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Decreto Fiscalele novità in tema di Tributi locali e fatturazione elettronica inserite in sede di conversione Revisione ordinaria delle partecipazioniparere obbligatorio da parte dell’Organo di revisione economico-finanziaria dell’Ente Locale ? Condanna penale ex Presidente Società pubblica riconosciuto anche il danno all’immagine causato agli Enti pubblici soci ISSN 2532-2613 Servizi pubblici Locali Centro Studi Enti Locali Rivista mensile di approfondimento sulle tematiche dei Servizi Pubblici Locali applicate al Comparto Enti Locali Supplemento ad Entilocalinews n. 50 del 24 dicembre 2018 NUMERO 12 Anno VIII 31 dicembre 2018

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“Decreto Fiscale”le novità in tema di Tributi locali e fatturazione elettronica inserite in sede di conversione

“Revisione ordinaria delle partecipazioni”parere obbligatorio da parte dell’Organo di revisione economico-finanziaria dell’Ente Locale ?

Condanna penale ex Presidente Società pubblicariconosciuto anche il danno all’immagine causato agli Enti pubblici soci

ISSN

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Servizi pubblici LocaliCentro Studi Enti LocaliRivista mensile di approfondimento sulle tematiche dei Servizi Pubblici Locali applicate al Comparto Enti Locali

Supplemento ad Entilocalinews n. 50 del 24 dicembre 2018

NUMERO

12Anno VIII31 dicembre 2018

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Servizi Pubblici Locali Centro Studi Enti LocaliRivista mensile di approfondimento sulle tematiche dei Servizi Pubblici Locali applicate al Comparto Enti Locali

COLLABORANO ALLA RIVISTA:Rag. Giosuè Boldrini, Senior partner Studio Commerciale Associato Boldrini di Rimini, Revisore contabileDott. Ivan Bonitatibus, Consulente nelle materie Amministrativo-Contabili, giuridiche e fiscali della T.A., pubblicistaDott. Roberto Camporesi, Dottore commercialista, Revisore contabile, partner Studio Commerciale Associato BoldriniDott. Iacopo Cavallini, Università degli Studi di Pisa, Facoltà di Economia, Dipartimento “E. Gianessi” Economia aziendaleAvv. Stefano Ciulli, Avvocato, consulente di Enti Locali e docente in corsi di formazioneDott. Riccardo Compagnino, Dottore commercialista e Revisore contabile, Esperto di finanza pubblica localeProf. Ciro D’Aries, Dottore commercialista, Docente Università Cattolica, Esperto della Pubblica Amministrazione, PubblicistaDott. Roberto Dell’Omodarme, Dottore commercialista e Revisore contabile, Consulente e formatore Enti pubblici e Amministrazioni locali, Esperto in materie amministratico-contabili, tributarie, fiscali e gestionali per la P.A., Professore a contratto di economia aziendale all’Università di Pisa, Facoltà di EconomiaDott.ssa Federica Giglioli, Consulente di Enti Pubblici, Enti Locali ed Amministrazioni pubbliche, PubblicistaDott. Pantaleo Isceri, Dirigente Servizi Finanziari Provincia di Lecce, Componente Commissione Finanza Locale Anci, Consulente AncirispondeAvv. Mauro Mammana, Avvocato amministrativista, consulente e formatore in materia di appalti pubbliciDott. Luigi Marzullo, Funzionario Agenzia delle Entrate RomaDott. Stefano Quarchioni, Dottore commercialista, Revisore dei Conti, Consulente di Enti PubbliciDott.ssa Alessia Rinaldi, Consulente di Enti Pubblici, Enti Locali ed Amministrazioni pubbliche, PubblicistaDott. Edoardo Rivola, Commercialista, Revisore Legale, Formatore e Consulente P.A. e Società Pubbliche, Membro Commissione “Diritto societario-revisione” e “Enti Locali”, Odcec Lucca Dott. Fabio Sciuto, Delegato Regione Sicilia Centro Studi Enti LocaliDott. Nicola Tonveronachi, Dottore commercialista e Revisore contabile, Consulente e Formatore Amministrazioni e Società pubbliche, PubblicistaDott. Giuseppe Vanni, Dottore commercialista e Revisore contabile, Consulente e formatore P.A., PubblicistaDott. Francesco Vegni, Consulente in materia di fiscalità erariale di Amministrazioni e Enti Pubblici, Pubblicista

COMITATO DI REDAZIONE:Enrico Ciullo, Federica Giglioli, Veronica Potenza, Alessio Tavanti, Giuseppe Vanni, Francesco VegniSegreteria di redazione: Francesca CombattiResponsabile: Fabrizio Mandorlini

Editore e proprietario: Centro Studi Enti Locali S.p.a.Via della Costituente, 15 - 56024 San Miniato (PI)Tel. 0571/469222 - 0571/469230 - Fax 0571/469237E-Mail: [email protected] internet: www.entilocali-online.it

Azienda con sistema di gestione della qualità UNI EN ISO 9001:2015 certificato da Certiquality

Supplemento ad Entilocalinews, settimanale registrato in data 18 dicembre 2001 al n. 24/01 del Registro della stampa presso il Tribunale di Pisa, iscritto al n. 8581 del Registro degli operatori di comunicazione di cui alla Legge n. 249/97, iscritto all’Unione Stampa Periodici Italiani

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31 dicembre 2018

SOMMARIOServizi pubblici LocaliCentro Studi Enti Locali

NOTIZIARIO“Decreto Fiscale”le novità in tema di Tributi locali e fatturazione elettronica inserite in sede di conversione ............................................................................... pag 05

“Decreto Semplificazione”le novità in tema di debiti P.A., appalti e digitalizzazione ............... pag 09

“Decreto Genova”le novità in tema di edilizia scolastica e monitoraggio stato infrastrutture contenute nella Legge di conversione ........................................... pag 11

Bilancio di previsione 2019-2021arriva l’accordo sulla proroga al 28 febbraio 2019 per Comuni, Province e Città metropolitane ..................................................................... pag 13

“Fondo di solidarietà comunale 2018”le rettifiche degli importi determinate a seguito delle verifiche dei gettiti Imu e Tasi ...................................................................................... pag 13

Compensazione minor gettito Imu/Tasiattribuiti i contributi ai Comuni colpiti dal Sisma del Centro Italia ... pag 14

Unioni di comuni e Comunità montanedeterminati i contributi 2018 per i servizi associati e assegnate le risorse 2018 per le funzioni di competenza statale ................................... pag 14

Tributi localiadottato dal Mef l’aggiornamento della stima delle “capacità fiscali” dei Comuni ......................................................................................... pag 14

“Art-bonus”vi rientrano anche le erogazioni liberali ai Comuni per il restauro degli istituti e luoghi di cultura ................................................................ pag 15

“Art-bonus”non vi rientrano le erogazioni liberali per il generico sostegno alle Fonda-zioni .............................................................................................. pag 16

Consorzi di bonifica, di irrigazione e di miglioramento fondiariotrattasi di Enti non commerciali ai fini Ires e Iva ............................. pag 17

“Fondo di solidarietà comunale”erogato il saldo 2018 ..................................................................... pag 17

“E-fattura”diffuse le Faq dell’Agenzia delle Entrate e sospeso per 2 giorni funziona-mento “Sdi” per migliorarne i livelli prestazionali ........................... pag 18

Anticorruzioneposticipato al 31 gennaio 2019 il termine per la pubblicazione della Rela-zione annuale del “Rpct” ............................................................... pag 19

“Decreto Sicurezza”le novità introdotte nella Legge n. 132/2018 di conversione del Dl. n. 113/2018 di interesse per gli Enti Locali ........................................ pag 19

E-fatturadisponibile la registrazione massiva degli indirizzi telematici nel Portale ....................................................................................................... pag 22

“Fatture e Corrispettivi”Iva: ribadita la rilevanza del Servizio di “Illuminazione votiva” erogato direttamente dai Comuni ............................................................... pag 22

Ivaalle prestazioni rese dagli operatori socio-sanitari non si applica il regime di esenzione, bensì l’aliquota ordinaria ......................................... pag 23

INDICE DEGLI ARGOMENTI

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Dichiarazioni fiscali inviate da intermediari abilitatila consegna al cliente può avvenire anche facendolo accedere ad un Portale dedicato ............................................................................ pag 25

Trasferimenti erarialiripartito per il 2018 il “Fondo per contenziosi connessi a Sentenze esecu-tive relative a calamità o cedimenti” .............................................. pag 26

Contributi per il potenziamento e l’adeguamento dei Centri di rac-colta dei Raeepubblicato il bando ........................................................................ pag 26

“Ponte Morandi”aggiornato l’Elenco dei soggetti beneficiari della sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti tributari ................................ pag 27

Accesso civico generalizzatonon è consentito sui provvedimenti amministrativi inerenti procedimenti disciplinari ..................................................................................... pag 27

Digitalizzazione P.A.a breve il lancio del nuovo Portale “Open-Bdap” ........................... pag 28

Tasso di interesse legale annuodal 1° gennaio 2019 passa dallo 0,3% allo 0,8% ........................... pag 29

“E-fattura”dopo le indicazioni del Garante la memorizzazione delle fatture avverrà solo su richiesta dei contribuenti ................................................... pag 29

“E-fattura”sul web deleghe più veloci per gli Intermediari .............................. pag 31

Note di credito su fatture emesse in “split payment” inerenti la sfera istituzionale del committenteoccorre restituirgli il solo imponibile .............................................. pag 31

Iva su Raggruppamenti temporaneile singole Imprese fatturano autonomamente i lavori di loro competenza alla stazione appaltante ................................................................ pag 32

Regime Iva delle “Agenzie di viaggio”l’esclusione da “split payment” non vale anche per le fatture d’acquisto se emesse in regime ordinario ...................................................... pag 33

Appalti e Anticorruzioneapprovato il nuovo Regolamento Anac per l’esercizio della funzione con-sultiva ............................................................................................ pag 33

GLI APPROFONDIMENTIAnticorruzioneAnac sanziona il mancato esame delle segnalazioni dei “whistleblower”di Mauro Mammana ...................................................................... pag 35

Il Responsabile Anticorruzione dell’Entegli approfondimenti del “Piano nazionale Anticorruzione 2018”di Mauro Mammana ...................................................................... pag 36

QUESITI“Revisione ordinaria delle partecipazioni”parere obbligatorio da parte dell’Organo di revisione economico-finan-ziaria dell’Ente Locale ?di Nicola Tonveronachi e Giuseppe Vanni .................................... pag 38

Ivai corrispettivi per attività formative organizzate in convenzione con gli Ordini professionali sono da considerarsi esenti o imponibili ?di Francesco Vegni ....................................................................... pag 40

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SOMMARIOServizi pubblici LocaliCentro Studi Enti Locali

Contratto appalto “Mensa scolastica”è corretto indicare separatamente gli oneri per la sicurezza e applicarvi l’aliquota ordinaria?di Francesco Vegni ....................................................................... pag 42

“E-fattura”le fatture che saranno emesse a cavallo del 1° gennaio 2019 dovranno essere gestite in “analogico” o in “digitale”?di Cesare Ciabatti e Francesco Vegni ........................................... pag 43

“E-fattura”come gestire una fattura emessa in data diversa dalla data dell’esecuzio-ne della prestazione ?di Cesare Ciabatti e Francesco Vegni ........................................... pag 44

“E-fattura”quali sono le verifiche da fare per capire se il proprio gestionale è alline-ato con gli obblighi in vigore dal 1° gennaio 2019 ?di Cesare Ciabatti .......................................................................... pag 46

LA GIURISPRUDENZANote di prassi e pronunce giurisprudenziali ............................ pag 47

FOCUSCondanna penale ex Presidente Società pubblicariconosciuto anche il danno all’immagine causato agli Enti pubblici soci di Antonio Tirelli ............................................................................. pag 47

Responsabilità amministrativacondanna di Sindaco e Vice-Sindaco per indebito conferimento di 6 in-carichi di collaborazionedi Antonio Tirelli ............................................................................ pag 49

Responsabilitàassolti i Revisori di una Agenzia territoriale che non hanno scoperto l’e-missione di circa 400 falsi mandati di pagamentodi Antonio Tirelli ............................................................................. pag 51

Responsabilitàcondanna di un Sindaco per omessa vigilanza sull’utilizzo di un bene del Comune concesso in uso a una Ditta localedi Antonio Tirelli ............................................................................. pag 53

IL PARERE DELLA CORTENote della Corte .......................................................................... pag 55

LO SCADENZARIOLe prossime Scadenze in programma ........................................... pag 57

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NOTIZIARIO

È stata pubblicata sulla G.U. n. 293 del 18 dicembre 2018 la Legge n. 136 del 17 dicembre 2018, di conversione del Dl. n. 119 del 23 ottobre 2018, rubricato “Disposizioni ur-genti in materia fiscale e finanziaria” (cd. “Decreto Fisca-le”, vedi Entilocalinews n. 42 del 29 ottobre 2018).Vediamo qui di seguito nel dettaglio le più rilevanti novità in materia di Tributi locali, fatturazione elettronica e tra-smissione telematica dei corrispettivi, inserite in sede di conversione.Art. 1 – “Definizione agevolata” dei processi verbali di constatazioneCon riguardo al perfezionamento della “Definizione age-volata” dei processi verbali di contestazione, in caso di pagamento rateale, secondo quanto riportato dalla Legge di conversione n. 136/2018 in commento, le rate succes-sive alla prima devono essere versate entro l’ultimo giorno di ciascun trimestre. Sull’importo delle rate sono dovuti gli interessi legali calcolati a partire dal giorno successivo al termine per il versamento della prima rata.Art. 3 – “Definizione agevolata” dei carichi affidati all’Agente della riscossione Viene esteso a 18 il numero massimo di rate consecutive con cui il contribuente può estinguere i debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli Agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017. Inoltre, la prima e la seconda rata devono essere di importo pari al 10% delle somme complessivamente dovute, e con scadenza fissa-ta al 31 luglio 2019 e 30 novembre 2019. Le restanti rate, di pari ammontare, avranno scadenza il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio, e 30 novembre di ciascun anno a partire dal 2020.Per il rilascio del Documento unico di regolarità contribu-tiva (Durc) ai soggetti che presentano la dichiarazione di accesso alla “Definizione agevolata” si applicano le dispo-sizioni di cui all’art. 54 del Dl. n. 50/2017.Con il comma 14-bis, inserito in sede di conversione, in caso di tardivo pagamento delle rate non superiore a 5 giorni non sono dovuti ulteriori interessi e non si produco-no gli effetti di inefficacia della definizione di cui al comma 14, ovverosia non si dà luogo alla ripresa dei termini di

prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi og-getto della dichiarazione. Tali disposizioni si applicano an-che alle “Definizioni agevolate” di cui al Dl. n. 148/2017 e all’art. 6 del Dl. n. 193/2016, con riferimento alle rate in scadenza dal 31 luglio 2019.Art. 6 – “Definizione agevolata” delle controversie tri-butarie Le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l’Agenzia delle Entrate aventi ad oggetto atti impo-sitivi, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, con il pagamento di un importo pari al valore della controversia. In caso di ricorso pendente iscritto nel primo grado, la controversia può essere defi-nita con il pagamento del 90% per cento del valore della stessa.Ai sensi di quanto disposto in sede di conversione in Leg-ge n. 136/2018, ai fini della definizione delle controversie con l’Agenzia delle Entrate in caso di soccombenza del-la stessa nell’ultima o unica Pronuncia giurisdizionale, è possibile definire tali controversie previo pagamento del 40% del valore della controversia in caso di soccombenza nella Pronuncia di primo grado, oppure, in caso di soc-combenza nella Pronuncia di secondo grado, è richiesto un pagamento del 15% del valore della controversia.Secondo il comma 2-bis, introdotto in sede di conversione, in caso di accoglimento parziale del ricorso o comunque di soccombenza ripartita tra il contribuente e l’Agenzia delle Entrate, l’importo del Tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni è dovuto per intero relativamente alla parte di atto confermata dalla pronuncia giurisdizionale e in misura ridotta, per la parte di atto annullata. Le controversie tributarie pendenti innanzi alla Corte di cassazione, ai sensi del nuovo comma 2-ter, alla data di entrata in vigore della Legge di conversione n. 136/2018, per le quali l’Agenzia delle Entrate risulti soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio, possono essere definite con il versamento di un importo pari al 5% del valore della

“Decreto Fiscale”le novità in tema di Tributi locali e fatturazione elettronica inserite in sede di conversione

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controversia.Art. 7 - Regolarizzazione con versamento volontario di periodi d’imposta precedenti In sede di conversione è stato soppresso il comma 1, il quale concedeva alle Società e le Associazioni sportive dilettantistiche iscritte nel Registro Coni di avvalersi della Dichiarazione integrativa speciale per tutte le Imposte do-vute e con essa ravvedibili e per ciascun anno di imposta, nel limite complessivo di Euro 30.000 di imponibile annuo. I soggetti ammessi a beneficiare delle disposizioni di cui al comma 2 sono le Società e le Associazioni sportive di-lettantistiche iscritte nel registro del Coni al 31 dicembre 2017.Artt. da 10 a 15-bis – Disposizioni in materia di fattu-razione elettronica, registrazione degli acquisti e de-trazioni IvaDisposizioni di semplificazione per l’avvio della fatturazio-ne elettronica In sede di conversione in Legge n. 136/2018 è stato modi-ficato l’art. 1, comma 3, del Dlgs. n. 127/2015, esonerando dall’obbligo di emettere fattura elettronica anche i soggetti che hanno esercitato l’opzione di cui agli artt. 1 e 2 della Legge n. 398/1991 e che nel periodo d’imposta preceden-te hanno conseguito dall’esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore ad Euro 65.000; tali soggetti, se nel periodo d’imposta precedente hanno conseguito dall’esercizio di attività commerciali proventi per un importo superiore a Euro 65.000, assicurano che la fattura sia emessa per loro conto dal cessionario o com-mittente soggetto passivo d’imposta. Gli obblighi di fattu-razione e registrazione relativi a contratti di sponsorizza-zione e pubblicità in capo ai suddetti soggetti nei confronti di soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato sono adempiuti dai cessionari. Con una integrazione all’art. 1, comma 6, del Dlgs. n. 127/2015, è previsto che fino al 30 giugno 2019 non si applicano sanzioni se la e-fattura è emessa entro il termi-ne di effettuazione della liquidazione periodica Iva, oppure vengono ridotte dell’80% a condizione che la e-fattura sia emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione Iva del periodo successivo. Per i contribuenti che effettua-no la liquidazione periodica Iva con cadenza mensile le disposizioni di cui sopra si applicano fino al 30 settembre 2019.E’ stato introdotto l’art. 10-bis, con “Disposizioni di sem-plificazione in tema di fatturazione elettronica per gli ope-ratori sanitari”, prevedendo che, per il periodo d’imposta 2019, i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema “Tessera sanitaria”, ai fini dell’elaborazione della Dichiarazione dei redditi precompilata (tra cui anche le Farmacie comunali),

sono esonerati dall’obbligo di fatturazione elettronica di cui all’art. 1, comma 3, del Dlgs. n. 127/2015, con riferi-mento alle fatture i cui dati sono inviati al Sistema “Tesse-ra sanitaria”. Sempre nel “Pacchetto semplificazioni”, è stato introdotto l’art. 10-ter, con “Specifiche disposizioni in tema di fattu-razione elettronica per gli operatori che offrono servizi di pubblica utilità”, aggiungendo il comma 6-quater all’art. 1 del Dlgs. n. 175/2015, prevedendo che, “al fine di pre-servare i servizi di pubblica utilità, con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate sono definite le regole tecniche per l’emissione delle fatture elettroniche tramite il ‘Sistema di interscambio’ da parte dei soggetti passivi dell’Iva che offrono i servizi disciplinati dai Regolamenti di cui ai Decreti del Ministro delle Finanze 24 ottobre 2000, n. 366, e 24 ottobre 2000, n. 370 [esempio, nel caso dei Comuni, bollette-fatture emesse per il “Servizio idrico in-tegrato” o per il Servizio di “Lampade votive”, se gestiti direttamente dagli Enti], nei confronti dei soggetti persone fisiche che non operano nell’ambito di attività d’impresa, arte e professione. Le predette regole tecniche valgono esclusivamente per le fatture elettroniche emesse nei confronti dei consumatori finali con i quali sono stati sti-pulati contratti prima del 1° gennaio 2005 e dei quali non è stato possibile identificare il Codice fiscale anche a se-guito dell’utilizzo dei Servizi di verifica offerti dall’Agenzia delle Entrate”.Disposizioni di semplificazione in tema di emissione delle fattureL’art. 21 del Dpr. n. 633/1972, in materia di fatture di ven-dita, è stato modificato, con decorrenza 1° luglio 2019, inserendo al comma 2 la lett. g-bis), ossia che tra gli ele-menti obbligatori da indicare in fattura vi è la data in cui è effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizi ovvero la data in cui è corrisposto in tutto o in parte il cor-rispettivo, sempreché tale data sia diversa dalla data di emissione della fattura. Al comma 4 viene adesso previsto che la fattura è emessa entro 10 giorni dall’effettuazione dell’operazione determinata ai sensi dell’art. 6 dello stes-so Dpr. n. 633/1972. Disposizioni di semplificazione in tema di annotazione del-le fatture emesseL’art. 23 dello stesso Dpr. n. 633/1972, in materia di fattu-razione delle operazioni, è stato modificato prevedendo che il contribuente deve annotare nel registro vendite le fatture emesse, nell’ordine della loro numerazione, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni e con riferimento allo stesso mese di ef-fettuazione delle operazioni. Disposizioni di semplificazione in tema di registrazione

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degli acquistiRelativamente alla registrazione degli acquisti, l’art. 25 del Dpr. n. 633/1972 è stato modificato sopprimendo il riferi-mento alla numerazione in ordine progressivo delle fatture, stabilendo che il contribuente deve limitarsi ad annotare in un apposito registro le fatture e le bollette doganali relati-ve ai beni e ai servizi acquistati o importati nell’esercizio dell’impresa, arte o professione, comprese quelle emesse a norma del comma 2 dell’art. 25.Semplificazioni in tema di detrazione dell’IvaAll’art. 1, comma 1, del Dpr. n. 100/1998, è stato aggiun-to un periodo, per coerenza “lato committente-acquirente” con le modifiche di cui sopra, stabilendo che entro il ter-mine di liquidazione dell’Iva può essere esercitato il diritto alla detrazione dell’Imposta relativa ai documenti di ac-quisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell’anno precedente. L’art. 15 sostituisce l’art. 4 del Dlgs. n. 127/2015 con una nuova disposizione recante “Semplificazioni amministrati-ve e contabili”. A partire dalle operazioni Iva 2020, nell’am-bito di un programma di assistenza on line basato sui dati delle operazioni acquisiti con le fatture elettroniche e con le comunicazioni delle operazioni transfrontaliere nonché sui dati dei corrispettivi acquisiti telematicamente, l’Agen-zia delle Entrate mette a disposizione di tutti i soggetti passivi dell’Iva residenti e stabiliti in Italia, in apposita Area riservata del sito internet dell’Agenzia stessa, le bozze dei seguenti documenti: a) registri di cui agli artt. 23 e 25, del Dpr. n. 633/1972; b) liquidazione periodica dell’Iva; c) Dichiarazione annuale dell’Iva. Per i soggetti passivi dell’Iva che, anche per il tramite di In-termediari abilitati, convalidano, nel caso in cui le informa-zioni proposte dall’Agenzia delle Entrate siano complete, ovvero integrano nel dettaglio i dati proposti nelle bozze dei documenti di cui sopra, viene meno l’obbligo di tenuta dei registri di cui agli artt. 23 e 25, del Dpr. n. 633/1972, fatta salva la tenuta del registro di cui all’art. 18, comma 2, del Dpr. n. 600/1973. L’obbligo di tenuta dei registri ai fini dell’Iva permane per i soggetti che optano per la tenuta dei registri secondo le modalità di cui all’art. 18, comma 5, del Dpr. n. 600/1973. Con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entra-te sono emanate le disposizioni necessarie per l’attuazio-ne del presente articolo.Disposizioni di armonizzazione in tema di fatturazione elettronica Viene inserita la lett. g-ter) nell’art. 1, comma 213, della

Legge n. 244/07, prevedendo che con Decreto del Mef siano definite “le cause che possono consentire alle am-ministrazioni destinatarie delle fatture elettroniche di rifiu-tare le stesse, nonché le modalità tecniche con le quali comunicare tale rifiuto al cedente/prestatore, anche al fine di evitare rigetti impropri e di armonizzare tali modalità con le regole tecniche del processo di fatturazione elettronica tra privati.”. Art. 16-septies - Disposizioni di semplificazione in materia di provvedimenti cautelari amministrativi per violazioni tributarieIl presente art. 16-septies, introdotto in sede di conversio-ne del Dl n. 119/2018, dispone l’introduzione dei commi 1-bis e 1-ter all’art. 22 del Dlgs. n. 472/1997. Secondo il comma 1-bis, le istanze con cui l’Ente può ri-chiedere alla Commissione tributaria provinciale, in caso di fondato timore di perdere la garanzia del credito l’iscri-zione di ipoteca sui beni del trasgressore e dei soggetti obbligati in solido, oltre all’autorizzazione a procedere, tramite Ufficiale giudiziario, al sequestro conservativo dei beni, possono essere inoltrate dal Comandante pro-vinciale della Guardia di Finanza, in relazione ai processi verbali di constatazione rilasciati dai Reparti dipendenti, dando tempestiva comunicazione alla Direzione provin-ciale dell’Agenzia delle Entrate, che esamina l’istanza e comunica le proprie osservazioni al Presidente della Com-missione tributaria provinciale, nonché al Comandante provinciale richiedente. Decorso il termine di 20 giorni dal ricevimento dell’istanza, si intende acquisito il conforme parere dell’Agenzia delle Entrate. Ai sensi del comma 1-ter, nei casi di cui al comma 1-bis, la Guardia di Finanza fornisce all’Agenzia delle Entrate ogni elemento richiesto ai fini dell’istruttoria e della partecipazione alla procedura. In caso di richiesta di chiarimenti, è interrotto per una sola volta il termine dei 20 giorni di cui al comma 1-bis.Art. 17 – Obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettiviCompletano il pacchetto di novità fiscali di maggior inte-resse per gli Enti Locali le modifiche apportate all’art. 2 del Dlgs. n. 127/2015, in materia di trasmissione telematica dei corrispettivi.Viene stabilito che, a decorrere dal 1° gennaio 2020, i soggetti che effettuano le operazioni di cui all’art. 22 del Dpr. n. 633/1972 (operazioni esonerate da fatturazione: nel caso degli Enti Locali si tratta ad esempio dei corri-spettivi del Servizio “Refezione scolastica” o “Trasporto scolastico”), memorizzano elettronicamente e trasmettono telematicamente all’Agenzia delle Entrate i dati relativi ai corrispettivi giornalieri. La memorizzazione elettronica e la connessa trasmissio-

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ne dei dati dei corrispettivi sostituiscono gli obblighi di re-gistrazione di cui all’art. 24, comma 1, del medesimo Dpr. n. 633/1972.Le disposizioni di cui ai periodi precedenti si applicano a decorrere dal 1° luglio 2019 ai soggetti con un volume d’affari superiore ad Euro 400.000 (in pratica, nel caso de-gli Enti Locali che prestano solo servizi si tratta dei contri-buenti Iva mensili per obbligo). Per il periodo d’imposta 2019 restano valide le opzioni (per chi le ha esercitate) per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi esercitate entro il 31 dicembre 2018. Con Decreto Mef possono es-sere previsti specifici esoneri dai suddetti adempimenti, in ragione della tipologia di attività esercitata.Risulta modificato il comma 6, prevedendo l’applicazione delle sanzioni, oggi previste solo per chi opta per il Siste-ma di memorizzazione e trasmissione telematica dei corri-spettivi, per tutti i soggetti che dalle suddette date saranno obbligati ad utilizzare tale Sistema.Viene disposto che le operazioni di cui all’art. 22, effet-tuate nelle zone individuate con Decreto Mef, di concerto con il Ministro dello Sviluppo economico, possono essere documentate, in deroga alle novità suesposte, mediante il rilascio di ricevuta fiscale o scontrino fiscale.Per i soggetti che effettuano cessioni di farmaci (tra cui le Farmacie comunali o gestite da Società pubbliche), te-nuti all’invio dei dati al Sistema “Tessera sanitaria”, ai fini dell’elaborazione della Dichiarazione dei redditi precom-pilata possono adempiere all’obbligo in esame mediante la memorizzazione elettronica e la trasmissione telema-tica dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri al Sistema “Tessera sanitaria”. I dati fiscali trasmessi possono esse-re utilizzati dall’Agenzia delle Entrate anche per finalità diverse dall’elaborazione della Dichiarazione dei redditi precompilata. Negli anni 2019 e 2020, per l’acquisto o l’a-dattamento degli strumenti mediante i quali effettuare la memorizzazione e la trasmissione dei corrispettivi, al sog-getto è concesso un contributo complessivamente pari al 50% della spesa sostenuta, per un massimo di Euro 250 in caso di acquisto e di Euro 50 in caso di adattamento, per ogni strumento. Il contributo è anticipato dal fornitore sotto forma di sconto sul prezzo praticato ed è a questo rimborsato sotto forma di credito d’imposta di pari importo, da utilizzare in compensazione senza limiti tramite Model-lo “F24”. Un Provvedimento del Direttore dell’Agenzia del-le Entrate, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della Legge n. 136/2018 in commento, definirà le modalità attuative.Il nuovo comma 6-quater prevede che i soggetti tenu-ti all’invio dei dati al Sistema “Tessera sanitaria”, ai fini

dell’elaborazione della Dichiarazione dei redditi precom-pilata, possono adempiere all’obbligo mediante la memo-rizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati, relativi a tutti i corrispettivi giornalieri, al Sistema “Tesse-ra sanitaria”. I dati fiscali trasmessi al Sistema “Tessera sanitaria” possono essere utilizzati solo dalle Pubbliche Amministrazioni per finalità istituzionali. Con Decreto mi-nisteriale, sentito il Garante per la Privacy, sono definiti i termini e gli ambiti di utilizzo dei predetti dati e i relativi limiti, nonché le modalità tecniche di trasmissione. Negli anni 2019 e 2020 sono concessi contributi per l’ac-quisto o l’adattamento degli strumenti mediante i quali ef-fettuare la memorizzazione e la trasmissione. A decorrere dalla data di entrata in vigore della Legge n. 136/2018 in commento, anche la tenuta dei registri delle fatture di vendita, di cui all’art. 24, comma 1, del Dpr. n. 633/72, con Sistemi elettronici, è considerata regolare an-che in difetto di trascrizione su supporti cartacei nei termini di legge, se in sede di accesso, ispezione o verifica, detti registri risultano aggiornati sui predetti Sistemi elettronici e vengono stampati a seguito della richiesta avanzata da-gli Organi procedenti ed in loro presenza.Art. 24-ter - Modifiche al “Codice del Terzo Settore” (Dlgs. n. 117/2017)Vengono apportate modifiche al Dlgs. n. 117/2017 (c. d. “Codice del Terzo Settore”): - il “Codice” prevedeva già che le OdV (Organizzazioni di Volontariato) non potessero realizzare attività di interes-se generale ricevendo corrispettivi superiori alla soglia delle spese effettivamente sostenute e documentate. Il “Decreto Fiscale” stabilisce cosa succede qualora av-venga il superamento di tale importo: in quel caso, l’atti-vità di interesse generale viene classificata come attività diversa e in quanto tale deve essere svolta in via secon-daria, secondo criteri che dovranno essere dettati da un Decreto ministeriale non ancora emanato;

- modifiche alla disciplina dei c.d. “titoli di solidarietà”; - introdotto un margine economico in relazione al calcolo della commercialità dei Settori di attività di interesse ge-nerale svolte dietro corrispettivo. Il Settore di attività di interesse generale è non commerciale se i corrispettivi ricevuti per l’erogazione di beni o servizi rientranti nel Settore non superano di oltre il 5% i costi effettivi, nel limite di 2 periodi di imposta consecutivi. Questo riguar-da soltanto la commercialità ai fini delle Imposte dirette (Ires) e non ai fini Iva.

