Sentenza n. 8270/2015 pubbl. il 03/07/2015 RG n. 19967/2013...NICOLA RIVANI FAROLFI (C.F....

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pagina 1 di 12 N. R.G. 19967/2013 (76076/13; 85135/13) REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO sezione specializzata in materia di impresa Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Vincenzo Perozziello Presidente Relatore dott. Alessandra Dal Moro Giudice dott. Maria Antonietta Ricci Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 19967/2013 promossa da: BORGHETTO IMM.RE SRL IN LIQ. (C.F. 09767420152), con il patrocinio dell’avv. GHIRARDI REMO MARIA ANTONIO EUGENIO, elettivamente domiciliato in LARGO AUGUSTO, 3 20122 MILANOpresso il difensore avv. GHIRARDI REMO MARIA ANTONIO EUGENIO G. FRANCESCO MORONI (C.F. MRNFRC34L23H410U), con il patrocinio dell’avv. GHIRARDI REMO MARIA ANTONIO EUGENIO lettivamente domiciliato in LARGO AUGUSTO, 3 20122 MILANOpresso il difensore avv. GHIRARDI REMO MARIA ANTONIO EUGENIO G. ONE INVEST SRL IN LIQ. (C.F. 03804500969), con il patrocinio dell’avv. GHIRARDI REMO MARIA ANTONIO EUGENIO elettivamente domiciliato in LARGO AUGUSTO, 3 20122 MILANOpresso il difensore avv. GHIRARDI REMO MARIA ANTONIO EUGENIO G. ATTORI contro GUIDO TRIMBOLI (C.F. TRMGDU40E19F206R) MARCO PETRUZZI (C.F. PTRMRC53M08A519K) NICOLA RIVANI FAROLFI (C.F. RVNNCL47L08F205K) LUIGI ROSA (C.F. RSOLGU60H22E155O), SIRCE SRL (C.F. 09189090153) HOLDADA SRL (C.F. 03356420962) Tutti con il patrocinio dell’avv. ROSSI DANIELA, elettivamente domiciliati in VIA BESANA, 2 20122 MILANO presso il difensore avv. ROSSI DANIELA; MARCO DANIELE BARLASSINA (C.F. BRLMCD63L10F704S), con il patrocinio dell’avv. FORMENTI SILVIA, elettivamente domiciliato in LARGO DONEGANI, 2 20121 MILANO presso il difensore avv. FORMENTI SILVIA CONVENUTI Firmato Da: PRIMAVERA ROBERTO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 98684 - Firmato Da: PEROZZIELLO VINCENZO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: ee6b1 Sentenza n. 8270/2015 pubbl. il 03/07/2015 RG n. 19967/2013 http://bit.ly/1FgxKRG

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N. R.G. 19967/2013 (76076/13; 85135/13)

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO

sezione specializzata in materia di impresa

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Vincenzo Perozziello Presidente Relatore

dott. Alessandra Dal Moro Giudice

dott. Maria Antonietta Ricci Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 19967/2013 promossa da:

BORGHETTO IMM.RE SRL IN LIQ. (C.F. 09767420152), con il patrocinio dell’avv. GHIRARDI

REMO MARIA ANTONIO EUGENIO, elettivamente domiciliato in LARGO AUGUSTO, 3 20122

MILANOpresso il difensore avv. GHIRARDI REMO MARIA ANTONIO EUGENIO G.

FRANCESCO MORONI (C.F. MRNFRC34L23H410U), con il patrocinio dell’avv. GHIRARDI

REMO MARIA ANTONIO EUGENIO lettivamente domiciliato in LARGO AUGUSTO, 3 20122

MILANOpresso il difensore avv. GHIRARDI REMO MARIA ANTONIO EUGENIO G.

ONE INVEST SRL IN LIQ. (C.F. 03804500969), con il patrocinio dell’avv. GHIRARDI REMO

MARIA ANTONIO EUGENIO elettivamente domiciliato in LARGO AUGUSTO, 3 20122

MILANOpresso il difensore avv. GHIRARDI REMO MARIA ANTONIO EUGENIO G.

ATTORI

contro

GUIDO TRIMBOLI (C.F. TRMGDU40E19F206R)

MARCO PETRUZZI (C.F. PTRMRC53M08A519K)

NICOLA RIVANI FAROLFI (C.F. RVNNCL47L08F205K)

LUIGI ROSA (C.F. RSOLGU60H22E155O),

SIRCE SRL (C.F. 09189090153)

HOLDADA SRL (C.F. 03356420962)

Tutti con il patrocinio dell’avv. ROSSI DANIELA, elettivamente domiciliati in VIA BESANA, 2

20122 MILANO presso il difensore avv. ROSSI DANIELA;

MARCO DANIELE BARLASSINA (C.F. BRLMCD63L10F704S), con il patrocinio dell’avv.

FORMENTI SILVIA, elettivamente domiciliato in LARGO DONEGANI, 2 20121 MILANO presso il

difensore avv. FORMENTI SILVIA

CONVENUTI

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CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d’udienza di precisazione delle conclusioni.

