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1 Sentenza n. 32/04 Deciso il 19/03/04 Deposito il 05/05/04 Mediazione – Provvigioni – Contratto preliminare - Mancata conclusione del definitivo - Provvigione – Sussistenza - Vicende successive alla stipula – Irrilevanza - Mediazione – Responsabilità del mediatore - Obbligo di corretta informazione – Media diligenza professionale – Responsabilità per danni - Esclusione – Procedimento civile – Procura alle liti – Illeggibilità della firma - Ente collettivo – Legale rappresentante - Facoltà di prova - Sussistenza – Società Amministratori: rappresentanza - Procura ad litem da un solo socio - Previsione statutaria di firma congiunta – Azione di recupero crediti – Natura ordinaria degli atti conservativi – Rif.Leg.artt.1175, 1176, 1757, 1759, 2298,2384 cc;artt.83, 125,182 cpc;artt.2,6 L.39/89; TRIBUNALE DI MODENA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Modena –II Sezione Civile, in persona del Giudice Unico dr. MICHELE CIFARELLI ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta col n°1018/98 al Ruolo Generale (di Pretura) il 7 aprile 1998 e vertente TRA XX , elettivamente domiciliato in Modena presso lo studio dell’avv. Francesco Grossi, che lo rappresenta e difende in virtù di mandato in calce alla copia notificata del decreto ingiuntivo; -ATTORE- E IMMOBILIARE ENNE di MAZZI P. e C. s.a.s. , in persona dei suoi legali rappresentanti Mazzi Paolo e Ferretti Ivano, elettivamente domiciliata in Modena presso lo studio dell’avv.Carla Sacchi, che la rappresenta e difende in virtù di mandato a margine della comparsa di risposta; -CONVENUTA- oggetto : opposizione D.I. CONCLUSIONI DELLE PARTI: L'avv. Francesco Grossi per l’attore (come da atto di citazione): Ogni contraria istanza disattesa, voglia il Giudice in via preliminare

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Sentenza n. 32/04 Deciso il 19/03/04 Deposito il 05/05/04

Mediazione – Provvigioni – Contratto preliminare - Mancata conclusione del definitivo - Provvigione – Sussistenza - Vicende successive alla stipula – Irrilevanza - Mediazione – Responsabilità del mediatore - Obbligo di corretta informazione – Media diligenza professionale – Responsabilità per danni - Esclusione – Procedimento civile – Procura alle liti – Illeggibilità della firma - Ente collettivo – Legale rappresentante - Facoltà di prova - Sussistenza – Società – Amministratori: rappresentanza - Procura ad litem da un solo socio - Previsione statutaria di firma congiunta – Azione di recupero crediti – Natura ordinaria degli atti conservativi – Rif.Leg.artt.1175, 1176, 1757, 1759, 2298,2384 cc;artt.83, 125,182 cpc;artt.2,6 L.39/89;

TRIBUNALE DI MODENA REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Modena –II Sezione Civile, in persona del Giudice Unico dr. MICHELE CIFARELLI ha emesso la seguente

SENTENZA nella causa civile iscritta col n°1018/98 al Ruolo Generale (di Pretura) il 7 aprile 1998 e vertente

TRA

XX, elettivamente domiciliato in Modena presso lo studio dell’avv. Francesco Grossi, che lo rappresenta e difende in virtù di mandato in calce alla copia notificata del decreto ingiuntivo;

-ATTORE- E

IMMOBILIARE ENNE di MAZZI P. e C. s.a.s., in persona dei suoi legali rappresentanti Mazzi Paolo e Ferretti Ivano, elettivamente domiciliata in Modena presso lo studio dell’avv.Carla Sacchi, che la rappresenta e difende in virtù di mandato a margine della comparsa di risposta;

-CONVENUTA- oggetto: opposizione D.I. CONCLUSIONI DELLE PARTI: L'avv. Francesco Grossi per l’attore (come da atto di citazione): Ogni contraria istanza disattesa, voglia il Giudice in via preliminare

