Sentenza n. 7641/2016 pubbl. il 17/06/2016 RG n. 12331/2014 … · pagina 3 di 14 3) inibire alle...

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pagina 1 di 14 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MILANO Sezione specializzata in materia di impresa Sezione A Il Tribunale in composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Marina Tavassi pres. dott. Claudio Marangoni giud. rel. dott.ssa Alima Zana giud. ha emesso la seguente S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 12331 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell’anno 2014 vertente TRA MEDIA PROJECTS s.r.l. in liquidazione, in persona del legale rappr.te pro tempore; elett. dom.ta in Milano, via Brera 5, presso lo studio dei procuratori avv.ti Federica SANTONOCITO e Agata SOBOL che la rappresentano e difendono unitamente all’avv. Mria Luisa SIRECI del Foro di Bologna; - attrice - E Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 10fd82 - Firmato Da: MARANGONI CLAUDIO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: c211e Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: deeee Sentenza n. 7641/2016 pubbl. il 17/06/2016 RG n. 12331/2014 Repert. n. 6114/2016 del 17/06/2016 http://bit.ly/29CWtkj

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    REPUBBLICA ITALIANA

    IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

    TRIBUNALE DI MILANO

    Sezione specializzata in materia di impresa

    Sezione A

    Il Tribunale in composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati:

    dott.ssa Marina Tavassi pres.

    dott. Claudio Marangoni giud. rel.

    dott.ssa Alima Zana giud.

    ha emesso la seguente

    S E N T E N Z A

    nella causa civile iscritta al n. 12331 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell’anno 2014

    vertente

    TRA

    MEDIA PROJECTS s.r.l. in liquidazione, in persona del legale rappr.te pro tempore;

    elett. dom.ta in Milano, via Brera 5, presso lo studio dei procuratori avv.ti Federica SANTONOCITO e

    Agata SOBOL che la rappresentano e difendono unitamente all’avv. Mria Luisa SIRECI del Foro di

    Bologna;

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    AIC – Associazione Italiana Calciatori, in persona del legale rappr.te pro tempore;

    elett. dom.ta in Milano, via Podgora 13, presso lo studio dei procuratori avv.ti Secondo Andrea

    FELTRINELLI e Veronica BAGGIO che la rappresentano e difendono unitamente all’avv. Diego

    BONAVINA Jr del Foro di Padova e dell’avv. Monica SALVADOR del Foro di Vicenza;

    - convenuta –

    MICRI COMMUNICATIONS s.r.l., in persona del legale rappr.te pro tempore;

    elett. dom.ta in Milano, piazza delle Cinque Giornate 10 (c/o studio ATAP), rappresentata e difesa

    dagli avv.ti Jacopo GIACOMINI, Andrea PASINI e Francesco MINGIARDI del Foro di Roma nonché

    dall’avv. Paolo SORMANI del Foro di Monza;

    - convenuta -

    OGGETTO: concorrenza sleale e diritto d’autore.

    CONCLUSIONI

    All’udienza di precisazione delle conclusioni del 18.11.2015 i procuratori delle parti così

    concludevano:

    per l’attrice: ” Nel merito:

    1) accertare e dichiarare che la trasmissione del programma televisivo "Gran Galà del Calcio - AIC"

    realizzata nel gennaio 2012, gennaio 2013, gennaio 2014 (ed ivi comprese tutte le attività

    organizzative, di promozione e pubblicizzazione sia anteriori che successive all'evento) nonché negli

    anni successivi al presente giudizio, costituisce illecito di concorrenza sleale sotto i profili di cui all'art.

    2598 nn. l, 2 e 3 c.c. nei confronti di Media Projects S.r.1. in liquidazione;

    2) accertare e dichiarare che la trasmissione del programma televisivo "Gran Galà del Calcio - AIC"

    costituisce violazione del diritto d'autore riconosciuto in capo alla società Media Projects S.r.1. in

    liquidazione;

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    3) inibire alle convenute la reiterazione dell'illecito, attraverso la trasmissione, la pubblicizzazione, e in

    generale la futura utilizzazione del format Oscar del Calcio (o altrimenti denominato) con previsione di

    una penale in caso di violazione dell'ordine di inibitoria pari ad Euro 50.000,00 per ogni singola

    trasmissione, anche pubblicitaria sotto forma - ma non limitatamente – di comunicato stampa e/o spot

    radiotelevisivo in violazione dell'inibitoria;