Art. 24-quater – “Fondo per gli investimenti delle Re-gioni e delle Province autonome colpite da eventi ca-lamitosi”Sono introdotte nuove disposizioni per far fronte agli even-

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ti calamitosi verificatisi nei mesi di settembre e ottobre dell’anno 2018. È istituito presso il Mef un Fondo, con una dotazione iniziale di Euro 474,6 milioni per l’anno 2019 e di Euro 50 milioni per l’anno 2020. Tale Fondo è destinato alle esigenze per investimenti delle Regioni e delle Provin-ce autonome di Trento e di Bolzano, con specifico riguardo

ai Settori dell’edilizia pubblica, comprese le manutenzioni e la sicurezza, della manutenzione della rete viaria e del dissesto idrogeologico. Gli Enti destinatari e gli importi da destinare a ciascun beneficiario saranno individuati sulla base di 1 o più Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi entro il 31 gennaio 2019.

E’ stato pubblicato sulla G.U. n. 290 del 15 dicembre 2018, il Dl. n. 135 del 14 dicembre 2018, rubricato “Disposizio-ni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la Pubblica Amministrazione” (c.d. “Decreto Semplificazione”).Gli interventi di semplificazione introdotti dalla norma spa-ziano dalla sanità all’ambiente, dall’agricoltura alla giusti-zia dall’istruzione alla tutela dei creditori della Pubblica Amministrazione.Vediamo qui di seguito le novità di maggiore rilievo per il Comparto Enti Locali.Art. 1 - Sostegno alle piccole e medie imprese creditri-ci delle Pubbliche Amministrazioni L’art. 1 istituisce, nell’ambito del “Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese” di cui alla Legge n. 662/96, una Sezione speciale – con una dotazione finanziaria di Euro 50 milioni - dedicata a interventi di garanzia in favore delle piccole e medie imprese titolari di crediti certificati nei con-fronti delle Pubbliche Amministrazioni che sono in difficol-tà nella restituzione delle rate di finanziamenti già contratti con Banche o Intermediari finanziari iscritti all’Albo di cui all’art. 106 del Dlgs. n. 385/1993.La garanzia della Sezione speciale copre, nella misura massima dell’80%, il minore tra l’importo del finanziamen-to non rimborsato dalla Pmi e l’ammontare dei crediti certi-ficati vantati nei confronti della Pubblica Amministrazione. L’importo massimo garantito è di Euro 2,5 milioni e la ga-ranzia è subordinata alla redazione di un Piano di rientro del finanziamento della durata massima 20 anni, sotto-scritto da P.A. e Banca/Intermediario finanziario. La garanzia è concessa a fronte del versamento alla stes-sa Sezione, da parte della Banca o dell’Intermediario, di un premio in linea con i valori di mercato e che può essere posto a carico della Pmi beneficiaria in misura non supe-riore ad un quarto del suo importo.La garanzia cessa con l’avvenuto pagamento da parte della P.A. dei crediti certificati, può essere escussa ove

l’Impresa non dia attuazione agli impegni assunti in rela-zione al Pianto di rientro e, in ogni caso, comporta un rim-borso non superiore all’80% della perdita registrata dalla Banca o dall’Intermediario.Termini, condizione e modalità applicative della disposi-zione in commento saranno fissati con Decreto intermini-steriale Mise-Mef.Art. 3 - Misure di semplificazione in materia di imprese e lavoroL’art. 3 abroga l’obbligo della modalità telematica per la tenuta del Libro unico del lavoro di cui all’art. 15 del Dlgs. n. 15/2015.Art. 4 - Modifiche al Codice di procedura civile in ma-teria di esecuzione forzata nei confronti dei soggetti creditori della Pubblica AmministrazioneL’art. 4, comma 1, novella la disciplina della conversione del pignoramento dettata dall’art. 495 del Codice di pro-cedura civile, disponendo che la somma che il debitore che intenda avvalersene deve depositare in cancelleria, sia pari ad un sesto (anziché un quinto) dell’importo del credito per cui è stato eseguito il pignoramento e dei cre-diti dei creditori successivamente intervenuti.La somma determinata dal Giudice con Ordinanza per so-stituire il bene pignorato può ora essere versata in 48 rate, contro le precedenti 36. Inoltre i debitori possono beneficiare della conversione del pignoramento anche quando ritardano il pagamento di una rata, fino a un termine massimo di 30 giorni (con-tro gli attuali 15), decorsi i quali, le somme versate fino a quel momento saranno assoggettate a pignoramento e il debitore decadrà dalla facoltà di richiedere nuovamente la conversione.Il comma 2 interviene sulla disciplina dell’espropriazione immobiliare disciplinata dall’art. 560 del Cpc. e stabilisce che, ove i debitori assoggettati ad espropriazione immo-biliare siano titolari di crediti nei confronti di P.A. il cui ammontare complessivo sia pari o superiore all’importo

“Decreto Semplificazione”le novità in tema di debiti P.A., appalti e digitalizzazione

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dei crediti vantati dal creditore procedente e dai creditori intervenuti nell’espropriazione, il Giudice possa ordinare la liberazione dell’immobile solo dopo aver emesso il De-creto di trasferimento del bene espropriato all’aggiudicata-rio. Ciò a condizione che il debitore esecutato documenti i crediti vantati nei confronti della P.A. nell’udienza fissata per autorizzare la vendita dell’immobile e che tali crediti risultino dalla Piattaforma elettronica per la gestione tele-matica del rilascio delle certificazioni.Il comma 3 novella l’art. 569 del Cpc., aggiungendo il se-guente periodo: “salvo quanto disposto dagli artt. 565 e 566, non oltre 30 giorni prima dell’udienza, il creditore pi-gnorante e i creditori già intervenuti ai sensi dell’art. 499 depositano un atto, sottoscritto personalmente dal credi-tore e previamente notificato al debitore esecutato, nel quale è indicato l’ammontare del residuo credito per cui si procede, comprensivo degli interessi maturati, del criterio di calcolo di quelli in corso di maturazione e delle spese sostenute fino all’udienza. In difetto, agli effetti della liqui-dazione della somma di cui al primo comma dell’art. 495, il credito resta definitivamente fissato nell’importo indicato nell’atto di precetto o di intervento, maggiorato dei soli in-teressi al tasso legale e delle spese successive”. Le disposizioni introdotte dall’art. 4 in commento non si applicano alle esecuzioni iniziate prima della data di en-trata in vigore della Legge n. 136/2018 di conversione del presente Decreto.Art. 5 - Norme in materia di semplificazione e acce-lerazione delle procedure negli appalti pubblici sotto soglia comunitariaViene sostituita la lett. c) del comma 5 dell’art. 80 del Dlgs. n. 50/16 (“Codice dei Contratti pubblici”). In base alla no-vella normativa, la stazione appaltante esclude dalla par-tecipazione alla procedura d’appalto un operatore econo-mico qualora dimostri “con mezzi adeguati che l’operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità”.Vengono inoltre aggiunte le lett. c-bis) e c-ter) al comma 5 indicato, in base alle quali l’esclusione dalla gara deve essere disposta anche qualora l’operatore economico: - “abbia tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere in-formazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull’e-sclusione, la selezione o l’aggiudicazione, ovvero abbia omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgi-mento della procedura di selezione”;

- “abbia dimostrato significative o persistenti carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto

o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili; su tali circostan-ze la stazione appaltante motiva anche con riferimento al tempo trascorso dalla violazione e alla gravità della stessa”.

Le modifiche sopra indicate si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi, con i quali si indicono le gare, sono pub-blicati successivamente alla data di entrata in vigore del Decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazio-ne di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte.Art. 6 - Disposizioni in merito alla tracciabilità dei dati ambientali inerenti rifiutiL’art. 6 sopprime, a partire dal prossimo 1° gennaio 2019, il “Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti” (“Sistri”) di cui all’art. 188-ter del Dlgs. n. 152/2006, il cui completo avvio è slittato ripetutamente nel tempo a colpi di proroghe o sanatorie affinché non scattassero le sanzioni. La norma in commento ha abrogato l’intero impianto del Sistema e ha stabilito che, nelle more della definizione e messa a regime di un nuovo Sistema di tracciabilità orga-nizzato e gestito direttamente dal Ministero dell’Ambien-te, i soggetti di cui agli artt. 188-bis e 188-ter del Dlgs. n. 152/2006, garantiranno la tracciabilità dei rifiuti mediante l’applicazione dei meccanismi di tracciabilità tradizionali: registri di carico e scarico, formulari di trasporto e Mud.Art. 8 - Piattaforme digitaliL’art. 8 trasferisce dall’Agid alla Presidenza del Consiglio dei Ministri i compiti relativi alla Piattaforma tecnologica per l’interconnessione e l’interoperabilità tra le Pubbliche Amministrazioni e i prestatori di servizi di pagamento. Ricordiamo che la Piattaforma è dedicata all’effettuazione di pagamenti con modalità informatiche che devono es-sere obbligatoriamente accettati dalle Pubbliche Ammini-strazioni, dai gestori di servizi pubblici e dalle Società a controllo pubblico. A tale fine è costituita, entro 120 giorni dall’entrata in vigore del Dl. n. 135/2018 in commenta, una Società per azioni ad hoc interamente partecipata dallo Stato.Art. 11 - Adeguamento dei fondi destinati al trattamen-to economico accessorio del personale dipendente della Pubblica Amministrazione L’art. 11 non introduce delle vere e proprie disposizioni ex novo, bensì fornisce dei chiarimenti relativi alla discipli-na già vigente in tema di risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio del personale delle P.A. (ivi compresi gli Enti Locali), anche di livello dirigen-ziale.

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L’art. 23, comma 2, del Dlgs. n. 75/2017, prevede che il suddetto ammontare non possa superare il corrisponden-te importo determinato per l’anno 2016.La norma in commento precisa che sono esclusi da tale limite: - gli incrementi previsti dai Ccnl. successivi alla data di entrata in vigore Dlgs. n. 75/2017 e dagli analoghi prov-vedimenti negoziali riguardanti il personale contrattua-lizzato in regime di diritto pubblico;

- gli oneri relativi al trattamento accessorio delle assun-

zioni effettuate successivamente alla suddetta data di entrata in vigore del limite, in deroga alle facoltà assun-zionali vigenti e ai sensi di disposizioni che contemplino gli oneri (ivi compresi quelli relativi al trattamento acces-sorio medesimo) per quest’ultima deroga. Tale esclusio-ne si applica anche alle assunzioni effettuate in deroga ai relativi limiti finanziari utilizzando risorse destinate ai contratti di lavoro flessibile, in attuazione di quanto di-sposto – per il triennio 2018-2020 – dall’art. 20, comma 3, del Dlgs. n. 75/2017.

E’ stata pubblicata sulla G.U. 269 del 19 novembre 2018 (S.O. n. 55) la Legge n. 130 del 16 novembre 2018, di conversione del Dl. 28 settembre 2018, n. 109, rubricato “Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emer-genze” (c.d. “Decreto Genova”).Ricordiamo che questo Provvedimento era nato con l’intento di sbloccare le risorse per gestire l’emergenza data dal crollo, il 14 agosto 2018, del viadotto Polcevera dell’Autostrada A10, nel Comune di Genova, detto “Ponte Morandi”. A queste misure si sono però via via affiancate anche altre disposizioni, tra cui quelle per la riparazione, ricostruzione, assistenza alla popolazione e ripresa eco-nomica nei territori dei Comuni di Casamicciola Terme, Forio, Lacco Ameno, interessati dal terremoto che ha col-pito l’Isola di Ischia il 21 agosto 2017.Tra le numerose disposizioni introdotte segnaliamo: - l’esenzione Imu e Tasi, valida fino al 31 dicembre 2020, per i fabbricati del genovese interessati dalle ordinanze di sgombero;

- l’autorizzazione, per il Comune di Genova, la Città me-tropolitana di Genova e la Regione Liguria, ad assumere fino a 300 unità di personale da destinare alla gestione dell’emergenza (nell’ambito di Protezione civile, Polizia locale, ecc.), in deroga agli ordinari vincoli assunzionali;

- l’istituzione, sempre per l’area del “Ponte Morandi”, di una Zona franca urbana e di un contributo specifico a sostegno delle imprese danneggiate dall’evento;

- l’individuazione dei criteri per l’assegnazione di contri-

buti per la ricostruzione privata degli immobili danneg-giati dal sisma ischitano.

Tra le misure più discusse introdotte in sede di conversio-ne c’è sicuramente l’art. 25, che stabilisce che i Comuni ischitani terremotati definiscano, entro 6 mesi, le istanze di condono relative agli immobili distrutti o danneggiati dal sisma che erano pendenti alla data di entrata in vigore del Decreto e che, per la definizione di quest’ultime, trovino “esclusiva applicazione le disposizioni di cui ai Capi IV e V della Legge 28 febbraio 1985, n. 47” (c.d. “condono tom-bale”). Questa contestata previsione è stata parzialmente bilanciata dal comma 3, secondo la quale non vengono concessi contributi per la ricostruzione per la parte relativa ad eventuali aumenti di volume oggetto del “condono”.Al di là delle misure transitorie e strettamente legate a questi eventi, il Dl. n. 109/2018 contiene anche alcune di-sposizioni di più ampio respiro, che prendono le mosse dalle criticità di sistema messe in luce da queste circo-stanze emergenziali ma introducono istituti pensati per essere permanenti.Qui di seguito una panoramica di quelli reputati di maggio-re interesse: Art. 13 – Istituzione dell’Archivio informatico naziona-le delle opere pubbliche - AinopL’istituzione della “Agenzia nazionale per la sicurezza del-le ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali”, a partire dal 1° gennaio 2019, è prevista dall’art. 12 del De-creto in commento. Questa avrà il compito di garantire la sicurezza del Sistema ferroviario nazionale e delle infra-strutture stradali e autostradali.

“Decreto Genova”le novità in tema di edilizia scolastica e monitoraggio stato infrastrutture contenute nella Legge n. 130/2018 di conversione

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Art. 13 – Istituzione dell’Archivio informatico naziona-le delle opere pubbliche - AinopL’art. 13 ha gettato le basi per l’istitu zione di un “Archi-vio informatico nazionale delle opere pubbliche” (“Ainop”), che sarà formato dalle seguenti Sezioni:a) ponti, viadotti e cavalcavia stradali;b) ponti, viadotti e cavalcavia ferroviari;c) strade – archivio nazionale delle strade;d) ferrovie nazionali e regionali – metropolitane;e) aeroporti;f) dighe e acquedotti;g) gallerie ferroviarie e gallerie stradali;h) porti e infrastrutture portuali;i) edilizia pubblica.Per ciascuna opera pubblica elencata nell’Archivio, do-vranno essere riportati:a) i dati tecnici, progettuali e di posizione con analisi stori-ca del contesto e delle evoluzioni territoriali;b) i dati amministrativi riferiti ai costi sostenuti e da soste-

nere;c) i dati sulla gestione dell’opera anche sotto il profilo della

sicurezza;d) lo stato e il grado di efficienza dell’opera e le attività di

manutenzione ordinaria e straordinaria, compresi i dati relativi al controllo strumentale dei sistemi di ritenuta stradale in acciaio o in cemento;

e) la collocazione dell’opera rispetto alla classificazione europea;

f) i finanziamenti;g) lo stato dei lavori;h) la documentazione fotografica aggiornata;i) il monitoraggio costante dello stato dell’opera anche con

applicativi dedicati, sensori in situ e rilevazione satelli-tare;

l) il Sistema informativo geografico per la consultazione, l’analisi e la modellistica dei dati relativi all’opera e al contesto territoriale.

Ove tali informazioni fossero già presenti nella “Banca-dati delle Amministrazioni pubbliche” (“Bdap”), non sarà necessario duplicare le comunicazioni e i dati saranno tra-sferiti da questa all’Ainop.Come precisato dal comma 4, “le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano, gli Enti Locali, l’Anas, Rete Ferroviaria Italiana Spa, i Concessionari autostrada-li, i Concessionari di derivazioni, i Provveditorati interre-gionali alle opere pubbliche, l’Enac, le Autorità di sistema portuale e logistico, l’Agenzia del Demanio e i soggetti che a qualsiasi titolo gestiscono o detengono dati riferiti ad un’opera pubblica o all’esecuzione di lavori pubblici, alimentano l’Ainop con i dati in proprio possesso per la

redazione di un documento identificativo, contenente i dati tecnici, amministrativi e contabili, relativi a ciascuna opera pubblica presente sul territorio nazionale”.I soggetti sopra riportati – ivi compresi gli Enti Locali – do-vranno rendere disponibili, a partire dal 15 dicembre 2018, i propri Servizi informatici per la condivisione dei dati e delle informazioni nel rispetto del Dlgs. n. 82/2005, me-diante la cooperazione applicativa tra P.A., con le modalità che saranno definite da un apposito Dm. Mit da adottarsi entro 60 giorni dall’entrata in vigore del Dl. n. 109/2018 in commento.Gli Enti e le Amministrazioni che, a qualsiasi titolo, fanno attività di vigilanza sull’opera, effettuano il monitoraggio dello stato di attuazione degli interventi, identificati con i relativi Cup, insistenti sulle opere pubbliche, identificate con apposito Codice, e delle relative risorse economico-finanziarie assegnate utilizzando le informazioni presenti nella “Bdap”, che vengono segnalate dai soggetti titolari degli interventi, ai sensi del Dlgs. n. 229/2011.L’Ainop – si legge al comma 8 – “è sviluppato tenendo in considerazione la necessità urgente di garantire un co-stante monitoraggio dello stato e del grado di efficienza delle opere pubbliche, in particolare per i profili riguardanti la sicurezza, anche tramite le informazioni rivenienti dal Sistema di monitoraggio dinamico per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali di cui all’art. 14. Le in-formazioni contenute nell’Ainop consentono di pervenire ad una valutazione complessiva sul livello di sicurezza delle opere, per agevolare il processo di programmazio-ne e finanziamento degli interventi di riqualificazione o di manutenzione delle opere stesse e del grado di priorità dei medesimi”.Art. 42– Progettazione degli interventi di messa in si-curezza degli edifici scolasticiLe risorse stanziate per l’edilizia scolastica in attuazione di una serie di norme (Dl. n. 66/2014; Delibera Cipe n. 22/2014; Legge n. 107/2015) che non sono state utiliz-zate, saranno accertate con apposito Dm. Miur entro 60 giorni dall’entrata in vigore di questo Decreto. Tali somme saranno poi ridestinate, entro il 31 dicembre 2018, agli Enti Locali proprietari degli edifici adibiti ad uso scolastico, per finanziare la progettazione degli interventi di messa in sicurezza di tali immobili secondo le modalità che saranno dettate dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.Art. 42-bis - Scuole innovative e poli per l’infanziaLa norma, introdotta in sede di conversione, autorizza la spesa di 9 milioni di Euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020 per la progettazione delle “Scuole innovative” di cui all’art. 1, comma 153, della Legge n. 107/2015 (c.d.

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“Buona Scuola”), da finanziare attraverso la riduzione del-le risorse di cui all’art. 1, comma 158, della citata Legge n. 107/2015.Il comma 3 autorizza inoltre la spesa di Euro 4,5 milioni per gli anni 2019 e 2020, per la progettazione dei nuovi Poli per l’infanzia.Queste ultime e le sopracitate risorse finanziarie sono an-ticipate agli Enti Locali per stati di avanzamento dei livelli di progettazione e successivamente scomputate dall’Inail all’atto della quantificazione dell’importo dovuto agli Enti

Locali per l’acquisizione delle aree oggetto di intervento. L’anticipazione non può superare il valore dell’area stima-ta dall’Inail.Infine, il comma 5, novellando l’art. 3 del Dlgs. n. 65/2017, dispone che, con riferimento ai Poli per l’infanzia innovati-vi a gestione pubblica, le Regioni selezionino gli interventi da realizzare sul territorio senza più alcun riferimento ad un numero massimo di interventi da selezionare (prece-dentemente da 1 a 3).

La Conferenza Stato-Città ed Autonomie locali, nel corso della seduta del 22 novembre 2018, ha espresso parere favorevole alla proroga al 28 febbraio 2019 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione di Comuni, Province e Città metropolitane per il triennio 2019-2021. Lo slittamento del termine, ordinariamente fissato dal Tuel al 31 dicembre di ogni anno, è stato successivamente for-malizzato attraverso l’emanazione del Decreto del Mini-stero dell’Interno 7 dicembre 2018 pubblicato sulla G.U. n. 292 del 17 dicembre 2018. L’esigenza di un rinvio dei termini era stata enfatizzata nei giorni scorsi dal Presidente dell’Anci, nonché Sindaco di Bari, Antonio Decaro, in una lettera indirizzata al Ministro dell’Interno, Matteo Salvini. La comunicazione poneva

l’accento in particolare sull’incertezza che tuttora aleggia su alcuni contenuti del “Ddl. Bilancio” (vincoli contabili, rot-tamazione dei ruoli ecc.) che devono invece necessaria-mente essere conosciuti al fine di determinare quali effetti produrranno sui bilanci.Nel corso della medesima seduta è stata anche resa l’informativa sullo schema di Decreto, emanato dal Vimi-nale di concerto con il Mef, contenente l’aggiornamento dei limiti massimi dei compensi spettanti ai Revisori dei conti degli Enti Locali. Un Provvedimento, questo, asso-lutamente atteso e (ci sia consentito) dovuto, posto che l’ultimo aggiornamento fu disposto nel lontano 2005 dal Dm. 20 maggio 2005. Ben 13 anni fa.

Bilancio di previsione 2019-2021arriva l’accordo sulla proroga al 28 febbraio 2019 per Comuni, Province e Città metropolitane

E’ stato pubblicato sul sito del Ministero dell’Interno-Dipar-timento per gli Affari interni e territoriali, il Prospetto che anticipa quanto sarà formalizzato dal Decreto, in corso di perfezionamento, relativo all’utilizzo dell’accantonamento sul “Fondo di solidarietà comunale”, per l’anno 2018, a seguito delle verifiche dei gettiti Imu e Tasi.Il Dm. autorizza l’attribuzione di Euro 7.394.940,66 ai 29 Comuni elencati nell’Allegato “A”.

La misura si è resa necessaria per rettificare alcune errate attribuzioni di risorse a titolo di “Fondo di solidarietà co-munale 2018”, emerse in sede di verifica tecnica dei gettiti Imu e Tasi stimati.Le somme, attribuite a ogni singolo Ente nella misura indi-cata dallo stesso Allegato “A”, sono state coperte median-te utilizzo parziale degli accantonamenti residui previsti dall’art. 7 del Dpcm. 10 marzo 2018.

“Fondo di solidarietà comunale 2018”le rettifiche degli importi determinate a seguito delle verifiche dei gettiti Imu e Tasi

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Con il Comunicato 19 novembre 2018, il Ministero dell’In-terno – Direzione centrale della Finanza locale, ha infor-mato che è in corso di perfezionamento il Dm. emanato dal Viminale, di concerto con il Mef, con il quale viene di-sciplinata l’attribuzione delle anticipazioni ai Comuni del rimborso del minor gettito Imu e Tasi derivante dall’esen-zione riconosciuta ai fabbricati danneggiati dagli eventi si-smici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.

Il Ministero dell’interno- Direzione centrale della Finanza locale, con il Comunicato 20 novembre 2018, ha reso noto il contributo da assegnare ad Unioni di Comuni e Comu-nità montane per l’anno 2018, a seguito dell’elaborazione delle certificazioni telematiche pervenute allo “Sportello Unioni”, come previsto dal Dm. 1° ottobre 2004, di modi-fica ed integrazione del Dm. 1° settembre 2000, n. 318.L’invio della certificazione, da parte dei suddetti Enti, è stato predisposto sulla base del relativo Modello approva-to con Decreto del Ministero dell’Interno datato 31 maggio 2018 e pubblicato sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2018.Gli importi spettanti ad ognuno dei 35 Enti coinvolti sono visualizzabili nel Prospetto allegato al Comunicato in com-mento.

Nello specifico, oggetto del Decreto è l’attribuzione, in ac-conto, di un importo complessivo pari a 10.983.674 Euro destinato ai Comuni delle Regioni Abruzzo, Lazio, Mar-che e Umbria individuati negli Allegati “1” e “2”, del Dl. n. 189/16, interessati dagli eventi sismici verificatisi nel 2016.I contributi sono riferiti al II semestre 2018 e gli importi specifici attribuiti ai singoli Enti sono stati specificati in al-legato al Comunicato.

Sempre il 20 novembre, con un ulteriore Comunicato, la medesima Direzione centrale ha pubblicato le risorse fi-nanziarie spettanti alle Unioni di Comuni e alle Comunità montane, per l’anno 2018, per lo svolgimento delle funzio-ni di competenza statale. Il dettaglio delle somme assegnate ad ognuno degli Enti coinvolti è consultabile nel Prospetto allegato al Comuni-cato stesso diramato dalla Direzione centrale. Complessivamente sono 115 le Unioni di Comuni e le Co-munità montane che beneficiano di queste risorse che – ricordiamo – vengono assegnate agli Enti che gestiscono in forma associata servizi di competenza esclusiva dello Stato, quali Anagrafe, Stato civile, Leva e Servizio stati-stico.

Compensazione minor gettito Imu/Tasiattribuiti i contributi ai Comuni colpiti dal Sisma del Centro Italia

Unioni di comuni e Comunità montanedeterminati i contributi 2018 per i servizi associati e assegnate le risorse 2018 per le funzioni di competenza statale

E’ stato reso pubblicato sulla G.U. n. 267 del 16 novembre 2018 (S.O. n. 54) il Decreto Mef 30 ottobre 2018, con il quale è stata adottata la Nota metodologica relativa alla

procedura di calcolo e aggiornamento della stima delle “capacità fiscali” per singolo Comune delle Regioni a Sta-tuto ordinario.

Tributi localiadottato dal Mef l’aggiornamento della stima delle “capacità fiscali” dei Comuni

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L’articolo unico del Dm. ha disposto che, ai sensi dell’art. 1, comma 380-quater, della Legge n. 228/12, è adottato l’aggiornamento della stima delle “capacità fiscali” per sin-golo Comune delle Regioni a Statuto ordinario e la Nota tecnica che illustra la relativa procedura di calcolo.Nel dettaglio, l’aggiornamento della Nota metodologica è

contenuto nell’Allegato “A”, mentre l’aggiornamento della stima delle “capacità fiscali” per ogni singolo Comune è riportata nell’Allegato “B”.I 2 Allegati sopra menzionati tengono conto delle modifi-che normative introdotte con la Legge n. 208/2015 (“Leg-ge di stabilità 2016”).

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di In-terpello n. 81 del 22 novembre 2018, ha chiarito che le erogazioni liberali ai Comuni per il restauro degli istituti e luoghi di cultura possono fruire del cosiddetto “Art-bonus”, di cui all’art. 1, comma 1, del Dl. n. 83/2014.Il Comune istante è proprietario di una chiesa, bene rien-trante tra gli istituti e luoghi della cultura di appartenenza pubblica, che come espressamente precisato negli atti parlamentari ricomprende musei, biblioteche, archivi, aree e parchi archeologici, complessi monumentali, come defi-niti dall’art. 101 del “Codice dei beni culturali e del paesag-gio” (Dlgs. n. 42/2004).Il Comune intende procedere al restauro dell’edificio mo-numentale sopra descritto e, pertanto, ha chiesto di cono-scere se le spese attinenti l’incarico per la progettazione dei lavori di restauro possano ricadere nell’art. 1, comma 1, del Dl. n. 83/2014, convertito con modificazioni dalla Legge n. 106/2014, norma che ha istituito un credito d’im-posta per le erogazioni liberali in denaro effettuate a so-stegno della cultura e dello spettacolo (c.d. “Art-bonus”). L’Agenzia ha ricordato come tale norma preveda un credi-to d’imposta (c.d. “Art-bonus”) nella misura del 65% delle erogazioni effettuate in denaro da persone fisiche, Enti non commerciali e soggetti titolari di reddito d’impresa, per “interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici, per il sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica, delle Fondazioni lirico-sinfoniche e dei Teatri di tradizione, delle Istituzioni concertistico orchestrali, dei Teatri nazionali, dei Teatri di rilevante interesse culturale, dei Festival, delle Imprese e dei Centri di produzione teatrale e di danza, nonché dei Circuiti di distribuzione e per la realizzazione di nuove strutture, il restauro e il potenziamento di quelle esistenti

di Enti o Istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo (…)”. Il secondo periodo del comma 2 del medesimo art. 1 stabili-sce che il credito d’imposta è altresì riconosciuto “qualora le erogazioni liberali in denaro effettuate per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pub-blici siano destinate ai soggetti concessionari o affidatari dei beni oggetto di tali interventi”. In sostanza, come precisato anche nella Circolare n. 24/E del 2014, il credito d’imposta spetta per le erogazioni libe-rali effettuate in denaro per i seguenti scopi: - interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni

culturali pubblici; - sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appar-

tenenza pubblica (come definiti dall’art. 101 del “Codi-ce dei Beni culturali e del Paesaggio” di cui al Dlgs. n. 42/2004), delle Fondazioni lirico sinfoniche e dei Teatri di tradizione, delle Istituzioni concertistico-orchestrali, dei Teatri nazionali, dei Teatri di rilevante interesse cultura-le, dei festival, delle Imprese e dei Centri di produzione teatrale e di danza, nonché dei circuiti di distribuzione;

- realizzazione di nuove strutture, restauro e potenziamen-to di quelle esistenti di Enti o Istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo;

- realizzazione di interventi di restauro, protezione e ma-nutenzione di beni culturali pubblici qualora vi siano sog-getti concessionari o affidatari del bene stesso.

