciascun MIC i dati relativi a monitoraggi, gestione sistemi di abbattimento e manutenzione dei sistemi di monitoraggio in continuo sono conservati in un apposito archivio, mentre devono essere comunicati secondo il formato stabilito dalla normativa regionale le anomalie o i guasti tali da non permettere il rispetto di valori limite di emissione e le non conformità accertate nel monitoraggio di competenza del gestore. Per gli impianti esistenti queste ultime disposizioni decorrono dalla scadenza per l’adeguamento. I gestori di MIC dovranno comunicare dati quali-quantitativi relativi agli impianti e all’applicazione delle nuove disposizioni. Tipologia dei dati, metodi di stima, tempi e modalità di comunicazione saranno stabiliti con D.M. L’Autorità competente deve tenere un registro documentale nel quale riportare i dati dell’allegato I, parte IV-bis, da aggiornare in occasione di procedimenti autorizzatori o di comunicazioni. I dati del registro saranno di accesso pubblico attraverso Internet.

A.12. Grandi impianti di combustione121 Sono definiti tali gli impianti di potenzialità termica non inferiore a 50 MW, esclusi quelli che utilizzano direttamente i prodotti di combustione nel processo produttivo. Se più impianti di combustione, anche di potenza termica nominale inferiore a 50 MW, sono localizzati nello stesso stabilimento l'autorità competente deve, in qualsiasi caso, considerare tali impianti come un unico impianto ai fini della determinazione della potenza termica nominale in base alla quale stabilire i valori limite di emissione. L'autorità competente, tenendo conto delle condizioni tecniche ed economiche, può altresì disporre il convogliamento delle emissioni di tali impianti ad un solo punto di emissione ed applicare i valori limite che, in caso di mancato convogliamento, si applicherebbero all'impianto più recente. L'Allegato II alla parte quinta del D.Lgs. 152/2006 contiene le modalità di monitoraggio e di controllo delle emissioni, i criteri per la verifica della conformità ai valori limite e le ipotesi di anomalo funzionamento o di guasto degli impianti. 119 D.Lgs. 152/2006, art. 275, comma 21 120 D.Lgs. 152/2006, art. 273-bis e 274 121 D.Lgs. 152/2006, artt. 273 e 274.

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Il D.Lgs. 46/2014 ha introdotto per queste tipologie di impianti nuovi limiti di emissione più severi di quelli precedentemente in vigore, l’adeguamento ai quali è richiesto entro il 31 dicembre 2015 per gli impianti definiti “anteriori al 2013” (che entro il 7 gennaio 2013 erano stati autorizzati o per i quali era stata presentata istanza di autorizzazione). Sono previste deroghe ai termini di adeguamento fino al 31 dicembre 2023 per gli impianti che rispettano determinate condizioni.122 Per i grandi impianti di combustione autorizzati tra il 7 gennaio 2013 e l’11 marzo 2014 l’applicazione dei nuovi limiti di emissione ha luogo dopo rinnovo o riesame dell’AIA, a condizione che l’impianto sia stato messo in servizio entro il 7 gennaio 2014. Dati gestionali e di emissione di ciascun anno devono essere denunciati all’ISPRA entro il 31 maggio dell’anno successivo123. Le emissioni in atmosfera di anidride solforosa e di ossidi di azoto da grandi impianti di combustione di cui alla direttiva 88/609/CEE sono soggette a tassazione124. I versamenti sono effettuati con cadenza trimestrale a titolo di acconto, con dichiarazione consuntiva annuale da trasmettere entro il 28 febbraio all’Agenzia delle Dogane.

A.13. Rendimento di combustione Al fine di ottimizzare il rendimento di combustione gli impianti termici soggetti al titolo I devono essere dotati di un sistema di controllo della combustione che consenta la regolazione automatica del rapporto aria-combustibile 125. I sistemi di misurazione non sono richiesti per gli impianti elencati all’art. 273, comma 15, anche di potenza termica inferiore a 50 MW126.

B. Impianti termici civili (titolo II) Le disposizioni del titolo II si applicano agli impianti termici civili di potenza termica nominale inferiore a 3 MW e superiore a 0,035 MW, indipendentemente dalla tipologia di combustibile utilizzato127. Disposizioni aggiuntive sono inoltre previste per i medi impianti termici civili (MITC), applicabili a quelli di potenza termica compresa tra 1 e 3 MW. Ai fini della verifica delle soglie si sommano le potenzialità delle macchine termiche collegate ad uno stesso circuito di distribuzione del calore.

B.1. Registrazione Gli impianti termici civili non necessitano autorizzazione, ma i MITC devono essere registrati. A tal fine viene istituito presso ciascuna autorità competente un registro autorizzativo128. Il responsabile dell’esercizio e della manutenzione trasmette all’autorità competente, almeno 60 gg prima dell’installazione o della modifica dell’impianto, un’apposita dichiarazione dei dati previsti all’allegato I, parte IV-bis. L’autorità competente accetta o nega l’iscrizione entro 30 gg.

122 D.Lgs. 152/2006 art. 273.4-5. 123 D.Lgs. 152/2006, art. 274.4. 124 L. 449/1997, art. 17. 29-33. 125 D.Lgs. 152/2006, art. 294.1. 126 D.Lgs. 152/2006, art. 294.2. 127 D.Lgs. 152/2006, art. 282.1. 128 D.Lgs. 152/2006, art. 284.

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B.2. Caratteristiche tecniche degli impianti e limiti alle emissioni Gli impianti devono rispettare:

• le caratteristiche tecniche riportate nella parte II dell’allegato IX (eccezione per impianti alimentati a gas rientranti nel campo di applicazione della Norma UNI 11528129), nonché le ulteriori caratteristiche tecniche previste da eventuali piani e da programmi di qualità dell’aria previsti dalla normativa localmente applicabile130;

• i limiti alle emissioni riportati nella parte III dell’allegato IX, nonché le ulteriori caratteristiche tecniche previste da eventuali piani e da programmi di qualità dell’aria previsti dalla normativa localmente applicabile131.

A livello comunitario sono inoltre definiti limiti emissivi di NOx per gli impianti civili nuovi di potenza ≤ 0,4 MW immessi sul mercato dal 26/9/2018132. Un ulteriore modo per definire limiti è quello di attribuire classi di qualità certificabili agli impianti e di consentire successivamente l’utilizzo di generatori di calore solo delle classi più elevate133. I produttori degli impianti ne attestano la conformità alle caratteristiche tecniche e l’idoneità a rispettare i limiti emissivi. Ciascun impianto deve essere accompagnato dall’attestazione e dalle istruzioni per l’installazione134. Il libretto di centrale deve essere integrato, a cura del responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto, da un atto in cui si dichiara che l'impianto è conforme alle caratteristiche tecniche di cui all'art. 285 ed è idoneo a rispettare i valori limite di cui all'art. 286. Il libretto di centrale deve essere inoltre integrato con l'indicazione delle manutenzioni ordinarie e straordinarie necessarie ad assicurare il rispetto dei valori limite di cui all'art. 286. Le denunce trasmesse ai sensi della versione dell’art. 284.2 precedente alle modifiche apportate dal D.Lgs. 128/2010, possono essere utilizzate ai fini dell’integrazione del libretto di centrale135. Tutte le integrazioni al libretto devono essere conservate per almeno i sei anni civili successivi136 (art. 288.8-ter).

B.3. Installazione o modifica di impianti Nel caso di installazione o modifica di impianti soggetti al titolo II l'installatore, nell’ambito della dichiarazione di conformità di cui al D.M. 37/2008, verifica e dichiara anche che l'impianto sia dotato dell’attestazione del costruttore. Tali dichiarazioni devono esser messe a disposizione del responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto da parte dell'installatore entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori137. L'autorità che riceve la dichiarazione di conformità (sportello unico per l’edilizia) provvede ad inviare tale atto all'autorità competente.

129 L. 221/2015, art. 73. 130 D.Lgs. 152/2006, art. 285. 131 D.Lgs. 152/2006, art 286.1. 132 Reg. (UE) 813/2013 e 814/2013. 133 D.Lgs. 152/2006, art. 290.4. 134 D.Lgs. 152/2006, art. 282.2-bis. 135 D.Lgs. 128/2010, art. 3.35. 136 D.Lgs. 152/2006, art. 288.8-ter. 137 D.Lgs. 152/2006, art. 284.1.

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L'installatore indica al responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto l'elenco delle manutenzioni ordinarie e straordinarie necessarie ad assicurare il rispetto dei valori limite di cui all'art. 286, affinché tale elenco sia inserito nel libretto d’impianto. Se il responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto non è ancora individuato al momento dell'installazione, l'installatore, entro 30 giorni dall'installazione, invia l'atto e l'elenco di cui sopra al soggetto committente, il quale li mette a disposizione del responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto entro 30 giorni dalla relativa individuazione. Le denunce già effettuate sulla base della vecchia modulistica (parte I dell’allegato IX), ora abrogata, continuano tuttavia a valere fino alla prima modifica dell’impianto che richiede il certificato di conformità138. B.4. Abilitazione alla conduzione139 Il personale addetto alla conduzione di impianti termici civili di potenza termica nominale superiore a 0,232 MW necessita di patentino rilasciato dall’autorità competente individuata dalla Regione:

- patentino I° grado: abilitazione alla conduzione degli impianti termici per cui è richiesto il certificato di abilitazione alla conduzione dei generatori di vapore (R.D. 824/1927);

- patentino II° grado: abilitazione per gli altri impianti.

La regione disciplina inoltre: - le modalità di formazione dei conduttori; - le modalità di compilazione, tenuta e aggiornamento di un registro degli abilitati alla

conduzione degli impianti termici, tenuto presso l'autorità che rilascia il patentino o altra autorità e, in copia, presso l'autorità competente e presso il comando provinciale dei vigili del fuoco.

La disciplina previgente dei corsi e degli esami rimane comunque in vigore fino all’emanazione delle relative disposizioni regionali.

B.5. Controlli Il responsabile dell’esercizio e manutenzione deve controllare le emissioni almeno annualmente, applicando i metodi di campionamento, analisi e valutazione previsti nella parte III dell’allegato IX. I risultati dei controlli devono essere allegati al libretto di centrale140. Se l’impianto utilizza i combustibili riportati in allegato X, parte I, sezione II, paragrafo I, lettere a), b), c), d), e) o i) e se sono regolarmente effettuate le operazioni di manutenzione di cui al D.Lgs. 192/2005141 il controllo non è richiesto, salvo che per i medi impianti termici civili, per i quali è triennale.

B.6. Rendimento della combustione Al fine di ottimizzare il rendimento di combustione, gli impianti di potenza termica superiore a 1,16 MW per singolo focolare, o di potenza termica complessiva superiore a 1,5 MW e dotati di singoli focolari di potenza termica nominale non inferiore a 0,75 MW, devono essere dotati di un sistema di 138 D.Lgs. 128/2010, art. 3.34. 139 D.Lgs. 152/2006, art. 287. 140 D.Lgs. 152/2006, art. 286.2. 141 D.Lgs. 152/2006, all. IX alla parte quinta, parte III, sezione 1, punto 2)

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controllo della combustione che consenta la regolazione automatica del rapporto aria-combustibile142.

C. Combustibili (titolo III) I combustibili ammessi negli impianti dei titoli I e II sono indicati nell’allegato X143. I materiali e le sostanze elencati nell'allegato X non possono essere utilizzati come combustibili se costituiscono rifiuti. La combustione di materiali e sostanze che non sono conformi all'allegato X, o che comunque costituiscono rifiuti, è soggetta alla normativa vigente in materia di rifiuti.

D. Mobilità sostenibile I siti con più di 300 dipendenti e le imprese con complessivamente più di 800 addetti ubicate nei comuni con più di 150.000 abitanti o in quelli in zone a rischio di inquinamento atmosferico individuate dalla regione, adottano il piano degli spostamenti casa-lavoro del proprio personale dipendente, individuando un responsabile della mobilità aziendale. Il piano viene trasmesso al comune entro il 31 dicembre di ogni anno. Il piano viene aggiornato con un rapporto annuale che dovrà contenere la descrizione delle misure adottate ed i risultati raggiunti144. 3.1.3 Scadenze

Fattispecie Data Enti competenti Impianti industriali

Presentazione domanda di autorizzazione per impianti anteriori al 1988 (D.Lgs. 152/2006, art. 281.1)

date previste dal calendario definito dall’autorità competente e comunque entro il 31/12/2011

Regione o autorità delegata

Presentazione domanda di autorizzazione per impianti anteriori al 2006 autorizzati prima del 01/01/2000 (D.Lgs. 152/2006, art. 281.1)

date previste dal calendario definito dall’autorità competente e comunque tra il 01/01/2012 e il 31/12/2013

Regione o autorità delegata

Presentazione domanda di autorizzazione per impianti anteriori al 2006 autorizzati dopo il 31/12/1999 (D.Lgs. 152/2006, art. 281.1)

date previste dal calendario definito dall’autorità competente e comunque tra il 01/01/2014 e il 31/12/2015

Autorità AUA

Presentazione domanda di autorizzazione per impianti non soggetti a D.P.R. 203/1988 (D.Lgs. 152/2006, art. 281.3)

31/07/2012 Regione o autorità delegata

Adeguamento impianti non soggetti a D.P.R. 203/1988 (D.Lgs. 152/2006, art. 281.3)

01/09/2013 non sono richiesti atti formali

142 D.Lgs. 152/2006, art. 294.3. 143 D.Lgs. 152/2006, art. 293.1. 144 D.M. 27/3/1998.

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Fattispecie Data Enti competenti Unificazione dei punti di emissione per impianti anteriori al 1988 e al 2006 (D.Lgs. 152/2006, art. 270.8)

entro i 3 anni successivi al primo rinnovo dell’autorizzazione

non sono richiesti atti formali

Comunicazione di messa in esercizio impianto nuovo, modifica o trasferito (D.Lgs. 152/2006 art. 269.6)

almeno 15 gg prima della messa in esercizio

Regione o autorità delegata

Comunicazione dati di emissione di primo avvio impianto nuovo, modifica o trasferito (D.Lgs. 152/2006 art. 269.6)

data stabilita nell’autorizzazione

Regione o autorità delegata

Controlli periodici del gestore (D.Lgs. 152/2006 art. 269.4)

periodicità stabilita nell’autorizzazione

Gli enti competenti cui eventualmente trasmettere i risultati sono indicati nell’autorizzazione

Domanda di AUA per impianti autorizzati con AVG che emettono sostanze pericolose di cui all’art. 272.4 (D.Lgs. 183/2017, art. 5.2)

19/12/2020 Autorità AUA

Medi impianti di combustione Domanda di autorizzazione per adeguamento ai limiti o comunicazione di rispetto degli stessi per MIC esistenti di potenza > 5 MW (D.Lgs. 152/2006, art. 273-bis.6)

31/12/2022 Autorità AUA

Adeguamento ai limiti di MIC esistenti di potenza > 5 MW (D.Lgs. 152/2006, art. 273-bis.5)

31/12/2024

Domanda di autorizzazione per MIC esistenti alimentati a gas naturale di potenza compresa tra 1 e 3 MW (D.Lgs. 152/2006, art. 273-bis.7)

31/12/2027 Autorità AUA

Domanda di autorizzazione per adeguamento ai limiti o comunicazione di rispetto degli stessi per MIC esistenti di potenza ≤ 5 MW (D.Lgs. 152/2006, art. 273-bis.6)

31/12/2027 Autorità AUA

Adeguamento ai limiti di MIC esistenti di potenza ≤ 5 MW (D.Lgs. 152/2006, art. 273-bis.5)

31/12/2029

Grandi impianti di combustione Trasmissione dati di grandi impianti di combustione (D.Lgs. 152/2006, art. 274.4)

31/05 ISPRA

Adeguamento grandi impianti di combustione ai limiti di emissione (D.Lgs. 152/2006, art. 274.3)

31/12/2015 -

Adeguamento grandi impianti di combustione ai limiti di emissione per impianti in deroga (D.Lgs. 152/2006, art. 273.4-5)

31/12/2023 -

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Fattispecie Data Enti competenti Dichiarazione annuale per tassa emissioni da grandi impianti di combustione (D.P.R. 416/2001 art. 2.2)

28/02 Ufficio tecnico finanza

Impianti termici civili Controllo emissioni da impianti termici civili soggetto al titolo II ed alimentati a combustibili non esenti (D.Lgs. 152/2006, art. 286.2)

almeno annuale -

Dichiarazione di conformità in caso di installazione o modifica di impianto termico civile soggetto al titolo II (D.Lgs. 152/2006, art. 284.1; DM 37/2008)

entro 30 gg dall’intervento Comune (Sportello edilizia)

Integrazione con dichiarazione di conformità del libretto di centrale per gli impianti termici civili soggetti al titolo II ed in esercizio al 29/04/2006 (D.Lgs. 152/2006, art. 284.2)

31/12/2012 -

Richiesta di iscrizione nel registro autorizzativo per MITC messo in esercizio prima del 20/12/2018 (D.Lgs. 152/2006, art. 284.2-ter)

31/10/2028 Autorità competente

Adeguamento ai limiti per MITC esistenti (D.Lgs. 152/2006, art. 286.1-bis)

31/12/2028

Integrazione libretti MITC (D.Lgs. 152/2006, art. 286.2-ter)

31/12/2028

Emissioni di COV Adeguamento impianti autorizzati prima del 13/3/2004 alle prescrizioni dell’allegato III – Emissioni COV (D.Lgs. 152/2006, art. 275.8)

31/10/2007 non sono richiesti atti formali

Aggiornamento piano di gestione dei solventi e trasmissione dati emissione COV (D.Lgs. 152/2006, art. 275.6 ed allegato III parte I punto 3.1)

definita nell’autorizzazione e almeno una volta l’anno

Regione o autorità delegata

Mobilità sostenibile Presentazione piano mobilità dipendenti (D.M. 27/3/1998, art. 3.2)

31/12 Comune

3.1.4. Documenti

Fattispecie Documenti richiesti Emissioni in atmosfera da impianto anteriore al 1988

domanda di autorizzazione ex art. 12 D.P.R. 203/1988 oppure autorizzazione definitiva

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Fattispecie Documenti richiesti Emissioni in atmosfera da impianto anteriore al 2006

• autorizzazione esplicita ex att. 6, 15 o 17 del D.P.R. 203/1988;

• comunicazione di avvio impianto; • analisi post messa a regime trasmesse a

Regione e Comune; • analisi periodiche, se prescritte, trasmesse

a enti specificati in autorizzazione. Emissioni in atmosfera da impianto autorizzato dopo il 29/4/2006

• autorizzazione esplicita ex at. 269 del D.Lgs. 152/2006

• comunicazione di avvio impianto; • analisi post messa a regime trasmesse a

autorità che ha rilasciato l’autorizzazione e a eventuali altri enti ivi indicati

• analisi periodiche, se prescritte, trasmesse a enti specificati in autorizzazione.

Controllo delle emissioni in atmosfera registro dati analitici Presenza di sistemi di abbattimento registro interruzioni funzionamento Emissioni di COV da impianti dell’all. III, parte II Comunicazione del piano di gestione dei

solventi a Regione o Provincia delegata Uso > 90% di oli combustibili, anche in emulsione, in impianti termici civili di potenzialità < 1,5 MW al 12/03/2002

comunicazione a Provincia

Grandi impianti di combustione • denuncia annuale dati • dichiarazione annuale a U.T.F. • versamento acconti bimestrali

Siti con più di 300 dipendenti e imprese con complessivamente più di 800 addetti ubicate nei comuni con più di 150.000 abitanti o in quelli in zone a rischio di inquinamento atmosferico individuate dalla regione

• piano degli spostamenti casa-lavoro • nomina del responsabile della mobilità

aziendale

3.1.5. Illeciti e sanzioni

Fattispecie Sanzione Installazione, esercizio o modifica sostanziale di stabilimento senza autorizzazione prevista (D.Lgs. 152/2006, art. 279.1)

arresto da 2 mesi a 2 anni o ammenda da 1.000 a 10.000 €

Esercizio di stabilimento con autorizzazione scaduta, decaduta, sospesa, o revocata (D.Lgs. 152/2006, art. 279.1)

arresto da 2 mesi a 2 anni o ammenda da 1.000 a 10.000 €

Modifica non sostanziale di stabilimento senza comunicazione (D.Lgs. 152/2006, art. 279.1)

sanzione amministrativa da 300 a 1.000 €

Violazione dei valori limite di emissione (D.Lgs. 152/2006, art. 279.2)

arresto fino a 1 anno o ammenda fino a 10.000 €

Violazione delle prescrizioni dell’autorizzazione, degli allegati i, II, III o V, dei piani, dei programmi e dell’art. 271, (D.Lgs. 152/2006, art. 279.2-bis)

sanzione amministrativa da 1.000 a 10.000 €

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Fattispecie Sanzione Violazione dei valori limite di emissione o di altre prescrizioni che determini un superamento dei limiti di qualità dell’aria (D.Lgs. 152/2006, art. 279.5)

arresto fino a 1 anno;

sanzione pecuniaria fino a 250 quote (D.Lgs. 231/2001, art. 25-undecies)

Messa in esercizio di un impianto o avvio di un’attività senza aver dato preventiva comunicazione (D.Lgs. 152/2006, art. 279.3)

arresto fino a 1 anno o ammenda fino a 1.032 €

Omessa comunicazione dei dati di emissione alla messa a regime dell’impianto (D.Lgs. 152/2006, art. 279.4)

arresto fino a 6 mesi o ammenda fino a 1.032 €

Mancata osservanza delle prescrizioni per impianti di deposito e distribuzione di benzina (D.Lgs. 152/2006, art. 279.7)

sanzione amministrativa da 15.500 a 155.000 €

Redazione mancata o incompleta e mancata o ritardata trasmissione della dichiarazione di conformità relativa ad impianti termici civili soggetti al titolo II (D.Lgs. 152/2006, art. 288.1)

sanzione amministrativa da 516 a 2.582 €

Mancata tenuta a disposizione dei rapporti di prova da parte del produttore di impianti termici civili (D.Lgs. 152/2006, art. 288.1)

sanzione amministrativa da 516 a 2.582 €

Esercizio dell’impianto termico civile senza iscrizione nel registro (D.Lgs. 152/2006, art. 288.1-bis)

sanzione amministrativa da 516 a 2.582 €

Esercizio di impianto termico civile non conforme alle caratteristiche tecniche prescritte (D.Lgs. 152/2006, art. 288.2)

sanzione amministrativa da 516 a 2.582 €

Mancato rispetto dei limiti di emissione per impianto termico civile (D.Lgs. 152/2006, art. 288.3)

sanzione amministrativa da 516 a 2.582 €

Mancati comunicazione o ripristino in caso di superamento dei limiti di medi impianti termici di combustione (D.Lgs. 152/2006, art. 288.3-bis)

sanzione amministrativa da 516 a 2.582 €

Mancato controllo annuale delle emissioni di impianto termico civile e integrazione libretto con i relativi dati (D.Lgs. 152/2006, art. 288.4)

sanzione amministrativa da 516 a 2.582 €

Mancata integrazione di libretti dei medi impianti termici di combustione con i dati previsti dall’art. 286.2-ter (D.Lgs. 152/2006, art. 288.4)

sanzione amministrativa da 516 a 2.582 €

Mancato rispetto del provvedimento che impone l’adeguamento di impianto termico civile (D.Lgs. 152/2006, art. 288.5)

arresto fino a 3 mesi o ammenda fino a 206 €

Conduzione di impianto termico civile senza patentino (D.Lgs. 152/2006, art. 288.7)

sanzione amministrativa da 15 a 46 €

Combustione di materiali o sostanze non conformi alle prescrizioni (D.Lgs. 152/2006, art. 296.1)

impianti titolo I arresto fino a 2 anni o ammenda da 248 a 1.032 € impianti titolo II sanzione amministrativa da 200 a 1.000 €

Combustione di gasolio marino non conforme alle prescrizioni (D.Lgs. 152/2006, art. 296.2)

sanzione amministrativa da 200 a 1.000 €

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Fattispecie Sanzione Mancata osservanza delle prescrizioni sul rendimento di combustione (D.Lgs. 152/2006, art. 296.3)

impianti titolo I arresto fino a 1 anno o ammenda fino a 1.032 € impianti titolo II sanzione amministrativa da 516 a 2.582 €

N.B. Le sanzione pecuniarie previste dal D.Lgs. 231/2001 sono in capo alle persone giuridiche e sono espresse in quote il cui valore è variabile da 258 a 1.549 €. La definizione dell’importo di ogni quota nei singoli casi è affidata alla decisione del giudice penale, che in caso di reati qualificati come delitti può comminare anche pene interdittive.

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3.2. SOSTANZE LESIVE PER L’OZONO STRATOSFERICO 3.2.1. Principali riferimenti normativi • Legge 28 dicembre 1993, n. 549

Misure a tutela dell’ozono stratosferico e dell’ambiente. G.U. 30 dicembre 1993, n. 305

• Decreto del Ministero dell’ambiente 3 ottobre 2001

Recupero, riciclo, rigenerazione e distribuzione degli halon. G.U. 25 ottobre 2001, n. 249

• Decreto del Ministero dell’ambiente 20 settembre 2002

Attuazione dell’art. 5 della legge 28 dicembre 1993, n. 549, recante misure a tutela dell’ozono stratosferico. G.U. 1 ottobre 2002, n. 230

• Decreto del Ministero dell’ambiente 2 settembre 2003 Modalità per il recupero di alcune sostanze dannose per l’ozono stratosferico. G.U. 8 settembre 2003, n. 208

• Decreto del Ministero dell’ambiente 20 dicembre 2005

Modalità per il recupero degli idrofluorocarburi dagli estintori e dai sistemi di protezione antincendio. G.U. 18 gennaio 2006, n. 14

• Decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 2006, n. 147

Regolamento concernente modalità per il controllo ed il recupero delle fughe di sostanze lesive della fascia di ozono stratosferico da apparecchiature di refrigerazione e di condizionamento d'aria e pompe di calore, di cui al regolamento (CE) n. 2037/2000. G.U. 11 aprile 2006, n. 85

• Regolamento (CE) n. 1005/2009 del 16 settembre 2009 Regolamento (CE) n. 1005/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 sulle sostanze che riducono lo strato di ozono.

G.U.U.E 31 ottobre 2009, n. L 286 • Regolamento (CE) n. 291/2011 del 24 marzo 2011

Regolamento (UE) N. 291/2011 della Commissione sugli usi essenziali di sostanze controllate diverse dagli idroclorofluorocarburi per usi essenziali di laboratorio e a fini di analisi nell'Unione a norma del regolamento (CE) n. 1005/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sulle sostanze che riducono lo strato di ozono.

G.U.U.E 25 marzo 2011, n. L 79 • Regolamento (CE) n. 537/2011 del 1 giugno 2011

Regolamento (UE) N. 537/2011 della Commissione relativo al meccanismo di attribuzione di quote di sostanze controllate consentite per usi di laboratorio e a fini di analisi nell’Unione a norma del regolamento (CE) n. 1005/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sulle sostanze che riducono lo strato di ozono.

G.U.U.E 2 giugno 2011, n. L 147

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• Decreto legislativo 13 settembre 2013, n. 108 Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni derivanti dal Regolamento (CE) n. 1005/2009 sulle sostanze che riducono lo strato di ozono. G.U. 27 settembre 2013, n. 227

3.2.2. Regolamentazione Il Regolamento CE 1005/2009, norma quadro in materia di sostanze lesive dell’ozono stratosferico, disciplina le “sostanze controllate”, ossia: CFC (clorofluorocarburi), halon tetracloruro di carbonio 1,1,1 - tricloroetano bromuro di metile HBFC (idrobromofluorocarburi) HCFC idroclorofluorocarburi) bromoclorometano

vietandone la produzione, l’importazione, l’esportazione, l’immissione sul mercato, anche in apparecchiature che le contengono o ne dipendono per il loro funzionamento, e l’uso, dove l’uso è definito come l’impiego di sostanze controllate nella produzione, manutenzione o assistenza, compresa la ricarica di prodotti e apparecchiature. A livello nazionale ulteriori limitazioni sono state introdotte dalla legge 549/1993.

A. Deroghe Comuni ai diversi tipi di sostanze

− produzione, importazione, esportazione, immissione sul mercato e uso come materie prime, da indicare in etichetta a decorrere dal 1° luglio 2010.

− produzione, importazione, esportazione, immissione sul mercato e uso come agenti di fabbricazione nei processi elencati in allegato III al regolamento, a condizione che ciò sia indicato in etichetta a decorrere dal 1° luglio 2010 e che l’utilizzo sia in impianti esistenti al 1° settembre 1997.

− immissione sul mercato e importazione a fini di distruzione.

− immissione sul mercato a fini di rigenerazione.

− produzione, importazione, esportazione, immissione sul mercato e utilizzo per usi essenziali di laboratorio e a fini di analisi, da indicare in etichetta a decorrere dal 1° luglio 2010; tali utilizzi, per sostanze diverse dagli HCFC, richiedono una registrazione presso la Commissione e il rilascio di una licenza.

HCFC

− fino al 31 dicembre 2014 è possibile immettere sul mercato HCFC rigenerati, utilizzati per la manutenzione di apparecchiature di refrigerazione e condizionamento d’aria e di pompe di calore esistenti, purché il contenitore sia provvisto di etichetta con indicazione

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che la sostanza è stata rigenerata e con informazioni sul numero di lotto e il nome e l’indirizzo dell’impianto di rigenerazione

− fino al 31 dicembre 2014 gli HCFC riciclati possono essere utilizzati per la manutenzione di apparecchiature di refrigerazione e condizionamento d’aria e di pompe di calore esistenti, purché siano stati recuperati da tali apparecchiature e possano essere utilizzati soltanto dall’impresa che ha effettuato il recupero nell’ambito della manutenzione.

Bromuro di metile

− fino al 18 marzo 2010 il bromuro di metile può essere immesso sul mercato e utilizzato per applicazioni di quarantena e per trattamento, anteriore al trasporto, di merci destinate all’esportazione, a condizione che l’immissione sul mercato e l’uso siano ammessi dalla legislazione nazionale, con utilizzo in siti autorizzati e con recupero di almeno l’80%, per quanto possibile.

Halon

− possono essere importati, esportati, immessi sul mercato e impiegati per gli usi critici definiti nell’allegato VI. L’immissione in commercio e l’importazione richiedono un’autorizzazione dell’autorità competente dello Stato membro interessato.

B. Etichettatura145 È richiesta una specifica etichettatura per le apparecchiature di refrigerazione e condizionamento d’aria e di pompe di calore contenti HCFC soggette a manutenzioni con sostanze rigenerate o riciclate. C. Registro146 Deve essere tenuto un registro delle manutenzioni delle apparecchiature di refrigerazione e condizionamento d’aria e di pompe di calore contenti HCFC se la quantità contenuta è pari o superiore a 3 kg. Il registro deve essere conforme al modello di cui all’allegato I del D.P.R. 147/2006. D. Fughe ed emissioni147 Devono essere adottate tutte le misure di prevenzione possibili. I gestori delle apparecchiature di refrigerazione e condizionamento d’aria o pompe di calore o sistemi di protezione antincendio devono verificare la presenza di fughe:

− almeno ogni anno se la quantità di sostanze controllate è pari o superiore a 3 kg (non si applica a sistemi ermeticamente sigillati, etichettati come tali e contenenti meno di 6 kg);

− almeno ogni 6 mesi se la quantità di sostanze controllate è pari o superiore a 30 kg;

− almeno ogni 3 mesi se la quantità di sostanze controllate è pari o superiore a 300 kg.

Le eventuali fughe devono essere riparate entro 14 giorni con verifica, entro il mese successivo, dell’efficacia dell’intervento. I gestori devono inoltre riportare su un apposito registro i dati relativi alle operazioni di manutenzione e verifica che riguardino le sostanze controllate.

145 Regolamento CE 1005/2009 art. 11. 146 Regolamento CE 1005/2009 art. 23.3. 147 Regolamento CE 1005/2009 art. 23.1.

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E. Recupero e distruzione148 Le sostanze controllate contenute in apparecchiature di refrigerazione e di condizionamento d’aria e pompe di calore, apparecchiature contenenti solventi o sistemi di protezione antincendio ed estintori devono essere recuperate, nel corso delle operazioni di manutenzione o assistenza delle apparecchiature o prima che tali apparecchiature siano smantellate o eliminate, per essere distrutte oppure per essere riciclate o rigenerate. Le operazioni di isolamento/estrazione (recupero), trasporto, raccolta, riciclo, rigenerazione e smaltimento delle sostanze ozono lesive vengano svolte dai Centri di Raccolta Autorizzati istituiti nell’ambito degli Accordi di Programma conclusi fra le tipologie di imprese ivi indicate, il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e il Ministero dello Sviluppo Economico149. Le imprese di assistenza e manutenzione che effettuino una o più delle operazioni suddette, inclusa la manutenzione delle apparecchiatura con HCFC riciclati150, devono associarsi ai Centri di Raccolta Autorizzati esistenti ovvero stipulare un nuovo Accordo di Programma, ai sensi dell’articolo 6, comma 5, della Legge 549/93. Sono fatti salvi gli eventuali obblighi derivanti dall’applicazione della normativa in materia di gestione dei rifiuti. F. Sostanze nuove151 Sono vietate la produzione, importazione, immissione sul mercato, uso ed esportazione delle cosiddette “sostanze nuove”, ossia dibromodifluorometano (halon 1202), 1-bromopropano, bromoetano, tetrafluoroiodometano e clorometano. Tale divieti non si applicano alle sostanze nuove se utilizzate come materia prima per usi di laboratorio e a fini di analisi ed alcune casi particolari di importazioni di merci.

G. Comunicazioni152 Il detentore di impianti di refrigerazione e condizionamento contenenti CFC in quantità non inferiore a 20 kg doveva darne comunicazione ai Ministeri dell’ambiente e delle attività produttive entro il 23/01/2002. 148 Regolamento CE 1005/2009 art. 22. 149 Legge 549/93 art. 6.5 150 Regolamento CE 1005/2009 art. 11.4 151 Regolamento CE 1005/2009 art. 24. 152 D.M. 3/10/2001 art. 8.