    4) condannare le convenute in solido al risarcimento del danno, patrimoniale e morale, ivi compreso il

    danno di immagine sofferto dall'attrice, conseguito in relazione alle edizioni 2011 e 2012 del Gran Galà

    del Calcio, svoltesi nel gennaio 2012 e 2013, nella misura che emergerà all'esito dell'istruttoria ed

    eventualmente determinato in via equitativa;

    5) condannare AIC al risarcimento del danno, patrimoniale e morale, ivi compreso il danno di

    immagine sofferto dall'attrice, conseguito in relazione all'edizione 2013 del Gran Galà del Calcio,

    svoltasi nel gennaio 2014 e a tutte le edizioni successive che dovessero svolgersi nel corso di causa,

    nella misura che emergerà all'esito dell'istruttoria ed eventualmente determinato in via equitativa;

    6) disporre la pubblicazione del dispositivo dell'emananda sentenza a cura dell'attrice ed a spese delle

    convenute sui quotidiani "La Gazzetta dello Sport", "I1 Corriere dello Sport", "Tuttosport" e sul sito

    internet di AIC (www.assocalciatori.it).

    In via istruttoria:

    7) qualora si ammettano i capitoli di prova formulati da AIC, ammettere Media Projects a prova

    contraria solo sui capitoli nn. 3, 6, 7, 8, 10, 13, 21, 22, 24, 25, 30, 31, 32, 41, 42, 45 - 57, con testi i

    Sig.ri Maurizio Pistocchi, Via F.lli Cervi, Res. Fontanile 661, 20090 Segrate, Milano; Paolo Ziliani,

    Via Palestro, 58, 26100 Cremona; Alessandro Piccinini, Via Ventura,3,20134 Milano;

    8) disporre l'esibizione ex art. 210 c.p.c. di tutte le scritture contabili delle convenute, ivi compresi libro

    IVA, libro acquisti e vendite e fatture in entrata ed in uscita, relative alle edizioni del programma

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    andate in onda nel gennaio 2012 e 2013 per quanto riguarda Micri Communications e per tutte le

    edizioni dal 2012 ad oggi per quanto riguarda AIC Service, società di servizi di AIC;

    9) disporre consulenza contabile sulle scritture contabili oggetto dell'ordine di esibizione, al fine di

    stabilire puntualmente il danno patito da Media Projects in occasione delle trasmissioni contestate del

    format;

    In ogni caso:

    10) con vittoria di spese di giudizio e compensi professionali.”

    per la convenuta AIC: “In via principale:

    1. Rigettare integralmente tutte le domande proposte dall'attrice MEDIA PROJECTS s.r.l. in

    liquidazione in quanto infondate in fatto e diritto.

    In via istruttoria,

    2. Per il caso di reiterazione da parte dell'attrice delle istanze di esibizione delle scritture contabili ex

    art. 210 c.p.c. nonché di CTU contabile rigettarle in quanto esplorative e comunque inammissibili.

    3. Qualora ritenuto utile, ammettere i capitoli di prova da n. l a n. 57 formulati da AIC nella propria

    memoria ex art. 183 6° co. n.2 c.p.c. dd. 21.10.2014 con i testimoni ivi indicati.

    In ogni caso

    4. Con integrale rifusione delle spese e competenze di causa, ivi compreso il rimborso forfetario per

    spese generali ex art. 2 DM 55/2014.”

    Per la convenuta Micri Communications s.r.l.: “rigettare integralmente tutte le domande avanzate da

    parte attrice nei confronti della Micri Cornmunication S.r.l., in quanto infondate in fatto ed in diritto.

    Si avanzano nuovamente le istanze istruttorie articolate nelle memorie n. 2, ex art. 183 c.p.c. Con

    vittoria di spese, competenze ed onorari ex DM 55/2014 da liquidare in favore della odierna

    convenuta."

    FATTO E DIRITTO

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    1. La società attrice MEDIA PROJECTS s.r.l. in liquidazione ha dedotto di aver acquisito i diritti di

    sfruttamento economico del format relativo al programma televisivo denominato “Oscar del Calcio”,

    depositato in data 22.7.1997 presso SIAE dagli autori Maurizio, Massimo e Maria Pistocchi,

    programma da essa organizzato e trasmesso su reti televisive con la collaborazione ed il patrocinio

    dell’AIC – Associazione Italiana Calciatori a partire dal 1998.