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a) dichiarare la nullità del ricorso e del decreto ingiuntivo opposto per violazione dell’art.163 n°2 cpc, giusto il combinato disposto degli artt.156 e 164 cpc; b) dichiarare la nullità del ricorso e del decreto ingiuntivo opposto per difetto di rappresentanza in capo al legale rappresentante pro-tempore, avendo sottoscritto la procura alle liti disgiuntamente dagli altri soci accomandatari, in violazione dei limiti di rappresentanza imposti dallo statuto; nel merito: accertata la mancata conclusione dell’affare, respingere la domanda della Immobiliare Enne e, conseguentemente, revocare il decreto ingiuntivo; in via riconvenzionale: a) accertata la violazione dell’art.1759 cc da parte della Immobiliare Enne, dichiarare non dovuto il compenso richiesto ed ordinare alla stessa convenuta opposta la restituzione della somma di £.4.500.000, ricevuta in acconto provvigioni, oltre interessi corrispettivi e rivalutazione monetaria dal 29 settembre 1997 al saldo effettivo; b) condannare la Immobiliare Enne al risarcimento dei danni patiti da XX, che si quantificano nella somma di £.3.088.000, di cui £.2.448.000 pari alle competenze ed onorari corrisposti dal sig. XX allo studio legale Grossi per l’assistenza nelle trattative contrattuali e £.640.000 pari a competenze ed onorari corrisposti dal medesimo al notaio dr.Monica Rossi per l’attività prestata, con interessi e rivalutazione monetaria dalla data di anticipazione al saldo effettivo. Con vittoria di spese e competenze. L'avv. Carla Sacchi per la convenuta (come da comparsa di risposta): Contrariis reiectis, voglia il Giudice respingere l’opposizione ex adverso proposta perché infondata in fatto e diritto e conseguentemente confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto. Respingere, altresì, ogni ulteriore domanda e segnatamente la domanda proposta in via riconvenzionale per totale infondatezza della stessa. In ogni caso condannare XX a pagare alla Imm.re Enne sas la somma di £.7.740.000 o quell’altra accertanda in corso di causa.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso al Pretore di Modena la Immobiliare Enne di Mazzi P. e C. sas chiedeva ed otteneva ingiunzione di pagamento dei confronti di XX per la complessiva somma di £.7.740.000 oltre interessi, quale saldo del compenso provvigionale per la mediazione svolta in relazione all’affare concluso mediante accettazione del venditore della proposta di acquisto dell’immobile sito in Modena, via Tornitori n°58, avanzata dal XX; compenso convenuto in £.10.200,000 + Iva, di cui solo £.4.500.000 corrisposte in acconto. Avverso tale decreto –n°178 del 9 febbraio 1998, notificato il 25 febbraio 1998- XX proponeva opposizione con atto di citazione dinanzi al Pretore notificato il 1 aprile 1998. In tale atto rassegnava le conclusioni riportate in epigrafe, deducendo: a) la nullità del ricorso e, quindi, dell’ingiunzione, sia per omessa menzione del nominativo del legale rappresentante nella ragione sociale indicata e nella procura, sia per difetto di rappresentanza, essendo stata la procura rilasciata da uno solo dei soci accomandatari, nonostante la previsione statutaria di firma congiunta per gli atti di straordinaria amministrazione eccedenti il valore di £.2.000.000; b) l’inesistenza dell’altrui credito:

1) per omessa conclusione dell’affare, posto che il preliminare de qua era stato da

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esso opponente poi disdettato perché l’immobile era parzialmente privo di quanto promesso (impianti autonomi, locale adibito a lavanderia e doppio garage) e viziato da abusi edilizi (modifiche interne non autorizzate);

