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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
Sezione specializzata in materia di impresa
Sezione A
Il Tribunale in composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati:
dott. Claudio Marangoni presidente rel.
dott.ssa Alessandra Dal Moro giudice
dott. Pierluigi Perrotti giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al N. 2257/2017 R.G. promossa da:
REGUMI 1978 Ltd, in persona del legale rappr.te pro tempore;
elett. domiciliata in Milano, via Fabio Filzi 27, presso lo studio del procuratore avv. Carlo SALA che la
rappresenta e difende unitamente all’avv. Marco GRECO;
- attrice -
contro:
ORLANDI s.p.a. (C.F. 03524600156), in persona del legale rappr.te pro tempore;
elett. domiciliata in Milano, Corso Porta Vittoria 9, presso lo studio dei procuratori avv. Danilo
MARTUCCI DANILO e avv. Fabio BOSCARIOL DE ROBERTO che la rappresentano e difendono;
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- convenuta -
Oggetto: Concorrenza sleale interferente
Conclusioni delle parti:
- per parte attrice: “I. Nel merito:
A) Dichiarare ed accertare (in tutto o parte) le dedotte condotte di contraffazione e/o usurpazione;
B) Dichiarare ed accertare in tutto o parte la dedotta concorrenza sleale;
C) Dichiarare ed accertare la dedotta responsabilità precontrattuale;
D) Inibire alla convenuta, nonché ai terzi che ne facciano commercio ai sensi di alcuna o tutte le norme
citate in narrativa, e perché in violazione dei diritti alla leale concorrenza dedotti e/o di segni distintivi
non registrati, l’ulteriore pubblicità, produzione e segni distintivi non registrati, l’ulteriore pubblicità,
produzione e distribuzione e vendita della Scopa MiaScopa di controparte e/o prodotti identici alla
medesima, prevedendo pure, se codesto giudicante lo riterrà opportuno, la sanzione di Euro 1000= o
diversa somma che verrà ritenuta di giustizia, per ogni violazione o inosservanza del provvedimento
inibitorio successivamente constatata, ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione dello stesso;
E) Ordinare la distruzione dei prodotti indicati al punto che precede (alternativamente se ne potrà
concedere l’assegnazione in proprietà);
F) Condannare la convenuta al risarcimento dei danni nella misura che verrà determinata ad esito
dell’istruttoria, chiedendosi fin da ora che, in relazione al danno patrimoniale derivante dalla dedotta
violazione di segni distintivi, si disponga la retroversione degli utili in alternativa alla misura del lucro
cessante e, in relazione agli illeciti di sleale concorrenza dedotti e alla dedotta responsabilità
precontrattuale, la liquidazione dei danni secondo le norme ordinarie;
G) Ordinare la pubblicazione in caratteri doppi del normale dell’emanando provvedimento
integralmente e/o in sunto sul “Corriere della Sera” , “La Repubblica”, “Il Sole 24 Ore” a cura
dell’attrice ed a spese della convenuta;
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H) Rigettare, quindi la domanda riconvenzionale avversaria.
II. In via istruttoria:
A) che, se ritenuto del caso, si disponga una consulenza tecnica d'ufficio sulla base del seguente quesito
o di quesito simile: dica il CTU, visti gli atti, sentite le parti e i loro CC.TT.PP., svolte le opportune
indagini, se i prodotti di parte convenuta siano identici, quasi identici e/o confondibili con i prodotti
dell'attrice e se ne rappresentano un'imitazione parassitaria/sfruttamento di lavoro altrui/copia
pantografo;
B) che previo ordine del giudice, il legale rappresentante pro tempore della convenuta indichi il nome e
indirizzo dei produttori, dei fabbricanti, distributori, fornitori e degli altri precedenti detentori dei
prodotti oggetto di contestazione, nonché grossisti e dei dettaglianti, nonché informazioni sulle quantità
prodotte, fabbricate, consegnate, ricevute prodotte, fabbricate, consegnate, ricevute nonché sul fatturato
prezzo e sugli utili (margini) derivanti complessivamente dei prodotti in questione. Il tutto, esibendo
tutta la documentazione dei prodotti in questione. Il tutto, esibendo tutta la documentazione
commerciale e bancaria del caso.
