Sentenza Revisori dei Conti Oria - N. 01643 2012 reg.ric

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N. 01881/2013 REG.PROV.COLL.N. 01643/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Seconda

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1643 del 2012, proposto da:

Beniamino Pozzessere, rappresentato e difeso dagli avv. Luigi Quinto,

Pietro Quinto, con domicilio eletto presso il loro studio in Lecce, via

Garibaldi 43;

contro

Comune di Oria, rappresentato e difeso dall'avv. Roberto Palmisano, con

domicilio eletto presso l’avv. Andrea Fiocco in Lecce, via Duca degli

Abruzzi 20;

nei confronti di

Roberto Carucci, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Caricato,

con domicilio eletto presso l’avv. Nicola Stefanizzo in Lecce, via G.A.

Ferrari 5;

per l'annullamento

della delibera n. 31 del 4 settembre 2012 con la quale il Consiglio

Comunale della Città di Oria ha nominato il Collegio dei Revisori dei

Conti per il triennio 2012/2015 nella parte in cui non ha nominato il

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ricorrente;

per il risarcimento dei danni.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Oria e di Roberto

Carucci;

Visto il ricorso incidentale proposto dal contro interessato.

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 maggio 2013 il dott. Carlo

Dibello e uditi per le parti l’avv. P. Quinto per il ricorrente e, nei

preliminari, l’avv. A. Vantaggiato, in sostituzione dell'avv. R. Palmisano,

per la P.A. e l’avv. F.sco Caricato per il controinteressato;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

In ricorso si espone:

- che il dottor Pozzessere, iscritto all’albo dei dottori commercialisti ed

esperti contabili, ha inviato al Comune di Oria la dichiarazione di

disponibilità ad essere nominato componente del collegio dei revisori

dei conti;

- che il Consiglio Comunale si è quindi riunito nella seduta del 4

settembre 2012 per procedere alla nomina del collegio per il triennio

2012/2015;

- che prima di procedere alla votazione, il consigliere comunale Angelo

Mazza ha posto al Presidente del Consiglio alcune questioni sulle

modalità di voto ed in particolare sulla individuazione del presidente del

Collegio posto che l’art. 234 del testo unico degli enti locali – secondo

l’intervento del consigliere predetto- “non è molto preciso, perché

prevede una votazione limitata a due componenti. In questo caso,

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diciamo, bisognerebbe chiarire se noi dobbiamo indicare…solitamente

nella prassi si procede in due modi: o si vota il presidente ed il

componente oppure si votano due però poi bisogna stabilire qual è il

criterio per la nomina del presidente che probabilmente sarà quello che

prenderà più voti..”;

- che il presidente del consiglio, interpellato sulla questione, ha

comunicato all’assemblea che “viene eletto presidente colui che riporta

il maggior numero di voti ed è iscritto nel registro dei revisori contabili”

- che all’esito dello scrutinio è venuto fuori il seguente risultato: rag.

Gianfrate voti 12; dott. Carucci voti 9;dott.ssa Conte voti 7;dott.

Pozzessere voti 4;

- che il presidente dell’assemblea ha concluso nel senso che “ risulta

essere eletto Roberto Gianfrate con 12 voti ed essendo lo stesso iscritto

nel registro dei revisori contabili viene eletto alla carica di presidente del

collegio dei revisori; avendo totalizzato 9 preferenze Carucci Roberto è

eletto come componente del collegio; la dott.ssa Conte Silvia ha

totalizzato 7 preferenze e viene eletta componente del collegio; in ultimo

abbiamo il dottor Beniamino Pozzessere che ha riportato 4 preferenze;

- che a quel punto, il consigliere Mazza ha fatto notare che, alla luce del

curriculum presentato, il dottor Carucci risulta essere iscritto unicamente

nel registro dei revisori contabili e quindi non può ricoprire la carica di

componente”;

- che pertanto, stando così le cose, venuta meno la nomina del dottor

Carucci il ricorrente doveva essere nominato componente;

- che, invece, dopo una sospensione dei lavori, il presidente del

consiglio, “rilevato che la scheda relativa all’elezione del collegio dei

revisori non prevedeva alcuna indicazione in ordine alla qualità dei

componenti del collegio (presidente o componente) e che all’interno

degli eletti il dottor Roberto Carucci è iscritto soltanto al registro dei

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revisori contabili e gli altri due anche all’albo dei dottori commercialisti

e degli esperti contabili; che, a rettifica di quanto dichiarato dal

presidente in precedenza, si è avuto modo di verificare che

l’ordinamento non prevede la nomina a presidente del collegio dei

revisori di colui che ha totalizzato il maggior numero dei voti indicando

quale esclusivo requisito la sola iscrizione al registro dei revisori

contabili e all’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili

della sezione A, delibera di nominare..dottor Roberto Carucci, iscritto

nel registro dei revisori contabili in qualità di presidente del collegio;

rag. Gianfrate Roberto, iscritto nella sezione A…dott.ssa Silvia

Conte…”;

- che, per effetto di questa deliberazione, il ricorrente è stato

illegittimamente privato della nomina a componente del collegio dei

revisori dei conti.