In base al successivo comma 5 dell’art. 1, inoltre, i “sog-getti beneficiari delle erogazioni liberali di cui al comma 1, ivi inclusi i soggetti concessionari o affidatari di beni cultu-rali pubblici destinatari di erogazioni liberali in denaro ef-fettuate per la realizzazione di interventi di manutenzione,

“Art-bonus”vi rientrano anche le erogazioni liberali ai Comuni per il restauro degli istituti e luoghi di cultura

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protezione e restauro dei beni stessi, comunicano mensil-mente al Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo l’ammontare delle erogazioni liberali ricevute nel mese di riferimento; provvedono altresì a dare pubblica comunicazione di tale ammontare, nonché della destina-zione e dell’utilizzo delle erogazioni stesse (…) e in un apposito portale, gestito dal medesimo Ministero, in cui ai soggetti destinatari delle erogazioni liberali sono associa-ti tutte le informazioni relative allo stato di conservazione del bene, gli interventi di ristrutturazione o riqualificazione eventualmente in atto, i fondi pubblici assegnati per l’anno in corso, l’ente responsabile del bene, nonché le informa-

zioni relative alla fruizione”. Con riferimento al caso di specie, l’Agenzia ha chiesto un parere al Ministero dei Beni e delle Attività culturali e, conformemente a tale parere, ha ritenuto che le erogazio-ni liberali di cui trattasi destinate al restauro dell’edificio monumentale sopra decritto siano ammissibili al beneficio del citato “Art-bonus”, dal momento che il bene culturale è di proprietà del Comune e che gli interventi così come prospettati nell’istanza rientrano tra quelli espressamente previsti dal citato art. 1, vale a dire “interventi di manuten-zione, protezione e restauro di beni culturali pubblici”.

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’istanza di In-terpello n. 78 del 22 novembre 2018, ha chiarito che le erogazioni liberali alle Fondazioni per il generico sostegno alle loro attività non possono fruire del cosiddetto “Art-bo-nus”, di cui all’art. 1, comma 1, del Dl. n. 83/2014, mentre invece vi rientrano quelle destinate a d interventi di manu-tenzione, protezione e restauro dei beni culturali pubblici affidati alle Fondazioni medesime.La Fondazione istante è una fondazione di diritto privato senza fini di lucro, istituita ai sensi del Dlgs. n. 42/2004 (“Codice dei Beni culturali e del Paesaggio”) e si occupa dell’organizzazione di una serie di attività.Nell’istanza viene descritta tutta l’attività della Fondazione e gli interventi manutentivi e di restauro del proprio patri-monio, che consiste nei diritti d’uso (per 30 anni) sui beni mobili e immobili conferiti dal Mibac e dalla Regione. La Fondazione istante ritiene di poter essere assimilata ad un “istituto o luogo della cultura di appartenenza pubblica”

e, conseguentemente, reputa di poter essere destinataria di erogazioni liberali che danno diritto al citato “Art-bonus”, dirette al “sostegno” della propria attività istituzionale.L’Agenzia delle Entrate, dopo aver ricordato le disposizioni sul cosidetto “Art-bonus”, di cui all’art. 1 del Dl. n. 83/2014, convertito con modificazioni dalla Legge n. 106/2014, ha ritenuto, su conforme parere del Ministero dei Beni e delle Attività culturali, che la Fondazione interpellante, in quan-to centro di formazione e ricerca, non possa essere con-siderata, contrariamente a quanto sostenuto nell’istanza, istituto della cultura ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio, e conseguentemente che siano ammis-sibili al beneficio del citato “Art-bonus” solamente le ero-gazioni liberali destinate alla Fondazione interpellante per interventi di manutenzione, protezione e restauro dei beni culturali pubblici ad essa affidati, ma non anche le altre erogazioni liberali destinate al generico sostegno della Fondazione.

“Art-bonus”non vi rientrano le erogazioni liberali per il generico sostegno alle Fondazioni

Sono ammis sibili al beneficio solo le ero gazioni liberali destinate alla Fondazione per interventi di manutenzione, protezione e restauro dei beni culturali pubblici ad essa affidati

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L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di In-terpello n. 80 del 22 novembre 2018, ha ribadito che le attività istituzionali dei Consorzi di bonifica, di irrigazione e di miglioramento fondiario, di cui all’art. 1, comma 1-bis, del Dl. n. 125/89, convertito dalla Legge n. 214/1989, sono da considerarsi non commerciali ai fini delle Imposte diret-te e dell’Iva.In particolare ha ricordato che l’art. 1, comma 1-bis, del Dl. n. 125/1989, convertito dalla Legge n. 214/1989, stabili-sce che “le attività istituzionalmente proprie, svolte ai sen-si delle vigenti disposizioni legislative statali e regionali, da Consorzi di bonifica, di irrigazione e di miglioramento fon-diario, anche di secondo grado, non costituiscono attività commerciale”. La disposizione, come affermato dal Con-siglio di Stato con il Parere reso dalla Sezione III, in data 7 maggio 1991, n. 292, ha natura interpretativa e persegue la finalità di eliminare un consistente contenzioso che era sorto in merito alla natura giuridica dei Consorzi di bonifica ed al conseguente trattamento fiscale. Tramite lo strumento legislativo infatti viene affermata la natura non commerciale delle attività istituzionali proprie svolte dai Consorzi di bonifica ai sensi delle vigenti dispo-sizioni, escludendo che essi possano essere intesi quali Enti che esercitano, in via esclusiva o prevalente, attività

di natura commerciale. In proposito, con la Circolare n. 28/91 è stato chiarito che, in base alla disposizione di cui al comma 1-bis del predetto art. 1, i Consorzi di bonifica, di irrigazione e di miglioramento fondiario sono da ricondurre tra gli Enti non commerciali. Conseguentemente, non costituisce provento di natura commerciale qualsiasi somma o rimborso corrisposto ai Consorzi in argomento dallo Stato e da Enti pubblici, al pari dei contributi versati dai consorziati, sempreché dette somme siano percepite nell’esercizio dell’attività propria dei Consorzi ed in conformità alle finalità istituzionali dei Consorzi medesimi. Pertanto, come altresì precisato con la citata Circolare n. 28/1991, non sono assoggettabili ad Imposta i contributi consortili e gli altri proventi derivanti dall’attività di manu-tenzione ed esercizio delle opere di bonifica, attesa an-che l’impossibilità di parificare la distribuzione delle acque d’irrigazione ad una mera “erogazione” di servizio, come quelli dell’acqua, gas, luce elettrica, da identificare nell’at-tività di distribuzione di utenze a soddisfacimento preva-lente di un interesse del consumatore, laddove il servizio del Consorzio è assolto prioritariamente nell’interesse ge-nerale della bonifica del comprensorio.

Consorzi di bonifica, di irrigazione e di miglioramento fondiariotrattasi di Enti non commerciali ai fini Ires e Iva

Il 28 novembre 2018 è stato erogato il saldo del “Fondo di solidarietà comunale” per l’anno 2018. Ad annunciarlo è stato il Ministero dell’Interno-Direzione centrale della Finanza locale, con il Comunicato pubblica-to il 29 novembre 2018 sul proprio sito istituzionale, il qua-le fa seguito alla propria precedente Nota 13 novembre 2018, con cui la Direzione aveva anticipato che ci sarebbe stato un ritardo nell’assegnazione delle risorse.Complessivamente, il pagamento ha riguardato circa

5.500 Enti per un totale di Euro 1.221.972.695,97.Ricordiamo che le risorse spettanti per l’anno in corso e i criteri per l’assegnazione delle stesse sono stati fissati dal Dpcm. 7 marzo 2018, pubblicato sulla G.U. n. 83 (S.O. n. 17).Dal pagamento sono state escluse le Amministrazioni non in regola con l’invio dei certificati di bilancio e dei Questio-nari Sose.

“Fondo di solidarietà comunale”erogato il saldo 2018

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Page 18: Servizi pubblici Locali · di pari ammontare, avranno scadenza il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio, e 30 novembre di ciascun anno a partire dal 2020. Per il rilascio del Documento

In data 28 novembre 2018 sono state pubblicate le Faq dell’Agenzia delle Entrate in materia di fatture elettroni-che, in vista dell’avvio dell’obbligo di emissione genera-lizzato dal 1° gennaio 2019. Si tratta di una raccolta delle risposte fornite dall’Agenzia nel corso dei 2 convegni or-ganizzati a novembre, racchiuse in una sorta di guida ai problemi pratici ai quali andranno incontro i soggetti titolari di Partita Iva.Le istruzioni e i chiarimenti principali riguardano le regole per l’emissione delle fatture elettroniche, nonché quelle relative alla conservazione delle fatture “B2B” e “B2C”, e quelle emesse nei confronti dei soggetti in regime dei mi-nimi e forfettari.I chiarimenti contenuti nelle Faq sulla fatturazione elet-tronica pubblicate dall’Agenzia delle Entrate nell’Area dedicata del sito ritornano anche sulla tenuta del Regi-stro delle deleghe, obbligo istituito con il Provvedimento 5 novembre 2018 che ha introdotto la possibilità di invio massivo.Il file con tutte le Faq è disponibile e scaricabile dal sito dell’Agenzia delle Entrate.Il 29 novembre 2018 è stato inoltre emanato il Provve-dimento contenente il differimento temporaneo al 4 di-cembre 2018 dei termini di trasmissione al “Sistema di interscambio” - secondo le regole tecniche previste dal Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 30 aprile 2018 - delle fatture elettroniche e delle note di varia-zione emesse nei giorni 1° e 2 dicembre 2018.Il Provvedimento ricorda che l’art. 1, comma 209, della Legge n. 244/2007 stabilisce che l’emissione, la trasmis-sione, la conservazione e l’archiviazione delle fatture emesse nei rapporti con le Amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, della Legge n. 196/2009, nonché con le Amministrazioni autonome, anche sotto forma di nota, conto, parcella e simili, deve essere effettuata esclu-sivamente in forma elettronica. La predetta disposizione è operativa per le fatture emesse verso tutte le Amministra-zioni pubbliche dal 31 marzo 2015. L’art. 1, comma 3, del Dlgs. n. 127/2015, come da ulti-mo modificato dall’art. 1, comma 909, della Legge n. 205/2017, dispone che per le cessioni di beni e le pre-

stazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, e per le relative variazioni, sono emesse esclusivamente fatture elettroniche utilizzando il “Sistema di interscambio”. La predetta disposizione è operativa dal 1° luglio 2018 per le cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori, ad eccezione delle cessioni di carburante per autotrazione presso gli impianti stradali di distribuzione, e per prestazioni rese da soggetti subappaltatori e subcon-traenti della filiera delle imprese nel quadro di un contratto di appalto di lavori, servizi o forniture stipulato con un’am-ministrazione pubblica. Inoltre, per tutte le altre operazioni tra soggetti passivi Iva privati, dal 1° gennaio 2017 è pos-sibile emettere e ricevere fatture elettroniche attraverso il “Sistema di interscambio”. In previsione del consistente incremento del volume di informazioni che dovrà essere gestito dal “Sistema di in-terscambio” per effetto dell’estensione, a partire dal 1° gennaio 2019, dell’obbligo di fatturazione elettronica per tutte le operazioni effettuate tra soggetti residenti e stabili-ti, il partner tecnologico Sogei Spa, con Nota Protocollo n. 34773 del 28 novembre 2018, ha rappresentato la neces-sità di effettuare interventi sul “Sistema di interscambio” che possano garantire, tra l’altro, un miglioramento dei li-velli prestazionali in termini di gestione dei picchi di carico e di velocità di accesso ai dati e dei tempi di risposta. Per effettuare tali interventi è stato quindi indispensabile pre-vedere un fermo del “Sistema di interscambio” e l’indispo-nibilità dei servizi del Portale “Fatture e Corrispettivi” nel fine settimana del 1° dicembre 2018 e 2 dicembre 2018. Conseguentemente, per garantire il corretto adempimento degli obblighi di fatturazione previsti dall’art. 21, comma 4, del Dpr. n. 633/1972, con il presente Provvedimento, adottato d’intesa con il Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria generale del-lo Stato – ai sensi dell’art. 19-octies, comma 4, del Dl. n. 148/2017, convertito con modificazioni dalla Legge n. 172/2017 – viene consentito lo slittamento fino al giorno 4 dicembre 2018 dei termini di trasmissione al “Sistema di interscambio” delle fatture elettroniche e delle note di variazione dei giorni 1° e 2 dicembre 2018.

Fattura elettronicadiffuse le Faq dell’Agenzia delle Entrate e sospeso per 2 giorni il funzionamento di “Sdi” per migliorarne i livelli prestazionali

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Servizi Pubblici LocaliCENTRO STUDI ENTI LOCALI

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Con il Comunicato del Presidente 21 novembre 2018, Anac ha reso nota la proroga del termine per la pubbli-cazione della Relazione annuale del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (“Rpct”) al 31 gennaio 2019 (ordinariamente previsto per il 15 di-cembre).Pertanto, i Responsabili potranno elaborare la Relazio-ne annuale, ai sensi dell’art. 1, comma 14, della Legge n. 190/12, con tempistiche maggiormente adeguate al fine di consentire tutte le attività connesse alla predisposizione dei “Piani triennali di prevenzione della corruzione e della trasparenza” (“Ptpct”) entro lo stesso termine. A margine della Nota, è stato reso disponibile anche il file excel contenente la Scheda per la Relazione annuale ci-

tata che – ricordiamo – deve essere compilata dal Re-sponsabile della prevenzione della corruzione e della tra-sparenza delle Pubbliche Amministrazioni relativamente all’attuazione del “Ptpct” 2018e pubblicata sul sito istitu-zionale dell’Amministrazione.Le Società e gli altri Enti di diritto privato in controllo pub-blico nonché gli Enti pubblici economici utilizzano, per quanto compatibile, la citata Scheda con riferimento alle misure Anticorruzione adottate in base al “PnA 2013”, al successivo Aggiornamento del 2015 (Determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015), al “PnA 2016” (Delibera n. 831 del 3 agosto 2016), alle Linee-guida Anac di cui alla Determi-nazione n. 1134/2017, all’Aggiornamento 2017 del “PnA” (Delibera n. 1208 del 22 novembre 2017).

Anticorruzioneposticipato al 31 gennaio 2019 il termine per la pubblicazione della Relazione annuale del “Rpct”

E’ stata pubblicata sulla G.U. n. 281 del 3 dicembre 2018 la Legge n. 132 del 1° dicembre 2018, di conversione del Dl. n. 113 del 4 ottobre 2018, contenente “Disposizioni ur-genti in materia di Protezione internazionale e Immigrazio-ne, Sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell’Interno e l’organizzazione e il funziona-mento dell’Agenzia nazionale per l’Amministrazione e la Destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla crimina-lità organizzata” (c.d. “Decreto Sicurezza”, vedi Entilocali-news n. 40 del 15 ottobre 2018).Il Provvedimento, in vigore dal 4 dicembre 2018, introduce radicali modifiche alla disciplina in materia di Immigrazio-ne e Protezione umanitaria, prima tra tutte l’abrogazione dell’istituto del “permesso di soggiorno per motivi umani-tari” di cui al Dlgs. n. 28/1998, disposta dall’art. 1 del Dl. in commento ora convertito con la Legge n. 132/2018.In tema di Sicurezza, le misure spaziano dai controlli più stringenti su chi noleggia un veicolo all’impiego del brac-cialetto elettronico per chi è sottoposto alla misura dell’al-lontanamento dalla casa familiare o, ancora, la sperimen-tazione del taser per la Polizia municipale.Proponiamo qui di seguito una breve sintesi delle misure

di maggiore interesse per gli Enti Locali:Art. 12 - Accoglienza dei richiedenti asiloL’art. 12 preclude l’accesso allo “Sprar” (“Sistema di pro-tezione per richiedenti asilo e rifugiati”) ai richiedenti asilo, stabilendo che la fruizione di questo sistema di accoglien-za diventi appannaggio esclusivo dei titolari di protezione internazionale, dei titolari di permessi di soggiorno specia-li o dei minori stranieri non accompagnati. La definizione stessa del Sistema viene cambiata dal comma 4 dell’art. 14, posto che appunto già la denominazione raccontava una apertura verso i richiedenti di protezione internazio-nale che è venuta meno con l’approvazione della norma in commento. Anziché “Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati” si dovrà quindi parlare d’ora in avanti di “Sistema di protezione per titolari di protezione internazio-nale e minori stranieri non accompagnati”. Per i richiedenti asilo e i titolari di protezione umanitaria che, alla data di entrata in vigore del Dl. n. 113/2018, era-no già beneficiari del Sistema di protezione “Sprar”, resta ferma la possibilità di rimanere fino alla scadenza del pro-getto di accoglienza in corso. Resta ferma la possibilità di assegnare alcuni permessi di

“Decreto Sicurezza”le novità introdotte nella Legge di conversione n. 132/2018 del Dl. n. 113/2018 di interesse per gli Enti Locali

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soggiorno speciali: per vittime di violenza o di grave sfrut-tamento; condizioni di salute di eccezionale gravità; situa-zioni contingenti di calamità naturale nel Paese di origine o per chi ha compiuto atti di particolare valore civile.Art. 12-ter – Obblighi di trasparenza per le Cooperati-ve sociali che svolgono attività in favore di stranieriL’art. 12-ter in commento, introdotto in sede di conversio-ne, dispone che le Cooperative sociali che svolgono atti-vità a favore di stranieri pubblichino sui propri siti istituzio-nali, con cadenza trimestrale, l’elenco dei soggetti ai quali vengano versate somme per lo svolgimento di servizi fina-lizzati ad attività di integrazione, assistenza e protezione sociale.Art. 13 - Disposizioni in materia di iscrizione anagra-ficaL’articolo dispone che il permesso di soggiorno per richie-sta asilo – pur essendo un documento di riconoscimento - non sia da considerarsi valido ai fini dell’iscrizione all’A-nagrafe dei residenti.Art. 14 - Acquisizione e revoca della cittadinanzaL’articolo in analisi interviene sulla disciplina dettata dalla Legge n. 91/92 in materia di cittadinanza, abrogando la disposizione che preclude il rigetto dell’istanza di acqui-sizione della cittadinanza per matrimonio decorsi 2 anni dall’istanza. Contestualmente viene elevato da Euro 200 a Euro 250 l’importo del contributo dovuto in caso di pre-sentazione di istanze o dichiarazioni di elezione, acquisto, riacquisto, rinuncia o concessione della cittadinanza.Il Decreto porta inoltre a 48 mesi il termine per la conclu-sione dei procedimenti di riconoscimento della cittadinan-za per matrimonio e per “naturalizzazione”.In sede di conversione è stata inserita una nuova disposi-zione che prevede che, per ottenere la cittadinanza italia-na, i richiedenti debbano esibire, insieme all’istanza, una certificazione che attesta un livello di conoscenza della lin-gua italiana non inferiore al livello “B1” del Quadro comu-ne europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue.Art. 19 - Sperimentazione di armi ad impulsi elettrici da parte delle Polizie localiL’art. 19 autorizza i Comuni Capoluoghi di Provincia e quelli con più di 100.000 abitanti ad avviare una spe-rimentazione che implichi dare in dotazione a 2 unità di personale facente parte della Polizia locale delle armi co-muni ad impulsi elettrici (c.d. “taser”). Al termine della spe-rimentazione, della durata di 6 mesi, i Comuni potranno deliberare, attraverso proprio Regolamento, di assegnare in dotazione effettiva di reparto dette armi.La sperimentazione potrà essere estesa anche ad ulte-riori tipologie di Comuni individuate da apposito Decreto del Viminale sulla base di specifici criteri socio-economici,

demografici, ecc.Art. 19-ter – Dotazione della Polizia municipale. Inter-pretazione autentica dell’art. 5, comma 5, della Legge n. 65/86La norma – introdotta in sede di conversione - reca un’in-terpretazione autentica dell’art. 5, comma 5, della Legge n. 65/86. Tale disposizione viene intesa come volta ad au-torizzare il personale di Polizia municipale a portare, sen-za licenza, le armi assegnate loro in dotazione al di fuori del territorio dell’Ente di appartenenza, esclusivamente in caso di necessità dovuto alla flagranza dell’illecito com-messo nel territorio di appartenenza.Art. 20-bis – Contributo delle Società sportive agli oneri per i servizi di ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportiveLa norma – introdotta in sede di conversione – eleva la contribuzione che grava in capo alle Società organizzatrici di eventi calcistici per il mantenimento dell’ordine pubbli-co. La percentuale degli introiti complessivi derivanti dal-la vendita dei biglietti che dovrà essere versata a questo scopo passerà dal precedente range, fissato dall’art. 9, comma 3-ter, del Dl. n. 8/2007 (“una quota non inferiore all’1% e non superiore al 3%”) ad una quota compresa tra il 5% e il 10%. Tali risorse saranno impiegate per coprire i costi delle ore di lavoro straordinario e delle indennità di ordine pubblico delle Forze di Polizia.Art. 21 – Estensione dell’ambito di applicazione del di-vieto di accesso in specifiche aree urbaneL’articolo in commento estende alle aree in cui sono si-tuati presidi sanitari o che sono destinate allo svolgimento di fiere, mercati e spettacoli pubblici l’applicabilità del c.d. “Daspo urbano” (misura con cui un Sindaco, in coordina-mento con il Prefetto, può multare e poi stabilire un divieto di accesso ad alcune aree della Città per chi “ponga in essere condotte che limitano la libera accessibilità e frui-zione” di infrastrutture di trasporto). Il successivo art. 21-ter introduce anche una serie di san-zioni ad hoc per chi viola questo tipo di divieto.Artt. 21-quater e 21–quinquies – Introduzione del delit-to di esercizio molesto dell’accattonaggio e modifiche alla disciplina sull’accattonaggioL’art. 21-quater introduce nel Codice penale, all’art. 669-bis, il reato di “esercizio molesto dell’accattonaggio”. Il successivo 21-quinquies modifica la disciplina del reato di impiego di minori nell’accattonaggio, sanzionando an-che la condotta dell’organizzazione dell’altrui accattonag-gio.Art. 25 – Sanzioni in materia di subappalti illecitiL’art. 25 inasprisce le sanzioni previste per gli appaltatori che facciano ricorso, illecitamente, a meccanismi di su-

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bappalto.Art. 26-bis – Piano di emergenza per gli impianti di stoccaggio e lavorazione dei rifiutiIl nuovo art. 26-bis, introdotto in sede di conversione, im-pone ai gestori di impianti di stoccaggio e lavorazione dei rifiuti l’onere di predisporre – entro 90 giorni dall’entrata in vigore della Legge in commento – dei Piani di emergenza interni ed esterni. Ai sensi del comma 5, al fine di limi-tare gli effetti dannosi derivanti, il Prefetto – d’intesa con Regioni ed Enti Locali interessati – predispone il Piano di emergenza esterna all’impianto e ne coordina l’attuazio-ne.Art. 28 -Modifiche all’art. 143 del Dlgs. n. 267/00 (Testo unico degli Enti Locali)L’art. 28 novella l’art. 143 del Tuel, aggiungendo ex novo un comma (il 7-bis), che dà al Prefetto la facoltà di imporre l’adozione di determinati atti agli Enti Locali nel caso in cui vi siano situazioni sintomatiche di condotte illecite gravi e reiterate in grado di alterare le procedure e compromette-re il buon andamento e l’imparzialità dell’amministrazione, nonché il regolare funzionamento dei servizi. A tale scopo, il Prefetto è chiamato a stabilire quali siano gli atti prioritari per arrivare al risanamento dell’Ente ed a fissare un termine per l’adozione degli stessi, fornendo ogni utile supporto tecnico-amministrativo attraverso i pro-pri Uffici. Ove tale termine non venga rispettato, decorsi 20 ulteriori giorni, si attiva il procedimento sostitutivo.Il nuovo comma 1-bis, introdotto in sede di conversione, ri-scrive il primo periodo del comma 11 dell’art. 143 del Tuel, ampliando il novero delle cariche elettive il cui accesso è precluso agli Amministratori responsabili di condotte che abbiano determinato lo scioglimento dei Consigli comu-nali e provinciali per fenomeni di infiltrazione e di condi-zionamento di tipo mafioso o similare. Nello specifico, la nuova formulazione prevede che, “fatta salva ogni altra misura interdittiva ed accessoria eventualmente prevista, gli Amministratori responsabili delle condotte che hanno dato causa allo scioglimento di cui al presente articolo non possono essere candidati alle Elezioni per la Camera dei Deputati, per il Senato della Repubblica e per il Parla-mento europeo nonché alle Elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali, in relazione ai 2 turni elettorali successivi allo scioglimento stesso, qualora la loro incan-didabilità sia dichiarata con provvedimento definitivo”.Art. 29 - Incremento delle risorse per le Commissioni incaricate di gestire Enti sciolti per mafia

L’art. 29 stanzia risorse aggiuntive (dagli attuali Euro 5 mi-lioni a un massimo di Euro 10 milioni) per finanziare la copertura degli oneri finanziari connessi all’attività svolta dalle Commissioni straordinarie per la gestione degli Enti sciolti a causa di fenomeni di infiltrazione e di condiziona-mento di tipo mafioso o similare.Art. 35-bis – Disposizioni in materia di assunzioni a tempo indeterminato di personale della Polizia muni-cipaleL’art. 35-bis, introdotto in sede di conversione, autorizza i Comuni che abbiano rispettato i vincoli di finanza pub-blica nell’ultimo triennio a procedere, nell’anno 2019 ad assumere a tempo indeterminato personale di Polizia mu-nicipale, in deroga ai vincoli previsti dalla Manovra 2016. Restano fermi il limite della spesa sostenuto allo scopo nel 2016 e l’obbligo di conseguire gli equilibri di bilancio.Art. 35-ter – Modifiche all’art. 50 del Dlgs. n. 267/00 (Testo unico degli Enti Locali)L’art. 35-ter interviene sulla disciplina delle Ordinanze di ordinaria amministrazione del Sindaco in materia di ora-ri di vendita e di somministrazione di bevande alcoliche, estendendo l’ambito di applicazione anche ad esercizi commerciali del settore alimentare, alle attività artigiana-li di produzione e vendita di prodotti gastronomici per il consumo immediato. L’inosservanza di questo genere di Ordinanze è punita con una sanzione amministrativa pe-cuniaria, introdotta anch’essa dalla norma in commento, e che prevede il pagamento di una somma da Euro 500 a Euro 5.000. Art. 35-quater – Potenziamento delle iniziative in ma-teria di Sicurezza urbana da parte dei ComuniLa norma istituisce, nello Stato di previsione del Vimina-le, un “Fondo per la sicurezza urbana” che conta su una dotazione di Euro 2 milioni per il 2018 e Euro 5 milioni per ciascuno degli anni 2019 e 2020.I criteri e le modalità di riparto delle risorse in questione saranno fissati da un Decreto interministeriale da adot-tare entro 90 giorni dall’entrata in vigore della Legge n. 132/2018 di conversione in commentoArt. 35-quinquies – VideosorveglianzaL’art. 35-quinquies incrementa le risorse per l’installazione di sistemi di videosorveglianza da parte dei Comuni. Nello specifico, gli importi stanziati allo scopo dall’art. 5, comma 2, lett. a), del Dl. n. 14/17, sono state incrementate di Euro 10 milioni per il 2019, Euro 17 milioni per il 2020, Euro 27 milioni per il 2021 e Euro 36 milioni per l’anno 2022.

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L’Agenzia delle Entrate, con il Comunicato-stampa 6 di-cembre 2018, ha reso noto che sul Portale “Fatture e Cor-rispettivi” è stato predisposto il Servizio di registrazione massiva con cui gli Intermediari, appositamente delegati, potranno comunicare con un’unica operazione gli indiriz-zi telematici da abbinare alle singole Partite Iva di tutti i clienti. La funzionalità di registrazione massiva è stata svi-luppata in collaborazione con il partner tecnologico Sogei Spa per rendere il processo di recapito della fattura elet-tronica più semplice e automatico.Ricordiamo che con il Provvedimento 30 aprile 2018, l’A-

genzia ha messo a disposizione degli operatori Iva un Servizio per la registrazione dell’indirizzo telematico dove si intende ricevere in automatico, attraverso il “Sistema di interscambio” (“Sdi”), tutte le fatture. Dal 6 dicembre 2018 il Servizio viene potenziato in modo da consentire agli Intermediari delegati da più clienti di registrare l’indirizzo telematico prescelto (Codice destinatario o indirizzo Pec) per ricevere le fatture elettroniche. Per accedere al Servizio di registrazione massiva è ne-cessario accedere all’Area riservata del Portale “Fatture e Corrispettivi”.