C) che, ove lo si ritenga necessario, ammetta a prova contraria del doc. 12 di controparte, il seguente
capitolo: Vero che la scopa indicata nel doc. 12 è commercializzata solo al di fuori del territorio
italiano. Teste Marcello Rafanelli c/o Vivian Group, Larciano (Pistoia).
Con vittoria di compensi e spese.”
- per parte convenuta: “Nel merito
1) Respingere tutte le domande ex adverso proposte in quanto infondate in fatto e in diritto per i motivi
di cui in atti;
In via riconvenzionale
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2) inibire a Regumi 1978 LTD l’invio a soggetti terzi di lettere di diffida e/o comunque di
comunicazioni miranti ad impedire la commercializzazione, la vendita e la pubblicizzazione del
prodotto “Scopa Mia” e più in generale di ogni altro comportamento connotato dalle stesse finalità;
3) accertare e dichiarare che la comunicazione inviata a Metro, Acqua & Sapone e UniCoop, di cui in
narrativa, costituisce atto di concorrenza sleale, e per l’effetto condannare Regumi 1978 LTD al
risarcimento dei danni, inclusi il danno di immagine e il danno morale, che verranno liquidati (anche
occorrendo equitativamente) nella somma stabilita in base agli atti di causa, alle presunzioni che ne
derivano ed all'esito dell'istruttoria, maggiorati degli interessi e della rivalutazione monetaria;
4) disporre la pubblicazione dell’emananda sentenza, a spese di Regumi 1978 LTD ed a cura della
convenuta, per due volte a caratteri doppi del normale e con i nomi delle parti in grassetto, sui
quotidiani “Corriere della Sera” e “Il Sole 24 Ore”, ovvero, con le diverse modalità che parranno
opportune a codesto Ill.mo Tribunale;
5) fissare una somma di € 100.000,00 dovuta da Regumi 1978 LTD alla convenuta per ogni violazione
e/o inosservanza dell’inibitoria constatate successivamente al deposito della sentenza e per ogni giorno
di ritardo nell’esecuzione degli ordini contenuti nell’emananda sentenza;
In ogni caso
6) con vittoria di spese e compensi di causa.”
Motivi di fatto e di diritto
1. La società attrice REGUMI 1978 Ltd, operante a livello mondiale nel settore della progettazione e
vendita di prodotti per la casa in silicone, ha dedotto di vendere in tutto il mondo un suo modello di
scopa in silicone di altissima qualità, distribuita anche in Italia dal suo concessionario di vendita
esclusivo Vivian Group s.r.l. con il marchio “ElectroSilk”.
Tale prodotto è caratterizzato da una forma che ricorda un’ellissi e sostituisce una scopa tradizionale o
quella in gomma per la caratteristica di cattura polvere magnetico derivante dall’effetto elettrostatico
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determinato dalle setole in silicone, catturando altresì ogni tipo di sporco – acari inclusi – anche
mediante una lama in silicone che funge da tergipavimento.
Ha dedotto parte attrice che nel 2011 la Vivian Group s.r.l. era stata contattata dalla convenuta
ORLANDI s.p.a. che aveva manifestato il suo interesse alla vendita nella grande distribuzione di tale
prodotto. La convenuta era stata resa edotta dei brevetti esistenti su tale prodotto in Israele ed in Cina
ed aveva proceduto all’acquisto di alcuni dei prodotti in questione. Nel maggio 2014 – nulla essendo
accaduto nel frattempo - ORLANDI s.p.a. aveva nuovamente contattato Vivian Group s.r.l. chiedendo
prezzi e quantitativi minimi di ordini per scope di colore rosso per una confezione personalizzata con i
marchi di essa convenuta. La relativa offerta era stata formulata e trasmessa da Vivian Group s.r.l.