    Ha descritto gli elementi caratteristici di tale format, sostanzialmente imperniato sulla premiazione dei

    migliori calciatori per tutti i vari ruoli di gioco, dei migliori allenatori, arbitri, calciatori stranieri,

    squadre ecc. sulla base della raccolta dei voti che l’AIC aveva svolto presso i giocatori durante i ritiri

    estivi. MEDIA PROJECTS s.r.l. provvedeva invece alla ricerca degli sponsor, alla scelta della location

    ed ai rapporti con le emittenti televisive.

    Tale rapporto contrattuale con l’AIC – Associazione Italiana Calciatori era stato da quest’ultima risolto

    in data 25.3.2008 ma era di fatto continuato fino al 30.10.2010 (per l’edizione che sarebbe dovuta

    andare in onda a gennaio 2011). Nel 2011 i rapporti tra le parti erano continuati per l’organizzazione

    dell’edizione 2011 e in tale contesto era stata discussa tra le parti l’ipotesi che AIC divenisse

    licenziataria dei diritti di sfruttamento economico del format, con un’opzione di acquisto di tali diritti.

    Tuttavia l’AIC – Associazione Italiana Calciatori aveva comunicato nei primi giorni di gennaio 2012

    sul proprio sito web che essa aveva organizzato insieme a MICRI COMMUNICATIONS s.r.l. la

    manifestazione “Gran Galà del Calcio AIC 2012”, poi effettivamente mandata in onda in data

    23.1.2012. Successive edizioni di tale manifestazione erano poi state trasmesse in data 27.1.2013 e in

    data 27.1.2014 su reti televisive nazionali.

    Ha sostenuto la società attrice la tutelabilità ai sensi della normativa in tema di diritto d’autore del

    format relativo alla manifestazione “Oscar del Calcio”, richiamando a tal fine gli elementi di creatività

    ed originalità ritenuti dalla giurisprudenza come qualificanti tale tutela e affermava che secondo una

    valutazione sintetica ed anche analitica del confronto di tale format con la trasmissione “Gran Galà del

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    Calcio” era possibile individuare la pressochè integrale ripresa della struttura narrativa di base degli

    “Oscar del Calcio”.

    Oltre alla rilevanza del plagio e/o contraffazione integrata secondo la normativa a tutela del diritto

    d’autore, ha contestato altresì a carico di entrambe le società convenute anche un profilo di concorrenza

    parassitaria (art. 2598 n. 3 c.c.) nonché l’ipotesi di cui all’art. 2598 n. 1 c.c. in ragione della

    confusorietà tra i due programmi in questione – accentuata dal fatto che AIC ha presentato l’evento

    “Gran Galà del Calcio” come continuazione del precedente “Oscar del Calcio” e come provenienti

    dalla stessa fonte – e di cui all’art. 2598 n. 2 c.c. per l’appropriazione dei pregi e valori positivi già

    propri del prodotto del concorrente (“Oscar del Calcio”).

    Ha chiesto dunque che nei confronti di entrambe le parti convenute fossero accertate dal Tribunale

    dette violazioni ed inibita l’ulteriore prosecuzione delle stesse con condanna al risarcimento di tutti i

    conseguenti danni.

    Si è costituita nel giudizio l’AIC – Associazione Italiana Calciatori, ripercorrendo le vicende relative ai

    pregressi rapporti contrattuali intercorsi con la società attrice e in particolare gli ingenti crediti maturati

    nei confronti di quest’ultima, circostanza che aveva determinato AIC alla disdetta del contratto nel

    marzo 2008. Sulla base di singoli accordi la realizzazione della trasmissione era proseguita anche per

    l’edizione del 2011, regolarmente andata in onda in ragione dell’esborso da parte di AIC dell’ulteriore

    somma di € 100.000,00 richiestale dalla controparte ed anch’essa mai restituita.

    Nel corso del 2011 AIC era stata nuovamente contattata da MEDIA PROJECTS s.r.l. per rinnovare la

    loro collaborazione, ma nessun accordo era stato raggiunto. Nel novembre 2011 era stata prospettata

    alla convenuta l’ipotesi di acquisto del format “Oscar del Calcio” ma anche tali trattative si erano

    interrotte e pertanto nessuna attività era stata posta in essere per l’eventuale organizzazione dell’evento

    in questione per l’anno 2011.