E-fatturadisponibile la registrazione massiva degli indirizzi telematici nel Portale “Fatture e Corrispettivi”

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di Con-sulenza giuridica n. 4 del 4 dicembre 2018, ha chiarito - semmai ce ne fosse stato bisogno … - che risulta rilevante Iva il Servizio di “Illuminazione elettrica con lampade voti-ve” gestito direttamente dai Comuni.La richiesta era pervenuta da una Associazione che cura i rapporti con gli Enti pubblici e privati al fine di tutelare gli interessi dei propri Associati (Società e Ditte che svolgono l’attività di illuminazione delle lampade votive nei Cimiteri in regime di concessione amministrativa). Diversi associati avevano segnalato che numerosi Comu-ni mantengono la gestione diretta del Servizio di “Illumi-nazione votiva”, senza affidarla in concessione a soggetti privati quali le Imprese che l’Associazione rappresenta, riscuotendo così in proprio la tariffa di illuminazione votiva e la relativa Iva, senza – a quanto sembra evincersi dall’i-stanza – riversarla all’Erario.L’Agenzia delle Entrate, richiamando:a. l’art. 4, commi 4 e 5, lett. b), del Dpr. n. 633/72;b. la normativa comunitaria (in particolare, l’art. 13 della

Direttiva Ue n. 2006/112/CE del 2006, secondo cui “gli Stati, le Regioni, le Province, i Comuni e gli altri Enti di diritto pubblico non sono considerati soggetti passivi per le attività od operazioni che esercitano in quanto pubbli-che autorità, anche quando, in relazione a tali attività od

operazioni, percepiscono diritti, canoni, contributi o retri-buzioni. Tuttavia, allorché tali Enti esercitano attività od operazioni di questo genere, essi devono essere con-siderati soggetti passivi per dette attività od operazio-ni quando il loro non assoggettamento provocherebbe distorsioni della concorrenza di una certa importanza. In ogni caso, gli enti succitati sono considerati soggetti passivi per quanto riguarda le attività elencate nell’Alle-gato I quando esse non sono trascurabili”) e l’Allegato 1, punto 2, alla stessa;

c. il Dm. 31 dicembre 1983 sui “servizi a domanda indivi-duale”, in particolare il n. 18);

d. la Circolare Mef n. 8/1993 e la Risoluzione n. 376/E del 2002, ha ricordato che è da assoggettare ad Iva il Servi-zio di “Illuminazione elettrica con lampade votive” nei Ci-miteri gestiti direttamente dai Comuni nei confronti degli utenti e che, di conseguenza, anche tali Enti sono tenuti in quanto soggetti passivi a tutti gli obblighi previsti dal Titolo II del medesimo Decreto, in ordine alla fatturazio-ne, registrazione, liquidazione, versamento e dichiara-zione delle operazioni svolte in esercizio d’impresa o a esse equiparate.

La Risoluzione non aggiunge niente di nuovo a quello che, almeno in via generale, è il comportamento tenuto da sempre dai Comuni, semmai c’è da sottolineare, con

Ivaribadita la rilevanza del Servizio di “Illuminazione votiva” erogato direttamente dai Comuni

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riferimento al servizio Iva di “Lampade votive”, gestito di-rettamente dai Comuni, che: - l’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 68/E del 21 settembre 2018 (vedi Entilocalinews n. 37 del 24 set-tembre 2018), ha chiarito che anche le bollette-fatture emesse da un Comune ai sensi del Dm. n. 370/2000 (nella fattispecie, le bollette emesse per il “Servizio idri-co integrato”, ma ciò può essere esteso anche al Ser-vizio di bollettazione delle “Lampade votive”, se gestito direttamente dal Comune, in quanto rientrante anch’es-se in tale Decreto) devono essere ricomprese, laddo-ve cartacee, nella “Comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute” prevista dall’art. 21 del Dl. n. 78/10 (c.d. “Spesometro”);

- sebbene per le Pubbliche Amministrazioni siano state escluse dallo “Spesometro” le fatture di vendita carta-cee (e quindi anche le bollette-fatture cartacee, in virtù della richiamata Risoluzione) emesse nei confronti dei consumatori finali, come previsto dal Dl. n. 148/17, e

che con l’avvento della e-fattura verrà comunque meno l’obbligo dello “Spesometro”, la sopra citata Risoluzio-ne lascia presumere che dal 1° gennaio 2019 anche le bollette-fatture emesse dai Comuni debbano essere obbligatoriamente inviate in formato elettronico, al pari delle normali fatture.

Considerando che per Comuni di dimensioni limitate (che magari emettono solitamente poche fatture di vendita or-dinarie, ma molte bollette-fatture per servizi gestiti diretta-mente e rientranti nel Dm. n. 370/00 (es. bollette-fatture emesse per il “Servizio idrico integrato”, “Lampade votive”, ecc…) questo potrebbe determinare un notevole aggravio di costi di implementazione dei propri gestionali oppure per avvalersi di soggetti esterni preposti a predisporre, inviare e conservare tali documenti, è auspicabile un intervento chiarificatore da parte dell’Agenzia delle Entrate, volto a correlare quanto chiarito con la citata Risoluzione n. 68/E del 21 settembre 2018 con riferimento allo “Spesometro”, con i nuovi adempimenti in vigore dal 1° gennaio 2019.

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di In-terpello n. 90 del 3 dicembre 2018, ha chiarito che non rientrano nel regime di esenzione Iva ex art. 10, comma 1, n. 18), del Dpr. n. 633/1972, le prestazioni di servizi effet-tuate dagli operatori socio-sanitari (c.d. “oss”).La Società istante presta servizi di assistenza sanitaria a domicilio per il trattamento delle malattie croniche respira-torie o degenerative, consistenti, in particolare, nella pro-gettazione ed erogazione dei servizi di assistenza a do-micilio e servizi di Adi (“Assistenza domiciliare integrata”), assistenza respiratoria domiciliare, nutrizione artificiale domiciliare e ospedalizzazione domiciliare. Tra i clienti della Società vi sono anche Istituti ospedalieri e Case di cura (ma potrebbe trattarsi anche di Enti Locali). Nello svolgimento della suddetta attività, la Società si av-vale di figure professionali indipendenti, rappresentate da personale medico, infermieristico e riabilitativo, psicologi ed operatori socio-sanitari, organizzate in team di esperti, in modo da eseguire qualunque tipologia di prestazione richiesta alla professione. Tali Professionisti fatturano i propri servizi alla Società, la quale a sua volta li rifattura ai pazienti ovvero alle Aziende sanitarie appaltanti, singolar-

mente ovvero come pacchetti di servizi, a seconda delle specifiche previsioni contrattuali. Con riferimento alle figure professionali degli operatori socio-sanitari, la Società ritiene che, per effetto della Leg-ge-delega n. 3/2018, gli operatori socio-sanitari sarebbero stati espressamente inclusi, per la prima volta, nel novero delle professioni sanitarie. Ciò posto, con riguardo alla fat-tispecie in esame, la Società evidenzia che le prestazioni concretamente rese dagli operatori socio-sanitari che col-laborano con la stessa sono, più nel dettaglio, le seguenti: 1. assistenza al paziente per l’igiene completa e la cura

della persona; 2. monitoraggio della cute e prevenzione delle lesioni; 3. mobilizzazione e posizionamento assistito; 4. mantenimento delle funzionalità di eliminazione; 5. mantenimento e monitoraggio dello stato.La Società ritiene corretto applicare il regime di esenzione di cui all’art. 10, comma 1, n. 18), del Dpr n. 633/1972, sia nella fase della fatturazione delle stesse dagli operatori socio-sanitari alla Società, sia nella fase della successiva rifatturazione dalla Società agli Enti appaltanti. Secondo la Società, infatti, affinché una determinata attività possa

Ivaalle prestazioni rese dagli operatori socio-sanitari non si applica il regime di esenzione, bensì l’aliquota ordinaria

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essere compresa nel novero delle prestazioni esenti di cui alla citata norma, è necessario che ricorrano congiunta-mente i seguenti requisiti: a) requisito oggettivo, ovvero la circostanza che si tratti

di prestazioni di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona;

b) requisito soggettivo, ovvero la circostanza che le pre-stazioni vengano rese nell’esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza.

Per quanto riguarda il requisito di natura soggettiva, la So-cietà richiama l’art. 5, comma 1, della Legge n. 3/2018 - recante la “Delega al Governo in materia di sperimenta-zione clinica di medicinali nonché disposizioni per il rior-dino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della Salute” - mentre per quanto riguarda il requisito oggettivo, la Società osserva che le mansioni degli operatori socio-sanitari attengono tutte alla cura ed all’assistenza alla persona. La verifica del requisito ogget-tivo peraltro non sembrerebbe necessaria nel caso in cui l’attività degli “oss” sia svolta sulla base di una richiesta medica, coerentemente con quanto affermato dall’Agen-zia delle Entrate nella Risoluzione n. 60/E del 2017, in ma-teria di prestazioni rese dagli operatori socio-sanitari su richiesta del Medico di famiglia o del Pediatra. Al riguardo, l’Agenzia delle Entrate ha ricordato che, in merito al citato art. 10, comma 1, n. 18), del Dpr. n. 633/1972, come da prassi ormai consolidata (vedasi Ri-soluzione 27 dicembre 1989, n. 550555; Risoluzione 28 maggio 2003, n. 119; Risoluzione 16 marzo 2004, n. 39; Risoluzione 20 agosto 2010, n. 87) e da giurisprudenza della Corte di Giustizia della Comunità Europea (vedasi Sentenza C-141/00 del 10 settembre 2002), l’applicazione dell’esenzione Iva alle prestazioni sanitarie deve essere valutata in relazione alla natura delle prestazioni fornite, ri-conducibili nell’ambito della diagnosi, cura e riabilitazione, e in relazione ai soggetti prestatori, i quali devono essere abilitati all’esercizio della professione, a prescindere dalla forma giuridica che riveste il soggetto che le rende. Per quanto concerne i soggetti prestatori abilitati all’eser-cizio della professione medica cui torna applicabile l’esen-zione in esame, ai sensi del citato art. 10, comma 1, n. 18), occorre fare riferimento all’art. 99, comma 1, del Testo unico delle leggi sanitarie, secondo cui “è soggetto a vigi-lanza l’esercizio della medicina e chirurgia, della Farmacia e delle professioni sanitarie ausiliarie di Levatrice, Assi-stente sanitaria visitatrice e Infermiera diplomata”. Importante è altresì il Decreto 17 maggio 2002, adottato

dal Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell’E-conomia e delle Finanze, recante l’individuazione delle prestazioni sanitarie esenti dall’applicazione dell’Iva, che all’art. 1 dispone che “sono esenti dall’Imposta sul valore aggiunto le prestazioni di diagnosi, cura e riabilitazione alla persona rese, oltre che dagli esercenti una professio-ne sanitaria o un’arte ausiliaria delle professioni sanitarie indicate all’art. 99 del Testo unico delle leggi sanitarie (…) da: a) gli esercenti le professioni di Biologo e Psicologo; b) gli esercenti la professione sanitaria di Odontoiatra di cui alla Legge n. 409/1985; c) gli operatori abilitati all’eserci-zio delle professioni elencate nel Decreto ministeriale 29 marzo 2001 che eseguono una prestazione sanitaria pre-vista dai Decreti ministeriali di individuazione dei rispettivi profili”. Nel predetto ambito non è ricompresa la figura dell’opera-tore socio-sanitario. In proposito, l’Agenzia ha richiesto un parere al Ministero della Salute che, con Nota Prot. n. 56436 del 22 novembre 2018, ha chiarito che “l’operatore socio-sanitario continua ad essere identificato come un operatore d’interesse sani-tario di cui all’art. 1, comma 2, della Legge n. 43/2006, che si caratterizza per essere sprovvisto delle caratteristiche della professione sanitaria in senso proprio, per la man-canza di autonomia professionale, con funzioni accesso-rie e strumentali e per una formazione di livello inferiore; per tali operatori non è prevista l’iscrizione ad uno spe-cifico Albo professionale (…). In particolare l’Operatore socio sanitario è l’operatore che, a seguito dell’attestato di qualifica conseguito al termine di specifica formazione professionale regionale, svolge attività indirizzata a soddi-sfare bisogni primari della persona, nell’ambito delle pro-prie aree di competenza, in un contesto sia sociale che sanitario (…)”. Da ciò ne consegue, a parere del Dicaste-ro, che “per la tipologia di formazione e le competenze attribuite sopra esplicitate, l’operatore socio-sanitario non può essere assimilabile alle professioni sanitarie di cui al comma 1, dell’art. 1, della Legge n. 43/2006, che conse-guono un’abilitazione all’esercizio professionale all’esito di un corso triennale universitario (…)”. Sulla base di quanto sopra esposto, l’Agenzia ha conclu-so che l’operatore socio-sanitario non rientra tra i soggetti abilitati all’esercizio delle professioni sanitarie, e che quin-di alle prestazioni rese dai predette operatori non torna applicabile l’esenzione Iva di cui all’art. 10, comma 1, n. 18), del Dpr n. 633/1972, dovendosi invece applicare l’a-liquota ordinaria.

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Servizi Pubblici LocaliCENTRO STUDI ENTI LOCALI

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L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di In-terpello n. 97 del 6 dicembre 2018, ha chiarito che un In-termediario abilitato a trasmettere Dichiarazioni fiscali ai sensi dell’art. 3, comma 3, del Dpr. n. 322/1998, il quale dispone di una Piattaforma internet attraverso cui il cliente può consultare/scaricare la propria documentazione acce-dendo ad un’area dedicata e riservata, tramite credenziali fornite al momento della registrazione, può consegnare al cliente, entro il termine di 30 giorni successivi alla scaden-za di invio previsto dal comma 6 del citato art. 3, la Dichia-razione fiscale trasmessa per via telematica e la relativa comunicazione di ricezione dell’Agenzia delle Entrate con modalità diverse rispetto alla consueta consegna fisica e/o manuale, al fine di avere un minor impatto ambientale della propria attività.In particolare, la procedura suggerita dall’istante è la se-guente: - invio di una comunicazione tramite Pec con cui avvisare il contribuente che entro 30 giorni dal termine di presen-tazione all’Agenzia delle Entrate i documenti telematici trasmessi sul Portale dello Studio saranno a disposizio-ne in apposita area riservata, fornendo le istruzioni per il download, la stampa e illustrando gli obblighi di conser-vazione degli stessi ai sensi di legge;

- entro 30 giorni dal termine della presentazione all’Agen-zia delle Entrate, pubblicazione nell’area riservata al contribuente del documento telematico trasmesso, con relativa ricevuta di presentazione, affinché il contribuen-te possa assolvere, tramite la sottoscrizione e la con-servazione, gli obblighi previsti dal comma 9 del citato art. 3.

L’Agenzia al riguardo ha in primo luogo ricordato i con-tenuti delle sopra citate norme, precisando che, in base alle stesse, contribuenti e sostituti d’imposta devono con-servare una Dichiarazione sottoscritta, mentre analogo requisito non è invece prescritto per i soggetti incaricati della trasmissione, che possono conservare su suppor-to informatico le copie delle Dichiarazioni trasmesse, a condizione che siano riproducibili su modello conforme a quello approvato (vedasi Risoluzione n. 354/E del 2008). Coerentemente con tale interpretazione, la Risoluzione n. 298/E del 2007 ha chiarito che il contribuente è tenu-to alla conservazione della Dichiarazione originale da lui sottoscritta e che la copia su supporto informatico conser-

vata dall’incaricato della trasmissione telematica può non riprodurre la sottoscrizione del contribuente. Pertanto, il soggetto che presta l’assistenza fiscale può richiedere al contribuente l’apposizione della sottoscrizione sulla copia della Dichiarazione, anche proponendo l’utilizzo di uno dei sistemi previsti dal Dlgs. n. 82/2005 (“Codice dell’Ammini-strazione Digitale”). Inoltre, la Circolare n. 14/E del 2013, par. 7.2, ha precisato che “la copia della Dichiarazione e del relativo prospetto di liquidazione, sottoscritti dal soggetto che ha apposto il visto, possono essere consegnati direttamente su suppor-to informatico ovvero in modalità telematica ai contribuenti che abbiano sottoscritto specifica richiesta. In caso di con-segna in modalità telematica, la stessa dovrà essere ef-fettuata con sistemi che prevedano, attraverso l’utilizzo di credenziali di accesso qualificate e rilasciate di persona, l’identificazione certa e preventiva del contribuente, ferma restando l’osservanza generale delle misure di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (Dlgs. n. 196/2003)”. Pertanto, a parere dell’Agenzia, nel rispetto delle indica-zioni contenute nei documenti di prassi sopra richiamati, il sistema di consegna dei documenti ipotizzato e descritto dall’istante è condivisibile.

Dichiarazioni fiscali inviate da Intermediari abilitatila consegna al cliente può avvenire anche facendolo accedere ad un Portale dedicato

La copia della Dichiarazione e del relativo prospetto di liquidazione possono essere consegnati direttamente su suppor to informatico o in modalità telematica ai contribuenti

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Con Dpcm. 10 ottobre 2018, pubblicato sulla G.U. n. 286 del 10 dicembre 2018, sono stati determinati gli importi attribuiti ai Comuni, per il 2018, a seguito di Sentenze ese-cutive di risarcimento conseguenti a calamità naturali o cedimenti strutturali.Ricordiamo che il “Fondo per i contenziosi connessi a Sentenze esecutive relative a calamità o cedimenti” – ri-partito dal Decreto in commento - è stato istituito dall’art. 4 del Dl. n. 113/2016, convertito dalla Legge n. 160/2016 (c.d. “Decreto Enti Locali”, vedi Entilocalinews n. 33 del 29 agosto 2016).Scopo della disposizione è prevenire situazioni di disse-sto finanziario in quei Comuni che, a causa di Sentenze

esecutive di risarcimento conseguenti a calamità natura-li o cedimenti strutturali (verificatesi prima del 25 giugno 2016) o ad accordi transattivi ad esse collegate, si trovino a dover erogare risarcimenti superiori alla metà del loro bilancio di parte corrente, come risultante dai rendiconti dell’ultimo triennio. Il Modello per la certificazione e le mo-dalità di trasmissione dello stesso sono state fissate dal Dm. Interno 5 marzo 2018. I 20 milioni di Euro disponibili allo scopo per il 2018 sono stati ripartiti tra un totale di 7 Comuni, i quali possono con-sultare nel dettaglio quanto attribuito loro attraverso l’Alle-gato “A” del Dpcm. stesso.

Trasferimenti erarialiripartito per il 2018 il “Fondo per contenziosi connessi a Sentenze esecutive relative a calamità o cedimenti”

È stato pubblicato sul sito istituzionale del Centro di coor-dinamento Raee (acronimo di “Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche”) il bando per l’ammissione e la selezione dei Centri di raccolta (Cdr) dei Raee che potran-no beneficiare dei contributi previsti dall’Accordo di pro-gramma stipulato il 9 febbraio 2015 tra l’Anci ed il Centro di coordinamento (Cdc) Raee.Tale Accordo è finalizzato alla costituzione del “Fondo 13 Euro/tonnellata premiata”, che prevede una contribuzione pari a 13 Euro per ogni tonnellata di Raee ritirata dai Cen-tri di raccolta iscritti al Cdc. Il bando pubblicato l’11 dicembre 2018 prevede inoltre contributi destinati al potenziamento e all’adeguamento dei Cdr già iscritti e alla realizzazione di nuovi Centri di raccolta, con l’obiettivo di ottimizzare le operazioni di ge-stione dei Raee.Il programma è articolato in 4 misure: - Misura 1 - Realizzazione di opere presso il Centro di raccolta e/o acquisto di beni per l’operatività del Cdr, già effettuati entro il termine di massimo 12 mesi precedenti alla data di pubblicazione del bando;

- Misura 2 - Realizzazione di opere presso il Centro di raccolta e/o acquisto di beni per l’operatività del Cdr, che dovranno essere ultimati entro 12 mesi dalla comunica-

zione di concessione del contributo; - Misura 3 - Realizzazione di sistemi per la raccolta continuativa dei Raee domestici sul territorio, come ad esempio sistemi innovativi per il ritiro domiciliare, per la raccolta puntuale dei Raee presso scuole, centri com-merciali, punti vendita, uffici, centri di raccolta mobili e altre soluzioni simili. Possono integrare il Centro di rac-colta, oppure sostituirlo, laddove il Cdr non sia presente nel territorio del Comune conferente, e non devono es-sere già attivi al momento della pubblicazione del bando;

- Misura 4 - Agevolazioni per la realizzazione di nuovi Centri di raccolta sul territorio. Questa misura è rivol-ta a Comuni, Unioni di Comuni, Consorzi di Comuni e aziende che effettuano la raccolta di Raee per contro dei Comuni.

Per le Misure 1,2,3 possono fare richiesta solamente i sottoscrittori registrati e iscritti al portale del Cdc Raee, che abbiano iscritto almeno un Centro di raccolta presso il Cdc. In questo caso non sono ammesse le domande relative a Centri di raccolta che hanno già beneficiato di un contributo nei due bandi precedenti.Per la Misura 4 invece la richiesta può essere presentata da soggetti che intendono realizzare un Centro di raccolta in un territorio comunale, dove non ne esistano altri già

Contributi per il potenziamento e l’adeguamento dei Centri di raccolta dei Raeepubblicato il bando

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registrati al Cdc Raee. La dotazione economica complessiva del bando ammon-ta a Euro 1.982.318. Il 50% del fondo (pari quindi a Euro 991.159) è destinato al finanziamento per l’ammoderna-mento dei Centri di raccolta esistenti (Misure 1,2,3), men-tre l’altro 50% alla realizzazione di nuovi Centri di raccolta (Misura 4).Per le Misure 1 e 3 ogni contributo concesso per ciascuna domanda sarà pari all’85% del costo totale dell’intervento, fino a un importo massimo di 20.000 Euro Iva compresa, mentre per la Misura 2 sarà di 25.000 Euro Iva compresa.Per la Misura 4 il contributo massimo concesso per ciascu-

na domanda sarà di Euro 75.000 per interventi di realizza-zione di un nuovo Centro di raccolta aperto al conferimento dei Raee da almeno due Comuni, mentre sarà di 50.000 Euro se il nuovo Centro conferisce da un solo Comune.Saranno prese in considerazione solo le richieste di contri-buto trasmesse attraverso l’apposito Modello di domanda, compilabile esclusivamente on-line e disponibile nell’Area riservata ai sottoscrittori del Portale del Cdc Raee. Per la Misura 4 è necessario registrarsi preventivamente al Por-tale del Cdc Raee.Le domande devono essere presentate inderogabilmente entro le ore 12 dell’8 febbraio 2019.

E’ stato pubblicato il 12 dicembre 2018 sul sito del Mef-Dipartimento delle Finanze, il Decreto del Ministro dell’E-conomia e delle Finanze datato 6 dicembre 2018, che estende la disciplina prevista dal Dm. Mef 6 settembre 2018, riguardante la sospensione dei termini degli adem-pimenti e dei versamenti tributari a favore dei contribuenti colpiti dal crollo, il 14 agosto 2018, del Viadotto Polcevera dell’Autostrada A10, nel Comune di Genova, detto “Ponte

Morandi”.Il Decreto apporta delle modifiche all’Elenco dei soggetti che erano stati inseriti nella lista dei beneficiari della so-spensione dei termini citati in quanto danneggiati dall’e-vento calamitoso in questione.Il nuovo Elenco è allegato al Decreto, attualmente in atte-sa di pubblicazione in G.U. ma già consultabile sul sito del Dipartimento.

“Ponte Morandi”aggiornato l’Elenco dei soggetti beneficiari della sospensio-ne dei termini degli adempimenti e dei versamenti tributari

Il Garante per la Privacy, con il Provvedimento n. 483 del 21 novembre 2018, ha fornito parere ex art. 5, comma 7, del Dlgs. n. 33/2013, nell’ambito del procedimento relativo ad una richiesta di riesame di un provvedimento di rifiuto di un accesso civico.La disciplina in materia di accesso civico contenuta nel Dlgs. n. 33/2013 prevede che questo sia un istituto preor-dinato a “favorire forme diffuse di controllo sul persegui-mento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico” e che, in tale contesto, “chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle Pubbliche Amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pub-

blicazione ai sensi del presente Decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall’art. 5-bis” (art. 5, comma 2). Il successivo art. 5-bis sancisce che l’accesso civico è ri-fiutato, fra l’altro, “se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela [della] protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in ma-teria” di cui al comma 2, lett. a). In proposito, la disciplina comunitaria dettata dal Regolamento UE n. 679/16 pre-vede che il trattamento dei dati personali debba avvenire nel rispetto dei principi indicati dall’art. 5, fra cui quello di “minimizzazione dei dati”, secondo il quale i dati personali devono essere adeguati, pertinenti e limitati a quanto ne-

Accesso civico generalizzatonon è consentito sui provvedimenti amministrativi inerenti procedimenti disciplinari

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cessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati, ai sensi del par. 1, lett. c). Nel caso di specie, la richiesta presentata dal Respon-sabile Anticorruzione e Trasparenza di un Ente pubblico riguardava un’istanza di accesso civico (art. 5, commi 1 e 2, del Dlgs. n. 33/2013) volta ad ottenere il rilascio di copia integrale di una Deliberazione del predetto Ente relativa al procedimento disciplinare nei confronti di un dipendente. Detta Deliberazione peraltro era stata pubblicata all’Albo pretorio online solo con riferimento all’oggetto, omettendo il testo della Delibera, in considerazione dei dati persona-li in essa contenuti e nel rispetto dei principi di necessi-tà, correttezza, esattezza, completezza, indispensabilità, pertinenza e non eccedenza, rispetto alle finalità della pubblicazione, previsti dal “Codice Privacy”.L’Amministrazione destinataria della richiesta, ai sensi della normativa in materia di accesso civico e della re-golamentazione aziendale, non aveva accolto l’istanza di accesso civico (semplice e generalizzato) in ragione della necessità di evitare un pregiudizio concreto alla tutela di dati personali del dipendente interessato.Il Garante, esaminati gli atti, ha evidenziato come nel testo della Deliberazione oggetto di accesso civico fossero effet-tivamente presenti dati e informazioni personali delicati, af-ferenti al rapporto di lavoro del soggetto controinteressato. Al riguardo - ha precisato il Garante - la possibilità di esercitare l’accesso civico al testo integrale della predet-ta Deliberazione e, di conseguenza, ai suddetti dati e in-formazioni personali, deve tener conto, in via preliminare, della circostanza per la quale i dati e i documenti che si ricevono a seguito di una istanza di accesso civico diven-gono “pubblici e chiunque ha diritto di conoscerli, di fruirne gratuitamente, e di utilizzarli e riutilizzarli ai sensi dell’art. 7”, sebbene il loro ulteriore trattamento vada in ogni caso

effettuato nel rispetto dei limiti derivanti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali (art. 3, comma 1, del Dlgs. n. 33/2013).Di conseguenza, è anche alla luce di tale amplificato regi-me di pubblicità dell’accesso civico che va valutata l’esi-stenza di un possibile pregiudizio concreto alla protezione dei dati personali del soggetto controinteressato, in base al quale decidere se rifiutare o meno l’accesso ai docu-menti richiesti. In tale contesto il Garante, ribadendo i precedenti orienta-menti in materia di accesso civico ai procedimenti discipli-nari, ha ritenuto che, ai sensi della normativa vigente e delle indicazioni contenute nelle “Linee-guida” Anac (Determina-zione n. 1309/2016), l’Ente istante avesse correttamente re-spinto l’istanza di accesso civico. Ciò in quanto, l’ostensione integrale del documento richiesto, unita al particolare regime di pubblicità dei dati oggetto di accesso civico, avrebbe po-tuto arrecare al soggetto controinteressato, a seconda delle ipotesi e del contesto in cui le informazioni fornite possono essere utilizzate da terzi, proprio quel pregiudizio concreto alla tutela della protezione dei dati personali previsto dall’art. 5-bis, comma 2, lett. a), del Dlgs. n. 33/2013.Ciò in considerazione della tipologia e della natura dei dati e delle informazioni personali contenuti nel provvedimen-to, la cui pubblicazione potrebbe determinare un’interfe-renza ingiustificata e sproporzionata nei diritti e libertà del soggetto interessato, con possibili ripercussioni negative sul piano professionale, personale e sociale. Allo stesso modo, la presenza nel documento richiesto di dati e infor-mazioni di dettaglio, potenzialmente idonee a identificare indirettamente il soggetto interessato, non consente, se-condo l’Autorità, di accogliere nemmeno la richiesta di un eventuale accesso civico parziale ai sensi dell’art. 5-bis, comma 4, del Dlgs. n. 33/2013.

Con il Comunicato n. 206 del 10 dicembre 2018, Sogei e Mef-Ragioneria generale dello Stato hanno fornito alcune indicazioni in merito al nuovo Portale “Open-Bdap”, che sarà lanciato a stretto giro.Ricordiamo che “Open-Bdap” è il mezzo attraverso il qua-le la Ragioneria generale dello Stato mette a disposizione i dati di Finanza pubblica presenti nella “Banca-dati Ammi-nistrazioni pubbliche”.Il Progetto è stato condotto secondo la metodologia del “Design Thinking” che, stando a quanto riferito nella Nota,

consente di “mettere a fattor comune, in un habitat estre-mamente creativo, competenze interne, apporti speciali-stici esterni ed opinioni degli stakeholder”. La nuova versione del sito, di prossima pubblicazione, è stata realizzata con l’intento di migliorare le modalità di rappresentazione e consultazione dei dati di contabilità e finanza pubblica, favorendone la comprensione da parte di cittadini, istituzioni e imprese. L’obiettivo, per l’affidabili-tà delle informazioni e la facilità di consultazione, è quello di farne il punto di riferimento per i dati di finanza pubblica.