senza tuttavia riscontri da parte della convenuta che, dopo alcune sollecitazioni, aveva rilevato che il
prezzo richiesto risultava troppo alto per il consumatore della grande distribuzione. Seguivano ulteriori
contatti riguardanti la confezione ed il materiale promozionale, la richiesta di ulteriori informazioni sui
canali di commercializzazione del prodotto e sul brevetto riguardante tale prodotto da parte di
ORLANDI s.p.a., che ancora nel dicembre 2015 evidenziava i problemi di prezzo già a suo tempo
comunicati.
Nel gennaio 2016 parte attrice aveva però rilevato che la società convenuta aveva iniziato la
commercializzazione di una scopa in silicone denominata “Mia Scopa” del tutto identica a quella di
REGUMI 1978 Ltd (forma, dimensioni e peso; presenza di aletta tergiacqua identica; identico numero
di setole, posizionate nella stessa modalità; identica forma del bordo ad arco della scopa e
dell’inclinazione del foro del bastone) mediante messaggio promozionale del prodotto che imitava
quello del prodotto di REGUMI 1978 Ltd, rivendicandone la “sensazionale novità”.
Parte attrice ha dunque contestato alla convenuta le condotte di concorrenza sleale derivanti
dall’imitazione pedissequa del modello di scopa in questione – prodotta da impresa cinese laddove in
tale Paese era vigente una privativa industriale su di essa – utilizzando i messaggi pubblicitari che
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erano stati esaminati dall’attrice nel corso delle trattative, determinando in tal modo un illecito
confusorio e di appropriazione di pregi altrui, con condotta parassitariamente rivolta ad appropriarsi
senza alcun costo di investimenti sopportati da altri per l’immissione in commercio di prodotti dotati di
originalità tecnico-funzionale.
Tali condotte sarebbero state poste in essere con malafede da parte di ORLANDI s.p.a., che aveva
ottenuto il maggior numero di informazioni durante le trattative per introdurre invece un proprio
identico prodotto sul mercato realizzando il medesimo in Cina ove era vigente il brevetto su detto
modello di scopa, così integrandosi l’ulteriore violazione di cui all’art. 2598 n. 3 c.c. in relazione al
concorso nell’inadempimento altrui – cioè del produttore cinese – di un’obbligazione extracontrattuale
connessa alla violazione brevettuale.
Ha rilevato altresì il carattere illecito del messaggio promozionale diffuso da parte convenuta,
appartenendo in realtà il pregio di novità rivendicato da quest’ultima al prodotto dell’attrice.
L’imitazione contestata secondo parte attrice avrebbe altresì integrato violazione del segno distintivo
non registrato costituito dalla forma del prodotto di REGUMI 1978 Ltd anche nei suoi aspetti non
esclusivamente funzionali.
La condotta complessiva mantenuta da ORLANDI s.p.a. avrebbe infine dato luogo a responsabilità
precontrattuale ai sensi dell’art. 1337 c.c., dovendosi escludere la buona fede da essa mantenuta nelle
trattative intercorse tra le parti in quanto essa aveva omesso di informare REGUMI 1978 Ltd del suo
rifiuto di concludere l’accordo e del lancio di un prodotto identico a quello oggetto delle trattative
all’epoca in corso.
Ha chiesto dunque l’adozione di inibitoria alla prosecuzione della commercializzazione e della
promozione del prodotto contestato e la condanna di parte convenuta al risarcimento dei conseguenti
danni.