2) per l’altrui inadempimento rilevante ex art.1759 c.c., avendogli il mediatore nascosto le circostanze suddette, a lui perfettamente note; c) di aver pertanto diritto alla restituzione dell’acconto corrisposto ed al risarcimento dei danni, rappresentati dagli esborsi sostenuti in fase pregiudiziale in favore del proprio legale e del notaio. Costituitasi in giudizio, la convenuta Immobiliare Enne rassegnava le conclusioni riportate in epigrafe, sostenendo l’infondatezza: a) delle avverse eccezioni sub a), essendo stata la procura rilasciata con firma leggibile da uno degli accomandatari della società, in materia propria dell’amministrazione ordinaria; b) della avversa eccezione sub b1), integrando la stipula del preliminare il concetto di affare concluso, nonché di quella sub b2), posto che l’immobile era stato promesso in vendita, giusto testo contrattuale, senza alcuna delle qualità ex avderso indicate, ed atteso che l’abuso edilizio era in origine ignoto ad essa mediatrice e comunque tale da essere facilmente sanato (com’è poi avvenuto) e quindi inidoneo a giustificare la rottura del contratto per altrui grave inadempimento. Fallito il tentativo di conciliazione ed assunta prova orale e documentale, a seguito della soppressione degli Uffici Giudiziari di Pretura, disposta dal D. LGS. n°51/98, la causa veniva rimessa a questo Tribunale ed assegnata, in fine, allo scrivente che, sulle conclusioni delle parti come in epigrafe trascritte, scaduti in data 22 ottobre 2003 i termini assegnati ex art.190 c.p.c., tratteneva la causa in decisione in funzione di giudice unico.

MOTIVI DELLA DECISIONE 1) Le eccezioni preliminari sub a) dell’opponente sono infondate, in quanto: -l’omessa indicazione della ragione sociale completa dell’ingiungente nell’intestazione del ricorso costituisce una mera irregolarità priva di conseguenze, non ostando alla certa identificazione della parte; -la firma del legale rappresentante apposta in calce alla procura a margine di tale atto appare leggibile come P.Mazzi. In ogni caso, essa è all’evidenza identica a quella apposta in calce alla procura a margine della comparsa di costituzione nel presente giudizio, ove l’identificazione del firmatario quale Paolo Mazzi è resa certa dall’espressa indicazione del suo nominativo nell’intestazione dell’atto. E poiché “l'illeggibilità della firma apposta, in calce alla procura ad litem, da un soggetto che conferisca il potere di rappresentare in giudizio, quale legale rappresentante di un ente collettivo, non determina automaticamente la nullità della procura, in quanto ciò si verifica solo se ed in quanto manchi ogni collegamento tra il sottoscrittore e l'ente, con la conseguenza che tale collegamento, se viene contestato, ben può essere dimostrato, producendo adeguati elementi di prova, nel corso del giudizio” (così, da ultimo, Cass., sez.III, sent. n°1279 del 29 gennaio 2003, nella cui motivazione viene diffusamente spiegato come la nullità della procura non discende dalla mera illeggibilità della firma del soggetto che l’abbia conferita, ma dal derivante difetto di prova del collegamento tra lo stesso sottoscrittore e l'ente, con conseguente possibilità di accertare tale collegamento in base ad elementi estrinseci all’atto, purchè ritualmente acquisiti al processo), deve conclusivamente ritenersi nella specie detta procura valida, siccome certamente rilasciata da Paolo Mazzi, che risulta documentalmente legale rappresentante sociale;