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3.2.3. Scadenze

Fattispecie Data Enti competenti Comunicazione di detenzione in impianti di CFC in quantità non inferiore a 20 kg (D.M. 3/10/2001, art. 8)

23/1/2002

Ministeri ambiente e attività produttive

Obbligo di etichettatura delle sostanze controllate utilizzabili in deroga (materia prima; processi dell’allegato III; usi di laboratorio) (Reg CE 1005/2009 artt. 7,8,10)

1/7/2010

-

Possibilità di immettere sul mercato HCFC rigenerati utilizzabili per la manutenzione delle apparecchiature (Reg CE 1005/2009 art. 11.3)

31/12/2014

-

Possibilità di riciclare HCFC nell’ambito della manutenzione delle apparecchiature da cui provengono (Reg CE1005/2009 art. 11.4)

31/12/2014

-

3.2.4. Documenti

Fattispecie Documenti richiesti Detenzione in impianti di CFC in quantità non inferiore a 20 kg

Comunicazione a Ministeri ambiente e attività produttive

Impianti e apparecchiature di refrigerazione e di condizionamento d’aria e le pompe di calore contenenti HCFC oltre 3 kg

Registro delle manutenzioni

3.2.5. Illeciti e sanzioni

Fattispecie Sanzione Immissione sul mercato, produzione, utilizzo, importazione o esportazione di sostanze controllate (D.Lgs. 108/2013, art. 3.1)

arresto fino a due anni e ammenda fino a 120.000 €

Immissione sul mercato di sostanze controllate in contenitori non riutilizzabili (D.Lgs. 108/2013, art. 4.1)

arresto fino a tre anni e ammenda fino a 150.000 €

Immissione sul mercato, importazione o esportazione, ad esclusione degli effetti personali, di prodotti ed apparecchiature che contengono o dipendono da sostanze controllate (D.Lgs. 108/2013, art. 5.1)

arresto fino a due anni e ammenda fino a 120.000 €

Detenzione senza eliminazione entro il 12/4/2014 di sistemi di protezione antincendio contenenti sostanze controllate (D.Lgs. 108/2013, art. 5.2)

arresto fino ad un anno e ammenda fino a 100.000 €

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Fattispecie Sanzione Produzione o immissione sul mercato di sostanze controllate come materia prima senza adempiere agli obblighi di etichettatura di cui all’art. 7.2 del Reg.1005/2009 (D.Lgs. 108/2013, art. 6.1)

sanzione amministrativa da 10.000 a 60.000 €

Produzione o immissione sul mercato di sostanze controllate come agente di fabbricazione senza adempiere agli obblighi di etichettatura di cui all’art. 8.3 del Reg.1005/2009 (D.Lgs. 108/2013, art. 7.1)

sanzione amministrativa da 10.000 a 60.000 €

Produzione o immissione sul mercato di sostanze controllate per usi essenziali di laboratorio e ai fini di analisi senza adempiere agli obblighi di etichettatura di cui all’art. 10.3 del Reg.1005/2009 (D.Lgs. 108/2013, art. 8.1)

sanzione amministrativa da 10.000 a 60.000 €

Produzione o immissione sul mercato di sostanze controllate, diverse dagli HCFC, per usi essenziali di laboratorio e ai fini di analisi non conformi ai requisiti dell’allegato V del Reg. 1005/2009 (D.Lgs. 108/2013, art. 8.2)

sanzione amministrativa da 10.000 a 100.000 €

Immissione sul mercato o utilizzo di HCFC rigenerati o riciclati per attività di manutenzione o assistenza di apparecchiature di refrigerazione e condizionamento d'aria e di pompe di calore, senza adempiere agli obblighi di etichettatura di cui all’art. 11.3 e 11.6 del Reg.1005/2009 (D.Lgs. 108/2013, art. 9.1)

sanzione amministrativa da 10.000 a 60.000 €

Gestione di apparecchiature di refrigerazione e condizionamento d'aria e di pompe di calore contenenti HCFC riciclati senza ottemperare all’obbligo di tenuta del registro di cui all’art. 11.7, primo periodo, del Reg.1005/2009 (D.Lgs. 108/2013, art. 9.2)

sanzione amministrativa da 3.000 a 18.000 €

Utilizzo di HCFC rigenerati o riciclati per manutenzione o assistenza di apparecchiature di refrigerazione e condizionamento d'aria e di pompe di calore senza ottemperare all’obbligo di tenuta del registro di cui all’art. 11.7, secondo periodo, del Reg.1005/2009 (D.Lgs. 108/2013, art. 9.3)

sanzione amministrativa da 10.000 a 60.000 €

Produttori e importatori titolari di licenza che cedono i loro diritti ad altri produttori o importatori senza adempiere all’obbligo di notifica (D.Lgs. 108/2013, art. 10.1)

sanzione amministrativa da 15.000 a 150.000 €

Produttore che supera i livelli di produzione consentiti per ragioni di razionalizzazione industriale senza l'autorizzazione (D.Lgs. 108/2013, art. 10.2)

arresto fino a diciotto mesi e ammenda fino a 100.000 €

Importatore, titolare di una licenza, che immette in libera pratica nella Comunità sostanze controllate in quantità eccedenti alle quote assegnate (D.Lgs. 108/2013, art. 11.1)

arresto fino a diciotto mesi e ammenda fino a 100.000 €

Importazione o esportazione, da o verso Stati che non sono Parti del protocollo, di sostanze controllate o prodotti ed apparecchiature che contengono o dipendono da dette sostanze (D.Lgs. 108/2013, art. 12.1)

arresto fino a tre anni e ammenda fino a 150.000 €

Impresa che non recupera le sostanze controllate durante le operazioni di manutenzione, assistenza o smantellamento di prodotti ed apparecchiature (D.Lgs. 108/2013, art. 13.1)

sanzione amministrativa da 30.000 a 150.000 €

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Fattispecie Sanzione Distruzione di sostanze controllate e di prodotti che contengono tali sostanze, tramite tecnologie differenti da quelle previste dall'articolo 22.2, del Reg. 1005/2009 (D.Lgs. 108/2013, art. 13.2)

sanzione amministrativa da 30.000 a 150.000 €

Impresa che, nelle more della conclusione degli Accordi di Programma di cui all'art. 6.5 della L. 549/1993, effettua il recupero, il riciclo, la rigenerazione e la distruzione delle sostanze controllate (D.Lgs. 108/2013, art. 13.3)

sanzione amministrativa da 30.000 a 150.000 €

Impresa che non adotta le tecnologie disponibili e le migliori pratiche per ridurre al minimo le fughe o le emissioni di sostanze controllate (D.Lgs. 108/2013, art. 14.1)

sanzione amministrativa da 10.000 a 100.000 €

Impresa che gestisce apparecchiature di refrigerazione e di condizionamento d'aria o pompe di calore o sistemi di protezione antincendio contenenti sostanze controllate senza adempiere agli obblighi di verifica della presenza di fughe, nonché, nel caso di fuga rilevata, non ottemperi alle tempistiche di riparazione e successiva verifica di efficacia. (D.Lgs. 108/2013, art. 14.2)

sanzione amministrativa da 10.000 a 100.000 €

Impresa che gestisce apparecchiature di refrigerazione e di condizionamento d'aria o pompe di calore o sistemi di protezione antincendio contenenti sostanze controllate e che non tiene il registro ovvero riporta informazioni inesatte, incomplete e comunque non conformi (D.Lgs. 108/2013, art. 14.3)

sanzione amministrativa da 3.000 a 18.000 €

L'impresa che, nelle more della conclusione degli accordi di programma di cui all'articolo 6.5 della L. 549/1993 gestisce apparecchiature di refrigerazione e di condizionamento d'aria o pompe di calore o sistemi di protezione antincendio contenenti sostanze controllate senza adempiere agli obblighi di verifica della presenza di fughe, nonché nel caso di fuga rilevata non ottemperi alle tempistiche di riparazione e successiva verifica di efficacia (D.Lgs. 108/2013, art. 14.4)

sanzione amministrativa da 30.000 a 150.000 €

Impresa che utilizza sostanze come materia prima o agente di fabbricazione senza adottare le tecnologie disponibili e le migliori pratiche per ridurre al minimo le fughe o le emissioni di sostanze controllate (D.Lgs. 108/2013, art. 14.5)

sanzione amministrativa da 10.000 a 100.000 €

Impresa che durante la fabbricazione di altri prodotti chimici non adotta le tecnologie disponibili e le migliori pratiche per ridurre al minimo le fughe o le emissioni di sostanze controllate (D.Lgs. 108/2013, art. 14.6)

sanzione amministrativa da 30.000 a 150.000 €

Produzione, importazione, immissione sul mercato, utilizzo ed esportazione di sostanze nuove di cui alla parte A dell'allegato II del Reg. 1005/2009 (D.Lgs. 108/2013, art. 15.1)

arresto fino a due anni e ammenda fino a 120.000 €

Mancata presentazione, nel termine stabilito, della comunicazione di cui all'art. 27 del Reg. 1005/2009, ovvero presentazione in modo incompleto, inesatto o non conforme (D.Lgs. 108/2013, art. 16.1)

sanzione amministrativa da 3.000 a 18.000 €

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3.3. GAS AD EFFETTO SERRA Per le novità in materia si prega di fare riferimento alla Newsletter ETS del nostro Servizio Energia. 3.3.1. Principali riferimenti normativi Il più delle volte le norme nazionali applicative della Direttiva 2003/87/CE (cd. Direttiva Emission Trading o Direttiva ETS) sono emanate come decreti direttoriali o deliberazioni, dei quali, nella maggior parte dei casi, viene dato annuncio tramite un comunicato in G.U.; i testi di tali disposizioni, solo alcune delle quali sono riportate nel seguente elenco, sono reperibili seguendo le indicazioni del relativo comunicato che, in linea generale, rimandano al sito www.minambiente.it (sezione Clima/Emission trading). Anidride carbonica (CO2) • Decreto direttoriale DEC/RAS/1715/2004 del 16 novembre 2004

Decreto direttoriale in attuazione di quanto disposto dall’articolo 1 comma 3 del decreto-legge n. 273 del 12 novembre 2004. G.U. 2 dicembre 2004, n. 283 (comunicato)

• Decreto direttoriale DEC/RAS/1877/2004 del 29 novembre 2004 Decreto direttoriale in attuazione di quanto disposto dall’articolo 2 comma 1 del decreto-legge del 12 novembre 2004 n. 273. G.U. 6 dicembre 2004, n. 286 (comunicato)

• Decisione 2005/166/CE del 10 febbraio 2005 che istituisce le modalità di applicazione della decisione n. 280/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ad un meccanismo per monitorare le emissioni di gas a effetto serra nella Comunità e per attuare il protocollo di Kyoto. G.U.U.E. 1 marzo 2005, n. L 55

• Decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 128 Attuazione della direttiva 2003/30/CE relativa alla promozione dell’uso dei biocarburanti o di altri carburanti rinnovabili nei trasporti. G.U. 12 luglio 2005, n. 160

• Decreto direttoriale DEC/RAS/854/2005 del 1° luglio 2005 Disposizioni di attuazione della decisione della commissione europea C(2004) 130 del 29 gennaio 2004 che istituisce le linee guida per il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/ce del Parlamento europeo e del Consiglio. G.U. 30 luglio 2005, n. 176 (comunicato)

• Decreto del Ministero dell’ambiente 16 febbraio 2006 (DEC/RAS/065/2006) Ricognizione delle autorizzazioni ad emettere gas a effetto serra rilasciate con decreti DEC/RAS/2179/2004, DEC/RAS/2215/2004 e DEC/RAS/013/2005 ai sensi del decreto-legge 12 novembre 2004, n. 273, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2004, n. 316. G.U. 9 marzo 2006, n. 57 (suppl. ord. n. 56)

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• Decreto direttoriale DEC/RAS/96/2006 del 2 marzo 2006

Rilascio del riconoscimento dell’attività di verifica delle comunicazioni delle emissioni prevista dall’articolo 15 della direttiva 2003/87/CE e dall’articolo 4, comma 6 del decreto DEC/RAS/74/2006.

• Decreto direttoriale DEC/RAS/115/2006 del 13 marzo 2006 Disposizioni per la comunicazione delle emissioni di gas ad effetto serra prevista dall’articolo 14, paragrafo 3 della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

• Deliberazione del Comitato Nazionale di gestione e attuazione della direttiva 2003/87 n. 025/2007 Specificazione del campo di applicazione del decreto legislativo 4 aprile 2006 relativamente agli impianti di combustione e raccolta delle informazioni ai fine dell’assegnazione delle quote di CO2 per il periodo 2008-2012 agli impianti di cui alla decisione della commissione europea del 15 maggio 2007. G.U. del 26 luglio 2007, n. 172

• Deliberazione del Comitato Nazionale di gestione e attuazione della direttiva 2003/87 n. 033/2007 Raccolta di informazioni aggiornate relative ai parametri di base necessari per la predisposizione della decisione di assegnazione delle quote di emissione di cui all’art. 8, comma 2, lettera C) del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216. G.U. del 31 agosto 2007, n. 202 (Comunicato)

• Deliberazione del Comitato Interministeriale per la programmazione economica 1 dicembre 2007 Aggiornamento della Delibera CIPE n. 123/2002 recante “revisione delle linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni di gas serra” (Deliberazione n. 135/2007). G.U. 29 dicembre 2007, n. 301

• Deliberazione del Comitato nazionale di gestione ed attuazione della Direttiva 2003/87/CE 10 aprile 2009, n.14 Disposizioni di attuazione della decisione della Commissione europea 2007/589/CE istitutiva delle linee guida per il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio. (Deliberazione n. 14/2009). G.U. 4 giugno 2009, n. 127

• Deliberazione del Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE, n. 10/2010 B

Raccolta dati ai sensi dell’articolo 9 bis della direttiva 2003/87/CE come modificata dalla 2009/29/CE, per la determinazione del contributo dell’Italia all’adeguamento del quantitativo comunitario di quote di emissioni da rilasciare per il periodo 2013-2020.

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• Legge 19 luglio 2010, n. 111 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 maggio 2010, n. 72 recante misure urgenti per il differimento di termini in materia ambientale e di autotrasporto, nonché per l’assegnazione di quote di emissione di CO2. G.U. 20 luglio 2010, n. 167

• Delibera dell’autorità per l’energia elettrica e il gas 29 luglio 2010, n. ARG/elt 117/10 Criteri per la determinazione dei crediti spettanti ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge 20 maggio 2010, n. 72, ai gestori degli impianti o parti di impianto riconosciuti come “nuovi entranti” ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera m), del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216 che non hanno ricevuto quote di emissione di CO2 a titolo gratuito. Pubblicata sul sito www.autorita.energia.it in data 30 luglio 2010

• Regolamento (UE) n. 1031/2010 del 12 novembre 2010

relativo ai tempi, alla gestione e ad altri aspetti della vendita all’asta delle quote di emissioni dei gas ad effetto serra a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità. G.U.U.E. 18 novembre 2010, n. L 302

• Deliberazione del Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE del 17 dicembre 2010, n. 29 Metodologie per l’applicazione della regola della razionalizzazione di cui al punto 5.2 dell’Allegato B della Decisione di assegnazione per il periodo 2008-2012.

• Decisione 2011/278/UE del 27 aprile 2011, n. 278

che stabilisce norme transitorie per l’insieme dell’Unione ai fini dell’armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote di emissioni ai sensi dell’articolo 10 bis della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio. G.U.U.E. 17 maggio 2011, n. L 130

• Deliberazione del Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE del 1 giugno 2011, n. 22 Disciplina dell’autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra per gli impianti o parti di impianto non autorizzate ai sensi del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216 e successive modificazioni.

• Deliberazione del Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE del 6 luglio 2011, n. 26 Raccolta dati per l’elaborazione dell’elenco di cui all’articolo 11 della direttiva 2003/87/CE come modificata dalla 2009/29/CE.

• Deliberazione del Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE del 13 settembre 2011, n. 30 Disposizioni per lo svolgimento dell’attività di verifica per il rilascio dell’attestato di verifica del modulo per la raccolta dei dati di riferimento per l’assegnazione gratuita delle quote per il periodo successivo al 2012 e della relativa relazione metodologica (articolo 1, comma 1, lettera c) della deliberazione n.26/2011).

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• Decisione 2011/278/UE del 27 aprile 2011

che stabilisce norme transitorie per l’insieme dell’Unione ai fini dell’armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote di emissioni ai sensi dell’articolo 10 bis della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio. G.U.U.E. 17 maggio 2011, n. L 130

• Regolamento (UE) n. 550/2011 del 7 giugno 2011

che stabilisce, a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, alcune restrizioni applicabili all’uso dei crediti internazionali generati da progetti relativi a gas industriali. G.U.U.E. 8 giugno 2011, n. L 149

• Decisione 2011/389/UE del 30 giugno 2011 relativa alla quantità, per tutta l’Unione, delle quote di cui all’articolo 3 sexies, paragrafo 3, lettere da a) a d), della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità. G.U.U.E. 1 luglio 2011, n. L 173

• Decreto Legislativo 14 settembre 2011, n. 162 Attuazione della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico del biossido di carbonio, nonchè modifica delle direttive 85/337/CEE, 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE, 2008/1/CE e del Regolamento (CE) n. 1013/2006. G.U. 4 ottobre 2011, n. 231

• Regolamento (UE) n. 1193/2011 del 18 novembre 2011

che istituisce un registro dell’Unione per il periodo di scambio avente inizio il 1° gennaio 2013 e i periodi di scambio successivi, relativi al sistema di scambio delle quote di emissioni dell’Unione conformemente alla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e alla decisione n. 280/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica i regolamenti della Commissione (CE) n. 2216/2004 e (UE) n. 920/2010. G.U.U.E. 29 novembre 2011, n. L 315

• Regolamento (UE) n. 600/2012 del 21 giugno 2012

sulla verifica delle comunicazioni delle emissioni dei gas a effetto serra e delle tonnellate-chilometro e sull’accreditamento dei verificatori a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio. G.U.U.E. 12 luglio 2012, n. L 181

• Regolamento (UE) n. 601/2012 del 21 giugno 2012

concernente il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio. G.U.U.E. 12 luglio 2012, n. L 181

• Deliberazione del Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE del 13 novembre 2012, n. 27 Adempimenti di cui al regolamento (UE) n. 610/2012 della Commissione Europea del 21 giugno 2012 concernente il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

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• Decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30

Attuazione delle direttiva 2009/29/CE che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra. G.U. 4 aprile 2013, n. 79

• Regolamento (UE) n. 389/2013 del 2 maggio 2013

che istituisce un registro dell’Unione conformemente alla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, alle decisioni n. 280/2004/CE e n. 406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga i regolamenti (UE) n. 920/2010 e n. 1193/2011 della Commissione. G.U.U.E. 3 maggio 2013, n. L 122

• Deliberazione del Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE del 25 luglio 2013, n. 16 Disciplina degli impianti di dimensioni ridotte esclusi dal sistema comunitario per lo scambio delle quote di emissione di gas ad effetto serra ai sensi dell’articolo 38 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30.

• Decisione della Commissione 2013/447/UE, del 5 settembre 2013

sul coefficiente di utilizzo della capacità standard ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 2, della decisione 2011/278/UE. G.U.U.E. 7 settembre 2013, n. L 240

• Decisione della Commissione 2013/448/UE, del 5 settembre 2013 relativa alle misure nazionali di attuazione per l’assegnazione transitoria a titolo gratuito di quote di emissioni di gas a effetto serra ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio. G.U.U.E. 7 settembre 2013, n. L 240

• Deliberazione del Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE del 24 settembre 2013, n. 21 Approvazione del modello per la comunicazione dei dati sull’incenerimento dei rifiuti ai fini dell’applicazione dell’articolo 2 del decreto legislativo 13 marzo 2013 n. 30.

• Regolamento (UE) n. 1123/2013 dell’8 novembre 2013 relativo alla determinazione dei diritti di utilizzo di crediti internazionali a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio. G.U.U.E. 9 novembre 2013, n. L299

• Deliberazione del Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE del 3 febbraio 2014, n. 3 Approvazione del modello per la comunicazione delle emissioni ai sensi dell’articolo 34, comma 2, del Decreto Legislativo 13 marzo 2013, n. 30.

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• Deliberazione del Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE del 27 febbraio 2014, n. 7 Approvazione del modello per la comunicazione delle emissioni degli operatori aerei amministrati dall’Italia ai sensi dell’articolo 34, comma 2, del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30.

• Deliberazione del Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE del 4 aprile 2014, n. 13 Approvazione del modello per la comunicazione delle emissioni degli impianti di dimensioni ridotte di cui alla deliberazione 16/2013 e successive modificazioni.

• Deliberazione del Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE del 20 giugno

2014, n. 20 Modalità per la comunicazione sui miglioramenti introdotti nella metodologia di monitoraggio ai sensi dell’articolo 69 del regolamento 601/2012 per gli impianti stazionari.

• Decisione della Commissione 2014/746/UE, del 27 ottobre 2014

che determina, a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, un elenco dei settori e dei sottosettori ritenuti esposti a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio per il periodo dal 2015 al 2019. G.U.U.E. 29 ottobre 2014, n. L 308

• Deliberazione del Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE del 22 aprile 2015, n. 20 Procedura per la rideterminazione delle emissioni consentite degli impianti di dimensioni ridotte esclusi da ETS ai sensi dell’articolo 38 del Decreto Legislativo 13 marzo 2013, n.30.

• Deliberazione del Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE del 24 giugno

2015, n. 22 Definizione delle modalità per la presentazione da parte degli operatori aerei della domanda per l’assegnazione a titolo gratuito delle quote di emissioni di CO2 da riserva speciale.

• Deliberazione del Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE del 3 marzo 2016, n. 4 Approvazione del modello per la comunicazione della domanda di revisione dell’assegnazione di quote a titolo gratuito per gli impianti stazionari interessati da fusione, scissione o trasferimento di parti di impianto.

• Decreto del Ministero dell’ambiente 25 luglio 2016 Tariffe a carico degli operatori per le attività previste dal decreto legislativo n. 30/2013 per la gestione del sistema UE-ETS. G.U. 24 settembre 2016, n. 224

Gas fluorurati ad effetto serra (Fgas) • Decreto del Ministero dell'Ambiente del 20 dicembre 2005

Modalità per il recupero degli idrofluorocarburi dagli estintori e dai sistemi di protezione antincendio. G.U. 18 gennaio 2006, n. 14

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• Regolamento (CE) n. 1497/2007 del 18 dicembre 2007

che stabilisce, conformemente al regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, i requisiti standard di controllo delle perdite per i sistemi di protezione antincendio fissi contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra. G.U.U.E. del 19 dicembre 2007, n. L 333

• Regolamento (CE) n. 1516/2007 del 19 dicembre 2007 che stabilisce, conformemente al regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, i requisiti standard di controllo delle perdite per le apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria e pompe di calore contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra. G.U.U.E. del 20 dicembre 2007, n. L 335

• Regolamento (CE) 304/2008 del 2 aprile 2008

che stabilisce, in conformità al regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, i requisiti minimi e le condizioni per il riconoscimento reciproco della certificazione delle imprese e del personale per quanto concerne gli impianti fissi di protezione antincendio e gli estintori contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra. G.U.U.E. del 3 aprile 2008, n. L 92

• Regolamento (CE) 306/2008 del 2 aprile 2008

che stabilisce, in conformità al regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, i requisiti minimi e le condizioni per il riconoscimento reciproco della certificazione del personale addetto al recupero di taluni solventi a base di gas fluorurati ad effetto serra dalle apparecchiature. G.U.U.E. del 3 aprile 2008, n. L 92

• Regolamento (CE) 307/2008 del 2 aprile 2008

che stabilisce, in conformità al regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, i requisiti minimi per i programmi di formazione e le condizioni per il riconoscimento reciproco degli attestati di formazione del personale per quanto concerne gli impianti di condizionamento d’aria in determinati veicoli a motore contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra. G.U.U.E. del 3 aprile 2008, n. L 92

• Decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2012, n. 43

Regolamento recante attuazione del regolamento CE n. 842/2006 su taluni gas fluorurati ad effetto serra. G.U. 20 aprile 2012, n. 93

• Comunicato del Ministero dell’ambiente

Registro nazionale delle persone e delle imprese certificate di cui all'articolo 13 del d.P.R. n. 43/2012 recante attuazione del Regolamento (CE) n. 842/2006 su taluni gas fluorurati ad effetto serra. G.U. 11 febbraio 2013, n. 35

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• Comunicato del Ministero dell’ambiente Registro dell'impianto di cui all'articolo 15 del D.P.R. n. 43/2012 recante attuazione del Regolamento (CE) n. 842/2006 su taluni gas fluorurati ad effetto serra. G.U. 11 febbraio 2013, n. 35

• Decreto Legislativo 5 marzo 2013, n. 26 Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 842/2006 su taluni gas fluorurati ad effetto serra. G.U. 28 marzo 2013, n. 74

• Comunicato del Ministero dell’ambiente

Registro nazionale delle persone e delle imprese certificate di cui all'articolo 13 del D.P.R. n. 43/2012 recante attuazione del Regolamento (CE) n. 842/2006 su taluni gas fluorurati ad effetto serra. G.U. 15 aprile 2013, n. 88

• Comunicato del Ministero dell’ambiente

Informazioni sui gas fluorurati ad effetto serra di cui all'articolo 16, del decreto del Presidente della Repubblica n. 43/2012, recante attuazione del regolamento (CE) n. 842/2006 su taluni gas fluorurati ad effetto serra. G.U. 14 maggio 2013, n. 111

• Regolamento (UE) n. 517/2014 del 16 aprile 2014

sui gas fluorurati a effetto serra e che abroga il Regolamento (CE) n. 842/2006. G.U.U.E. 20 maggio 2014, n. L 150

• Decisione della Commissione 2014/774/UE, del 31 ottobre 2014

recante determinazione, in applicazione del regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sui gas fluorurati a effetto serra, dei valori di riferimento per il periodo compreso tra il 1o gennaio 2015 e il 31 dicembre 2017 per ogni produttore o importatore che ha comunicato l'immissione in commercio di idrofluorocarburi a norma del regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio. G.U.U.E. 5 novembre 2014, n. L 318

• Regolamento di esecuzione (UE) 1191/2014 del 30 ottobre 2014

che determina il formato e le modalità di trasmissione della relazione di cui all'articolo 19 del regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sui gas fluorurati a effetto serra. G.U.U.E. 5 novembre 2014, n. L 318

• Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2066 del 17 novembre 2015

che stabilisce, a norma del regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, i requisiti minimi e le condizioni per il riconoscimento reciproco della certificazione delle persone fisiche addette all'installazione, assistenza, manutenzione, riparazione o disattivazione di commutatori elettrici contenenti gas fluorurati ad effetto serra o al recupero di gas fluorurati ad effetto serra da commutatori elettrici fissi. G.U.U.E. 18 novembre 2015, n. L 301

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• Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2067 del 17 novembre 2015 che stabilisce, in conformità al regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, i requisiti minimi e le condizioni per il riconoscimento reciproco della certificazione delle persone fisiche per quanto concerne le apparecchiature fisse di refrigerazione e condizionamento d'aria, le pompe di calore fisse e le celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero contenenti gas fluorurati a effetto serra, nonché per la certificazione delle imprese per quanto concerne le apparecchiature fisse di refrigerazione e condizionamento d'aria e le pompe di calore fisse contenenti gas fluorurati ad effetto serra. G.U.U.E. 18 novembre 2015, n. L 301

• Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2068 del 17 novembre 2015 che stabilisce, a norma del regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, il formato delle etichette per i prodotti e le apparecchiature che contengono gas fluorurati a effetto serra. G.U.U.E. 18 novembre 2015, n. L 301

• Regolamento di esecuzione (UE) 2016/879 del 2 giugno 2016

che stabilisce, ai sensi del regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, modalità dettagliate relative alla dichiarazione di conformità al momento dell'immissione sul mercato di apparecchiature di refrigerazione e di condizionamento d'aria e di pompe di calore caricate con idrofluorocarburi nonché alle relative verifiche da parte di un organismo di controllo indipendente. G.U.U.E. 3 giugno 2016, n. L 146

A. Anidride carbonica (CO2) A.1. Modalità di regolamentazione La regolamentazione delle emissioni di CO2 si basa sull’assegnazione di diritti di emissione scambiabili (“quote”) nell’ambito di periodi di riferimento, la cui durata è attualmente fissata in 8 anni. Una quota equivale ad 1t di CO2 emessa. Tale meccanismo, comunemente indicato con l’acronimo ETS (Emission Trading Scheme), è stato avviato a partire dal 2005 e quello in corso è il terzo periodo, che copre gli anni 2013-2020. Sono soggette le attività riportate in allegato I al D.Lgs. 30/2013, che comprendono il trasporto aereo e impianti fissi. Le emissioni di CO2 di impianti fissi devono essere autorizzate mediante provvedimento del “Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del protocollo di Kyoto” (nel seguito Comitato) almeno 90 gg prima della loro messa in esercizio153. L’autorizzazione è riesaminata almeno ogni 5 anni154. I gestori degli impianti autorizzati devono comunicare al Comitato:

• le modifiche dell’impianto, dell’identità del gestore o delle modalità di monitoraggio, almeno 90 gg prima155;

• la cessazione dell’attività, entro 10 gg e comunque entro il 31 dicembre dell’anno in cui è avvenuta 156;

153 D.Lgs. 30/2013, artt. 13, 14 154 D.Lgs. 30/2013, art. 15.1 155 D.Lgs. 30/2013, art. 16.1

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• la cessazione parziale dell’attività, entro il 31 dicembre dell’anno in cui è avvenuta157;

• la riduzione sostanziale di capacità dell’impianto, almeno 90 gg prima135, e i relativi dati verificati entro 60 gg e comunque entro il 31 dicembre dell’anno in cui è avvenuta158.

Gli impianti autorizzati, con la principale eccezione degli impianti di produzione di energia elettrica, ricevono a titolo gratuito, entro il 28 febbraio di ciascun anno, un determinato numero di quote di emissione159. Nel periodo 2013-2020 la quantità di quote gratuite decresce linearmente ogni anno160, e le rimanenti quote disponibili sono messe all’asta. Le quote spettanti sono riversate annualmente nel Registro dell’Unione, la cui sezione italiana è gestita da ISPRA, ove vengono contabilizzate anche tutte le acquisizioni e le cessioni. Misure di favore possono essere adottate per i settori esposti ad un rischio elevato di rilocalizzazione, mentre per gli impianti definiti di “dimensioni ridotte” (emissione inferiore a 25000 t di CO2 negli ultimi 3 anni e, per gli impianti di combustione, potenza termica inferiore a 35 MW) il gestore può richiedere l’esclusione dal sistema di scambio, fermo restando l’obbligo di continuare a monitorare le emissioni161. Terminato ciascun anno solare, il gestore deve calcolare la quantità di CO2 emessa e la comunica al Comitato entro il 31 marzo162 unitamente ad un attestato di verifica rilasciato da un verificatore accreditato163. Entro il successivo 30 aprile deve restituire le quote utilizzate164, acquisendo sul mercato, o mediante i cosiddetti meccanismi flessibili, le quote eventualmente mancanti, mentre le quote non utilizzate possono essere conservate o vendute, fermo restando che le quote rimangono valide solo nell’ambito del periodo di riferimento165. I gestori di impianti in possesso di autorizzazione ETS, nonché i detentori di un conto sul Registro dell’Unione a diverso titolo, sono tenuti al pagamento di tariffe annuali per i servizi connessi166.

A.2. Piano di monitoraggio Per il periodo di riferimento 2013-2020 la determinazione delle emissioni annue di CO2 deve essere effettuata conformemente ad un Piano di monitoraggio predisposto sulla base delle indicazioni della decisione 2012/601/CE e della deliberazione 27/2012. Il piano è inviato al Comitato attraverso il sito www.ages.minambiente.it ed è approvato con eventuali ulteriori prescrizioni. Il piano di monitoraggio approvato deve essere aggiornato in caso di modifica. Se la modifica è significativa la proposta di aggiornamento del Piano deve essere trasmessa non oltre 30 gg dall’avvenuta modifica, se è non significativa la proposta di aggiornamento è inviata entro il 31 dicembre dell’anno in cui ha effetto.

B. Gas fluorurati ad affetto serra La base legale della regolamentazione dei gas fluorurati ad effetto serra (Fgas) è data dal regolamento 517/2014, a sua volta integrato da altri regolamenti comunitari di seguito citati. Ad esso si affianca la direttiva 2006/40/CE che riguarda gli impianti di condizionamento d’aria dei 156 D.Lgs. 30/2013, art. 24.3 157 D.Lgs. 30/2013, art. 25.2 158 D.Lgs. 30/2013, art. 26.2 159 D.Lgs. 30/2013, art. 23.1 160 Direttiva 2003/87/CE, art. 9 161 D.Lgs. 30/2013, art. 38 162 D.Lgs. 30/2013, art. 34.2 163 D.Lgs. 30/2013, art. 35.1 164 D.Lgs. 30/2013, art. 32.3 165 Direttiva 2003/87/CE, art. 13 166 D.Lgs. 30/2013, art. 41.2, D.M.25/7/2016

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veicoli a motore. A livello nazionale sono stati emanati due provvedimenti, il D.P.R. 43/2012, che definisce le modalità di attuazione delle norme comunitarie, e il D.Lgs. 26/2013 che stabilisce il sistema sanzionatorio.

B.1. I gas regolamentati Sono oggetto di controllo o restrizioni all’uso da parte dell’UE, in quanto gas ad effetto serra, alcuni gas fluorurati, appartenenti alle famiglie degli idrofluorocarburi (HFC) e perfluorocarburi (PFC), nonché l’esafluoruro di zolfo (SF6). L’elenco dei singoli composti regolamentati è riportato nell’allegato I al regolamento (UE) 517/2014. Un secondo elenco di gas fluorurati è riportato in allegato II, ma tali sostanze non sono però da prendere in considerazione laddove le disposizioni siano riferite in specifico agli Fgas. Il regolamento definisce soglie di applicazione della norma in termini di “tonnellata di CO2 equivalente”, che corrisponde al prodotto tra il peso in tonnellate dell’Fgas considerato e il relativo “potenziale di riscaldamento globale” (GWP), riportato negli allegati I e II. Il GWP delle miscele di gas contenti almeno una delle sostanze degli allegati I o II, è calcolato secondo le indicazioni di cui all’allegato IV, prendendo in considerazione anche i GWP di sostanze ad effetto serra non fluorurate.

B.2. Modalità di regolamentazione Le modalità di regolamentazione previste dalla norma comunitaria consistono in: Divieti d’uso167 SF6 - L’uso nella pressofusione del magnesio è vietato dall’1/1/2008, salvo che per quantità inferiori a 850 kg/anno per le quali il divieto si applica a partire dal 1/1/2018. L’uso per il riempimento dei pneumatici è vietato dal 4/7/2007. Altri Fgas - A decorrere dal 1° gennaio 2020 è vietato l’uso di Fgas con GWP superiore a 2500 per l’assistenza e manutenzione di apparecchiature di refrigerazione con carico di refrigerazione pari o superiori a 40 tonnellate di CO2 equivalente. La scadenza è invece posta al 1° gennaio 2030 se gli Fgas sono rigenerati con relativa etichettatura o se sono recuperati dalle stesse apparecchiature. Il divieto non si applica al materiale militare e ad apparecchiature destinate a raffreddare a temperature inferiori a -50°C.

Restrizioni alla commercializzazione I prodotti ed apparecchiature che non possono essere messi in commercio se contenenti gas fluorurati ad effetto serra sono riportati nell’allegato III al regolamento (UE) 517/2014. Tali divieti non si applicano ai materiali militari e alle apparecchiature che rispondono a determinate specifiche di progettazione ecocompatibile. Ferme restando le scadenze dell’allegato III, gli Fgas degli allegati I e II non possono essere messi in commercio a partire dall’11 giugno 2015, salvo che il produttore non dimostri di aver gestito correttamente il trifluorometano derivante come sottoprodotto dal processo di produzione168.

167 Regolamento 517/2014, art. 13. 168 Regolamento 517/2014, art. 7.1

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Le quantità di Fgas che possono essere immesse sul mercato da produttori e importatori devono essere comunque inferiori ad un valore massimo, che viene progressivamente ridotto di anno in anno, definito con un complesso metodo basato su un sistema di quote iscritte in un apposito registro. A decorrere dal 1° gennaio 2017 solo gli Fgas considerati all’interno di questo sistema di quote possono essere utilizzati per caricare le apparecchiature di refrigerazione e di condizionamento d’aria e le pompe di calore immesse in commercio, come deve risultare da apposita dichiarazione di conformità. Se questi Fgas non erano stati posti sul mercato prima di essere caricati la norma prevede una procedura di verifica della dichiarazione di conformità applicabile a partire dal 1° gennaio 2018169. Ulteriori restrizioni sono poste alla vendita e acquisto di Fgas destinati ad essere utilizzati in operazioni che richiedono il possesso di un attestato o di un certificato: in tal caso la vendita può essere effettuata solo a soggetti in possesso di tali requisiti. Questo vincolo non riguarda i soggetti che raccolgono, trasportano o consegnano Fgas. Le apparecchiature non ermeticamente sigillate, caricate Fgas, sono vendute agli utilizzatori finali unicamente qualora l'installazione sia effettuata da un'impresa certificata170.

