aiutostatalesensiai di detto articolo....2019/04/25  · sentenza dell'Economische Politie rechter...

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SENTENZA DEL 24-1-1978 CAUSA 82/77 dell'applicazione dei prezzi minimi fissi non è un elemento tale da giusti ficare un simile provvedimento, dal momento che questo è incompatibile, per altri motivi, con l'art. 30 del Trat tato. 3. L'art. 92 del Trattato CEE deve essere interpretato nel senso che la fissazione, da parte di un'autorità pubblica, ma a carico esclusivo dei consumatori, di prezzi minimi per la vendita al dettaglio di un determi nato prodotto non costituisce un aiuto statale ai sensi di detto articolo. Nel procedimento 82/77, avente ad oggeto la domanda di pronunzia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CEE, dal Gerechtshof di Amsterdam nella causa dinanzi ad esso pendente fra Pubblico ministero del Regno dei Paesi Bassi e Jacobus Philippus van Tiggele, residente in Maasdam (Paesi Bassi) domanda vertente sull'interpretazione degli artt. 30-37 e 92-94 del Trattato CEE, LA CORTE, composta dai signori: H. Kutscher, presidente; M. Sørensen e G. Bosco, presidenti di sezione; A. M. Donner, P. Pescatore, A. J. Mackenzie Stuart e A. O'Keeffe, giudici; avvocato generale: F. Capotorti; cancelliere : A. Van Houtte, ha pronunziato la seguente SENTENZA In fatto Gli antefatti, il procedimento e le osser vazioni presentate a norma dell'art. 20 dello Statuto (CEE) della Corte di giu stizia si possono riassumere come segue: I Gli antefatti e il procedi mento 1. Il sig. van Tiggele, negoziante di 26

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  • SENTENZA DEL 24-1-1978 — CAUSA 82/77

    dell'applicazione dei prezzi minimifissi non è un elemento tale da giustificare un simile provvedimento, dalmomento che questo è incompatibile,per altri motivi, con l'art. 30 del Trattato.

    3. L'art. 92 del Trattato CEE deve

    essere interpretato nel senso che la

    fissazione, da parte di un'autoritàpubblica, ma a carico esclusivo deiconsumatori, di prezzi minimi per lavendita al dettaglio di un determinato prodotto non costituisce unaiuto statale ai sensi di detto articolo.

    Nel procedimento 82/77,

    avente ad oggeto la domanda di pronunzia pregiudiziale proposta allaCorte, a norma dell'art. 177 del Trattato CEE, dal Gerechtshof diAmsterdam nella causa dinanzi ad esso pendente fra

    Pubblico ministero del Regno dei Paesi Bassi

    e

    Jacobus Philippus van Tiggele, residente in Maasdam (Paesi Bassi)

    domanda vertente sull'interpretazione degli artt. 30-37 e 92-94 del TrattatoCEE,

    LA CORTE,

    composta dai signori: H. Kutscher, presidente; M. Sørensen e G. Bosco,presidenti di sezione; A. M. Donner, P. Pescatore, A. J. Mackenzie Stuart eA. O'Keeffe, giudici;

    avvocato generale: F. Capotorti;cancelliere : A. Van Houtte,

    ha pronunziato la seguente

    SENTENZA

    In fatto

    Gli antefatti, il procedimento e le osservazioni presentate a norma dell'art. 20dello Statuto (CEE) della Corte di giustizia si possono riassumere come segue:

    I — Gli antefatti e il procedimento

    1. Il sig. van Tiggele, negoziante di

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  • PUBBLICO MINISTERO OLANDESE / VAN TIGGELE

    vini e liquori, veniva condannato dall'Economische Politierechter (giudice dipolizia economica) presso l'Arrondissementsrechtbank (Tribunale) di Rotterdam, con sentenza 18 maggio 1976, adun'ammenda di 5 000 fiorini o a tre

    mesi d'arresto per trasgressione continuata del regime di prezzi minimi per lavendita, nell'ambito nazionale, dibevande distillate e, più particolarmente,dell'art. 2, n. 1, del «Prijsverordeninggedistilleerde dranken» (pubblicato nelVerordeningenblad Bedrijfsorganisatien. 50 del 31 dicembre 1975 col n. G Dr.

    5) emanato il 17 dicembre 1975 dal«Produktschap voor gedistilleerdedranken».

    Con sentenza 11 ottobre 1976, ilGerechtshof dell'Aia annullava lasentenza dell'Economische Politie

    rechter in quanto il regolamento inmateria di prezzi non era valido indiritto olandese. Tale sentenza veniva a

    sua volta annullata il 17 maggio 1977dallo Hoge Raad, il quale rimetteva lacausa al Gerechtshof di Amsterdam perriesame e decisione sull'appèllo.

    2. Con ordinanza 30 giugno 1977, ilGerechtshof di Amsterdam ha sospeso ilprocedimento e sottoposto in via pregiudiziale alla Corte di giustizia, in conformità all'art. 177 del Trattato CEE, leseguenti questioni:«1. Se gli artt. 30-37 del Trattato CEE

    vadano interpretati nel senso che ilregime di prezzi minimi per lavendita, nell'ambito nazionale, dibevande distillate, stabilito dalladirezione del Produktschap voorgedistilleerde dranken il 17 dicembre 1975 con la «Prijsverordeninggedistilleerde dranken», è vietato inquanto restrizione quantitativaall'importazione ovvero misura d'effetto equivalente.

    2. Se gli artt. 92-94 del Trattato CEEvadano interpretati nel senso che ilsuddetto regime deve considerarsiun aiuto concesso dai Paesi Bassi,incompatibile col mercato comune.»

    3. Il «Prijsverordening gedistilleerdedranken» fissava, per la vendita al dettaglio nel territorio nazionale di bevandedistillate, i seguenti prezzi minimi:

    a) per il ginepro giovane e per il«vieux» (bevanda dall'aroma dicognac, da non confondere colginepro invecchiato):

    — «il prezzo di catalogo unitario»aumentato di 0,60 fiorini; lasomma così ottenuta va maggiorata dell'IVA (16 %) e non può inalcun caso essere inferiore a 11,25fiorini il litro (art. 2, n. 1, del regolamento).

    Per prezzo di catalogo unitarios'intende il prezzo al litro figurante, il 6 ottobre 1975, nel listinoprezzi del produttore, prescindendo da eventuali riduzioni,maggiorato di un importo parialla misura in cui l'imposta diconsumo è stata aumentata il 1°

    gennaio 1976 (tale imposta èinfatti versata dal produttore, chela ripercuote sui compratori), IVAesclusa. I produttori possono modificare i prezzi di catalogo unitario fissare nuovi prezzi di catalogounitari per i prodotti che non figurino ancora nei listini alla data del6 ottobre 1975. Essi devono notifi

    care al Produktschap tutti i prezzidi catalogo unitari e le modificheapportatevi;

    — in mancanza di prezzo di catalogo unitario; 11,25 fiorini il litro(art. 2, n. 2, del regolamento);

    b) per il ginepro invecchiato: 11,25fiorini il litro (art. 2, n. 3, del regolamento) ;

    c) per tutte le altre bevande distillate:

    il prezzo d'acquisto (cioè il prezzod'acquisto effettivamente pagato odovuto, diminuito di ogni eventualeriduzione e IVA esclusa) maggioratodell'IVA (art. 4 del regolamento).