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-l’iniziativa processuale volta al recupero di un credito va ricondotta ad attività di ordinaria amministrazione, trattandosi di atto conservativo e non dispositivo, ed a maggior ragione ad attività di ordinaria amministrazione sociale, che viene comunemente estesa fino a ricomprendere ogni atto rientrante nell’oggetto sociale, dovendo considerarsi straordinaria soltanto quell’attività di disposizione o di alienazione, suscettibile di modificare la struttura dell'ente e, perciò esorbitante e contrastante con l'oggetto sociale (su tali definizioni si vedano, ad esempio, Cass., sez.I, sent. n°2430 del 12 marzo 1994 e sez.II, sent. n°9296 del 9 novembre 1994). Conseguentemente, non ricorre nella specie il denunciato vizio di rappresentanza, posto che per l’ordinaria amministrazione lo statuto dell’opposta, in atti, prevede l’azione disgiunta dei suoi accomandatari-rappresentanti ex lege. 2) Passando al merito, il motivo sub b1), nella sua assolutezza, è all’evidenza infondato, essendo pacifico in giurisprudenza che il diritto del mediatore alla provvigione sorge “tutte le volte in cui, tra le parti avvalsesi della sua opera, si sia validamente costituito un vincolo giuridico che consenta a ciascuna di esse di agire per l'esecuzione del contratto, con la conseguenza che anche un contratto preliminare di compravendita deve considerarsi ‘atto conclusivo dell'affare’, idoneo, per l'effetto, a far sorgere in capo al mediatore il diritto alla provvigione, senza che, in senso contrario, spieghi influenza la circostanza che, al preliminare non sia poi seguita la stipula del contratto definitivo.” (così Cass., sez.III, sent. n°12022 del 8 agosto 2002. In senso conforme, fra le più recenti, v. Cass., sez.III, sentt. n°6599 del 11 maggio 2001, n°6827 del 18 maggio 2001, n°2071 del 13 febbraio 2002, n°6731 del 10 maggio 2002 e n°16678 del 26 novembre 2002). Poiché, nella specie, è documentato l’avvenuto incontro negoziale delle volontà delle parti messe in contatto dal mediatore, l’affare deve senz’altro, ai fini che qui occupano, ritenersi concluso. 2.1) In realtà, tale motivo, alla luce della chiara prospettazione della parte, sembra introdotto non tanto per sostenere la mancata conclusione dell’affare, quanto per escludere il diritto del mediatore al compenso in forza delle dedotte vicende patologiche in tesi ostative alla definitiva attuazione del preliminare. Senonchè, inteso in tal modo, l’assunto già in astratto si scontra con le regole generali di settore che, individuato nel preliminare una fattispecie di affare concluso, portano ad escludere detto compenso soltanto in caso di patologie originarie del contratto, quali la nullità (che esclude in radice che un affare possa dirsi concluso), l’annullabilità e la rescindibilità (in forza del testuale disposto dell’art.1757 co.3° c.c., che peraltro richiede la previa conoscenza della causa d’invalidità da parte del mediatore), mentre sembrano rendere indifferente il diritto al compenso rispetto a quelle vicende, pur patologiche e pur preesistenti, che incidano soltanto sul rapporto, determinandone ad esempio la resolubilità. Tali principi risultano, tra l’altro, puntualmente affermati in Cass., sez.II, sent. n°4111 del 22 marzo 2001, nella cui motivazione si legge: “Basta, pertanto, che le parti abbiano stipulato un contratto preliminare perché sorga il diritto del mediatore alla provvigione (secondo la sentenza di questa Corte 18/6/1981, n°3980, persino se manca la possibilità di ottenere l'esecuzione specifica ai sensi dell'art. 2932 c.c.); dalle ipotesi di contratti sottoposti a condizione risolutiva, annullabili o rescindibili, previste dall'art. 1757, 2 e 3 comma c.c., è desumibile il principio che l'indicato diritto rimane insensibile alle vicende successive alla stipula, riguardanti sia lo stesso contratto che il rapporto da esso generato,