B.3 Prescrizioni tecniche e gestionali Le prescrizioni tecniche e gestionali riguardano:

Prevenzione Gli operatori di apparecchiature contenenti Fgas devono adottare le misure atte a prevenirne il rilascio accidentale e a minimizzarne la perdita. Se viene rilevata una perdita gli operatori debbono assicurare che l’apparecchiatura sia riparata senza ritardi. Se l’apparecchiatura è soggetta a controlli delle perdite ed è stata riparata, sarà effettuato un controllo da una persona certificata entro un mese dalla riparazione per verificarne l’efficacia171

Controllo delle perdite Gli operatori di apparecchiature fisse contenenti i gas fluorurati e costituite da impianti di refrigerazione, condizionamento d’aria, pompe di calore mobili, sistemi di protezione antincendio, nonché celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero, commutatori elettrici e cicli Rankine a fluido organico devono provvedere al loro controllo periodico per verificare la presenza di eventuali perdite. Il controllo è effettuato secondo le seguenti tempistiche:

Quantità di Fgas Frequenza

≥ 5 e < 49 tonnellate di CO2 equivalente

almeno ogni 12 mesi o, se è installato un sistema di rilevamento delle perdite, almeno ogni 24 mesi

≥ 50 e < 500 tonnellate di CO2 equivalente

almeno ogni sei mesi o, se è installato un sistema di rilevamento delle perdite, almeno ogni 12 mesi

≥ 500 tonnellate di CO2 equivalente

almeno ogni tre mesi o, se è installato un sistema di rilevamento delle perdite, almeno ogni sei mesi

169 Regolamento 517/2014, art. 14 170 Regolamento 517/2014, art. 11.4-5 171 Regolamento 517/2014, art. 3.2-3

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Specifiche esclusioni dall’obbligo sono previste all’interno dell’articolo 4 del regolamento.

Per le apparecchiature di protezione antincendio il controllo, oltre ad essere effettuato con le frequenze di cui sopra, deve essere conforme alle norme ISO 14520 o EN 15004 (art. 4.4). Le modalità di controllo sono definite da:

• regolamento (CE) 1516/2007 per apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria e pompe di calore,

• regolamento (CE) 1497/2007 per sistemi di protezione antincendio fissi.

Sistemi di rilevamento delle perdite172. Gli operatori delle seguenti apparecchiature, nel caso in cui contengano Fgas in quantità pari o superiori a 500 tonnellate di CO2 equivalente, devono assicurare che l'apparecchiatura sia munita di un sistema di rilevamento delle perdite che avverta l'operatore o un'impresa di manutenzione in caso di perdite:

• apparecchiature fisse di refrigerazione • apparecchiature fisse di condizionamento d'aria • pompe di calore fisse • apparecchiature fisse di protezione antincendio • cicli Rankine a fluido organico • commutatori elettrici

Gli operatori delle apparecchiature assicurano che i sistemi di rilevamento delle perdite siano controllati almeno una volta ogni dodici mesi per accertarne il corretto funzionamento, salvo nel caso dei commutatori elettrici in cui il controllo deve essere eseguito almeno ogni 6 anni.

Recupero I gas fluorurati contenuti in apparecchiature fisse o mobili elencate all’articolo 8 comma 1 del regolamento 517/2014 devono essere sempre recuperati tramite personale adeguatamente qualificato. Il recupero è sempre effettuato prima della distruzione di apparecchiature che li contengono e, ove appropriato, durante la loro riparazione o manutenzione. Il recupero è altresì dovuto dai loro contenitori prima che questi vengano eliminati. Per le apparecchiature non presenti nell’elenco l’obbligo di avvalersi di personale qualificato non è tassativo ma dipende dalla relativa fattibilità tecnica ed economica173.

Qualificazione del personale e delle imprese Il D.P.R. 43/2012 prevede la qualificazione (certificazione e/o attestazione) delle persone e delle imprese che effettuano il controllo delle perdite e il recupero di gas fluorurati nonché l’installazione, la manutenzione e la riparazione di apparecchiature che li contengono. Le persone e le imprese che svolgono determinate attività devono inoltre iscriversi al Registro nazionale delle persone e delle imprese certificate, gestito dalle Camere di Commercio.

Registrazioni

172 Regolamento 517/2014, art. 5 173 Regolamento 517/2014, art. 8.3

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Gli operatori delle apparecchiature soggette a controllo, devono tenere appositi registri sui quali annotare i dati relativi agli Fgas contenuti e alle operazioni di controllo e manutenzione. I formati dei registri sono stati definiti dal Ministero del’ambiente e reperibili sul relativo sito web. Gli operatori conservano i registri per almeno cinque anni. Anche le imprese che forniscono Fgas devono istituire registri, da conservare per almeno 5 anni, contenenti informazioni relative agli acquirenti.174

Comunicazioni Gli operatori delle applicazioni fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria, pompe di calore, nonché dei sistemi fissi di protezione antincendio contenenti 3 kg o più di gas fluorurati ad effetto serra devono inoltre presentare ad ISPRA, entro il 31 maggio di ciascun anno, una dichiarazione contenente informazioni riguardanti la quantità di emissioni in atmosfera di gas fluorurati relativi all'anno precedente sulla base dei dati contenuti nel relativo registro.175 La trasmissione è effettuata attraverso il sito www.sinanet.isprambiente.it/it/fgas dove sono anche reperibili le istruzioni per la compilazione. Una diversa comunicazione è dovuta alla Commissione europea da parte chi produce, importa, esporta, utilizza come materia prima e distrugge le sostanze elencate negli allegati I e II al regolamento 517/2014, nonché da parte chi immette sul mercato prodotti e apparecchiature che li contengono. Sono previste apposite soglie di esenzione. Le informazioni devono essere trasmesse entro il 31 marzo di ciascun anno e le modalità sono definite dal regolamento 1191/2014.176 Il D.P.R. 43/2012 prevede inoltre una comunicazione all’ISPRA, entro la stessa data, dovuta dai soggetti che producono, importano e esportano gas fluorurati in quantità superiore ad una tonnellata all’anno.177

Etichettatura I prodotti e le apparecchiature di cui all’articolo 12 del regolamento 517/2014 devono essere provvisti di un’apposita etichettatura le cui caratteristiche ed i contenuti sono precisata nel medesimo articolo. Informazioni sui gas fluorurati contenuti devono inoltre essere presenti nei relativi manuali d’istruzione.

3.3.3. Scadenze

Fattispecie Data Enti competenti CO2

Domanda di autorizzazione ad emettere CO2 (D.Lgs. 30/2013, art. 14.1)

almeno 90 gg prima della data di entrata in esercizio Comitato

174 Regolamento 517/2014, art. 6 175 D.P.R. 43/2012, art. 16 176 Regolamento 517/2014, art. 19 177 D.P.R. 43/2012, art. 16.3

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Fattispecie Data Enti competenti Modifica dell’identità del gestore, della natura o funzionamento dell’impianto, ampliamenti o riduzioni sostanziali della capacità dell’impianto (D.Lgs. 30/2013, art. 16.1)

almeno 90 gg prima della data di modifica Comitato

Dichiarazione delle emissioni di CO2 dell’anno solare precedente con relativa verifica (D.Lgs. 30/2013, art. 34.2)

31/03 Comitato

Restituzione delle quote relative alle emissioni di CO2 dell’anno solare precedente (D.Lgs. 30/2013, art. 32.3)

30/04 Registro nazionale emissioni

Comunicazione di cessazione dell’attività (D.Lgs. 30/2013, art. 24.3)

entro 10 gg e comunque non oltre il 31/12 Comitato

Comunicazione di cessazione parziale dell’attività (D.Lgs. 30/2013, art. 25.2) 31/12 Comitato

Comunicazione di riduzione sostanziale di capacità dell’impianto verificata (D.Lgs. 30/2013, art. 26.2)

entro 60 gg e comunque non oltre il 31/12 Comitato

Comunicazione di modifica significativa del Piano di monitoraggio (Deliberazione 27/2012, art. 4.2)

non oltre 30 gg dalla modifica Comitato

Comunicazione di modifica non significativa del Piano di monitoraggio (Deliberazione 27/2012, art. 4.2)

31/12 Comitato

Pagamento tariffe per le attività relative alla gestione del Registro dell'Unione (D.M. 27/7/2016, art. 5.2)

tra 1/9 e 15/10 ISPRA

Fgas

Cessazione d’uso di Fgas Calendario definito da reg. 517/2014

Cessazione uso di SF6 Calendario definito da reg. 517/2014

Comunicazione da parte di chi produce, importa, esporta, utilizza come materia prima e distrugge le sostanze elencate negli allegati I e II al regolamento 517/2014, nonché da parte chi immette sul mercato prodotti e apparecchiature che li contengono (Reg. 517/2014 art. 19)

31/03 Commissione europea

Comunicazione da parte di produttori, importatori ed esportatori in merito alle sostanze fluorurate trattate (D.P.R. 43/2012, art. 16)

31/03 ISPRA

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Fattispecie Data Enti competenti Denuncia delle immissioni di Fgas in atmosfera da parte di operatori delle applicazioni fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria, pompe di calore, nonché dei sistemi fissi di protezione antincendio contenenti 3 kg o più di Fgas (D.P.R. 43/2012, art. 16)

31/05 ISPRA

3.3.4. Documenti

Fattispecie Documenti richiesti CO2

Impianto che emette CO2 soggetto al D.Lgs. 216/2006

• Autorizzazione alle emissioni di CO2 • Comunicazioni al Comitato per

l’assegnazione delle quote • Comunicazioni al Comitato di

chiusura o di sospensioni dell’attività • Domanda di iscrizione al Registro • Piano di monitoraggio (2008-2012) • Verifica delle dichiarazioni • Dichiarazione annuale delle emissioni

Fgas Apparecchiature fisse contenenti Fgas soggette al Reg. 517/2014

• Registri

3.3.5. Illeciti e sanzioni

Fattispecie Sanzione CO2

Esercizio di impianto soggetto al D.Lgs. 30/2013 senza autorizzazione (D.Lgs. 30/2013, art. 36.1)

sanzione amministrativa da 25.000 a 250.000 € + 100 € per t di CO2 emessa senza autorizzazione + ammontare equivalente al costo di acquisto di quote che non sarebbero state assegnate gratuitamente

Mancata, falsa o incompleta dichiarazione delle emissioni di CO2 entro il 31 marzo con attestato di verifica (D.Lgs. 30/2013, art. 36.5)

sanzione amministrativa da 2.500 a 50.000 €

Mancata restituzione delle quote entro la scadenza (D.Lgs. 30/2013, art. 36.6)

sanzione amministrativa di 100 € per quota di emissione non restituita

Mancato monitoraggio di quote emesse in conseguenza di omissioni o false informazioni in relazione a modifiche degli impianti (D.Lgs. 30/2013, art. 36.7)

sanzione amministrativa di 100 € per quota di emissione non monitorata

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Fattispecie Sanzione Mancata comunicazione di modifica dell’identità del gestore, natura e del funzionamento dell’impianto, ampliamenti o riduzioni sostanziali della capacità, cessazione attività, cessazione parziale di attività, riduzione sostanziale di capacità (D.Lgs. 30/2013, art. 36.8)

sanzione amministrativa da 10.000 a 100.000 € + 3 volte il valore medio quote del primo quadrimestre dell’anno in corso per ogni quota indebitamente rilasciata (max 100 €/t di CO2)

Mancato pagamento o restituzione quote in eccesso per impianti di dimensioni ridotte (D.Lgs. 30/2013, art. 36.10-bis)

sanzione amministrativa da 1.000 a 5.000 € + 20€/t di CO2 emessa in eccesso

Per impianti di ridotte dimensioni, mancati invio del piano di monitoraggio, invio del piano di monitoraggio aggiornato, comunicazione di ampliamenti e riduzioni della capacità produttiva, modifiche alla natura e al funzionamento dell’impianto, modifiche significative al sistema di monitoraggio, comunicazione delle emissioni (D.Lgs. 30/2013, art. 36.10-ter)

sanzione amministrativa da 1.000 a 5.000 €

Rilascio di attestati di verifica falsi o non veritieri o non congruenti (D.Lgs. 30/2013, art. 36.11)

sanzione amministrativa da 20 a 40 € aumentata di 100 € per quota di emissione emessa in eccesso al dichiarato; nei casi gravi revoca dell’accreditamento

Fgas Operatore che non effettua il controllo delle perdite o l’installazione di sistemi di rilevamento delle perdite e loro controllo in apparecchiature fisse costituite da impianti di refrigerazione, condizionamento d’aria, pompe di calore mobili compresi i circuiti, sistemi di protezione antincendio (D.Lgs. 26/2013, art. 3.1)

sanzione amministrativa da 7.000 a 100.000 €

Operatore che si avvale di persone non certificate nel controllo di perdite in apparecchiature fisse costituite da impianti di refrigerazione, condizionamento d’aria, pompe di calore mobili compresi i circuiti, sistemi di protezione antincendio (D.Lgs. 26/2013, art. 3.2)

sanzione amministrativa da 10.000 a 100.000 €

Operatore che si avvale di persone non certificate nella riparazione di perdite da apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria, pompe di calore o da sistemi di protezione antincendio (D.Lgs. 26/2013, art. 3.3)

sanzione amministrativa da 10.000 a 100.000 €

Operatore che: • non tiene il registro dell’apparecchiatura fissa di

refrigerazione, condizionamento d’aria, pompa di calore o di sistema di protezione antincendio (D.Lgs. 26/2013, art. 3.4).

• tiene i registri in modo incompleto, inesatto o non conforme alle disposizioni o al formato ministeriale (D.Lgs. 26/2013, art. 3.5).

sanzione amministrativa da 7.000 a 100.000 €

Operatore che non mette a disposizione i registri a Ministero ambiente, ISPRA e Commissione europea (D.Lgs. 26/2013, art. 3.6).

sanzione amministrativa da 500 a 5.000 €

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Fattispecie Sanzione

Operatore che si avvale di persone non certificate per il recupero di gas fluorurati da circuiti di raffreddamento di apparecchiature di refrigerazione, di condizionamento d’aria e di pompe di calore, apparecchiature contenenti solventi a base di gas fluorurati ad effetto serra, impianti di protezione antincendio ed estintori, commutatori ad alta tensione (D.Lgs. 26/2013, art. 4.1).

sanzione amministrativa da 10.000 a 100.000 €

Impresa che effettua il recupero di gas fluorurati da impianti di condizionamento d’aria da veicoli a motore con personale privo di attestato (D.Lgs. 26/2013, art. 4.2).

sanzione amministrativa da 7.000 a 100.000 €

Proprietario di un contenitore per gas fluorurati a fine vita che non provvede al loro recupero (D.Lgs. 26/2013, art. 4.3).

sanzione amministrativa da 7.000 a 100.000 €

Imprese che nell’esercizio delle attività di controllo o recupero di gas fluorurati li prendono in consegna utilizzando personale non certificato (D.Lgs. 26/2013, art. 5.1).

sanzione amministrativa da 10.000 a 100.000 €

Imprese che eserciscono attività di controllo delle perdite, recupero, installazione, manutenzione o riparazione di apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria, pompe di calore e di sistemi fissi di protezione antincendio ed estintori senza certificazione (D.Lgs. 26/2013, art. 5.2).

sanzione amministrativa da 10.000 a 100.000 €

Produttore, importatore o esportatore di gas fluorurati che non trasmette la relazione annuale entro scadenza (D.Lgs. 26/2013, art. 6.1).

sanzione amministrativa da 1.000 a 10.000 €

Produttore, importatore o esportatore di gas fluorurati che trasmette la relazione annuale incompleta, inesatta o non conforme (D.Lgs. 26/2013, art. 6.2).

sanzione amministrativa da 1.000 a 10.000 €

Operatore di apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria, pompe di calore o di sistemi fissi di protezione antincendio che non presenta la dichiarazione annuale entro scadenza (D.Lgs. 26/2013, art. 6.3)

sanzione amministrativa da 1.000 a 10.000 €

Operatore di apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria, pompe di calore o di sistemi fissi di protezione antincendio che presenta la dichiarazione annuale incompleta, inesatta o non conforme (D.Lgs. 26/2013, art. 6.4)

sanzione amministrativa da 1.000 a 10.000 €

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Fattispecie Sanzione Immissione sul mercato di • prodotti e apparecchiature di refrigerazione contenenti

PFC o preparati contenenti PFC, • prodotti e apparecchiature di refrigerazione e di

condizionamento (diversi da quelli nei veicoli a motore), pompe di calore, sistemi di protezione antincendio, estintori, qualora il rispettivo tipo di apparecchiatura o prodotto contenga HFC o preparati contenenti HFC,

• commutatori contenenti SF6 o preparati contenenti SF6; • tutti i contenitori per gas fluorurati ad effetto serra, senza la prescritta etichettatura o con etichetta non conforme (D.Lgs. 26/2013, art. 7.1)

sanzione amministrativa da 5.000 a 50.000 €

Utilizzo di SF6 nella pressofusione del magnesio (in quantità non inferiore a 850 kg/anno) (D.Lgs. 26/2013, art. 8.1)

arresto da 3 mesi a 9 mesi o ammenda da 50.000 a 150.000 €

Utilizzo di SF6 nel riempimento dei pneumatici (D.Lgs. 26/2013, art. 8.2)

arresto da 3 mesi a 9 mesi o ammenda da 50.000 a 150.000 €

Immissione sul mercato di prodotti e apparecchiature dell’allegato II al reg. 842/2006 fabbricati dopo la relativa data di divieto (D.Lgs. 26/2013, art. 9.1)

arresto da 3 mesi a 9 mesi o ammenda da 50.000 a 150.000 €

Mancata iscrizione al registro da parte delle imprese obbligate (D.Lgs. 26/2013, art. 10.1)

sanzione amministrativa da 1.000 a 10.000 €

Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal D.Lgs. 26/2013, ad eccezione di quelle di cui agli articoli 3, commi 2 e 3, e 4, comma 1, non si applica il pagamento in misura ridotta di cui all’articolo 16 della L. 689/1981.

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4. SUOLO 4.1. Principali riferimenti normativi • Decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95

Attuazione delle Direttive 75/439/CEE e 87/101/CEE, relative alla eliminazione degli oli usati. G.U. 15 febbraio 1992, n. 38

• Legge 9 dicembre 1998, n. 426

Nuovi interventi in campo ambientale. G.U. 14 dicembre 1998, n. 291 Art. 1 : siti di interesse nazionale

• Decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali 13 settembre 1999

Approvazione dei "Metodi ufficiali di analisi chimica del suolo". G.U. 21 ottobre 1999, n. 248 (suppl. ord. n. 185)

• Decreto del Ministero dell'ambiente 25 ottobre 1999, n. 471

Regolamento recante criteri, procedure e modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modifiche e integrazioni. G.U. 15 dicembre 1999, n. 293 (suppl. ord. n. 218)

• Legge 28 luglio 2000, n. 224 Differimento del termine per gli interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati. G.U. 11 agosto 2000, n. 187

• Legge 23 dicembre 2000, n. 388 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriannuale dello Stato (legge finanziaria 2001). G.U. 29 dicembre 2000, n. 302 (suppl. ord. n. 219) Art. 114

• Decreto del Ministero dell’interno 29 novembre 2002 Requisiti tecnici per la costruzione, l'installazione e l'esercizio dei serbatoi interrati destinati allo stoccaggio di carburanti liquidi per autotrazione, presso gli impianti di distribuzione. G.U. 14 dicembre 2002, n. 293

• Decreto del Ministero dell’ambiente 5 luglio 2005 Modalità ed importi delle garanzie finanziarie che devono essere prestate a favore dello Stato dalle imprese che effettuano le attività di bonifica dei siti. G.U. 17 settembre 2005, n. 217

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• Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Norme in materia ambientale. G.U. 14 aprile 2006, n. 88 (suppl. ord. n. 96) Parte quarta, titolo V

• Decreto del Ministero dell'ambiente 7 novembre 2008 Disciplina delle operazioni di dragaggio nei siti di bonifica di interesse nazionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 996, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. G.U. 4 dicembre 2008, n. 284

• Decreto del Ministero dell'ambiente 24 gennaio 2011, n. 20

Regolamento recante l'individuazione della misura delle sostanze assorbenti e neutralizzanti di cui devono dotarsi gli impianti destinati allo stoccaggio, ricarica, manutenzione, deposito e sostituzione degli accumulatori. G.U. 14 marzo 2011, n. 60

• Decreto del Ministero dell'ambiente 12 febbraio 2015

Regolamento recante criteri semplificati per la caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica dei punti vendita carburanti, ai sensi dell'articolo 252, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. G.U. 23 marzo 2015, n. 68

4.2. Regolamentazione Disposizioni a tutela del suolo sono rintracciabili in diversi testi normativi. Prescrizioni volte alla prevenzione dell'inquinamento sono presenti nel D.Lgs. 95/1992 (art.3, divieto di deposito e/o scarico di oli usati che abbiano effetti nocivi per il suolo) e nel D.Lgs. 152/2006, parte terza (regolamentazione degli scarichi sul suolo e nel sottosuolo), mentre regolamentazioni più specifiche sono talvolta presenti a livello regionale. Norme sulle misure da adottare in caso di concreto inquinamento del suolo, ed in particolare sulle bonifiche, sono invece contenute nel D.Lgs. 152/2006, titolo V.

A. Serbatoi interrati Il D.M. 246/1999, che regolamentava la gestione dei serbatoi interrati, è stato abrogato. In assenza di disposizioni statali occorre quindi fare riferimento alle eventuali disposizioni regionali, salvo che per i serbatoi interrati destinati allo stoccaggio di carburanti liquidi per autotrazione, presso gli impianti di distribuzione, per i quali il DM 29 novembre 2002 del Ministero dell'interno definisce requisiti tecnici per la costruzione, l'installazione e l'esercizio.

B. Bonifiche Si definiscono178:

• Concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) - I livelli di contaminazione delle matrici ambientali che costituiscono valori al di sopra dei quali è necessaria la caratterizzazione del

178 D.Lgs. 152/2006, art. 240.

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sito e l’analisi di rischio sito specifica (sono riportati nell’all. 5 alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006 per suolo, sottosuolo e acque sotterranee)

• Concentrazioni soglia di rischio (CSR) - I livelli di contaminazione delle matrici ambientali da determinare caso per caso con l’applicazione della procedura di analisi del rischio sito specifica il cui superamento richiede la messa in sicurezza e la bonifica.

In caso di eventi in grado di determinare un potenziale inquinamento del sito occorre darne comunicazione a Comune, Provincia, Regione e Prefetto entro 24 ore avviando entro lo stesso termine le eventuali misure di prevenzione. Successivamente si verifica se le CSC sono superate. In caso affermativo il soggetto responsabile ne dà comunicazione immediata a Comune e Provincia e nei successivi 30 gg presenta a Comune, Provincia e Regione il piano di caratterizzazione, soggetto ad autorizzazione regionale. Entro 6 mesi dall’autorizzazione sono presentati alla Regione i risultati dell’analisi del rischio sito specifica soggetta ad approvazione con conferenza di servizio Se le CSR non risultano superate il procedimento è chiuso con eventuale prescrizione di un programma di monitoraggio. In caso contrario entro 6 mesi viene presentato alla Regione il progetto operativo della bonifica, da approvarsi entro 60 gg. Per inquinamenti storici (ante 29 aprile 2006) la comunicazione a Comune, Provincia e Regione è corredata dal piano di caratterizzazione, dopodiché si segue lo stesso procedimento previsto per i nuovi eventi179. Per quanto riguarda le acque sotterranee la CSR per ciascun contaminate è posta pari alla CSC180. L’autorizzazione alla bonifica sostituisce ogni altra autorizzazione e parere e definisce l’entità delle garanzie finanziarie da prestare a favore della Regione (≤ 50% costo intervento). In caso di superamento delle CSR in siti con attività in esercizio è possibile attuare la messa in sicurezza operativa (MSO). I progetti di MSO deve essere accompagnati da piani di monitoraggio per verificare l’efficacia delle misure adottate e indicano se all’atto della cessazione dell’attività saranno necessari ulteriori interventi (bonifica o messa in sicurezza permanente). Se gli enti di controllo accertano il superamento delle CSC ne danno comunicazione a Regione, Provincia e Comune. La Provincia accerta le responsabilità e diffida il responsabile a provvedere, notificando l’ordinanza anche al proprietario del sito. Se il responsabile non è individuabile e se il proprietario non provvede, gli interventi necessari sono adottati dal Comune o, in caso di inerzia, dalla Regione. Il proprietario non responsabile del sito può essere tenuto a rimborsare le spese per gli interventi effettuati dall’autorità competente solo nei limiti del valore di mercato del sito. Il superamento delle CSR è riportato nel certificato di destinazione urbanistica e gli interventi effettuati dall’autorità competente costituiscono onere reale sul sito, indicato nello stesso certificato. Le spese relative sono assistite da privilegio speciale immobiliare.

B.1. Procedure semplificate di bonifica Per le aree contaminate di ridotte dimensioni o comunque di superficie non superiore a 1000 m2 si applicano procedure semplificate riportate nell’all. 4 alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006. Un’ulteriore procedura semplifica è descritta nell’articolo 242-bis ed è esperibile da qualunque operatore interessato ad effettuare a proprie spese la bonifica del suolo e sottosuolo al di sotto dei valori delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC), anche in siti di interesse nazionale.

179 D.Lgs. 152/2006, art. 242. 180 D.Lgs. 4/2008, art. 2.43.

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Inoltre, il decreto 12 febbraio 2015 del Ministero dell'ambiente ha definito criteri semplificati per la caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica dei punti vendita carburanti.

C. Accumulatori al piombo, sostanze assorbenti Il DM 20/2011 prevede che siano disponibili presso gli impianti destinati allo stoccaggio, ricarica, manutenzione, deposito e sostituzione degli accumulatori al piombo sostanze idonee ad assorbire e a neutralizzare eventuali fuoriuscite di soluzioni acide. Il decreto definisce i quantitativi minimi e le caratteristiche delle sostanze assorbenti e neutralizzanti. 4.3. Scadenze

Fattispecie Data Enti competenti Bonifiche

Comunicazione di evento potenzialmente inquinante per suolo, sottosuolo e acque sotterranee (D.Lgs. 152/2006, art. 242.1)

entro 24 ore Comune, Provincia, Regione, Prefetto

Messa in atto di misure di prevenzione in caso di evento potenzialmente inquinante per suolo, sottosuolo e acque sotterranee (D.Lgs. 152/2006, art. 242.1)

entro 24 ore

Comunicazione del superamento di CSC (D.Lgs. 152/2006, art. 242.3)

immediata Comune e Provincia

Presentazione del piano di caratterizzazione (D.Lgs. 152/2006, art. 242.3)

entro 30 giorni dalla comunicazione del superamento di CSC

Comune, Provincia e Regione

Presentazione dell’analisi del rischio (D.Lgs. 152/2006, art. 242.4)

entro 6 mesi dall’approvazione del piano di caratterizzazione

Regione

Presentazione del progetto di bonifica (D.Lgs. 152/2006, art. 242.7)

entro 6 mesi dall’approvazione dell’analisi del rischio

Comune e Regione

4.4. Documenti

Fattispecie Documenti richiesti Bonifiche

Evento potenzialmente inquinante per suolo, sottosuolo e acque sotterranee

• comunicazione • ulteriori documenti in funzione dello

specifico iter amministrativo

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4.5. Illeciti e sanzioni

Fattispecie Sanzione Mancata comunicazione dell’evento potenzialmente inquinante (D.Lgs. 152/2006, art. 257.1)

arresto da 3 mesi a 1 anno o ammenda da 1.000 a 26.000 €

sanzione pecuniaria fino a 250 quote (D.Lgs. 231/2001, art. 25-undecies)

Inquinamento con superamento delle CSR senza bonifica (D.Lgs. 152/2006, art. 257.1,2)

sostanze non pericolose arresto da 6 mesi a 1 anno o ammenda da 2.600 a 26.000 € sanzione pecuniaria fino a 250 quote (D.Lgs. 231/2001, art. 25-undecies)

sostanze pericolose arresto da 1 a 2 anni e ammenda da 5.200 a 52.000 € sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote (D.Lgs. 231/2001, art. 25-undecies)

Mancati bonifica, ripristino o recupero dello stato dei luoghi, qualora obbligato per legge, per ordine del Giudice o della pubblica Autorità. (Codice penale, art. 452-terdecies)

reclusione da 1 a 4 anni e multa da 20.000 a 80.000 euro

N.B. Le sanzione pecuniarie previste dal D.Lgs. 231/2001 sono in capo alle persone giuridiche e sono espresse in quote il cui valore è variabile da 258 a 1.549 €. La definizione dell’importo di ogni quota nei singoli casi è affidata alla decisione del giudice penale, che in caso di reati qualificati come delitti può comminare anche pene interdittive.

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5. RUMORE 5.1. Principali riferimenti normativi • Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 1991

Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell’ambiente esterno. G.U. 8 marzo 1991, n. 57

• Legge 26 ottobre 1995, n. 447

Legge quadro sull’inquinamento acustico. G.U. 30 ottobre 1995, n. 254 (suppl. ord.)

• Decreto del Ministero dell’ambiente 11 dicembre 1996

Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo. G.U. 4 marzo 1997, n.52

• Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997 Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore. G.U. 1 dicembre 1997, n. 280

• Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 1997

Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici. G.U. 22 dicembre 1997, n. 297

• Decreto del Ministero dell’ambiente 16 marzo 1998 Tecniche di rilevamento e di misurazione dell’inquinamento acustico. G.U. 1 aprile 1998, n. 76

• Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 marzo 1998 Atto di indirizzo e coordinamento recante criteri generali per l’esercizio dell’attività del tecnico competente in acustica, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera b), e dell’art. 2, commi 6, 7 e 8, della legge 26 ottobre 1995, n. 447 “legge quadro sull’inquinamento acustico”. G.U. 26 maggio 1998, n. 120

• Decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1998, n. 459

Regolamento recante norme di esecuzione dell’articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario. G.U. 4 gennaio 1999, n. 2

• Decreto del Ministero dell’ambiente 20 maggio 1999

Criteri per la progettazione dei sistemi di monitoraggio per il controllo dei livelli di inquinamento acustico in prossimità degli aeroporti nonchè criteri per la classificazione degli aeroporti in relazione al livello di inquinamento acustico. G.U. 24 settembre 1999, n. 225

• Decreto del Ministero dell’ambiente 3 dicembre 1999

Procedure antirumore e zone di rispetto negli aeroporti. G.U. 10 dicembre 1999, n. 289

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• Decreto del Ministero dell’ambiente 29 novembre 2000 Criteri per la predisposizione, da parte delle società e degli enti gestori di servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, dei piani degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore. G.U. 6 dicembre 2000, n. 285

• Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 2004, n. 142 Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell’inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare a norma dell’articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447. G.U. 1 giugno 2004, n. 127

• Circolare del Ministero dell’ambiente 6 settembre 2004 Interpretazione in materia di inquinamento acustico: criterio differenziale e applicabilità dei valori limite differenziali. G.U. 15 settembre 2004, n. 217

• Decreto legislativo 17 gennaio 2005, n. 13 Attuazione della direttiva 2002/30/CE relativa all'introduzione di restrizioni operative ai fini del contenimento del rumore negli aeroporti comunitari. G.U. 17 febbraio 2005, n. 39

• Decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194

Attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale. G.U. 23 settembre 2005, n. 222

• Decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2011, n. 227

Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. G.U. 3 febbraio 2012, n. 28

• Decreto legislativo 17 febbraio 2017, n. 42

Disposizioni in materia di armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico, a norma dell'articolo 19, comma 2, lettere a), b), c), d), e), f) e h) della legge 30 ottobre 2014, n. 161. G.U. 4 aprile 2017, n. 72

5.2. Regolamentazione Il D.P.C.M. 1/3/1991 ha stabilito limiti provvisori di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell’ambiente esterno. I limiti definitivi sono stati emanati con la L. 447/1995, legge quadro in materia, unitamente al successivo D.P.C.M. 14/11/1997, ma diventano applicabili solo nel momento in cui ciascun Comune ha approvato la zonizzazione acustica del proprio territorio. Le imprese debbono adeguarsi ai limiti definitivi entro 6 mesi dalla classificazione del territorio comunale o, in alternativa, possono presentare entro lo stesso termine un piano di risanamento che definisca anche la data prevista per l’adeguamento181.

181 L. 447/1995, art. 15.2-3.

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Sono comunque fatti salvi gli interventi di risanamento già effettuati ai sensi del D.P.C.M. 1/3/1991. Qualora questi si dimostrassero inadeguati rispetto alle nuove disposizioni, sarà concesso per l’adeguamento un lasso di tempo pari al periodo completo di ammortamento di quanto realizzato o in corso di realizzazione182.

A. Valori limite183 Vengono definiti valori limite di emissione (per singola sorgente sonora) e di immissione (per il rumore immesso nell’ambiente da tutte le sorgenti). A loro volta i limiti di immissione possono essere assoluti e differenziali (differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale ed il rumore residuo). Si distinguono inoltre limiti diurni (dalle 6,00 alle 22,00) e notturni. I limiti di emissione e di immissione sono stabiliti in funzione della classe di destinazione d’uso del territorio (6 possibili tipologie). I limiti differenziali non si applicano nelle zone esclusivamente industriali e in caso di rumore ambientale a finestre aperte e chiuse inferiore a determinate soglie. I valori limiti differenziali per impianti funzionanti a ciclo produttivo continuo si applicano quando non siano rispettati i valori assoluti di immissione184. Il D.Lgs. 42/2017 ha introdotto un nuovo tipo di limite, il “valore limite di immissione specifico” (valore massimo del contributo della sorgente sonora specifica misurato in ambiente esterno ovvero in facciata al ricettore). Tale limite, una volta definito, non si applicherà, nelle zone già urbanizzate, alle sorgenti preesistenti al 19 aprile 2017 qualora la classificazione del territorio preveda il contatto diretto di aree classificate con valori che si discostano in misura superiore a 5dBA di livello sonoro equivalente. Limiti di immissione specifici possono essere applicati nelle fasce di pertinenza acustica di infrastrutture quali strade e ferrovie. B. Previsione dell’impatto acustico185 Le domande per il rilascio di :

• concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive;

• provvedimenti comunali che abilitino alla utilizzazione degli immobili di cui al punto precedente;

• licenza od autorizzazione all’esercizio di attività produttive; debbono contenere una documentazione di previsione di impatto acustico predisposta da un tecnico competente in acustica. Tali valutazioni possono essere rese mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, a condizione che le emissioni di rumore rispettino i limiti posti dalla zonizzazione acustica comunale o, in sua assenza, i limiti di cui al D.P.C.M. 14 novembre 1997. Il D.P.R. 227/2011 reca in allegato B un elenco di attività, artigianali e di servizio, che, a determinate condizioni, si presumono a bassa rumorosità. In tale situazione l’avvio di tali attività o la loro modifica non risulta più soggetta a valutazione di impatto o di clima acustico.