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  • SENTENZA DEL 24-1-1978 — CAUSA 82/77

    Tutti i suddetti prezzi minimi valgonoindistintamente per le bevande distillateolandesi e per quelle importate; essi siapplicano del pari ai prodotti olandesiesportati e successivamente reimportati.

    L'art. 8 del «Prijsverordening» disponequanto segue:

    Il presidente del Produktschap può, intaluni casi o gruppi di casi, esentaredall'applicazione delle disposizioni delpresente regolamento. L'esenzione puòessere subordinata a determinate condizioni.

    I partecipanti al presente procedimentopregiudiziale sono d'accordo sul fattoche il ginepro giovane, il ginepro invecchiato e il «vieux» sono prodotti tipicamente olandesi e non vengono quasimai importati dall'estero. Secondo leinformazioni fornite dalla Commissione,la principale eccezione a questa regola ècostituita dalle importazioni di gineprodal Belgio, le quali, in base ai calcoli delProduktschap, hanno raggiunto, inquesti ultimi anni, i seguenti livelli(espressi in litri al 100 % di alcool):1972: 132 753, 1973: 163 885, 1974:183 086, 1975: 173 504, 1976: 95 640

    Inoltre, piccoli quantitativi di gineprosono stati importati da altri Statimembri e da alcuni paesi terzi (anche iseguenti dati sono espressi in litri al100 % d'alcool):

    1974: 8 569, 1975: 5 541, 1976: 25 727

    I partecipanti al presente procedimentoconvengono tra loro anche sul fatto cheal ginepro importato si applica in praticaunicamente il prezzo minimo generaledi 11,25 fiorini, non essendo stato notificato, in relazione ad esso, alcun prezzodi catalogo unitario.Il Produktschap era stato autorizzato ademanare il regolamento in materia diprezzi minimi dal regio decreto 18dicembre 1975, n. 51 (Staatsblad 1975,pag. 746), nel cui preambolo è dichiarato quanto segue :

    Tenuto conto dei fenomeni che si mani

    festano da qualche tempo nella forma

    zione dei prezzi al dettaglio dellebevande distillate, siamo convinti, alpari del Produktschap voor gedistilleerde dranken, che è indispensabileemanare le disposizioni necessarieperchè il Produktschap possa fissareprezzi minimi per la vendita, nel territorio nazionale, di bevande distillate.Infatti, accade sempre più spesso chetali bevande siano vendute ai consuma

    tori a prezzi nettamente inferiori aquelli praticati fino a non molto tempofa nell'ambito del sistema — oggi abbandonato — degli accordi verticali individuali sui prezzi imposti.

    In via di principio siamo favorevoli allaconcorrenza in materia di prezzi, mariteniamo che questi, il cui calo è già inatto e non accenna ad arrestarsi, sianoscesi ad un livello tale da rendere ormai

    impossibile persino alle rivendite di vinie alcoolici moderne, efficienti e benamministrate coprire i costi di distribuzione.

    Pensiamo del pari che il protrarsi dell'attuale situazione potrebbe mandare inrovina imprese alle quali la limitazionedella concorrenza in materia di prezzifornirebbe senza dubbio l'occasione di

    adeguare, entro un periodo di tempoabbastanza breve, i criteri di gestione eil livello dei costi a quello di impresemoderne, efficienti e ben amministrate.Ci sembra, infine, che non sia possibiletrascurare completamente il carattereparticolare che i prodotti di cui trattasipresentano sotto il profilo della sanitàpubblica.

    Per il momento, nulla autorizza acredere che tale situazione possa prestomodificarsi spontaneamente nel senso diun'attenuazione della concorrenza in

    materia di prezzi. Riteniamo pertantonecessario autorizzare il Produktschapvoor gedistilleerde dranken, conformemente alla sua richiesta, a fissare prezziminimi di vendita al dettaglio dellebevande distillate. Il Produktschap hadichiarato che per ora intende avvalersidi tale autorizzazione solo per quanto

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    concerne le bevande la cui vendita costi

    tuisce una parte importante dellevendite complessive nel settore considerato.

    Poiché è impossibile attualmente giudicare se le circostanze che sono all'ori

    gine della sfrènata concorrenza inmateria di prezzi nel suddetto settorecontinueranno a produrre i loro effettiin futuro, riteniamo opportuno autorizzare il Produktschap a disciplinare iprezzi solo per un periodo di 3 anni.D'altra parte, riteniamo del pari conveniente che la durata della validità dellenorme emanate dal comitato direttivo

    del Produktschap per l'attuazione delpresente decreto sia limitata a un anno,giacchè in tal modo il Produktschapsarà costretto a riesaminare anno peranno l'opportunità del mantenimento invigore del regime.Nei Paesi Bassi, la concorrenza inmateria di prezzi nel settore della distribuzione delle bevande alcoliche era

    stata limitata dagli accordi verticali individuali sui prezzi imposti, applicati diconcerto dalla maggior parte dei distillatori olandesi. Con sentenza 22

    settembre 1975, emanata nell'ambito diun procedimento sommario (NJ 1976,n. 95), il presidente dell'Arrondissementsrechtbank di Utrecht dichiarava

    tali accordi privi di efficacia giuridica inquanto vietati dalla «Wet op de Economische Mededinging» (legge olandesesulla concorrenza economica).

    A seguito di tale sentenza, i produttoricessavano di applicare i suddettiaccordi; si scatenava così una «guerradei prezzi» in conseguenza della quale iprezzi delle bevande distillate di marcasubivano rapidamente un calo notevole,dell'ordine di numerosi fiorini il litro.

    4. L'ordinanza del Gerechtshof di

    Amsterdam è pervenuta in cancelleria il5 luglio 1977.

    Il sig. van Tiggele, imputato nella causaprincipale, la Commissione e il Governoolandese hanno presentato osservazioni

    scritte in conformità all'art. 20 dello

    Statuto (CEE) della Corte di giustizia.

    La Corte, su relazione del giudice relatore, ha deciso di passare alla fase oralesenza procedere ad istruttoria.

    II — Le osservazioni scritte

    presentate alle Corte

    Sulla prima questioneL'imputato nella causa principale sotto-linea innanzitutto che gli artt. 30 e 92del Trattato non si possono applicaresimultaneamente ad una stessa situazione, come risulta dalla sentenza 22marzo 1977 (causa 74/76, Jannelli eVolpi/Meroni; Racc. 1977, pag. 557).

    Il regolamento olandese di cui trattasi,in quanto provvedimento promanantedai pubblici poteri, non può essere valutato alla luce dell'art. 85 del Trattato; siveda in proposito la sentenza 18 giugno1975 (causa 94/74, IGAV/Ente nazionale per la cellulosa e per la carta; Racc.1975, pag. 699).