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    Nel dicembre 2011 AIC – Associazione Italiana Calciatori, concluse tali trattative, aveva pertanto

    iniziato le attività per dare corso alla manifestazione “Gran Galà del Calcio” con la collaborazione di

    MICRI COMMUNICATIONS s.r.l., attività contestate da MEDIA PROJECTS s.r.l. mediante la

    proposizione di un procedimento cautelare svoltosi dinanzi a questo Tribunale che era stato però

    respinto.

    Parte convenuta ha contestato la pretesa identità tra il format proprio dell’“Oscar del Calcio” e quello

    della manifestazione “Gran Galà del Calcio” descritta dall’attrice, evidenziandone gli elementi di

    differenza, ed ha comunque affermato l’insussistenza dei presupposti necessari secondo la legge sul

    diritto d’autore per la tutela degli “Oscar del Calcio”.

    L’autonomia tra i due contrapposti programmi escluderebbe, secondo parte convenuta, le ipotesi di

    confusione dedotte dall’attrice sotto il profilo della concorrenza sleale anche in relazione ai comunicati

    comparsi sulla stampa per annunciare la manifestazione “Gran Galà del Calcio”.

    Negata altresì la sussistenza della ulteriori contestazioni svolte dall’attrice sul piano della concorrenza

    sleale, AIC – Associazione Italiana Calciatori ha concluso per il rigetto delle domande svolte nei suoi

    confronti.

    Si è costituita nel giudizio anche l’altra società convenuta MICRI COMMUNICATIONS s.r.l.,

    richiamando quanto dedotto da AIC rispetto alle vicende di causa e sottolineando il suo ruolo

    marginale nella fattispecie, avendo essa provveduto ad organizzare in brevissimo tempo nel 2012

    l’evento “Gran Galà del Calcio” su incarico di AIC – Associazione Italiana Calciatori proprietaria dei

    diritti di sfruttamento di tale evento e del relativo marchio.

    Ha anch’essa argomentato circa le rilevanti differenze che sussisterebbero tra le contrapposte

    manifestazioni, che si riferiscono entrambe a modalità proprie di manifestazioni a premi diffusamente

    utilizzate nel settore.

    Ha chiesto anch’essa il rigetto delle domande svolte dall’attrice anche nei suoi confronti.

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    Repert. n. 6114/2016 del 17/06/2016

    http://bit.ly/29CWtkj

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    2. Nell’atto introduttivo del presente giudizio parte attrice ha descritto gli elementi che nel loro

    complesso caratterizzerebbero il format relativo alla manifestazione “Oscar del Calcio”.

    Secondo tale prospettazione per ogni singola categoria (miglior portiere, difensore, cannoniere,

    allenatore, arbitro, calciatore italiano, calciatore straniero, squadra, migliore assoluto, goal) si

    procedeva alla nomination dei candidati, alla visione di videoclip, alla consegna del premio eseguita da

    una personalità di spicco (attuale o del passato) del mondo calcistico, ad una breve intervista del

    premiato oltre ad interviste in platea presso gli ospiti della manifestazione.

    La stessa attrice ha poi precisato ed integrato tale prospettazione, evidenziando che in realtà l’elemento

    di particolare originalità che – unitamente a quelli già menzionati – connoterebbe detto format sarebbe

    costituito dal ruolo attivo dei calciatori, che sono in effetti i giurati che votano e selezionano i candidati

    ai vari premi, e dal fatto che sarebbero previsti vari premi per categorie diverse (anche arbitri ed

    allenatori, normalmente non considerati in manifestazioni analoghe).

    In effetti deve rilevarsi che gli elementi finora descritti attengono in realtà alle modalità con le quali la

    manifestazione “Oscar del Calcio” è stata in concreto realizzata, posto che il format a suo tempo

    depositato presso la SIAE dagli autori risultava per un verso più essenziale – con conseguente difficoltà

    di individuare in esso un effettivo sviluppo analitico e gli elementi fissi e caratteristici – e di fatto

    differente dalla concreta manifestazione poi realizzata per anni, posto che ad esempio nel testo

    depositato presso la SIAE i votanti che avrebbero indicato i migliori giocatori della stagione sarebbero

    stati gli allenatori e i capitani della squadre di serie A oltre che i tifosi (v. doc. 1 attr.).

    In ogni caso gli elementi dedotti dalla convenuta AIC – Associazione Italiana Calciatori a

    contestazione della tutelabilità di tale format risultano di fatto rilevanti al fine di evidenziare le criticità

    della tesi di parte attrice.