182 L. 447/1995, art. 6.4. 183 D.P.C.M. 14/11/1997. 184 D.M. 11/12/1996. 185 L. 447/1995, art. 8.

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C. Tecnico competente186 Le misurazioni, le verifiche del rispetto dei limiti e la redazione dei piani di risanamento acustici debbono essere effettuati da tecnici competenti che, in possesso dei requisiti previsti dalla legge, abbiano provveduto a presentare apposita domanda alla Regione. Scadenze

Fattispecie Data Enti competenti Presentazione del piano di risanamento acustico o adeguamento (L. 447/1995, art. 15.2-3)

entro 6 mesi dalla data di classificazione del territorio comunale

Regione (salvo delega)

5.4. Documenti

Fattispecie Documenti richiesti Domanda di concessione edilizia o di autorizzazione all’esercizio di attività produttive

previsione di impatto acustico

5.5. Illeciti e sanzioni

Fattispecie Sanzione Mancata ottemperanza ad ordinanze in materia acustica (L. 447/1995, art. 10.1)

sanzione amministrativa da 2.000 a 20.000 €

Superamento dei limiti (L. 447/1995, art. 10.2) sanzione amministrativa da 1.000 a 10.000 €

Violazione di disposizioni di Stato, Regione, Provincia e Comuni (L. 447/1995, art. 10.3)

sanzione amministrativa da 500 a 20.000 €

186 L. 447/1995, art. 2.6-8.

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6. CAMPI E RADIAZIONI ELETTROMAGNETICHE 6.1. Principali riferimenti normativi • Raccomandazione del Consiglio dell’Unione europea del 12 luglio 1999

Relativa alla limitazione dell’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici da 0 Hz a 300 GHz. G.U.C.E. 30 luglio 1999, n. L 199

• Legge 22 febbraio 2001, n. 36

Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici. G.U. 7 marzo 2001, n. 55

• Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2003

Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz. G.U. 28 agosto 2003, n. 199

• Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2003

Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti. G.U. 29 agosto 2003, n. 200

• Decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259

Codice delle comunicazioni elettroniche. G.U. 15 settembre 2003, n. 214

• Decreto del Ministero dell’ambiente 29 maggio 2008

Approvazione delle procedure di misura e valutazione dell’induzione magnetica. G.U. 2 luglio 2008, n. 153

• Decreto del Ministero dell’ambiente 29 maggio 2008 Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti. G.U. 5 luglio 2008, n. 156

• Legge 17 dicembre 2012, n. 221 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese. G.U. 18 dicembre 2012, n. 294, suppl. ord. 208

• Decreto del Ministero dell’ambiente 13 febbraio 2014 Istituzione del Catasto nazionale delle sorgenti dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici e delle zone territoriali interessate al fine di rilevare i livelli di campo presenti nell'ambiente. G.U. 11 marzo 2014 n. 58

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• Decreto del Ministero dell’ambiente 2 dicembre 2014

Linee guida, relative alla definizione delle modalità con cui gli operatori forniscono all'ISPRA e alle ARPA/APPA i dati di potenza degli impianti e alla definizione dei fattori di riduzione della potenza da applicare nelle stime previsionali per tener conto della variabilità temporale dell'emissione degli impianti nell'arco delle 24 ore. G.U. 22 dicembre 2014 n. 296

• Decreto del Ministero dell’ambiente 5 ottobre 2016 Approvazione delle Linee Guida sui valori di assorbimento del campo elettromagnetico da parte delle strutture degli edifici. G.U. 27 ottobre 2016 n. 252

• Decreto del Ministero dell’ambiente 14 ottobre 2016 Adozione di un tariffario nazionale relativo alla definizione del contributo alle spese relative al rilascio del parere ambientale da parte dell'organismo competente a effettuare i controlli per l'installazione di apparati radioelettrici. G.U. 4 novembre 2016 n. 258

6.2. Regolamentazione La legge quadro 36/2001 disciplina l’esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici da 0 Hz a 300 GHz. Non esistono invece disposizioni statali sull’inquinamento luminoso. A. Campi alla frequenza di rete (50 Hz) generati da elettrodotti187 La norma definisce limiti di esposizione relativi all’ambiente esterno ed abitativo, espressi come intensità di campo elettrico e intensità di induzione magnetica in funzione della durata dell’esposizione (parte significativa della giornata oppure limitata a poche ore al giorno). Vengono definite le distanze minime che devono intercorrere tra linee elettriche aeree esterne e fabbricati nei quali si abbiano tempi di permanenza prolungati. In caso di distanze inferiori debbono essere presentati piani di risanamento al Ministero dell’ambiente.

B. Campi a frequenze tra 0 Hz e 100 kHz non da elettrodotti Si applicano le restrizioni della raccomandazione del Consiglio dell’UE del 12 luglio 1999. C. Campi da sistemi fissi delle telecomunicazioni con frequenze tra 100 KHz e 300 GHz188 Sono definiti limiti di esposizione, valori di attenzione e obiettivi di qualità per l’intensità di campo elettrico e magnetico e per la densità di potenza, mediati su un’area equivalente alla sezione verticale del corpo umano e su un qualsiasi intervallo di 6 minuti. I valori di attenzione sono utilizzati in corrispondenza di edifici e loro pertinenze esterne con permanenze non inferiori a 4 ore, gli obiettivi di qualità per le aree intensamente frequentate.

187 D.P.C.M. 8/7/2003. 188 D.P.C.M. 8/7/2003.

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In caso di superamento dei limiti da parte di impianti esistenti debbono essere presentati piani di risanamento sulla base di apposite norme regionali.

D. Etichettatura189 Gli elettrodotti, le stazioni e sistemi o impianti radioelettrici e gli impianti per la telefonia mobile devono essere dotati di etichette informative riportanti i valori di esposizione e i limiti. 6.3. Scadenze

Fattispecie Data Enti competenti Risanamento linee elettriche esistenti (L. 36/2001, art. 9.4)

22/03/2011 (salvo data anteriore stabilita nel piano)

Risanamento impianti fissi per telecomunicazioni (L. 36/2001, art. 9.1)

stabilita da Regione

Etichettatura di elettrodotti, stazioni e sistemi o impianti radioelettrici, impianti per la telefonia mobile (L. 36/2001, art. 9.7)

18/09/2001

6.4. Documenti

Fattispecie Documenti richiesti Superamento dei limiti per elettrodotti piano di risanamento Superamento dei limiti per impianti fissi per telecomunicazioni

piano di risanamento

6.5. Illeciti e sanzioni

Fattispecie Sanzione Superamento dei limiti di esposizione e dei valori di attenzione (L. 36/2001, art. 15.1)

sanzione amministrativa da 1.032 a 309.874 €

Mancato rispetto dei tempi dei piani di risanamento (L. 36/2001, art. 15.1)

sanzione amministrativa da 1.032 a 309.874 €

Mancato rispetto delle prescrizioni a tutela dell’ambiente e del paesaggio (L. 36/2001, art. 15.2)

sanzione amministrativa da 1.032 a 103.291 €

Mancato rispetto delle prescrizioni di autorizzazioni, concessioni o licenze di installazione e esercizio (L. 36/2001, art. 15.4)

sospensione degli atti autorizzatori da 2 a 4 mesi

189 L. 36/2001, art. 9.7.

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7. SOSTANZE PERICOLOSE PER L’AMBIENTE

7.1. ASPETTI GENERALI La regolamentazione delle sostanze chimiche e delle relative miscele, ed in particolare della loro classificazione, etichettatura e imballaggio, è stata oggetto in questi anni di un processo di profonda revisione. Si tratta di una disciplina autonoma e molto complessa, basata sui regolamenti REACH (Regolamento CE 1907/2006) e CLP (Regolamento CE 1272/2008), la cui trattazione esula dagli scopi di questa guida. Essa può comunque direttamente influenzare l’applicazione di norme ambientali, come quelle sulla classificazione dei rifiuti o sulle attività a rischio di incidente rilevante. È ovvio, in ogni caso, che impatti ambientali significativi possono derivare dall’uso non controllato di qualsiasi sostanza o miscela, anche se non classificati pericolosi per la salute umana o per l’ambiente. Un corretto sistema di gestione ambientale non può prescindere, pertanto, da un'adeguata conoscenza delle caratteristiche di tutti i materiali e sostanze che, a qualsiasi titolo, sono utilizzati dall’impresa. La fonte normativa è essenzialmente quella comunitaria, con un ruolo informativo importante svolto dall’Agenzia Europea delle Sostanze Chimiche (ECHA, http://echa.europa.eu/). Nelle seguenti sezioni vengono trattate le regolamentazioni solo di alcune particolari famiglie di sostanze che, per la loro pericolosità ambientale, sono state oggetto di una specifica disciplina, senza prendere in considerazione gli eventuali aspetti relativi alla tutela dell’ambiente di lavoro e della sicurezza dei lavoratori. Altre sostanze pericolose per l’ambiente oggetto di una specifica disciplina sono le sostanze lesive per l’ozono stratosferico, trattate al punto 3.2, e taluni gas ad effetto serra, trattati al punto 3.3.

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7.2. PCB 7.2.1. Principali riferimenti normativi • Decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 216

Attuazione della direttiva CEE n. 85/467 recante la sesta modifica (PCB/PCT) della direttiva CEE n. 76/769 concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi, ai sensi dell’art. 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183. G.U. 20 giugno 1988, n. 143

• Decreto del Ministero dell’ambiente 11 febbraio 1989 Modalità per l’attuazione del censimento dei dati e per la presentazione delle denuncie delle apparecchiature contenenti fluidi isolanti a base di PCB. G.U. 28 febbraio 1989, n. 49

• Decreto del Ministero dell’ambiente 17 gennaio 1992

Modalità di etichettatura degli apparecchi e impianti contenenti policlorobifenili (PCB) e policlorotrifenili (PCT). G.U. 6 febbraio 1992, n. 30

• Decreto del Ministero della sanità 29 luglio 1994

Attuazione delle direttive CEE n. 89/677, 91/173, 91/338 e 91/339 recanti, rispettivamente, l’ottava, la nona, la decima e l’undicesima modifica della direttiva CEE n. 76/769 concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi, ai sensi dell’art. 27 della legge 22 febbraio 1994, n. 146. G.U. 13 settembre 1994, n. 214

• Decreto Legislativo 22 maggio 1999, n. 209 Attuazione della direttiva 96/59/CE relativa allo smaltimento dei policlorobifenili e dei policlorotrifenili. G.U. 30 giugno 1999, n. 151

• Legge 25 febbraio 2000, n. 33

Disposizioni urgenti concernenti la proroga di termini per lo smaltimento in discarica di rifiuti e per le comunicazioni relative ai PCB, nonché l'immediata utilizzazione di risorse finanziarie necessarie all'attivazione del protocollo di Kyoto. G.U. 28 febbraio 2000, n. 48 (testo coordinato col D.L. 30 dicembre 1999, n. 500)

• Decreto del Ministero dell’ambiente 11 ottobre 2001 Condizioni per l’utilizzo dei trasformatori contenenti PCB in attesa della decontaminazione o dello smaltimento. G.U. 2 novembre 2001, n. 255

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• Legge 18 aprile 2005, n. 62 Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2004. G.U. 27 aprile 2005, n. 96 (suppl. ord.) Art. 18 : programma di smaltimento

7.2.2. Regolamentazione Per PCB si intendono, oltre ai policlorodifenili, anche i policlorotrifenili, il monometiltetraclorodifenilmetano, il monometildiclorodifenilmetano e il monometildibromodifenilmetano, nonché qualsiasi miscela nella quale dette sostanze siano complessivamente presenti in concentrazione superiore a 0,005% in peso (50 mg/kg). I metodi di analisi del PCB sono stabiliti dal D.M. 11/10/2001. L’uso di PCB è vietato. In deroga è possibile utilizzare le apparecchiature contenenti PCB riportate in allegato al D.P.R. 216/1988, tra le quali risultano particolarmente rilevanti gli apparecchi elettrici a sistema chiuso (es. trasformatori, condensatori). Il detentore di queste apparecchiature è soggetto ai seguenti obblighi:

• denuncia di possesso alla Regione secondo le indicazioni del D.M. 11/2/89;

• obbligo di inventario, ossia denuncia biennale alle sezioni regionali del catasto dei rifiuti redatta sulla base dei modelli riportati dal D.M. 11/10/2002 (solo se il volume di PCB è superiore a 5 dm3 o, per i condensatori di potenza, se il volume complessivo dell’apparecchio è superiore a 5 dm3); la comunicazione deve essere effettuata anche in caso di variazione del numero di apparecchi detenuti (entro 10 gg) e deve essere integrata dal programma temporale di smaltimento e dall’indicazione dell’intero percorso di smaltimento190;

• divieto di immissione sul mercato e di cessione a terzi191;

• controllo almeno annuale secondo norme CEI o altre norme tecniche generalmente adottate dagli operatori del settore192;

• verifica, per i trasformatori, che non vi siano perdite di PCB e che il fluido sia conforme alle norme tecniche specificate dal D.M. 11/10/2002: il rispetto di queste condizioni deve risultare da apposita comunicazione alla provincia;

• etichettatura come da modelli prescritti193;

• comunicazione alla Regione della cessazione d’uso entro 30 giorni dall’avvenuta cessazione, nonché delle modalità di smaltimento previste194;

• decontaminazione o smaltimento delle apparecchiature non soggette ad inventario entro il 31/12/2005195;

• smaltimento degli apparecchi soggetti a inventario entro 31/12/2009, tranne nel caso di trasformatori con tenore di PCB compreso tra lo 0,05% e lo 0,005% che possono essere smaltiti al termine della loro vita operativa196.

190 D.Lgs. 209/1999, art. 3. 191 D.P.R. 216/1988, art. 4.1,5. 192 D.P.R. 216/1988, art. 4.2. 193 D.Lgs. 209/1999, art. 6, all. 1,2. 194 D.P.R. 216/1988, art. 5.5. 195 D.Lgs. 209/1999, art. 5.1.

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7.2.3. Scadenze

Fattispecie Data Enti competenti Denuncia possesso di apparecchiature in deroga (D.P.R. 216/1988, art. 5.3)

29 maggio 1989 (NB: non è stata fissata una successiva scadenza col passaggio del limite di contaminazione da 100 a 50 mg/kg)

Regione

Comunicazione di rabbocco con fluido contenente PCB (D.P.R. 216/1988, art. 4.3)

non definita Regione

Denuncia cessazione d’uso di apparecchiature in deroga (D.P.R. 216/1988, art. 5.5)

entro 30 giorni dalla cessazione Regione

Denuncia periodica di apparecchi con volume di PCB superiore a 5 dm3 o, per i condensatori di potenza, con volume complessivo dell’apparecchio superiore a 5 dm3 (D.Lgs. 209/1999, art. 3.3)

ogni 2 anni a partire dal 31/12/2000

sezione regionale catasto rifiuti (ARPA)

Denuncia di variazione del numero di apparecchi contenenti PCB detenuti (D.Lgs. 209/1999, art. 3.3)

entro 10 gg sezione regionale catasto rifiuti (ARPA)

Comunicazione del rispetto delle norme tecniche relative ai PCB contenuti in trasformatori (D.Lgs. 209/1999, art. 5.4)

non definita Provincia

Decontaminazione o smaltimento delle apparecchiature non soggette ad inventario (D.Lgs. 209/1999, art. 5.1)

31/12/2005

Decontaminazione o smaltimento degli apparecchi soggetti a inventario (L. 62/2005, art. 18)

31/12/2009

Decontaminazione o smaltimento di trasformatori soggetti ad inventario con tenore di PCB compreso tra lo 0,05% e lo 0,005% (D.Lgs. 209/1999, art. 5.3)

termine vita operativa

7.2.4. Documenti

Fattispecie Documenti richiesti Possesso di apparecchiature in deroga denuncia alla Regione Possesso di apparecchi con volume di PCB superiore a 5 dm3 o, per i condensatori di potenza, con volume complessivo dell’apparecchio superiore a 5 dm3

denuncia alla sezione regionale catasto rifiuti (ARPA)

Controllo annuale del rispetto norme CEI o di buona tecnica

documentazione che dimostri l’avvenuto controllo periodico

Controllo del rispetto delle specifiche dei fluidi dei trasformatori

Comunicazione alla Provincia

Cessazione d’uso denuncia alla Regione 196 L.62/2005, art. 18

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7.2.5. Illeciti e sanzioni

Fattispecie Sanzione Immissione sul mercato di sostanze, preparati e prodotti vietati perché contenenti PCB/PCT (D.P.R. 216/1988, art. 8)

arresto fino ad 1 anno o ammenda da 129 a 1.032 €

Omessa denuncia di possesso e di cessazione d’uso di apparecchiature in deroga (D.P.R. 216/1988, art. 8)

sanzione amministrativa da 258 a 1.549 €

Omessa o incompleta comunicazione relativa a apparecchi con volume di PCB superiore a 5 dm3 o, per i condensatori di potenza, con volume complessivo dell’apparecchio superiore a 5 dm3 (D.Lgs. 209/1999, art. 10.1)

sanzione amministrativa da 2.582 a 15.493 €

Omessa comunicazione del rispetto delle norme tecniche relative ai PCB contenuti in trasformatori (D.Lgs. 209/1999, art. 10.2)

sanzione amministrativa da 2.582 a 15.493 €

Omessa o non corretta etichettatura (D.Lgs. 209/1999, art. 10.3)

sanzione amministrativa da 258 a 1.549 €

Omessa osservazioni delle condizioni massima sicurezza per lo stoccaggio di PCB e di apparecchiature contenenti PCB destinati a decontaminazione o smaltimento (D.Lgs. 209/1999, art. 10.4)

arresto da 3 mesi a 1 anno e ammenda da 1291 a 12.911 €

• Separazione di PCB da altre sostanze per il recupero dello stesso

• riempimento di trasformatori con PCB • smaltimento in discarica di PCB • incenerimento di PCB su navi • miscelazione di PCB con altre sostanze

(D.Lgs. 209/1999, art. 10.5)

arresto da 6 mesi a 2 anni e ammenda da 2582 a 25.822 €

Smaltimento finale di apparecchi e PCB in essi contenuti entro 6 mesi dal conferimento (L. 62/2005, art. 18.4)

sanzione amministrativa da 5.000 a 50.000 €

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7.3. AMIANTO La regolamentazione dell’uso dell’amianto nasce in ambito sanitario per le conseguenze dell’esposizione professionale, ma presenta anche aspetti di natura ambientale in relazione alle attività di bonifica e di gestione dei relativi rifiuti. 7.3.1. Principali riferimenti normativi • Legge 27 marzo 1992, n. 257

Norme relative alla cessazione dell’impiego dell’amianto. G.U. 13 aprile 1992, n. 87 (suppl. ord. n. 64)

• Circolare del Ministero dell’industria 17 febbraio 1993, n. 124976 Modello unificato dello schema di relazione di cui all’art. 9, commi 1 e 3, della Legge 27 marzo 1992, n. 257, concernente le imprese che utilizzano amianto nei processi produttivi o che svolgono attività di smaltimento o di bonifica dell’amianto. G.U. 5 marzo 1993, n. 53

• Decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1994

Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni ed alle province autonome di Trento e Bolzano per l’adozione di piani di protezione, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica dell’ambiente, ai fini della difesa dei pericoli derivanti dall’amianto. G.U. 26 ottobre 1994, n. 251

• Decreto del Ministero della sanità 6 settembre 1994

Normative e metodologie tecniche di applicazione dell’art. 6, comma 3, e dell’art. 12, comma 2, della legge 27 marzo 1992, n. 257, relativa alla cessazione dell’impiego dell’amianto, su valutazione del rischio, controllo, manutenzione e bonifica dei materiali contenenti amianto presenti nelle strutture edilizie. G.U. 20 settembre 1994, n. 220 (suppl. ord. n. 129)

• Decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 114

Attuazione della direttiva 87/217/CEE in materia di prevenzione e riduzione dell’inquinamento dell’ambiente causato dall’amianto. G.U. 20 aprile 1995, n. 92

• Circolare del Ministero della sanità 12 aprile 1995, n. 7

Circolare esplicativa del decreto ministeriale 6 settembre 1994. G.U. 19 aprile 1995, n. 91

• Decreto del Ministero della sanità 26 ottobre 1995

Normative e metodologie tecniche per la valutazione del rischio, il controllo, la manutenzione e la bonifica dei materiali contenenti amianto presenti nei mezzi rotabili (in applicazione della legge 257/92 e in particolare dell’art. 6 comma 3, visto il decreto ministeriale 6 settembre 1994 e sulla base del documento tecnico predisposto dalla commissione di cui all’art. 4 della Legge 257, ai sensi dell’art. 5 comma 1 lettera f). G.U. 18 aprile 1996, n. 91 (suppl. ord. n. 66)

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• Decreto del Ministero della sanità 14 maggio 1996 Normative e metodologie tecniche per gli interventi di bonifica, ivi compresi quelli per rendere innocuo l’amianto, previsti dall’art. 5, comma 1, lettera f) della legge 27 marzo 1992, n. 257, recante :” Norme relative alla cessazione dell’impiego dell’amianto”. G.U. 25 ottobre 1996 n. 251, (suppl. ord. n. 178)

• Decreto del Ministero della sanità 20 agosto 1999 Ampliamento delle normative e metodologie tecniche per gli interventi di bonifica, ivi compresi quelli per rendere innocuo l’amianto, previsti dall’art. 5, comma 1, lettera f) della legge 27 marzo 1992, n. 257, recante norme relative alla cessazione dell’impiego dell’amianto. G.U. 22 ottobre 1999 n. 249

• Decreto del Ministero della sanità 25 luglio 2001

Rettifica al decreto 20 agosto 1999, concernente “Ampliamento delle normative e metodologie tecniche per gli interventi di bonifica, ivi compresi quelli per rendere innocuo l’amianto, previsti dall’art. 5, comma 1, lettera f) della legge 27 marzo 1992, n. 257, recante norme relative alla cessazione dell’impiego dell’amianto”. G.U. 9 novembre 2001 n. 261

• Decreto del Ministero dell’ambiente 5 febbraio 2004 Modalità ed importi delle garanzie finanziarie che devono essere prestate a favore dello Stato dalle imprese che effettuano le attività di bonifica dei beni contenenti amianto. G.U. 14 aprile 2004, n. 87

• Decreto del Ministero dell’ambiente 29 luglio 2004, n. 248 Regolamento relativo alla determinazione e disciplina delle attività di recupero dei prodotti e beni di amianto e contenenti amianto. G.U. 5 ottobre 2004, n. 234

• Decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 257

Attuazione della direttiva 2003/18/CE relativa alla protezione dei lavoratori dai rischi derivanti dall’esposizione all’amianto durante il lavoro. G.U. 11 settembre 2006, n. 211

• Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. G.U. 30 aprile 2008, n. 101 (suppl. ord. n.108) Art. 256

7.3.2. Regolamentazione Sono vietate l’estrazione, l’importazione, la commercializzazione e la produzione di amianto, di prodotti di amianto e di prodotti contenenti amianto197. La presenza di amianto libero o in matrice friabile negli edifici deve essere notificata alle autorità locali nell’ambito di eventuali censimenti indetti dai Comuni. Il proprietario dell’edificio deve attivare un programma di controllo e manutenzione e designarne una figura responsabile198; nel

197 L. 257/1992, art. 1.2. 198 D.M. 6 settembre 1994 All. p. 4

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caso siano in opera materiali friabili deve, inoltre, provvedere a far ispezionare l'edificio almeno una volta all'anno, da personale in grado di valutare le condizioni dei materiali, redigendo un dettagliato rapporto corredato di documentazione fotografica. Copia del rapporto dovrà essere trasmessa alla ASL competente. In caso di demolizione o rimozione di amianto e di materiali che lo contengono deve essere apprestato un piano di lavoro, che deve essere inviato agli organi di vigilanza almeno 30 gg prima dell’inizio dei lavori199. Le imprese che effettuano la bonifica dei beni contenenti amianto devono iscriversi in un’apposita sezione dell’Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti200 e devono, unitamente a quelle che smaltiscono amianto, inviare annualmente a Regione e ASL una relazione sull’attività svolta201. 7.3.3. Scadenze

Fattispecie Data Enti competenti Cessazione dell’estrazione, importazione, commercializzazione e produzione (L. 257/1992, art. 1.2)

28/4/1993

Comunicazione presenza amianto libero o in matrice friabile (L. 257/1992, art. 12.5)

definita dal provvedimento locale di censimento

ASL

Presentazione piano di lavoro per demolizione e rimozione di amianto o di materiali che lo contengono (D.Lgs. 81/2008, art 256)

30 gg prima di inizio lavori

ASL

Relazione di attività di bonifica e smaltimento di amianto (L. 257/1992, art. 9.1)

annuale202 Regione, ASL

7.3.4. Documenti

Fattispecie Documenti richiesti Demolizione o rimozione di amianto piano di lavoro Censimento edifici con amianto libero o in matrice friabile (se indetto)

comunicazione

7.3.5. Illeciti e sanzioni

Fattispecie Sanzione Immissione sul mercato e commercializzazione di crocidolite e di prodotti che la contengono (D.P.R. 215/1988 art. 7)

arresto fino a 6 mesi o ammenda da 129 a 1.032 €

199 D.Lgs. 81/2008, art 256. 200 D.Lgs. 152/2006, art. 212.5. 201 L. 257/1992, art. 9.1. 202 La circolare 124976/1993 pone come scadenza il 28 febbraio di ogni anno successivo all’anno di riferimento.

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Estrazione, importazione, commercializzazione e produzione di amianto, prodotti di amianto e prodotti contenenti amianto (L. 257/1992 art. 15.1)

ammenda da 5.164 a 25.822 €

Inosservanza degli obblighi di relazione di attività di bonifica di smaltimento (L. 257/1992 art. 15.4)

sanzione amministrativa da 2.582 a 5164 €

Demolizione o rimozione di amianto (D.Lgs. 81/2008 art. 262.1 a) :

• mancato affidamento del lavoro a imprese iscritte all’Albo

• mancata o incompleta predisposizione del piano di lavoro

arresto da 4 a 8 mesi o ammenda da 4.000 a 12.000 €

Demolizione o rimozione di amianto (D.Lgs. 81/2008 art. 262.1 c) :

• mancato invio del piano di lavoro all’organo di vigilanza

• inizio lavori prima della decorrenza di 30 gg dall’invio del piano di lavoro

• mancato accesso dei lavoratori e dei loro rappresentanti al piano di lavoro

arresto fino a 3 mesi o ammenda da 1.000 a 3.000 €

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7.4. INQUINANTI ORGANICI PERSISTENTI 7.4.1. Principali riferimenti normativi • Regolamento (CE) n. 850/2004 del 29 aprile 2004

Regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo agli inquinanti organici persistenti e che modifica la direttiva 79/117/CEE.

G.U.U.E 30 aprile 2004, n. L 158 7.4.2. Regolamentazione Il regolamento mira a vietare o a limitare la produzione, la commercializzazione e l’uso di talune sostanze organiche persistenti (POP), riportate negli allegati I (sostanze vietate) o II (sostanze oggetto di limitazione). Occorre evitare che i rifiuti siano contaminati dalle sostanze dell’allegato IV. Qualora ciò accada devono essere smaltiti o recuperati in modo che i POP siano eliminati, con le modalità indicate nell’allegato V. 7.4.3. Scadenze Scadenze per la cessazione d’uso di determinate sostanze sono riportate nell’allegato I. 7.4.4. Documenti Non previsti. 7.4.5. Illeciti e sanzioni Non ancora definite.

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8. ATTIVITÀ A RISCHIO DI INCIDENTE RILEVANTE La regolamentazione delle attività soggette alla direttiva Seveso copre sia aspetti ambientali che di sicurezza dei lavoratori e delle persone. Ai fini delle presente guida si riportano, con un’eccezione, solo i decreti del Ministero dell’ambiente, anche se alcuni di essi sono dedicati a questioni di sicurezza. Anche il Ministero degli interni ha emanato disposizioni in materia, in particolare sulla prevenzione incendi. 8.1. Principali riferimenti normativi • Decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175

Attuazione della direttiva CEE n. 82/501, relativa ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali, ai sensi della Legge 16 aprile 1987, n. 183. G.U. 16 giugno 1988, n. 140 Rimane in vigore il solo art. 20

• Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 marzo 1989

Applicazione dell’art. 12 del Decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, concernente rischi di incidenti rilevanti connessi a determinate attività industriali. G.U. 21 aprile 1989, n. 93 (suppl. ord. n. 27)

• Decreto del Ministero dell’ambiente 20 maggio 1991

Modificazioni ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, in recepimento della direttiva CEE n. 88/610 che modifica la direttiva CEE n. 82/501 sui rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali. G.U. 31 maggio 1991, n. 126

• Decreto del Ministero dell’ambiente 1 febbraio 1996 Modificazioni ed integrazioni al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 marzo 1989 recante: “Applicazione dell’art. 12 del Decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, concernente rischi di incidenti rilevanti connessi a determinate attività industriali”. G.U. 2 marzo 1996, n. 52

• Legge 19 maggio 1997, n. 137 Sanatoria dei decreti-legge recanti modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, relativo ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali. G.U. 26 maggio 1997, n. 120

• Circolare del Ministero dell'ambiente 3 settembre 1998, n. UL/98/16364

Decreto ministeriale 16 marzo 1998. Modalità con le quali i fabbricanti per le attività a rischio di incidente rilevante devono procedere all'informazione, all'addestramento e all'equipaggiamento di coloro che lavorano in situ. G.U. 11 settembre 1998, n. 212

• Decreto del Ministero dei lavori pubblici 9 maggio 2001 Requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione urbanistica e territoriale per le zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante. G.U. 16 giugno 2001, n. 138 (suppl. ord. n. 151)

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• Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 2005

Linee Guida per la predisposizione del piano di emergenza esterna di cui all’articolo 20, comma 4, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334. G.U. 16 marzo 2005, n. 62 (suppl. ord. n. 40)

• Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 febbraio 2007

Linee guida per l’informazione alla popolazione sul rischio industriale. G.U. 5 marzo 2007, n. 53 (suppl. ord .n. 58)

• Decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105

Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose. G.U. 14 luglio 2015, n. 161 (suppl. ord. n. 38)

• Decreto del Ministero dell’ambiente 6 giugno 2016, n. 138

Regolamento recante la disciplina delle forme di consultazione, sui piani di emergenza interna (PEI), del personale che lavora nello stabilimento, ai sensi dell'articolo 20, comma 5, del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105. G.U. 22 luglio 2016, n. 170

• Decreto del Ministero dell’ambiente 1 luglio 2016, n. 148

Regolamento recante criteri e procedure per la valutazione dei pericoli di incidente rilevante di una particolare sostanza pericolosa, ai fini della comunicazione alla Commissione europea, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105. G.U. 2 agosto 2016, n. 179

• Decreto del Ministero dell’ambiente 29 settembre 2016, n. 200 Regolamento recante la disciplina per la consultazione della popolazione sui piani di emergenza esterna, ai sensi dell'articolo 21, comma 10, del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105. G.U. 3 novembre 2016, n. 257

8.2. Regolamentazione La regolamentazione delle attività che presentano pericolo di incidenti rilevanti è stata oggetto di una ampia revisione con l’emanazione del D.Lgs. 105/2015. I riferimenti normativi del testo che segue sono riferiti a questa norma, se non diversamente specificato.

A. Campo di applicazione Per definizione, presentano pericoli di incidenti rilevanti quegli stabilimenti in cui possono essere presenti in un determinato momento, a qualsiasi titolo, sostanze o miscele pericolose in quantità superiori alle soglie fissate dalla norma, indipendentemente dal tipo di attività svolta. La presenza può essere reale o prevista e comprende i depositi nonché quanto può essere prodotto in caso di perdita di controllo dei processi. Le sostanze e le miscele pericolose ai fini della norma sono quelle indicate nell’allegato 1 che comprende:

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• un elenco chiuso di sostanze specificate,

• un elenco di categorie di pericolosità delle sostanze o miscele, sulla base di classificazioni CLP.

Per ogni voce sono fissate due soglie di quantità: gli stabilimenti che superano la soglia inferiore ma non la superiore sono ora detti “stabilimenti di soglia inferiore”, quelli che superano la soglia superiore “stabilimenti di soglia superiore”. Qualora il gestore ritenga che una sostanza pericolosa non possa determinare incidenti rilevanti, sia in condizioni normali che anormali, può chiedere al Ministero dell’ambiente di effettuare una valutazione ad hoc secondo le modalità definite nel D.M. 148/2016. B. Definizioni203 Il D.Lgs. 105/2015 utilizza la seguente terminologia al fine di identificare gli adempimenti in capo al gestore dello stabilimento:

• nuovo stabilimento

− uno stabilimento che avvia l’attività o è costruito a partire dal 1° giugno 2015;

− uno stabilimento che entra nel campo di attività della norma a partire dal 1° giugno 2015 per effetto di cambiamenti delle sue sostanze pericolose o delle relative quantità;

− uno stabilimento che da soglia inferiore diventa di soglia superiore o viceversa a partire dal 1° giugno 2015 per effetto di cambiamenti delle sue sostanze pericolose o delle relative quantità.

• stabilimento preesistente

− uno stabilimento già a pericolo di incidente rilevante che il 1° giugno 2015 continua a rimanervi senza modificare la sua classificazione di soglia inferiore o superiore.

• altro stabilimento

− uno stabilimento che entra nel campo di attività della norma a partire dal 1° giugno 2015 per motivi diversi dal cambiamento delle sue sostanze pericolose o delle relative quantità (es. cambio di classificazione);

− uno stabilimento che da soglia inferiore diventa di soglia superiore o viceversa a partire dal 1° giugno 2015 per motivi diversi dal cambiamento delle sue sostanze pericolose o delle relative quantità.

C. Notifica204 Il gestore di uno stabilimento soggetto alla norma è tenuto a trasmettere un documento denominato “notifica”, redatto come da modulo riportato in allegato 5, a Comitato tecnico regionale (CTR), Regione, Ministero dell’ambiente, Prefettura, Comune, Comando provinciale dei Vigili del fuoco. Il termini di presentazione della notifica sono i seguenti:

• nuovo stabilimento: 180 gg prima dell’inizio della costruzione o 60 gg prima di cambiamenti delle sostanze pericolose;

203 D.Lgs. 105/2015, art. 3 204 D.Lgs. 105/2015, art. 13

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• altro stabilimento: un anno dalla data in cui la norma diventa applicabile. La notifica deve essere aggiornata con comunicazione preventiva nei seguenti casi:

• modifiche significative delle quantità di sostanze pericolose, della natura delle stesse o dei processi in cui sono utilizzate;

• modifiche di stabilimento o di impianti che comportino aggravio dei livelli di rischio;

• chiusura dello stabilimento;

• variazione delle informazioni contenute nella notifica.