    Ciononostante, l'imputato nella causaprincipale ritiene opportuno analizzaretaluni principi elaborati dalla Corte inmateria di concorrenza.

    Qualora la disciplina relativa ai prezziminimi fosse applicata dalle impreseinteressate in forza di un accordo osotto forma di pratica concordata, taleaccordo o tale pratica sarebbero in contrasto col divieto sancito dall'art. 85, n.1, del Trattato. Questa conclusione sievince dalla stessa lettera di tale norma

    e trova inoltre conferma nella giurisprudenza della Corte e in particolare nellesentenze pronunziate il 14 luglio 1972nell'ambito delle cause dei coloranti

    (causa 48/69, ICI/Commissione, ealtre; Racc. 1972, pagg. 619 e segg.)nonché nella sentenza 26 novembre

    1975 (causa 73/74, Groupement desfabricants de papiers peints de Belgique/Commissione; Racc. 1975, pag. 1491).

    Il fatto che un accordo o una praticaconcordata concernano unicamente

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    imprese di un solo Stato membro non lisottrae all'applicazione dell'art. 85. LaCorte ha anzi dichiarato che siffatti

    accordi e pratiche, che abbraccianol'intero territorio di uno Stato membro,possono pregiudicare gli scambi intracomunitari; si vedano le sentenze 14 luglio1972 e 26 novembre 1975, già citate,nonché la sentenza 14 maggio 1975(cause riunite 19 e 20/74, Kali und SalzAG e Kali-Chemie AG/Commissione;Racc. 1975, pag. 499). Gli accordi delgenere sopra descritto hanno l'effetto dirafforzare l'isolamento dei mercati

    nazionali e di conseguenza ostacolanola compenetrazione economica volutadal Trattato e proteggono i prodottinazionali; vedasi la sentenza 14 maggio1975 summenzionata. Perché vi sia

    «pregiudizio» ai sensi dell'art. 85 delTrattato, è sufficiente che in conseguenza dell'accordo considerato ilcommercio fra gli Stati membri si svolgain modo diverso da quello che sisarebbe avuto senza la restrizione

    prodotta dall'accordo; cfr. la sentenza13 luglio 1966 (cause riunite 56 e58/64, Grundig e Consten/Commissione; Racc. 1966, pag. 457).Alla luce della definizione della nozione

    di misura di effetto equivalente a restrizioni quantitative figurante nellesentenze 11 luglio 1974 (causa 8/74,Dassonville; Racc. 1974, pag. 837) e 3febbraio 1977 (causa 53/76, Procuratore della Repubblica/Bouhelier; Racc.1977, pag. 197), e tenuto conto dellagiurisprudenza concernente le normedel Trattato in materia di concorrenza,sopra analizzata, la disciplina dei prezzidi cui trattasi va considerata come

    misura di effetto equivalente a una restrizione quantitativa ai sensi degli art. 30 esegg. del Trattato.Detta disciplina è tale da ostacolare,almeno potenzialmente, gli scambi intracomunitari: infatti, in conseguenza dellasua applicazione, i prezzi di costo stranieri, meno elevati, non possono avereripercussioni sul mercato olandese; intal modo non può esservi compenetra-

    zione fra i vari mercati nazionali; ilmercato olandese resta completamenteisolato e la produzione nazionale risultaefficacemente protetta. Il regolamentocontroverso persegue formalmente ilmedesimo scopo di un accordo fraimprese in materia di prezzi, ma, inquanto atto di diritto pubblico, è sostanzialmente più efficace dal punto di vistadell'effetto restrittivo sul commercio esulla concorrenza.

    Né il fatto ch'esso si applichi indistintamente alle merci di produzione nazionale e a quelle importate esclude che sitratti di una misura di effetto equivalente ad una restrizione quantitativa.Tale conclusione deriva sia dalla direttiva della Commissione 22 dicembre

    1969, n. 70/50, fondata sull'art. 33, n.7, del Trattato e relativa alla soppressione delle misure di effetto equivalentea restrizioni quantitative non contemplate da altre disposizioni emanate inforza del Trattato CEE (GU n. L 13 del19. 1. 1970, pag. 29), sia dalla rispostafornita dalla Commissione, il 21dicembre 1976, all'interrogazione scrittan. 366/76 dell'on. Cousté (GU n. C 27del 3. 2. 1977, pag. 4), sia dalla giurisprudenza della Corte. Nelle sentenzepronunziate il 26 febbraio 1976 nell'ambito della causa 65/75, Tasca, e dellecause riunite 88-90/75, SADAM e altri/Comitato interministeriale dei prezzi(Racc. 1976, pagg. 291 e, rispettivamente, 323), la Corte ha dichiarato, fral'altro, che un prezzo massimo costituisce una misura d'effetto equivalente auna restrizione quantitativa qualora siafissato ad un livello talmente basso che

    l'importazione delle merci interessatenon risulti più economicamente conveniente. Nel caso dei provvedimenti inmateria di prezzi minimi, la situazionerispecchia quella or ora accennata:accade, cioè, che i prezzi, se detti provvedimenti intendono produrre l'effettovoluto, raggiungono rapidamente unlivello così elevato che gli importatorinon hanno più interesse — in relazioneal commercio dei prodotti nazionali —ad importare le merci considerate.

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    Infine, non è possibile, per negare l'incompatibilità del regolamento di cui trattasi col diritto comunitario, richiamarsial fatto che esso mira a proteggere leimprese di piccole dimensioni: infatti laCorte ha respinto un simile argomentonella sentenza 17 febbraio 1976 (causa91/75, Hauptzollamt Göttingen/Miritz;Racc. 1976, pag. 217).

    L'imputato nella causa principalepropone pertanto che la prima questionevenga risolta nel modo seguente:

    Gli artt. 30 e segg. del Trattato CEEvanno interpretati nel senso che unanormativa in materia di prezzi minimiemanata in uno Stato membro, la qualesi applichi indistintamente alle merci diproduzione nazionale e a quelle importate, è vietata in quanto costituisce unamisura di effetto equivalente a una restrizione quantitativa all'importazione.Il Governo dei Paesi Bassi sostiene che i

    prezzi minimi stabiliti dal regolamentodi cui trattasi sono fissati in guisa dagarantire un reddito minimo alle soleimprese che sarebbero redditizie incondizioni di concorrenza normale.Tale assunto è corroborato dai fatti

    seguenti: nonostante l'emanazione delsuddetto regolamento, appena la metàcirca delle rivendite di vini e liquori esistenti nei Paesi Bassi sono redditizie;dopo l'entrata in vigore della stessanormativa i prezzi del ginepro e del«vieux» di marca erano inferiori a quellipraticati prima dell'abbandono delsistema verticale di prezzi imposti,nonostante che nel frattempo l'IVA el'imposta di consumo gravanti su taliprodotti fossero state aumentate di oltre2 fiorini.