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salvo che le parti, nell'ambito della loro autonomia, non abbiano subordinato il diritto alla provvigione al buon andamento dell'affare. Sembra da preferire la tesi, secondo la quale il principio trova la sua ragione di essere nella volontà legislativa di sottrarre il diritto del mediatore, già sottoposto alla grave alea della conclusione dell'affare, ad ulteriori alee connesse all'esecuzione di esso. Il principio è stato applicato nelle ipotesi di esercizio del recesso convenzionale o legale (App. Napoli, 26/4/1972, Dir. giur. 1972, p. 351), di scioglimento del contratto per mutuo dissenso (App. Torino, 14/1/1944, Rep. Foro it. 1944, voce mediazione, n. 35) e, secondo la prevalente dottrina, è applicabile nelle ipotesi di risoluzione contrattuale per inadempimento, impossibilità o eccessiva onerosità sopravvenuta, di revoca ex art. 2901 c.c.”. 2.2) Consegue a tanto l’irrilevanza, in sé, ai fini dell’esonero dall’obbligo di pagamento della provvigione del mediatore, delle ragioni addotte dall’opponente per la successiva mancata stipula del contratto definitivo, essendo esse già in astratto ascrivibili: -a vizi attinenti al rapporto e non al contratto. E’ il caso della prospettata promessa di vendita di aliud pro alio, che non dà luogo ad azione di annullamento, ma ad “azione contrattuale di risoluzione o di adempimento ex art. 1453 c.c., svincolata dai termini di decadenza e prescrizione previsti dall'art. 1495 c.c.”(così, ex multis, Cass., sez.II, sent. n°13925 del 5 settembre 2002). E’ anche il caso della mancata stipula del contratto definitivo nel termine concordato, che già in astratto costituisce inadempimento rilevante ex art.1453 ss c.c. e non vizio di annullabilità del contratto; -a vizi comunque inidonei a far ritenere il contratto originariamente invalido. E’ il caso delle prospettate difformità urbanistiche, che non rendono il preliminare nullo, sia perché non pare trattarsi di abusi rilevanti ex art. 40, secondo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, sia perché in ogni caso “ai relativi contratti preliminari di vendita, non si applica la sanzione di nullità posta dall'art. 40, secondo comma, L. 28 febbraio 1985, n. 47; sanzione che riguarda invece i contratti definitivi di trasferimento di diritti reali su costruzioni eseguite in difformità dalla licenza edilizia, se dagli stessi non risultino gli estremi della concessione in sanatoria o ad essi non sia allegata copia della domanda presentata per ottenerla (Cass. 3 settembre 1993 n°9313; 1 settembre 1997 n°8335; 17 giugno 1999 n°6018; 6 agosto 2001 n. 10831, n°6731/02 cit.). 3) Per quanto attiene, invece, al profilo sub b2), è il caso di precisare in diritto che “l'art. 1759 comma 1 c.c. -che impone al mediatore l'obbligo di comunicare alle parti le circostanze a lui note circa la valutazione e sicurezza dell'affare che possano influire sulla sua conclusione- deve essere letto in coordinazione con gli art. 1175 e 1176 dello stesso codice, nonché con la disciplina dettata dalla legge n. 39 del 1989 -che ha posto in risalto la natura professionale dell'attività del mediatore, subordinandone l'esercizio all'iscrizione in un apposito ruolo, che richiede determinati requisiti di cultura e competenza (art. 2), condizionando all'iscrizione stessa la spettanza del compenso (art. 6). Ne consegue che il mediatore, pur non essendo tenuto, in difetto di un incarico particolare in proposito, a svolgere, nell'adempimento della sua prestazione (che si svolge in ambito contrattuale), specifiche indagini di natura tecnico-giuridica (come l'accertamento della libertà dell'immobile oggetto del trasferimento, mediante le cosiddette visure catastali ed ipotecarie) al fine di individuare circostanze rilevanti ai fini della conclusione dell'affare a lui non note, è pur tuttavia tenuto ad un obbligo di corretta informazione secondo il criterio della media diligenza professionale, il quale comprende, in senso positivo, l'obbligo di comunicare le circostanze a lui note o comunque conoscibili con la comune