D. Rapporto di sicurezza205 I gestori degli stabilimenti di soglia superiore devono redigere, oltre alla notifica, anche il rapporto di sicurezza, da inviare al CTR. I termini per la presentazione sono:

• nuovo stabilimento: prima dell’avvio dell’attività o prima di cambiamenti delle sostanze pericolose; la realizzazione di nuovi stabilimenti di soglia superiore richiede però la preventiva acquisizione dal CTR di un nulla osta di fattibilità dietro presentazione di un rapporto preliminare di sicurezza;

• altro stabilimento: due anni dalla data di applicabilità della norma. Il rapporto di sicurezza è riesaminato dal gestore almeno ogni cinque anni e in caso di modifiche che comportino aggravio del rischio. Il rapporto di sicurezza è assoggettato ad istruttoria da parte del CTR che si esprime con un parere tecnico. Gli atti conclusivi sono trasmessi da CTR ad altri enti competenti perché ne tengano conto nell’ambito di altri procedimenti amministrativi, quali quelli relativi a VIA, AIA, rifiuti, AUA, industrie insalubri, edilizia, oli minerali e carburanti, stabilimenti e depositi costieri, sicurezza, gas tossici e pubblica sicurezza206.

E. Modifica dello stabilimento207 Qualora intervengano modifiche dello stabilimento che comportino un aggravio del rischio di incidenti rilevanti o il passaggio da uno stabilimento di soglia inferiore ad uno di soglia superiore, o viceversa, il gestore:

• riesamina e aggiorna la notifica, il documento informativo dell’allegato 5, la politica e il sistema di gestione della sicurezza, e trasmette alle autorità competenti tutte le informazioni utili prima di procedere alle modifiche;

• riesamina e aggiorna il rapporto di sicurezza e trasmette al CTR tutte le informazioni utili prima di procedere alle modifiche, al fine di avviare l’istruttoria;

• comunica la modifica all’autorità competente in materia di VIA (Valutazione di Impatto Ambientale), che si pronuncia entro un mese, al fine verificare se tale procedimento è dovuto.

La definizione di modifica che comporta un aggravio del rischio di incidenti rilevanti e le procedure da seguire sono riportate nell’allegato D.

205 D.Lgs. 105/2015, art. 15 206 D.Lgs. 105/2015, art. 31.2 207 D.Lgs. 105/2015, art. 18

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F. Politica di prevenzione degli incidenti rilevanti e sistema di gestione della sicurezza208 Il gestore deve redigere un documento che definisca la propria politica di prevenzione degli incidenti rilevanti, sulla base delle linee guida dell’allegato B. Il documento deve essere predisposto entro gli stessi termini previsti per la presentazione della notifica e, nel caso degli stabilimenti di soglia superiore, è incluso nel rapporto di sicurezza. Il riesame del documento è richiesto ogni due anni e in caso di modifiche che comportino aggravio del rischio. Per attuare la politica di prevenzione il gestore deve realizzare un sistema di gestione della sicurezza sulla base di quanto riportato negli allegati 3 e B. I termini di attuazione del sistema sono:

• nuovo stabilimento: contestualmente all’inizio dell’attività;

• altro stabilimento: un anno dalla data di applicabilità della norma.

G. Piano di emergenza interno209 Il gestore deve predisporre un piano di emergenza interna, previa consultazione con il personale che lavora nello stabilimento, compreso quello di imprese subappaltatrici di lungo termine. I termini sono:

• nuovo stabilimento: prima dell’avvio dell’attività o prima di cambiamenti delle sostanze pericolose;

• altro stabilimento: un anno dalla data di applicabilità della norma. Il piano di emergenza interno è riesaminato ed eventualmente aggiornato almeno ogni tre anni.

H. Piani di emergenza esterna210 Il piano di emergenza esterna è predisposto dal Prefetto, avvalendosi anche delle informazioni trasmesse dai gestori nelle notifiche e nelle comunicazioni dovute per gli stabilimenti soggetti ad effetto domino. I gestori degli stabilimenti di soglia superiore sono altresì tenuti a trasmettere tutte le informazioni utili entro gli stessi termini fissati per la predisposizione del piano di emergenza interna.

I. Effetto domino211 Laddove il CTR individui stabilimenti Seveso che per la loro vicinanza possano determinare effetto domino in caso di incidente rilevante ne dà informazione al gestore che è tenuto a:

• fornire al Prefetto, entro quattro mesi, le informazioni necessarie alla redazione del piano di emergenza esterna;

• scambiare informazioni con gli altri gestori interessati;

• cooperare nella diffusione dell’informazione alla popolazione.

208 D.Lgs. 105/2015, art. 14 209 D.Lgs. 105/2015, art. 20 210 D.Lgs. 105/2015, art. 21 211 D.Lgs. 105/2015, art. 19

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L. Prevenzione incendi212 Le verifiche di prevenzione incendi per gli stabilimenti di soglia superiore sono effettuate con le modalità dell’allegato L.

M. Accadimento di incidente rilevante213 Qualora si verifichi un incidente rilevante il gestore è tenuto a fornire le informazioni dell’art. 25, comma 1, a Prefettura, Questura, CTR, Regione, Città metropolitana o Provincia, Comune, comando provinciale dei vigili del fuoco, ARPA e ASL.

N. Ispezioni214 Per gli stabilimenti di soglia superiore il piano delle ispezioni è predisposto dal Ministero dell’interno, per quelli di soglia inferiore dalla Regione. Sulla base di tali piani sono approntati ogni anno i programmi di ispezioni ordinarie con le frequenze delle visite in loco, definendo l’intervallo tra due visite consecutive. Laddove questo non sia fissato non può comunque essere superiore ad un anno per gli stabilimenti di soglia superiore e a tre anni per quelli di soglia inferiore. Le conclusioni delle ispezioni sono comunicate al gestore entro quattro mesi, con le eventuali prescrizioni. I criteri e le modalità con cui sono pianificate e condotte le ispezioni sono descritti nell’allegato H. Gli oneri delle ispezioni, sia ordinarie che straordinarie, sono a carico del gestore. Ove possibile, le ispezioni sono coordinate con quelle relative ad altre normative, con particolare riferimento al regolamento REACH (1907/2006) e alle attività soggette ad AIA.

O. Tariffe215 Le seguenti attività sono soggette ad un sistema di tariffe a carico del gestore:

• istruttorie tecniche per la valutazione del rapporto di sicurezza;

• ispezioni;

• istruttorie a fronte di richiesta di valutazione dei pericoli di incidenti rilevanti, ai fini di possibile esclusione;

• verifica dei dati contenuti nella notifica ai fini dell’inventario degli stabilimenti Seveso. Gli importi, variabili in funzione della dimensione aziendale, sono riportati nell’allegato I. Le Regioni possono tuttavia ridurre gli importi per le attività di propria competenza.

212 D.Lgs. 105/2015, art. 31 213 D.Lgs. 105/2015, art. 25 214 D.Lgs. 105/2015, art. 27 215 D.Lgs. 105/2015, art. 30

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8.3. Scadenze

Fattispecie Data Enti competenti Riesame della politica di prevenzione (D.Lgs. 105/2015, art. 14.4)

ogni 2 anni

Riesame del rapporto di sicurezza (D.Lgs. 105/2015, art. 15.8)

almeno ogni 5 anni CTR

Riesame del piano di emergenza interno (D.Lgs. 105/2015, art. 20.3)

almeno ogni 3 anni

Presentazione notifica in caso di nuovo assoggettamento alla norma a seguito del D.Lgs. 105/2015 o di precedente notifica non adeguata ai requisiti del D.Lgs. 105/2015 (D.Lgs. 105/2015, art. 13.1, 3)

1/6/2016 CTR, Regione, Ministero dell’ambiente, Prefettura, Comune, Comando provinciale dei Vigili del fuoco

Presentazione modifiche del rapporto di sicurezza non adeguato ai requisiti del D.Lgs. 105/2015 (D.Lgs. 105/2015, art. 15.7)

1/6/2016 CTR

Presentazione notifica per nuovo stabilimento (D.Lgs. 105/2015, art. 13.1)

180 gg prima della costruzione o 60 gg prima di cambiamenti delle sostanze pericolose

CTR, Regione, Ministero dell’ambiente, Prefettura, Comune, Comando provinciale dei Vigili del fuoco

Presentazione notifica per altro stabilimento (D.Lgs. 105/2015, art. 13.1)

entro un anno dalla data di applicabilità

CTR, Regione, Ministero dell’ambiente, Prefettura, Comune, Comando provinciale dei Vigili del fuoco

Redazione della politica di prevenzione degli incidenti rilevanti e attuazione del sistema di gestione della sicurezza per nuovo stabilimento (D.Lgs. 105/2015, art. 14.2,6)

contestualmente all’inizio attività

Redazione della politica di prevenzione degli incidenti rilevanti e attuazione del sistema di gestione della sicurezza per altro stabilimento (D.Lgs. 105/2015, art. 14.2,6)

entro un anno dalla data di applicabilità

Predisposizione del piano di emergenza interno per nuovo stabilimento (D.Lgs. 105/2015, art. 20.1)

prima dell’avvio dell’attività o prima di cambiamenti delle sostanze pericolose

Predisposizione del piano di emergenza interno per altro stabilimento (D.Lgs. 105/2015, art. 20.1)

entro un anno dalla data di applicabilità

Presentazione rapporto di sicurezza per nuovo stabilimento (D.Lgs. 105/2015, art. 15.6)

prima dell’avvio dell’attività o prima di cambiamenti delle sostanze pericolose

CTR

Presentazione rapporto di sicurezza per altro stabilimento (D.Lgs. 105/2015, art. 15.6)

entro due anni dalla data di applicabilità

CTR

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8.4. Documenti

Fattispecie Documenti richiesti Presenza di sostanze pericolose in quantità da configurare il solo obbligo di notifica

notifica, politica di prevenzione, documentazione del sistema di gestione, scheda informativa

Presenza di sostanze pericolose in quantità da configurare l'obbligo di rapporto di sicurezza

notifica, politica di prevenzione, documentazione del sistema di gestione, rapporto di sicurezza, piano di emergenza interno, scheda informativa

8.5. Illeciti e sanzioni

Fattispecie Sanzione Omessi notifica, rapporto di sicurezza, politica di prevenzione nei termini previsti (D.Lgs. 105/2015, art. 28.1)

arresto fino a 1 anno o ammenda da 15.000 a 90.000 €

Omessa scheda informativa dell’art. 13.4 (D.Lgs. 105/2015, art. 28.2)

arresto fino a 3 mesi o ammenda da 10.000 a 60.000 €

Mancato rispetto delle prescrizioni del rapporto di sicurezza e delle autorità competenti (D.Lgs. 105/2015, art. 28.3)

arresto da 6 mesi a 3 anni e ammenda da 15.000 a 120.000 €

Mancato adempimento agli obblighi previsti in caso di incidente rilevante (D.Lgs. 105/2015, art. 28.3)

arresto da 6 mesi a 3 anni e ammenda da 15.000 a 120.000 €

Mancata attuazione del sistema di gestione della sicurezza (D.Lgs. 105/2015, art. 28.4)

arresto da 3 mesi a 1 anno e ammenda da 15.000 a 90.000 €

Mancato aggiornamento del rapporto di sicurezza (D.Lgs. 105/2015, art. 27.5)

arresto fino a 3 mesi o ammenda di 25.000 €

Mancato aggiornamento della politica di prevenzione (D.Lgs. 105/2015, art. 27.5)

arresto fino a 3 mesi o ammenda di 25.000 €

Mancata trasmissione di informazioni al Prefetto da parte di stabilimenti con possibili effetti domino (D.Lgs. 105/2015, art. 28.6)

sanzione amministrativa da 15.000 a 90.000 €

Mancati adozione e riesame del piano di emergenza interno (D.Lgs. 105/2015, art. 28.6)

sanzione amministrativa da 15.000 a 90.000 €

Mancata trasmissione dei dati per il piano di emergenza esterno (D.Lgs. 105/2015, art. 28.6)

sanzione amministrativa da 15.000 a 90.000 €

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9. VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE (VIA) 9.1. Principali riferimenti normativi • Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 1988

Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilità di cui all’art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, adottata ai sensi dell’art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377. G.U. 5 gennaio 1989, n. 4

• Decreto del Ministero dell’ambiente 1 aprile 2004

Linee guida per l’utilizzo dei sistemi innovativi nelle valutazioni di impatto ambientale. G.U. 9 aprile 2004, n. 84

• Circolare del Ministero dell’ambiente 1 giugno 2005

Disposizioni concernenti il pagamento dello 0,5 per mille ai sensi dell'articolo 27 della legge 30 aprile 1999, n. 136, come modificato dall'articolo 77, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, per le opere assoggettate alla procedura di VIA statale di cui all'articolo 6 della legge 8 luglio 1989, n. 349. G.U. 22 giugno 2005, n. 143

• Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

Norme in materia ambientale. G.U. 14 aprile 2006, n. 88 (suppl. ord. n. 96) Parte seconda

• Decreto del Ministero dell’ambiente 30 marzo 2015

Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116. G.U. 11 aprile 2015, n. 84

• Decreto del Ministero dell’ambiente 24 dicembre 2015

Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di valutazione ambientale di competenza statale. G.U. 21 gennaio 2016, n. 16.

• Decreto del Ministero dell’ambiente 25 ottobre 2016, n. 245

Regolamento recante modalità di determinazione delle tariffe, da applicare ai proponenti, per la copertura dei costi sopportati dall'autorità competente per l'organizzazione e lo svolgimento delle attività istruttorie, di monitoraggio e controllo relative ai procedimenti di valutazione ambientale previste dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. G.U. 2 gennaio 2017, n. 1.

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9.2. Regolamentazione La valutazione di impatto ambientale (VIA) riguarda singoli progetti che possono comportare impatti potenzialmente negativi e significativi sull’ambiente e sul patrimonio culturale. La VIA interviene prima delle fasi di autorizzazione e rappresenta uno strumento di supporto alla decisione al fine di verificare in modo preventivo e partecipato le conseguenze ambientali. Il procedimento di VIA si articola in linea di principio nelle seguenti fasi:

• verifica di assoggettabilità a VIA del progetto (quando prevista)216;

• definizione del livello di dettaglio degli elaborati progettuali: fase avviata su richiesta discrezionale del proponente217;

• definizione dei contenuti dello studio di impatto ambientale: fase di consultazione con l’Autorità competente avviata su richiesta discrezionale del proponente218;

• consultazione del pubblico: fase avviata contestualmente alla presentazione dell’istanza di VIA, attraverso il sito web dell’Autorità competente219;

• valutazione dello studio e degli esiti della consultazione, con decisione da assumere con parere motivato dell’Autorità competente.

Il provvedimento di VIA è sempre integrato nell’autorizzazione e in ogni altro titolo abilitativo alla realizzazione dei progetti sottoposti a VIA, nonché nell’AIA, ove prevista.220 Le opere indicate nell’allegato II alla Parte II del D.Lgs. 152/2006 sono di competenza statale, le opere elencate nell’allegato III sono di competenza delle Regioni e delle Province autonome, le opere elencate nell’allegato II-bis sono sottoposte alla verifica di assoggettabilità di competenza statale, le opere elencate nell’allegato IV sono sottoposte alla verifica di assoggettabilità di competenza delle regioni sulla base dei criteri precisati dal DM 30 marzo 2015. Per i progetti di competenza statale è prevista la facoltà da parte del proponente di richiedere che il provvedimento di VIA venga rilasciato nell’ambito di un “Provvedimento unico in materia ambientale”, atto che coordina e sostituisce tutti i titoli abilitativi o autorizzativi riconducibili agli aspetti ambientali associati al progetto.221 Nel caso di progetti di competenza regionale il provvedimento autorizzatorio è sempre unico e il proponente deve presentare contestualmente all’istanza di VIA tutta la documentazione richiesta dalle normative ambientali di settore ai fini del rilascio di tutti i titoli abilitativi necessari alla realizzazione e all’esercizio.222 Nell’ambito degli allegati alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006 sono definiti i contenuti dello Studio Preliminare Ambientale (all. IV bis), del Rapporto Ambientale (all. VI), dello Studio di Impatto ambientale (all. VII), nonché i criteri per l’effettuazione della verifica di assoggettabilità (all. V). Per le opere di competenza statale l’Autorità competente è rappresentata dal Ministero dell’ambiente che si avvale del supporto tecnico scientifico di un’apposita Commissione di esperti.

216 D.Lgs. 152/2006, art. 19. 217 D.Lgs. 152/2006, art. 20. 218 D.Lgs. 152/2006, art. 21. 219 D.Lgs. 152/2006, art. 24. 220 D.Lgs. 152/2006, art. 26. 221 D.Lgs. 152/2006, art. 27. 222 D.Lgs. 152/2006, art. 27-bis.

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Le tariffe per la copertura dei costi delle attività istruttorie, di monitoraggio e controllo relative ai procedimenti di valutazione ambientale sono calcolate secondo le modalità stabilite dal D.M. 245/2016.

9.3. Scadenze Non vi sono scadenze.

9.4. Documenti

Fattispecie Documenti richiesti

Realizzazione di progetti sottoposti a verifica di assoggettabilità

Pronunciamento dell’Autorità competente

Realizzazione di progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale

Provvedimento di valutazione di impatto ambientale / Provvedimento unico in materia ambientale

9.5. Illeciti e sanzioni

Fattispecie Sanzione

Provvedimenti di autorizzazione di un progetto adottati senza la previa sottoposizione alle fasi di verifica di assoggettabilità a VIA o senza la VIA (D.Lgs. 152/2006, art. 29.1)

Annullamento dei provvedimenti di autorizzazione (*)

Violazione delle condizioni ambientali contenute nei provvedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA, nei provvedimenti di VIA ovvero in caso di modifiche che rendano il progetto difforme (D.Lgs. 152/2006, art. 29.2)

Secondo la gravità delle infrazione:

• Diffida

• Diffida, con contestuale sospensione dell’attività per un tempo determinato

• Revoca del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA o di VIA

Realizzazione di un progetto o parte di esso senza la VIA o senza la verifica di assoggettabilità a VIA (D.Lgs. 152/2006, art. 29.4)

Sanzione amministrativa da 35.000 € a 100.000 € (**)

Violazione delle condizioni ambientali contenute nei provvedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA e nei provvedimenti di VIA (D.Lgs. 152/2006, art. 29.5)

Sanzione amministrativa da 20.000 € a 80.000 € (**)

(*) In caso di un progetto già realizzato od in corso realizzazione, l’Autorità competente assegna un termine all'interessato entro il quale avviare un nuovo procedimento e può consentire la

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prosecuzione dei lavori o delle attività a condizione che tale prosecuzione avvenga in termini di sicurezza. (**) Non si applica il pagamento in misura ridotta di cui all’art. 16 della L. 689/1981

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10. PREVENZIONE E RIDUZIONE INTEGRATE DELL’INQUINAMENTO (IPPC)

10.1. Principali riferimenti normativi • Circolare del Ministero dell’ambiente 13 luglio 2004

Circolare interpretativa in materia di prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento, di cui al decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372, con particolare riferimento all’allegato I. G.U. 19 luglio 2004, n. 167

• Decreto del Ministero dell’ambiente del 31 gennaio 2005

Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, per le attività elencate nell'allegato I del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372. G.U. 13 giugno 2005, n. 135 (suppl. ord. n. 107)

• Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Norme in materia ambientale. G.U. 14 aprile 2006, n. 88 (suppl. ord. n. 96) Parte seconda, titolo III-bis

• Decreto del Ministero dell'Ambiente del 19 aprile 2006.

Determinazione dei termini per la presentazione delle domande di autorizzazione integrata ambientale, per gli impianti di competenza statale, ai sensi del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59. G.U. 28 aprile 2006, n. 98

• Regolamento 18 gennaio 2006 n. 166/2006 relativo all'istituzione di un registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti e che modifica le direttive 91/689/Cee e 96/61/Ce del Consiglio. G.U.U.E. 4 febbraio 2006 n. L 33

• Decreto del Ministero dell’ambiente del 29 gennaio 2007

Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliorie tecniche disponibili, in materia di allevamenti, macelli e trattamento di carcasse, per le attività elencate nell'allegato I del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59. G.U. 31 maggio 2007, n. 125 (suppl. ord. n. 127)

• Decreto del Ministero dell’ambiente del 29 gennaio 2007

Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, in materia di fabbricazione di vetro, fritte vetrose e prodotti ceramici, per le attività elencate nell'allegato I del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59. G.U. 31 maggio 2007, n. 125 (suppl. ord. 127)

• Decreto del Ministero dell’ambiente del 29 gennaio 2007

Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, in materia di raffinerie, per le attività elencate nell'allegato I del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59. G.U. 31 maggio 2007, n. 125 (suppl. ord. n. 127)

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• Decreto del Ministero dell’ambiente del 29 gennaio 2007 Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, in materia di gestione dei rifiuti, per le attività elencate nell'allegato I del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59. G.U. 7 giugno 2007, n. 130 (suppl. ord. n. 133)

• Decreto del Ministero dell’ambiente del 7 febbraio 2007 Formato e modalità per la presentazione della domanda di autorizzazione integrata ambientale di competenza statale. G.U. 15 marzo 2007, n. 62

• Decreto del Ministero dell’ambiente del 15 febbraio 2007 Istituzione della Commissione di cui all’art. 4, comma 2, del D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59. G.U. 15 marzo 2007, n. 62

• Decreto del Ministero dell’ambiente del 1 ottobre 2008 Emanazione di linee guida in materia di analisi degli aspetti economici e degli effetti incrociati per le attività elencate nell'allegato I del decreto legislativo 18 febbraio. G.U. 12 febbraio 2009, n. 35

• Decreto del Ministero dell’ambiente del 1 ottobre 2008 Linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili in materia di trattamento di superficie di metalli, per le attività elencate nell'allegato I del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59. G.U. 3 marzo 2009, n. 51 (suppl. ord. n. 29)

• Decreto del Ministero dell’ambiente del 1 ottobre 2008 Linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili in materia di produzione di cloro-alcali e olefine leggere per le attività elencate nell'allegato I del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59. G.U. 3 marzo 2009, n. 51 (suppl. ord. n. 29)

• Decreto del Ministero dell’ambiente del 1 ottobre 2008 Linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili in materia di industria alimentare, per le attività elencate nell'allegato I del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59. G.U. 3 marzo 2009, n. 51 (suppl. ord. n. 29)

• Decreto del Ministero dell’ambiente del 1 ottobre 2008 Linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili in materia di impianti di combustione, per le attività elencate nell'allegato I del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59. G.U. 3 marzo 2009, n. 51 (suppl. ord. n. 29)

• Comunicato del Ministero dell’ambiente Indicazioni relative all'acquisizione delle informazioni ex articolo 5 del Regolamento (CE) n. 166/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo all'istituzione di un Registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di inquinanti. G.U. 29 aprile 2009, n. 98

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• Decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 2011, n. 157 Regolamento di esecuzione del Regolamento (CE) n. 166/2006 relativo all’istituzione di un Registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti e che modifica le direttive 91/689/CEE e 96/61/CE. G.U. 26 settembre 2011, n. 224 (suppl. ord. n. 212)

• Decisione 2012/134/UE del 28 febbraio 2012 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per la produzione del vetro ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali. G.U.U.E. 8 marzo 2012, n. L 70

• Decisione 2012/135/UE del 28 febbraio 2012 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per la produzione di ferro e acciaio ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali. G.U.U.E. 8 marzo 2012, n. L 70

• Decisione 2012/249/UE del 7 maggio 2012 relativa alla determinazione dei periodi di avvio e di arresto ai fini della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali. G.U.U.E. 9 maggio 2012, n. L 123

• Decisione 2013/84/UE del 11 febbraio 2013

che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) concernenti l’industria conciaria ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali. G.U.U.E. 16 febbraio 2013, n. L 45

• Decisione 2013/163/UE del 26 marzo 2013

che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il cemento, la calce e l’ossido di magnesio, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali. G.U.U.E. 9 aprile 2013, n. L 100

• Decisione 2013/732/UE del 9 dicembre 2013

che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per la produzione di cloro-alcali ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali. G.U.U.E. 11 dicembre 2013 n. L 332

• Comunicazione della Commissione europea 2014/C 136 del 6 maggio 2014

Linee guida della Commissione europea sulle relazioni di riferimento di cui all'articolo 22, paragrafo 2, della Direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali. G.U.U.E. 6 maggio 2014, n. C 136

• Decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46

Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento). G.U. 27 marzo 2014, n. 72 (suppl. ord. n. 27)

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• Decisione 2014/687/UE del 26 settembre 2014

che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per la produzione di pasta per carta, carta e cartone, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio. G.U.U.E. 30 settembre 2014, n. L 284

• Decisione 2014/687/UE del 9 ottobre 2014

che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) concernenti la raffinazione di petrolio e di gas, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali. G.U.U.E. 28 ottobre 2014, n. L 307

• Circolare del Ministero dell’ambiente prot. 0022295/GAB del 27 ottobre 2014 Line di indirizzo sulle modalità applicative della disciplina in materia di prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento, recata dal Titolo III-bis alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, alla luce delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46.

• Circolare del Ministero dell’ambiente prot. 0012422 GAB del 17 giugno 2015

Ulteriori criteri sulle modalità applicative della disciplina in materia di prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento alla luce delle modifiche introdotte dal D.Lgs 4 marzo 2014, n. 46.

• Decisione di esecuzione 2015/2119/UE del 20 novembre 2015

che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) concernenti la produzione di pannelli a base di legno, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali. G.U.U.E. 24 novembre 2015, n. L 306

• Decisione di esecuzione 2016/902/UE del 30 maggio 2016 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT), a norma della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, sui sistemi comuni di trattamento/gestione delle acque reflue e dei gas di scarico nell'industria chimica. G.U.U.E. 9 giugno 2016, n. L 152

• Decisione di esecuzione 2016/1032/UE del 13 giugno 2016 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT), a norma della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, per le industrie dei metalli non ferrosi. G.U.U.E. 30 giugno 2016, n. L 174

• Decreto del Ministero dell’ambiente del 26 maggio 2016 Criteri da tenere in conto nel determinare l'importo delle garanzie finanziarie, di cui all'articolo 29-sexies, comma 9-septies, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. G.U. 10 ottobre 2016, n. 237

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• Decreto del Ministero dell’ambiente del 17 ottobre 2016, n. 228 Regolamento recante la definizione dei contenuti minimi e dei formati dei verbali di accertamento, contestazione e notificazione relativi ai procedimenti di cui all'articolo 29-quattuordecies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. G.U. 15 dicembre 2016, n. 292

• Decreto del Ministero dell’ambiente 6 marzo 2017, n. 58

Regolamento recante le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti al Titolo III-bis della Parte Seconda, nonché i compensi spettanti ai membri della commissione istruttoria di cui all'articolo 8-bis. G.U. 11 maggio 2017, n. 108

• Decisione di esecuzione 2017/1442/UE del 31 luglio 2017

che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT), a norma della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, per le industrie dei metalli non ferrosi. G.U.U.E. 17 agosto 2017, n. L 212

10.2. Regolamentazione Sono soggette alla normativa sulla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento di cui al titolo III-bis della parte seconda del D.Lgs. 152/2006 le attività elencate nel relativo allegato VIII. A. Autorizzazioni223 L’autorizzazione integrata ambientale (AIA) assorbe tutte le autorizzazioni ambientali (con l’eccezione dell’autorizzazione per le emissioni di CO2, vedi par. 3.3) ed è rilasciata dalla Regione o dalla Provincia delegata o, per gli impianti elencati nell’all. XII alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006, dal Ministero dell’ambiente. Alla pubblicità dell’avvio del procedimento provvede l’autorità competente tramite il proprio sito Internet. Le autorizzazioni sono rilasciate entro 150 gg dalla presentazione della domanda, salvo richiesta di integrazioni. L’AIA rappresenta un’autorizzazione all’esercizio dell’installazione che può comprendere più impianti o più attività, anche accessorie. L’AIA viene periodicamente riesaminata in funzione dell’aggiornamento delle conclusioni sulle BAT. Il riesame, che vale come rinnovo dell’autorizzazione, è effettuato entro 4 anni dalla pubblicazione di detto aggiornamento e comunque prima che siano trascorsi 10 anni dall’ultimo riesame o dal primo rilascio dell’AIA (portati a 16 anni per le installazioni registrate EMAS e a 12 anni per quelle certificate ISO 14001). L’autorità competente può chiedere che il riesame sia effettuato anche prima di tali termini se situazioni di inquinamento o l’evoluzione delle BAT lo dovessero rendere necessario. Entro le scadenze sopra indicate il gestore presenta istanza di riesame. Se l’istanza non è trasmessa entro il termine di 10 anni, o quello più lungo per le attività con certificazione ambientale, l’autorizzazione decade e l’autorità dispone la chiusura dell’istallazione. Qualora il riesame sia richiesto dall’autorità competente questa ne dà comunicazione al gestore fissando i termini per la presentazione della documentazione richiesta. 223 D.Lgs. 152/2006, artt. 29-ter, 29-quater e 29-sexies.

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B. Migliori tecniche disponibili (BAT)224 Il gestore deve adottare, per quanto tecnicamente ed economicamente possibile, le migliori tecniche disponibili (BAT), definite a livello nazionale da appositi decreti ministeriali e a livello comunitario da linee guida non tradotte (BREF “Documenti di riferimento delle BAT”) e non pubblicate in G.U.U.E, reperibili esclusivamente nel sito http://eippcb.jrc.es/pages/Factivities.htm. Alle BAT comunitarie si affiancano le “Conclusioni sulle BAT”, documenti pubblicati anche in italiano che contengono i dati riassuntivi delle migliori tecniche disponibili. Nell’ambito dei BREF sono inoltre definiti i BAT-AEL, ossia i “livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili”, espressi come intervalli di valori. Le Conclusioni sulle BAT e i BAT-AEL rappresenteranno i riferimenti principali per le prescrizioni dell’AIA, ma sono possibili deroghe in caso di costi sproporzionati rispetto ai benefici ambientali.

C. Lo stato di qualità del suolo e delle acque sotterranee Il gestore dell’installazione, in caso di nuova AIA o di rinnovo della stessa, deve allegare all’istanza una “relazione di riferimento” qualora l’attività comporti l’utilizzo, la lavorazione o lo scarico di sostanze pericolose, tenendo conto della possibilità che queste possano determinare contaminazione del suolo o delle acque sotterranee225. Questa relazione, redatta sulla base di linee guida comunitarie226, descrive lo stato di qualità del suolo e delle acque sotterranee in relazione all’uso delle sostanze pericolose presenti, al fine di poter effettuare un confronto quantitativo con lo stato del sito al momento della futura cessazione dell’attività. L’AIA deve contenere misure per la prevenzione dell’inquinamento del suolo da parte delle sostanze pericolose individuate e per la verifica della loro efficacia. Il controllo delle acque sotterranee sarà prescritto almeno ogni 5 anni, mentre quello del suolo almeno ogni 10. È prevista inoltre la prestazione di garanzie finanziarie che coprano i costi dell’eventuale ripristino del sito che fosse necessario al momento della cessazione definitiva dell’attività227. I criteri per la determinazione dell’importo delle garanzie sono stati stabiliti dal decreto ministeriale 26 maggio 2016228.

D. Modifiche degli impianti229 Il gestore deve comunicare all’autorità competente le modifiche che intende apportare all’impianto. Decorsi 60 gg senza osservazioni il gestore può realizzare le modifiche; se queste sono invece giudicate sostanziali occorre presentare una domanda di autorizzazione. In particolare per ciascuna attività per la quale l'allegato VIII indica valori di soglia, è sostanziale una modifica dell’installazione che dia luogo ad un incremento del valore di una delle grandezze, oggetto della soglia, pari o superiore al valore della soglia stessa.230

224 D.Lgs. 152/2006, art. 29-bis. 225 D.Lgs. 152/2006, art. 29-ter.1.m. 226 Comunicazione della Commissione n. 2014/C 136 227 D.Lgs. 152/2006, art. 29-sexies, comma 9-septies. 228 Come modificato dal D.M. 28 aprile 2017 229 D.Lgs. 152/2006, art. 29-nonies. 230 D.Lgs. 152/2006 art. 5 comma 1, lettera 1-bis

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E. Comunicazioni Il gestore comunica preventivamente all’autorità competente l’attuazione delle prescrizioni dell’autorizzazione e trasmette ad essa, al Comune ed all’ente responsabile degli accertamenti i risultati degli autocontrolli231. Il gestore è tenuto ad informare l’autorità competente di ogni nuova istanza presentata in materia di rischi di incidenti rilevanti, di valutazione di impatto ambientale e di urbanistica, prima di effettuare gli interventi relativi. Il gestore informa immediatamente l’autorità competente, nonché Comune e ARPA, delle violazioni delle condizioni dell’autorizzazione, provvedendo al ripristino della conformità nel più breve tempo possibile. Il gestore informa immediatamente l’autorità competente del verificarsi di incidenti o di eventi imprevisti che incidano in modo significativo sull’ambiente. I dati di emissione in aria, in acqua e nel suolo delle sostanze indicate nell’allegato II al D.P.R. 157/2011, nonché i dati relativi ai rifiuti conferiti fuori sito, se superiori alle soglie ivi indicate, sono trasmessi annualmente al Registro PRTR entro il 30 aprile dell’anno successivo. La comunicazione può essere modificata o integrata entro il 30 giugno dello stesso anno232. N.B. Il registro PRTR ricomprende anche attività non IPPC, elencate in allegato I al Regolamento.

F. Attività di controllo Per il controllo delle installazioni IPPC è prevista un’attività ispettiva presso i siti svolta con oneri a carico del gestore. Il periodo tra due visite ispettive non supera un anno per i siti che presentano rischi più elevati, tre anni per quelli a minor rischio e 6 mesi per quelli nei quali precedenti ispezioni avevano evidenziato gravi inosservanze delle condizioni di autorizzazione. I livelli di rischio sono determinati dalla Regione.

G. Esercizio in assenza di autorizzazione o inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie In caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie, o di esercizio in assenza di autorizzazione, l'autorità competente procede secondo la gravità delle infrazioni alla diffida o alla diffida e contestuale sospensione dell'attività per un tempo determinato. Se una violazione delle prescrizioni è reiterata più di due volte all’anno la diffida è accompagnata dalla sospensione dell’attività per un tempo determinato. Se l’infrazione ha determinato esercizio in assenza di autorizzazione l’autorità deve procedere alla chiusura dell’installazione.

H. Tariffe Le istruttorie per il rilascio e le modifiche dell’Autorizzazione Integrata Ambientale ed i controlli correlati sono soggetti al pagamento di tariffa, calcolata con le modalità stabilite dal D.M. 58/2017.