    Secondo il Governo olandese, inoltre,dalla definizione della nozione di

    misura d'effetto equivalente a restrizioniquantitative figurante nella sentenzaDassonville e dalla direttiva della

    Commissione 22 dicembre 1969, n.70/50 si può desumere che i provvedimenti in materia di prezzi minimipossono costituire misure d'effetto equi

    valente solo se incidono sulle importazioni.

    Tuttavia siffatti provvedimenti, perpoter produrre gli effetti desiderati,devono interessare, in via di principio,tanto le merci di produzione nazionalequanto quelle importate; diversamente,essi sarebbero inoltre in contrasto con

    l'art. 7 del Trattato, il quale vieta ognidiscriminazione effettuata in base allanazionalità.

    Il Governo olandese è pertanto dell'avviso che un determinato provvedimento,o l'applicazione che ne viene fatta,debba essere considerato misura d'ef

    fetto equivalente solo qualora non tengasufficientemente conto della situazione

    — che può essere diversa — delle merciimportate rispetto ai prodotti nazionali.Una normativa in materia di prezziminimi non costituisce una misura d'ef

    fetto equivalente, ai sensi dell'art. 30, sedetti prezzi minimi sono fissati tenendoconto delle differenze esistenti fra i costi

    di produzione dei prodotti nazionali equelli delle merci importate, e se essaconsente esplicitamente — contemplando la possibilità di un'esenzione relativamente ai prodotti importati —oppure implicitamente — prevedendo lapossibilità di un'esenzione di portatagenerale — l'emanazione di una disposizione speciale concernente i prodottiimportati per il caso in cui la parità ditrattamento riservata alle merci di produzione nazionale e a quelle importatecomporti un ostacolo alle importazioni.Solo l'eventuale rifiuto delle autorità

    competenti di esercitare, qualora lecircostanze lo richiedano, il potere diconcedere esenzioni in favore dei

    prodotti importati potrebbe essere considerato alla stregua di una misura d'effetto equivalente.

    Il regolamento di cui trattasi è conformeai criteri sopra indicati: esso non costituisce un ostacolo agli scambi intracomunitari e, nell'ipotesi in cui i costi diproduzione dei prodotti nazionali e diquelli importati avessero, in futuro, un

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    andamento diverso da quello attuale,nulla vieterebbe di far ricorso alla possibilità di esenzione contemplata dall'art. 8.

    Comunque, detto regolamento non ostacola le importazioni: infatti, il volumedelle importazioni di ginepro e di«vieux» è del tutto insignificante.

    Il Governo dei Paesi Bassi esamina poiuna ad una le principali disposizioni delregolamento in materia di prezziminimi.

    Il divieto di vendere a prezzi inferiori aiprezzi di costo effettivi non può inciderein alcun modo sugli scambi intracomunitari; invero, i dettaglianti restano interamente liberi di far beneficiare i consu

    matori delle riduzioni, degli abbuoni edaltri vantaggi in materia di prezzi ottenuti all'atto dell'acquisto dei prodottiimportati.

    Nemmeno la disposizione in base allaquale il prezzo di catalogo unitario vamaggiorato di 0,60 fiorini e dell'IVAcostituisce un ostacolo alle importazioni: il prezzo minimo è fissato non giàin base al prezzo di costo o alla qualitàdel prodotto nazionale, bensì individualmente per ciascun prodotto; la suddettadisposizione concerne unicamente lavendita al dettaglio, e la concorrenzafra importatori e commercianti diprodotti nazionali resta impregiudicata;essa rende vantaggiose per i dettagliantipersino le offerte a buon mercato,giacché questi lucrano interamente ladifferenza fra il prezzo d'acquisto e ilprezzo minimo; solo la concorrenza frai dettaglianti è limitata, ma tale limitazione non influisce in alcun modo sugliscambi fra gli Stati membri.Del pari, deve escludersi che il prezzodi catalogo unitario possa ostacolare ilcommercio intracomunitario: poiché sitiene conto dei prezzi applicati daifabbricanti, tutti i prodotti sono posti suun piede di parità. Ne consegue che taledisposizione non costituisce nemmenouna misura di effetto equivalente aisensi dell'art. 2, n. 3, lett. c), della diret-

    tiva della Commissione 22 dicembre

    1969, n. 70/50.

    Il Governo olandese sottolinea che non

    è necessario tener conto di ogni differenza di prezzo, per quanto minimaessa sia, fra il prodotto importato e lamerce di produzione nazionale. Infattiuna disposizione in tal senso sarebbe deltutto inattuabile, specie nel caso in cuinon fosse possibile determinare ilprezzo di costo del prodotto straniero.Il Governo dei Paesi Bassi conclude

    sostenendo che il regolamento di cuitrattasi possiede i requisiti — sopra indicati — necessari perché una normativain materia di prezzi minimi siaconforme al Trattato: il prezzo minimoè stato fissato in base ai prezzi praticatiper le bevande distillate ordinarie,prezzi che erano certamente diversi daquelli dei distillati di marca, ma fra iquali non sussistevano grandi differenzeper quanto concerne i vari tipi diginepro e di «vieux»; l'art. 8 del regolamento, poi, contempla la possibilità diesentare i prodotti importati dall'applicazione dello stesso regolamento; comunque, tale norma non è mai statafinora applicata.

    Secondo la Commissione, non v'è alcundubbio che anche le normative in

    materia di prezzi e di margini di utileche si applichino indistintamente allemerci di produzione nazionale e aquelle importate possano costituiremisure d'effetto equivalente ai sensidell'art. 30. A questo proposito, essa sirichiama all'art. 3 della sua direttiva 22

    dicembre 1969, n. 70/50, a. norma delquale i provvedimenti concernenti indistintamente «la commercializzazione dei

    prodotti» possono ricadere sotto ildivieto delle misure di effetto equivalente quando i loro «effetti restrittivisulla libera circolazione delle merci ecce

    dono il contesto degli effetti propri diuna regolamentazione commerciale». Lostesso articolo precisa che «tale è, inparticolare, il caso quando gli effetti restrittivi sulla libera circolazione delle

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  • PUBBLICO MINISTERO OLANDESE / VAN TIGGELE

    merci sono sproporzionati rispetto alrisultato perseguito [e] quando il medesimo obiettivo più essere raggiunto conaltro mezzo che intralci in minor misura

    gli scambi». È vero che l'art. 3 nonmenziona, quali esempi di siffatte «regolamentazioni commerciali», i provvedimenti in materia di prezzi e di marginidi utile; tuttavia, è chiaro che provvedimenti del genere vanno valutati in basea criteri identici a quelli stabiliti dalladirettiva o addirittura più rigorosi diquesti; essi incidono direttamente sulmercato e sulla concorrenza e, anzi,non di rado perseguono espressamentetale scopo, com'è il caso del regolamento olandese di cui si discute.

    Nel caso di specie occorre innanzituttoaccertare quale effetto il citato regolamento abbia «direttamente o indiretta

    mente, in atto o in potenza» sulle importazioni da altri Stati membri: si vedano

    le sentenze 11 luglio 1974 (causa 8/74,Dasssonville) e 23 gennaio 1975 (causa31/74, Galli; Racc. 1975, pag. 47)nonché quelle pronunziate nell'ambitodella causa 65/75, Tasca, e cause riunite88-90/75 SADAM.