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La società convenuta ORLANDI s.p.a. si è costituita in giudizio evidenziando che il suo interesse per il
prodotto di parte attrice era stato a suo tempo dovuto al fatto che esso appariva dotato di novità in
considerazione del fatto che REGUMI 1978 Ltd aveva depositato una domanda di brevetto europeo che
intendeva tutelare sia la scopa in sé che il relativo procedimento di produzione. Tale aspetto era stato
sempre al centro dell’interesse di ORLANDI s.p.a. e controparte era ben consapevole che tale interesse
era fortemente condizionato dal fatto che il prodotto in sé beneficiasse di tutela brevettuale.
In effetti ORLANDI s.p.a. in tale rapporto avrebbe rivestito la posizione di mero cliente che avrebbe
acquistato detto prodotto, posto che l’esclusivo distributore in Italia di REGUMI 1978 Ltd era Vivian
Group s.r.l.
Nel corso delle trattative ORLANDI s.p.a. aveva inoltre manifestato le sue obiezioni riguardanti il
prezzo del prodotto in questione, ritenuto eccessivo rispetto al mercato italiano, mentre parte attrice non
aveva modificato la sua iniziale proposta commerciale relativamente a tale aspetto economico.
Ancora nel gennaio 2015 REGUMI 1978 Ltd, che nel frattempo aveva provveduto a dare corso ad una
consistente limitazione della domanda di brevetto europeo originariamente depositata, aveva
comunicato ad ORLANDI s.p.a. che non aveva ancora provveduto al deposito del brevetto in Italia,
senza peraltro comunicare quale fosse l’effettiva estensione di tale protezione.
Ha contestato le condotte di concorrenza sleale dedotte da parte attrice, rilevando che l’utilizzazione
del claim “sensazionale novità” doveva ritenersi ricompresa nell’ambito delle espressioni volte
lecitamente a magnificare un prodotto senza porre alcun confronto diretto con prodotti altrui. Ha
contestato di aver utilizzato informazioni riservate relative al prodotto, posto che nessuna delle
informazioni ricevute poteva rivestire tale caratteristica ed essendo il prodotto di parte attrice già
presente sul mercato all’inizio delle trattative ed essendo comunque il brevetto pubblico.
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Quanto all’appropriazione di pregi, essa non potrebbe avere come oggetto l’utilizzazione del silicone
nel prodotto di parte convenuta in quanto di per sé inidoneo a poter essere considerato una qualità
peculiare o un segno distintivo del prodotto.
Quanto alla dedotta violazione di marchio, la convenuta ha contestato che la forma della scopa di parte
attrice possa rivestire carattere distintivo, tenuto conto della presenza sul mercato di prodotti simili
aventi forme del tutto analoghe e della natura funzionale di esse.
Quanto alla contestata responsabilità precontrattuale, ha rilevato che la mera esistenza di trattative non
sarebbe sufficiente ad integrarne i presupposti né parte attrice aveva provato di aver effettivamente
percepito un ragionevole affidamento sulla positiva conclusione delle stesse, tenuto conto del mancato
accordo sul prezzo che si era registrato tra le parti sin dall’inizio delle trattative stesse. Peraltro il
rapporto che avrebbe legato le parti sarebbe stato un mero rapporto di fornitura che non avrebbe
impedito ad ORLANDI s.p.a. di individuare canali di approvvigionamento alternativi. In ogni caso tale
ipotesi di responsabilità vedrebbe l’eventuale danno circoscritto al cd. “interesse negativo” che
comprenderebbe le sole spese sostenute per le trattative stesse, non esplicitate dall’attrice.
ORLANDI s.p.a. ha quindi esposto che REGUMI 1978 Ltd aveva trasmesso in data 5.7.2016 alle
società Metro, Acqua & Sapone ed Uni Coop una diffida che riportava le contestazioni già in
precedenza rivolte alla convenuta quanto alla commercializzazione della scopa della convenuta
denominata “Mia Scopa” e che, in conseguenza di tale diffida, la società Metro aveva deciso di non
effettuare più alcun ulteriore ordinativo mentre UniCoop Firenze aveva restituito i prodotti ordinati e
Acqua & Sapone aveva richiesto la fornitura di specifica manleva per la prosecuzione di tale
commercializzazione.