PARTE ATTRICE

1 (proc 19967/13)

A) accertare e dichiarare che (1) Guido Trimboli (2) Marco Petruzzi (3) Nicola Rivani Farolfi,

(4) Luigi Rosa, (5) S.I.R.C.E. S.r.L, (6) HOLDADA S.r.L., (d'ora innanzi, per comodità, i "Venditori")

soggetti che hanno alienato le quote ONE INVEST S.R.L. alla IMMOBILIARE BORGHETTO S.R.L.

a mezzo dei contratti indicati nella narrativa dell'atto di citazione, si sono resi inadempienti agli

obblighi di garanzia previsti nei contratti stessi ed assunti nei confronti di IMMOBILIARE

BORGHETTO S.R.L., e accertare e dichiarare che IMMOBILIARE BORGHETTO S.R.L. ha diritto ad

essere tenuta indenne solidalmente da tali soggetti dalle conseguenze negative dell'esistenza del

contratto derivato di interest rate swap n. 51754, (stipulato tra Intesa San Paolo e One Invest il

22/02/2007 decorrente dal 26/02/2007 fino al 26/02/2014), come pure di ogni altra eventuale passività

e condannare, per l'effetto, i Venditori, in solido tra loro, a corrispondere a Immobiliare Borghetto, alla

scadenza del contratto di interest rate swap la somma che la Immobiliare Borghetto è tenuta a

corrispondere alla Banca in forza della chiusura del contratto, ovvero a quella maggiore o minor

somma che l'Elmo Tribunale riterrà di giustizia.

B) Accertare e dichiarare che Immobiliare Borghetto ha diritto ad ottenere il rimborso, da parte dei

venditori, degli interessi passivi corrisposti / oneri fino ad oggi alla Intesa San Paolo in forza

dell'indicato contratto di interest rate swap e di tutti gli interessi passivi/oneri che la stessa dovrà

corrispondere fino alla scadenza del contratto di interest rate swap (26 febbraio 2014) e

successivamente, e che si quantificano, alla data odierna in almeno euro € 622.263,16 (di cui €

305.235,77 già corrisposti da One Invest) con riserva di ulteriormente specificare tale importo.

Condannare, per l'effetto, i Venditori, in solido tra loro, a corrispondere a Immobiliare Borghetto, tali

interessi passivi/oneri ovvero a quella maggiore o minor somma che l'ill.mo Tribunale riterrà di

giustizia.

C) Accertare e dichiarare che Immobiliare Borghetto ha diritto ad ottenere il rimborso, da parte

dei venditori, del danno alla stessa derivato dalla mancanza di liquidità che ha fatto seguito ali 'obbligo

della medesima di corrispondere gli interessi passivi alla Banca e pari al prezzo delle quote

compravendute (euro 1.474.406,47) e condannare, pertanto, i venditori in solido tra loro, a

corrispondere a Immobiliare Borghetto, tale importo ovvero quella maggiore o minor somma che

l'Ill.mo Tribunale riterrà di giustizia.

D) Nei confronti del dott. Marco Barlassina, accertare e dichiarare che il dott. Marco Barlassina

si è reso inadempiente nei confronti della Immobiliare Borghetto al mandato professionale allo stesso

conferito e condannare pertanto il dott. Barlassina al risarcimento dei danni (in solido con gli altri

convenuti) sofferti da Immobiliare Borghetto in ragione di tale inadempimento e quantificati nelle

conclusioni sub A, B, C, ovvero a quella maggiore o minor somma che l’ill. Tribunale riterrà di

giustizia.

II)proc 76076/13

Con riferimento decreto ingiuntivo n. 28534, ruolo n. 49866, ingiunzioni 2013, rep. 21607/2013

emesso dal Tribunale di Milano a favore del Dottor. Marco Daniele Barlassina nei confronti di

IMMOBILIARE BORGHETTO SRL in liquidazione e FRANCESCO MORONI in data 12 luglio

2013, depositato il 2 agosto 2013 e notificato il 4 settembre 2013. Accertare e dichiarare l'inefficacia

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ex art. 1341 ce. ovvero annullare in quanto sottoscritta per errore la lettera di ricognizione di debito in

forza della quale controparte ha agito monitoriamente.

Accertare e dichiarare l'inadempimento del sig. Davide Marco Barlassina agli obblighi contrattuali che

lo legavano alla società attrice e dichiarare risolto per inadempimento il contratto di consulenza

intercorrente tra la società e il Barlassina, con condanna dello stesso al risarcimento del danno. Per

l'effetto, e in ogni caso, dichiarare nullo e revocare, per le ragioni dette, il decreto ingiuntivo opposto n.

28534, ruolo n. 49866, ingiunzioni 2013, rep. 21607/2013 emesso dal Tribunale di Milano a favore del

Dottor. Marco Daniele Barlassina nei confronti di IMMOBILIARE BORGHETTO SRL in liquidazione

e FRANCESCO MORONI in data 12 luglio 2013, depositato il 2 agosto 2013 e notificato il 4 settembre

2013. con vittoria dì spese e onorari di giudìzio.

IlI)proc 85135/13

Con riferimento al d.i. n. . 27915/2013, ruolo n. 49879, ingiunzioni 2013, rep. 21387/2013 emesso dal

Tribunale di Milano a favore di Dottor. Marco Daniele Barlassina nei confronti di ONE INVEST SRL

in liquidazione e FRANCESCO MORONI in data 9 luglio 2013, depositato il 31 LUGLIO 2013, per

euro 15361,80 in sorte capitale (oltre interessi) e 941 per spese

legali (DECRETO CORRETTO CON PROVVEDIMENTO IN DATA 2 OTTOBRE 2013), notificato

il 22 ottobre 2013 (data richiesta notifica il 17 ottobre 2013)

accertare e dichiarare l'inefficacia ex art. 1341 ce. ovvero annullare in quanto sottoscritta per errore la

lettera dì ricognizione di debito in forza della quale controparte ha agito monitoriamente.

accertare e dichiarare l'inadempimento del sig. Davide Marco Barlassina agli obblighi contrattuali che

lo legavano alla società attrice e dichiarare risolto per inadempimento il contratto dì consulenza

intercorrente tra la società e il Barlassina con condanna dello stesso al risarcimento del danno. Per

l'effetto, e in ogni caso, dichiarare nullo e revocare, per le ragioni dette, il decreto ingiuntivo opposto n.