    Per quanto concerne il fatto che leimportazioni nei Paesi Bassi di gineprogiovane, ginepro invecchiato e «vieux»provenienti da altri Stati membri rappresentano solo una percentuale minima(dallo 0,5 all'1 %) delle vendite sulmercato nazionale, la Commissionesottolinea che l'applicazione degli artt.30 e segg. del Trattato non è subordinata al volume delle importazioni interessate dal provvedimento restrittivo.

    A suo avviso, i prezzi minimi, contrariamente ai prezzi massimi, falsano necessariamente la concorrenza in materia di

    prezzi fra i prodotti offerti. Sotto questoaspetto, un regolamento concernente iprezzi minimi al consumo come quellodi cui trattasi è pertanto paragonabilead un sistema collettivo, liberamenteconcordato, di accordi verticali suiprezzi imposti.

    Tali accordi, ai quali partecipano produttori, importatori e commercianti di unostesso Stato membro, rientrano diregola nella sfera d'applicazione dell'art.85, n. 1, del Trattato. Invero, siffattisistemi sfociano, anche se ciascuno stabilisce liberamente il livello dei propriprezzi, in accordi orizzontali mediante iquali gli interessati — fabbricanti eimportatori — s'impegnano ad applicareil sistema dei prezzi imposti nellavendita dei loro prodotti. La partecipazione degli importatori influisce inevitabilmente sul commercio internazionale,specie se all'accordo aderiscono i principali importatori.

    La Commissione passa quindi ad esaminare i tre tipi di prezzi minimi contemplati dal regolamento in oggetto alloscopo di accertare se essi possanoinfluire sugli scambi fra gli Statimembri.

    Il prezzo minimo generale esclude ognipossibilità di concorrenza nella fasedella vendita al dettaglio. Nel caso incui, in assenza di tale prezzo minimo, iprodotti importati potessero esserevenduti al dettaglio a prezzi menoelevati, l'imposizione del prezzo minimogenerale potrebbe costituire un ostacoloall'importazione: ciò dipende da svariatifattori.

    A questo proposito, la Commissioneosserva, in primo luogo, che è necessario stabilire quale sarebbe l'andamentodei prezzi al consumo dei prodottinazionali analoghi per prezzo e qualitàin assenza del prezzo minimo generale.

    Se le possibilità di concorrenza inmateria di prezzi nella fase della venditaal dettaglio fossero, per quantoconcerne i prodotti importati, limitate inmisura maggiore che per le merci diproduzione nazionale, vi sarebbe certamente, un ostacolo all'importazione aisensi dell'art. 30 del Trattato. Tuttavia,anche una limitazione della concorrenza

    in materia di prezzi che colpisse inegual misura i prodotti nazionali equelli importati ostacolerebbe gli scambi

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  • SENTENZA DEL 24-1-1978 — CAUSA 82/77

    intracomunitari: infatti, i prodotti importati, che di regola devono affermarsi sulmercato nazionale, necessitano, pernatura, di un maggior margine concorrenziale, e peraltro tendono ad esserepiù competitivi, rispetto ai prodottinazionali.

    Il prezzo minimo generale non influiscesul processo formativo dei prezzi nellefasi della produzione, del commercioall'ingrosso e dell'importazione; lalibera formazione dei prezzi nelle fasisuddette, però, non vale ad annullarel'eventuale effetto restrittivo esercitato

    sulle importazioni dal prezzo minimogenerale al consumo, ma può se mai —e ciò non è neppure del tutto certo —attenuarlo in misura minima. Infatti, èdubbio che il dettagliante, sebbene possaavere interesse ad incrementare la

    vendita del prodotto straniero perchèquesto gli procura, grazie in particolareal prezzo minimo, un utile maggiore,riesca ad indurre il consumatore ad

    abbandonare il prodotto nazionale peruna bevanda dello stesso prezzo distillata all'estero.

    Ne deriva che il prezzo minimo generale limita la concorrenza in materia di

    prezzi fra il ginepro e il «vieux» ordinarida un lato e i prodotti di marca più caridall'altro, senza, per questo, proteggerei margini di utile di cui i dettagliantifruiscono nella vendita degli alcoliciordinari. Esso, pertano, serve in primoluogo gli interessi dei distillatori olandesi di prodotti di marca.Il problema del se i prodotti importatipossono essere offerti ai consumatori, inassenza del prezzo minimo generale, aun prezzo meno elevato, e se dettoprezzo minimo limiti la concorrenza inmateria di prezzi, per le bevande ordinarie importate, in misura maggiore cheper le bevande di produzione nazionale,costituisce una questione di fatto la cuisoluzione spetta al giudice nazionale.

    Per quanto riguarda la disposizione inbase alla quale il prezzo di catalogounitario fissato dal produttore va maggio

    rato di 0,60 fiorini nonchè dell'IVA, laCommissione assume ch'essa stabilisce,in pratica, margini di utile minimi. Nellafase del commercio al minuto, dettanorma esclude ogni concorrenza inmateria di prezzi in relazione ad unastessa marca di ginepro giovane e di«vieux», ma lascia sussistere la libertà diconcorrenza fra le diverse marche.

    Per quanto concerne i prodotti importati, essa è applicata in pratica alle solebevande olandesi di marca esportate inaltri Stati membri per essere poi rivendute ai dettaglianti olandesi, giacché ifabbricanti di tali Stati membri non

    hanno notificato prezzi di catalogounitari.

    Escludendo ogni concorrenza in materiadi prezzi relativamente ad una stessamarca e stabilendo margini di utileminimi, la disposizione suddetta tutela idettaglianti che devono sopportareprezzi di costo relativamente elevati neiconfronti delle imprese, quali i grandimagazzini e i «discounts», i cui prezzidi costo sono minori. Infatti, il regolamento di cui trattasi vieta di ripercuotere sul prezzo di vendita le riduzioniottenute all'acquisto e di concederesconti sullo stesso prezzo in caso, adesempio, di compera effettuata secondoil sistema «self service» o di acquisto digrossi quantitativi di merce.

    D'altra parte, la disposizione in esamenon esclude, come si è visto, la concorrenza in materia di prezzi fra le diversemarche. Tale concorrenza, però, risultaattenuata in quanto si esplica fra i distillatori; questi, infatti, mediante la loropolitica dei prezzi, determinano i prezziminimi al consumo e, di conseguenza,limitano il contributo che la politica, inmateria di prezzi, di un commercio alminuto attivo e indipendente potrebbeapportare alla concorrenza.

    La disposizione che impone margini diutile minimi costituisce pertanto un ostacolo agli scambi intracomunitari, anchese i prodotti nazionali sono soggetti allamedesima restrizione per quanto

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  • PUBBLICO MINISTERO OLANDESE / VAN TIGGELE

    concerne la concorrenza in materia di

    prezzi.