Digitalizzazione P.A.a breve il lancio del nuovo Portale “Open-Bdap”

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E’ stato pubblicato sulla G.U. n. 291 del 15 dicembre 2018 il Decreto 12 dicembre 2018 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, con la modifica del tasso di interesse legale dall’attuale 0,3% in vigore per il 2018 allo 0,8% annuo a

decorrere dal 1° gennaio 2019.Per comodità riepiloghiamo di seguito la Tabella completa dei tassi di interesse, utile per il calcolo di quanto dovuto in caso di “ravvedimenti”:

Tasso di interesse legale annuodal 1° gennaio 2019 passa dallo 0,3% allo 0,8%

Dal Al Tasso Provvedimento

21.04.1942 15.12.1990 5 % —

16.12.1990 31.12.1996 10 % Legge 26 novembre 1990, n. 353

01.01.1997 31.12.1998 5 % Legge 23 dicembre 1996, n. 662

01.01.1999 31.12.2000 2,5 % Dm. 10 dicembre 1998

01.01.2001 31.12.2001 3,5 % Dm. 11 dicembre 2000

01.01.2002 31.12.2003 3 % Dm. 11 dicembre 2001

01.01.2004 31.12.2007 2,5 % Dm. 01 dicembre 2003

01.01.2008 31.12.2009 3 % Dm. 12 dicembre 2007

01.01.2010 31.12.2010 1 % Dm. 04 dicembre 2009

01.01.2011 31.12.2011 1,5 % Dm. 07 dicembre 2010

01.01.2012 31.12.2013 2,5 % Dm. 12 Dicembre 2011

01.01.2014 31.12.2014 1 % Dm. 13 dicembre 2013

01.01.2015 31.12.2015 0,5 % Dm. 11 dicembre 2014

01.01.2016 31.12.2016 0,2 % Dm. 11 dicembre 2015

01.01.2017 31.12.2017 0,1 % Dm. 7 dicembre e 2016

01.01.2018 31.12.2018 0,3 % Dm. 13 dicembre 2017

01.01.2019 vigente 0,8 % Dm. 12 dicembre 2018

L’Agenzia delle Entrate, con il Provvedimento 21 dicem-bre 2018, di modifica dei precedenti Provvedimenti 30 aprile 2018 e 5 novembre 2018, ha diffuso le nuove regole per la memorizzazione delle fatture elettroniche da parte dell’Agenzia medesima e per l’utilizzo del Servizio di con-sultazione da parte di contribuenti e Intermediari. I tecnici delle Entrate hanno dato così attuazione alle so-luzioni individuate nell’ambito del Tavolo tecnico con il Ga-rante per la protezione dei dati personali e definito ulteriori

misure di sicurezza, rispetto a quelle già disposte con il precedente Provvedimento 30 aprile 2018. In particolare, non sarà possibile per l’Agenzia memoriz-zare le fatture elettroniche senza l’assenso esplicito dei soggetti interessati. Saranno i contribuenti a dare l’assen-so, anche tramite Intermediari delegati, alla funzionalità gratuita di consultazione e download delle fatture elettro-niche resa disponibile dall’Agenzia delle Entrate. L’adesione sarà espressa con la firma di uno specifico

“E-fattura”dopo le indicazioni del Garante la memorizzazione delle fatture avverrà solo su richiesta dei contribuenti

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Accordo di servizio che verrà pubblicato nell’Area riser-vata del sito web dell’Agenzia entro il 3 maggio 2019. In assenza di adesione, l’Agenzia memorizzerà e renderà consultabile e scaricabile l’e-fattura solo fino all’avvenuto recapito al destinatario. Una volta consegnata la fattura saranno memorizzati esclusivamente i dati rilevanti ai fini fiscali, che verranno raccolti e archiviati in una banca-dati separata e trattati per le attività istituzionali. Questi dati saranno cancellati entro il 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello di presentazione della Dichiarazione di riferimento.Se almeno una delle parti tra emittente e destinatario ade-rirà al Servizio facoltativo, l’Agenzia memorizzerà la fattu-ra nella sua interezza, rendendola disponibile per la con-sultazione e lo scarico solo a chi avrà aderito al Servizio. Potranno aderire anche i consumatori finali, che quindi avranno la possibilità di accedere, all’interno della propria Area riservata sul sito web dell’Agenzia, alle e-fatture ri-cevute.Fino al 2 luglio 2019, termine ultimo per effettuare l’a-desione al Servizio, l’Agenzia memorizzerà temporane-amente le fatture elettroniche e le renderà disponibili in consultazione, su richiesta, all’emittente, al destinatario o a loro Intermediari delegati. Se non si aderisce, l’Agenzia cancellerà le fatture elettroniche memorizzate durante il periodo transitorio e manterrà solo i dati di natura fiscale, che verranno raccolti e archiviati nella banca-dati sepa-rata.Aggiornamento del Modulo per il conferimento/revoca delle deleghe per l’utilizzo dei servizi di fatturazione elettronica e individuazione dei “dati fattura” E’ stato aggiornato il Modulo per il conferimento/revoca delle deleghe per l’utilizzo dei Servizi di fatturazione elet-tronica, approvato con il Provvedimento 5 novembre 2018 ed è pubblicato sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate (Allegato “A” al Provvedimento 21 dicembre 2018). È stato inoltre approvato l’Allegato “B” al Provvedimento 30 aprile 2018, contenente la lista dei “dati fattura”, che l’Agenzia delle Entrate memorizzerà per lo svolgimento delle attività istituzionali (Allegato “B” al Provvedimento 21 dicembre 2018).È stato infine approvato l’Avviso che informa gli utenti sul-la necessità di temporanea memorizzazione dei file Xml delle fatture che lo interessano in qualità di cedente/pre-statore o cessionario/committente per il corretto funziona-mento del processo di fatturazione elettronica (Allegato “B” al Provvedimento 21 dicembre 2018). Consultazione del Garante per la protezione dei dati personali Il Garante per la Privacy è stato consultato all’atto della

predisposizione del Provvedimento così come previsto dall’art. 2-quinquiesdecies del Dlgs. n. 196/2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”). Il Garante si è espresso con il proprio Provvedimento n. 511 del 20 dicembre 2018. In particolare, le osservazioni erano riferite ai trattamenti dei dati personali, così come delineati dalla normativa primaria e secondaria, in relazio-ne alle disposizioni del Regolamento 2016/679 del Parla-mento Europeo e del Consiglio. Avviso all’utente“Gentile Utente, a partire dal 1° gennaio 2019 è previsto l’obbligo di emettere la fattura elettronica a seguito di ces-sioni di beni e prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti in Italia. Questo obbligo è stato intro-dotto dalla ‘Legge di Bilancio 2018’ ed è previsto, sia nel caso in cui la cessione del bene o la prestazione di ser-vizio sia effettuata tra 2 operatori Iva (operazioni ‘B2B’), sia nel caso in cui la cessione/prestazione sia effettuata da un operatore Iva verso un consumatore finale (opera-zioni ‘B2C’). La trasmissione e la ricezione delle fatture elettroniche avviene attraverso il ‘Sistema di interscambio’ (‘Sdi’), gestito dall’Agenzia delle Entrate. Nel periodo transitorio, che decorre dal 1° gennaio 2019 fino al 3 maggio 2019, l’Agenzia delle Entrate procederà alla temporanea memorizzazione delle fatture elettroniche che la interessano in qualità di cedente/prestatore o ces-sionario/committente, in conformità alle indicazioni ricevu-te dal Garante per la protezione dei dati personali, esclusi-vamente al fine di realizzare le seguenti funzionalità: 1. acquisizione di alcuni dati di natura fiscale contenuti nelle fatture elettroniche, definiti principalmente nell’art. 21 del Dpr. n. 633 del 26 ottobre 1972, ad esclusione dei dati di cui al comma 2, lett. g) relativi alla natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi formanti oggetto dell’opera-zione (i c.d. ‘dati fattura’ di cui al Provvedimento 30 aprile 2018), che saranno estrapolati e raccolti dall’Agenzia del-le Entrate in una banca-dati separata e verranno trattati dall’Agenzia per le attività istituzionali di assistenza e di controllo automatizzato mediante l’incrocio dei dati di na-tura fiscale presenti nelle fatture con quelli presenti nelle banche dati dell’Agenzia delle Entrate; 2. realizzazione di un servizio facoltativo attraverso il qua-le avrà la possibilità di consultare o scaricare i file Xml delle fatture emesse e ricevute attraverso ‘Sdi’ nella sua area riservata del sito web dell’Agenzia delle Entrate. Tale Servizio sarà subordinato all’adesione a uno specifico Accordo di servizio che verrà pubblicato nella medesima area riservata entro la data del 3 maggio 2019. In tale con-testo, l’Agenzia delle Entrate assumerà il ruolo di Respon-sabile del trattamento, archiviando le fatture, in nome e

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per conto suo, in una banca-dati dedicata. A partire dalla data di disponibilità del nuovo servizio facoltativo, lei potrà manifestare la volontà di aderire all’Accordo del servizio di consultazione e scarico del file Xml della fattura elettro-nica, comprese le fatture memorizzate nel periodo tran-sitorio. Se Lei è titolare di Partita Iva potrà aderire anche attraverso intermediari delegati. In caso di mancata ade-sione all’Accordo di cui sopra nei tempi previsti, l’Agen-zia procederà alla cancellazione delle fatture elettroniche memorizzate durante il periodo transitorio entro il 2 luglio 2019 e i soli dati di natura fiscale verranno mantenuti per le previste attività istituzionali di assistenza e di controllo

automatizzato, fino a che non saranno decorsi i termini per gli eventuali accertamenti - vale a dire entro il 31 di-cembre dell’ottavo anno successivo a quello di presenta-zione della dichiarazione di riferimento - ovvero definiti gli eventuali giudizi. In caso di adesione al Servizio di almeno una delle parti del rapporto economico, l’Agenzia memo-rizzerà comunque la fattura nella sua interezza, renden-dola disponibile per la consultazione e lo scarico solo a chi abbia aderito al Servizio. Resta fermo l’eventuale Servizio di conservazione da lei fruito in base al relativo Accordo di servizio stipulato con l’Agenzia”.

L’Agenzia delle Entrate, con il Comunicato-stampa 20 di-cembre 2018, ha reso noto che, in vista del prossimo 1° gennaio 2019, per attivare le deleghe ricevute dai contri-buenti per l’utilizzo dei Servizi di fatturazione elettronica, la strada più veloce per gli Intermediari è utilizzare le pro-cedure web rese disponibili dall’Agenzia: queste procedu-re consentono infatti di rendere operative le deleghe in tempi molto brevi. A seconda delle proprie esigenze, l’In-termediario può utilizzare, sia il Servizio web “puntuale”,

sia il Servizio “massivo” che consente di trasmettere con un unico file le richieste di attivazione di tutte le deleghe ricevute. In questi casi, l’attivazione è automatica e avvie-ne entro 2 giorni dalla richiesta, senza necessità di recarsi presso gli Uffici territoriali dell’Agenzia o di inviare Pec che richiedono 5 giorni lavorativi per la loro lavorazione. Per maggiori informazioni è possibile consultare l’Area tematica sulla fatturazione elettronica disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate.

“E-fattura”sul web deleghe più veloci per gli Intermediari

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di In-terpello n. 117 del 19 dicembre 2018, ha chiarito che, in caso di rapporti di fornitura con emissione di fatture, lad-dove si verifichi la risoluzione del rapporto il fornitore do-vrà emettere al committente una nota di credito ex art. 26, comma 2, Dpr. n. 633/1972, per documentare la parte di corrispettivo da restituire e: - se l’operazione è stata assoggettata allo “split payment”, dovrà restituire al committente la sola quota imponibile eventualmente già incassata, mentre quest’ultimo potrà recuperare la relativa Iva, già versata direttamente all’E-rario, mediante scomputo dai successivi versamenti Iva da effettuare nell’ambito del meccanismo della “scissio-

ne dei pagamenti”; - se l’operazione non è stata assoggettata allo “split payment”, dovrà restituire al committente sia la quota imponibile, sia la relativa imposta, entrambe già incas-sate.

L’Agenzia ha richiamato al riguardo la propria Circolare n. 15/E del 2015, ed in particolare il paragrafo 7, peraltro dove era stato già chiarito che, “nell’ipotesi in cui il forni-tore, ricorrendo i presupposti di cui dell’art. 26, del Dpr. n. 633/1972, emetta una nota di variazione in aumento, torna sempre applicabile il meccanismo della ‘scissione dei pagamenti’ e, pertanto, la stessa dovrà essere nume-rata, indicare l’ammontare della variazione e della relativa

Note di credito su fatture emesse in “split payment” inerenti la sfera istituzionale del committenteoccorre restituirgli il solo imponibile

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imposta e fare esplicito riferimento alla fattura originaria emessa. Quando la nota di variazione è in diminuzione, se la stessa si riferisce ad una fattura originaria emes-sa in sede di ‘scissione dei pagamenti’ o ‘split payment’… trattandosi di una rettifica apportata ad un’Iva che non è confluita nella liquidazione periodica del fornitore, lo stes-so non avrà diritto a portare in detrazione, ai sensi dell’art. 19 del Dpr. n. 633/1972, l’Imposta corrispondente alla va-riazione, ma dovrà limitarsi a procedere solo ad apposita annotazione in rettifica nel registro di cui all’art. 23, senza che si determini quindi alcun effetto nella relativa liquida-zione Iva.Conseguentemente, la P.A. committente o cessionaria: - nell’ipotesi in cui si tratti di un acquisto effettuato in ambi-to commerciale, in considerazione delle modalità segui-te per la registrazione dell’originaria fattura dalla stessa ricevuta, dovrà provvedere alla registrazione della nota di variazione nel registro ‘Iva vendite’ di cui agli artt. 23 e 24 del Dpr. n. 633/72, fermo restando la contestuale registrazione nel registro ‘Iva acquisti’ di cui all’art. 25 del medesimo Dpr., al fine di stornare la parte di Impo-sta precedentemente computata nel debito e rettificare l’Imposta detraibile;

- nel caso in cui l’acquisto sia stato destinato alla sfera

istituzionale non commerciale, in relazione alla parte d’imposta versata in eccesso, rispetto all’Iva indicata nell’originaria fattura, la P.A. potrà computare tale mag-gior versamento a scomputo dei successivi versamenti Iva da effettuare nell’ambito del meccanismo della ‘scis-sione dei pagamenti’.

Diversamente quando la nota di variazione in diminuzione si riferisce a fatture originarie emesse prima dell’entrata in vigore dello ‘split payment’, alla stessa si applicheranno le regole ordinarie sicché il fornitore avrà diritto a portare in detrazione, ai sensi dell’art. 19 del Dpr. n. 633/1972, l’Imposta corrispondente alla variazione, annotandola in rettifica nel registro di cui all’art. 23.La P.A. committente o cessionaria, a sua volta: - nell’ipotesi in cui si tratti di un acquisto effettuato in am-bito commerciale, dovrà registrare la variazione a norma dell’art. 23 o dell’art. 24 del medesimo Dpr, salvo il suo diritto alla restituzione dell’importo pagato al cedente o prestatore a titolo di rivalsa;

- nel caso in cui l’acquisto sia stato destinato alla sfera istituzionale non commerciale, non dovrà effettuare al-cuna variazione, fermo restando in ogni caso il suo dirit-to alla restituzione dell’importo originariamente pagato”.

L’Agenzia delle Entrate, con il Principio di diritto n. 17 del 17 dicembre 2018, è intervenuta in merito al regime giu-ridico del raggruppamento temporaneo di imprese, ricor-dando che il rapporto esistente tra le associate e la ca-pogruppo di un Raggruppamento temporaneo di imprese (“Rti”) - istituito per l’esecuzione di un appalto pubblico - si inquadra, giuridicamente, nella figura del mandato col-lettivo speciale con rappresentanza che, ai sensi dell’art. 48, comma 16, del Dlgs. n. 50/2016 (c.d. “Codice Appalti pubblici e Contratti di concessione”), “… non determina di per sé organizzazione o associazione degli operatori economici riuniti, ognuno dei quali conserva la propria au-tonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali”. Ne deriva che gli obblighi di fatturazione, ai sensi dell’art.

21 del Dpr. n. 633/1972, nei confronti della stazione ap-paltante, sono assolti dalle singole Imprese associate re-lativamente ai lavori di competenza da ciascuna eseguiti.

Iva su Raggruppamenti temporaneile singole Imprese fatturano autonomamente i lavori di loro competenza alla stazione appaltante

Gli obblighi di fatturazione sono assolti

dalle singole Imprese associate

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L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di Interpello n. 11 del 18 dicembre 2018, ha chiarito, in ri-sposta ad una Società rientrante nel perimetro dello “split payment” - in quanto inclusa negli Elenchi del Dipartimen-to delle Finanze - che applica alle proprie operazioni attive il regime speciale ex art. 74-ter del Dpr. n. 633/1972 (re-gime delle Agenzie di viaggio), che gli acquisti afferenti la propria attività (es. prenotazioni alberghiere, auto noleg-gio, ecc.) non possono essere esclusi da “split payment” (come invece previsto per i regimi speciali Iva, tra cui quel-lo delle Agenzie di viaggio, dalle Circolari n. 15/E del 2015 e n. 27/E del 2017) laddove venga applicato dai fornitori il regime Iva ordinario.L’esclusione da “split payment” riguarda infatti le singole operazioni rese da fornitori (cessioni di beni e prestazioni di servizi) assoggettate a regimi speciali Iva. Ne consegue che, ove il medesimo fornitore effettui anche operazioni assoggettate al regime ordinario dell’Iva, in relazione a quest’ultime operazioni attive, se effettuate nei confronti dei soggetti (cessionari/committenti) riconducibili nell’am-bito soggettivo della “scissione dei pagamenti”, è appli-cabile la relativa disciplina di cui all’art. 17-ter del Dpr. n. 633/1972 e del Dm. 23 gennaio 2015. Al di fuori delle predette ipotesi di esclusione, l’applicabi-lità della disciplina della “scissione dei pagamenti” non è

influenzata dal regime Iva applicato dai soggetti acquirenti i beni e servizi.L’Agenzia ha poi ricordato che il meccanismo della “scis-sione dei pagamenti”, che è una misura antifrode, non fa venire meno in capo al fornitore la qualifica di debitore d’imposta in relazione all’operazione effettuata nei con-fronti delle “P.A. e Società” (da intendersi come soggetti rientranti nel perimetro dello “split payment”). Per le forni-ture di beni e servizi effettuate nei confronti delle “P.A. e Società” riconducibili nell’ambito soggettivo di applicazio-ne della disciplina in argomento, i fornitori devono emet-tere fattura con l’indicazione “scissione dei pagamenti” o “split payment”. Ciò premesso, con riferimento al caso in esame, ove il fornitore abbia emesso fattura alla Società istante ritenen-do, erroneamente, che per la stessa non trovasse appli-cazione il meccanismo della “scissione dei pagamenti”, lo stesso dovrà procedere ad emettere apposita nota di credito ex art. 26, comma 3, Dpr. n. 633/1972 e l’emissio-ne di un nuovo documento contabile recante l’indicazione “scissione dei pagamenti”. Ove il fornitore non provvedes-se ad emettere la predetta nota di variazione, salva la re-sponsabilità di quest’ultimo, la Società committente deve provvedere a regolarizzare l’operazione ai sensi dell’art. 6, comma 8, lett. b), e comma 9, del Dlgs. n. 471/1997.

Regime Iva delle “Agenzie di viaggio”l’esclusione da “split payment” non vale anche per le fatture d’acquisto se emesse in regime ordinario

L’Anac ha approvato il nuovo Regolamento per l’esercizio della funzione consultiva svolta dall’Autorità stessa ai sen-si della Legge n. 190/2012 e dei relativi Decreti attuativi, nonché del nuovo “Codice dei Contratti”. Il Regolamento, datato 7 dicembre e pubblicato sulla G.U. n. 295 del 20 dicembre 2018, sostituisce il precedente Do-cumento 20 luglio 2016 e persegue, quale obiettivo princi-pale, la ridefinizione dell’ambito entro il quale tale funzione è esercitata, delle relative modalità nonché dei soggetti che possono presentare richiesta di parere.

Stando a quanto stabilito dall’art. 2, l’Autorità svolge atti-vità consultiva, con riferimento a fattispecie concrete, in materia di prevenzione della corruzione e di Trasparenza, con particolare riguardo alle problematiche interpretative e applicative della Legge n. 190/2012 e dei suoi Decreti attuativi e, in materia di contratti pubblici, con specifica relazione alle problematiche interpretative e attuative del “Codice dei Contratti”, fatta eccezione per i pareri di pre-contenzioso di cui all’art. 211, comma 1.L’attività consultiva è svolta:

Appalti e Anticorruzioneapprovato il nuovo Regolamento Anac per l’esercizio della funzione consultiva

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a) nei casi indicati nell’art. 1, comma 2, lett. d) ed e), della Legge n. 190/2012, e nell’art. 16, comma 3, del Dlgs. n. 39/2013;

b) quando la questione sottoposta all’attenzione dell’Au-torità presenta una particolare rilevanza sotto il profilo della novità, dell’impatto socio-economico o della signifi-catività dei profili problematici posti in relazione alla cor-retta applicazione delle norme sopra citate.

Le richieste di parere dovranno pervenire all’Autorità cor-redate dalla documentazione ritenuta utile affinché la que-stione giuridica sottoposta possa essere inquadrata com-piutamente. Il nuovo Regolamento della funzione consultiva entrerà in vigore 15 giorni dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Uffi-ciale della Repubblica.

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GLI APPROFONDIMENTIAnticorruzioneAnac sanziona il mancato esame delle segnalazioni dei “whistleblower”

Con Delibera 30 ottobre 2018, n. 1033, pubblicata sulla G.U. n. 269 del 19 novembre 2018, e che entrerà in vi-gore il prossimo 4 dicembre 2018, Anac ha approvato il Regolamento per l’esercizio del potere sanzionatorio pre-visto dall’art. 54-bis, comma 6, Dlgs. n. 165/2001: si tratta dell’articolo, introdotto dalla Legge n. 179/2017, che ha rinnovato completamente la disciplina delle segnalazioni del dipendente, all’interno dell’Ente di appartenenza, di “condotte illecite di cui è venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro” (così la norma).L’art. 54 bis, comma 6, ha previsto che Anac provvede a comminare sanzioni pecuniarie al responsabile di condot-te discriminatorie o di condotte omissive o in violazione della norma relative alla fase di segnalazione; le condotte sanzionate sono quindi 3:a. adozione di misure discriminatorie (sanzione ammini-

strativa pecuniaria da Euro 5.000 a Euro 30.000);b. assenza di procedure per l’inoltro e la gestione delle

segnalazioni o adozione di procedure non conformi alle (future) “Linee-guida” Anac (sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 10.000 a Euro 50.000);

c. mancato svolgimento, da parte del Responsabile, di atti-vità di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute (san-zione amministrativa pecuniaria da Euro 10.000 a Euro 50.000).

È fondamentale quindi che sia prevista all’interno dei “Pia-ni Anticorruzione” un’apposita Sezione sulla protezione del dipendente che segnala condotte illecite, nonché pro-cedure mirate alla gestione delle segnalazioni stesse ed alla loro verifica e analisi.Il Regolamento Anac procede quindi a disciplinare la fase di applicazione di tali sanzioni, individuando procedure e spazi di partecipazione del responsabile della condotta violativa.

La segnalazione della violazione può anzitutto avvenire a cura del segnalante stesso, delle Organizzazioni sinda-cali o dei fornitori dell’Ente pubblico o del soggetto privato soggetto a controllo pubblico: fermo il potere di accerta-mento d’ufficio in capo all’Autorità.Anac individua, all’art. 5 del Regolamento, l’ordine di prio-rità nel trattamento delle segnalazioni: per i casi sopra in-dicati al punto a) [condotte discriminatorie], viene presa in considerazione la gravità della discriminazione, la sua rei-terazione, la partecipazione di più soggetti a tale condotta e l’eventuale danno alla salute del segnalante scaturente da tali condotte; per i casi sopra indicati al punto b) [as-senza di procedure per inoltro e gestione di segnalazioni], viene presa in considerazione in particolare l’assenza di strumenti di crittografia per garantire la riservatezza dell’i-dentità del segnalante; nei casi di mancato trattamento delle segnalazioni [lett. c) sopra indicata], si prende in considerazione in particolare “l’ampiezza dell’intervallo temporale della inerzia del ‘Rpct’” nonché il “numero degli illeciti segnalati al ‘Rpct’”.La chiusura del procedimento può comportare l’archivia-zione del procedimento o l’irrogazione della sanzione, la cui misura viene fatta dipendere, oltre che dai tradizionali parametri dettati dalla Legge n. 689/1981 (“si ha riguar-do alla gravità della violazione, all’opera svolta dall’agen-te per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche”), anche dalla dimensione dell’Ente interessato.Gli artt. 7, 8 e 9 del Regolamento scandiscono la procedu-ra, che è in realtà quella tipica di ogni procedimento sanzio-natorio: vi è quindi una fase di contestazione dell’addebito, una di deposito di memorie difensive, e la conclusione con l’archiviazione o con la proposta al Consiglio di provvedi-

dell’Avv. Mauro Mammana - Esperto in Diritto amministrativo e appalti pubblici, docente in corsi di formazione

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mento sanzionatorio (entro 180 giorni dall’avvio del proce-dimento). A seguito della comunicazione all’interessato di tale proposta, l’interessato può promuovere ulteriori azioni difensive (memorie, controdeduzioni, richiesta di audizio-ne personale).È prevista anche una forma di procedimento sanzionato-rio semplificato, in 2 casi:a) ove Anac rilevi la “mancanza delle procedure di ricezio-

ne e/o gestione delle segnalazioni”; b) ove la segnalazione della anzidetta mancanza sia “ri-

tenuta ragionevolmente fondata a seguito dello svolgi-mento dell’attività preistruttoria dell’Ufficio”: indicazione decisamente ambigua, e perciò di difficile praticabilità concreta.

L’eventuale adozione del provvedimento sanzionatorio è infine oggetto di pubblicazione sul sito di Anac; nei casi più gravi il Consiglio dell’Autorità può imporre la pubblicazio-ne anche sul sito istituzionale dell’Ente interessato.Tale Regolamento sembra avere dunque come scopo principale quello di stimolare, all’interno degli Enti e delle

Amministrazioni, l’effettiva attivazione di un’apposita pro-cedura per consentire ai dipendenti e agli altri soggetti in-teressati l’effettuazione delle segnalazioni di illeciti di cui i medesimi siano venuti a conoscenza: ciò al fine di rilan-ciare l’istituto del whistleblowing, che a oggi ha avuto ap-plicazione sin troppo limitata anche a causa della sovente scarsa garanzia di riservatezza assicurata al segnalante.Sin d’ora, in attesa di valutarne l’efficacia, è però neces-sario che i soggetti tenuti all’aggiornamento del “Piano Anticorruzione” in vista della prossima scadenza del 31 gennaio (e in attesa del prossimo aggiornamento del “Pia-no nazionale Anticorruzione”, attualmente in fase di con-sultazione) prevedano all’interno di tale aggiornamento un apposito paragrafo dedicato alle modalità di raccolta e ge-stione delle segnalazioni da parte del “Rpct”, con modalità tali da garantire effettivamente la riservatezza dell’identità del segnalante (vero obiettivo perseguito dalla Legge n. 179/2017, ad oggi ancora sostanzialmente inattuata sul punto).

Il Responsabile Anticorruzione dell’Entegli approfondimenti del “Piano nazionale Anticorruzione 2018”

L’Anac, con la Delibera n. 1074 del 21 novembre 2018, ha approvato, anche per l’anno in corso, l’aggiornamento al “Piano Nazionale Anticorruzione” (“PnA”): si tratta di un appuntamento periodico, cui però l’Anac ha dedicato par-ticolare approfondimento nella presente occasione, se è vero che molti sono i punti oggetto di esame.Riveste particolare interesse, tuttavia, l’approfondimento operato dall’Autorità sul ruolo e sui poteri del Responsa-bile Anticorruzione (“Rpct”), vero e proprio dominus della gestione, all’interno di ciascun Ente, della politica Anticor-ruzione: troppo frequentemente tuttavia tale ruolo risulta rivestito da personale privo di specifica consapevolezza, in particolare in ordine agli effettivi poteri in capo al mede-simo e, soprattutto, alle conseguenze cagionevoli per lo stesso in caso di verificarsi di condotte corruttive all’inter-

no dell’Ente.Tale figura del resto non è dotata di penetranti poteri di controllo, fatto salvo quanto ordinariamente previsto se-condo l’organizzazione dell’Ente, dovendo evidentemente rimettere alla cognizione delle Autorità inquirenti eventuali condotte rilevate su cui il potere d’indagine non gli sia at-tribuito espressamente dalla legge.Eccedere tali limiti nel controllo potrebbe anzi esporre il Responsabile Anticorruzione a spiacevoli contestazioni e conseguenze giudiziarie, specie se l’eccesso di controllo sia finalizzato a fini non virtuosi (esempio, abuso d’ufficio nel caso di utilizzo dei poteri per danneggiare un collega).Nel “PnA 2018”, in particolare, l’Anac richiama la propria Delibera n. 840 del 2 ottobre 2018 e i principi in essa san-citi. In tal Delibera si dà atto infatti che “la legge non de-

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clina espressamente i contenuti dei poteri di vigilanza e controllo del ‘Rpct’, operando invece su un diverso piano e cioè quello dell’assegnazione allo stesso di un obiettivo generale consistente nella predisposizione e nella verifica della tenuta complessiva del Sistema di prevenzione della corruzione di un’Amministrazione o Ente”: ciò proprio in quanto i poteri del “Rpct” non possono essere in alcun modo sovrapponibili a quelli “istituzionali” posseduti da-gli Organismi, anche di controllo, già presenti all’interno dell’Ente (Oiv, Revisori, ecc.), nonché tanto meno quelli in capo agli Organismi di vigilanza ordinari (Corte dei conti, Procura della Repubblica, ecc.).La chiave di lettura di tali previsioni, sposata ormai da Anac anche nel “PnA 2018”, è quella che riconduce il Re-sponsabile Anticorruzione ad un soggetto, non già dotato di poteri sanzionatori o coercitivi nei confronti dei dipen-denti, bensì - in disparte i poteri consultivi ai fini dell’affi-namento della politica Anticorruzione dell’Ente - dotato di poteri riconducibili a quelli di un auditor interno; che può rilevare quindi con ogni ampiezza di istruttoria determina-te condotte o procedure difformi rispetto a quanto previsto dalla legge o dal “Rpct” e, in casi di condotte rilevanti an-che ai fini giudiziari, rimetterne la notizia alle competenti Autorità di vigilanza.Così quindi la Delibera n. 840 richiamata: “dalla lettu-ra delle norme sopra richiamate si evince inoltre che il ‘Rpct’, nell’esercizio delle proprie funzioni - secondo criteri di proporzionalità, ragionevolezza ed effettività, rispetto allo scopo delle norme richiamate - non possa svolgere controlli di legittimità o di merito su atti e provvedimenti adottati dall’Amministrazione, né esprimersi sulla regolari-tà tecnica o contabile di tali atti, a pena di sconfinare nelle competenza dei soggetti a ciò preposti all’interno di ogni Ente o Amministrazione ovvero della Magistratura. Non risultano infatti addentellati normativi in base ai quali at-tribuire al ‘Rpct’ tali poteri di analisi dei procedimenti svolti nell’Amministrazione. Semmai, dalla Delibazione dei fatti - di cui si dirà - il ‘Rpct’ può trarre conclusioni in ordine ad interventi sul ‘Ptpc’ o sulle misure di prevenzione, oppu-re potrà meglio individuare quale Organo/ufficio interno o esterno all’Amministrazione sia competente per i neces-sari accertamenti di responsabilità”.Il “Rpct” non è quindi, in ogni caso: - né uno “sceriffo” interno, portatore di propri poteri coer-citivi;

- né un controllore interno di secondo grado sulla legitti-mità degli atti amministrativi.