    E’ noto che la tutela del diritto d’autore sul format appare in linea di principio riconosciuta dalla

    giurisprudenza di legittimità laddove - pur potendosi prescindere da una assoluta novità e originalità di

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    essa e nell'ambito di un concetto giuridico di creatività comunque soggettivo - l'idea base di programma

    presenti, come elementi qualificanti, delle articolazioni sequenziali e tematiche, costituite da un titolo,

    un canovaccio o struttura narrativa di base, un apparato scenico e personaggi fissi, così realizzando una

    struttura esplicativa ripetibile del programma, in recepimento della nozione del format quale risultante

    dal bollettino ufficiale della SIAE n. 66 del 1994 (così Cass. 3817/10).

    Tuttavia parte attrice ha descritto modalità di svolgimento di una premiazione che non risultano

    connotate da particolare originalità, risultando esse – per diretto richiamo posto in essere dallo stesso

    titolo della manifestazione (ma anche esplicitamente nel testo depositato presso SIAE: v. doc. 1 attr.

    cit.) – sostanzialmente mutuate dalla famosa manifestazione statunitense riguardante la premiazione dei

    migliori film, dei migliori attori ecc. attuata mediante votazioni riservate a determinate categorie di

    addetti ai lavori in campo cinematografico.

    Se del tutto dubbia appare dunque la possibilità per parte attrice di potersi appropriare in via esclusiva

    di una tipologia di manifestazione già del tutto nota nel suo sviluppo e nei suoi elementi in ragione

    della sua mera trasposizione in un ambito calcistico, non può non essere altresì rilevato che la

    documentazione in atti fornisce elementi di effettivo riscontro alla tesi di AIC riguardo la presenza in

    ambito calcistico già in epoca ben anteriore al deposito del format in questione presso SIAE di

    manifestazioni analoghe in cui già si svolgevano votazioni riservate ai calciatori destinate a premiare i

    loro colleghi che si erano distinti nell’anno precedente di attività calcistica (v. docc. da 34 a 38 fasc.

    AIC, dai quali si evincono che tali manifestazioni a premio previa votazione da parte dei calciatori sono

    state poste ininterrottamente in essere dal 1974 in Gran Bretagna, dal 1978 in Scozia, dal 1981 in

    Irlanda, dal 1988 in Francia addirittura con lo stesso nome “Oscars du football”)

    3. Deve in ogni caso rilevarsi che, anche qualora potesse individuarsi un ambito di tutela riconoscibile

    in favore del format così come innanzi descritto, tuttavia la sua tutela non potrebbe che ritenersi

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    ristretta alle specifiche modalità che ne costituiscono l’effettivo nucleo rappresentativo delle idee di

    base, in se stesse comunque non tutelabili.

    In tale prospettiva deve infatti ritenersi esclusa la dedotta contraffazione o il plagio di tale format da

    parte della manifestazione di parte convenuta.

    Invero se si considera il testo del format così come depositato presso SIAE, deve rilevarsi che esso

    appare diverso da come si è sviluppata la manifestazione “Oscar del Calcio”, tenuto conto che in tale

    testo – come già innanzi rilevato - era prevista la votazione da parte dei soli capitani delle squadre (e

    non di tutti i giocatori), degli allenatori ed anche da parte dei tifosi.

    La manifestazione “Oscar del Calcio” concretamente realizzata nella collaborazione tra l’attrice ed

    AIC fino al 2010 risulta invece caratterizzata dal fatto che i premi erano assegnati alle migliori

    individualità scelte dai votanti senza alcun vincolo o restrizione di scelta, mentre nella contrapposta

    “Gran Galà del Calcio” le votazioni sono finalizzate a comporre invece una squadra ideale sulla base

    di rose di candidati per ciascun ruolo individuati sulla base delle pagelle ottenute nel corso del

    campionato. Tra i componenti di tale squadra ideale risultano poi premiati il miglior calciatore (cioè

    quello che ha ottenuto il maggior numero di voti), il miglior allenatore, il miglior arbitro e la migliore

    società calcistica individuata quest’ultima non già in quella che ha vinto più titoli (come in “Oscar del

    Calcio”) bensì nella società che aveva dimostrato maggiore iniziativa e capacità di miglioramento nel

    corso della precedente stagione calcistica.