231 D.Lgs. 152/2006, art. 29-decies. 232 D.P.R. 157/2011, art. 4.1

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10.3. Scadenze

Fattispecie Data Enti competenti Comunicazione di attuazione delle prescrizioni dell’autorizzazione (D.Lgs. 152/2006, art. 29-decies.1)

prima dell’attuazione Autorità competente

Comunicazione dati di emissione (D.Lgs. 152/2006, art. 29-decies.2)

Come da prescrizioni dell’autorizzazione

Autorità competente, Comune ed ente responsabile degli accertamenti

Dichiarazione annuale dei dati di emissione al Registro PRTR (D.P.R. 157/2011, art. 4.1)

30/04 ISPRA

Presentazione delle informazioni necessarie ai fini del riesame delle condizioni di autorizzazione (D.Lgs. 152/2006, art. 29-octies.5)

Entro il termine stabilito dall’Autorità competente a seguito della comunicazione di avvio del riesame

Autorità competente

Presentazione domanda della domanda di autorizzazione da parte dei gestori di installazioni diventate soggette ad AIA a seguito delle modifiche normative apportate dal D.Lgs. 46/2014 (D.Lgs. 46/2014, art. 29.2)

07/09/2014 Autorità competente

10.4. Documenti

Fattispecie Documenti richiesti Attività IPPC • AIA

• Risultati autocontrolli prescritti da AIA • Denuncia a inventario PRTR (in caso di

superamento soglie) 10.5. Illeciti e sanzioni

Fattispecie Sanzione Esercizio di attività senza AIA o dopo sua sospensione o revoca (D.Lgs. 152/2006, art. 29-quattuordecies.1)

arresto fino a un anno o ammenda da 2.500 a 26.000 €

Esercizio di attività senza AIA o dopo sua sospensione o revoca se questo comporta lo scarico di sostanze pericolose o raccolta, trasporto, recupero o smaltimento di rifiuti pericolosi (D.Lgs. 152/2006, art. 29-quattuordecies.1)

arresto da sei mesi a due anni e ammenda da 5.000 a 52.000 €, con confisca dell’area in caso di discarica

Mancata osservanza delle prescrizioni dell’AIA o dell’Autorità competente (D.Lgs. 152/2006, art. 29-quattuordecies.2)

sanzione amministrativa da 1.500 a 26.000 €

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Mancata osservanza delle prescrizioni dell’AIA o dell’Autorità Competente se relativa a: a) superamento dei limiti di emissione, b) gestione dei rifiuti, c) scarichi in aree protette. (D.Lgs. 152/2006, art. 29-quattuordecies.3)

ammenda da 5.000 a 26.000 €

Mancata osservanza delle prescrizioni dell’AIA o dell’Autorità Competente se relativa a: a) gestione non autorizzata di rifiuti pericolosi, b) scarico di sostanze pericolose, c) superamento dei limiti di emissione che determina superamento dei limiti di qualità dell’aria, d) utilizzo di combustibili non autorizzati. (D.Lgs. 152/2006, art. 29-quattuordecies.4)

ammenda da 5.000 a 26.000 € e arresto fino a 2 anni

Modifica sostanziale di installazione senza autorizzazione (D.Lgs. 152/2006, art. 29-quattuordecies.5)

arresto fino a un anno o ammenda da 2.500 a 26.000 €

Modifica non sostanziale senza comunicazione o senza attendere il termine dei 60 gg (D.Lgs. 152/2006, art. 29-quattuordecies.6)

sanzione amministrativa da 1.500 a 15.000 €

Mancata comunicazione di: a) attuazione di quanto previsto dall’AIA, b) incidenti o eventi imprevisti (D.Lgs. 152/2006, art. 29-quattuordecies.7)

sanzione amministrativa da 5.000 a 52.000 €

Mancata comunicazione dei dati delle misurazioni delle emissioni (D.Lgs. 152/2006, art. 29-quattuordecies.8) Se il ritardo è minore di 60 gg o se incompleta o inesatta ma con i dati di esercizio dell’impianto (D.Lgs. 152/2006, art. 29-quattuordecies.8) Comunicazione con dati falsificati o alterati (D.Lgs. 152/2006, art. 29-quattuordecies.9)

sanzione amministrativa da 2.500 a 11.000 € sanzione amministrativa da 250 a 1.100 € reclusione fino a 2 anni

Mancata comunicazione di dati relativi alla gestione di rifiuti pericolosi (D.Lgs. 152/2006, art. 29-quattuordecies.8) Comunicazione con dati falsificati o alterati (D.Lgs. 152/2006, art. 29-quattuordecies.9)

sanzione amministrativa da 15.000 a 66.000 € reclusione fino a 2 anni

Mancata presentazione di documentazione richiesta dall’autorità competente nell’ambito di un procedimento di autorizzazione o di riesame (D.Lgs. 152/2006, art. 29-quattuordecies.10)

sanzione amministrativa da 5.000 a 26.000 €

Mancata presentazione di documentazione richiesta dall’autorità competente nell’ambito di un procedimento di riesame (D.Lgs. 152/2006, art. 29-octies.5)

sanzione amministrativa da 10.000 a 60.000 €

Omessa comunicazione PRTR entro il 30 aprile (D.Lgs. 46/2014, art. 30.3)

sanzione amministrativa da 5.000 a 52.000 €

Omessa rettifica della comunicazione PRTR entro il 30 giugno (D.Lgs. 46/2014, art. 30.4)

sanzione amministrativa da 5.000 a 26.000 €

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11. DANNO AMBIENTALE E DELITTI AMBIENTALI

11.1. Principali riferimenti normativi

• Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Norme in materia ambientale. G.U. 14 aprile 2006, n. 88 (suppl. ord. n. 96) Parte sesta

• Legge 22 maggio 2015, n. 68

Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente. G.U. 28 maggio 2015, n.122

11.2. Regolamentazione A. Danno ambientale Nel D.Lgs. 152/2006 il danno ambientale viene definito come ”qualsiasi deterioramento significativo e misurabile, diretto o indiretto, di una risorsa naturale o dell’utilità assicurata da quest’ultima”. In particolare è danno ambientale il deterioramento, in confronto alle condizioni originarie, provocato alle specie e habitat naturali protetti, al terreno, alle acque interne e costiere.233 In caso di pericoli, anche potenziali, per la salute umana e per l’ambiente, l’operatore deve informare immediatamente il Comune, la Provincia, la Regione e il Prefetto.234 Quando esiste una minaccia imminente di danno ambientale l’operatore entro 24 ore e a proprie spese deve adottare le misure necessarie di prevenzione e di messa in sicurezza. Le misure poste in atto devono essere precedute dalla comunicazione di cui sopra, che non appena pervenuta al Comune, abilita l’operatore alla realizzazione degli interventi.235 Nel caso in cui non vengano realizzati tali interventi è il Ministero dell’Ambiente ad adottarli, salvo poi rivalersi sul responsabile per il rimborso delle spese sostenute. Qualora si verifichi un danno, l’operatore comunica gli aspetti pertinenti della situazione alle autorità competenti e adotta immediatamente:

• tutte le iniziative per controllare, circoscrivere, eliminare o gestire qualsiasi fattore di danno anche su specifiche indicazioni delle autorità;

• le necessarie misure di ripristino.236 Una volta accertato un fatto che abbia causato un danno ambientale e il responsabile non abbia avviato le procedure di ripristino, il Ministro dell’Ambiente, con propria ordinanza immediatamente esecutiva ingiunge a coloro che sono risultati, in base ad istruttoria237, responsabili del fatto il ripristino ambientale a titolo di risarcimento.

233 D.Lgs. 152/2006, art. 300 234 D.Lgs. 152/2006, art. 301 235 D.Lgs. 152/2006, art. 304 236 D.Lgs. 152/2006, all. 3 alla parte VI 237 D.Lgs. 152/2006, art. 312

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B. Reati contro l’ambiente contenuti nel codice penale

La legge 68/2015 ha introdotto nel codice penale alcune nuove fattispecie di reato e un relativo sistema sanzionatorio in particolare per quanto riguarda i delitti di inquinamento ambientale, disastro ambientale, traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività.

11.3. Scadenze Non vi sono scadenze.

11.4. Documenti Non vi sono documenti. 11.5. Illeciti e sanzioni

Fattispecie Sanzione Chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativo e misurabile:

– delle acque o dell’aria o di porzioni estese o significative del suolo o del sotto-suolo;

– di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

(Codice penale art. 452-bis)

Reclusione da 2 a 6 anni e multa da 10.000 a 100.000 euro.

Quando l’inquinamento è prodotto in un’area protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata. Se da uno dei fatti deriva come conseguenza non voluta (art. 452-ter): • una lesione personale di durata

superiore a 20 giorni: reclusione da 2 anni e 6 mesi a 7 anni

• una lesione personale grave: reclusione da 3 a 8 anni

• una lesione personale gravissima: reclusione da 4 a 9 anni

• la morte: reclusione da 5 a 10 anni • la morte o lesioni di più persone: pena

per l’ipotesi più grave aumentata fino al triplo (non superiore a 20 anni)

In caso di condotta colposa la pena è diminuita da un terzo a due terzi. Ulteriore diminuzione di un terzo della pena se dalla condotta colposa deriva un pericolo di inquinamento ambientale (art. 452-quinquies).

Sanzione pecuniaria da 250 a 600 quote e sanzioni interdittive per una durata non superiore a 1 anno. Nella fattispecie di cui all’art. 452-quinquies sanzione pecuniaria da 200 a 500 quote. (D.Lgs. 231/2001, art. 25-undecies)

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Fattispecie Sanzione Chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale. Costituiscono disastro ambientale:

1) l’alterazione irreversibile dell’equilibrio di un ecosistema;

2) l’alterazione dell’equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali:

3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l’estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

(Codice penale art. 452-quater)

Reclusione da 5 a 15 anni

Quando l’inquinamento è prodotto in un’area protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata. In caso di condotta colposa la pena è diminuita da un terzo a due terzi. Ulteriore diminuzione di un terzo della pena se dalla condotta colposa deriva un pericolo di disastro ambientale (art. 452-quinquies).

Sanzione pecuniaria da 400 a 800 quote e sanzioni interdittive (D.Lgs. 231/2001, art. 25-undecies)

Chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività. (Codice penale art. 452-sexies)

Reclusione da 2 a 6 anni e multa da 10.000 a 50.000 euro.

La pena è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento:

1) delle acque o dell’aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;

2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l’incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà.

Sanzione pecuniaria da 250 a 600 quote

(D.Lgs. 231/2001, art. 25-undecies)

Chiunque, negando l’accesso, predisponendo ostacoli o mutando artificiosamente lo stato dei luoghi, impedisce, intralcia o elude l’attività di vigilanza controllo ambientali e di sicurezza e igiene del lavoro, ovvero ne compromette gli esiti. (Codice penale art. 452-septies)

Reclusione da sei mesi a 3 anni

N.B. Le sanzione pecuniarie previste dal D.Lgs. 231/2001 sono in capo alle persone giuridiche e sono espresse in quote il cui valore è variabile da 258 a 1.549 €. La definizione dell’importo di ogni quota nei singoli casi è affidata alla decisione del giudice penale, che in caso di reati qualificati come delitti può comminare anche pene interdittive.

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APPENDICE

NORMATIVA AMBIENTALE DELLA REGIONE PIEMONTE

1. ACQUA 1.1. SCARICHI IDRICI 1.1.1. Principali riferimenti normativi

• Deliberazione del Consiglio Regionale 24 maggio 1979, n. 469-3826

Determinazione delle tariffe relative ai servizi di raccolta, allontanamento, depurazione e scarico delle acque (artt. 16 e 17 della legge 10 maggio 1976, n. 319). B.U.R.P. 17 luglio 1979, n. 29

• Legge Regionale 26 marzo 1990, n. 13

Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili (art. 14, legge 10 maggio 1976, n. 319). B.U.R.P. 4 aprile 1990, n. 14

• Circolare del Presidente della Giunta Regionale 22 gennaio 1991, n. 2/ECO

Criteri interpretativi e di prima applicazione della legge regionale del 26 marzo 1990, n. 13: “Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili”. B.U.R.P. 30 gennaio 1991, n. 5

• Circolare del Presidente della Giunta Regionale 26 maggio 1992, n. 9/ECO

Criteri interpretativi e di indirizzo all’applicazione della Legge Regionale 26 marzo 1990, n. 13, concernenti l’obbligo di allacciamento alle pubbliche fognature e la disciplina dei relativi scarichi. B.U.R.P. 3 giugno 1992, n. 23

• Legge Regionale 17 novembre 1993, n. 48

Individuazione ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142, delle funzioni amministrative in capo a Province e Comuni in materia di rilevamento, disciplina e controllo degli scarichi delle acque di cui alla legge 10 maggio 1976 n. 319 e successive modifiche ed integrazioni. B.U.R.P. 24 novembre 1993, n. 47

• Circolare del Presidente della Giunta Regionale 31 dicembre 1993, n. 15/TSI

Criteri interpretativi e di prima applicazione della legge regionale 17 novembre 1993, n. 48: “Individuazione ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142, delle funzioni amministrative in capo a Province e Comuni in materia di rilevamento, disciplina e controllo degli scarichi delle acque di cui alla legge 10 maggio 1976 n. 319 e successive modifiche ed integrazioni”. B.U.R.P. 5 gennaio 1994, n. 1

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• Legge Regionale 3 luglio 1996, n. 37 Modifiche della legge regionale 26 marzo 1990, n. 13 “Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili” e riapertura dei termini per la presentazione delle domande di autorizzazione per talune tipologie di scarichi da insediamenti civili equiparati agli esistenti e per gli scarichi delle pubbliche fognature. B.U.R.P. 10 luglio 1996, n. 28

• Legge Regionale 22 dicembre 2000, n. 60

Disposizioni in materia di tasse di concessione regionale. B.U.R.P. 28 dicembre 2000, n. 52

• Legge Regionale 29 dicembre 2000, n. 61 Disposizioni per la prima attuazione del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 in materia di tutela delle acque. B.U.R.P. 3 gennaio 2001, n. 1

• Circolare del presidente della Giunta regionale 5 novembre 2001, n. 10/AQA Decreto legislativo 11 maggio 1999 n. 152. Scarichi di acque reflue domestiche provenienti da talune tipologie di insediamenti civili considerati “esistenti” ai sensi dell’articolo 13 della legge regionale 26 marzo 1990 n. 13. B.U.R.P. 7 novembre 2001, n. 45

• Legge Regionale 7 aprile 2003, n. 6

Disposizioni in materia di autorizzazioni agli scarichi delle acque reflue domestiche e modifiche alla legge regionale 30 aprile 1996, n. 22 (Ricerca, uso e tutela della acque sotterranee). B.U.R.P. 10 aprile 2003, n. 15

• Decreto del Presidente della Giunta Regionale 20 febbraio 2006, n. 1/R

Regolamento regionale recante: “Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)”. B.U.R.P. 23 febbraio 2006, n. 8

• Deliberazione del Consiglio Regionale 13 marzo 2007, n. 117-10731 Approvazione del Piano di tutela delle acque. BURP 3 maggio 2007, n. 18

• Circolare della Regione Piemonte 28 gennaio 2014 n. 1/AMB Indicazioni applicative in merito al d.p.r. 13 marzo 2013, n. 59, recante “Disciplina dell’autorizzazione unica ambientale e semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale”. B.U.R.P. 30 gennaio 2014, n. 5 (suppl. ord. n. 1)

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• Deliberazione della Giunta Regionale 23 giugno 2015, n. 39-1625 Standardizzazione e adeguamento al quadro normativo di riferimento (Direttiva 2000/60/CE -WFD) delle azioni per la tutela delle acque. Approvazione delle "Linee guida in merito alla omogeneizzazione delle modalità di esecuzione dei controlli sugli scarichi industriali e derivanti dai sistemi di collettamento e depurazione delle acque reflue urbane". B.U.R.P. 23 luglio 2015, n. 29

• Decreto del Presidente della Giunta Regionale 6 luglio 2015, n. 5/R Regolamento regionale recante: “Modello unico regionale per la richiesta di autorizzazione unica ambientale”. B.U.R.P. 9 luglio 2015, n. 27

1.1.2. Regolamentazione A. Scarichi civili Sono definiti scarichi civili quelli provenienti da edifici adibiti ad abitazione o allo svolgimento di attività alberghiera, turistica, sportiva, ricreativa, culturale, scolastica, commerciale, sanitaria. Per gli insediamenti adibiti ad attività di produzione beni e prestazione servizi sono civili gli scarichi di servizi igienici, cucine e mense238. La LR 13/90 definisce i criteri per l’assimilazione degli scarichi idrici tecnologici agli scarichi di acque reflue domestiche, limitatamente ai casi di recapito in acque superficiali.

A.1. Autorizzazioni Gli scarichi civili in pubblica fognatura sono sempre ammessi nel rispetto dei regolamenti emanati dal gestore dell’impianto di depurazione. Il collegamento alla pubblica fognatura è obbligatorio se la distanza è inferiore a 100 m239. Gli scarichi civili originati da imprese e che non recapitano in pubblica fognatura debbono essere autorizzati tramite autorizzazione unica ambientale. Sono sempre ammessi in acque superficiali, mentre sul suolo e nel sottosuolo debbono essere inferiori a 25 m3/giorno, ovvero provenienti da insediamenti di consistenza inferiore a 50 vani e 5000 m3, o con capienza inferiore a 100 posti letto o addetti, nel rispetto delle prescrizioni tecniche della delibera del Comitato dei Ministri del 4 febbraio 1977240. L’Autorità competente per gli scarichi provenienti da insediamenti adibiti ad attività di produzione di beni e di servizi è la Provincia, negli altri casi il Comune.

A.2. Limiti di accettabilità I limiti di accettabilità per gli scarichi civili in acque superficiali sono stabiliti dalla L.R. 13/1990.

238 L.R. 13/1990, art. 14.2. 239 L.R. 13/1990, art. 8.2. 240 L.R. 13/1990, artt. 16-17.

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B. Misuratori di portata Il Piano di tutela delle acque impone l'installazione di misuratori di portata sugli scarichi di acque reflue industriali recapitanti in acque superficiali con volume medio annuo superiore a 100.000 m3.241

C. Denuncia degli scarichi in pubblica fognatura I volumi scaricati in pubblica fognatura debbono essere denunciati entro il 31 marzo di ciascun anno242. Sono esentati gli scarichi civili se l’acqua è stata approvvigionata da pubblico acquedotto. D. Acque pluviali243 Lo scarico di acque pluviali di dilavamento effettuato attraverso condotte separate che recapitano in acque superficiali o sul suolo è sottoposto agli eventuali trattamenti che saranno definiti dai regolamenti edilizi comunali sulla base di specifiche direttive regionali. Norme specifiche sono definite per le acque di prima pioggia e di lavaggio provenienti da:

• attività IPPC;

• attività di distribuzione del carburante;

• stabilimenti di lavorazione di oli minerali non IPPC e i relativi depositi per uso commerciale;

• i centri di raccolta, deposito e trattamento di veicoli fuori uso;

• i depositi, i centri di raccolta, trattamento e trasformazione dei rifiuti e le discariche non rientranti nelle attività IPPC;

• le aree intermodali destinate all’interscambio di merci e materiali. I gestori di queste attività/impianti devono predisporre un apposito piano di prevenzione e gestione secondo lo schema allegato al regolamento ed inviarlo alle autorità competenti per approvazione.

E. Tassa di concessione regionale Non è applicata la tassa di concessione regionale per le autorizzazioni per scarichi di acque di rifiuto in acque pubbliche, o comunque con esse collegate. 1.1.3. Scadenze

Fattispecie Data Enti competenti Denuncia degli scarichi idrici in pubblica fognatura (D.C.R. 469/1979, all. D)

31/03 Ente gestore del servizio di depurazione

241 D.C.R. 117-10731/2007, art. 28. 242 D.C.R. 469/1979, all. D. 243 D.P.G.R. 1/R/2006.

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1.1.4. Documenti

Fattispecie Documenti richiesti Scarico civile in acque superficiali, sul suolo o nel sottosuolo

autorizzazione provinciale o comunale (possibile autorizzazione tacita se domanda presentata entro il 19/10/1990), ovvero AUA

Scarico in pubblica fognatura di scarichi industriali o di scarichi civili di acqua approvvigionata in modo autonomo

denuncia annuale

1.1.5. Illeciti e sanzioni

Fattispecie Sanzione Scarico indiretto sul suolo (L.R. 59/1995, art. 38) sanzione amministrativa da 2.582 a

10.329 €

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1.2. APPROVVIGIONAMENTO DI ACQUA AL DI FUORI DEI PUBBLICI SERVIZI 1.2.1. Principali riferimenti normativi • Legge Regionale 5 dicembre 1977, n. 56

Tutela ed uso del suolo. B.U.R.P. 24 dicembre 1977, n. 53

• Circolare del Presidente della Giunta Regionale 28 febbraio 1994, n. 9/TSI Modalità per la denuncia dei pozzi esistenti ai sensi dell’art. 10 del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275. B.U.R.P. 2 marzo 1994, n. 9

• Legge Regionale 13 aprile 1994, n. 5

Subdelega alle Province delle funzioni amministrative relative alle utilizzazioni delle acque pubbliche. B.U.R.P. 20 aprile 1994, n. 16

• Legge Regionale 30 aprile 1996, n. 22

Ricerca, uso e tutela delle acque sotterranee. B.U.R.P. 8 maggio 1996, n. 1

• Legge Regionale 29 novembre 1996, n. 88

Disposizioni in materia di piccole derivazioni di acqua pubblica. B.U.R.P. 11 dicembre 1996, n. 50

• Legge Regionale 9 agosto 1999, n. 22

Norme per la standardizzazione delle informazioni sulle opere connesse all'uso dell'acqua e riapertura dei termini per la presentazione delle domande di rinnovo delle utenze di acqua pubblica prorogate dalla legge regionale 29 novembre 1996, n. 88. B.U.R.P. 11 agosto 1999, n. 32

• Legge Regionale 29 dicembre 2000, n. 61 Disposizioni per la prima attuazione del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 in materia di tutela delle acque. B.U.R.P. 3 gennaio 2001, n. 1

• Circolare del Presidente della Giunta Regionale 7 aprile 2000, n. 3/LAP Articolo 11 della legge regionale 30 aprile 1996, n. 22 " Ricerca, uso e tutela delle acque sotterranee". Adempimenti relativi alle domande di riconoscimento o concessione delle preesistenti utenze di acque sotterranee per usi diversi da quelli domestici. B.U.R.P. 12 aprile 2000, n. 15

• Decreto del Presidente della Giunta Regionale 5 marzo 2001, n. 4/R

Regolamento regionale recante: “Disciplina dei procedimenti di concessione preferenziale e di riconoscimento delle utilizzazioni di acque che hanno assunto natura pubblica”. B.U.R.P. 7 marzo 2001, n. 10

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• Circolare del Presidente della Giunta Regionale 9 aprile 2001, n. 4/LAP Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 e legge regionale 26 aprile 2000 n. 44. Prime indicazioni operative in ordine ai procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica e alle modalità di quantificazione del canone. B.U.R.P. 18 aprile 2001, n. 16

• Legge regionale 5 agosto 2002, n. 20

Legge Finanziaria per l’anno 2002. B.U.R.P. 8 agosto 2002, n. 32 (suppl. ord. n. 1)

• Decreto del Presidente della Giunta Regionale 29 luglio 2003, n. 10/R

Regolamento regionale recante: “Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)”. B.U.R.P. 31 luglio 2003, n. 31 (suppl. ord. n. 2)

• Decreto del Presidente della Giunta Regionale 23 febbraio 2004, n. 1/R

Regolamento regionale recante: “Modifiche al regolamento regionale 5 marzo 2001, n. 4/R (Disciplina dei procedimenti di concessione preferenziale e di riconoscimento delle utilizzazioni di acque che hanno assunto natura pubblica)”. B.U.R.P. 27 febbraio 2004, n. 8 (suppl. ord. n. 2)

• Decreto del Presidente della Giunta Regionale 6 dicembre 2004, n. 15/R.

Regolamento regionale recante: “Disciplina dei canoni regionali per l’uso di acqua pubblica (Legge regionale 5 agosto 2002, n. 20) e modifiche al regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/r (Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica).” B.U.R.P. 9 dicembre 2004, n. 49

• Decreto del Presidente della Giunta Regionale 10 ottobre 2005, n. 6/R Regolamento regionale recante: “Misura dei canoni regionali per l’uso di acqua pubblica (Legge regionale 5 agosto 2002, n. 20) e modifiche al regolamento regionale 6 dicembre 2004, n. 15/R (Disciplina dei canoni regionali per l’uso di acqua pubblica)”. B.U.R.P. 9 febbraio 2006, n. 6 (suppl. ord. n. 1)

• Deliberazione del Consiglio Regionale 13 marzo 2007, n. 117-10731 Approvazione del Piano di tutela delle acque. B.U.R.P. 3 maggio 2007, n. 18

• Determinazione Dirigenziale 3 maggio 2007, n. 710

Demanio idrico fluviale. Tabella dei canoni di concessione aggiornata ai sensi dell’articolo 4 della LR 23/04/2007 n. 9. B.U.R.P. 14 giugno 2007, n. 24

• Decreto della Presidente della Giunta Regionale 25 giugno 2007, n. 7/R Regolamento regionale recante: “Prima definizione degli obblighi concernenti la misurazione dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61).”. B.U.R.P. 28 giugno 2007, n. 26

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• Decreto della Presidente della Giunta Regionale 17 luglio 2007, n. 8/R Regolamento regionale recante: “Disposizioni per la prima attuazione delle norme in materia di deflusso minimo vitale (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61).”. B.U.R.P. 19 luglio 2007, n. 29

• Legge Regionale 27 gennaio 2009, n. 3

Disposizioni collegate alla manovra finanziaria per l’anno 2008 in materia di tutela dell’ambiente. B.U.R.P. 29 gennaio 2009, n. 4 (suppl. ord. n. 1)

• Decreto del Presidente della Giunta Regionale 27 dicembre 2010, n. 22/R Regolamento regionale recante: ”Ulteriore proroga dei termini per l’installazione dei misuratori di portata di cui all’articolo 6 del regolamento regionale 25 giugno 2007, n. 7/R (Prima definizione degli obblighi concernenti la misurazione dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica ‘Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61’)”. B.U.R.P. 29 dicembre 2010, n. 51 (suppl. ord. n. 1)

• Deliberazione della Giunta Regionale 28 febbraio 2011, n. 80-1651

Linee guida per la redazione del programma di rilascio del deflusso minimo vitale ai sensi dell'articolo 7 del regolamento regionale 17 luglio 2007 n. 8/R. (rilascio da invasi artificiali) B.U.R.P. 24 marzo 2011, n. 12

• Deliberazione della Giunta Regionale 25 novembre 2013, n. 35-6747

Modalità di invio delle schede relative alle portate ed ai volumi prelevati e restituiti ai sensi dell'articolo 13 del regolamento n. 7/R del 25/06/2007 (Prima definizione degli obblighi concernenti la misurazione dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica. Legge regionale 29/12/2000, n. 61). B.U.R.P. 12 dicembre 2013, n. 50

• Deliberazione del Consiglio Regionale 20 settembre 2016, n. 163-30468 Disposizioni in materia di miglioramento dei pozzi irrigui e modificazioni del piano regionale di tutela delle acque del 2007. B.U.R.P. 6 ottobre 2016, n. 40

• Decreto del Presidente della Giunta Regionale 24 novembre 2017, n. 12/R Regolamento regionale recante: “Modifiche al regolamento regionale 6 dicembre 2004, n. 15/R e al regolamento regionale 10 ottobre 2005, n. 6/R in materia di canoni per uso di acqua pubblica”. B.U.R.P. 30 novembre 2017, n. 48 (suppl. ord. n. 3)

• Determinazione Dirigenziale 28 novembre 2017, n. 494 Aggiornamento canone demaniale per uso di acqua pubblica con riferimento all’anno 2018. B.U.R.P. 21 dicembre 2017, n. 51

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1.2.2. Regolamentazione

A. Utilizzo delle acque pubbliche Sono soggette a concessione tutte le acque pubbliche superficiale e sotterranee con alcune limitate esclusioni.244 I possibili usi delle acque pubbliche sono definiti dal regolamento 10/R. L’autorità concedente, tenuto conto dell’uso prevalente, determina la specie e la durata di ciascuna concessione. La durata della concessione finalizzata alla produzione di beni e servizi non può eccedere i 15 anni. Le quantità di acqua derivabili e le condizioni a cui è soggetta la derivazione sono contenute nel disciplinare di concessione. La competenza amministrativa per tutte le derivazioni è attribuita alla Provincia.

B. Acque sotterranee Le acque sotterranee sono distinte in acque sorgive, falde freatiche e falde profonde245. L’estrazione delle acque da falde profonde è riservata all’uso potabile, salvo il permesso temporaneo di altri usi per carenza di fonti alternative246. È vietata la costruzione di opere che consentano la comunicazione tra le falde profonde e la falda freatica247. La domanda per la concessione di derivazione è comprensiva della richiesta di autorizzazione alla ricerca dell’acqua. L’autorizzazione alla ricerca ha durata massima di 1 anno248, prorogabile una volta sola di 6 mesi. La trivellazione di pozzi è inoltre soggetta ad autorizzazione del Sindaco249: decorsi 60 gg dalla domanda si può dare inizio ai lavori dando comunicazione dell'inizio allo stesso Sindaco. In caso di prelievo di acqua da falda profonda per uso diverso da quello potabile la concessione è rilasciata in via precaria per un massimo di 10 anni, eventualmente rinnovabili in caso di mancanza di alternative. La concessione per pozzi finestrati sia in falda freatica che nelle falde sottostanti è rilasciata per un massimo di 3 anni, entro i quali devono essere eseguiti lavori atti a limitare l’emungimento da un solo tipo di falda. Le attività di ricondizionamento o chiusura dei pozzi esistenti che consentono la comunicazione tra la falda freatica e le sottostanti falde profonde dovranno essere completate entro il 31 dicembre 2021, con riferimento all’intero territorio regionale250. Per la sostituzione di pozzi non più utilizzabili con nuovi pozzi aventi le stesse caratteristiche e realizzati nelle immediate vicinanze è prevista una procedura semplificata, basata su semplice comunicazione. La stessa procedura è utilizzabile per realizzare un pozzo integrativo qualora le

244 D.P.G.R. 10/R/2003, art. 2 245 L.R. 22/1996, art. 2.1. 246 L.R. 22/1996, art. 4. 247 L.R. 22/1996, art. 2.6. 248 L.R. 22/1996, art. 7.8. 249 L.R. 56/1977, art. 56. 250 D.C.R. 163-30468/2016, lettera a)

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opere di ricondizionamento richieste dalla vigente normativa ne abbiano determinato una riduzione della portata251. C. Misurazione dei prelievi252 Al di sopra di determinate soglie di prelievo, fatte salve eventuali diverse richieste motivate da parte dell’autorità competente, è obbligatoria l’installazione, sulla base di un apposito calendario, di determinati strumenti di misura e di registrazione delle portate e dei volumi prelevati e restituiti253. In questo caso le letture dei misuratori devono essere annotate mensilmente in un apposito registro254 e comunicate annualmente all’ autorità competente entro il 31 gennaio tramite il sistema “Web misuratori” disponibile sul portale “Sistema Piemonte”. D. Minimo deflusso vitale (DMV)255 Le derivazioni da corsi d’acqua naturali e da sorgenti debbono consentire una portata minima istantanea a valle del prelievo, denominata Minimo Deflusso Vitale (DMV). Si distinguono il DMV di base, applicato a tutti i prelievi e determinato come da allegato A al Reg. 8/R/2007, e il DMV ambientale, applicato ai corsi d’acqua significativi individuati dal Piano regionale di tutela delle acque. Per le sorgenti il DMV di prelievi esistenti è stabilito nel 10% della portata istantanea. I prelievi definiti esistenti devono adeguarsi alle nuove disposizioni secondo le scadenze indicate. E. Canoni256 I canoni per l’uso di acque pubbliche sono dovuti per anno solare e sono versati anticipatamente entro il 31 gennaio di ciascun anno. La prima annualità del canone di concessione è versata entro 45 giorni dal ricevimento dalla relativa richiesta. Gli importi unitari e i valori minimi sono stabiliti e aggiornati dalla Regione. È prevista una riduzione del 15% per le imprese con sistemi di gestione ambientale EMAS o ISO 14001. La triplicazione del canone per i prelievi di acqua destinata al consumo umano ma diversamente utilizzata decorre dal 1° gennaio 2015. 1.2.3. Scadenze

Fattispecie Data Enti competenti Versamento dei canoni per l’uso di acque pubbliche (L.R. 20/2002 art. 12.1)

31/01 Regione

Dichiarazione annuale dei dati di prelievo e di restituzione (prelievi soggetti ai sensi del Reg. 7/R/2007)

31/01 Autorità competente

Termine ultimo per il ricondizionamento o chiusura dei pozzi esistenti che consentono la comunicazione tra la falda freatica e falde profonde

31/12/2021

251 D.P.G.R. 10/R/2003, art. 27-bis 252 Reg. 7/R/2007. 253 Reg. 7/R/2007 all. B. 254 Reg. 7/R/2007 all. C. 255 Reg. 8/R/2007. 256 Reg. 15/R/2004, Reg. 6/R/2005.

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Trasmissione relazione di calcolo DMV di base per prelievi esistenti (Reg. 8/R/2007, art. 11.2)

03/08/2008 Provincia

Rilascio DMV di base da prelievi esistenti (Reg. 8/R/2007, art. 11.1)

31/12/2008

Adeguamento opere di presa da prelievi esistenti ai fini DMV di base (Reg. 8/R/2007, art. 11.2)

31/12/2010

Integrazione DMV di base con 50% di fattori correttivi per prelievi esistenti soggetti a DMV ambientale (Reg. 8/R/2007, art. 11.5)

2 anni da entrata in vigore misure di area

Integrazione DMV di base con 100% di fattori correttivi per prelievi esistenti soggetti a DMV ambientale (Reg. 8/R/2007, art. 11.5)

5 anni da entrata in vigore misure di area

Scadenze relative all’installazione degli strumenti di misura e registrazione delle portate, nonché dei volumi prelevati e restituiti:

Prelievo/restituzione Portate/Volumi Scadenza

captazioni da corpi idrici superficiali naturali e da invasi e restituzioni in corpi idrici superficiali di portata massima uguale o superiore a 100 litri al secondo o di volume di prelievo uguale o superiore a 2.000.000 di metri cubi all’anno

incidenti sulle aste fluviali del gruppo A (*)

portata massima uguale o superiore a 5.000 litri al secondo o volume superiore a 100.000.000 di metri cubi all’anno

1° luglio 2012

restanti prelievi 1° luglio 2015

ricadenti nei sottobacini del gruppo B (*)

se di portata massima uguale o superiore a 3.000 litri al secondo o di volume di prelievo superiore a 50.000.000 di metri cubi all’anno

1° luglio 2012

restanti prelievi 1° luglio 2015

ricadenti nei sottobacini del gruppo C (*)

se di portata massima superiore o uguale a 1.000 litri al secondo o di volume di prelievo superiore a 20.000.000 di metri cubi all’anno

1° luglio 2012

restanti prelievi 1° luglio 2015

captazioni tramite pozzo o i campi-pozzi

da acque sotterranee di falda freatica con volume di prelievo uguale o superiore a 1.000.000 di metri cubi all’anno

volume di prelievo uguale o superiore a 2.000.000 di metri cubi all’anno

1° luglio 2012

restanti prelievi 1° luglio 2013

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Prelievo/restituzione Portate/Volumi Scadenza da acque sotterranee di falde profonde con volume di prelievo uguale o superiore a 500.000 di metri cubi all’anno

volume di prelievo uguale o superiore a 1.000.000 di metri cubi all’anno

1° luglio 2012

restanti prelievi 1° luglio 2013

prelievi di acque di sorgente con volume uguale o superiore a 200.000 di metri cubi all’anno

volume di prelievo uguale o superiore a 1.000.000 di metri cubi all’anno

1° luglio 2012

restanti prelievi 1° luglio 2013

prelievi da trincee drenanti con volume uguale o superiore a 1.000.000 di metri cubi all’anno

volume di prelievo uguale o superiore a 2.000.000 di metri cubi all’anno

1° luglio 2012

restanti prelievi 1° luglio 2013 (*) Le aste fluviali e i sottobacini sono indicati nell’allegato A al Regolamento 7/R/2007 1.2.4. Documenti

Fattispecie Documenti richiesti Derivazione di acque pubbliche oltre le soglie di cui al Reg. 7/R/2007

• Registro delle misure • Dichiarazioni annuali

1.2.5. Illeciti e sanzioni

Fattispecie Sanzione Uso domestico eccedente i quantitativi previsti (L.R. 3/2009 art. 7.1.a)

sanzione amministrativa da 50 euro a 250 euro

[ridotta a un quinto in caso di particolare tenuità]

Violazione delle prescrizioni concernenti l’installazione e la manutenzione dei dispositivi per la misurazione delle portate e dei volumi o l’obbligo di trasmissione del risultati delle misurazioni (L.R. 3/2009 art. 7.1.b)

sanzione amministrativa da 1.500 euro a 6.000 euro

[ridotta a un quinto in caso di particolare tenuità]

Inosservanza totale o parziale, da parte del concessionario, dell’obbligo di rilascio a valle dell’opera di presa del deflusso minimo vitale (L.R. 3/2009 art. 7.1.c)

sanzione amministrativa da 2.000 euro a 20.000 euro

[ridotta a un quinto in caso di particolare tenuità]

Inosservanza delle prescrizioni sancite dal disciplinare di concessione, dalla licenza di attingimento o dall’autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee (L.R. 3/2009 art. 7.1.d)

sanzione amministrativa da 2.500 euro a 10.000 euro

[ridotta a un quinto in caso di particolare tenuità]

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Inosservanza agli obblighi di ripristino dei luoghi e di rimozione delle opere della derivazione derivanti dalla cessazione dell’utenza (L.R. 3/2009 art. 7.1.e)

sanzione amministrativa da 3.000 euro a 10.000 euro

[ridotta a un quinto in caso di particolare tenuità]

Costruzione o variazione delle opere di raccolta, regolazione, estrazione, derivazione, condotta, uso e restituzione dell’acqua in assenza o in difformità della autorizzazioni previste (L.R. 3/2009 art. 7.1.f)

sanzione amministrativa da 3.000 euro a 20.000 euro

[ridotta a un quinto in caso di particolare tenuità]

Esercizio di una derivazione o di una utilizzazione di acqua pubblica senza un provvedimento autorizzativo, o concessorio dell’autorità concedente (L.R. 3/2009 art. 7.1.g e 7.3)

sanzione amministrativa da 3.000 euro a 30.000 euro

[ridotta a un quinto in caso di particolare tenuità]

oltre che della sanzione di cui sopra, di una somma pari ai canoni non corrisposti.