. 27915/2013, ruolo n. 49879, ingiunzioni 2013, rep. 21387/2013 emesso dal Tribunale di Milano a

favore di Dottor. Marco Daniele Barlassina nei confronti di ONE INVEST SRL in liquidazione e

FRANCESCO MORONI in data 9 luglio 2013, depositato il 31 LUGLIO 2013, per euro 15361,80 in

sorte capitale (oltre interessi) e 941 per spese legali (DECRETO CORRETTO CON

PROVVEDIMENTO IN DATA 2 OTTOBRE 2013), notificato il 22 ottobre 2013 (data richiesta

notifica il 17 ottobre 2013)

CONVERNUTI TRIMBOLI GUIDO, PETRUZZI MARCO, RIVANI FAROLFI NICOLA,

ROSA LUIGI, NONCHE’ PER SIRCE S.R.L. e HOLDADA S.R.L.

NEL MERITO:

Rigettare le domande tutte formulate dall’attrice nei confronti dei Sigg.ri Guido TRIMBOLI, Marco

PETRUZZI, Nicola RIVANI FAROLFI, Luigi ROSA, nonché della SIRCE S.r.l. e della HOLDADA

S.R.L., in quanto totalmente infondate in fatto ed in diritto, per tutti i motivi esposti in atti, mandando

assolti i predetti convenuti da ogni e qualsiasi avversa pretesa.

Con vittoria di spese e competenze professionali oltre rimborso spese forfettario ed oltre ad IVA e CPA

come per legge.

CONVENUTO BARLASSINA

IN VIA PRELIMINARE

- respingere, per tutte le ragioni in narrativa, la richiesta avversaria di sospensione dell’esecutorietà dei

decreti ingiuntivi opposti n. 28534/2013, R.G.N. 49866/2013 e n. 27915/2013, R.G.N. 49879/2013 , e, per

l’effetto, confermare la provvisoria esecutività dei nominati decreti ingiuntivi;

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NEL MERITO

per tutti i motivi esposti in narrativa, respingere tutte le domande proposte da Immobiliare Borghetto

s.r.l. in liquidazione in quanto infondate, in fatto e in diritto;

respingere le opposizioni di Immobiliare Borghetto s.r.l. in liquidazione, One Invest s.r.l. in

liquidazione, nonché del Sig. Francesco Moroni personalmente, in quanto infondate in fatto ed in

diritto e, per l’effetto, confermare integralmente i decreti ingiuntivi opposti n. 28534/2013, R.G.N.

49866/2013 e n. 27915/2013, R.G.N. 49879/2013;

in ogni caso, condannare Immobiliare Borghetto s.r.l. in liquidazione, in persona del liquidatore pro-

tempore, nonché il Sig. Francesco Moroni personalmente, a pagare, in favore del Dott. Marco Daniele

Barlassina, l’importo di Euro 25.642,00, ovvero quella diversa somma che risulterà dovuta ad istruttoria

esperita, il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali, dal dovuto al saldo;

in ogni caso, condannare One Invest s.r.l. in liquidazione, in persona del liquidatore pro-tempore,

nonché il Sig. Francesco Moroni personalmente, apagare, in favore del Dott. Marco Daniele Barlassina,

l’importo di Euro 15.361,80, ovvero quella diversa somma che risulterà dovuta ad istruttoria esperita, il

tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali, dal dovuto al saldo.

IN VIA SUBORDINATA nella denegata ipotesi in cui l’Ill.mo Tribunale adito dovesse ravvisare un qualsivoglia profilo di

responsabilità in capo al Dott. Barlassina, accertato l’effettivo ammontare del danno dallo stesso cagionato

ad Immobiliare Borghetto, nonché la sua prevedibilità ai sensi dell’art. 1225 c.c., condannare il Dott.

Barlassina al pagamento in favore di Immobiliare Borghetto s.r.l. in liquidazione del minore importo che

verrà ritenuto di giustizia;

IN OGNI CASO Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La controversia si articola intorno a due distinte vicende.

La prima (A), relativa all’originario proc. 19967/13,

riguarda l’acquisto da parte di IMMOBILIARE BORGHETTO srl, con l’assistenza professionale

dell’odierno convenuto Barlassina, delle quote della società ONE INVEST srl attraverso distinti

contratti stipulati in data 30.9.08 e relativi (per quanto qui più direttamente di interesse) alla

acquisizione di una partecipazione del 30% dagli odierni convenuti Trimboli, Petruzzi, Rivani Farolfi

e Rosa (rep notarile 1552265) nonché di una ulteriore partecipazione del 22,5% dalle società SIRCE srl

e HOLDADA srl (rep notarile 1552266)

– parte attrice ha altresì documentato l’acquisizione di ulteriori quote di partecipazione al capitale

sociale ONE INVEST attraverso la produzione di due ulteriori contratti stipulati sempre alla medesima

data 30.9.08 con le distinte società LEWIS & CLARCK RESIDENCE ltd e GAZLEY HOMES ltd.

Per questa parte l’attrice deduce di essere rimasta all’oscuro, nel corso delle trattative negoziali, della

esistenza di un contratto di swap precedentemente sottoscritto dalla menzionata ONE INVEST

(contratto 26.2.07 con scadenza 26.2.14) e muovendo da tale rilievo

/in via principale: lamenta un “inadempimento degli alienanti rispetto ad obblighi di garanzia previsti

in contatto” e richiede quindi la condanna degli stessi, in solido tra loro, a tenerla “indenne dalle

conseguenze negative” derivanti dalla esistenza del contratto in parola;

/in via subordinata: propone azione di risarcimento danni nei confronti di Marco Barlassina, quale

professionista incaricato di seguire lo svolgimento delle trattative negoziali per conto dell’acquirente,

per l’ipotesi in cui in sede di giudizio si arrivasse alla conclusione che lo stesso fosse stato (o avrebbe

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potuto essere secondo normale diligenza) a conoscenza della esistenza di tale contratto, in tesi fonte di

occulto aggravio patrimoniale per la società acquirente.