    Anche la composizione della giuria nella manifestazione “Gran Galà del Calcio” si differenzia da

    quella già adottata da “Oscar del Calcio”, posto che in quest’ultima i votanti erano i soli giocatori in

    attività mentre nella prima si aggiungono gli ex-campioni del mondo, i commissari tecnici della

    Nazionale, gli arbitri della serie A, i direttori di alcuni quotidiani sportivi e di alcuni canali televisivi.

    Tali modalità di scelta e votazione si riflettono anche sullo schema di svolgimento della manifestazione

    pubblica trasmessa su reti televisive, laddove mentre in “Oscar del Calcio” si procedeva alla singola

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    premiazione di ciascuno dei votati per i ruoli individuati, nel “Gran Galà del Calcio” la premiazione è

    eseguita collettivamente nei confronti di tutti i componenti della squadra ideale.

    Ritiene dunque il Collegio che – fermo restando la non tutelabilità delle idee che ispirano tali tipologie

    di manifestazioni a premi – le modalità di organizzazione, impostazione e svolgimento della

    manifestazione “Gran Galà del Calcio” non possano effettivamente ritenersi interferenti e confusorie

    rispetto alla precedente manifestazione “Oscar del Calcio”, posto che la contestata ripresa del format

    potrebbe individuarsi al più nella sola riproduzione di elementi già noti e dunque in sé non

    particolarmente significativi quanto al profilo di confusorietà dedotto, trattandosi in buona sostanza di

    semplici idee diversamente rappresentante (v. a tale proposito Cass. 13249/11).

    Non è sufficiente invero che tra due opere sussistano comuni motivi ispiratori o analoghe idee di fondo,

    posto che sulla valutazione dell’effettiva sussistenza di un plagio deve preventivamente verificarsi

    l’effettivo ambito di originalità (non già di tali motivi o idee ispiratrici, ma) delle concrete modalità di

    svolgimento e rappresentative che nel caso concreto non possono ritenersi appropriabili in via esclusiva

    per la loro naturale e consueta associazione alla stessa essenza di una premiazione.

    Nei ristretti limiti dunque in cui il format di parte attrice potrebbe ricevere tutela deve ritenersi che le

    modalità rappresentative proprie della manifestazione “Gran Galà del Calcio” – certamente sviluppata

    sulla base di analoghe idee ispiratrici – siano adeguatamente differenziate in quanto implicanti scelte di

    impostazione e di svolgimento che in concreto consentono di attribuire ad essa autonoma identità.

    4. Le conclusioni innanzi raggiunte - volte ad escludere l’effettiva sussistenza di un fenomeno di plagio

    rilevante ai fini della tutela del diritto d’autore – possono essere richiamate anche per ciò che attiene ai

    profili di concorrenza sleale contestati da parte attrice, evidentemente connessi alla dedotta violazione

    dei diritti di utilizzazione economica del format nonché a pericoli di confusione che però sulla base

    delle valutazioni innanzi esposte devono essere negati.

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    Quanto all’indebito collegamento che le parti convenute avrebbero stabilito secondo la società attrice

    tra la precedente manifestazione “Oscar del Calcio” e la successiva “Gran Galà del Calcio” – in tesi

    rilevante sia in relazione alla dedotta confusione, ma anche rispetto alle contestazioni di appropriazione

    di pregi altrui e di parassitismo – non può non rilevarsi in via generale che la manifestazione già

    organizzata da MEDIA PROJECTS s.r.l. risultava presentata sul mercato calcistico e televisivo dalla

    convenuta AIC – Associazione Italiana Calciatori, che ne assumeva in sostanza dinanzi al pubblico dei

    tifosi e del settore il ruolo di promotore (v. nell’ampia rassegna stampa prodotta dalla società attrice dal

    1998 al 2010, nella quale per un verso detta manifestazione era denominata all’inizio come “Oscar del

    Calcio AIC” e nei commenti era direttamente associata all’AIC – Associazione Italiana Calciatori: v.

    doc. 4 fasc. attr.) e che in concreto realizzava l’attività di raccolta dei voti dei giocatori che costituiva il

    fondamento della manifestazione stessa.