Inosservanza delle norma in materia di utilizzazione agronomica (L.R. 3/2009 art. 7.4)

sanzione amministrativa da 600 euro a 6.000 euro

Costruzione di opere che consentano comunicazione tra le falde profonde e la falda freatica (L.R. 3/2009 art. 7.5)

sanzione amministrativa da 3.000 euro a 20.000 euro

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2. RIFIUTI

2.1. Principali riferimenti normativi

• Circolare del Presidente della Giunta Regionale del 27 marzo 1990 n. 6/ECO

Criteri generali per la regolamentazione dell’attività di smaltimento di batterie esauste al piombo. B.U.R.P. 4 aprile 1998, n. 14

• Circolare del Presidente della Giunta Regionale dell’1 luglio 1992 n. 17/ECO

Smaltimento rifiuti - Criteri per l’assimilabilità di rifiuti speciali a rifiuti inerti ai fini del collocamento in discarica 2A - Criteri per la collocabilità di rifiuti speciali in discarica di I categoria come agente coprente o infrastrato - Possibilità di riutilizzo di residui quali scorie o ceneri o terre o sabbie o polveri o materiali sterili di laveria provenienti, ad esempio, da fonderie, processi di combustione, di sbavatura e sabbiatura, di lucidatura - Smaltimento di rifiuti contenenti amianto. B.U.R.P. 8 luglio 1992, n. 28

• Deliberazione della Giunta Regionale 28 marzo 1994, n. 18-33245

Criteri e modalità di presentazione e di utilizzo delle garanzie finanziarie previste per l’esercizio dell’attività di stoccaggio provvisorio e trattamento di rifiuti tossici e nocivi e depositi di accumulatori al piombo esausti non destinati al riutilizzo. B.U.R.P. 27 aprile 1994, n. 17

• Deliberazione della Giunta Regionale 9 ottobre 1995, n. 35-1966

Criteri di collocazione in discarica 2A di rifiuti speciali assimilabili agli inerti. B.U.R.P. 8 novembre 1995, n. 45

• Deliberazione della Giunta Regionale 9 ottobre 1995, n. 34-1965 Criteri relativi allo smaltimento o al riutilizzo di rifiuti contenenti amianto. B.U.R.P. 8 novembre 1995, n. 45

• Deliberazione della Giunta Regionale 6 dicembre 1995, n. 2-4446

Legge regionale 13 aprile 1995, n. 59. Procedure amministrative - Art. 28. Deleghe alle Province in materia di smaltimento rifiuti - Criteri generali. B.U.R.P. 17 gennaio 1996, n. 3

• Legge Regionale 3 luglio 1996, n. 39

Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi - Attuazione della legge 28 dicembre 1995, n. 549 - Delega alle Province. B.U.R.P. 10 luglio 1996, n. 28 (suppl.)

• Deliberazione del Consiglio Regionale 30 luglio 1997, n. 436-11546

Piano regionale di gestione dei rifiuti. B.U.R.P. 29 settembre 1997, n. 38 (suppl.)

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• Deliberazione della Giunta Regionale 2 giugno 1997, n. 122-19675 Prime indicazioni e disposizioni regionali sulla gestione dei rifiuti in applicazione al decreto legislativo n. 22/97. B.U.R.P. 25 giugno 1997, n. 25

• Deliberazione della Giunta Regionale 11 maggio 1998, n. 29-24570

L.r. 59/95, ulteriori indicazioni sull’applicazione del D.Lgs 22/97 e successive modifiche e integrazioni. B.U.R.P. 27 maggio 1998, n. 21

• Deliberazione della Giunta Regionale 8 giugno 1998, n. 26-24772 Contenuto relazione tecnica da allegare alla domanda di comunicazione per le operazioni di recupero di rifiuto di cui agli articoli 31 e 33 D.Lgs. 22/97. B.U.R.P. 15 luglio 1998, n. 28

• Deliberazione della Giunta Regionale 19 ottobre 1998, n. 26-25685 Disposizioni tecniche e procedurali per la corretta gestione dei contenitori vuoti di prodotti fitosanitari. B.U.R.P. 11 novembre 1998, n. 45

• Deliberazione della Giunta Regionale 16 novembre 1998, n. 79-25989 Criteri e modalità di presentazione e di verifica delle garanzie finanziarie previste per l’esercizio dell’attività di spedizioni transfrontaliere dei rifiuti. B.U.R.P. 16 dicembre 1998, n. 50

• Deliberazione della Giunta Regionale 12 giugno 2000, n. 20-192

Criteri e modalità di presentazione e di utilizzo delle garanzie finanziarie previste per le operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti di cui al D.Lgs. n. 22/97". B.U.R.P. 28 giugno 2000, n. 26

• Deliberazione della Giunta Regionale 31 luglio 2000, n. 24-611 D.G.R. n. 20-192 del 12 giugno 2000. "Criteri e modalità di presentazione e di utilizzo delle garanzie finanziarie previste per le operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti di cui al D.Lgs. n. 22/97". Proroga dei termini e ulteriori disposizioni. B.U.R.P. 9 agosto 2000, n. 32

• Legge Regionale 29 agosto 2000, n. 48

Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi. Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 3 luglio 1996, n. 39 e determinazione nuovi importi. B.U.R.P. 6 settembre 2000, n. 36

• Deliberazione della Giunta Regionale 19 marzo 2001, n. 44-2493 Garanzie finanziarie previste per le operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti di cui al D.Lgs. n. 22/97. Modifiche ed integrazioni alle D.G.R. n. 20-192 del 12 giugno 2000 e D.G.R. n. 24-611 del 31 luglio 2000. B.U.R.P. 28 marzo 2001, n. 13

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• Legge regionale 25 maggio 2001, n. 11 Costituzione del consorzio obbligatorio per lo smaltimento o il recupero dei rifiuti di origine animale provenienti da allevamenti ed industrie alimentari. B.U.R.P. 30 maggio 2001, n. 22

• Deliberazione della Giunta Regionale 9 luglio 2001, n. 14-3435 Art. 5 della L.R. n. 39 del 3/7/96 – Tributo Speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi – Approvazione dello schema tipo di dichiarazione variato ai sensi dell’art. 1 della L.R. 29 agosto 2000, n. 48. B.U.R.P. 1 agosto 2001, n. 31

• Legge regionale 24 ottobre 2002, n. 24

Norme per la gestione dei rifiuti. B.U.R.P. 31 ottobre 2002, n. 44

• Legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 Legge finanziaria per l’anno 2003. B.U.R.P. 6 marzo 2003, n. 10

• Deliberazione della Giunta Regionale 1 agosto 2003, n. 104-10270

Linee guida per l’applicazione del regolamento CE 1774/2002 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano. B.U.R.P. 14 agosto 2003, n. 33

• Deliberazione della Giunta Regionale 1 agosto 2003, n. 86-10252

Indirizzi regionali per l’applicazione del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 “Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti” e del decreto ministeriale 13 marzo 2003. B.U.R.P. 25 settembre 2003, n. 39

• Ordinanza del Presidente della Regione Piemonte 22 dicembre 2003, n. 1/22 Disposizioni in merito alle prestazioni delle garanzie finanziarie per le discariche riferite alla fase di gestione successiva alla chiusura. B.U.R.P. 22 gennaio 2004, n. 3

• D.G.R. 16 febbraio 2004, n. 53-11769

Indirizzi regionali per l’applicazione del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209 “Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso” e individuazione degli oneri per lo svolgimento dei controlli e delle prestazioni effettuate da parte dei pubblici uffici in attuazione del suddetto decreto. B.U.R.P. 19 febbraio 2004, n. 7 (suppl. ord. n. 2)

• Circolare del Presidente della Giunta regionale 21 giugno 2004, n. 2/AQA

D.Lgs. n. 36/2003. Prestazione delle garanzie finanziarie per la gestione successiva alla chiusura delle discariche. B.U.R.P. 28 giugno 2004, n. 25, (suppl. ord. n. 1)

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• Deliberazione della Giunta Regionale 14 febbraio 2005, n. 47-14763 Legge Regionale 24 ottobre 2002, n. 24. Criteri di assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani. BURP 24 febbraio 2005, n. 8

• Legge regionale 21 aprile 2006, n. 14. Legge finanziaria per l’anno 2006. B.U.R.P. 27 aprile 2006, n. 17 Art. 5, tributo per conferimento rifiuti in discarica

• Deliberazione della Giunta Regionale 23 ottobre 2006, n. 12-4088

Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti. Approvazione dello schema tipo di dichiarazione annuale aggiornato in conformità delle nuove disposizioni recate dal combinato disposto di cui all’articolo 26 della legge 18 aprile 2005, n. 62, ed all’articolo 5, della legge regionale 21 aprile 2006, n. 14. B.U.R.P. 16 novembre 2006, n. 46

• Deliberazione della Giunta Regionale 15 giugno 2009, n. 23-11602 Applicazione del decreto legislativo 36/2003 e del DM 3/8/05 riguardo l'ammissibilità dei rifiuti speciali non pericolosi conferiti in impianti di discarica per rifiuti non pericolosi. B.U.R.P. 18 giugno 2009, n. 24

• Deliberazione della Giunta Regionale 15 giugno 2009, n. 12-11591 LL.RR. 69/1978 e 44/2000. Aggiornamento delle linee guida per gli interventi di recupero ambientale di siti di cava, relative anche all'aspetto economico della cauzione o polizza fidejussoria a garanzia degli interventi di recupero, anno 2009, e approvazione documento applicativo relativo al decreto legislativo 117/2008, in relazione alla l.r. 69/1978, per le cave e per le miniere. B.U.R.P. 18 Giugno 2009, n. 24

• D.G.R. 18 ottobre 2011, n.37-2766

Legge regionale 18 febbraio 2010 n 5 "Norme sulla protezione dai rischi da esposizione a radiazioni ionizzanti". Modalita' di effettuazione della sorveglianza. B.U.R.P. 10 novembre 2011, n. 45

• Circolare della Regione Piemonte 28 gennaio 2014 n. 1/AMB

Indicazioni applicative in merito al d.p.r. 13 marzo 2013, n. 59, recante “Disciplina dell’autorizzazione unica ambientale e semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale”. B.U.R.P. 30 gennaio 2014, n. 5 (suppl. ord. n. 1)

• D.G.R. 5 ottobre 2015, n.23-2193

Linee guida per la classificazione del digestato come sottoprodotto ai sensi dell'articolo 184 bis, comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, recante norme in materia ambientale, e per la sua utilizzazione agronomica. B.U.R.P. 8 ottobre 2015, n. 40

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2.2. Regolamentazione

A. Sistema regionale per lo smaltimento dei rifiuti La disciplina regionale, basata sulla L.R. 24/2002, definisce le competenze e le modalità con le quali deve essere realizzato ed organizzato il sistema per la raccolta e la gestione dei rifiuti urbani, ospedalieri, inerti e speciali. Per lo smaltimento dei rifiuti di origine animale provenienti da allevamenti e industrie alimentari è istituito un consorzio obbligatorio.

B. Attuazione della normativa statale Sono forniti indirizzi interpretativi per l’applicazione della normativa statale, stabilendo, tra l’altro, la non applicabilità della definizione di rifiuto a:

• scarti dell’industria alimentare riutilizzati a fronte di specifiche norme igienico-sanitarie;

• scarti industriali riutilizzati all’interno di imprese appartenenti al medesimo comparto, come individuato dai codici ISTAT;

• materiali di scavo non pericolosi.

Sono inoltre forniti criteri quali-quantitativi per l’assimilazione ad urbani di rifiuti speciali257. La Regione Piemonte ha definito con una specifica deliberazione i criteri relativi all'ammissibilità' dei rifiuti speciali non pericolosi conferiti in impianti di discarica per rifiuti non pericolosi.

C. Norme tecniche È previsto l’uso di circolari per definire prescrizioni e criteri tecnici per la gestione di particolari tipologie di rifiuto.

D. Garanzie finanziarie Sono definiti i criteri e le modalità di presentazione delle garanzie finanziarie previste per le operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti258.

E. Contributi Sono istituiti contributi a favore dei Comuni e delle Province in cui sono ubicati impianti di smaltimento e di recupero di rifiuti. Questi sono versati dai gestori degli impianti in ragione della quantità di rifiuti gestiti. 2.3. Scadenze Vedi norme nazionali

257 D.G.R. 14 febbraio 2005, n. 47-14763. 258 D.G.R. 12 giugno 2000, n. 20-192.

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2.4. Documenti Vedi norme nazionali 2.5. Illeciti e sanzioni

Fattispecie Sanzione Mancato osservanza degli obblighi e dei divieti della L.R. 24/2002 (L.R. 24/2002 art. 17.1)

sanzione amministrativa da 2.582 a 10.329 €

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3. ARIA

3.1. EMISSIONI IN ATMOSFERA 3.1.1. Principali riferimenti normativi

• Circolare del Presidente della Giunta Regionale 4 ottobre 1988, n. 16/ECO

Nuove procedure relative agli adempimenti amministrativi in materia di inquinamento atmosferico. B.U.R.P. 12 ottobre 1988, n. 41

• Deliberazione del Consiglio Regionale del 1 ottobre 1991 n. 256-13966

Limiti di riferimento per gli adeguamenti previsti dal D.M. 12.7.90 in materia di inquinamento atmosferico. B.U.R.P. 6 novembre 1991, n. 45

• Deliberazione del Consiglio Regionale 13 dicembre 1994, n. 946-17595

D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, artt. 6, 15, 7 ed 8 - D.P.R. 25 luglio 1991 “Autorizzazioni di carattere generale per le emissioni in atmosfera provenienti da impianti nuovi, da modificare o da trasferire”. B.U.R.P. 8 febbraio 1995, n. 6

• Deliberazione della Giunta Regionale 29 dicembre 1994, n. 306-42231 D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, artt. 15, 7 ed 8; D.P.R. 25 luglio 1991 e D.C.R. n. 946-17595 del 13 dicembre 1994 - Autorizzazioni di carattere generale per le emissioni in atmosfera provenienti da impianti da modificare in ossequio alla legge 28 dicembre 1993, n. 549. B.U.R.P. 8 febbraio 1995, n. 6

• Deliberazione della Giunta Regionale 17 febbraio 1997, n. 71-16738

D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, artt. 6, 15, 7 ed 8; D.P.R. 25 luglio 1991 e D.C.R. n. 946-17595 del 13 dicembre 1994 - Autorizzazioni di carattere generale per le emissioni in atmosfera provenienti da impianti di betonaggio produzione calcestruzzo preconfezionato e impianti produzione conglomerati bituminosi, nuovi, da modificare o da trasferire. B.U.R.P. 19 marzo 1997, n. 11

• Deliberazione della Giunta Regionale 7 aprile 1997, n. 71-18113 D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, artt. 6, 7 ed 8 e D.C.R. n. 946-17595 del 13 dicembre 1994 - Autorizzazioni di carattere generale per le emissioni in atmosfera provenienti da cantieri per la demolizione e la rimozione dell’amianto o dei materiali contenenti amianto da edifici, strutture, apparecchiature e impianti. B.U.R.P. 14 maggio 1997, n. 19

• Legge regionale 7 aprile 2002, n. 43 Disposizioni per la tutela dell’ambiente in materia di inquinamento atmosferico. Prima attuazione del Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell’aria. B.U.R.P. 12 aprile 2000, n. 15 (suppl. ord. n. 2)

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• Determinazione Dirigenziale 20 gennaio 2000, n. 18 D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, artt. 6, 15, 7 ed 8; D.P.R. 25 luglio 1991 e D.C.R. n. 946-17595 del 13 dicembre 1994 - Autorizzazioni di carattere generale per le emissioni in atmosfera provenienti da impianti per l'essiccazione di cereali e semi nuovi, da modificare o da trasferire. B.U.R.P. 10 maggio 2000, n. 19

• Determinazione Dirigenziale 3 luglio 2000, n. 347

Modifica della D.G.R. n. 71-16738 del 17 febbraio 1997 " D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, artt. 6, 15, 7 ed 8; D.P.R. 25 luglio 1991 e D.C.R. n. 946-17595 del 13 dicembre 1994 - Autorizzazioni di carattere generale per le emissioni in atmosfera provenienti da impianti di betonaggio produzione calcestruzzo preconfezionato e impianti produzione conglomerati bituminosi, nuovi, da modificare o da trasferire". B.U.R.P. 6 settembre 2000, n. 36

• Determinazione Dirigenziale 29 novembre 2001, n. 624 D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, artt. 6, 15, 7 ed 8; D.P.R. 25 luglio 1991 e D.C.R. n. 946-17595 del 13 dicembre 1994 - Autorizzazioni di carattere generale per le emissioni in atmosfera provenienti da impianti per attività di servizio nuovi, da modificare o da trasferire. B.U.R.P. 21 febbraio 2002, n. 8

• Deliberazione della Giunta Regionale11 novembre 2002, n. 14-7623 Attuazione della legge regionale 7 aprile 2000 n. 43, “Disposizioni per la tutela dell’ambiente in materia di inquinamento atmosferico. Prima attuazione del Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell’aria”. Aggiornamento dell’assegnazione dei Comuni piemontesi alle Zone 1, 2 e 3. Indirizzi per la predisposizione e gestione dei Piani di Azione. B.U.R.P. 21 novembre 2002, n. 47 Zonizzazione di riferimento per le norme in materia di mobilità sostenibile

• Determinazione Dirigenziale 10 settembre 2004, n. 279 D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, artt. 6, 12, 15, 7 e 8; D.C.R. n. 946-17595 del 13 dicembre 1994 e D.M. 16 gennaio 2004, n. 44 - Autorizzazioni di carattere generale per le emissioni in atmosfera provenienti dagli impianti a ciclo chiuso di pulizia a secco di tessuti e di pellami, escluse le pellicce, e dalle pulitintolavanderie a ciclo chiuso. B.U.R.P. 23 settembre 2004, n. 38

• Deliberazione della Giunta Regionale 18 settembre 2006, n. 66-3859 Attuazione della legge regionale 7 aprile 2000 n. 43, Disposizioni per la tutela dell’ambiente in materia di inquinamento atmosferico. Aggiornamento del Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell’aria, ex articoli 7, 8 e 9 Decreto legislativo 4 agosto 1999 n. 351. Stralcio di Piano per la mobilità. B.U.R.P. 21 settembre 2006, n. 38, suppl. ord. n. 1

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• Deliberazione della Giunta Regionale 23 ottobre 2006, n. 57-4131 Precisazioni e chiarimenti sullo Stralcio di Piano per la mobilità in attuazione della l.r. 7 aprile 2000, n. 43 di cui alla D.G.R. 66-3859 del 18 settembre 2006, nonchè rimodulazione delle misure di cui ai paragrafi 2.1.2 e 2.1.3 del medesimo e definizione di ulteriori azioni in materia. B.U.R.P. 26 ottobre 2006, n. 43

• Determinazione Dirigenziale 23 ottobre 2007, n. 40

D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 - Autorizzazioni di carattere generale per le emissioni in atmosfera provenienti da impianti di essiccazione di cereali e semi. B.U.R.P. 25 ottobre 2007, n. 43, suppl. ord. n. 3

• Determinazione Dirigenziale 29 aprile 2008, n. 239 D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 - Autorizzazioni di carattere generale per le emissioni in atmosfera provenienti da stabilimenti per la trasformazione di materie plastiche. B.U.R.P. 8 maggio 2008, n. 19

• Deliberazione della Giunta Regionale 4 agosto 2009, n. 46-11968

Aggiornamento del Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualita' dell'aria - Stralcio di piano per il riscaldamento ambientale e il condizionamento e disposizioni attuative in materia di rendimento energetico nell'edilizia ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettere a) b) e q) della legge regionale 28 maggio 2007, n. 13 "Disposizioni in materia di rendimento energetico nell'edilizia". B.U.R.P. 7 agosto 2009, n. 31 suppl. ord. n. 4

• Determinazione Dirigenziale 14 dicembre 2009, n. 597

D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 - Autorizzazioni di carattere generale per le emissioni in atmosfera provenienti da stabilimenti per la riparazione di carrozzerie di veicoli, rinnovo dell’autorizzazione di carattere generale di cui alla d.g.r. 23 maggio 1995, n. 170-46074 ed estensione della procedura semplificata agli impianti esistenti al 29 aprile 2006. B.U.R.P. 17 dicembre 2009, n. 50

• Determinazione Dirigenziale 28 gennaio 2011, n. 20

D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 - Autorizzazione di carattere generale per le emissioni in atmosfera provenienti da stabilimenti di falegnameria. B.U.R.P. 10 febbraio 2011, n. 6

• Determinazione Dirigenziale 2 maggio 2011, n. 145

D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 - Autorizzazione di carattere generale per le emissioni in atmosfera provenienti da stabilimenti di lavorazione e trattamento di materiali metallici, rinnovo dell'autorizzazione di carattere generale di cui alla d.g.r. n. 28-993 del 30 agosto 1995 ed estensione della procedura semplificata agli stabilimenti esistenti al 29 aprile 2006. B.U.R.P. 12 maggio 2011, n. 19

• Determinazione Dirigenziale 20 giugno 2011, n. 189

D.lgs. n. 3 aprile 2006, n. 152 - Autorizzazione di carattere generale per le emissioni in atmosfera provenienti da stabilimenti di lavorazione, trattamento e rivestimento di materiali vari, rinnovo delle autorizzazioni di carattere generale di cui alle dd.g.r. 307-42232 del 29/12/1994, 87-2226 del 16/10/1995 e 7-9073 del 22/5/1996 ed estensione della procedura semplificata agli stabilimenti esistenti al 29/4/2006.

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B.U.R.P. 23 giugno 2011, n. 25 • Determinazione Dirigenziale 21 novembre 2011, n. 362

D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 - Autorizzazione di carattere generale per le emissioni in atmosfera provenienti da stabilimenti in cui sono eserciti impianti di climatizzazione. B.U.R.P. 24 novembre 2011, n. 47

• Determinazione Dirigenziale 23 novembre 2011, n. 368

D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 - Autorizzazione di carattere generale per le emissioni in atmosfera provenienti da stabilimenti orafi con fusione di metalli, rinnovo dell'autorizzazione di carattere generale di cui alla d.g.r. n. 169-46073 del 23 maggio 1995 ed estensione della procedura semplificata agli stabilimenti esistenti al 29 aprile 2006. B.U.R.P. 1 dicembre 2011, n. 48

• Determinazione Dirigenziale 20 giugno 2011, n. 189

D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 - Autorizzazione di carattere generale per le emissioni in atmosfera provenienti da stabilimenti del settore tessile, rinnovo dell'autorizzazione di carattere generale di cui alla d.d. n. 17/22.4 del 20 gennaio 2000 ed estensione della procedura semplificata agli stabilimenti esistenti al 29 aprile 2006. B.U.R.P. 23 giugno 2011, n. 25

• Determinazione Dirigenziale 6 luglio 2012, n. 518 D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 - Autorizzazione di carattere generale per le emissioni in atmosfera provenienti da stabilimenti di allevamento di animali. B.U.R.P. 12 luglio 2012, n. 28

• Circolare della Regione Piemonte 28 gennaio 2014 n. 1/AMB

Indicazioni applicative in merito al d.p.r. 13 marzo 2013, n. 59, recante “Disciplina dell’autorizzazione unica ambientale e semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale”. B.U.R.P. 30 gennaio 2014, n. 5 (suppl. ord. n. 1)

• Deliberazione della Giunta Regionale 12 marzo 2014, n. 52 Metodologie per la misura, il campionamento delle emissioni di ossidi di azoto prodotte dagli impianti termici civili. B.U.R.P. 20 marzo 2014, n. 12

• Determinazione Dirigenziale 4 giugno 2014, n. 187

D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, d.p.r. 13 marzo 2013, n. 59 - Autorizzazioni di carattere generale di cui all'art. 7 del d.p.r. 59/2013: modalità di adesione. B.U.R.P. 12 giugno 2014, n. 24

• Determinazione Dirigenziale 22 dicembre 2014, n. 12

D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 - Autorizzazione di carattere generale per le emissioni in atmosfera provenienti da stabilimenti del settore tessile, di cui alla d.d. n. 416/DB1004 del 7 dicembre 2011. Rideterminazione dei termini di scadenza per i rilevamenti delle emissioni provenienti dalle lavorazioni di termofissaggio e di essiccazione di tessuti con riferimento agli inquinanti di combustione derivanti dal riscaldamento diretto. B.U.R.P. 31 dicembre 2014, n. 53

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• Deliberazione della Giunta Regionale 29 dicembre 2014, n. 60-871

Modifiche al par. 1.5 dell'Allegato alla d.g.r. 4.08.2009, n. 46-11968, come modificato dalla d.g.r. 2.08.2013 n. 78-6280, recante l'aggiornamento dello Stralcio di piano per il riscaldamento ambientale e il condizionamento, nonchè le disposizioni attuative dell'articolo 21, comma 1, lettere a) b) e q) della legge regionale 28 maggio 2007, n. 13. B.U.R.P. 31 dicembre 2014, n. 53

• Deliberazione della Giunta Regionale 29 dicembre 2014, n. 41-855 Aggiornamento della zonizzazione del territorio regionale piemontese relativa alla qualità dell'aria ambiente e individuazione degli strumenti utili alla sua valutazione, in attuazione degli articoli 3, 4 e 5 del d.lgs. 155/2010 (Attuazione della direttiva 2008/50/CE). B.U.R.P. 29 gennaio 2015, n. 4

• Decreto del Presidente della Giunta Regionale 6 luglio 2015, n. 5/R Regolamento regionale recante: “Modello unico regionale per la richiesta di autorizzazione unica ambientale”. B.U.R.P. 9 luglio 2015, n. 27

• Deliberazione della Giunta Regionale 30 maggio 2016, n. 29-3386

Attuazione della legge regionale 7 aprile 2000 n. 43. Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento atmosferico. Armonizzazione del Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria con gli aggiornamenti del quadro normativo comunitario e nazionale. B.U.R.P. 9 giugno 2016, n. 23

• Deliberazione della Giunta Regionale 7 novembre 2016, n. 24-4171

Azioni emergenziali in caso di superamento prolungato dei limiti di legge per il biossido di azoto e le polveri sottili. Approvazione del "Protocollo operativo per l'attuazione delle misure urgenti antismog". B.U.R.P. 10 novembre 2016, n. 45

• Deliberazione della Giunta Regionale 9 gennaio 2017, n. 12-4553

Approvazione dell'Atto d'indirizzo recante l'elenco di casistiche riconducibili alla fattispecie della "modifica non sostanziale" (art. 268, comma 1 lett. m) e m bis) del D.Lgs. 152/2006). B.U.R.P. 2 febbraio 2017, n. 5 (suppl. ord. n. 1)

• Deliberazione della Giunta Regionale 9 gennaio 2017, n. 13-4554 Linee guida per la caratterizzazione e il contenimento delle emissioni in atmosfera provenienti dalle attività ad impatto odorigeno. B.U.R.P. 2 febbraio 2017, n. 5 (suppl. ord. n. 1)

3.1.2. Regolamentazione

A. Autorizzazioni In Regione Piemonte la competenza è attribuita alla Città metropolitana di Torino e alle Province.

Autorizzazioni in via generale

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La Regione ha previsto specifiche autorizzazioni in via generali per determinate tipologie di stabilimenti. La domanda di adesione all’autorizzazione generale deve essere presentata al SUAP territorialmente competente almeno 45 giorni prima dell’installazione. Rimangono comunque in vigore i successivi obblighi di denuncia di inizio attività e di autocontrollo iniziale259.

Gestione delle modifiche degli stabilimenti La Regione Piemonte, con la D.G.R. n. 12-4553 del 9 gennaio 2017, ha ritenuto utile fornire un elenco esemplificativo di casistiche di modifiche non sostanziali. B. Emissione odorigene260 La Regione Piemonte ha definito linee guida per la caratterizzazione e il contenimento delle emissioni di sostanze odorigene in atmosfera, indirizzate primariamente agli impianti soggetti ad AIA o a VIA, ma che possono essere applicate anche ad altre attività a fronte di problematiche che coinvolgano significative porzioni di territorio o di popolazione.

C. Piano stralcio per il riscaldamento ambientale e il condizionamento261 La disciplina individua le prestazioni energetiche ed emissive che devono garantire i generatori di calore da installarsi in edifici nuovi o nel caso di sostituzione di generatori esistenti. Tutti i generatori di calore installati al 24/02/2007, a servizio di impianti termici dedicati esclusivamente alla climatizzazione di ambienti, dovranno essere adeguati ai requisiti della Tabella B (NOx, PM10 e rendimento termico), secondo scadenze temporali stabilite nella normativa stessa in funzione del tipo di combustibile utilizzato e della potenza dell’impianto termico. 3.1.3. Scadenze Per le autorizzazioni in via generale le scadenze per le comunicazioni di messa in esercizio e dei risultati del primo autocontrollo sono quelle previste dalla normativa nazionale, mentre la frequenza degli eventuali autocontrolli periodici è stabilita nella relativa delibera. L’adeguamento ai limiti emissivi regionali di NOx e PM10 per gli impianti termici di sola climatizzazione deve essere realizzato con le seguenti scadenze:

Potenza termica nominale e combustibile

NOx espresso come NO2

(mg/kWh)(7)

PM10 (mg/kWh)

(1)

Termine di adeguamento

> 1 MW se alimentati a gas naturale, GPL, gas di città, biogas. > 300 kW se alimentati a biomasse liquide (oli vegetali grezzi), combustibili solidi escluse le

80 10 1° settembre 2011

259 D.C.R. 13 dicembre 1994, n. 946-17595. 260 D.G.R. 9 gennaio 2017, n. 13-4554 261 D.G.R 22 marzo 2010, n. 32-13618.

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biomasse solide e la legna da ardere. > 1 MW se alimentati a gasolio e altri distillati leggeri del petrolio, emulsioni acqua–gasolio e biodiesel.

80 120 (2) 10 30 giugno 2012

> 300 kW se alimentati a olio combustibile e emulsioni acqua-olio combustibile.

80 10 30 giugno 2012 (3)

> 35 kW e ≤ 1 MW se alimentati a gasolio e altri distillati leggeri, emulsioni acqua–gasolio e acqua–altri leggeri, biodiesel, biogas.

80 120 (2) 10 01 settembre 2016

01 settembre 2018 (8)

> 35 kW e ≤ 1 MW se alimentati a gas naturale, GPL, gas di città. 80 10 01 settembre 2016

01 settembre 2018 (8) < 35 kW se alimentati a gas naturale, GPL, gas di città, gasolio e altri distillati leggeri, emulsioni acqua-gasolio e acqua-altri distillati leggeri, biodiesel, biogas.

70 (4) 80

120 (2) 10 01 settembre 2016

01 settembre 2018 (8)

Biomasse solide e legna da ardere (5) (5) (6) (1) Il fattore di emissione relativo alle polveri si ritiene rispettato nel caso di generatori di calore e di generatori di aria calda alimentati a gas naturale, GPL, biogas, gasolio, emulsioni acqua-gasolio e biodiesel.

(2) Per impianti alimentati a gasolio, emulsioni acqua-gasolio e biodiesel è consentito di rispettare un limite di 120 mg/kWh in luogo di 80 qualora siano simultaneamente rispettate le seguenti condizioni:

a. non siano disponibili sul mercato generatori di calore aventi la potenza termica nominale di interesse in grado di rispettare la prestazione emissiva relativa agli ossidi di azoto (NOx) pari ad 80 mg/kWh; tale condizione non è verificata quando i generatori medesimi siano reperibili presso almeno tre produttori indipendenti operanti sul mercato europeo;

b. non sia tecnicamente possibile, al fine del rispetto della citata prestazione emissiva, la scelta di utilizzare altri combustibili per i generatori di calore;

c. non sia disponibile una rete di teleriscaldamento in grado di soddisfare l’utenza termica altrimenti servita dal generatore di calore in questione.

La sussistenza delle predette condizioni deve essere attestata da un tecnico abilitato mediante idonea perizia, da inoltrarsi al Comune a cura del responsabile dell’impianto.

(3) L’uso di olio combustibile o delle relative emulsioni con acqua è attualmente vietato per gli impianti termici civili di potenza termica nominale complessiva inferiore a 3 MW, soggetti alle disposizioni del titolo II della parte quinta del D.lgs. 152/2006.

(4) Limite applicabile ai combustibili gassosi.

(5) I limiti sono riportati nell’allegato 2, sezioni a) e b), allo Stralcio di Piano per il Riscaldamento Ambientale e il Condizionamento (D.G.R. 4 agosto 2009, n. 46-11968).

(6) I termini di adeguamento sono riportati nella tabella D al paragrafo 1.5 dello Stralcio di Piano per il Riscaldamento Ambientale e il Condizionamento (D.G.R. 4 agosto 2009, n. 46-11968).

(7) Le Metodologie per la misura, il campionamento delle emissioni di ossidi di azoto prodotte dagli impianti termici civili sono definite dalla D.G.R. 52/2014.

(8) Termine di adeguamento applicabile solo per generatori di calore installati dal 1° gennaio 2003 al 24 febbraio 2007.