La seconda vicenda (B)

riguarda pretese creditorie azionate in sede monitoria dal menzionato Barlassina nei confronti delle

società IMMOBILIARE BORGHETTO srl (proc. 76076/13) e ONE INVEST srl (proc. 85135/13), in

entrambi i casi con invocata responsabilità solidale di Francesco Moroni (AU prima e liquidatore poi di

entrambe le società, oltre che socio di riferimento delle stesse) in relazione a prestazioni professionali

asseritamente prestate negli anni 2010-2011, oggetto di formale ricognizione di debito sottoscritta dallo

stesso Francesco Moroni.

Per questa parte risulta proposta rituale opposizione da parte degli ingiunti. Nell’ambito di entrambi i

menzionati giudizi di opposizione gli opponenti pretendono di far valere (in aggiunta ad ulteriori motivi

di contestazione) lo specifico inadempimento lamentato in relazione alla acquisizione ONE INVEST

nell’ambito dell’originario procedimento 19967/13.

Venendo ad esaminare più approfonditamente le due menzionate vicende, si osserva quanto segue.

vicenda sub A): acquisto partecipazione ONE INVEST

Parte attrice

*preliminarmente rivendica che il prezzo di acquisto delle quote sarebbe stato determinato “in ragione

del valore attribuito all’immobile detenuto in leasing dalla società”;

*sottolinea quindi che tutti quanti gli atti di cessione delle quote sociali assicuravano che “la società

non ha, alla data di sottoscrizione della presente scrittura, crediti e debiti diversi da quelli risultanti

dalla situazione patrimoniale all’1.9.08” (nel testo del contratto risulta riportata la diversa data 1.9.09

ma con evidente errore materiale, come risulta anche dalla situazione patrimoniale effettivamente

allegata), con formale impegno degli alienanti a “tenere indenne e manlevare, in solido tra loro, la

cessionaria da ogni e qualsiasi passività, sopravvenienza passiva, minusvalenza e insussistenza

dell’attivo… traente origine da fatti e situazioni antecedenti la data del presente contratto, e a tale

data retroagenti, anche manifestatisi successivamente e non riflessi nella situazione patrimoniale

allegata…”;

* lamenta la successiva scoperta “della esistenza di un contratto derivato… stipulato da ONE INVEST

in data 22.2.07 con INTESA SAN PAOLO della cui “situazione debitoria/creditoria” non vi sarebbe

menzione “nella situazione patrimoniale” posta alla base della negoziazione tra le parti, deducendo in

particolare che, in ipotesi di “chiusura” alla data di avvio del presente giudizio, la pendenza di tale

contratto avrebbe comportato un “danno di euro 215.934” (come da rendiconto banca).

Sulla base di tali premesse la parte agisce

A.i)in via principale nei confronti degli alienanti, al fine di vedere accertato il proprio buon diritto “a

venire manlevata dalle conseguenze negative dell’esistenza del contratto di swap non riflesse nella

situazione patrimoniale” di riferimento, assumendo in particolare che, ai sensi della clausola negoziale

sopra riportata, la rivendicata manleva dovrebbe reputarsi operante “ove anche controparte riuscisse a

provare che IMMOBILIARE BORGHETTO fosse a conoscenza dell’esistenza del contratto stesso”;

A.ii)in via subordinata, propone azione risarcitoria nei confronti di Marco Barlassina quale

professionista incaricato di seguire le trattative contrattuali (“nel caso in cui dovesse risultasse in

corso di causa che il dott Barlassina era al corrente – o avrebbe dovuto esserlo usando la diligenza al

medesimo richiesta in forza del mandato conferitogli - dell'esistenza del contratto di interest rate swap, e che

dunque per tale ragione, non si dovessero ritenere operanti, nei confronti dei convenuti principali, le clausole di

garanzia previste nei contratti di cessione, o che (ii) per qualsiasi altro motivo non dovessero essere ritenute

operanti tali garanzie, negoziate dal Barlassina stesso, sarebbe evidente come sul medesimo dovrebbero ricadere

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le conseguenze dannose che l'attrice ha sofferto in ragione della stipulazione di tali contratti dal medesimo

negoziati”.

I convenuti alienanti hanno contestato tutte le deduzioni così proposte dall’attrice.

In via preliminare (sotto profili rilevanti unicamente in relazione alla più corretta “quantificazione”

della pretesa risarcitoria avanzata dall’attrice):

i) hanno sollevato eccezione di parziale difetto di legittimazione attiva della attrice segnalando che

l’atto di compravendita nei confronti di GAZLEY fa riferimento alla acquisizione di una quota del

valore nominale di euro 7.500 a fronte di una quota del valore nominale di euro 40.000 intestata alla

alienante e qui rivendicata come propria dall’attrice;

ii)hanno contestato altresì, a fronte della intervenuta sottoscrizione di quattro distinti contratti di

compravendita e della previsione di un impegno di garanzia in ciascuno di essi, la sussistenza di una

posizione di solidarietà passiva tra tutti gli alienanti (come preteso dall’attrice) piuttosto che tra i soli

cofirmatari di ciascun contratto.