    Anche il divieto di vendere a prezzi inferiori ai prezzi di costo effettivi costituiscein certo qual modo una disposizione cheimpone margini di utile minimi.Tuttavia, tale divieto di vendere inperdita può difficilmente essere considerato come una restrizione della concor

    renza, giacché le vendite sotto costosono piuttosto sintomi di distorsionidella concorrenza sul mercato. Né è

    lecito ritenere che i prodotti importatidebbano necessariamente essere venduti

    sotto costo per poter conquistare unaposizione sul mercato interno. Devepertanto escludersi che questa parte delregolamento in esame possa ostacolarele importazioni.

    Per quanto concerne le norme del Trattato in materia di concorrenza, laCommissione sottolinea che, nonostanteesse si applichino alle imprese, gli Statimembri non possono ignorarle.A suo avviso, sebbene non sia possibile,attualmente, negare agli Stati membri ilpotere di istituire regimi di prezziminimi, è però necessario, per valutarela compatibilità di siffatti regimi conl'art. 30, prendere in considerazione iprincipi enunciati, in materia di concorrenza, dall'art. 85.

    La Commissione riprende così l'argomento da essa già presentato nell'ambitodella causa 13/77, GB-INNO-BM/Vereniging Kleinhandelaars in Tabak(la sentenza della Corte, ancora inedita,è stata pronunziata il 16 novembre1977).

    Essa esamina poi la compatibilità delregolamento olandese controverso conl'art 30, tenendo conto dei criteri precisati dall'art. 3 della direttiva 22

    dicembre 1969, n. 70/50, della sentenza11 luglio 1974 (causa 8/74, Dassonville), e dei principi di cui all'art. 85 delTrattato.

    L'obiettivo che le autorità olandesi inten

    dono perseguire mediante il suddetto

    regolamento appare legittimo e ragionevole. Peraltro, a norma dell'art. 85, n. 3,possono essere esentate dal divietosancito al n. 1 le intese che contribui

    scono a migliorare la distribuzione dellemerci.

    Il prezzo minimo generale ha, sulle importazioni, un effetto restrittivo sproporzionato rispetto all'obiettivo perseguito.Invero, una normativa in materia dimargini di utile che si applicasse anchealle bevande distillate ordinarie non solo

    tutelerebbe più efficacemente ilcommercio al minuto, ma limiterebbe inmisura minore la concorrenza in

    materia di prezzi fra le diverse marche ei diversi tipi di distillati. A tale propositoè opportuno ricordare che, in baseall'art. 85, n. 3, l'intesa non può imporrealle imprese interessate restrizioni chenon risultino indispensabili per ilraggiungimento degli obiettivi da essaperseguiti.

    La disposizione che impone margini diutile minimi non sembra, al contrario,limitare la concorrenza e gli scambiintracomunitari in misura superiore aquanto è necessario per raggiungere loscopo perseguito, a condizione, però,che il margine di profitto stabilito nonsia eccessivo; si tratta di una questionedi fatto la cui soluzione spetta al giudicenazionale. La disposizione suddettalimita la concorrenza nella fase della

    vendita al minuto, ma consente ch'essasi esplichi liberamente nelle fasi dellaproduzione, dell'importazione e delcommercio all'ingrosso. Anche daquesto punto di vista, essa non risultapiù restrittiva di quanto ammessodall'art. 85, n. 3 («evitando ... di dare atali imprese la possibilità di eliminare laconcorrenza per una parte sostanzialedei prodotti di cui trattasi»).

    Dalle considerazioni che precedonorisulta che il prezzo minimo generaledev'essere considerato come misura di

    effetto equivalente ad una restrizionequantitativa agli scambi, vietata dall'art.30 del Trattato, in quanto esso si

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  • SENTENZA DEL 24-1-1978 — CAUSA 82/77

    applica a prodotti importati da altri Statimembri e che, in sua assenza, potrebbero essere offerti ai consumatori a un

    prezzo meno elevato. Per contro, ladisposizione che impone margini di utiliminimi e quella che vieta di vendere inperdita non ricadono sotto il divietosancito dall'art. 30.

    La Commissione suggerisce pertanto dirisolvere la prima questione come segue:Un regolamento nazionale in materia diprezzi minimi, che si applichi indistintamente alle merci di produzione nazionale e a quelle importate e che concernala vendita al dettaglio, sul mercatonazionale, di un prodotto per il qualenon esiste un'organizzazione comune dimercato costituisce, in quanto si applicaalle merci importate da altri Statimembri, una misura di effetto equivalente a restrizioni quantitative all'importazione se il prezzo sia fissato ad unlivello tale che — tenuto conto anche dei

    prezzi praticati per detto prodotto inaltri Stati membri e delle condizioni

    generali in cui si esplica la concorrenzatra le merci nazionali e quelle importateconsiderate — abbia l'effetto di ostaco

    lare le importazioni direttamente o indirettamente, in atto o in potenza, e setale effetto restrittivo sulle importazionisia sproporzionato rispetto al legittimoobiettivo perseguito dal regolamento inmateria di prezzi.

    Sulla seconda questioneL'imputato nella causa principale e laCommissione sottolineano che la

    seconda questione del Gerechtshof èstata presentata per il caso in cui laCorte risolvesse la prima questione insenso negativo.

    Secondo l'imputato nella causa principale, la seconda questione avrebbedovuto essere così formulata: se gli artt.92-94 del Trattato CEE vadano interpretati nel senso che il regolamento inmateria di prezzi minimi ... dev'essereconsiderato un aiuto ai sensi dell'art. 92,il quale — prima di poter trovare attua-

    zione — va sottoposto al procedimentocontemplato dall'art. 93, n. 3. A questoproposito, esso assume che l'istituzionedi un aiuto effettuata senza la previaapplicazione del suddetto procedimentonon può essere giustificata argomentando che il provvedimento non è, onon deve essere, incompatibile col Trattato. La nozione di «aiuto» deve essere

    interpretata estensivamente, in conformità allo scopo perseguito dalle disposizioni in materia, nel senso ch'essa comprende tutti i provvedimenti che, sottoqualsiasi forma, mirano a favoriretalune imprese o la produzione di talunemerci. Nelle sentenze 2 luglio 1974(causa 173/3, Italia/Commissione;Racc. 1974, pag. 709) e 22 marzo 1977(causa 78/76, Steinike und Weinlig/Germania; Racc. 1977, pag. 595) laCorte ha dichiarato che l'art. 92 non

    distingue i provvedimenti considerati aseconda della loro causa o del loro

    scopo, ma li definisce in funzione deiloro effetti. Pertanto, il regolamento dicui trattasi costituisce un aiuto ai sensi

    degli artt. 92 e 93 del Trattato, il quale,prima di trovare attuazione, avrebbedovuto essere notificato alla Commissione in conformità all'art. 93, n. 3.