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3.1.4. Documenti

Fattispecie Documenti richiesti Nuovi impianti, modifica o trasferimento nei casi previsti per le autorizzazioni in via generale

domanda di autorizzazione secondo schema regionale

3.1.5. Illeciti e sanzioni Vedi norme nazionali 3.2. SOSTANZE LESIVE PER L’OZONO STRATOSFERICO Vedi norme nazionali 3.3. GAS AD EFFETTO SERRA Vedi norme nazionali

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4. SUOLO

4.1. Principali riferimenti normativi

• Deliberazione del Consiglio Regionale 8 marzo 1995, n. 1005-4351

Linee guida per interventi di bonifica di terreni contaminati. B.U.R.P. 12 aprile 1995, n. 15

• Legge Regionale 7 aprile 2000, n. 42 Bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati (articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, da ultimo modificato dalla legge 9 dicembre 1998, n. 426). Approvazione del piano regionale di bonifica delle aree inquinate. Abrogazione della legge regionale 28 agosto 1995, n. 71. B.U.R.P. 12 aprile 2000, n. 15

• Deliberazione della Giunta Regionale 25 febbraio 2002, n. 49-5392

Criteri e modalità relativamente all’attuazione dell’art. 9, comma 3 del D.M. 25 ottobre 1999 n. 471 relativo alla bonifica dei siti inquinati. B.U.R.P. 14 marzo 2002, n. 11

• Deliberazione della Giunta Regionale 6 ottobre 2003, n. 41-10623

Approvazione criteri e modalità di presentazione ed utilizzo delle garanzie finanziarie per l’esecuzione di interventi di bonifica, ripristino ambientale e di messa in sicurezza permanente di siti inquinati, ai sensi del D.L.vo n. 22/97 e successive modifiche e integrazioni. B.U.R.P. 9 ottobre 2003, n. 41

• Deliberazione della Giunta Regionale 4 dicembre 2006, n. 25- 4754

L.R. 7 aprile 2000 n. 42, art.2. Disposizioni in materia di garanzie finanziarie per la corretta esecuzione ed il completamento degli interventi di bonifica e/o messa in sicurezza di siti contaminati. B.U.R.P. 18 gennaio 2007, n. 3

• Determinazione Dirigenziale 3 marzo 2016, n. 66

Approvazione delle "Linee guida regionali per l'installazione e la gestione delle sonde geotermiche". B.U.R.P. 21 aprile 2016, n. 16

4.2. Regolamentazione È istituita un'anagrafe dei siti da bonificare e un'anagrafe delle aree con impianti dismessi. A tal fine i titolari di industrie ed attività che hanno prodotto, smaltito o recuperato rifiuti devono trasmettere un'apposita comunicazione al Sindaco in caso di dismissione o di cessazione di lavorazione insalubre che abbia comportato detenzione sia di sostanze sia di rifiuti pericolosi, indicando i sistemi previsti per la disattivazione degli impianti e per lo stoccaggio, alienazione o smaltimento

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sia delle sostanze sia dei rifiuti; detta comunicazione deve essere inviata almeno 15 giorni prima della data prevista di dismissione262. In attesa che lo Stato definisca valori di concentrazione limite accettabili per i terreni agricoli, valgono gli specifici limiti già stabiliti dalla Regione263. 4.3. Scadenze

Fattispecie Data Enti competenti Comunicazione di dismissione o di cessazione di lavorazione insalubre che abbia comportato detenzione sia di sostanze sia di rifiuti pericolosi (L.R. 42/2000, art. 6.3)

Almeno 15 gg prima

Sindaco

4.4. Documenti

Fattispecie Documenti richiesti Dismissione o cessazione di lavorazione insalubre che abbia comportato detenzione sia di sostanze sia di rifiuti pericolosi

comunicazione al Sindaco

4.5. Illeciti e sanzioni Vedi norme nazionali

262 L.R. 42/2000, art. 6.3. 263 L.R. 42/2000, art. 26.3.

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5. RUMORE

5.1. Principali riferimenti normativi • Legge regionale 20 ottobre 2000, n. 52

Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico. B.U.R.P. 25 ottobre 2000, n. 43

• Deliberazione della Giunta Regionale 6 agosto 2001, n. 85-3802 L.R. n. 52/2000, art. 3, comma 3, lettera a). Linee guida per la classificazione acustica del territorio. B.U.R.P. 14 agosto 2001, n. 33

• Deliberazione della Giunta Regionale 2 febbraio 2004, n. 9-11616

Legge regionale 25 ottobre 2000, n 52 - art. 3, comma 3, lettera c). Criteri per la redazione della documentazione di impatto acustico. B.U.R.P. 5 febbraio 2004, n. 5 (suppl. ord. n. 2)

• Deliberazione della Giunta Regionale 14 febbraio 2005, n. 46-14762

Legge regionale 25 ottobre 2000, n. 52 - art. 3, comma 3, lettera d). Criteri per la redazione della documentazione di clima acustico. B.U.R.P. 24 febbraio 2005, n. 8

• Deliberazione della Giunta Regionale 26 febbraio 2007, n. 23-5376

Individuazione dell’Autorità di riferimento per le mappature acustiche strategiche ed i piani d’azione di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194. B.U.R.P. 1° marzo 2007, suppl. ord. N. 3

• Deliberazione della Giunta Regionale 27 giugno 2012, n. 24-4049 Disposizioni per il rilascio da parte delle Amministrazioni comunali delle autorizzazioni in deroga ai valori limite per le attività temporanee, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera b) della l.r. 25 ottobre 2000, n. 52. B.U.R.P. 5 luglio 2012, n. 27

5.2. Regolamentazione I Comuni definiscono la classificazione acustica del proprio territorio sulla base delle apposite linee guida regionali. L’annuncio della proposta deve essere pubblicata sul B.U.R. e i soggetti interessati possono formulare osservazioni entro 60 gg. Deroghe ai limiti possono essere stabilite per cantieri temporanei, attraverso autorizzazione comunale, nonché per attività all’aperto di igiene del suolo, spezzamento, raccolta e compattamento di rifiuti urbani, manutenzione di aree verdi pubbliche e private, attraverso apposito regolamento. Per la realizzazione, modifica o potenziamento di opere, infrastrutture o insediamenti deve essere prodotta la documentazione previsionale di impatto acustico, redatta secondo indicazioni regionali. Ciò vale sia per la presentazione di richieste di autorizzazione, sia per denuncie di inizio attività.

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Le imprese che superano i limiti previsti dalla classificazione acustica del sito devono, entro 6 mesi dalla pubblicazione sul B.U.R. dell’avviso di approvazione del provvedimento comunale, adeguarsi o presentare alla Provincia un piano di risanamento. In caso di silenzio dopo 180 gg il piano deve essere realizzato nei modi e nei tempi proposti. A tal fine, entro i successivi 15 gg., viene data comunicazione alla Provincia dell’inizio lavori, al cui completamento è trasmessa relazione tecnica264. 5.3. Scadenze Vedi norme nazionali 5.4. Documenti

Fattispecie Documenti richiesti Superamento dei limiti con piano di risanamento • Piano di risanamento

• Comunicazione inizio lavori • Relazione tecnica

5.5 Illeciti e sanzioni Vedi norme nazionali

264 L.R. 52/2000, art. 14

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6. CAMPI E RADIAZIONI ELETTROMAGNETICHE

6.1 Principali riferimenti normativi • Legge regionale 24 marzo 2000, n. 31

Disposizioni per la prevenzione e lotta all'inquinamento luminoso e per il corretto impiego delle risorse energetiche. B.U.R.P. 29 marzo 2000, n. 13 (suppl. ord. n. 2)

• Decreto del Presidente della Giunta Regionale 14 aprile 2000, n. 1/R

Regolamento regionale recante: "Nuovi criteri di tutela sanitaria ed ambientale per il rilascio dell'autorizzazione regionale all'installazione e modificazione degli impianti di teleradiocomunicazioni di cui alla legge regionale 23 gennaio 1989, n. 6". B.U.R.P. 19 aprile 2000, n. 16

• Deliberazione della Giunta Regionale 14 giugno 2004, n. 15-12731

Decreto Legislativo 1° agosto 2003, n. 259. Allegati tecnici per installazione o modifica delle caratteristiche di impianti radioelettrici. B.U.R.P. 22 luglio 2004, n. 29

• Legge regionale 3 agosto 2004, n. 19 Nuova disciplina regionale sulla protezione delle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici. B.U.R.P. 5 agosto 2004, n. 31

• Deliberazione della Giunta Regionale 2 novembre 2004, n. 19-13802

Legge regionale n. 19 del 3 agosto 2004 “Nuova disciplina regionale sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici”. Prime indicazioni regionali per gli obblighi di comunicazione e certificazione di cui agli artt. 2 e 13, per gli impianti di telecomunicazione e radiodiffusione. B.U.R.P. 8 novembre 2004, n. 44

• Deliberazione della Giunta Regionale 29 dicembre 2004, n. 39-14473

Legge regionale n. 19 del 3 agosto 2004 “Nuova disciplina regionale sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici”. Direttiva tecnica per il risanamento dei siti non a norma per l’esposizione ai campi elettromagnetici generati dagli impianti per telecomunicazioni e radiodiffusione (art. 5, comma 1, lettera d). B.U.R.P. 20 gennaio 2005, n. 3

• Deliberazione della Giunta Regionale 20 novembre 2006, n. 29-4373 Art. 8 l.r. 24 marzo 2000 n. 31 “Disposizioni per la prevenzione e lotta all’inquinamento luminoso e per il corretto impiego delle risorse energetiche”. Individuazione delle aree sensibili all’inquinamento luminoso. B.U.R.P. 30 novembre 2006, n. 48

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• Deliberazione della Giunta Regionale 23 luglio 2007, n. 63-6525 Legge Regionale n. 19 del 3 agosto 2004 “Nuova disciplina regionale sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici”. Prime indicazioni sui controlli di cui all’art. 13, comma 2, riguardanti il monitoraggio remoto degli impianti di radiodiffusione sonora e televisiva. B.U.R.P. 16 agosto 2007, n. 33

• Deliberazione della Giunta Regionale 21 dicembre 2007, n. 25-7888 Integrazione alla D.G.R. n. 19-13802 del 2 novembre 2004, recante prime indicazioni per gli obblighi di comunicazione e certificazione di cui agli artt. 2 e 13 della L.R. 19/2004 per gli impianti di telecomunicazione e radiodiffusione, relativamente alla procedura per nuove tipologie di impianti. B.U.R.P. 24 gennaio 2008, n. 4

• D.G.R. 20 Luglio 2009, n. 24-11783 Legge regionale 3 agosto 2004, n. 19 (Nuova disciplina regionale sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici). Direttiva tecnica per la semplificazione delle procedure di autorizzazione delle modifiche di impianti di telecomunicazioni e radiodiffusione conseguenti all'introduzione del digitale terrestre. B.U.R.P. 6 agosto 2009, n. 31

• Determinazione Dirigenziale 9 luglio 2014, n. 218

Decreto legislativo 1 agosto 2003 n. 259 e s.m.i "Codice delle comunicazioni elettroniche". Installazione di infrastrutture per impianti radioelettrici e modifica delle loro caratteristiche di emissione. Aggiornamento della modulistica per richiedere le autorizzazioni, per effettuare le comunicazioni, le certificazioni e le autocertificazioni. B.U.R.P. 31 luglio 2014, n. 31

• Determinazione Dirigenziale 27 marzo 2017, n. 132 Decreto legislativo 1 agosto 2003 n. 259 e s.m.i "Codice delle comunicazioni elettroniche". Installazione di infrastrutture per impianti radioelettrici e modifica delle loro caratteristiche di emissione. Modulistica per l'autocertificazione ex art. 87 ter. B.U.R.P. 18 maggio 2017, n. 20 (suppl. ord. n. 1)

6.2. Regolamentazione

A. Campi alla frequenza di rete (50 Hz) generati da elettrodotti I gestori degli elettrodotti presentano alla Regione, entro il 31 dicembre di ogni anno, i piani di sviluppo della rete.

B. Campi a frequenze tra 0 Hz e 100 kHz non da elettrodotti Vedi norme nazionali

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C. Campi da sistemi fissi delle telecomunicazioni con frequenze tra 10 kHz e 300 GHz I titolari di apparati per teleradiocomunicazioni funzionanti tra 10 kHz a 300 GHz debbono essere autorizzati, ai fini sanitari, dal Comune. I titolari presentano al Comune e in copia alla Provincia, entro il 31 dicembre di ogni anno, un programma di localizzazione degli impianti per telecomunicazione e radiodiffusione265. Se gli impianti non rispettano i limiti di attenzione, il Comune diffida i gestori ad eseguire la riduzione a conformità. Se questa non consente di mantenere la qualità del servizio, il gestore propone un piano di risanamento che deve essere adottato dalla Provincia.

D. Luce visibile266 Tutti gli impianti di illuminazione esterna di nuova realizzazione o in rifacimento dovranno essere adeguati alle norme UNI e CEI che definiscono i requisiti di qualità dell'illuminazione stradale e delle aree esterne. Ulteriori norme tecniche, anche per gli impianti esistenti, potranno essere stabiliti dalla Regione. Potranno inoltre essere individuate aree a più elevata sensibilità, nelle quali i nuovi impianti di illuminazione esterna, compresi quelli a scopo pubblicitario, nonché le modifiche di impianti esistenti, saranno soggetti ad autorizzazione comunale. Non sono soggette a queste disposizioni, tra l'altro, le sorgenti di luce che per il loro posizionamento non possono diffondere luce verso l'alto, le sorgenti di luce non a funzionamento continuo che non risultino comunque attive oltre due ore dal tramonto del sole, gli impianti che non impiegano sorgenti luminose superiori ai 25.000 lumen e quelli di uso saltuario od eccezionale, purchè destinati ad impieghi di protezione, sicurezza o per interventi di emergenza. 6.3. Scadenze Vedi norme nazionali 6. 4. Documenti

Fattispecie Documenti richiesti Impianti ed antenne per teleradiocomunicazioni funzionanti tra 10 kHz a 300 GHz

Autorizzazione del Presidente della Giunta Regionale

Nuovi impianti di illuminazione esterna in aree a più elevata sensibilità

Autorizzazione del Sindaco

265 L.R. 19/2004, art. 8.1. 266 L.R. 31/2000.

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6.5. Illeciti e sanzioni

Fattispecie Sanzione Luce visibile

Utilizzo di impianti o sorgenti luminose non conformi con mancata modifica entro 60 gg dall'invito della Provincia (L.R. 31/2000 art. 9.1)

sanzione amministrativa da 129 a 1.291 €

Come sopra all'interno di aree ad elevata sensibilità (L.R. 31/2000 art. 9.2)

sanzione amministrativa da 258 a 2.582 €

Come sopra all'interno di aree ad elevata sensibilità, con abuso commesso per fini commerciali o propagandistici (L.R. 31/2000 art. 9.2)

sanzione amministrativa da 516 a 5.164 €

Campi elettromagnetici Installazione o modifica di impianto senza autorizzazione (L.R. 19/2004 art. 16.2)

sanzione amministrativa da 30.000 a 300.000 € e disattivazione dell’impianto

Mancata presentazione del certificato di conformità (L.R. 19/2004 art. 16.3)

sanzione amministrativa da 2.000 a 5.000 €

Azioni dirette ad impedire l’accesso al personale addetto al controllo (L.R. 19/2004 art. 16.4)

sanzione amministrativa da 500 a 2.500 €

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7. SOSTANZE PERICOLOSE PER L’AMBIENTE

7.1. ASPETTI GENERALI Vedi norme nazionali 7.2. POLICLOROBIFENILI (PCB) 7.2.1. Principali riferimenti normativi • Deliberazione della Giunta Regionale 25 giugno 2002, n. 13-6376

Smaltimento dei PCB e dei PCT. Adeguamento del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti in attuazione del D.Lgs. n. 22/1997 e s.m.i. e del D.Lgs. n. 209/1999. Adozione da parte della Giunta Regionale. B.U.R.P. 11 luglio 2002, n. 28

• Deliberazione della Giunta Regionale 3 novembre 2003, n. 10-10828

Approvazione della bozza di piano per la raccolta e il successivo smaltimento degli apparecchi contenenti PCB per un volume inferiore o pari a 5 dm3, non inventariati ai sensi dell’art. 4 della Direttiva 96/59/CE. Adeguamento normativa regionale alla Direttiva 96/59/CE, recepita con d.lgs. n. 209/1999 “Attuazione della direttiva 96/59/CE relativa allo smaltimento dei policlorodifenili e policlorotrifenili”. B.U.R.P. 6 novembre 2003, n. 45 (suppl. ord. n. 2)

• Circolare del Presidente della Giunta Regionale 23 dicembre 2003, n. 7/AQA

Gestione degli apparecchi contenenti PCB e dei PCB in essi contenuti. B.U.R.P. 31 dicembre 2003 n. 53

• D.G.R. 2 febbraio 2004, n. 40-11645

Linee guida relative alla gestione dei rifiuti contenenti PCB. Integrazione criteri di cui alla D.G.R. n. 93-11429 del 23.12.2003. B.U.R.P. 26 febbraio 2004, n. 8

• Deliberazione della Giunta Regionale 23 marzo 2004, n. 12-12040

Approvazione programma per la decontaminazione e/o lo smaltimento degli apparecchi contenenti PCB soggetti ad inventario dei PCB in essi contenuti ai sensi dell’articolo 4 della direttiva 96/59/CE. Programma supplementare di aggiornamento ed integrazione della D.G.R. 23.12.2002 n. 39-8085. B.U.R.P. 1 aprile 2004, n. 13

7.2.2. Regolamentazione Gli impianti autorizzati a ricevere PCB devono comunicare ogni sei mesi a Regione e Provincia i dati sulle tipologie e quantità ricevute.

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7.2.3. Scadenze Vedi norme nazionali 7.2.4. Documenti Vedi norme nazionali 7.2.5. Illeciti e sanzioni Vedi norme nazionali 7.3. AMIANTO 7.3.1. Principali riferimenti normativi

• Deliberazione del Consiglio Regionale 19 febbraio 1996, n. 192-2709

Linee di piano regionale di protezione dell’ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall’amianto, legge 27 marzo 1992, n. 257, art. 10. B.U.R.P. 20 marzo 1996, n. 12

• Deliberazione della Giunta Regionale 5 febbraio 2001, n. 51-2180 Piano regionale di protezione dell’ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall’amianto (art. 10 della Legge 27.3.1992, n. 257). B.U.R.P. 28 febbraio 2001, n. 9 (suppl. ord. n. 2)

• Legge regionale 14 ottobre 2008 n. 30

Norme per la tutela della salute, il risanamento dell’ambiente, la bonifica e lo smaltimento dell’amianto. B.U.R.P. 16 ottobre 2008, n. 42

• Deliberazione della Giunta Regionale 3 giugno 2009, n. 30 -11520

Art. 4 della L.R. 30/2008 - Definizione dei criteri e delle modalità per la concessione di contributi per interventi di bonifica di manufatti contenenti amianto. B.U.R.P. 11 giugno 2009, n. 23

• Deliberazione della Giunta Regionale 18 dicembre 2012, n. 40 - 5094

Approvazione del protocollo regionale per la gestione di esposti/segnalazioni relativi alla presenza di coperture in cemento – amianto negli edifici. B.U.R.P. 31 gennaio 2013, n. 5

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• Deliberazione del Consiglio Regionale 1 marzo 2016, n. 124-7279 Piano di protezione dell’ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall’amianto (Piano regionale amianto) per gli anni 2016-2020. B.U.R.P. 10 marzo 2016, n. 10 (suppl. ord. n. 1)

• Deliberazione della Giunta Regionale 12 dicembre 2016, n. 13 - 4341

DCR n. 124-7279 del 1 marzo 2016. Attuazione del Piano Regionale Amianto per quanto riguarda i programmi formativi e le modalità di svolgimento dei corsi degli operatori che effettuano attività di bonifica, smaltimento dell'amianto, controllo e manutenzione. B.U.R.P. 19 gennaio 2017, n. 3

• Deliberazione della Giunta Regionale 29 dicembre 2016, n. 58 - 4532 Definizione delle modalità di comunicazione della presenza di amianto ai sensi dell'art. 9 della L.R. 30/2008, in attuazione del Piano Regionale Amianto per gli anni 2016-2020 approvato con D.C.R. 1 marzo 2016, n. 124 - 7279. B.U.R.P. 26 gennaio 2017, n. 4 (suppl. ord. n. 1)

7.3.2. Regolamentazione Viene definita una procedura ad uso degli enti di controllo, basata sulla compilazione di schede e sull’attribuzione di punteggi a singoli fattori, per distinguere le situazioni in cui si necessita:

• il controllo periodico dell’installazione;

• il risanamento con controllo almeno annuale;

• la bonifica.

I capannoni realizzati prevalentemente in cemento-amianto e gli impianti industriali dove sia stato utilizzato amianto per la coibentazione di tubi e serbatoi saranno censiti dall'ASL per i siti in esercizio e dall'ARPA per quelli dismessi o abbandonati. La legge quadro 30/2008 prevede la concessione di contributi per interventi di bonifica di manufatti contenenti amianto, con priorità nei casi di amianto libero o in matrice friabile, e istituisce il Registro pubblico degli edifici industriali e ad uso abitativo, dismessi o in utilizzo, degli impianti, dei mezzi di trasporto e dei luoghi con presenza o contaminazione di amianto. La DGR n. 58–4532/2016 ha definito le modalità di comunicazione alla ASL competente per territorio dei dati relativi alla presenza di amianto da parte dei soggetti pubblici e privati proprietari di edifici, impianti, luoghi, mezzi di trasporto, manufatti e materiali con presenza di amianto o di materiali contenenti amianto. I laboratori che effettuano attività analitiche sull’amianto devono essere conformi ai requisiti del D.M. 14 maggio 2006267. Il reperimento di materiali contenenti amianto nel corso di attività estrattive comporta l’immediata sospensione dei lavori e la comunicazione all’ASL competente. La movimentazione, lavorazione, sbancamento di terreno per la realizzazione di opere edili o infrastrutture in aree con presenza di amianto, come da mappatura del piano regionale, richiedono un’analisi geologica preventiva per accertarne la presenza.

267 Legge 30/2008 art. 10

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La DGR n. 13–4341/2016 ha definito contenuti, durata e modalità di erogazione della formazione dei responsabili con compiti di controllo e coordinamento di tutte le attività manutentive, dei redattori dei piani di manutenzione e controllo, dei responsabili tecnici di gestione rimozione bonifica e smaltimento materiali contenenti amianto nonché degli addetti alle attività di rimozione e di smaltimento dell'amianto. 7.3.3. Scadenze Vedi norme nazionali 7.3.4. Documenti

Fattispecie Documenti richiesti

Presenza di amianto o di materiali contenenti amianto in edifici, impianti, luoghi, mezzi di trasporto, manufatti

Comunicazione alla ASL competente per territorio dei dati relativi alla presenza di amianto

7.3.5. Illeciti e sanzioni Vedi norme nazionali

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8. ATTIVITA’ A RISCHIO DI INCIDENTE RILEVANTE

8.1. Principali riferimenti normativi

• Legge Regionale 30 giugno 1992, n. 32

Attuazione della Direttiva CEE n. 82/501, relativa ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali, ai sensi della Legge 16 aprile 1987, n. 183. B.U.R.P. 8 luglio 1992, n. 28

• Legge Regionale 18 gennaio 1995, n. 9

Modifiche alla L.R. 30 giugno 1992, n. 32 (Attuazione del D.P.R. 17 maggio 1988, n. 175, relativo ai rischi di incidenti rilevanti connessi a determinate attività industriali). B.U.R.P. 25 gennaio 1995, n. 4

• Deliberazione della Giunta Regionale 9 ottobre 2000, n. 51-1051

Disposizioni urgenti relative all'immediata attuazione delle attività amministrative già attribuite alle regioni dal D.Lgs. 334 del 17 agosto 1999 concernente il controllo degli incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose. B.U.R.P. 18 ottobre 2000, n. 42

• Deliberazione della Giunta Regionale 12 maggio 2003, n. 11-9288 Disposizioni per l’attuazione delle attività di verifica ispettiva ai sensi dell’articolo 25 del D.Lgs. 334/1999 concernente il controllo degli incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose. B.U.R.P. 12 giugno 2003, n. 24

• Deliberazione della Giunta Regionale 5 luglio 2010, n. 31-286

Applicazione del D.Lgs. 334/1999 D.M. LL PP 9 maggio 2001 concernenti gli stabilimenti a rischio di incidente rilevante. Precisazioni relative alle procedure di adeguamento degli strumenti urbanistici. Revoca della DGR n. 20-13359 del 22 febbraio 2010. B.U.R.P. 22 febbraio 2010, n. 8 luglio 2010, n. 27

• Deliberazione della Giunta Regionale 26 luglio 2010, n. 17-377

Approvazione di “Linee guida per la valutazione del rischio industriale nell’ambito della pianificazione territoriale”. B.U.R.P. 5 agosto 2010, n. 31

• Deliberazione della Giunta Regionale 3 agost0 2017 n. 84-5515 Approvazione del Piano di ispezioni presso gli stabilimenti soggetti al decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105 in materia di controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose. Revoca delle deliberazioni della Giunta regionale n. 11-9288 del 12 maggio 2003 e n. 17-309 del 29 giugno 2000. B.U.R.P. 31 agosto 2017, n. 35

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• Determinazione Dirigenziale 12 dicembre 2017, n. 530 Approvazione del programma delle ispezioni presso gli stabilimenti con pericolo di incidenti rilevanti, in attuazione del piano regionale di cui alla deliberazione della Giunta Regionale. 84-5515 del 3 agost0 2017. B.U.R.P. 14 dicembre 2017, n. 50

8.2. Regolamentazione Viene regolamentata l’istruttoria regionale delle attività a rischio di incidente rilevante. Sono stabilite le modalità di esecuzione delle verifiche ispettive, anche attraverso la definizione di una lista di controllo. Sono fornite linee guida ai Comuni per tenere conto dei rischi di incidenti rilevanti in sede di pianificazione territoriale, ponendo vincoli non solo alle attività soggette al D.Lgs. 334/1999 (“Attività Seveso”), ma anche ad attività che possono detenere determinate tipologie di sostanze pericolose in quantità comprese tra il 20% e il 100% delle soglie di ingresso (“Altre attività produttive”). Tali vincoli riguardano in particolare la possibilità di insediare o modificare attività che ricadono nei casi sopra indicati al di sotto di determinate distanze da aree sensibili268. 8.3. Scadenze Vedi norme nazionali 8.4. Documenti Vedi norme nazionali 8.5. Illeciti e sanzioni Vedi norme nazionali

268 Linee guida per la valutazione del rischio industriale nell’ambito della pianificazione territoriale, in D.G.R. 26 luglio 2010, n. 17-377

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9. VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE (VIA)

9.1. Principali riferimenti normativi • Legge Regionale 14 dicembre 1998, n. 40

Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione. B.U.R.P. 17 dicembre 1998, n. 50

• Deliberazione della Giunta Regionale 12 luglio 1999, n. 18-27763

Legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione". Prime indicazioni regionali (art. 23, comma 3, L.R. 40/1998). B.U.R.P. 21 luglio 1999, n. 29 (suppl.)

• Deliberazione della Giunta Regionale 1 marzo 2000, n. 82-29571 Aggiornamento allegati A1, A2, B1 e B2 alla legge regionale 14 dicembre 1998 n. 40 in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 3 settembre 1999. Adozione con i poteri del Consiglio regionale in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 40 dello Statuto. B.U.R.P. 15 marzo 2000, n. 11

• Legge Regionale 10 novembre 2000, n. 54 Modifica all'articolo 23 della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione". B.U.R.P. 15 novembre 2000, n. 46

• Deliberazione della Giunta Regionale 12 dicembre 2000, n. 2-1707

Legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40, recante “Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione”. Aggiornamento Allegato B1 in attuazione del d.p.c.m. 1 settembre 2000. Adozione con i poteri del Consiglio regionale in via d’urgenza, ai sensi dell’art. 40 dello Statuto. B.U.R.P. 10 gennaio 2001, n. 2

• Deliberazione della Giunta Regionale 28 maggio 2001, n. 42-3096 Aggiornamento allegati A1, A2, B1, B2 e B3 alla legge regionale 40/1998 “Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione”, in conseguenza del conferimento di funzioni agli enti locali operato dalla legislazione regionale. B.U.R.P. 20 giugno 2001, n. 25

• Deliberazione della Giunta Regionale 19 marzo 2002, n. 75-5611

Legge regionale 40/1998 “Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione”. Riorganizzazione allegati. B.U.R.P. 11 aprile 2002, n. 15

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• Deliberazione della Giunta Regionale 22 aprile 2002, n. 23-5879 Legge regionale 40/1998 “Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione”. Aggiornamento allegato alla d.g.r. 21-27037 del 12 aprile 1999 in materia di organo tecnico. B.U.R.P. 16 maggio 2002, n. 20

• Deliberazione della Giunta Regionale 25 marzo 2003, n. 19-8772

Aggiornamento delle indicazioni procedurali relative alla VIA, contenuti nella deliberazione 12 luglio 1999, n. 18-27763. B.U.R.P. 11 aprile 2002, n. 15

• Deliberazione della Giunta Regionale 3 dicembre 2007, n. 3-7656

Adozione del documento “Linee interpretative per un più corretto funzionamento della conferenza di servizi in generale e nel procedimento di VIA”. B.U.R.P. 13 dicembre 2007, n. 50

• Deliberazione Consiglio Regionale 30 luglio 2008, n. 211-34747

Aggiornamento degli allegati alla legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 (Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione), a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), come modificato dal decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4. B.U.R.P. 7 agosto 2008, n. 32 (suppl. ord. n. 2)

• Deliberazione della Giunta Regionale 16 marzo 2009, n. 63-11032

Atto di indirizzo inerente l'applicazione delle disposizioni regionali in materia di VIA di cui alla l.r. 40/1998 "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione", in relazione ai disposti di cui alla Parte Seconda del d.lgs. 152/2006. Approvazione. B.U.R.P. 19 marzo 2009, n. 11

• Deliberazione Consiglio Regionale 20 settembre 2011, n. 129-35527 Aggiornamento degli allegati A1 e B2 alla legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 (Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione) in conseguenza delle modifiche agli allegati III e IV alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, operate dalla legge 23 luglio 2009, n. 99. B.U.R.P. 27 ottobre 2008, n. 43

• Deliberazione della Giunta Regionale 7 novembre 2011, n. 55-2851

Proroga dei provvedimenti finali conclusivi della fase di valutazione della procedura di VIA di competenza regionale. Indicazioni procedurali e definizione dei termini di conclusione del procedimento amministrativo. B.U.R.P. 1 dicembre 2011, n. 48

• Deliberazione della Giunta Regionale 23 marzo 2015, n. 28-1226

Indicazioni applicative in merito alle nuove modalità di presentazione delle istanze dei procedimenti di valutazione d'impatto ambientale on line. B.U.R.P. 2 aprile 2015, n. 13

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• Circolare della Regione Piemonte 27 aprile 2015 n. 3/AMB Applicazione delle disposizioni regionali in materia di VIA di cui alla l.r. 40/1998 “Disposizioni inerenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione”, in relazione ai disposti di cui al decreto ministeriale 30 marzo 2015, n. 52, recante: “Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116” (G.U. n. 84 dell’11 aprile 2015). B.U.R.P. 30 aprile 2014, n. 17

9.2. Regolamentazione Le opere soggette alle disposizioni regionali sulla VIA sono individuate negli allegati alla L.R. 40/1998. In funzione delle tipologie e dimensioni dei progetti, la competenza per la procedura di VIA può essere regionale, provinciale o comunale. Nelle more dell’adeguamento della normativa regionale a quanto disposto dal D.Lgs. 104/2017 per la corretta individuazione delle soglie della categoria progettuale di interesse e della relativa Autorità competente occorre fare riferimento al combinato disposto degli allegati alla Parte II del D.Lgs. 152/2006 e degli allegati della L.R. 40/1998. La circolare n. 3/AMB del 27 aprile 2015 mette in relazione la regolamentazione regionale con le linee guida ministeriali relative alla verifica di assoggettabilità a VIA, definite dal DM 30 marzo 2015, n. 52 che prevede, tra l’altro, il dimezzamento delle soglie sulla base di specifici criteri di sensibilità territoriale ed ambientale. Nel caso di VIA regionale il Provvedimento autorizzativo unico non è una facoltà del proponente, ma è l’unica strada prevista: per questo motivo, il proponente nell’ambito dell’istanza riporta l’elenco delle autorizzazioni, dei nulla osta, dei pareri, o di altri atti di analoga natura, da acquisire ai fini della realizzazione e dell’esercizio dell’opera, il cui rilascio verrà coordinato nell’ambito del procedimento di VIA. Nell’ambito delle procedure di VIA la norma prevede le fasi di verifica, specificazione dei contenuti e valutazione. Il provvedimento di VIA è efficace per un massimo di 3 anni a decorrere dalla data di autorizzazione definitiva del progetto salvo l’ottenimento di specifica proroga269. 9.3. Scadenze Non sono previste scadenze a carico delle imprese 9.4. Documenti

Fattispecie Documenti richiesti Opere di cui agli allegati A1, A2, B1, B2, B3 i cui iter procedurali siano stati avviati dopo il 17/12/1998 (L.R. 40/1998)

giudizio di compatibilità ambientale oppure pronunciamento di esclusione

269 D.G.R. 7 novembre 2011, n. 55-2851

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9.5. Illeciti e sanzioni

Fattispecie Sanzione • Realizzazione di opere senza la procedura di

VIA (L.R. 40/1998, art. 21.2) • Inosservanza delle prescrizioni contenute nella

VIA e successivo mancato adeguamento (L.R. 40/1998, art. 21.3-4)

demolizione e ripristino ambientale

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Indice Edizione n° 32, Gennaio 2018 192

10. PREVENZIONE E RIDUZIONE INTEGRATE DELL’INQUINAMENTO (IPPC) 10.1. Principali riferimenti normativi • Deliberazione della Giunta Regionale 29 luglio 2002, n. 65-6809

Autorità competente al rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale disciplinata dal D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 372. Criteri per la determinazione del calendario delle scadenze per la presentazione delle domande previsto dall’art. 4, c. 3, del D.Lgs. 372/1999 e prime indicazioni per l’ordinato svolgimento delle attività finalizzate al rilascio dell’autorizzazione. B.U.R.P. 22 agosto 2002, n. 34

• Deliberazione della Giunta Regionale 22 dicembre 2008, n. 85-10404

Decreto Ministeriale 24 aprile 2008 inerente le modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59. Adeguamento delle tariffe da applicare per la conduzione delle istruttorie di competenza delle Province e dei relativi controlli di cui all'articolo 7 comma 6 del d.lgs. 59/2005. B.U.R.P. 31 dicembre 2008, n. 53

• Deliberazione della Giunta Regionale 9 maggio 2016, n. 44-3272

Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 - Titolo III-bis - Piano di ispezione ambientale presso le installazioni soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi dell'art. 29-decies, commi 11-bis e 11-ter. B.U.R.P. 12 maggio 2016, n. 19

10.2. Regolamentazione La competenza per il rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale a livello locale è attribuita alla Provincia. La DGR 85-10404 del dicembre 2008 ha modificato le modalità di calcolo, stabilite con decreto ministeriale, delle tariffe relative alle istruttorie per il rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale ed ai controlli correlati. 10.3. Scadenze Vedi norme nazionali 10.4. Documenti Vedi norme nazionali 10.5. Illeciti e sanzioni Vedi norme nazionali

11. DANNO AMBIENTALE E DELITTI AMBIENTALI Vedi norme nazionali.