    Se dunque non può non rilevarsi il ruolo del tutto preminente, quantomeno sul piano della

    comunicazione ma anche rispetto al profilo sostanzialmente caratterizzante la manifestazione stessa

    (raccolta votazioni dei giocatori), della convenuta AIC – Associazione Italiana Calciatori non pare al

    Collegio che le contestazioni rivolte da MEDIA PROJECTS s.r.l. rispetto ai comunicati ed alle

    interviste che hanno lanciato la manifestazione “Gran Galà del Calcio” siano di tale rilievo da poter

    ritenere integrate le ipotesi di illecito concorrenziale ipotizzate.

    Per ciò che attiene invero ai comunicati stampa diffusi dall’AIC in relazione alla manifestazione del

    “Gran Galà del Calcio AIC 2011” (doc. 13 fasc. attr.) deve rilevarsi che in essi risultava annunciata

    una festa dei calciatori che “come da tradizione, decidono tramite i loro voti che, tra i colleghi della

    massima serie, merita di rientrare nella “squadra dell’anno””, in tal modo richiamando l’idea di

    votazione che - come si è visto – per un verso non è in sé appropriabile da alcuno e, sotto altro profilo,

    chiamava in causa proprio la specifica attività (la raccolta dei voti tra i calciatori) che era riservata a

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    suo tempo alla stessa AIC anche nei rapporti con MEDIA PROJECTS s.r.l. nell’organizzazione degli

    “Oscar del Calcio”.

    Se sul piano concorrenziale appare necessario considerare le concrete condotte poste in essere dai

    soggetti organizzatori della manifestazione “Gran Galà del Calcio” al di là delle rappresentazioni

    diffuse nella stampa di settore (doc. 21 fasc. attr.) – che evidentemente scontano il ruolo del tutto

    predominante sul piano della comunicazione che la stessa AIC aveva svolto nelle passate edizioni degli

    “Oscar del Calcio” nonché la generalizzazione giornalistica dello stesso termine “oscar” per il

    riconoscimento di una posizione di eccellenza – anche l’ulteriore contestazione che attiene alle

    dichiarazioni a suo tempo rilasciate dal rappresentante della MICRI COMMUNICATIONS s.r.l. in

    un’intervista (doc. 19 fasc. attr.) deve essere verificata sulla base non già della mera estrapolazione di

    brevi frasi ma nel contesto dell’intero messaggio comunicativo che il complesso delle dichiarazioni di

    fatto rivolgeva alla platea del pubblico.

    In effetti tale intervista esordiva proprio con il rilievo del mutamento del format nel passaggio dal

    precedente “Oscar del Calcio” alla nuova manifestazione “Gran Galà del Calcio” ed essa di fatto era

    rivolta proprio ad evidenziare le novità e le differenze rispetto alle passate edizioni, sicchè il lettore era

    pienamente consapevole della diversità delle due manifestazioni ancorchè esse fossero strettamente

    collegate dal fatto che entrambe rappresentavano eventi organizzati in favore dell’AIC – Associazione

    Italiana Calciatori che attribuiva ogni anno i vari premi.

    Deve dunque concludersi anche per l’inesistenza di condotte concorrenzialmente illecite effettivamente

    attribuibili alle parti convenute.

    5. Al rigetto di tutte le domande svolte da parte attrice consegue la condanna della stessa al rimborso

    delle spese del giudizio in favore delle parti convenute, liquidate nella misura specificata in dispositivo.

    P.Q.M.

    il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda, eccezione o istanza disattesa:

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    Sentenza n. 7641/2016 pubbl. il 17/06/2016RG n. 12331/2014

    Repert. n. 6114/2016 del 17/06/2016

    http://bit.ly/29CWtkj

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    1) rigetta le domande svolte da MEDIA PROJECTS s.r.l. in liquidazione nei confronti di AIC –

    Associazione Italiana Calciatori e di MICRI COMMUNICATIONS s.r.l. con atto di citazione del

    19.2.2014;

    2) condanna parte attrice al rimborso delle spese del giudizio in favore delle parti convenute, liquidate

    per AIC – Associazione Italiana Calciatori nella misura di € 21.000,00 per compensi e per MICRI

    COMMUNICATIONS s.r.l. nella misura di € 15.000,00 per compensi, oltre rimborso spese generali ed

    oneri di legge.

    Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 18 febbraio 2016

    Il Giudice estensore Il Presidente

    Claudio Marangoni Marina Tavassi

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    Sentenza n. 7641/2016 pubbl. il 17/06/2016RG n. 12331/2014

    Repert. n. 6114/2016 del 17/06/2016

    http://bit.ly/29CWtkj

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