Nel merito:

iii)hanno rivendicato la piena conoscenza (o conoscibilità) del contratto di swap da parte

dell’acquirente, atteso che “gli interessi, sia attivi che passivi, correlati al contratto derivato per cui è

causa, erano di volta in volta specificamente riportati negli e/c bancari che il professionista dell’odierna

attrice ha all’epoca visionato e/o è stato comunque posto in grado di visionare ben prima della stipula

degli atti notarili di cessione”;

iv)più in generale hanno contestato in radice la fondatezza nel merito delle pretese di controparte,

*assumendo che gli interessi passivi maturati in relazione al contratto in parola fino alla data del

30.9.08 (per euro 11.806,67) sarebbero stati regolarmente conteggiati nella situazione patrimoniale di

riferimento (secondo deduzione in fatto che in realtà non è stata poi contestata da controparte);

*deducendo altresì che gli interessi passivi invece successivamente maturati a carico della società

dovrebbero reputarsi estranei alla garanzia prestata, tenendo anche conto che “non possono in alcun

modo considerarsi passività …retroagenti al 30.9.08, ben potendo il contratto derivato anche produrre

interessi attivi in caso di un eventuale rialzo degli interessi prodotti dal collegato contratto di leasing”.

Il convenuto Barlassina da parte sua

i)in via preliminare ha dedotto di avere ricevuto mandato di consulenza e assistenza per la redazione

dei contratti, non anche per l’esecuzione di attività di due diligence;

ii)ha rivendicato più in generale di avere svolto con diligenza l’incarico ricevuto;

iii)in particolare ha negato di avere avuto e di poter avere avuto la conoscenza della esistenza del

contratto di swap (in tesi mai menzionato nella documentazione offerta da ctp)

Tutti i convenuti hanno infine altresì contestato l’individuazione e la quantificazione dei danni

lamentati dall’attore.

Venendo ad esaminare distintamente le diverse questioni così all’attenzione si osserva quanto segue.

A1)Sulla domanda proposta da IMMOBILIARE BORGHETTO nei confronti dei convenuti che hanno

alienato le quote di partecipazione in ONE INVEST

Per questa parte il Tribunale ritiene infondata nel merito la domanda risarcitoria proposta dall’attore (e

proprio per tale motivo semplicemente superfluo affrontare l’esame delle eccezioni proposte dai

convenuti in tema di parziale difetto di legittimazione e limiti della eventuale responsabilità

risarcitoria).

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Al riguardo pienamente dirimente appare la corretta individuazione dello specifico titolo giuridico

fatto valere dall’attore nel presente giudizio, che non attiene affatto ad una responsabilità risarcitoria

conseguente ad un eventuale mancato rispetto da parte degli alienanti di obblighi di correttezza e

buona fede (sub specie di pretesi obblighi informativi) nella conclusione della trattativa negoziale ma

piuttosto alla escussione della peculiare forma di garanzia oggetto di accordo negoziale tra le parti

quale richiamata in premessa

(impegno degli alienanti a “tenere indenne e manlevare, in solido tra loro, la cessionaria da ogni e

qualsiasi passività, sopravvenienza passiva, minusvalenza e insussistenza dell’attivo… traente origine

da fatti e situazioni antecedenti la data del presente contratto, e a tale data retroagenti, anche

manifestatisi successivamente e non riflessi nella situazione patrimoniale allegata…” , a fronte di

formale dichiarazione degli alienanti, secondo cui “la società non ha, alla data di sottoscrizione della

presente scrittura, crediti e debiti diversi da quelli risultanti dalla situazione patrimoniale all’1.9.08”).

Dal testo, letto nella sua interezza, risulta con evidenza, a parere del Collegio, lo stretto collegamento

della clausola invocata dall’attore con le “assicurazioni” fornite dagli alienanti e in particolare lo

specifico riferimento (quanto all’ambito proprio della garanzia concordata) all’emergere successivo di

elementi patrimoniali negativi che avrebbero dovuto già risultare nella situazione patrimoniale assunta

a fondamento della stipula e invece sarebbero rimasti in quella sede indebitamente occultati in

violazione delle formali assicurazioni offerte. Il diverso e più ampio assunto proposto dalla difesa

attorea pretende di addurre a supporto il riferimento letterale della garanzia alle “passività…traente

origine da fatti e situazioni antecedenti la data del presente contratto…” ma in tal modo propone una

lettura indebitamente monca del testo, ignorando che le passività in considerazione (come emergere

dall’intera proposizione) risultano propriamente quelle “retroagenti…” alla data di stipula - dove

proprio il riferimento a tale retroattività spiega, secondo generale principi di competenza, la

connessione logica con le “assicurazioni” fornite dagli alienanti.

Muovendo da tali premesse pare allora di dover semplicemente prendere atto che nel caso di specie la

situazione patrimoniale di riferimento all’1.9.08 riportava puntualmente il debito all’epoca maturato

nei confronti di INTESA in relazione alla vigenza del contratto in parola (circostanza da reputarsi non

controversa in atti, quale immediatamente dedotta dai convenuti alienanti in sede di comparsa di

costituzione e non contestata dall’attore), laddove deve reputarsi certamente estraneo all’ambito di

rilevanza della clausola azionata nel presente giudizio ogni questione relativa invece a specifiche

peculiarità degli impegni negoziali che all’epoca vincolavano la società oggetto di compravendita

(nella specie l’esistenza di un contratto indubbiamente di marcata aleatorietà come quello qui oggetto

di contestazione, di per sé suscettibile di significativi guadagni o perdite future, ma sempre e soltanto a

seguito e in conseguenza di vicende successive estranee alla situazione patrimoniale di riferimento

iniziale), fermo restando che nel caso di specie l’attore non ha neppure dedotto e tanto meno

documentato l’esistenza di qualsivoglia circostanza di fatto che, in ipotesi, avrebbe potuto o dovuto

imporre l’iscrizione di “riserve” nella menzionata situazione patrimoniale.

A2)Sulla domanda proposta da IMMOBILIARE BORGHETTO nei confronti del convenuto

Barlassina in relazione alla acquisizione ONE INVEST.