Se è vero quanto precede, ne segue che si rafforza l’idea che il “Rpct” di ogni Ente rappresenti nient’altro che un

sistema di norme interne, esattamente come i sistemi pre-venzionistici tradizionali (Valutazione dei rischi di sicurez-za sul lavoro, Modello 231, Sistemi di gestione, ecc.), su cui il Responsabile deve vigilare mediante attività di verifi-ca e controllo riconducibile ad auditing interni, cui i dipen-denti non possono evidentemente sottrarsi (così la Deli-bera n. 840: “il dovere di corrispondere alle richieste del ‘Rpct’, come sopra si è visto, è uno specifico dovere che grava su tutti i dipendenti dell’Amministrazione o Ente”), ma che non ha come effetti sanzioni dirette da parte del Responsabile Anticorruzione (che può però segnalare a Organismi esterni o interni l’eventuale violazione rilevata).Tanto chiarito, il “PnA 2018” torna sul tema dei requisiti soggettivi per l’individuazione del Responsabile Anticorru-zione: è ancora frequente, in taluni Enti, riscontrare Re-sponsabili sottoposti a procedimenti penali per reati contro la P.A. o, addirittura, già condannati.Tale evenienza è ritenuta possibile da Anac o rappresenta una falsa applicazione della Legge n. 190/2012 ?Il “PnA” ritiene di fare riferimento solo alle condanne con-seguite, e non alla sottoposizione a giudizio del Respon-sabile Anticorruzione; tuttavia, è opinione di chi scrive che già il rinvio a giudizio per reati rilevanti (come quelli contro la P.A.) debba rappresentare circostanza da prendersi ne-cessariamente in considerazione da parte dell’organizza-zione ai fini di valutare un’eventuale sostituzione “cautela-re” del soggetto onerato della responsabilità.Quanto ai requisiti professionali richiesti, Anac si limita a richiamare nel “PnA” l’avviso di evitare la nomina dei legali interni dell’Ente, al fine di non vulnerare il corretto svolgi-mento dei compiti, per lo più di patrocinio, dell’Avvocato; così come si evidenzia l’inopportunità di far coincidere la figura del Responsabile Anticorruzione con quella del Re-sponsabile della Protezione dei dati, nuova figura obbliga-toria per gli Enti all’indomani dell’entrata in vigore del cd. “Gdpr” in materia di Privacy.Tale incompatibilità è eccezionalmente superabile nel caso di Enti di piccole dimensioni; tuttavia, lo svolgimento congiunto di tali ruoli rischia di aumentare a dismisura il carico di lavoro per il medesimo soggetto, non consenten-dogli il corretto svolgimento di alcuno dei 2 ruoli.Il ruolo del Responsabile Anticorruzione risulta quindi sem-pre più sotto la lente di Anac; gli aggiornamenti dei “Rpct” che dovranno essere adottati entro il prossimo 31 gen-naio 2019 non potranno non contenere dunque appositi paragrafi che ne disciplinino l’attività, nonché l’eventuale connessione con le altre funzioni di controllo e di vigilanza interne a ciascuna tipologia di Ente tenuto all’applicazione della Legge n. 190/2012.

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QUESITI“Revisione ordinaria delle partecipazioni”parere obbligatorio da parte dell’Organo di revisione economico-finanziaria dell’Ente Locale ?

“Entro il prossimo 31 dicembre 2018, i Comuni sono tenuti ad effettuare la revisione periodica delle proprie partecipate dirette e indirette, detenute al 31 dicembre 2017. Secondo, quanto previsto dall’Avviso 23 novembre 2018, pubblicato sul Portale del Tesoro, la rilevazione dovrà avvenire in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 20 del Tusp, e secondo gli schemi tipo contenuti nelle ‘Linee-guida’ pubblicate nella home dei Servizi Online del Portale Tesoro da parte della Struttura di monitoraggio delle partecipazioni pubbliche del Mef.Ci domandiamo se per il Provvedimento da adottare serve richiedere anche il parere ai revisori del ns. Comune”.

del Dott. Nicola Tonveronachi - Dottore commercialista e Revisore Enti pubblici, Consulente e formatore Enti Pubblici e Società partecipate, Pubblicistadel Dott. Giuseppe Vanni - Dottore commercialista e Revisore di Enti Locali

Come è risaputo, entro il prossimo 31 dicembre 2018 tutte le P.A. ex art. 2, comma 1, del Dlgs. n. 175/2016 (Tusp), sono tenute ad effettuare la revisione periodica delle pro-prie partecipate dirette e indirette detenute al 31 dicembre 2017. Secondo quanto previsto dall’Avviso pubblicato lo scorso 23 novembre 2018 sul Portale del Tesoro, la rileva-zione dovrà avvenire in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 20 del Tusp, e secondo gli schemi-tipo contenuti nelle “Linee-guida” pubblicate nella home dei Servizi Onli-ne del Portale Tesoro da parte della Struttura di monito-raggio delle partecipazioni pubbliche ex art. 15 del Tusp.Detto adempimento previsto dal Tusp si integra con la rile-vazione annuale delle partecipazioni e dei rappresentanti, condotta dal Dipartimento del Tesoro, ai sensi dell’art. 17 del Dl. n. 90/2014; tanto che le informazioni raccolte dal Dipartimento saranno utilizzate anche dalla Corte dei con-ti per le proprie attività istituzionali di referto e di controllo.In particolare, la rilevazione comporta:- la comunicazione in formato elaborabile delle informa-

zioni relative a ciascuna partecipazione e alla società partecipata, richieste dalla Struttura per rappresentare, in maniera standardizzata ed omogenea, l’analisi effet-tuata e le misure di razionalizzazione eventualmente

adottate; - l’invio telematico del Provvedimento adottato, da effet-

tuarsi anche nel caso in cui l’Amministrazione non de-tenga partecipazioni in Società ricadenti nel perimetro oggettivo del Tusp, comprensivo di eventuali allegati;

- la validazione della trasmissione dei dati e del Provve-dimento.

Tutti i Provvedimenti di cui all’art. 20 del Tusp, dovranno essere comunicati anche alla Sezione competente della Corte dei conti.I dati richiesti sono contenuti nelle schede-tipo, disponi-bili in formato elaborabile sul Portale, come da seguenti schemi: - “Allegato 1 - Scheda di partecipazione” per il censimen-to annuale;

- “Allegato 2 - Scheda Rappresentanti” per la rilevazione dei rappresentanti delle Amministrazioni presso Organi di governo di Società ed Enti partecipati e non parteci-pati;

- “Allegato 3 – Schema provvedimento” per razionalizza-zione periodica ex art. 20 del Tusp.

L’avvio della rilevazione dei dati sarà comunicato sempre mediante home dei Servizi online del Portale Tesoro.

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Per venire espressamente alla domanda formulata, si pre-cisa che tra i pareri obbligatori ma non vincolanti elenca-ti all’art. 239 del Dlgs. n. 267/2000 (Tuel) non si rinviene quello afferente il Provvedimento di “revisione ordinaria delle partecipazioni” di cui al già citato art. 20 del Tusp – cosa che invece risulta, tra gli altri, per la Delibera di ap-provazione del bilancio consolidato - e per inciso neppure per la Delibera di “revisione straordinaria delle partecipa-zioni” di cui all’art. 24 del Tusp, con scadenza prevista per lo scorso 30 settembre 2017.In conseguenza di ciò, appare evidente che, sebbene non sussista un obbligo espresso e specifico nella legislazio-ne di riferimento – o meglio, proprio per tale ragione – è necessario andare a verificare nel dettaglio e per ogni ca-sistica se il contenuto del Provvedimento contenga deci-sioni consiliari che impattano su altre materie per le quali è invece richiesto il parere obbligatorio all’Organo di revi-sione economico-finanziaria dell’Ente Locale.Cosicchè, provando a sintetizzare le varie casistiche che si possono verificare, segnaliamo che:- se il Provvedimento (comunque da adottarsi anche nel

caso in cui l’Amministrazione non detenga partecipazio-ni in Società ricadenti nel perimetro oggettivo del Tusp, come precisato dalle stesse “Linee-guida” Tesoro) non contiene alcun “Piano di razionalizzazione” ma solo un’attività ricognitoria sullo stato dell’arte delle decisioni a suo tempo assunte in tal senso, non è dovuto alcun parere obbligatorio da parte del Revisore/Revisori;

- se il Provvedimento contiene invece un “Piano di razio-nalizzazione” ma privo di decisioni che incidono sulle materie – tendenzialmente di competenza consiliare - per le quali è richiesto il parere obbligatorio [art. 239, comma 1, lett. b): “pareri, con le modalità stabilite dal Regolamento, in materia di: 1) strumenti di programma-zione economico-finanziaria; 2) proposta di bilancio di previsione verifica degli equilibri e variazioni di bilancio escluse quelle attribuite alla competenza della Giunta, del Responsabile finanziario e dei Dirigenti, a meno che il parere dei Revisori sia espressamente previsto

dalle norme o dai principi contabili, fermo restando la necessità dell’Organo di revisione di verificare, in sede di esame del rendiconto della gestione, dandone conto nella propria relazione, l’esistenza dei presupposti che hanno dato luogo alle variazioni di bilancio approvate nel corso dell’esercizio, comprese quelle approvate nel corso dell’esercizio provvisorio; 3) modalità di gestione dei servizi e proposte di costituzione o di partecipazione ad organismi esterni; 4) proposte di ricorso all’indebi-tamento; 5) proposte di utilizzo di strumenti di finanza innovativa, nel rispetto della disciplina statale vigente in materia; 6) proposte di riconoscimento di debiti fuo-ri bilancio e transazioni; 7) proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e di applicazione dei tributi locali”, oltre alle relazioni al rendi-conto ex lett. d) ed al bilancio consolidato ex lett. d-bis)], anche in questo caso il parere dell’Organo di revisione non risulta dovuto;

- nel caso in cui il Provvedimento contenga un “Piano di razionalizzazione” con decisioni che impattano anche solo su uno dei punti appena sopra riportati (in particolar modo sui punti 1 e 3), il parere dell’Organo di revisione sarà invece obbligatoriamente da fornire.

Ovviamente, anche nei casi nei quali il parere non è do-vuto è fondamentale analizzare le disposizioni del Rego-lamento di contabilità, del Regolamento di funzionamento del Consiglio comunale e dello Statuto dell’Ente in tema di fattispecie di “attività di collaborazione con l’Organo con-siliare […]” ex lett. a) dell’art. 239, comma 1, del Tuel, per verificare l’eventuale esistenza, tra le fattispecie di colla-borazione, di obblighi di emanazione di pareri obbligatori da parte del/i Revisore/i in aggiunta a quelli espressamen-te previsti dal Tuel tali per cui il rilascio del parere diventi in realtà dovuto per collaborazione al massimo Organo di indirizzo politico amministrativo. Si fa infine presente che l’Organo di revisione avrà l’onere di monitorare l’attuazione dell’aggiornamento del Piano di revisione ordinaria delle partecipazioni oggetto della pre-sente risposta a quesito.

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Ivai corrispettivi per attività formative organizzate in convenzione con gli Ordini professionali sono da considerarsi esenti o imponibili ?

“La ns. Società organizza frequentemente corsi di formazione convenzionandosi con Ordini professionali o su autorizzazione degli stessi - in particolare con l’Ordine dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili (Odcec) - per attività formative rivolte nello specifico a consulenti e Revisori di Enti Locali. Volevamo sapere, non trattandosi di dipendenti pubblici e quindi non potendo richiamare il regime speciale il regime di esenzione Iva di cui all’art. 14, comma 10, Legge n. 537/1993, se è comunque possibile fatturare i corrispettivi incassati in regime di esenzione Iva ai sensi del generico art. 10, n. 20), del Dpr. n. 633/1972, considerando che l’Ordine è un Ente pubblico ?”.

In merito al quesito postoci, sullo specifico argomento è intervenuta lo scorso 4 dicembre 2018 l’Agenzia delle En-trate con la Risposta all’Istanza di Consulenza giuridica n. 956-30/2018, formulata in giugno proprio dal Consiglio na-zionale dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili, fornendo una serie di chiarimenti a varie casistiche poste all’attenzione dell’Amministrazione finanziaria.In particolare, il caso specifico è trattato espressamente nei quesiti finali, i nn. 6) e 7), in cui vengono trattate le ipotesi di: - trattamento Iva dei corrispettivi percepiti da soggetti ter-zi (diversi dagli Enti strumentali e dalle Scuole di alta formazione) per attività di formazione svolta in base a cooperazione, convenzione o collaborazione con gli Or-dini territoriali;

- trattamento Iva dei corrispettivi percepiti per attività di formazione svolta da soggetti autorizzati dal Consiglio per lo svolgimento di eventi formativi approvati dallo stesso.

Con riferimento alla prima ipotesi, l’Ordine per garantire l’offerta formativa si avvale di soggetti esterni, non com-presi nell’Elenco dei soggetti autorizzati dal Cndnec; in tali casi, è necessario che questi ultimi svolgano le singole attività formative ed operino sotto la direzione, il controllo e la responsabilità dell’Ordine stesso (avente la status di Ente pubblico), il quale è tenuto a garantire, essendone

responsabile, i contenuti delle attività formative ed il ri-scontro dell’effettiva partecipazione degli iscritti agli eventi formativi. Da ciò consegue, in base ai principi di carattere generale concernenti l’ambito applicativo dell’esenzione Iva prevista per le attività didattiche di formazione e ag-giornamento professionale, che i corrispettivi percepiti da soggetti terzi per attività di formazione svolta in base a cooperazione, convenzione, collaborazione con gli Ordini territoriali, rientrano nel campo di applicazione dell’Iva in regime di esenzione, “sempreché trattasi di eventi formati-vi svolti sotto la direzione ed il controllo dell’Ordine e come tali integranti il requisito del riconoscimento da parte della Pubblica Amministrazione”, come richiesto dalle norme di esenzione di cui all’art. 132, paragrafo 1, lett. i), della Di-rettiva Ue n. 112/2006, e all’art. 10, comma 1, n. 20), del Dpr. n. 633/72.Con riferimento alla seconda ipotesi, il Consiglio nazio-nale ha autorizzato soggetti terzi ad organizzare eventi formativi previa la verifica di appositi e specifici requisiti e tenuto conto delle caratteristiche e della qualità dell’of-ferta formativa proposta; in tal casi, i soggetti che hanno ottenuto l’autorizzazione direttamente dal Consiglio e che intendono organizzare eventi formativi dallo stesso appro-vati devono sottoporre a quest’ultimo, per il tramite degli Ordini territoriali, le richieste di approvazione degli eventi formativi in argomento, atteso che il predetto Consiglio,

del Dott. Francesco Vegni - Consulente in materia di fiscalità erariale di Amministrazioni e Enti Pubblici, Pubblicista

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ai sensi dell’art. 15, comma 2, del proprio Regolamento, valuta definitivamente ed approva gli eventi formativi pro-posti, fra l’altro, anche dai soggetti da esso autorizzati. Ne consegue che, in base ai principi di carattere generale concernenti l’ambito applicativo dell’esenzione Iva pre-vista per le attività didattiche, di formazione e aggiorna-mento professionale sopra chiariti, i corrispettivi in esame rientrano nel campo di applicazione dell’Iva in regime di esenzione, trattandosi di eventi formativi “per i quali è inte-grato il requisito del riconoscimento da parte della Pubbli-ca Amministrazione”, come richiesto dalle norme di esen-zione di cui all’art. 132, paragrafo 1, lett. i), della Direttiva Ue n. 112/2006 e all’art. 10, comma 1, n. 20), del Dpr. n. 633/72.La risposta in commento, fornita al Consiglio da parte dell’Agenzia delle Entrate, è molto interessante anche nel-la parte iniziale, in cui vengono preliminarmente ricordati i requisiti affinché anche un Ente pubblico (l’Odcec nella fattispecie, ma lo stesso può valere per un Ente Locale, in tal caso per ciò che concerne la sola Iva) possa essere considerato soggetto che svolge attività commerciale, sia ai fini delle Imposte dirette che dell’Iva (ex art. 55 del Dpr. n. 917/86 e art. 4 del Dpr. n. 633/72), citando poi diverse giurisprudenze della Corte di Giustizia europea, interve-nuta svariate volte sull’argomento.Più nel dettaglio, viene in primo luogo ricordato che: - la commercialità è determinata sulla base di parame-tri oggettivi, verificando in concreto se la stessa venga svolta con i connotati dell’organizzazione, della profes-sionalità, sistematicità ed abitualità;

- oltre al profilo organizzativo, il carattere imprenditoria-le di un’attività richiede anche l’obiettiva economicità dell’attività esercitata nel senso che tale attività deve essere di per sé idonea a rimborsare i fattori della pro-duzione impiegati mediante il corrispettivo ricavato dai beni e dai servizi prodotti o scambiati ovvero a realiz-zare un equilibrio gestionale fra costi e ricavi in modo che essa sia svolta a fronte di un compenso adeguato al costo del servizio reso;

- restano invece ininfluenti ai fini della configurabilità del carattere commerciale dell’attività effettuata la rilevanza delle finalità perseguite nonché la presenza o meno del fine di lucro, inteso nel senso di divieto di ripartizione anche indiretta del patrimonio e degli utili conseguiti, da destinare alla realizzazione delle finalità perseguite dall’Ente.

Tale nozione di attività commerciale risulta coerente con le definizioni di impresa e di attività economica previste dalla normativa dell’Unione europea per quanto attiene, rispetti-vamente, alla disciplina sugli aiuti di Stato di cui al Trattato

sul funzionamento dell’Ue e alla disciplina dell’Iva recata dalla Direttiva CE del Consiglio n. 112/2006. In particolare, in base alla giurisprudenza della Corte di Giustizia Ue (l’A-genzia cita nelle note varie giurisprudenze comunitarie):a. nell’ambito della normativa in tema di aiuti di Stato, la

nozione di “impresa” ricomprende “qualsiasi Ente che esercita un’attività economica, a prescindere dal suo stato giuridico e dalle sue modalità di finanziamento”;

b. qualsiasi attività consistente nell’offrire beni e servizi in un mercato costituisce attività economica, e un’attività economica può esistere “ogni qualvolta altri operatori sono disposti a fornire il servizio nel mercato interessato e siano in grado di farlo”;

c. nell’ambito di attività di prestazione di servizi il carattere economico sussiste nel caso in cui “le attività siano fi-nanziate prevalentemente dagli utenti fruitori dei servizi stessi o attraverso mezzi commerciali quali, ad esem-pio, attività di pubblicità o di sponsorizzazione”;

d. ai fini Iva, un’attività è considerata economica (ai sensi dell’art. 9 della Diretta CE n. 112/2006) quando presenta “carattere stabile ed è svolta a fronte di un corrispettivo percepito dall’autore della prestazione”;

e. non si configura invece un’attività economica quando le sole entrate dotate di un carattere di stabilità provengo-no dal finanziamento pubblico o dai contributi dei mem-bri, ove dette entrate compensano soprattutto le perdite causate dall’attività stessa;

f. non si può parlare di commercialità se il soggetto che svolge l’attività recupera, attraverso le somme versate dagli utenti, solo una minima parte dei costi comples-sivamente sostenuti per l’offerta del servizio (in quanto viene meno il nesso tra i servizi forniti ed il controvalore pagato dagli utenti, che non risulta avere quel caratte-re diretto necessario per considerare tale controvalore quale retribuzione di detti servizi e affinché questi ultimi costituiscano attività economica ai sensi della sopra ci-tata Direttiva n. 112/2006);

g. è rilevante valorizzare la diversità delle circostanze nelle quali è effettuata la prestazione di servizi rispetto a quel-le nelle quali sono abitualmente forniti gli stessi servizi sul mercato, dovendosi escludere il carattere economi-co di un’attività nel caso in cui il soggetto che offre una determinata tipologia di servizi non offra prestazioni sul mercato generale di quella stessa tipologia di servizi, ma appaia piuttosto come beneficiario e consumatore finale dei servizi stessi che acquista presso le imprese operanti sul mercato con cui tratta e che mette a dispo-sizione di una specifica categoria di utenti;

h. infine, devono essere valutati, ai fini del riscontro del requisito dell’economicità, in quanto da ricomprendere

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nella base imponibile Iva, non solo i corrispettivi versati dagli utenti (beneficiari della prestazione) ma anche le somme dovute al prestatore da parte di terzi, “comprese le sovvenzioni direttamente connesse con il prezzo, che costituiscono il corrispettivo totale o parziale di un’ope-razione di fornitura di beni o di prestazione di servizi e

che sono versate da un terzo al venditore o al prestato-re, la cui rilevanza ai fini Iva è subordinata al fatto che il prezzo applicato agli acquirenti dei beni o dei servizi diminuisce proporzionalmente all’entità della sovvenzio-ne concessa”.

Contratto appalto “Mensa scolastica”è corretto indicare separatamente gli oneri per la sicurezza e applicarvi l’aliquota ordinaria ?

“Abbiamo 2 dubbi in merito ad una fattura d’acquisto relativa al Servizio Iva di ‘Mensa scolastica’.1. l’appaltatore evidenzia in maniera separata nella fattura gli

oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso in sede di gara): vi è un obbligo normativo in merito alla necessita di evidenziare tale importo in fattura separatamente rispetto il pasto?

2. l’appaltatore assoggetta tali oneri ad aliquota ordinaria (22%) anziché al (4%) come il resto del contratto: è corretto ?”

del Dott. Francesco Vegni - Consulente in materia di fiscalità erariale di Amministrazioni e Enti Pubblici, Pubblicista

La definizione di “oneri per la sicurezza” negli appalti è, in generale, questione molto dibattuta e non esistono ad oggi Risoluzioni specifiche dell’Agenzia delle Entrate che trattino in modo specifico l’argomento dal punto di vista fiscale.L’art. 95, comma 10, del Dlgs. n. 50/2016 (“Codice dei Contratti pubblici”), prevede che, “nell’offerta economica l’operatore deve indicare i propri costi aziendali concer-nenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salu-te e sicurezza sui luoghi di lavoro”. Tali costi fanno parte dell’offerta dell’operatore economico, ma devono esse-re indicati in modo separato (oneri di sicurezza interni o aziendali).

Ci sono poi gli oneri per la sicurezza relativi allo specifico appalto, che la stazione appaltante indica nei documenti di gara e che non possono essere soggetti a ribasso.Anche in questo caso, tali oneri rientrano nell’importo complessivo dell’appalto.A ns. avviso, in mancanza di chiarimenti perentori, è da ritenersi in entrambi i casi corretta, anche perché maggior-mente prudenziale, l’applicazione dell’aliquota Iva 22%, non facendo rientrare detti oneri, dal punto di vista della normativa fiscale, tra le prestazioni “accessorie” all’appal-to principale e come tali soggette allo stesso regime Iva ai sensi dell’art. 12 del Dpr. n. 633/1972.

SÌ NO

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“E-fattura”le fatture che saranno emesse a cavallo del 1° gennaio 2019 dovranno essere gestite in “analogico” o in “digitale” ?

“Con riferimento alle fatture da emettere nel periodo a cavallo del 1° gennaio 2019, come si stabilisce quali fatture ricadano nell’obbligo della ‘e-fattura’ e quali possano invece essere emesse ancora nell’attuale modalità analogica ?”

del Dott. Francesco Vegni - Consulente in materia di fiscalità erariale di Amministrazioni e Enti Pubblici, Pubblicistadel Dott. Cesare Ciabatti - Consulente e formatore per Enti Locali, Esperto in amministrazione digitale e gestione archivi elettronici in ambito pubblico e privato

Dal 1° gennaio 2019 scatta l’obbligo anche per l’Ente e le sue partecipate di emettere fatture nei confronti di soggetti privati nel formato xml e trasmetterle mediante “Sistema di interscambio”. Tutte le altre fatture cartacee o elettroniche (Pdf) saranno considerare “omesse” con sanzione varia-bile dal 90% al 180% dell’Iva o fissa da Euro 250 a 2.000.Al fine di stabilire quali fatture ricadranno nell’obbligo della “e-fattura” e quali potranno essere emesse ancora nell’attuale modalità analogica nel periodo a cavallo del 1° gennaio 2019, non è sufficiente la data di produzione del documento ma occorre richiamare la normativa fiscale in tema di emissione della fattura.L’art. 6 del Dpr. n. 633/1972 stabilisce che “la fattura è emessa al momento dell’effettuazione dell’operazione”, prevedendo casi diversi per la cessione di beni immobili, beni mobili o prestazioni di servizi. In particolare, si stabi-lisce che per i beni immobili il momento di effettuazione dell’operazione è la stipula del contratto, per i beni mobili la consegna o spedizione, e che le prestazioni dei servizi “si considerano effettuate all’atto del pagamento del cor-rispettivo”.Occorre dunque sottolineare che per le prestazioni dei servizi - operazione più ricorrente per gli Enti Locali - il momento del pagamento/riscossione del corrispettivo co-stituisce il termine ultimo per l’emissione della fattura, mo-mento questo sicuramente antecedente alla data di emis-sione della reversale. Occorre altresì ricordare che, secondo l’art. 21, comma 1, ultimo periodo, dello stesso Dpr. n. 633/1972, “la fattura cartacea o elettronica si ha per emessa all’atto della sua consegna, spedizione, trasmissione o messa a disposi-zione del cessionario o committente”; infatti, dal momen-

to che la fattura è un atto unilaterale, questa produce il suo effetto giuridico solo al momento in cui il destinatario ne viene a conoscenza, nel senso etimologico del verbo emettere (ex mittère=mandare fuori).Precisazioni queste indispensabili nel nuovo sistema di trasmissione delle e-fatture mediante il “Sistema di inter-scambio”, nel quale la trasmissione è tracciata in modo trasparente e certo. Anche le semplificazioni introdotte dal Capo II del “Decreto Fiscale” (Dl. n. 119/2018) in meri-to al momento dell’emissione devono essere esaminate con attenzione; infatti, l’art. 10 dispone che “per il primo semestre del periodo d’imposta 2019 le sanzioni di cui ai periodi precedenti non si applicano se la fattura è emessa con le modalità di cui al comma 3 (e-fattura) entro il ter-mine di effettuazione della liquidazione periodica dell’Im-posta sul valore aggiunto, ovvero si applicano con ridu-zione dell’80% a condizione che la fattura elettronica sia emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione dell’imposta sul valore aggiunto del periodo successivo”. Dunque, il disposto vale per le e-fatture e non per le fattu-re analogiche o elettroniche (Pdf).Resta evidente che per dimostrare il rispetto della sca-denza occorre stabilire con certezza quali fatture ricadano nel “periodo analogico” e quali nel “periodo elettronico”, in modo particolare in caso di fatture anticipate emesse pri-ma del pagamento. Si potrebbe avere il caso infatti di fat-ture emesse nel mese di dicembre 2018 il cui pagamento è ricevuto a gennaio dell’anno successivo, generando il sospetto di un comportamento elusivo e la conseguente esposizione alla sanzione per mancata emissione di e-fattura.Atteso che l’emissione della fattura prima della data indi-

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“E-fattura”come gestire una fattura emessa in data diversa dalla data dell’esecuzione della prestazione ?

“In base a quanto previsto dall’art. 11 del Dl. n. 119/2018, ci sfugge il motivo per cui il Legislatore ha ritenuto necessario introdurre l’obbligo, dal 1° gennaio 2019, di indicare in fattura elettronica la data di effettuazione dell’operazione quando questa sia diversa dalla data di emissione: la c.d. ‘data fattura’ è un dato obbligatorio da sempre, per cui la nuova lett. g-bis) sembrerebbe superflua.”

del Dott. Francesco Vegni - Consulente in materia di fiscalità erariale di Amministrazioni e Enti Pubblici, Pubblicistadel Dott. Cesare Ciabatti - Consulente e formatore per Enti Locali, Esperto in amministrazione digitale e gestione archivi elettronici in ambito pubblico e privato

Ai sensi dell’art. 6 del Dpr. n. 633/1972, una prestazione di servizio si considera da sempre effettuata alla data del pagamento (discorso diverso per cessioni di beni), data che coincide con l’obbligo di emissione della fattura ex art. 21 del Dpr. n. 633/1972.Ecco perché l’attuale art. 21 riportava, fino alle modifiche apportate dall’art. 11 del Dl. n. 119/2018 in vigore dal 1° gennaio 2019, la sola data di emissione, perché data di effettuazione dell’operazione = data di emissione fattura = (in gergo) “data fattura”.Avendo consentito il Dl. n. 119/2018, viste le caratteristi-che della e-fattura, un tempo più lungo (massimo 10 giorni

a regime dal 1° luglio 2019) per emettere tale documento, è stato necessario distinguere le 2 diverse date.L’esigibilità dell’Iva da parte dell’Erario, sempre ai sensi dell’art. 6 citato, è legata (in via generale, tranne le ca-sistiche di cui al comma 5) al momento di effettuazione dell’operazione, quindi la distinzione tra le 2 date è impor-tante perché resta legata alla data di effettuazione dell’o-perazione l’esigibilità dell’Iva e la conseguente detraibilità dell’Imposta per il committente.Il motivo è essenzialmente questo. A ns. avviso, è importante la distinzione tra le 2 date per-ché fino ad oggi succedeva ad esempio che la data di

cata all’art. 6 del Dpr. n. 633/1972 è sempre possibile an-che se in via generale non conveniente per l’emittente, il quale potrebbe trovarsi nella condizione di anticipare l’Iva all’Erario prima della sua riscossione, è necessario trac-ciare la trasmissione del documento, al fine di attestarne la data di emissione mediante Pec o registrazione a Pro-tocollo, che secondo l’art. 41 del Dpcm. 22 febbraio 2013 costituiscono riferimenti temporali certi. In mancanza può prendersi in considerazione anche l’invio tramite e-mail o fax o comunque mediante canali tracciati (es. Edi – ‘Elec-tronic data interchange’).Si rammenta per completezza che l’art. 21 del Dpr. n. 633/1972 è stato modificato dall’art. 11 del Dl. n. 199/2018, con decorrenza 1° luglio 2019, inserendo al comma 2 la lett. g-bis), ossia la previsione che tra gli elementi obbliga-tori da indicare in fattura vi è anche la data in cui è effet-

tuata la cessione di beni o la prestazione di servizi, ovvero la data in cui è corrisposto in tutto o in parte il corrispettivo, sempreché tale data sia diversa dalla data di emissione della fattura. Al comma 4 viene adesso previsto che la fat-tura è emessa entro 10 giorni dall’effettuazione dell’ope-razione, determinata ai sensi dell’art. 6 dello stesso Dpr. n. 633/1972. Coerentemente, anche l’art. 1, comma 1, del Dpr. n. 100/1998, è stato integrato dall’art. 14 del Dl. n. 119/2018, stabilendo che entro il termine di liquidazione dell’Iva può essere esercitato il diritto alla detrazione dell’Imposta rela-tiva ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’opera-zione, fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell’anno precedente.