Ha dunque concluso parte convenuta per il rigetto delle domande svolte nei suoi confronti da REGUMI
1978 Ltd ed ha svolto in via riconvenzionale domanda di accertamento della condotta di concorrenza
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sleale consistita nelle diffide trasmesse ai suoi clienti con condanna dell’attrice al risarcimento del
conseguente danno.
2. Rileva il Collegio in via preliminare che dal complesso degli atti e dalla documentazione prodotta
dalle parti non appare possibile ritenere che sul prodotto di parte attrice sia effettivamente sussistente
un diritto di proprietà industriale derivante da brevetto, profilo che peraltro appare del tutto estraneo
alle domande svolte da REGUMI 1978 Ltd nei confronti della convenuta.
In effetti in atti compare solo una domanda di brevetto europeo – prodotta peraltro in giudizio da
ORLANDI s.p.a. – che verterebbe sul metodo di produzione della scopa ma nessuna indicazione è stata
fornita dalla società attrice quanto all’esito del deposito di tale domanda né vi è traccia di alcun
deposito di traduzione in Italia che permetta di verificare l’effettivo aspetto innovativo del prodotto in
questione ed un’eventuale interferenza con esso del prodotto contestato.
La mancanza di conoscenza del contenuto delle privative che parte attrice asserisce – ma non dimostra,
non avendo depositato alcun documento a tale proposito – di avere ottenuto in Cina ed in Israele non
consente per un verso, come già osservato, di acquisire alcuna informazione sugli aspetti tecnicamente
innovativi di tale prodotto e, sotto altro profilo, di poter valutare l’ipotesi di concorrenza sleale per
induzione o concorso con terzi nella contraffazione che parte attrice ha, tra l’altro, addebitato ad
ORLANDI s.p.a. per il fatto che il suo prodotto risulta fabbricato in Cina.
3. Nell’esaminare ancora il fondamento delle domande di parte attrice sul piano dell’esistenza di profili
formali o funzionali propri e peculiari del prodotto da essa commercialmente denominato
“ElectroSilk”, rileva il Collegio che l’aspetto esteriore del medesimo non consente di riconoscere ad
esso la qualità di marchio di forma di fatto.
Parte attrice sembra affidare la sussistenza di tale tutela alla presenza di alcuni profili della forma della
scopa che dovrebbero evidenziare gli elementi distintivi e caratterizzanti di tale prodotto, individuati
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nei suoi bordi irregolari e nella sua forma ellittica oltre che nella particolare inclinazione che
presenterebbe il manico ove applicato alla scopa.
Se dall’esame dei prodotti in questione la caratteristica dei bordi irregolari non pare effettivamente
individuabile e comunque non riveste alcun apprezzabile rilievo formale e caratterizzante della forma
complessiva del prodotto mentre l’inclinazione del foro ove si inserisce il bastone appare caratteristica
strettamente funzionale e comunque non apparentemente rilevabile dall’acquirente nel momento in cui
procede all’acquisto della sola parte terminale della scopa, rileva altresì il Collegio che l’elemento
residuo che dovrebbe secondo parte attrice conferire alla forma del suo modello di scopa dignità di
marchio di fatto – e cioè la forma definita ellittica della scopa – non può ritenersi dotato in sé di
effettiva capacità identificativa e distintiva della forma esteriore di tale prodotto.
