Servitù di acquedotto

3
SERVITU' DI ACQUEDOTTO COATTIVO L'acquedotto coattivo è regolato dal Codice Civili art. 1033 e seg. , in forza del quale il proprietario è tenuto a dare passaggio per i suoi fondi alle acque di ogni specie che si vogliono condurre da parte di chi ha, anche solo temporaneamente, il diritto di utilizzarle per i bisogni della vita o per usi agrari o industriali. La costituzione di tale servitù è subordinata alle seguenti condizioni: 1. chi vuole condurre le acque deve avere il diritto di servirsene o come proprietario o come concessionario di acqua pubblica o come titolare di un diritto di godimento a lui legalmente riconosciuto; 2. il diritto di servirsi delle acque deve essere dimostrato e deve essere altresì provata la possibilità di disporre dell'acqua durante il tempo per cui si chiede il passaggio; 3. l'acqua deve essere sufficiente per l'uso al quale si vuole destinare, sia agricolo, industriale o domestico; 4. il passaggio della condotta deve essere il più conveniente possibile per il fondo servente, avuto riguardo delle condizioni dei fondi vicini, al pendio e alle altre condizioni per la condotta, per il condotto e per lo sbocco delle acque; 5. l'acqua deve essere condotta attraverso un apposito acquedotto da costruirsi dal proprietario del fondo dominante, non potendo egli servirsi a tale scopo degli acquedotti esistenti sul fondo servente. Il proprietario del fondo servente può tuttavia impedire la costruzione consentendo il passaggio nei propri acquedotti, sempre che ciò non rechi pregiudizio alla condotta che si comanda.

description

estimo - diritto

Transcript of Servitù di acquedotto

Page 1: Servitù di acquedotto

SERVITU' DI ACQUEDOTTO COATTIVO

L'acquedotto coattivo è regolato dal Codice Civili art. 1033 e seg. , in forza del quale il proprietario è tenuto a dare passaggio per i suoi fondi alle acque di ogni specie che si vogliono condurre da parte di chi ha, anche solo temporaneamente, il diritto di utilizzarle per i bisogni della vita o per usi agrari o industriali.La costituzione di tale servitù è subordinata alle seguenti condizioni:

1. chi vuole condurre le acque deve avere il diritto di servirsene o come proprietario o come concessionario di acqua pubblica o come titolare di un diritto di godimento a lui legalmente riconosciuto;

2. il diritto di servirsi delle acque deve essere dimostrato e deve essere altresì provata la possibilità di disporre dell'acqua durante il tempo per cui si chiede il passaggio;

3. l'acqua deve essere sufficiente per l'uso al quale si vuole destinare, sia agricolo, industriale o domestico;

4. il passaggio della condotta deve essere il più conveniente possibile per il fondo servente, avuto riguardo delle condizioni dei fondi vicini, al pendio e alle altre condizioni per la condotta, per il condotto e per lo sbocco delle acque;

5. l'acqua deve essere condotta attraverso un apposito acquedotto da costruirsi dal proprietario del fondo dominante, non potendo egli servirsi a tale scopo degli acquedotti esistenti sul fondo servente. Il proprietario del fondo servente può tuttavia impedire la costruzione consentendo il passaggio nei propri acquedotti, sempre che ciò non rechi pregiudizio alla condotta che si comanda.

L'indennità da pagarsi varia a secondo che il passaggio dell'acqua avvenga attraverso acquedotti esistenti, ovvero attraverso acquedotti da costruirsi.Nel primo caso al proprietario dell'acquedotto è dovuta un'indennità da determinarsi avuto riguardo dell'acqua che si introduce, al valore dell'acquedotto, alle opere che si rendono necessarie per il nuovo passaggio e alle maggiori spese di manutenzione (art. 1034 C.C.)Nel secondo caso, invece, l'indennità da corrispondere, da pagarsi sempre prima che sia intrapresa la costruzione dell'acquedotto, è pari al valore di stima dei terreni da occupare, senza detrazione delle imposte e degli altri carichi inerenti al fondo, più la meta del valore del terreno destinato solo per il deposito delle materie estratte e per il getto dello spurgo, sempre senza detrazione delle imposte e degli altri carichi inerenti. Devono inoltre essere risarciti i danni, compresi quelli derivanti dalla separazione in due o più parti o da altro deterioramento del fondo servente (art. 1038 C.C.). Fra i danni si comprendono anche gli eventuali frutti pendenti.

Page 2: Servitù di acquedotto

Esprimendo in formule le suddette disposizioni, distinguiamo due casi:

a) determinando il valore di mercato delle aree per via sintetica:

Ind= V1 + Imp1/i + 1/2 * (V2 + Imp2/i) + d + Fp

b) determinando il valore di mercato delle aree per via analitica:

Ind = Bf1+Imp1/i + Bf2+Imp2/2*i + d + Fp

Dove: V1=valore di mercato dell'area occupata dal canale stimata sinteticamente;V2=valore di mercato dell'area di spurgo stimato sinteticamente;Imp1=carichi tributari relativi all'area occupata dal canale;Imp2=carichi tributari relativi all'area di spurgo;Bf1=beneficio fondiario pertinente all'area occupata dal canale;Bf2=beneficio fondiario pertinente all'area di spurgo;d=danni al capitale fondiario (deprezzamenti, eventuale soprassuolo, ecc.);Fp= frutti pendenti eventualmente perduti.

Quanto sin qui analizzato si riferisce alla servitù permanente. La legge prevede anche il caso di servitù temporanea, la cui durata non può essere i 9 anni.Qualora il passaggio delle acque sia richiesto per un tempo non maggiore di 9 anni, i valori e le indennità di stime devono essere pagati per la sola metà, fatta eccezione per i frutti pendenti ed altri eventuali danni permanenti che debbono essere corrisposti per l'intero importo. Scaduto il termine, il proprietario del fondo dominante ha l'obbligo di rimettere le cose nello stato primitivo.La servitù temporanea può tuttavia diventare permanente prima dello scadere del termine con il pagamento dell'altra metà aumentata degli interessi legali dal giorno in cui è iniziata. Scaduto il termine, però, si dovrà pagare l'indennizzo per intero senza riguardo di quanto pagato per la servitù scaduta.