SERVIZI LEGALI E LEGISLATIVI ANNO · PDF filetà coloranti che la Commissione, a partire...

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SERVIZI LEGALI E LEGISLATIVI ANNO 2016 1 Circolare n. 8 AP/cg 22 gennaio 2016 INGREDIENTI COLO- RANTI - LINEE GUIDA DEL COMITATO PER- MANENTE PER LA CA- TENA ALIMENTARE DELLA COMMISSIONE Il Comitato Permanente per la Catena Alimentare e la Salute degli Animali della Commissione Europea ha adottato, in data 29 novembre 2013, le Li- nee Guida relative alla classificazione degli estratti da alimenti con proprie- tà coloranti che la Commissione, a partire dal 29 Novembre 2015 , racco- manda (non essendo le linee guida giuridicamente vincolanti) siano seguite per tutti i prodotti immessi sul mercato per la produzione dei quali sia stato fatto uso di agenti al fine di colorare il prodotto. Le citate Linee Guida definiscono "Ingredienti Coloranti" (Coloring Food) i non additivi alimentari con proprietà coloranti ottenuti da alimenti vegetali o animali lavorati secondo procedure che ne mantengono inalterate le carat- teristiche naturali (metodi fisici). Si evidenzia l'opportunità per il settore alimentare e, conseguentemente, per la relativa etichettatura, di poter utilizzare, seguendo i contenuti delle linee guida, prodotti alimentari ottenuti tramite l'utilizzo di ingredienti colo- ranti in luogo dei "tradizionali" additivi coloranti. In questo modo il prodotto si arricchisce di nutrienti e antiossidanti tipici degli alimenti vegetali o ani- mali da cui derivano gli Ingredienti Coloranti. La finalità di queste Linee Guida consiste nel fornire indicazioni su quei composti con proprietà coloranti esclusi dall'ambito del Reg. 1333/2008 che disciplina gli additivi alimentari; in particolare l'Allegato 1 dispone che Sono coloranti ai sensi del presente regolamento le preparazioni ottenute da ali- menti e altri materiali commestibili di base di origine naturale ricavati me- diante procedimento fisico e/o chimico che comporti l'estrazione selettiva dei pigmenti in relazione ai loro componenti nutritivi o aromatici. Questo vuol dire che alla fine della lavorazione si otterrà un pigmento puro, senza le caratteristiche nutrizionali o aromatiche della materia di partenza, perse durante l'estrazione. D'altra parte, nell'Art.3 (2) (a) (ii) dello stesso regolamento, non sono consi- derati additivi alimentari gli alimenti, essiccati o concentrati, compresi gli aromi, incorporati durante la fabbricazione di alimenti composti per le loro proprietà aromatiche, di sapidità o nutritive associate a un effetto colorante secondario. Con questa definizione si intendono i non additivi con proprietà coloranti di cui si tratta nelle linee guida in oggetto che quindi non seguono la denominazione con la E tipica degli additivi. I non additivi che abbiano proprietà coloranti non sono però automatica- mente da considerare ingredienti coloranti. Per poter essere denominati tali è stato individuato un fattore discriminante (enrichment factor) che tiene conto dell'effettivo quantitativo di pigmento rispetto ai nutrienti ed alla so- stanze che conferiscono un aroma nell'estratto rapportato all'alimento di partenza. Questo garantisce che il valore aggiunto in termini di qualità di questi estratti sia garantito. Il suddetto fattore gioca un ruolo chiave rispetto alle possibili decisioni offer- te dalle Linee Guida in quanto permette di analizzare se una data sostanza in esame rientri o meno nella definizione di ingrediente colorante o additivo colorante. Si segnala, infine, che le Linee Guida non hanno come obiettivo quello di fornire indicazioni sull'etichettatura degli Ingredienti Coloranti, poiché la di-

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SERVIZI LEGALI E LEGISLATIVI ANNO 2016

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Circolare n. 8 AP/cg 22 gennaio 2016 INGREDIENTI COLO-RANTI - LINEE GUIDA DEL COMITATO PER-MANENTE PER LA CA-TENA ALIMENTARE DELLA COMMISSIONE