Come ricorda la giurisprudenza comunitaria, il carattere distintivo della forma di un prodotto – che non
si limita a differenziare un prodotto da un altro, ma che è invece idonea ad indicare al consumatore
l’origine imprenditoriale del prodotto - deve esprimersi in maniera inusuale ed originale rispetto alla
specifica categoria di prodotto che essa dovrebbe caratterizzare, nel senso che essa dovrebbe essere in
grado di attirare per se stessa l’attenzione del consumatore medio, tenuto conto che non è abitudine
propria di tale categoria di soggetti presumere l’origine dei prodotti sulla base della loro forma o
confezione rivelandosi essere meno idonei ad essere percepiti come segno distintivo in quanto – come
nel caso di specie – attinenti ad un elemento strutturale del prodotto stesso e non autonomo da esso
come i marchi denominativi e figurativi (v. ad esempio Corte giustizia UE, sentenza 29.4.2004 nelle
cause riunite C-456/01 e C-457/01, Henkel).
In tale contesto interpretativo appare evidente al Collegio che il mero riferimento ad una struttura ad
ellisse della forma della scopa, che in sostanza propone un aspetto arrotondato del profilo della struttura
di base del terminale della scopa, non può ritenersi di tale rilievo da rappresentare con la necessaria
evidenza al consumatore medio un elemento di caratterizzazione specifica di tale prodotto che evochi
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in maniera diretta l’origine imprenditoriale di esso. In effetti tale arrotondamento della superficie del
prodotto non conferisce particolare originalità alla forma complessiva di esso, risultando esso di fatto
una variante possibile e banale di tale forma, ricompresa nel novero delle alternative di essa che non
conferiscono alcun particolare ed aggiuntivo valore al suo aspetto esteriore.
4. Tali considerazioni sembrano del tutto richiamabili anche rispetto alla contestazione di parte attrice
attinente alla sussistenza di un illecito concorrenziale confusorio, dipendente dal fatto che il prodotto
“Mia Scopa” risulterebbe del tutto identico nel suo aspetto a quello di parte attrice.
Invero nella chiave propria della concorrenza sleale per imitazione servile deve evidenziarsi che
anch’essa si muove sul piano della idoneità ad indurre in confusione il consumatore circa l’origine
imprenditoriale del prodotto.
In tale contesto viene evidentemente in considerazione la capacità distintiva del prodotto imitato, e cioè
il fatto che esso sia dotato di forme o di elementi esteriori non banali o standardizzati nello specifico
settore e che abbiano assunto nella percezione del pubblico di riferimento la qualità di segno distintivo
del prodotto stesso.
Se, dunque, su tale piano sembra sufficiente richiamare le considerazioni già svolte in relazione alla
pretesa individuazione nella forma della scopa “ElectroSilk” di parte attrice di un marchio di forma di
fatto, può altresì aggiungersi che nel caso di specie è rimasta priva di alcuna indicazione da parte della
società attrice la possibilità che l’aspetto esteriore di tale prodotto abbia potuto comunque raggiungere
un livello di conoscenza e di notorietà presso il pubblico dei consumatori di tale rilievo da rendere
plausibile una raggiunta idoneità a determinare in concreto un’apprezzabile relazione tra di esso e la
sua origine imprenditoriale nella percezione del consumatore medio.
In effetti nessun dato di vendita o di altra natura è stato allegato da REGUMI 1978 Ltd al fine di dare
conto di un particolare successo di vendite in Italia del suo prodotto che - in astratto - avrebbe potuto
sostenere, ove particolarmente rilevante ed efficace, il consolidarsi nella percezione del pubblico di
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riferimento di una conoscenza tale da poter collegare l’aspetto esteriore del prodotto in esame ad una
specifica origine imprenditoriale.
5. Non ritiene il Collegio che possano altresì ritenersi fondate le ulteriori contestazioni svolte
dall’attrice alla convenuta sul piano di ulteriori illeciti concorrenziali.
Quanto alla dedotta appropriazione di pregi (art. 2598 n. 2 c.c.), che evidentemente non sarebbe
prospettabile rispetto all’adozione di tecniche o materiali già utilizzati da altra impresa (v. Cass. ord.