Il ricorrente ha sviluppato le seguenti censure:

- violazione e falsa applicazione dell’articolo 234 del d.lgs 267/2000.

eccesso di potere per contraddittorietà e violazione del giusto

procedimento;

- eccesso di potere per illogicità ed ingiustizia. Contraddittorietà;

- violazione del giusto procedimento. Eccesso di potere.

È stata anche avanzata istanza di risarcimento dei danni subiti durante il

periodo di mancato svolgimento della carica di componente dell’organo

di revisione contabile del comune di Oria.

Si è costituito in giudizio il controinteressato Carucci il quale ha

contestato, in primo luogo, la fondatezza del ricorso principale ed ha poi

spiegato ricorso incidentale per mezzo del quale ha chiesto

l’annullamento integrale della delibera consiliare che forma oggetto del

gravame principale.

Si è altresì costituito in giudizio il Comune di Oria che ha chiesto il

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respingimento del ricorso principale.

Il collegio ha poi disposto l’integrazione del contraddittorio al fine di

consentire agli altri contro interessati di spiegare le loro difese in

giudizio.

La controversia è passata in decisione alla pubblica udienza del 16

maggio 2013.

DIRITTO

Deve essere esaminato in primo luogo il ricorso principale.

Il gravame in questione deve essere accolto con conseguente

annullamento parziale della delibera con la quale il Consiglio Comunale

di Oria non ha provveduto alla nomina del Pozzessere quale componente

del collegio dei revisori dei conti.

Ed invero, dopo essersi accorto che il dottor Carucci – il quale aveva

riportato 9 preferenze ed era dunque risultato il secondo suffragato

dall’assemblea- era iscritto solo all’albo dei revisori contabili, potendo

essere votato ed eletto solo quale Presidente dell’organo di controllo

contabile, il presidente del consiglio comunale di Oria provvedeva,

seduta stante, ad una rettifica del risultato dello scrutinio in modo da

collocare lo stesso Carucci nell’unica posizione utile, e cioè quale

presidente del Collegio.

Ne derivava un improprio effetto di scivolamento dei risultati riportati

dai candidati alle cariche di componente e di presidente del collegio dei

revisori, con illegittima esclusione dal ruolo di componente del

Pozzessere.

A questa tesi si perviene in base alle seguenti considerazioni.

1) il presidente del consiglio comunale disciplinava le modalità di voto

stabilendo che “ risulta eletto alla carica di presidente colui che riporta il

maggior numero di voti”. Non c’è alcun dubbio, pertanto, che la stessa

assemblea riponesse legittimo affidamento sul criterio ora precisato dal

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Presidente del consiglio, in forza di un indiscusso potere di organizzare i

lavori consiliari, ivi compresa la potestà di decidere, senza particolari

formalità, le modalità di disciplina di una votazione; e che l’assemblea

stessa, durante le operazioni di voto, dirigesse la propria volontà nel

senso precisato dal presidente.

In altri termini, i componenti del consiglio comunale di Oria,

nell’esprimere 12 preferenze nei confronti del Gianfrate e solo 9 nei

riguardi del Carucci intendevano, senza ombra di dubbio, eleggere solo

il primo quale Presidente del Collegio.

Che infatti il Presidente di un organo collegiale debba essere il più

suffragato non sembra ragionevolmente contestabile, a causa del ruolo

di direzione e supervisione dei lavori del collegio, indipendentemente

dalla uguaglianza del voto e cioè dal peso specifico che verrebbe

attribuito in sede di decisioni di competenza dell’organo al voto del

presidente.

È perciò necessario che il presidente di un organo collegiale riporti il

maggior numero di preferenze perché il ruolo apicale o, meglio, di

direzione giustifica l’instaurarsi di un rapporto fiduciario elettori/eletti

solidamente ancorato al maggior suffragio ricevuto dall’eletto alla carica

dal consesso dei votanti.

Il Carucci non poteva, pertanto, essere ripescato quale Presidente sol

perché iscritto esclusivamente all’albo dei revisori.

Occorreva dunque prendere atto che, essendo privo del requisito

specificamente richiesto per accedere alla carica di componente e

avendo, oltretutto, manifestato espressamente la volontà di essere eletto

solo in veste di presidente, il Carucci doveva essere escluso per cedere il

posto al Pozzessere.