Per questa parte, muovendo dalla stessa impostazione dell’attore e dunque prima ancora di affrontare il

tema relativo alla sussistenza o meno dell’inadempimento contestato nei confronti del convenuto, il

Collegio ritiene di dovere, pregiudizialmente e in via assorbente, rilevare la manifesta infondatezza

della domanda in relazione al petitum richiesto: innanzitutto e in via generale in relazione alla stessa

configurabilità di un effettivo nesso causale tra il danno dedotto dall’attrice e la condotta addebitata al

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convenuto; in ogni caso in ragione di una palese impossibilità di ricondurre le pretese risarcitorie

avanzate dall’attrice ad un danno effettivamente subito in proprio.

Al riguardo si osserva quanto segue.

La domanda proposta nei confronti del Barlassina ripropone esattamente le medesime richieste

risarcitorie avanzate nei confronti degli alienanti “in solido con gli altri convenuti…quantificati nelle

conclusioni sub A, B, C” (conclusioni in epigrafe) “ovvero a quella maggiore o minore somma che

all’ill.mo Tribunale risultasse di giustizia”.

Nella impostazione di causa risulta dunque in primo luogo (1)una domanda risarcitoria specificamente

determinata, in secondo luogo (2)una richiesta di autonoma valutazione da parte del Collegio che

parrebbe alludere ad una possibilità di liquidazione equitativa del danno ex art 1226 cc.

In relazione alla prospettazione sub 1) si deve innanzitutto rilevare che:

* le domande formulate dall’attore ai capi A), B) e C) delle conclusioni in epigrafe fanno tutte

riferimento al risarcimento di danni direttamente conseguenti alla complessiva esecuzione del contratto

derivato di cui si è discusso al capo precedente

(A:“…somma che IMMOBILIARE BORGHETTO è tenuta a corrispondere alla BANCA in forza

della chiusura del contratto”; B: “…rimborso degli interessi passivi corrisposti/oneri fino ad oggi a

INTESA SAN PAOLO in forza dell’indicato contratto e di tutti gli interessi passivi/oneri che la stessa

dovrà corrispondere fino alla scadenza del contratto…”; C: “…danno derivante dalla mancanza di

liquidità che ha fatto seguito all’obbligo della medesima di corrispondere gli interessi passivi alla

Banca”);

*la contestazione di inadempimento ritualmente rivolta nei confronti del Barlassina riguarda

espressamente e soltanto l’attività di consulenza prestata in corso di trattativa;

*nei confronti dei convenuti alienanti l’attrice non ha mai ritenuto di avanzare una richiesta di

annullamento del contratto di acquisto della partecipazione in relazione alla (in tesi nascosta) pendenza

del contratto in derivati - né in atti risulta mai dedotto che l’eventuale consapevolezza della pendenza

del menzionato contratto avrebbe potuto indurre l’attrice a non procedere nella acquisizione.

Muovendo da tali preliminari rilievi:

i)in via generale, per quanto riguarda eventuali pregiudizi subiti da IMMOBILIARE BORGHETTO in

diretta conseguenza della acquisizione della partecipazione ONE INVEST, si osserva che

*alla data di acquisizione della partecipazione ONE INVEST il contratto derivato in oggetto (come già

evidenziato al capo precedente) aveva in realtà generato interessi passivi per un importo pari (soltanto)

a circa 11.000 euro, quale passività peraltro già conteggiata nella situazione patrimoniale assunta a

riferimento della compravendita e come tale di per sé non computabile come elemento di danno

risarcibile;

*nel prosieguo (come fin da subito dedotto dal convenuto) sarebbe ovviamente spettato all’AU di ONE

INVEST (ovvero Francesco Moroni) o eventualmente agli amministratori della controllante totalitaria

BORGHETTO (sempre Francesco Moroni) monitorare attentamente l’andamento della situazione e

valutare l’opportunità di chiudere anticipatamente il contratto, eventualmente con una perdita ulteriore

ma all’epoca evidentemente ancora molto modesta, oppure confermare la scelta speculativa dei

precedenti amministratori puntando piuttosto su eventuali vantaggi futuri – fermo restando che, a fronte

di un contratto bancario oggetto di rituale rendicontazione periodica, deve certamente escludersi che

l’eventuale ignoranza dell’esistenza del contratto derivato in parola in sede di acquisto della

partecipazione (addirittura incidente sull’unico cespite attivo della società acquisita) possa

ragionevolmente/legittimamente giustificare una perdurante ignoranza successiva;

*in tal senso l’unico danno astrattamente ipotizzabile in conseguenza della acquisizione potrebbe essere

ragionevolmente individuato nell’eventuale costo di una risoluzione anticipata del contratto nei mesi

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immediatamente successivi la acquisizione ma: si tratta di fattispecie di danno per cui non risulta

avanzata specifica domanda da parte dell’attore; sarebbe in particolare spettato all’attore dedurre e

provare l’eventuale costo della operazione in parola all’epoca (mentre deve invece reputarsi irrilevante

ai fini di causa, alla stregua delle osservazioni precedentemente svolte, il diverso e maggiore costo

maturato a distanza addirittura di anni dalla stipula);

ii)con riferimento invece alle specifiche domande concretamente formulate dall’attore pare del tutto

assorbente il fatto che IMMOBILIARE BORGHETTO (unico soggetto che agisce in questa sede) non è

mai stata parte del contratto in parola e dunque non è mai stata soggetta ad alcun obbligo di pagamento

nei confronti di BANCA INTESA; dagli atti di causa non risulta d’altro canto, in fatto, alcun

pagamento effettuato dall’attrice in relazione al titolo in parola né direttamente nei confronti di

BANCA INTESA né indirettamente quale finanziamento concesso alla controllata ONE INVEST (la

questione, insieme a quelle appena sopra richiamate, risulta espressamente dedotta dai convenuti

“alienanti” e puntualmente confermata nella memoria 183 n 1 dell’attore in cui si fa piuttosto

riferimento a versamenti effettuati allo scopo da FRANCESCO MORONI a titolo personale): in tal

senso appare evidente come la prospettazione dell’attore risulti irreparabilmente viziata da una

indebita sovrapposizione/confusione tra le posizioni di IMMOBILIARE BORGHETTO srl, ONE

INVEST srl e Francesco Moroni nella implicitamente sottesa ma evidentemente inaccettabile pretesa di

considerare tali soggetti come una entità unitaria, ignorando ogni principio di autonomia patrimoniale e

giuridica dei distinti soggetti a vario titolo coinvolti nella vicenda.