100/16), nel caso di specie tale ipotesi apparirebbe connessa alla presentazione al pubblico della scopa
“Mia Scopa” come “sensazionale novità”, pregio che invece sarebbe proprio della preesistente
“ElectroSilk” e che denoterebbe anche la natura menzognera di tale presentazione pubblicitaria.
Non ritiene tuttavia il Collegio che tale presentazione possa ritenersi esuberante rispetto a quelle
immagini iperboliche e magnificative di aspetti di un prodotto che, in assenza di comparazione diretta
con il prodotto del concorrente, risultano generalmente consentite nella pratica del commercio.
Se ciò che risulterebbe evidenziato mediante il claim contestato risulterebbe l’impiego di un materiale
non consueto nella fabbricazione delle scope – e cioè il silicone – tale aspetto, come già osservato, non
potrebbe in sé integrare l’illecito dedotto mentre la generica affermazione di novità può essere in
generale riferita al panorama dello specifico settore, tenuto conto peraltro che in verità dagli elementi
rilevabili in atti appare difficoltoso per il Collegio ricostruire un contesto di mercato attendibile rispetto
al quale poter eventualmente commisurare la sussistenza o meno di un gradiente di novità attendibile.
Quanto alla contestazione relativa al profilo parassitario che la condotta di parte convenuta avrebbe
posto in essere mediante la commercializzazione di un prodotto identico, va rilevato che la
giurisprudenza di questo Tribunale tende a ravvisare tale presupposto laddove il concorrente ponga in
essere una complessiva condotta di ripresa delle iniziative commerciali ed imprenditoriali di
un’impresa, condotta dunque caratterizzata dalla indebita imitazione di più iniziative del concorrente
che nel loro insieme possono dare fondamento alla tesi di un disegno di sfruttamento parassitario
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dell’attività del concorrente che si tende pertanto a sostituire sul mercato o comunque a pregiudicarne
la competitività.
Nel caso di specie la ripresa di un unico prodotto – peraltro acquisito da terzi, in un contesto che per i
motivi innanzi evidenziati non risulterebbe dotato di specifiche caratteristiche tecniche e di forma tali
da consentire una riserva di produzione e commercializzazione in favore di parte attrice – non è
sufficiente a dare sostanza all’ipotesi di concorrenza parassitaria generalmente riconducibile all’ipotesi
di cui al n. 3 dell’art. 2598 c.c.
6. Insufficiente risulta altresì la prospettazione connessa all’evocazione di una responsabilità
precontrattuale ex art. 1337 c.c. in capo alla società convenuta.
Come è ben noto alle parti per ritenere integrato tale profilo di responsabilità occorre che tra di esse le
trattative siano giunte ad uno stadio idoneo ad ingenerare, nella parte che invoca l'altrui responsabilità,
il ragionevole affidamento sulla conclusione del contratto, che esse siano state interrotte senza un
giustificato motivo dalla parte cui si addebita detta responsabilità e che, infine, pur nell'ordinaria
diligenza della parte che invoca la responsabilità, non sussistano fatti idonei ad escludere il suo
ragionevole affidamento sulla conclusione del contratto (v. da ultimo Cass. 7545/16).
La documentazione in atti prodotta dalle parti testimonia senza dubbio l’esistenza di una trattativa che
si è sviluppata con diverse interruzioni in un consistente arco temporale. In tale contesto le parti hanno
anche discusso e verificato l’aspetto della confezione che ORLANDI s.p.a. avrebbe potuto applicare al
modello di scopa e il testo dei messaggi pubblicitari da diffondere.
Tuttavia l’esistenza di alcune questioni non risolte tra le parti, nonostante per alcuni versi i contatti si
siano ampiamente sviluppati su aspetti legati alle modalità di commercializzazione del prodotto,
impedisce di ritenere che tra le parti fosse stato effettivamente raggiunto un accordo sugli elementi
essenziali del futuro accordo che potevano ingenerare in parte attrice un ragionevole affidamento
quanto alla conclusione del contratto.