La regola enunciata appariva ( ed è ad avviso del Collegio) la più

ragionevole; non può, infatti. mancarsi di sottolineare che sarebbe

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davvero singolare che il presidente del Collegio dei revisori non venisse

prescelto sulla base del maggior numero di preferenze riportate,

trattandosi di un criterio che risponde a canoni di logica prim’ancora che

a precise regole giuridiche non necessariamente scolpite in una norma.

Così come è illegittimo che il Presidente del Consiglio, avvedutosi della

iscrizione del Carucci al solo albo dei revisori, abbia ritenuto di poter

sovvertire il risultato dello scrutinio consentendo al Carucci di ricoprire

l’unica carica utile in base ai titoli posseduti.

Una simile decisione ha comportato alcuni effetti inaccettabili: 1) è stato

eletto presidente del collegio dei revisori un soggetto che non aveva

riportato il maggior numero di preferenze; 2) si è sostanzialmente

attribuita ai voti assegnati al Carucci una duplice valenza, in spregio alle

regole di funzionamento della votazione del collegio dei revisori, di cui

all’art.234 del d.lgs 267/2000.; 3) si è infine alterata la volontà dei

votanti i quali erano edotti del fatto che il Carucci intendeva partecipare

alla competizione per il soglio presidenziale e solo in quella veste gli

hanno attribuito le nove preferenze insufficienti però, per accedere alla

carica, stante il maggior numero di voti avuti dal Gianfrate.

La rettifica avvenuta a scrutinio completato non aveva alcuna possibilità

di ribaltare i risultati della votazione proprio perché i componenti del

consiglio comunale di Oria avevano chiaramente inteso suffragare il

Gianfrate quale presidente.

Detto questo, occorre però precisare che anche il ricorso incidentale

merita di essere accolto.

La tesi che la difesa del Carucci ha sostenuto offre spunti di riflessione

che inducono il Collegio all’integrale annullamento della delibera di cui

si controverte.

Infatti, la votazione del collegio dei revisori contabili, così come

avvenuta, ha manifestato aspetti di criticità a cagione della non chiara

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indicazione fornita dal presidente in ordine alla carica per la quale il

singolo consigliere esprimeva il suo voto.

Si rammenta, a tal riguardo, che proprio l’articolo 234 del d.lgs

267/2000, stabilisce che “ i consigli comunali eleggono con voto

limitato a due componenti, un collegio di revisori composto da tre

membri.”

La regola del voto limitato a due componenti è funzionale ad eleggere

inequivocabilmente un candidato alla carica di presidente e uno alla

carica di componente.

Non solo.

Si tratta di criterio dettato al fine di garantire alle forze politiche di

opposizione la possibilità di concorrere, con un proprio candidato, alla

elezione di un importante organo di verifica della legittimità dell’operato

degli organi di governo dell’ente locale, controbilanciando l’eventuale

preponderanza netta della maggioranza consiliare.

Se così non fosse, si registrerebbe il paradossale risultato di eleggere il

solo presidente dell’organo.

Per le conseguenze che si sono ora illustrate, in difetto di chiare

indicazioni contenute sulla scheda, lo scrutinio non può che essere

inficiato perché il suo risultato è inesorabilmente affidato, in casi dubbi

come quello controverso, a improprie e postume operazioni di

ricostruzione della volontà dell’elettore, che tradiscono, come nel caso,

gli intenti reali dei votanti con effetti alquanto paradossali e

indesiderabili per il principio di continuità dell’azione amministrativa.

Basti pensare che, proprio per quanto si è detto in merito al ricorso

principale, un soggetto che ha riportato 9 preferenze collocandosi al

secondo posto tra gli eletti rischia di essere, in ipotesi, escluso dalla

partecipazione ad un organo, in applicazione di principi che appaiono

coerenti a logica.

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Allora occorre che la volontà dell’elettore sia chiaramente orientata

attraverso ben precise indicazioni contenute nella scheda elettorale.

In questo senso, il ricorso incidentale va accolto con annullamento

integrale della delibera impugnata.

Le spese possono essere compensate in ragione della complessità della

controversia.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione

Seconda. definitivamente pronunciando sul ricorso principale e su quello

incidentale, come in epigrafe proposti, li accoglie entrambi per quanto in

motivazione e, per l’effetto annulla la delibera impugnata.

Spese compensate

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 16 maggio

2013 con l'intervento dei magistrati:

Rosaria Trizzino, Presidente

Ettore Manca, Consigliere

Carlo Dibello, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 12/09/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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