In relazione invece alla distinta prospettazione sub 2), di richiesta di autonoma valutazione da parte del

Collegio, ove intesa non già come mera clausola di stile ma piuttosto come formale domanda di

liquidazione equitativa del danno ex art 1226 cc, si deve necessariamente ricordare che una pronuncia

di carattere equitativo non può affatto venire a sanare il mancato assolvimento di oneri propri di chi

agisce in giudizio, ma presuppone al contrario la deduzione da parte dell’istante e la concreta verifica

da parte del Tribunale della impossibilità o estrema difficoltà di pervenire ad una quantificazione

precisa – situazione che non pare riscontrabile nel caso di specie, come in particolare evidenziato nel

precedente ultimo cpv sub i).

Vicenda sub B): opposizione ai distinti decreti ingiuntivi ottenuti dal Barlassina

In sede monitoria (come già sopra anticipato) l’odierno convenuto Marco Barlassina ha chiesto ed

ottenuto i distinti decreti ingiuntivi opposti in questa sede a fronte della produzione di due documenti

(relativi alla distinte posizioni BORGHETTO e ONE INVEST) aventi ciascuna ad oggetto “disdetta

incarico professionale e riconoscimento di debito per prestazioni professionali”, documenti sottoscritti

dall’odierno attore Francesco Moroni in data 2.3.12 (data certa desumibile dalla apposizione di timbro

postale), con la quale il Moroni si impegnava “personalmente, oltre che nella qualità di legale

rappresentante della società” a provvedere entro la data del 30.6.12 al pagamento degli onorari

maturati e delle spese anticipate per il biennio 2010-11; documenti corredati in sede monitoria dal

deposito delle relative fatture recanti analitica indicazioni delle spese sostenute, delle prestazioni rese e

dei compensi maturati in relazione a ciascuna prestazione.

Con l’atto introduttivo del presente giudizio gli attori (Moroni e IMMOBILIARE BORGHETTO;

Moroni e ONE INEST) hanno proposto opposizione ai decreti ingiuntivi loro notificati, lamentando

a)mancanza di “doppia sottoscrizione” ex art 1341 cc sugli atti ricognitivi prodotti da controparte quale

in tesi necessaria trattandosi di moduli unilateralmente predisposti dall’odierno convenuto;

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b)annullabilità dei relativi atti negoziali per “errore riconoscibile”, assumendo che il Moroni, anche in

ragione di condizioni psicofisiche asseritamente precarie, avrebbe sottoscritto detti atti “per errore di

fatto, senza avere appieno contezza di quanto sottoscriveva e in ogni caso non avendo ben presente le

conseguenze dell’atto che gli veniva sottoposto ed essendo comunque in errore sulla effettività delle

prestazioni offerte dal Barlassina e il mancato adempimento dello stesso alle obbligazioni assunte”;

c)inadempimento del Barlassina agli obblighi relativi al contrato professionale stipulato.

A parere di questo giudice tutte quante le doglianze così proposte dagli opponenti risultano

manifestamente infondate.

Al riguardo sinteticamente si osserva:

° sulla valenza dell’atto ricognitivo

i)pacifica la predisposizione di entrambi i documenti in questione da parte del Barlassina, si deve

rilevare che si discute di un testo composto di appena n 14 righe, di chiara lettura, recante specifica ed

evidenziata indicazione di oggetto come “disdetta incarico professionale e riconoscimento di debito

per prestazioni professionali”: in tal senso pare qui che vada senz’altro esclusa ogni pretesa di

applicabilità analogica (oltre che ovviamente diretta) della disciplina di cui all’art 1341 cc invocata

dall’opponente;

ii)l’estrema semplicità e chiarezza del tenore letterale del documento impone altresì di escludere in

radice ogni possibilità di “errore” in ordine alla intervenuta sottoscrizione, peraltro ad opera di soggetto

particolarmente qualificato, all’epoca e tuttora AU e/o liquidatore di entrambe le società in parola

(come di altre);

iii)in realtà la prospettazione di parte pare piuttosto alludere ad una sorta di “incapacità” del Moroni (in

relazione a condizioni di salute asseritamente precarie) a rendersi conto di quanto sottoscriveva ma al

riguardo occorre rilevare che:

/in fatto: la documentazione di carattere medico prodotta è relativa al 2013 (a fronte di documenti

sottoscritti nel marzo 2012) e neppure pare di per sé idonea ad avallare la sussistenza di una condizione

di incapacità di intendere e di volere; la tesi di parte risulta d’altro canto logicamente incompatibile

con le delicate funzioni di amministrazione attiva ininterrottamente ricoperte dal Moroni (ancora nel

presente e a fondamento dello stesso mandato conferito per l’avvio della presente azione giudiziale);

/in diritto: il vizio così dedotto (o meglio abbastanza genericamente evocato) potrebbe in astratto

valere come causa di annullabilità del negozio ex art 428 cc ma la relativa azione non risulta fin qui

proposta.