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emissione indicata in fattura non coincideva con la data di effettiva ricezione della fattura da parte del committente, per cui posto che, ai sensi dell’art. 21, comma 1, ultimo periodo, del Dpr. n. 633/1972, per il committente la fattura si considera emessa alla data di ricezione, poteva acca-dere che il prestatore di servizio liquidasse l’Iva all’Erario (in base alla data di emissione indicata in fattura) prima che il committente soggetto Iva la portasse in detrazione (in base alla data di ricezione).Richiamando il Provvedimento Agenzia delle Entrate 30 aprile 2018, a pag. 19 è previsto che “resta valido quanto più volte chiarito dall’Amministrazione finanziaria in me-rito alla data di esigibilità dell’imposta, identificabile con la data riportata nella fattura ai sensi degli artt. 21 o 21-bis del Dpr. n. 633/72. In merito, invece, all’identificazione della data da cui decorrono i termini di detraibilità dell’im-posta, la stessa viene identificata dalla data di ricezione attestata al destinatario dai canali telematici di ricezione ovvero dalla data di presa visione della fattura elettronica nell’area riservata del sito web dell’Agenzia delle entrate in cui è stata depositata”. Il Provvedimento chiarisce anche che “il momento di invio della ricevuta di scarto ovvero di superamento dei controlli e recapito o messa a disposizione della fattura elettronica da parte del ‘Sdi’ non è sincrono rispetto al momento di trasmissione della fattura stessa al ‘Sdi’. I tempi di elabo-razione da parte di ‘Sdi’ possono variare da pochi minuti sino a 5 giorni”.Con l’art. 11 del Dl. n. 119/2018 si modifica l’art. 21 del Dpr. n. 633/1972, prevedendo che “la fattura è emessa entro 10 giorni dall’effettuazione dell’operazione determi-nata ai sensi dell’art. 6” e si inserisce la lett. g-bis) (“data in cui è effettuata la cessione di beni o la prestazione di

servizi ovvero data in cui è corrisposto in tutto o in parte il corrispettivo, sempreché tale data sia diversa dalla data di emissione della fattura”).Quindi, si definiscono in pratica 3 diverse date:1. data effettuazione della operazione (data principale);2. data emissione fattura lato cedente/prestatore (esigibi-

lità imposta);3. data emissione fattura lato cessionario/committente (de-

traibilità imposta).Fino ad oggi queste 3 date sono state fatte coincidere nella n. 2 (data emissione fattura cedente/prestatore, più comunemente chiamata “data fattura”), anche in virtù del fatto che la Circolare Entrate n. 134/E del 1994 aveva chiarito che per la fattura su carta o in formato pdf la data di emissione coincide con la data della fattura se non è possibile stabilire la data di ricezione. Con la e-fattura è evidente che la trasmissione è tracciata e quindi le date di cui ai nn. 2) e 3) sono diverse, come chiarito nel passaggio del Provvedimento sopra richia-mato. Successivamente, il Dl. n. 119/2018 ha introdot-to la data n. 1) per ovviare a problematiche operative di emissione di fatture immediate, ma riaffermando il princi-pio dell’effettuazione dell’operazione come data da cui far decorrere il diritto per l’Erario alla esigibilità dell’Iva, che dovrà essere presa in considerazione, non solo per deter-minare l’Iva a debito da parte del cedente/prestatore, ma anche per individuare da parte del cessionario/committen-te le fatture che concorrono a formare l’Iva a credito rice-vute entro il 15 del mese successivo ma di competenza del mese dell’effettuazione operazione. Non essendo pre-visto questo campo, né nella struttura xml della e-fattura, né nei gestionali di contabilità, resta ad oggi una difficoltà operativa per la sua gestione manuale.

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“E-fattura”quali sono le verifiche da fare per capire se il proprio gestionale è allineato con gli obblighi in vigore dal 1° gennaio 2019 ?

“Avrei bisogno delle indicazioni tecniche da inoltrare alla software house per ‘appurare’ se il gestionale in uso è allineato con gli obblighi che scatteranno il 1° gennaio 2019. Chiedo inoltre se è possibile avere delucidazioni sulla modalità con cui potremo ‘monitorare’ le fatture elettroniche emesse (gli eventuali scarti dello ‘Sdi’)”.

In merito alla gestione del nuovo obbligo della fattura elet-tronica tra privati in decorrenza dal 1° gennaio 2019, da un punto di vista della scelta dell’applicativo che dovrà gestire la fase di formazione e gestione delle fatture at-tive, deve essere tenuto conto delle regole tecniche in-dicate dal Provvedimento Direttore Agenzia delle Entrate n. 89757 del 30 aprile 2018, delle indicazioni esplicative contenute nelle Circolari dell’Agenzia delle Entrate n. 8/E del 30 aprile 2018 e n. 13/E del 2 luglio 2018, nonché del Capo II del Dl. n. 119/2018, convertito con modificazioni dalla Legge n. 136/2018.In estrema sintesi, occorre che il gestionale adottato ab-bia una struttura client-server in modo da gestire agevol-mente un utilizzo decentrato presso tutti i servizi dell’Ente interessati dall’emissione della fattura, e che tra le altre funzioni preveda almeno:1. la corretta formazione del documento fattura nel formato

“Xml” “FPR12” previsto dall’Allegato “A” del citato Prov-vedimento 30 aprile 2018 (formato diverso da quello della “FEPA”, fattura elettronica verso la Pubblica Am-ministrazione). La nomenclatura del file dovrà rispettare le indicazioni dell’Allegato “A” (Codice Paese, Codice fiscale/Partita Iva, progressivo invio). La firma digitale sarà facoltativa, quindi l’applicativo dovrebbe richiamare o meno la procedura di firma a discrezionalità dell’Ente;

2. la gestione della nuova data prevista dal Dl. n. 119/2018 - “data effettuazione dell’operazione” - nuova lett. g-bis),

art. 21, Dpr. n. 633/72;3. la predisposizione dell’invio del file contente la fattura,

o di un archivio compresso di fatture (algoritmo di com-pressione .zip) allo “Sdi” (“Sistema di interscambio”) me-diante Pec qualora l’Ente abbia optato per questo ca-nale in alternativa alla modalità “SDICoop” o “SDIFTP”;

4. la gestione efficiente della procedura di monitoraggio della trasmissione della fattura a “Sdi” mediante la ge-stione delle ricevute di scarto, consegna e mancata con-segna (ad esempio, mediante un cruscotto riepilogativo usabile ed intuitivo);

5. l’emissione di una nuova fattura in caso di scarto secon-do le esigenze contabili del cliente e nelle indicazioni della Circolare Agenzia delle Entrate n. 18/E del 2014;

6. la gestione della contabilizzazione dell’Imposta di bollo usate nell’anno secondo le indicazioni dell’art. 6 del Dm. 17 giugno 2014;

7. la gestione della comunicazione al cessionario/commit-tente in caso di messa a disposizione;

8. la formazione di una copia Pdf o su carta della fattura con la dicitura “l’originale della presente fattura è a sua disposizione nell’area riservata nel sito web dell’Agenzia delle Entrate”.

9. l’interoperabilità con il Sistema di contabilità dell’Ente per la corretta registrazione, archiviazione e conserva-zione dei documenti con rilevanza tributaria.

del Dott. Cesare Ciabatti - Consulente e formatore per Enti Locali, Esperto in amministrazione digitale e gestione archivi elettronici in ambito pubblico e privato

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LA GIURISPRUDENZAEsercizio attività commercialeè ancorato alla perdurante regolarità sotto il profilo urbanistico-edilizio dei localiConsiglio di Stato, Sentenza n. 6661 del 26 novembre 2018

Nella fattispecie in esame, il titolare di una Farmacia ave-va ricevuto la comunicazione di dover chiudere l’esercizio per mancanza del certificato di agibilità. I Giudici rilevano che l’agibilità dei locali attesta, non solo la salubrità de-gli ambienti, ma anche la conformità dell’opera realizzata rispetto al Progetto approvato, chiarendo anche che nel rilascio delle autorizzazioni devono tenersi presente i pre-supposti aspetti di conformità urbanistico-edilizia dei locali in cui l’attività commerciale si va a svolgere. Il legittimo esercizio dell’attività commerciale è pertanto ancorato,

non solo in sede di rilascio dei titoli abilitativi ma anche per la intera sua durata di svolgimento, alla iniziale e per-durante regolarità sotto il profilo urbanistico-edilizio dei locali in cui essa viene posta in essere, con conseguente potere-dovere dell’Autorità amministrativa di inibire l’atti-vità commerciale esercitata in locali rispetto ai quali siano stati adottati provvedimenti repressivi che accertano l’a-busività delle opere realizzate ed applicano sanzioni che precludono in modo assoluto la prosecuzione di un’attività commerciale.

FOCUS

Corte dei conti – Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d’Appello – Sentenza n. 53 del 5 febbraio 2018

OggettoCondanna di un ex Presidente di una Società Pubblica per danno all’immagine a seguito di una condanna penale: conferma Sentenza territoriale per la Provincia di Trento n. 43/2016.FattoL’ex Amministratore di una importante Società pubblica è

stato condannato dal Giudice penale nel 2016, definitiva-mente dopo tutti i gradi di giudizio, alla pena di un anno di reclusione per i reati di peculato e truffa continuata. Suc-cessivamente la Procura territoriale contabile cita in giudi-zio l’ex Amministratore per “danno all’immagine” causata agli Enti pubblici soci della Società. La Sezione territoria-le (Sentenza n. 43/2016) condanna al risarcimento della

del Rag. Antonio Tirelli - Consulente e Revisore di Enti Pubblici ed Enti Locali, Ragioniere Commercialista e Revisore Contabile

Condanna penale ex Presidente Società pubblicariconosciuto anche il danno all’immagine causato agli Enti pubblici soci

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LA GIURISPRUDENZA

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somma complessiva di Euro 60.000 a favore dei 3 soci pubblici (Regione Euro 30.000, Provincia Euro 25.000, Comune Euro 5.000).L’interessato presenta ricorso, che viene respinto.Sintesi della SentenzaIl Collegio di primo grado aveva rilevato come, a norma dell’art. 651 del Cpp., l’accertamento eseguito in sede penale sull’esistenza del fatto reato corruttivo e sulla sua ascrivibilità dello stesso al convenuto “fosse da ritenersi vincolante e che la condanna delittuosa del G. avesse comportato una lesione diretta all’immagine della Re-gione, della Provincia e del Comune, essendo pacifica e notoria che la Comunità territoriale di riferimento, la co-noscenza da parte della Comunità amministrata, delle no-tizie concernenti la vicenda corruttiva avesse determinato un’immagine negativa degli Enti pubblici azionisti”. I Giu-dici esaminano il Dlgs. n. 174/2016 (“Codice di Giustizia contabile”), dove le c.d. “norme transitorie” hanno inciso sulla normativa previgente. Infatti, l’esistenza di una Sen-tenza irrevocabile di condanna per i reati di cui al Capo I, Titolo II, Libro II del Codice Penale non si pone “quale mera condizione di procedibilità della domanda, ma è con-figurabile quale condizione dell’azione”. Poi, sostengono i Giudici che la predetta normativa, “allargando l’ambito di risarcibilità del danno all’immagine, introduce un regime peggiorativo per i convenuti, sicché per il principio del fa-vor rei – principio di certezza giuridica di origine penale, ma di generale applicabilità della responsabilità erariale - detto innovativo regime potrà applicarsi solo per i fat-ti commessi a decorrere dall’entrata in vigore del nuovo ‘Codice’”. Viene esaminata la tesi difensiva se il compor-tamento del convenuto sia stato o meno foriero – ed in che misura - di danno all’immagine per gli Enti pubblici individuati dal Pubblico ministero e nella Sentenza di prime cure, partecipanti alla Società, di cui l’appellante era Presidente. Per quanto riguarda la sussistenza del-la lesione dell’immagine degli Enti pubblici il Collegio, in adesione alla giurisprudenza dominante di questa Corte, “ritiene che la diffusione delle notizie delle vicende penali che hanno coinvolto il Presidente debbano considerarsi fondamentale per l’azione stessa del danno all’immagine, poiché detta diffusione costituisce l’unico modo attraverso il quale viene realizzato il nocumento alla reputazione e all’onorabilità dell’ente pubblico per effetto dell’illecito per-

petrato”. Peraltro non importa - affermano i Giudici - con quale modalità avvenga la diffusione della notizia, “poiché ciò che conta è, appunto la prova che tale diffusione vi sia stata e che abbia determinato il discredito dell’Ente per l’azione illecita commessa, con conseguente perdita di fi-ducia della cittadinanza nell’operato dell’Amministrazione e che di tutto ciò abbia dato dimostrazione la Procura”. In altri termini, ai fini della sussistenza del danno all’im-magine, non è sufficiente la sola esistenza del fatto-reato (danno-evento), ma si richiede che dal medesimo, come conseguenza diretta, “la lesione perpetrata dalla condotta infedele (danno-conseguenza), da non confondersi con le spese necessarie al suo ripristino”. Tuttavia, affermano di Giudici d’appello che, diversamente da quanto sostenu-to dalla difesa dell’appellante, non è affatto rilevante che il danno-conseguenza si realizzi in termine di “perdita di capacità di crescita e sviluppo nell’ambito di un confronto concorrenziale”, neppure nel caso di danno arrecato ad Enti pubblici quali soci di una Società partecipata. An-che in tal caso i valori tutelati non si riducono all’affida-bilità e concorrenziabilità dei predetti Enti sotto il profilo economico, ma restano comunque il buon andamento e l’imparzialità dell’Amministrazione pubblica “che costitui-scono valori primari di rilievo costituzionale e comunitario, laddove, peraltro, con specifico riferimento al rapporto tra Amministrazione e imprese, il preferenziale trattamento di alcune di esse può determinare anche illegittimi vantaggi concorrenziali a scapito delle altre”. I Giudici concludono affermando che “l’imparzialità dell’azione amministrativa è notoriamente uno dei 3 fondamentali pilastri (insieme alla legalità e al buon andamento) sui quali poggia l’intero sta-tuto costituzionale dell’Amministrazione Italiana”.CommentoIl danno all’immagine è stato riconosciuto, non tanto alla Società (di cui era il Presidente), ma ai 3 Enti territoriali (Regione, Provincia, Comune) trentini. La notorietà dell’in-teressato (già dipendente regionale, poi Assessore comu-nale) ha sicuramente inciso in tutta questa vicenda. La Corte dei conti non ha giurisdizione su eventuali danni pa-trimoniali creati dagli Amministratori all’Azienda, alla quale partecipano soci sia pubblici che privati; eventualmente l’Azienda dovrebbe citare in giudizio l’Amministratore per danni patrimoniali.

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Corte dei conti – Sezione Giurisdizionale d’Appello per la Regione SicilianaSentenza n. 112 del 19 Settembre 2017

OggettoCondanna Amministratore comunale per indebito conferi-mento di 6 incarichi di collaborazione, nonché all’indebita autorizzazione ad uno di essi, allo svolgimento di missioni in località nazionali ed estere: conferma, con riduzione, della Sentenza territoriale per la Sicilia n. 555/2016.Fatto In questo Comune siciliano, negli anni tra il 2008 ed il 2011 furono conferiti 6 incarichi affidati, secondo la Procura contabile in violazione della disciplina applicabile in mate-ria e senza apportare alcun vantaggio all’Amministrazione comunale. La contestazione si estendeva poi alle spese sostenute dal Comune per il rimborso delle missioni effet-tuate da uno dei consulenti che la stessa Procura ritiene priva di alcuna utilità per il Comune. La notizia di danno proviene da una relazione redatta dalla Commissione mi-nisteriale di indagine presso il Comune, le cui conclusioni sono state trasmesse dal Prefetto alla Procura contabile nel gennaio 2012.Il danno contestato al Sindaco ed al Vice-Sindaco (che nel periodo avevano alternativamente firmato le Ordinan-ze di incarico periodicamente emesse) ammonta ad oltre Euro 170.000. I predetti incarichi sono stati conferiti me-diante formale richiamo all’art. 14 della Legge regionale n. 7/1992 (che prevede la possibilità per il Sindaco di avva-lersi di esperti di documentata esperienza professionale) e del Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Ser-vizi del Comune. La Procura delinea il quadro ordinamen-tale che ritiene si debba applicare agli incarichi esterni, “completando la scarna normativa dettata dal Legislatore regionale con i principi che reggono l’azione dell’Ammini-strazione in materia”.

A tale fine, esponeva che il ricorso ai cd. “esperti del Sin-daco” doveva ritenersi consentito solo:(a) in assenza di una struttura organizzativa idonea allo

svolgimento delle funzioni ovvero in caso di una oggetti-va carenza d’organico, da accertarsi in concreto;

(b) al fine di svolgere compiti che richiedessero conoscen-ze eccedenti le normali competenze del personale;

(c) fermo restando l’indicazione specifica dei contenuti e dei criteri per lo svolgimento dell’incarico;

(d) improntando la durata dell’incarico alla stessa transi-torietà.

La Procura sostiene che “gli incarichi conferiti si distacca-no da tali previsioni normative in quanto prescindevano dalla prescrizioni della disciplina sopra richiamate e dello stesso Regolamento comunale del 2008, infatti: (a) non era stata condotta alcuna ricognizione diretta ad accertare la presenza di analoghe professionalità all’interno dell’Am-ministrazione; (b) il conferimento non era stato preceduto da alcuna forma di selezione comparativa; (c) non si era tenuto conto delle previsioni dell’art. 3, comma 55 della ‘Legge Finanziaria per il 2008’ sulla programmazione della spesa per consulenti. I compensi mensili riconosciuti ai consulenti avevano superato i limiti di legge e i consulen-ti non avevano mai provveduto a relazionale al Consiglio comunale sulle attività effettuate e i risultati raggiunti”. Il Pm. specificatamente cita la nomina del soggetto in que-stione: infatti, non era stata fornita la speciale giustifica-zione della scelta dell’esperto, richiesta per i soggetti non muniti di laurea, né si era tenuto conto delle disposizioni sulla nomina dell’addetto stampa, come previsto da dispo-sizione di legge. Per un altro consulente “non era stato rinvenuto nemmeno il curriculum o altra documentazione

del Rag. Antonio Tirelli - Consulente e Revisore di Enti Pubblici ed Enti Locali, Ragioniere Commercialista e Revisore Contabile

Responsabilità amministrativacondanna di Sindaco e Vice-Sindaco per indebito conferimento di 6 incarichi di collaborazione

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idonea a consentire il riscontro dell’elevata professionali-tà”. In conclusione, il Pm. sostiene che “la reiterazione dei provvedimenti assunti in violazione delle normativa richia-mata attestata un atteggiamento di volontaria inosservan-za della legge”, determinando un danno erariale di oltre Euro 170.000, da imputarsi in relazione al diverso apporto del Sindaco e del Vice-Sindaco. I Giudici territoriali (Sen-tenza n. 555/2016) condannano il Sindaco per l’importo di circa Euro 90.000 ed il Vice-Sindaco per un importo di circa Euro 85.000. Il Vice-Sindaco presenta ricorso, che viene respinto.Sintesi della SentenzaI Giudici contestano che tutta le linee di difesa furono pre-sentate già in primo grado e non accolte dai Giudici. Affer-mano che “il conferimento di funzioni dell’Ente a soggetti esterni rappresenta un’opzione operativa percorribile solo in presenza di speciali condizioni e, segnatamente, lad-dove sussistano (e vengano conseguentemente esternate nella motivazione del pertinente provvedimento di confe-rimento) i seguenti presupposti: assenza di una apposita struttura organizzativa ovvero una carenza organica che impedisca o renda oggettivamente difficoltoso l’esercizio di una determinata funzione, da accertare per mezzo di una reale ricognizione; complessità dei problemi da ri-solvere che richiedono conoscenze ed esperienze ecce-denti le normali competenze del personale; indicazione specifica dei contenuti e dei criteri per il conferimento di funzioni dell’Ente a soggetti esterni; indicazione della du-rata dell’incarico; proporzione fra il compenso corrisposto all’incaricato e l’utilità conseguita dall’Amministrazione; detti presupposti sono cumulativi e, soprattutto, devono essere oggettivamente sussistenti”.Nella vicenda in esame, come chiaramente rappresentato dal Giudice di primo grado, di cui il Collegio condivide le motivazioni, il conferimento di funzioni dell’Ente a soggetti esterni è avvenuto senza rispettare le predette condizioni di legge e, infatti, dalla lettura dei provvedimenti attributivi di funzioni a soggetti esterni, a firma della Dirigente prepo-sta, emerge chiaramente che:- la genericità con la quale è stato definito l’oggetto degli

incarichi e la carenza di motivazione dei provvedimenti di proroga, non soltanto non consente di valutare la ri-conducibilità degli incarichi stesso alle funzioni sindaca-li, ma preclude anche l’individuazione dell’utilità attesa;

- il limite massimo di incarichi conferibili, ai sensi dalla Leg-ge regionale, è stato superato, in quanto per il Comune

era pari a 2 (tenuto conto che la popolazione ivi residen-te non superava le 30.000 unità) mentre nella fattispecie tale limite è stato evidentemente ampiamente violato;

- non sia stato rispettato il limite massimo del compenso mensile indicato dalla Legge regionale, ove è previsto che “.... agli esperti è corrisposto un compenso pari a quello globale, previsto per i dipendenti in possesso del-la seconda qualifica dirigenziale...”, che era pari ad Euro 1.566,26, poiché i compensi riconosciuti ai consulen-ti avevano oscillato tra Euro 1.800,00 e Euro 2.448,00 mensili;

- non risulta presentata, da parte del Sindaco e nemmeno dal Vice Sindaco in funzione di supplenza, la relazione sull’attività svolta al Consiglio comunale, né è stata tro-vata altra documentazione idonea a compendiare i risul-tati dell’attività svolta dai consulenti;

- sul punto si osserva che, per gli incarichi conferiti dall’ap-pellante, appare logico che detta relazione avrebbe do-vuto essere presentata da quest’ultima;

- manca una effettiva e concreta ricognizione delle risorse interne al fine di verificare che le medesime attività non potessero essere svolte utilizzando i dipendenti del Co-mune;

- in violazione di quanto previsto dall’art. 3 della “Legge Finanziaria 2008” (Legge n. 244/2007), gli incarichi con-feriti non erano stati inseriti nella programmazione an-nuale del Consiglio comunale, e non era stato rispettato il tetto di spesa, fissato dallo stesso Organo, in comples-sivi Euro 8.800,00.

Tutto ciò premesso, i Giudici di appello evidenziano che, “secondo un orientamento giurisprudenziale pressoché pacifico, i profili di illegittimità degli atti costituiscono un sintomo della dannosità per l’Erario delle condotte che, all’adozione di quegli atti, abbiano concorso; in altri termi-ni, la non conformità dell’azione amministrativa alle pun-tuali prescrizioni che ne regolano lo svolgimento, pur non essendo idonea a generare, di per sé, una responsabilità amministrativa in capo all’Agente, può assumere rilevan-za allorché quegli atti integrino una condotta almeno gra-vemente colposa, foriera di un nocumento economico per l’Amministrazione”.Il Collegio giudicante conclude che quanto rilevato esclu-de che “una qualche utilità possa attribuirsi a una presta-zione conseguente ad un incarico conferito contra legem con conseguente impossibilità di considerare, ai fini della quantificazione del danno risarcibile, l’eventuale vantag-gio conseguente all’attività del soggetto esterno all’Ente,

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illegittimamente incaricato”. Quanto detto vale evidente-mente anche per la posta di danno corrispondente alle spese sostenute dal Comune per il rimborso delle missioni effettuate dal soggetto in questione in quanto, dalla lettu-ra dei provvedimenti autorizzativi nelle missioni svolte, “si evince che: l’I. veniva qualificato come Addetto-stampa e non come Portavoce e, quindi, i compiti affidati all’Addet-to-stampa, diretti a curare i rapporti tra l’Amministrazione e gli Organi di informazione, non giustificavano in alcun modo l’attività diretta a coadiuvare l’Organo di vertice fuo-ri sede, da ritenersi propria invece del Portavoce; inoltre, non appare giustificata l’utilità attesa per il Comune dalla presenza del consulente nelle svariate località indicate nella parte in fatto”.Ciò premesso, ritiene tuttavia il Collegio che debba rite-nersi legittima la nomina dell’Avvocato, esperto in materia di diritto degli Enti Locali, in quanto “....il Comune non di-

sponeva e non dispone di Ufficio Legale”.Commento Il giudizio contabile è iniziato nel 2012 su segnalazione della Prefettura (successivamente il Consiglio comunale fu sciolto e fu nominato un Commissario prefettizio); ri-guarda sia il Sindaco (noto personaggio politico) che la Vice-Sindaco. Il giudizio di appello riguarda solamente quest’ultima, per cui si presume che l’ex Sindaco abbia accettato il giudizio di primo grado. Solamente un incarico ad un Professionista (legale) è stato ritenuto corretto. Si-curamente sono mancati tutti i controlli interni (Segretario, Organo di revisione) ma anche alcune procedure formali ma sostanziali rispetto al risultato finale, come ad esem-pio, non aver formalmente verificato se tra i dipendenti co-munali fossero presenti le figure specializzate richieste, e l’obbligo di riferite al Consiglio l’utilizzo delle consulenze stesse.