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diligenza che si richiede al mediatore, nonché, in senso negativo, il divieto di fornire non solo informazioni non veritiere, ma anche informazioni su circostanze delle quali non abbia consapevolezza e che non abbia controllato, poiché il dovere di correttezza e quello di diligenza gli imporrebbero in tal caso di astenersi dal darle. Ne consegue che, qualora il mediatore dia informazioni su circostanze di cui non abbia consapevolezza e che non abbia controllato, le quali si rivelino poi inesatte e non veritiere, ovvero ometta di comunicare circostanze da lui non conosciute ma conoscibili con l'ordinaria diligenza professionale, è legittimamente configurabile una sua responsabilità per i danni sofferti, per l'effetto, dal cliente.” (così, di recente, Cass., sez.III, sent. n°6389 del 8 maggio 2001. Nei medesimi sensi Cass., sez.III, sent. n°5107 del 26 maggio 1999). La vicenda di causa va, pertanto, riguardata sulla scorta di tale condivisibile principio, che disegna i confini della responsabilità del mediatore. 3.1) Ciò posto, ai fini che qui occupano è in primo luogo da escludersi ogni rilievo alle lamentate difformità edilizie del bene promesso in vendita. Deve infatti ritenersi che tali difformità, effettivamente esistenti: a) erano ignote al mediatore prima del suo intervento. In proposito, l’esito complessivo dell’istruttoria è coerente, e fa ritenere che la differenza fra stato di fatto e stato di diritto (consistente nella chiusura di una finestra e nell’accorpamento di un locale bagno ad altro vano) è emersa per la prima volta in occasione dell’intervento in loco del sig. Paolo Di Ronco, incaricato dal XX, dopo la conclusione del preliminare, essendo la circostanza ignota al venditore Galloni (che, in realtà, aveva semplicemente promesso l’acquisto del bene ai precedenti proprietari, prima di determinarsi a ricercare altro acquirente in sua vece) e, a fortiori, al mediatore; b) non sono state oggetto di incontrollate comunicazioni errate da parte del mediatore. Sul punto, è innanzitutto escluso che possa riferirsi anche al mediatore l’attestazione di inesistenza di “interventi edilizi o di mutamenti di destinazione che avrebbero richiesto licenza o concessione o autorizzazione” contenuta nel riquadro in basso a destra del modulo di proposta irrevocabile sottoscritta dal XX ed accettata dal Galloni, posto che detto riquadro inizia con “la parte alienante dichiara” e prosegue, nella parte che qui interessa, con “dichiara inoltre che…”. Tale attestazione, quindi, proviene direttamente dalla parte alienante, e non può dunque riferirsi anche al mediatore, non tenuto a garantire la verità delle altrui dichiarazioni. Atteso ciò, l’unico elemento di prova in proposito è rappresentato dalla testimonianza di Elisa Di Mattia, secondo la quale Paolo Mazzi avrebbe dato oralmente una generica rassicurazione sul fatto che l’affare non presentava alcun rischio. Tale circostanza, però, anche a ritenerla vera, non integra gli estremi della incontrollata comunicazione fonte di responsabilità del mediatore in caso di sua falsità, essendo evidente, in forza dei principi di diritto ut supra esposti, che la comunicazione colpevole deve essere specificamente indirizzata al fatto inveritiero; c) non costituiscono circostanze che il mediatore avrebbe dovuto diligentemente conoscere e comunicare al promissario acquirente prima del suo impegno, trattandosi di fatti apprezzabili soltanto in base ad una indagine tecnica cui lo stesso non può dirsi in via generale tenuto. 3.2) Per il resto, l’opponente lamenta che il mediatore gli avrebbe prospettato prima della sua proposta, contrariamente al vero, che: a) il garage posto nel cortile era un’opera non abusiva; b) l’appartamento era dotato di separato locale lavanderia, in proprietà esclusiva;