    Secondo il Governo dei Paesi Bassi, dallagiurisprudenza della Corte, e in particolare dalle sentenze 2 luglio 1974 (causa173/73) e 12 luglio 1973 (causa 70/72,Commissione/Germania; Racc. 1973,pag. 813), si può desumere che l'esenzione da un determinato onere puòcostituire un aiuto solo se sussistano le

    seguenti condizioni: l'onere di cui trattasi deve avere carattere pecuniario;esso deve essere imposto dai pubblicipoteri; l'esenzione dev'essere stataconcessa dai pubblici poteri. Orbenenessuna di tali condizioni sussiste nel

    caso di un regolamento che stabiliscaprezzi minimi.La Commissione sostiene che il regolamento in esame non costituisce un aiuto

    ai sensi degli artt. 92-94 in quanto noncomporta, da parte dei pubblici poteri —direttamente, indirettamente o a poste-

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  • PUBBLICO MINISTERO OLANDESE / VAN TIGGELE

    riori — né una prestazione in denaro oin natura, né la rinuncia alla riscossionedi imposte o di altre prestazioni indenaro o in natura.

    III — La fase orale del procedimento

    1. L'imputato nella causa principale,rappresentato dall'avv. B. Greve, ilGoverno olandese, rappresentato dalsig. A. Bos, e la Commissione, rappresentata dal suo consigliere giuridico R. C.Fischer, in qualità d'agente, hannosvolto osservazioni orali nell'udienza del24 novembre 1977.

    2. La Corte aveva chiesto alle parti ealla Commissione di pronunziarsi, inudienza, su talune statistiche figurantinella memoria della Commissione. Da

    tali statistiche risulta che le importazionidi ginepro dal Belgio, che nel 1975raggiungevano i 173 504 litri, sonocalate, nel 1976, a 95 650 litri. Nellostesso periodo, le importazioni da altriStati membri sono aumentate, passandoda 5 541 a 25 727 litri. La Corte aveva

    sottolineato, in proposito, che la nuovanormativa è entrata in vigore il 6gennaio 1976.L'imputato nella causa principale e laCommissione hanno dichiarato di nonessere in grado di spiegare tali fatti.

    Il Governo dei Paesi Bassi ha fatto osser

    vare, in proposito, che il totale dellevendite di distillati olandesi sul mercatoolandese nel 1976 è stato inferiore di

    circa il 33 % al livello registrato nel1975. Tale diminuzione è sostanzial

    mente dovuta sia ai massicci acquistieffettuati dai negozianti nell'ultimoquadrimestre del 1975 allo scopo diimmagazzinare le bevande distillate invista dell'aumento, dal 1° gennaio 1976,dell'imposta di consumo sull'alcool, siaalla vivacissima concorrenza sviluppatasi, a partire dal settembre 1975, aseguito della soppressione degli accordiverticali individuali sui prezzi imposti.

    3. L'imputato nella causa principale hadichiarato fra l'altro, ad integrazionedelle sue osservazioni scritte, che,siccome le infrazioni del regolamento dicui trattasi non vengono più perseguitein attesa della sentenza della Corte, egliè attualmente in grado di vendereginepro bianco belga a 9,90 fiorini illitro. Inoltre, un produttore tedesco gliha offerto ginepro bianco al prezzo di8,95 fiorini il litro, franco di porto edesclusi gli sconti di quantità.

    L'avvocato generale ha presentato le sueconclusioni all'udienza del 13 dicembre1977.

    In diritto

    1 Con ordinanza 30 giugno 1977, pervenuta in cancelleria il 5 luglio successivo, il Gerechtshof di Amsterdam ha sottoposto a questa Corte, a normadell'art. 177 del Trattato CEE, due questioni relative all'interpretazione, daun lato, degli artt. 30-37 del Trattato concernenti la soppressione delle restrizioni quantitative negli scambi fra gli Stati membri e, dall'altro, degli artt.92-94 del Trattato riguardanti gli aiuti concessi dagli Stati;

    2 tali questioni sono state sollevate nell'ambito di un procedimento penalepromosso contro un negoziante di vini e liquori accusato di aver venduto

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  • SENTENZA DEL 24-1-1978 — CAUSA 82/77

    bevande alcoliche a prezzi inferiori ai prezzi minimi fissati dal «Produktschap voor gedistilleerde dranken» in forza del regio decreto 18 dicembre1975 (Staatsblad n. 746).

    3 Il regolamento del Produktschap 17 dicembre 1975, relativo ai prezzi dellebevande distillate, approvato dal ministro degli affari economici il 19dicembre 1975, ha istituito, per la vendita al dettaglio nell'ambito nazionale,un regime di prezzi minimi fissati secondo criteri differenti per ciascuna categoria di bevande distillate;

    4 per quanto concerne le bevande del tipo «ginepro giovane» e «vieux», ilprezzo minimo è calcolato in base al prezzo di catalogo unitario del fabbricante, maggiorato di 0,60 fiorini e dell'IVA e, in ogni caso, non può essereinferiore a 11,25 fiorini il litro;

    5 per le bevande del tipo «ginepro invecchiato», il prezzo minimo è fissato a11,25 fiorini il litro;

    6 per tutte le altre bevande distillate, il prezzo minimo è pari al prezzo d'acquisto effettivo maggiorato dell'IVA;

    7 in forza dell'art. 7 del regolamento, il prezzo minimo, inizialmente fissato a11,25 fiorini, è stato aumentato a 11,70 fiorini in ragione dell'andamentodei costi;

    8 l'art. 8 autorizza il presidente del Produktschap a concedere esenzionidall'applicazione del regolamento in taluni casi o gruppi di casi;

    9 dal preambolo del regio decreto 18 dicembre 1975 risulta che l'autorizzazione conferita al Produktschap di emanare una siffatta normativa mirava afavorire l'adeguamento del commercio di vini e liquori alle condizioni dinormale concorrenza e doveva essere limitata a un periodo di tre anni.

    Sulla prima questione

    10 Con la prima questione si chiede in sostanza se gli art. 30-37 del Trattatovadano interpretati nel senso che il divieto da essi sancito concerne unregime di prezzi come quello di cui trattasi;

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  • PUBBLICO MINISTERO OLANDESE/VAN TIGGELE

    11 l'art. 30 vieta, negli scambi fra Stati membri, qualsiasi misura di effetto equivalente ad una restrizione quantitativa;

    12 per l'applicazione di tale divieto, è sufficiente che le misure di cui trattasisiano idonee a ostacolare, direttamente o indirettamente, in atto o inpotenza, le importazioni fra Stati membri;

    13 benché una normativa nazionale in materia di prezzi che si applichi indistintamente alle merci di produzione nazionale e ai prodotti importati nonpossa, generalmente, produrre un simile effetto, in determinati casi puòtuttavia verificarsi il contrario;

    14 così, un ostacolo all'importazione potrebbe risultare, in particolare, dal fattoche un'autorità nazionale fissi prezzi o margini di utile a un livello tale dasvantaggiare i prodotti importati rispetto ai prodoti nazionali corrispondenti,in quanto essi non possono essere smerciati con profitto nelle condizionistabilite oppure perché il vantaggio concorrenziale risultante da costi diproduzione inferiori ne risulta neutralizzato;

    15 la questione in esame va risolta alla luce di tali considerazioni, dato che lamerce di cui trattasi nella fattispecie non rientra in un'organizzazionecomune di mercato.