Il Comitato Permanente per la Catena Alimentare e la Salute degli Animali della Commissione Europea ha adottato, in data 29 novembre 2013, le Li-nee Guida relative alla classificazione degli estratti da alimenti con proprie-tà coloranti che la Commissione, a partire dal 29 Novembre 2015, racco-manda (non essendo le linee guida giuridicamente vincolanti) siano seguite per tutti i prodotti immessi sul mercato per la produzione dei quali sia stato fatto uso di agenti al fine di colorare il prodotto. Le citate Linee Guida definiscono "Ingredienti Coloranti" (Coloring Food) i non additivi alimentari con proprietà coloranti ottenuti da alimenti vegetali o animali lavorati secondo procedure che ne mantengono inalterate le carat-teristiche naturali (metodi fisici). Si evidenzia l'opportunità per il settore alimentare e, conseguentemente, per la relativa etichettatura, di poter utilizzare, seguendo i contenuti delle linee guida, prodotti alimentari ottenuti tramite l'utilizzo di ingredienti colo-ranti in luogo dei "tradizionali" additivi coloranti. In questo modo il prodotto si arricchisce di nutrienti e antiossidanti tipici degli alimenti vegetali o ani-mali da cui derivano gli Ingredienti Coloranti. La finalità di queste Linee Guida consiste nel fornire indicazioni su quei composti con proprietà coloranti esclusi dall'ambito del Reg. 1333/2008 che disciplina gli additivi alimentari; in particolare l'Allegato 1 dispone che Sono coloranti ai sensi del presente regolamento le preparazioni ottenute da ali-menti e altri materiali commestibili di base di origine naturale ricavati me-diante procedimento fisico e/o chimico che comporti l'estrazione selettiva dei pigmenti in relazione ai loro componenti nutritivi o aromatici. Questo vuol dire che alla fine della lavorazione si otterrà un pigmento puro, senza le caratteristiche nutrizionali o aromatiche della materia di partenza, perse durante l'estrazione. D'altra parte, nell'Art.3 (2) (a) (ii) dello stesso regolamento, non sono consi-derati additivi alimentari gli alimenti, essiccati o concentrati, compresi gli aromi, incorporati durante la fabbricazione di alimenti composti per le loro proprietà aromatiche, di sapidità o nutritive associate a un effetto colorante secondario. Con questa definizione si intendono i non additivi con proprietà coloranti di cui si tratta nelle linee guida in oggetto che quindi non seguono la denominazione con la E tipica degli additivi. I non additivi che abbiano proprietà coloranti non sono però automatica-mente da considerare ingredienti coloranti. Per poter essere denominati tali è stato individuato un fattore discriminante (enrichment factor) che tiene conto dell'effettivo quantitativo di pigmento rispetto ai nutrienti ed alla so-stanze che conferiscono un aroma nell'estratto rapportato all'alimento di partenza. Questo garantisce che il valore aggiunto in termini di qualità di questi estratti sia garantito. Il suddetto fattore gioca un ruolo chiave rispetto alle possibili decisioni offer-te dalle Linee Guida in quanto permette di analizzare se una data sostanza in esame rientri o meno nella definizione di ingrediente colorante o additivo colorante. Si segnala, infine, che le Linee Guida non hanno come obiettivo quello di fornire indicazioni sull'etichettatura degli Ingredienti Coloranti, poiché la di-

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sciplina dell'etichettatura rimane affidata alla Direttiva 2000/13/CE. Alla luce di quanto detto ed in riferimento all' Art.6 (4) della Direttiva 2000/13/CE, nelle Linee Guida viene specificato che le precisazioni ivi ri-portate non sono applicabili a questo tipo di sostanze non essendo queste additivi. Si riporta, per comodità di consultazione, il link dove sono scaricabili le li-nee guida dalla voce Guidance Documents, in fondo alla pagina del link. http://ec.europa.eu/food/safety/food_improvement_agents/additives/eu_rules/index_en.htm