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In effetti la questione principale che risulta essere rimasta in sospeso appariva quella del prezzo di
acquisto del prodotto, ritenuto subito da ORLANDI s.p.a. troppo elevato per il pubblico della grande
distribuzione, aspetto evidentemente del tutto centrale in una trattativa diretta ad un rapporto di
fornitura e mai positivamente risolto dalle parti. In effetti alla proposta iniziale di un determinato
prezzo – subito contestata da ORLANDI s.p.a. - REGUMI 1978 Ltd ha spiegato le ragioni di tale
prezzo ma non ha sottoposto alla controparte alcuna diversa proposta. Non può dunque ritenersi che su
tale elemento essenziale del rapporto di fornitura sia stato raggiunto alcun accordo tra le parti.
D’altra parte non può non notarsi che anche la questione della protezione brevettuale del prodotto
costituiva un esplicito motivo di interesse da parte di ORLANDI s.p.a., che ha più volte richiesto
aggiornamenti alla controparte che peraltro pubblicizzava esplicitamente la copertura brevettuale
richiesta a sostegno della presentazione delle particolarità proprie del suo prodotto (v. doc. 3 fasc.
attrice). Anche tale profilo sembra aver inciso in maniera importante sulla mancata conclusione
dell’accordo, tenuto conto altresì dell’influenza che l’esistenza di una protezione brevettuale poteva
avere sul prezzo del prodotto e sulla disponibilità di ORLANDI s.p.a. a sostenere commercialmente un
livello di prezzo al pubblico più elevato dei prodotti concorrenti.
Il complesso di tali ragioni sembra dunque idonea ad escludere il fondamento dell’ipotesi di
responsabilità precontrattuale prospettata da parte attrice.
7. Se dunque le domande svolte da parte attrice devono essere respinte, ritiene il Collegio che anche le
domande di concorrenza sleale svolte in via riconvenzionale da ORLANDI s.p.a. non possano essere
accolte.
Se la documentazione prodotta dalla convenuta attesta la trasmissione di diffide da parte di REGUMI
1978 Ltd a clienti di ORLANDI s.p.a. in relazione alla commercializzazione del prodotto “Mia
Scopa”, tuttavia non vi sono elementi in atti che confermino che tali diffide – al di là del fatto che
ORLANDI s.p.a. abbia dovuto fornire garanzie aggiuntive – abbiano prodotto danni effettivi nelle
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relazioni tra essa e le imprese sue clienti, non essendo stata fornita alcuna prova circa eventuali
interruzioni o perdite di forniture conseguenti alla ricezione di esse.
Peraltro dalla diffida trasmessa era correttamente rilevabile che le privative brevettuali in essere sul
modello di scopa non riguardavano il territorio nazionale, si contestava che i modelli di scopa in
questione erano identici (aspetto pacifico in causa) e si faceva riferimento ad ipotesi di natura
concorrenziale che – seppure escluse in questa sede all’esito di un articolato contraddittorio tecnico-
giuridico tra le parti – potevano soggettivamente ed in buona fede aver ingenerato in REGUMI 1978
Ltd una convinzione di liceità del proprio comportamento.
In ogni caso, anche qualora non potesse essere escluso il rilevo colposo proprio di tale illecito,
l’avvenuta successiva differenziazione del prodotto di ORLANDI s.p.a. esclude di per sé la possibilità
di eventuale reiterazione dell’invio di analoghe diffide e non consente l’adozione dell’inibitoria
richiesta.
8. L’esito complessivo della controversia induce il Collegio a pronunciare l’integrale compensazione
tra le parti delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita,
1) rigetta le domande avanzate da REGUMI 1978 Ltd nei confronti di ORLANDI s.p.a. con atto di
citazione del 10.1.2017;
2) rigetta le domande svolte in via riconvenzionale da parte convenuta;
3) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio.
In Milano, nella camera di consiglio del 10 maggio 2018
Il Presidente est.
Claudio Marangoni
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