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c) l’appartamento era munito di impianto autonomo di riscaldamento. L’opposta, da parte sua, ha decisamente negato di aver dato tali rassicurazioni. Orbene, dato per pacifico che tali tre circostanze sono sicuramente false, va premesso che in proposito la prova orale ha dato esiti del tutto contraddittori, risultando le deposizioni di Elisa Di Mattia, da un lato, e degli altri tre testimoni, dall’altro, di tenore diametralmente opposto. Né pare possibile affermare l’attendibilità prioritaria della prima sui secondi, posto che, sul piano soggettivo, il coinvolgimento della prima nella vicenda (la Di Mattia ha avuto un figlio dal XX, ed ha partecipato per conto del predetto, anche da sola, a tutta la fase dei sopralluoghi preliminari e successivi) non può dirsi inferiore a quello di Roberta Boni (socia accomandante dell’immobiliare Enne) di Galloni Gian Carlo (promittente venditore dell’immobile, interessato a scaricarsi da ogni responsabilità, pendendo per la presente vicenda altra controversia fra costui ed il XX), e di Grassi Cinzia (che avrebbe partecipato ai sopralluoghi per conto di altra agenzia parimenti incaricata della vendita, salvo ritirarsi in presenza del Mazzi), mentre, sul piano oggettivo: a) il racconto dei tre testi favorevoli all’opposta appare sulle questioni principali del tutto convergente, non potendo alle modeste differenze di esposizione di alcuni fatti secondari assegnarsi un valore negativo superiore alla totale assenza di riscontri delle deposizione della Di Mattia; b) a tal proposito, va precisato che la corrispondenza dell’immobile descritto nel foglio pubblicitario della Mazzi Case (doc 2 dell’opponente), ove si parla anche della presenza di “doppio garage”, a quello promesso in acquisto dal XX è circostanza, prima ancora che incerta, irrilevante (il che rende superflua l’emenda del provvedimento del pregresso istruttore, che ha escluso il relativo capitolo di prova dell’opponente ritenendo la circostanza, contrariamente al vero, pacifica). E’ chiaro, infatti, che l’affidamento del cliente non può semplicemente derivare da un annuncio sintetico (tanto più nel caso in cui alcuni dati risultano de visu certamente errati, come nella specie, ove l’indicazione cartacea è “primo piano”, laddove l’appartamento è pacificamente al secondo piano, nonché “balcone”, ove invece nell’appartamento, giusta descrizione contrattuale, ve ne sono due), essendo costui tenuto a verificarli in loco, com’è infatti avvenuto, avendo la Di Mattia visionato il garage; sicchè, anche ammessa tale presunta corrispondenza, l’annuncio non può considerarsi autonoma comunicazione inveritiera rilevante del mediatore, né tantomeno utilizzarsi come dato di conferma estrinseca della deposizione della Di Mattia, che riguarda una comunicazione di non abusività, non di materiale esistenza; c) resta dunque il fatto che la deposizione della Di Mattia rimane, in causa, priva di riscontri; d) in più, nella descrizione del bene nel corpo della scrittura sottoscritta dal XX e dal Galloni (“appartamento al 2° piano composto da ingresso, cucina, soggiorno, sala, 3 camere, bagno, 2 balconi oltre ad area cortiliva privata”: tale è la descrizione in entrambe le proposte in atti) non v’è alcun riferimento né al garage, né al separato locale lavanderia. Tale dato appare oggettivamente significativo in quanto, ove al XX fosse stata data rassicurazione sul fatto che il garage esistente in cortile era un bene legittimamente trasferibile e che il separato locale era pertinenza esclusiva dell’appartamento, come dichiarato dalla Di Mattia, i due locali –secondo l’id quod plaerumque accidit- sarebbero stati senz’altro inseriti in detta descrizione.

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Deve pertanto conclusivamente ritenersi che la prova offerta dal XX –gravato dal relativo onere- in ordine alla negligenza informativa del mediatore non sia sufficiente a dimostrare l’assunto. 4) Va quindi ribadito il diritto del mediatore al conseguimento del saldo della provvigione pattuita, la cui entità risulta documentata ed incontroversa. 5) In definitiva, l’opposizione va integralmente rigettata. 6) Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale di Modena, in persona del Giudice Unico dr. Michele Cifarelli, definitivamente pronunciando sulla opposizione avverso il decreto ingiuntivo n°178 emesso dal Pretore di Modena il 9 febbraio 1998 e notificato il 25 febbraio 1998, proposta da XX nei confronti della Immobiliare Enne di Mazzi P. e C. sas con atto di citazione notificato in data 1 aprile 1998, così provvede: RIGETTA l'opposizione; CONDANNA XX al rimborso delle spese sopportate da controparte per il giudizio di opposizione, che liquida in complessivi €.3.207,26 oltre spese generali ed accessori dovuti per legge, di cui €.393,61 per esborsi, €.1.213,65 per diritti ed €.1.600,00 per onorario. Così deciso in data 19 marzo 2004

IL GIUDICE -Michele Cifarelli-

Deciso il 05.05.2004