    16 Innanzitutto, una norma nazionale che vieta indistintamente la vendita aldettaglio di prodotti nazionali e di prodotti importati a prezzi inferiori alprezzo d'acquisto pagato dal dettagliante non può produrre effetti negativisullo smercio dei soli prodotti importati e, pertanto, non può costituire unamisura di effetto equivalente a una restrizione quantitativa all'importazione;

    17 inoltre, il fatto che il margine di utile minimo sia stato fissato non già aduna percentuale del prezzo di costo, bensì ad un importo determinato, chesi applica indistintamente ai prodotti nazionali e a quelli importati non può,del pari, avere l'effetto di svantaggiare i prodotti importati, eventualmentemeno cari, in casi come quello di specie, in cui l'importo del margine diutile costituisce una quota relativamente modesta del prezzo al dettagliodefinitivo;

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  • SENTENZA DEL 24-1-1978 — CAUSA 82/77

    18 per contro, il prezzo minimo fissato ad un importo determinato, pur applicandosi indistintamente alle merci di produzione nazionale e ai prodottiimportati, può ostacolare lo smercio di questi ultimi in quanto impedisce cheil loro prezzo di costo inferiore si ripercuota sul prezzo di vendita al consumatore;

    19 questa conclusione si impone anche se l'autorità competente sia autorizzataa concedere esenzioni dall'applicazione del prezzo minimo fisso e se siavvalga ampiamente di tale autorizzazione a favore dei prodotti importati:infatti, la necessità, per l'importatore o il negoziante, di sottoporsi alleformalità amministrative inerenti a un siffatto regime può, di per se stessa,costituire una misura di effetto equivalente ad una restrizione quantitativa;

    20 il carattere temporaneo dell'applicazione dei prezzi minimi fissi non è unelemento tale da giustificare un simile provvedimento, dal momento chequesto è incompatibile, per altri motivi, con l'art. 30 del Trattato;

    21 la prima questione va pertanto così risolta: l'art. 30 del Trattato CEE deveessere interpretato nel senso che la determinazione, da parte di un'autoritànazionale, di un prezzo minimo di vendita al dettaglio, fissato ad unimporto determinato e applicabile indistintamente ai prodotti nazionali e aquelli importati, costituisce, in condizioni come quelle contemplate dal regolamento 17 dicembre 1975 del Produktschap voor gedistilleerde dranken,una misura di effetto equivalente a una restrizione quantitativa all'importazione, vietata dal suddetto articolo.

    Sulla seconda questione

    22 La seconda questione mira, in sostanza, a stabilire se gli artt. 92-94 del Trattato vadano interpretati nel senso che un regime di prezzi come quello dicui trattasi costituisce, ai termini di tali articoli, un aiuto concesso dalloStato;

    23 a norma dell'art. 92, sono incompatibili con il mercato comune, nella misurain cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Statiovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma, che favorendo taluneimprese o taluni prodotti, falsino o minaccino di falsare la concorrenza;

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  • PUBBLICO MINISTERO OLANDESE/VAN TIGGELE

    24 qualunque sia la definizione che va data alla nozione di aiuto ai sensi delsuddetto articolo, dal testo stesso di questo risulta che un provvedimentocaratterizzato dalla fissazione di prezzi minimi al dettaglio, allo scopo difavorire i distributori di un prodotto e a carico esclusivo dei consumatori,non può costituire un aiuto ai sensi dell'art. 92;

    25 infatti, i vantaggi che un simile intervento nel processo formativo dei prezzicomporta per i distributori del prodotto considerato non sono concessi, nédirettamente, né indirettamente, mediante risorse statali ai sensi dell'art. 92;

    26 la seconda questione va pertanto risolta come segue: l'art. 92 del TrattatoCEE deve essere intrerpretato nel senso che la fissazione, da parte diun'autorità pubblica, ma a carico esclusivo dei consumatori, di prezziminimi per la vendita al dettaglio di un determinato prodotto non costituisceun aiuto statale ai sensi di detto articolo.

    Sulle spese

    27 Le spese sostenute dal Governo dei Paesi Bassi e dalla Commissione delleComunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, nonpossono dar luogo a rifusione;

    28 nei confronti delle parti nella causa principale, il presente procedimento hail carattere di un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, al qualespetta quindi statuire sulle spese.

    Per questi motivi,

    LA CORTE,

    pronunziandosi sulle questioni sottopostele dal Gerechtshof di Amsterdam,con ordinanza 30 giugno 1977, dichiara:

    1° L'art. 30 del Trattato CEE deve essere interpretato nel senso che ladeterminazione, da parte di un'autorità nazionale, di un prezzominimo di vendita al dettaglio, fissato ad un importo determinato eapplicabile indistintamente ai prodotti nazionali e a quelli importati,costituisce, in condizioni come quelle contemplate dal regolamento17 dicembre 1975 del Produktschap voor gedistilleerde dranken, una

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  • CONCLUSIONI DEL SIG. CAPOTORTI — CAUSA 82/77

    misura di effetto equivalente ad una restrizione quantitativa all'importazione, vietata dal suddetto articolo.

    2° L'art. 92 del Trattato CEE deve essere interpretato nel senso che lafissazione, da parte di un'autorità pubblica, ma a carico esclusivo deiconsumatori, di prezzi minimi per la vendita al dettaglio di un determinato prodotto non costituisce un aiuto statale ai sensi di detto articolo.

    Kutscher Sørensen Bosco

    Donner Pescatore Mackenzie Stuart O'Keeffe

    Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 24 gennaio 1978.

    Il cancelliere

    A. Van Houtte

    Il presidente

    H. Kutscher

    CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALEFRANCESCO CAPOTORTI

    DEL 13 DICEMBRE 1977

    Signor Presidente,signori Giudici,

    1. La questione principale, che lapresente causa solleva, può così riassumersi: un provvedimento nazionale, conil quale vengono fissati prezzi minimi divendita al dettaglio di determinatiprodotti, è compatibile con il divieto dimisure equivalenti a restrizioni quantitative all'importazione, contenuto nell'articolo 30 del Trattato CEE?

    I prodotti di cui si tratta sono duebevande alcoliche molto diffuse nei

    Paesi Bassi: il ginepro e il «vieux»(bevanda dall'aroma di cognac). Permolto tempo, i produttori olandesi di

    tali bevande erano stati d'accordo

    nell'applicare un sistema verticale diprezzi imposti ai distributori. Ma, consentenza 22 settembre 1975, il Tribunaledi Utrecht dichiarò che tale regimeconcordato di prezzi era incompatibilecon la legge olandese sulla concorrenzaeconomica. Ne è risultata una concorrenza assai vivace nel settore conside

    rato, e con essa un abbassamento notevole dei prezzi. Al fine di evitare conseguenze rovinose per un gran numero dipiccoli negozianti, il decreto reale olandese del 18 dicembre 1975, n. 51, haconferito al comitato direttivo dell'organismo competente a disciplinare laproduzione e il commercio delle

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