Corte dei conti – Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d’Appello – Sentenza n. 44 del 5 febbraio 2018

OggettoAssoluzione dei componenti il Collegio sindacale di una Agenzia territoriale pubblica accusati di omesso diligente esercizio delle proprie funzioni di controllo: conferma Sen-tenza territoriale per il Piemonte n. 25/2016.FattoIn questa Agenzia territoriale per la Casa, nel periodo gen-naio 2004–febbraio 2014 (quindi per oltre 10 anni) il Diret-tore amministrativo (successivamente nominato Direttore generale) si è appropriato di oltre 8.500.000 di Euro, sia mediante l’emissione di falsi mandati di pagamento (circa 400), che prelevando denaro contante dalla cassa interna. Nel febbraio 2014 i 3 componenti il Collegio sindacale pre-

sentavano una denuncia per “aver riscontrato l’indebito utilizzo di una carta di credito da parte del Direttore ammi-nistrativo, con addebito dei relativi importi su di un c/c in essere presso un Istituto di credito, acceso a nome dell’A-genzia, ma in realtà sconosciuto alla contabilità dell’Ente”. La Procura contabile contestava il danno e lo rinviava a giudizio. La Sezione territoriale per il Piemonte (in sede di richiesta di sequestro dei beni) con Sentenza n. 44/2015 condanna il Dirigente a rimborsare la somma richiesta, “trasforman-do, ai sensi dell’art. 686 del Cpc., il sequestro conservati-vo dei beni in pignoramento”. Nel maggio 2015 la Procura contabile cita in giudizio an-

del Rag. Antonio Tirelli - Consulente e Revisore di Enti Pubblici ed Enti Locali, Ragioniere Commercialista e Revisore Contabile

Responsabilitàassolti i Revisori di una Agenzia territoriale che non hanno scoperto l’emissione di circa 400 falsi mandati di pagamento

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che il Direttore generale, il Responsabile dell’Ufficio Ra-gioneria e i 7 componenti del Collegio sindacale dell’A-genzia, questi ultimi a titolo di “responsabilità per colpa in vigilando” per “l’omesso diligente esercizio delle proprie funzioni di controllo in modo da impedire la distrazione di denaro pubblico”.Tutti gli accusati eccepiscono la prescrizione quinquen-nale dell’azione di responsabilità, che viene respinta (la decorrenza della prescrizione va individuata nel momento che l’Organo amministrativo scopre i fatti illeciti dolosi). I Giudici territoriali, dopo aver premesso che “il fatto pro-duttivo del danno erariale e l’elemento oggettivo della re-sponsabilità amministrativa sono già stati accertati (Sen-tenza n. 44/2015)”, affermano che “nell’odierno giudizio va verificata, in capo ai singoli convenuti, la sussistenza della c.d. ‘attività agevolatrice’ e del relativo elemento sogget-tivo”.Per quanto riguarda i componenti del Collegio sindacale (succedutisi nella carica dal 2004 al 2014), i Giudici esa-minano la normativa nazionale e lo Statuto dell’Agenzia e, pur riconoscendo “che il controllo effettuato dai Sindaci risulta effettivamente caratterizzato da un insufficiente li-vello di approfondimento della situazione dei pagamenti all’interno dell’Ente e limitato a verifiche minimali e poco più che formali”, ritengono che “non paiono emergere, con sufficiente chiarezza, elementi tali da consentire di formu-lare a carico dei Sindaci il giudizio di gravità della colpa richiesto per l’accertamento della responsabilità ammini-strativo-contabile. Questo, come noto, postula che la con-dotta sia in concreto connotata da una palese violazione delle norme che conformano l’attività da porre in essere ovvero denoti in capo all’agente una evidente trascura-tezza degli obblighi di servizio e una negligenza operati-va immediatamente percepibile nella mancata adozione di quelle cautele, cure o conoscenze che costituiscono lo standard minimo della diligenza richiesta a chi è deputa-to a gestire o tutelare fondi pubblici. Elementi questi che, sempre secondo il Collegio, non è dato ravvisare, con suf-ficiente univocità, nel caso di specie”. La conclusione è la condanna del Direttore generale (per Euro 500.000 Euro), del Responsabile della Ragioneria (per Euro 100.000) e l’assoluzione dei 7 Revisori. La Procura presenta ricorso contro l’assoluzione dei Re-visori, che viene respinto, per cui nella vicenda risultano condannati tutti esclusi i Revisori.Sintesi della SentenzaIl Procuratore regionale nell’appello afferma “che il primo Giudice avrebbe erroneamente asserito un difetto di prova in ordine alla sussistenza della responsabilità sussidiaria dei medesimi, dal momento che dal materiale probatorio

emergeva una chiara assenza dei dovuti controlli sulla modalità di pagamento dei canoni abitativi e le morosità a favore dell’Ente in questione, oltre che su di un numero di circa 400 mandati falsi emessi dal Direttore Amministra-tivo”. Il requirente ha sottolineato nel gravame come il ri-corso al campionamento nel controllo era stato effettuato su un numero assai esiguo di mandati di pagamento ed in assenza di criteri d’esame predeterminati.I Giudici di appello sottolineano il ruolo “di vero e proprio dominus della gestione amministrativa dell’Ente in que-stione svolto dal soggetto, nel corso di oltre un decen-nio, anche quando il suo ruolo è stato quello di direttore amministrativo. Durante il corso di tali anni al soggetto è stato consentito, da parte degli altri titolari degli Organi di amministrazione attiva dell’Ente, di gestire l’Ente in que-stione in piena autonomia, come risulta dalla stessa Sen-tenza ora gravata dal requirente, che ha condannato per omesso esercizio di un seppur minimo controllo sull’attivi-tà di quest’ultimo sia da parte del Direttore generale pro tempore dell’Ente (che controfirmava o avrebbe dovuto controfirmare i falsi mandati in discorso) che, soprattutto, della responsabile del Servizio ‘Ragioneria’ (che avrebbe dovuto istruire gli stessi prima di autorizzare il pagamento da parte del Tesoriere)”. In proposito, occorre altresì evidenziare come questi ultimi risultano essere stati rinviati a giudizio per i reati di truffa e falso commessi in concorso con il soggetto. Non bisogna poi dimenticare come il soggetto abbia potuto usufruire an-che della tacita acquiescenza di personale interno all’En-te, come la propria Segretaria che, come risulta dagli atti del giudizio, provvedeva a compilare materialmente i falsi mandati di pagamento in questione ovvero a ritirare dalle casse dell’Ente somme in contanti che venivano conse-gnate al soggetto. Perciò, come si vede, nell’esercizio del-la sua attività criminosa quest’ultimo ha potuto usufruire della totale inerzia dell’apparato amministrativo dell’Ente, circostanza che rendeva già di per sé difficile una scoper-ta degli illeciti in questione da parte dei componenti di un Organo di controllo che non erano in un rapporto costante e continuativo con la gestione dell’Ente.Ulteriori circostanze esimenti la colpa grave nel comporta-mento dei componenti del Collegio sindacale si evincono dalla stessa particolare callidità manifestata dal Direttore nel porre in essere, nel corso degli anni, i comportamen-ti illeciti di cui si discute. Infatti, riguardo ai mandati privi di atti giustificativi delle relative spese è da dire che gli stessi si manifestavano formalmente regolari ed avrebbe-ro dovuto essere controllati assieme ad un ulteriore gran numero di atti (si tratta di 400 mandati irregolari a fronte di circa 3.000 mandati all’anno che i Sindaci avrebbero

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dovuto controllare). Tali controlli sono stati comunque svolti a campione, e né il requirente, nel contestare le modalità cui lo stesso è stato svolto, indica quali tecniche alternative i componen-ti dell’Organo di controllo avrebbero dovuto utilizzare in modo da permettere la scoperta dei falsi mandati. Inoltre, come sottolineato da alcuni appellati, dal momento che ai controlli trimestrali era presente anche il Direttore, è ragionevole supporre che quest’ultimo evitasse che allo stesso fossero sottoposti i mandati falsi che, come detto, costituivano una minima percentuale degli atti, di volta in volta, da esaminare da parte dei componenti del Collegio. Inoltre, risulta che le ulteriori modalità di distrazione illecita del denaro dell’Ente sia avvenuta, da parte del Diretto-re, attraverso la creazione di una contabilità occulta, che non risultava dai dati contabili né dal bilancio (creazione di una cassa in contanti presso l’Urp dell’Ente e costitu-zione di un conto corrente postale, falsamente intestato a quest’ultimo dal Direttore, su cui affluivano i pagamenti degli affittuari degli immobili dell’Ente e su cui quest’ultimo poteva liberamente operare). Si tratta di una contabilità

che lo stesso requirente riconosce non essere mai stata portata a conoscenza dei Sindaci. Infine, occorre sotto-lineare come il trend delle riscossioni dei canoni da par-te dell’Ente in questione era in linea con quelli degli altri analoghi Enti piemontesi e tale circostanza non è stata smentita dal requirente.In definitiva, come rilevato dal primo Giudice, è esclusa una colpa grave nel comportamento degli appellati.CommentoLa vicenda, che ha avuto riflessi penali per l’ex Direttore (arrestato e condannato) e riflessi politici (l’Ente era mol-to rigido con gli inquilini morosi), con questa Sentenza si chiude con l’assoluzione dei Revisori (con riconoscimento delle spese legali per Euro 12.000 a carico dell’Agenzia per la Casa). La loro attività è criticata dai Giudici, ma non sono emerse prove a loro carico; sicuramente ha influito positivamente la denuncia presentata per aver rilevato l’utilizzo di una carta di credito intestata all’Ente ma non presente nella contabilità generale dell’Agenzia per la Casa.

Corte dei conti – Sezione Terza Giurisdizionale Centrale d’Appello – Sentenza n. 22 del 18 gennaio 2018

OggettoCondanna di un Sindaco per la perdita della disponibili-tà di parti meccaniche di un mezzo spalaneve: conferma Sentenza territoriale per l’Abruzzo n. 104/15FattoAll’inizio dell’inverno 2011, il Sindaco di questo piccolo Comune in Provincia di Teramo (che aveva assunto an-che la responsabilità dei Servizi “Tecnici”, mancando il relativo Responsabile, così come previsto dalla vigente normativa), concede in uso ad una Ditta locale che svol-geva servizi tecnici per il Comune, la lama spartineve, ac-cessorio di un mezzo meccanico di proprietà comunale.

La giustificazione di tale decisione fu che, stante la ne-cessità e l’urgenza di sgomberare dalla neve le strade del Comune, essendosi rotto il vomere del mezzo meccanico di proprietà dell’Impresa, il Sindaco aveva concesso l’uso dello spartineve comunale. Sulla base dell’esposto di al-cuni cittadini, la Procura contabile affida l’indagine alla Fo-restale che, con rapporto del giugno 2014, afferma che il Comune aveva acquistato nel 2009 (da un altro Comune) una “terna” meccanica con i relativi accessori (lama spar-tineve, catene, benna e un trincia-taglia erba), depositati nel Magazzino comunale. Il Sindaco come detto aveva concesso in uso la lama

del Rag. Antonio Tirelli - Consulente e Revisore di Enti Pubblici ed Enti Locali, Ragioniere Commercialista e Revisore Contabile

Responsabilitàcondanna di un Sindaco per omessa vigilanza sull’utilizzo di un bene del Comune concesso in uso a una Ditta locale

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spartineve e le 4 catene ad una Ditta privata. La Procu-ra contesta al Sindaco un danno di Euro 5.000 per aver “negligentemente” omesso la vigilanza, con conseguente perdita del bene da parte del Comune. Il Sindaco nelle sue controdeduzioni afferma che il mezzo spartineve è stato poi ritrovato all’esterno dell’Autorimes-sa, “aggiustato e verniciato: è ritornato come nuovo”. I Giudici territoriali (Sentenza n. 104/15), sulla base di ul-teriori indagini ritengono che la pala meccanica restituita non sia quella originaria di proprietà del Comune, per cui condannano il Sindaco a rimborsare il Comune dell’impor-to di Euro 5.000. L’interessato presenta ricorso, che viene respinto. Sintesi della SentenzaLa difesa del Sindaco afferma che “il prestito non avrebbe generato alcuna perdita di disponibilità, sia per la sua na-tura non definitiva ma di prestito d’uso, sia perché avvenu-to nell’interesse anche del Comune”. Ha poi precisato che il “prestito” è avvenuto in 2 occasioni: nell’inverno 2012-2013 e nel successivo 2013-2014, perché il Comune non disponeva del conducente del mezzo e quindi, avrebbe usufruito del Servizio di “Pulizia stradale”, altrimenti non fruibile a causa del guasto del vomere della Ditta incari-cata del servizio. I Giudici di appello ritengono confermato quanto accertata dai Giudici di primo grado, e cioè che “il vomere di proprietà dell’Ente Locale…non corrisponde a quello rinvenuto presso il Magazzino comunale” che, quant’anche contrassegnato con la stessa matricola, non è compatibile con il mezzo meccanico e quindi “non utile a far rientrare il Comune nella disponibilità del medesimo bene acquistato a causa delle modifiche ad esso appor-tate”. I Giudici ricordano che lo stesso convenuto ha reso nel

corso del giudizio diverse versioni in merito all’identifi-cazione del vomero “ritrovato”, prima affermando che si trattava di quello di proprietà del Comune, riverniciato di fresco, poi di altro, depositato per errore dalla Ditta in oc-casione dell’inverno 2013-2014 allorquando ha ritenuto di poter nuovamente prendere in prestito quello del Co-mune, che sarebbe rimasto depositato presso la rimessa all’esterno: nessuna osservazione ha poi opposto a quan-to infine emerso, e cioè al fatto che il vomere matricola n. 4266 sia stato modificato per consentirne l’uso della Ditta. La conclusione è che il Collegio “reputa decisivo per con-fermare la condanna di primo grado e che questa è basa-ta, quanto al fatto, non sulla formale presenza o assenza del vomero presso i Magazzini del Comune, bensì sulla definitiva perdita di disponibilità del vomere acquistato nel 2009 come accessorio della ‘terna’, non reintegrata, per tale motivo, non corrispondente a quello acquistato, in quanto con essa incompatibile, e che per tale motivo, non è corrispondente a quello acquistato”.Commento: Il Comune è molto piccolo, il Sindaco per disposizioni di legge è anche Responsabile dei Servizi “Tecnici”. La ditta a cui il Sindaco concede in uso questa attrezzatu-ra svolge per il Comune altri servizi sulle strade. La Forestale, che ha condotto le indagini, ha verificato che il vomere ritrovato non ha attacchi compatibili con il mezzo meccanico al quale deve essere montato e non è compa-tibile e quindi diverso da quello originariamente acquistato dal Comune. Sicuramente il Sindaco è colpevole di “aver negligente-mente omesso la vigilanza” del bene, ma la pena sembra eccessiva.

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IL PARERE DELLA CORTE“Trasporto scolastico”non è un “servizio a domanda individuale”Corte dei conti Campania, Delibera n. 126 del 12 novembre 2018

Nella fattispecie in esame, viene chiesto un parere sulla corretta qualificazione del Servizio di “Trasporto scolasti-co”. La Sezione pone in evidenza quanto ha già statuito nella Delibera n. 222/17 e cioè che il Servizio di “Trasporto scolastico” viene qualificato come servizio pubblico locale non “di linea” (con la conseguenza che la tariffa debba determinarsi ex art. 117 del Dlgs. n. 267/00, “secondo il principio dell’equilibrio ex ante, tra costi e risorse a coper-tura”). La Sezione chiarisce che il Servizio di “Trasporto scolastico” è “pleno iure” un servizio pubblico di trasporto escluso dalla disciplina normativa dei “servizi pubblici a domanda individuale”.

Cionondimeno, nell’erogazione del Servizio, gli Enti: - dovranno motivare, a pena di illegittimità, l’eventuale gratuità del Servizio in funzione di un interesse pubblico, tanto più se il Servizio assume carattere generalizzato;

- saranno tenuti, in sede di copertura, alla stretta osser-vanza delle disposizioni dell’art. 117 del Dlgs. n. 267/00, in particolare il principio dell’equilibrio ex ante tra costi e risorse a copertura, principio che riguarda indistinta-mente tutti i servizi pubblici erogati dall’Ente Locale, a prescindere dalla forma contrattuale di affidamento del servizio.

Gruppi di azione localepartecipazione societariaCorte dei conti Lombardia, Delibera n. 295 del 25 ottobre 2018

Nella fattispecie in esame, viene chiesto un parere sull’in-terpretazione degli artt. 4, comma 6, e 17, comma 1 del Dlgs. n. 175/2016. In particolare, un Sindaco ha chiesto un parere sulla legittimità della partecipazione societaria in un Gruppo di azione locale (Gal), Società mista pubbli-co/privata, costituitasi per la gestione del “Programma di sviluppo rurale”. La Sezione rileva che l’art. 4, comma 6 del Dlgs. n. 175/2016, rimanda all’art. 34 del Regolamento n. 1303/2013, che disciplina i Gal nel dettaglio. Tale nor-ma, al comma 1, conferisce ai Gal il compito di elaborare e attuare le strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo. Pur demandando agli Stati membri la legislazione specifi-ca per regolare i rispettivi ruoli pubblico-privato del Gal, lo stesso art. 34, al comma 3 ne definisce i compiti dei Gal, ovvero:1) rafforzare la capacità dei soggetti locali di elaborare e attuare operazioni, anche stimolandone le capacità di ge-stione dei progetti;2) elaborare una procedura di selezione trasparente e non

discriminatoria e criteri oggettivi di selezione delle opera-zioni che evitino conflitti di interessi, che garantiscano che almeno il 50 % dei voti espressi nelle decisioni di selezio-ne provenga da partner che sono autorità non pubbliche e che consentano la selezione mediante procedura scritta;3) garantire la coerenza con la strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo nella selezione delle operazioni, sta-bilendo l’ordine di priorità di tali operazioni in funzione del loro contributo al conseguimento degli obiettivi e dei target di tale strategia;4) preparare e pubblicare gli inviti a presentare proposte o un bando permanente per la presentazione di progetti, compresa la definizione dei criteri di selezione;5) ricevere e valutare le domande di sostegno;6) selezionare le operazioni e fissare l’importo del soste-gno e, se pertinente, presentare le proposte all’organismo responsabile della verifica finale dell’ammissibilità prima dell’approvazione;7) verificare l’attuazione della strategia di sviluppo locale

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di tipo partecipativo e delle operazioni finanziate e condur-re attività di valutazione specifiche legate a tale strategia.Poi, la Sezione rileva che il riferimento all’art. 34, comma 3, lett. b), del Regolamento europeo n. 1303/13 citato vie-ne ad essere rilevante se confrontato con l’art. 17, com-ma 1, del Tusp, perché alza dal 30% (termine generale al “partenariato pubblico/privato”) al 50% la soglia minima

di partecipazione al Gal (in termini di voti esprimibili) di partner non pubblici. Questo in linea con la concezione che i Gal debbano garantire l’effettiva partecipazione dei partner locali interessati con un principio noto della “por-ta aperta” che mantenga in una forte partecipazione non pubblica l’essenza della manifestazione di interesse alle esigenze del territorio.

“Soccorso finanziario”il divieto si applica anche alle Società partecipate dagli Enti Locali poste in liquidazioneCorte dei conti Lazio, Delibera n. 66 del 17 ottobre 2018

Nella fattispecie in esame, viene chiesto un parere sull’ap-plicabilità dell’art. 14, comma 5, del Dlgs. n. 175/2016 an-che alle Società partecipate dagli Enti Locali poste in liqui-dazione, nell’ipotesi in cui l’Ente socio abbia provveduto a disporre accantonamenti di bilancio ai sensi del succes-sivo art. 21 del Dlgs. n. 175/2016 per far fronte a perdite di esercizio reiterate e non ripianate. La Sezione rileva che l’obbligo del socio pubblico di accantonare in bilan-cio risorse proporzionali alla quota di partecipazione pos-seduta in Società in perdita di esercizio, sancito dall’art. 21 del Dlgs. n. 175/2016 con riguardo ai soli Enti Locali, non impatta in alcun modo con il regime degli interventi finanziari a sostegno dei soggetti partecipati in crisi, di cui all’art. 14, comma 5, del Dlgs. n. 175/2016, giungendo ad esonerare in astratto dalla relativa applicazione i detti Enti con riguardo alle proprie Società in stato di liquidazione. Ne consegue che su detti accantonamenti non vi è alcun

diretto vincolo di destinazione al finanziamento di opera-zioni di ripiano perdite e di ricapitalizzazione dei soggetti partecipati in crisi, trattandosi di fondi recuperabili nell’al-veo delle coperture liberamente utilizzabili solo a fronte del venir meno, per qualsiasi possibile causa, delle pas-sività latenti e dei fattori di rischio che ne rappresentano i presupposti. Il relativo smobilizzo si giustifica a fronte di una serie di decisioni alternative assumibili dall’Ente socio nella gestione dei rapporti con la Società in perdita (scio-glimento, dismissione della partecipazione, ripiano perdi-ta, recupero redditività), decisioni tutte che, senza essere, né obbligate, né di per sé autorizzate dall’iniziale presenza dell’accantonamento obbligatorio in questione, vanno per-fezionate in conformità a principi e regole di sana gestione finanziaria, nonché nel rispetto delle norme sostanziali a esse pertinenti.

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SCADENZARIO31 Lunedì 31 dicembre

Presentazione Modelli “Intra 12”Scade in data odierna il termine per presentare in via telematica all’Agenzia delle Entrate, da parte degli Enti Locali che hanno assunto il ruolo di soggetti passivi Iva in base alle nuove disposizioni in vigore dal 1° gennaio 2010 - recepenti i contenuti delle Direttive 2008/8/Ce 12 febbraio 2008 e 2008/117/Ce 16 dicembre 2008 - i nuovi Modelli “Intra 12” ap-provati dall’Agenzia con il Provvedimento 16 aprile 2010 - per dichiarare gli acquisti di beni e servizi da soggetti non residenti effettuati nel secondo mese precedente.

Trasmissione mensile dei dati retributivi delle posizioni assicurative individualiEntro tale data devono essere inviati attraverso la Denuncia mensile analitica “Dma2” (adesso “ListaPosPa”), integrata con il flusso Uniemens, i dati retributivi e le informazioni per implementare le posizioni assicurative individuali degli iscritti alla Gestione “Dipendenti Pubblici” ai sensi dell’art. 44, comma 9, del Dl. n. 269/03 e della Circolare Inps 7 agosto 2012, n. 10.

Carta di identità elettronica (Cie) Scade oggi il termine per il versamento quindicinale dell’Ente sul c/c/p intestato alla Tesoreria provinciale dello Stato di Viterbo - Capo X - Cap. 3746, con correlata comunicazione al Ministero dell’Interno, dei corrispettivi riscossi per il rila-scio delle Carte d’identità elettroniche (vedi Dm. 25 maggio 2016 e Circolare Servizi Demografici n. 11/2016).

Approvazione del Dup e del bilancio di previsione 2019-2021Entro oggi il Consiglio comunale dell’Ente provvede ordinariamente ad approvare il Dup e il bilancio di previsione 2019-2021 e i relativi allegati (art. 151, Dlgs. n. 267/2000).

Regolamenti, Imposte e tariffeNel caso in cui l’approvazione del bilancio di previsione 2019 non venga prorogato, entro la presente data scadono i termini per l’approvazione da parte del Consiglio comunale del Regolamento dell’aliquota e della detrazione per l’Ad-dizionale all’Irpef 2017 (art. 1, Dlgs. n. 360/1998), della Deliberazione relativa alle aliquote ed alle detrazioni per l’Imu 2017, della Deliberazione relativa al Regolamento dell’aliquota dell’Imposta di scopo 2017 (art. 1, comma 145, Legge n. 296/2006), del Regolamento della Tasi e della Deliberazione relativa alle tariffe Tari 2017, delle Deliberazioni relative alle tariffe dei tributi locali 2017, delle Deliberazioni relative alle tariffe ed ai prezzi pubblici per il 2017, e del Regolamento per la disciplina delle entrate 2017, delle tariffe e dei tassi di copertura percentuale del costo di gestione dei “Servizi a domanda individuale” per il 2017 (art. 1, comma 169, Legge n. 296/06).

Fondo di riserva e Fondi spese potenzialiEntro la data odierna, in applicazione dell’art. 176 delTuel, possono essere deliberati prelevamenti dal Fondo di riserva, dal Fondo di riserva di cassa e dai Fondi spese potenziali.

Razionalizzazione partecipazioni pubblicheIn applicazione dell’art. 26, comma 11, del Tusp, scade oggi il termine per l’approvazione della Delibera consiliare di razionalizzazione periodica delle partecipazioni detenute dall’Ente Locale, con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017.

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15 Martedì 15 gennaio

Comunicazione dati relativi ai Debiti P.A.Entro la data odierna le Amministrazioni – ai sensi dell’art. 37 del Dl. n. 66/2014 (“Decreto Irpef”) devono comunicare, attraverso la “Piattaforma elettronica per le certificazioni”, i dati relativi ai debiti non estinti, certi, liquidi ed esigibili per somministrazioni, forniture e appalti e obbligazioni di prestazioni professionali, per i quali, nel mese precedente, sia scaduto il termine di decorrenza degli interessi moratori ex art. 4 del Dlgs. n. 231/2002.

Carta di identità elettronica (Cie) Scade oggi il termine per il versamento quindicinale dell’Ente sul c/c/p intestato alla Tesoreria provinciale dello Stato di Viterbo - Capo X - Cap. 3746, con correlata comunicazione al Ministero dell’Interno, dei corrispettivi riscossi per il rila-scio delle Carte d’identità elettroniche (vedi Dm. 25 maggio 2016 e Circolare Servizi Demografici n. 11/2016).

16 Mercoledì 16 gennaio

Versamento Iva su acquisti in ambito istituzionaleScade in data odierna il termine per il versamento dell’Iva dovuta sugli acquisti in “split payment” operati nel mese precedente in ambito istituzionale. Il versamento deve essere effettuato tramite Modello “F24EP”, codice-tributo “620E” (oppure “6040” per chi utilizza il Modello “F24”) istituito con la Risoluzione n. 12/E del 15 febbraio 2015 e non è com-pensabile con altri crediti.

Versamento Iva mensileScade in data odierna il termine per il versamento dell’Iva dovuta per il mese precedente, da effettuarsi tramite Modello “F24EP”.

Irap - Acconto mensile Amministrazioni dello Stato e Enti pubbliciDeve essere versato entro oggi, da parte degli Organi e le Amministrazioni dello Stato e degli Enti pubblici, di cui all’art. 3, comma 1, lett. e), del Dlgs. n. 446/1997, l’acconto mensile Irap, calcolato in base alle retribuzioni e compensi corri-sposti nel mese precedente (art. 30, comma 5, Dlgs. n. 446/1997; Dm. 2 novembre 1998). Il versamento deve essere operato telematicamente con Modello “F24EP”.

Ritenute alla fonte (Irpef ed Addizionale Irpef)Scade in data odierna il termine, per le Province, per i Comuni (tranne quelli con meno di 5.000 abitanti che non bene-ficiano di trasferimenti statali) e per i Consorzi, Associazioni, Unioni di Comuni e Comunità montane con più di 10.000 abitanti, che non si avvalgono della possibilità di compensazione di cui all’art. 17 del Dlgs. n. 241/1997, per il versamen-to tramite Modello “F24EP” delle ritenute alla fonte sui redditi soggetti a tale disciplina corrisposti nel mese precedente.

Contributo Inps del 24% (34,23%) per i co.co.co. Entro oggi deve essere effettuato il versamento all’Inps – “Gestione separata” ex art. 2, comma 26, Legge n. 335/1995, del contributo del 24% (34,23%) sui compensi comunque denominati, corrisposti nel mese precedente per prestazioni inerenti ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all’art. 50, comma 1, lett. c-bis), del Tuir (si richiama al riguardo la Circolare Inps n. 18 del 31 gennaio 2018,, nonché la Tabella di sintesi posta in calce al presente Scaden-zario).

Contributi per prestatori di lavoro occasionale con reddito annuo sopra Euro 5.000 Entro oggi deve essere effettuato il versamento all’Inps, tramite il Modello “F24EP”, con le stesse modalità previste per i collaboratori coordinati e continuativi (per i riferimenti normativi vedi sopra), dei contributi sui compensi corrisposti nel mese precedente ai lavoratori occasionali il cui reddito annuo per tale tipo di prestazioni supera Euro 5.000, ai sensi dell’art. 44, comma 2, del Dl. n. 269/2003, convertito nella Legge n. 326/2003.

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20 Domenica 20 gennaio *

Codifica “Siope” dei conti pubblici: comunicazione disponibilità finanziarieIn applicazione dell’art. 2, comma 8, Dlgs. 23 giugno 2011, n. 118 e del Dm. Mef 9 giugno 2016, entro la data odierna i Tesorieri trasmettono al “Siope” informazioni codificate sulla consistenza delle disponibilità liquide dei singoli enti alla fine del mese precedente, secondo lo schema previsto dall’Allegato “B” al Dm. Mef 9 giugno 2016. Entro lo stesso ter-mine gli Enti comunicano al loro Tesoriere - che provvede alla trasmissione di tali dati al “Siope” – le informazioni sulla consistenza delle disponibilità finanziarie depositate alla fine del mese precedente presso altri Istituti di credito.

Questionari SoseEntro la data odierna i Comuni, le Unioni di Comuni e le Comunità montane delle Regioni a Statuto ordinario e della Sicilia dovranno compilare e trasmettere il Questionario unico Sose (denominato “FC40U”) la cui pubblicazione sul sito http://www.opencivitas.it è stata resa nota con Decreto Mef 21 novembre 2018, pubblicato sulla G.U. n. 275 del 26 novembre 2018.

30 Mercoledì 30 gennaio

Conto del TesoriereIn applicazione del’art. 93 del Tuel, entro la data odierna, il Tesoriere deve rendere all’Ente locale il Conto della propria gestione di cassa. Il Comune avrà poi l’onere di trasmetterlo alla competente Sezione giurisdizionale della Corte dei conti entro 60 giorni dall’approvazione del rendiconto.

Conto della gestione degli agenti contabiliScade oggi il termine per la raccolta dei conti della gestione 2018 a referto delle attività di maneggio di denaro e gestione dei beni dell’ente da parte dell’economo, dei consegnatari di beni e di ogni altro agente contabile (art. 233, comma 1, Tuel).

Pareggio di bilancioScade oggi il termine per la trasmissione al Mef, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, tramite l’apposita applicazione web, del Prospetto relativo al monitoraggio del 2° semestre 2018 (con le risultanze complessive dell’an-nualità 2018).

Indicatore tempi pagamentiScade oggi il termine per la pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente dell’Indicatore trimestrale dei tempi medi di pagamento - relativo al 4° trimestre 2018 - degli acquisti di beni, servizi e forniture.

31 Giovedì 31 gennaio

Presentazione Modelli “Intra 12”Scade in data odierna il termine per presentare in via telematica all’Agenzia delle Entrate, da parte degli Enti Locali che hanno assunto il ruolo di soggetti passivi Iva in base alle nuove disposizioni in vigore dal 1° gennaio 2010 - recepenti i contenuti delle Direttive 2008/8/Ce 12 febbraio 2008 e 2008/117/Ce 16 dicembre 2008 - i nuovi Modelli “Intra 12” ap-provati dall’Agenzia con il Provvedimento 16 aprile 2010 - per dichiarare gli acquisti di beni e servizi da soggetti non residenti effettuati nel secondo mese precedente.

Trasmissione mensile dei dati retributivi delle posizioni assicurative individualiEntro tale data devono essere inviati attraverso la Denuncia mensile analitica “Dma2” (adesso “ListaPosPa”), integrata

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31 dicembre 2018Servizi Pubblici LocaliCENTRO STUDI ENTI LOCALI

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con il flusso Uniemens, i dati retributivi e le informazioni per implementare le posizioni assicurative individuali degli iscritti alla Gestione “Dipendenti Pubblici” ai sensi dell’art. 44, comma 9, del Dl. n. 269/03 e della Circolare Inps 7 agosto 2012, n. 10.

Carta di identità elettronica (Cie) Scade oggi il termine per il versamento quindicinale dell’Ente sul c/c/p intestato alla Tesoreria provinciale dello Stato di Viterbo - Capo X - Cap. 3746, con correlata comunicazione al Ministero dell’Interno, dei corrispettivi riscossi per il rila-scio delle Carte d’identità elettroniche (vedi Dm. 25 maggio 2016 e Circolare Servizi Demografici n. 11/2016).

Piano triennale della performance Scade oggi il termine per la redazione e la pubblicazione - sul sito istituzionale dell’Ente – del Piano triennale della per-formance, strumento programmatico disciplinato dall’art. 10 del Dlgs. n. 150/2009.

15 Venerdì 15 febbraio

Comunicazione dati relativi ai Debiti P.A.Entro la data odierna le Amministrazioni – ai sensi dell’art. 37 del Dl. n. 66/2014 (“Decreto Irpef”) devono comunicare, attraverso la “Piattaforma elettronica per le certificazioni”, i dati relativi ai debiti non estinti, certi, liquidi ed esigibili per somministrazioni, forniture e appalti e obbligazioni di prestazioni professionali, per i quali, nel mese precedente, sia scaduto il termine di decorrenza degli interessi moratori ex art. 4 del Dlgs. n. 231/2002.

Carta di identità elettronica (Cie) Scade oggi il termine per il versamento quindicinale dell’Ente sul c/c/p intestato alla Tesoreria provinciale dello Stato di Viterbo - Capo X - Cap. 3746, con correlata comunicazione al Ministero dell’Interno, dei corrispettivi riscossi per il rila-scio delle Carte d’identità elettroniche (vedi Dm. 25 maggio 2016 e Circolare Servizi Demografici n. 11/2016).

Tabella di sintesi aliquote contributi gestione separata Inps anno 2018 – Circolare Inps n. 18/18

Collaboratori e figure assimilate Aliquote

Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL

34,23%(33,00 + 0,72 +0,51 aliquote aggiuntive)

Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali non è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL

33,72%(33,00 + 0,72 aliquote aggiuntive)

Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria 24%

Liberi professionisti Aliquote

Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie25,72%

(25,00 IVS + 0,72 aliquota aggiuntiva)

Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria 24%

(*) Il termine e i versamenti in scadenza in un giorno festivo sono automaticamente prorogati al primo giorno feriale successivo.

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Nella predisposizione e preliminarmente all’invio della presente Rivista sono stati effettuati tutti i possibili controlli tecnici per verificare che i files siano indenni da virus. Ricordato che l’installazione di un’aggiornata protezione

antivirus rientra comunque tra le regole fondamentali di corretta gestione di un qualsiasi sistema informatico, si declina da ogni responsabilità in ordine alla trasmissione di eventuali virus.

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