° sul merito

L’attore contesta la formazione dell’atto ricognitivo del debito ma non anche l’effettività delle

prestazioni rese dall’odierno convenuto opposto e neppure propone specifici rilievi in ordine alla

congruità del corrispettivo richiesto.

Come sopra evidenziato, le contestazioni di merito fanno piuttosto riferimento ad un preteso

inadempimento del Barlassina agli obblighi contrattuali assunti.

A fronte di tali rilievi si deve rilevare che:

*La doglianza principale dedotta riguarda asserita negligenza manifestata dal Barlassina in relazione

alla trattativa per l’acquisizione delle quote ONE INVEST nell’esercizio 2008.

Di tutta evidenza dunque che:

i)il menzionato inadempimento (come detto relativo alla acquisizione delle quote ONE INVEST)

potrebbe al più riguardare le prestazioni rese in favore di IMMOBILIARE BORGHETTO protagonista

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dell’acquisizione ma in nessun caso il mandato professionale poi ricevuto dalla medesima ONE

INVEST;

ii)anche in relazione al mandato ricevuto da IMMOBILIARE BORGHETTO la contestazione (relativa

alla acquisizione ONE INVEST) risulta in realtà non pertinente giacchè si discute in questa sede del

pagamento di prestazioni rese negli anni 2010-2011 laddove l’inadempimento lamentato riguarda

esclusivamente una specifica attività di consulenza prestata nell’anno 2008, sulla base di un distinto e

specifico mandato professionale: in tal senso l’eventuale fondatezza delle censure proposte

dall’opponente potrebbe valere solo come eccezione di compensazione ma in nessun caso come

eccezione di inadempimento;

*La seconda contestazione di inadempimento riguarda il mancato rilascio del cd visto di conformità

sulla dichiarazione iva relativa all’esercizio 2011 in fase di passaggio di consegne al nuovo

professionista incaricato; l’opposto deduce (e documenta) che si tratta di prestazione supplementare per

cui era previsto distinto pagamento di euro 2000 (con la medesima scrittura di ricognizione debito e

revoca incarico professionale):

“Le confermo l’affidamento dell’incarico professionale per il 2012 esclusivamente per il

completamento delle scritture contabili relative all’anno 2011 e per la predisposizione delle

dichiarazioni iva e dei sostituti di imposta; per lo svolgimento di tali prestazioni sarà dovuto, oltre al

rimborso delle spese anticipate, un ulteriore onorario preconcordato e di comune accordo quantificato

forfettariamente in euro 2.000…”.

A parere del Collegio anche la contestazione in parola deve reputarsi in realtà non rilevante ai fini di

causa, atteso che la contestazione riguarda evidentemente “il completamento delle scritture contabili

relative all’anno 2011 e la predisposizione delle dichiarazioni iva e sostituti di imposta”, ovvero

adempimenti che, alla stregua della citata scrittura, riguardano un distinto mandato professionale per

cui era prevista una distinta remunerazione, estranea alle pretese azionate in sede monitoria ed oggetto

di opposizione da parte degli attori: in tal senso si ritiene qui che un eventuale inadempimento al

menzionato (e distinto) mandato professionale rilasciato in data 2.3.12 potrebbe certamente legittimare

(in astratto) il mancato pagamento della prestazione ed eventualmente l’esercizio di una specifica

azione di risarcimento (che non è stata proposta in questa sede) ma in nessun caso valere come

eccezione di inadempimento rispetto alla distinta vicenda negoziale in esame.

Alla stregua delle considerazioni così svolte, il Collegio ritiene dunque di dover rigettare tutte quante

le domande proposte dagli attori nei tre diversi procedimenti riuniti nel presente giudizio.

Alla soccombenza segue condanna degli attori alla integrale rifusione delle spese di lite sostenute da

controparte, che si liquidano come da dispositivo tenendo doverosamente conto della posizione di

ciascuna delle parti nelle distinte vicende in esame.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così

dispone:

*rigetta tutte le domande proposte dagli attori nei tre diversi procedimenti riuniti nel presente giudizio;

*per l’effetto conferma in particolare i decreti ingiuntivi n 28534/13 ruolo 49866/13 (nei confronti di

IMMOBILIARE BORGHETTO e FRANCESCO MORONI) e n 27915/13 ruolo 49879 (nei confronti

di ONE INVEST e Francesco Moroni);

*condanna IMMOBILIARE BORGHETTO srl alla rifusione delle spese di lite sostenute

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/dai convenuti Trimboli, Petruzzi, Farolfi, Rosa, SIRCE srl, HOLDADA srl per un importo

complessivamente liquidato in euro 40.000,00 per compensi, oltre 12,5% spese generali, iva e cpa

/nonché alla rifusione delle spese di lite sostenute dal convenuto Marco Barlassina che si liquidano in

un ulteriore importo di euro 45.000,00 per compensi oltre 12,5% spese generali, iva e cpa;

*condanna Francesco Moroni a concorrere in solido con IMMOBILIARE BORGHETTO alla rifusione

delle spese di lite nei confronti di Marco Barlassina limitatamente ad un importo di euro 5.000, oltre

spese iva e cpa (in relazione all’originario proc 76076/13);

*condanna infine Francesco Moroni e ONE INVEST srl, in solido tra loro, alla rifusione di ulteriori

sese di lite nei confronti di Marco Barlassina liquidate in un ulteriore importo di euro 5.000,00 per

compensi, oltre 12,5% spese generali, iva e cpa (in relazione all’originario proc 85135/13).

Così deciso in Milano, 18.6.15

Il Presidente

dott. Vincenzo Perozziello

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Sentenza n. 8270/2015 pubbl. il 03/07/2015RG n. 19967/2013

http://bit.ly/1FgxKRG